Disposizioni esecutive sull'imposta per gli appartamenti secondari

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                              Disposizioni esecutive sull’imposta
                                per gli appartamenti secondari
           (la traduzione serve solo per una migliore comprensione;
          legalmente fa stato esclusivamente la versione in tedesco)
in base all’art. 62b cifra 3 della legge edilizia comunale emessa dal Consiglio comunale il 6 ottobre 2014
approvato dall’Assemblea comunale il (presumibilmente 3 dicembre 2014).

O:\Kanzlei\Gesetze ALT und ENTWURF\Entwürfe\BOZZA Disposizioni esecutive sull'imposta per gli appartamenti secondari.doc
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I.              Generico

Art.1           Scopo

Con le presenti disposizioni viene regolato, in aggiunta alle direttive nell’art. 62a e art. 62b, il procedimento di
tassazione per l’imposta sugli appartamenti secondari. Contemporaneamente le disposizioni servono a precisa-
re le fattispecie rilevanti.

II.             Procedimento di tassazione

Art. 2          Indicazione sull’uso previsto

I proprietari e gli aventi diritto reale in base al CC (in seguito chiamati proprietari) di appartamenti secondari
devono indicare fino al 31 gennaio tramite il modulo recapitato dal Comune, quale tipo d'uso del loro apparta-
mento , secondo gli art. 7 e segg., è previsto per l’anno corrente.

Un proprietario può anche rilasciare entro termine una dichiarazione, di essere pronto al pagamento illimitato
dell’imposta sugli appartamenti secondari senza dare ulteriori informazioni sull‘uso. Il modulo è da sottoscrivere
dal proprietario del relativo appartamento secondario ed è da consegnare al Comune entro termine.

Se il proprietario rinuncia alle indicazioni dell’uso previsto, l'imposta è dovuta in modo illimitato.

In questi casi la tassazione avviene senza ulteriori autodichiarazioni all’inizio dell’anno successivo.

Art. 3          Comunicazione degli usi devianti

Se durante l’anno avviene una modifica dell'uso in confronto a quello precedentemente indicato, questa modifi-
ca è da comunicare precedentemente al Comune.

Art. 4          Autodichiarazione

Fino al 31 gennaio dell’anno successivo l’autodichiarazione, ovvero la dichiarazione del modo in cui
l‘appartamento è stato usato nell’anno precedente, deve avvenire tramite la persona che alla fine dell‘anno
precedente è stata proprietaria oppure legittimata all’uso dell‘appartamento.

Il modulo della dichiarazione recapitato dal Comune è da compilare dal soggetto fiscale in modo veritiero e
completo, da sottoscrivere in modo giuridicamente valido e da inoltrare entro termine con i documenti richiesti.

Art. 5          Tassazione

L’Ufficio comunale delle imposte esamina la dichiarazione d'imposta e procede alla tassazione. La decisione di
tassazione viene comunicata al soggetto fiscale compresa di indicazione relativa ai mezzi d’impugnazione.

Art. 6          Fatturazione

L’Ufficio comunale delle imposte fattura al proprietario l’imposta sugli appartamenti secondari in base alla tas-
sazione passata in giudicato. L’imposta sugli appartamenti secondari è da pagare al Comune entro 30 giorni.

BOZZA Disposizioni esecutive sull'imposta per gli appartamenti secondari.doc
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III.            Fattispecie rilevanti per la tassazione

Art. 7          Principio fondamentale

Fondamentalmente è dovuta un’imposta sugli appartamenti secondari per tutti gli appartamenti secondari in
base alle direttive della legge edilizia (art. 62a e art. 62b i.r.c. allegato). L'imposta ammonta al 2‰ del valore
fiscale patrimoniale dell’appartamento secondario alla fine dell’anno.

Per quanto gli appartamenti secondari vengono gestiti in modo turistico o in privato oppure avviene un uso per-
sonale ai sensi dell’art. 9, l’imposta sugli appartamenti secondari si annulla oppure si riduce.

Le singole fattispecie rilevanti per la tassazione vengono descritte più in dettaglio negli articoli seguenti.

Art. 8          Uso libero

L’imposta sugli appartamenti secondari è dovuta in modo illimitato se il proprietario rinuncia alle indicazioni
dell’uso previsto.

Art. 9          Uso personale

Uso esclusivo dell’appartamento secondario dal proprietario non residente e dai suoi ospiti che soggiornano a
titolo gratuito:
In questo caso l’imposta sugli appartamenti secondari si riduce in rapporto dei giorni di occupazione effettiva
durante tutto l’anno all’occupazione richiesta di 160 giorni (legge edilizia allegato cifra 3 par. 7 ultima frase).

Art. 10         Affitto a lungo termine della seconda abitazione ad ospiti

Il proprietario residente oppure non residente dell’appartamento secondario cede l’appartamento contro retribu-
zione ad ospiti per un uso a lungo termine (legge edilizia allegato cifra 3 par. 6 ultima frase):
L’imposta sugli appartamenti secondari è fondamentalmente dovuta in modo illimitato.
Tramite l’uso personale dell’utente a lungo termine avviene una riduzione ai sensi dell’art. 9.

Art. 11         Amministrazione privata

Il proprietario residente oppure non residente dell’appartamento secondario amministra lo stesso nella stagione
alta in regia propria esclusivamente in maniera turistica (legge edilizia allegato cifra 3 par. 7). (E-Domizil e piat-
taforme simili vengono considerate come amministrazione privata):

In questo caso non è dovuta l’imposta sugli appartamenti secondari.

Se l’amministrazione privata ha luogo soltanto per alcuni periodi della stagione alta e nel periodo residuo
l’appartamento non è messo a disposizione ad un’organizzazione ai sensi dell’art. 12 e non avviene nessun,
rispettivamente avviene soltanto un uso personale ridotto, allora l’imposta sugli appartamenti secondari è dovu-
ta per quanto non venga raggiunta l’occupazione richiesta di 160 giorni.

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Art. 12         Amministrazione turistica

Il proprietario dell’appartamento secondario mette a disposizione lo stesso nella stagione alta ad
un‘organizzazione ai sensi della legge edilizia allegato cifra 3 par. 6 per l’uso esclusivo professionale turistico:

In questo caso non è dovuta l’imposta sugli appartamenti secondari.

Se il proprietario mette a disposizione l’appartamento secondario soltanto per alcuni periodi della stagione alta
all’organizzazione per l’amministrazione turistica e se nel periodo residuo non avviene nessun, rispettivamente
soltanto un uso personale ridotto, allora l’imposta sugli appartamenti secondari è dovuta per quanto non venga
raggiunta l’occupazione richiesta di 160 giorni.

IV.             Regolamento dell’onere della prova, collaborazione dei proprietari di appartamenti
                secondari per la riscossione ed i controlli

Art. 13         Onere della prova

I proprietari di appartamenti secondari hanno l’obbligo della prova per la presentazione di fattispecie che eso-
nerano rispettivamente riducono l’imposta.

Come mezzi di prova sono presi in considerazione contratti stipulati con organizzazioni oppure con ospiti.

Dove al proprietario non è possibile fornire la prova in forma ragionevole, l’imposta è dovuta.

Art. 14         Dovere di collaborazione per la riscossione

I proprietari di appartamenti secondari devono collaborare per la riscossione dell’imposta sugli appartamenti
secondari e hanno da dare le indicazioni all’Ufficio comunale delle imposte e alle persone da esso incaricate, e
devono fornire tutti i documenti necessari per una tassazione conforme alla legge.

Per ogni tipo di amministrazione turistica o privata sono da presentare contratti scritti che devono essere firmati
dalle parti. Nel dubbio, il proprietario del relativo appartamento secondario ha da dimostrare che
l’organizzazione dispone delle conoscenze tecniche necessarie e della disponibilità di commercializzare
l’appartamento in modo ottimale.

Il proprietario ha da dimostrare l’occupazione per uso personale tramite il foglio di notifica (annuncio entro 24
ore e notifica della partenza al più tardi quando essa avviene).

Art. 15         Controlli

L’Ufficio comunale delle imposte e le persone da esso autorizzate sono legittimate a controllare tutti i dati di
fatto
rilevanti, in particolare di controllare la presenza nel caso di occupazioni personali e ricorrere ai conteggi del
consumo di energia elettrica e di acqua.

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V.              Mezzi d‘impugnazione

Art. 16         Procedimento d‘opposizione

Contro tutte le disposizioni dell’Ufficio comunale delle imposte si può esporre opposizione entro 30 giorni pres-
so costui.

L’opposizione è da inoltrare in forma scritta e deve contenere una richiesta come anche una breve motivazione.

Art. 17         Decisione sull‘opposizione

Dopo la verifica dell’opposizione, l’Ufficio comunale delle imposte emette una decisione sull’opposizione.
Questa decisione sull’opposizione può essere impugnata secondo le direttive della legge sulla giustizia ammini-
strativa del Cantone dei Grigioni.

VI.             Disposizioni finali

Art. 18         Coordinamento con la legge sulle tasse turistiche e di soggiorno

L’Ufficio comunale delle imposte è autorizzato a coordinare la riscossione dell’imposta sugli appartamenti se-
condari con quella turistica e di soggiorno.

Ai soggetti fiscali non deve sorgere alcun svantaggio da un tale coordinamento.

Art. 19         Entrata in vigore

Le presenti disposizioni entrano in vigore con l’approvazione tramite l’Assemblea comunale.
Le norme della presente ordinanza sono applicabili per la prima volta per il periodo di contribuzione dell’anno
2015.

Deciso alla seduta del Consiglio comunale del 6 ottobre 2014.

A NOME DEL CONSIGLIO COMUNALE
La Presidente
Claudia Troncana

La Cancelliera comunale
Franzisca Giovanoli

Approvato dall’Assemblea comunale il……………

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