INTERVENTO DEL PROCURATORE REGIONALE PROF. MAURIZIO MIRABELLA DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2010 - IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE ADUNANZA DEL 26 ...
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Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche INTERVENTO DEL PROCURATORE REGIONALE PROF. MAURIZIO MIRABELLA IN OCCASIONE DELL’INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2010 ADUNANZA DEL 26 FEBBRAIO 2010 PRESIDENTE: DR. GABRIELE DE SANCTIS
SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Nozione e struttura della responsabilità amministrativa patri- moniale. - 3. Il fatto dannoso. - 4. Il danno erariale. - 5. Aspetti del danno erariale. - 6. Conclu- sioni. *** 1. Introduzione Signor Presidente, è per me un onore, prima di dare corso al mio intervento, ringraziare le illustrissime autorità politiche, civili, militari e religiose, le Signore e i Signori intervenuti a questo incontro annuale, che, con la loro partecipazione, rendono testimonianza dell’interesse delle Istituzioni per l’attività della Corte. Desidero, inoltre, manifestare viva soddisfazione per aver avuto l’opportunità di svolge- re le mie funzioni, che ho recentemente assunto, in questa splendida Regione, in cui la storia, la cultura, l’arte e le tradizioni si fondono con le bellezze naturalistiche e in cui la popolazione è vivace, laboriosa e ricca di valori. L’inaugurazione dell’anno giudiziario mi offre l’opportunità di svolgere una riflessione sull’azione della Procura regionale della Corte dei conti a tutela delle finanze dei cittadini, ap- profondendo alcuni aspetti salienti dell’attività di quest’Ufficio. In primo luogo, mi preme sottolineare che la funzione di Procuratore regionale della Cor- te dei conti è un ruolo di servizio per la collettività e questa coscienza ha sempre permeato tutta la mia attività magistratuale. Desidero, poi, aggiungere che la linea operativa che adotterò si ispirerà all’equilibrio, alla riservatezza, alla trasparenza e al rispetto dei valori etici, in uno con l’osservanza delle leg- gi. Il tema dell’etica applicata alla pubblica Amministrazione è, peraltro, di preminente rilie- vo nell’odierna fase storica, che vede i cittadini chiamati in modo crescente a contribuire alle pubbliche spese e, in corrispondenza, la necessità di controllare come i soldi pubblici siano im- piegati. Emerge, infatti, nella nostra società, l’inderogabile esigenza che vengano rispettate le regole di sana e corretta gestione finanziaria ed, al contempo, che sia offerta tutela ai compo- nenti della collettività nei confronti di comportamenti inefficienti, inefficaci, antieconomici e poco trasparenti, o, comunque, difformi dall’etica pubblica e non rispondenti alle aspettative del gruppo sociale organizzato. Una gestione efficiente della P.A. postula, da parte degli Enti responsabili, un’attenta azione di controllo, non solo preventivo, ma, soprattutto, collaborativo con le Amministrazioni e, sinergicamente, per quanto riguarda la Procura della Corte dei conti, un’efficace azione giuri- sdizionale, in chiave di garanzia per i cittadini, finalizzata a sanzionare, ma anche a prevenire con la sua azione di deterrenza, quelle condotte dolose o gravemente colpose, alle quali conse- guono danni erariali, che costituiscono un alto costo per la collettività. Tra i valori etici da tutelare, senz’altro preminente appare la salvaguardia della privacy dell’indagato, da bilanciare con il diritto all’informazione da parte dell’opinione pubblica circa i fatti produttivi di danno erariale. Ho sempre cercato, nella mia esperienza lavorativa, di individuare la linea di demarca- zione tra il diritto della collettività alla conoscenza dei fatti causativi di danno alle pubbliche fi- nanze, e delle condotte che hanno dato origine alla fattispecie dannosa, e il diritto alla privacy e alla riservatezza dell’indagato. Nella materia che ne occupa, vi sono, infatti, diversi interessi in gioco, tutti di grande ri- lievo: la necessità che i cittadini siano correttamente informati su come vengono gestite le ri- sorse pubbliche; l’esigenza di consentire un controllo democratico sull’operato della magistra- tura; la doverosità della tutela, in pieno rispetto etico, della privacy dell’indagato per danno erariale. Il discrimen tra i valori su indicati ritengo che possa rinvenirsi nell’atto di citazione in giudizio. Tutto ciò che sta a monte di esso attiene ad una fase preprocessuale ed è riservato; dopo la citazione, con la quale inizia la fase processuale, si apre la fase pubblica e, con cautela, sempre nel rispetto delle persone, la notitia damni può, eventualmente, trovare pubblicità. La tematica della responsabilità amministrativa patrimoniale, affrontata dal presente in- tervento, si propone di illustrare, sinteticamente, quali siano gli aspetti costitutivi e dinamici del 2
danno erariale e con quali strumenti, apprestati dall’ordinamento, in sede di giurisdizione con- tabile, sono contrastati i fenomeni di mala gestio ed è risarcito il danno prodotto alle Ammini- strazioni pubbliche ed alla cittadinanza. Sono, infatti, emerse, nell’esperienza recente, alcune fattispecie di danno erariale, or- mai in qualche misura tipizzate, ma non rigidamente predeterminate, in quanto soggette a giu- risprudenza c.d. espansiva o, talvolta, riduttiva, che hanno ricevuto, negli ultimi anni, grande attenzione da parte della dottrina, della giurisprudenza stessa, nonché del legislatore. 2. Nozione e struttura della responsabilità amministrativa patrimoniale La responsabilità amministrativa patrimoniale, avente natura civilistica, consiste in un’obbligazione risarcitoria derivante dalla trasgressione di un vincolo anteriore, che si traduce nell’obbligo di riparare al proprio inadempimento; ciò sia nell’ipotesi di violazione del principio generalissimo del neminem laedere, che obbliga colui che ha commesso qualunque fatto dolo- so o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto a risarcirlo (art. 2043 c.c. - responsabilità extracontrattuale o aquiliana), sia in quella della violazione di un precedente regolamento ne- goziale di interessi, cioè di un obbligo contrattuale preesistente (art. 1218 c.c.), insorto nell’am- bito dell’autonomia privata. La responsabilità è stata configurata, pertanto, come la soggezione agli effetti reattivi dell’ordinamento giuridico nascenti dall’inadempimento di un dovere precedente o come l’ob- bligazione di colui, cui per qualunque titolo incombono le conseguenze di un fatto dannoso. Certo è che vi è responsabilità ogni volta che è presente un illecito, sia esso civile, pena- le, amministrativo o contabile. Per aversi responsabilità è, quindi, necessario il collegamento del danno con un compor- tamento, commissivo o omissivo, illecito. Dal punto di vista strutturale, la responsabilità amministrativa patrimoniale, com’è noto, è costituita dall’elemento oggettivo, formato dalla condotta, commissiva o omissiva, dell’agen- te, dall’evento, ossia il danno, dal nesso di causalità che deve legare la condotta alla produzio- ne del danno medesimo, in assenza di cause di giustificazione, dall’elemento soggettivo, cioè dalla coscienza e volontà dell’atto, dal dolo o dalla colpa grave dell’agente; presupposto è il rapporto di servizio1 che deve intercorrere tra questo e l’Amministrazione. Nell’ambito della responsabilità amministrativa, perché possa configurarsi un illecito ci- vile, da cui sorge la responsabilità amministrativa, elemento indispensabile, ai fini del tema che qui ne occupa, è, quindi, il fatto dannoso. 3. Il fatto dannoso Occorre premettere che, in generale, fatto è ciò che produce il danno ingiusto ed è im- putabile all’agente, cioè quel comportamento in violazione degli obblighi o doveri di servizio co- stitutivo dell’illecito. A differenza dal diritto penale, ove per fatto si intende una vicenda conforme a quella rappresentata nella fattispecie legale astratta, cioè nella norma, per la configurazione della re- sponsabilità amministrativa non vi sono figure legali tipiche da prendere a modello e la condot- ta dell’agente, causativa di danno, viene valutata di volta in volta, dal giudice contabile, con ri- ferimento al danno erariale arrecato e sulla base della violazione di regole generali quali la pru- denza, la perizia, la diligenza etc.; ed è questo, ritengo, uno dei motivi per cui la responsabilità è difficilmente inquadrabile nello schema repressivo o afflittivo-sanzionatorio, bensì in quello ri- sarcitorio; non esiste, infatti, nel nostro ordinamento, uno ius puniendi senza specifica previsio- ne normativa ed, invero, in base al principio di legalità nessuno può essere sottoposto a sanzio- ne se non sulla base di una norma; la Costituzione, all’art. 23, prevede che: “Nessuna presta- zione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”; l’art. 1 c.p. così recita: “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”. 1 Comprensivo, lato sensu, anche del rapporto d’ufficio o di lavoro (anche di fatto). 3
Il fatto, di cui si è discorso, consta, essenzialmente, di due fattori: uno causale, la con- dotta, che può consistere in un’azione o in una omissione e che, comunque, deve tradursi in una violazione dei doveri di servizio ed uno effettuale, l’evento, cioè, il danno, che deve essere legato da un nesso di causalità alla condotta dell’agente, ovvero, deve essere conseguenza di- retta e immediata della stessa. La responsabilità amministrativa, a differenza del reato, non conosce, salvo rare ipote- si2, fattispecie in cui l’elemento oggettivo possa risolversi nella semplice condotta dell’agente (come avviene nei reati di mera condotta, quali ad esempio l’ingiuria, art. 594 c.p., o il posses- so ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, art. 707 c.p., o di valori, art. 708 c.p., o di mezzi di spionaggio, art. 260 c.p.) venendo in rilievo, sempre e comunque, un danno erariale risarcibi- le. 4. Il danno erariale Il danno, che deve essere legato al fatto da un nesso di causalità, consiste, secondo una tradizionale definizione, in una diminuzione del patrimonio che l’erario abbia sofferto a causa della condotta illecita del pubblico agente. Esso deve essere ingiusto, cioè contra ius, e viene, quindi, a incidere su un diritto o, dopo la sentenza Cass. Sez. un. n. 500/1999 e la legge n. 205/2000, anche su un interesse le- gittimo, ritenuti dall’ordinamento meritevoli di tutela e, pertanto, giuridicamente protetti3; il danno costituisce la realizzazione del fatto illecito, che è dalla norma vietato in quanto produtti- vo di lesione della sfera patrimoniale altrui, da cui scaturisce l’obbligazione risarcitoria. Il concetto di danno erariale è stato ampliato dalla giurisprudenza della Corte dei conti, fino a ricomprendervi alcune tipologie, conseguenza della lesione di interessi di carattere non patrimoniale, immateriale, quali: il danno all’immagine, il danno morale, esistenziale, biologico, etc.. Il danno, sia esso diretto (quando la diminuzione patrimoniale sia la conseguenza di un illecito perpetrato direttamente nei confronti della P.A.), sia esso indiretto (allorché la lesione patrimoniale sia, invece, prodotta nei confronti di terzi che l’Amministrazione abbia dovuto ri- sarcire), per la sua sussistenza, deve essere sempre caratterizzato, secondo la costante giuri- sprudenza della Corte dei conti, dalla certezza, dall’attualità e dall’effettività. Se si esaminano le fattispecie previste dal codice civile in materia di risarcimento del danno di cui al combinato disposto di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c., si evince una distinzione tra danno patrimoniale e non patrimoniale; il primo, costituito dal damnum emergens (perdite subite) e dal lucrum cessans (mancato guadagno), che individua una concreta deminutio del patrimonio del danneggiato, comparativamente valutato prima e dopo la produzione del danno stesso; il secondo, relativo a beni non materiali, incorporei, tra cui ricordiamo la salute, il buon nome, la reputazione, l’identità, la credibilità, il prestigio; beni non patrimoniali in senso stretto, ma, certamente, anch’essi, soggetti a valutazione economica, ove vengano lesi. L’esame degli articoli ora richiamati porta a considerare che l’obbligo di risarcimento, secondo l’orientamento espresso nella Relazione al Codice civile in merito alla tutela a seguito di danno per fatto illecito, consegue ai danni patrimoniali in via generale (art. 2043), mentre non ha trovato applicazione, come vedremo subito infra, fino agli anni ‘80, relativamente ai danni non patrimoniali, se non nei casi (tipici) stabiliti dalla legge (art. 2059), riconducibili, so- stanzialmente, a quelli previsti dall’art. 185 c.p. (patema d’animo e sofferenza, cagionati dal reo e dalle persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui, consi- derati danni morali subiettivi), per la più rilevante gravità dell’offesa all’ordine giuridico genera- 2 Una di queste è costituita dalla fattispecie di cui alla legge finanziaria 2003 (Legge 27 dicembre 2002, n. 289) che, nel prevedere, nel quadro del patto di stabilità e crescita per l'Europa (com'è noto, adottato dal Consiglio europeo di Amsterdam, nel giugno 1997, per stabilire la straordinarietà e temporaneità dei disavanzi, stabilendo l'obiettivo di per- venire nel medio periodo ad un pareggio dei bilanci pubblici degli Stati membri), all'art. 30, che qualora gli enti territo- riali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'art. 119 Co- stit., i relativi atti e contratti siano nulli, e attribuisce alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti la possibi- lità di irrogare agli amministratori, che abbiano assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita al momento della com- missione della violazione. 3 Viene qui accolta la tesi dell'ingiustizia del danno come lesione di un diritto o interesse meritevole di tutela e non quella che identifica l'ingiustizia come antigiuridicità, ossia lesione di diritti assoluti o relativi; ciò in quanto la prima ac- cezione è comprensiva di un ventaglio di situazioni che comprendono interessi più vasti della collettività, quali il danno ambientale, il danno morale, il danno all'immagine etc.. 4
le, tale da richiedere una pena criminale, cioè comminata mediante processo, e con quegli sco- pi di deterrenza e repressivi insiti nelle fattispecie penalmente previste. Le norme di cui agli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. formano, pertanto, sistema e sono rivolte alla tutela delle situazioni che l’ordinamento ritiene di maggior valenza. Il danno, patrimoniale e non patrimoniale, ha come destinatarie, per giurisprudenza co- stante, oltre che le persone fisiche, anche le persone giuridiche4. Per quanto riguarda la sua configurazione, la dottrina e la giurisprudenza distinguono tra un danno conseguenza, che consiste in un eventus damni, che consegue alla condotta del- l’agente, e un danno evento, ovvero, in re ipsa, contestuale al fatto produttivo di danno, coinci- dente cioè con la lesione dell’interesse, e non da esso disgiunto; si pensi, nella prima fattispe- cie, al danneggiamento, per colpa grave o dolo, di un’autovettura di servizio, causato dall’usci- ta di strada del mezzo, condotto in modo troppo veloce dall’autista pubblico dipendente e, nel secondo, all’uccisione del familiare di un soggetto, che rimane colpito sia dalla perdita parenta- le, sia dal patimento morale che ne consegue. Recente giurisprudenza della Corte di cassazione5 sembra, peraltro, orientata nel senso che il danno oggetto dell’obbligazione risarcitoria aquiliana sia esclusivamente il danno-conse- guenza del fatto lesivo (di cui è un elemento l’evento dannoso); ove sussista, pertanto, il solo fatto lesivo, ma non un danno-conseguenza acclarato, non insorgerebbe l’obbligazione risarci- toria. 5. Aspetti del danno erariale L’estensione della tutela risarcitoria oltre gli angusti confini determinati da una lettura riduttiva degli artt. 2043 e 2059 c.c. è dovuta all’opera della giurisprudenza; il delineato siste- ma risarcitorio non poteva, infatti, sostenere l’impatto di una nuova epoca regolativa, molto più attenta del passato ai valori costituzionali relativi all’individuo. Sul finire degli anni ‘70, infatti, la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi in mate- ria di diritto alla salute (danno biologico), ebbe a chiarire, con sentenza n. 88/1979, che l’ambi- to di applicazione degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. ricomprendeva: “Ogni danno non suscettibile direttamente di valutazione economica, compreso quello alla salute”. Con successiva sentenza n. 184/1986, la Consulta ritenne di precisare il rapporto tra l’art. 2059 ed il 2043 c.c., evidenziando che il primo si riferiva esclusivamente ai danni morali soggettivi, ma ampliando l’area d’incidenza della difesa giuridica in forma risarcitoria dell’art. 2043 c.c. con riferimento all’art. 32 Cost. che, pur non contemplando espressamente il risarci- mento del danno biologico, consentiva, tuttavia, in considerazione dell’importanza dell’enun- ciazione costituzionale del diritto alla salute come diritto fondamentale del privato, la tutela ri- sarcitoria del danno alla salute personale; il Giudice delle leggi sottolineava, infatti, che la Co- stituzione, garantendo principalmente i valori della persona, palesava che l’art. 2043 c.c. anda- va posto in correlazione con gli articoli della stessa che tutelavano i predetti valori e che, per- tanto, detta norma doveva essere letta in modo idealmente idoneo a compensare il sacrificio che gli stessi valori subivano a causa dell’illecito. E la stessa giurisprudenza della Cassazione (Cfr. Corte di cass., Sez. I civile, n. 7713/2000), a sostegno delle proprie aperture, richiamava detta sentenza del Giudice delle leg- gi, precisando come fosse indubbio che la lesione di tali diritti, posti al vertice della gerarchia dei valori costituzionalmente garantiti, “vada incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione (danno evento) indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno conseguenza)”; la vigente Costituzione, infatti, “garantendo principalmente e primariamente valori personali” impone “una lettura costituzionalmente 4 Cfr. Corte di cass.: Sez. I civ., n. 7642/1991; Sez. III civ., n. 2367/2000. 5 Cfr. Corte di cass., Sez. un., n. 581/2008, la quale, dopo aver premesso che:
orientata dell’articolo 2043 c.c. (che non si sottrarrebbe altrimenti ad esiti di incostituzionalità) «in correlazione agli articoli della Carta che tutelano i predetti valori», nel senso appunto che quella norma sia «idonea a compensare il sacrificio che gli stessi valori subiscono a causa del- l’illecito», attraverso «il risarcimento del danno [che] è sanzione esecutiva del precetto prima- rio ed è la minima delle sanzioni che l’ordinamento appresta per la tutela di un interesse». Il ci- tato articolo 2043 c.c., correlato agli articoli 2 e ss. Costituzione, va così «necessariamente esteso fino a ricomprendere il risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana»”. Con riferimento a tale pronuncia, si osserva che l’aver fatto rientrare, la Corte costituzio- nale, il danno biologico nella sfera di applicazione dell’art. 2043 c.c., invece che dell’art. 2059 c.c., determinò, attraverso lo stesso percorso logico-giuridico, un’apertura della giurisprudenza, la cui portata andava oltre il danno morale subiettivo e si estendeva, quindi, a tutte le fattispe- cie di risarcimento di lesione di valori attinenti alla persona, costituzionalmente protetti, con l’individuazione della figura del danno esistenziale inteso come pregiudizio arrecato a un tran- quillo svolgimento dell’attività lavorativa, alla quiete e alla serenità della vita familiare, alla sa- lubrità dell’ambiente etc., in termini di violazione non di un mero diritto di contenuto patrimo- niale ma di sottesi e più pregnanti diritti fondamentali della persona. Il nuovo orientamento interpretativo giurisprudenziale si consolidò poi con le sentenze gemelle della Cass. Sez. un., nn. 8827 e 8828 del 2003 6, ribadito, anche recentemente, con pronuncia della medesima Cass. Sez. un., n. 581/2008; ed, invero, in quest’ultima sentenza, si legge: “Il danno non patrimoniale conseguente all’ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite deri- vante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 c.p. e non presuppone, pertanto, la qualificabi- lità del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Co- stituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamen- te, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale”. Tale indirizzo aveva, peraltro, trovato esplicitazione anche nella sentenza della Consulta n. 233/2003, la quale, nell’affermare il superamento dell’identificazione del danno non patrimo- niale di cui all’art. 2059 c.c. con il danno morale soggettivo, ribadiva i seguenti principi conte- nuti nelle predette sentenze della Corte di cass. nn. 8827 e 8828 e cioè: l’inclusione, nella pre- visione di detta norma, nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale in una sua interpretazione costituzionalmente orientata, di ogni danno di na- tura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona; il danno morale sog- gettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima (oggi, peraltro, a seguito della sentenza della Corte di cass., Sez. un., n. 26972/2008, il pregiudizio del dolore psichico, non si sostanzia più in una natura transeunte, soggetta cioè alle regole del divenire, ma ha una sua durevolezza futura), il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione del- l’interesse, costituzionalmente garantito, all’integrità fisica e psichica della persona (art. 32 Cost.), il danno c.d. esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, altro non sarebbero (Corte di cass., Sez. un., n. 26972/2008, cit.), pertan- to, che mere sintesi descrittive di vari possibili pregiudizi non patrimoniali. Per quanto riguarda la giurisprudenza contabile, il danno da risarcire restò, fino agli anni novanta, indissolubilmente legato alla sua patrimonialità, cioè alla spesa necessaria al ripristino del bene leso7; in seguito ad alcune aperture giurisprudenziali, si riconobbe poi la risarcibilità del danno erariale derivante dalla lesione di un bene immateriale, inizialmente, ove sussistesse o fosse stato domandato il risarcimento per danno arrecato a bene patrimoniale; in seguito, dopo la nota pronuncia delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 16/1999/QM, anche ove non fosse legato al danno patrimoniale. Ciò avvenne sulla scia di quanto era accaduto, come abbiamo ricordato, in sede civilisti- ca anche e soprattutto perché non vi era alcun ostacolo di ordine giuridico a che il danno non patrimoniale (in aggiunta a quello patrimoniale) derivante, oltre che dalle fattispecie di reato di 6 Conformemente, Cons. Stato, n. 6960/2005. 7 Cfr. Corte dei conti, Sez. II centrale d'Appello, n.195/1990; Corte cass., Sez. un., nn. 3970/1993, 5668/1997 e 744/1999; tuttora, in numerose sentenze, vive, peraltro, tale impostazione: cfr., in proposito, Corte dei conti: Sez. III centrale d'Appello, n. 143/2009; Sez. I centrale d'Appello, n. 97/2009. 6
cui all’art. 185 c.p., pure dall’offesa di diritti o interessi riconosciuti e garantiti dalla Costituzio- ne, trovasse tutela risarcitoria anche e soprattutto nei confronti di soggetti pubblici. Tra le numerose figure di danno erariale, che si sono evidenziate ad opera della giuri- sprudenza pretoria della Corte, ricordiamo, con riferimento al danno non patrimoniale: il danno morale, il danno esistenziale, il danno all’immagine, il danno da disservizio, il danno all’econo- mia nazionale, il danno da perdita di chance; con riguardo al danno patrimoniale: il danno da tangenti, il danno da mancata utilizzazione di beni, il danno da dissesto, il danno ambientale (ritenuto anche, da taluno, non patrimoniale) il danno da illecito utilizzo di carta di credito. Nell’osservare che le fattispecie dannose in parola sono suscettibili di ampliamento (o di riduzione) in dipendenza della diversa sensibilità sociale della quale la giurisprudenza si fa in- terprete, esaminiamo brevemente il danno all’immagine che è stato oggetto di approfondita analisi da parte della dottrina e della giurisprudenza stessa e che, recentemente, ha avuto una nuova disciplina legislativa. Danno all’immagine Consiste nel pregiudizio o nella lesione dell’immagine, dell’autorevolezza e del prestigio della P.A., determinati dal clamor fori o dallo strepitus fori conseguente alla condotta illecita del soggetto legato alla P.A. da un rapporto di impiego o di servizio anche in senso lato, quando il fatto illecito si divulghi attraverso i mass-media (stampa, televisione, radio, internet, etc.), che non si realizza, però, se la propagazione mediatica non avvenga. Detto danno, venuto in rilievo all’epoca di “mani pulite”, il cui risarcimento era chiesto in aggiunta al danno patrimoniale in senso stretto, è rimasto lungamente escluso dalla cogni- zione della magistratura contabile, poiché non rivestiva, secondo la sensibilità dei giudici degli anni ‘70 e ‘80, i caratteri della patrimonialità, cioè non costituiva, a loro avviso, effettivo nocu- mento patrimoniale patito dalla pubblica Amministrazione; ed, invero, i giudici contabili hanno ritenuto, fino alla fine degli anni ‘808, di non poter estendere la loro giurisdizione agli eventuali danni non patrimoniali di cui agli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., trattandosi, in dette fattispecie, di lesione di posizione soggettiva pubblica di carattere non patrimoniale. Solo negli anni ‘90, la magistratura contabile9 ha incominciato a considerare il danno all’immagine come rientrante nella propria giurisdizione, inquadrandolo come danno morale, suscettibile di valutazione patri- moniale, e considerandolo, però, sotto il profilo delle spese necessarie per il ripristino dell’im- magine pubblica lesa, anche se, tuttavia, permanevano alcune decisioni denegatorie della giu- risdizione della Corte nella materia10, continuando, il danno morale, a essere considerato di ca- rattere non patrimoniale e, quindi, non economicamente valutabile. La tutela del danno non patrimoniale e quindi del danno all’immagine, era, secondo al- tro orientamento giurisprudenziale, giudicata ammissibile, soltanto ove essa si aggiungesse a un concomitante danno patrimoniale in senso stretto11. A seguito di successiva evoluzione giurisprudenziale, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con sentenza n. 16/1999/QM, affermavano che la giurisdizione della Corte dei conti su un bene immateriale, alla cui categoria era ascrivibile il danno all’immagine, doveva considerarsi sussistente, anche ove non fosse stato chiesto il risarcimento per danno a bene patrimoniale, sganciando, così, la tutela dei beni immateriali dal concetto di patrimonialità del danno. Un ulteriore passaggio era determinato da altra pronuncia delle Sezioni Riunite, la n. 10/2003/QM, in cui il danno all’immagine era identificato, nell’ambito dei danni non patrimonia- li, come danno-evento (in re ipsa) e non come danno-conseguenza, di talché eventuali diminu- zioni patrimoniali ad esso conseguenti, quali, ad esempio, le spese per la reintegrazione del- l’immagine12 non erano elemento costitutivo del danno stesso, ma dovevano considerarsi come afferenti ad un eventuale danno aggiuntivo. Detto danno era qualificabile, ad avviso delle Sezioni riunite, come danno non patrimo- niale, esistenziale, rientrante nell’area d’incidenza dell’art. 2043 e non dell’art. 2059, in accor- do con l’evoluzione giurisprudenziale della Cassazione. 8 Si vedano, in proposito, le sentenze della Corte dei conti: Sez. giurisdiz. Sez. Sicilia, n. 1416/1985, Sez. I centrale d'Ap- pello, nn. 52/1987 e 91/1987, Sez. II centrale d'Appello, n. 99/1987 e, soprattutto, Sez. Riunite n. 580/1988/A. 9 V. le sentenze della Corte dei conti: Sez. I centrale d'Appello, n. 55/1994, Sez. giurisdiz. Lombardia, n. 31/1994 e Sez. II centrale d'Appello, n. 114/1994. 10 Cfr., a titolo esemplificativo, Corte conti, Sez. giurisdiz. reg. Puglia, n. 69/1995. 11 Cfr. la già richiamata sentenza: Corte dei conti, Sez. I centrale d'Appello n. 55/1994. 12 Cfr. Corte dei conti: Sez. II centrale d'Appello, n. 406/2004; Sez. I centrale d'Appello, nn.6/2005 e 79/2005. 7
La recente sentenza della Suprema Corte, Sez. un., n. 26972/2008 cit., peraltro, non ascrive più, il danno esistenziale a categoria autonoma, riconoscendo al danno non patrimonia- le (tipologia nella quale abbiamo anticipato che rientrerebbero, come aspetti diversi di un me- desimo danno, il danno morale, il danno biologico e il danno esistenziale, nella cui categoria era ricompreso anche il danno all’immagine, secondo la richiamata giurisprudenza della Corte dei conti), anche nell’ipotesi che siano violati diritti direttamente tutelati nella Costituzione, la configurazione non come danno in re ipsa, ma come danno conseguenza, che deve, pertanto, essere sempre documentato per trovare riconoscimento. Il danno non patrimoniale rientrerebbe, quindi, a seguito della predetta pronuncia, nel- l’area d’incidenza dell’art. 2059, anziché dell’art. 2043; la rilettura, infatti, dell’art. 2059, costi- tuzionalmente orientata, secondo la Cassazione: “Riporta il sistema della responsabilità aquilia- na nell’ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.)”. Sul piano della struttura dell’illecito, le due ipotesi risarcitorie, di cui agli artt. 2043 e 2059 predetti: “Si differenziano quanto all’evento dannoso, cioè quanto alla lesione dell’inte- resse protetto (sent. n. 8827/2003; n. 15027/2005; n. 23918/2006)”. Prosegue, infatti, la sen- tenza, precisando che: “Sotto tale aspetto, il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illeci- to è connotato da atipicità, postulando l’ingiustizia del danno di cui all’art. 2043 c.c., la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (sent. 500/1999), mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona (sent. n. 15027/2005; n. 23918/2006)”. La risarcibilità del danno non patrimoniale richiede poi: “Sul piano dell’ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno. Selezione che avviene a livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, o in via d’interpretazione da parte del giudice, chiamato a individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno speci- fico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria”, che spetta ai diritti costituzionali inviolabili; il principio della tutela minima postula, infatti, che, al di fuori delle fattispecie predeterminate dalla legge: “La tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dal- la Costituzione”. Detto danno è, comunque, suscettibile di valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.. La recente legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione, con modificazioni, del decreto- legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali ha introdotto, peraltro, rilevanti modifiche in relazione al tema che qui ne occupa. L’art. 30-ter prevedeva, infatti, tra l’altro, che: “Le procure regionali della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine subìto dall’amministrazione nei soli casi previsti dall’articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. Per danno erariale perseguibi- le innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti si intende l’effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dall’articolo 114 della Costituzio- ne o ad altro organismo di diritto pubblico, illecitamente cagionato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile. L’azione è esercitabile dal pubblico ministero contabile, a fronte di una specifi- ca e precisa notizia di danno, qualora il danno stesso sia stato cagionato per dolo o colpa gra- ve” (commi abrogati, v. infra). Aggiunge poi l’articolo (per la parte in vigore) che: “Qualunque atto istruttorio o proces- suale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta”. L’art. 30-quater, con una modifica all’articolo 1 della L. n. 20/1994, contempla, inoltre, un’esclusione della gravità della colpa quando: “Il fatto dannoso tragga origine dall’emanazio- ne di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell’esercizio del controllo”13. Il D.L. 3.8.2009, n. 103, recante disposizioni correttive del D.L. anticrisi n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, in L. 3.10.2009, n. 141, ha evitato che i primi tre commi dell’art. 13 D.L. n. 78/2009, art. 17, comma 30-quater, lettera a), nel testo integrato dalla legge di conversione 102/2009 e mo- dificato dal D.L. 103/2009, art. 1, comma 1, lett. c), n. 2). 8
30-ter entrassero in vigore, prevedendone la sostituzione con il seguente testo: “Le procure della Corte dei conti possono iniziare l’attività istruttoria ai fini dell’esercizio dell’azione di dan- no erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie diretta- mente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarci- mento del danno all’immagine nei soli casi e nei modi previsti dall’articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 è sospeso fino alla conclusione del procedi- mento penale”. In base alla suddetta norma, non sono, quindi, perseguibili14 dal P.M. contabile coloro i quali, pur ledendo l’immagine dell’Amministrazione, pongano in essere condotte non penal- mente rilevanti, o non riconducibili ai reati di cui al libro II, titolo II, capo I - Dei delitti dei pubbli- ci ufficiali contro la pubblica amministrazione - (a titolo esemplificativo, peculato, concussione, corruzione, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, etc.); si pensi ad atti di ecla- tante malagestio, o ai reati di pedopornografia commessi, ad esempio, in una scuola pubblica, con l’aggravante che l’intervenuta prescrizione dei reati di cui sopra potrà definitivamente pa- ralizzare l’azione delle Procure. E tale impostazione trova conferma nella più recente giurispru- denza della Suprema Corte (sent. n. 26806/2009; ordd. nn. 519, 520, 521, 522, 523, 524 e 525 del 2010). Prescindendo, in questa sede, da ogni valutazione sulle ricadute di tali norme sulla fun- zionalità della giurisdizione contabile, riteniamo che, per quanto riguarda il danno all’immagi- ne, potrebbe essere annullato un cammino giurisprudenziale e dottrinale lungo più di venti anni, salve nuove aperture della Corte Costituzionale15. 6. Conclusioni Il nostro breve excursus in materia di danno erariale induce a una riflessione: in un per- corso lungo circa un ventennio, la giurisprudenza si è fatta interprete, lo abbiamo rilevato in queste pagine, dei valori costituzionali, facendosi carico delle sensibilità del corpo sociale, ap- profondendo e modellando alcune nuove figure di danno risarcibile per rispondere a esigenze (almeno) di tutela minima di detti valori. Un tale ampliamento della potenzialità di tutela, sembrerebbe aver indotto, probabil- mente insieme ad altre cause, il legislatore - con gli atti normativi cui si è fatto riferimento, re- canti modifiche nella sfera d’azione della Corte dei conti - a ridurre drasticamente l’area di in- tervento della magistratura contabile, almeno nella sfera del danno all’immagine, con il conse- guente ritorno agli schemi sui quali erano intervenute la Corte costituzionale, fin dal 1988, e la magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, con una riscoperta della pregiudiziale pena- le, che era stata eliminata con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale del 1988 (art. 75), con cui è stata sancita l’autonomia dei giudizi, civile e penale, con la possibilità che essi procedano su strade parallele e si concludano anche con giudicati contraddittori. Il percorso giurisprudenziale evolutivo, di cui si è discorso, parrebbe, quindi, al momen- to, avere subìto una battuta d’arresto, ma le nuove norme saranno oggetto di scrutinio da par- te della Corte costituzionale e non siamo in grado ora di conoscerne l’esito. Nelle more della necessaria riconsiderazione e approfondimento dell’intera materia, l’in- terpretazione e l’applicazione della controversa normativa è affidata alla saggezza dei giudici, che dovranno supplire alla disorganicità normativa armonizzando eticamente il sistema. Per quanto riguarda i dati relativi all’attività della Procura regionale, essi possono essere sintetizzati come segue. Nel 2009, sono state avviate n. 933 nuove istruttorie e ne sono state concluse n. 1125. Il numero di quelle pendenti è passato da n. 2.772 di gennaio a n. 2580 di fine anno. Sono stati emessi n. 9 atti di citazione conseguenti a: 14 Diversamente, cfr. : Sez. giurisdiz. Lombardia, n. 641/2009; Sez. giurisdiz. Lazio, ord. n. 462/2009. 15 La Corte Costituzionale è stata adita, di recente, con ord. n. 218/2009 dalla Sez. Giurisdiz. Regione siciliana che ha sollevato questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. n. 203/2009, convertito nella L. n. 141/2009 di mo- difica dell'art. 17, primi tre periodi del comma 30 ter del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella L. n. 102/2009, ravvisando un contrasto con l'art. 3 (principio di ragionevolezza ed uguaglianza), con l'art. 97 (principio di buon andamento dell'azione amministrativa) e con l'art. 24 (diritto di difesa) della Costituzione. 9
danno per € 126.936,61, relativo ad un progetto di riqualificazione e manutenzione pro- grammata del verde pubblico, a Falconara Marittima, consistente nel ricorso ad illegittimo indebitamento e doppia contabilizzazione di parte dei lavori; danno per € 13.548,12, derivante da comportamenti illeciti di una dipendente dell’A.C.I. di Ancona, relativo alla trattazione di numerose pratiche legate al Pubblico Registro Automo- bilistico; danno per € 39.403,96, conseguente al comportamento illecito dell’economo del Comune di Fratte Rosa, consistente nell’incasso di ingenti somme, non interamente riversate; danno per € 92.195,81, sottratti dal responsabile della gestione del servizio finanziario ed economale del Comune di Piandimeleto; danno per € 3.253,04, relativo al mancato versamento, nella casse della Regione Marche, da parte di tabaccheria di Ancona, di somme di denaro a titolo di tasse automobilistiche re- gionali; danno per € 16.737,86, proveniente da debito fuori bilancio del Comune di Folignano, per condanna giudiziale al risarcimento dei danni dovuti ad illegittimi demansionamento e de- professionalizzazione di proprio dipendente; danno per € 20.000, arrecato da due marescialli della Guardia di Finanza - Brigata di Osimo - , rispettivamente, per concussione ed omissione di atti d’ufficio; danno per € 1.305.625,58, derivante da minori entrate conseguenti alla riduzione delle ta- riffe per gli scarichi delle acque reflue industriali, decisa dal Consorzio per l’industrializza- zione delle Valli del Tronto, del Tesino e dell’Aso (ora Piceno Consind), ed applicata soltanto ad alcuni utenti industriali; danno per € 8.418, dovuto alla ritardata notifica di diversi verbali, emessi dal Corpo di Poli- zia Municipale del Comune di Potenza Picena, successivamente annullati dal Prefetto o dal Giudice di Pace. Ulteriori n. 5 atti di citazione sono stati depositati presso la competente Sezione Giuri- sdizionale e sono in corso di notificazione. Sono stati emessi n. 3 sequestri conservativi: due ante causam: per € 1.020.615,40, relativi ad omessa restituzione di finanziamenti pubblici CEE, erogati a favore del Consorzio Agrario Piceno soc. coop. a r.l. per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Il Consorzio a seguito di tale procedura restituiva le somme ed il sequestro veniva conse- guentemente revocato; per € 31.543,09, a causa di comportamento illecito di dipendente del Comune di Fratte Rosa; uno in corso di causa: per € 85.046,86, a carico di ditta individuale che, avendo ricevuto contributo CEE di € 74.370,95 per la realizzazione di struttura agrituristica, li impiegava a fini personali. La durata media delle indagini, che hanno portato alla chiamata in giudizio, si è attesta- ta in 830 giorni dall’apertura. L’ammontare complessivo del danno erariale contestato ha un valore pari ad € 1.784.756,97, di cui € 50.000 per danno all’immagine. Nel corso delle istruttorie è stato conseguito il recupero di € 2.956.508,18, e precisa- mente: € 5.481,02, in favore della Regione Marche, di somme non versate per tasse automobilisti- che, da parte di titolare di tabaccheria sita in Pesaro; € 134.964,95, in favore dell’Associazione Provinciale Allevatori di Ancona, di somme sot- tratte da propria dipendente licenziata per giusta causa ; € 1.487,70, in favore della Regione Marche, di somme non versate per tasse automobilisti- che, da parte di titolare di tabaccheria sita in Loreto; € 1.345,81, in favore della Regione Marche, di somme non versate a titolo di tasse automo- bilistiche da parte di tabaccheria sita in Civitanova Marche; € 12.624,72, in favore del Comune di Recanati, per mancato introito di oneri di urbanizza- zione e sanzioni; € 1.022.193,19, in favore dell’Agea, per indebita percezione contributi comunitari FEOGA 2003 da parte del Consorzio Agrario Piceno soc. coop. a r.l.; 10
€ 210,00, in favore del Liceo Scientifico Orsini di Ascoli Piceno, per ammanco di somme provenienti dal fondo minute spese; € 16.406,50, in favore dell’Agenzia delle Entrate - ufficio locale di Camerino - , per mancato versamento di importi derivanti dalla vendita di valori bollati da parte di concessionaria di tabaccheria; € 3.253,60, in favore dell’Aci, per mancato versamento di importi derivanti dalla imposta provinciale di trascrizione ed imposta di bollo da parte di Agenzia di Pesaro; € 18.397,94, in favore del Comune di Fano, per mancato introito di somme dovute da loca- le Azienda di servizi; € 1.738.000,00, in favore della Regione Marche - Agea, per indebita percezione di contribu- ti agricoli comunitari e statali da parte di ditta privata; € 2.142,75, in favore della Regione Marche, per mancato versamento di tasse automobili- stiche da parte di tabaccheria di Macerata. Le istruttorie concluse con provvedimento di archiviazione sono n. 1091. L’attività investigativa si è concretizzata nell’emissione di n. 641 note istruttorie. La Guardia di Finanza ha ricevuto 41 deleghe, l’Arma dei Carabinieri 4 ed il Corpo Forestale 1. In n. 6 casi ci si è avvalsi della collaborazione delegata di dirigenti amministrativi e in n. 1 di consulenti tecnici. I conti giudiziali che hanno ricevuto il visto sono stati n. 1273. Particolare attenzione si è concentrata nel monitoraggio sull’effettiva esecuzione delle sentenze; in tale fase si trovano n. 59 sentenze e n. 10 ordinanze, per un danno complessivo di € 10.301.531,98. La somma complessivamente recuperata, in corso d’anno, ammonta ad € 437.581,89. La provenienza delle segnalazioni di danno dalle quali sono scaturite le indagini si è svi- luppata secondo le tendenze degli anni precedenti: n. 646 da autorità amministrative (pari al 69%), n. 33 dagli organi giurisdizionali (pari al 4%), n. 161 da privati cittadini (pari al 17%). Le rimanenti istruttorie sono state attivate da notizie di stampa, dai mezzi di comunicazione e da- gli organi di controllo, ovvero da iniziativa autonoma del Procuratore Regionale (pari al 10%). Al termine del mio intervento, desidero ringraziare il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale, i Senatori e i Deputati della Regione Marche, il Sindaco della città di Ancona, il Prefetto, il Presidente della Provincia, il Vescovo della Diocesi, gli Asses- sori regionali, i Colleghi della magistratura ordinaria, amministrativa e tributaria, i Rettori delle Università delle Marche, i Giudici di pace ed i Difensori civici, per l’attenzione che hanno sem- pre riservato alla nostra Istituzione, la Guardia di Finanza per l’intensa attività svolta nell’inte- resse di questa Procura, unitamente alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, al Corpo Fore- stale dello Stato, alla Polizia municipale, ai Rappresentanti delle collettività locali, ai Rappre- sentanti delle Associazioni esponenziali di interessi diffusi e collettivi e a tutti gli Organi dello Stato, che collaborano con questa Procura. Un vivo ringraziamento rivolgo, altresì, ai colleghi Alessandra Pomponio e Stefano Grossi per l’impegno che diuturnamente profondono nel lavoro istituzionale, con ottimi risultati. In particolare, la collega Pomponio si è impegnata presso questa Procura a pieno carico lavorati- vo, pur essendo gravata da rilevanti impegni istituzionali, quale componente del Consiglio di Presidenza di questa Corte fino al maggio 2009. Ringrazio, ancora, l’ottimo personale del mio Ufficio, unitamente al personale ammini- strativo della Sezione giurisdizionale, per l’attento lavoro svolto. Grande stima nutro per gli Avvocati del libero Foro, con cui è intensa la dialettica in oc- casione dei giudizi, sempre corretta e professionalmente arricchente. Apprezzabilissima è stata l’opera informativa degli organi di stampa, e delle reti televisi- ve, cui rivolgo un vivo ringraziamento per la scrupolosità dell’informazione. Espressioni di ringraziamento, sentito e cordiale, ho il piacere di rivolgere ai Colleghi rappresentanti del Consiglio di Presidenza e dell’Associazione Magistrati della Corte dei conti, per essere intervenuti a questa inaugurazione. 11
Sig. Presidente, nel ringraziare il Collegio e tutti i gentili Ospiti presenti, Le chiedo di dichiarare aperto, in nome del Popolo italiano, l’anno giudiziario 2010 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Marche. Ancona, 26 febbraio 2010 (Maurizio Mirabella) 12
TABELLA PRIMA SEGNALAZIONI SEGNALAZIONI 1.1 - PROVENIENZA DELLE DENUNCE 1.1.1 - Organi giurisdizionali 33 1.1.2 - Organi amministrativi 646 1.1.3 - Organi di controllo 17 1.1.4 - Organi di informazione 69 1.1.5 - Privati 161 1.1.6 - Iniziativa autonoma 7 1.1.7 - Totale delle denunce 933 1.2 - AMMINISTRAZIONI INTERESSATE 1.2.1 - Stato 539 1.2.2 - Regione 41 1.2.3 - Province 24 1.2.4 - Comunità Montane 4 1.2.5 - Comuni 246 1.2.6 - Aziende Ospedaliere e Sanitarie 46 1.2.7 - Società ed Enti partecipati 2 1.2.8 - Altri Enti 31 1.2.9 - Totale delle istruttorie 933 TABELLA SECONDA ATTIVITÀ INVESTIGATIVA 2.1 - MODALITÀ DELL’ISTRUTTORIA 13
2.1.1 - Diretta 641 2.1.2 - Guardia di Finanza 41 2.1.3 - Carabinieri 4 2.1.4 - Corpo Forestale 1 2.1.5 - Deleghe a Dirigenti dell’amministrazione 6 2.1.6 - Consulenze tecniche 1 2.2 - DELEGHE GUARDIA DI FINANZA 2.2.1 - Deleghe conferite 41 2.2.2 – Deleghe concluse, comprensive di quelle iniziate nel- 44 l’anno precedente TABELLA TERZA ATTIVITÀ CAUTELARE 3.1.1 - Sequestri richiesti 3 3.1.2 - Sequestri disposti 3 3.1.3 - Sequestri confermati 3 TABELLA QUARTA INVITI A DEDURRE 4.1.1 - Atti di invito 39 4.1.2 - Soggetti invitati 185 4.1.3 - Audizioni 27 4.1.4 - Proroghe istruttorie concesse 4 TABELLA QUINTA CITAZIONI 5.1 - ATTI DI CITAZIONE 5.1.1 - Giudizi di responsabilità 14 5.1.2 - Soggetti citati 44 5.1.3 - Atto di reclamo per nullità 1 5.2 - AMMINISTRAZIONI DANNEGGIATE 5.2.1 - Stato 3 5.2.2 - Regione 1 5.2.3 - Comuni 9 5.2.4 - Altri Enti 1 TABELLA SESTA APPELLI 6.1.1 - Appelli di convenuti condannati nei confronti 17 di sentenze di primo grado Sezione Marche TABELLA SETTIMA ARCHIVIAZIONI 7.1 - TIPOLOGIA 7.1.1 - Assenza di danno 184 7.1.2 - Assenza di colpa grave 558 14
7.1.3 - Altro 349 7.1.4 - Totale delle archiviazioni 1.091 TABELLA OTTAVA RIEPILOGO GENERALE 8.1 - RIEPILOGO 8.1.1 - Istruttorie in corso al 1/1/2009 2.772 8.1.2 - Istruttorie aperte 933 8.1.3 - Istruttorie archiviate, trasferite e riunite 1.111 8.1.4 - Citazioni depositate 14 8.1.5 - Istruttorie in corso al 31/12/2009 2.580 TABELLA NONA TIPOLOGIE DEI FATTI OGGETTO DELLE INDAGINI 9.1 Acquisizione di beni a prezzo superiore a quello di mercato 9.2 Acquisizione di beni non utilizzati 9.3 Acquisto beni immobili oggetto di ipoteca 9.4 Adozione ritardata dei provvedimenti di riscatto 9.5 Alienazione di beni a prezzo non congruo 9.6 Ammanco contabile 9.7 Ammanco di beni 9.8 Appropriazione illecita di beni pubblici 9.9 Assenteismo del personale 9.10 Assunzione di personale in violazione degli organici 9.11 Danni conseguenti a partecipazioni in società 9.12 Capitalizzazione e ricapitalizzazione di società partecipate in violazione dei principi di buona gestione 9.13 Conferimento di consulenze in mancanza dei presupposti di legge 9.14 Conferimento di pensioni di invalidità non dovute 9.15 Cumulo impieghi 9.16 Danni conseguenti a responsabilità precontrattuale 9.17 Danni per illegittimità nelle procedure di scelta del contraente negli appalti 9.18 Danno per indebite agevolazioni a terzi in materia urbanistica 9.19 Danno conseguente a lavori non autorizzati e non riconosciuti utili 9.20 Danno per appalto conferito senza gara con perdita dei vantaggi concorrenziali 9.21 Danni per improvvida stipula di contratti finanziari a rischio (swap e derivati] 9.22 Danni per omessa o insufficiente determinazione degli oneri di urbanizzazione 9.23 Danni per omessa soppressione o modificazione territoriale delle Comunità Montane 9.24 Danni per omessa vigilanza nell’esecuzione delle opere di urbanizzazione a carico dei privati 9.25 Danno al patrimonio artistico e archeologico 15
9.26 Danno al patrimonio mobile 9.27 Danno all’immagine dell’amministrazione 9.28 Danno conseguente a debito fuori bilancio 9.29 Danno da circolazione stradale 9.30 Danno da percezione di tangente 9.31 Danno disfunzionale o da disservizio 9.32 Danno in materia ambientale 9.33 Danno per liquidazione di equa riparazione per mancato rispetto del termine di ragione- vole durata dei processi 9.34 Danno per mancato coordinamento di attività gestorie 9.35 Danno per protrazione dell’ultimazione di lavori pubblici conseguente ad illegittima so- spensione 9.36 Esecuzione di lavori e forniture senza impegno di spesa 9.37 Frodi e irregolarità in ambito comunitario 9.38 Giudizi di conto 9.39 Infortuni in genere 9.40 Inquadramenti illegittimi in qualifiche e livelli superiori 9.41 Irregolare gestione delle istituzioni scolastiche 9.42 Irregolare gestione delle mense 9.43 Irregolare gestione di fondi per corsi professionali 9.44 Irregolare gestione di fondi per la ricostruzione postsismica 9.45 Irregolare gestione di piscine e impianti sportivi 9.46 Irregolarità nelle procedure espropriative 9.47 Omessa disattivazione di corsi universitari a insufficiente frequenza di alunni 9.48 Liquidazione di somme a titolo di liberalità 9.49 Liquidazione di somme non dovute 9.50 Liquidazione di stipendi e indennità non dovute 9.51 Liquidazione trattamento di missione non dovuto 9.52 Mancata esecuzione delle sentenze di condanna 9.53 Mancata gestione del patrimonio secondo criteri economici 9.54 Mancata o insufficiente riscossione canoni 9.55 Mancata o insufficiente riscossione di crediti 9.56 Mancata o insufficiente riscossione di tributi e imposte 9.57 Mancato accertamento e riscossione di sanzioni 9.58 Mancato contrasto evasione ed elusione fiscale 9.59 Mancato utilizzo di mutui 9.60 Mancato utilizzo delle risorse umane e demansionamento del personale 9.61 Occupazione abusiva del demanio 9.62 Occupazione abusiva del patrimonio 9.63 Omessa applicazione di penali contrattuali 9.64 Omessa attivazione di tutela giudiziaria 9.65 Omessa custodia dei beni 9.66 Omessa manutenzione di beni e strutture 9.67 Omessa o irregolare gestione di beni e servizi 9.68 Omessa o ritardata acquisizione censi e fitti 9.69 Omessa o ritardata acquisizione entrate fiscali 9.70 Omessa o ritardata riscossione degli oneri di urbanizzazione 9.71 Omessa o ritardata riscossione degli oneri per concessioni cimiteriali 9.72 Omessa prevenzione delle conseguenze delle calamità naturali 9.73 Omessa retrocessione di aree inutilizzate per sviluppo artigianale 9.74 Omessa segnalazione al procuratore regionale di eventi di danno erariale 9.75 Omesse sanzioni per inquinamento 9.76 Omesso controllo sull’utilizzo dei contributi di scopo 9.77 Omesso recupero contributi finalizzati 9.78 Oneri aggiuntivi per ritardato pagamento di somme dovute 9.79 Opera pubblica non ultimata 9.80 Opera pubblica ultimata ma non utilizzata 9.81 Pagamento canoni a prezzo non congruo 9.82 Pagamento di sanzioni per omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali 9.83 Peculato e peculato d’uso 9.84 Progettazioni erronee o lacunose 9.85 Realizzazione di opere pubbliche con vizi e difetti 9.86 Realizzazione di opere pubbliche in difformità dal progetto 9.87 Realizzazione di opere pubbliche in violazione delle norme di tutela ambientale 9.88 Rescissione contratti 9.89 Risarcimenti per comportamenti mobbizzanti 9.90 Risarcimenti per infortuni alunni 9.91 Risarcimento per errori sanitari 9.92 Risarcimento per omessa manutenzione strade 9.93 Risarcimento per utilizzo improprio armi da fuoco 9.94 Soccombenza in giudizi civili e amministrativi 16
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