Infortuni e malattie professionali - Il danno differenziale alla prova della legge di bilancio 2019 - Patronato INCA CGIL

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Infortuni e malattie professionali - Il danno differenziale alla prova della legge di bilancio 2019 - Patronato INCA CGIL
Notiziario

                            A
NotiziarioINCAonline
N.3 / 2019

Infortuni
e malattie
professionali
Il danno differenziale
alla prova della legge
di bilancio 2019

SEMINARIO
CONSULENTI LEGALI DI INCA
Roma 21 marzo 2019
N 3/2019                                      Notiziario INCA online
                                                 Periodico | Inca Cgil
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GIUGNO 2019

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2003 LA INFORMIAMO CHE I SUOI DATI SONO CON-
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CARE I SUOI DATI OD OPPORSI ALL’UTILIZZO DEGLI
STESSI, SE TRATTATI IN VIOLAZIONE DEL SUDDET-
TO DECRETO LEGISLATIVO.
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Sommario

z Premessa                                                             5

z L’offesa al giusto risarcimento                                      7
    Silvino Candeloro

z   Infortuni e malattie professionali
z Relazioni                                                           11   3
z Il danno differenziale alla prova della legge di bilancio 2019      13
    Stefano Giubboni
z Prerogative risarcitorie del lavoratore e ritardi del legislatore   19
    Giancarlo Moro
z Profili di incostituzionalità delle nuove norme                     29
    Amos Andreoni
z Lo stato della giurisprudenza e della dottrina                      32
    Massimiliano Del Vecchio
z La complicità dell’Inail nel mancato riconoscimento                 43
    delle malattie professionali
    Barbara Storace
z Risarcimento dei danni da lavoro dopo la Finanziaria 2019           49
    Catia Mosconi
z Sfide e prospettive per la tutela integrale del lavoratore          52
    Morena Piccinini
PREMESSA
Giacomo Manzù, Il nostro domani si chiama lavoro, 1977
Premessa

L’offesa al giusto risarcimento
    z Silvino Candeloro*

                                                   Non sarà facile, ovviamente, affrontare que-

A
         bbiamo voluto organizzare questo
         seminario di approfondimento sul          sta problematica perché veramente le novità
         danno differenziale perché la legge       introdotte dalla legge di bilancio incidono pe-
di bilancio 2019 ci consegna un quadro le-         santemente sia sui principi sia sulle dinami-
gislativo abbastanza preoccupante, soprat-         che con cui si calcola il danno differenziale,
tutto in considerazione delle modifiche de-        che producono una sostanziale riduzione del
gli articoli 10 e 11 della legge n. 1124/65        risarcimento in favore dei lavoratori. Questo
che riducono le possibilità per gli infortu-       per noi è inaccettabile e, quindi, dovremo im-      7
nati e i tecnopatici di ottenere il giusto ri-     pegnarci seriamente a rideterminare, in qual-
sarcimento in sede legale. Novità legislative      che modo, in sedi anche giudiziarie, ovvia-
peggiorative che si aggiungono alla diminu-        mente, una modalità di calcolo che non dan-
zione consistente dei premi assicurativi e         neggi i lavoratori e le lavoratrici. È fin troppo
delle risorse destinate alla prevenzione. La       chiaro che c’è una differenza notevole tra cal-
manovra finanziaria di fine anno, dunque,          colare i danni da lavoro per sommatoria op-
non dà nessuna risposta alle esigenze, più         pure per poste.
volte rivendicate dai sindacati e dai loro pa-     Queste novità non cambiano sostanzial-
tronati, di adeguare le prestazioni Inail, del     mente nulla per il datore di lavoro, mentre
tutto insufficienti.                               hanno ricadute negative per le lavoratrici e
Per questa ragione abbiamo il bisogno di           per i lavoratori e positive invece per l’Inail
analizzare gli effetti di queste misure legisla-   che, attraverso questo meccanismo, si garan-
tive e di formulare un orientamento di na-         tisce maggiori entrate. E non è un caso che
tura giurisprudenziale, condiviso, per con-        nella stessa legge di bilancio, modificando
trastare l’idea che si sta affermando che si       gli articoli 10 e 11 della legge n. 1124/65,
possano ridurre le tutele di protezione an-        abbiano permesso all’Inail di destinare le
tinfortunistica.                                   risorse risparmiate alla riduzione di circa il

* Collegio di presidenza Inca nazionale
Infortuni e malattie professionali

           32% dei premi assicurativi dovuti dalle           legale, che spesso viene considerata dal-
           imprese per il 2019.                              l’Inail insufficiente per giustificare il dinie-
           Questa decisione, che potrebbe esprimere          go della tutela, senza troppe spiegazioni.
           una coerenza con l’andamento decrescente          Questo quadro fa sì che le tutele ricono-
           degli infortuni sul lavoro registrato negli ul-   sciute non siano omogenee e non risponda-
           timi dieci anni, non tiene conto dell’au-         no a criteri coerenti, pur in presenza di re-
           mento delle malattie professionali (oltre 60      gole uguali per tutti, dalla Sicilia alla Valle
           mila) e delle enormi difficoltà di far emer-      d’Aosta: ci sono realtà territoriali dove la
           gere il fenomeno nel suo complesso. C’è           percentuale di accoglimento delle domande
           una differenza sostanziale tra un infortunio      di prestazioni da parte di Inail si aggira at-
           sul lavoro, la cui denuncia potrebbe essere       torno al 50-60% e altre regioni dove le per-
           più semplice perché legata ad un evento           centuali scendono vertiginosamente ad ap-
           traumatico reale, e dunque più facilmente         pena il 14-15%. Il che impone una rifles-
           circoscrivibile, e una malattia professionale,    sione seria sui criteri adottati.
           che richiede una complessità di accerta-          Non manca il riconoscimento del nostro
           menti tali da rendere la denuncia un atto         impegno da parte di Inail che, in diverse oc-
           davvero complicato, perché ha bisogno di          casioni ha dichiarato di considerare il lavo-
8          una certificazione medica e medico-legale         ro del Patronato per l’emersione delle ma-
           ben più articolata. Un fatto inconfutabile        lattie professionali prezioso, in quanto con-
PREMESSA

           che complica la nostra azione per l’emersio-      sente all’Istituto assicuratore di incoraggiare
           ne delle patologie da lavoro. E ciò è dimo-       un comportamento virtuoso da parte delle
           strato anche dalle difficoltà che noi come        aziende attraverso l’aumento degli investi-
           Patronato, incontriamo nel lavorare con le        menti nella prevenzione. Ma se da un lato
           categorie sindacali dei lavoratori attivi.        questo gratifica il nostro Patronato dall’al-
           Vorrei inoltre ricordare che le 4 iniziative      tro ciò non è sufficiente per garantire il pas-
           seminariali realizzate come Ce.Pa. in colla-      saggio dalle dichiarazioni ai fatti concreti,
           borazione con Inail, concluse con un do-          come quello di indirizzare risorse adeguate
           cumento condiviso sul tema delle emersio-         verso un piano di investimenti serio per la
           ni delle malattie professionali, ha indicato      prevenzione.
           almeno tre criticità del sistema di protezio-     In questo contesto il messaggio che ci giun-
           ne: la prima riguarda il Documento di va-         ge dalla legge di bilancio, con la riduzione
           lutazione dei rischi, molto spesso redatto        dei premi assicurativi e degli investimenti
           dai datori di lavoro con una buona dose di        sulla prevenzione, non è rassicurante; anzi,
           approssimazione; la seconda che investe la        potrebbe scoraggiare proprio i datori di la-
           certificazione del nesso di causa tra la ma-      voro ad assumersi le responsabilità su que-
           lattia e il lavoro, il cui onere è davvero        ste problematiche, perché si sentono in
           complicato; infine, la terza criticità riguar-    qualche modo sollevati da un adeguato im-
           da la documentazione sanitaria e medico-          pegno al fine di garantire la salute e la sicu-
Infortuni e malattie professionali

rezza nei luoghi di lavoro. Viceversa, biso-      abbiamo avviato negli ultimi anni. Questo
gnerebbe rafforzare e diffondere l’idea che       deve essere il nostro orizzonte.
su una tematica ad alta sensibilità sociale       Coerente con questa impostazione,è anche
non si può e non si deve arretrare.               il nostro impegno per sviluppare un’azione
Le modifiche degli articoli 10 e 11 della         condivisa sulle richieste di danno differen-
legge n. 1124/65 non hanno soltanto rica-         ziale; anche se la legge di bilancio ci ha posto
dute di natura economica, ma implicano            degli ostacoli, noi dobbiamo andare avanti
un radicale ripensamento peggiorativo del         rilanciando le nostre iniziative legali. Il no-
sistema di tutele individuali. Per questa ra-     stro obiettivo è quello di assicurare che ogni
gione il nostro impegno teso a contrastare        singola pratica di infortunio e di malattia
questa deriva deve essere ancor più incisi-       professionale si concluda con un risarci-
vo e comprendere anche l’estensione dei           mento giusto, corretto; perché questo è im-
progetti di conoscenza delle reali condizio-      portante per tutti i lavoratori e le lavoratrici
ni di lavoro in tutti i settori produttivi, che   del nostro Paese.

                                                                                                     9

                                                                                                     SILVINO CANDELORO
Infortuni e malattie
professionali
RELAZIONI
Infortuni e malattie professionali

Il danno differenziale alla prova
della legge di bilancio 2019
    z Stefano Giubboni*

1. Intendo subito entrare nel cuore delle                   somma maggiore dell’indennità che a qual-
questioni a cui già ha fatto cenni sostanziali              siasi titolo ed indistintamente, per effetto del
molto chiari Silvino Candeloro. Dopo la no-                 presente decreto, è liquidata all’infortunato o
vella degli articoli 10 e 11 del Testo unico su-            ai suoi aventi diritto. Quando si faccia luogo
gli infortuni, noi abbiamo regole nuove per                 a risarcimento, questo è dovuto solo per la
la determinazione del danno differenziale:                  parte che eccede le indennità liquidate a nor-
regole sbagliate e improvvide, come cerche-                 ma degli articoli 66 e seguenti del Testo uni-
rò di spiegare.                                             co e per le somme liquidate complessivamen-              13
Sapete infatti che la novella ha inciso con una             te e a qualunque titolo a norma dell’articolo
complessa riscrittura, per inserti o a collage, di          13, comma 2, lettere a) e b) del decreto legi-
queste disposizioni, che esistono nell’ordina-              slativo 38 del 2000. Agli effetti dei preceden-
mento, a ben vedere, dal 1898, perché il testo              ti commi sesto e settimo chiude l’articolo 10
dell’articolo 10 e dell’articolo 11 del Testo               al comma 8, secondo il quale l’indennità d’in-
unico indubbiamente risente della originaria                fortunio è rappresentata dal valore capitale
legge istitutiva. Il che aumenta il nostro stu-             della rendita complessivamente liquidata, cal-
pore – e il nostro disappunto critico – per una             colato in base alle tabelle di cui all’articolo 39
norma così disinvoltamente introdotta con il                nonché da ogni altra indennità erogata a qual-
maxi-emendamento sul quale è stata notte-                   siasi titolo».
tempo votata la fiducia alla legge di bilancio
da parte di un Parlamento particolarmente                   2. La norma dev’essere stata congegnata in
ignaro e inconsapevole.                                     ambito Inail – occorre immaginare con la de-
Ecco che dice ora, in sintesi, l’articolo 10 e, di          cisiva expertise tecnica dell’avvocatura del-
riflesso, l’articolo 11: «non si fa luogo a risar-          l’Istituto – con una motivazione cervellotica
cimento qualora il giudice riconosca che que-               ma all’apparenza suggestiva, che sembrerebbe
sto, complessivamente calcolato per i pregiu-               avere a che fare con una forzata interpretazio-
dizi oggetto di indennizzo, non ascende a                   ne delle cosiddette sentenze gemelle delle Se-

* Professore ordinario di Diritto del lavoro presso l’Università di Perugia e consulente legale all’Inca nazionale
Infortuni e malattie professionali

            zioni Unite della Cassazione del maggio 2018         intaccando il montante risarcitorio spettante
            sulla questione della compensatio lucri cum          al lavoratore infortunato o tecnopatico.
            damno. Tra queste sentenze una si occupava di        Un’operazione che a me – e non solo a me, a
            un caso di infortunio in itinere.                    giudicare dalle autorevoli e vigorose reazioni
            Ora, la Cassazione aveva fatto un ragiona-           critiche subito suscitate (penso in particolare
            mento molto lineare, che fondamentalmen-             a quelle di Marco Rossetti e Roberto Riverso)
            te (e giustamente) superava una vecchia im-          – pare, per ciò stesso, inaccettabile.
            postazione formalistica basata sulla qualifica-
            zione giuridica del titolo dell’attribuzione, per    3. Di fronte, dunque, alla nuova formula-
            ancorare la compensatio alla correlazione cau-       zione degli articoli 10 e 11 del Testo unico si
            sale con la lesione del bene sostanziale della vi-   sono subito manifestate reazioni critiche del-
            ta; nel senso che ogni volta che l’attribuzione      la dottrina, che – ad una prima analisi – mi
            patrimoniale ha a che fare causalmente con lo        pare possano essere sintetizzate lungo tre linee
            stesso bene della vita opera la compensatio lu-      di lettura della novella legislativa.
            cri cum damno: principio sacrosanto, a cui           Una prima lettura critica – di taglio deco-
            c’eravamo sentiti di aderire senza riserve.          struttivo del dato normativo letterale – è do-
            Sennonché taluni esponenti dell’avvocatura           vuta, con una punta di sana provocazione, a
14          dell’Inail, a mio avviso del tutto infondata-        Marco De Cristofaro, che arriva a sostenere
            mente, avevano scorto in questa pronuncia            – in buona sostanza – come, con la riscrittu-
RELAZIONI

            delle Sezioni Unite un’apertura al ritorno al-       ra degli articoli 10 e 11, non sarebbe, in re-
            la determinazione del danno differenziale            altà, cambiato niente. In particolare, questa
            con calcolo per sommatoria, i.e. per somma           tesi – ed è qui il lato provocatorio e deco-
            aritmetica delle poste complessivamente e            struttivo di questa interpretazione – tenta di
            indistintamente considerate. Questa è –              superare il dato testuale, neutralizzando i
            sembrerebbe di capire – l’idea che, sul piano        tanti avverbi (indistintamente, complessi-
            tecnico-giuridico, ha sorretto la riformula-         vamente) che richiamano con ogni eviden-
            zione che vi ho detto dell’articolo 10 e del-        za il calcolo per sommatoria, facendo leva su
            l’articolo 11 (come anche della norma in ma-         una interpretazione costituzionalmente
            teria di surroga contenuta nel codice delle as-      orientata, tale per cui, anche alle luce della
            sicurazioni private).                                giurisprudenza delle Sezioni Unite della
            La ragione sostanziale, però, è molto meno           Cassazione, la legge di bilancio avrebbe con-
            sofisticata (o cervellotica), e la esplicita chia-   fermato il metodo di calcolo per poste di-
            ramente lo stesso comma 1126 dell’articolo           stinte e omogenee.
            unico della legge di bilancio 2019: a fronte         Il limite evidente di questa prima lettura, pur
            della drastica contrazione delle entrate finan-      intrigante, e la ragione per cui assai difficil-
            ziarie dell’Istituto si consente all’Inail un mag-   mente essa sarà accolta dai giudici, risiede
            gior spazio di recupero, in via di regresso o di     proprio nel suo lato provocatorio e parados-
            surroga, delle somme pagate agli assicurati,         sale, secondo cui la riscrittura degli articoli 10
Infortuni e malattie professionali

e 11 avrebbe contro-intuitivamente consoli-           dità superiore al 16 per cento: in un caso del
dato la giurisprudenza sul calcolo per poste          genere si deve partire dalla quota di rendita
analitiche. È evidente che non era questa l’in-       che ristora il danno biologico dalla quota ag-
tenzione del legislatore, né è questa la ratio (fi-   giuntiva che ristora le conseguenze patri-
nanziaria, come detto) della previsione, che          moniali del danno, ovviamente sommare a
ha per contro l’effetto di ribaltare – in favore      questo le prestazioni temporanee erogate
dell’Inail – gli esiti di quella giurisprudenza,      dall’Istituto e qualunque altra prestazione
per affermare una diversa regola sostanziale di       erogata all’assicurato, sommando queste
determinazione del danno differenziale.               componenti indennitarie tra di loro come se
                                                      avessero od oggetto poste di danno perfetta-
4. L’altra reazione critica (a cui io stesso, in      mente omogenee. Ottenuto così per somma-
prima lettura, ho dato credito, commentando           toria il «danno previdenziale», dovrà operar-
la norma in perfetta sintonia, sul punto, con il      si il raffronto sempre per poste complessive
commento «a caldo» di Marco Rossetti) si mi-          con il «danno civile», ovvero il quantum ri-
sura a viso aperto con la ratio e la formulazio-      sarcitorio del pari complessivamente deter-
ne lessicale delle nuove norme, le quali sem-         minato secondo i criteri civilistici. Il danno
brano a prima vista riabilitare il significato ori-   differenziale si otterrebbe semplicemente sot-
ginario dell’articolo 10 del Testo unico: il si-      traendo dal complessivo danno civile il com-      15
gnificato, cioè, che questa norma aveva prima         plessivo danno previdenziale.

                                                                                                         STEFANO GIUBBONI
di quel processo di costituzionalizzazione del        Il criterio di calcolo per sommatoria (cioè
danno alla persona nell’area degli infortuni          per poste indistinte complessivamente cal-
operato dalla Consulta con le celebri sentenze        colate con mera somma aritmetica confon-
356 e 485 del 1991.                                   dendo danno patrimoniale e danno non pa-
Invero, se si guarda quanto è ripetuto l’avver-       trimoniale) consente all’Inail di recuperare
bio «complessivamente» o «indistintamente»,           sempre, in buona sostanza, la quota di ren-
il nuovo articolo 10 ha lo scopo apparente di         dita destinata a ristorare le conseguenze pa-
ripristinare il calcolo del danno differenziale       trimoniali della lesione, soprattutto nei casi
per poste indistinte, sommando nel coacervo           in cui la lesione sia di medio-bassa entità. In
anche poste tra loro ontologicamente diso-            tali casi, infatti, quanto erogato dall’Inail
mogenee. Qualunque sia la posta – sembra              non trova di regola un equivalente nella de-
suggerire, almeno a una prima lettura, il nuo-        terminazione secondo i criteri civilistici del
vo articolo 10 del Testo unico – questa va            danno, perché, mentre nella logica solidari-
sommata con calcolo aritmetico e puramen-             stica e standardizzante del decreto legislati-
te quantitativo. Si deve, in buona sostanza,          vo 38 del 2000 il danno patrimoniale è pre-
partire da un raffronto del complessivo esbor-        sunto iuris et de iure con il superamento del-
so a qualunque titolo dell’Istituto.                  la soglia del 16 per cento, non altrettanto av-
Prendiamo un caso classico di infortunio o            viene ai fini della determinazione del danno
malattia professionale che produca un’invali-         civilistico, dove occorre dare la prova del
Infortuni e malattie professionali

            danno. E normalmente, e forse nella mag-           5. Sempre con Marco Rossetti ritengo tutto
            gioranza dei casi, a lesioni di entità media       ciò palesemente inammissibile sul piano co-
            non corrisponde un’effettiva riduzione del-        stituzionale. Se è questo il significato del
            la retribuzione, del trattamento retributivo       «nuovo» articolo 10, esso si pone in sicura
            attuale o potenziale, né una apprezzabile          contraddizione con la evocata giurispruden-
            perdita di chances di carriera e quindi di gua-    za costituzionale; onde la necessità di solleva-
            dagno, e pertanto non corrisponde, a questa        re quanto prima un incidente di costituzio-
            quota di rendita erogata dall’Inail, un dan-       nalità sulle previsioni della legge di bilancio
            no civilistico. L’Inail non poteva recuperare      per contrasto – prima facie – con gli articoli 2,
            questa quota di rendita con il criterio del cal-   3, 32 e 38 della Costituzione.
            colo analitico per poste omogenee e distin-        Se è infatti vero che la regola codicistica del-
            tamente considerate. La potrà recuperare in-       la integralità del risarcimento del danno non
            vece, dopo l’entrata in vigore della legge di      ha copertura costituzionale (ce l’ha ricorda-
            bilancio 2019, in una logica di calcolo indi-      to per esempio la sentenza 194 del 2018 in
            stinto per sommatoria, cioè per pura addi-         materia di licenziamento), diverso è con
            zione aritmetica, come sembrerebbe sugge-          ogni evidenza il caso in cui si tratti di diritti
            rire la novellazione legislativa degli articoli    fondamentali della persona – ed in specie
16          10 e 11 del Testo unico.                           della persona che lavora – perché per i dirit-
            L’interpretazione che ha proposto Marco            ti fondamentali, come evidentemente il di-
RELAZIONI

            Rossetti, e che anche a me è sembrata ad una       ritto alla salute (ma anche il diritto alla di-
            prima analisi emergere dal dato testuale del       gnità umana nella sua proiezione sociale, cui
            novellato articolo 10, ripristina, in buona so-    è correlato il danno morale e il danno esi-
            stanza, una situazione del tutto analoga, sia      stenziale), quella risarcitoria è la minima tu-
            pure in un assetto normativo molto diverso,        tela apprestata dall’ordinamento. Ed essen-
            a quella anteriore alle citate sentenze della      do la tutela minima, essa è incomprimibile
            Corte costituzionale del 1991. Se fosse infat-     e non può essere intaccata, neppure in ra-
            ti corretta questa lettura, si consentirebbe di    gione di esigenze di finanza pubblica (come
            intaccare in modo significativo il risarci-        quelle che hanno per l’appunto ispirato la
            mento del danno non patrimoniale alla salu-        novellazione degli articoli 10 e 11 del Testo
            te del lavoratore (anche nelle sue componenti      unico): se si intaccasse il diritto «secondario»
            di personalizzazione del danno biologico ov-       al risarcimento del danno derivante dalla le-
            vero nelle sue componenti morali o esisten-        sione del diritto fondamentale, questo per-
            ziali), autorizzando l’Inail a opporre in com-     derebbe infatti di effettività. Ciò che è cer-
            pensazione (dilatando, appunto, la compen-         tamente precluso dalla Costituzione.
            satio lucri cum damno) quella quota di rendi-
            ta che ristora il danno patrimoniale (ovvero       6. Va dato atto, però, che esiste una terza pos-
            una posta ontologicamente eterogenea di            sibilità di lettura critica delle norme in com-
            danno).                                            mento, che almeno in parte ha il merito di ri-
Infortuni e malattie professionali

dimensionare l’effetto regressivo della legge di    trimoniale, che a mio avviso deve essere con-
bilancio 2019 sui diritti risarcitori dei lavora-   siderata danno complementare ma che l’Inail
tori. Faccio riferimento all’interpretazione co-    tenderà a considerare danno differenziale di
stituzionalmente orientata suggerita con la         tipo quantitativo. Lo stesso dicasi del danno
consueta finezza argomentativa da Roberto           morale e del danno esistenziale, nei limiti in
Riverso, il quale, valorizzando anche il dato       cui ancora se ne riconosca il rilievo.
letterale del comma 6 dell’articolo 10 («Non        Ora, questa interpretazione costituzional-
si fa luogo a risarcimento qualora il giudice ri-   mente orientata ha il merito di limitare il
conosca che questo, complessivamente cal-           computo per sommatoria alla sola area del
colato per i pregiudizi oggetto di indennizzo       danno differenziale in senso stretto. Tuttavia
[…]»), ritiene che le nuove previsioni abbia-       ha anche un’implicazione sfavorevole rispet-
no riabilitato la distinzione tra danno com-        to al calcolo analitico per singole poste di-
plementare e danno differenziale, facendo sal-      stinte, che era il calcolo che effettuava la Cas-
vo interamente il primo e consentendo di            sazione in base alla giurisprudenza che si era
operare con la tecnica del calcolo per som-         consolidata a partire dal 2015. E l’ovvia con-
matoria solo nell’area del secondo. Ancorché        troindicazione sta in ciò, che dentro l’area del
questa interpretazione costituzionalmente           danno differenziale d’ora innanzi opererà il
orientata comporti comunque delle conse-            puro calcolo per sommatoria.                        17
guenze negative in termini di quantum del ri-

                                                                                                         STEFANO GIUBBONI
sarcimento spettante al lavoratore rispetto al-     7. Qualunque lettura si accolga della previ-
lo status quo ante, essa ha quantomeno il pre-      sione della legge di bilancio 2019, occorre ri-
gio di riservare a quest’ultimo l’intera area del   tenere che, trattandosi di disciplina innovati-
danno complementare, che in quanto estra-           va rispetto al quadro interpretativo consoli-
neo alla copertura assicurativo-sociale viene       dato (al cosiddetto «diritto vivente»), essa pos-
sottratto a monte all’azione di regresso del-       sa trovare applicazione soltanto agli infortuni
l’Istituto assicuratore.                            e alle malattie professionali rispettivamente
In quest’ottica la questione principale ridi-       verificatisi e denunciate a far data dal 1° gen-
venta quella di determinare i contenuti del         naio 2019.
danno complementare. Esso certamente ri-            Del resto, non trattandosi – come ha pun-
comprende il danno biologico temporaneo,            tualmente osservato sempre Riverso – di una
quello permanente sotto franchigia, tutti i         norma sui criteri di liquidazione del danno,
danni di natura non patrimoniale dei con-           che sono sempre gli stessi, ma di una norma
giunti della vittima dell’infortunio o della        sul riparto di competenze tra responsabilità
malattia professionale e l’eventuale danno          civile e tutela previdenziale, e quindi di una
patrimoniale in caso di lesione permanente          norma di diritto sostanziale, essa è a maggior
sotto il 16 per cento. La questione più deli-       ragione applicabile, in virtù del naturale ef-
cata attiene all’importante componente rela-        fetto solo per il futuro della legge, soltanto
tiva alla personalizzazione del danno non pa-       agli infortuni occorsi dal 1° gennaio 2019 in
Infortuni e malattie professionali

            avanti (o alle malattie professionali denun-     in ogni caso – queste previsioni introdurreb-
            ciate dopo la stessa data).                      bero, in deroga al diritto comune, una spe-
                                                             ciale regola di compensatio che: penalizzando
            8. Posso così concludere la mia riflessione      il lavoratore vittima di infortunio o di ma-
            critica su questa improvvida disposizione del-   lattia professionale, autorizza il solo Inail ad
            la legge di bilancio, ripartendo proprio dal-    agire in via di regresso o di surroga rivalen-
            l’interpretazione costituzionalmente orien-      dosi su voci di danno a fronte della erogazio-
            tata proposta da Roberto Riverso. L’accogli-     ne di prestazioni previdenziali che nulla han-
            mento di questa lettura escluderebbe coeren-     no a che vedere con la riparazione di quel
            temente – secondo Riverso – problemi di          danno. Ciò che è destinato a verificarsi tutte
            legittimità costituzionale del nuovo criterio    le volte in cui l’Istituto potrà ora aggredire
            di determinazione del danno differenziale. A     una porzione, che potrà essere anche rile-
            rigore – e prendendo alla lettera la giuri-      vante, di danno non patrimoniale del lavo-
            sprudenza costituzionale dei primi anni No-      ratore per recuperare la quota di rendita de-
            vanta che ho richiamato in apertura del mio      putata a indennizzare i riflessi negativi sulla
            intervento (in particolare le sentenze 356 e     capacità lavorativa e di guadagno della lesio-
            485 del 1991) –, la tesi di Riverso sembra       ne, ovvero una quota di rendita ontologica-
18          convincente.                                     mente diversa ed estranea – per legge – alla
            Voglio però almeno insinuare un dubbio a         sfera del danno biologico.
RELAZIONI

            mo’ di conclusione, aderendo allo spunto ef-     Come è evidente ci sono molte buone ragioni
            ficacemente offertoci in tal senso da Amos       per coltivare con determinazione la nostra ri-
            Andreoni. E il dubbio di illegittimità costi-    flessione critica – e soprattutto la nostra azio-
            tuzionale dei nuovi articoli 10 e 11 del Testo   ne di tutela dei diritti dei lavoratori assicurati
            unico, anche ove interpretati come suggeri-      – contro una scelta legislativa così sbagliata e
            to da Riverso, sta, a mio avviso, in ciò che –   così profondamente ingiusta.
Infortuni e malattie professionali

Prerogative risarcitorie del lavoratore
e ritardi del legislatore
    z Giancarlo Moro*

                                                     una richiesta inferiore alla potenzialità risarci-

I
     l prof. Giubboni ha perfettamente esami-
     nato le tematiche giuridiche evocate dal-       toria che ogni caso offre.
     la novella legislativa. L’approccio del lega-   Adottando i parametri in uso presso le Corti
le è necessariamente più pragmatico perché           venete il risarcimento più probabile poteva in
presuppone di valutare, da subito, le contin-        realtà essere ipotizzato, nella emananda sen-
genze processuali e di adottare le tesi più op-      tenza, in effettivi euro 349.648,00, al lordo
portune, per ogni fattispecie concreta.              dell’indennizzo Inail. Mediante la determina-
Basandomi su un caso recente ho svolto una           zione del risarcimento, adottando il sistema         19
simulazione delle conseguenze, adottando             del raffronto delle «poste omogenee», che cre-
l’interpretazione più sfavorevole e restrittiva      do sia a tutti ben noto e che costituiva giuri-
delle nuove norme legislative. Il caso, non an-      sprudenza consolidata, dall’importo lordo di
cora portato in giudizio e per ora trattato solo     euro 349.000,00 andavano quindi sottratti
con l’assicurazione del datore di lavoro, è quel-    euro 140.000,00, corrispondenti alla capita-
lo di un lavoratore che ha subìto un infortu-        lizzazione dell’indennizzo Inail per danno bio-
nio con un grave trauma da schiacciamento            logico, per cui sostanzialmente il danno liqui-
agli arti inferiori, a cui è stato riconosciuto un   dabile, al netto di questa sottrazione, poteva
danno biologico temporaneo al 100% per tre           essere stimato in euro 209.000,00.
mesi, parziale al 75% per ulteriori dodici me-       Applicando la novella legislativa nella sua
si, con una invalidità permanente sotto il pro-      lettura più «pessimistica», dall’importo ini-
filo del danno biologico del 65%.                    ziale di euro 349.000,00 andrebbero vice-
La nostra richiesta, basata sulle note Tabelle       versa sottratti euro 80.800,00 per indenni-
Milanesi, è stata di euro 569.757,00 con la          tà temporanea erogata dall’Inail, riferibile al-
«doverosa» forzatura dei parametri discrezio-        la categoria del danno patrimoniale, mentre
nali introdotti dalle tabelle. Gli avvocati che      nel sistema previgente il raffronto per poste
mi ascoltano sanno che l’unico rischio che un        omogenee non avrebbe considerato questa
avvocato non può correre è quello di operare         sottrazione.

* Consulente legale Inca Veneto
Infortuni e malattie professionali

            Ancora, andavano sottratti euro 1.000,00            gislatore ha adottato scelte così cupe per le
            per il valore corrispondente ad una protesi,        sorti dei lavoratori da noi assistiti.
            euro 239.000,00 per l’indennizzo Inail capi-        La sensazione è che, ancora una volta, il legi-
            talizzato riferito al danno patrimoniale, non-      slatore sia in netto ritardo e comunque si
            ché i medesimi euro 140.000,00 che ho so-           muova in senso contrario non solo rispetto al-
            pra menzionato per la capitalizzazione del-         leevoluzione della giurisprudenza, ma non di
            l’indennizzo del danno biologico. Il risulta-       meno rispetto alle dinamiche sociali e al sen-
            to corrisponde ad un valore negativo; e             tire comune.
            dunque la riforma in questo caso impatte-           Questo stesso legislatore, che offre a vario ti-
            rebbe in termini devastanti sulle prerogative       tolo, come vedremo, un graditissimo regalo
            risarcitorie di quel lavoratore, vanificandole.     alle lobby assicurative ed ai datori di lavoro,
            Mi chiedo se un simile sistema possa reggere        non sembra tenere dunque conto non solo di
            al vaglio della magistratura, alla luce dei prin-   decenni di elaborazione giurisprudenziale
            cipi costituzionali.                                della Corte Costituzionale, della Corte di
            Facendo un passo indietro, il dibattito in          Cassazione e di elaborazione dottrinale, ma
            corso mi ricorda per alcuni versi le discus-        altresì di quella sfera percepita nella società
            sioni, assai vivaci, che ho vissuto all’indo-       come sostanzialmente intangibile, che ap-
20          mani della riforma Inail del 2000 laddove,          partiene al lavoratore quando la sua salute è
            finalmente, l’Istituto previdenziale si è as-       irrimediabilmente compromessa e che nes-
RELAZIONI

            sunto l’onere di indennizzare il danno bio-         sun welfare, tanto più in un paese indebitato
            logico. All’epoca si dibatteva animatamente         come il nostro, può seriamente ambire a sod-
            se, all’esito di questo allargamento della co-      disfare nella sua integralità.
            pertura previdenziale da parte del nostro           Queste norme sono destinate dunque ad in-
            welfare, vi fosse ancora spazio per le prero-       contrare una fiera opposizione non appena
            gative risarcitorie del lavoratore, dunque per      se ne percepiranno le tangibili conseguenze.
            il danno differenziale; ed in molti sostene-        L’introduzione dei nuovi articoli 10 e 11 è
            vano che la riforma ne avesse sancito la            stata accompagnata da alcune singolarità,
            «morte». Abbiamo assistito, invece, ad un           che bene ne traducono l’origine ed il senso
            aumento esponenziale negli anni, quantita-          ultimo.
            tivamente, del danno differenziale, e la for-       Vi sono alcuni aneddoti che meritano di es-
            bice tra indennizzo e componenti risarcito-         sere considerati per capire lo stato dell’arte.
            rie si è allargata ogni giorno di più in virtù      È a tutti noto che la legge di bilancio è stata
            dell’elaborazione di sempre nuovi parame-           approvata «nottetempo», in attesa delle indi-
            tri risarcitori, riconducibili in buona sostan-     cazioni provenienti dalla Commissione eu-
            za alle Tabelle Milanesi e alle pronunce a Se-      ropea, in assenza di dibattito in sede di Com-
            zioni Unite cosiddette di «San Martino».            missione e di serio dibattito nel Parlamento,
            Questo dato autorizza ad un qualche otti-           svilito a poche e mortificanti battute.
            mismo anche ora, nel momento in cui il le-          In un contesto così caotico ed approssimati-
Infortuni e malattie professionali

vo (nessuno ha veramente compulsato le mi-          duo frequentatore di talk show televisivi, po-
gliaia di commi della legge) una, tutt’altro che    litico davvero stimabile e solitamente molto
disinteressata, «manina» ha dunque intro-           ben informati, che, a fronte del mio approc-
dotto una norma di cui non si aveva preven-         cio, si dichiarava (siamo ormai a marzo) del
tivo sentore e di cui non si era in alcun modo      tutto ignaro del nuovo assetto normativo e
dibattuto.                                          concludeva il colloquio con la classica richie-
La modifica di un assetto di valori e preroga-      sta «di inviargli una mail» sulla riforma. In ve-
tive così delicato si è risolta dunque in un ve-    rità esiste una interrogazione parlamentare
ro e proprio «colpo di mano», di cui nessuno        del 21 gennaio di vari esponenti del Pd, ma
ha rivendicato la paternità, né offerto la lettu-   chi la vorrà esaminare coglierà che il proble-
ra circa la sua ratio. Nelle settimane e nei me-    ma è stato solo sfiorato. La risposta del mini-
si successivi all’approvazione della legge di bi-   stro del Lavoro Di Maio è involontariamen-
lancio la novella legislativa è parsa ignota allo   te comica, perché si dilunga su particolari che
stesso ceto politico parlamentare e ai tradizio-    nulla hanno a che vedere con il tema specifi-
nali commentatori delle novità legislative.         co, mostrando di non cogliere (o di non vo-
Nulla è emerso nelle riviste giuslavoristiche ed    ler cogliere) la portata della riforma.
anche il tradizionale inserto di Confindustria      Tra noi colleghi ci siamo chiesti se a fronte di
sul «Sole 24 Ore» all’indomani dell’approva-        un così assordante silenzio sulla stessa esi-       21
zione della legge di bilancio ha omesso, pari       stenza della riforma non fosse il caso di star-

                                                                                                         GIANCARLO MORO
pari ed inopinatamente, ogni commento su            sene zitti, tanto più che le nostre controparti
norme che pure introducevano novità epoca-          processuali, nei processi più rilevanti, taceva-
li. Quanto al ceto politico, una collega tori-      no di udienza in udienza circa l’esistenza di
nese mi raccontava dello sgomento di un se-         norme di cui potevano, legittimamente, chie-
natore del Movimento 5 Stelle nell’appren-          dere l’immediata applicazione, con grande
dere, dall’avvocato […], l’esistenza della ri-      beneficio per le aziende da loro assistite.
forma. Con il mio studio di Padova si è messo       Sono state emesse anche alcune sentenze da
in contatto un noto senatore della Lega, assai      parte dei giudici del lavoro, in tema di dan-
preoccupato per le sorti dell’azienda della mo-     no differenziale, che non contenevano la
glie, che si occupa di una avviata agenzia per      benché minima menzione del nuovo assetto
le pratiche di risarcimento dei danni da lavo-      normativo. Abbiamo vissuto dunque una si-
ro. Questo senatore, responsabile di un’auto-       tuazione davvero paradossale, ma le norme
revole Commissione parlamentare si dimo-            esistono ed il confronto non può essere cer-
strava incredulo e chiedeva a noi, senza timo-      to eluso.
re di paradosso, se veramente vi era una rifor-     Quanto agli interessi soddisfatti dalla novel-
ma e quale impatto avrebbe comportato,              la mi limito a citare un’intervista resa l’11
nonché un commento scritto.                         maggio 2018 a margine dell’assemblea degli
Io stesso venendo qui al nostro incontro ho         azionisti di Fincantieri dall’amministratore
incontrato in treno un deputato del Pd, assi-       delegato, riportata da una rivista economica,
Infortuni e malattie professionali

            nella quale si può leggere in buona sostanza:        Nel giro di poche settimane siamo stati in
            «Nel bilancio vedete l’utile ridotto. Mi dispia-     grado di scambiarci i pareri e gli articoli, de-
            ce per il dividendo, ma 40 milioni di euro li ab-    cisamente «a caldo», del dott. Riverso, ma-
            biamo dovuti pagare per i danni provocati dal-       gistrato di Cassazione, del dott. Rossetti, al-
            l’amianto».                                          tro noto magistrato di Cassazione, ed abbia-
            Fincantieri, come è noto, è stata evocata in         mo direttamente promosso la redazione di
            numerosi giudizi, in tutta la Penisola, che          un parere da parte del prof. Marco De Cri-
            hanno per oggetto il risarcimento delle con-         stofaro, illustre ordinario presso l’Universi-
            seguenze indicibili patite da tanti lavoratori a     tà di Padova.
            suo tempo esposti ad amianto, ed il Patrona-         I temi che più ci stavano a cuore nell’imme-
            to Inca ne patrocina molte nella zona di Mon-        diato riguardavano i profili di incostituziona-
            falcone e Trieste, nonché a Genova ed in altre       lità delle nuove norme e, si perdoni l’approc-
            località. Arginare le pretese per danno diffe-       cio utilitaristico, ancor più, forse e nell’imme-
            renziale corrisponde dunque agli interessi di        diato, l’affermazione della non retroattività del-
            una lobby molto vasta, che comprende mol-            la nuova disciplina, così da «salvare» da questa
            te aziende ed imprese assicurative, con ottimi       modifica in pejus del quadro legislativo le cen-
            referenti politici nell’ambito della attuale         tinaia o migliaia di processi pendenti per gli in-
22          compagine di governo. Detto fra di noi, re-          fortuni e le malattie professionali verificatisi o
            stando nell’ambito dei paradossi, questa vi-         insorti fino al 31.12.2018. Gli scambi con i
RELAZIONI

            cenda si presterebbe anche ad una riflessione        giudici del lavoro del Veneto sono stati assai in-
            positiva, per quanto amara: evidentemente il         tensi e poi la questione della retroattività o me-
            danno differenziale non è più la Cenerentola         no della efficacia delle norme è stata posta nel-
            che veniva dipinta qualche anno fa.                  la discussione di alcune controversie avanti il
            Nelle settimane scorse, all’interno della co-        Foro di Trieste. In particolare il primo caso trat-
            munità di «volenterosi» che si riconoscono in        tato riguardava la morte di un lavoratore espo-
            una mailing list di avvocati del Patronato, vi è     sto ad amianto per mesotelioma e le azioni pro-
            stato un dibattito molto interessante ed uno         mosse dai congiunti per il risarcimento del
            scambio di materiale proveniente dalla dot-          danno iure hereditatis e iure proprio.
            trina o dai primissimi esiti giudiziali. Vale la     Considero qui note le argomentazioni così
            pena di ampliare oltremodo a tutti i colleghi        bene illustrate dal prof. Giubboni nel com-
            interessati questa possibilità di confronto in       mentare, in particolare, le tesi del dott. River-
            tempo reale.                                         so, secondo le quali resiste ad una interpreta-
            Nei limiti del possibile da parte nostra abbia-      zione letterale delle nuove norme l’ambito dei
            mo sollecitato, ai limiti dello stalking, i giuri-   cd. «danni complementari», perché si tratta di
            sti più attenti e gli esponenti della magistra-      danni che non sono in alcun modo indenniz-
            tura che da sempre si occupano di questa ma-         zati dall’Inail. Nella controversia avanti il Fo-
            teria perché anticipassero la loro valutazione       ro di Trieste abbiamo sostenuto che tutti i
            delle nuove norme.                                   danni azionati rientravano nella categoria dei
Infortuni e malattie professionali

cd. danni complementari ed altresì la irretro-        o affetti da malattia professionale una tutela
attività della novella.                               «integrale», «sistematica» del diritto al risar-
Il giudice del lavoro di Trieste ha emesso una        cimento del danno, superando l’approccio
sentenza, che abbiamo rapidamente diffuso,            tradizionale dei nostri uffici, che hanno ge-
ed ha affermato nell’occasione che la norma           neralmente offerto la tutela delle sole prero-
non poteva ritenersi retroattiva, in contrasto        gative previdenziali. Vi risparmio l’esito di un
con quanto è stato affermato dal dott. Ros-           dibattito ormai datato, a cui faccio riferi-
setti nel proprio articolo. Questo primo ap-          mento solo per sommi capi.
prodo giurisprudenziale attende ora di esse-          Sono convinto che le controversie per il ri-
re confermato1 ma è sicuramente di buon au-           conoscimento del danno differenziale costi-
spicio ed assolve alla finalità, che ho sopra         tuiscano ancora un potenziale in larga parte
esposto, di salvaguardare i processi in corso.        inespresso. L’esperienza giudiziale, che nel
Alla prima pronuncia ne è seguita una se-             Veneto risale ai primi anni duemila, ha di-
conda, di altro e diverso giudice del lavoro          mostrato che all’esito di un esame condotto
della stessa Sezione.                                 rigorosamente la maggior parte degli infor-
Il nostro «sollievo» è naturalmente solo tem-         tuni consegue alla violazione delle norme di
poraneo, perché bisognerà approcciarsi al             sicurezza sul lavoro e che una malattia pro-
nuovo quadro normativo per le malattie e gli          fessionale, direi per definizione, presuppo-          23
infortuni posteriori al 31.12.2018. Non è il          ne una responsabilità del datore di lavoro. La

                                                                                                             GIANCARLO MORO
caso qui di ribadire quanto è stato poc’anzi          componente risarcitoria si è rivelata, poi, sul
esposto dal prof. Giubboni ed ancora una              piano quantitativo, ampiamente superiore
volta vorrei soffermarmi sulle condotte da as-        alla componente indennitaria.
sumere nei processi. È fondamentale mante-            In un paese in cui la giustizia penale per i dan-
nere in vita ed allargare il dibattito fra di noi,    ni da lavoro ha un andamento che solo eufe-
l’acquisizione di informazioni dai territori          misticamente può essere definito come di-
sulle decisioni giurisprudenziali in tema di          scontinuo la sanzione economica derivante
retroattività delle norme ed in un futuro, che        dall’obbligo risarcitorio ha mostrato, in mol-
mi auguro più lontano, sugli aspetti sostan-          ti casi, di essere il principale se non l’unico
ziali della nuova normativa.                          strumento per sanzionare i comportamenti
                                                      dei datori di lavoro più irresponsabili ed ha as-
L’impegno che ci aspetta è vitale per le sorti        solto alla stessa finalità preventiva di nuovi in-
dei lavoratori che assistiamo. Personalmente          fortuni e nuove malattie. Possono essere in-
ho tediato alcune generazioni di responsabi-          fatti indicate, nel concreto, le numerose
li Inca e di esponenti sindacali sulla oppor-         aziende che hanno dovuto giocoforza intro-
tunità di assicurare ai lavoratori infortunati        durre modifiche organizzative o adottare

1Nota dell’autore: orientamento poi confermato da plurime pronunce della Corte di Cassazione ovvero Cass.
27 marzo 2019 n. 8580, Cass. 11 aprile 2019 n. 10230, Cass. 8 aprile 2019 n. 9744.
Infortuni e malattie professionali

            nuovi presidi antinfortunistici dopo le sen-          conoscono e su cui qui non ci si può soffer-
            tenze della magistratura del lavoro. La no-           mare per ragioni di tempo.
            vella legislativa, nella sua interpretazione più      Nei processi triestini ci siamo costituiti parte
            pessimistica, rischia di svilire se non di vani-      civile per la Fiom per far valere il principio di
            ficare questo fondamentale deterrente.                legalità, ma giocoforza ed opportunamente le
            Due parole ancora sulla giustizia penale. Il          famiglie dei lavoratori deceduti ed i lavorato-
            principio di legalità è un valore costituziona-       ri (migliaia) affetti da malattie non mortali,
            le, che va oltremodo preservato e difeso: non         che non hanno alcuna probabilità di vedere il
            vi può essere alcuna remissività a tal fine. Pa-      loro caso approdare ad un giudizio penale, so-
            rimenti va ribadito che non vi è alcuna con-          no stati avviati con esiti assai positivi e con
            correnza fra tutela delle parti lese in sede pe-      una soddisfacente celerità verso le controver-
            nale o civile, dovendosi semmai porre il pro-         sie avanti il giudice del lavoro. Si sono coniu-
            blema dello strumento più adeguato, da va-            gate dunque due esigenze oltremodo prezio-
            lutarsi volta per volta, da offrire ai nostri         se: garantire la presenza, assai risoluta, nei
            assistiti. La tutela delle prerogative risarcitorie   processi penali ed offrire nel contempo alle
            dei lavoratori ha riguardato nella mia espe-          parti lese una concreta e celere possibilità di
            rienza anche i molti casi di malattie asbesto         ottenere il ristoro del danno. Vi sono molte
24          correlate o di decessi conseguenti alla esposi-       zone in Italia in cui la situazione è ben peg-
            zione ad amianto e quella esperienza si pone          giore di quella descritta per Gorizia e Trieste.
RELAZIONI

            come paradigmatica rispetto all’uso delle op-         La giustizia penale non assolve dunque a quel
            zioni di tutela delle parti lese.                     ruolo sanzionatorio e deterrente rispetto ai
            Nel territorio di Gorizia, che ha contato oltre       comportamenti illeciti che la Carta Costitu-
            2.000 decessi da amianto, numero destinato            zionale, in un paese dove l’azione penale do-
            ad aggravarsi ogni mese di più, si sono tenuti        vrebbe essere obbligatoria, aveva previsto. La
            ad oggi 192 processi per altrettanti decessi e        riforma introdotta ora dalla legge di bilancio
            più di due terzi degli imputati sono deceduti         rischia di svilire anche un secondo deterren-
            nel corso dei giudizi, mentre gli imputati so-        te. Mi riferisco all’azione di rivalsa dell’Inail.
            pravvissuti sono tutti di età superiore ai 90 an-     La nuova normativa trasferisce in capo al-
            ni. Il numero dei decessi sopravvenuti supera         l’Inail la potenziale azione nei confronti del
            costantemente i casi che i magistrati, davvero        datore di lavoro colpevole dell’infortunio o
            valenti in questo caso, riescono ad avviare al        della malattia professionale, secondo una in-
            dibattimento.                                         terpretazione letterale, per una quota rilevan-
            A Trieste, per mia conoscenza, pur in presen-         te del credito, ovvero e sostanzialmente per
            za di un territorio caratterizzato a sua volta da     l’indennizzo del danno patrimoniale, che fi-
            un indice di mortalità fra i più alti al mondo        no ad oggi poteva essere solo oggetto della au-
            per i decessi da amianto, non un solo impu-           tonoma azione risarcitoria da parte del lavo-
            tato nei pochi processi penali promossi è sta-        ratore interessato. Anche in questo caso dob-
            to condannato, per ragioni che i penalisti ben        biamo confrontarci con quanto accade nel
Infortuni e malattie professionali

«mondo reale» e rifuggire da ogni visione con-    La lettura della norma lascia letteralmente
solatoria ed anacronistica. Più volte mi sono     sconcertati. A nessun cittadino-lavoratore o
confrontato con gli avvocati dell’Inail, i cui    meglio a nessuna categoria di cittadini com-
ranghi non vengono integrati per concorso da      petono privilegi così gratificanti. Il favor, che
moltissimi anni.                                  in epoca oramai lontana caratterizzava la po-
L’Istituto svolge con una certa assiduità l’in-   sizione dei lavoratori, ora sembra a beneficio
terruzione della prescrizione dei propri dirit-   anche del ceto degli imprenditori, per questo
ti di rivalsa nei confronti del datore di lavo-   strabico legislatore. In definitiva, anche que-
ro, ma le cause vere e proprie di rivalsa, ri-    st’ultimo deterrente appare assai poco effica-
spetto alle azioni esercitabili, costituiscono    ce, mentre nei voti del legislatore, secondo
una minoranza, mentre molte transazioni fa-       una interpretazione letterale e «pessimistica»,
vorevoli per le imprese vengono concluse per      anche il risarcimento a favore del lavoratore
la difficoltà di instaurare le controversie.      infortunato o ammalato va soppresso (si ve-
Molto meglio dunque, per i datori di lavoro,      da il caso pratico che ho sopra menzionato),
affrontare un avversario che si rivela suo mal-   o va gravemente ridotto e depotenziato.
grado tutt’altro che solerte, se non virtuale,    Siamo dunque al de profundis per il danno
che misurarsi con l’azione assai più sistema-     differenziale? Così come nel 2000, anche og-
tica, rigorosa ed esauriente sul piano istrut-    gi vi sono validissimi motivi per ritenere che       25
torio condotta dal lavoratore che vive tutta la   la stagione del «diritto alla salute» per ogni la-

                                                                                                        GIANCARLO MORO
drammaticità della lesione al bene fonda-         voratore e dell’esercizio di sacrosante prero-
mentale e non fungibile della salute.             gative risarcitorie, tutte individuali ed estra-
Ora questo quadro, già così compromesso           nee all’intervento del welfare, sia tutt’altro che
«per ragioni strutturali», viene ulteriormen-     tramontata. Occorre, peraltro, più che mai,
te aggravato dal legislatore. Il nuovo artico-    rimuovere ogni remissività (del resto vi è chi
lo 11, altro consistente «regalo alle imprese»,   è remissivo da sempre ed a prescindere…) ed
che pure hanno beneficiato con la legge di        affrontare questi nuovi cimenti senza indul-
bilancio di una notevole riduzione dei pre-       gere nella «coazione a ripetere» adagiandosi in
mi assicurativi, prevede il davvero incredibi-    modalità di approccio processuale che non
le potere del giudice del lavoro di ridurre in    possono resistere alle modifiche legislative.
via equitativa l’ammontare di quanto è do-        Il «problema dei problemi» è costituito dalle
vuto, tenendo conto di parametri assai in-        vicende risarcitorie per gli infortuni per i qua-
determinati ed opinabili. Ancora, in sede di      li è stata riconosciuta una rendita Inail. L’ap-
esecuzione della così «mitigata» condanna         proccio a questo tema non è certo agevole. A
del datore di lavoro vengono previste enor-       distanza di meno di tre mesi dall’approvazio-
mi facilitazioni per questo debitore così «pri-   ne delle norme di legge ci sentiamo ciechi
vilegiato», perché occorre tener conto delle      dentro una stanza buia e chi si avventura in
sue condizioni patrimoniali e se del caso be-     pareri e tesi affronta un terreno ignoto. Il prof.
neficiarlo di una rateazione.                     Giubboni ha ottimamente illustrato le posi-
Infortuni e malattie professionali

            zioni fin qui emerse presso giuristi di grande      andranno scomputati tutti ed indistinta-
            prestigio.                                          mente i benefici erogati dall’Inail e tra questi
            Già abbiamo convenuto che il «primo argi-           l’indennizzo per la perdita della capacità la-
            ne» è costituito dall’affermazione della irre-      vorativa, l’indennizzo temporaneo, l’inden-
            troattività delle norme e su questo aspetto,        nizzo del danno biologico, le protesi ecc.
            per quanto mi riguarda, credo sia autorizza-        Nella speranza che i giudici del lavoro adot-
            to un certo ottimismo. L’affermazione della         tino una interpretazione costituzionalmente
            irretroattività ci permette di salvare tanti pro-   orientata, o che una pronuncia di incostitu-
            cessi e di attendere, con pazienza e fiducia,       zionalità intervenga a risolvere questa mo-
            che il tema della incostituzionalità delle nuo-     struosità, bisognerà confrontarsi con una di-
            ve norme venga adeguatamente elaborato              versa impostazione dei nostri ricorsi che
            dalla dottrina e dalla giurisprudenza verso         dovranno prevedere, a mio parere, la quan-
            una rimessione alla Corte Costituzionale che        tificazione del danno nei suoi termini com-
            moltissimi ritengono inevitabile.                   plessivi e più dettagliati. Se, infatti, è venuto
            Prima di allora, considerato il nostro ruolo di     meno il sistema del raffronto «per poste omo-
            avvocati, è doveroso coltivare altre opzioni.       genee», così corretto, «comodo», lineare e
            Personalmente sono affascinato, ma in que-          coerente con i principi costituzionali, dovre-
26          sto caso anche convinto, che sia possibile una      mo riscoprire la nostra vocazione di civilisti
            interpretazione «costituzionalmente orien-          ed esercitarci con argomenti che fin qui spes-
RELAZIONI

            tata», da subito, delle nuove norme, così co-       so non avevamo considerato.
            me è stato esposto dal prof. De Cristofaro nel      Va da sé che se «tutto si sottrae», ovvero si sot-
            suo articolo, che permetta l’applicazione dei       trae dal petitum la capitalizzazione dell’in-
            nuovi articoli 10 e 11 senza fare strame di         dennizzo biologico ed altresì la capitalizza-
            trent’anni di giurisprudenza costituzionale e       zione dell’indennizzo patrimoniale, pari-
            della Corte di Cassazione. Vi è una recentis-       menti «tutto andrà richiesto», ovvero danno
            sima sentenza della Corte di Cassazione a Se-       patrimoniale e danno non patrimoniale.
            zioni Unite (n. 1415 del 18.1.2019), già og-        L’esempio con cui ho esordito ha dimostrato
            getto di diffusione tra di noi, secondo la qua-     che sottrarre dal risarcimento del solo danno
            le tra più interpretazioni possibili il giudice     biologico tutte le voci indicate dall’articolo
            ha il «potere-dovere» di adottare l’interpreta-     10 porta in molti casi, se non in tutti, ad un
            zione che salvaguardi il principio costituzio-      saldo negativo. Si palesa doveroso a questo
            nale quale fonte evidentemente sovraordina-         punto indicare nel petitum tutte le pretese ci-
            ta. Su questi aspetti rimando a quanto è sta-       vilistiche.
            to già argomentato in questa giornata ed al         In cosa consiste il danno patrimoniale a fron-
            parere che ho citato.                               te di un indennizzo Inail che ristora il pre-
            Affrontiamo ora gli aspetti più critici. Secon-     giudizio alla capacità lavorativa generica? La
            do la tesi che i nostri avversari non manche-       risposta non può essere uguale per tutte le
            ranno di sostenere, dal risarcimento dovuto         fattispecie concrete e per tutte le cause. Sap-
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