Infortuni e malattie professionali - Il danno differenziale alla prova della legge di bilancio 2019 - Patronato INCA CGIL
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Notiziario A NotiziarioINCAonline N.3 / 2019 Infortuni e malattie professionali Il danno differenziale alla prova della legge di bilancio 2019 SEMINARIO CONSULENTI LEGALI DI INCA Roma 21 marzo 2019
N 3/2019 Notiziario INCA online Periodico | Inca Cgil La rivista telematica è registrata presso il Tribunale Civile di Roma - Sezione per la stampa e l’informazione - al n. 176/2012 in data 11/6/2012 direttore responsabile Lisa Bartoli redazione Micaela Aureli EDITORE E PROPRIETARIO Ediesse srl Via delle Quattro Fontane 109 00184 Roma Tel. (06) 44870283/260 Fax (06) 44870335 www.ediesseonline.it amministrazione Via Nizza 59 - Roma Tel./Fax (06) 8552208 Progetto grafico: Antonella Lupi © EDIESSE SRL Immagini tratte dal volume Cgil. Le raccolte d’arte, 2005 CHIUSO IN REDAZIONE GIUGNO 2019 EGREGIO ABBONATO, AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/ 2003 LA INFORMIAMO CHE I SUOI DATI SONO CON- SERVATI NEL NOSTRO ARCHIVIO INFORMATICO E SARANNO UTILIZZATI DALLA NOSTRA SOCIETÀ, NONCHÉ DA ENTI E SOCIETÀ ESTERNE A ESSA COL- LEGATE, SOLO PER L’INVIO DI MATERIALE AMMINI- STRATIVO, COMMERCIALE E PROMOZIONALE DERI- VANTE DALLA NOSTRA ATTIVITÀ. LA INFORMIAMO INOLTRE CHE LEI HA IL DIRITTO DI CONOSCERE, AGGIORNARE, CANCELLARE, RETTIFI- CARE I SUOI DATI OD OPPORSI ALL’UTILIZZO DEGLI STESSI, SE TRATTATI IN VIOLAZIONE DEL SUDDET- TO DECRETO LEGISLATIVO.
NotiziarioINCAonline Sommario z Premessa 5 z L’offesa al giusto risarcimento 7 Silvino Candeloro z Infortuni e malattie professionali z Relazioni 11 3 z Il danno differenziale alla prova della legge di bilancio 2019 13 Stefano Giubboni z Prerogative risarcitorie del lavoratore e ritardi del legislatore 19 Giancarlo Moro z Profili di incostituzionalità delle nuove norme 29 Amos Andreoni z Lo stato della giurisprudenza e della dottrina 32 Massimiliano Del Vecchio z La complicità dell’Inail nel mancato riconoscimento 43 delle malattie professionali Barbara Storace z Risarcimento dei danni da lavoro dopo la Finanziaria 2019 49 Catia Mosconi z Sfide e prospettive per la tutela integrale del lavoratore 52 Morena Piccinini
PREMESSA
Giacomo Manzù, Il nostro domani si chiama lavoro, 1977
Premessa L’offesa al giusto risarcimento z Silvino Candeloro* Non sarà facile, ovviamente, affrontare que- A bbiamo voluto organizzare questo seminario di approfondimento sul sta problematica perché veramente le novità danno differenziale perché la legge introdotte dalla legge di bilancio incidono pe- di bilancio 2019 ci consegna un quadro le- santemente sia sui principi sia sulle dinami- gislativo abbastanza preoccupante, soprat- che con cui si calcola il danno differenziale, tutto in considerazione delle modifiche de- che producono una sostanziale riduzione del gli articoli 10 e 11 della legge n. 1124/65 risarcimento in favore dei lavoratori. Questo che riducono le possibilità per gli infortu- per noi è inaccettabile e, quindi, dovremo im- 7 nati e i tecnopatici di ottenere il giusto ri- pegnarci seriamente a rideterminare, in qual- sarcimento in sede legale. Novità legislative che modo, in sedi anche giudiziarie, ovvia- peggiorative che si aggiungono alla diminu- mente, una modalità di calcolo che non dan- zione consistente dei premi assicurativi e neggi i lavoratori e le lavoratrici. È fin troppo delle risorse destinate alla prevenzione. La chiaro che c’è una differenza notevole tra cal- manovra finanziaria di fine anno, dunque, colare i danni da lavoro per sommatoria op- non dà nessuna risposta alle esigenze, più pure per poste. volte rivendicate dai sindacati e dai loro pa- Queste novità non cambiano sostanzial- tronati, di adeguare le prestazioni Inail, del mente nulla per il datore di lavoro, mentre tutto insufficienti. hanno ricadute negative per le lavoratrici e Per questa ragione abbiamo il bisogno di per i lavoratori e positive invece per l’Inail analizzare gli effetti di queste misure legisla- che, attraverso questo meccanismo, si garan- tive e di formulare un orientamento di na- tisce maggiori entrate. E non è un caso che tura giurisprudenziale, condiviso, per con- nella stessa legge di bilancio, modificando trastare l’idea che si sta affermando che si gli articoli 10 e 11 della legge n. 1124/65, possano ridurre le tutele di protezione an- abbiano permesso all’Inail di destinare le tinfortunistica. risorse risparmiate alla riduzione di circa il * Collegio di presidenza Inca nazionale
Infortuni e malattie professionali 32% dei premi assicurativi dovuti dalle legale, che spesso viene considerata dal- imprese per il 2019. l’Inail insufficiente per giustificare il dinie- Questa decisione, che potrebbe esprimere go della tutela, senza troppe spiegazioni. una coerenza con l’andamento decrescente Questo quadro fa sì che le tutele ricono- degli infortuni sul lavoro registrato negli ul- sciute non siano omogenee e non risponda- timi dieci anni, non tiene conto dell’au- no a criteri coerenti, pur in presenza di re- mento delle malattie professionali (oltre 60 gole uguali per tutti, dalla Sicilia alla Valle mila) e delle enormi difficoltà di far emer- d’Aosta: ci sono realtà territoriali dove la gere il fenomeno nel suo complesso. C’è percentuale di accoglimento delle domande una differenza sostanziale tra un infortunio di prestazioni da parte di Inail si aggira at- sul lavoro, la cui denuncia potrebbe essere torno al 50-60% e altre regioni dove le per- più semplice perché legata ad un evento centuali scendono vertiginosamente ad ap- traumatico reale, e dunque più facilmente pena il 14-15%. Il che impone una rifles- circoscrivibile, e una malattia professionale, sione seria sui criteri adottati. che richiede una complessità di accerta- Non manca il riconoscimento del nostro menti tali da rendere la denuncia un atto impegno da parte di Inail che, in diverse oc- davvero complicato, perché ha bisogno di casioni ha dichiarato di considerare il lavo- 8 una certificazione medica e medico-legale ro del Patronato per l’emersione delle ma- ben più articolata. Un fatto inconfutabile lattie professionali prezioso, in quanto con- PREMESSA che complica la nostra azione per l’emersio- sente all’Istituto assicuratore di incoraggiare ne delle patologie da lavoro. E ciò è dimo- un comportamento virtuoso da parte delle strato anche dalle difficoltà che noi come aziende attraverso l’aumento degli investi- Patronato, incontriamo nel lavorare con le menti nella prevenzione. Ma se da un lato categorie sindacali dei lavoratori attivi. questo gratifica il nostro Patronato dall’al- Vorrei inoltre ricordare che le 4 iniziative tro ciò non è sufficiente per garantire il pas- seminariali realizzate come Ce.Pa. in colla- saggio dalle dichiarazioni ai fatti concreti, borazione con Inail, concluse con un do- come quello di indirizzare risorse adeguate cumento condiviso sul tema delle emersio- verso un piano di investimenti serio per la ni delle malattie professionali, ha indicato prevenzione. almeno tre criticità del sistema di protezio- In questo contesto il messaggio che ci giun- ne: la prima riguarda il Documento di va- ge dalla legge di bilancio, con la riduzione lutazione dei rischi, molto spesso redatto dei premi assicurativi e degli investimenti dai datori di lavoro con una buona dose di sulla prevenzione, non è rassicurante; anzi, approssimazione; la seconda che investe la potrebbe scoraggiare proprio i datori di la- certificazione del nesso di causa tra la ma- voro ad assumersi le responsabilità su que- lattia e il lavoro, il cui onere è davvero ste problematiche, perché si sentono in complicato; infine, la terza criticità riguar- qualche modo sollevati da un adeguato im- da la documentazione sanitaria e medico- pegno al fine di garantire la salute e la sicu-
Infortuni e malattie professionali rezza nei luoghi di lavoro. Viceversa, biso- abbiamo avviato negli ultimi anni. Questo gnerebbe rafforzare e diffondere l’idea che deve essere il nostro orizzonte. su una tematica ad alta sensibilità sociale Coerente con questa impostazione,è anche non si può e non si deve arretrare. il nostro impegno per sviluppare un’azione Le modifiche degli articoli 10 e 11 della condivisa sulle richieste di danno differen- legge n. 1124/65 non hanno soltanto rica- ziale; anche se la legge di bilancio ci ha posto dute di natura economica, ma implicano degli ostacoli, noi dobbiamo andare avanti un radicale ripensamento peggiorativo del rilanciando le nostre iniziative legali. Il no- sistema di tutele individuali. Per questa ra- stro obiettivo è quello di assicurare che ogni gione il nostro impegno teso a contrastare singola pratica di infortunio e di malattia questa deriva deve essere ancor più incisi- professionale si concluda con un risarci- vo e comprendere anche l’estensione dei mento giusto, corretto; perché questo è im- progetti di conoscenza delle reali condizio- portante per tutti i lavoratori e le lavoratrici ni di lavoro in tutti i settori produttivi, che del nostro Paese. 9 SILVINO CANDELORO
Infortuni e malattie professionali RELAZIONI
Infortuni e malattie professionali Il danno differenziale alla prova della legge di bilancio 2019 z Stefano Giubboni* 1. Intendo subito entrare nel cuore delle somma maggiore dell’indennità che a qual- questioni a cui già ha fatto cenni sostanziali siasi titolo ed indistintamente, per effetto del molto chiari Silvino Candeloro. Dopo la no- presente decreto, è liquidata all’infortunato o vella degli articoli 10 e 11 del Testo unico su- ai suoi aventi diritto. Quando si faccia luogo gli infortuni, noi abbiamo regole nuove per a risarcimento, questo è dovuto solo per la la determinazione del danno differenziale: parte che eccede le indennità liquidate a nor- regole sbagliate e improvvide, come cerche- ma degli articoli 66 e seguenti del Testo uni- rò di spiegare. co e per le somme liquidate complessivamen- 13 Sapete infatti che la novella ha inciso con una te e a qualunque titolo a norma dell’articolo complessa riscrittura, per inserti o a collage, di 13, comma 2, lettere a) e b) del decreto legi- queste disposizioni, che esistono nell’ordina- slativo 38 del 2000. Agli effetti dei preceden- mento, a ben vedere, dal 1898, perché il testo ti commi sesto e settimo chiude l’articolo 10 dell’articolo 10 e dell’articolo 11 del Testo al comma 8, secondo il quale l’indennità d’in- unico indubbiamente risente della originaria fortunio è rappresentata dal valore capitale legge istitutiva. Il che aumenta il nostro stu- della rendita complessivamente liquidata, cal- pore – e il nostro disappunto critico – per una colato in base alle tabelle di cui all’articolo 39 norma così disinvoltamente introdotta con il nonché da ogni altra indennità erogata a qual- maxi-emendamento sul quale è stata notte- siasi titolo». tempo votata la fiducia alla legge di bilancio da parte di un Parlamento particolarmente 2. La norma dev’essere stata congegnata in ignaro e inconsapevole. ambito Inail – occorre immaginare con la de- Ecco che dice ora, in sintesi, l’articolo 10 e, di cisiva expertise tecnica dell’avvocatura del- riflesso, l’articolo 11: «non si fa luogo a risar- l’Istituto – con una motivazione cervellotica cimento qualora il giudice riconosca che que- ma all’apparenza suggestiva, che sembrerebbe sto, complessivamente calcolato per i pregiu- avere a che fare con una forzata interpretazio- dizi oggetto di indennizzo, non ascende a ne delle cosiddette sentenze gemelle delle Se- * Professore ordinario di Diritto del lavoro presso l’Università di Perugia e consulente legale all’Inca nazionale
Infortuni e malattie professionali zioni Unite della Cassazione del maggio 2018 intaccando il montante risarcitorio spettante sulla questione della compensatio lucri cum al lavoratore infortunato o tecnopatico. damno. Tra queste sentenze una si occupava di Un’operazione che a me – e non solo a me, a un caso di infortunio in itinere. giudicare dalle autorevoli e vigorose reazioni Ora, la Cassazione aveva fatto un ragiona- critiche subito suscitate (penso in particolare mento molto lineare, che fondamentalmen- a quelle di Marco Rossetti e Roberto Riverso) te (e giustamente) superava una vecchia im- – pare, per ciò stesso, inaccettabile. postazione formalistica basata sulla qualifica- zione giuridica del titolo dell’attribuzione, per 3. Di fronte, dunque, alla nuova formula- ancorare la compensatio alla correlazione cau- zione degli articoli 10 e 11 del Testo unico si sale con la lesione del bene sostanziale della vi- sono subito manifestate reazioni critiche del- ta; nel senso che ogni volta che l’attribuzione la dottrina, che – ad una prima analisi – mi patrimoniale ha a che fare causalmente con lo pare possano essere sintetizzate lungo tre linee stesso bene della vita opera la compensatio lu- di lettura della novella legislativa. cri cum damno: principio sacrosanto, a cui Una prima lettura critica – di taglio deco- c’eravamo sentiti di aderire senza riserve. struttivo del dato normativo letterale – è do- Sennonché taluni esponenti dell’avvocatura vuta, con una punta di sana provocazione, a 14 dell’Inail, a mio avviso del tutto infondata- Marco De Cristofaro, che arriva a sostenere mente, avevano scorto in questa pronuncia – in buona sostanza – come, con la riscrittu- RELAZIONI delle Sezioni Unite un’apertura al ritorno al- ra degli articoli 10 e 11, non sarebbe, in re- la determinazione del danno differenziale altà, cambiato niente. In particolare, questa con calcolo per sommatoria, i.e. per somma tesi – ed è qui il lato provocatorio e deco- aritmetica delle poste complessivamente e struttivo di questa interpretazione – tenta di indistintamente considerate. Questa è – superare il dato testuale, neutralizzando i sembrerebbe di capire – l’idea che, sul piano tanti avverbi (indistintamente, complessi- tecnico-giuridico, ha sorretto la riformula- vamente) che richiamano con ogni eviden- zione che vi ho detto dell’articolo 10 e del- za il calcolo per sommatoria, facendo leva su l’articolo 11 (come anche della norma in ma- una interpretazione costituzionalmente teria di surroga contenuta nel codice delle as- orientata, tale per cui, anche alle luce della sicurazioni private). giurisprudenza delle Sezioni Unite della La ragione sostanziale, però, è molto meno Cassazione, la legge di bilancio avrebbe con- sofisticata (o cervellotica), e la esplicita chia- fermato il metodo di calcolo per poste di- ramente lo stesso comma 1126 dell’articolo stinte e omogenee. unico della legge di bilancio 2019: a fronte Il limite evidente di questa prima lettura, pur della drastica contrazione delle entrate finan- intrigante, e la ragione per cui assai difficil- ziarie dell’Istituto si consente all’Inail un mag- mente essa sarà accolta dai giudici, risiede gior spazio di recupero, in via di regresso o di proprio nel suo lato provocatorio e parados- surroga, delle somme pagate agli assicurati, sale, secondo cui la riscrittura degli articoli 10
Infortuni e malattie professionali e 11 avrebbe contro-intuitivamente consoli- dità superiore al 16 per cento: in un caso del dato la giurisprudenza sul calcolo per poste genere si deve partire dalla quota di rendita analitiche. È evidente che non era questa l’in- che ristora il danno biologico dalla quota ag- tenzione del legislatore, né è questa la ratio (fi- giuntiva che ristora le conseguenze patri- nanziaria, come detto) della previsione, che moniali del danno, ovviamente sommare a ha per contro l’effetto di ribaltare – in favore questo le prestazioni temporanee erogate dell’Inail – gli esiti di quella giurisprudenza, dall’Istituto e qualunque altra prestazione per affermare una diversa regola sostanziale di erogata all’assicurato, sommando queste determinazione del danno differenziale. componenti indennitarie tra di loro come se avessero od oggetto poste di danno perfetta- 4. L’altra reazione critica (a cui io stesso, in mente omogenee. Ottenuto così per somma- prima lettura, ho dato credito, commentando toria il «danno previdenziale», dovrà operar- la norma in perfetta sintonia, sul punto, con il si il raffronto sempre per poste complessive commento «a caldo» di Marco Rossetti) si mi- con il «danno civile», ovvero il quantum ri- sura a viso aperto con la ratio e la formulazio- sarcitorio del pari complessivamente deter- ne lessicale delle nuove norme, le quali sem- minato secondo i criteri civilistici. Il danno brano a prima vista riabilitare il significato ori- differenziale si otterrebbe semplicemente sot- ginario dell’articolo 10 del Testo unico: il si- traendo dal complessivo danno civile il com- 15 gnificato, cioè, che questa norma aveva prima plessivo danno previdenziale. STEFANO GIUBBONI di quel processo di costituzionalizzazione del Il criterio di calcolo per sommatoria (cioè danno alla persona nell’area degli infortuni per poste indistinte complessivamente cal- operato dalla Consulta con le celebri sentenze colate con mera somma aritmetica confon- 356 e 485 del 1991. dendo danno patrimoniale e danno non pa- Invero, se si guarda quanto è ripetuto l’avver- trimoniale) consente all’Inail di recuperare bio «complessivamente» o «indistintamente», sempre, in buona sostanza, la quota di ren- il nuovo articolo 10 ha lo scopo apparente di dita destinata a ristorare le conseguenze pa- ripristinare il calcolo del danno differenziale trimoniali della lesione, soprattutto nei casi per poste indistinte, sommando nel coacervo in cui la lesione sia di medio-bassa entità. In anche poste tra loro ontologicamente diso- tali casi, infatti, quanto erogato dall’Inail mogenee. Qualunque sia la posta – sembra non trova di regola un equivalente nella de- suggerire, almeno a una prima lettura, il nuo- terminazione secondo i criteri civilistici del vo articolo 10 del Testo unico – questa va danno, perché, mentre nella logica solidari- sommata con calcolo aritmetico e puramen- stica e standardizzante del decreto legislati- te quantitativo. Si deve, in buona sostanza, vo 38 del 2000 il danno patrimoniale è pre- partire da un raffronto del complessivo esbor- sunto iuris et de iure con il superamento del- so a qualunque titolo dell’Istituto. la soglia del 16 per cento, non altrettanto av- Prendiamo un caso classico di infortunio o viene ai fini della determinazione del danno malattia professionale che produca un’invali- civilistico, dove occorre dare la prova del
Infortuni e malattie professionali danno. E normalmente, e forse nella mag- 5. Sempre con Marco Rossetti ritengo tutto gioranza dei casi, a lesioni di entità media ciò palesemente inammissibile sul piano co- non corrisponde un’effettiva riduzione del- stituzionale. Se è questo il significato del la retribuzione, del trattamento retributivo «nuovo» articolo 10, esso si pone in sicura attuale o potenziale, né una apprezzabile contraddizione con la evocata giurispruden- perdita di chances di carriera e quindi di gua- za costituzionale; onde la necessità di solleva- dagno, e pertanto non corrisponde, a questa re quanto prima un incidente di costituzio- quota di rendita erogata dall’Inail, un dan- nalità sulle previsioni della legge di bilancio no civilistico. L’Inail non poteva recuperare per contrasto – prima facie – con gli articoli 2, questa quota di rendita con il criterio del cal- 3, 32 e 38 della Costituzione. colo analitico per poste omogenee e distin- Se è infatti vero che la regola codicistica del- tamente considerate. La potrà recuperare in- la integralità del risarcimento del danno non vece, dopo l’entrata in vigore della legge di ha copertura costituzionale (ce l’ha ricorda- bilancio 2019, in una logica di calcolo indi- to per esempio la sentenza 194 del 2018 in stinto per sommatoria, cioè per pura addi- materia di licenziamento), diverso è con zione aritmetica, come sembrerebbe sugge- ogni evidenza il caso in cui si tratti di diritti rire la novellazione legislativa degli articoli fondamentali della persona – ed in specie 16 10 e 11 del Testo unico. della persona che lavora – perché per i dirit- L’interpretazione che ha proposto Marco ti fondamentali, come evidentemente il di- RELAZIONI Rossetti, e che anche a me è sembrata ad una ritto alla salute (ma anche il diritto alla di- prima analisi emergere dal dato testuale del gnità umana nella sua proiezione sociale, cui novellato articolo 10, ripristina, in buona so- è correlato il danno morale e il danno esi- stanza, una situazione del tutto analoga, sia stenziale), quella risarcitoria è la minima tu- pure in un assetto normativo molto diverso, tela apprestata dall’ordinamento. Ed essen- a quella anteriore alle citate sentenze della do la tutela minima, essa è incomprimibile Corte costituzionale del 1991. Se fosse infat- e non può essere intaccata, neppure in ra- ti corretta questa lettura, si consentirebbe di gione di esigenze di finanza pubblica (come intaccare in modo significativo il risarci- quelle che hanno per l’appunto ispirato la mento del danno non patrimoniale alla salu- novellazione degli articoli 10 e 11 del Testo te del lavoratore (anche nelle sue componenti unico): se si intaccasse il diritto «secondario» di personalizzazione del danno biologico ov- al risarcimento del danno derivante dalla le- vero nelle sue componenti morali o esisten- sione del diritto fondamentale, questo per- ziali), autorizzando l’Inail a opporre in com- derebbe infatti di effettività. Ciò che è cer- pensazione (dilatando, appunto, la compen- tamente precluso dalla Costituzione. satio lucri cum damno) quella quota di rendi- ta che ristora il danno patrimoniale (ovvero 6. Va dato atto, però, che esiste una terza pos- una posta ontologicamente eterogenea di sibilità di lettura critica delle norme in com- danno). mento, che almeno in parte ha il merito di ri-
Infortuni e malattie professionali dimensionare l’effetto regressivo della legge di trimoniale, che a mio avviso deve essere con- bilancio 2019 sui diritti risarcitori dei lavora- siderata danno complementare ma che l’Inail tori. Faccio riferimento all’interpretazione co- tenderà a considerare danno differenziale di stituzionalmente orientata suggerita con la tipo quantitativo. Lo stesso dicasi del danno consueta finezza argomentativa da Roberto morale e del danno esistenziale, nei limiti in Riverso, il quale, valorizzando anche il dato cui ancora se ne riconosca il rilievo. letterale del comma 6 dell’articolo 10 («Non Ora, questa interpretazione costituzional- si fa luogo a risarcimento qualora il giudice ri- mente orientata ha il merito di limitare il conosca che questo, complessivamente cal- computo per sommatoria alla sola area del colato per i pregiudizi oggetto di indennizzo danno differenziale in senso stretto. Tuttavia […]»), ritiene che le nuove previsioni abbia- ha anche un’implicazione sfavorevole rispet- no riabilitato la distinzione tra danno com- to al calcolo analitico per singole poste di- plementare e danno differenziale, facendo sal- stinte, che era il calcolo che effettuava la Cas- vo interamente il primo e consentendo di sazione in base alla giurisprudenza che si era operare con la tecnica del calcolo per som- consolidata a partire dal 2015. E l’ovvia con- matoria solo nell’area del secondo. Ancorché troindicazione sta in ciò, che dentro l’area del questa interpretazione costituzionalmente danno differenziale d’ora innanzi opererà il orientata comporti comunque delle conse- puro calcolo per sommatoria. 17 guenze negative in termini di quantum del ri- STEFANO GIUBBONI sarcimento spettante al lavoratore rispetto al- 7. Qualunque lettura si accolga della previ- lo status quo ante, essa ha quantomeno il pre- sione della legge di bilancio 2019, occorre ri- gio di riservare a quest’ultimo l’intera area del tenere che, trattandosi di disciplina innovati- danno complementare, che in quanto estra- va rispetto al quadro interpretativo consoli- neo alla copertura assicurativo-sociale viene dato (al cosiddetto «diritto vivente»), essa pos- sottratto a monte all’azione di regresso del- sa trovare applicazione soltanto agli infortuni l’Istituto assicuratore. e alle malattie professionali rispettivamente In quest’ottica la questione principale ridi- verificatisi e denunciate a far data dal 1° gen- venta quella di determinare i contenuti del naio 2019. danno complementare. Esso certamente ri- Del resto, non trattandosi – come ha pun- comprende il danno biologico temporaneo, tualmente osservato sempre Riverso – di una quello permanente sotto franchigia, tutti i norma sui criteri di liquidazione del danno, danni di natura non patrimoniale dei con- che sono sempre gli stessi, ma di una norma giunti della vittima dell’infortunio o della sul riparto di competenze tra responsabilità malattia professionale e l’eventuale danno civile e tutela previdenziale, e quindi di una patrimoniale in caso di lesione permanente norma di diritto sostanziale, essa è a maggior sotto il 16 per cento. La questione più deli- ragione applicabile, in virtù del naturale ef- cata attiene all’importante componente rela- fetto solo per il futuro della legge, soltanto tiva alla personalizzazione del danno non pa- agli infortuni occorsi dal 1° gennaio 2019 in
Infortuni e malattie professionali avanti (o alle malattie professionali denun- in ogni caso – queste previsioni introdurreb- ciate dopo la stessa data). bero, in deroga al diritto comune, una spe- ciale regola di compensatio che: penalizzando 8. Posso così concludere la mia riflessione il lavoratore vittima di infortunio o di ma- critica su questa improvvida disposizione del- lattia professionale, autorizza il solo Inail ad la legge di bilancio, ripartendo proprio dal- agire in via di regresso o di surroga rivalen- l’interpretazione costituzionalmente orien- dosi su voci di danno a fronte della erogazio- tata proposta da Roberto Riverso. L’accogli- ne di prestazioni previdenziali che nulla han- mento di questa lettura escluderebbe coeren- no a che vedere con la riparazione di quel temente – secondo Riverso – problemi di danno. Ciò che è destinato a verificarsi tutte legittimità costituzionale del nuovo criterio le volte in cui l’Istituto potrà ora aggredire di determinazione del danno differenziale. A una porzione, che potrà essere anche rile- rigore – e prendendo alla lettera la giuri- vante, di danno non patrimoniale del lavo- sprudenza costituzionale dei primi anni No- ratore per recuperare la quota di rendita de- vanta che ho richiamato in apertura del mio putata a indennizzare i riflessi negativi sulla intervento (in particolare le sentenze 356 e capacità lavorativa e di guadagno della lesio- 485 del 1991) –, la tesi di Riverso sembra ne, ovvero una quota di rendita ontologica- 18 convincente. mente diversa ed estranea – per legge – alla Voglio però almeno insinuare un dubbio a sfera del danno biologico. RELAZIONI mo’ di conclusione, aderendo allo spunto ef- Come è evidente ci sono molte buone ragioni ficacemente offertoci in tal senso da Amos per coltivare con determinazione la nostra ri- Andreoni. E il dubbio di illegittimità costi- flessione critica – e soprattutto la nostra azio- tuzionale dei nuovi articoli 10 e 11 del Testo ne di tutela dei diritti dei lavoratori assicurati unico, anche ove interpretati come suggeri- – contro una scelta legislativa così sbagliata e to da Riverso, sta, a mio avviso, in ciò che – così profondamente ingiusta.
Infortuni e malattie professionali Prerogative risarcitorie del lavoratore e ritardi del legislatore z Giancarlo Moro* una richiesta inferiore alla potenzialità risarci- I l prof. Giubboni ha perfettamente esami- nato le tematiche giuridiche evocate dal- toria che ogni caso offre. la novella legislativa. L’approccio del lega- Adottando i parametri in uso presso le Corti le è necessariamente più pragmatico perché venete il risarcimento più probabile poteva in presuppone di valutare, da subito, le contin- realtà essere ipotizzato, nella emananda sen- genze processuali e di adottare le tesi più op- tenza, in effettivi euro 349.648,00, al lordo portune, per ogni fattispecie concreta. dell’indennizzo Inail. Mediante la determina- Basandomi su un caso recente ho svolto una zione del risarcimento, adottando il sistema 19 simulazione delle conseguenze, adottando del raffronto delle «poste omogenee», che cre- l’interpretazione più sfavorevole e restrittiva do sia a tutti ben noto e che costituiva giuri- delle nuove norme legislative. Il caso, non an- sprudenza consolidata, dall’importo lordo di cora portato in giudizio e per ora trattato solo euro 349.000,00 andavano quindi sottratti con l’assicurazione del datore di lavoro, è quel- euro 140.000,00, corrispondenti alla capita- lo di un lavoratore che ha subìto un infortu- lizzazione dell’indennizzo Inail per danno bio- nio con un grave trauma da schiacciamento logico, per cui sostanzialmente il danno liqui- agli arti inferiori, a cui è stato riconosciuto un dabile, al netto di questa sottrazione, poteva danno biologico temporaneo al 100% per tre essere stimato in euro 209.000,00. mesi, parziale al 75% per ulteriori dodici me- Applicando la novella legislativa nella sua si, con una invalidità permanente sotto il pro- lettura più «pessimistica», dall’importo ini- filo del danno biologico del 65%. ziale di euro 349.000,00 andrebbero vice- La nostra richiesta, basata sulle note Tabelle versa sottratti euro 80.800,00 per indenni- Milanesi, è stata di euro 569.757,00 con la tà temporanea erogata dall’Inail, riferibile al- «doverosa» forzatura dei parametri discrezio- la categoria del danno patrimoniale, mentre nali introdotti dalle tabelle. Gli avvocati che nel sistema previgente il raffronto per poste mi ascoltano sanno che l’unico rischio che un omogenee non avrebbe considerato questa avvocato non può correre è quello di operare sottrazione. * Consulente legale Inca Veneto
Infortuni e malattie professionali Ancora, andavano sottratti euro 1.000,00 gislatore ha adottato scelte così cupe per le per il valore corrispondente ad una protesi, sorti dei lavoratori da noi assistiti. euro 239.000,00 per l’indennizzo Inail capi- La sensazione è che, ancora una volta, il legi- talizzato riferito al danno patrimoniale, non- slatore sia in netto ritardo e comunque si ché i medesimi euro 140.000,00 che ho so- muova in senso contrario non solo rispetto al- pra menzionato per la capitalizzazione del- leevoluzione della giurisprudenza, ma non di l’indennizzo del danno biologico. Il risulta- meno rispetto alle dinamiche sociali e al sen- to corrisponde ad un valore negativo; e tire comune. dunque la riforma in questo caso impatte- Questo stesso legislatore, che offre a vario ti- rebbe in termini devastanti sulle prerogative tolo, come vedremo, un graditissimo regalo risarcitorie di quel lavoratore, vanificandole. alle lobby assicurative ed ai datori di lavoro, Mi chiedo se un simile sistema possa reggere non sembra tenere dunque conto non solo di al vaglio della magistratura, alla luce dei prin- decenni di elaborazione giurisprudenziale cipi costituzionali. della Corte Costituzionale, della Corte di Facendo un passo indietro, il dibattito in Cassazione e di elaborazione dottrinale, ma corso mi ricorda per alcuni versi le discus- altresì di quella sfera percepita nella società sioni, assai vivaci, che ho vissuto all’indo- come sostanzialmente intangibile, che ap- 20 mani della riforma Inail del 2000 laddove, partiene al lavoratore quando la sua salute è finalmente, l’Istituto previdenziale si è as- irrimediabilmente compromessa e che nes- RELAZIONI sunto l’onere di indennizzare il danno bio- sun welfare, tanto più in un paese indebitato logico. All’epoca si dibatteva animatamente come il nostro, può seriamente ambire a sod- se, all’esito di questo allargamento della co- disfare nella sua integralità. pertura previdenziale da parte del nostro Queste norme sono destinate dunque ad in- welfare, vi fosse ancora spazio per le prero- contrare una fiera opposizione non appena gative risarcitorie del lavoratore, dunque per se ne percepiranno le tangibili conseguenze. il danno differenziale; ed in molti sostene- L’introduzione dei nuovi articoli 10 e 11 è vano che la riforma ne avesse sancito la stata accompagnata da alcune singolarità, «morte». Abbiamo assistito, invece, ad un che bene ne traducono l’origine ed il senso aumento esponenziale negli anni, quantita- ultimo. tivamente, del danno differenziale, e la for- Vi sono alcuni aneddoti che meritano di es- bice tra indennizzo e componenti risarcito- sere considerati per capire lo stato dell’arte. rie si è allargata ogni giorno di più in virtù È a tutti noto che la legge di bilancio è stata dell’elaborazione di sempre nuovi parame- approvata «nottetempo», in attesa delle indi- tri risarcitori, riconducibili in buona sostan- cazioni provenienti dalla Commissione eu- za alle Tabelle Milanesi e alle pronunce a Se- ropea, in assenza di dibattito in sede di Com- zioni Unite cosiddette di «San Martino». missione e di serio dibattito nel Parlamento, Questo dato autorizza ad un qualche otti- svilito a poche e mortificanti battute. mismo anche ora, nel momento in cui il le- In un contesto così caotico ed approssimati-
Infortuni e malattie professionali vo (nessuno ha veramente compulsato le mi- duo frequentatore di talk show televisivi, po- gliaia di commi della legge) una, tutt’altro che litico davvero stimabile e solitamente molto disinteressata, «manina» ha dunque intro- ben informati, che, a fronte del mio approc- dotto una norma di cui non si aveva preven- cio, si dichiarava (siamo ormai a marzo) del tivo sentore e di cui non si era in alcun modo tutto ignaro del nuovo assetto normativo e dibattuto. concludeva il colloquio con la classica richie- La modifica di un assetto di valori e preroga- sta «di inviargli una mail» sulla riforma. In ve- tive così delicato si è risolta dunque in un ve- rità esiste una interrogazione parlamentare ro e proprio «colpo di mano», di cui nessuno del 21 gennaio di vari esponenti del Pd, ma ha rivendicato la paternità, né offerto la lettu- chi la vorrà esaminare coglierà che il proble- ra circa la sua ratio. Nelle settimane e nei me- ma è stato solo sfiorato. La risposta del mini- si successivi all’approvazione della legge di bi- stro del Lavoro Di Maio è involontariamen- lancio la novella legislativa è parsa ignota allo te comica, perché si dilunga su particolari che stesso ceto politico parlamentare e ai tradizio- nulla hanno a che vedere con il tema specifi- nali commentatori delle novità legislative. co, mostrando di non cogliere (o di non vo- Nulla è emerso nelle riviste giuslavoristiche ed ler cogliere) la portata della riforma. anche il tradizionale inserto di Confindustria Tra noi colleghi ci siamo chiesti se a fronte di sul «Sole 24 Ore» all’indomani dell’approva- un così assordante silenzio sulla stessa esi- 21 zione della legge di bilancio ha omesso, pari stenza della riforma non fosse il caso di star- GIANCARLO MORO pari ed inopinatamente, ogni commento su sene zitti, tanto più che le nostre controparti norme che pure introducevano novità epoca- processuali, nei processi più rilevanti, taceva- li. Quanto al ceto politico, una collega tori- no di udienza in udienza circa l’esistenza di nese mi raccontava dello sgomento di un se- norme di cui potevano, legittimamente, chie- natore del Movimento 5 Stelle nell’appren- dere l’immediata applicazione, con grande dere, dall’avvocato […], l’esistenza della ri- beneficio per le aziende da loro assistite. forma. Con il mio studio di Padova si è messo Sono state emesse anche alcune sentenze da in contatto un noto senatore della Lega, assai parte dei giudici del lavoro, in tema di dan- preoccupato per le sorti dell’azienda della mo- no differenziale, che non contenevano la glie, che si occupa di una avviata agenzia per benché minima menzione del nuovo assetto le pratiche di risarcimento dei danni da lavo- normativo. Abbiamo vissuto dunque una si- ro. Questo senatore, responsabile di un’auto- tuazione davvero paradossale, ma le norme revole Commissione parlamentare si dimo- esistono ed il confronto non può essere cer- strava incredulo e chiedeva a noi, senza timo- to eluso. re di paradosso, se veramente vi era una rifor- Quanto agli interessi soddisfatti dalla novel- ma e quale impatto avrebbe comportato, la mi limito a citare un’intervista resa l’11 nonché un commento scritto. maggio 2018 a margine dell’assemblea degli Io stesso venendo qui al nostro incontro ho azionisti di Fincantieri dall’amministratore incontrato in treno un deputato del Pd, assi- delegato, riportata da una rivista economica,
Infortuni e malattie professionali nella quale si può leggere in buona sostanza: Nel giro di poche settimane siamo stati in «Nel bilancio vedete l’utile ridotto. Mi dispia- grado di scambiarci i pareri e gli articoli, de- ce per il dividendo, ma 40 milioni di euro li ab- cisamente «a caldo», del dott. Riverso, ma- biamo dovuti pagare per i danni provocati dal- gistrato di Cassazione, del dott. Rossetti, al- l’amianto». tro noto magistrato di Cassazione, ed abbia- Fincantieri, come è noto, è stata evocata in mo direttamente promosso la redazione di numerosi giudizi, in tutta la Penisola, che un parere da parte del prof. Marco De Cri- hanno per oggetto il risarcimento delle con- stofaro, illustre ordinario presso l’Universi- seguenze indicibili patite da tanti lavoratori a tà di Padova. suo tempo esposti ad amianto, ed il Patrona- I temi che più ci stavano a cuore nell’imme- to Inca ne patrocina molte nella zona di Mon- diato riguardavano i profili di incostituziona- falcone e Trieste, nonché a Genova ed in altre lità delle nuove norme e, si perdoni l’approc- località. Arginare le pretese per danno diffe- cio utilitaristico, ancor più, forse e nell’imme- renziale corrisponde dunque agli interessi di diato, l’affermazione della non retroattività del- una lobby molto vasta, che comprende mol- la nuova disciplina, così da «salvare» da questa te aziende ed imprese assicurative, con ottimi modifica in pejus del quadro legislativo le cen- referenti politici nell’ambito della attuale tinaia o migliaia di processi pendenti per gli in- 22 compagine di governo. Detto fra di noi, re- fortuni e le malattie professionali verificatisi o stando nell’ambito dei paradossi, questa vi- insorti fino al 31.12.2018. Gli scambi con i RELAZIONI cenda si presterebbe anche ad una riflessione giudici del lavoro del Veneto sono stati assai in- positiva, per quanto amara: evidentemente il tensi e poi la questione della retroattività o me- danno differenziale non è più la Cenerentola no della efficacia delle norme è stata posta nel- che veniva dipinta qualche anno fa. la discussione di alcune controversie avanti il Nelle settimane scorse, all’interno della co- Foro di Trieste. In particolare il primo caso trat- munità di «volenterosi» che si riconoscono in tato riguardava la morte di un lavoratore espo- una mailing list di avvocati del Patronato, vi è sto ad amianto per mesotelioma e le azioni pro- stato un dibattito molto interessante ed uno mosse dai congiunti per il risarcimento del scambio di materiale proveniente dalla dot- danno iure hereditatis e iure proprio. trina o dai primissimi esiti giudiziali. Vale la Considero qui note le argomentazioni così pena di ampliare oltremodo a tutti i colleghi bene illustrate dal prof. Giubboni nel com- interessati questa possibilità di confronto in mentare, in particolare, le tesi del dott. River- tempo reale. so, secondo le quali resiste ad una interpreta- Nei limiti del possibile da parte nostra abbia- zione letterale delle nuove norme l’ambito dei mo sollecitato, ai limiti dello stalking, i giuri- cd. «danni complementari», perché si tratta di sti più attenti e gli esponenti della magistra- danni che non sono in alcun modo indenniz- tura che da sempre si occupano di questa ma- zati dall’Inail. Nella controversia avanti il Fo- teria perché anticipassero la loro valutazione ro di Trieste abbiamo sostenuto che tutti i delle nuove norme. danni azionati rientravano nella categoria dei
Infortuni e malattie professionali cd. danni complementari ed altresì la irretro- o affetti da malattia professionale una tutela attività della novella. «integrale», «sistematica» del diritto al risar- Il giudice del lavoro di Trieste ha emesso una cimento del danno, superando l’approccio sentenza, che abbiamo rapidamente diffuso, tradizionale dei nostri uffici, che hanno ge- ed ha affermato nell’occasione che la norma neralmente offerto la tutela delle sole prero- non poteva ritenersi retroattiva, in contrasto gative previdenziali. Vi risparmio l’esito di un con quanto è stato affermato dal dott. Ros- dibattito ormai datato, a cui faccio riferi- setti nel proprio articolo. Questo primo ap- mento solo per sommi capi. prodo giurisprudenziale attende ora di esse- Sono convinto che le controversie per il ri- re confermato1 ma è sicuramente di buon au- conoscimento del danno differenziale costi- spicio ed assolve alla finalità, che ho sopra tuiscano ancora un potenziale in larga parte esposto, di salvaguardare i processi in corso. inespresso. L’esperienza giudiziale, che nel Alla prima pronuncia ne è seguita una se- Veneto risale ai primi anni duemila, ha di- conda, di altro e diverso giudice del lavoro mostrato che all’esito di un esame condotto della stessa Sezione. rigorosamente la maggior parte degli infor- Il nostro «sollievo» è naturalmente solo tem- tuni consegue alla violazione delle norme di poraneo, perché bisognerà approcciarsi al sicurezza sul lavoro e che una malattia pro- nuovo quadro normativo per le malattie e gli fessionale, direi per definizione, presuppo- 23 infortuni posteriori al 31.12.2018. Non è il ne una responsabilità del datore di lavoro. La GIANCARLO MORO caso qui di ribadire quanto è stato poc’anzi componente risarcitoria si è rivelata, poi, sul esposto dal prof. Giubboni ed ancora una piano quantitativo, ampiamente superiore volta vorrei soffermarmi sulle condotte da as- alla componente indennitaria. sumere nei processi. È fondamentale mante- In un paese in cui la giustizia penale per i dan- nere in vita ed allargare il dibattito fra di noi, ni da lavoro ha un andamento che solo eufe- l’acquisizione di informazioni dai territori misticamente può essere definito come di- sulle decisioni giurisprudenziali in tema di scontinuo la sanzione economica derivante retroattività delle norme ed in un futuro, che dall’obbligo risarcitorio ha mostrato, in mol- mi auguro più lontano, sugli aspetti sostan- ti casi, di essere il principale se non l’unico ziali della nuova normativa. strumento per sanzionare i comportamenti dei datori di lavoro più irresponsabili ed ha as- L’impegno che ci aspetta è vitale per le sorti solto alla stessa finalità preventiva di nuovi in- dei lavoratori che assistiamo. Personalmente fortuni e nuove malattie. Possono essere in- ho tediato alcune generazioni di responsabi- fatti indicate, nel concreto, le numerose li Inca e di esponenti sindacali sulla oppor- aziende che hanno dovuto giocoforza intro- tunità di assicurare ai lavoratori infortunati durre modifiche organizzative o adottare 1Nota dell’autore: orientamento poi confermato da plurime pronunce della Corte di Cassazione ovvero Cass. 27 marzo 2019 n. 8580, Cass. 11 aprile 2019 n. 10230, Cass. 8 aprile 2019 n. 9744.
Infortuni e malattie professionali nuovi presidi antinfortunistici dopo le sen- conoscono e su cui qui non ci si può soffer- tenze della magistratura del lavoro. La no- mare per ragioni di tempo. vella legislativa, nella sua interpretazione più Nei processi triestini ci siamo costituiti parte pessimistica, rischia di svilire se non di vani- civile per la Fiom per far valere il principio di ficare questo fondamentale deterrente. legalità, ma giocoforza ed opportunamente le Due parole ancora sulla giustizia penale. Il famiglie dei lavoratori deceduti ed i lavorato- principio di legalità è un valore costituziona- ri (migliaia) affetti da malattie non mortali, le, che va oltremodo preservato e difeso: non che non hanno alcuna probabilità di vedere il vi può essere alcuna remissività a tal fine. Pa- loro caso approdare ad un giudizio penale, so- rimenti va ribadito che non vi è alcuna con- no stati avviati con esiti assai positivi e con correnza fra tutela delle parti lese in sede pe- una soddisfacente celerità verso le controver- nale o civile, dovendosi semmai porre il pro- sie avanti il giudice del lavoro. Si sono coniu- blema dello strumento più adeguato, da va- gate dunque due esigenze oltremodo prezio- lutarsi volta per volta, da offrire ai nostri se: garantire la presenza, assai risoluta, nei assistiti. La tutela delle prerogative risarcitorie processi penali ed offrire nel contempo alle dei lavoratori ha riguardato nella mia espe- parti lese una concreta e celere possibilità di rienza anche i molti casi di malattie asbesto ottenere il ristoro del danno. Vi sono molte 24 correlate o di decessi conseguenti alla esposi- zone in Italia in cui la situazione è ben peg- zione ad amianto e quella esperienza si pone giore di quella descritta per Gorizia e Trieste. RELAZIONI come paradigmatica rispetto all’uso delle op- La giustizia penale non assolve dunque a quel zioni di tutela delle parti lese. ruolo sanzionatorio e deterrente rispetto ai Nel territorio di Gorizia, che ha contato oltre comportamenti illeciti che la Carta Costitu- 2.000 decessi da amianto, numero destinato zionale, in un paese dove l’azione penale do- ad aggravarsi ogni mese di più, si sono tenuti vrebbe essere obbligatoria, aveva previsto. La ad oggi 192 processi per altrettanti decessi e riforma introdotta ora dalla legge di bilancio più di due terzi degli imputati sono deceduti rischia di svilire anche un secondo deterren- nel corso dei giudizi, mentre gli imputati so- te. Mi riferisco all’azione di rivalsa dell’Inail. pravvissuti sono tutti di età superiore ai 90 an- La nuova normativa trasferisce in capo al- ni. Il numero dei decessi sopravvenuti supera l’Inail la potenziale azione nei confronti del costantemente i casi che i magistrati, davvero datore di lavoro colpevole dell’infortunio o valenti in questo caso, riescono ad avviare al della malattia professionale, secondo una in- dibattimento. terpretazione letterale, per una quota rilevan- A Trieste, per mia conoscenza, pur in presen- te del credito, ovvero e sostanzialmente per za di un territorio caratterizzato a sua volta da l’indennizzo del danno patrimoniale, che fi- un indice di mortalità fra i più alti al mondo no ad oggi poteva essere solo oggetto della au- per i decessi da amianto, non un solo impu- tonoma azione risarcitoria da parte del lavo- tato nei pochi processi penali promossi è sta- ratore interessato. Anche in questo caso dob- to condannato, per ragioni che i penalisti ben biamo confrontarci con quanto accade nel
Infortuni e malattie professionali «mondo reale» e rifuggire da ogni visione con- La lettura della norma lascia letteralmente solatoria ed anacronistica. Più volte mi sono sconcertati. A nessun cittadino-lavoratore o confrontato con gli avvocati dell’Inail, i cui meglio a nessuna categoria di cittadini com- ranghi non vengono integrati per concorso da petono privilegi così gratificanti. Il favor, che moltissimi anni. in epoca oramai lontana caratterizzava la po- L’Istituto svolge con una certa assiduità l’in- sizione dei lavoratori, ora sembra a beneficio terruzione della prescrizione dei propri dirit- anche del ceto degli imprenditori, per questo ti di rivalsa nei confronti del datore di lavo- strabico legislatore. In definitiva, anche que- ro, ma le cause vere e proprie di rivalsa, ri- st’ultimo deterrente appare assai poco effica- spetto alle azioni esercitabili, costituiscono ce, mentre nei voti del legislatore, secondo una minoranza, mentre molte transazioni fa- una interpretazione letterale e «pessimistica», vorevoli per le imprese vengono concluse per anche il risarcimento a favore del lavoratore la difficoltà di instaurare le controversie. infortunato o ammalato va soppresso (si ve- Molto meglio dunque, per i datori di lavoro, da il caso pratico che ho sopra menzionato), affrontare un avversario che si rivela suo mal- o va gravemente ridotto e depotenziato. grado tutt’altro che solerte, se non virtuale, Siamo dunque al de profundis per il danno che misurarsi con l’azione assai più sistema- differenziale? Così come nel 2000, anche og- tica, rigorosa ed esauriente sul piano istrut- gi vi sono validissimi motivi per ritenere che 25 torio condotta dal lavoratore che vive tutta la la stagione del «diritto alla salute» per ogni la- GIANCARLO MORO drammaticità della lesione al bene fonda- voratore e dell’esercizio di sacrosante prero- mentale e non fungibile della salute. gative risarcitorie, tutte individuali ed estra- Ora questo quadro, già così compromesso nee all’intervento del welfare, sia tutt’altro che «per ragioni strutturali», viene ulteriormen- tramontata. Occorre, peraltro, più che mai, te aggravato dal legislatore. Il nuovo artico- rimuovere ogni remissività (del resto vi è chi lo 11, altro consistente «regalo alle imprese», è remissivo da sempre ed a prescindere…) ed che pure hanno beneficiato con la legge di affrontare questi nuovi cimenti senza indul- bilancio di una notevole riduzione dei pre- gere nella «coazione a ripetere» adagiandosi in mi assicurativi, prevede il davvero incredibi- modalità di approccio processuale che non le potere del giudice del lavoro di ridurre in possono resistere alle modifiche legislative. via equitativa l’ammontare di quanto è do- Il «problema dei problemi» è costituito dalle vuto, tenendo conto di parametri assai in- vicende risarcitorie per gli infortuni per i qua- determinati ed opinabili. Ancora, in sede di li è stata riconosciuta una rendita Inail. L’ap- esecuzione della così «mitigata» condanna proccio a questo tema non è certo agevole. A del datore di lavoro vengono previste enor- distanza di meno di tre mesi dall’approvazio- mi facilitazioni per questo debitore così «pri- ne delle norme di legge ci sentiamo ciechi vilegiato», perché occorre tener conto delle dentro una stanza buia e chi si avventura in sue condizioni patrimoniali e se del caso be- pareri e tesi affronta un terreno ignoto. Il prof. neficiarlo di una rateazione. Giubboni ha ottimamente illustrato le posi-
Infortuni e malattie professionali zioni fin qui emerse presso giuristi di grande andranno scomputati tutti ed indistinta- prestigio. mente i benefici erogati dall’Inail e tra questi Già abbiamo convenuto che il «primo argi- l’indennizzo per la perdita della capacità la- ne» è costituito dall’affermazione della irre- vorativa, l’indennizzo temporaneo, l’inden- troattività delle norme e su questo aspetto, nizzo del danno biologico, le protesi ecc. per quanto mi riguarda, credo sia autorizza- Nella speranza che i giudici del lavoro adot- to un certo ottimismo. L’affermazione della tino una interpretazione costituzionalmente irretroattività ci permette di salvare tanti pro- orientata, o che una pronuncia di incostitu- cessi e di attendere, con pazienza e fiducia, zionalità intervenga a risolvere questa mo- che il tema della incostituzionalità delle nuo- struosità, bisognerà confrontarsi con una di- ve norme venga adeguatamente elaborato versa impostazione dei nostri ricorsi che dalla dottrina e dalla giurisprudenza verso dovranno prevedere, a mio parere, la quan- una rimessione alla Corte Costituzionale che tificazione del danno nei suoi termini com- moltissimi ritengono inevitabile. plessivi e più dettagliati. Se, infatti, è venuto Prima di allora, considerato il nostro ruolo di meno il sistema del raffronto «per poste omo- avvocati, è doveroso coltivare altre opzioni. genee», così corretto, «comodo», lineare e Personalmente sono affascinato, ma in que- coerente con i principi costituzionali, dovre- 26 sto caso anche convinto, che sia possibile una mo riscoprire la nostra vocazione di civilisti interpretazione «costituzionalmente orien- ed esercitarci con argomenti che fin qui spes- RELAZIONI tata», da subito, delle nuove norme, così co- so non avevamo considerato. me è stato esposto dal prof. De Cristofaro nel Va da sé che se «tutto si sottrae», ovvero si sot- suo articolo, che permetta l’applicazione dei trae dal petitum la capitalizzazione dell’in- nuovi articoli 10 e 11 senza fare strame di dennizzo biologico ed altresì la capitalizza- trent’anni di giurisprudenza costituzionale e zione dell’indennizzo patrimoniale, pari- della Corte di Cassazione. Vi è una recentis- menti «tutto andrà richiesto», ovvero danno sima sentenza della Corte di Cassazione a Se- patrimoniale e danno non patrimoniale. zioni Unite (n. 1415 del 18.1.2019), già og- L’esempio con cui ho esordito ha dimostrato getto di diffusione tra di noi, secondo la qua- che sottrarre dal risarcimento del solo danno le tra più interpretazioni possibili il giudice biologico tutte le voci indicate dall’articolo ha il «potere-dovere» di adottare l’interpreta- 10 porta in molti casi, se non in tutti, ad un zione che salvaguardi il principio costituzio- saldo negativo. Si palesa doveroso a questo nale quale fonte evidentemente sovraordina- punto indicare nel petitum tutte le pretese ci- ta. Su questi aspetti rimando a quanto è sta- vilistiche. to già argomentato in questa giornata ed al In cosa consiste il danno patrimoniale a fron- parere che ho citato. te di un indennizzo Inail che ristora il pre- Affrontiamo ora gli aspetti più critici. Secon- giudizio alla capacità lavorativa generica? La do la tesi che i nostri avversari non manche- risposta non può essere uguale per tutte le ranno di sostenere, dal risarcimento dovuto fattispecie concrete e per tutte le cause. Sap-
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