Multirischio frutta AXA 2007
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Multirischio frutta AXA 2007 Multirischio Frutta 2007 AXA Axa Assicurazioni 1
In caso di contrasto fra le condizioni di assicurazione di seguito riportate e quelle indicate nella Polizza - Convenzione per l’anno in corso, scambiata e sottoscritta tra la Società ed il Contraente del quale l’Assicurato è socio, prevalgono queste ultime. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE APPROVATE Al SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 29/03/2004 n°102 CONCERNENTE IL FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE E SUCCESSIVE MODIFICHE. DEFINIZIONI Nel testo che segue, si intendono: - per Alluvione: calamità naturali che si manifestano sotto forma di esondazione di corsi e specchi d’acqua naturali e, in caso di stato di calamità eccezionale predisposto dall’Autorità Competenti anche dai corsi artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido incoerente (fango,sabbia, detriti, tronchi d’albero); - per Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione; - per Assicurazione: il contratto di assicurazione; - per Azienda agricola: il complesso dei beni, purché presenti in azienda, impiegati per l’esercizio di attività agricola e/o agrituristica autonoma, territorialmente individuata e delimitata, che produce reddito agrario (D.P.R. 29.9.1973 n. 597, D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e D. lgs. 18.05.2001 n. 228). Fanno parte anche i fondi, anche se fra loro separati, purché facenti parte di un’unica entità aziendale; - per Bollettino di campagna: il documento che riporta i risultati di perizia; - per Brina: il congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo dovuta ad irraggiamento notturno; - per Certificato di assicurazione: l’applicazione alla Polizza – Convenzione/ Lettera d’Intesa che contiene: - la dichiarazione delle produzioni che l’Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte; - le dichiarazioni dei dati catastali relativi alle superfici assicurate; - l’attestazione della titolarità dell’Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente; - per Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione; Multirischio Frutta 2007 AXA Axa Assicurazioni 2
- per Corpo aziendale il fondo di terreno condotto dall’impresa agricola assicurata all’interno di unici e specifici confini, senza soluzione di continuità, afferente ad un medesimo comune; nello stesso comune possono insistere più corpi aziendali. Il corpo aziendale può essere attraversato da strade pubbliche e/o private, corsi d’acqua o linee ferroviarie e varie in genere. - per Eccesso di pioggia per i soli effetti conseguenti ad asfissia radicale dovuta a ristagno d’acqua; - per Franchigia: le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall’indennizzo; - per Gelo: abbassamento termico inferiore agli 0 gradi C, dovuto a presenza di masse di aria fredda; - per Grandine: acqua congelata nell’atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio più o meno grossi; - per Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; - per Limite di Indennizzo: l’importo massimo indennizzabile, espresso in percentuale, della somma assicurata per singola partita; - per Partita: l’intera produzione della stessa specie e varietà coltivata negli appezzamenti di terreno, individuati a mezzo di dati catastali e dagli elementi fisici, ubicati all’interno di un medesimo corpo aziendale; - per Polizza Convenzione/Lettera d’intesa: il documento che prova l’assicurazione nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per i stipulandi certificati di assicurazione. - per Premio: la somma dovuta dall’Assicurato alla Società; - per Prodotto: frutta (actinidia, mele, nettarine, pere, pesche); - per Risultato della produzione: la media della quantità prodotta, ottenuta nei tre migliori anni degli ultimi quattro per unità di misura coltivata e certificata all’atto della sottoscrizione del contratto, per il prezzo stabilito. - per Scoperto: la parte dell’ indennizzo, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato; - Siccità: deficienza di precipitazioni su un periodo di tempo prolungato che provochi allo stesso tempo depauperamento delle fonti di Multirischio Frutta 2007 AXA Axa Assicurazioni 3
approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l’attuazione di interventi irrigui e danni estesi alle colture, risultanti in perdita di peso. - per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; - per Società: l’impresa assicuratrice AXA Assicurazioni S.p.A.; - per Soglia di accesso al diritto all’indennizzo: limite minimo di danno raggiunto il quali si ha diritto all’indennizzo con l’applicazione di franchigie, scoperti e limiti come previsti nelle Condizioni Generali e Speciali; - per Valore assicurato: il prodotto della quantità media in quintali ottenuta per ettaro negli ultimi quattro anni (togliendo l’anno peggiore) antecedenti l’assicurazione, per il per il prezzo stabilito. All’atto dell’emissione della polizza l’Assicurato dovrà produrre idonea documentazione attestante la produzione degli ultimi quattro anni. - per Vento forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, pari a 50-61 km/h (14-17 m/s). Multirischio Frutta 2007 AXA Axa Assicurazioni 4
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato che, con la firma della polizza, si rende responsabile della loro esattezza, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c. Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia Il premio deve essere corrisposto dal Contraente, mediante idonea garanzia, alla data convenuta. La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione. La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre dalle ore 12 del sesto giorno successivo a quello di notifica del contratto alla Direzione della Società, sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali. Per notifica si intende la comunicazione a cura dell'Agente alla Società con lettera raccomandata, apposito stampato, telegramma, e-mail e telefax. La data di notifica dovrà essere quella esposta nel certificato di assicurazione. La notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente. Il certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente per l’attestazione della qualifica di socio dell’Assicurato e per la convalida, in mancanza della quale l’assicurazione è inefficace sin dall’inizio. La garanzia decorre non prima delle ore 12.00 del 15 marzo. La garanzia cessa alla maturazione di raccolta del prodotto e comunque alle ore 12 del 31 ottobre, salvo quanto riportato nelle condizioni speciali di assicurazione. Art. 3 - Modifiche dell’assicurazione Le proposte di modifica dell’assicurazione devono essere comunicate per iscritto alla Direzione della Società - Ramo Grandine - che si riserva di accettarle a condizioni da definire. Le eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Multirischio Frutta 2007 AXA Axa Assicurazioni 5
Art. 4 - Rettifiche Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili purché comunicati per iscritto all’altra parte entro un anno dalla data di emissione del documento in cui gli errori stessi sono contenuti. Art. 5 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato. Art. 6 - Comunicazioni tra le parti Le comunicazioni fra le Parti devono avvenire per iscritto. Art. 7 - Foro competente Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del Convenuto.. Art. 8 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Multirischio Frutta 2007 AXA Axa Assicurazioni 6
NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO Art. 9 - Oggetto della garanzia La Polizza di Assicurazione Multirischio ha per oggetto l'assicurazione agevolata del valore del risultato della produzione del prodotto frutta (actinidia, mele, nettarine, pere, pesche) mediamente ottenibili nei tre migliori degli ultimi quattro anni, per unità di misura coltivata e certificata all’atto della sottoscrizione del contratto, per il prezzo stabilito, contro i danni della grandine, vento forte, gelo e brina, alluvione, vento forte, eccesso di pioggia, siccità in regime di contribuzione pubblica statale e della Regione ……………. sull’ammontare del premio, alle condizioni di seguito indicate. La Società indennizza il danno di quantità al prodotto assicurato ed ottenibile, mercantile ed immune da ogni malattia e/o difetto, in una superficie dichiarata. La Polizza di Assicurazione Multirischio garantisce i danni causati alla produzione assicurata da i seguenti rischi occorsi durante il periodo di copertura, come meglio specificato nelle Condizioni Speciali: - grandine, con danno arrecato dalla percossa della stessa; nonché i seguenti eventi, sempreché gli stessi siano riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe: - gelo e brina, che comportano la formazione di cristalli di ghiaccio nei tessuti cellulari e che non permettano la vitalità dei medesimi; - vento forte, limitatamente agli effetti meccanici diretti, inclusi quelli prodotti da quanto eventualmente trasportato dal vento stesso, che comunque produca danni riscontrabili in un raggio di 3Km; - eccesso di pioggia che comportano asfissia radicale dovuta a ristagno d’acqua con conseguente perdita rilevante del prodotto assicurato; - alluvione, che comportano perdita di produzione; - siccità: che comporta perdita di produzione a seguito di: Multirischio Frutta 2007 AXA Axa Assicurazioni 7
- abbassamento della falda freatica a seguito di insufficienti precipitazioni; - esaurimento di invasi o bacini superficiali a seguito di insufficienti precipitazioni; - provvedimenti formalizzati e certificati dei Consorzi di Bonifica che riducano o impediscano l’irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni. Per insufficienti precipitazioni si intendono quelle precipitazioni che comportano l’abbassamento del contenuto idrico del terreno per un periodo di tempo prolungato al di sotto del limite critico d’umidità ( o umidità critica di intervento) inteso come il contenuto dell’acqua del suolo al di sotto del quale non si deve scendere per evitare alle colture danni alla produzione , espresso in potenziale idrico. L’assicurato ha l’obbligo di porre in garanzia la produzione complessiva aziendale, per ciascun prodotto assicurabile, e quindi l’intera superficie aziendale coltivata per ciascun prodotto con sottoscrizione della sotto riportata dichiarazione da inserire nei singoli certificati: “l’assicurato dichiara che la produzione indicata nel presente certificato costituisce il totale della propria produzione di ……………… (specificare: actinidia, mele, nettarine, pere, pesche), consapevole che in caso di dichiarazione mendace non si darà luogo ad alcuna liquidazione del danno ai sensi dell’art.1892 del codice civile.” Le produzioni soggette alla disciplina delle quote, in attuazione della politica dell’Unione Europea, sono assicurabili al mercato agevolato nei limiti preassegnati a ciascun produttore e quelle soggette ai disciplinari di produzione sono assicurabili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi. Con la sottoscrizione del certificato di assicurazione l’Assicurato attesta responsabilmente che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette. Qualora questi precisi obblighi non venissero rispettati, l’eventuale indennizzo sarà proporzionalmente ridotto. Art. 10 - Prezzi unitari delle produzioni assicurabili Multirischio Frutta 2007 AXA Axa Assicurazioni 8
I prezzi unitari delle produzioni assicurabili sono indicati dall’Assicurato nei limiti massimi stabiliti per le medesime produzioni dall’annuale decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Art. 11 - Ispezione dei prodotti assicurati La Società ha sempre diritto di ispezionare i prodotti assicurati tramite i propri incaricati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali relative alle produzioni assicurate. Art. 12 - Esclusioni Sono esclusi i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito quelle oggetto di garanzia. Sono altresì esclusi gli aggravamenti del danno eventualmente determinati dalle suddette altre cause. La garanzia, inoltre, non copre i danni al prodotto in conseguenza di: - errate pratiche agronomiche e colturali; - qualsiasi fitopatia; - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi e specchi d’acqua artificiali, salvo nei casi di calamità eccezionale predisposti dall’Autorità competente; - mareggiate e penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli; - innalzamento della falda idrica; - cedimento o franamento del terreno; - terremoto; - eruzione vulcanica; - inquinamento ambientale del suolo, dell’aria e dell’acqua; - qualsiasi altra calamità naturali ad eccezione dei rischi per i quali è stata stipulata la polizza; - danni causati e/o generati da conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo come pure radiazioni provocate Multirischio Frutta 2007 AXA Axa Assicurazioni 9
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché modifiche del genoma; - qualsiasi danno causato e/o derivante da colpa grave dell’Assicurato, di suoi dipendenti o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge, nonché delle persone alle quali sono stati affidati gli animali assicurati Sono esclusi altresì tutti i danni conseguenti ad eventi non specificatamente previsti nell’art. 9 - Oggetto dell’Assicurazione. Art. 13 - Soglia di accesso al diritto all’indennizzo. L’assicurazione è prestata con l’applicazione di una soglia minima di accesso al diritto all’indennizzo pari al 30%, della produzione assicurata per ogni singola partita. L’assicurato avrà diritto all’indennizzo, con l’applicazione delle franchigie, dello scoperto e dei limiti di indennizzo così come definiti nelle Condizioni Generali e Speciali, solamente nel caso in cui il danno per ogni singola partita superi detta percentuale. Ai fini del calcolo dell’indennizzo la Società, accertato il raggiungimento del limite minimo di danno, applicherà per la produzione della partita, la franchigia contrattuale prevista all’art. 14. Sui certificarti di assicurazione che contemplano l’applicazione del limite minimo di danno va posta la seguente dichiarazione: “Il presente certificato di assicurazione prevede un limite minimo di danno per il diritto dell’indennizzo del 30%, da applicarsi sulla produzione assicurata per ogni singola partita. Ai fini del calcolo dell’indennizzo la Società, al raggiungimento del suddetto limite, applicherà la franchigia contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 14 - Franchigia - Scoperto - Limite di indennizzo. ” Multirischio Frutta 2007 AXA Axa Assicurazioni 10
Art. 14 – Franchigia / Limite di indennizzo L’assicurazione è prestata con un livello minimo di danno per accedere al risarcimento, pari al 30% del risultato di produzione del corpo aziendale. Raggiunto detto livello minimo sarà applicata la franchigia come segue: DANNO FRANCHIGIA 31 26 32 24 33 22 34 20 35 18 36 16 37 14 38 12 39 10 Poi ferma la franchigia di 10 punti Per i danni superiori alle aliquote di franchigia indicati nelle tabelle sopra riportate, viene indennizzata l’eccedenza. In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, importo superiore all’80% del risultato della produzione del corpo aziendale (o del valore assicurato qualora quest’ultimo risulti essere inferiore), al lordo della franchigia. Art. 15 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti dagli eventi oggetto di garanzia. Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica del contratto alla Direzione della Società - Ramo Grandine - e quella di decorrenza della garanzia, l’assicurazione avrà corso regolarmente, ma l’Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera c) dell’art.17 (Obblighi dell'Assicurato) affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio imponibile. Detto danno sarà comunque escluso dall’indennizzo, anche nell’eventualità di un successivo sinistro. Multirischio Frutta 2007 AXA Axa Assicurazioni 11
Art. 16 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio Quando si verifichi sulla produzione complessiva aziendale per ciascun prodotto la distruzione di almeno un decimo del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli oggetto della garanzia, l’Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato in polizza per detta produzione, con conseguente proporzionale riduzione del premio imponibile, a partire dalla data di invio per raccomandata della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all’Assicurato con lettera raccomandata. Art. 17 - Obblighi dell’assicurato L’Assicurato deve: a) entro il terzo giorno precedente la raccolta del prodotto assicurato, comunicare l’inizio della stessa, a mezzo comunicazione scritta, all’Agenzia della Società alla quale è assegnata la polizza e, con comunicazione telegrafica, alla Direzione della Società - Ramo Grandine o dal giorno ne ha possibilità, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita; b) consegnare in fase di sottoscrizione della polizza copia della Domanda di Pagamento per Superfici in accordo a quanto previsto dalla Politica Agricola Comunitaria vigente. Tale documentazione farà parte integrante del Certificato di Assicurazione. c) entro tre giorni da quello in cui si è verificato l’evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita, comunicare all’Agenzia della Società, alla quale è assegnato il certificato di assicurazione, qualunque evento non assicurato che possa comportare una diminuzione della produzione assicurata. Multirischio Frutta 2007 AXA Axa Assicurazioni 12
In caso di sinistro l’Assicurato deve: d) darne avviso a mezzo comunicazione scritta all’Agenzia della Società alla quale è assegnata la polizza e, con comunicazione telegrafica, alla Direzione della Società - Ramo Grandine - entro 24 ore dal verificarsi dell’evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita; e) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture; f) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione (Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno); g) fornire al perito tutta la documentazione comprovante la quantità di prodotto in rischio di cui al presente contratto così come indicato nell’art. 9 – Oggetto della Garanzia; h) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insiste la produzione assicurata; L’inadempimento anche di uno solo degli obblighi di cui ai commi a), b), c), d), e), f), g) e h) del presente articolo, può comportare la perdita o la riduzione del diritto all’indennizzo o alla riduzione del premio previsto dall’art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione (Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia). Art. 18 - Esagerazione dolosa del danno Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell’Assicurato dal diritto all’indennizzo. Multirischio Frutta 2007 AXA Axa Assicurazioni 13
Art. 19 - Modalità per la rilevazione del danno La rilevazione del danno può essere eseguita direttamente tra le parti oppure da uno o più periti in possesso di laurea in scienze agrarie, ovvero di diploma di geometra o di perito agrario o di altro titolo equipollente ed essere autorizzati all’esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti. Art. 20 - Mandato del perito Il perito - di cui all’articolo 19 - deve: a) accertare che il danno sia stato prodotto da uno degli eventi in garanzia; b) accertare la data in cui l'evento si è verificato; c) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli appezzamenti, ai dati catastali degli stessi rilevabili da mappe aziendali che l’Assicurato ha l’obbligo di esibire al perito, e alla quantità dei prodotti assicurati in rischio al momento del danno; d) accertare la regolarità dei campioni lasciati dall’Assicurato in relazione al disposto dell’art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione (Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno); e) accertare lo stadio di maturazione del prodotto; e) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo art. 21. Art. 21 - Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno La quantificazione del danno deve essere eseguita per singola partita in base ai prezzi unitari fissati nella Polizza-Convenzione per i singoli prodotti, con le seguenti norme : La Società ha la facoltà di eseguire il sopralluogo al verificarsi di ogni evento dannoso. La quantificazione del danno deve essere eseguita per singola Multirischio Frutta 2007 AXA Axa Assicurazioni 14
partita in basa ai prezzi unitari fissati nella Polizza Convenzione con le seguenti norme: a) le centesime parti di quantità di prodotto in garanzia perse a seguito di evento assicurato devono essere applicate al valore corrispondente al risultato della produzione ottenibile in ogni partita, oppure alla somma assicurata ove questa sia inferiore a detto valore; b) dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni di cui all’ Art. 15 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia - delle Condizioni Generali di Assicurazione e deve essere indicata la relativa franchigia contrattuale, nonché se previsti in polizza, gli eventuali scoperti e limiti di indennizzo. c) in caso di danni successivi, le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato, fermo quanto previsto alla lettera a). I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell’Assicurato. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia. In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, il predetto bollettino viene spedito al domicilio dell’Assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora il prodotto sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la rilevazione del danno denunciato, l’Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione della Società - Ramo Grandine - a mezzo telegramma o telefax e deve lasciare i campioni per la stima del danno, che dovranno essere costituiti da un quantitativo di prodotto pari al 3% della quantità di prodotto ottenuto dalla partita assicurata e precisamente, per ogni appezzamento assicurato della medesima partita, almeno una pianta ogni trenta per filare o, per filari inferiori a trenta piante, una pianta per filare, con l’esclusione delle piante di testata . Multirischio Frutta 2007 AXA Axa Assicurazioni 15
Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell’evento, ferma comunque l’esecuzione dei lavori di buona agricoltura di cui all’art. 17, lett. e) (Obblighi dell’assicurato) dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo – non inferiori al quantitativo descritto al precedente capoverso. Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione telegrafica la Società non procede alla quantificazione del danno, l’Assicurato è in diritto di farla eseguire da un perito rilevatore avente i requisiti di cui all’art. 19 e secondo le norme di cui agli art. 20 e 21. In tal caso deve inviare copia della perizia alla Direzione della Società – Ramo Grandine – ed al contraente a mezzo lettera raccomandata entro tre giorni dalla data di effettuazione della perizia. Le spese di perizia sostenute dall’Assicurato saranno a carico della Società. Art. 22 - Perizia d’appello Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di consegna o di ricevimento del bollettino di campagna l’Assicurato che non ne accetti le risultanze può richiedere nuova perizia, dandone comunicazione alla direzione della Società con la specificazione “Ramo Grandine” in Via Consolata 3 10122 Torino mediante telegramma, indicando il nome, domicilio e recapito telefonico del proprio perito. Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito dandone comunicazione all’Assicurato. Entro tre giorni dalla nomina del perito da parte della Società i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia o, in caso di mancato accordo, per procedere alla nomina del Terzo perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella lettera d’intesa/convenzione assicurativa. La revisione della perizia dovrà comunque eseguirsi non oltre il terzo giorno da quello di designazione del terzo perito. Nel caso in cui la Società non provveda nel termine stabilito alla nomina del proprio perito, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall’Assicurato e da due periti scelti dall’Assicurato stesso tra quelli Multirischio Frutta 2007 AXA Axa Assicurazioni 16
indicati nella lettera d’intesa/convenzione assicurativa nei termini stabiliti nel comma precedente. Art. 23 - Allorché sia stata chiesta la perizia d’ appello, l’Assicurato deve lasciare il prodotto della partita per la quale è stata richiesta la perizia d’appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso che il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall’art. 21 delle Condizioni Generali o dalle Condizioni Speciali. Qualora l’Assicurato non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta. Quando la Società non abbia designato, come proprio, il perito che eseguì la perizia non accettata, quest’ultimo può assistere alla perizia d’appello. La perizia d’appello non può aver luogo se prima dell’effettuazione della stessa si verifichino altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dagli art. 19 – 20 – 21. Art. 24 – La perizia d’appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto e riguardare tutte le partite appellate. I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il bollettino di campagna in doppio esemplare, senza essere vincolati da alcuna formalità legale; la perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuti di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. Qualunque sia l’esito della perizia d’appello, ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del terzo. Art. 22 - Assicurazione presso diversi assicuratori Se sui medesimi prodotti coesistono più assicurazioni, l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a Multirischio Frutta 2007 AXA Axa Assicurazioni 17
richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. Art. 23 - Pagamento dell’indennizzo Il pagamento dell’indennizzo deve essere effettuato all’Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente. Multirischio Frutta 2007 AXA Axa Assicurazioni 18
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 - Decorrenza della garanzia La garanzia ha inizio dalla chiusa delle gemme e termina a maturazione del prodotto. Art. 2 - Decorrenza della garanzia gelo e brina A parziale deroga dell’art. 2 delle Condizioni Generali e dell’art. 1 delle Condizioni Speciali, la decorrenza della garanzia per i rischi gelo e brina non può essere precedente alla data del 15 marzo Art. 3 - Decorrenza della garanzia eccesso di pioggia A parziale deroga dell’art. 2 delle Condizioni Generali e dell’art. 1 delle Condizioni Speciali, la decorrenza della garanzia per il rischio eccesso di pioggia non può essere precedente alla data del 1 aprile Art. 4 - Cessazione della garanzia gelo e brina La garanzia cessa alle ore 12 del 31 maggio per mele, nettarine, pesche e pere, per l’actinidia il 10 novembre. Art. 5 – Delimitazioni di garanzia E’ consentita l’assicurazione di impianti specializzati in fase di piena produzione (salvo quanto sotto previsto), coltivati secondo i criteri di buona agricoltura che non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo specifica autorizzazione della Società. L’Assicurato ha l’obbligo, per ciascun prodotto, di assicurare la produzione aziendale complessiva. Per gli impianti protetti da difesa attiva (reti antigrandine, impianti antibrina…) in piena efficienza è prevista una riduzione del tasso pari al 20%. Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 5° anno), la quantità di prodotto ottenibile viene convenzionalmente stabilita come segue: per pomacee: Multirischio Frutta 2007 AXA Axa Assicurazioni 19
1° anno 0% della produzione ottenibile 2° anno 30% della produzione ottenibile 3° anno 60% della produzione ottenibile 4° anno 80% della produzione ottenibile 5° anno 100% della produzione ottenibile per drupacee: 1° anno 0% della produzione ottenibile 2° anno 35% della produzione ottenibile 3° anno 80% della produzione ottenibile 4° anno 100% della produzione ottenibile L’assicurazione riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo ed immune da ogni malattia, tara o difetto. Tabelle di liquidazione grandine e vento Actinidia Art. 6 - La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme. Art. 7 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. In relazione al disposto dell’art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle due seguenti tabelle: % danno: TABELLA a) Categoria prima: fiori (*) e/o frutti illesi, lesioni all’epicarpo 0 b) Categoria seconda: numerose lesioni minime, qualche 35 lesione lieve, singola lesione media; deformazione lieve; tracce di ondulato (actinidia glabra) c) Categoria scarto: più lesioni lievi non riparate, più lesioni 75 Multirischio Frutta 2007 AXA Axa Assicurazioni 20
medie, singola lesione notevole; deformazione media; ondulato medio (actinidia glabra) d) Categoria scarto: numerose lesioni lievi non riparate, più 100 lesioni medie non riparate, qualche lesione notevole; deformazione grave; ondulato grave (actinidia glabra); fiori e frutti abbattuti e/o distrutti (*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l’utilizzazione mercantile. Le lesioni – ove non diversamente specificato – si riferiscono al mesocarpo. La lesione singola è quella che non manifesta rottura all’epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa rientra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza “qualche”. Il danno da defogliazione viene valutato CONVENZIONALMENTE secondo quanto previsto dalla seguente tabella: EPOCA DEL % DI DEFOGLIAZIONE SINISTRO*
CONVENZIONALMENTE valutato in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle due seguenti tabelle: Mele, Pere, Pesche % danno: TABELLA a) Categoria Prima: Illesi , lesioni all’epicarpo, qualche lesione 0 minima, tracce di ondulato b) Categoria seconda:numerose lesioni minime; lesioni lievi al 35 mesocarpo, ondulato lieve c) Categoria scarto commerciale: lesioni medie al mesocarpo, 70 qualche lesione notevole, frutti deformati, ondulato medio d) Categoria scarto: Più e numerose lesioni notevoli al mesocarpo, lesioni non riparate, ondulato grave, deformato 100 grave, frutti abbattuti, frutti distrutti. Le lesioni - ove non diversamente specificato – si riferiscono al mesocarpo. Nettarine % danno: TABELLA A a) Categoria Prima: Illesi 0 b) Categoria prima: lesioni all’epicarpo, più lesioni minime, 5 tracce di ondulato c) Categoria seconda: numerose lesioni minime,lesioni lievi al 40 mesocarpo, ondulato lieve d) Categoria scarto commerciale: lesioni medie al mesocarpo,qualche lesione notevole, frutti deformati, 80 ondulato medio. e) Categoria scarto: Più o numerose lesioni gravi al mesocarpo; lesioni non riparate; ondulato grave, deformato grave, frutti 100 distrutti, frutti abbattuti Le lesioni - ove non diversamente specificato – si riferiscono al mesocarpo. Tabella di liquidazione gelo e brina Actinidia, mele, nettarine, pere, pesche. Multirischio Frutta 2007 AXA Axa Assicurazioni 22
Art. 11 - La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme. Art. 12 - In relazione al disposto dell’art. 1 delle Condizioni Generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle disposizioni, alle classificazioni e relativi coefficienti di seguito riportati: ACTINIDIA, MELE, NETTARINE, PERE, PESCHE % DANNO TABELLA - Frutti illesi e/o rugginosità epicarpica non superiore ad 1 cm di 0 lunghezza per difetto di forma allungata, 1 cm2 di superficie totale. - Frutti con rugginosità epicarpica non superiore a 2 cm per difetto di 30 forma allungata e non superiore a 2 cm2 di superficie totale; rugginosità ulcerosa al mesocarpo fino ad 1 mm di profondità; cinghiatura di lieve profondità - Frutti con rugginosità ulcerosa mesocarpica fino a 2 mm di profondità; placche rugginose estese fino a 4 cm per difetti di forma allungata e 60 non superiori a 3 cm2 di superficie totale; cinghiatura di media profondità. - frutti con rugginosità ulcerosa mesocarpica estesa e profonda oltre 80 oltre 2 mm; placche rugginose estese oltre i 4 cm per difetti di forma allungata ed oltre i 3 cm2 di superficie totale; cinghiatura di notevole profondità. - fiori e/o frutti distrutti. 100 Le lesioni - ove non diversamente specificato, si riferiscono al mesocarpo. N.B. LA PERCENTUALE DEI FIORI DISTRUTTI, QUALE UNO DEGLI ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO FINALE, E' CALCOLATA RAPPORTANDO IL NUMERO DEI FIORI DISTRUTTI AL NUMERO DEI FIORI TOTALI PRESENTI AL MOMENTO DEL SINISTRO. Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile. Multirischio Frutta 2007 AXA Axa Assicurazioni 23
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