Multirischio frutta AXA 2007

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Multirischio frutta AXA 2007

Multirischio Frutta 2007 AXA   Axa Assicurazioni
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In caso di contrasto fra le condizioni di assicurazione di seguito riportate e quelle indicate
    nella Polizza - Convenzione per l’anno in corso, scambiata e sottoscritta tra la Società ed il
                Contraente del quale l’Assicurato è socio, prevalgono queste ultime.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE APPROVATE Al SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
29/03/2004 n°102 CONCERNENTE IL FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE E
SUCCESSIVE MODIFICHE.

                                      DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono:
- per Alluvione: calamità naturali che si manifestano sotto forma di
     esondazione di corsi e specchi d’acqua naturali e, in caso di stato di
     calamità eccezionale predisposto dall’Autorità Competenti anche dai corsi
     artificiali che     invadono le zone circostanti e sono accompagnate da
     trasporto e deposito di materiale solido incoerente (fango,sabbia, detriti,
     tronchi d’albero);
-     per Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
-     per Assicurazione: il contratto di assicurazione;
-     per Azienda agricola: il complesso dei beni, purché presenti in azienda,
      impiegati per l’esercizio di attività agricola e/o agrituristica autonoma,
      territorialmente individuata e delimitata, che produce reddito agrario
      (D.P.R. 29.9.1973 n. 597, D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e D. lgs. 18.05.2001
      n. 228). Fanno parte anche i fondi, anche se fra loro separati, purché
      facenti parte di un’unica entità aziendale;
-     per Bollettino di campagna: il documento che riporta i risultati di perizia;
-     per Brina: il congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo
      dovuta ad irraggiamento notturno;
-     per    Certificato       di   assicurazione:         l’applicazione      alla    Polizza        –
      Convenzione/ Lettera d’Intesa che contiene:
-     la dichiarazione delle produzioni che l’Assicurato intende garantire ed altre
      dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
-     le dichiarazioni dei dati catastali relativi alle superfici assicurate;
-     l’attestazione della titolarità dell’Assicurato e la convalida del documento
      da parte del Contraente;
-     per Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione;

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-   per Corpo aziendale il fondo di terreno condotto dall’impresa agricola
    assicurata all’interno di unici e specifici confini, senza soluzione di
    continuità, afferente ad un medesimo comune; nello stesso comune
    possono insistere più corpi aziendali. Il corpo aziendale può essere
    attraversato da strade pubbliche e/o private, corsi d’acqua o linee
    ferroviarie e varie in genere.
-   per Eccesso di pioggia per i soli effetti conseguenti ad asfissia radicale
    dovuta a ristagno d’acqua;
-   per Franchigia: le centesime parti del prodotto in garanzia escluse
    dall’indennizzo;
-   per Gelo: abbassamento termico inferiore agli 0 gradi C, dovuto a
    presenza di masse di aria fredda;
-   per Grandine: acqua congelata nell’atmosfera che cade sotto forma di
    granelli di ghiaccio più o meno grossi;
-   per Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
-   per Limite di Indennizzo: l’importo massimo indennizzabile, espresso in
    percentuale, della somma assicurata per singola partita;
-   per Partita: l’intera produzione della stessa specie e varietà coltivata negli
    appezzamenti di terreno, individuati a mezzo di dati catastali e dagli
    elementi fisici, ubicati all’interno di un medesimo corpo aziendale;
-   per Polizza Convenzione/Lettera d’intesa:               il documento che prova
    l’assicurazione nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le
    norme contrattuali per i stipulandi certificati di assicurazione.
-   per Premio: la somma dovuta dall’Assicurato alla Società;
-   per Prodotto: frutta (actinidia, mele, nettarine, pere, pesche);
-   per Risultato della produzione: la media della quantità prodotta, ottenuta
    nei tre migliori anni degli ultimi quattro per unità di misura coltivata e
    certificata all’atto della sottoscrizione del contratto, per il prezzo stabilito.
-   per Scoperto: la parte dell’ indennizzo, espressa in percentuale, che
    rimane a carico dell’Assicurato;
-   Siccità: deficienza di precipitazioni su un periodo di tempo prolungato che
    provochi       allo    stesso      tempo       depauperamento   delle    fonti      di

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approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l’attuazione di
    interventi irrigui e danni estesi alle colture, risultanti in perdita di peso.
-   per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la
    garanzia assicurativa;
-   per Società: l’impresa assicuratrice AXA Assicurazioni S.p.A.;
-   per Soglia di accesso al diritto all’indennizzo: limite minimo di danno
    raggiunto il quali si ha diritto all’indennizzo con l’applicazione di franchigie,
    scoperti e limiti come previsti nelle Condizioni Generali e Speciali;
-   per Valore assicurato: il prodotto della quantità media in quintali ottenuta
    per ettaro negli ultimi quattro anni (togliendo l’anno peggiore) antecedenti
    l’assicurazione, per il per il prezzo stabilito. All’atto dell’emissione della
    polizza l’Assicurato dovrà produrre idonea documentazione attestante la
    produzione degli ultimi quattro anni.
-   per Vento forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado
    della scala Beaufort, pari a 50-61 km/h (14-17 m/s).

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e
dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato che, con la firma della polizza, si rende
responsabile della loro esattezza, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c.

Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia

Il premio deve essere corrisposto dal Contraente, mediante idonea garanzia,
alla data convenuta. La Società presta le singole coperture assicurative
mediante il certificato di assicurazione. La garanzia per ogni singolo
certificato di assicurazione decorre dalle ore 12 del sesto giorno successivo a
quello di notifica del contratto alla Direzione della Società, sempreché si sia
verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali. Per notifica si intende la
comunicazione a cura dell'Agente alla Società con lettera raccomandata,
apposito stampato, telegramma, e-mail e telefax. La data di notifica dovrà
essere quella esposta nel certificato di assicurazione. La notifica dovrà
essere inviata, in pari data, anche al Contraente. Il certificato di assicurazione
dovrà essere trasmesso al Contraente per l’attestazione della qualifica di
socio dell’Assicurato e per la convalida, in mancanza della quale
l’assicurazione è inefficace sin dall’inizio. La garanzia decorre non prima delle
ore 12.00 del 15 marzo. La garanzia cessa alla maturazione di raccolta del
prodotto e comunque alle ore 12 del 31 ottobre, salvo quanto riportato nelle
condizioni speciali di assicurazione.

Art. 3 - Modifiche dell’assicurazione

Le proposte di modifica dell’assicurazione devono essere comunicate per
iscritto alla Direzione della Società - Ramo Grandine - che si riserva di
accettarle a condizioni da definire. Le eventuali modifiche devono essere
provate per iscritto.

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Art. 4 - Rettifiche

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili purché comunicati per iscritto
all’altra parte entro un anno dalla data di emissione del documento in cui gli
errori stessi sono contenuti.

Art. 5 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.

Art. 6 - Comunicazioni tra le parti
Le comunicazioni fra le Parti devono avvenire per iscritto.

Art. 7 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o
sede del Convenuto..

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

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NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA DI ASSICURAZIONE
                    MULTIRISCHIO
Art. 9 - Oggetto della garanzia

La Polizza di Assicurazione Multirischio ha per oggetto l'assicurazione
agevolata del valore del risultato della produzione del prodotto frutta
(actinidia, mele, nettarine, pere, pesche) mediamente ottenibili nei tre migliori
degli ultimi quattro anni, per unità di misura coltivata e certificata all’atto della
sottoscrizione del contratto, per il prezzo stabilito, contro i danni della
grandine, vento forte, gelo e brina, alluvione, vento forte, eccesso di pioggia,
siccità     in regime di contribuzione pubblica statale e della Regione
……………. sull’ammontare del premio, alle condizioni di seguito indicate.
La Società indennizza il danno di quantità al prodotto assicurato ed ottenibile,
mercantile ed immune da ogni malattia e/o difetto, in una superficie
dichiarata.
La Polizza di Assicurazione Multirischio garantisce i danni causati alla
produzione assicurata da i seguenti rischi occorsi durante il periodo di
copertura, come meglio specificato nelle Condizioni Speciali:
-   grandine, con danno arrecato dalla percossa della stessa;
     nonché i seguenti eventi, sempreché gli stessi siano riscontrabili su una
     pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in
     zone aventi caratteristiche orografiche analoghe:
-   gelo e brina, che comportano la formazione di cristalli di ghiaccio nei
    tessuti cellulari e che non permettano la vitalità dei medesimi;
-    vento forte, limitatamente agli effetti meccanici diretti, inclusi quelli
    prodotti da quanto eventualmente trasportato dal vento stesso, che
    comunque produca danni riscontrabili in un raggio di 3Km;
-   eccesso di pioggia che comportano asfissia radicale dovuta a ristagno
    d’acqua con conseguente perdita rilevante del prodotto assicurato;
-   alluvione, che comportano perdita di produzione;
-   siccità: che comporta perdita di produzione a seguito di:

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-   abbassamento della falda freatica a seguito di insufficienti precipitazioni;
-   esaurimento di invasi o bacini superficiali a seguito di insufficienti
    precipitazioni;
-   provvedimenti formalizzati e certificati dei Consorzi di Bonifica che
    riducano o impediscano l’irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.
Per insufficienti precipitazioni si intendono quelle precipitazioni che
comportano l’abbassamento del contenuto idrico del terreno per un periodo di
tempo prolungato al di sotto del limite critico d’umidità ( o umidità critica di
intervento) inteso come il contenuto dell’acqua del suolo al di sotto del quale
non si deve scendere per evitare alle colture danni alla produzione , espresso
in potenziale idrico.

L’assicurato ha l’obbligo di porre in garanzia la produzione complessiva
aziendale, per ciascun prodotto assicurabile, e quindi l’intera superficie
aziendale coltivata per ciascun prodotto con sottoscrizione della sotto
riportata dichiarazione da inserire nei singoli certificati: “l’assicurato
dichiara che la produzione indicata nel presente certificato costituisce il
totale della propria produzione di ……………… (specificare: actinidia,
mele, nettarine, pere, pesche), consapevole che in caso di dichiarazione
mendace non si darà luogo ad alcuna liquidazione del danno ai sensi
dell’art.1892 del codice civile.”

Le produzioni soggette alla disciplina delle quote, in attuazione della politica
dell’Unione Europea, sono assicurabili al mercato agevolato nei limiti
preassegnati a ciascun produttore e quelle soggette ai disciplinari di
produzione sono assicurabili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi.
Con la sottoscrizione del certificato di assicurazione l’Assicurato attesta
responsabilmente che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni
previste dalle discipline suddette. Qualora questi precisi obblighi non
venissero rispettati, l’eventuale indennizzo sarà proporzionalmente ridotto.

Art. 10 - Prezzi unitari delle produzioni assicurabili

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I prezzi unitari delle produzioni assicurabili sono indicati dall’Assicurato nei
limiti massimi stabiliti per le medesime produzioni dall’annuale decreto del
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Art. 11 - Ispezione dei prodotti assicurati

La Società ha sempre diritto di ispezionare i prodotti assicurati tramite i propri
incaricati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni.
L’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni
occorrenti, nonché le mappe catastali relative alle produzioni assicurate.

Art. 12 - Esclusioni

Sono esclusi i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica,
che abbia preceduto, accompagnato o seguito quelle oggetto di garanzia.
Sono altresì esclusi gli aggravamenti del danno eventualmente determinati
dalle suddette altre cause.
La garanzia, inoltre, non copre i danni al prodotto in conseguenza di:
-   errate pratiche agronomiche e colturali;
-   qualsiasi fitopatia;
-   fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi e specchi d’acqua artificiali, salvo
    nei casi di calamità eccezionale predisposti dall’Autorità competente;
-   mareggiate e penetrazione di acqua marina;
-   formazione di ruscelli;
-   innalzamento della falda idrica;
-   cedimento o franamento del terreno;
-   terremoto;
-   eruzione vulcanica;
-   inquinamento ambientale del suolo, dell’aria e dell’acqua;
-   qualsiasi altra calamità naturali ad eccezione dei rischi per i quali è stata
    stipulata la polizza;
-   danni causati e/o generati da conseguenze dirette o indirette di
    trasmutazione del nucleo dell’atomo come pure radiazioni provocate

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dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché modifiche del
    genoma;
-   qualsiasi danno causato e/o derivante da colpa grave dell’Assicurato, di
    suoi dipendenti o di persone delle quali debba rispondere a norma di
    legge, nonché delle persone alle quali sono stati affidati gli animali
    assicurati

Sono esclusi altresì tutti i danni conseguenti ad eventi non specificatamente
previsti nell’art. 9 - Oggetto dell’Assicurazione.

Art. 13 - Soglia di accesso al diritto all’indennizzo.

L’assicurazione è prestata con l’applicazione di una soglia minima di accesso
al diritto all’indennizzo pari al 30%, della produzione assicurata per ogni
singola partita. L’assicurato avrà diritto all’indennizzo, con l’applicazione delle
franchigie, dello scoperto e dei limiti di indennizzo così come definiti nelle
Condizioni Generali e Speciali, solamente nel caso in cui il danno per ogni
singola partita superi detta percentuale. Ai fini del calcolo dell’indennizzo la
Società, accertato il raggiungimento del limite minimo di danno, applicherà
per la produzione della partita, la franchigia contrattuale prevista all’art. 14.
Sui certificarti di assicurazione che contemplano l’applicazione del
limite minimo di danno va posta la seguente dichiarazione: “Il presente
certificato di assicurazione prevede un limite minimo di danno per il
diritto dell’indennizzo del 30%, da applicarsi sulla produzione assicurata
per ogni singola partita. Ai fini del calcolo dell’indennizzo la Società, al
raggiungimento           del     suddetto          limite,   applicherà   la   franchigia
contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 14 - Franchigia -
Scoperto - Limite di indennizzo. ”

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Art. 14 – Franchigia / Limite di indennizzo
L’assicurazione è prestata con un livello minimo di danno per accedere al
risarcimento, pari al 30% del risultato di produzione del corpo aziendale.
Raggiunto detto livello minimo sarà applicata la franchigia come segue:

                  DANNO              FRANCHIGIA
                  31                26
                  32                24
                  33                22
                  34                20
                  35                18
                  36                16
                  37                14
                  38                12
                  39                10
            Poi ferma la franchigia di 10
                        punti

Per i danni superiori alle aliquote di franchigia indicati nelle tabelle sopra
riportate, viene indennizzata l’eccedenza. In nessun caso la Società pagherà
per uno o più eventi garantiti, importo superiore all’80% del risultato della
produzione del corpo aziendale (o del valore assicurato qualora quest’ultimo
risulti essere inferiore), al lordo della franchigia.

Art. 15 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia
Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati
colpiti dagli eventi oggetto di garanzia.
Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica del contratto alla Direzione
della Società - Ramo Grandine - e quella di decorrenza della garanzia,
l’assicurazione       avrà     corso      regolarmente,   ma   l’Assicurato   dovrà
denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera c) dell’art.17
(Obblighi dell'Assicurato) affinché venga accertato il danno in funzione del
quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio imponibile. Detto danno
sarà comunque escluso dall’indennizzo, anche nell’eventualità di un
successivo sinistro.

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Art. 16 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio

Quando si verifichi sulla produzione complessiva aziendale per ciascun
prodotto la distruzione di almeno un decimo del prodotto per qualsiasi evento
diverso da quelli oggetto della garanzia, l’Assicurato, sempreché la
domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia
validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo
indicato in polizza per detta produzione, con conseguente proporzionale
riduzione del premio imponibile, a partire dalla data di invio per
raccomandata della richiesta alla Società fino alla data presumibile di
cessazione della garanzia. Nel caso in cui la domanda di riduzione non
risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all’Assicurato con lettera
raccomandata.

Art. 17 - Obblighi dell’assicurato

L’Assicurato deve:
a) entro il terzo giorno precedente la raccolta del prodotto assicurato,
comunicare l’inizio della stessa, a mezzo comunicazione scritta,
all’Agenzia della Società alla quale è assegnata la polizza e, con
comunicazione telegrafica, alla Direzione della Società - Ramo Grandine
o dal giorno ne ha possibilità, sempreché provi che questa gli è stata in
precedenza impedita;
b) consegnare in fase di sottoscrizione della polizza copia della
Domanda di Pagamento per Superfici in accordo a quanto previsto dalla
Politica Agricola Comunitaria vigente. Tale documentazione farà parte
integrante del Certificato di Assicurazione.
c) entro tre giorni da quello in cui si è verificato l’evento o dal giorno in
cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in
precedenza impedita, comunicare all’Agenzia della Società, alla quale è
assegnato il certificato di assicurazione, qualunque evento non
assicurato che possa comportare una diminuzione della produzione
assicurata.

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In caso di sinistro l’Assicurato deve:

d) darne avviso a mezzo comunicazione scritta all’Agenzia della Società
alla quale è assegnata la polizza e, con comunicazione telegrafica, alla
Direzione della Società - Ramo Grandine - entro 24 ore dal verificarsi
dell’evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché
provi che questa gli è stata in precedenza impedita;
e) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle
colture;
f) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione
definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 21 delle
Condizioni Generali di Assicurazione (Norme per l’esecuzione della
perizia e la quantificazione del danno);
g) fornire al perito tutta la documentazione comprovante la quantità di
prodotto in rischio di cui al presente contratto così come indicato
nell’art. 9 – Oggetto della Garanzia;
h) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle
superfici degli appezzamenti sui quali insiste la produzione assicurata;

L’inadempimento anche di uno solo degli obblighi di cui ai commi a), b),
c), d), e), f), g) e h) del presente articolo, può comportare la perdita o la
riduzione del diritto all’indennizzo o alla riduzione del premio previsto
dall’art.    15    delle       Condizioni      Generali   di   Assicurazione   (Danno
verificatosi prima della decorrenza della garanzia).

Art. 18 - Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la
valutazione del danno, produce la decadenza dell’Assicurato dal diritto
all’indennizzo.

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Art. 19 - Modalità per la rilevazione del danno

La rilevazione del danno può essere eseguita direttamente tra le parti oppure
da uno o più periti in possesso di laurea in scienze agrarie, ovvero di diploma
di geometra o di perito agrario o di altro titolo equipollente ed essere
autorizzati all’esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di
legge vigenti.

Art. 20 - Mandato del perito

Il perito - di cui all’articolo 19 - deve:
a) accertare che il danno sia stato prodotto da uno degli eventi in garanzia;
b) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
c) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli
atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli appezzamenti, ai dati
catastali degli stessi rilevabili da mappe aziendali che l’Assicurato ha l’obbligo
di esibire al perito, e alla quantità dei prodotti assicurati in rischio al momento
del danno;
d) accertare la regolarità dei campioni lasciati dall’Assicurato in relazione al
disposto dell’art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione (Norme per
l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno);
e) accertare lo stadio di maturazione del prodotto;
e) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal
successivo art. 21.

Art. 21 - Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del
danno

La quantificazione del danno deve essere eseguita per singola partita in base
ai prezzi unitari fissati nella Polizza-Convenzione per i singoli prodotti, con le
seguenti norme :

La Società ha la facoltà di eseguire il sopralluogo al verificarsi di ogni evento
dannoso. La quantificazione del danno deve essere eseguita per singola

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partita in basa ai prezzi unitari fissati nella Polizza Convenzione con le
seguenti norme:
a) le centesime parti di quantità di prodotto in garanzia perse a seguito di
evento assicurato devono essere applicate al valore corrispondente al
risultato della produzione ottenibile in ogni partita, oppure alla somma
assicurata ove questa sia inferiore a detto valore;
b) dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai
danni di cui all’ Art. 15 - Danno verificatosi prima della decorrenza della
garanzia - delle Condizioni Generali di Assicurazione e deve essere indicata
la relativa franchigia contrattuale, nonché se previsti in polizza, gli eventuali
scoperti e limiti di indennizzo.
c) in caso di danni successivi, le centesime parti di danno devono essere
sempre riferite al valore inizialmente assicurato, fermo quanto previsto alla
lettera a).
I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal
perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto
dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell’Assicurato. La firma
dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia. In caso di mancata
accettazione o di assenza dell'Assicurato, il predetto bollettino viene spedito
al domicilio dell’Assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Qualora il prodotto sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo
la rilevazione del danno denunciato, l’Assicurato può iniziare o continuare la
raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione della Società - Ramo
Grandine - a mezzo telegramma o telefax e deve lasciare i campioni per
la stima del danno, che dovranno essere costituiti da un quantitativo di
prodotto pari al 3% della quantità di prodotto ottenuto dalla partita
assicurata e precisamente, per ogni appezzamento assicurato della
medesima partita, almeno una pianta ogni trenta per filare o, per filari
inferiori a trenta piante, una pianta per filare, con l’esclusione delle
piante di testata .

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Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento
dell’evento,       ferma       comunque        l’esecuzione   dei   lavori   di   buona
agricoltura di cui all’art. 17, lett. e) (Obblighi dell’assicurato) dovranno
essere - a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo – non inferiori al
quantitativo descritto al precedente capoverso. Se entro i 5 giorni
successivi alla comunicazione telegrafica la Società non procede alla
quantificazione del danno, l’Assicurato è in diritto di farla eseguire da un
perito rilevatore avente i requisiti di cui all’art. 19 e secondo le norme di cui
agli art. 20 e 21. In tal caso deve inviare copia della perizia alla Direzione
della Società – Ramo Grandine – ed al contraente a mezzo lettera
raccomandata entro tre giorni dalla data di effettuazione della perizia. Le
spese di perizia sostenute dall’Assicurato saranno a carico della Società.

Art. 22 - Perizia d’appello
Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di consegna o di
ricevimento del bollettino di campagna l’Assicurato che non ne accetti le
risultanze può richiedere nuova perizia, dandone comunicazione alla
direzione della Società con la specificazione “Ramo Grandine” in Via
Consolata 3 10122 Torino mediante telegramma, indicando il nome, domicilio
e recapito telefonico del proprio perito.
Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della
richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il
proprio perito dandone comunicazione all’Assicurato.
Entro tre giorni dalla nomina del perito da parte della Società i periti designati
dovranno incontrarsi per la revisione della perizia o, in caso di mancato
accordo, per procedere alla nomina del Terzo perito che dovrà essere scelto
fra i nominativi indicati nella lettera d’intesa/convenzione assicurativa.
La revisione della perizia dovrà comunque eseguirsi non oltre il terzo giorno
da quello di designazione del terzo perito.
Nel caso in cui la Società non provveda nel termine stabilito alla nomina del
proprio perito, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito
nominato dall’Assicurato e da due periti scelti dall’Assicurato stesso tra quelli

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indicati nella lettera d’intesa/convenzione assicurativa nei termini stabiliti nel
comma precedente.

Art. 23 - Allorché sia stata chiesta la perizia d’ appello, l’Assicurato deve
lasciare il prodotto della partita per la quale è stata richiesta la perizia
d’appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia
appellata; nel caso che il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare
o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i
campioni previsti dall’art. 21 delle Condizioni Generali o dalle
Condizioni Speciali.
Qualora l’Assicurato non ottemperi a quanto previsto al precedente
comma, la richiesta si intende decaduta.
Quando la Società non abbia designato, come proprio, il perito che eseguì la
perizia non accettata, quest’ultimo può assistere alla perizia d’appello.
La perizia d’appello non può aver luogo se prima dell’effettuazione della
stessa si verifichino altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura
prevista dagli art. 19 – 20 – 21.
Art. 24 – La perizia d’appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni
tutte di cui al presente contratto e riguardare tutte le partite appellate.
I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il bollettino di
campagna in doppio esemplare, senza essere vincolati da alcuna formalità
legale; la perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuti di
sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d’ora a
qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti
contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.
Qualunque sia l’esito della perizia d’appello, ciascuna delle parti sostiene le
spese del proprio perito e per metà quelle del terzo.

Art. 22 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sui medesimi prodotti coesistono più assicurazioni, l’Assicurato deve dare
a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di
sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a

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richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo
contratto, autonomamente considerato, purché le somme complessivamente
riscosse non superino l’ammontare del danno.

Art. 23 - Pagamento dell’indennizzo

Il pagamento dell’indennizzo deve essere effettuato all’Assicurato nei termini
ed alle condizioni convenute con il Contraente.

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CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Decorrenza della garanzia
La garanzia ha inizio dalla chiusa delle gemme e termina a maturazione del
prodotto.

Art. 2 - Decorrenza della garanzia gelo e brina
A parziale deroga dell’art. 2 delle Condizioni Generali e dell’art. 1 delle
Condizioni Speciali, la decorrenza della garanzia per i rischi gelo e brina non
può essere precedente alla data del 15 marzo

Art. 3 - Decorrenza della garanzia eccesso di pioggia
A parziale deroga dell’art. 2 delle Condizioni Generali e dell’art. 1 delle
Condizioni Speciali, la decorrenza della garanzia per il rischio eccesso di
pioggia non può essere precedente alla data del 1 aprile

Art. 4 - Cessazione della garanzia gelo e brina
La garanzia cessa alle ore 12 del 31 maggio per mele, nettarine, pesche e
pere, per l’actinidia il 10 novembre.

Art. 5 – Delimitazioni di garanzia
E’ consentita l’assicurazione di impianti specializzati in fase di piena
produzione (salvo quanto sotto previsto), coltivati secondo i criteri di buona
agricoltura che non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere
atmosferico che patologico, salvo specifica autorizzazione della Società.
L’Assicurato ha l’obbligo, per ciascun prodotto, di assicurare la produzione
aziendale complessiva.
Per gli impianti protetti da difesa attiva (reti antigrandine, impianti antibrina…)
in piena efficienza è prevista una riduzione del tasso pari al 20%.
Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1°
al 5° anno), la quantità di prodotto ottenibile viene convenzionalmente
stabilita come segue:
per pomacee:

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                                                                                19
1° anno          0% della produzione ottenibile
2° anno          30% della produzione ottenibile
3° anno          60% della produzione ottenibile
4° anno          80% della produzione ottenibile
5° anno          100% della produzione ottenibile
per drupacee:
1° anno          0% della produzione ottenibile
2° anno          35% della produzione ottenibile
3° anno          80% della produzione ottenibile
4° anno          100% della produzione ottenibile

L’assicurazione riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo ed
immune da ogni malattia, tara o difetto.

Tabelle di liquidazione grandine e vento

Actinidia

Art. 6 - La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.

Art. 7 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni
malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. In relazione al disposto
dell’art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il danno complessivo è
CONVENZIONALMENTE valutato in base alle classificazioni e relativi
coefficienti riportati nelle due seguenti tabelle:

                                                                        % danno:
                                                                        TABELLA

a) Categoria prima: fiori (*) e/o frutti illesi, lesioni all’epicarpo    0
b) Categoria seconda: numerose lesioni minime, qualche                  35
   lesione lieve, singola lesione media; deformazione lieve;
   tracce di ondulato (actinidia glabra)
c) Categoria scarto: più lesioni lievi non riparate, più lesioni        75

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                                                                             20
medie, singola lesione notevole; deformazione media;
   ondulato medio (actinidia glabra)
d) Categoria scarto: numerose lesioni lievi non riparate, più          100
   lesioni medie non riparate, qualche lesione notevole;
   deformazione grave; ondulato grave (actinidia glabra); fiori e
   frutti abbattuti e/o distrutti

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l’utilizzazione
mercantile.
Le lesioni – ove non diversamente specificato – si riferiscono al mesocarpo.
La lesione singola è quella che non manifesta rottura all’epicarpo, né
determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa
rientra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza “qualche”.

     Il danno da defogliazione viene valutato CONVENZIONALMENTE
             secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

   EPOCA DEL                                         % DI DEFOGLIAZIONE
   SINISTRO*
CONVENZIONALMENTE valutato in base alle classificazioni e relativi
coefficienti riportati nelle due seguenti tabelle:

Mele, Pere, Pesche

                                                                     % danno:
                                                                     TABELLA

a) Categoria Prima: Illesi , lesioni all’epicarpo, qualche lesione     0
   minima, tracce di ondulato
b) Categoria seconda:numerose lesioni minime; lesioni lievi al        35
   mesocarpo, ondulato lieve
c) Categoria scarto commerciale: lesioni medie al mesocarpo,          70
   qualche lesione notevole, frutti deformati, ondulato medio
d) Categoria scarto: Più e numerose lesioni notevoli al
   mesocarpo, lesioni non riparate, ondulato grave, deformato        100
   grave, frutti abbattuti, frutti distrutti.

Le lesioni - ove non diversamente specificato – si riferiscono al mesocarpo.

Nettarine

                                                                     % danno:
                                                                     TABELLA
                                                                      A
a) Categoria Prima: Illesi                                            0
b) Categoria prima: lesioni all’epicarpo, più lesioni minime,         5
   tracce di ondulato
c) Categoria seconda: numerose lesioni minime,lesioni lievi al        40
   mesocarpo, ondulato lieve
d) Categoria        scarto     commerciale: lesioni    medie     al
   mesocarpo,qualche lesione notevole, frutti deformati,              80
   ondulato medio.
e) Categoria scarto: Più o numerose lesioni gravi al mesocarpo;
   lesioni non riparate; ondulato grave, deformato grave, frutti 100
   distrutti, frutti abbattuti
Le lesioni - ove non diversamente specificato – si riferiscono al mesocarpo.

Tabella di liquidazione gelo e brina

Actinidia, mele, nettarine, pere, pesche.

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Art. 11 - La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.

Art. 12 - In relazione al disposto dell’art. 1 delle Condizioni Generali, il
danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in                           base alle
disposizioni, alle classificazioni e relativi coefficienti di seguito riportati:

ACTINIDIA, MELE, NETTARINE, PERE, PESCHE                                           % DANNO
                                                                  TABELLA
- Frutti illesi e/o rugginosità epicarpica non superiore ad 1 cm di                      0
lunghezza per difetto di forma allungata, 1 cm2 di superficie totale.
- Frutti con rugginosità epicarpica non superiore a 2 cm per difetto di                 30
 forma allungata e non superiore a 2 cm2 di superficie totale; rugginosità
 ulcerosa al mesocarpo fino ad 1 mm di profondità; cinghiatura di lieve
 profondità
- Frutti con rugginosità ulcerosa mesocarpica fino a 2 mm di profondità;
 placche rugginose estese fino a 4 cm per difetti di forma allungata e                  60
 non superiori a 3 cm2 di superficie totale; cinghiatura di media
 profondità.
- frutti con rugginosità ulcerosa mesocarpica estesa e profonda oltre                   80
 oltre 2 mm; placche rugginose estese oltre i 4 cm per difetti di forma
 allungata ed oltre i 3 cm2 di superficie totale; cinghiatura di notevole
 profondità.
- fiori e/o frutti distrutti.                                                           100

Le lesioni - ove non diversamente specificato, si riferiscono al mesocarpo.

N.B. LA PERCENTUALE DEI FIORI DISTRUTTI, QUALE UNO DEGLI
ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO FINALE, E'
CALCOLATA RAPPORTANDO IL NUMERO DEI FIORI DISTRUTTI AL
NUMERO DEI FIORI TOTALI PRESENTI AL MOMENTO DEL SINISTRO.

Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione
mercantile.

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