CORSO SUGLI ENTI LOCALI "CORTE DEI CONTI" LE FUNZIONI DI CONTROLLO NEL SISTEMA DEI CONTROLLI DELL'ENTE LOCALE - (P. Fiumara)

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CORSO SUGLI ENTI LOCALI "CORTE DEI CONTI" LE FUNZIONI DI CONTROLLO NEL SISTEMA DEI CONTROLLI DELL'ENTE LOCALE - (P. Fiumara)
CORSO SUGLI ENTI LOCALI

           “CORTE DEI CONTI”

        LE FUNZIONI DI CONTROLLO

NEL SISTEMA DEI CONTROLLI DELL’ENTE LOCALE

                 (P. Fiumara)
EE.LL. - PROGRAMMAZIONE E FUNZIONI DI
                           CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

FONTI NORMATIVE:

Art. 100 COSTITUZIONE

   ……….. La Corte dei conti partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo

          sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

          Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

Art. 103 COSTITUZIONE

    ………. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre
          specificate dalla legge.
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                                    Origini del questionario ….art. 1 commi 166 e segg. – L. 266/2005

Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di
revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul

   “bilancio di previsione dell’esercizio di competenza” e sul rendiconto dell’esercizio medesimo.

La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione
economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto :

   degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno;

  dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119, ultimo comma, della Costituzione;

   di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive
   segnalate dall’organo di revisione.
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“AMBITO DI APPLICAZIONE” – D.LGS. 267/2000

    I COMUNI

                                             SI QUESTIONARIO

    LE PROVINCE

    LE CITTA’ METROPOLITANE

    LE COMUNITA’ MONTANE

    LE COMUNITA’ ISOLANE                     NO QUESTIONARIO

    LE UNIONI DI COMUNI

    I CONSORZI DI FUNZIONI

    LE ISTITUZIONI
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Art. 148 Tuel (controlli esterni)

         Verifica del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e
         dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente locale.
         (a tal fine, il sindaco dei comuni sup. a 15.000 abitanti o il presidente della Provincia trasmette annualmente alla sez.
         reg. di controllo della Corte dei conti un referto sulla situazione dei controlli interni).

         Verifica della gestione amministrativo-contabile, qualora un ente evidenzi situazioni di
         squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

         a) ripetuto utilizzo dell’anticipazione di tesoreria;

         b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;

         c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;

         d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali.
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Art. 148-bis Tuel (rafforzamento del controllo della Corte dei conti)

Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi
degli enti locali ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la
verifica:

- del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno;

- dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119, sesto comma, della
  Costituzione;

- della sostenibilità dell’indebitamento;

- dell’assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-
  finanziari degli enti.

                        Tali verifiche accertano, altresì, che i rendiconti degli enti locali
                        tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate.
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                                                       “LINEE DI INDIRIZZO”

DELIBERAZIONE N. 18/SEZ. AUT. DEL 12 giugno 2014:

     Scelta di non adottare i questionari sul bilancio di previsione 2014.

     Necessità di dettare indirizzi per tenere sotto controllo gli andamenti dell’esercizio provvisorio.

                                                         Elementi di criticità:

     - criticità connesse agli stanziamenti di spesa per dell’anno precedente in presenza manovre di riduzione delle risorse;

     - impatto negativo sugli equilibri di competenza e di cassa, quest’ultimo connesso anche al ritardo nella riscossione dei
       tributi propri;

     - difficoltà di approvare efficaci manovre finanziarie finalizzate alla razionalizzazione e riduzione della spesa, ad esercizio
       inoltrato;

     - disagi per i cittadini e conseguenze sfavorevoli per la finanza dell’ente per effetto del ritardo nella determinazione delle
       aliquote, riduzioni ed esenzioni dei tributi o dei costi dei servizi;

     - difficoltà di attivare, in assenza dello strumento autorizzatorio, fonti di finanziamento nazionali e comunitarie per gli
       investimenti.
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                                                               “LINEE DI INDIRIZZO”

Segue….DELIBERAZIONE N. 18/SEZ. AUT. DEL 12 giugno 2014:

                                                                    Suggerimenti:

         Necessità di adozione di strumenti di indirizzo e di programmazione finanziaria e operativa al fine di sopperire all’assenza del
         bilancio.

         Necessità di evitare una gestione in esercizio provvisorio al buio, carente di indirizzi approvati dai competenti organi di governo
         (Giunta Comunale).

                                           Indirizzi per una prudente gestione dell’esercizio provvisorio:

1.       La tenuta degli equilibri di bilancio e il patto di stabilità interno.
2.       Equilibri di cassa.
3.       Gestione delle entrate
4.       Vincoli alla spesa
5.       Debiti fuori bilancio e passività potenziali.
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                                                       “LINEE DI INDIRIZZO”

DELIBERAZIONE N. 4/SEZ. AUT. DEL 17 FEBBRAIO 2015:

     TRASPARENZA E VERIDICITA’ DEI CONTI

     LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE E I PRINCIPI DELLA RIFORMA

     L’ESITO DELLA SPERIMENTAZIONE

     IMPATTO DELLA RIFORMA

     LEGGE DI STABILITA’ 2015: PROFILI DI CRITICITA’

     RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI E TENUTA DEI CONTI PUBBLICI

     IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: RAFFORZAMENTO DELLA FUNZIONE PROGRAMMATORIA

     IL FONDO VINCOLATO PER PERDITE REITERATE NEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

     EQUILIBRIO REALE DI CASSA

     PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE E CONTABILITA’ ARMONIZZATA
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TRASPARENZA E VERIDICITA’ DEI CONTI:

       Non può prescindere da un momento di attenzione fondamentale per l’avvio dell’armonizzazione contabile…ovvero:

      il riaccertamento dei residui

                      per la determinazione del fondo pluriennale vincolato

     Le principali raccomandazioni sul riaccertamento dei residui attivi attengono:

•    ad una razionale previsione della gradualità temporale della copertura del disavanzo;

•    all’attenzione sulla eventuale minore cancellazione dei residui attivi che porterebbe al prolungamento di “disavanzi occulti”.
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LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE E I PRINCIPI DELLA RIFORMA:

    In questa parte delle linee di indirizzo della Corte dei conti assumono particolare importanza:

•   il richiamo al principio della “sana gestione finanziaria e contabile” (art. 97 della Costituzione);

•   il richiamo al controllo dell’equilibrio di bilancio che non può limitarsi alla sua veridicità, ma deve estendersi alla sua
    sostenibilità e conservazione nel tempo;

•   La necessità di coinvolgere tutti i responsabili della gestione in un puntuale e rigoroso lavoro di revisione contabile.
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L’ESITO DELLA SPERIMENTAZIONE:

    Criticità rilevate:

•   profili organizzativi;

•   carenza di risorse umane professionalmente formate;

•   adeguamento delle procedure informatiche;

•   slittamento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

•   insufficiente obiettivo di riduzione dei residui.

    e inoltre….

•   scarsa partecipazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
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LEGGE DI STABILITA’ 2015: PROFILI DI CRITICITA’

Principali elementi di criticità evidenziati:

•     innalzamento della soglia dei limiti di indebitamento (dall’8 al 10%);
•     proroga al 31 dicembre 2015 del limite massimo del ricorso alle anticipazioni di tesoreria;
•     prolungamento della destinazione del 50% dei proventi delle concessioni edilizie al finanziamento della spesa corrente.

Se a quanto sopra si aggiungono:

•     gli interventi dello Stato per la ricostituzione della liquidità;
•     l’ipotizzato ripiano del disavanzo di amministrazione conseguente al riaccertamento straordinario dei residui;
•     la rinegoziazione dei mutui.

                la combinazione di tali fenomeni può alimentare maggiore spesa corrente e crescita dell’indebitamento

                    con possibili effetti pregiudizievoli sui futuri equilibri di bilancio, la cui sostenibilità e
                    conservazione nel tempo è tutelata in modo dinamico dall’art. 81 della Costituzione
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                                CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

EQUILIBRIO REALE DI CASSA:

Il nuovo impianto contabile deve garantire:

•    Un perfetto equilibrio dei flussi di cassa tra i crediti e i debiti che scadono nell’esercizio.

•    La configurazione di una spesa corrente in linea con le effettive potenzialità…….NON SARA’ PIU’ POSSIBILE SPENDERE PIU’ DI
     QUANTO SI REALIZZI.

•    Il rispetto del principio di “sana gestione” anche attraverso accantonamenti maggiori rispetto al minimo previsto.

      La riuscita della riforma dipende soprattutto dalla consapevolezza da parte degli amministratori e
     funzionari degli ee.ll. di un necessario controllo dell’equilibrio reale di cassa nel corso della gestione
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                                 CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

Cosa ne pensano i dirigenti finanziari dei comuni:

    Condividono i principi della riforma.

   Lamentano la ristrettezza dei tempi a disposizione per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

   Rilevano i risultati non confortanti della sperimentazione nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

   Invocano un rinvio dell’entrata in vigore a regime del D. Lgs. 118/2011.

   Evidenziano la necessità di interventi organici di semplificazione per i piccoli comuni.

   Ritengono indispensabile un programma di formazione e assistenza tecnica del personale.
Grazie.....
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