CODICE DELLE ASSICURAZIONI - Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 SINISTRI STRADALI

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SINISTRI STRADALI
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CODICE DELLE ASSICURAZIONI
Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209

               MARCO BONA
             Avvocato in Torino
     Prof. ac Università Bocconi Milano
     Università del Piemonte Orientale
    Studio legale Ambrosio e Commodo
INTRODUZIONE
                    RIFORME
            Sostanziali e procedurali
-   Codice delle assicurazioni
                   Processuali
-   Nuovo processo civile
-   Passaggio della r.c.a. per lesioni fisiche o
    mortali al processo del lavoro
INTRODUZIONE

- Fase stragiudiziale: la riforma delle
  procedure liquidative e dell’azione diretta
  nel campo r.c.a.

- Fase giudiziale: le novità processuali: la
  riforma “generale” e la riforma ad hoc per
  la r.c.a. (legge 102/2006)
LE NOVITA’
1. Danno biologico, danno esistenziale, danno
   morale: Cass., Sez. III, 31 gennaio 2008, n.
   2379 e Cass., Sez. III, Ordinanza
   Interlocutoria, 25 febbraio 2008, n. 4712
2. Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n.
   198: fondo di garanzia vittime della strada
3. Corte di giustizia delle Comunità europee,
   Sez. II, 13 dicembre 2007, causa C-463/06
INTRODUZIONE
- Il percorso di approvazione del Codice delle
  Assicurazioni Private: questioni di
  costituzionalità
- La nuova disciplina dei danni nella RCA
- Le procedure di liquidazione stragiudiziale
- Casi particolari: trasportati e pluralità di
  danneggiati
- La surrogazione sociale: danno differenziale
- Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada
- Accesso ai documenti
RCA: UN SISTEMA IN
  COSTRUZIONE!
INTRODUZIONE
«Codice delle Assicurazioni Private»
      19 titoli e 335 articoli

      data di entrata in vigore:
1° gennaio 2006 (art. 335, comma 1°)

  termine di ventiquattro mesi per
    l’emanazione delle disposizioni di
    attuazione (art. 335, 2° comma)
INTRODUZIONE
    Il Codice abroga numerose leggi,
                 tra le quali:
     - legge 24 dicembre 1969 n. 990
- decreto legge 23 dicembre 1976 n. 857,
    convertito, con modificazioni, dalla
         legge 26 febbraio 1977 n. 39
         - legge 5 marzo 2001 n. 57
INTRODUZIONE
    Il codice, sul versante della r.c.a., riordina la
    disciplina ed introduce modifiche in tema di:

-   azione diretta e r.c.
-   risarcimento del danno
-   procedure di liquidazione stragiudiziale
INTRODUZIONE
PROBLEMI DI COSTITUZIONALITA’
      EX ART. 76 COST.

               2 profili
  1) contrasto con la legge delega
2) non corrispondenza tra schema di
     decreto legislativo vagliato da
   Consiglio di Stato e Parlamento e
 decreto legislativo varato dal Governo
LEGGE DELEGA
  Articolo 4 («Riassetto in materia di
 assicurazioni») legge delega 29 luglio
  2003 n. 229 («Interventi in materia di
   qualità della regolazione, riassetto
       normativo e codificazione»)
                  ↓
un solo scopo: “riassetto normativo”!!!
LEGGE DELEGA
 legge delega conteneva unicamente un
  cenno alle procedure di liquidazione (art.
4, lettera b), prevedendo però un semplice
“riassetto delle disposizioni vigenti”, da
   attuarsi nel “rispetto” della “tutela dei
consumatori, e in generale, dei contraenti
     più deboli”, avendo riguardo per la
    “correttezza” delle procedure stesse,
       “compresi gli aspetti strutturali”
Schema di decreto legislativo
   «Schema di decreto legislativo recante il
 riassetto normativo delle disposizioni vigenti
    in materia di assicurazioni – Codice delle
                  Assicurazioni»

parere preventivo del Consiglio di Stato, in
   data 14 febbraio 2005 (parere n. 11603)
… poi Atto del Governo sottoposto a parere
             parlamentare, n. 468
Schema di decreto legislativo

                     N.B.
  … novità non sottoposte al vaglio del
  Consiglio di Stato (obbligatorio ai sensi
 dell’art. 4 della legge delega n. 229/2003)
ECCESSO DI DELEGA
Comunicato Stampa del 2 settembre 2005
   del Ministero delle Attività Produttive:
  “Si riordina e semplifica la precedente
  legislazione, non si tratta di una nuova
                   legge”
           … non è vero!!!!!!!!!
  → eccesso di delega ex art. 76 Cost.
LA NUOVA DISCIPLINA SUI
   DANNI NELLA R.C.A.

Titolo X Capo III «Risarcimento
          del danno»
IL DANNO ALLA PERSONA NEL
  CODICE DELLE ASSICURAZIONI
La disciplina riguarda solo due voci di danno:

 il danno patrimoniale da perdita o riduzione della capacità
 lavorativa (art. 137), sul cui versante la nuova disciplina non
 registra novità di spicco rispetto alla normativa precedente

 il danno biologico, temporaneo e/o permanente, da lesioni
 sia di non lieve e sia di lieve entità, cioè da 1 a 100% di I.P.
 (artt. 138 e 139)
DANNI SOGGETTI ALLA
DISCIPLINA DI DIRITTO COMUNE
rimangono fuori dalla disciplina in esame:

  - tutti gli altri danni patrimoniali non
 compresi nell’art. 137 (in primis, i vari tipi
              di danno emergente)
               - il danno morale
   - ... e il danno esistenziale???????
IL DANNO PATRIMONIALE
     NEL CODICE DELLE
  ASSICURAZIONI PRIVATE
E NEL «MODELLO EUROPEO»

   LE QUESTIONI APERTE
IL DANNO PATRIMONIALE
    NEL CODICE DELLE
ASSICURAZIONI PRIVATE

  L’ART. 137 COD. ASS.
ART. 137 COD. ASS.
                       art. 137
             «Danno patrimoniale»
 disciplina il risarcimento del danno patrimoniale
   da “incidenza dell'inabilità temporanea o
  dell'invalidità permanente” sul “reddito di
     lavoro” (… inesattezze terminologiche …)
 riprende quasi fedelmente l’art. 4 del decreto
  legge 23 dicembre 1976 n. 857, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
                       1977 n. 39
       è disciplina settoriale e parziale
ART. 137 COD. ASS.
Determinazione del reddito
distinzione fra tre figure:
    lavoro dipendente
     lavoro autonomo
     tutti gli altri casi
ART. 137 COD. ASS.
           lavoro dipendente
         Determinazione del reddito
art. 4 d.l. n. 857/1976: sulla base del reddito
  di lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle
                detrazioni di legge
 art. 137 Cod. Ass.: sulla base del reddito di
 lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo
  delle detrazioni e delle ritenute di legge,
   che risulta il più elevato tra quelli degli
                 ultimi tre anni
ART. 137 COD. ASS.
        lavoro dipendente
 due modifiche della regola precedente
1. il riferimento al reddito “più elevato
   tra quelli degli ultimi tre anni”
   (prima solo per il lavoratore autonomo)
2. il reddito da considerare è quello “al
   lordo delle detrazioni e delle
   ritenute di legge”
ART. 137 COD. ASS.
              lavoro dipendente
Regola del reddito al lordo delle detrazioni
   e delle ritenute di legge: perplessità
o   non è dato conoscere i motivi di questa novità
o   contrasto con la Suprema corte: “per la
    determinazione del pregiudizio patrimoniale …
    deve aversi riguardo agli emolumenti che …
    spettano in concreto, e, perciò alle competenze
    effettive, al netto delle ritenute” (Cass., Sez.
    III, 14 luglio 2003, n. 11007; Cass., Sez. III, 28
    marzo 2001, n. 4508)
o   problema di coordinamento con la disciplina
    sulla tassazione dei redditi
ART. 137 COD. ASS.
   Reddito al netto o lordo delle
            imposte?
            D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi
      Articolo 6 «Classificazione dei redditi»

2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche
      per effetto di cessione dei relativi crediti, e le
  indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a
     titolo di risarcimento di danni consistenti nella
      perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da
    invalidità permanente o da morte, costituiscono
    redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o
                           perduti
ART. 137 COD. ASS.
                      N.B.
  i redditi da assumersi a riferimento sono
  quelli antecedenti al sinistro, non già quelli
   anteriori al momento in cui è effettuata la
      liquidazione (Cass., Sez. III, 31 luglio
                 2002, n. 11376)
 il danneggiato non ha l’obbligo di produrre
  le ultime tre dichiarazioni, ma è sufficiente
  la produzione di una sola (Cass., Sez. III, 1
              agosto 1996, n. 6941)
ART. 137 COD. ASS.

    LAVORATORI DIPENDENTI E
 LAVORATORI AUTONOMI POSSONO
 PRESCINDERE DALLA PRODUZIONE
      DELLE DENUNCE FISCALI?
                  NO!
… ma attenzione: nella categoria non
 rientrano gli “apprendisti” e soggetti
                consimili
ART. 137 COD. ASS.
     “apprendisti” e consimili
  Caso dell’apprendista palchettista che
            lavorava con il padre
Trib. Torino, Sez. IV, 14-11-2002, n. 9080

No risarcimento, nonostante la sussistenza
     di lesione della capacità lavorativa
       specifica riscontrata dal C.T.U.
ART. 137 COD. ASS.
      “apprendisti” e consimili
         Trib. Torino, Sez. IV, 14-11-2002, n. 9080
    Non risarcibilità del danno patrimoniale perché:
     Il risarcimento poteva esser quantificato solo con
         riferimento ai redditi pregressi comprovati da
      idonea documentazione fiscale ai sensi dell’art. 4
                      della legge n. 39/1977
       Solo in caso di mancata percezione di redditi la
    legge consente di fare ricorso al valore residuale del
                   triplo della pensione sociale
      L’attore non aveva dichiarato di aver omesso di
     provvedere alla denuncia fiscale dei propri redditi,
     sicché si era in presenza di una carenza probatoria
                            insuperabile
ART. 137 COD. ASS.
      “apprendisti” e consimili
     App. Torino, Sez. III, 11-05-2005, n. 781
Il Tribunale ha percorso una tesi eccessivamente
                     “rigorosa”
  “In assenza di un reddito vero e proprio (a cui
 certamente non possono assimilarsi le modeste
   somme che i genitori sogliono fornire ai figli
  convienti, graduate secondo le abitudini e le
    condizioni sociali, per provvedere ai propri
     piccoli bisogni e ai loro svaghi), manmca
   totalmente il presupposto per l’applicabilità
  dell’art. 4” (quanto all’obbligo di produzione
 delle denunce fiscali) … quindi, triplo pensione
                     sociale
ART. 137 COD. ASS.
     … i sottopagati …

RIMANE APERTO IL PROBLEMA DEI
LAVORATORI CHE PERCEPISCONO E
       DICHIARANO MENO
  DELL’AMMONTARE DEL TRIPLO
DELL’ASSEGNO SOCIALE (MENO DI €
        1.145,16 MENSILI)
ART. 137 COD. ASS.
REDDITO TRATTO DALLE
DICHIARAZIONI FISCALI:
     QUALI LIMITI?
   VALORE PROBATORIO E
    PRIVILEGIATO DELLA
 DICHIARAZIONE DEI REDDITI
 LA PROVA CONTRARIA E’
POSSIBILE, MA ATTENZIONE
AL COMMA 2 DELL’ART. 137
        (il fisco!)
DANNO PATRIMONIALE
Art. 4, decreto legge 23               Art. 137
  dicembre 1976 n. 857
                               È in ogni caso ammessa la
È in ogni caso ammessa la            prova contraria, ma,
     prova contraria, ma        quando dalla stessa risulti
 quando dalla stessa risulti            che il reddito sia
        che il reddito sia         superiore di oltre un
        notevolmente              quinto rispetto a quello
  sproporzionato rispetto             risultante dagli atti
   a quello risultante dagli       indicati nel comma 1, il
    atti indicati nel comma               giudice ne fa
   precedente, il giudice ne             segnalazione al
       fa segnalazione al             competente ufficio
   competente ufficio delle      dell’Agenzia delle entrate
         imposte dirette          (no discrezionalità del
                                             giudice)
ART. 137 COD. ASS.
     IL COMMA SECONDO
   art. 4, comma 2, legge n. 39/1977
             criterio elastico

   2. È in ogni caso ammessa la prova
 contraria, ma quando dalla stessa risulti
      che il reddito sia notevolmente
sproporzionato rispetto a quello risultante
dagli atti indicati nel comma precedente, il
 giudice ne fa segnalazione al competente
        ufficio delle imposte dirette.
ART. 137 COD. ASS.
        IL COMMA SECONDO
2. È in ogni caso ammessa la prova contraria,
  ma, quando dalla stessa risulti che il reddito
    sia superiore di oltre un quinto rispetto a
 quello risultante dagli atti indicati nel comma
 1, il giudice ne fa segnalazione al competente
         ufficio dell’Agenzia delle entrate.

il giudice è privato del potere discrezionale di
        stimare, caso per caso, la soglia di
 tollerabilità dell’evasione fiscale rilevante ai
   fini della segnalazione ai competenti uffici
ART. 137 COD. ASS.
        IL COMMA SECONDO
“Dimentica il legislatore … che l’art. 36 D.P.R.
     600/’73, come modificato dall’art. 9 l.
  413/’91, impone a tutti i pubblici ufficiali (e
      mi pare che il giudice sia ancora tale)
   analoga denuncia in ogni caso di sospetta
  evasione, quale che ne sia l’entità. La norma
 in esame parrebbe quindi esonerare il giudice
  dall’obbligo di denuncia imposto dall’art. 36
  cit., e non si comprende per quale ragione”,
                   M. Rossetti
ART. 137 COD. ASS.
      IL COMMA SECONDO

Incostituzionalità dell’art. 137, comma
              2, Cod. Ass.

   Modifica non prevista dalla legge
                  delega
 Discriminazione tra le vittime R.C.A.
     (tollerate nel caso di evasione
     fiscale) e le vittime non R.C.A.
ART. 137 COD. ASS.
          TERZO COMMA
Il criterio del triplo della … «pensione
      sociale» (ovvero dell’«assegno
                  sociale»)

3. In tutti gli altri casi il reddito che occorre
    considerare ai fini del risarcimento non
        può essere inferiore a tre volte
     l'ammontare annuo della pensione
                       sociale.
ART. 137 COD. ASS.
           TERZO COMMA
il legislatore codificante avrebbe dovuto procedere
    con una modifica della lettera della legge, atteso
   che nel frattempo la «pensione sociale», prevista
   in origine dall’art. 26 della legge 30 aprile 1969 n.
    153 (“Revisione degli ordinamenti pensionistici e
    norme in materia di sicurezza sociale”), a partire
   dal 1° gennaio 1996, ai sensi dell’art. 3, comma 6,
     della legge 8 agosto 1995, n. 335 (“Riforma del
       sistema pensionistico obbligatorio e
   complementare”), e successivi adeguamenti, è
     stata sostituita da un assegno di base non
       reversibile (il c.d. «assegno sociale»)
ART. 137 COD. ASS.
                 N.B.
            … comunque:
IN TUTTI I CASI PREVISTI DALL’ART.
      137 E’ SEMPRE POSSIBILE,
    soprattutto per il danno futuro,
              APPORTARE
  CORREZIONI IN VIA EQUITATIVA
        Artt. 1226 e 2056 c.c.
ART. 137 COD. ASS.
     E VALUTAZIONE IN VIA
          EQUITATIVA
 Cass., Sez. III, 31.07.2002, n. 11376

I criteri delineati dall’art. 4 della legge
   n. 39/1977 “non sono … tassativi,
       potendo il giudice del merito
 ricorrere anche ad altre regole, quale
  l’equità, di cui agli artt. 1226 e 2056
    c.c., ovvero ad entrambi i principi”
ART. 137 COD. ASS.
    E VALUTAZIONE IN VIA
         EQUITATIVA
                Ad esempio:
è necessario considerare, quanto ai riflessi
 futuri, l’eventualità della lesione della c.d.
 “capacità concorrenziale sul mercato
                 del lavoro”
(App. Torino, Sez. III, 11-05-2005, n.
                     781)
ART. 137 COD. ASS.

 COME SI ADDIVIENE A STABILIRE
  IL GRADO DI INCIDENZA DELLA
   LESIONE SULLA CAPACITA’ DI
       PRODURRE REDDITO?
    SE IL MEDICO LEGALE NON
  INDICA PERCENTUALE, E’ SOLO
      DANNO ALLA CAPACITA’
            GENERICA?
ART. 137 COD. ASS.

IL PROBLEMA DELLA DISTRIBUZIONE
   DEI PREGIUDIZI ALLE CAPACITA’
 REDDITUALI DEL DANNEGGIATO TRA
       DANNO ALLA CAPACITA’
     LAVORATIVA E DANNO ALLA
        CAPACITA’ SPECIFICA
UNO SCHEMA FUORVIANTE

    “Enorme confusione genera …
  l’impiego di concetti come quelli di
  «capacità lavorativa specifica» e di
     «capacità lavorativa generica»”

Marco Rossetti, Il danno da lesione della salute,
                 Pavia, 2001, 918
UNO SCHEMA VETUSTO
La distinzione è vetusta perché è sorta in un
  periodo in cui si aveva necessità di risarcire
 situazioni in cui la vittima, che non svolgeva
  attività lavorative “specifiche”, non aveva a
    disposizione altre categorie di danno. Il
 danno alla capacità lavorativa generica
    è stato spesso utilizzato per sopperire e
  colmare le lacune esistenti sul versante del
             danno non patrimoniale
Implicazioni negative della
    categoria “danno alla capacità
         lavorativa generica”
Attrae nell’ambito del danno non patrimoniale pregiudizi
      in tutto e per tutto a carattere patrimoniale:
 - la perdita/riduzione della capacità concorrenziale
                  sul mercato del lavoro
   - la perdita/riduzione della capacità di svolgere
   attività domestiche o comunque attività utili alla
      famiglia, quali bricolage, giardinaggio, lavori di
          manutenzione, ecc. (fonti di risparmio)
Implicazioni negative della
 categoria “danno alla capacità
      lavorativa generica”

                 EFFETTI
- omessa liquidazione o svalutazione di
        voci di danno patrimoniale
 - implicazioni errate sulla valutazione
       del danno non patrimoniale
LE RISPOSTE DELLA “NUOVA”
     GIURISPRUDENZA

LA GIURISPRUDENZA E’ PIU’ VOLTE
    INTERVENUTA CONTRO GLI
          AUTOMATISMI
LE RISPOSTE DELLA “NUOVA”
         GIURISPRUDENZA
        2 ESIGENZE FONDAMENTALI

   NECESSITA’ DI DISTINGUERE TRA DANNI
  PATRIMONIALI E DANNI NON PATRIMONIALI
    NECESSITA’ DI EVITARE AUTOMATISMI
   NECESSITA’ DI UNA VISIONE PIU’ AMPIA
       (ESTESA, AD ES., ALLA CAPACITA’
      CONCORRENZIALE SU MERCATO DEL
                   LAVORO)
LE RISPOSTE DELLA “NUOVA”
       GIURISPRUDENZA
Cass. civ., Sez. III, 7 novembre 2005, n. 21497
 il grado di invalidità di una persona determinato dai
      postumi permanenti di una lesione all'integrità
     psicofisica dalla medesima subita non si riflette
  automaticamente né tanto meno nella stessa misura
   sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa
   specifica e quindi di guadagno della stessa: ciò che
      conta è la prova della sussistenza di un danno
           patrimoniale apprezzabile in termini di
       perdita/riduzione della capacità lavorativa, a
       prescindere che l’invalidità biologica sia stata
      valutata in termini percentuali elevati, medi o
                           modesti
LE RISPOSTE DELLA “NUOVA”
       GIURISPRUDENZA
          UNA VISIONE PIU’ AMPIA
- risarcimento dei soggetti non percettori
      di reddito al momento del sinistro
      (minori, disoccupati, apprendisti)
   - risacimento della diminuzione della
  capacità concorrenziale sul mercato del
  lavoro (App. Torino, Sez. III, 11 maggio
   2005, n. 781, giovane che al tempo del
 sinistro faceva l’apprendista palchettista)
LE CONSEGUENZE DELLA
  “NUOVA GIURISPRUDENZA”
          avvocati e magistrati:
- devono sforzarsi di più per realizzare il
 principio fondamentale della riparazione
            integrale del danno
 - non possono adagiarsi comodamente
              sulle percentuali
   - devono andare oltre le percentuali

    - essere più di stimolo per i propri
             consulenti tecnici
LA NUOVA DISCIPLINA SUL
   DANNO BIOLOGICO
Titolo X Capo III «Risarcimento del danno»

 Art. 138 «Danno biologico per lesioni di
             non lieve entità»
 Art. 139 «Danno biologico per lesioni di
               lieve entità»
LA NUOVA DISCIPLINA SUL
            DANNO BIOLOGICO
   annovera svariate innovazioni
   interessa pesantemente anche la categoria giurisprudenziale e
    dottrinale del danno esistenziale, ancorché quest’ultima non sia
    espressamente considerata dagli articoli in questione
   le nuove previsioni, ancorché di ciò non se ne sia fatta espressa
    menzione da parte del Codice, possono riguardare sia il caso
    del danno biologico riportato dalle vittime primarie dell’illecito
    (risarcibile eventualmente iure successionis) e sia il
    risarcimento di quello – generalmente di natura psichica -
    accusato iure proprio dalle vittime secondarie (di norma i
    congiunti della vittima primaria deceduta a seguito del sinistro o
    rimasta in vita con lesioni impattanti sui suoi congiunti)
IL NUOVO DANNO NON
             PATRIMONIALE
Cass., sez. III, 15 febbraio 2007, n. 3462; Cass., sez. II,
   6 febbraio 2007, n. 2546 ; Cass., sez. III, 2 febbraio
  2007 n. 2311; Cass. civ., Sez. III, 12 giugno 2006, n.
  13546; Cass. civ. Sez. Unite, 24 marzo 2006, n. 6572;
    Cass. civ., Sez. I, 23 agosto 2005, n. 17110; Cass.
   pen., Sez. IV, 22 gennaio 2004, n. 2050; Cass., Sez.
     III, 12 agosto 2003, n. 12124; Cass. Sez. III, 31
    maggio 2003, n. 8828; Cass., Sez. III, 31 maggio
                        2003, n. 8827
                             +
            Corte cost., 11 luglio 2003, n. 233
IL NUOVO DANNO NON
            PATRIMONIALE
tre sotto-categorie del danno non patrimoniale
    di cui all’art. 2059 c.c. “costituzionalizzato”:
                 il danno biologico

                  il danno morale

   il danno non patrimoniale da lesione di
      altri diritti (ossia diritti diversi dal diritto
                   integrità biologica)
IL DANNO MORALE
Cass., Sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827

  l’“interesse all’integrità morale”, “ove sia
     determinata una ingiusta sofferenza
  contingente”, gode di tutela costituzionale,
  “agevolmente ricollegabile all’art. 2 Cost.”,
  cosicché è evidente che il danno morale sia
suscettibile di risarcimento ogniqualvolta ricorra
                   siffatta lesione
IL DANNO MORALE
        Cass. civ., sez. III, 1 giugno 2004, n. 10482

“nella fattispecie di responsabilità oggettiva, mancando ogni
     accertamento della colpa, sia pure fondato su presunzione
   legale, si rende necessario che il giudice civile, con i mezzi di
      prova del suo rito, accerti anche tale elemento, al fine di
   ritenere sussistente il reato e, quindi, risarcibile il danno non
     patrimoniale”, ma “tale principio va coordinato con quanto
     affermato dalla recente e condivisa giurisprudenza (Cass.
  31.5.2003, n. 8828 e n. 8827), che ha esattamente ritenuto che
    nella lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c.
         deve ritenersi risarcibile il danno non patrimoniale,
      conseguenza della lesione di valori della persona umana,
   costituzionalmente garantiti, anche al di fuori delle limitazioni
                       poste dall’art. 2059 c.c.”
DANNO ESISTENZIALE
    Cass., sez. II civile, 6 febbraio 2007 n° 2546

   “Il danno esistenziale, da intendere come ogni
   pre-giudizio (di natura non meramente emotiva ed
 interiore, ma oggettivamente accertabile) che alteri le
  abitudini e gli assetti relazionali propri del soggetto,
       inducen-dolo a scelte di vita diverse quanto
all’espressione e realizzazione della sua personalità nel
 mondo esterno (Cass.6572/2006), non costituisce una
componente o voce né del danno biologico né del danno
      morale, ma un autonomo titolo di danno, il cui
  riconoscimento non può prescindere da una specifica
  allegazione nel ricorso introduttivo del giudizio sulla
      natura e sulle caratte-ristiche del pregiudizio
   medesimo. In mancanza, la richiesta fattane per la
       prima volta in appello è da ritenere nuova e
                inammissibile, ex art, 345”

    Cass. civ. Sez. Unite, 24 marzo 2006, n. 6572
DANNO ESISTENZIALE
           Cass., sez. III, 20.04.2007 n° 9514

In presenza di una lesione dell’integritá psícofísica della
   persona, il danno alla vita di relazione (come il danno
       estetico o la riduzione della capacità lavorativa
      generica) costituisce, una componente del danno
     biologico perché si risolve nell’impossibilità o nella
     difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali per gli
       effetti di tale lesione e di mantenerli a un livello
 normale, cosicché anche quest’ultimo non è suscettibile
   di autonoma valutazione rispetto al danno biologico,
    ancorché costituisca un fattore di cui il giudice deve
  tenere conto per accertare in concreto la misura di tale
       danno e personalizzarlo alla peculiarità del caso
   (Cassazione 26/02/2004, n.3868) Ne consegue che,
      allorché si provvede all’individuazione dell’entità
  complessiva del danno biologico subito, il giudice deve
        tener conto dell’apporto delle varie voci che lo
  compongono e del peso che esse svolgono nella figura
                   unitaria del danno biologico
DANNO ESISTENZIALE
       le alterazioni esistenziali possono alternativamente:
    1) o rilevare in seno alla c.d. “personalizzazione” del danno
       biologico, cosicché, posto che si proceda adeguatamente a
         personalizzare questo danno, non è necessario liquidare
                    autonomamente il danno esistenziale
2) oppure, confluire in un’autonoma sotto-categoria di danno non
          patrimoniale (per l’appunto, il danno esistenziale), ciò
  2.1) quando non sia ravvisabile un danno biologico (si pensi al
       caso dell’eccessiva durata dei processi oppure al danno da
      vacanza rovinata o al pregiudizio da lesione dell’immagine, o
              ancora alla fattispecie della dequalificazione) o
 2.2) quando si ritenga di tenere disgiunte determinate alterazioni
       esistenziali dal complesso di pregiudizi sostanzianti il danno
                          biologico “personalizzato”
DANNO ESISTENZIALE
    Cass. civ., Sez. III, 12 giugno 2006, n.
                        13546
la prova delle alterazioni dell’esistenza può essere
     fornita anche a mezzo di “presunzioni”, le
      quali assumono per i giudici di legittimità
       “precipuo rilievo”: le presunzioni non
      costituiscono, nella gerarchia dei mezzi di
      prova, uno strumento probatorio di rango
   “secondario” e “più debole” rispetto alla prova
               diretta o rappresentativa
LE NOVITA’
Cass., Sez. III, Ordinanza Interlocutoria, 25
            febbraio 2008, n. 4712
 “pare ancor oggi … oltremodo difficile, se
      non impossibile, immaginare, nella
      (finalmente riattivata) dimensione
   bipolare del danno così come scolpita ai
 massimi livelli giudiziari, un totale ripudio
     della nuova categoria, una radicale e
 definitiva smentita della stessa “esistenza”
  del danno esistenziale, pur correttamente
   circoscritto … alle sole ipotesi di vulnera
           arrecati a valori/interessi
         costituzionalmente garantiti”
IL DANNO ALLA PERSONA NEL
       CODICE DELLE
      ASSICURAZIONI
LA DISCIPLINA DEL DANNO BIOLOGICO
  NEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI
PRIVATE PERMETTE DI ORGANIZZARE IL
 RISARCIMENTO SECONDO LO SCHEMA
        DEL DIRITTO COMUNE?
CONSIDERAZIONI
               PRELIMINARI
      art. 4, lettera b, legge delega 29 luglio 2003 n. 229

          mero “riassetto normativo”
                       nel
   “rispetto” della “tutela dei consumatori”

la predisposizione del Codice non poteva e non doveva
   divenire un’occasione per ridefinire la disciplina del
            risarcimento del danno biologico

             Art. 76 Cost.!!!!!!!!!!!!!!!
CARATTERISTICHE GENERALI
               I difetto
      è una disciplina settoriale:

riguarda unicamente il risarcimento dei
        danni da sinistri stradali
                   ↓
      discriminazione tra vittime
              (art. 3 Cost.)
CARATTERISTICHE GENERALI
             … in particolare, tre sottosistemi:
1)   danno biologico nella r.c.a. (artt. 138 e 139 Cod.
     Ass.; d.m. 12 giugno 2007 + approvanda tabella)
2)   danno biologico da infortuni e malattie
     professionali (art. 13 decreto legislativo 23
     febbraio 2000 n. 38 +Tabella delle menomazioni
     contenuta nel d.m. 12 luglio 2000)
3)   il sistema di diritto comune: tutti gli altri tipi di
     eventi dannosi e lesioni; tabelle medico legali da
     sempre utilizzate nella prassi, criteri giurisprudenziali
     + tabelle tribunali (artt. 1226 e 2056 c.c.)
CARATTERISTICHE GENERALI
            ISVAP 1999
   esigenza di “evitare il rischio di
  circoscrivere la regolamentazione ad
    ambiti settoriali, quali quello della
 circolazione degli autoveicoli, in modo
      da evitare vistose disparità di
   trattamento rispetto a danni aventi
origine diversa e purtuttavia ricompresi
nel campo generale della responsabilità
                aquiliana”
CARATTERISTICHE GENERALI

     RISULTATO:
     IL DANNO
     BIOLOGICO
     “A PEZZI”!
CARATTERISTICHE GENERALI
               II difetto

    distinzione tra due discipline:
«lesioni di non lieve entità» (art. 138)
 e «lesioni di lieve entità» (art. 139)

 … non condivisibile per tre motivi …
DISTINZIONE
    TRA MICRO E MACRO
              1° problema

  … dal punto di vista naturalistico …

 che senso ha distinguere tra un 9% ed un
                 10%??????

    artificiale linea di demarcazione
assurdità della duplicazione di discipline
DISTINZIONE
   TRA MICRO E MACRO
          2° problema

… differente trattamento sul piano
      della personalizzazione:
         micro max 20%
         macro max 30%
DISTINZIONE
     TRA MICRO E MACRO
              3° problema

   … differenze a livello di procedure
                  liquidative:
per i danni di lieve entità dei “conducenti
       non responsabili” procedura di
            “indennizzo” diretto
… E LA COSTITUZIONE?

EVIDENTE PROBLEMA DI
 COSTITUZIONALITA’ EX
   ART. 3 COST.!!!!!!!!
CARATTERISTICHE GENERALI

    nuova definizione
   del danno biologico
 (comma 2°, lettera a, Art. 138 e
     comma 2° dell’Art. 139)
CARATTERISTICHE GENERALI
     comma 3° art. 5                   Art. 138 e Art. 139 Cod. Ass.
 legge 5 marzo 2001 n. 57
                                       per danno biologico si intende la
per danno biologico si intende la             lesione temporanea o
   lesione all’integrità psicofisica     permanente all’integrità psico-
    della persona, suscettibile di      fisica della persona suscettibile di
  accertamento medico-legale. Il        accertamento medico-legale che
     danno biologico è risarcibile      esplica un’incidenza negativa
    indipendentemente dalla sua            sulle attività quotidiane e
      incidenza sulla capacità di            sugli aspetti dinamico-
       produzione di reddito del            relazionali della vita del
             danneggiato                           danneggiato,
                                         indipendentemente da eventuali
                                        ripercussioni sulla sua capacità di
                                                  produrre reddito
NUOVA DEFINIZIONE DI DANNO
        BIOLOGICO
Requisiti per la sussistenza di un danno
                  biologico:
  1. accertamento medico legale

2. novità: incidenza negativa sulle
  attività quotidiane e sugli aspetti
  dinamico-relazionali della vita del
             danneggiato
NUOVA DEFINIZIONE DI DANNO
        BIOLOGICO
               N.B.
  da sempre il danno biologico è
        omnicomprensivo

“tutte le attività realizzatrici della
           persona umana”
NUOVA DEFINIZIONE DI DANNO
         BIOLOGICO
      … ma nel Codice delle Assicurazioni
  il profilo della “incidenza negativa sulle attività
 quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della
vita del danneggiato” è passato da mero elemento
     descrittivo delle conseguenze della lesione
dell’integrità psicofisica - da considerarsi in seno alla
liquidazione (cioè ai fini della prova del quantum
   del danno) - ad elemento costitutivo della
     fattispecie in esame (cioè in seno alla prova
              dell’esistenza del danno)
NUOVA DEFINIZIONE DI DANNO
            BIOLOGICO
                      Problemi:
-   casi “a rischio”: ad es. cicatrice alla gamba
    in una persona di sesso maschile avanti
    con gli anni; banale frattura (per il d.b. da
    I.P.); colpo di frusta (per l’I.P.) (effetto
    restrittivo del novero delle lesioni della
    salute che possono ammontare ad un
    danno biologico risarcibile)
-   discriminazione tra vittime
Danno biologico per lesioni di non
     lieve entità (Art. 138)
         Comma 1°: le tabelle da 10 a 100

  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
   Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle
    attività produttive, con il Ministro del lavoro e delle
     politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si
 provvede alla predisposizione di una specifica tabella
        unica su tutto il territorio della Repubblica:
 a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese
   tra dieci e cento punti (Tabella medico legale)
   b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo
     punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di
     variazione corrispondenti all'età del soggetto leso
             (Tabella per la quantificazione)
Danno biologico per lesioni di non
     lieve entità (Art. 138)
il comma 1° è uguale al comma 4° art.
     23 legge 12 dicembre 2002 n. 273
             … stessi problemi:
    - vizio del rinvio ad un successivo
                  intervento
- nessun raccordo con la già esistente
     Tabella delle menomazioni d.m. 12
       luglio 2000 (valutazioni diverse?)
Tabella medico legale 10 - 100

   agli esperti il compito di
   individuare le “condizioni
 preesistenti estranee al danno
valutare” … ma Cass., Sez. Lav.,
    9 aprile 2003, n. 5539
Tabella medico legale 10 - 100
                  2 problemi sulle preesistenze:
-   ingenera la convinzione che la valutazione debba
    essere preceduta a monte dalla scrematura delle
    “condizioni preesistenti” ritenute “estranee” e rischia
    di fuorviare i consulenti tecnici, inducendoli a fornire
    una valutazione unica (con già decurtate le
    preesistenze)
-   ambiguità dei contenuti da attribuirsi alla nozione di
    “condizioni preesistenti estranee al danno valutare”:
    solo stati patologici pregressi documentati anche a
    situazioni di particolare predisposizione, fragilità e
    vulnerabilità della vittima (non ammontati a
    patologie vere e proprie) oppure a stati preesistenti
    però ampiamente compensati?
Tabella medico legale 10 - 100

          Danno psichico

 criterio della “proporzionalità” fra
         evento lesivo e danno

               contro

 “criterio della causalità circolare”
Tabella medico legale 10 - 100

 forme di danno psichico rilevanti in
          seno ai sinistri stradali
    le forme, che “hanno rilievo come
 conseguenze di tali incidenti”, sono solo le
 seguenti: “A. i disturbi fobici ed ansiosi; B.
 il disturbo post-traumatico da stress; C. il
  disturbo depressivo maggiore, sia quello
  relativo alla vittima primaria del sinistro,
 sia quello relativo alle cosiddette “vittime
                  secondarie””
Tabella medico legale 10 - 100
                         DSM-IV
cautela nell’utilizzo della sua classificazione in ambito
                          forense:
“Quando le categorie, i criteri e le descrizioni del DSM-
      IV vengono utilizzate ai fini forensi, sono molti i
      rischi che le informazioni diagnostiche vengano
         utilizzate o interpretate in modo scorretto”
   “una diagnosi non comporta nessuna implicazione
          riguardante le cause del disturbo mentale
     dell’individuo o della sua compromissione ad esso
                           associata”
“l’inclusione di un disturbo nella Classificazione … non
          richiede che si sconosca la sua eziologia”
Danno biologico per lesioni di non
        lieve entità (Art. 138)
             Criteri per la redazione della tabella sul quantum
La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti principi e criteri:
        a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione
 temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile
     di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle
        attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del
      danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua
                              capacità di produrre reddito;
   b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in
                       funzione dell’età e del grado di invalidità;
   c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di
  invalidità e l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali
    della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto
                   all’aumento percentuale assegnato ai postumi;
       d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell’età del
soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall’ISTAT, al tasso di
                         rivalutazione pari all’interesse legale;
 e) il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento è determinato
in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun
                                         giorno.
Danno biologico per lesioni di non
      lieve entità (Art. 138)
           Si tratta di linee guida:
 del tutto inedite

 eccessivamente generiche

                    Inoltre:
 il Governo ha delegato a se medesimo
      l’individuazione in concreto del
      quantum del danno biologico …
         rischio di una vera e propria
    sottovalutazione del “valore uomo”
Danno biologico per lesioni di non
       lieve entità (Art. 138)
                   3° comma:
    limite alla personalizzazione del danno

Qualora la menomazione accertata incida in maniera
    rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali
personali, l’ammontare del danno determinato ai sensi
della tabella unica nazionale può essere aumentato dal
     giudice sino al trenta per cento, con equo e
 motivato apprezzamento delle condizioni soggettive
                     del danneggiato
Danno biologico per lesioni di non
      lieve entità (Art. 138)
 circoscritto il potere discrezionale delle corti
      ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (+
         artt. 2, 3 e 32 Cost.) a due limiti
                       inediti:
1) il requisito che la lesione abbia ad
    incidere “in maniera rilevante su specifici
    aspetti dinamico-relazionali personali”
    della vittima
2) il tetto massimo del 30%
Danno biologico per lesioni di non
     lieve entità (Art. 138)
            I problema

  C’è ancora spazio per il danno
           esistenziale?
  … la norma tocca anche i profili
           esistenziali …
Il danno esistenziale “inglobato”
          dentro il danno biologico
   Definizione di danno biologico art. 138 comma 2 lett. art. 139 comma 2
 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-
        fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica
     un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-
       relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali
                      ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito

    Criteri per la redazione della tabella del valore pecuniario dei punti di
                         invalidità art. 138 comma 2 lett. A
  il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e
   l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita
        del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all’aumento
                            percentuale assegnato ai postumi

Personalizzazione del danno biologico art. 138 comma 3Qualora la menomazione
    accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali
  personali, l’ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale
    può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato
               apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato
Il danno esistenziale “inglobato”
      dentro il danno biologico
                autentico paradosso!
Micropermanenti: il danno esistenziale è inglobato
       “solo” nella definizione del danno biologico
  Lesioni di non lieve enità: il danno esistenziale
inserito ovunque → il livello di standardizzazione della
   personalizzazione del danno biologico e del danno
 esistenziale può raggiungere le sue soglie più elevate
     nei casi di lesioni per le quali è più avvertita e
   generalmente fondata l’esigenza di un’attenta ed
   accurata considerazione delle alterazioni negative
                       dell’esistenza
Danno biologico per lesioni di non
     lieve entità (Art. 138)
            II problema
  soglia irrazionale e contro logica
   lesioni di non lieve entità: 30%
           lesioni lievi: 20%
 … solo un 10% in più rispetto alle
“lesioni lievi”: grave sottostima delle
lesioni più gravi rispetto a quelle più
                  “lievi”
IN DEFINITIVA …

  IL DANNO BIOLOGICO SARA’
RISARCIMENTO DI MENO PROPRIO
  NEL CASO DELLE LESIONI PIU’
            GRAVI
CARATTERISTICHE GENERALI
       comma 2° art. 5 legge
         5 marzo 2001 n. 57
  i criteri ivi individuati avevano
 unicamente carattere transitorio,
essendo “in attesa di una disciplina
    organica sul danno biologico”

 … nel Cod. Ass. scompare questa
          precisazione …
CONCLUSIONI

Dell’ingiuria dei danni, del soddisfacimento e
 relative basi di stima avanti i tribunali civili
           Melchiorre Gioia (1767-1829)
 La lesione della persona è “espropriazione di
                      felicità”
“il soddisfacimento dovuto all’offeso è perfetto
   quando compensa tutti i danni sofferti da
esso”: non si può certo pretendere di “applicare
     il compasso, la squadra o il trabucco”
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