CODICE DELLE ASSICURAZIONI - Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 SINISTRI STRADALI
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
SINISTRI STRADALI e CODICE DELLE ASSICURAZIONI Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 MARCO BONA Avvocato in Torino Prof. ac Università Bocconi Milano Università del Piemonte Orientale Studio legale Ambrosio e Commodo
INTRODUZIONE RIFORME Sostanziali e procedurali - Codice delle assicurazioni Processuali - Nuovo processo civile - Passaggio della r.c.a. per lesioni fisiche o mortali al processo del lavoro
INTRODUZIONE - Fase stragiudiziale: la riforma delle procedure liquidative e dell’azione diretta nel campo r.c.a. - Fase giudiziale: le novità processuali: la riforma “generale” e la riforma ad hoc per la r.c.a. (legge 102/2006)
LE NOVITA’ 1. Danno biologico, danno esistenziale, danno morale: Cass., Sez. III, 31 gennaio 2008, n. 2379 e Cass., Sez. III, Ordinanza Interlocutoria, 25 febbraio 2008, n. 4712 2. Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 198: fondo di garanzia vittime della strada 3. Corte di giustizia delle Comunità europee, Sez. II, 13 dicembre 2007, causa C-463/06
INTRODUZIONE - Il percorso di approvazione del Codice delle Assicurazioni Private: questioni di costituzionalità - La nuova disciplina dei danni nella RCA - Le procedure di liquidazione stragiudiziale - Casi particolari: trasportati e pluralità di danneggiati - La surrogazione sociale: danno differenziale - Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada - Accesso ai documenti
RCA: UN SISTEMA IN COSTRUZIONE!
INTRODUZIONE «Codice delle Assicurazioni Private» 19 titoli e 335 articoli data di entrata in vigore: 1° gennaio 2006 (art. 335, comma 1°) termine di ventiquattro mesi per l’emanazione delle disposizioni di attuazione (art. 335, 2° comma)
INTRODUZIONE Il Codice abroga numerose leggi, tra le quali: - legge 24 dicembre 1969 n. 990 - decreto legge 23 dicembre 1976 n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977 n. 39 - legge 5 marzo 2001 n. 57
INTRODUZIONE Il codice, sul versante della r.c.a., riordina la disciplina ed introduce modifiche in tema di: - azione diretta e r.c. - risarcimento del danno - procedure di liquidazione stragiudiziale
INTRODUZIONE PROBLEMI DI COSTITUZIONALITA’ EX ART. 76 COST. 2 profili 1) contrasto con la legge delega 2) non corrispondenza tra schema di decreto legislativo vagliato da Consiglio di Stato e Parlamento e decreto legislativo varato dal Governo
LEGGE DELEGA Articolo 4 («Riassetto in materia di assicurazioni») legge delega 29 luglio 2003 n. 229 («Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione») ↓ un solo scopo: “riassetto normativo”!!!
LEGGE DELEGA legge delega conteneva unicamente un cenno alle procedure di liquidazione (art. 4, lettera b), prevedendo però un semplice “riassetto delle disposizioni vigenti”, da attuarsi nel “rispetto” della “tutela dei consumatori, e in generale, dei contraenti più deboli”, avendo riguardo per la “correttezza” delle procedure stesse, “compresi gli aspetti strutturali”
Schema di decreto legislativo «Schema di decreto legislativo recante il riassetto normativo delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni – Codice delle Assicurazioni» parere preventivo del Consiglio di Stato, in data 14 febbraio 2005 (parere n. 11603) … poi Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare, n. 468
Schema di decreto legislativo N.B. … novità non sottoposte al vaglio del Consiglio di Stato (obbligatorio ai sensi dell’art. 4 della legge delega n. 229/2003)
ECCESSO DI DELEGA Comunicato Stampa del 2 settembre 2005 del Ministero delle Attività Produttive: “Si riordina e semplifica la precedente legislazione, non si tratta di una nuova legge” … non è vero!!!!!!!!! → eccesso di delega ex art. 76 Cost.
LA NUOVA DISCIPLINA SUI DANNI NELLA R.C.A. Titolo X Capo III «Risarcimento del danno»
IL DANNO ALLA PERSONA NEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI La disciplina riguarda solo due voci di danno: il danno patrimoniale da perdita o riduzione della capacità lavorativa (art. 137), sul cui versante la nuova disciplina non registra novità di spicco rispetto alla normativa precedente il danno biologico, temporaneo e/o permanente, da lesioni sia di non lieve e sia di lieve entità, cioè da 1 a 100% di I.P. (artt. 138 e 139)
DANNI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DI DIRITTO COMUNE rimangono fuori dalla disciplina in esame: - tutti gli altri danni patrimoniali non compresi nell’art. 137 (in primis, i vari tipi di danno emergente) - il danno morale - ... e il danno esistenziale???????
IL DANNO PATRIMONIALE NEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E NEL «MODELLO EUROPEO» LE QUESTIONI APERTE
IL DANNO PATRIMONIALE NEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE L’ART. 137 COD. ASS.
ART. 137 COD. ASS. art. 137 «Danno patrimoniale» disciplina il risarcimento del danno patrimoniale da “incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente” sul “reddito di lavoro” (… inesattezze terminologiche …) riprende quasi fedelmente l’art. 4 del decreto legge 23 dicembre 1976 n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977 n. 39 è disciplina settoriale e parziale
ART. 137 COD. ASS. Determinazione del reddito distinzione fra tre figure: lavoro dipendente lavoro autonomo tutti gli altri casi
ART. 137 COD. ASS. lavoro dipendente Determinazione del reddito art. 4 d.l. n. 857/1976: sulla base del reddito di lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge art. 137 Cod. Ass.: sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni
ART. 137 COD. ASS. lavoro dipendente due modifiche della regola precedente 1. il riferimento al reddito “più elevato tra quelli degli ultimi tre anni” (prima solo per il lavoratore autonomo) 2. il reddito da considerare è quello “al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge”
ART. 137 COD. ASS. lavoro dipendente Regola del reddito al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge: perplessità o non è dato conoscere i motivi di questa novità o contrasto con la Suprema corte: “per la determinazione del pregiudizio patrimoniale … deve aversi riguardo agli emolumenti che … spettano in concreto, e, perciò alle competenze effettive, al netto delle ritenute” (Cass., Sez. III, 14 luglio 2003, n. 11007; Cass., Sez. III, 28 marzo 2001, n. 4508) o problema di coordinamento con la disciplina sulla tassazione dei redditi
ART. 137 COD. ASS. Reddito al netto o lordo delle imposte? D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi Articolo 6 «Classificazione dei redditi» 2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti
ART. 137 COD. ASS. N.B. i redditi da assumersi a riferimento sono quelli antecedenti al sinistro, non già quelli anteriori al momento in cui è effettuata la liquidazione (Cass., Sez. III, 31 luglio 2002, n. 11376) il danneggiato non ha l’obbligo di produrre le ultime tre dichiarazioni, ma è sufficiente la produzione di una sola (Cass., Sez. III, 1 agosto 1996, n. 6941)
ART. 137 COD. ASS. LAVORATORI DIPENDENTI E LAVORATORI AUTONOMI POSSONO PRESCINDERE DALLA PRODUZIONE DELLE DENUNCE FISCALI? NO! … ma attenzione: nella categoria non rientrano gli “apprendisti” e soggetti consimili
ART. 137 COD. ASS. “apprendisti” e consimili Caso dell’apprendista palchettista che lavorava con il padre Trib. Torino, Sez. IV, 14-11-2002, n. 9080 No risarcimento, nonostante la sussistenza di lesione della capacità lavorativa specifica riscontrata dal C.T.U.
ART. 137 COD. ASS. “apprendisti” e consimili Trib. Torino, Sez. IV, 14-11-2002, n. 9080 Non risarcibilità del danno patrimoniale perché: Il risarcimento poteva esser quantificato solo con riferimento ai redditi pregressi comprovati da idonea documentazione fiscale ai sensi dell’art. 4 della legge n. 39/1977 Solo in caso di mancata percezione di redditi la legge consente di fare ricorso al valore residuale del triplo della pensione sociale L’attore non aveva dichiarato di aver omesso di provvedere alla denuncia fiscale dei propri redditi, sicché si era in presenza di una carenza probatoria insuperabile
ART. 137 COD. ASS. “apprendisti” e consimili App. Torino, Sez. III, 11-05-2005, n. 781 Il Tribunale ha percorso una tesi eccessivamente “rigorosa” “In assenza di un reddito vero e proprio (a cui certamente non possono assimilarsi le modeste somme che i genitori sogliono fornire ai figli convienti, graduate secondo le abitudini e le condizioni sociali, per provvedere ai propri piccoli bisogni e ai loro svaghi), manmca totalmente il presupposto per l’applicabilità dell’art. 4” (quanto all’obbligo di produzione delle denunce fiscali) … quindi, triplo pensione sociale
ART. 137 COD. ASS. … i sottopagati … RIMANE APERTO IL PROBLEMA DEI LAVORATORI CHE PERCEPISCONO E DICHIARANO MENO DELL’AMMONTARE DEL TRIPLO DELL’ASSEGNO SOCIALE (MENO DI € 1.145,16 MENSILI)
ART. 137 COD. ASS. REDDITO TRATTO DALLE DICHIARAZIONI FISCALI: QUALI LIMITI? VALORE PROBATORIO E PRIVILEGIATO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI LA PROVA CONTRARIA E’ POSSIBILE, MA ATTENZIONE AL COMMA 2 DELL’ART. 137 (il fisco!)
DANNO PATRIMONIALE Art. 4, decreto legge 23 Art. 137 dicembre 1976 n. 857 È in ogni caso ammessa la È in ogni caso ammessa la prova contraria, ma, prova contraria, ma quando dalla stessa risulti quando dalla stessa risulti che il reddito sia che il reddito sia superiore di oltre un notevolmente quinto rispetto a quello sproporzionato rispetto risultante dagli atti a quello risultante dagli indicati nel comma 1, il atti indicati nel comma giudice ne fa precedente, il giudice ne segnalazione al fa segnalazione al competente ufficio competente ufficio delle dell’Agenzia delle entrate imposte dirette (no discrezionalità del giudice)
ART. 137 COD. ASS. IL COMMA SECONDO art. 4, comma 2, legge n. 39/1977 criterio elastico 2. È in ogni caso ammessa la prova contraria, ma quando dalla stessa risulti che il reddito sia notevolmente sproporzionato rispetto a quello risultante dagli atti indicati nel comma precedente, il giudice ne fa segnalazione al competente ufficio delle imposte dirette.
ART. 137 COD. ASS. IL COMMA SECONDO 2. È in ogni caso ammessa la prova contraria, ma, quando dalla stessa risulti che il reddito sia superiore di oltre un quinto rispetto a quello risultante dagli atti indicati nel comma 1, il giudice ne fa segnalazione al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate. il giudice è privato del potere discrezionale di stimare, caso per caso, la soglia di tollerabilità dell’evasione fiscale rilevante ai fini della segnalazione ai competenti uffici
ART. 137 COD. ASS. IL COMMA SECONDO “Dimentica il legislatore … che l’art. 36 D.P.R. 600/’73, come modificato dall’art. 9 l. 413/’91, impone a tutti i pubblici ufficiali (e mi pare che il giudice sia ancora tale) analoga denuncia in ogni caso di sospetta evasione, quale che ne sia l’entità. La norma in esame parrebbe quindi esonerare il giudice dall’obbligo di denuncia imposto dall’art. 36 cit., e non si comprende per quale ragione”, M. Rossetti
ART. 137 COD. ASS. IL COMMA SECONDO Incostituzionalità dell’art. 137, comma 2, Cod. Ass. Modifica non prevista dalla legge delega Discriminazione tra le vittime R.C.A. (tollerate nel caso di evasione fiscale) e le vittime non R.C.A.
ART. 137 COD. ASS. TERZO COMMA Il criterio del triplo della … «pensione sociale» (ovvero dell’«assegno sociale») 3. In tutti gli altri casi il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale.
ART. 137 COD. ASS. TERZO COMMA il legislatore codificante avrebbe dovuto procedere con una modifica della lettera della legge, atteso che nel frattempo la «pensione sociale», prevista in origine dall’art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (“Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale”), a partire dal 1° gennaio 1996, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (“Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”), e successivi adeguamenti, è stata sostituita da un assegno di base non reversibile (il c.d. «assegno sociale»)
ART. 137 COD. ASS. N.B. … comunque: IN TUTTI I CASI PREVISTI DALL’ART. 137 E’ SEMPRE POSSIBILE, soprattutto per il danno futuro, APPORTARE CORREZIONI IN VIA EQUITATIVA Artt. 1226 e 2056 c.c.
ART. 137 COD. ASS. E VALUTAZIONE IN VIA EQUITATIVA Cass., Sez. III, 31.07.2002, n. 11376 I criteri delineati dall’art. 4 della legge n. 39/1977 “non sono … tassativi, potendo il giudice del merito ricorrere anche ad altre regole, quale l’equità, di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., ovvero ad entrambi i principi”
ART. 137 COD. ASS. E VALUTAZIONE IN VIA EQUITATIVA Ad esempio: è necessario considerare, quanto ai riflessi futuri, l’eventualità della lesione della c.d. “capacità concorrenziale sul mercato del lavoro” (App. Torino, Sez. III, 11-05-2005, n. 781)
ART. 137 COD. ASS. COME SI ADDIVIENE A STABILIRE IL GRADO DI INCIDENZA DELLA LESIONE SULLA CAPACITA’ DI PRODURRE REDDITO? SE IL MEDICO LEGALE NON INDICA PERCENTUALE, E’ SOLO DANNO ALLA CAPACITA’ GENERICA?
ART. 137 COD. ASS. IL PROBLEMA DELLA DISTRIBUZIONE DEI PREGIUDIZI ALLE CAPACITA’ REDDITUALI DEL DANNEGGIATO TRA DANNO ALLA CAPACITA’ LAVORATIVA E DANNO ALLA CAPACITA’ SPECIFICA
UNO SCHEMA FUORVIANTE “Enorme confusione genera … l’impiego di concetti come quelli di «capacità lavorativa specifica» e di «capacità lavorativa generica»” Marco Rossetti, Il danno da lesione della salute, Pavia, 2001, 918
UNO SCHEMA VETUSTO La distinzione è vetusta perché è sorta in un periodo in cui si aveva necessità di risarcire situazioni in cui la vittima, che non svolgeva attività lavorative “specifiche”, non aveva a disposizione altre categorie di danno. Il danno alla capacità lavorativa generica è stato spesso utilizzato per sopperire e colmare le lacune esistenti sul versante del danno non patrimoniale
Implicazioni negative della categoria “danno alla capacità lavorativa generica” Attrae nell’ambito del danno non patrimoniale pregiudizi in tutto e per tutto a carattere patrimoniale: - la perdita/riduzione della capacità concorrenziale sul mercato del lavoro - la perdita/riduzione della capacità di svolgere attività domestiche o comunque attività utili alla famiglia, quali bricolage, giardinaggio, lavori di manutenzione, ecc. (fonti di risparmio)
Implicazioni negative della categoria “danno alla capacità lavorativa generica” EFFETTI - omessa liquidazione o svalutazione di voci di danno patrimoniale - implicazioni errate sulla valutazione del danno non patrimoniale
LE RISPOSTE DELLA “NUOVA” GIURISPRUDENZA LA GIURISPRUDENZA E’ PIU’ VOLTE INTERVENUTA CONTRO GLI AUTOMATISMI
LE RISPOSTE DELLA “NUOVA” GIURISPRUDENZA 2 ESIGENZE FONDAMENTALI NECESSITA’ DI DISTINGUERE TRA DANNI PATRIMONIALI E DANNI NON PATRIMONIALI NECESSITA’ DI EVITARE AUTOMATISMI NECESSITA’ DI UNA VISIONE PIU’ AMPIA (ESTESA, AD ES., ALLA CAPACITA’ CONCORRENZIALE SU MERCATO DEL LAVORO)
LE RISPOSTE DELLA “NUOVA” GIURISPRUDENZA Cass. civ., Sez. III, 7 novembre 2005, n. 21497 il grado di invalidità di una persona determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psicofisica dalla medesima subita non si riflette automaticamente né tanto meno nella stessa misura sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e quindi di guadagno della stessa: ciò che conta è la prova della sussistenza di un danno patrimoniale apprezzabile in termini di perdita/riduzione della capacità lavorativa, a prescindere che l’invalidità biologica sia stata valutata in termini percentuali elevati, medi o modesti
LE RISPOSTE DELLA “NUOVA” GIURISPRUDENZA UNA VISIONE PIU’ AMPIA - risarcimento dei soggetti non percettori di reddito al momento del sinistro (minori, disoccupati, apprendisti) - risacimento della diminuzione della capacità concorrenziale sul mercato del lavoro (App. Torino, Sez. III, 11 maggio 2005, n. 781, giovane che al tempo del sinistro faceva l’apprendista palchettista)
LE CONSEGUENZE DELLA “NUOVA GIURISPRUDENZA” avvocati e magistrati: - devono sforzarsi di più per realizzare il principio fondamentale della riparazione integrale del danno - non possono adagiarsi comodamente sulle percentuali - devono andare oltre le percentuali - essere più di stimolo per i propri consulenti tecnici
LA NUOVA DISCIPLINA SUL DANNO BIOLOGICO Titolo X Capo III «Risarcimento del danno» Art. 138 «Danno biologico per lesioni di non lieve entità» Art. 139 «Danno biologico per lesioni di lieve entità»
LA NUOVA DISCIPLINA SUL DANNO BIOLOGICO annovera svariate innovazioni interessa pesantemente anche la categoria giurisprudenziale e dottrinale del danno esistenziale, ancorché quest’ultima non sia espressamente considerata dagli articoli in questione le nuove previsioni, ancorché di ciò non se ne sia fatta espressa menzione da parte del Codice, possono riguardare sia il caso del danno biologico riportato dalle vittime primarie dell’illecito (risarcibile eventualmente iure successionis) e sia il risarcimento di quello – generalmente di natura psichica - accusato iure proprio dalle vittime secondarie (di norma i congiunti della vittima primaria deceduta a seguito del sinistro o rimasta in vita con lesioni impattanti sui suoi congiunti)
IL NUOVO DANNO NON PATRIMONIALE Cass., sez. III, 15 febbraio 2007, n. 3462; Cass., sez. II, 6 febbraio 2007, n. 2546 ; Cass., sez. III, 2 febbraio 2007 n. 2311; Cass. civ., Sez. III, 12 giugno 2006, n. 13546; Cass. civ. Sez. Unite, 24 marzo 2006, n. 6572; Cass. civ., Sez. I, 23 agosto 2005, n. 17110; Cass. pen., Sez. IV, 22 gennaio 2004, n. 2050; Cass., Sez. III, 12 agosto 2003, n. 12124; Cass. Sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828; Cass., Sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 + Corte cost., 11 luglio 2003, n. 233
IL NUOVO DANNO NON PATRIMONIALE tre sotto-categorie del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. “costituzionalizzato”: il danno biologico il danno morale il danno non patrimoniale da lesione di altri diritti (ossia diritti diversi dal diritto integrità biologica)
IL DANNO MORALE Cass., Sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 l’“interesse all’integrità morale”, “ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente”, gode di tutela costituzionale, “agevolmente ricollegabile all’art. 2 Cost.”, cosicché è evidente che il danno morale sia suscettibile di risarcimento ogniqualvolta ricorra siffatta lesione
IL DANNO MORALE Cass. civ., sez. III, 1 giugno 2004, n. 10482 “nella fattispecie di responsabilità oggettiva, mancando ogni accertamento della colpa, sia pure fondato su presunzione legale, si rende necessario che il giudice civile, con i mezzi di prova del suo rito, accerti anche tale elemento, al fine di ritenere sussistente il reato e, quindi, risarcibile il danno non patrimoniale”, ma “tale principio va coordinato con quanto affermato dalla recente e condivisa giurisprudenza (Cass. 31.5.2003, n. 8828 e n. 8827), che ha esattamente ritenuto che nella lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. deve ritenersi risarcibile il danno non patrimoniale, conseguenza della lesione di valori della persona umana, costituzionalmente garantiti, anche al di fuori delle limitazioni poste dall’art. 2059 c.c.”
DANNO ESISTENZIALE Cass., sez. II civile, 6 febbraio 2007 n° 2546 “Il danno esistenziale, da intendere come ogni pre-giudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri del soggetto, inducen-dolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno (Cass.6572/2006), non costituisce una componente o voce né del danno biologico né del danno morale, ma un autonomo titolo di danno, il cui riconoscimento non può prescindere da una specifica allegazione nel ricorso introduttivo del giudizio sulla natura e sulle caratte-ristiche del pregiudizio medesimo. In mancanza, la richiesta fattane per la prima volta in appello è da ritenere nuova e inammissibile, ex art, 345” Cass. civ. Sez. Unite, 24 marzo 2006, n. 6572
DANNO ESISTENZIALE Cass., sez. III, 20.04.2007 n° 9514 In presenza di una lesione dell’integritá psícofísica della persona, il danno alla vita di relazione (come il danno estetico o la riduzione della capacità lavorativa generica) costituisce, una componente del danno biologico perché si risolve nell’impossibilità o nella difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali per gli effetti di tale lesione e di mantenerli a un livello normale, cosicché anche quest’ultimo non è suscettibile di autonoma valutazione rispetto al danno biologico, ancorché costituisca un fattore di cui il giudice deve tenere conto per accertare in concreto la misura di tale danno e personalizzarlo alla peculiarità del caso (Cassazione 26/02/2004, n.3868) Ne consegue che, allorché si provvede all’individuazione dell’entità complessiva del danno biologico subito, il giudice deve tener conto dell’apporto delle varie voci che lo compongono e del peso che esse svolgono nella figura unitaria del danno biologico
DANNO ESISTENZIALE le alterazioni esistenziali possono alternativamente: 1) o rilevare in seno alla c.d. “personalizzazione” del danno biologico, cosicché, posto che si proceda adeguatamente a personalizzare questo danno, non è necessario liquidare autonomamente il danno esistenziale 2) oppure, confluire in un’autonoma sotto-categoria di danno non patrimoniale (per l’appunto, il danno esistenziale), ciò 2.1) quando non sia ravvisabile un danno biologico (si pensi al caso dell’eccessiva durata dei processi oppure al danno da vacanza rovinata o al pregiudizio da lesione dell’immagine, o ancora alla fattispecie della dequalificazione) o 2.2) quando si ritenga di tenere disgiunte determinate alterazioni esistenziali dal complesso di pregiudizi sostanzianti il danno biologico “personalizzato”
DANNO ESISTENZIALE Cass. civ., Sez. III, 12 giugno 2006, n. 13546 la prova delle alterazioni dell’esistenza può essere fornita anche a mezzo di “presunzioni”, le quali assumono per i giudici di legittimità “precipuo rilievo”: le presunzioni non costituiscono, nella gerarchia dei mezzi di prova, uno strumento probatorio di rango “secondario” e “più debole” rispetto alla prova diretta o rappresentativa
LE NOVITA’ Cass., Sez. III, Ordinanza Interlocutoria, 25 febbraio 2008, n. 4712 “pare ancor oggi … oltremodo difficile, se non impossibile, immaginare, nella (finalmente riattivata) dimensione bipolare del danno così come scolpita ai massimi livelli giudiziari, un totale ripudio della nuova categoria, una radicale e definitiva smentita della stessa “esistenza” del danno esistenziale, pur correttamente circoscritto … alle sole ipotesi di vulnera arrecati a valori/interessi costituzionalmente garantiti”
IL DANNO ALLA PERSONA NEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI LA DISCIPLINA DEL DANNO BIOLOGICO NEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE PERMETTE DI ORGANIZZARE IL RISARCIMENTO SECONDO LO SCHEMA DEL DIRITTO COMUNE?
CONSIDERAZIONI PRELIMINARI art. 4, lettera b, legge delega 29 luglio 2003 n. 229 mero “riassetto normativo” nel “rispetto” della “tutela dei consumatori” la predisposizione del Codice non poteva e non doveva divenire un’occasione per ridefinire la disciplina del risarcimento del danno biologico Art. 76 Cost.!!!!!!!!!!!!!!!
CARATTERISTICHE GENERALI I difetto è una disciplina settoriale: riguarda unicamente il risarcimento dei danni da sinistri stradali ↓ discriminazione tra vittime (art. 3 Cost.)
CARATTERISTICHE GENERALI … in particolare, tre sottosistemi: 1) danno biologico nella r.c.a. (artt. 138 e 139 Cod. Ass.; d.m. 12 giugno 2007 + approvanda tabella) 2) danno biologico da infortuni e malattie professionali (art. 13 decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 +Tabella delle menomazioni contenuta nel d.m. 12 luglio 2000) 3) il sistema di diritto comune: tutti gli altri tipi di eventi dannosi e lesioni; tabelle medico legali da sempre utilizzate nella prassi, criteri giurisprudenziali + tabelle tribunali (artt. 1226 e 2056 c.c.)
CARATTERISTICHE GENERALI ISVAP 1999 esigenza di “evitare il rischio di circoscrivere la regolamentazione ad ambiti settoriali, quali quello della circolazione degli autoveicoli, in modo da evitare vistose disparità di trattamento rispetto a danni aventi origine diversa e purtuttavia ricompresi nel campo generale della responsabilità aquiliana”
CARATTERISTICHE GENERALI RISULTATO: IL DANNO BIOLOGICO “A PEZZI”!
CARATTERISTICHE GENERALI II difetto distinzione tra due discipline: «lesioni di non lieve entità» (art. 138) e «lesioni di lieve entità» (art. 139) … non condivisibile per tre motivi …
DISTINZIONE TRA MICRO E MACRO 1° problema … dal punto di vista naturalistico … che senso ha distinguere tra un 9% ed un 10%?????? artificiale linea di demarcazione assurdità della duplicazione di discipline
DISTINZIONE TRA MICRO E MACRO 2° problema … differente trattamento sul piano della personalizzazione: micro max 20% macro max 30%
DISTINZIONE TRA MICRO E MACRO 3° problema … differenze a livello di procedure liquidative: per i danni di lieve entità dei “conducenti non responsabili” procedura di “indennizzo” diretto
… E LA COSTITUZIONE? EVIDENTE PROBLEMA DI COSTITUZIONALITA’ EX ART. 3 COST.!!!!!!!!
CARATTERISTICHE GENERALI nuova definizione del danno biologico (comma 2°, lettera a, Art. 138 e comma 2° dell’Art. 139)
CARATTERISTICHE GENERALI comma 3° art. 5 Art. 138 e Art. 139 Cod. Ass. legge 5 marzo 2001 n. 57 per danno biologico si intende la per danno biologico si intende la lesione temporanea o lesione all’integrità psicofisica permanente all’integrità psico- della persona, suscettibile di fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale. Il accertamento medico-legale che danno biologico è risarcibile esplica un’incidenza negativa indipendentemente dalla sua sulle attività quotidiane e incidenza sulla capacità di sugli aspetti dinamico- produzione di reddito del relazionali della vita del danneggiato danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito
NUOVA DEFINIZIONE DI DANNO BIOLOGICO Requisiti per la sussistenza di un danno biologico: 1. accertamento medico legale 2. novità: incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato
NUOVA DEFINIZIONE DI DANNO BIOLOGICO N.B. da sempre il danno biologico è omnicomprensivo “tutte le attività realizzatrici della persona umana”
NUOVA DEFINIZIONE DI DANNO BIOLOGICO … ma nel Codice delle Assicurazioni il profilo della “incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” è passato da mero elemento descrittivo delle conseguenze della lesione dell’integrità psicofisica - da considerarsi in seno alla liquidazione (cioè ai fini della prova del quantum del danno) - ad elemento costitutivo della fattispecie in esame (cioè in seno alla prova dell’esistenza del danno)
NUOVA DEFINIZIONE DI DANNO BIOLOGICO Problemi: - casi “a rischio”: ad es. cicatrice alla gamba in una persona di sesso maschile avanti con gli anni; banale frattura (per il d.b. da I.P.); colpo di frusta (per l’I.P.) (effetto restrittivo del novero delle lesioni della salute che possono ammontare ad un danno biologico risarcibile) - discriminazione tra vittime
Danno biologico per lesioni di non lieve entità (Art. 138) Comma 1°: le tabelle da 10 a 100 Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica: a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti (Tabella medico legale) b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso (Tabella per la quantificazione)
Danno biologico per lesioni di non lieve entità (Art. 138) il comma 1° è uguale al comma 4° art. 23 legge 12 dicembre 2002 n. 273 … stessi problemi: - vizio del rinvio ad un successivo intervento - nessun raccordo con la già esistente Tabella delle menomazioni d.m. 12 luglio 2000 (valutazioni diverse?)
Tabella medico legale 10 - 100 agli esperti il compito di individuare le “condizioni preesistenti estranee al danno valutare” … ma Cass., Sez. Lav., 9 aprile 2003, n. 5539
Tabella medico legale 10 - 100 2 problemi sulle preesistenze: - ingenera la convinzione che la valutazione debba essere preceduta a monte dalla scrematura delle “condizioni preesistenti” ritenute “estranee” e rischia di fuorviare i consulenti tecnici, inducendoli a fornire una valutazione unica (con già decurtate le preesistenze) - ambiguità dei contenuti da attribuirsi alla nozione di “condizioni preesistenti estranee al danno valutare”: solo stati patologici pregressi documentati anche a situazioni di particolare predisposizione, fragilità e vulnerabilità della vittima (non ammontati a patologie vere e proprie) oppure a stati preesistenti però ampiamente compensati?
Tabella medico legale 10 - 100 Danno psichico criterio della “proporzionalità” fra evento lesivo e danno contro “criterio della causalità circolare”
Tabella medico legale 10 - 100 forme di danno psichico rilevanti in seno ai sinistri stradali le forme, che “hanno rilievo come conseguenze di tali incidenti”, sono solo le seguenti: “A. i disturbi fobici ed ansiosi; B. il disturbo post-traumatico da stress; C. il disturbo depressivo maggiore, sia quello relativo alla vittima primaria del sinistro, sia quello relativo alle cosiddette “vittime secondarie””
Tabella medico legale 10 - 100 DSM-IV cautela nell’utilizzo della sua classificazione in ambito forense: “Quando le categorie, i criteri e le descrizioni del DSM- IV vengono utilizzate ai fini forensi, sono molti i rischi che le informazioni diagnostiche vengano utilizzate o interpretate in modo scorretto” “una diagnosi non comporta nessuna implicazione riguardante le cause del disturbo mentale dell’individuo o della sua compromissione ad esso associata” “l’inclusione di un disturbo nella Classificazione … non richiede che si sconosca la sua eziologia”
Danno biologico per lesioni di non lieve entità (Art. 138) Criteri per la redazione della tabella sul quantum La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti principi e criteri: a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito; b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell’età e del grado di invalidità; c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi; d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell’età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall’ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all’interesse legale; e) il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
Danno biologico per lesioni di non lieve entità (Art. 138) Si tratta di linee guida: del tutto inedite eccessivamente generiche Inoltre: il Governo ha delegato a se medesimo l’individuazione in concreto del quantum del danno biologico … rischio di una vera e propria sottovalutazione del “valore uomo”
Danno biologico per lesioni di non lieve entità (Art. 138) 3° comma: limite alla personalizzazione del danno Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l’ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato
Danno biologico per lesioni di non lieve entità (Art. 138) circoscritto il potere discrezionale delle corti ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (+ artt. 2, 3 e 32 Cost.) a due limiti inediti: 1) il requisito che la lesione abbia ad incidere “in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali” della vittima 2) il tetto massimo del 30%
Danno biologico per lesioni di non lieve entità (Art. 138) I problema C’è ancora spazio per il danno esistenziale? … la norma tocca anche i profili esistenziali …
Il danno esistenziale “inglobato” dentro il danno biologico Definizione di danno biologico art. 138 comma 2 lett. art. 139 comma 2 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico- fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito Criteri per la redazione della tabella del valore pecuniario dei punti di invalidità art. 138 comma 2 lett. A il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi Personalizzazione del danno biologico art. 138 comma 3Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l’ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato
Il danno esistenziale “inglobato” dentro il danno biologico autentico paradosso! Micropermanenti: il danno esistenziale è inglobato “solo” nella definizione del danno biologico Lesioni di non lieve enità: il danno esistenziale inserito ovunque → il livello di standardizzazione della personalizzazione del danno biologico e del danno esistenziale può raggiungere le sue soglie più elevate nei casi di lesioni per le quali è più avvertita e generalmente fondata l’esigenza di un’attenta ed accurata considerazione delle alterazioni negative dell’esistenza
Danno biologico per lesioni di non lieve entità (Art. 138) II problema soglia irrazionale e contro logica lesioni di non lieve entità: 30% lesioni lievi: 20% … solo un 10% in più rispetto alle “lesioni lievi”: grave sottostima delle lesioni più gravi rispetto a quelle più “lievi”
IN DEFINITIVA … IL DANNO BIOLOGICO SARA’ RISARCIMENTO DI MENO PROPRIO NEL CASO DELLE LESIONI PIU’ GRAVI
CARATTERISTICHE GENERALI comma 2° art. 5 legge 5 marzo 2001 n. 57 i criteri ivi individuati avevano unicamente carattere transitorio, essendo “in attesa di una disciplina organica sul danno biologico” … nel Cod. Ass. scompare questa precisazione …
CONCLUSIONI Dell’ingiuria dei danni, del soddisfacimento e relative basi di stima avanti i tribunali civili Melchiorre Gioia (1767-1829) La lesione della persona è “espropriazione di felicità” “il soddisfacimento dovuto all’offeso è perfetto quando compensa tutti i danni sofferti da esso”: non si può certo pretendere di “applicare il compasso, la squadra o il trabucco”
Puoi anche leggere