CORTE COSTITUZIONALE SEGNALAZIONI SULL'ATTUALITÀ COSTITUZIONALE STRANIERA - SERVIZIO STUDI - gennaio 2018

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CORTE COSTITUZIONALE
        SERVIZIO STUDI

     Area di diritto comparato

SEGNALAZIONI SULL’ATTUALITÀ
 COSTITUZIONALE STRANIERA

                            a cura di
                      Carmen Guerrero Picó
                      Sarah Pasetto
                      Maria Theresia Rörig
                      Céline Torrisi
                            con il coordinamento di
                      Paolo Passaglia

        n. 10 (gennaio 2018)
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SOMMARIO

Francia
  PREVIDENZA SOCIALE – FINANZE PUBBLICHE
  Conseil constitutionnel, decisione n. 2017-756 DC del 21 dicembre 2017,
  Legge di finanziamento della previdenza sociale per il 2018 ............................ 7

Francia
  FINANZE PUBBLICHE
  Conseil constitutionnel, decisione n. 2017-758 DC del 28 dicembre 2017,
  Legge finanziaria per il 2018 ........................................................................... 11

Francia
  FINANZE PUBBLICHE
  Conseil constitutionnel, decisione n. 2017-759 DC del 28 dicembre 2017,
  Legge finanziaria correttiva per il 2017 ......................................................... 15

Spagna
  STRANIERO – DIRITTO ALLA SALUTE
  Tribunale costituzionale, decisioni sulle norme di varie Comunità autonome
  di estensione della copertura sanitaria gratuita per gli immigrati
  in situazione irregolare .................................................................................... 17

Germania
  GIURISDIZIONE – RINVIO PREGIUDIZIALE
  Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 14 dicembre 2017
  (2 BvR 1872/17) in materia di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia
  e di considerazione dello stesso in procedimenti terzi .................................... 21

Germania
  GIURISDIZIONE – RINVIO PREGIUDIZIALE
  Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 19 dicembre 2017
  (2 BvR 424/17), in materia di (omesso) rinvio pregiudiziale alla
  Corte di giustizia e di consegna in paese con condizioni detentive critiche ... 23
Germania
  UNIVERSITÀ – ISCRIZIONI
  Tribunale costituzionale federale, sentenza del 19 dicembre 2017
  (1 BvL 3/14, 1 BvL 4/14) sul numerus clausus per accedere
  alla facoltà di medicina .................................................................................... 27

Germania
  DETENZIONE – PERSONE ANZIANE
  Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 21 dicembre 2017
  (2 BvR 2772/17) sull’esecuzione della pena da parte di persona
  molto anziana ................................................................................................... 29

Francia
  STATO D’URGENZA – PROVVEDIMENTI PREFETTIZI
  Conseil constitutionnel, decisione n. 2017-684 QPC dell’11 gennaio 2018,
  Associations La cabane juridique, Legal Shelter et autre ............................... 31

Francia
  SPAZIO SCHENGEN – CONTROLLI ALLE FRONTIERE
  Conseil d’État, decisione n. 415291 del 21 dicembre 2017, Association
  nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers et autres ................. 33

Francia
  DONAZIONE DI SANGUE – DONATORI (LIMITAZIONI)
  Conseil d’État, decisioni nn. 400580, 414973 del 28 dicembre 2017,
  Association Mousse et autres .......................................................................... 35

Francia
  UNIVERSITÀ – ISCRIZIONI
  Conseil d’État, decisioni nn. 410561, 410641 e 411913 del 28 dicembre 2017,
  Associations SOS Éducation, Promotion et défense des étudiants
  et Droits des Lycéens ....................................................................................... 39

Germania
  ORDINE PUBBLICO – DIVISE INDOSSATE
  Corte federale suprema (BGH), sentenza dell’11 gennaio 2018
  (3 StR 427/17), che annulla i verdetti di assoluzione per la c.d. “polizia
  della sharia” ..................................................................................................... 41
Francia
  PARLAMENTO – REGOLAMENTO PARLAMENTARE
  Conseil constitutionnel, decisione n. 2017-757 DC del 16 gennaio 2018,
  Risoluzione che modifica il regolamento del Senato introducendo
  la procedura legislativa in commissione ......................................................... 43

Spagna
  SOSTANZE STUPEFACENTI – CANNABIS
  Tribunale costituzionale, recenti decisioni in materia di cannabis social club . 45

Francia
  FINANZE PUBBLICHE – ENTI LOCALI
  Conseil constitutionnel, decisione n. 2017-760 DC del 18 gennaio 2018,
  Legge di programmazione delle finanze pubbliche per il periodo 2018-2022 .. 49

Stati Uniti
  POLIZIA – ARRESTO
  Corte suprema: 583 U.S. __ (2018), District of Columbia et al. v. Wesby et al.,
  No. 15-1485, del 22 gennaio 2018, in materia di presupposti per l’arresto .... 51

Stati Uniti
  FINANZE PUBBLICHE – POTERE ESECUTIVO
  La fine dello shutdown dell’Esecutivo federale .............................................. 55

Spagna
  ENTI LOCALI – SFIDUCIA COSTRUTTIVA
  Tribunale costituzionale, sentenza n. 151/2017, illegittimità di alcune
  disposizioni riguardanti la mozione di sfiducia dei sindaci volte ad evitare
  il trasformismo politico ................................................................................... 59

Regno Unito
  PROCEDIMENTO PENALE – MATERIALE RISERVATO
  Corte suprema, R (on the application of Haralambous) (Appellant) v Crown
  Court at St Albans and another (Respondents), [2018] UKSC 1,
  del 24 gennaio 2018, sull’utilizzabilità in sede giurisdizionale
  di materiale riservato ....................................................................................... 63
Spagna
  CATALOGNA – PRESIDENZA
  Il Tribunale costituzionale adotta misure cautelari relative ad un eventuale
  insediamento del candidato Puigdemont come Presidente della Catalogna .... 67

Stati Uniti
  CAPO DELLO STATO – RAPPORTI TRA POTERE ESECUTIVO E POTERE LEGISLATIVO
  Il discorso sullo State of the Union .................................................................. 71
FRANCIA
                    PREVIDENZA SOCIALE – FINANZE PUBBLICHE

             Conseil constitutionnel, decisione n. 2017-756 DC
              del 21 dicembre 2017, Legge di finanziamento
                    della previdenza sociale per il 2018

                                                                                     03/01/2018

   Il Conseil constitutionnel è stato adito da oltre sessanta deputati e sessanta
senatori in riferimento alla legge di finanziamento della previdenza sociale per il
2018 1. I parlamentari ricorrenti contestavano varie disposizioni degli artt. 8, 15,
58, 62, 63 e 70.
   – Sull’art. 8
   L’art. 8 prevede la riduzione dei contributi sociali gravanti sul reddito dei
lavoratori del settore privato e l’aumento di 1,7 punti del tasso della contribution
sociale généralisée (c.d. CSG). Il Conseil constitutionnel ha rigettato sia le
doglianze che riguardavano la procedura di adozione di tali disposizioni sia quelle
vertenti sul loro contenuto.
   Si censurava, da parte dei ricorrenti, la presenza di alcune disposizioni relative
al sussidio di disoccupazione che non potrebbero essere previste in una legge di
finanziamento sulla previdenza sociale. Si contestava, poi, l’adozione dell’articolo
senza una previa concertazione con le organizzazioni sindacali, in violazione
dell’art. 1 del Codice del lavoro. Infine, si denunciava il mancato rispetto delle
esigenze di chiarezza e di sincerità del dibattito parlamentare.
   Dopo aver stabilito che le modalità di esame e di adozione della legge non
avevano violato le esigenze di chiarezza e di sincerità del dibattito parlamentare, il
Conseil constitutionnel ha dichiarato che la denuncia basata sulla violazione
dell’art. 1 del Codice del lavoro era infondata 2. Il Conseil ha poi considerato che,

   1
       Il testo della sentenza è reperibile on line alla pagina http://www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2017756DC2017756dc.pdf e il
relativo comunicato stampa alla pagina http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-756-
dc/communique-de-presse.150450.html.
   2
     L’art. 1 del Codice del lavoro stabilisce che qualunque progetto di riforma presentato dal
Governo che riguardi i rapporti di lavoro individuali e collettivi, l’occupazione e la formazione
professionale e che rientri nell’ambito di negoziazione nazionale e interprofessionale è oggetto di
                                                                                                  7
se le disposizioni relative ai contributi dei dipendenti per il sussidio di
disoccupazione non rientrano, in linea di principio, nella legge di finanziamento
della previdenza sociale, quelle inserite nell’art. 8 possono esserlo, dato che il
legislatore ha inteso fare una riforma generale volta ad abbassare i contributi
sociali dei lavoratori ed a conferire all’Agenzia centrale degli organismi di
previdenza sociale il finanziamento, per il 2018, di tale riduzione.
   Per quanto riguarda il contenuto delle disposizioni dell’art. 8, i ricorrenti
sostenevano che violassero il principio di eguaglianza, visto che l’aumento dei
tassi della CSG era bilanciato da altre misure solo per alcuni dei contribuenti,
creando così una disparità di trattamento ingiustificata tra le persone attive del
settore privato che beneficiano delle riduzioni dei contributi di previdenza sociale
e gli altri soggetti che non ne beneficiano (come, ad esempio, i pensionati o i
funzionari). Il Conseil ha stabilito che tale differenza di trattamento è giustificata
dalla differenza di situazioni sussistente tra le varie categorie di persone. Si è
anche approvata la scelta del legislatore di prevedere una riduzione dei contributi
per gli addetti del settore privato ma non per altri soggetti (come i funzionari o le
persone che percepiscono una pensione di invalidità), giacché questi ultimi non
sono sottoposti al pagamento dei contributi per malattia o per il sussidio di
disoccupazione. Infine, il Conseil ha stabilito che la diminuzione dei contributi
per gli assegni familiari, per malattia e per maternità che gravano sui lavoratori
autonomi non è contrario al principio di eguaglianza, visto che il livello delle
prestazioni alle quali danno diritto non dipende dalla durata del contributo né dal
livello del reddito sulla base del quale tali contributi sono stati calcolati.
   – Sulle altre disposizioni
   Il Conseil ha giudicato conformi alla Costituzione alcune disposizioni dell’art.
15 della legge in oggetto che introduce una riforma della protezione sociale dei
lavoratori indipendenti; l’art. 62 sulle relazioni tra la cassa per gli infortuni sul
lavoro ed i chirurghi-dentisti; l’art. 63 di modifica della legge del 26 gennaio 2016
di modernizzazione del sistema sanitario volto a mantenere la generalizzazione
del tiers payant (sistema che permette al beneficiario di non pagare la parte delle
spese sanitarie a carico dello Stato) solo per i beneficiari dell’assicurazione
maternità e per quelli affetti da lunghe malattie che percepiscono l’assicurazione
di malattia; l’art. 70, che modifica alcune regole relative alla contrattualizzazione
nel settore medico.
   Infine, il Conseil ha dichiarato incostituzionali, in quanto non rientranti
nell’ambito delle leggi di finanziamento della previdenza sociale (visto che non

previa consultazione con le organizzazioni sindacali. Il Conseil ha tuttavia sottolineato che tali
disposizioni non rientrano nei requisiti imposti dall'articolo 39 della Costituzione.
8
hanno alcun effetto, o solo un effetto minimo e indiretto sulle spese del regime
obbligatorio di base per la previdenza sociale), alcune disposizioni dell’art. 58,
relativo ai prodotti sanitari e ai dispositivi medici, l’art. 52, che permette ai
farmacisti biologo di consultare il dossier farmaceutico del paziente, l’art. 71, che
prevede l’assegnazione del contributo addizionale di solidarietà per l’autonomia al
finanziamento delle spese di funzionamento delle conferenze dei finanziatori della
prevenzione della perdita di autonomia delle persone anziane.

                                                                      Céline Torrisi

                                                                                   9
FRANCIA
                                     FINANZE PUBBLICHE

            Conseil constitutionnel, decisione n. 2017-758 DC
           del 28 dicembre 2017, Legge finanziaria per il 2018

                                                                                    03/01/2018

   Adottata in lettura definitiva dall’Assemblée nationale in data 21 dicembre
2017, la legge finanziaria per il 2018 è stata impugnata innanzi al Conseil
constitutionnel attraverso tre ricorsi sollevati da da oltre sessanta deputati e
sessanta senatori. I parlamentari ricorrenti contestavano la sincerità della legge nel
suo complesso ed alcune disposizioni degli artt. 5, 28, 31, 33, 34, 36, 85, 126 e
142.
   Nella decisione in oggetto 1, il Conseil constitutionnel ha respinto le doglianze
dei ricorrenti e ha dichiarato, ad eccezione di quelle dell’art. 85, tutte le
disposizioni contestate conformi alla Costituzione. Ha censurato d’ufficio, invece,
sei diversi articoli in quanto adottati secondo una procedura contraria alla
Costituzione (i c.d. cavaliers budgétaires).
   – Sull’art. 5
   L’art. 5 della legge finanziaria crea uno sgravio, a carico dello Stato, della tassa
sull’abitazione principale, percepita dai comuni e dagli enti pubblici di
cooperazione intercomunale a fiscalità autonoma. Il tasso dello sgravio, il cui
beneficio è subordinato a determinate condizioni di reddito, è fissato al 30%
dell’importo della tassa sull’abitazione principale dovuta nel 2018, al 65% nel
2019 ed al 100% dopo il 2019. L’obiettivo è di sopprimere progressivamente la
tassa sull’abitazione principale per alcune categorie, al fine di esonerare dal
pagamento di tale tassa circa l’80% dei contribuenti nel 2020. I ricorrenti
sostenevano che tali previsioni violassero il principio di eguaglianza e
l’autonomia finanziaria degli enti locali sancito dall’art. 72-2 Cost.
   Dopo aver ricordato che il legislatore ha inteso esonerare dall’imposta
sull’abitazione principale la maggior parte dei contribuenti, il Conseil

   1
       Il testo della sentenza è reperibile on line alla pagina http://www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2017758DC2017758dc.pdf.           Il
commento alla decisione è reperibile alla pagina http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/root/bank/download/2017758DC2017758dc_ccc.pdf e il comunicato stampa alla
pagina http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-
par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-758-dc/communique-de-presse.150491.html.
                                                                                               11
constitutionnel ha sottolineato che, se, in tal modo, il legislatore non ha ridotto le
differenze fattuali tra i contribuenti sottoposti al pagamento della medesima tassa,
la scelta di ritenere come criterio di eleggibilità per lo sgravio un tetto massimo
calcolato in base al quoziente familiare è fondata su un criterio oggettivo e
razionale, in rapporto con l’oggetto della legge. Le disposizioni contestate non
violano, quindi, il principio di uguaglianza davanti agli oneri pubblici.
   Per quanto riguarda la violazione dell’autonomia finanziaria degli enti locali, il
Conseil ha verificato che le disposizioni contestate non modificano le risorse
proprie di tali enti. Al riguardo, ha sottolineato che lo sgravio è interamente
sostenuto dallo Stato e che risponde ai criteri di definizione di una “entrata
propria”, come sancito dall’art. L.O. 1114-2 del Codice generale degli enti locali.
Ha stabilito, inoltre, che le disposizioni dell’articolo contestato rispettano la
possibilità, per gli enti locali, di stabilire l’importo della tassa sull’abitazione
principale e che non rimettono in discussione la natura di tassa locale di tale tipo
di imposta. Infine, ha ricordato che i comuni sono liberi di determinare l’importo
della tassa sull’abitazione principale con un tasso superiore a quello del 2017, il
quale graverà su tutti i contribuenti, compresi quelli che beneficeranno dello
sgravio introdotto dalla legge in oggetto (e che dovranno pagare l’importo
corrispondente alla differenza tra il tasso del 2017 e il nuovo tasso stabilito dal
comune). Ha quindi ribadito che, malgrado lo sgravio introdotto dalla legge, la
tassa sull’abitazione principale rimane una entrata propria degli enti locali ed ha
concluso, dopo avere ricordato le disposizioni dell’art. L.O. 1114-3 del Codice
generale degli enti locali 2, nel senso della costituzionalità delle disposizioni
contestate.
   – Sull’art. 28
   L’art. 28 introduce, a partire dal 1° gennaio 2018, un prelievo forfetario unico
sui redditi dei capitali mobiliari, sul valore aggiunto mobiliare e su alcuni redditi
delle assicurazioni sulla vita, dei conti di risparmio-alloggio e dell’azionariato dei
dipendenti. I ricorrenti sostenevano che tali disposizioni violassero il principio di
eguaglianza. Il Conseil constitutionnel ha sottolineato che, dandosi l’obiettivo di
diminuire i tassi marginali di imposizione dei redditi sul capitale, nonché di
migliorare la leggibilità e la prevedibilità della fiscalità a loro applicabile, il
legislatore poteva, senza violare la Costituzione, introdurre una differenza di

     2
     L’art. L.O. 1114-3 del Codice generale degli enti locali stabilisce che, se dovesse risultare, in
ragione dell’evoluzione delle circostanze, che la parte delle risorse proprie nel totale delle risorse
del comune diventasse inferiore alla soglia minima delle risorse proprie determinate dall’art. L.O.
1114-3 del Codice generale degli enti locali, si dovranno prendere misure appropriate, nella legge
finanziaria da adottare entro i due anni successivi, per far ritornare al livello di autonomia
finanziaria dei comuni imposto dal legislatore.
12
trattamento tra i redditi del capitale (soggetti, con le nuove disposizioni, ad un
nuovo prelievo proporzionale) e le altre categorie di reddito che sono rimaste
sottoposte alla scala progressiva. Pertanto, il Conseil ha considerato che le
disposizioni contestate non hanno violato il principio di progressività
dell’imposizione sul reddito delle persone fisiche.
    – Sull’art. 31
    Il Conseil constitutionnel ha giudicato conformi alla Costituzione le
disposizioni dell’art. 31 della legge finanziaria, che sopprimono l’imposta sulla
ricchezza, creando invece una imposta sul patrimonio immobiliare.
    – Sulle altre disposizioni
    Il Conseil constitutionnel ha giudicato l’art. 126, sulla riforma dei sussidi per
l’alloggio e sulle regole di fissazione dell’importo degli affitti nel parco locativo
sociale, e l’art. 142, che sopprime il rimborso, da parte dello Stato, di una parte
della maggiorazione legale di alcune rendite vitalizie date dalle compagnie
assicurative ai loro clienti, conformi alla Costituzione. Ha, invece, sanzionato con
l’incostituzionalità l’art. 85, che annullava il trasferimento di risorse per la
metropoli di Lione e per la regione Auvergne-Rhône-Alpes, visto che il legislatore
non si è basato, nell’operare il taglio, su criteri oggettivi e razionali in rapporto
con l’obiettivo prefissato. Infine, il Conseil ha censurato, in quanto estranei
all’ambito della legge finanziaria, gli artt. 32, 127, 145, 150, 152 e 153.

                                                                      Céline Torrisi

                                                                                  13
FRANCIA
                                    FINANZE PUBBLICHE

             Conseil constitutionnel, decisione n. 2017-759 DC
       del 28 dicembre 2017, Legge finanziaria correttiva per il 2017

                                                                                      03/01/2018

    Il Conseil constitutionnel è stato adito da oltre sessanta deputati e sessanta
senatori in riferimento alla seconda legge di finanziamento correttiva per il 2017 1-
2
  . I parlamentari ricorrenti contestavano la procedura di adozione della legge,
alcune disposizioni dell’art. 11 e le connesse disposizioni dell’art. 60 della
precedente finanziaria per il 2017, la legge n. 2016-1917 del 29 dicembre 2016,
che introduceva il prelievo alla fonte dell’imposta sul reddito a partire dal 2019.
   – Sulla procedura di adozione della legge
   I deputati ricorrenti contestavano che, in prima lettura all’Assemblea nazionale,
il Governo avesse depositato tardivamente i propri emendamenti in violazione
dell’art. 39 Cost. e dei requisiti dei principi di chiarezza e sincerità del dibattito
parlamentare. Il Conseil constitutionnel ha respinto tale doglianza, in quanto l’art.
39 Cost. e la legge organica n. 2001-692 del 1° agosto 2001 impongono per i
progetti di legge finanziaria, prima che vengano depositati all’Assemblée
nationale, l’analisi preventiva, la consultazione del Conseil d’État e la
deliberazione in Consiglio dei ministri. Tuttavia tale iter non è previsto per gli
emendamenti. Il Conseil ha quindi stabilito che la legge sottoposta al suo esame
era stata adottata secondo una procedura conforme alla Costituzione.

   1
       Il testo della sentenza è reperibile on line alla pagina http://www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2017756DC2017756dc.pdf e il
relativo comunicato stampa alla pagina http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-756-
dc/communique-de-presse.150450.html.
   2
      Il Conseil constitutionnel si è pronunciato sulla prima legge di finanziamento correttiva
per il 2017 in data 29 novembre 2017 con la decisione n. 2017-755 DC, Legge finanziaria
correttiva per il 2017. Il testo della sentenza è reperibile on line alla pagina http://www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2017755DC2017755dc.pdf.            La
decisione è stata passata in rassegna nel bollettino di attualità giurisprudenziale straniera del
mese      di     novembre       2017       ed     è    reperibile     on     line     alla   pagina
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_201711.pdf.
                                                                                                 15
– Sull’art. 11
   Le disposizioni dell’art. 11 introducono alcune modifiche alla riforma del
prelievo alla fonte dell’imposta sul reddito adottata con la legge n. 2016-1917 del
29 dicembre 2016.
   Il Conseil constitutionnel ha respinto le doglianze sollevate contro l’art. 60
della legge del 2016 ma ha esaminato quelle sollevate contro l’art. 11 della legge
in oggetto.
   Alcune disposizioni dell’art. 11 prevedono un meccanismo specifico di
deduzione dai redditi dell’anno 2019 dei premi versati ad alcuni regimi di
risparmio pensionistico.
   I ricorrenti sostenevano che tali disposizioni violassero diritti acquisiti. Il
Conseil ha rigettato tale doglianza sottolineando che tali disposizioni – il cui
obiettivo è quello di dissuadere i contribuenti dal modificare temporaneamente la
loro attitudine al risparmio, tenuto conto dell’attuazione, nel 2019, del prelievo
alla fonte dell’imposta sui redditi e dell’assenza di imposizioni sui redditi del
2018 – si applicheranno solo a situazioni che si perfezioneranno nel 2018 e nel
2019.
   – Su altre disposizioni
   Il Conseil ha poi censurato, in quanto estranei all’ambito della legge
finanziaria, l’art. 24, che autorizzava l’amministrazione fiscale a rendere
pubbliche le informazioni relative ai beneficiari di sgravi fiscali, e l’art. 29 che
disciplinava l’accessibilità dei dati dell’amministrazione fiscale relativi ai valori
fondiari dichiarati in occasione di modifiche.

                                                                      Céline Torrisi

16
SPAGNA
                          STRANIERO – DIRITTO ALLA SALUTE

         Tribunale costituzionale, decisioni sulle norme di varie
       Comunità autonome di estensione della copertura sanitaria
           gratuita per gli immigrati in situazione irregolare

                                                                                       16/01/2018

   Come è noto, tra le misure di austerity approvate dal Governo durante la crisi
economica per ridurre il disavanzo pubblico si contavano alcune che riguardavano
la sanità. Le più significative erano state introdotte con il regio decreto-legge n.
16/2012, del 20 aprile, recante misure urgenti per garantire la sostenibilità del
Sistema Nazionale di Salute (SNS) e per migliorare la qualità e sicurezza delle sue
prestazioni, che garantiva l’assistenza pubblica sanitaria alle persone che avessero
la condizione di assicurato o di beneficiario del SNS. Ciò aveva comportato
l’esclusione di alcuni gruppi di individui: gli spagnoli maggiori di ventisei anni
con un certo livello di reddito e gli stranieri in situazione irregolare (con talune
eccezioni) 1. In precedenza, si garantiva l’assistenza sanitaria agli immigrati senza
permesso di soggiorno, ma iscritti alle anagrafi comunali (padrones municipales).
   Il Parlamento della Navarra aveva questionato sotto più profili la legittimità del
regio decreto-legge n. 16/2012 e, inoltre, per ovviare all’anzidetta esclusione,
alcune Comunità autonome avevano messo in atto “contromisure” volte a
garantire assistenza agli stranieri in situazione irregolare.
   Il Tribunale costituzionale, che si era già pronunciato a favore della legittimità
del nuovo sistema instaurato dal regio decreto-legge n. 16/2012 con la STC
139/2016, del 21 luglio 2, ha cominciato, di recente, a giudicare le contromisure
autonomiche.
   Nell’ultimo deposito dell’anno è stata pubblicata la STC 134/2017 3, del 16
novembre, che ha giudicato il conflitto positivo di competenza presentato dal

   1
      Ovvero: (a) in caso di urgenza causata da malattia grave o incidente, (b) in caso di assistenza
alla gravidanza, durante il parto e nel post-parto, (c) in caso di minorenni.
   2
      La decisione, che non era stata adottata all’unanimità e recava due opinioni dissenzienti, era
stata segnalata nel Bollettino di informazione sull’attualità giurisprudenziale straniera (settembre
2016), https://www.cortecostituzionale.it/actionRicercaBollettini.do.
   3
         Il   testo     della    sentenza    è    reperibile  on            line     alla     pagina
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15179.pdf.
                                                                                                  17
Governo centrale nei confronti del decreto del Governo basco n. 114/2012, del 26
giugno, sul regime delle prestazioni sanitarie del Sistema Nazionale di Salute
nell’ambito della Comunità autonoma di Euskadi. Le norme basche riconoscevano
l’assistenza sanitaria agli immigrati senza permesso di soggiorno inscritti
all’anagrafe e con domicilio nel suo territorio per almeno un anno.
    Il Tribunale costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle norme denunciate.
    L’art. 3 della legge n. 16/2003, del 28 maggio, di coesione e qualità del SNS,
come novellata dal regio decreto-legge n. 16/2012, è una norma básica ai sensi
dell’art. 149, comma 1, paragrafo 16, che affida allo Stato la competenza esclusiva
in materia di sanità estera, fondamenti e coordinamento generale della sanità e
legislazione sui prodotti farmaceutici. La norma statale copre interamente
l’ambito soggettivo del diritto di accesso alle prestazioni sanitarie e, così facendo,
preclude alle Comunità autonome la possibilità si sviluppare un sistema di accesso
alle prestazioni nel loro territorio che si discosti da quello fondato sui concetti di
“assicurato” o “beneficiario” stabilito nelle bases statali.
    La sentenza reca due opinioni dissenzienti.
    La prima è sottoscritta dai giudici costituzionali Fernando Valdés Dal-Ré, Juan
Antonio Xiol Ríos, Cándido Conde-Pumpido Tourón e María Luisa Balaguer
Callejón, molto critici con il passaggio dal Welfare State al Workfare State segnato
dall’approvazione del regio decreto-legge n. 16/2012. A loro avviso, il livello
minimo omogeneo o livello di sufficienza delle prestazioni sanitarie pubbliche, di
competenza statale, è suscettibile di essere migliorato dalle Comunità autonome
nell’esercizio delle loro competenze di sviluppo normativo in materia di sanità 4.
    La seconda è sottoscritta dal relatore, il giudice costituzionale Antonio Narváez
Rodríguez, che dissente dalla portata che il Tribunale costituzionale ha
riconosciuto alla competenza statale sulle bases in materia di sanità. La
giurisprudenza costituzionale pregressa aveva sviluppato una concezione delle
bases come un minimo comune ed uniforme, ma suscettibile di essere migliorato
dalle Comunità autonome, le quali si devono assumere il costo delle prestazioni
aggiuntive.

     4
       Questi motivi sono alla base dell’opinione dissenziente degli stessi giudici alla
STC 140/2017, del 30 novembre, con cui il plenum ha dichiarato l’illegittimità per violazione
delle bases statali della legge foral n. 18/2012, del 19 ottobre, che disciplina la
partecipazione finanziaria al costo delle prestazioni farmaceutiche nella Comunità foral di
Navarra. Il testo della decisione può essere consultato on line alla pagina
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-283.pdf.
18
Il 19 dicembre 2017 ed il 15 gennaio 2018 i mezzi di comunicazione 5 hanno
reso noto che il Tribunale costituzionale è giunto ad identiche conclusioni nel
giudicare, rispettivamente, il decreto legge n. 3/2015, che disciplina l’accesso
universale all’attenzione sanitaria nella Comunità valenziana 6, e la legge n.
7/2016, del 21 luglio, recante misure straordinarie contro l’esclusione sociale in
Estremadura 7.

                                                                       Carmen Guerrero Picó

   5
     Il testo delle decisioni ancora non è stato pubblicato nei fogli ufficiali né anticipato nella
pagina web del Tribunale costituzionale.
   6
       V. El Tribunal Constitucional anula el decreto valenciano que permitía a los
inmigrantes       acceder     a      la      Sanidad,   in     El   País, 19/12/2017,
https://elpais.com/ccaa/2017/12/19/valencia/1513682348_421306.html.
   7
     V. El TC rechaza que Extremadura ofrezca asistencia sanitaria a irregulares, in El Diario
de Extremadura, 15/01/2018, https://www.eldiario.es/sociedad/TC-Extremadura-asistencia-
sanitaria-irregulares_0_729677875.html.
                                                                                                19
GERMANIA
                     GIURISDIZIONE – RINVIO PREGIUDIZIALE

Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 14 dicembre 2017
     (2 BvR 1872/17) in materia di rinvio pregiudiziale alla
        Corte di giustizia e di considerazione dello stesso
                      in procedimenti terzi

                                                                           16/01/2018

    Il Tribunale costituzionale ha pubblicato un’ordinanza in cui ha dichiarato
irricevibile un ricorso diretto e la relativa istanza cautelare promossi da una
richiedente asilo armena. Il ricorso aveva ad oggetto l’estradizione della ricorrente
in Italia e la mancata considerazione al riguardo di alcuni rinvii pregiudiziali in
materia di estradizione attualmente pendenti presso la Corte di giustizia relativi a
procedimenti introdotti da terzi.
    La ricorrente armena era entrata in Germania nel 2017 con un visto italiano. La
sua richiesta d’asilo in Germania era stata respinta in quanto inammissibile; non
sussistendo alcun divieto di estradizione, si era ordinata l’estradizione della
ricorrente in Italia, paese competente ai sensi del regolamento Dublino-III. Il
ricorso della ricorrente presso il Tribunale amministrativo di Münster con cui
chiedeva anche di sospendere l’estradizione in Italia (dove, secondo la ricorrente,
malata di cuore, le condizioni di vita dei profughi non sarebbero dignitose) non
aveva avuto successo. Tra l’altro, nel respingere il ricorso della ricorrente, il
Tribunale amministrativo non aveva accolto l’argomentazione secondo cui si
sarebbe dovuto sospendere l’estradizione in attesa delle decisioni da parte della
Corte di giustizia su alcuni rinvii pregiudiziali avanzati in altri giudizi ed aventi ad
oggetto una analoga fattispecie. Di conseguenza, l’interessata aveva adito il
Tribunale costituzionale lamentando la violazione dei propri diritti di cui all’art. 2,
comma 1, LF, art. 3, comma 1, LF in combinazione con il principio dello stato di
diritto (art. 19, comma 4, LF e art. 103, comma 1, LF).
    Il Tribunale costituzionale ha sottolineato che, rispetto ad un procedimento
d’urgenza, come nella specie, la pendenza di rinvii pregiudiziali nell’ambito di
altri giudizi non comporta automaticamente un provvedimento di accoglimento,
eventualmente anche provvisorio, in attesa della decisione della Corte di giustizia.
Questo a meno che la decisione sul rinvio pregiudiziale nell’ambito di un diverso
giudizio assumesse carattere decisivo per la definizione del procedimento
d’urgenza.
                                                                                     21
Nella specie, i rinvii pregiudiziali richiamati dalla ricorrente avevano ad
oggetto la questione relativa alla possibilità di effettuare l’estradizione in uno stato
Ue nel quale si temesse che l’estradando potesse subire un trattamento disumano,
tuttavia non tanto nell’ambito della procedura d’asilo, bensì nella successiva fase
di riconoscimento di avente diritto d’asilo.
   La ricorrente non aveva sufficientemente sostenuto la ragione per cui ritenesse
che la situazione nel paese di destinazione (Italia) fosse, per il titolare di uno
status di protezione, incompatibile con il rispetto della sua dignità umana; né si
era sufficientemente argomentato la ragione per cui non sarebbe stato possibile
agire (anche dall’Italia) a tutela dei propri diritti nel procedimento principale
(eventualmente includendo un rinvio pregiudiziale).
   La ricorrente non aveva peraltro dedotto che un mancato confronto del
Tribunale amministrativo con i rinvii della Corte federale amministrativa del 27
giugno 2017 (1 C 26.16) e della Corte amministrativa del Land Baden-
Württemberg del 15 marzo 2017 (A 11 S 2151/16) avesse leso l’art. 19, comma 4,
LF e che le relative questioni fossero rilevanti per il proprio procedimento.

                                                               Maria Theresia Roerig

22
GERMANIA
                      GIURISDIZIONE – RINVIO PREGIUDIZIALE

Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 19 dicembre 2017
   (2 BvR 424/17), in materia di (omesso) rinvio pregiudiziale
           alla Corte di giustizia e di consegna in paese
                 con condizioni detentive critiche

                                                                                 16/01/2018

   Il Tribunale costituzionale ha pubblicato un’ordinanza 1 con cui ha accolto un
ricorso diretto per violazione della garanzia al giudice naturale (art. 101, comma
1, per. 2, Legge fondamentale) per omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di
giustizia di alcune questioni riguardanti le condizioni detentive (nella specie, in
Romania), la cui compatibilità con i principi ed il diritto dell’Ue non è ancora
stata sufficientemente chiarita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.
   Secondo il Tribunale costituzionale federale, una corte di appello tedesca, che
doveva decidere sulla consegna del ricorrente detenuto in Germania in base ad un
mandato di arresto europeo alla Romania, era tenuta, in relazione alla decisione
sull’ammissibilità della consegna richiesta dalle autorità rumene nell’ambito del
sistema di assistenza e cooperazione giudiziaria europea, ad operare un rinvio
pregiudiziale alla Corte di giustizia, quale unico giudice naturale competente per
determinare l’applicazione ed interpretazione del diritto dell’Ue in casi non ancora
chiariti e dubbi.
   Nel caso di specie, la corte di appello aveva invece deciso autonomamente e
direttamente di consegnare il ricorrente alla Romania, basandosi sulla propria
interpretazione della disciplina europea in relazione alle condizioni detentive
sussistenti in tale paese che potrebbero, ad avviso dei giudici costituzionali,
risultare in contrasto con la garanzia della dignità umana, con l’art. 4 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché con l’art. 3 CEDU (in
particolare, la dimensione delle celle garantita nella detenzione [semi]aperta è pari
a solo 2m2 è stata per questo considerata critica).

   1
        Un comunicato stampa relativo alla decisione è disponibile in lingua inglese
e              reperibile              on             line              alla             pagina
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2018/bvg18-003.html.
                                                                                            23
Secondo l’interpretazione della corte di appello, gli stati membri sarebbero
tenuti, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, a provvedere
all’esecuzione dei mandati europei; eccezioni sarebbero consentite solo in casi
particolari. Sebbene alla luce di un controllo a due fasi, come richiesto dalla Corte
di giustizia, si riconoscano dei deficit nel sistema penitenziario rumeno che hanno
inter alia condotto a condanne della Romania per violazione dell’art. 3 CEDU,
non si potrebbe affermare un concreto pericolo configurantesi in un trattamento
disumano del ricorrente. Ciò in quanto quest’ultimo avrebbe a disposizione nel
carcere rumeno uno spazio minimo di 3m² nel regime detentivo chiuso e di 2m² in
quello (semi)aperto. Il rigetto della richiesta di consegna creerebbe peraltro un
“safe haven”, in Germania dove la pena non verrebbe scontata. Le condizioni
detentive in Romania sarebbero inoltre state migliorate a partire dal 2014. Il
problema dello spazio nelle celle che, quantomeno nel regime (semi)aperto, non
sembra corrispondere al dettato della CEDU verrebbe in ogni modo attenuato e
compensato da orari di uscita più generosi, miglioramenti edilizi ed anche
miglioramenti degli impianti per l’igiene, orari per visite, etc.
    Il Tribunale costituzionale federale, in merito a tali valutazioni della corte di
appello, sottolinea come – sebbene qualunque omissione del rinvio pregiudiziale
non rappresenti in sé una violazione della garanzia al giudice naturale di cui
all’art. 101, comma 1, per. 2, LF – debba però affermarsi una tale violazione
quando un giudice – come nella specie – esorbiti in maniera non sostenibile dal
proprio margine di valutazione circa l’applicazione e l’interpretazione del diritto
dell’Ue, in particolare qualora una giurisprudenza completa ed esaustiva della
Corte di giustizia non si sia pronunciata sulla questione da decidere. Nella specie,
la Corte di giustizia non ha infatti ad oggi chiarito in maniera esaustiva quali siano
concretamente i requisiti minimi per la detenzione ai sensi dell’art. 4 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Ue ed in base a quali parametri le condizioni di
detenzione debbano essere valutati. Un eccesso, rispetto al margine di valutazione,
è da ritenersi palesemente insostenibile da parte di un giudice di merito (nella
specie di ultima istanza) che valuti la giurisprudenza della Corte EDU – che deve
essere considerata nella valutazione alla luce dell’art. 52, comma 3, della Carta dei
diritti fondamentali dell’Ue – in maniera selettiva oppure aggiunga ulteriori
considerazioni oppure che sviluppi il diritto dell’Ue in maniera autonoma. Il
giudice, per poter decidere senza rinvio pregiudiziale, deve prima informarsi in
maniera adeguata sul diritto materiale dell’Ue, quindi analizzare la giurisprudenza
attinente della Corte di giustizia da interpretare e, infine, formarsi, in ragione di
tali valutazioni, una posizione sostenibile in merito alla situazione giuridica posta

24
al suo vaglio avendola ritenuta chiara (“acte clair”) o chiarita dalla suddetta
giurisprudenza (“acte éclairé”).
   La giurisprudenza della Corte di giustizia è però, come accennato, ancora
incompleta per quanto riguarda la determinazione dei requisiti minimi che
derivano concretamente dall’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali in relazione
alle condizioni detentive (anche alla luce delle cause Aranyosi e Căldăraru, decise
con la sentenza del 5 aprile 2016). La corte di appello non doveva quindi
sostituirsi con la propria valutazione al giudizio della Corte di giustizia, tra l’altro,
basandosi in maniera congiunta su parametri nazionali, europei e convenzionali
senza legarli ai requisiti specifici dell’art. 4 della Carta e senza motivare perché i
requisiti affermati sarebbero chiari o già chiariti dalla Corte di giustizia. Anche gli
aspetti e gli argomenti che secondo la corte tedesca attenuano le condizioni
pregiudizievoli del regime detentivo rumeno non sono stati ad oggi definiti dalla
Corte di giustizia.
   La corte di appello dovrà pertanto occuparsi nuovamente del caso, mentre il
Tribunale costituzionale non deve al momento procedere con lo scrutinio della
questione sollevata dal ricorrente ovvero se la decisione della corte di appello leda
o meno, alla luce delle condizioni detentive in Romania, la garanzia della dignità
umana di cui all’art. 1, comma 1, LF.

                                                                Maria Theresia Roerig

                                                                                      25
GERMANIA
                                 UNIVERSITÀ – ISCRIZIONI

 Tribunale costituzionale federale, sentenza del 19 dicembre 2017
    (1 BvL 3/14, 1 BvL 4/14) sul numerus clausus per accedere
                     alla facoltà di medicina

                                                                                   17/01/2018

   Il Tribunale costituzionale ha pubblicato una sentenza 1 in cui ha dichiarato la
normativa del Bund e dei Länder relativa alla procedura per l’assegnazione di
posti di studio presso le facoltà universitarie di medicina parzialmente
incostituzionale. La questione di costituzionalità era stata sollevata dal tribunale
amministrativo di Gelsenkirchen adito da alcuni aspiranti studenti.
    Secondo il giudizio del Tribunale, la normativa quadro del Bund
(Hochschulrahmengesetz – HRG) e le disposizioni dei Länder (per la ratifica ed
attuazione del trattato federale per l’introduzione di un organismo comune per
l’ammissione di aspiranti all’università) ledono il diritto degli aspiranti studenti di
medicina ad avere pari chances di partecipazione all’offerta statale universitaria e
con ciò l’art. 12, comma 1, per. 1, Legge fondamentale (LF), in combinazione con
l’art. 3, comma 1, LF. Le disposizioni, inoltre, disconoscono i requisiti che
derivano dalla riserva di legge. I legislatori dovranno intervenire per trovare un
rimedio alla situazione incostituzionale entro il 31 dicembre 2019.
    Attualmente il sistema di ammissione prevede che, a parte una piccola quota
riservata agli studenti stranieri ed a casi particolari, circa il 20% dei posti venga
attribuito agli aspiranti con i voti migliori (riferendosi al voto del diploma di
maturità), mentre circa il 20% venga assegnato in base ad una lista d’attesa, ed il
restante 60% a studenti scelti dalle università stesse generalmente sempre in base
al voto del diploma di maturità.
    Un’assegnazione siffatta, che si basi sui suddetti criteri relativi ai migliori voti
di maturità, al periodo temporale di attesa ed alla scelta da parte delle università,
non è di per sé in contrasto con la Legge fondamentale, ma – secondo il Tribunale
costituzionale – la normativa che limita nell’intera Germania l’accesso alla facoltà

   1
       Un comunicato stampa relativo alla decisione è disponibile in lingua inglese e
reperibile                 on                   line                  alla                 pagina
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2017/bvg17-112.html.
                                                                                              27
di medicina, come attualmente regolata, è incompatibile con la libertà di
formazione professionale e con il principio di uguaglianza.
   In particolare, risulta problematico, nell’ambito dell’assegnazione dei posti di
studio, il ruolo che viene attribuito alle preferenze espresse in merito alla scelta
relativa alla sede universitaria (ovvero la scelta delle città universitarie preferite). I
candidati devono infatti indicare nella loro domanda sei città nonché preferenze
per le materie di studio. Può quindi accadere che un candidato abbia tutti i
requisiti ed ottimi voti, ma non riceva alcun posto per aver effettuato una scelta
“sbagliata” in relazione alla sede universitaria preferita (mentre, al contrario, un
candidato con un voto peggiore potrebbe accedere alla facoltà di medicina là dove
abbia fatto domanda per studiare presso una sede universitaria meno richiesta). La
preferenza della sede universitaria non deve, secondo il Tribunale costituzionale,
rappresentare un criterio primario nell’assegnazione. Inoltre, anche la limitazione
della scelta a sole sei sedi sarebbe del tutto arbitraria.
   I giudici costituzionali hanno censurato anche il fatto che la procedura attuale
non assicuri la comparabilità del voto del diploma di maturità oltre i confini dei
vari Länder e che il periodo di attesa non venga ridotto (constano casi di candidati
che non riportino buoni voti che attendono anche 14-15 semestri prima di poter
essere ammessi, circostanza, questa, che si ritiene disfunzionale).
   Infine, si è criticato il criterio, adottato da molte università (ma non da tutte), di
orientarsi esclusivamente in base al voto (complessivo) del diploma di maturità. Il
Tribunale esige infatti l’applicazione di almeno un criterio ulteriore per la scelta
degli studenti da ammettere.
   La procedura di selezione non corrisponde, poi, al requisito della riserva della
legge, nella misura in cui non garantisce per legge che le procedure delle
università atte verificare l’adeguatezza dei candidati o la selezione dopo una
precedente formazione o attività professionale siano effettuate in modo
standardizzato e strutturato. Si è censurato altresì che le università ad Amburgo e
in Baviera possano autonomamente determinare ulteriori criteri.

                                                                Maria Theresia Roerig

28
GERMANIA
                            DETENZIONE – PERSONE ANZIANE

Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 21 dicembre 2017
      (2 BvR 2772/17) sull’esecuzione della pena da parte
                    di persona molto anziana

                                                                                   17/01/2018

    Il Tribunale costituzionale ha pubblicato un’ordinanza 1 in cui ha dichiarato
irricevibile un ricorso diretto promosso da un uomo di novantasei anni d’età,
condannato a quattro anni di reclusione per favoreggiamento in omicidio, che
aveva ad oggetto il denegato differimento dell’esecuzione della pena. Il
ricorrente sosteneva che il suo stato di salute non fosse stato considerato in
maniera adeguata nella decisione di condanna definitiva e lamentava la violazione
del suo diritto alla vita ed all’integrità fisica di cui all’art. 2, comma 2, per. 1,
Legge fondamentale.
   Il Tribunale costituzionale ha sottolineato, nella sua decisione, come il dovere
dei pubblici poteri di assicurare la sicurezza dei cittadini e la loro fiducia nella
funzione delle autorità esige generalmente l’esecuzione della pena da parte del
condannato. Alla luce di un imminente pericolo per la salute per il condannato
si creerebbe tuttavia un rapporto di tensione tra il dovere delle autorità di far
eseguire la pena ed il diritto fondamentale del condannato di cui all’art. art. 2,
comma 2, per. 1, in combinazione con l’art. 1, comma 1, LF, tensione di cui
si dovrebbe tener conto, secondo il principio di proporzionalità, tramite una
ponderazione degli interessi contrapposti. In base a ciò, non verrebbe però tout
court esclusa l’esecuzione della pena di un condannato solo in ragione di un’età
molto avanzata. Si esige invece un’esecuzione penale dignitosa, la quale implica
che un condannato – anche per reati gravi – debba sempre avere una chance
concreta di ottenere nuovamente la libertà.
   Pertanto, se un condannato si trova in fin di vita o se la sua salute è in grave
pericolo, l’esecuzione della pena deve essere esclusa. Se, invece, esistono
sufficienti terapie mediche per scongiurare il pericolo per la salute, lo stato non
deve rinunciare all’esecuzione della pena nemmeno nei confronti di una persona

   1
       Un comunicato stampa relativo alla decisione è disponibile in lingua inglese e
reperibile                 on                   line                  alla                 pagina
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2017/bvg17-115.html.
                                                                                              29
molto anziana. In ogni caso, il principio dello stato di diritto richiede che il
giudice abbia chiarito anche i fatti relativi alla salute in maniera sufficiente ed
adeguata. Ciò è stato riconosciuto nel caso in esame: i giudici avevano, infatti, reso
la loro decisione a seguito di varie perizie sullo stato di salute del condannato.

                                                              Maria Theresia Roerig

30
FRANCIA
                 STATO D’URGENZA – PROVVEDIMENTI PREFETTIZI

          Conseil constitutionnel, decisione n. 2017-684 QPC
        dell’11 gennaio 2018, Associations La cabane juridique,
                         Legal Shelter et autre

                                                                                17/01/2018

   Il Conseil constitutionnel è stato adito dal Conseil d’État, che ha sollevato una
questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto il comma 2 dell’art. 5
della legge n. 55-385 del 3 aprile 1955 sullo stato di urgenza, nel testo anteriore
alle modifiche di cui alla legge n. 2017-1154 dell’11 luglio 2017, di proroga
dell’applicazione della legge n. 55-385 1.
    Le disposizioni contestate conferiscono al prefetto poteri specifici nell’ambito
dello stato di urgenza, tra cui la possibilità di istituire, mediante decreto, zone di
protezione o zone di sicurezza all’interno delle quali gli spostamenti delle persone
e dei veicoli possono essere limitati o vietati.
    Le associazioni ricorrenti nel giudizio a quo sostenevano che tali disposizioni
violassero la libertà di circolazione, il diritto al rispetto della vita privata, il diritto
ad una vita familiare normale, il diritto di proprietà e la libertà di impresa, giacché
l’istituzione di zone di protezione o di sicurezza da parte del prefetto non sarebbe
stata subordinata a circostanze o a minacce specifiche e dal momento che le
misure di regolamentazione del soggiorno nelle medesime zone non sarebbero
state definite o disciplinate. I ricorrenti asserivano, inoltre, che le disposizioni
contestate violassero l’art. 12 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo nella
misura in cui avrebbero consentito di delegare, ad agenti privati di sicurezza, il
compito di fare ispezioni corporali e dei bagagli nello spazio pubblico.
    Dopo aver ricordato la necessità, per il legislatore che instaura un regime di
urgenza, di garantire la conciliazione tra la prevenzione delle violazioni
dell’ordine pubblico ed il rispetto dei diritti e delle libertà riconosciuti a tutti

   1
       Il testo della sentenza è reperibile on line alla pagina http://www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2017684QPC2017684qpc.pdf,    il
relativo comunicato stampa alla pagina http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2018/2017-684-
qpc/communique-de-presse.150525.html ed il commento della decisione alla pagina
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/root/bank/download/2017684QPC2017684qpc_ccc.pdf.
                                                                                          31
coloro che risiedono sul territorio francese, il Conseil constitutionnel ha
sottolineato che, nell’adottare le disposizioni contestate, il legislatore non aveva
sottoposto la creazione di una zona di protezione o di sicurezza a nessun’altra
condizione tranne quella di essere adottate nell’ambito dello stato di urgenza. Ha
poi stabilito che il legislatore non aveva definito la natura dei provvedimenti che il
prefetto poteva adottare per disciplinare il soggiorno delle persone all’interno
delle zone di sicurezza e non aveva previsto, nell’attuazione di tali provvedimenti,
alcuna garanzia ulteriore.
   Il Conseil constitutionnel ha quindi rilevato che il legislatore non aveva
garantito una conciliazione equilibrata tra l’obiettivo di valore costituzionale della
salvaguardia dell’ordine pubblico e la libertà di circolazione. Di conseguenza, ha
dichiarato le disposizioni contestate contrarie alla Costituzione.

                                                                       Céline Torrisi

32
FRANCIA
                 SPAZIO SCHENGEN – CONTROLLI ALLE FRONTIERE

       Conseil d’État, decisione n. 415291 del 21 dicembre 2017,
           Association nationale d’assistance aux frontières
                       pour les étrangers et autres

                                                                                      17/01/2018

  Con nota del 3 ottobre 2017, il Governo francese ha notificato al segretario
generale del Consiglio dell’Unione europea la sua intenzione di reintrodurre, in
maniera temporanea, a partire dal 1° novembre 2017 fino al 30 aprile 2018, i
controlli alle frontiere interne dello spazio Schengen, fondandosi sugli artt. 25 e
27 del regolamento UE n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9
marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di
attraversamento delle frontiere da parte delle persone (il c.d. “codice frontiere
Schengen”) 1.
    Diverse associazioni hanno adito il Conseil d’État per chiedere l’annullamento,
per eccesso di potere, della decisione del Governo, nonché la sospensione della
sua esecuzione. I ricorrenti chiedevano, inoltre, di sollevare una questione
pregiudiziale innanzi la Corte di giustizia sulla conformità della decisione
impugnata al c.d. “codice frontiere Schengen” ed agli artt. 18 e 45 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea. Infine, alla luce della durata massima
fissata dall’art. 25 del “codice frontiere Schengen”, contestavano la durata della
reintroduzione dei controlli alle frontiere. Ricordavano, in effetti, che, dal 13
novembre 2015, considerando la persistente minaccia terroristica e
l’organizzazione di importanti manifestazioni sportive o politiche, il Governo
francese ha reintrodotto (o prolungato) per ben nove volte il controllo alle
frontiere interne con durate variabili.
    Con l’ordonnance del 21 novembre 2017 2, il Conseil d’État ha rigettato, per
insussistenza del criterio dell’urgenza, la richiesta di sospensione e, con la
decisione in rassegna 3, ha respinto il ricorso sollevato dalle associazioni ricorrenti.

   1
       Il documento è reperibile on line alla pagina                 http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0399&from=IT.
   2
     Il testo dell’ordonnance è reperibile on line alla pagina http://www.conseil-etat.fr/Decisions-
Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-
particuliere/Conseil-d-Etat-21-novembre-2017-Association-nationale-d-assistance-aux-frontieres-
pour-les-etrangers-et-autres.
                                                                                                 33
Il Conseil d’État si è pronunciato, innanzi tutto, sulla proporzionalità della
misura. Ricordando che tale misura è stata adottata in un contesto di minaccia
terroristica, e considerando la natura di tale rischio nonché la necessità, per
prevenirlo in maniera efficace, di controllare l’identità e la provenienza delle
persone che intendano entrare in Francia, il Conseil d’État ha stabilito che la
decisione impugnata era proporzionata alla gravità della minaccia.
   Sulla questione della durata della misura adottata dal Governo, ha respinto le
doglianze dei ricorrenti, senza sollevare una questione pregiudiziale dinanzi alla
Corte di giustizia.
   Infine, dopo aver sottolineato che, per adottare la decisione contestata, il Primo
ministro si era fondato sull’attualità e sul livello elevato della minaccia terroristica
in Francia, il Conseil d’État ha stabilito che il riemergere di tale minaccia
costituisce un motivo atto a giustificare nuovamente l’introduzione del controllo
alle frontiere interne sul fondamento dell’art. 25 del “codice frontiere Schengen”.
Ha proseguito considerando che, nella misura in cui la durata prevedibile della
minaccia che giustifica il ripristino dei controlli alle frontiere interne eccede i 30
giorni, senza che il suo termine possa ragionevolmente essere determinato, il
Governo può decidere di reintrodurre un controllo temporaneo per una durata
massima di sei mesi, come previsto dal codice frontiere Schengen. Ha quindi
respinto la richiesta di annullamento della decisione di ripristino dei controlli alle
frontiere dello spazio Schengen.

                                                                                  Céline Torrisi

     3
      Il testo della sentenza è reperibile on line alla pagina http://www.conseil-etat.fr/Decisions-
Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-
particuliere/Conseil-d-Etat-28-decembre-2017-Association-nationale-d-assistance-aux-frontieres-
pour-les-etrangers-et-autres ed il relativo comunicato stampa alla pagina http://www.conseil-
etat.fr/Actualites/Communiques/Controle-aux-frontieres-interieures-de-l-Union-europeenne.
34
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