CORTE COSTITUZIONALE SEGNALAZIONI SULL'ATTUALITÀ COSTITUZIONALE STRANIERA - SERVIZIO STUDI - gennaio 2018
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CORTE COSTITUZIONALE SERVIZIO STUDI Area di diritto comparato SEGNALAZIONI SULL’ATTUALITÀ COSTITUZIONALE STRANIERA a cura di Carmen Guerrero Picó Sarah Pasetto Maria Theresia Rörig Céline Torrisi con il coordinamento di Paolo Passaglia n. 10 (gennaio 2018)
Avvertenza La Corte costituzionale ha la titolarità, in via esclusiva, dei contenuti del presente documento. La Corte costituzionale fa divieto, in assenza di espressa autorizzazione, di riprodurre, estrarre copia ovvero distribuire il documento o parti di esso per finalità commerciali. Il riutilizzo per finalità diverse è soggetto alle condizioni ed alle restrizioni previste nel contratto di licenza Creative Commons (CC by SA 3.0). Per informazioni e richieste, si invita a contattare il Servizio Studi, scrivendo al seguente indirizzo email: servstudi@cortecostituzionale.it.
SOMMARIO Francia PREVIDENZA SOCIALE – FINANZE PUBBLICHE Conseil constitutionnel, decisione n. 2017-756 DC del 21 dicembre 2017, Legge di finanziamento della previdenza sociale per il 2018 ............................ 7 Francia FINANZE PUBBLICHE Conseil constitutionnel, decisione n. 2017-758 DC del 28 dicembre 2017, Legge finanziaria per il 2018 ........................................................................... 11 Francia FINANZE PUBBLICHE Conseil constitutionnel, decisione n. 2017-759 DC del 28 dicembre 2017, Legge finanziaria correttiva per il 2017 ......................................................... 15 Spagna STRANIERO – DIRITTO ALLA SALUTE Tribunale costituzionale, decisioni sulle norme di varie Comunità autonome di estensione della copertura sanitaria gratuita per gli immigrati in situazione irregolare .................................................................................... 17 Germania GIURISDIZIONE – RINVIO PREGIUDIZIALE Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 14 dicembre 2017 (2 BvR 1872/17) in materia di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e di considerazione dello stesso in procedimenti terzi .................................... 21 Germania GIURISDIZIONE – RINVIO PREGIUDIZIALE Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 19 dicembre 2017 (2 BvR 424/17), in materia di (omesso) rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e di consegna in paese con condizioni detentive critiche ... 23
Germania UNIVERSITÀ – ISCRIZIONI Tribunale costituzionale federale, sentenza del 19 dicembre 2017 (1 BvL 3/14, 1 BvL 4/14) sul numerus clausus per accedere alla facoltà di medicina .................................................................................... 27 Germania DETENZIONE – PERSONE ANZIANE Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 21 dicembre 2017 (2 BvR 2772/17) sull’esecuzione della pena da parte di persona molto anziana ................................................................................................... 29 Francia STATO D’URGENZA – PROVVEDIMENTI PREFETTIZI Conseil constitutionnel, decisione n. 2017-684 QPC dell’11 gennaio 2018, Associations La cabane juridique, Legal Shelter et autre ............................... 31 Francia SPAZIO SCHENGEN – CONTROLLI ALLE FRONTIERE Conseil d’État, decisione n. 415291 del 21 dicembre 2017, Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers et autres ................. 33 Francia DONAZIONE DI SANGUE – DONATORI (LIMITAZIONI) Conseil d’État, decisioni nn. 400580, 414973 del 28 dicembre 2017, Association Mousse et autres .......................................................................... 35 Francia UNIVERSITÀ – ISCRIZIONI Conseil d’État, decisioni nn. 410561, 410641 e 411913 del 28 dicembre 2017, Associations SOS Éducation, Promotion et défense des étudiants et Droits des Lycéens ....................................................................................... 39 Germania ORDINE PUBBLICO – DIVISE INDOSSATE Corte federale suprema (BGH), sentenza dell’11 gennaio 2018 (3 StR 427/17), che annulla i verdetti di assoluzione per la c.d. “polizia della sharia” ..................................................................................................... 41
Francia PARLAMENTO – REGOLAMENTO PARLAMENTARE Conseil constitutionnel, decisione n. 2017-757 DC del 16 gennaio 2018, Risoluzione che modifica il regolamento del Senato introducendo la procedura legislativa in commissione ......................................................... 43 Spagna SOSTANZE STUPEFACENTI – CANNABIS Tribunale costituzionale, recenti decisioni in materia di cannabis social club . 45 Francia FINANZE PUBBLICHE – ENTI LOCALI Conseil constitutionnel, decisione n. 2017-760 DC del 18 gennaio 2018, Legge di programmazione delle finanze pubbliche per il periodo 2018-2022 .. 49 Stati Uniti POLIZIA – ARRESTO Corte suprema: 583 U.S. __ (2018), District of Columbia et al. v. Wesby et al., No. 15-1485, del 22 gennaio 2018, in materia di presupposti per l’arresto .... 51 Stati Uniti FINANZE PUBBLICHE – POTERE ESECUTIVO La fine dello shutdown dell’Esecutivo federale .............................................. 55 Spagna ENTI LOCALI – SFIDUCIA COSTRUTTIVA Tribunale costituzionale, sentenza n. 151/2017, illegittimità di alcune disposizioni riguardanti la mozione di sfiducia dei sindaci volte ad evitare il trasformismo politico ................................................................................... 59 Regno Unito PROCEDIMENTO PENALE – MATERIALE RISERVATO Corte suprema, R (on the application of Haralambous) (Appellant) v Crown Court at St Albans and another (Respondents), [2018] UKSC 1, del 24 gennaio 2018, sull’utilizzabilità in sede giurisdizionale di materiale riservato ....................................................................................... 63
Spagna CATALOGNA – PRESIDENZA Il Tribunale costituzionale adotta misure cautelari relative ad un eventuale insediamento del candidato Puigdemont come Presidente della Catalogna .... 67 Stati Uniti CAPO DELLO STATO – RAPPORTI TRA POTERE ESECUTIVO E POTERE LEGISLATIVO Il discorso sullo State of the Union .................................................................. 71
FRANCIA PREVIDENZA SOCIALE – FINANZE PUBBLICHE Conseil constitutionnel, decisione n. 2017-756 DC del 21 dicembre 2017, Legge di finanziamento della previdenza sociale per il 2018 03/01/2018 Il Conseil constitutionnel è stato adito da oltre sessanta deputati e sessanta senatori in riferimento alla legge di finanziamento della previdenza sociale per il 2018 1. I parlamentari ricorrenti contestavano varie disposizioni degli artt. 8, 15, 58, 62, 63 e 70. – Sull’art. 8 L’art. 8 prevede la riduzione dei contributi sociali gravanti sul reddito dei lavoratori del settore privato e l’aumento di 1,7 punti del tasso della contribution sociale généralisée (c.d. CSG). Il Conseil constitutionnel ha rigettato sia le doglianze che riguardavano la procedura di adozione di tali disposizioni sia quelle vertenti sul loro contenuto. Si censurava, da parte dei ricorrenti, la presenza di alcune disposizioni relative al sussidio di disoccupazione che non potrebbero essere previste in una legge di finanziamento sulla previdenza sociale. Si contestava, poi, l’adozione dell’articolo senza una previa concertazione con le organizzazioni sindacali, in violazione dell’art. 1 del Codice del lavoro. Infine, si denunciava il mancato rispetto delle esigenze di chiarezza e di sincerità del dibattito parlamentare. Dopo aver stabilito che le modalità di esame e di adozione della legge non avevano violato le esigenze di chiarezza e di sincerità del dibattito parlamentare, il Conseil constitutionnel ha dichiarato che la denuncia basata sulla violazione dell’art. 1 del Codice del lavoro era infondata 2. Il Conseil ha poi considerato che, 1 Il testo della sentenza è reperibile on line alla pagina http://www.conseil- constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2017756DC2017756dc.pdf e il relativo comunicato stampa alla pagina http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil- constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-756- dc/communique-de-presse.150450.html. 2 L’art. 1 del Codice del lavoro stabilisce che qualunque progetto di riforma presentato dal Governo che riguardi i rapporti di lavoro individuali e collettivi, l’occupazione e la formazione professionale e che rientri nell’ambito di negoziazione nazionale e interprofessionale è oggetto di 7
se le disposizioni relative ai contributi dei dipendenti per il sussidio di disoccupazione non rientrano, in linea di principio, nella legge di finanziamento della previdenza sociale, quelle inserite nell’art. 8 possono esserlo, dato che il legislatore ha inteso fare una riforma generale volta ad abbassare i contributi sociali dei lavoratori ed a conferire all’Agenzia centrale degli organismi di previdenza sociale il finanziamento, per il 2018, di tale riduzione. Per quanto riguarda il contenuto delle disposizioni dell’art. 8, i ricorrenti sostenevano che violassero il principio di eguaglianza, visto che l’aumento dei tassi della CSG era bilanciato da altre misure solo per alcuni dei contribuenti, creando così una disparità di trattamento ingiustificata tra le persone attive del settore privato che beneficiano delle riduzioni dei contributi di previdenza sociale e gli altri soggetti che non ne beneficiano (come, ad esempio, i pensionati o i funzionari). Il Conseil ha stabilito che tale differenza di trattamento è giustificata dalla differenza di situazioni sussistente tra le varie categorie di persone. Si è anche approvata la scelta del legislatore di prevedere una riduzione dei contributi per gli addetti del settore privato ma non per altri soggetti (come i funzionari o le persone che percepiscono una pensione di invalidità), giacché questi ultimi non sono sottoposti al pagamento dei contributi per malattia o per il sussidio di disoccupazione. Infine, il Conseil ha stabilito che la diminuzione dei contributi per gli assegni familiari, per malattia e per maternità che gravano sui lavoratori autonomi non è contrario al principio di eguaglianza, visto che il livello delle prestazioni alle quali danno diritto non dipende dalla durata del contributo né dal livello del reddito sulla base del quale tali contributi sono stati calcolati. – Sulle altre disposizioni Il Conseil ha giudicato conformi alla Costituzione alcune disposizioni dell’art. 15 della legge in oggetto che introduce una riforma della protezione sociale dei lavoratori indipendenti; l’art. 62 sulle relazioni tra la cassa per gli infortuni sul lavoro ed i chirurghi-dentisti; l’art. 63 di modifica della legge del 26 gennaio 2016 di modernizzazione del sistema sanitario volto a mantenere la generalizzazione del tiers payant (sistema che permette al beneficiario di non pagare la parte delle spese sanitarie a carico dello Stato) solo per i beneficiari dell’assicurazione maternità e per quelli affetti da lunghe malattie che percepiscono l’assicurazione di malattia; l’art. 70, che modifica alcune regole relative alla contrattualizzazione nel settore medico. Infine, il Conseil ha dichiarato incostituzionali, in quanto non rientranti nell’ambito delle leggi di finanziamento della previdenza sociale (visto che non previa consultazione con le organizzazioni sindacali. Il Conseil ha tuttavia sottolineato che tali disposizioni non rientrano nei requisiti imposti dall'articolo 39 della Costituzione. 8
hanno alcun effetto, o solo un effetto minimo e indiretto sulle spese del regime obbligatorio di base per la previdenza sociale), alcune disposizioni dell’art. 58, relativo ai prodotti sanitari e ai dispositivi medici, l’art. 52, che permette ai farmacisti biologo di consultare il dossier farmaceutico del paziente, l’art. 71, che prevede l’assegnazione del contributo addizionale di solidarietà per l’autonomia al finanziamento delle spese di funzionamento delle conferenze dei finanziatori della prevenzione della perdita di autonomia delle persone anziane. Céline Torrisi 9
FRANCIA FINANZE PUBBLICHE Conseil constitutionnel, decisione n. 2017-758 DC del 28 dicembre 2017, Legge finanziaria per il 2018 03/01/2018 Adottata in lettura definitiva dall’Assemblée nationale in data 21 dicembre 2017, la legge finanziaria per il 2018 è stata impugnata innanzi al Conseil constitutionnel attraverso tre ricorsi sollevati da da oltre sessanta deputati e sessanta senatori. I parlamentari ricorrenti contestavano la sincerità della legge nel suo complesso ed alcune disposizioni degli artt. 5, 28, 31, 33, 34, 36, 85, 126 e 142. Nella decisione in oggetto 1, il Conseil constitutionnel ha respinto le doglianze dei ricorrenti e ha dichiarato, ad eccezione di quelle dell’art. 85, tutte le disposizioni contestate conformi alla Costituzione. Ha censurato d’ufficio, invece, sei diversi articoli in quanto adottati secondo una procedura contraria alla Costituzione (i c.d. cavaliers budgétaires). – Sull’art. 5 L’art. 5 della legge finanziaria crea uno sgravio, a carico dello Stato, della tassa sull’abitazione principale, percepita dai comuni e dagli enti pubblici di cooperazione intercomunale a fiscalità autonoma. Il tasso dello sgravio, il cui beneficio è subordinato a determinate condizioni di reddito, è fissato al 30% dell’importo della tassa sull’abitazione principale dovuta nel 2018, al 65% nel 2019 ed al 100% dopo il 2019. L’obiettivo è di sopprimere progressivamente la tassa sull’abitazione principale per alcune categorie, al fine di esonerare dal pagamento di tale tassa circa l’80% dei contribuenti nel 2020. I ricorrenti sostenevano che tali previsioni violassero il principio di eguaglianza e l’autonomia finanziaria degli enti locali sancito dall’art. 72-2 Cost. Dopo aver ricordato che il legislatore ha inteso esonerare dall’imposta sull’abitazione principale la maggior parte dei contribuenti, il Conseil 1 Il testo della sentenza è reperibile on line alla pagina http://www.conseil- constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2017758DC2017758dc.pdf. Il commento alla decisione è reperibile alla pagina http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil- constitutionnel/root/bank/download/2017758DC2017758dc_ccc.pdf e il comunicato stampa alla pagina http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces- par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-758-dc/communique-de-presse.150491.html. 11
constitutionnel ha sottolineato che, se, in tal modo, il legislatore non ha ridotto le differenze fattuali tra i contribuenti sottoposti al pagamento della medesima tassa, la scelta di ritenere come criterio di eleggibilità per lo sgravio un tetto massimo calcolato in base al quoziente familiare è fondata su un criterio oggettivo e razionale, in rapporto con l’oggetto della legge. Le disposizioni contestate non violano, quindi, il principio di uguaglianza davanti agli oneri pubblici. Per quanto riguarda la violazione dell’autonomia finanziaria degli enti locali, il Conseil ha verificato che le disposizioni contestate non modificano le risorse proprie di tali enti. Al riguardo, ha sottolineato che lo sgravio è interamente sostenuto dallo Stato e che risponde ai criteri di definizione di una “entrata propria”, come sancito dall’art. L.O. 1114-2 del Codice generale degli enti locali. Ha stabilito, inoltre, che le disposizioni dell’articolo contestato rispettano la possibilità, per gli enti locali, di stabilire l’importo della tassa sull’abitazione principale e che non rimettono in discussione la natura di tassa locale di tale tipo di imposta. Infine, ha ricordato che i comuni sono liberi di determinare l’importo della tassa sull’abitazione principale con un tasso superiore a quello del 2017, il quale graverà su tutti i contribuenti, compresi quelli che beneficeranno dello sgravio introdotto dalla legge in oggetto (e che dovranno pagare l’importo corrispondente alla differenza tra il tasso del 2017 e il nuovo tasso stabilito dal comune). Ha quindi ribadito che, malgrado lo sgravio introdotto dalla legge, la tassa sull’abitazione principale rimane una entrata propria degli enti locali ed ha concluso, dopo avere ricordato le disposizioni dell’art. L.O. 1114-3 del Codice generale degli enti locali 2, nel senso della costituzionalità delle disposizioni contestate. – Sull’art. 28 L’art. 28 introduce, a partire dal 1° gennaio 2018, un prelievo forfetario unico sui redditi dei capitali mobiliari, sul valore aggiunto mobiliare e su alcuni redditi delle assicurazioni sulla vita, dei conti di risparmio-alloggio e dell’azionariato dei dipendenti. I ricorrenti sostenevano che tali disposizioni violassero il principio di eguaglianza. Il Conseil constitutionnel ha sottolineato che, dandosi l’obiettivo di diminuire i tassi marginali di imposizione dei redditi sul capitale, nonché di migliorare la leggibilità e la prevedibilità della fiscalità a loro applicabile, il legislatore poteva, senza violare la Costituzione, introdurre una differenza di 2 L’art. L.O. 1114-3 del Codice generale degli enti locali stabilisce che, se dovesse risultare, in ragione dell’evoluzione delle circostanze, che la parte delle risorse proprie nel totale delle risorse del comune diventasse inferiore alla soglia minima delle risorse proprie determinate dall’art. L.O. 1114-3 del Codice generale degli enti locali, si dovranno prendere misure appropriate, nella legge finanziaria da adottare entro i due anni successivi, per far ritornare al livello di autonomia finanziaria dei comuni imposto dal legislatore. 12
trattamento tra i redditi del capitale (soggetti, con le nuove disposizioni, ad un nuovo prelievo proporzionale) e le altre categorie di reddito che sono rimaste sottoposte alla scala progressiva. Pertanto, il Conseil ha considerato che le disposizioni contestate non hanno violato il principio di progressività dell’imposizione sul reddito delle persone fisiche. – Sull’art. 31 Il Conseil constitutionnel ha giudicato conformi alla Costituzione le disposizioni dell’art. 31 della legge finanziaria, che sopprimono l’imposta sulla ricchezza, creando invece una imposta sul patrimonio immobiliare. – Sulle altre disposizioni Il Conseil constitutionnel ha giudicato l’art. 126, sulla riforma dei sussidi per l’alloggio e sulle regole di fissazione dell’importo degli affitti nel parco locativo sociale, e l’art. 142, che sopprime il rimborso, da parte dello Stato, di una parte della maggiorazione legale di alcune rendite vitalizie date dalle compagnie assicurative ai loro clienti, conformi alla Costituzione. Ha, invece, sanzionato con l’incostituzionalità l’art. 85, che annullava il trasferimento di risorse per la metropoli di Lione e per la regione Auvergne-Rhône-Alpes, visto che il legislatore non si è basato, nell’operare il taglio, su criteri oggettivi e razionali in rapporto con l’obiettivo prefissato. Infine, il Conseil ha censurato, in quanto estranei all’ambito della legge finanziaria, gli artt. 32, 127, 145, 150, 152 e 153. Céline Torrisi 13
FRANCIA FINANZE PUBBLICHE Conseil constitutionnel, decisione n. 2017-759 DC del 28 dicembre 2017, Legge finanziaria correttiva per il 2017 03/01/2018 Il Conseil constitutionnel è stato adito da oltre sessanta deputati e sessanta senatori in riferimento alla seconda legge di finanziamento correttiva per il 2017 1- 2 . I parlamentari ricorrenti contestavano la procedura di adozione della legge, alcune disposizioni dell’art. 11 e le connesse disposizioni dell’art. 60 della precedente finanziaria per il 2017, la legge n. 2016-1917 del 29 dicembre 2016, che introduceva il prelievo alla fonte dell’imposta sul reddito a partire dal 2019. – Sulla procedura di adozione della legge I deputati ricorrenti contestavano che, in prima lettura all’Assemblea nazionale, il Governo avesse depositato tardivamente i propri emendamenti in violazione dell’art. 39 Cost. e dei requisiti dei principi di chiarezza e sincerità del dibattito parlamentare. Il Conseil constitutionnel ha respinto tale doglianza, in quanto l’art. 39 Cost. e la legge organica n. 2001-692 del 1° agosto 2001 impongono per i progetti di legge finanziaria, prima che vengano depositati all’Assemblée nationale, l’analisi preventiva, la consultazione del Conseil d’État e la deliberazione in Consiglio dei ministri. Tuttavia tale iter non è previsto per gli emendamenti. Il Conseil ha quindi stabilito che la legge sottoposta al suo esame era stata adottata secondo una procedura conforme alla Costituzione. 1 Il testo della sentenza è reperibile on line alla pagina http://www.conseil- constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2017756DC2017756dc.pdf e il relativo comunicato stampa alla pagina http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil- constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-756- dc/communique-de-presse.150450.html. 2 Il Conseil constitutionnel si è pronunciato sulla prima legge di finanziamento correttiva per il 2017 in data 29 novembre 2017 con la decisione n. 2017-755 DC, Legge finanziaria correttiva per il 2017. Il testo della sentenza è reperibile on line alla pagina http://www.conseil- constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2017755DC2017755dc.pdf. La decisione è stata passata in rassegna nel bollettino di attualità giurisprudenziale straniera del mese di novembre 2017 ed è reperibile on line alla pagina https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_201711.pdf. 15
– Sull’art. 11 Le disposizioni dell’art. 11 introducono alcune modifiche alla riforma del prelievo alla fonte dell’imposta sul reddito adottata con la legge n. 2016-1917 del 29 dicembre 2016. Il Conseil constitutionnel ha respinto le doglianze sollevate contro l’art. 60 della legge del 2016 ma ha esaminato quelle sollevate contro l’art. 11 della legge in oggetto. Alcune disposizioni dell’art. 11 prevedono un meccanismo specifico di deduzione dai redditi dell’anno 2019 dei premi versati ad alcuni regimi di risparmio pensionistico. I ricorrenti sostenevano che tali disposizioni violassero diritti acquisiti. Il Conseil ha rigettato tale doglianza sottolineando che tali disposizioni – il cui obiettivo è quello di dissuadere i contribuenti dal modificare temporaneamente la loro attitudine al risparmio, tenuto conto dell’attuazione, nel 2019, del prelievo alla fonte dell’imposta sui redditi e dell’assenza di imposizioni sui redditi del 2018 – si applicheranno solo a situazioni che si perfezioneranno nel 2018 e nel 2019. – Su altre disposizioni Il Conseil ha poi censurato, in quanto estranei all’ambito della legge finanziaria, l’art. 24, che autorizzava l’amministrazione fiscale a rendere pubbliche le informazioni relative ai beneficiari di sgravi fiscali, e l’art. 29 che disciplinava l’accessibilità dei dati dell’amministrazione fiscale relativi ai valori fondiari dichiarati in occasione di modifiche. Céline Torrisi 16
SPAGNA STRANIERO – DIRITTO ALLA SALUTE Tribunale costituzionale, decisioni sulle norme di varie Comunità autonome di estensione della copertura sanitaria gratuita per gli immigrati in situazione irregolare 16/01/2018 Come è noto, tra le misure di austerity approvate dal Governo durante la crisi economica per ridurre il disavanzo pubblico si contavano alcune che riguardavano la sanità. Le più significative erano state introdotte con il regio decreto-legge n. 16/2012, del 20 aprile, recante misure urgenti per garantire la sostenibilità del Sistema Nazionale di Salute (SNS) e per migliorare la qualità e sicurezza delle sue prestazioni, che garantiva l’assistenza pubblica sanitaria alle persone che avessero la condizione di assicurato o di beneficiario del SNS. Ciò aveva comportato l’esclusione di alcuni gruppi di individui: gli spagnoli maggiori di ventisei anni con un certo livello di reddito e gli stranieri in situazione irregolare (con talune eccezioni) 1. In precedenza, si garantiva l’assistenza sanitaria agli immigrati senza permesso di soggiorno, ma iscritti alle anagrafi comunali (padrones municipales). Il Parlamento della Navarra aveva questionato sotto più profili la legittimità del regio decreto-legge n. 16/2012 e, inoltre, per ovviare all’anzidetta esclusione, alcune Comunità autonome avevano messo in atto “contromisure” volte a garantire assistenza agli stranieri in situazione irregolare. Il Tribunale costituzionale, che si era già pronunciato a favore della legittimità del nuovo sistema instaurato dal regio decreto-legge n. 16/2012 con la STC 139/2016, del 21 luglio 2, ha cominciato, di recente, a giudicare le contromisure autonomiche. Nell’ultimo deposito dell’anno è stata pubblicata la STC 134/2017 3, del 16 novembre, che ha giudicato il conflitto positivo di competenza presentato dal 1 Ovvero: (a) in caso di urgenza causata da malattia grave o incidente, (b) in caso di assistenza alla gravidanza, durante il parto e nel post-parto, (c) in caso di minorenni. 2 La decisione, che non era stata adottata all’unanimità e recava due opinioni dissenzienti, era stata segnalata nel Bollettino di informazione sull’attualità giurisprudenziale straniera (settembre 2016), https://www.cortecostituzionale.it/actionRicercaBollettini.do. 3 Il testo della sentenza è reperibile on line alla pagina http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15179.pdf. 17
Governo centrale nei confronti del decreto del Governo basco n. 114/2012, del 26 giugno, sul regime delle prestazioni sanitarie del Sistema Nazionale di Salute nell’ambito della Comunità autonoma di Euskadi. Le norme basche riconoscevano l’assistenza sanitaria agli immigrati senza permesso di soggiorno inscritti all’anagrafe e con domicilio nel suo territorio per almeno un anno. Il Tribunale costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle norme denunciate. L’art. 3 della legge n. 16/2003, del 28 maggio, di coesione e qualità del SNS, come novellata dal regio decreto-legge n. 16/2012, è una norma básica ai sensi dell’art. 149, comma 1, paragrafo 16, che affida allo Stato la competenza esclusiva in materia di sanità estera, fondamenti e coordinamento generale della sanità e legislazione sui prodotti farmaceutici. La norma statale copre interamente l’ambito soggettivo del diritto di accesso alle prestazioni sanitarie e, così facendo, preclude alle Comunità autonome la possibilità si sviluppare un sistema di accesso alle prestazioni nel loro territorio che si discosti da quello fondato sui concetti di “assicurato” o “beneficiario” stabilito nelle bases statali. La sentenza reca due opinioni dissenzienti. La prima è sottoscritta dai giudici costituzionali Fernando Valdés Dal-Ré, Juan Antonio Xiol Ríos, Cándido Conde-Pumpido Tourón e María Luisa Balaguer Callejón, molto critici con il passaggio dal Welfare State al Workfare State segnato dall’approvazione del regio decreto-legge n. 16/2012. A loro avviso, il livello minimo omogeneo o livello di sufficienza delle prestazioni sanitarie pubbliche, di competenza statale, è suscettibile di essere migliorato dalle Comunità autonome nell’esercizio delle loro competenze di sviluppo normativo in materia di sanità 4. La seconda è sottoscritta dal relatore, il giudice costituzionale Antonio Narváez Rodríguez, che dissente dalla portata che il Tribunale costituzionale ha riconosciuto alla competenza statale sulle bases in materia di sanità. La giurisprudenza costituzionale pregressa aveva sviluppato una concezione delle bases come un minimo comune ed uniforme, ma suscettibile di essere migliorato dalle Comunità autonome, le quali si devono assumere il costo delle prestazioni aggiuntive. 4 Questi motivi sono alla base dell’opinione dissenziente degli stessi giudici alla STC 140/2017, del 30 novembre, con cui il plenum ha dichiarato l’illegittimità per violazione delle bases statali della legge foral n. 18/2012, del 19 ottobre, che disciplina la partecipazione finanziaria al costo delle prestazioni farmaceutiche nella Comunità foral di Navarra. Il testo della decisione può essere consultato on line alla pagina http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-283.pdf. 18
Il 19 dicembre 2017 ed il 15 gennaio 2018 i mezzi di comunicazione 5 hanno reso noto che il Tribunale costituzionale è giunto ad identiche conclusioni nel giudicare, rispettivamente, il decreto legge n. 3/2015, che disciplina l’accesso universale all’attenzione sanitaria nella Comunità valenziana 6, e la legge n. 7/2016, del 21 luglio, recante misure straordinarie contro l’esclusione sociale in Estremadura 7. Carmen Guerrero Picó 5 Il testo delle decisioni ancora non è stato pubblicato nei fogli ufficiali né anticipato nella pagina web del Tribunale costituzionale. 6 V. El Tribunal Constitucional anula el decreto valenciano que permitía a los inmigrantes acceder a la Sanidad, in El País, 19/12/2017, https://elpais.com/ccaa/2017/12/19/valencia/1513682348_421306.html. 7 V. El TC rechaza que Extremadura ofrezca asistencia sanitaria a irregulares, in El Diario de Extremadura, 15/01/2018, https://www.eldiario.es/sociedad/TC-Extremadura-asistencia- sanitaria-irregulares_0_729677875.html. 19
GERMANIA GIURISDIZIONE – RINVIO PREGIUDIZIALE Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 14 dicembre 2017 (2 BvR 1872/17) in materia di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e di considerazione dello stesso in procedimenti terzi 16/01/2018 Il Tribunale costituzionale ha pubblicato un’ordinanza in cui ha dichiarato irricevibile un ricorso diretto e la relativa istanza cautelare promossi da una richiedente asilo armena. Il ricorso aveva ad oggetto l’estradizione della ricorrente in Italia e la mancata considerazione al riguardo di alcuni rinvii pregiudiziali in materia di estradizione attualmente pendenti presso la Corte di giustizia relativi a procedimenti introdotti da terzi. La ricorrente armena era entrata in Germania nel 2017 con un visto italiano. La sua richiesta d’asilo in Germania era stata respinta in quanto inammissibile; non sussistendo alcun divieto di estradizione, si era ordinata l’estradizione della ricorrente in Italia, paese competente ai sensi del regolamento Dublino-III. Il ricorso della ricorrente presso il Tribunale amministrativo di Münster con cui chiedeva anche di sospendere l’estradizione in Italia (dove, secondo la ricorrente, malata di cuore, le condizioni di vita dei profughi non sarebbero dignitose) non aveva avuto successo. Tra l’altro, nel respingere il ricorso della ricorrente, il Tribunale amministrativo non aveva accolto l’argomentazione secondo cui si sarebbe dovuto sospendere l’estradizione in attesa delle decisioni da parte della Corte di giustizia su alcuni rinvii pregiudiziali avanzati in altri giudizi ed aventi ad oggetto una analoga fattispecie. Di conseguenza, l’interessata aveva adito il Tribunale costituzionale lamentando la violazione dei propri diritti di cui all’art. 2, comma 1, LF, art. 3, comma 1, LF in combinazione con il principio dello stato di diritto (art. 19, comma 4, LF e art. 103, comma 1, LF). Il Tribunale costituzionale ha sottolineato che, rispetto ad un procedimento d’urgenza, come nella specie, la pendenza di rinvii pregiudiziali nell’ambito di altri giudizi non comporta automaticamente un provvedimento di accoglimento, eventualmente anche provvisorio, in attesa della decisione della Corte di giustizia. Questo a meno che la decisione sul rinvio pregiudiziale nell’ambito di un diverso giudizio assumesse carattere decisivo per la definizione del procedimento d’urgenza. 21
Nella specie, i rinvii pregiudiziali richiamati dalla ricorrente avevano ad oggetto la questione relativa alla possibilità di effettuare l’estradizione in uno stato Ue nel quale si temesse che l’estradando potesse subire un trattamento disumano, tuttavia non tanto nell’ambito della procedura d’asilo, bensì nella successiva fase di riconoscimento di avente diritto d’asilo. La ricorrente non aveva sufficientemente sostenuto la ragione per cui ritenesse che la situazione nel paese di destinazione (Italia) fosse, per il titolare di uno status di protezione, incompatibile con il rispetto della sua dignità umana; né si era sufficientemente argomentato la ragione per cui non sarebbe stato possibile agire (anche dall’Italia) a tutela dei propri diritti nel procedimento principale (eventualmente includendo un rinvio pregiudiziale). La ricorrente non aveva peraltro dedotto che un mancato confronto del Tribunale amministrativo con i rinvii della Corte federale amministrativa del 27 giugno 2017 (1 C 26.16) e della Corte amministrativa del Land Baden- Württemberg del 15 marzo 2017 (A 11 S 2151/16) avesse leso l’art. 19, comma 4, LF e che le relative questioni fossero rilevanti per il proprio procedimento. Maria Theresia Roerig 22
GERMANIA GIURISDIZIONE – RINVIO PREGIUDIZIALE Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 19 dicembre 2017 (2 BvR 424/17), in materia di (omesso) rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e di consegna in paese con condizioni detentive critiche 16/01/2018 Il Tribunale costituzionale ha pubblicato un’ordinanza 1 con cui ha accolto un ricorso diretto per violazione della garanzia al giudice naturale (art. 101, comma 1, per. 2, Legge fondamentale) per omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia di alcune questioni riguardanti le condizioni detentive (nella specie, in Romania), la cui compatibilità con i principi ed il diritto dell’Ue non è ancora stata sufficientemente chiarita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Secondo il Tribunale costituzionale federale, una corte di appello tedesca, che doveva decidere sulla consegna del ricorrente detenuto in Germania in base ad un mandato di arresto europeo alla Romania, era tenuta, in relazione alla decisione sull’ammissibilità della consegna richiesta dalle autorità rumene nell’ambito del sistema di assistenza e cooperazione giudiziaria europea, ad operare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, quale unico giudice naturale competente per determinare l’applicazione ed interpretazione del diritto dell’Ue in casi non ancora chiariti e dubbi. Nel caso di specie, la corte di appello aveva invece deciso autonomamente e direttamente di consegnare il ricorrente alla Romania, basandosi sulla propria interpretazione della disciplina europea in relazione alle condizioni detentive sussistenti in tale paese che potrebbero, ad avviso dei giudici costituzionali, risultare in contrasto con la garanzia della dignità umana, con l’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché con l’art. 3 CEDU (in particolare, la dimensione delle celle garantita nella detenzione [semi]aperta è pari a solo 2m2 è stata per questo considerata critica). 1 Un comunicato stampa relativo alla decisione è disponibile in lingua inglese e reperibile on line alla pagina http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2018/bvg18-003.html. 23
Secondo l’interpretazione della corte di appello, gli stati membri sarebbero tenuti, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, a provvedere all’esecuzione dei mandati europei; eccezioni sarebbero consentite solo in casi particolari. Sebbene alla luce di un controllo a due fasi, come richiesto dalla Corte di giustizia, si riconoscano dei deficit nel sistema penitenziario rumeno che hanno inter alia condotto a condanne della Romania per violazione dell’art. 3 CEDU, non si potrebbe affermare un concreto pericolo configurantesi in un trattamento disumano del ricorrente. Ciò in quanto quest’ultimo avrebbe a disposizione nel carcere rumeno uno spazio minimo di 3m² nel regime detentivo chiuso e di 2m² in quello (semi)aperto. Il rigetto della richiesta di consegna creerebbe peraltro un “safe haven”, in Germania dove la pena non verrebbe scontata. Le condizioni detentive in Romania sarebbero inoltre state migliorate a partire dal 2014. Il problema dello spazio nelle celle che, quantomeno nel regime (semi)aperto, non sembra corrispondere al dettato della CEDU verrebbe in ogni modo attenuato e compensato da orari di uscita più generosi, miglioramenti edilizi ed anche miglioramenti degli impianti per l’igiene, orari per visite, etc. Il Tribunale costituzionale federale, in merito a tali valutazioni della corte di appello, sottolinea come – sebbene qualunque omissione del rinvio pregiudiziale non rappresenti in sé una violazione della garanzia al giudice naturale di cui all’art. 101, comma 1, per. 2, LF – debba però affermarsi una tale violazione quando un giudice – come nella specie – esorbiti in maniera non sostenibile dal proprio margine di valutazione circa l’applicazione e l’interpretazione del diritto dell’Ue, in particolare qualora una giurisprudenza completa ed esaustiva della Corte di giustizia non si sia pronunciata sulla questione da decidere. Nella specie, la Corte di giustizia non ha infatti ad oggi chiarito in maniera esaustiva quali siano concretamente i requisiti minimi per la detenzione ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue ed in base a quali parametri le condizioni di detenzione debbano essere valutati. Un eccesso, rispetto al margine di valutazione, è da ritenersi palesemente insostenibile da parte di un giudice di merito (nella specie di ultima istanza) che valuti la giurisprudenza della Corte EDU – che deve essere considerata nella valutazione alla luce dell’art. 52, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue – in maniera selettiva oppure aggiunga ulteriori considerazioni oppure che sviluppi il diritto dell’Ue in maniera autonoma. Il giudice, per poter decidere senza rinvio pregiudiziale, deve prima informarsi in maniera adeguata sul diritto materiale dell’Ue, quindi analizzare la giurisprudenza attinente della Corte di giustizia da interpretare e, infine, formarsi, in ragione di tali valutazioni, una posizione sostenibile in merito alla situazione giuridica posta 24
al suo vaglio avendola ritenuta chiara (“acte clair”) o chiarita dalla suddetta giurisprudenza (“acte éclairé”). La giurisprudenza della Corte di giustizia è però, come accennato, ancora incompleta per quanto riguarda la determinazione dei requisiti minimi che derivano concretamente dall’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali in relazione alle condizioni detentive (anche alla luce delle cause Aranyosi e Căldăraru, decise con la sentenza del 5 aprile 2016). La corte di appello non doveva quindi sostituirsi con la propria valutazione al giudizio della Corte di giustizia, tra l’altro, basandosi in maniera congiunta su parametri nazionali, europei e convenzionali senza legarli ai requisiti specifici dell’art. 4 della Carta e senza motivare perché i requisiti affermati sarebbero chiari o già chiariti dalla Corte di giustizia. Anche gli aspetti e gli argomenti che secondo la corte tedesca attenuano le condizioni pregiudizievoli del regime detentivo rumeno non sono stati ad oggi definiti dalla Corte di giustizia. La corte di appello dovrà pertanto occuparsi nuovamente del caso, mentre il Tribunale costituzionale non deve al momento procedere con lo scrutinio della questione sollevata dal ricorrente ovvero se la decisione della corte di appello leda o meno, alla luce delle condizioni detentive in Romania, la garanzia della dignità umana di cui all’art. 1, comma 1, LF. Maria Theresia Roerig 25
GERMANIA UNIVERSITÀ – ISCRIZIONI Tribunale costituzionale federale, sentenza del 19 dicembre 2017 (1 BvL 3/14, 1 BvL 4/14) sul numerus clausus per accedere alla facoltà di medicina 17/01/2018 Il Tribunale costituzionale ha pubblicato una sentenza 1 in cui ha dichiarato la normativa del Bund e dei Länder relativa alla procedura per l’assegnazione di posti di studio presso le facoltà universitarie di medicina parzialmente incostituzionale. La questione di costituzionalità era stata sollevata dal tribunale amministrativo di Gelsenkirchen adito da alcuni aspiranti studenti. Secondo il giudizio del Tribunale, la normativa quadro del Bund (Hochschulrahmengesetz – HRG) e le disposizioni dei Länder (per la ratifica ed attuazione del trattato federale per l’introduzione di un organismo comune per l’ammissione di aspiranti all’università) ledono il diritto degli aspiranti studenti di medicina ad avere pari chances di partecipazione all’offerta statale universitaria e con ciò l’art. 12, comma 1, per. 1, Legge fondamentale (LF), in combinazione con l’art. 3, comma 1, LF. Le disposizioni, inoltre, disconoscono i requisiti che derivano dalla riserva di legge. I legislatori dovranno intervenire per trovare un rimedio alla situazione incostituzionale entro il 31 dicembre 2019. Attualmente il sistema di ammissione prevede che, a parte una piccola quota riservata agli studenti stranieri ed a casi particolari, circa il 20% dei posti venga attribuito agli aspiranti con i voti migliori (riferendosi al voto del diploma di maturità), mentre circa il 20% venga assegnato in base ad una lista d’attesa, ed il restante 60% a studenti scelti dalle università stesse generalmente sempre in base al voto del diploma di maturità. Un’assegnazione siffatta, che si basi sui suddetti criteri relativi ai migliori voti di maturità, al periodo temporale di attesa ed alla scelta da parte delle università, non è di per sé in contrasto con la Legge fondamentale, ma – secondo il Tribunale costituzionale – la normativa che limita nell’intera Germania l’accesso alla facoltà 1 Un comunicato stampa relativo alla decisione è disponibile in lingua inglese e reperibile on line alla pagina http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2017/bvg17-112.html. 27
di medicina, come attualmente regolata, è incompatibile con la libertà di formazione professionale e con il principio di uguaglianza. In particolare, risulta problematico, nell’ambito dell’assegnazione dei posti di studio, il ruolo che viene attribuito alle preferenze espresse in merito alla scelta relativa alla sede universitaria (ovvero la scelta delle città universitarie preferite). I candidati devono infatti indicare nella loro domanda sei città nonché preferenze per le materie di studio. Può quindi accadere che un candidato abbia tutti i requisiti ed ottimi voti, ma non riceva alcun posto per aver effettuato una scelta “sbagliata” in relazione alla sede universitaria preferita (mentre, al contrario, un candidato con un voto peggiore potrebbe accedere alla facoltà di medicina là dove abbia fatto domanda per studiare presso una sede universitaria meno richiesta). La preferenza della sede universitaria non deve, secondo il Tribunale costituzionale, rappresentare un criterio primario nell’assegnazione. Inoltre, anche la limitazione della scelta a sole sei sedi sarebbe del tutto arbitraria. I giudici costituzionali hanno censurato anche il fatto che la procedura attuale non assicuri la comparabilità del voto del diploma di maturità oltre i confini dei vari Länder e che il periodo di attesa non venga ridotto (constano casi di candidati che non riportino buoni voti che attendono anche 14-15 semestri prima di poter essere ammessi, circostanza, questa, che si ritiene disfunzionale). Infine, si è criticato il criterio, adottato da molte università (ma non da tutte), di orientarsi esclusivamente in base al voto (complessivo) del diploma di maturità. Il Tribunale esige infatti l’applicazione di almeno un criterio ulteriore per la scelta degli studenti da ammettere. La procedura di selezione non corrisponde, poi, al requisito della riserva della legge, nella misura in cui non garantisce per legge che le procedure delle università atte verificare l’adeguatezza dei candidati o la selezione dopo una precedente formazione o attività professionale siano effettuate in modo standardizzato e strutturato. Si è censurato altresì che le università ad Amburgo e in Baviera possano autonomamente determinare ulteriori criteri. Maria Theresia Roerig 28
GERMANIA DETENZIONE – PERSONE ANZIANE Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 21 dicembre 2017 (2 BvR 2772/17) sull’esecuzione della pena da parte di persona molto anziana 17/01/2018 Il Tribunale costituzionale ha pubblicato un’ordinanza 1 in cui ha dichiarato irricevibile un ricorso diretto promosso da un uomo di novantasei anni d’età, condannato a quattro anni di reclusione per favoreggiamento in omicidio, che aveva ad oggetto il denegato differimento dell’esecuzione della pena. Il ricorrente sosteneva che il suo stato di salute non fosse stato considerato in maniera adeguata nella decisione di condanna definitiva e lamentava la violazione del suo diritto alla vita ed all’integrità fisica di cui all’art. 2, comma 2, per. 1, Legge fondamentale. Il Tribunale costituzionale ha sottolineato, nella sua decisione, come il dovere dei pubblici poteri di assicurare la sicurezza dei cittadini e la loro fiducia nella funzione delle autorità esige generalmente l’esecuzione della pena da parte del condannato. Alla luce di un imminente pericolo per la salute per il condannato si creerebbe tuttavia un rapporto di tensione tra il dovere delle autorità di far eseguire la pena ed il diritto fondamentale del condannato di cui all’art. art. 2, comma 2, per. 1, in combinazione con l’art. 1, comma 1, LF, tensione di cui si dovrebbe tener conto, secondo il principio di proporzionalità, tramite una ponderazione degli interessi contrapposti. In base a ciò, non verrebbe però tout court esclusa l’esecuzione della pena di un condannato solo in ragione di un’età molto avanzata. Si esige invece un’esecuzione penale dignitosa, la quale implica che un condannato – anche per reati gravi – debba sempre avere una chance concreta di ottenere nuovamente la libertà. Pertanto, se un condannato si trova in fin di vita o se la sua salute è in grave pericolo, l’esecuzione della pena deve essere esclusa. Se, invece, esistono sufficienti terapie mediche per scongiurare il pericolo per la salute, lo stato non deve rinunciare all’esecuzione della pena nemmeno nei confronti di una persona 1 Un comunicato stampa relativo alla decisione è disponibile in lingua inglese e reperibile on line alla pagina http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2017/bvg17-115.html. 29
molto anziana. In ogni caso, il principio dello stato di diritto richiede che il giudice abbia chiarito anche i fatti relativi alla salute in maniera sufficiente ed adeguata. Ciò è stato riconosciuto nel caso in esame: i giudici avevano, infatti, reso la loro decisione a seguito di varie perizie sullo stato di salute del condannato. Maria Theresia Roerig 30
FRANCIA STATO D’URGENZA – PROVVEDIMENTI PREFETTIZI Conseil constitutionnel, decisione n. 2017-684 QPC dell’11 gennaio 2018, Associations La cabane juridique, Legal Shelter et autre 17/01/2018 Il Conseil constitutionnel è stato adito dal Conseil d’État, che ha sollevato una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto il comma 2 dell’art. 5 della legge n. 55-385 del 3 aprile 1955 sullo stato di urgenza, nel testo anteriore alle modifiche di cui alla legge n. 2017-1154 dell’11 luglio 2017, di proroga dell’applicazione della legge n. 55-385 1. Le disposizioni contestate conferiscono al prefetto poteri specifici nell’ambito dello stato di urgenza, tra cui la possibilità di istituire, mediante decreto, zone di protezione o zone di sicurezza all’interno delle quali gli spostamenti delle persone e dei veicoli possono essere limitati o vietati. Le associazioni ricorrenti nel giudizio a quo sostenevano che tali disposizioni violassero la libertà di circolazione, il diritto al rispetto della vita privata, il diritto ad una vita familiare normale, il diritto di proprietà e la libertà di impresa, giacché l’istituzione di zone di protezione o di sicurezza da parte del prefetto non sarebbe stata subordinata a circostanze o a minacce specifiche e dal momento che le misure di regolamentazione del soggiorno nelle medesime zone non sarebbero state definite o disciplinate. I ricorrenti asserivano, inoltre, che le disposizioni contestate violassero l’art. 12 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo nella misura in cui avrebbero consentito di delegare, ad agenti privati di sicurezza, il compito di fare ispezioni corporali e dei bagagli nello spazio pubblico. Dopo aver ricordato la necessità, per il legislatore che instaura un regime di urgenza, di garantire la conciliazione tra la prevenzione delle violazioni dell’ordine pubblico ed il rispetto dei diritti e delle libertà riconosciuti a tutti 1 Il testo della sentenza è reperibile on line alla pagina http://www.conseil- constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2017684QPC2017684qpc.pdf, il relativo comunicato stampa alla pagina http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil- constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2018/2017-684- qpc/communique-de-presse.150525.html ed il commento della decisione alla pagina http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil- constitutionnel/root/bank/download/2017684QPC2017684qpc_ccc.pdf. 31
coloro che risiedono sul territorio francese, il Conseil constitutionnel ha sottolineato che, nell’adottare le disposizioni contestate, il legislatore non aveva sottoposto la creazione di una zona di protezione o di sicurezza a nessun’altra condizione tranne quella di essere adottate nell’ambito dello stato di urgenza. Ha poi stabilito che il legislatore non aveva definito la natura dei provvedimenti che il prefetto poteva adottare per disciplinare il soggiorno delle persone all’interno delle zone di sicurezza e non aveva previsto, nell’attuazione di tali provvedimenti, alcuna garanzia ulteriore. Il Conseil constitutionnel ha quindi rilevato che il legislatore non aveva garantito una conciliazione equilibrata tra l’obiettivo di valore costituzionale della salvaguardia dell’ordine pubblico e la libertà di circolazione. Di conseguenza, ha dichiarato le disposizioni contestate contrarie alla Costituzione. Céline Torrisi 32
FRANCIA SPAZIO SCHENGEN – CONTROLLI ALLE FRONTIERE Conseil d’État, decisione n. 415291 del 21 dicembre 2017, Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers et autres 17/01/2018 Con nota del 3 ottobre 2017, il Governo francese ha notificato al segretario generale del Consiglio dell’Unione europea la sua intenzione di reintrodurre, in maniera temporanea, a partire dal 1° novembre 2017 fino al 30 aprile 2018, i controlli alle frontiere interne dello spazio Schengen, fondandosi sugli artt. 25 e 27 del regolamento UE n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (il c.d. “codice frontiere Schengen”) 1. Diverse associazioni hanno adito il Conseil d’État per chiedere l’annullamento, per eccesso di potere, della decisione del Governo, nonché la sospensione della sua esecuzione. I ricorrenti chiedevano, inoltre, di sollevare una questione pregiudiziale innanzi la Corte di giustizia sulla conformità della decisione impugnata al c.d. “codice frontiere Schengen” ed agli artt. 18 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Infine, alla luce della durata massima fissata dall’art. 25 del “codice frontiere Schengen”, contestavano la durata della reintroduzione dei controlli alle frontiere. Ricordavano, in effetti, che, dal 13 novembre 2015, considerando la persistente minaccia terroristica e l’organizzazione di importanti manifestazioni sportive o politiche, il Governo francese ha reintrodotto (o prolungato) per ben nove volte il controllo alle frontiere interne con durate variabili. Con l’ordonnance del 21 novembre 2017 2, il Conseil d’État ha rigettato, per insussistenza del criterio dell’urgenza, la richiesta di sospensione e, con la decisione in rassegna 3, ha respinto il ricorso sollevato dalle associazioni ricorrenti. 1 Il documento è reperibile on line alla pagina http://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0399&from=IT. 2 Il testo dell’ordonnance è reperibile on line alla pagina http://www.conseil-etat.fr/Decisions- Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication- particuliere/Conseil-d-Etat-21-novembre-2017-Association-nationale-d-assistance-aux-frontieres- pour-les-etrangers-et-autres. 33
Il Conseil d’État si è pronunciato, innanzi tutto, sulla proporzionalità della misura. Ricordando che tale misura è stata adottata in un contesto di minaccia terroristica, e considerando la natura di tale rischio nonché la necessità, per prevenirlo in maniera efficace, di controllare l’identità e la provenienza delle persone che intendano entrare in Francia, il Conseil d’État ha stabilito che la decisione impugnata era proporzionata alla gravità della minaccia. Sulla questione della durata della misura adottata dal Governo, ha respinto le doglianze dei ricorrenti, senza sollevare una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia. Infine, dopo aver sottolineato che, per adottare la decisione contestata, il Primo ministro si era fondato sull’attualità e sul livello elevato della minaccia terroristica in Francia, il Conseil d’État ha stabilito che il riemergere di tale minaccia costituisce un motivo atto a giustificare nuovamente l’introduzione del controllo alle frontiere interne sul fondamento dell’art. 25 del “codice frontiere Schengen”. Ha proseguito considerando che, nella misura in cui la durata prevedibile della minaccia che giustifica il ripristino dei controlli alle frontiere interne eccede i 30 giorni, senza che il suo termine possa ragionevolmente essere determinato, il Governo può decidere di reintrodurre un controllo temporaneo per una durata massima di sei mesi, come previsto dal codice frontiere Schengen. Ha quindi respinto la richiesta di annullamento della decisione di ripristino dei controlli alle frontiere dello spazio Schengen. Céline Torrisi 3 Il testo della sentenza è reperibile on line alla pagina http://www.conseil-etat.fr/Decisions- Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication- particuliere/Conseil-d-Etat-28-decembre-2017-Association-nationale-d-assistance-aux-frontieres- pour-les-etrangers-et-autres ed il relativo comunicato stampa alla pagina http://www.conseil- etat.fr/Actualites/Communiques/Controle-aux-frontieres-interieures-de-l-Union-europeenne. 34
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