Convegno Assolombarda in collaborazione con Assonime Milano, 23 gennaio 2008-01-23 Intervento di Vittorio Mincato Presidente di Assonime
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23/01/2008 INTERVENTO PUBBLICO Convegno Assolombarda in collaborazione con Assonime “Finanziaria 2008 – Prime osservazioni” Milano, 23 gennaio 2008-01-23 Intervento di Vittorio Mincato Presidente di Assonime www.assonime.it
Intervento di Vittorio Mincato in Assolombarda 23/01/ 2008 1. Anche quest’anno la legge finanziaria ha introdotto modifiche di notevole rilevanza sulla fiscalità delle imprese. Va prima di tutto apprezzato il fatto che le modifiche non abbiano rimesso in questione l’impostazione della riforma del 2004, ma anzi in vario modo l’abbiano confermata e rafforzata. Certamente molto positiva è la riduzione delle aliquote Ires (dal 33 al 27,5 per cento) e Irap (dal 4,5 al 3,9 per cento). La riduzione delle aliquote nominali dell’imposizione societaria è da tempo in atto nei principali ordinamenti europei: da ultimo in Germania, dove l’aliquota dell’imposta statale sulle società è stata ridotta di 10 punti e quella dell’imposta locale di quasi tre punti (peraltro, l’effettiva riduzione è ben minore, come del resto in Italia, a causa di varie modifiche nei criteri di determinazione della base imponibile). La riduzione delle aliquote introduce un significativo incoraggiamento dell’investimento, anche dall’estero; gli effetti sarebbero più forti se si rimuovessero i troppi ostacoli burocratici che ancora frenano l’attività d’impresa nel nostro paese. Sono stati attuati anche rilevanti interventi di semplificazione delle basi imponibili, che nel complesso dovrebbero rendere più facile la vita delle imprese, anche se non mancheranno incertezze nell’applicazione di istituti e criteri di determinazione dell’imposta radicalmente nuovi. L’auspicio è che – dopo molti cambiamenti – si prepari un periodo di stabilità, nel quale i nuovi istituti possano essere metabolizzati e, se necessario, perfezionati senza radicali mutamenti di sistema. 2. La riduzione delle aliquote è stata accompagnata da misure compensative di allargamento della base imponibile, disegnate in modo da evitare riduzioni di gettito. Tali misure compensative hanno in gran parte effetti solo finanziari sui conti delle imprese, e non incidono sui conti economici; inoltre, l’aggravio finanziario tenderà a ridursi nel corso del tempo. In particolare, mentre hanno effetti permanenti sui conti economici le misure che riducono i benefici del «consolidato nazionale» – in particolare la deducibilità dei dividendi infra-gruppo – ciò non avviene per l’abolizione del regime di deduzione extracontabile degli ammortamenti e degli accantonamenti eccedenti quelli civilistici e per la nuova disciplina sulla deducibilità degli interessi passivi: tali misure implicano essenzialmente un differimento nel tempo di deduzioni d’imposta e dunque si configurano, per le imprese, come un’anticipazione finanziaria, della quale esse sosterranno il costo d’interesse. Se tale aspetto può risultare di modesto rilievo per i grandi gruppi, esso può determinare qualche difficoltà alle imprese di minore dimensione, laddove le disponibilità di credito siano razionate dal sistema bancario. 2
Intervento di Vittorio Mincato in Assolombarda 23/01/ 2008 Per questo motivo avevamo suggerito, in sede parlamentare, di prevedere una franchigia di deducibilità degli interessi – da fissare in valore assoluto – il cui beneficio sarebbe stato proporzionalmente crescente con la diminuzione della dimensione d’impresa. Con il passare del tempo gli effetti finanziari sulle imprese della riduzione delle deduzioni per ammortamenti e per interessi tenderanno a ridursi: per gli ammortamenti, mano a mano che la transizione dal vecchio al nuovo profilo di ammortamento sarà completata; per la deduzione degli interessi, con il progressivo adattamento delle strutture patrimoniali ai nuovi vincoli fiscali. Le misure sull’imponibile incidono meno sulle imprese bancarie e assicurative, le quali da un lato sono espressamente esonerate dalla nuova disciplina limitativa degli interessi passivi, dell’altro sostengono oneri di ammortamento più limitati in rapporto ai volumi di attività. Per queste imprese, però, è stata allargata la base imponibile dell’Irap, in pratica riportando in equilibrio il saldo dei benefici. 3. Le misure sull’imponibile non hanno soltanto una funzione compensativa sul gettito della riduzione dell’aliquota, ma perseguono anche uno scopo di semplificazione dei criteri di determinazione del reddito, attraverso l’avvicinamento delle basi imponibili agli assetti contabili delle imprese. Anzitutto, si muove nell’ottica della semplificazione la nuova disciplina della deducibilità degli interessi passivi, la quale sostituisce istituti che si sono rivelati complicati e di difficile applicazione, in particolare quello della “capitalizzazione sottile”; analogamente, l’eliminazione delle deduzioni extracontabili ricongiunge il regime fiscale degli ammortamenti alle risultanze di bilancio, con rilevanti benefici di trasparenza e di efficienza economica. Ma i passi più importanti e innovativi riguardano le modifiche del sistema d’imposizione, ai fini Ires per le imprese che adottano i principi contabili internazionali (IFRS/IAS) e ai fini Irap per tutte le imprese. Per le imprese che applicano gli IAS, la scelta è stata – con limitate eccezioni – di allineare le regole di determinazione dell’imponibile ai principi contabili. Se da un lato ciò realizza una forte semplificazione negli adempimenti fiscali, dall’altro, può creare nuove incertezze. 3
Intervento di Vittorio Mincato in Assolombarda 23/01/ 2008 Gli IAS, infatti, sono improntati al principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la rilevazione dei costi e dei proventi non dipende più dal compimento di atti giuridici formali, quali i contratti di trasferimento della proprietà dei beni, ma dal passaggio in concreto degli oneri, dei benefici e dei rischi economici, secondo le valutazioni effettuate in sede di redazione dei bilanci. Inevitabilmente, per verificare l’esatto adempimento degli obblighi fiscali, l’amministrazione finanziaria sarà chiamata a verificare la legittimità delle soluzioni contabili dell’impresa, ben al di là delle sue tradizionali attribuzioni. Quanto all’Irap, si è scelto di introdurre un criterio di derivazione diretta della base imponibile dalle risultanze di bilancio, le quali, dunque, diventano automaticamente rilevanti ai fini fiscali per tutte le imprese – sia per quelle che applicano i principi nazionali, sia per quelle che seguono gli IAS – eliminando tutte le variazioni che prima erano richieste a causa del rinvio ai principi dell’Ires. Di fronte a tali radicali mutamenti di impostazioni, non è infondato il timore di un aumento del contenzioso tra imprese e amministrazione finanziaria. Lo sviluppo di standard applicativi comuni per le fattispecie tipiche più rilevanti, anche attraverso un’azione diffusa di consultazione delle imprese nell’ambito dell’Organismo italiano di contabilità, può contribuire a ridurre le incertezze e a fugare tali timori. 4. La legge finanziaria introduce anche misure di razionalizzazione di istituti portanti del sistema di imposizione dei redditi di impresa. Al riguardo, va apprezzato il ripristino della quota imponibile delle plusvalenze su partecipazioni (immobilizzate) al 5 per cento degli incrementi di valore: ciò riporta l’istituto alla sua funzione nel sistema Ires che, giova ricordarlo, è di assicurare alle plusvalenze su partecipazioni un regime di tassazione equivalente a quello dei dividendi, nella considerazione che le plusvalenze esprimono utili conseguiti o potenziali dell’impresa partecipata. Ne risulterà favorita sul piano fiscale la collocazione in Italia di holding di partecipazione. Inoltre, è stata estesa la valenza del principio di neutralità come principio regolatore delle vicende straordinarie di impresa, ridisegnando in tal senso la disciplina dei conferimenti di azienda a prescindere dalle impostazioni di bilancio. Parallelamente, è stato introdotto un regime di favore attraverso il quale – con l’assolvimento di un’imposta sostitutiva progressiva a scaglioni con aliquota dal 12 al 4
Intervento di Vittorio Mincato in Assolombarda 23/01/ 2008 16 per cento – è possibile ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori civilistici delle aziende oggetto di operazioni di conferimento, fusione e scissione. 5. Un sistema fiscale può dirsi realmente efficiente e competitivo – oltre che per la qualità delle sue disposizioni sostanziali – anche per la capacità di eliminare o ridurre fortemente le incertezze applicative che possono pregiudicare l’affidabilità e la stabilità dell’ordinamento. In questo senso, da tempo Assonime sottolinea l’importanza di evitare interventi normativi con effetti retroattivi – che modificano ex post i parametri sui quali gli operatori hanno basato le proprie decisioni – e che si affermi il rispetto assoluto dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente. Nello stesso senso – e ancor più alla luce delle modifiche apportate nella definizione delle basi imponibili del reddito d’impresa – è necessaria una riformulazione della disciplina antielusiva di cui all’art. 37 bis del d.p.r. 600 del 1973, aspetto sul quale mi ero soffermato già nel mio intervento in questa sede l’anno scorso. La norma attuale, infatti, implica un’ampia, forse eccessiva, discrezionalità dell’Amministrazione, la quale può contestare le imputazioni di bilancio in base alla mancata sussistenza di “valide ragioni economiche”: un criterio che lascia aperti ampi margini di incertezza, in particolare per le operazioni straordinarie, e che sembra porsi in antitesi con gli stessi obiettivi di incentivazione all’incremento dimensionale delle imprese perseguiti dalla legge finanziaria. 6. Si apprende dalla stampa che il Governo si appresta a riprendere i progetti di riordino della tassazione delle rendite finanziarie. L’auspicio che si può formulare, a questo riguardo, è che si possa effettivamente realizzare una razionalizzazione del sistema impositivo, che allinei la tassazione dei frutti del capitale su tutte le attività patrimoniali, in modo da rendere finalmente il sistema univoco e coerente. Particolarmente urgente, in questo contesto, appare il riordino della tassazione dei fondi comuni di investimento, per i quali l’introduzione, dieci anni fa, del criterio di tassazione dei risultati maturati, indipendentemente dalla realizzazione, si è rivelato gravemente penalizzante. In generale, la tassazione dei guadagni all’atto della realizzazione e in capo ai portatori 5
Intervento di Vittorio Mincato in Assolombarda 23/01/ 2008 delle quote appare più coerente con i principi di semplicità dell’accertamento e di facilità della riscossione. Inoltre, l’obiettivo della neutralità della fiscalità rispetto ai diversi strumenti di risparmio potrebbe essere esteso al settore immobiliare, applicando alle locazioni un regime di ritenuta secca alla fonte analogo a quello dei frutti degli strumenti finanziari. Ne deriverebbero due benefici di non poco conto. In primo luogo, nell’ipotesi di un allineamento dell’aliquota intorno al 18 per cento, il saldo netto delle entrate fiscali sarebbe prossimo allo zero, evitando nuovi aumenti della pressione fiscale; in secondo luogo, l’alleggerimento della pressione fiscale sulle locazioni contribuirebbe certamente a fare emergere i redditi non dichiarati e a migliorare la trasparenza del mercato. 6
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