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Contratto di affiliazione Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantonali Edizione gennaio 2022
Contratto di affiliazione Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantonali 1 Affiliazione alla Fondazione 2.2 Il piano di previdenza (prestazioni e finanziamento) 1.1 come pure il regolamento dei costi sono parte inte- L'impresa firmataria (di seguito chiamata impresa) si grale del presente contratto di affiliazione. L'impresa affilia a Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle conferma di essere a conoscenza del loro contenuto. Banche Cantonali con sede a Basilea (di seguito chiamata Fondazione) allo scopo di attuare la previ- 2.3 denza professionale per la parte non obbligatoria. I rapporti tra la Fondazione e i destinatari (i beneficiari della Fondazione) sono disciplinati esclusivamente 1.2 dal regolamento di previdenza del personale. Il rego- La Fondazione è organizzata come fondazione col- lamento di previdenza del personale è composto dal lettiva e registrata come tale presso la BSABB, BVG- piano di previdenza e dalle Disposizioni generali del und Stiftungsaufsicht beider Basel nell'elenco delle regolamento della Fondazione. La Fondazione è te- fondazioni controllate. L'impresa affiliata costituisce nuta a realizzare la previdenza secondo il regola- un istituto di previdenza indipendente all'interno della mento e in particolare a erogare le prestazioni rego- Fondazione. lamentari. 1.3 A copertura dei rischi di decesso, d'incapacità di gua- 3 Amministrazione/commissione di dagno e di longevità è stato stipulato un contratto previdenza d'assicurazione collettiva sulla vita tra la Fondazione, in qualità di stipulante dell'assicurazione, e Helvetia 3.1 Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA a Al più tardi dopo la firma del presente contratto, l'im- Basilea (di seguito chiamata Helvetia). presa affiliata si impegna a far eleggere, conforme- mente alle disposizioni contemplate nel regolamento 1.4 d'organizzazione, i rappresentanti dei dipendenti in L'investimento del patrimonio di previdenza avviene seno alla commissione di previdenza, nonché a desi- tramite il Consiglio di fondazione. gnare i rappresentanti del datore di lavoro. In caso di vacanza e all'inizio di ogni periodo d'insediamento la 1.5 commissione di previdenza va completata, rispettiva- Con l'affiliazione alla Fondazione l'istituto di previ- mente costituita. denza affiliato ha diritto alle parti di eccedenze accor- date alla Fondazione e risultanti dal contratto di assi- 3.2 curazione collettiva sulla vita, nonché ad una parteci- L'impresa prende in particolar modo atto e approva le pazione agli utili ricavati dall'investimento dei capitali disposizioni contemplate nell'atto di fondazione in di risparmio nel quadro delle disposizioni regolamen- merito alla nomina del Consiglio di fondazione. L'ele- tari. zione dei rappresentanti dei dipendenti nel Consiglio di fondazione avviene in base al relativo regolamento 1.6 della Fondazione. L'impresa affiliata si dichiara d'ac- Se necessario la Fondazione può trasmettere alla cordo con l'attuale composizione del Consiglio di fon- Banca Cantonale competente, per l'elaborazione, i dazione. dati relativi all'impresa risultanti dalla gestione del rapporto d'affiliazione. 4 Obblighi di cooperazione 2 Basi 4.1 L'impresa annuncia alla Fondazione il personale che 2.1 deve essere affiliato alla previdenza conformemente Diritti e doveri dei contraenti risultano dal presente al piano di previdenza (prestazioni e finanziamento). contratto di affiliazione, dal piano di previdenza (pre- stazioni e finanziamento), dal regolamento dei costi, dall'atto di Fondazione, dal regolamento relativo all'e- lezione dei rappresentati dei dipendenti nel Consiglio di fondazione e dal regolamento d'organizzazione. L'impresa affiliata riconosce le basi giuridiche attuali nonché eventuali modifiche successive delle stesse. Contratto di affiliazione 01.2022 Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantonali 1
4.2 4.6 Alla Fondazione vanno notificati nel termine pre- L'impresa è esclusiva responsabile dell'adempimento scritto: di disposizioni contrattuali collettive (CCL). In partico- le nuove assunzioni, incl. l'eventuale categoria di lare l'impresa è tenuta a comunicare immediatamente appartenenza delle persone, al più presto alla Fondazione l'assoggettamento a un CCL o le mo- 90 giorni prima e al più tardi 60 giorni dopo l'inizio difiche di disposizioni vigenti del CCL. Solo quelle di- della previdenza; sposizioni del CCL che sono esplicitamente conve- la modifica della categoria delle persone, i casi nute dal contratto d'affiliazione o dal regolamento di d'incapacità lavorativa e d'incapacità di guadagno previdenza del personale hanno carattere vincolante di una durata superiore ai 3 mesi senza interru- nel rapporto di previdenza e possono essere recla- zione e altri dati determinanti per l'attuazione della mate nei confronti della Fondazione. previdenza (per esempio cambiamento dello stato civile) vanno notificati immediatamente. 5 Pagamento dei contributi/scadenza Vanno immediatamente notificati alla Fondazione i casi di decesso e quelli di scioglimento del rapporto 5.1 di lavoro, nonché i salari che, a seguito di riduzioni L'impresa si impegna a versare i contributi globali fat- salariali, non raggiungono più l'importo limite regola- turati dalla Fondazione. Sono riservati gli adattamenti mentare, fissato per l'ammissione nella previdenza. dei contributi a seguito, in particolare, di modifiche In caso di scioglimento del rapporto di lavoro deve delle tariffe, nonché eventuali contributi supplemen- inoltre essere comunicato l'indirizzo valido per il tra- tari. I contributi dovuti dai dipendenti vanno dedotti dal sferimento della prestazione d'uscita nonché l'indi- salario dei dipendenti e vanno trasferiti regolarmente rizzo privato della persona uscente. Va ugualmente (come minimo trimestralmente) alla Fondazione. notificato se lo scioglimento del rapporto di lavoro è avvenuto per motivi di salute. 5.2 Le persone da assicurare e i rispettivi salari base Il giorno determinante è il 1o gennaio di un anno. Gli vanno notificati alla Fondazione all’inizio dell’anno. adattamenti del salario, delle prestazioni e dell'am- montare dei contributi avvengono di massima il 4.3 giorno determinante. L'impresa affiliata è obbligata a partecipare all'attua- zione delle misure adottate nel quadro della gestione 5.3 delle prestazioni. I contributi per le prestazioni di rischio e i contributi concernenti le spese nonché eventuali contributi ri- 4.4 scossi dalla Fondazione per la costituzione di accan- Per tutte le notifiche dell'effettivo del personale vanno tonamenti tecnici o necessari ai fini operativi giun- utilizzati gli appositi moduli, messi a disposizione gono a scadenza all'inizio di ogni anno, rispettiva- dalla Fondazione, che vanno compilati in modo veri- mente al momento dell'ammissione di un collabora- tiero e in ogni loro parte. tore nella previdenza del personale o alla data di una mutazione in corso d’anno. Gli accrediti di vecchiaia 4.5 e i contributi per il fondo di garanzia giungono a sca- Per le nuove assunzioni, nonché all'inizio di ogni denza alla fine di un anno mentre, in caso di sciogli- anno, la Fondazione redige per ogni persona assicu- mento del rapporto di lavoro, scadono con la data rata un certificato di previdenza individuale in cui stessa di cessazione del lavoro, in caso di decesso il sono visibili le future prestazioni di previdenza. I cer- giorno del decesso e in caso di riduzioni salariali infe- tificati di previdenza vengono spediti direttamente alla riori al limite di ammissione regolamentare il giorno persona assicurata o resi accessibili per via elettro- della fine dell'assicurazione. nica. 5.4 L'impresa affiliata è tenuta a consegnare a ogni per- Per i pagamenti effettuati prima della data di sca- sona assicurata i regolamenti di previdenza del per- denza è accreditato un interesse mentre per quelli ar- sonale redatti dalla Fondazione, qualora non sia pos- retrati è addebitato un interesse di mora, senza noti- sibile spedirli o renderli accessibili per via elettronica fica di una diffida. La Fondazione è autorizzata a fis- a ogni persona assicurata. sare dei tassi d'interesse conformi alla situazione di mercato e ad adattarli in qualsiasi momento alle nuove circostanze. Un saldo a favore della Fondazione, sussistente alla fine di un anno civile, compresi eventuali interessi di mora maturati, è riportato come credito di capitale all'anno civile successivo. Un saldo a favore dell'im- presa affiliata, compresi eventuali interessi maturati, è accreditato quale acconto sui contributi relativi all'anno successivo. Contratto di affiliazione 01.2022 Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantonali 2
Alla fine di un anno civile la Fondazione redige un 6 Responsabilità estratto del conto incasso. Il saldo che figura sullo stesso è considerato come accettato se la impresa Se al verificarsi di un caso assicurato sussistono delle affiliata non notifica per scritto eventuali obiezioni in lacune a livello di copertura, attribuibili a inadempi- merito nel termine di 4 settimane, a contare dalla ri- mento contrattuale da parte dell'impresa affiliata, in cezione dell'estratto di conto. modo particolare a inadempimento di un'obbligo di cooperazione (cifra 4) o a ritardi nel pagamento, l'im- 5.5 presa affiliata risponde interamente delle prestazioni In caso di ritardi nel pagamento da parte dell'impresa regolamentari dovute dalla Fondazione. affiliata, la Fondazione è inoltre autorizzata a ridurre le proprie prestazioni all'importo del patrimonio di pre- videnza, nella misura in cui l'impresa non ha effet- 7 Entrata in vigore/disdetta/rescissione tuato il pagamento dei contributi, giunti a scadenza, entro 14 giorni dalla ricezione di una diffida scritta, 7.1 sotto comminatoria delle conseguenze della mora. In Il presente contratto di affiliazione entra in vigore, con vista della rimessa in vigore della precedente coper- la controfirma da parte della Fondazione, alla data tura assicurativa, restano dovuti anche in seguito i convenuta nel piano di previdenza (prestazioni e fi- contributi fatturati. nanziamento) e sostituisce eventuali precedenti con- venzioni. È concluso per una durata fissa di 5 anni e Il patrimonio di previdenza si compone del patrimonio può essere disdetto per la prima volta dopo la sca- di previdenza effettivamente esistente (comprese le denza di tale durata fissa per il 31 dicembre. La di- prestazioni di Helvetia previste dal contratto d'assicu- sdetta del contratto da parte della Ditta affiliata ri- razione), nonché di eventuali distribuzioni ai creditori chiede l'approvazione scritta della Commissione di del fallimento rispettivamente ricavati dalla realizza- previdenza. zione del pegno e di eventuali prestazioni del fondo di garanzia. La Fondazione non risponde di riduzioni 7.2 delle prestazioni, attribuibili a ritardi nel pagamento Se la disdetta non è in possesso della Fondazione al nei confronti di Helvetia. più tardi 6 mesi prima della scadenza del contratto, esso si rinnova tacitamente, di volta in volta, per un 5.6 altro anno. Il termine di disdetta rimane invariato. Il Consiglio di fondazione può, durante la durata del contratto di affiliazione, nel rispetto delle disposizioni 7.3 contenute nel regolamento di previdenza del perso- La Fondazione è autorizzata a disdire, con effetto im- nale, applicare delle misure di risanamento come, in mediato, il presente contratto in caso di ritardi nel pa- particolare, il prelievo di importi di risanamento straor- gamento dei contributi oppure di grave inadempi- dinari, qualora dovesse riscontrare una copertura in- mento degli obblighi di cooperazione. Tale diritto sufficiente della Fondazione. Gli importi di risana- spetta alla Fondazione anche nel caso in cui la com- mento sono fatturati direttamente al datore di lavoro missione di previdenza emani delle disposizioni o quale debitore solidale, che può applicare alla lettera prenda decisioni che risultino in contraddizione con lo le modalità per il pagamento delle prestazioni di ri- scopo della Fondazione, con i principi di quest'ultima, schio per questi prelievi straordinari. con il regolamento di previdenza del personale o con il piano delle prestazioni e di finanziamento conve- 5.7 nuto e se la commissione di previdenza continua ad L'impresa affiliata può accumulare presso la Fonda- attenersi a quanto sopra nonostante un ammoni- zione delle riserve contributive destinate al finanzia- mento scritto da parte della Fondazione. mento dei futuri contributi del datore di lavoro. In caso di ritardi nel pagamento la Fondazione è autorizzata 7.4 a dedurre dalle riserve contributive la quota contribu- La Fondazione è autorizzata a disdire il contratto an- tiva del datore di lavoro che è giunta a scadenza. che prima della scadenza della durata contrattuale L'impresa affiliata può inoltre, in caso di copertura in- nella misura in cui durante un periodo minimo di sufficiente della Fondazione, decidere di versare dei 12 mesi l'istituto di previdenza non registri alcuna per- contributi su un conto bloccato specifico denominato sona assicurata né alcun beneficiario di una rendita. "riserve contributive del datore di lavoro, con rinuncia all'uso". 7.5 In caso di rescissione del contratto di affiliazione è 5.8 applicabile la cifra 3 del regolamento dei costi. La so- La Fondazione non è responsabile dell'aspetto della spensione del contratto d'affiliazione può comportare deducibilità fiscale dei contributi. l'applicazione del regolamento di liquidazione par- ziale e totale. Contratto di affiliazione 01.2022 Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantonali 3
7.6 7.8 Dopo la rescissione del contratto di affiliazione, il pa- trimonio dell'istituto di previdenza affiliato è trasferito In caso di rescissione del contratto di affiliazione da al nuovo istituto di previdenza, oppure – se l'impresa parte della Fondazione (senza che si verifichino le è contemporaneamente posta in liquidazione – è ri- cause di rescissione del contratto di cui alla cifra 7.3 partito fra i destinatari conformemente alle disposi- precedente), compete alla Fondazione, di comune zioni di legge. accordo con l'istituto di previdenza subentrante, deci- dere se i beneficiari di rendite rimangono presso la 7.7 Fondazione o passano al nuovo istituto di previdenza. Se lo scioglimento del contratto avviene su richiesta Se le due parti summenzionate non riescono a met- dell'impresa affiliata o conformemente alla cifra 7.3 tersi d'accordo in merito, i beneficiari di rendite riman- vengono trasferiti alla nuova Istituzione di previdenza gono presso la Fondazione. indicata dall'impresa stessa, oltre all'intero personale anche tutti coloro i quali ricevono delle prestazioni per 7.9 incapacità lavorativa. Ciò vale pure per le persone as- Per controversie derivanti dal presente contratto il sicurate la cui incapacità lavorativa è accertata solo foro competente viene definito in base all'art. 73 LPP. dopo lo scioglimento del contratto, ma la cui causa era antecedente allo scioglimento del contratto. Con lo scioglimento del contratto d'affiliazione deca- dono per la Fondazione tutti gli obblighi previdenziali nei confronti delle persone che percepiscono delle Allegati: prestazioni. L'impresa è responsabile del trasferi- Piano di previdenza (prestazioni e finanziamento) mento conforme alla nuova Istituzione di previdenza Regolamento dei costi sia delle persone che percepiscono delle prestazioni Atto di Fondazione previdenziali, sia dei loro diritti a prestazioni previden- Regolamento relativo all'elezione dei rappresen- ziali. tati dei dipendenti nel Consiglio di fondazione Le persone assicurate che al momento dello sciogli- Regolamento d'organizzazione mento del contratto vantano dei diritti per rendite di vecchiaia o per i superstiti, rimangono nella Fonda- zione anche dopo lo scioglimento del contratto d‘affi- liazione. Luogo/data: Basilea, Impresa (denominazione in base all'iscrizione Swisscanto Supra nel registro di commercio), firma/e: Fondazione collettiva delle Banche Cantonali Contratto di affiliazione 01.2022 Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantonali 4
Regolamento dei costi Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantonali 1 Basi 3.2 Se al momento della valutazione degli investimenti Il presente regolamento è parte integrante del contratto della Fondazione risulta uno scoperto, lo stesso verrà di affiliazione stipulato tra la Fondazione ed il datore di dedotto percentualmente dal patrimonio dell'istituto di lavoro (cifra 2.2). previdenza affiliato e contabilizzato come perdita. 3.3 2 Spese per maggiore aggravio Se lo scioglimento del contratto d'affiliazione com- amministrativo porta un trasferimento di beneficiari di prestazioni di previdenza al nuovo istituto di previdenza, l'importo 2.1 della riserva matematica d'inventario, trasferita in ag- Per coprire le spese relative ai lavori amministrativi giunta al valore di rescissione del contratto, è calco- qui di seguito elencati, la Fondazione addebita i se- lato dalla Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicura- guenti importi: zioni sulla Vita SA, applicando le basi tariffarie di que- st'ultima nonché le disposizioni legali determinanti. Interpellazioni per lettera raccomandata in relazione a contributi arretrati CHF 300.– 3.4 Accordi di pagamenti rateali CHF 250.– In caso di scioglimento del contratto d'affiliazione in Procedure d'esecuzione (spese d'ufficio escluse): seguito ad apertura di fallimento o a liquidazione - Domanda d'esecuzione CHF 500.– dell'impresa oppure perché quest'ultima non occupa - Domanda di continuazione più dipendenti, dal patrimonio dell'istituto di previ- dell'esecuzione CHF 500.– denza affiliato viene inoltre dedotto un importo sup- - Domanda di fallimento rispettivamente plementare, calcolato in base ai costi effettivi cagio- di realizzazione del pegno CHF 500.– nati; tale deduzione ammonta come minimo a CHF 1500.–. Accertamenti che la Fondazione deve compiere in seguito alla non osservanza, da parte 4 Modifiche del regolamento dell'impresa affiliata per l'attuazione della previdenza 4.1 del personale, dell'obbligo di Il Consiglio di fondazione può decidere in qualunque cooperazione (per esempio momento, per fondati motivi, una modifica del pre- richiesta di liste di salari alla a regia, sente regolamento. Cassa di Compensazione al minimo AVS competente) CHF 500.– 4.2 Eventuali modifiche devono essere notificate per Richiesta di prestazioni al Fondo iscritto ai datori di lavoro affiliati almeno tre mesi di Garanzia per l'istituto di previdenza prima della loro entrata in vigore. affiliato insolvente CHF 500.– Prestazioni di servizio non comprese nell'ordinaria amministrazione a regia 5 Entrata in vigore 2.2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno Questi costi sono addebitati all'impresa affiliata. 2008. 3 Scioglimento del contratto Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantonali 3.1 In caso di scioglimento del contratto il valore di liqui- Il Consiglio di fondazione dazione ammonta al 100 % del patrimonio dell'istituto di previdenza affiliato, eventualmente ridotto confor- memente alle disposizioni seguenti. Regolamento dei costi 06.2008 Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantonali 1
Atto di Fondazione Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantonali Versione conforme alla decisione dell'autorità di vigi- (5) Per l'esercizio dei compiti dirigenti e operativi che lanza del 15 agosto 2017 e alla decisione del Consi- derivano dalla realizzazione della previdenza la Fon- glio di fondazione del 31 maggio 2017. dazione è autorizzata a stipulare dei contratti con un direttore (sede centrale). Art. 1 Nome e sede Art. 3 Patrimonio della Fondazione (1) La Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche cantonali con sede a Basilea, in seguito chiamata (1) Il patrimonio della Fondazione è costituito dal ca- Fondatrice, istituisce una Fondazione con il nome pitale della Fondazione, dal patrimonio comune e dai Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle banche patrimoni di previdenza dei singoli istituti di previ- cantonali (Swisscanto Supra Sammelstiftung der denza affiliati. Kantonalbanken, Swisscanto Supra Fondation col- lective des Banques Cantonales, Swisscanto Supra (2) E' esclusa la restituzione del patrimonio della Fon- Collective Foundation of the Cantonal Banks), chia- dazione, o di parte di esso, ai datori di lavoro affiliati mata in seguito Fondazione, secondo gli art. 80 e se- oppure ai fondatori. Il patrimonio della Fondazione guenti del CC svizzero. non può essere destinato a scopi diversi da quelli della previdenza a favore del personale. (2) La Fondazione ha la propria sede a Basilea, al do- micilio della fondatrice. Con il consenso dell'autorità di vigilanza il Consiglio di fondazione può trasferire la Art. 4 Capitale della Fondazione sede a un'altra località della Svizzera. (1) Il capitale della Fondazione è costituito dal patri- monio iniziale pari a CHF 1'000.00 che la Fondatrice Art. 2 Scopo concede alla Fondazione nonché dagli utili ottenuti da tale importo e dai fondi liberi della Fondazione. (1) Scopo della Fondazione è l'applicazione di prov- vedimenti previdenziali per i dipendenti ed i datori di lavoro al di fuori delle prestazioni obbligatorie con- Art. 5 Patrimonio comune template dalla legge sulla previdenza professionale (LPP). La fondazione si impegna inoltre a offrire solu- (1) Al patrimonio comune vengono accreditati: zioni previdenziali di associazione agli indipendenti gli accantonamenti e le riserve necessari nonché senza personale. gli utili conseguiti con essi, eventuali ulteriori donazioni da parte di terzi. (2) La Fondazione gestisce inoltre delle casse di ri- sparmio proprie ad ogni singolo istituto di previdenza (2) ll patrimonio comune risponde in primo luogo per affiliato, conformemente ai mezzi messi a sua dispo- gli impegni della Fondazione che non derivano da di- sizione e sulla base del regolamento di previdenza ritti previdenziali. specifico. A copertura dei rischi di decesso, d'invali- dità e di longevità la Fondazione ha il diritto di stipu- lare per tutti o singoli rischi dei contratti d'assicura- Art. 6 Patrimonio di previdenza zione con assicuratori sulla vita concessionari in Sviz- zera. La Fondazione deve risultare sempre stipulante (1) I patrimoni di previdenza dei singoli istituti di pre- e beneficiaria. videnza affiliati sono costituiti: dai contributi regolamentari; (3) Il patrimonio della Fondazione non può essere uti- dalle prestazioni e dalle parti di eccedenze ero- lizzato per prestazioni che i datori di lavoro, affiliati gate agli istituti di previdenza provenienti da con- alla Fondazione, sono tenuti a versare per legge ai tratti d'assicurazione; loro dipendenti o che sono soliti versare a comple- dalla riserva contributiva specialmente accumu- mento come rimunerazione per servizi resi come le lata dai datori di lavoro affiliati (ai sensi dell'art. indennità di carovita, le gratificazioni, i premi d'anzia- 331, cpv. 3 OC); nità, ecc. eventuali ulteriori attribuzioni da parte dei datori di lavoro, dei beneficiari o di terzi; (4) Le prestazioni per il datore di lavoro in merito alla i redditi del patrimonio di previdenza. vecchiaia, l'invalidità e la morte devono essere limi- tate a quelle pianificate per i propri dipendenti. Pre- (2) II patrimonio di previdenza di un istituto di previ- stazioni facoltative che superano quelle stabilite per denza affiliato risponde unicamente e primariamente regolamento possono essere concesse solo a favore dei dipendenti e dei loro superstiti che, senza colpa, si trovano in stato di bisogno. Atto di Fondazione 08.2017 Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantonali 1
per gli impegni della Fondazione che derivano dai di- (4) In merito alla composizione degli organi e la ripar- ritti previdenziali acquisiti dai beneficiari dell'istituto di tizione delle competenze e dei compiti fra di loro, il previdenza affiliato. Consiglio di fondazione promulga un regolamento d'organizzazione, modificabile in qualsiasi momento, (3) I diritti dei beneficiari di un istituto di previdenza nonché un regolamento elettorale relativo alla nomina affiliato sono limitati alla consistenza del corrispon- dei rappresentati dei dipendenti nel Consiglio di fon- dente patrimonio previdenziale. dazione che definisce la composizione degli organi- smi e indica la distribuzione delle competenze e dei compiti fra di loro. Le modifiche del regolamento d'or- Art. 7 Istituti di previdenza affiliati/ ganizzazione e del regolamento elettorale richiedono Regolamenti l'approvazione di almeno i due terzi dei membri del Consiglio di fondazione. (1) Gli istituti di previdenza affiliati nell'ambito della Fondazione sulla base del contratto di affiliazione sono reciprocamente indipendenti e vanno ammini- Art. 10 Contabilità strati con casse separate. (1) La Fondazione tiene un conto separato per ogni (2) Per ogni datore di lavoro affiliato e per i suoi di- istituto di previdenza affiliato, in modo particolare in pendenti è redatto un regolamento di previdenza che riguardo ai contributi di previdenza, ai capitali di ri- definisce il genere e l'ammontare dei contributi di pre- sparmio accumulati, alle assicurazioni ed alle presta- videnza e delle prestazioni di previdenza, la cerchia zioni di previdenza, come pure ai fondi o alle riserve dei beneficiari come pure tutte le ulteriori disposizioni per i contributi e per le prestazioni, accumulati in ec- necessarie all'attuazione della previdenza a favore cedenza dei contributi regolamentari del datore di la- del personale. voro e dei suoi dipendenti. (2) Per il capitale della fondazione e il patrimonio co- Art. 8 Controllo mune è tenuto un conto separato. (1) Il Consiglio di fondazione designa un ufficio di re- (3) La contabilità della Fondazione va chiusa, annual- visione riconosciuto per il controllo annuo della ge- mente, al 31 dicembre. stione degli affari, della contabilità e degli investimenti patrimoniali. In merito alle sue attività l'ufficio di revi- sione riferisce per iscritto al Consiglio di fondazione. Art. 11 Modifica dell'atto di fondazione (2) Per il controllo periodico della Fondazione il Con- Le modifiche all'atto di fondazione possono essere siglio di fondazione designa un perito riconosciuto per decise da almeno due terzi dei consiglieri nel rispetto la previdenza professionale. dello scopo della Fondazione (art. 2) proponendo la modifica all'autorità di vigilanza per la relativa appro- vazione. Art. 9 Organizzazione (1) Gli organi della Fondazione sono il Consiglio di Art. 12 Liquidazione (parziale) di un istituto di fondazione, le commissioni di previdenza, la commis- previdenza affiliato sione degli investimenti, il direttore e l'ufficio di revi- sione. Le norme da applicare alla liquidazione (parziale) di un istituto di previdenza affiliato si conformano alle di- (2) Il Consiglio di fondazione è composto da 6 membri sposizioni emanate dal Consiglio di fondazione e in (persone fisiche). Due consiglieri di fondazione ven- qualsiasi momento modificabili da quest'ultimo non- gono designati all'interno della cerchia dei dipendenti ché alle disposizioni regolamentari approvate dall'au- assicurati. Gli altri consiglieri di fondazione vengono torità di vigilanza competente. eletti a metà dall'Helvetia Compagnia Svizzera d'As- sicurazioni sulla Vita SA e dall‘Unione delle Banche Cantonali Svizzere. Il Consiglio di fondazione rappre- Art. 13 Risoluzione della Fondazione senta la Fondazione verso l'esterno e determina il di- ritto di firma che può essere conferito anche a per- (1) In caso di scioglimento della Fondazione, il Con- sone non facenti parte del Consiglio di fondazione. siglio di fondazione decide circa l'utilizzazione di un eventuale saldo attivo del patrimonio della Fonda- (3) Il Consiglio di fondazione si costituisce da sé. La zione. Prestazioni di qualsiasi genere a favore della durata del mandato è di cinque anni. Il mandato può fondatrice o dei datori di lavoro affiliati alla Fonda- essere rinnovato. Il Consiglio di fondazione può deli- zione oppure dei loro successori sono escluse. berare validamente se è presente la maggioranza dei suoi membri. Esso decide a maggioranza semplice. (2) In ogni caso è fatto salvo il consenso delle Autorità In caso di parità dei voti il voto del presidente vale di vigilanza. doppio. Atto di Fondazione 08.2017 Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantonali 2
Regolamento elettorale Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantonali per l'elezione dei rappresentanti dei dipendenti nel Consiglio di fondazione della Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantonali Sulla base dell'art. 1.1 del regolamento d'organizza- 3 Proposte d'elezione zione, il Consiglio di fondazione emana il seguente regolamento: 3.1 Proposte d'elezione del Consiglio di fondazione In osservanza della cifra 1 cpv. 3 e della cifra 2.2, il 1 Composizione del Consiglio di Consiglio di fondazione propone alle rappresentanze fondazione dei dipendenti delle commissioni di previdenza i can- didati del Consiglio di fondazione. Il Consiglio di fondazione è composto da 6 membri Il Consiglio di fondazione può proporre minimo sei ul- (incl. il presidente), di cui due membri sono rappre- teriori persone affinché, in caso di uscita di un mem- sentanti dei dipendenti (di seguito "i rappresentanti bro dal Consiglio di fondazione durante il periodo di dei dipendenti") che sono inoltre membri delle com- carica, questo possa essere sostituito dal suben- missioni di previdenza dell'impresa affiliata. trante (candidato di riserva). I restanti consiglieri di fondazione vengono determi- 3.2 Candidatura dei membri della commis- nati a metà fra l'Associazione Svizzera delle Banche sione di previdenza (dipendenti) Cantonali e l'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicu- Nel rispetto della cifra 1 cpv. 3 e della cifra 2.2, i mem- razioni sulla Vita SA. bri delle commissioni di previdenza (dipendenti) hanno a loro volta il diritto di candidarsi. I rappresentanti dei dipendenti rappresentano tutti i Una candidatura va esclusivamente presentata sul collaboratori impiegati che non partecipano a deci- modulo preposto e, per essere valida, necessita sioni di politica gestionale. dell'approvazione dei rappresentanti dei dipendenti della commissione di previdenza nonché dei candi- dati. 2 Diritto di voto Le candidature vanno inviate all'ufficio elettorale della Fondazione entro al più tardi 7 settimane prima della 2.1 Elettorato attivo data delle elezioni. Esercitano il diritto di voto i rappresentanti dei dipen- Le candidature vengono controllate dall'ufficio eletto- denti delle rispettive commissioni di previdenza di rale in merito alla loro eleggibilità, conformemente tutte le imprese affiliate alla Fondazione e che si tro- alla cifra 2.2 (elettorato passivo) e 2.3. L'attuale vano in un rapporto di lavoro non disdetto. elenco dei candidati viene comunicato al più tardi Essi eleggono assieme i due rappresentanti dei di- 3 settimane prima della data delle elezioni. pendenti del Consiglio di fondazione, sulla base delle disposizioni previste dall'istruzione elettorale. 3.3 Elezione tacita Se il numero di candidati è solo pari a quello dei seggi 2.2 Elettorato passivo da occupare, non avverrà alcuna elezione secondo la Sono eleggibili i membri della commissione di previ- cifra 4 e i candidati sono da considerarsi eletti tacita- denza (dipendenti) delle imprese affiliate. mente. Per l'elezione del Consiglio di fondazione, a ciascuna impresa affiliata è consentita la candidatura e l'ele- zione di un unico membro della commissione di pre- 4 Procedimento elettorale videnza (dipendente). 4.1 Principi elettorali generali 2.3 Uso della lingua e conoscenze I rappresentanti dei dipendenti del Consiglio di fonda- specifiche zione vengono eletti a scrutinio libero e segreto. Il Consiglio di fondazione delibera e protocolla le pro- prie decisioni in lingua tedesca. 4.2 Data dell'elezione I rappresentanti dei dipendenti della commissione di Le elezioni possono essere effettuate nell'ambito previdenza si accertano che i dipendenti candidati per dell'elaborazione delle notifiche salariali annue. la carica all'interno di un consiglio di fondazione, pos- siedano, oltre a sufficienti conoscenze della lingua te- 4.3 Ufficio elettorale desca, anche fondate conoscenze nell'ambito del di- Le elezioni vengono preparate ed effettuate da un uf- ritto previdenziale. Il Consiglio di fondazione in carica ficio elettorale. può rifiutare le candidature se non adempiono i requi- Il Consiglio di fondazione nomina i membri dell’ufficio siti previsti. Regolamento elettorale 05.2021 Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantonali 1
elettorale, che vengono selezionati tra i dipendenti 4.8 Verifica delle elezioni della gerente. Sono esclusi i membri stessi del Con- La validità dei moduli per l'elezione pervenuti viene siglio di fondazione. esaminata dall'ufficio elettorale. Per l'elezione ven- Prima di ogni elezione del Consiglio di fondazione l'uf- gono presi in considerazione esclusivamente i moduli ficio elettorale redige una breve istruzione elettorale, compilati correttamente e inoltrati entro i termini sta- la quale viene recapitata ai rappresentanti dei dipen- biliti, prima del giorno delle elezioni. denti aventi diritto al voto, assieme alla documenta- L'ufficio elettorale deve mettere a verbale tutte le sue zione elettorale. azioni e accertamenti e comunicare al Consiglio di L'intera procedura elettorale potrà essere sostenuta fondazione i risultati delle elezioni. tramite Internet. L'ufficio elettorale s'incarica di pubblicare i risultati delle elezioni in modo adeguato. 4.4 Scrutinio segreto L'ufficio elettorale determina una procedura elettorale Il nuovo Consiglio di fondazione deve constatare la che garantisca lo scrutinio segreto. Questa procedura validità delle elezioni durante la sua riunione costitu- viene comunicata agli elettori con il recapito del ma- tiva. teriale elettorale. Deve essere garantito che i rappresentanti dei datori di lavoro di ogni com- missione di previdenza non siano a conoscenza 5 Periodo di carica, subentro del comportamento elettorale dei rappresentanti dei dipendenti della stessa commissione di previ- 5.1 Periodo di carica denza, Il periodo di carica dura 5 anni. Se durante il periodo che le singole imprese affiliate non siano a cono- di carica un rappresentante dei dipendenti si ritira scenza del comportamento elettorale delle altre dalla commissione di previdenza dell'impresa affi- imprese e viceversa. liata, egli dovrà anche abbandonare il Consiglio di Se la procedura elettorale non può garantire in asso- fondazione. luto che i membri dell'ufficio elettorale vengano a co- Se il rapporto di affiliazione viene revocato o pro- noscenza del comportamento elettorale degli aventi sciolto con effetto immediato per altri motivi, anche i diritto, i membri dell'ufficio elettorale sono tenuti a os- rappresentanti dei dipendenti eletti e interessati de- servare l'assoluto riserbo in merito alle informazioni vono dimettersi immediatamente dal Consiglio di am- percepite. ministrazione. 4.5 Materiale elettorale 5.2 Sostituzione di un membro uscente del La documentazione elettorale sarà recapitata ai rap- Consiglio di fondazione presentanti dei dipendenti delle commissioni di previ- Se un membro del Consiglio di fondazione eletto si denza. ritira dal Consiglio di fondazione, subentra il candi- Fanno parte della documentazione elettorale: dato non eletto (candidato sostitutivo) con il maggior le istruzioni di voto numero di voti. l'elenco dei candidati Se nessun candidato sostitutivo può subentrare nel periodo di carica del membro ritiratosi, i consiglieri di 4.6 Convocazione del corpo elettorale fondazione nominano un nuovo membro del Consi- Il giorno delle elezioni e le proposte d'elezione del glio di fondazione per il periodo di carica restante. Consiglio di fondazione ai sensi della cifra 3.1, sa- ranno comunicati al più tardi 9 settimane prima dell'e- lezione. 6 Ricorsi 4.7 Scrutinio Contro i vizi di procedura nella preparazione e nell'e- L'elezione avviene tramite i rappresentanti dei dipen- secuzione dell'elezione può essere presentato per denti delle commissioni di previdenza (cifra 2.1) fa- iscritto un ricorso fondato presso la Sede principale centi parte della cerchia dei candidati nominati. entro le due settimane seguenti la convalida da parte L'elezione deve avvenire tramite gli appositi moduli dell'ufficio elettorale della Fondazione. per l'elezione. La decisione definitiva in merito al ricorso spetta al Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior Consiglio di fondazione. numero di voti (maggioranza semplice). In caso di parità di voti è eletto il candidato con il mag- giore tempo d'affiliazione nella commissione di previ- 7 Entrata in vigore denza dell'impresa affiliata. Se i criteri elettorali (cifra 1 cpv. 3 e cifra 2.2) non ven- Il presente regolamento elettorale entra in vigore a gono adempiuti da un eletto, l'ufficio elettorale può so- partire dal 1° maggio 2021. stituirlo con il candidato non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti e che adempie i criteri previsti. Swisscanto Supra I candidati non eletti sono da considerare come can- Fondazione collettiva delle Banche cantonali didati sostitutivi secondo la cifra 5.2 in base al numero di voti. Il Consiglio di fondazione Regolamento elettorale 05.2021 Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantonali 2
Regolamento d'organizzazione Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantonali Sulla base dell'art. 9 cpv. 4 dello statuto della Fonda- Il Consiglio di fondazione esercita inoltre esso stesso zione, il Consiglio di fondazione emana il seguente i seguenti compiti: regolamento: m) determina mediante regolamento il diritto di firma per la Fondazione secondo le disposizioni dell'atto 1 Consiglio di fondazione di fondazione. La corrispondenza mediante formu- lari nonché altri documenti scritti per le transazioni 1.1 Compiti e competenze commerciali giornaliere ed emessi in grandi quan- tità possono essere forniti dalla Fondazione senza Il Consiglio di fondazione è l'organo superiore della le firme degli aventi diritto di firma; Fondazione. Si occupa della direzione globale della n) approva il rapporto di gestione; Fondazione, verifica che vengano adempiuti i compiti o) decide in merito all'utilizzo del risultato annuo de- previsti dalla legge e determina gli obiettivi strategici rivante dall'investimento del patrimonio della Fon- e i principi della Fondazione nonché i mezzi atti al loro dazione e in riferimento alle eccedenze realizzate adempimento. Stabilisce la struttura organizzativa con i contratti d'assicurazione; della Fondazione, provvede alla sua stabilità finanzia- p) approva il budget; ria e controlla la gestione degli affari. q) decide in merito alla sicurezza supplementare to- tale o parziale della Fondazione e all’eventuale II Consiglio di fondazione esercita in particolare i se- riassicuratore e stipula il contratto di assicura- guenti compiti intrasferibili e inalienabili: zione; r) si assume l'obbligo d'informazione nei confronti a) definisce il sistema di finanziamento; delle persone assicurate, purché quest'obbligo b) redige e approva il conto annuale; non spetti al datore di lavoro risp. alla commis- c) fissa il tasso d'interesse tecnico e le altre basi tec- sione di previdenza. Il Consiglio di fondazione può niche, ove possibile; delegare l'obbligo d'informazione al direttore; d) nomina le persone incaricate della gestione, che s) decide in merito ai provvedimenti sulla base della possono essere anche persone giuridiche. perizia attuariale del perito in materia di previ- e) sancisce in un regolamento le modalità in merito denza professionale e del rapporto dell'ufficio di alla costituzione risp. allo scioglimento delle ri- revisione; serve e gli accantonamenti necessari alla ge- t) sancisce i principi relativi ai contratti con i partner stione; di distribuzione (contratti quadro, regolamento f) organizza la contabilità; sulle indennità); g) promulga e modifica tutti i regolamenti della Fon- u) approva i testi di base per le disposizioni generali dazione; dei regolamenti di previdenza del personale e per h) decide in merito all'offerta dei prodotti di previ- i contratti di affiliazione; denza, in particolare in vista dei piani di presta- v) conclude i contratti per l'investimento e l'ammini- zione e finanziamento (piano di previdenza) e san- strazione del patrimonio di Fondazione; cisce i principi per l'utilizzo dei mezzi liberi; w) nomina i membri della commissione d'investi- i) elegge e revoca l'ufficio di revisione con l'approva- mento. zione di almeno due terzi dei consiglieri di fonda- zione; Tutti gli ulteriori compiti sono delegati, se consentito, j) elegge e revoca gli esperti per la previdenza pro- al direttore. fessionale con l'approvazione di almeno due terzi dei consiglieri di fondazione; k) assicura la formazione iniziale e il perfeziona- 1.2 Deliberazioni mento dei consiglieri di fondazione e decide in me- rito a un indennizzo adeguato dei suoi membri; Il Consiglio di fondazione può deliberare se la mag- l) controlla periodicamente la concordanza a medio gioranza dei propri membri è presente. Le sue deci- e lungo termine fra gli investimenti del patrimonio sioni sono prese a maggioranza semplice, con riserva e gli obblighi della Fondazione. dell'art. 9 cpv. 4 dello statuto nonché delle disposi- zioni riguardanti l'elezione e la revoca dell'ufficio di re- visione e degli esperti per la previdenza professio- nale. In caso di parità di voti il presidente disporrà il ballottaggio. Le decisioni possono essere prese anche per via cir- colare. Regolamento d'organizzazione 12.2017 Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantonali 1
2 Commissioni di previdenza decisione della commissione di previdenza presa nell'ambito delle competenze che le sono attribuite, 2.1 Composizione ma soltanto sospenderne l'attuazione fino al termine di un procedimento dell'Autorità di vigilanza o di un Per ogni istituto di previdenza affiliato esiste una com- procedimento giudiziario. missione di previdenza. In caso di parità di voti il presidente ha un voto sup- Le commissioni di previdenza sono composte dai rap- plementare. presentanti del datore di lavoro e, se i destinatari ver- Le decisioni possono essere prese anche per via cir- sano dei contributi, dai rappresentanti dei dipendenti. colare. Ciò è possibile se tutti i membri della commis- La partecipazione dei destinatari alla commissione di sione si dichiarano d'accordo. previdenza rappresenta, al minimo, la parte della loro partecipazione finanziaria, sotto forma di contributi, al finanziamento globale dell'istituzione di previdenza. 2.4 Compiti, diritti e doveri Le commissioni di previdenza si costituiscono da sé. Lo scioglimento del rapporto di lavoro comporta Alla commissione di previdenza spettano i seguenti l‘esclusione dalla commissione di previdenza. compiti: a) approva un regolamento della previdenza del per- sonale preparato dalla Fondazione e stabilisce gli 2.2 Elezione dei rappresentanti dei obbiettivi di prestazione in base al piano di previ- dipendenti denza proposto dalla Fondazione e da lei scelto; b) informa i beneficiari sull'organizzazione, sull'atti- Tutti i dipendenti che sono pure destinatari dell'istituto vità e sulla situazione patrimoniale dell'istituto dì di previdenza affiliato sono eleggibili ed hanno diritto previdenza affiliato; di voto. c) controlla che il datore di lavoro adduca i documenti I rappresentanti dei dipendenti nella commissione di e le comunicazioni come previsto dal contratto previdenza sono eletti con voto segreto. L'elezione d'affiliazione; avviene a maggioranza semplice dei voti espressi d) controlla che i contributi vengano versati alla loro (maggioranza relativa). scadenza; Risultano eletti i candidati con il maggiore numero di e) collabora nella raccolta dei documenti necessari voti al primo scrutinio. per la giustificazione dei diritti in caso di evento Lo stesso procedimento è applicato in caso di elezioni assicurato; suppletive come previsto all'art. 2.1, cpv. 4. f) comunica al Consiglio di fondazione, subito dopo L'avvenuta elezione va comunicata in forma scritta al avere deliberato, i cambiamenti a livello regola- Consiglio di fondazione con l'invio del protocollo mentare dei diritti alle prestazioni; dell'elezione. g) collabora nell'accertamento dei diritti alle presta- zioni e nella decisione in merito al versamento delle prestazioni; 2.3 Sedute delle Commissioni di h) decide, in conformità dello scopo della Fonda- previdenza, deliberazione zione, in merito all'utilizzazione dei mezzi liberi dell'istituto di previdenza affiliato; Ogni commissione di previdenza si riunisce ogniqual- j) adempie agli obblighi di informazione e coopera- volta gli affari dell'istituto di previdenza lo richiedono, zione nei confronti della Fondazione, delle per- almeno una volta l'anno. La convocazione avviene o sone assicurate e dei datori di lavoro, conforme- su domanda del presidente oppure se la metà dei mente alle disposizioni del regolamento della pre- membri della commissione di previdenza lo richiede. videnza del personale. II presidente dirige la seduta. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice Le comunicazioni alla commissione di previdenza al dei membri designati ed eletti. Consiglio di Fondazione sono giuridicamente valide, Le decisioni vanno messe a verbale e quest'ultimo se giunte per iscritto presso la sede principale della deve essere ogni volta firmato da un rappresentante Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Ban- del datore di lavoro e da un rappresentante dei dipen- che cantonali di Basilea. denti (se esistente). Questi verbali vanno inoltrati al Consiglio di fondazione se la Fondazione, in seguito alle decisioni prese, deve agire. Se il Consiglio di fondazione costata un'illegalità, la notifica immediatamente alla commissione di previ- denza indicandole le vie legali oppure le intraprende egli stesso. Il Consiglio di fondazione non può annullare una Regolamento d'organizzazione 12.2017 Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantonali 2
3 Direttore i) gestione dei prodotti per la parte di prodotti non definita dal contratto d'assicurazione; 3.1 Delega j) esecuzione di mandati di investimento e di Cash Management (gestione della liquidità); Il Consiglio di fondazione, nella misura consentita k) applicazione della partecipazione alle eccedenze dalla legge, conferisce la dirigenza e l'esecuzione sanzionata dal Consiglio di fondazione; operativa della previdenza secondo il contratto di af- l) esecuzione delle decisioni del Consiglio di fonda- filiazione, il regolamento di previdenza del personale zione; ed eventuali le decisioni delle commissioni di previ- m) esecuzione dei compiti a lei delegati dal Consiglio denza nonché le decisioni del Consiglio di fondazione di fondazione; all'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla n) gestione della contabilità e predisposizione delle Vita SA (di seguito Helvetia) in qualità di direttore. basi per il conto annuale, che deve essere redatto dal Consiglio di fondazione; o) gestione del controlling della Fondazione; 3.2 Compiti del direttore p) predisposizione dei testi di base approvati dal Consiglio di fondazione per i regolamenti della L'entità dei compiti delegati al direttore dal Consiglio previdenza del personale, dei piani di previdenza di fondazione è descritta alla cifra 3.1. Tra i compiti nonché dei contratti di affiliazione; del direttore rientrano quindi: q) delega di un rappresentante alle sessioni del Con- a) corrispondenza con le imprese affiliate, le persone siglio di fondazione addetto al protocollo delle de- assicurate, le commissioni di previdenza, i partner cisioni del Consiglio stesso. di distribuzione e di rete delle Banche Cantonali, r) elaborazione delle basi per i regolamenti e gli ade- con le autorità (in particolare le autorità di sorve- guamenti dei regolamenti richiesti dal Consiglio di glianza), il fondo di garanzia, la fondazione dell'I- fondazione o necessari per legge. stituto collettore, l'ufficio di revisione (ad esclu- sione del ricevimento dei rapporti di revisione), il Per le commissioni di previdenza degli istituti di pre- perito in materia di previdenza professionale (ad videnza per i quali non sia possibile la composizione esclusione del ricevimento del rapporto del perito) prevista dall‘art. 2.1 (ad es. dopo la revoca del con- nonché con altri istituti di previdenza e di libero tratto d‘affiliazione in seguito alla liquidazione dell'im- passaggio (in particolare in casi di previdenza e di presa affiliata del datore di lavoro o in caso di man- libro passaggio e fattispecie di liquidazione). La cata presenza di tutti i dipendenti) agisce il Consiglio corrispondenza mediante formulari nonché altri di fondazione che delega al direttore l'osservanza di documenti scritti per le transazioni commerciali questi compiti. giornaliere ed emessi in grandi quantità possono I diritti e gli obblighi del direttore attinenti all'organiz- essere forniti dal direttore senza le firme degli zazione degli investimenti, sono disciplinati dal "Re- aventi diritto di firma; golamento in materia di organizzazione degli investi- b) osservanza dei compiti operativi e della responsa- menti, compiti e competenze degli organi d'investi- bilità tecnica della realizzazione della previdenza mento della Swisscanto Supra Fondazione collettiva professionale in vista del portafoglio e dei nuovi delle Banche Cantonali" (regolamento in materia d'in- affari, in particolare la consulenza e l'assistenza vestimenti). delle imprese affiliate, delle persone assicurate, delle commissioni di previdenza e dei canali di di- stribuzione; 3.3 Sede centrale c) esecuzione di tutti i compiti regolamentari che non sono assegnati ad un altro organo della Fonda- Helvetia rappresenta inoltre la sede centrale della zione; Fondazione nei confronti degli assicurati, dei datori di d) proposta al Consiglio di fondazione per il budget lavoro affiliati, delle autorità e di terzi. della Fondazione e osservanza della responsabi- lità del budget; e) stesura periodica di rapporti di gestione da sotto- porre al Consiglio di fondazione; f) attuazione della politica di accettazione secondo i principi stabiliti dal Consiglio di fondazione e nel rispetto delle direttive attuariali dell'assicuratore per la parte di prodotti riassicurata; g) amministrazione; h) pianificazione della distribuzione e assistenza marketing alla distribuzione; Regolamento d'organizzazione 12.2017 Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantonali 3
4 Commissione degli investimenti La commissione degli investimenti è composta da un minimo di tre fino a un massimo di cinque membri (persone fisiche) che vengono eletti dal Consiglio di fondazione per un periodo di quattro anni. La com- missione degli investimenti svolge i seguenti compiti: a) effettua gli investimenti nell'ambito delle direttive d‘investimento; b) decide in merito all'attuazione della strategia d'in- vestimento e presenta i contratti necessari a tal fine al direttore per la firma; c) relaziona regolarmente al Consiglio di fondazione in merito agli investimenti effettuati nonché all'an- damento dei rendimenti e dei valori di sostanza del portafoglio degli investimenti. 5 Ufficio di revisione L'ufficio di revisione scelto dal Consiglio di fondazione esercita il proprio mandato conformemente alle di- sposizioni di legge. L'ufficio di revisione può vedersi affidare ulteriori com- piti da parte del Consiglio di fondazione, in modo par- ticolare il controllo di istituti di previdenza affiliati. 6 Perito in materia di previdenza professionale II perito in materia di previdenza professionale eser- cita il proprio mandato conformemente alle disposi- zioni di legge. 7 Rapporto con i regolamenti di previdenza del personale II presente regolamento d'organizzazione è parte in- tegrante di tutti i regolamenti di previdenza del perso- nale e può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione. Basilea, dicembre 2017 Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantonali Regolamento d'organizzazione 12.2017 Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantonali 4
Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantonali Contratto di affiliazione Edizione gennaio 2022
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