REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AGRICOLE

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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE
     PICCOLE E MEDIE IMPRESE AGRICOLE
SOMMARIO

Capo I        Finalità e disposizioni comuni
Art. 1        Finalità
Art. 2        Normativa comunitaria di riferimento
Art. 3        Campo di applicazione
Art. 4        Forma degli aiuti
Art. 5        Definizioni
Art. 6        Effetto di incentivazione
Art. 7        Condizioni per l’erogazione degli aiuti
Art. 8        Cumulo

Capo II       Interventi e agevolazioni ammissibili ai sensi del Regolamento n. 702/2014
Art. 9        Categorie di aiuti ammissibili
Art. 10       Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla
              produzione agricola primaria
Art. 11       Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei
              prodotti agricoli
Art. 12       Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli
Art. 13       Aiuti al settore zootecnico
Art. 14       Aiuti per il pagamento di premi assicurativi
Art. 15       Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle
              aziende agricole

Capo III      Interventi e agevolazioni ammissibili ai sensi del Regolamento n. 651/2014
Art. 16       Categorie di aiuti ammissibili
Art. 17       Aiuti alle PMI agricole per investimenti di diversificazione dell’attività
Art. 18       Aiuti per l’acquisizione di servizi di consulenza
Art. 19       Aiuti all’innovazione

Capo IV       Disposizioni finali
Art. 20       Concessione degli aiuti
Art. 21       Comunicazioni alla Commissione e relazioni annuali
Art. 22       Entrata in vigore e applicabilità

Allegato I
Allegato II

                                                  2
CAPO I

                                Finalità e disposizioni comuni

                                               ART. 1
                                              Finalità
1. Il presente Regolamento stabilisce le condizioni nel rispetto delle quali le Camere di
   Commercio, gli enti di sistema e le Unioni regionali possono concedere aiuti di Stato alle
   piccole e medie imprese agricol e, sulla base di proprie misure o nell’ambito di accordi di
   cofinanziamento conclusi con altri soggetti pubblici.

                                               ART. 2
                          Normativa comunitaria di riferimento
1. Gli aiuti di cui alle presenti disposizioni sono concessi nel rispetto delle seguenti disposizioni
   dell’Unione europea:
   - Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara
       compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
       funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di a iuti nel settore agricolo e forestale
       e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006
       (GUUE L 193 del 1.7.2014)
   - Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
       categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108
       del trattato (GUUE L 187/1 del 26.6.2014).
2. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dalle presenti disposizioni si fa rinvio ai
   pertinenti Regolamenti di cui sopra; in ogni caso nulla di quanto previsto dalle presenti
   disposizioni può essere interpretato in maniera difforme da ciò che è stabilito dai Regolamenti
   medesimi.

                                               ART. 3
                                    Campo di applicazione
1. Le presenti disposizioni si applicano agli aiuti concessi alle piccole e medie imprese agricole per
   attività di produzione primaria, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli,
   nonché di diversificazione dell’attività.
2. Le presenti disposizioni non si applicano:
   a) agli aiuti per attività connesse all’esportazione
   b) agli aiuti condizionati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a prodotti d’importazione
   c) agli aiuti alle imprese in difficoltà, come definite all’art. 5 delle presenti disposizioni.
3. Le presenti disposizioni non si applicano agli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione
   lordo superi le soglie di notifica individuale di cui all’art. 4 del regolamento n. 702/2014 o
   all’art. 4 del regolamento n. 651/2014.

                                                  3
ART. 4
                                         Forma degli aiuti
1. Le presenti disposizioni si applicano solo agli aiuti trasparenti.
2. Sono trasparenti gli aiuti rispetto ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente
   sovvenzione lordo a priori, senza procedere ad una valutazione dei rischi.
3. In particolare, potranno essere concessi aiuti nelle seguenti forme:
   a) sovvenzioni dirette quali contributi in conto capitale, in conto interessi, voucher
   b) aiuti in natura sotto forma di servizi agevolati; in questo caso sarà quantificato il beneficio
       per l’impresa in equivalente sovvenzione lordo, al fine di garantire il rispetto dell’intens ità
       ammissibile o dei massimali di aiuto consentiti

                                                ART. 5
                                             Definizioni
Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:
a) “Regime di aiuti ”: atto in base al quale possono essere adottate singole misure di aiuto a favore
    di imprese definite nell’atto st esso in linea generale ed astratta;
b) “Aiuti ad hoc”: aiuti individuali non concessi nel quadro di un regime di aiuti;
c) “Piccole e medie imprese ” o “ PMI”: le imprese così definite dall’Allegato I al Regolamento n.
    702/2014, ripreso nell’Allegato I al presente Regolamento;
d) “Prodotti agricoli ”: i prodotti elencati nell’Allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti
    della pesca e dell’acquacoltura di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) n.1379/2013 del
    Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE L 354 del 28.12.2013);
e) “Trasformazione di prodotti agricoli ”: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il
    prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, ad eccezione delle attività agricole
    necessarie per la preparazione di un prodotto per la prima vendita; b
f) “Commercializzazione di prodotti agricoli ”: la detenzione o l’esposizione di un prodotto
    agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato tale
    prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o
    trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per la prima vendita; la vendita da
    parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se
    avviene in locali separati destinati a tal fine;
g) “Impresa in difficoltà”: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: ;
    a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre
        anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite
        cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte
        le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a
        un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini
        della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare
        le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il
        «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
    b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti
        della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più
        della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate.
        Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la

                                                   4
responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di
         imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
     c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le
         condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale
         procedura su richiesta dei suoi creditori;
     d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il
         prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora
         soggetta a un piano di ristrutturazione;
h)    “Giovane agricoltore ”: una persona fisica di età non superiore a 40 anni alla data della
     presentazione della domanda di aiuto, che possiede adeguate qualifiche e competenze
     professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo
     dell'azienda;
i)   “Calamità naturali ”: i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le trombe d'aria, gli
     uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale;
j)   “Avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali ”: condi zioni atmosferiche quali gelo,
     grandine, ghiaccio, pioggia o siccità che distruggano più del 30% della produzione media annua
     di un agricoltore nei tre anni precedenti o della sua produzione media triennale calcolata sui
     cinque anni precedenti, escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la
     produzione più elevata;
k)   “Altre avversità atmosferiche”: condizioni atmosferiche avverse che non rientrano nelle
     condizioni stabilite dalla definizione precedente;
l)   “Organismi nocivi ai vegetali ”: organismi nocivi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera
     e), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;
m)   “Impresa innovativa”: un’impresa che possa dimostrare, attraverso una perizia esterna, che in un
     futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati
     rispetto allo stato dell’arte nel settore e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o
     industriale; oppure un’impresa i cui costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 10% del
     totale dei costi di ese rcizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell’aiuto
     oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile
     dell’esercizio in corso, certificata da un revisore dei conti esterno;
n)   “Personale altamente qualificato ”: membri del personale con un diploma di istruzione terziaria
     e con un’esperienza professionale pertinente di almeno cinque anni, che può comprendere anche
     una formazione di dottorato;
o)   “Servizi di consulenza in materia di innovazione        ”: consulen za, assistenza e formazione in
     materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi
     immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati;
p)   “Servizi di sostegno all’innovazione”: la fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati,
     biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, test e
     certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti.

                                                 ART. 6
                                     Effetto di incentivazione
1. Gli aiuti ai sensi delle presenti norme d’attuazione possono essere concessi solo se la domanda è
   stata presentata prima dell’avvio dei lavori relativi all’attività oggetto dell’aiuto. La domanda
   deve contenere almeno le seguenti informazioni:
   a. nome e dimensione dell’impresa
   b. descrizione del progetto, con data di inizio e di fine
   c. ubicazione del progetto

                                                     5
d. elenco dei costi del progetto
   e. tipologia dell’aiuto richiesto (contributo in conto capitale o in conto interessi, servizio
      agevolato) e importo del finanziamento.

                                                ART. 7
                           Condizioni per l’erogazione degli aiuti

Non potranno essere erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a
seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il
mercato interno. Le imprese beneficiarie di un aiuto ai sensi del presente Regolamento dovranno
rilasciare apposita dichiarazione in merito (Allegato II).

                                                ART. 8
                                               Cumulo
1. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili sono cumulabili:
   a) con aiuti con costi ammissibili individuabili diversi;
   b) con aiuti con costi ammissibili individuabili in tutto o in parte coincidenti o con aiuti in
       regime “ de minimis ”, se l’aiuto cumulato non supera l’intensità e/o l’importo massimo
       stabilito da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato dalla
       Commissione;
2. Gli aiuti di cui al capo II delle presenti disposizioni non possono essere cumulati con i
   pagamenti di cui agli articoli 81, par. 2 e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli
   stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un’intensità di aiuto o un importo di aiuto
   superiori a quelli stabiliti nel regolamento n. 702/2014.
3. È fatta salva la possibilità per gli enti di cui all’art. 1 di prevedere il divieto assoluto di cumulo
   con altre agevolazioni.

                                              CAPO II

    Interventi e agevolazioni ammissibili ai sensi del Regolamento n. 702/2014

                                                ART. 9
                                 Categorie di aiuti ammissibili
Ai sensi del Regolamento n. 702/2014 possono essere concessi aiuti di cui alle seguenti categorie:
 a) Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione
     agricola primaria (art. 14 Reg. n. 702/2014)
 b) Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti
     agricoli (art. 17 Reg. n. 702/2014)
 c) Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli (art. 24 Reg. n. 702/2014)
 d) Aiuti al settore zootecnico (art. 27 Reg. n. 702/2014)
 e) Aiuti per il pagamento di premi assicurativi (art. 28 Reg. n. 702/2014)

                                                    6
f) Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende
    agricole (art. 29 Reg. n. 702/2014).

                                              ART. 10
        Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole
                      connessi alla produzione agricola primaria
                         (art.14 del Regolamento n. 702/2014)
1. Possono essere concessi aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole
   connessi alla produzione agricola primaria nel rispetto delle condizioni di cui al presente
   articolo. Sono esclusi gli investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o di energia da
   fonti rinnovabili.
2. L'investimento può essere realizzato da uno o più beneficiari o riguardare un attivo materiale o
   immateriale utilizzato da uno o più beneficiari.
3. Gli investimenti soddisfano almeno uno dei seguenti obiettivi:
   a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in
       particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la
       riconversione della produzione;
   b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli
       animali, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE;
   c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e
       alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la
       ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e
       idrico.
4. Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'Unione europea e nazionale in
   materia di tutela ambientale. Quando prevista, la valutazione di impatto ambientale deve essere
   effettuata prima della concessione dell’aiuto.
5. Sono ammissibili ad agevolazione i costi seguenti:
   a) i costi per la costruzione, l'acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni
       immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi
       ammissibili totali;
   b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al loro valore di
       mercato;
   c) i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti,
       ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica,
       compresi gli studi di fattibilità;
   d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti
       d'autore e marchi commerciali.
6. Non saranno concessi aiuti per i costi seguenti:
   a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali;
   b) impianto di piante annuali;
   c) lavori di drenaggio;
   d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione, ad eccezione degli aiuti
       concessi ai giovani agricoltori entro 24 mesi dalla data del loro insediamento;
   e) acquisto di animali.
7. Gli aiuti non saranno limitati a prodotti agricoli specifici e saranno concessi nel rispetto delle
   condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 relativo alle Organizzazioni Comuni di
   Mercato.

                                                  7
8. L'intensità di aiuto è limitata al 40 % dell'importo dei costi ammissibili. Tale intensità può
   essere maggiorata di 20 punti percentuali per i giovani agricoltori o gli agricoltori già insediati
   nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto.

                                               ART. 11
                       Aiuti agli investimenti nel settore della
              trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
                        (art.17 del Regolamento n. 702/2014)
1. Alle condizioni che seguono, possono essere concessi aiuti agli investimenti materiali e
   immateriali connessi ad attività di trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli
   nelle aziende agricole, con esclusione della produzione di biocarburanti.
2. Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'Unione europea e nazionale in
   materia di tutela ambientale. Quando prevista, la valutazione di impatto ambientale deve essere
   effettuata prima della concessione dell’aiuto .
3. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui alle presenti norme di attuazione i seguenti costi:
   a) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili, nonché il costo dei terreni,
       nella misura massima del 10% dei costi ammissibili totali dell’intervento in questione;
   b) acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
   c) costi generali legati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti,
       consulenze, studi di fattibilità
   d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici.
4. Non sono ammissibili:
   a) il capitale circolante;
   b) i costi connessi a contratti di leasing, né di noleggio con patto di acquisto;
   c) i costi finalizzati a conformarsi alle norme dell’Unione europea in vigore.
5. Non possono essere concessi aiuti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel
   Regolamento UE n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno
   dell’Unione previsto da tale regolamento.
6. L’intensità dell’aiuto potrà raggiungere al massimo il 40% dei costi ammissibili.

                                               ART. 12
              Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli
                          (art.24 del Regolamento n. 702/2014)

1. Possono essere concessi aiuti per azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli, con
   l’intensità massima del 100% dei costi ammissibili, per le attività indicate nel presente articolo.
2. Le azioni promozionali sono prestate da associazioni e organizzazioni di produttori e la
   partecipazione all’attività non deve essere subordinata all’adesione a tali associazioni o
   organizzazioni. Eventuali contributi alle spese amministrative sono limitati ai costi inerenti le
   azioni promozionali.
3. Possono accedere alle agevolazioni i costi relativi alle seguenti attività:
   a) organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni;
   b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito a prodotti agricoli, a
       condizione che non si faccia riferimento al nome di un’impresa, a un marchio o a un’origine
       particolari.

                                                   8
È tuttavia possibile fare riferimento all’origine nei casi seguenti:
       i. nel caso di prodotti agricoli coperti da regimi di qualità riconosciuti dalle seguenti
            disposizioni comunitarie, purché il riferimento corrisponda esattamente a quello protetto
            dall’Unione:
            - parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto
                riguarda il settore vitivinicolo;
            - regolamento (UE) n. 1151/2012; 1.7.2014 L 193/33 Gazzetta ufficiale dell'Unione
                europea IT
            - regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
            - regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
            - regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
       ii. nel caso di prodotti agricoli protetti da regimi di qualità riconosciuti dagli Stati membri
            in quanto conformi ai criteri che seguono, purché tale riferimento sia secondario nel
            messaggio:
            - la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi di qualità deve derivare da
                obblighi tassativi che garantiscono:
                 caratteristiche specifiche del prodotto, oppure
                 particolari metodi di produzione, oppure
                 una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme
                    commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli
                    animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
            - i regimi di qualità devono essere accessibili a tutti i produttori;
            - i regimi di qualità devono prevedere disciplinari di produzione vincolanti, il cui
                rispetto deve essere verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo
                indipendente;
            - i regimi di qualità devono essere trasparenti e assicurare una tracciabilità completa
                dei prodotti agricoli;
       iii. nel caso di prodotti agricoli protetti da regimi facoltativi di certificazione di prodotti
            agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai requisiti stabiliti nella
            Comunicazione della Commissione “Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai
            regimi facoltativi di certificazione per i prod otti agricoli e alimentari” (GU C 341 del
            16.12.2010, p. 5). Il riferimento deve essere secondario nel messaggio.
4. Sono ammissibili i seguenti costi relativi alle attività di cui al 2° comma:
   a) nel caso dell’organizzazione o partecipazione a concorsi, fiere e mostre, le spese di
       iscrizione, le spese di viaggio e di trasporto di animali, quelle relative a siti web che
       annunciano l’evento, l’affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e
       smontaggio, nonché premi simbolici fino a un valore m assimo di 1.000 € per premio e per
       vincitore;
   b) nel caso di pubblicazioni di sensibilizzazione del grande pubblico, i costi di pubblicazione
       con qualsiasi mezzo di divulgazione (cartaceo, elettronico, siti web, radio e televisione,
       ecc.), purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le
       medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni; sono inoltre ammissibili le spese di
       divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su regimi di qualità o sui benefici
       nutrizionali di prodotti agricoli generici.
5. Gli aiuti possono essere concessi in natura o a rimborso dei costi effettivamente sostenuti dal
   beneficiario; i premi simbolici sono versati al prestatore delle azioni promozionali, ad avvenuta
   rendicontazione della spesa.

                                                  9
ART. 13
                                   Aiuti al settore zootecnico
                             (art.27 del Regolamento n. 702/2014)
1. Possono essere concessi agli allevatori i seguenti aiuti in natura che non comportino pagamenti
   diretti in denaro:
   a) aiuti fino al 100% dei costi amministrativi connessi all’adozi            one e alla tenuta dei libri
       genealogici;
   b) aiuti fino al 70 % dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della
       resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal
       proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte.
2. Per “libro genealogico ” si intende qualunque libro, registro, schedario o supporto informatico
   tenuto da un'organizzazione o da un'associazione di allevatori riconosciuta nello Stato membro
   in cui si è costituita, in cui siano iscritti o registrati animali riproduttori di razza pura di una
   razza specifica con indicazione degli ascendenti

                                                ART. 14
                        Aiuti per il pagamento di premi assicurativi
                           (art.28 del Regolamento n. 702/2014)
1. Possono essere concessi aiuti per la sottoscrizione di polizze assicurative per le perdite derivanti
   da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali e altre avversità
   atmosferiche, epizoozie od organismi nocivi ai vegetali, animali protetti.
2. Gli aiuti po ssono essere concessi a condizione che non siano limitati ad un’unica compagnia
   assicurativa o a un unico gruppo assicurativo, o al fatto che la compagnia sia stabilita in Italia e
   purché non ostacolino il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi.
3. L’assicurazione deve coprire unicamente le perdite derivanti dagli eventi di cui al comma 1 del
   presente articolo e non deve porre condizioni in merito alla produzione agricola futura.
4. L’intensità dell’aiuto non deve superare il 65% del costo del premio assicurativo, salvo limiti
   inferiori stabiliti a livello nazionale.
5. Si intende per avversità atmosferiche assimilabili ad una calamità naturale condizioni
   atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità che distruggano più del 30% della
   produzione media annua di un agricoltore nei tre anni precedenti o della sua produzione media
   triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l’anno con la produzione più bassa e
   quello con la produzione più elevata.

                                                ART. 15
                      Aiuti agli investimenti destinati a preservare
                il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole
                         (art.29 del Regolamento n. 702/2014)
1. Possono essere concessi aiuti per la conservazione del patrimonio culturale e naturale costituito
   da paesaggi naturali ed edifici, formalmente riconosciuto come tale dalle autorità competenti.
2. Sono ammissibili i costi degli investimenti in attivi materiali e le opere permanenti.
3. Gli aiuti possono coprire il 100% dei costi ammissibili, con un limite di 10.000 € l’anno per le
   opere permanenti.

                                                    10
4. Per “ opere permanenti ” si intendono le opere realizzate dall’agricoltore stesso o dai suoi
   collaboratori, che creano un attivo.

                                             CAPO III

    Interventi e agevolazioni ammissibili ai sensi del Regolamento n. 651/2014

                                               ART. 16
                                Categorie di aiuti ammissibili
Ai sensi del Regolamento n. 651/2014 possono essere concessi aiuti di cui alle seguenti categorie:
 a) Aiuti alle PMI agricole per investimenti di diversificazione dell’att     ività (art. 17 Reg. n.
     651/2014)
 b) Aiuti per l’acquisizione di servizi di consulenza (art. 18 Reg. n. 651/2014)
 c) Aiuti all’innovazione (art. 28 Reg. n. 651/2014).

                                      ART. 17
      Aiuti alle PMI agricole per investimenti di diversificazione dell’attività
                              (Art. 17 Reg. 651/2014)
1. Possono essere concessi aiuti agli investimenti in attivi materiali e immateriali effettuati dalle
   piccole e medie imprese agricole finalizzati alla diversificazione dell’attività (come attività
   agrituristiche, ricreative, didattico/culturali).
   Gli attivi immateriali devono essere utilizzati esclusivamente nella struttura destinataria degli
   aiuti; devono essere ammortizzabili; devono essere acquistati a condizioni di mercato da terzi
   che non hanno relazioni con l’acquirente e devono figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa
   per almeno tre anni.
2. L’aiuto non può superare le seguenti intensità espresse in equivalente sovvenzione lorda (ESL):
   - il 20% dei costi ammissibili nel caso delle micro e piccole imprese;
   - il 10% dei costi ammissibili nel caso di medie imprese.
3. Sarà garantito con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi che
   gli aiuti concessi all’impresa ai sensi del presente articolo non vadano a beneficio delle attività
   di produzione agricola.

                                               ART. 18
                     Aiuti per l’acquisizione di servizi di consulenza
                          (Art. 18 del Regolamento n.651/2014)
1. Possono essere concessi aiuti, fino all’intensità massima del 50% dei costi sostenuti, per servizi
   di consulenza acquisiti da consulenti esterni.

                                                  11
2. I costi ammissibili sono quelli relativi alla consulenza con carattere non continuativo o
   periodico; sono escluse le normali spese di funzionamento dell’impresa, come la consulenza
   fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

                                              ART. 19
                                    Aiuti all’innovazione
                           (Art. 28 del Regolamento n. 651/2014)
1. Possono essere concessi aiuti per i seguenti costi:
   a) costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e di altri attivi immateriali;
   b) costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di
        ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca,
        sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell’ambito dell’impresa
        beneficiaria e non sostituisca altro personale; per “distacco” si intende l’impiego
        temporaneo, da parte del beneficiario, di personale avente diritto di ritornare presso il
        precedente datore di lavoro;
   c) costi per servizi di consulenza e di sostegno all’innovazione, come definiti all’art. 5 delle
        presenti disposizioni.
2. L’intensità massima dell’aiuto è il 50% dei costi suddetti. Unicamente nel caso di cui alla lettera
   c), l’intensità dell’aiuto può raggiungere il 100% dei costi ammissibili, nel limite triennale di
   200.000 € per beneficiario, considerati anche eventuali altri aiuti ottenuti al medesimo titolo da
   qualsiasi fonte pubblica.

                                            CAPO IV

                                       Disposizioni finali

                                              ART. 20
                                    Concessione degli aiuti
1. Gli aiuti di cui alle presenti disposizioni possono essere concessi da Camere di Commercio, enti
   di sistema ed Unioni regionali, in applicazione di regimi di aiuto, o sotto forma di aiuti ad hoc.
2. Ciascun regime o ciascun aiuto ad hoc dovranno fare riferimento al presente Regolamento ed al
   Regolamento della Commissione pertinente.
3. Ciascun atto di concessione di aiuti individuali dovrà fare riferimento esplicito al presente
   Regolamento.

                                              ART. 21
                 Comunicazioni alla Commissione e relazioni annuali
1. Attraverso il sistema comune di notifica elettronica, Unioncamere provvederà a trasmettere alla
   Commissione europea una sintesi del presente Regolamento nel rispetto dei termini che
   seguono:

                                                 12
-   almeno 10 giorni prima della sua entrata in vigore, per quanto concerne le misure in
       esenzione di cui al Capo II delle presenti disposizioni, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del
       regolamento n. 702/2014
   - entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore, per quanto concerne le misure in
       esenzione di cui al Capo III, ai sensi dell’art. 11, 1° comma del Regolamento n. 651/2014.
2. Le Camere di Commercio,          gli enti di sistema e le Unioni      regionali rendiconteranno ad
   Unioncamere ogni anno tutti gli       aiuti concessi nell’anno precedente nell’ambito del presente
   Regolamento, affinché Unioncamere possa inserire i dati relativi nella Relazione annuale
   presentata dallo Stato italiano.
3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo garantiranno l’adempim ento degli obblighi di
   pubblicazione di cui all’art. 9 dei regolamenti n. 702/2014 e 651/2014.

                                              ART. 22
                              Entrata in vigore e applicabilità
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito dell’invio da parte della Commissione del
   numero di dossier ex art. 9.1 del regolamento 702/2014. La data di entrata in vigore sarà
   pubblicata allo stesso indirizzo internet delle presenti disposizioni.
2. Gli aiuti da esso disciplinati potranno essere concessi fino al 30 giugno 2021, in applicazione di
   regimi esistenti al 31 dicembre 2020.

                                                  13
ALLEGATO I

                                      DEFINIZIONE DI PMI
                              (Allegato I al Regolamento n. 702/2014)

                                               Articolo 1
                                                Impresa

Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti
un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività
artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che
esercitano un'attività economica.

                                                Articolo 2
                 Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI)
appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50
milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di
50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di
euro.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di
10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di
euro.

                                               Articolo 3
        Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce "impresa autonoma" qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai
sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono "imprese associate" tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai
sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte)
detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del
capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se
viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori
elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o
congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:
a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di
persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio ("business angels")
che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito dai suddetti
"business angels" in una stessa impresa non superi 1250000 euro;
b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

                                                    14
d) enti locali autonomi con un bilancio annuo di previsione inferiore a 10 milioni di euro e con
meno di 5000 abitanti.
3. Si definiscono "imprese collegate" le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un
contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato
con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di
quest'ultima.
Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di
cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione
dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di un'altra
impresa, o di diverse altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse
considerate imprese collegate.
Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o
di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese
collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in
questione o su mercati contigui.
Si considera "mercato contiguo" il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o
a valle del mercato in questione.
4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere
considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato
direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
5. Le imprese possono rendere una dichiarazione relativa alla loro qualifica di impresa autonoma,
associata o collegata, che comprenda i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale
dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione
esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente
di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra di loro. La dichiarazione
non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

                                                 Articolo 4
    Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo
esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a
partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul
valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.
2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di essere andata, su base annua, al di sopra
o al di sotto delle soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, essa perde o
acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per
due esercizi consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati approvati, i dati
in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

                                                    15
Articolo 5
                                               Gli effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone
che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo
pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno
lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato
in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:
a) dai dipendenti;
b) dalle persone che lavorano per l'impresa, in posizione subordinata, e, per la legislazione
nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
c) dai proprietari gestori;
d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa
forniti.
Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono
contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi
parentali non è contabilizzata.

                                             Articolo 6
                                 Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono determinati
esclusivamente sulla base dei conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati
sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati
dell'impresa o dei conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.
Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in
questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in
proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto
detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica
la percentuale più elevata.
Ai dati di cui al primo e al secondo comma, si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali
imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati
ripresi nei conti tramite consolidamento.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione
risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il
100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati
contabili non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.
Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in
questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi,
vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese
collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei
conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2,
secondo comma.

                                                    16
4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tale
dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in
questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

                                                    17
ALLEGATO II
                            Dichiarazione relativa agli aiuti illegali e incompatibili
                                (art.1, comma 5 del Regolamento n. 702/2014)

                               DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
                                            1
                                    (art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

    Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato a __________________________

il_____________ titolare/legale rappresentante dell’impresa/consorzio ______________________

____________________________________________

con sede legale in _______________________________________ partita Iva _______________________

    consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di
                                           dichiarazioni non veritiere

                                                       DICHIARA

a)         di non aver ricevuto dall’autorità nazionale competente un’ingiunzione di recupero di aiuti di Stato
precedentemente ottenuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea
oppure
b)     di avere rimborsato o depositato in un conto bloccato detti aiuti in ottemperanza ad un’ingiunzione di
recupero ricevuta dall’autorità nazionale competente.

Luogo e data _____________________

                                                                                    Il dichiarante

                                                                           ___________________________

    Ai sensi   dell’art.dell’art.
         Ai sensi         38 D.P.R.38445/2000,
                                        D.P.R. la445/2000,
                                                   presente dichiarazione
                                                               la presentenon    necessita dell’autenticazione
                                                                               dichiarazione    non necessita
    delladell’autenticazione
           firma ed è sottoscritta   dall’interessato in  presenza del dipendente  addetto  oppure
                                   della firma ed è sottoscritta dall’interessato in presenza       sottoscritta
                                                                                                             del
    e inviata  all’ufficio
         dipendente          competente,
                         addetto  oppureinsieme    alla fot
                                           sottoscritta  e inviata all’ufficio competente,   insieme  alla
                                                                ocopia non autenticata di un documento di
    identità  del dichiarante.
         fotocopia   non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

                                                    Riservata all'Ufficio
            Consegnata
               Consegnata
                       personalmente
                           personalmente
                                     all’ufficio
                                          all’ufficio                                             Il Funzionario
                                                                                                      Il Funzionario
                                                                                          (per attestazione dell’identità)

               il……………………………………                                                   ……..…………………………

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     Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 sono soggette ad idonei
     controlli ai sensi dell’art. 71 dello stesso D.P.R.

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