A3 INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO - 2020 RELAZIONE DEL PRESIDENTE - Corte dei conti
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SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO A3 INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2020 RELAZIONE DEL PRESIDENTE Tommaso Miele ROMA, 28 FEBBRAIO 2020 CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2020 RELAZIONE DEL PRESIDENTE Tommaso Miele ROMA, 28 FEBBRAIO 2020
SALUTI Signore e Signori, Autorità, buongiorno a tutti. Desidero, in primo luogo, anche a nome dei colleghi, porgere un riconoscente saluto a tutti i presenti per essere intervenuti alla Cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2020 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio. La vostra presenza denota interesse ed attenzione verso il ruolo e le funzioni svolte dalla Corte dei conti nel supremo interesse del Paese, delle Istituzioni e dei cittadini. In particolare, saluto e ringrazio con gratitudine le autorità religiose, i rappresentanti delle istituzioni politiche, amministrative, militari, accademiche, i rappresentanti delle diverse magistrature, i rappresentanti del libero foro, l’Avv. Gabriele Fava, Vice Presidente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, qui presente in rappresentanza del Presidente della Corte, Angelo Buscema, il Prof. Francesco Saverio Marini, oggi presente in rappresentanza del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, e, infine, il Cons. Luigi Caso, Presidente dell’Associazione Magistrati della Corte dei conti, qui in rappresentanza della stessa Associazione, e tutti coloro che sono intervenuti a questa cerimonia. Un saluto particolare rivolgo alla rappresentanza degli studenti di due università romane, di un Liceo di Pomezia e di un Liceo del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”, di Roma, presenti in sala, e che ringrazio particolarmente per essere intervenuti. La Costituzione (artt. 100 e 103) affida alla Corte dei conti, attraverso la duplicità delle funzioni giurisdizionali e di controllo, un ruolo centrale nel sistema generale di controllo della spesa pubblica, a tutela della sana e corretta gestione delle risorse pubbliche, e a tutela degli equilibri dei conti pubblici, anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica e della tutela dell’unità economica della Repubblica in relazione ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Noi magistrati abbiamo la piena consapevolezza e la responsabilità di essere interpreti fedeli del ruolo e delle funzioni che la Costituzione repubblicana assegna alla Corte dei conti, e garanti di quei valori che attraverso quel ruolo e quelle funzioni la stessa Carta costituzionale intende assicurare e garantire a tutti i cittadini, quali, in particolare, la sana e corretta gestione delle risorse pubbliche e l’equilibrio dei conti pubblici. In un momento come quello attuale, in cui la salvaguardia degli equilibri dei bilanci e dei conti 3
pubblici è di fondamentale importanza per il nostro Paese, e in cui non si può assolutamente abbassare la guardia nei confronti degli amministratori e dei funzionari pubblici che gestiscono risorse pubbliche, io credo che il ruolo e le funzioni della Corte dei conti siano estremamente importanti. Per questo motivo c’è da auspicare che la Corte venga messa in condizione, con personale e mezzi adeguati, di svolgere effettivamente ed efficacemente le proprie funzioni nell’interesse del Paese, delle Istituzioni e, soprattutto, dei cittadini. Va, quindi, salutata con soddisfazione la previsione, operata dal legislatore nella legge di bilancio per il 2019, ed attualmente in fase di avanzata realizzazione, della possibilità per la Corte dei conti di assumere oltre 100 nuovi magistrati, con procedure di concorso già espletate nel corso del 2019 o attualmente in corso di svolgimento, nonché nuovi dirigenti e funzionari amministrativi. Forti di una tale fiducia, come uomini delle istituzioni e come magistrati dobbiamo essere consapevoli dei valori e delle garanzie che la Costituzione ha assicurato a tutti noi, ed impegnarci ad essere custodi ed interpreti di quei valori e di quelle garanzie, a cominciare dai diritti inviolabili, dall’eguaglianza di tutti i cittadini, senza distinzioni di razza, di sesso, di censo, di lingua, di religione, di opinioni politiche, dal principio della riserva di legge e della riserva di giurisdizione ai diritti di libertà, al diritto di difesa, al principio di stretta legalità, al diritto di non colpevolezza, al diritto alla tutela giurisdizionale, fino al diritto alla legalità, alla imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione. Quei valori e quei diritti che sono costati tanti sacrifici e tanto sangue, e che rispecchiano la nostra storia e le nostre radici, che come uomini e come magistrati dobbiamo avere la consapevolezza e la responsabilità di trasmettere ai nostri figli, convinti che le libertà, i diritti civili, le garanzie sono come l’aria: si apprezzano quando mancano; quando si hanno non ci accorgiamo di averli e diamo per scontato che essi ci vengano riconosciuti. Siamo pienamente consapevoli del ruolo e delle funzioni che la Costituzione assegna alla Corte dei conti, e per questo vogliamo, e dobbiamo, essere interpreti fedeli del diritto dei cittadini alla legalità, all’imparzialità e al buon andamento dell’azione della pubblica amministrazione, e vogliamo dare il nostro contributo per il conseguimento di una amministrazione sana, corretta, trasparente, equilibrata, giusta, avveduta, vicina al cittadino, che gestisca in maniera sana e corretta le risorse pubbliche e che tenga i conti in ordine. E lo vogliamo fare con grande spirito di servizio, nell’interesse delle istituzioni, delle pubbliche amministrazioni e degli amministratori e dipendenti pubblici, e soprattutto, nell’interesse dei cittadini. 4
Anche nel 2019 ritengo che questa Sezione sia riuscita ad assicurare una giustizia giusta, efficiente, tempestiva ed imparziale. Posso comunque garantire a tutti che, a prescindere dal risultato raggiunto, a questo obiettivo abbiamo indirizzato tutto il nostro impegno e ogni nostro sforzo. Per questo i cittadini e ancor più gli amministratori e dipendenti pubblici che, loro malgrado, incappano in giudizi innanzi alla Corte dei conti devono sapere che siamo pienamente consapevoli di quanto sia delicato l’esercizio della funzione giurisdizionale, considerata la sofferenza che di per sé comporta l’essere sottoposti ad un giudizio di responsabilità. Nell’ambito di questa mia relazione consentitemi di svolgere qualche riflessione sulla delicatezza delle nostre funzioni che vorrei indirizzare soprattutto agli studenti che ho voluto invitare ad assistere a questa Cerimonia e che ringrazio per la loro presenza. Riflessione indirizzata a loro soprattutto perché sono loro che devono raccogliere il testimone di una cultura giuridica che oggi – ahimè – si sta dissolvendo. Oggi la nostra società è permeata da un giustizialismo alimentato da una sorta di voglia di vendetta, di odio sociale, che si sta quasi affermando come fine ultimo della giustizia e che sta offuscando quei sacri principi di diritto scritti a caratteri cubitali nella nostra carta costituzionale, che non a caso si pone, per questa parte, fra le carte più avanzate del mondo. Oggi sembrano essersi smarriti quei sacri principi quali la presunzione di non colpevolezza, il principio secondo cui “onus probandi incumbit ei qui dicit” e non viceversa, perché l’esercizio della funzione giurisdizionale deve essere finalizzato alla affermazione della giustizia e all’accertamento della verità e non alla vendetta, al diritto del cittadino ad una giustizia rapida, efficiente e soprattutto giusta, al diritto ad un giusto processo, al diritto ad una ragionevole durata del processo. Soprattutto noi giudici dobbiamo impegnarci a che non si affermi questa cultura del diritto e della giustizia e dobbiamo impegnarci a riaffermare con forza la cultura delle garanzie, dei diritti del cittadino che i nostri padri costituenti hanno voluto scrivere con tanta chiarezza nella nostra Costituzione. Come diceva qualche giorno fa il Presidente della Corte costituzionale in una sua intervista ad un noto quotidiano, occorre riaffermare una giustizia dal volto umano. Occorre impegnarsi per la riaffermazione di una giustizia giusta, che è riconciliazione e il giudice deve essere fedele interprete dei principi sopra richiamati sforzandosi di declinare gli stessi realizzando e assicurando il pieno ed effettivo contraddittorio e l’assoluta parità tra le parti, la terzietà e 5
l’imparzialità, e, soprattutto, la ragionevole durata del processo. Il buon giudice non solo deve essere terzo ed imparziale, ma deve anche apparire tale, perché mai deve far venire meno nel cittadino la fiducia in una giustizia giusta. Un processo giusto, poi, va declinato ed integrato con il diritto del cittadino ad essere giudicato da un giudice sereno, equilibrato, che ispira fiducia e che non abbia altra finalità nell’esercizio della sua funzione che quella dell’accertamento della verità e della giustizia. E soprattutto che abbia consapevolezza del fatto che per il convenuto già l’essere sottoposto ad un processo costituisce di per sé una pena. Ed allora come non tenere presenti i tempi della giustizia, la durata del processo. Come diceva il Presidente della Corte costituzionale, Marta Cartabia, nell’intervista sopra ricordata, “un giudizio troppo lungo diventa un anticipo di pena, anche se l’imputato, o il convenuto nel caso del nostro giudizio, non è ancora stato condannato”. Di qui l’impegno a rendere una giustizia rapida, efficace, serena, che rassicuri e che ispiri fiducia, che sappia conciliare il diritto dello Stato ad affermare il proprio potere – nel nostro caso a perseguire il danno erariale – con i diritti del cittadino ad una giustizia giusta. E soprattutto, cari ragazzi, l’esercizio della funzione giurisdizionale (come di ogni altra funzione) non deve mai diventare “potere”, nell’accezione peggiore del termine. L’esercizio della funzione è neutro, la funzione è neutra. Essa diventa “potere” quando se ne abusa e la si deforma, la si indirizza ad altri fini da quelli previsti dalla Costituzione e dalla legge. Perciò la funzione giurisdizionale deve tendere solo all’accertamento della verità e alla affermazione della giustizia. Diventa potere se la si indirizza a finalità di tipo privato o di tipo politico. Ciò posto, non vorrei, tuttavia, sottacere quanto sia difficile esercitare la funzione di giudicare. Basti ricordare il tormento, il travaglio, la grande responsabilità di giudicare descritti da un giudice, Dante Troisi, che ormai qualche decennio fa, proprio dalle mie parti, a Cassino, ebbe a svolgere le sue funzioni di giudice, e che ha magistralmente descritto il tormento del giudicare nel suo “Diario di un giudice”. Nondimeno il giudicare deve diventare “mestiere”, abitudine, fredda applicazione della legge, come se fosse una mera elaborazione di dati in un computer: il giudice è sì soggetto solo alla legge, ma deve essere umano, si deve sempre, e ogni volta, far carico del caso specifico e del fatto che la questione su cui è chiamato a giudicare, anche se per lui è abitudinaria, assume per l’imputato, o per le parti nel giudizio civile, o per il convenuto nel giudizio innanzi alla Corte dei conti, una valenza “particolare”, una importanza e una rilevanza vitale, nel senso 6
etimologico della parola, nel senso che può cambiargli la vita. Ed allora il buon giudice è quello che sa essere interprete di una giustizia che non dimentica che dietro le carte di un processo, dietro ad un fascicolo pieno di carte, ci sono persone – e famiglie - che soffrono “la pena del processo”, soprattutto se innocenti, persone a cui vanno date risposte in tempi ragionevoli, in tempi quanto più possibile brevi. Il tempo che scorre è già una condanna, specie se già il solo fatto di essere sottoposti ad un processo viene comunque strumentalizzato, attraverso una micidiale macchina del fango, sui media e sui social network. Tempo fa, mentre presiedevo un’udienza, nel corso di un giudizio ho notato che un convenuto, cui veniva contestato un ingente danno erariale, non ha mai sollevato lo sguardo verso la Corte, forse perché tormentato dalla vergogna di essere accusato di aver cagionato un ingente danno alla propria amministrazione. Questo suo atteggiamento mi ha fatto riflettere. Mi ha fatto riflettere sul fatto che, nell’esercizio della sua funzione, un giudice non deve mai considerarsi estraneo al tormento di colui che è chiamato a giudicare, e giammai deve porsi nei suoi confronti con l’alterigia del migliore, con la presunzione del sapere, con la stolta certezza di chi si ritiene depositario del giusto e del vero, con il vacuo compiacimento del potere. Un buon giudice è colui che si accosta con umiltà alle terribili responsabilità del suo servizio, e che ritiene ogni suo giudizio, anche il più convinto e meditato, solo un tentativo di squarciare i veli di una verità che resta pur sempre, ed in ogni caso, relativa. Posso rassicurare tutti i presenti che chi vi parla e i giudici di questa Sezione si sono sempre sforzati, e continueranno a farlo, di interpretare e di svolgere la propria funzione e il proprio ruolo in osservanza di questi valori e di questi principi. Per questo mi sento di poter dire che se il giudice riesce ad interpretare questi valori e se esercita le sue funzioni nel rispetto delle garanzie che la Costituzione riconosce al cittadino, gli amministratori e i dipendenti pubblici e, più in generale, le amministrazioni pubbliche non devono guardare alla Corte dei conti, nelle sue diverse funzioni, con timore o con diffidenza, ma con piena e incondizionata fiducia, perché la buona amministrazione, la buona politica, gli amministratori che non hanno nulla da nascondere e che non hanno scheletri nell’armadio, non hanno nulla da temere dalla Corte dei conti. Essi devono, piuttosto, vedere nella Corte dei conti la migliore e più sicura alleata per realizzare e garantire quei diritti alla legalità, al buon andamento, all’imparzialità dell’azione amministrativa, alla sana e corretta gestione delle risorse pubbliche che la nostra Carta costituzionale ha voluto garantire ed assicurare a tutti i cittadini. 7
***** Passando alla fase più strettamente istituzionale, desidero rivolgere un doveroso ringraziamento a coloro che, insieme alla Sezione, hanno contribuito al buon andamento della giurisdizione contabile in questa Regione, al Corpo della Guardia di Finanza, che, con il suo nucleo per l’accertamento dei danni erariali, svolge le indagini su delega della Procura regionale, all’Arma dei Carabinieri e alla Polizia di Stato per la fattiva collaborazione sempre prestata, agli avvocati del libero foro, ai quali va il riconoscimento dell’indiscutibile ruolo che la difesa tecnica svolge per il corretto funzionamento di ogni processo e, quindi, anche del processo contabile, ai funzionari degli enti previdenziali che rappresentano la pubblica amministrazione nei giudizi pensionistici, al dirigente e al personale amministrativo tutto della Sezione, per l’apprezzabile opera da ciascuno prestata. L’annuale cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, oltre a segnare formalmente il tradizionale avvio dell’attività della Sezione, offre lo spunto per un momento di riflessione sull’andamento della giustizia erariale nell’anno appena trascorso e sulle sue prospettive, alla luce delle novità legislative e giurisprudenziali intervenute, con riflessi immediati nell’anno giudiziario appena iniziato. La Corte – come è noto - è al servizio dello Stato-comunità, e l’articolazione sul territorio della sua organizzazione è finalizzata ad avvicinare il più possibile le strutture e le attività della Corte ai cittadini e agli enti locali destinatari di tale attività. Non a caso tutti i settori di attività del nostro Istituto sono presenti sul territorio a livello regionale, con gli uffici di questa Sezione, della Procura e della Sezione di controllo, in una ottica di sussidiarietà finalizzata unitariamente a garantire, in un contesto economico finanziario assai critico, anche per la gravità di una crisi economica di livello internazionale che si trascina ormai da quasi dieci anni, l’interesse, costituzionalmente tutelato, ad una sana e corretta gestione delle pubbliche risorse e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio delle amministrazioni pubbliche. Il carattere unitario delle funzioni svolte dai diversi uffici della Corte a livello regionale induce anche quest’anno a tenere nella massima considerazione, accanto alla attività svolta dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti che ho l’onore di presiedere, l’attività svolta nell’anno 2019 dalla locale Sezione regionale di controllo. Nell’ottica di assicurare una gestione quanto più possibile corretta e trasparente delle risorse pubbliche, un ruolo essenziale è quello affidato alla Procura regionale, chiamata a segnalare a 8
questa Sezione i comportamenti non corretti di amministratori, con la richiesta che questo Collegio si pronunci sull’addebitabilità ai predetti dei danni dagli stessi causati alle proprie Amministrazioni con comportamenti dolosi o gravemente colposi. L’attività della Corte, e della Sezione giurisdizionale in particolare, è assai delicata perché può coinvolgere, in taluni casi, le scelte operate dagli amministratori sulla base di valutazioni discrezionali e finanche di ordine prevalentemente politico. Al riguardo mi sento di potere serenamente ribadire che lo sforzo di tutti i colleghi, pur nella loro diversità, è stato sempre finalizzato ad assicurare, oltre che una doverosa professionalità, assoluta neutralità e trasparenza, nella consapevolezza che le funzioni esercitate sono finalizzate non a salvaguardare gli interessi di questo o quel Governo locale, regionale o centrale, ma, nello spirito della nostra Carta costituzionale, solo ed esclusivamente la corretta gestione delle risorse pubbliche. ***** Sulla base delle linee guida stabilite dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti riferirò brevemente, come di consueto, sulle innovazioni più rilevanti intervenute nel corso dell’anno appena trascorso, e sull’attività svolta dalla Sezione nel 2019, facendo comunque rinvio al testo scritto già distribuito. Alla mia relazione faranno seguito l’intervento del Procuratore regionale, dott. Andrea Lupi, quello del Presidente del Consiglio dell’Ordine forense di Roma, Avv. Antonino Galletti, a cui seguiranno gli indirizzi di saluto del Presidente della Sezione regionale di controllo per il Lazio, Dott. Roberto Benedetti, e del Presidente dell’Associazione Magistrati della Corte dei conti, Luigi Caso, in rappresentanza di tutta la magistratura contabile associata. Al termine degli interventi, su richiesta del Procuratore regionale, dichiarerò aperto l’Anno giudiziario 2020 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio. 9
1. LE INNOVAZIONI LEGISLATIVE E GIURISPRUDEN- ZIALI RIGUARDANTI LA CORTE DEI CONTI 1.1. Premessa Anche nella presente relazione, come già fatto negli anni passati, si ritiene opportuno sinteticamente richiamare le innovazioni legislative più importanti e significative riguardanti gli aspetti organizzativi e funzionali della Corte dei conti intervenute nel corso del 2019. Si darà poi conto dell’attività svolta dalla Sezione nell’anno appena trascorso con riferimento ai giudizi di responsabilità, ai giudizi di conto e ai giudizi in materia pensionistica. Saranno ricordati, infine, i principali orientamenti giurisprudenziali affermati nelle decisioni assunte dalla Sezione nel corso del 2019. 1.2. Le innovazioni legislative Con riferimento alle innovazioni legislative il 2019 si è caratterizzato per l’approvazione e l’entrata in vigore del c.d. correttivo al Codice di giustizia contabile, approvato con il D.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114, che ha introdotto numerose innovazioni correttive al Codice di giustizia contabile che era stato approvato con il D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, ed era entrato in vigore nell’ottobre 2016. Con l’approvazione del nuovo Codice sono stati introdotti nel processo contabile, e nelle sue diverse declinazioni, i necessari adeguamenti di ordine formale e sostanziale per conformare le norme vigenti alle esigenze di certezza, alla tutela della difesa e alle altre garanzie processuali proprie dell’ordinamento costituzionale italiano; si è quindi voluto realizzare l’estensione dei principi del giusto processo e della parità di trattamento delle parti ai procedimenti di tipo contabile. L’esigenza di un nuovo codice era molto avvertita, tanto che non erano mancate, negli anni passati, proposte di legge finalizzate all’approvazione di un nuovo codice per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, anche per porre fine agli interventi sporadici, improvvisati, ed avulsi da parte di un legislatore preoccupato più di creare aree di impunità per amministratori e dipendenti delle amministrazioni locali che di tutelare la buona e corretta gestione delle risorse pubbliche. 10
Con il Codice di giustizia contabile, adottato, come è noto, con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in attuazione della delega contenuta nell’art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (legge Madia), si è inteso introdurre nel processo contabile, e nelle sue diverse declinazioni, i necessari adeguamenti di ordine formale e sostanziale per adeguare le norme vigenti alle esigenze di certezza, alla tutela della difesa e alle altre garanzie processuali proprie dell’ordinamento costituzionale italiano; si è quindi voluto realizzare l’estensione dei principi del giusto processo e della parità di trattamento delle parti ai procedimenti di tipo contabile. Il conseguente rafforzamento dei diritti della difesa e l’attuazione del principio di garanzia che vuole l’accertamento della verità storica quale valore assoluto anche nella tutela delle ragioni dell’erario, costituiscono benefici collettivi assicurati dalla riforma. In attuazione di tali criteri di delega il nuovo codice ha previsto, in particolare, il dovere di motivazione e sinteticità degli atti (art. 5), stabilendo che “ogni provvedimento decisorio del giudice e ogni atto del pubblico ministero sono motivati” (comma 1), e che “il giudice, il pubblico ministero e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica” (comma 2). Ha inoltre stabilito (art. 6), come regola di carattere generale, la digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività, prevedendo che “i giudizi dinanzi alla Corte dei conti sono svolti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione”. Recependo i principi del giusto processo di cui al novellato articolo 111 della Costituzione, è stato definitivamente superato il c.d. potere sindacatorio ordinatorio; recependo, infatti, l’orientamento giurisprudenziale prevalente, non solo è stato disposto il divieto di chiamata in giudizio su ordine del giudice (art. 83), ma è stato previsto anche che, in ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, qualora non tutte le parti siano state convenute, il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza (comma 2). Resiste invece il potere sindacatorio istruttorio che tuttavia non costituisce, di per sé un vulnus al principio dispositivo, essendo il potere di acquisire d’ufficio mezzi di prova del tutto analogo a quello previsto dal c.p.c. (art. 210, 211 e 213), fermo restando che il potere sia esercitato imparzialmente, nel rispetto dell’antico brocardo secondo cui “iudex non potest supplere in facto”. A mitigare tale potere acquisitivo il codice stabilisce (art. 95, comma 1), quale criterio base di “disponibilità e valutazione” della prova, che nel decidere sulla causa il giudice pronuncia secondo diritto e, quando la legge lo consente, secondo equità e pone a fondamento 11
della decisione le prove dedotte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite. Il nuovo codice di giustizia contabile ha, poi, confermato l’idoneità interruttiva dell’invito a dedurre o di altro specifico atto di messa in mora, con il doppio limite, però, che in tali casi il termine quinquennale di prescrizione può essere interrotto per una sola volta, e che al tempo residuo per raggiungere l’ordinario termine di prescrizione quinquennale si aggiunge un periodo massimo di due anni; il termine complessivo di prescrizione non può comunque eccedere i sette anni dall’esordio dello stesso (art. 66). E’ stata, poi, ufficializzata la regola che il termine di prescrizione, in ogni caso, rimane sospeso per il periodo di durata del processo (comma 3). Rimane indeterminato, però, il tempo della prescrizione in caso di occultamento doloso, poiché la scoperta del danno potrebbe realizzarsi, sine die, a notevole distanza dal fatto dannoso che potrebbe protrarsi ben oltre i termini della prescrizione ordinaria. Con il nuovo codice è venuto meno il privilegio del Pubblico ministero contabile di concludere per ultimo, essendo stato espressamente previsto, come principio di portata generale, che in relazione al grado del giudizio, l’attore ha la parola per primo (art. 8, comma 4), e che dopo la relazione della causa, i rappresentanti delle parti presenti e il pubblico ministero, enunciano le rispettive conclusioni svolgendone i motivi. Il codice di giustizia contabile conferma il rinvio al codice di procedura civile per i casi di astensione e ricusazione del giudice (art. 21 e 22), e pone l’obbligo (all. 2. Disp. attuazione) di predeterminare il calendario d’udienza e i relativi collegi. Un passo avanti è stato fatto in materia di sequestro cautelare (ante e in corso di causa), sotto il profilo della terzietà del giudice, prevedendo che del collegio che decide sul reclamo contro l’ordinanza del giudice di conferma o revoca del decreto di sequestro del presidente, non fa parte il giudice designato che ha confermato il sequestro conservativo (art. 76). In alternativa al sequestro, per alleggerire il pregiudizio economico, viene ammessa la possibilità di presentare una cauzione o fideiussione (art. 81). Il codice delinea le ipotesi in cui il pubblico ministero ha il dovere di non iniziare l’azione, prevedendo (art. 69) che quando, anche a seguito di invito a dedurre, la notizia di danno risulta infondata o non vi siano elementi sufficienti a sostenere in giudizio la contestazione di responsabilità, il P. M. dispone l’archiviazione del fascicolo istruttorio; l’archiviazione è altresì disposta, per assenza di colpa grave, quando l’azione amministrativa si è conformata al parere 12
reso dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi. Vengono poi riordinate ed individuate tutte le attività istruttorie esperibili dal pubblico ministero (art. 55): richieste di documenti e informazioni; esibizione di documenti; audizioni personali; ispezioni e accertamenti; sequestro documentale; consulenze tecniche; procedimenti d’istruzione preventiva. Per quanto riguarda la posizione dell’inquisito, va sottolineato che al potenziamento dei poteri istruttori del pubblico ministero (esteso alle audizioni di terzi) corrispondono maggiori garanzie nella fase preprocessuale, essendo previsto che l’omessa o apparente motivazione dei provvedimenti istruttori del pubblico ministero, ovvero l’audizione assunta in violazione del diritto di difesa costituiscono causa di nullità dell’atto istruttorio e delle operazioni conseguenti (art. 65). Viene inoltre esaltata la posizione di imparzialità del titolare dell’azione di danno, prevedendo che il pubblico ministero compie ogni attività utile per l’acquisizione degli elementi necessari e svolge, altresì, accertamenti su fatti e circostanze (anche) a favore della persona individuata quale presunto responsabile (art. 55). A garanzia dell’invitato viene previsto che, successivamente all’invito a dedurre, il pubblico ministero non può svolgere attività istruttorie, salva la necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni (art. 67, comma 7) e, quale massima tutela difensiva, che la citazione è nulla, qualora non sussista corrispondenza tra i fatti indicati in citazione e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell’invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni (art. 87). Ulteriore garanzia del presunto responsabile è la comunicazione del decreto di archiviazione, vistato dal Procuratore regionale, debitamente motivato (art. 69. comma 3), che preclude la riapertura delle indagini se non per fatti nuovi e diversi (art. 70). Infine, è stato introdotto, a tutela della privacy, il principio di riservatezza delle attività d’indagine del pubblico ministero, anche se delegate, fino alla notificazione dell’invito a dedurre (art. 57, comma 1). È stato, poi, previsto l’accesso agli atti preprocessuali. Recependo un orientamento giurisprudenziale e in conformità al criterio di delega, il codice di giustizia contabile riconosce il diritto del presunto responsabile, dopo l’invito a dedurre, di visionare ed estrarre copia di tutti i documenti inseriti nel fascicolo istruttorio depositato presso la segreteria della Procura regionale (art. 71, comma 1); nell’ambito del c.d. accesso difensivo, è inoltre riconosciuto il diritto 13
di accedere ai documenti ritenuti rilevanti per difendersi e detenuti dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti e dai terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie (comma 3) e, in caso di diniego o ritardo, può chiedere al pubblico ministero di acquisirli direttamente per renderli disponibili presso la segreteria (comma 5). Come già accennato, è vietata la chiamata in giudizio su ordine del giudice, che è ammessa solo alla presenza di nuovi elementi e di motivate ragioni previa trasmissione degli atti al pubblico ministero per le valutazioni di competenza. Resta preclusa, inoltre, la chiamata in giudizio dei soggetti già destinatari di archiviazione e dei soggetti per i quali nel corso dell’attività istruttoria precedente l’adozione dell’invito a dedurre sia già stata valutata l’estraneità al fatto dannoso. Altra importante novità è rappresentata dall’introduzione dei cosiddetti riti speciali, essendo stata prevista un’apposita disciplina del c.d. “rito abbreviato” (art. 130), del “rito monitorio” (art. 131), e del rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria (artt. 133-136). Nei primi tre anni di applicazione del nuovo codice non sono mancate le rilevazioni di incongruenze e lacune nella nuova normativa, puntualmente e tempestivamente segnalate dalle varie sezioni regionali e centrali della Corte dei conti, segnalazioni che hanno dato luogo, invero, anche alla predisposizione di un testo normativo recante disposizioni integrative e correttive (c.d. correttivo al Codice di giustizia contabile), approvato con il D.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114, che ha introdotto – come si è detto - numerose innovazioni correttive al Codice di giustizia contabile che era stato approvato con il D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, ed era entrato in vigore nell’ottobre 2016. L’attività giurisdizionale della Corte dei conti ha seguito, nel corso del 2019, i pregressi profili evolutivi che già avevano chiarito come l’orientamento tradizionale, che la confinava ai soli danni arrecati nell’espletamento dell’attività amministrativa e di servizio, fosse inadeguato rispetto al mutato assetto organizzativo della cosa pubblica. Anche nel recente passato, del resto, le funzioni della Corte sono state oggetto di rilevanti innovazioni normative, concretatesi dapprima con l’approvazione del già richiamato Codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 174 del 2016) e poi con il suo “correttivo” (d.lgs. n. 114 del 2019). Le disposizioni del Codice, nella prospettiva di semplificare e accelerare l’iter processuale di accertamento della responsabilità amministrativa, sono intervenute nelle procedure del 14
giudizio di responsabilità, riprendendo, ampliandone la portata applicativa a fini essenzialmente deflattivi del rito ordinario, il processo cosiddetto “monitorio” e introducendo ex novo un rito alternativo, denominato “abbreviato”, avente in particolare finalità di certezza di incameramento di somme in favore dell’erario. Un rito, quest’ultimo, che nel 2019 ha riguardato circa il 10 per cento del totale dei nuovi giudizi di responsabilità incardinati presso la nostra Sezione giurisdizionale. Tra le novità del Codice va inoltre annoverato il nuovo rito sanzionatorio che affianca e codifica, accanto alla tradizionale natura risarcitoria della responsabilità contabile, la possibilità per il Giudice, in determinate fattispecie, di irrogare sanzioni pecuniarie. Il ricorso a tale rito risulta tuttora deficitario rispetto alla non trascurabile casistica di illeciti sanzionatori oramai previsti dall’ordinamento. Il decreto correttivo, a sua volta, risponde all’esigenza, maturata nel primo biennio di applicazione degli istituti codicistici, di ovviare a talune difficoltà interpretative recate dal Codice. 1.3. Le innovazioni giurisprudenziali Anche nel corso del 2019 sono sostanzialmente rimasti confermati quegli orientamenti giurisprudenziali con cui oramai da diversi anni le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilizzato la delineazione concettuale del perimetro del rapporto di servizio e delle “materie di contabilità pubblica” (articolo 103, comma 2, Costituzione) cui è correlata la giurisdizione della Corte dei conti, a fronte degli ambiti cognitivi spettanti invece al Giudice ordinario. In materia di società mista con partecipazione maggioritaria pubblica e di responsabilità dell’amministratore delle società concessionaria di servizi pubblici, le Sezioni unite della Cassazione, con sentenza n. 31755 del 5 dicembre 2019, hanno affermato che “sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in ordine all'azione risarcitoria proposta nei confronti dell'amministratore di una società mista con partecipazione maggioritaria pubblica che sia concessionaria di servizi pubblici, allorquando la condotta del detto amministratore abbia cagionato un danno diretto ed immediato all'ente pubblico partecipante alla società correlato al mancato assolvimento degli obblighi nascenti dal contratto di concessione, potendosi configurare il concorso tra l’illecito contrattuale della società e quello extracontrattuale dell'amministratore, purché tra l’inadempienza della società ed il comportamento di chi abbia esercitato le funzioni di organo gestorio esista un nesso di causalità necessaria” (cfr. Cass. SS.UU., sentenza n. 31755 del 5 dicembre 2019). 15
Sempre con riferimento a società di capitali a partecipazione pubblica e di azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali e dei dipendenti, con ordinanza n. 22712 dell’11 settembre 2019, la Corte regolatrice ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti nella considerazione che “il danno al patrimonio di una società a partecipazione pubblica conseguente a "mala gestio" da parte degli amministratori (o componenti dell'organo di controllo) e dei dipendenti, non è qualificabile in termini di danno erariale, inteso come pregiudizio direttamente arrecato al patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico che della detta società sia socio, atteso che la distinzione tra la società di capitali e i singoli soci e la piena autonomia patrimoniale della prima rispetto ai secondi non consentono di riferire al patrimonio del socio pubblico il danno che l'illecito comportamento degli organi sociali abbia eventualmente arrecato al patrimonio dell'ente, né di configurare un rapporto di servizio tra l'ente medesimo e l'agente; pertanto, la domanda con la quale si fa valere la responsabilità degli organi sociali resta generalmente devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre quella della Corte dei conti è ravvisabile eccezionalmente nelle due specifiche fattispecie delle società "in house" e delle società "legali", caratterizzate, rispettivamente, da una struttura corrispondente ad un'articolazione interna alla stessa P.A. (cui è immanente il rapporto di servizio tra quest'ultima e gli amministratori e dipendenti della società) e da uno statuto speciale che consente di qualificarle come sostanziali enti pubblici” (cfr. Cass. SS.UU., ord. 22712 dell’11 settembre 2019). In materia di società di capitali a partecipazione pubblica con la sentenza n. 16741 del 21 giugno 2019 le Sezioni unite della Corte di Cassazione, in linea con l’orientamento oramai consolidatosi a partire dalla sentenza 25 novembre 2013, n. 26283 e canonizzato dall’articolo 12 del Testo unico in materia società a partecipazione pubblica adottato con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ha ribadito il percorso argomentativo affermato, successivamente alla entrata in vigore del predetto Testo unico, nella sentenza 2 dicembre 2017, n. 30978, affermando che “la cognizione in ordine all’azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipate da enti pubblici spetta alla Corte dei conti solo nel caso in cui tali società abbiano, al momento delle condotte ritenute illecite, tutti i requisiti per essere definite “in house providing”, i quali devono risultare da precise disposizioni statutarie in vigore all'epoca, non avendo alcun rilievo la loro ricorrenza in fatto” (nella specie, la Suprema Corte ha cassato la decisione del giudice contabile, che aveva ritenuto sussistente la propria giurisdizione - anche se, contrariamente a quanto stabilito per le società “in house providing”, lo statuto consentiva la cessione delle partecipazioni a soci privati - attribuendo rilievo alla circostanza che la società, all'epoca dei fatti, era comunque solo in mano pubblica) (cfr. Cass. SS.UU., sent. n. 16741 del 21 giugno 2019). 16
Con riferimento ad una società incaricata della gestione di parcheggi pubblici a pagamento per conto del Comune, la Corte regolatrice, con ordinanza n. 29464 del 13 novembre 2019, nel riconoscere la qualifica di agente contabile alla stessa società, ha affermato che “il regime privatistico di una società (nella specie una cooperativa sociale a responsabilità limitata) alla quale il Comune abbia affidato il servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento (i cui proventi non solo sono di pertinenza degli enti comunali, ma sono sottoposti ad uno speciale “vincolo pubblicistico” di destinazione alla realizzazione di opere pubbliche, ex art. 7, c. 7 d.lgs. n. 285 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 451 della l. n. 147 del 2013) non impedisce che la stessa rivesta la qualifica di agente contabile, come tale soggetta al giudizio di conto, essendo a tal fine elemento necessario, ma nel contempo sufficiente, che, in relazione al maneggio del denaro, sia costituita una relazione tra ente pubblico ed altro soggetto in forza della quale la percezione del denaro avvenga, in base a un titolo di diritto pubblico o di diritto privato, in funzione della pertinenza di tale denaro all'ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile” (cfr. Cass. SS.UU. ord. n. 29464 del 13 novembre 2019). In materia di indebita percezione di contributi per l’editoria e di azione di risarcimento per danno erariale, la Corte regolatrice, con ordinanza n. 30526 del 22 novembre 2019, ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti, affermando che “in tema di tema di danno erariale, è configurabile un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione, erogatrice di contributo, e il soggetto privato che, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione del finanziamento o disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate; pertanto, sussiste il rapporto di servizio, ed il conseguente radicamento della giurisdizione della Corte dei conti sul danno erariale, anche in caso di illecita percezione di contributi per l'editoria, essendo questi ultimi intesi, secondo la finalità sottesa alla disciplina di settore, ad agevolare, nell'interesse pubblico al pluralismo dell'informazione, la possibilità di permanenza di imprese editrici nel mercato e, con essa, condizioni di adeguata concorrenzialità” (cfr. Cass. SS.UU. ord. n. 30526 del 22 novembre 2019). In materia di contributi erogati dalla Pubblica amministrazione e di utilizzazione diversa da quella programmata, le Sezioni unite della Cassazione, con sentenza n. 24858 del 4 ottobre 2019, hanno affermato che “in tema di giurisdizione contabile, sussiste la responsabilità erariale dei soggetti privati che, avendo percepito fondi pubblici, abbiano disposto della somma in modo diverso da quello programmato, ancorché non abbiano presentato la domanda di concessione del finanziamento, poiché tra la P.A. che eroga un contributo e colui che lo riceve si instaura un rapporto di servizio, inserendosi il beneficiario dell'importo nel procedimento di realizzazione degli obiettivi pubblici” (nella 17
specie, la S.C. ha confermato la giurisdizione contabile in relazione ad un giudizio di responsabilità nei confronti di un soggetto che aveva messo la sua identità ed i propri conti correnti bancari a disposizione per commettere una truffa concernente dei contributi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - denominati "Set Aside" - ed aveva così percepito i detti contributi, successivamente utilizzandoli per finalità diverse da quelle previste) (cfr. Cass. SS.UU., sent. n. 24858 del 4 ottobre 2019). Con riferimento al regime dell’accreditamento introdotto dall’art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992 in tema di assistenza sanitaria pubblica, la Corte regolatrice, con sentenza n. 16336 del 18 giugno 2019, ha ritenuto sussistente la giurisdizione della Corte dei conti, affermando che “in tema di assistenza sanitaria pubblica, il regime dell'accreditamento introdotto dall'art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992 non ha inciso sulla natura del rapporto tra struttura privata ed ente pubblico, che resta di tipo concessorio, atteso che la prima, a seguito del provvedimento di accreditamento, viene inserita in modo continuativo e sistematico nell'organizzazione della P.A. ed assume la qualifica di soggetto erogatore di un servizio pubblico, con la conseguenza che la domanda di risarcimento del danno erariale cagionato dall'accreditato in seguito alla violazione delle regole stabilite dal predetto regime è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti(“ cfr. Cass. SS.UU., sent. n. 16336 del 18 giugno 2019). Relativamente ai corrispettivi percepiti da dipendenti pubblici nello svolgimento di incarico non autorizzato in epoca precedente all’introduzione del comma 7-bis nell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, la Corte regolatrice, con ordinanza n. 17124 del 26 giugno 2019, ha riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti affermando che “l’azione ex art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 promossa dal Procuratore della Corte dei conti nei confronti di dipendente della P.A. che abbia omesso di versare alla propria Amministrazione i corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato, rimane attratta alla giurisdizione del giudice contabile, anche se la percezione dei compensi si è avuta in epoca precedente all'introduzione del comma 7-bis del medesimo art. 53, norma che non ha portata innovativa; si verte, infatti, in ipotesi di responsabilità erariale, che il legislatore ha tipizzato non solo nella condotta, ma annettendo, altresì, valenza sanzionatoria alla predeterminazione legale del danno, attraverso la quale si è inteso tutelare la compatibilità dell'incarico extraistituzionale in termini di conflitto di interesse e il proficuo svolgimento di quello principale in termini di adeguata destinazione di energie lavorative verso il rapporto pubblico” (cfr. Cass. SS.UU. ord. n. 17124 del 26 giugno 2019). Con sentenza n. 17118 del 26 giugno 2019, la Corte regolatrice ha avuto modo di affermare la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del Presidente e dei consiglieri degli Ordini professionali per la loro responsabilità amministrativa per il danno cagionato al patrimonio 18
dell’Ordine di appartenenza. Nel caso di specie le Sezioni unite hanno affermato che “le controversie relative alla responsabilità del Presidente e dei consiglieri per l’illegittima gestione del patrimonio degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili appartengono alla giurisdizione della Corte dei conti, in considerazione della natura pubblica di tali enti e della conseguente destinazione a finalità pubbliche delle risorse economiche che, indipendentemente dalla loro provenienza, entrano a far parte del loro patrimonio” (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 17118 del 26 giugno 2019). Con riferimento al rapporto fra l’azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario per gli stessi fatti materiali, la Corte regolatrice, con ordinanza n. 4883 del 19 febbraio 2019, ha riconosciuto la reciproca indipendenza delle sue azioni, affermando che “l’azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della amministrazione attrice; ne deriva che le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, sempre che non sia contestata dinanzi a quest'ultimo la configurabilità stessa, in astratto, di un danno erariale, in relazione ai presupposti normativamente previsti per il sorgere della responsabilità amministrativa contestata dal P.G. contabile, nel qual caso si configura una questione di giurisdizione risolvibile dalle Sezioni unite, essendo posta in discussione la "potestas iudicandi" del giudice contabile, la cui definizione è rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario, non essendo la Corte dei conti «il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici» (Corte cost., nn. 355/2010, 46/2008, 641/1987)” (cfr. Cass. SS.UU. ord. n. 4883 del 19 febbraio 2019). Le Sezioni unite della Cassazione hanno avuto modo di affermare la giurisdizione della Corte dei conti anche nei confronti di un arbitro di calcio per aver redatto un referto di gara non veritiero, con conseguente alterazione del concorso pronostici, affermando, con sentenza n. 328 del 9 gennaio 2019 che “sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nell'ipotesi di contenzioso relativo alla redazione di un referto non veritiero da parte di un arbitro di calcio, che abbia cagionato danno al Comitato Olimpico Nazionale, atteso che il direttore di gara, nello svolgimento delle sue funzioni, è investito di un'attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche, risultando perciò inserito, a pieno titolo, nell'apparato organizzativo e nel procedimento di gestione dei concorsi pronostici 19
da parte del CONI - con il connesso impiego di risorse pubbliche - in forza di un rapporto di servizio in senso lato che, seppure temporaneo e di fatto, è idoneo a configurare la responsabilità contabile” (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 328 del 9 gennaio 2019). Da ultimo, con altra importante ordinanza n. 111 del 7 gennaio 2020, le Sezioni unite della Cassazione, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, hanno riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti degli organi delle Federazioni sportive nella considerazione che “i contributi erogati (dal Coni) sono destinati ad essere utilizzati per le finalità istituzionali che le Federazioni perseguono nello specifico ambito sportivo, e ciò li rende non solo qualificati, ma altresì non sottraibili, né distraibili per fini diversi. Ne consegue – hanno affermato ancora le Sezioni unite - che la distrazione, la sottrazione o l’appropriazione di risorse federali, in cui confluiscono i contributi erogati dal Coni, ricadono nella giurisdizione del giudice contabile, al cui vaglio sono sottoposti sia il Coni che le Federazioni beneficiarie” (cfr. Cass. SS.UU. ord. n. 111 del 7 gennaio 2020). Appare di tutta evidenza come tale ulteriore e rilevante conferma di un orientamento che va sempre più consolidandosi, oltre ad aver riportato le Federazioni sportive nel novero dei soggetti il cui operato è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti, apra scenari di ampiezza difficilmente valutabile riguardo i nuovi limiti esterni della giurisdizione contabile. 20
2. L’ATTIVITÀ DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL LAZIO NEL CORSO DEL 2019 2.1. Aspetti generali Come già negli anni passati, la Sezione, sia in composizione collegiale per i giudizi in materia di responsabilità, che in composizione monocratica per i giudizi in materia pensionistica, ha avuto cura di adottare provvedimenti con la massima tempestività e adeguatamente motivati, sia in caso di accoglimento, che in caso di rigetto della pretesa dell’attore. Sotto tale profilo, i tempi di definizione dei giudizi possono calcolarsi in una media di circa diciotto mesi fra la data di deposito dell’atto introduttivo del giudizio nella Segreteria della Sezione e quella di deposito della sentenza, durata da ritenersi soddisfacente e sicuramente compatibile con il principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 della Costituzione. Assai raramente nel corso del 2019 sono state adottate dai Giudici unici delle pensioni di questa Sezione decisioni in forma semplificata in materia pensionistica come strumento di deflazione dell’arretrato dei giudizi giacenti e di snellimento del lavoro; e ciò in considerazione del minore grado di garanzia che esse offrono, soprattutto con riferimento alla motivazione, importante strumento di tutela del diritto di difesa. Sempre con riferimento ai tempi di durata dei giudizi, e al principio di durata ragionevole dei processi, va detto che nel corso del 2019 non risulta presentata alcuna domanda di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001 (c.d. “legge Pinto”) in ordine a giudizi trattati da questa Sezione. Quanto alle modalità di redazione delle sentenze e delle ordinanze adottate, va sottolineato che delle stesse viene particolarmente curata la chiarezza, con l’indicazione delle norme e dei modi per la loro esecuzione, nonché - a protezione dei dati personali dei soggetti interessati nei giudizi - dei modi per la loro riproduzione, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice della privacy). A seguito dell’entrata in vigore, in data 7 ottobre 2016, del codice di giustizia contabile approvato con il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta n. 209 del 7 settembre 2016), particolare cura viene riservata dalla Sezione nel dare applicazione alle nuove disposizioni in materia di giudizi di 21
responsabilità, di giudizi pensionistici e di giudizi di conto, sia nello svolgimento delle udienze, assicurando tutte le garanzie previste a tutela delle parti, che nella redazione e nel deposito delle sentenze. 2.2. I giudizi di responsabilità Nell’ambito dell’attività della Sezione particolare significato riveste - anche per l’indubbio valore deterrente e correttivo che esso assume ai fini di una sana e corretta gestione delle pubbliche risorse - l’accertamento della responsabilità amministrativa degli amministratori e dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti pubblici per il danno dagli stessi cagionato alle amministrazioni di appartenenza con comportamento doloso e/o gravemente colposo, in violazione degli obblighi di servizio. Nell’esercizio della funzione giurisdizionale in materia di responsabilità amministrativa (demandata alla Corte dei conti dall’art. 103, comma 2, della Costituzione), numerosa e diversa è stata la casistica dei giudizi di responsabilità trattati dalla Sezione nel corso del 2019. Fra le fattispecie dannose che sono state trattate nei giudizi definiti dalla Sezione meritano di essere segnalate, fra le altre, le fattispecie aventi ad oggetto: a) la concessione di finanziamenti o di contributi pubblici da parte delle amministrazioni pubbliche in assenza dei presupposti previsti dalla legge o la mancata utilizzazione degli stessi per le finalità per le quali gli stessi vengono erogati; b) la stipula di contratti, attivi o passivi, a prezzi diversi da quelli di mercato; c) fattispecie di danno relative all’affidamento di appalti, a margine dei quali si sono spesso registrati episodi di corruzione o di concussione; d) l’affidamento di incarichi di consulenza esterni da parte delle amministrazioni pubbliche in assenza dei presupposti previsti dalla legge; e) l’illegittima erogazione di finanziamenti europei; f) casi di assenteismo da parte di dipendenti pubblici; g) fattispecie di danno relative all’espletamento di incarichi professionali da parte di professori universitari in posizione di tempo pieno, o in assenza di autorizzazione; h) fattispecie di danno relative al mancato riversamento di una quota dei compensi in caso di espletamento di incarichi professionali esterni da parte di dipendenti pubblici; i) fattispecie di danno da disservizio; l) fattispecie di danno all’immagine, assai spesso a margine di episodi di corruzione o concussione da parte di amministratori e dipendenti pubblici. Anche nel corso del 2019 vi sono stati numerosi giudizi definiti mediante il c.d. rito monitorio 22
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