A3 INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO - 2020 RELAZIONE DEL PRESIDENTE - Corte dei conti

Pagina creata da Giovanni Albanese
 
CONTINUA A LEGGERE
A3 INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO - 2020 RELAZIONE DEL PRESIDENTE - Corte dei conti
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

A3                                                                                         INAUGURAZIONE
                                                                                     DELL’ANNO GIUDIZIARIO
                                                                                                     2020

                                                                                        RELAZIONE DEL PRESIDENTE
                                                                                               Tommaso Miele

                                                                                            ROMA, 28 FEBBRAIO 2020
     CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA
A3 INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO - 2020 RELAZIONE DEL PRESIDENTE - Corte dei conti
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

          INAUGURAZIONE
    DELL’ANNO GIUDIZIARIO
                    2020

       RELAZIONE DEL PRESIDENTE
              Tommaso Miele

           ROMA, 28 FEBBRAIO 2020
A3 INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO - 2020 RELAZIONE DEL PRESIDENTE - Corte dei conti
SALUTI
Signore e Signori, Autorità, buongiorno a tutti.
Desidero, in primo luogo, anche a nome dei colleghi, porgere un riconoscente saluto a tutti i
presenti per essere intervenuti alla Cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2020
della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio. La vostra presenza denota
interesse ed attenzione verso il ruolo e le funzioni svolte dalla Corte dei conti nel supremo
interesse del Paese, delle Istituzioni e dei cittadini.
In particolare, saluto e ringrazio con gratitudine le autorità religiose, i rappresentanti delle
istituzioni politiche, amministrative, militari, accademiche, i rappresentanti delle diverse
magistrature, i rappresentanti del libero foro, l’Avv. Gabriele Fava, Vice Presidente del
Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, qui presente in rappresentanza del Presidente
della Corte, Angelo Buscema, il Prof. Francesco Saverio Marini, oggi presente in
rappresentanza del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, e, infine, il Cons. Luigi Caso,
Presidente dell’Associazione Magistrati della Corte dei conti, qui in rappresentanza della
stessa Associazione, e tutti coloro che sono intervenuti a questa cerimonia.
Un saluto particolare rivolgo alla rappresentanza degli studenti di due università romane, di
un Liceo di Pomezia e di un Liceo del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”, di Roma,
presenti in sala, e che ringrazio particolarmente per essere intervenuti.
La Costituzione (artt. 100 e 103) affida alla Corte dei conti, attraverso la duplicità delle funzioni
giurisdizionali e di controllo, un ruolo centrale nel sistema generale di controllo della spesa
pubblica, a tutela della sana e corretta gestione delle risorse pubbliche, e a tutela degli equilibri
dei conti pubblici, anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica e della tutela
dell’unità economica della Repubblica in relazione ai vincoli derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione europea.
Noi magistrati abbiamo la piena consapevolezza e la responsabilità di essere interpreti fedeli
del ruolo e delle funzioni che la Costituzione repubblicana assegna alla Corte dei conti, e
garanti di quei valori che attraverso quel ruolo e quelle funzioni la stessa Carta costituzionale
intende assicurare e garantire a tutti i cittadini, quali, in particolare, la sana e corretta gestione
delle risorse pubbliche e l’equilibrio dei conti pubblici.
In un momento come quello attuale, in cui la salvaguardia degli equilibri dei bilanci e dei conti

                                                                                                    3
pubblici è di fondamentale importanza per il nostro Paese, e in cui non si può assolutamente
abbassare la guardia nei confronti degli amministratori e dei funzionari pubblici che gestiscono
risorse pubbliche, io credo che il ruolo e le funzioni della Corte dei conti siano estremamente
importanti. Per questo motivo c’è da auspicare che la Corte venga messa in condizione, con
personale e mezzi adeguati, di svolgere effettivamente ed efficacemente le proprie funzioni
nell’interesse del Paese, delle Istituzioni e, soprattutto, dei cittadini. Va, quindi, salutata con
soddisfazione la previsione, operata dal legislatore nella legge di bilancio per il 2019, ed
attualmente in fase di avanzata realizzazione, della possibilità per la Corte dei conti di
assumere oltre 100 nuovi magistrati, con procedure di concorso già espletate nel corso del 2019
o attualmente in corso di svolgimento, nonché nuovi dirigenti e funzionari amministrativi.
Forti di una tale fiducia, come uomini delle istituzioni e come magistrati dobbiamo essere
consapevoli dei valori e delle garanzie che la Costituzione ha assicurato a tutti noi, ed
impegnarci ad essere custodi ed interpreti di quei valori e di quelle garanzie, a cominciare dai
diritti inviolabili, dall’eguaglianza di tutti i cittadini, senza distinzioni di razza, di sesso, di
censo, di lingua, di religione, di opinioni politiche, dal principio della riserva di legge e della
riserva di giurisdizione ai diritti di libertà, al diritto di difesa, al principio di stretta legalità, al
diritto di non colpevolezza, al diritto alla tutela giurisdizionale, fino al diritto alla legalità, alla
imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione. Quei valori e quei diritti
che sono costati tanti sacrifici e tanto sangue, e che rispecchiano la nostra storia e le nostre
radici, che come uomini e come magistrati dobbiamo avere la consapevolezza e la
responsabilità di trasmettere ai nostri figli, convinti che le libertà, i diritti civili, le garanzie sono
come l’aria: si apprezzano quando mancano; quando si hanno non ci accorgiamo di averli e
diamo per scontato che essi ci vengano riconosciuti.
Siamo pienamente consapevoli del ruolo e delle funzioni che la Costituzione assegna alla Corte
dei conti, e per questo vogliamo, e dobbiamo, essere interpreti fedeli del diritto dei cittadini
alla legalità, all’imparzialità e al buon andamento dell’azione della pubblica amministrazione,
e vogliamo dare il nostro contributo per il conseguimento di una amministrazione sana,
corretta, trasparente, equilibrata, giusta, avveduta, vicina al cittadino, che gestisca in maniera
sana e corretta le risorse pubbliche e che tenga i conti in ordine. E lo vogliamo fare con grande
spirito di servizio, nell’interesse delle istituzioni, delle pubbliche amministrazioni e degli
amministratori e dipendenti pubblici, e soprattutto, nell’interesse dei cittadini.

                                                                                                        4
Anche nel 2019 ritengo che questa Sezione sia riuscita ad assicurare una giustizia giusta, efficiente,
tempestiva ed imparziale. Posso comunque garantire a tutti che, a prescindere dal risultato
raggiunto, a questo obiettivo abbiamo indirizzato tutto il nostro impegno e ogni nostro sforzo.
Per questo i cittadini e ancor più gli amministratori e dipendenti pubblici che, loro malgrado,
incappano in giudizi innanzi alla Corte dei conti devono sapere che siamo pienamente
consapevoli di quanto sia delicato l’esercizio della funzione giurisdizionale, considerata la
sofferenza che di per sé comporta l’essere sottoposti ad un giudizio di responsabilità.
Nell’ambito di questa mia relazione consentitemi di svolgere qualche riflessione sulla
delicatezza delle nostre funzioni che vorrei indirizzare soprattutto agli studenti che ho voluto
invitare ad assistere a questa Cerimonia e che ringrazio per la loro presenza. Riflessione
indirizzata a loro soprattutto perché sono loro che devono raccogliere il testimone di una
cultura giuridica che oggi – ahimè – si sta dissolvendo.
Oggi la nostra società è permeata da un giustizialismo alimentato da una sorta di voglia di
vendetta, di odio sociale, che si sta quasi affermando come fine ultimo della giustizia e che sta
offuscando quei sacri principi di diritto scritti a caratteri cubitali nella nostra carta
costituzionale, che non a caso si pone, per questa parte, fra le carte più avanzate del mondo.
Oggi sembrano essersi smarriti quei sacri principi quali la presunzione di non colpevolezza, il
principio secondo cui “onus probandi incumbit ei qui dicit” e non viceversa, perché l’esercizio
della funzione giurisdizionale deve essere finalizzato alla affermazione della giustizia e
all’accertamento della verità e non alla vendetta, al diritto del cittadino ad una giustizia rapida,
efficiente e soprattutto giusta, al diritto ad un giusto processo, al diritto ad una ragionevole
durata del processo.
Soprattutto noi giudici dobbiamo impegnarci a che non si affermi questa cultura del diritto e
della giustizia e dobbiamo impegnarci a riaffermare con forza la cultura delle garanzie, dei
diritti del cittadino che i nostri padri costituenti hanno voluto scrivere con tanta chiarezza nella
nostra Costituzione.
Come diceva qualche giorno fa il Presidente della Corte costituzionale in una sua intervista ad
un noto quotidiano, occorre riaffermare una giustizia dal volto umano. Occorre impegnarsi
per la riaffermazione di una giustizia giusta, che è riconciliazione e il giudice deve essere fedele
interprete dei principi sopra richiamati sforzandosi di declinare gli stessi realizzando e
assicurando il pieno ed effettivo contraddittorio e l’assoluta parità tra le parti, la terzietà e

                                                                                                    5
l’imparzialità, e, soprattutto, la ragionevole durata del processo.
Il buon giudice non solo deve essere terzo ed imparziale, ma deve anche apparire tale, perché
mai deve far venire meno nel cittadino la fiducia in una giustizia giusta.
Un processo giusto, poi, va declinato ed integrato con il diritto del cittadino ad essere giudicato
da un giudice sereno, equilibrato, che ispira fiducia e che non abbia altra finalità nell’esercizio
della sua funzione che quella dell’accertamento della verità e della giustizia. E soprattutto che
abbia consapevolezza del fatto che per il convenuto già l’essere sottoposto ad un processo
costituisce di per sé una pena. Ed allora come non tenere presenti i tempi della giustizia, la
durata del processo. Come diceva il Presidente della Corte costituzionale, Marta Cartabia,
nell’intervista sopra ricordata, “un giudizio troppo lungo diventa un anticipo di pena, anche se
l’imputato, o il convenuto nel caso del nostro giudizio, non è ancora stato condannato”.
Di qui l’impegno a rendere una giustizia rapida, efficace, serena, che rassicuri e che ispiri
fiducia, che sappia conciliare il diritto dello Stato ad affermare il proprio potere – nel nostro
caso a perseguire il danno erariale – con i diritti del cittadino ad una giustizia giusta.
E soprattutto, cari ragazzi, l’esercizio della funzione giurisdizionale (come di ogni altra
funzione) non deve mai diventare “potere”, nell’accezione peggiore del termine. L’esercizio
della funzione è neutro, la funzione è neutra. Essa diventa “potere” quando se ne abusa e la si
deforma, la si indirizza ad altri fini da quelli previsti dalla Costituzione e dalla legge. Perciò la
funzione giurisdizionale deve tendere solo all’accertamento della verità e alla affermazione
della giustizia. Diventa potere se la si indirizza a finalità di tipo privato o di tipo politico.
Ciò posto, non vorrei, tuttavia, sottacere quanto sia difficile esercitare la funzione di giudicare.
Basti ricordare il tormento, il travaglio, la grande responsabilità di giudicare descritti da un
giudice, Dante Troisi, che ormai qualche decennio fa, proprio dalle mie parti, a Cassino, ebbe
a svolgere le sue funzioni di giudice, e che ha magistralmente descritto il tormento del
giudicare nel suo “Diario di un giudice”.
Nondimeno il giudicare deve diventare “mestiere”, abitudine, fredda applicazione della legge,
come se fosse una mera elaborazione di dati in un computer: il giudice è sì soggetto solo alla
legge, ma deve essere umano, si deve sempre, e ogni volta, far carico del caso specifico e del
fatto che la questione su cui è chiamato a giudicare, anche se per lui è abitudinaria, assume per
l’imputato, o per le parti nel giudizio civile, o per il convenuto nel giudizio innanzi alla Corte
dei conti, una valenza “particolare”, una importanza e una rilevanza vitale, nel senso

                                                                                                    6
etimologico della parola, nel senso che può cambiargli la vita.
Ed allora il buon giudice è quello che sa essere interprete di una giustizia che non dimentica
che dietro le carte di un processo, dietro ad un fascicolo pieno di carte, ci sono persone – e
famiglie - che soffrono “la pena del processo”, soprattutto se innocenti, persone a cui vanno date
risposte in tempi ragionevoli, in tempi quanto più possibile brevi. Il tempo che scorre è già una
condanna, specie se già il solo fatto di essere sottoposti ad un processo viene comunque
strumentalizzato, attraverso una micidiale macchina del fango, sui media e sui social network.
Tempo fa, mentre presiedevo un’udienza, nel corso di un giudizio ho notato che un convenuto,
cui veniva contestato un ingente danno erariale, non ha mai sollevato lo sguardo verso la Corte,
forse perché tormentato dalla vergogna di essere accusato di aver cagionato un ingente danno
alla propria amministrazione. Questo suo atteggiamento mi ha fatto riflettere. Mi ha fatto
riflettere sul fatto che, nell’esercizio della sua funzione, un giudice non deve mai considerarsi
estraneo al tormento di colui che è chiamato a giudicare, e giammai deve porsi nei suoi
confronti con l’alterigia del migliore, con la presunzione del sapere, con la stolta certezza di
chi si ritiene depositario del giusto e del vero, con il vacuo compiacimento del potere. Un buon
giudice è colui che si accosta con umiltà alle terribili responsabilità del suo servizio, e che
ritiene ogni suo giudizio, anche il più convinto e meditato, solo un tentativo di squarciare i veli
di una verità che resta pur sempre, ed in ogni caso, relativa.
Posso rassicurare tutti i presenti che chi vi parla e i giudici di questa Sezione si sono sempre
sforzati, e continueranno a farlo, di interpretare e di svolgere la propria funzione e il proprio
ruolo in osservanza di questi valori e di questi principi.
Per questo mi sento di poter dire che se il giudice riesce ad interpretare questi valori e se esercita
le sue funzioni nel rispetto delle garanzie che la Costituzione riconosce al cittadino, gli
amministratori e i dipendenti pubblici e, più in generale, le amministrazioni pubbliche non
devono guardare alla Corte dei conti, nelle sue diverse funzioni, con timore o con diffidenza, ma
con piena e incondizionata fiducia, perché la buona amministrazione, la buona politica, gli
amministratori che non hanno nulla da nascondere e che non hanno scheletri nell’armadio, non
hanno nulla da temere dalla Corte dei conti. Essi devono, piuttosto, vedere nella Corte dei conti
la migliore e più sicura alleata per realizzare e garantire quei diritti alla legalità, al buon
andamento, all’imparzialità dell’azione amministrativa, alla sana e corretta gestione delle risorse
pubbliche che la nostra Carta costituzionale ha voluto garantire ed assicurare a tutti i cittadini.

                                                                                                      7
*****
Passando alla fase più strettamente istituzionale, desidero rivolgere un doveroso
ringraziamento a coloro che, insieme alla Sezione, hanno contribuito al buon andamento della
giurisdizione contabile in questa Regione, al Corpo della Guardia di Finanza, che, con il suo
nucleo per l’accertamento dei danni erariali, svolge le indagini su delega della Procura
regionale, all’Arma dei Carabinieri e alla Polizia di Stato per la fattiva collaborazione sempre
prestata, agli avvocati del libero foro, ai quali va il riconoscimento dell’indiscutibile ruolo che
la difesa tecnica svolge per il corretto funzionamento di ogni processo e, quindi, anche del
processo contabile, ai funzionari degli enti previdenziali che rappresentano la pubblica
amministrazione nei giudizi pensionistici, al dirigente e al personale amministrativo tutto della
Sezione, per l’apprezzabile opera da ciascuno prestata.
L’annuale cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, oltre a segnare formalmente il
tradizionale avvio dell’attività della Sezione, offre lo spunto per un momento di riflessione
sull’andamento della giustizia erariale nell’anno appena trascorso e sulle sue prospettive, alla
luce delle novità legislative e giurisprudenziali intervenute, con riflessi immediati nell’anno
giudiziario appena iniziato.
La Corte – come è noto - è al servizio dello Stato-comunità, e l’articolazione sul territorio della
sua organizzazione è finalizzata ad avvicinare il più possibile le strutture e le attività della
Corte ai cittadini e agli enti locali destinatari di tale attività. Non a caso tutti i settori di attività
del nostro Istituto sono presenti sul territorio a livello regionale, con gli uffici di questa Sezione,
della Procura e della Sezione di controllo, in una ottica di sussidiarietà finalizzata
unitariamente a garantire, in un contesto economico finanziario assai critico, anche per la
gravità di una crisi economica di livello internazionale che si trascina ormai da quasi dieci anni,
l’interesse, costituzionalmente tutelato, ad una sana e corretta gestione delle pubbliche risorse
e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio delle amministrazioni pubbliche.
Il carattere unitario delle funzioni svolte dai diversi uffici della Corte a livello regionale induce
anche quest’anno a tenere nella massima considerazione, accanto alla attività svolta dalla
Sezione giurisdizionale della Corte dei conti che ho l’onore di presiedere, l’attività svolta
nell’anno 2019 dalla locale Sezione regionale di controllo.
Nell’ottica di assicurare una gestione quanto più possibile corretta e trasparente delle risorse
pubbliche, un ruolo essenziale è quello affidato alla Procura regionale, chiamata a segnalare a

                                                                                                        8
questa Sezione i comportamenti non corretti di amministratori, con la richiesta che questo
Collegio si pronunci sull’addebitabilità ai predetti dei danni dagli stessi causati alle proprie
Amministrazioni con comportamenti dolosi o gravemente colposi.
L’attività della Corte, e della Sezione giurisdizionale in particolare, è assai delicata perché può
coinvolgere, in taluni casi, le scelte operate dagli amministratori sulla base di valutazioni
discrezionali e finanche di ordine prevalentemente politico.
Al riguardo mi sento di potere serenamente ribadire che lo sforzo di tutti i colleghi, pur nella
loro diversità, è stato sempre finalizzato ad assicurare, oltre che una doverosa professionalità,
assoluta neutralità e trasparenza, nella consapevolezza che le funzioni esercitate sono
finalizzate non a salvaguardare gli interessi di questo o quel Governo locale, regionale o
centrale, ma, nello spirito della nostra Carta costituzionale, solo ed esclusivamente la corretta
gestione delle risorse pubbliche.
                                             *****
Sulla base delle linee guida stabilite dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti riferirò
brevemente, come di consueto, sulle innovazioni più rilevanti intervenute nel corso dell’anno
appena trascorso, e sull’attività svolta dalla Sezione nel 2019, facendo comunque rinvio al testo
scritto già distribuito.
Alla mia relazione faranno seguito l’intervento del Procuratore regionale, dott. Andrea Lupi,
quello del Presidente del Consiglio dell’Ordine forense di Roma, Avv. Antonino Galletti, a cui
seguiranno gli indirizzi di saluto del Presidente della Sezione regionale di controllo per il
Lazio, Dott. Roberto Benedetti, e del Presidente dell’Associazione Magistrati della Corte dei
conti, Luigi Caso, in rappresentanza di tutta la magistratura contabile associata. Al termine
degli interventi, su richiesta del Procuratore regionale, dichiarerò aperto l’Anno giudiziario
2020 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio.

                                                                                                 9
1. LE INNOVAZIONI LEGISLATIVE E GIURISPRUDEN-
ZIALI RIGUARDANTI LA CORTE DEI CONTI

1.1. Premessa
Anche nella presente relazione, come già fatto negli anni passati, si ritiene opportuno
sinteticamente richiamare le innovazioni legislative più importanti e significative riguardanti
gli aspetti organizzativi e funzionali della Corte dei conti intervenute nel corso del 2019. Si
darà poi conto dell’attività svolta dalla Sezione nell’anno appena trascorso con riferimento ai
giudizi di responsabilità, ai giudizi di conto e ai giudizi in materia pensionistica. Saranno
ricordati, infine, i principali orientamenti giurisprudenziali affermati nelle decisioni assunte
dalla Sezione nel corso del 2019.

1.2. Le innovazioni legislative
Con riferimento alle innovazioni legislative il 2019 si è caratterizzato per l’approvazione e
l’entrata in vigore del c.d. correttivo al Codice di giustizia contabile, approvato con il D.lgs.
7 ottobre 2019, n. 114, che ha introdotto numerose innovazioni correttive al Codice di giustizia
contabile che era stato approvato con il D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, ed era entrato in vigore
nell’ottobre 2016.
Con l’approvazione del nuovo Codice sono stati introdotti nel processo contabile, e nelle sue
diverse declinazioni, i necessari adeguamenti di ordine formale e sostanziale per conformare le
norme vigenti alle esigenze di certezza, alla tutela della difesa e alle altre garanzie processuali
proprie dell’ordinamento costituzionale italiano; si è quindi voluto realizzare l’estensione dei
principi del giusto processo e della parità di trattamento delle parti ai procedimenti di tipo
contabile.
L’esigenza di un nuovo codice era molto avvertita, tanto che non erano mancate, negli anni passati,
proposte di legge finalizzate all’approvazione di un nuovo codice per i giudizi innanzi alla Corte
dei conti, anche per porre fine agli interventi sporadici, improvvisati, ed avulsi da parte di un
legislatore preoccupato più di creare aree di impunità per amministratori e dipendenti delle
amministrazioni locali che di tutelare la buona e corretta gestione delle risorse pubbliche.

                                                                                                10
Con il Codice di giustizia contabile, adottato, come è noto, con decreto legislativo 26 agosto 2016,
n. 174, in attuazione della delega contenuta nell’art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (legge
Madia), si è inteso introdurre nel processo contabile, e nelle sue diverse declinazioni, i necessari
adeguamenti di ordine formale e sostanziale per adeguare le norme vigenti alle esigenze di
certezza, alla tutela della difesa e alle altre garanzie processuali proprie dell’ordinamento
costituzionale italiano; si è quindi voluto realizzare l’estensione dei principi del giusto processo
e della parità di trattamento delle parti ai procedimenti di tipo contabile. Il conseguente
rafforzamento dei diritti della difesa e l’attuazione del principio di garanzia che vuole
l’accertamento della verità storica quale valore assoluto anche nella tutela delle ragioni
dell’erario, costituiscono benefici collettivi assicurati dalla riforma.
In attuazione di tali criteri di delega il nuovo codice ha previsto, in particolare, il dovere di
motivazione e sinteticità degli atti (art. 5), stabilendo che “ogni provvedimento decisorio del giudice
e ogni atto del pubblico ministero sono motivati” (comma 1), e che “il giudice, il pubblico ministero
e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica” (comma 2). Ha inoltre stabilito (art. 6),
come regola di carattere generale, la digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle
attività, prevedendo che “i giudizi dinanzi alla Corte dei conti sono svolti mediante le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione”.
Recependo i principi del giusto processo di cui al novellato articolo 111 della Costituzione, è
stato definitivamente superato il c.d. potere sindacatorio ordinatorio; recependo, infatti,
l’orientamento giurisprudenziale prevalente, non solo è stato disposto il divieto di chiamata in
giudizio su ordine del giudice (art. 83), ma è stato previsto anche che, in ipotesi di litisconsorzio
necessario sostanziale, qualora non tutte le parti siano state convenute, il giudice tiene conto
di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei
condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza (comma 2). Resiste invece il potere
sindacatorio istruttorio che tuttavia non costituisce, di per sé un vulnus al principio
dispositivo, essendo il potere di acquisire d’ufficio mezzi di prova del tutto analogo a quello
previsto dal c.p.c. (art. 210, 211 e 213), fermo restando che il potere sia esercitato
imparzialmente, nel rispetto dell’antico brocardo secondo cui “iudex non potest supplere in
facto”. A mitigare tale potere acquisitivo il codice stabilisce (art. 95, comma 1), quale criterio
base di “disponibilità e valutazione” della prova, che nel decidere sulla causa il giudice
pronuncia secondo diritto e, quando la legge lo consente, secondo equità e pone a fondamento

                                                                                                    11
della decisione le prove dedotte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non
specificatamente contestati dalle parti costituite.
Il nuovo codice di giustizia contabile ha, poi, confermato l’idoneità interruttiva dell’invito a
dedurre o di altro specifico atto di messa in mora, con il doppio limite, però, che in tali casi il
termine quinquennale di prescrizione può essere interrotto per una sola volta, e che al tempo
residuo per raggiungere l’ordinario termine di prescrizione quinquennale si aggiunge un
periodo massimo di due anni; il termine complessivo di prescrizione non può comunque
eccedere i sette anni dall’esordio dello stesso (art. 66). E’ stata, poi, ufficializzata la regola che
il termine di prescrizione, in ogni caso, rimane sospeso per il periodo di durata del processo
(comma 3). Rimane indeterminato, però, il tempo della prescrizione in caso di occultamento
doloso, poiché la scoperta del danno potrebbe realizzarsi, sine die, a notevole distanza dal fatto
dannoso che potrebbe protrarsi ben oltre i termini della prescrizione ordinaria.
Con il nuovo codice è venuto meno il privilegio del Pubblico ministero contabile di concludere
per ultimo, essendo stato espressamente previsto, come principio di portata generale, che in
relazione al grado del giudizio, l’attore ha la parola per primo (art. 8, comma 4), e che dopo la
relazione della causa, i rappresentanti delle parti presenti e il pubblico ministero, enunciano le
rispettive conclusioni svolgendone i motivi.
Il codice di giustizia contabile conferma il rinvio al codice di procedura civile per i casi di
astensione e ricusazione del giudice (art. 21 e 22), e pone l’obbligo (all. 2. Disp. attuazione) di
predeterminare il calendario d’udienza e i relativi collegi.
Un passo avanti è stato fatto in materia di sequestro cautelare (ante e in corso di causa), sotto
il profilo della terzietà del giudice, prevedendo che del collegio che decide sul reclamo contro
l’ordinanza del giudice di conferma o revoca del decreto di sequestro del presidente, non fa
parte il giudice designato che ha confermato il sequestro conservativo (art. 76). In alternativa
al sequestro, per alleggerire il pregiudizio economico, viene ammessa la possibilità di
presentare una cauzione o fideiussione (art. 81).
Il codice delinea le ipotesi in cui il pubblico ministero ha il dovere di non iniziare l’azione,
prevedendo (art. 69) che quando, anche a seguito di invito a dedurre, la notizia di danno risulta
infondata o non vi siano elementi sufficienti a sostenere in giudizio la contestazione di
responsabilità, il P. M. dispone l’archiviazione del fascicolo istruttorio; l’archiviazione è altresì
disposta, per assenza di colpa grave, quando l’azione amministrativa si è conformata al parere

                                                                                                   12
reso dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel
rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.
Vengono poi riordinate ed individuate tutte le attività istruttorie esperibili dal pubblico
ministero (art. 55): richieste di documenti e informazioni; esibizione di documenti; audizioni
personali; ispezioni e accertamenti; sequestro documentale; consulenze tecniche; procedimenti
d’istruzione preventiva.
Per quanto riguarda la posizione dell’inquisito, va sottolineato che al potenziamento dei poteri
istruttori del pubblico ministero (esteso alle audizioni di terzi) corrispondono maggiori
garanzie nella fase preprocessuale, essendo previsto che l’omessa o apparente motivazione dei
provvedimenti istruttori del pubblico ministero, ovvero l’audizione assunta in violazione del
diritto di difesa costituiscono causa di nullità dell’atto istruttorio e delle operazioni
conseguenti (art. 65). Viene inoltre esaltata la posizione di imparzialità del titolare dell’azione
di danno, prevedendo che il pubblico ministero compie ogni attività utile per l’acquisizione
degli elementi necessari e svolge, altresì, accertamenti su fatti e circostanze (anche) a favore
della persona individuata quale presunto responsabile (art. 55).
A garanzia dell’invitato viene previsto che, successivamente all’invito a dedurre, il pubblico
ministero non può svolgere attività istruttorie, salva la necessità di compiere accertamenti sugli
ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni (art. 67, comma 7) e, quale
massima tutela difensiva, che la citazione è nulla, qualora non sussista corrispondenza tra i fatti
indicati in citazione e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell’invito a dedurre, tenuto
conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni (art. 87).
Ulteriore garanzia del presunto responsabile è la comunicazione del decreto di archiviazione,
vistato dal Procuratore regionale, debitamente motivato (art. 69. comma 3), che preclude la
riapertura delle indagini se non per fatti nuovi e diversi (art. 70). Infine, è stato introdotto, a
tutela della privacy, il principio di riservatezza delle attività d’indagine del pubblico ministero,
anche se delegate, fino alla notificazione dell’invito a dedurre (art. 57, comma 1).
È stato, poi, previsto l’accesso agli atti preprocessuali. Recependo un orientamento
giurisprudenziale e in conformità al criterio di delega, il codice di giustizia contabile riconosce il
diritto del presunto responsabile, dopo l’invito a dedurre, di visionare ed estrarre copia di tutti
i documenti inseriti nel fascicolo istruttorio depositato presso la segreteria della Procura
regionale (art. 71, comma 1); nell’ambito del c.d. accesso difensivo, è inoltre riconosciuto il diritto

                                                                                                    13
di accedere ai documenti ritenuti rilevanti per difendersi e detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, dagli enti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti e dai terzi
contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie (comma 3) e, in caso di diniego o ritardo, può
chiedere al pubblico ministero di acquisirli direttamente per renderli disponibili presso la
segreteria (comma 5).
Come già accennato, è vietata la chiamata in giudizio su ordine del giudice, che è ammessa
solo alla presenza di nuovi elementi e di motivate ragioni previa trasmissione degli atti al
pubblico ministero per le valutazioni di competenza. Resta preclusa, inoltre, la chiamata in
giudizio dei soggetti già destinatari di archiviazione e dei soggetti per i quali nel corso
dell’attività istruttoria precedente l’adozione dell’invito a dedurre sia già stata valutata
l’estraneità al fatto dannoso.
Altra importante novità è rappresentata dall’introduzione dei cosiddetti riti speciali, essendo stata
prevista un’apposita disciplina del c.d. “rito abbreviato” (art. 130), del “rito monitorio” (art. 131),
e del rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria (artt. 133-136).
Nei primi tre anni di applicazione del nuovo codice non sono mancate le rilevazioni di
incongruenze e lacune nella nuova normativa, puntualmente e tempestivamente segnalate dalle
varie sezioni regionali e centrali della Corte dei conti, segnalazioni che hanno dato luogo, invero,
anche alla predisposizione di un testo normativo recante disposizioni integrative e correttive
(c.d. correttivo al Codice di giustizia contabile), approvato con il D.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114,
che ha introdotto – come si è detto - numerose innovazioni correttive al Codice di giustizia
contabile che era stato approvato con il D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, ed era entrato in vigore
nell’ottobre 2016.
L’attività giurisdizionale della Corte dei conti ha seguito, nel corso del 2019, i pregressi profili
evolutivi che già avevano chiarito come l’orientamento tradizionale, che la confinava ai soli
danni arrecati nell’espletamento dell’attività amministrativa e di servizio, fosse inadeguato
rispetto al mutato assetto organizzativo della cosa pubblica.
Anche nel recente passato, del resto, le funzioni della Corte sono state oggetto di rilevanti
innovazioni normative, concretatesi dapprima con l’approvazione del già richiamato Codice
di giustizia contabile (d.lgs. n. 174 del 2016) e poi con il suo “correttivo” (d.lgs. n. 114 del 2019).
Le disposizioni del Codice, nella prospettiva di semplificare e accelerare l’iter processuale di
accertamento della responsabilità amministrativa, sono intervenute nelle procedure del

                                                                                                    14
giudizio di responsabilità, riprendendo, ampliandone la portata applicativa a fini
essenzialmente deflattivi del rito ordinario, il processo cosiddetto “monitorio” e introducendo
ex novo un rito alternativo, denominato “abbreviato”, avente in particolare finalità di certezza
di incameramento di somme in favore dell’erario. Un rito, quest’ultimo, che nel 2019 ha
riguardato circa il 10 per cento del totale dei nuovi giudizi di responsabilità incardinati presso
la nostra Sezione giurisdizionale. Tra le novità del Codice va inoltre annoverato il nuovo rito
sanzionatorio che affianca e codifica, accanto alla tradizionale natura risarcitoria della
responsabilità contabile, la possibilità per il Giudice, in determinate fattispecie, di irrogare
sanzioni pecuniarie. Il ricorso a tale rito risulta tuttora deficitario rispetto alla non trascurabile
casistica di illeciti sanzionatori oramai previsti dall’ordinamento. Il decreto correttivo, a sua
volta, risponde all’esigenza, maturata nel primo biennio di applicazione degli istituti
codicistici, di ovviare a talune difficoltà interpretative recate dal Codice.

1.3. Le innovazioni giurisprudenziali
Anche nel corso del 2019 sono sostanzialmente rimasti confermati quegli orientamenti
giurisprudenziali con cui oramai da diversi anni le Sezioni Unite della Cassazione hanno
stabilizzato la delineazione concettuale del perimetro del rapporto di servizio e delle “materie
di contabilità pubblica” (articolo 103, comma 2, Costituzione) cui è correlata la giurisdizione della
Corte dei conti, a fronte degli ambiti cognitivi spettanti invece al Giudice ordinario.
In materia di società mista con partecipazione maggioritaria pubblica e di responsabilità
dell’amministratore delle società concessionaria di servizi pubblici, le Sezioni unite della
Cassazione, con sentenza n. 31755 del 5 dicembre 2019, hanno affermato che “sussiste la
giurisdizione della Corte dei conti in ordine all'azione risarcitoria proposta nei confronti
dell'amministratore di una società mista con partecipazione maggioritaria pubblica che sia
concessionaria di servizi pubblici, allorquando la condotta del detto amministratore abbia cagionato un
danno diretto ed immediato all'ente pubblico partecipante alla società correlato al mancato assolvimento
degli obblighi nascenti dal contratto di concessione, potendosi configurare il concorso tra l’illecito
contrattuale della società e quello extracontrattuale dell'amministratore, purché tra l’inadempienza della
società ed il comportamento di chi abbia esercitato le funzioni di organo gestorio esista un nesso di
causalità necessaria” (cfr. Cass. SS.UU., sentenza n. 31755 del 5 dicembre 2019).

                                                                                                       15
Sempre con riferimento a società di capitali a partecipazione pubblica e di azione di
responsabilità nei confronti degli organi sociali e dei dipendenti, con ordinanza n. 22712
dell’11 settembre 2019, la Corte regolatrice ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti
nella considerazione che “il danno al patrimonio di una società a partecipazione pubblica conseguente
a "mala gestio" da parte degli amministratori (o componenti dell'organo di controllo) e dei dipendenti,
non è qualificabile in termini di danno erariale, inteso come pregiudizio direttamente arrecato al
patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico che della detta società sia socio, atteso che la distinzione
tra la società di capitali e i singoli soci e la piena autonomia patrimoniale della prima rispetto ai secondi
non consentono di riferire al patrimonio del socio pubblico il danno che l'illecito comportamento degli
organi sociali abbia eventualmente arrecato al patrimonio dell'ente, né di configurare un rapporto di
servizio tra l'ente medesimo e l'agente; pertanto, la domanda con la quale si fa valere la responsabilità
degli organi sociali resta generalmente devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre quella
della Corte dei conti è ravvisabile eccezionalmente nelle due specifiche fattispecie delle società "in house"
e delle società "legali", caratterizzate, rispettivamente, da una struttura corrispondente ad
un'articolazione interna alla stessa P.A. (cui è immanente il rapporto di servizio tra quest'ultima e gli
amministratori e dipendenti della società) e da uno statuto speciale che consente di qualificarle come
sostanziali enti pubblici” (cfr. Cass. SS.UU., ord. 22712 dell’11 settembre 2019).
In materia di società di capitali a partecipazione pubblica con la sentenza n. 16741 del
21 giugno 2019 le Sezioni unite della Corte di Cassazione, in linea con l’orientamento oramai
consolidatosi a partire dalla sentenza 25 novembre 2013, n. 26283 e canonizzato dall’articolo 12 del
Testo unico in materia società a partecipazione pubblica adottato con il decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175, ha ribadito il percorso argomentativo affermato, successivamente alla entrata
in vigore del predetto Testo unico, nella sentenza 2 dicembre 2017, n. 30978, affermando che “la
cognizione in ordine all’azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e di controllo
di società di capitali partecipate da enti pubblici spetta alla Corte dei conti solo nel caso in cui tali società
abbiano, al momento delle condotte ritenute illecite, tutti i requisiti per essere definite “in house
providing”, i quali devono risultare da precise disposizioni statutarie in vigore all'epoca, non avendo alcun
rilievo la loro ricorrenza in fatto” (nella specie, la Suprema Corte ha cassato la decisione del giudice
contabile, che aveva ritenuto sussistente la propria giurisdizione - anche se, contrariamente a
quanto stabilito per le società “in house providing”, lo statuto consentiva la cessione delle
partecipazioni a soci privati - attribuendo rilievo alla circostanza che la società, all'epoca dei fatti,
era comunque solo in mano pubblica) (cfr. Cass. SS.UU., sent. n. 16741 del 21 giugno 2019).

                                                                                                              16
Con riferimento ad una società incaricata della gestione di parcheggi pubblici a pagamento
per conto del Comune, la Corte regolatrice, con ordinanza n. 29464 del 13 novembre 2019, nel
riconoscere la qualifica di agente contabile alla stessa società, ha affermato che “il regime
privatistico di una società (nella specie una cooperativa sociale a responsabilità limitata) alla quale il
Comune abbia affidato il servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento (i cui proventi non solo
sono di pertinenza degli enti comunali, ma sono sottoposti ad uno speciale “vincolo pubblicistico” di
destinazione alla realizzazione di opere pubbliche, ex art. 7, c. 7 d.lgs. n. 285 del 1992, come modificato
dall'art. 1, comma 451 della l. n. 147 del 2013) non impedisce che la stessa rivesta la qualifica di agente
contabile, come tale soggetta al giudizio di conto, essendo a tal fine elemento necessario, ma nel contempo
sufficiente, che, in relazione al maneggio del denaro, sia costituita una relazione tra ente pubblico ed
altro soggetto in forza della quale la percezione del denaro avvenga, in base a un titolo di diritto pubblico
o di diritto privato, in funzione della pertinenza di tale denaro all'ente pubblico e secondo uno schema
procedimentale di tipo contabile” (cfr. Cass. SS.UU. ord. n. 29464 del 13 novembre 2019).
In materia di indebita percezione di contributi per l’editoria e di azione di risarcimento per
danno erariale, la Corte regolatrice, con ordinanza n. 30526 del 22 novembre 2019, ha affermato
la giurisdizione della Corte dei conti, affermando che “in tema di tema di danno erariale, è
configurabile un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione, erogatrice di contributo, e il
soggetto privato che, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione del finanziamento o
disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo scopo
perseguito dall'amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate;
pertanto, sussiste il rapporto di servizio, ed il conseguente radicamento della giurisdizione della Corte
dei conti sul danno erariale, anche in caso di illecita percezione di contributi per l'editoria, essendo questi
ultimi intesi, secondo la finalità sottesa alla disciplina di settore, ad agevolare, nell'interesse pubblico al
pluralismo dell'informazione, la possibilità di permanenza di imprese editrici nel mercato e, con essa,
condizioni di adeguata concorrenzialità” (cfr. Cass. SS.UU. ord. n. 30526 del 22 novembre 2019).
In materia di contributi erogati dalla Pubblica amministrazione e di utilizzazione diversa da
quella programmata, le Sezioni unite della Cassazione, con sentenza n. 24858 del 4 ottobre
2019, hanno affermato che “in tema di giurisdizione contabile, sussiste la responsabilità erariale dei
soggetti privati che, avendo percepito fondi pubblici, abbiano disposto della somma in modo diverso da
quello programmato, ancorché non abbiano presentato la domanda di concessione del finanziamento,
poiché tra la P.A. che eroga un contributo e colui che lo riceve si instaura un rapporto di servizio,
inserendosi il beneficiario dell'importo nel procedimento di realizzazione degli obiettivi pubblici” (nella

                                                                                                            17
specie, la S.C. ha confermato la giurisdizione contabile in relazione ad un giudizio di
responsabilità nei confronti di un soggetto che aveva messo la sua identità ed i propri conti
correnti bancari a disposizione per commettere una truffa concernente dei contributi
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - denominati "Set Aside" - ed aveva così percepito
i detti contributi, successivamente utilizzandoli per finalità diverse da quelle previste) (cfr.
Cass. SS.UU., sent. n. 24858 del 4 ottobre 2019).
Con riferimento al regime dell’accreditamento introdotto dall’art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 502
del 1992 in tema di assistenza sanitaria pubblica, la Corte regolatrice, con sentenza n. 16336 del
18 giugno 2019, ha ritenuto sussistente la giurisdizione della Corte dei conti, affermando che “in
tema di assistenza sanitaria pubblica, il regime dell'accreditamento introdotto dall'art. 8, comma 5, del
d.lgs. n. 502 del 1992 non ha inciso sulla natura del rapporto tra struttura privata ed ente pubblico, che
resta di tipo concessorio, atteso che la prima, a seguito del provvedimento di accreditamento, viene inserita
in modo continuativo e sistematico nell'organizzazione della P.A. ed assume la qualifica di soggetto
erogatore di un servizio pubblico, con la conseguenza che la domanda di risarcimento del danno erariale
cagionato dall'accreditato in seguito alla violazione delle regole stabilite dal predetto regime è devoluta alla
giurisdizione della Corte dei conti(“ cfr. Cass. SS.UU., sent. n. 16336 del 18 giugno 2019).
Relativamente ai corrispettivi percepiti da dipendenti pubblici nello svolgimento di incarico
non autorizzato in epoca precedente all’introduzione del comma 7-bis nell’art. 53 del d.lgs. n.
165 del 2001, la Corte regolatrice, con ordinanza n. 17124 del 26 giugno 2019, ha riconosciuto la
giurisdizione della Corte dei conti affermando che “l’azione ex art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del
2001 promossa dal Procuratore della Corte dei conti nei confronti di dipendente della P.A. che abbia omesso
di versare alla propria Amministrazione i corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non
autorizzato, rimane attratta alla giurisdizione del giudice contabile, anche se la percezione dei compensi si
è avuta in epoca precedente all'introduzione del comma 7-bis del medesimo art. 53, norma che non ha
portata innovativa; si verte, infatti, in ipotesi di responsabilità erariale, che il legislatore ha tipizzato non
solo nella condotta, ma annettendo, altresì, valenza sanzionatoria alla predeterminazione legale del danno,
attraverso la quale si è inteso tutelare la compatibilità dell'incarico extraistituzionale in termini di conflitto
di interesse e il proficuo svolgimento di quello principale in termini di adeguata destinazione di energie
lavorative verso il rapporto pubblico” (cfr. Cass. SS.UU. ord. n. 17124 del 26 giugno 2019).
Con sentenza n. 17118 del 26 giugno 2019, la Corte regolatrice ha avuto modo di affermare la
giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del Presidente e dei consiglieri degli Ordini
professionali per la loro responsabilità amministrativa per il danno cagionato al patrimonio

                                                                                                               18
dell’Ordine di appartenenza. Nel caso di specie le Sezioni unite hanno affermato che “le
controversie relative alla responsabilità del Presidente e dei consiglieri per l’illegittima gestione del
patrimonio degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili appartengono alla
giurisdizione della Corte dei conti, in considerazione della natura pubblica di tali enti e della conseguente
destinazione a finalità pubbliche delle risorse economiche che, indipendentemente dalla loro provenienza,
entrano a far parte del loro patrimonio” (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 17118 del 26 giugno 2019).
Con riferimento al rapporto fra l’azione di responsabilità per danno erariale e quella di
responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice
ordinario per gli stessi fatti materiali, la Corte regolatrice, con ordinanza n. 4883 del 19 febbraio
2019, ha riconosciuto la reciproca indipendenza delle sue azioni, affermando che “l’azione di
responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni
interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i
medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon
andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la
seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a
protezione dell'interesse particolare della amministrazione attrice; ne deriva che le eventuali interferenze tra
i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell'azione di responsabilità
innanzi al giudice contabile, sempre che non sia contestata dinanzi a quest'ultimo la configurabilità stessa,
in astratto, di un danno erariale, in relazione ai presupposti normativamente previsti per il sorgere della
responsabilità amministrativa contestata dal P.G. contabile, nel qual caso si configura una questione di
giurisdizione risolvibile dalle Sezioni unite, essendo posta in discussione la "potestas iudicandi" del giudice
contabile, la cui definizione è rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario, non essendo la Corte dei
conti «il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici» (Corte cost.,
nn. 355/2010, 46/2008, 641/1987)” (cfr. Cass. SS.UU. ord. n. 4883 del 19 febbraio 2019).
Le Sezioni unite della Cassazione hanno avuto modo di affermare la giurisdizione della Corte
dei conti anche nei confronti di un arbitro di calcio per aver redatto un referto di gara non
veritiero, con conseguente alterazione del concorso pronostici, affermando, con sentenza
n. 328 del 9 gennaio 2019 che “sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nell'ipotesi di contenzioso
relativo alla redazione di un referto non veritiero da parte di un arbitro di calcio, che abbia cagionato
danno al Comitato Olimpico Nazionale, atteso che il direttore di gara, nello svolgimento delle sue
funzioni, è investito di un'attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche, risultando perciò
inserito, a pieno titolo, nell'apparato organizzativo e nel procedimento di gestione dei concorsi pronostici

                                                                                                             19
da parte del CONI - con il connesso impiego di risorse pubbliche - in forza di un rapporto di servizio in
senso lato che, seppure temporaneo e di fatto, è idoneo a configurare la responsabilità contabile”
(cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 328 del 9 gennaio 2019).
Da ultimo, con altra importante ordinanza n. 111 del 7 gennaio 2020, le Sezioni unite della
Cassazione, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, hanno riconosciuto la
giurisdizione della Corte dei conti nei confronti degli organi delle Federazioni sportive nella
considerazione che “i contributi erogati (dal Coni) sono destinati ad essere utilizzati per le finalità
istituzionali che le Federazioni perseguono nello specifico ambito sportivo, e ciò li rende non solo qualificati,
ma altresì non sottraibili, né distraibili per fini diversi. Ne consegue – hanno affermato ancora le Sezioni
unite - che la distrazione, la sottrazione o l’appropriazione di risorse federali, in cui confluiscono i
contributi erogati dal Coni, ricadono nella giurisdizione del giudice contabile, al cui vaglio sono sottoposti
sia il Coni che le Federazioni beneficiarie” (cfr. Cass. SS.UU. ord. n. 111 del 7 gennaio 2020). Appare
di tutta evidenza come tale ulteriore e rilevante conferma di un orientamento che va sempre più
consolidandosi, oltre ad aver riportato le Federazioni sportive nel novero dei soggetti il cui
operato è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti, apra scenari di ampiezza
difficilmente valutabile riguardo i nuovi limiti esterni della giurisdizione contabile.

                                                                                                              20
2. L’ATTIVITÀ DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER
IL LAZIO NEL CORSO DEL 2019

2.1. Aspetti generali
Come già negli anni passati, la Sezione, sia in composizione collegiale per i giudizi in materia
di responsabilità, che in composizione monocratica per i giudizi in materia pensionistica, ha
avuto cura di adottare provvedimenti con la massima tempestività e adeguatamente
motivati, sia in caso di accoglimento, che in caso di rigetto della pretesa dell’attore. Sotto tale
profilo, i tempi di definizione dei giudizi possono calcolarsi in una media di circa diciotto
mesi fra la data di deposito dell’atto introduttivo del giudizio nella Segreteria della Sezione
e quella di deposito della sentenza, durata da ritenersi soddisfacente e sicuramente
compatibile con il principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 della
Costituzione.
Assai raramente nel corso del 2019 sono state adottate dai Giudici unici delle pensioni di
questa Sezione decisioni in forma semplificata in materia pensionistica come strumento di
deflazione dell’arretrato dei giudizi giacenti e di snellimento del lavoro; e ciò in
considerazione del minore grado di garanzia che esse offrono, soprattutto con riferimento
alla motivazione, importante strumento di tutela del diritto di difesa.
Sempre con riferimento ai tempi di durata dei giudizi, e al principio di durata ragionevole
dei processi, va detto che nel corso del 2019 non risulta presentata alcuna domanda di equa
riparazione ai sensi della legge n. 89/2001 (c.d. “legge Pinto”) in ordine a giudizi trattati da
questa Sezione.
Quanto alle modalità di redazione delle sentenze e delle ordinanze adottate, va sottolineato
che delle stesse viene particolarmente curata la chiarezza, con l’indicazione delle norme e dei
modi per la loro esecuzione, nonché - a protezione dei dati personali dei soggetti interessati
nei giudizi - dei modi per la loro riproduzione, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(codice della privacy). A seguito dell’entrata in vigore, in data 7 ottobre 2016, del codice di
giustizia contabile approvato con il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta n. 209 del 7 settembre 2016), particolare cura viene
riservata dalla Sezione nel dare applicazione alle nuove disposizioni in materia di giudizi di

                                                                                                21
responsabilità, di giudizi pensionistici e di giudizi di conto, sia nello svolgimento delle
udienze, assicurando tutte le garanzie previste a tutela delle parti, che nella redazione e nel
deposito delle sentenze.

2.2. I giudizi di responsabilità
Nell’ambito dell’attività della Sezione particolare significato riveste - anche per l’indubbio
valore deterrente e correttivo che esso assume ai fini di una sana e corretta gestione delle
pubbliche risorse - l’accertamento della responsabilità amministrativa degli amministratori e
dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti pubblici per il danno dagli stessi cagionato
alle amministrazioni di appartenenza con comportamento doloso e/o gravemente colposo, in
violazione degli obblighi di servizio.
Nell’esercizio della funzione giurisdizionale in materia di responsabilità amministrativa
(demandata alla Corte dei conti dall’art. 103, comma 2, della Costituzione), numerosa e diversa
è stata la casistica dei giudizi di responsabilità trattati dalla Sezione nel corso del 2019.
Fra le fattispecie dannose che sono state trattate nei giudizi definiti dalla Sezione meritano di
essere segnalate, fra le altre, le fattispecie aventi ad oggetto: a) la concessione di finanziamenti
o di contributi pubblici da parte delle amministrazioni pubbliche in assenza dei presupposti
previsti dalla legge o la mancata utilizzazione degli stessi per le finalità per le quali gli stessi
vengono erogati; b) la stipula di contratti, attivi o passivi, a prezzi diversi da quelli di mercato;
c) fattispecie di danno relative all’affidamento di appalti, a margine dei quali si sono spesso
registrati episodi di corruzione o di concussione; d) l’affidamento di incarichi di consulenza
esterni da parte delle amministrazioni pubbliche in assenza dei presupposti previsti dalla
legge; e) l’illegittima erogazione di finanziamenti europei; f) casi di assenteismo da parte di
dipendenti pubblici; g) fattispecie di danno relative all’espletamento di incarichi professionali
da parte di professori universitari in posizione di tempo pieno, o in assenza di autorizzazione;
h) fattispecie di danno relative al mancato riversamento di una quota dei compensi in caso di
espletamento di incarichi professionali esterni da parte di dipendenti pubblici; i) fattispecie di
danno da disservizio; l) fattispecie di danno all’immagine, assai spesso a margine di episodi di
corruzione o concussione da parte di amministratori e dipendenti pubblici.
Anche nel corso del 2019 vi sono stati numerosi giudizi definiti mediante il c.d. rito monitorio

                                                                                                  22
Puoi anche leggere