Consiglio Nazionale dei Geologi - 12 settembre 2018 - Consiglio Nazionale ...

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Consiglio Nazionale dei Geologi - 12 settembre 2018 - Consiglio Nazionale ...
Consiglio Nazionale dei Geologi

          12 settembre 2018
Consiglio Nazionale dei Geologi - 12 settembre 2018 - Consiglio Nazionale ...
Quotidiano   Data     12-09-2018
                                        Pagina   10
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Ordine Nazionale Geologi
Consiglio Nazionale dei Geologi - 12 settembre 2018 - Consiglio Nazionale ...
Quotidiano   Data     12-09-2018
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Ordine Nazionale Geologi
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WWF, ai parchi nazionali solo 1,35 euro per abitante
 Rapporto, manca anche il personale specializzato

   Redazione ANSA ROMA 11 settembre 2018 16:48

L'Italia destina ogni anno ai suoi 23 parchi nazionali 81 milioni di euro: 1 euro e 35
centesimi ad abitante, il costo di un cappuccino. E' questo il calcolo fatto dal WWF nel
suo "Check­up dei parchi nazionali e delle Aree marine protette", presentato stamani a
Roma alla presenza del ministro dell'Ambiente, Sergio Costa.

I parchi nazionali sono cronicamente a corto di fondi, ma mancano anche di personale
specializzato: nell'83% dei casi non hanno geologi e veterinari, nel 20% mancano di
naturalisti. Più di metà dei parchi nazionali (15 su 23) non hanno neppure presidente o
direttore.

Solo nel 30% dei casi è stato approvato in via definitiva il Piano per il Parco, e meno
del 10% degli enti di gestione si sono dotati di un Regolamento. Le spese per le attività
di monitoraggio e per i progetti di conservazione risultano entrambe inferiori al 10% del
budget per la quasi totalità dei Parchi. In 9 parchi sono inferiori al 5%.
12/9/2018                            WWF, ai parchi nazionali solo 1,35 euro per abitante - Natura - ANSA.it

    Le 29 Aree marine protette sono una vera Cenerentola: coprono solo 700 km di costa,
    lo 0,8% del totale, e ricevono solo 7 milioni di euro all'anno di fondi. Il risultato è che la
    situazione delle specie e degli habitat in più del 50% delle Aree marine protette è
    uguale o peggiore rispetto all'esterno.

    Il WWF chiede a governo e parlamento una revisione della legge sulle aree protette (la
    394 del '91), per semplificare procedure farraginose e migliorare la governance in
    particolare delle riserve marine. Poi un aumento di 40 milioni dei fondi, la nomina di
    manager competenti e non politicizzati per gli enti, l'istituzione dei parchi nazionali
    "sospesi" (Stelvio, Delta del Po, Gennargentu, Matese, Portofino).

    RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
Indagini in situ, Oice: le modifiche introdotte con le Ntc
mettono a rischio i controlli di sicurezza sugli edifici
12 settembre 2018 - Al. Le.

La nuova disciplina non consente più a professionisti, studi e società di effettuare i
prelievi e le indagini sui materiali (ora permessi solo ai laboratori certificati)
Indagini in situ solo per i laboratori certificati. L’aggiornamento delle norme tecniche delle costruzioni di marzo (Ntc
2018) ha creato malumori tra le società di ingegneria sul tema dei controlli tecnici sulle strutture esistenti e in
particolare sul tema delle indagini in situ che limitano la possibilità di eseguire prelievi ai soli laboratori certificati, non
consentendo più a professionisti, studi e società di effettuare i prelievi e le indagini sui materiali, i cui risultati
dovevano comunque essere analizzati dai laboratori di prova.

L’Oice prende posizione tramite il presidente, Gabriele Scicolone: «Le modifiche introdotte - ha detto - mettono a serio
rischio la possibilità di svolgere i controlli e le valutazioni di sicurezza sulle costruzioni esistenti. La norma infatti
riserva ai soli laboratori di prova lo svolgimento di indagini sulle costruzioni esistenti rinunciando alle professionalità
che si sono sviluppate all'interno delle nostre società e degli studi professionali negli ultimi venti anni».

Per il consigliere Giorgio Lupoi, «con l'Opcm 2003 e successivamente con le norme tecniche del 2008 (le Ntc 2008)
sono stati compiuti i primi passi per la messa in sicurezza del patrimonio esistente. Per la prima volta in Italia sono
state definite le procedure per la verifica delle costruzioni esistenti, edifici e ponti, che richiedono l'analisi dello stato
dei luoghi, il recupero delle informazioni progettuali e della costruzione, la verifica delle informazioni disponibili,
l'esecuzione di campagne di indagine per la caratterizzazione dei terreni e dei materiali. Sono tutte attività che
l'ingegneria organizzata ha svolto con professionalità negli ultimi anni contribuendo alla diffusione della cultura della
prevenzione».

Per Scicolone non sono da poco i problemi che potrebbero derivare, «se si tiene conto che il solo stock abitativo
nazionale è di oltre 12 milioni di edifici, mentre i laboratori certificati sono oggi circa un centinaio. Se è quindi
condivisibile lo spirito di perseguire la qualità, l'incongrua nuova limitazione all'esecuzione dei prelievi raggiunge il
solo risultato di diminuire la forza lavoro e potrebbe mettere in crisi l'intero processo di valutazione della sicurezza del
patrimonio esistente. E tutto ciò è di particolarmente rilievo come dimostrano i recenti fatti di cronaca. Ed attenzione,
qui non si parla di eseguire le analisi, attività assolutamente in capo ai laboratori di prova, come sempre è stato, ma di
impedire ad ingegneri di eseguire i “prelievi”, attività tipica del lavoro di professionisti, studi e società di ingegneria
quando svolgono l'attività di Direttori Lavori. Non è chiaro, quindi, quale obiettivo si sia voluto perseguire con tale
modifica».

Per l'Oice occorre intervenire con «una ipotesi più efficace - conclude Lupoi - che potrebbe essere quella di richiedere a
tutti gli operatori economici che operano nel settore di seguire procedure e controlli adeguati ad assicurare e garantire
il risultato. Procedure e controlli definiti da organismi di normazione tecnica e certificati da enti terzi».

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12/9/2018

            12 Set 2018

            Ponte Genova, ok della Ue all’affidamento
            senza gara. Resta il nodo del ruolo di Aspi
            Alessandro Arona

            Nel decreto legge su Genova in preperazione da parte del governo (forse già venerdì in Consiglio
            dei ministri) non ci sarà la revoca immediata unilaterale della concessione di Autostrade per
            l’Italia (proposta nei giorni scorsi dal Ministero delle Infrastrutture): la procedura per la revoca,
            avviata dallo stesso Mit, il 16 agosto, farà il suo corso (almeno alcuni mesi) in base alle regole
            della convenzione vigente.
            Nel decreto legge sarà invece istituita la figura di un nuovo commissario straordinario per la
            ricostruzione - che non sarà il presidente della Liguria Giovanni Toti - al quale il decreto
            assegnerà poteri speciali per derogare (con procedure super-accelerate) alle norme del Codice
            appalti su approvazione dei progetti e affidamento dei lavori. L’obiettivo del governo è arrivare a
            un affidamento diretto (o quasi, vedremo più avanti) a una cordata di imprese che comprenda
            Fincantieri.
            Sulla ricostruzione del Ponte, però, all’interno dell'esecutivo la discussione è ancora aperta, e
            non ci sono ancora testi. Il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, appoggiato dal vice-
            premier Luigi Di Maio, propone di affidare tutti i compiti al nuovo commissario: ruolo di
            stazione appaltante e affidamento diretto di progetto e lavori, estromettendo del tutto
            Autostrade. La strada alternativa, a cui sta lavorando il sottosegretario alla presidenza Giancarlo
            Giorgetti, punta invece a una soluzione consensuale con Autostrade, che ne salvi il ruolo formale
            di stazione appaltante, pur affidando progetti e lavori a gruppi in cui a decidere è lo Stato e Aspi
            avrebbe solo un ruolo secondario.
            Questa seconda via, vicina alla “soluzione Toti” presentata venerdì scorso, rispetterebbe la
            convenzione vigente con Aspi (articolo 3 comma 1, «obbligo di riparazione tempestiva» a carico
            del concessionario) e otterrebbe l’impegno di Autostrade a pagare da subito tutti i costi. La
            soluzione Mit, invece, ricostruzione statale e pagamento da parte di Aspi, dovrebbe prevedere (a
            quanto apprende Il Sole 24 Ore) coperture finanziarie pubbliche nel decreto legge, per anticipare
            i soldi della ricostruzione (almeno 150-200 milioni di euro), in attesa di riaverli poi da Aspi dopo
            inevitabile contenzioso giudiziario.
            «I lavori di ricostruzione del ponte - ha detto ieri mattina il Ministro Toninelli in audizione alla
            Camera - non possono essere affidati ed eseguiti da chi giuridicamente aveva la responsabilità
            di non farlo crollare. Deve esserci il progetto, il sigillo dello Stato. E la ricostruzione va affidata a
            un soggetto a prevalente o totale partecipazione pubblica dotato di adeguate capacità tecniche».
            Più prudente il vice-premier Matteo Salvini a Porta a Porta: «Non si può essere tifosi del
            pubblico o del privato in un momento così grave. Bisogna ricostruire bene e il più velocemente
            possibile. Occorre un commissario che vada oltre la burocrazia. Il mio obiettivo è che sia il
            pubblico ad avere la regia, con fondi privati».

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12/9/2018                             Ponte Genova, ok della Ue all’affidamento senza gara. Resta il nodo del ruolo di Aspi

            C’è anche un nodo giuridico: il Mit ha avuto ieri un primo via libera informale da Bruxelles alle
            deroghe al Codice, in considerazione della situazione eccezionale in cui si è venuta a trovare
            tutta Genova e la sua economia dopo il crollo del ponte. Ok dunque all’affidamento di progetto e
            lavori senza gara. Ma a quanto appreso da Radiocor non sarebbe possibile un affidamento
            diretto “secco”, una scelta a tavolino di Fincantieri, e sarebbe invece necessario - in base alle
            norme Ue sulla concorrenza - almeno invitare cinque imprese tra cui scegliere (pur con
            procedure rapide) l’appaltatore.
            Sono invece parti consolidate del decreto legge (nelle bozze in circolazione) le norme per
            l’indennizzo statale a proprietari di case e imprese che hanno avuto immobili distrutti o
            danneggiati, rinvii ed esenzioni di obblighi fiscali e mutui, risorse per rilanciare il trasporto
            pubblico locale e la viabilità, misure accelerate per la logistica del porto, l’istituzione di una zona
            economica speciale (Zes) su Genova e il porto (procedure accelerate e sconti fiscali). E poi
            contributi una tantum in favore di micro, piccole e medie imprese per il riavvio delle attività,
            rimborso di danni diretti e indiretti sempre per le imprese, la creazione di una zona logistica
            semplificata, e infine di una Zona franca urbana (con esenzioni di imposte alle imprese con calo
            di fatturato di almeno il 25%).
            E poi ancora, la costituzione di una nuova Agenzia pubblica per la sicurezza ferroviaria e anche
            stradale e autostradale, che assorbirà l’attuale Ansf (Agenzia sicurezza ferroviaria) e
            assumerebbe compiti di controllo e vigilanza sulla manutenzione e la sicurezza delle
            infrastrutture, con forti poteri di sanzione per i gestori di strade e ferrovie che non rispettino le
            sue disposizioni. L’obiettivo è arrivare presto a un monitoraggio quasi “in tempo reale” sullo
            stato della sicurezza e della manutenzione di strade, ponti, viadotti, ferrovie, anche tramite
            sensori da diffondere un po’ ovunque sulle reti, una sorta di banca dati su cui fondare un «Piano
            nazionale per l’adeguamento e sviluppo delle infrastrutture esistenti ai fini della sicurezza».

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            12 Set 2018

            Ponte di Genova/2. Si allontana l'ipotesi di
            Toti commissario per la ricostruzione
            Raul De Forcade

            «Non sta a me dire chi sarà il commissario per la ricostruzione del ponte di Genova, lo deciderà
            il presidente del Consiglio ma mi auguro che sia persona che possa dialogare a tutti i livelli,
            perché in questo momento meno tensioni ci sono, più ci si parla più si fa veloce a risolvere i
            problemi». È quanto ha detto il sottosegretario alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, al termine di un
            incontro al quale hanno preso parte il coordinatore europeo del Corridoio Reno-Alpi, Pawel
            Wojciechowski, il sindaco di Genova, Marco Bucci, il presidente dell'Autorità di sistema portuale
            di Genova e Savona, Paolo Signorini, e i rappresentanti degli operatori del porto della Lanterna.
            La frase di Rixi, arrivata in risposta a chi chiedeva se l'incarico potesse essere affidato a Bucci,
            lascia intendere che si allontana la possibilità che il Governo decida di nominare il presidente
            della Regione Liguria e commissario per l'emergenza, Giovanni Toti.

            In questo momento, infatti, il dialogo tra l'Esecutivo e il governatore è ai minimi termini.In
            particolare dopo la conferenza stampa di venerdì scorso, con la quale Toti ha lanciato un
            possibile accordo tra Autostrade per l'Italia, Fincantieri e Renzo Piano, indirizzato alla
            ricostruzione del ponte. Il Governo (in particolare il M5S) si oppone a un ruolo attivo di Aspi
            nella ricostruzione. Lo stesso Rixi, che pure è in buoni rapporti con Toti, avendo contribuito, con
            lui, alla vittoria in Liguria della coalizione di centrodestra, ha sottolineato che «ora occorre
            buttare più acqua sul fuoco che benzina, perché di benzina ce n'è stata tanta negli ultimi giorni.
            Il Governo e gli enti locali devono trovare un punto di equilibrio».

            Da parte sua, Toti ha risposto indirettamente affermando che «senza un decreto legge del
            Governo», il commissario per la ricostruzione rimane una «figura mitologica, come l'ippogrifo»
            e sottolineando che «nella normativa italiana il commissario per la ricostruzione non è
            sostitutivo, ma è supplementare a quello per l'emergenza (cioè lo stesso Toti, ndr), che resta fino
            a quando è decretato lo stato di emergenza, cioè per 12 mesi. Anche su questo argomento penso
            si possa ragionare molto serenamente con il Governo; dipende molto da quale sarà la strada che
            si vorrà percorrere per uscire dall'emergenza. Noi, come istituzioni locali, abbiamo chiesto che (i
            commissari, ndr) coincidano nella Regione Liguria ma siamo disponibili a discutere di ipotesi
            diverse purché queste siano semplificative».

            Toti ha anche annunciato che «partirà nel fine settimana il monitoraggio con i sensori dei
            monconi del Ponte Morandi» per verificare, tra l'altro, se è praticabile «il rientro delle famiglie
            sfollate in casa per il recupero dei loro beni». Riguardo invece al decreto in fieri su Genova, «ci
            aspettiamo - ha detto Toti - un provvedimento di legge confrontato con gli enti locali fino in
            fondo». Rixi , intanto, ha chiarito che nel decreto saranno previste «per gli operatori del porto
            alcune misure che normalmente non si potrebbero attuare perché confliggerebbero con alcuni
            regimi di carattere europeo, ad esempio agevolazioni per utilizzo di sistemi di trasporto
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12/9/2018                              Ponte di Genova/2. Si allontana l'ipotesi di Toti commissario per la ricostruzione

            alternativo o anche per autotrasportatori. Del resto, arrivare oggi a Genova è molto più difficile
            di prima». L'incontro tra il sottosegretario, le istituzioni locali e Wojciechowski è stato un
            preludio all'arrivo a Genova, l'8 ottobre , di Violeta Bulc, Commissario Ue ai Trasporti, che sarà
            nel capoluogo ligure anche per vedere con i propri occhi l'entità del danno causato dal crollo del
            Morandi.

            Wojciechowski si è confrontato con gli operatori portuali, sottolineando come, a maggior
            ragione dopo il collasso del Morandi, Genova abbia bisogno di un rafforzamento del trasporto su
            ferro sulla direttrice Nord-Sud, voluto fortemente anche dalla Ue. Rafforzamento che
            certamente include il Terzo valico ma anche la piena realizzazione dell'ultimo miglio ferroviario
            per il collegamento dei terminal portuali. E ha ricordato che ci sono programmi Ue a favore
            dello sviluppo di sistemi gestionali che possono avere una forte influenza nell'agevolare il
            momento di emergenza che Genova sta vivendo. Ad esempio il lavoro notturno, l'ottimizzazione
            del ciclo dei controlli doganali e sanitari delle merci e della piattaforma informatica port
            community system e l'utilizzo del marebonus e del ferrobonus.

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12/9/2018

            12 Set 2018

            Appalti/1. Toninelli: consultazione sul
            codice chiusa, al lavoro sulle modifiche
            Q.E.T.

            «Sul tema di codice degli appalti, un tavolo tecnico sta lavorando da oltre un mese per
            individuare, alla luce dell'esperienza maturata e dei problemi che sono emersi, una revisione del
            nuovo codice dei contratti pubblici, per far ripartire gli investimenti, liberare le energie del
            Paese, eliminare buona parte dalle incertezze interpretative emerse e superare talune rigidità».
            Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ieri nel corso di una audizione alla
            Camera confermando la conclusione, il 10 settembre, della consultazione sul codice degli appalti
            lanciata nel mese di agosto.

            «Il lavoro preparatorio predisposto dal gruppo degli esperti - ha confermato il ministro - è stato
            oggetto di consultazione pubblica conclusasi nella giornata di ieri (lunedì 10, ndr)». «Tra i temi
            più rilevanti emersi a seguito della consultazione - ha anticipato il ministro - si segnalano quelli
            relativi alla trasparenza, ai compiti e alle funzioni attribuite al responsabile unico del
            procedimento, all'appalto integrato, all'albo dei commissari, ai requisiti di partecipazione, al
            sistema di qualificazione, al subappalto, all'offerta economicamente più vantaggiosa».

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12/9/2018

            12 Set 2018

            Appalti/2. UnionSoa: pronti a collaborare
            allle modifiche al codice dei contratti
            Q.E.T.

            «Confermiamo la nostra disponibilità ad un confronto aperto e costruttivo sul tema della
            riforma del codice appalti che ha bisogno di essere snellito e semplificato per il rilancio degli
            investimenti e, dunque, dell'economia del Paese». Lo ha detto Tiziana Carpinello, presidente di
            UnionSoa, l'Associazione nazionale società organismi di attestazione (Soa), la più importante
            realtà associativa degli organismi di attestazione - con riferimento a quanto affermato alla
            Camera dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, in occasione
            dell'audizione presso la Commissione Ambiente sulle linee programmatiche del ministero, a
            conclusione della consultazione pubblica indetta dal Mit sulla riforma del Codice Appalti.

            «Nell'ambito della consultazione pubblica - ha aggiunto Carpinello - UnionSoa ha dato il
            proprio contributo sottolineando la necessità, in sede di revisione del Codice, di una chiara
            individuazione delle responsabilità e dei ruoli tra gli attori coinvolti nel settore degli appalti
            pubblici, la definizione di criteri di selezione ancor più aderenti alla realtà d'impresa in fase di
            verifica dei requisiti necessari al rilascio delle attestazioni Soa, lo snellimento e la
            semplificazione delle procedure di attestazione, con l'obiettivo di garantire sempre maggiore
            trasparenza, risparmi per la PA e procedure più semplici per le imprese».

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12/9/2018

            12 Set 2018

            Ecobonus, in Gazzetta il decreto sui controlli
            dell’Enea
            Q.E.T.

            È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 di ieri il decreto dello Sviluppo economico 11
            maggio 2018 con le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli affidati all'Enea relativi
            alle condizioni per fruire delle detrazioni fiscali sulle spese per interventi di efficienza
            energetica ai sensi dell'articolo 14, comma 2-quinquies, del Dl n. 63/13, convertito, con
            modificazioni, dalla legge n. 90/13. Entro il 30 giugno di ogni anno Enea elaborerà un
            programma di controlli a campione nel limite massimo dello 0,5% delle domande presentate.
            L'avvio della procedura verrà comunicato al beneficiario della detrazione o all'amministratore di
            condominio mediante raccomandata o Pec; questi dovranno inviare entro 30 giorni la
            documentazione richiesta, mentre l'Enea, a sua volta, comunicherà entro 90 giorni i risultati
            della verifica. Sul 3% del campione selezionato personale dell'ente effettuerà, inoltre,
            annualmente controlli in situ.

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12/9/2018

            12 Set 2018

            Edilizia privata, salvi i vecchi lavori in casa
            realizzati senza permesso
            Giuseppe Latour

            Glossario unico per l'edilizia libera con vista sul passato. L'elenco delle 58 opere per le quali non
            è necessaria alcuna autorizzazione è entrato in vigore il 23 aprile scorso. Ma i suoi effetti sono
            proiettati all'indietro e riguardano tutti gli interventi che ricadono sotto l'ombrello del Dpr
            380/2001, il Testo unico dell'edilizia entrato in vigore il 1° gennaio 2002 e poi, negli anni,
            modificato decine di volte. È questo il principio più importante cristallizzato dalla
            giurisprudenza amministrativa in questi primi mesi di azione delle regole nate per chiarire il
            perimetro di utilizzo di quelli che, tecnicamente, si chiamano «titoli abilitativi»: le
            autorizzazioni necessarie per effettuare interventi in edilizia.

            Per porre un rimedio alle ambiguità del Testo unico edilizia e al fatto che, in molti casi, i comuni
            azzardavano interpretazioni contrastanti, chiedendo permessi diversi per lo stesso intervento, il
            precedente governo ha avviato un'opera di chiarimento, per dire esattamente cosa è possibile
            fare nei diversi casi. Il primo capitolo di questo lavoro è il glossario unico per l'edilizia libera
            (decreto del ministero delle Infrastrutture del 2 marzo 2018), in vigore dal 23 aprile. Il Tar Lazio,
            con al sentenza 7014 del 22 giugno, ha però chiarito un punto rilevante. Nella decisione veniva
            analizzato il caso di una pergotenda, realizzata in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico,
            della quale era stata ordinata la demolizione a ottobre del 2016. Per qualificare quell'intervento
            si può però utilizzare l'elenco in vigore da aprile 2018, considerandolo «comunque applicabile
            alla presente fattispecie».

            Il motivo è che si tratta di «un elenco di natura interpretativa» che serve a fare luce su norme già
            esistenti e quindi, in qualche modo, ha effetti anche sul passato. Un passato piuttosto lungo, dal
            momento che il Testo unico in materia di edilizia è in vigore dal 2002, sebbene sia stato
            modificato in maniera sostanziale nel corso degli anni. Non è la sola conclusione rilevante
            raggiunta dai giudici. Il Consiglio di Stato, con la sentenza 2715 di maggio del 2018, ha infatti
            spiegato che, nonostante l'azione di semplificazione del glossario, resta ancora spazio per una
            certa dose di incertezza nel realizzare alcuni interventi.

            Anche in questo caso si parlava di una tettoia, realizzata su un terrazzo di un'abitazione senza
            avere il permesso e, quindi, contestata dal Comune. Il problema è che una copertura leggera può
            essere realizzata senza permessi, mentre una tettoia di «particolari dimensioni» ha bisogno del
            titolo edilizio più gravoso, il permesso di costruire: succede, ad esempio, quando viene
            modificata la sagoma del fabbricato. Da questo deriva una conseguenza: nonostante il glossario,
            resta un terreno di incertezza. «Non è possibile affermare in assoluto – spiega il Consiglio di
            Stato – che la tettoia richiede, o non richiede, il titolo edilizio maggiore e assoggettarla, o non
            assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare nello specifico come essa è realizzata».
            Tutto, quindi, dipende dai dettagli dell'intervento.
                                                                                                               1/2
12/9/2018                                  Edilizia privata, salvi i vecchi lavori in casa realizzati senza permesso

            Il Comune, per la sua parte, «ha l'onere di motivare in modo esaustivo» un'eventuale decisione
            di rimozione dell'intervento già realizzato, «attraverso una corretta e completa istruttoria che
            rilevi esattamente le opere compiute e spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i
            quali si può trattare di una copertura realizzabile in regime di edilizia libera». Peraltro, le molte
            sentenze degli ultimi mesi sul tema confermano che quella delle coperture resta, nonostante il
            glossario, una materia ad alto rischio di contestazioni: a ribadirlo è arrivato anche il Tar
            Campania con la decisione 4529 del 9 luglio scorso.

            Ma alcune opere restano contestate
            Qualche situazione controversa, nonostante il glossario unico, è rimasta. Ne parla Daniele
            Ugolini, geometra e responsabile della segreteria tecnica del gruppo di lavoro della Rete delle
            professioni tecniche sulla revisione del Dpr 380/2001: «Dall'entrata in vigore dell'elenco ad oggi
            non tutti i comuni sono stati ugualmente rapidi nel tenere conto delle sue indicazioni. È stato un
            primo passo e ne serviranno altri per allineare tutti».Su alcune opere restano molte richieste di
            chiarimenti dai tecnici. A partire dalle tettoie e dalle pensiline. «Guardando a come è impostato
            il glossario, è chiaro che non rientrano nell'edilizia libera perché sono parte del fabbricato;
            hanno a che fare con la sismicità.
            Tutte le cose inserite nel glossario non sono parte dell'edificio».Discorso simile può essere fatto
            per pergolati e gazebo, anche loro oggetto di contestazioni frequenti. Per questi non servono
            autorizzazioni, con un'avvertenza: «Queste opere possono essere fissate al suolo con sistemi di
            ancoraggio, che servono a tenerle in sicurezza in caso di intemperie, ma non possono essere
            accompagnate da fondazioni». Altrimenti, servirà necessariamente un'autorizzazione. E il
            ragionamento vale anche per le cucce degli animali: «Sono libere ma devono avere dimensioni
            limitate. Non si può costruire una cuccia larga quattro metri».

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                                                                                                                       2/2
Ecobonus: Pubblicato in Gazzetta il decreto sui
controlli dell’Enea
12/09/2018

Sulla Gazzetta ufficiale n. 211 dell’11/07/2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministero
dello Sviluppo economico 11 maggio 2018 recante “Procedure e modalità per l’esecuzione
dei controlli da parte di ENEA sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle
detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, ai sensi
dell’articolo 14, comma 2-quinquies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2013, n. 90”.
Il decreto disciplina le procedure e le modalità con le quali ENEA effettua i controlli, sia
documentali che in situ, volti ad accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione
delle detrazioni fiscali di cui all’art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63convertito
dalla legge 4 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei requisiti tecnici disciplinati dal decreto di
cui al 14 comma 3 -ter del decreto-legge n. 63 del 2013 stesso. Il decreto disciplina, anche,
le modalità per la rendicontazione delle spese relative al programma di controlli e la
successiva erogazione dei relativi importi.
Come disposto dall’articolo 2 del provvedimento L’ENEA, entro il 30 giugno di ciascun
anno, elabora e sottopone alla Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e
l’efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello sviluppo economico (MISE-DG
MEREEN), un programma di controlli a campione sulle istanze prodotte in relazione agli
interventi di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, conclusi entro il 31 dicembre
dell’anno precedente.
Il campione è definito nel limite massimo dello 0,5% delle istanze, selezionate tra le
richieste di accesso al beneficio della detrazione fiscale caricate sul portale informativo
ENEA di cui all’art. 5, comma 1, nell’anno precedente, tenendo conto in particolare di
quelle che soddisfano uno o più dei seguenti criteri:

   •   istanze relative agli interventi che hanno diritto a una maggiore aliquota;
   •   istanze che presentano la spesa più elevata;
   •   istanze che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione
       fiscale ed ai massimali dei costi unitari

L’articolo 3 del provvedimento definisce, poi, l’avvio della procedura e documentazione
attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e nello stesso è precisato che:

   •   per ogni istanza soggetta a verifica, l’ENEA comunica l’avvio del procedimento di
       controllo al soggetto beneficiario della detrazione o, in caso di controllo effettuato su
       istanze per interventi su parti comuni condominiali, all’amministratore di
       condominio, legale rappresentante pro-tempore , mediante invio di lettera
       raccomandata a/r ovvero, ove disponibile, mediante posta elettronica certificata
       (PEC), all’indirizzo indicato all’atto della trasmissione dei dati, ai sensi del decreto di
       cui all’art. 14, comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013;
   •   entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, il soggetto
       beneficiario della detrazione ovvero l’amministratore, per conto del condominio
       soggetto a verifica, trasmette, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
       «enea@cert.enea.it», in formato PDF, qualora non già trasmessa, la documentazione
       prevista dall’art. 6 del decreto di cui all’art. 14, comma 3 -ter del decreto-legge n. 63
       del 2013; la documentazione è sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato, nei
       casi in cui è prevista l’asseverazione circa il rispetto dei requisiti tecnici, o, negli altri
       casi, dall’amministratore per gli interventi sulle parti comuni o dallo stesso soggetto
       interessato per gli interventi sulle singole unità immobiliari. Nel caso di interventi
       che interessino gli impianti, dovranno essere trasmesse, inoltre, le copie della
       dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore ai sensi del decreto
       ministeriale n. 37/2008 e, se pertinente, del libretto di impianto secondo il modello
       pubblicato con il decreto ministeriale 10 febbraio 2014.

                                                         A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati
Decreto 11 maggio 2018
Consultazione sul Codice dei contratti: Le osservazioni dell’ANCE
12/09/2018
                                                             Si è conclusa lunedì 10 settembre, la consultazione indetta
                                                             l’8 agosto u.s. dal Ministero delle Infrastrutture e dei
                                                             Trasporti sui temi del Codice dei Contratti Pubblici oggetto
                                                             di un futuro intervento di riforma (leggi articolo).

                                                             L’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha reso
                                                             disponibili le osservazioni formulate e trasmesse on line al
                                                             Ministero delle Infrastrutture. Le osservazioni per le quali
                                                             l’Ance ha, anche, predisposto le proprie proposte, si
                                                             riferiscono ai seguenti articoli con i relativi argomenti:

art. 5, c. 3 - “In house” orizzontale. Disciplina più ristrettiva rispetto alla normativa europea e alla giurisprudenza
della Corte di Giustizia che richiedono solo la sussistenza del controllo analogo e non anche l'attività prevalente del
soggetto controllato
art. 38 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza
art. 47, c. 2 - Qualificazione dei consorzi di lavori e dei consorziati, deroghe all’avvalimento
art. 59, c. 1 e 1-bis - Appalto integrato. Obbligo, per i lavori, di appaltare su progetto esecutivo e possibili deroghe a
tale obbligo
art. 80 - Motivi di esclusione
art. 83, c. 10 - Rating di impresa
art. 84, c. 4 - Sistema unico di qualificazione degli esecutori di LL.PP.
art. 95, c. 4 e 5 - Sistema unico di qualificazione degli esecutori di LL.PP.
art. 95, c. 10 - Costi manodopera. Indicazione separata dei costi aziendali e dei costi della manodopera
art. 95, c. 10-bis - Punteggio attribuito all'offerta economica
art. 97, c. 2 e 3 - Disciplina della soglia di anomalia. Criteri di calcolo anche con riferimento al numero delle offerte
ammesse
art. 105 – Subappalto
art. 110 - Fallimento dell'esecutore e risoluzione del contratto
art. 174, c. 1 e 3 - Subappalto in relazione alle concessioni
art. 177 - Affidamenti dei concessionari
art. 204, c. 1, lett. b) e d) - Rito c.d. super speciale. Impugnazione immediata delle ammissioni alla procedura di gara
art. 211, c. 1 - Pareri di precontenzioso dell'Anac
art. 213 - Semplificazione delle disposizioni attuative del codice

L’Ance con le modifiche richieste all’articolo 213 fa riferimento alla Soft law ed alle linee guida ANAC con la
richiesta di Semplificazione delle disposizioni attuative del codice, con particolare riferimento alla natura e alla
vincolatività degli stessi. L’Ance afferma che Il nuovo Codice dei Contratti ha fallito e che è necessario un suo
profondo ripensamento, attraverso la predisposizione di un articolato più semplice, accompagnato da un regolamento
attuativo dedicato ai lavori pubblici (e da uno per i servizi e le forniture), dotato di forza cogente, in cui far confluire la
normativa di dettaglio e le linee guida Anac. Ulteriori tematiche sulle quali l’Ance fa interessanti proposte sono
relative:

all’art. 20 - Opera pubblica realizzata a spese del privato
all’art. 32, c. 14-bis - Computo metrico estimativo
all’art. 34 - Criteri Minimi ambientali (CAM)
all’art. 36 - Sorteggio “tout court” delle imprese per le procedure negoziate fino a 1 milione di euro
all’art. 36, c. 6 - Opere a scomputo
all’art. 48, c. 5 - Responsabilità solidale delle ATI verso terzi
all’art. 48, c. 13 - Pagamento diretto delle Mandanti
all’art. 58 - Definizione delle regole tecniche per l’utilizzo delle piattaforme di e-procurement
all’art. 54 - Accordi quadro
all’art. 84, c. 12 - Qualificazione
all’art. 95, c. 13 - Rating di legalità
all’art. 106, c. 1 - Revisione prezzi
all’art. 113-bis - Tempistica di pagamento del corrispettivo
all’art. 108 - Eccezione di inadempimento
all’art. 114 - Settori speciali
all’art. 163 - Procedure in deroga
all’art. 180 - Partenariato Pubblico Privato (PPP)
agli artt. 194-198 - Contraente generale
agli artt. 202, 214 e 216 - Procedure CIPE
all’art. 205 - Contenzioso: Riserve
all’art. 207 - Contenzioso: collegio consultivo tecnico
all’art. 209 - Contenzioso: Arbitrato
all’art. 214, c. 2 - Procedure. Cipe
all’art. 215, c. 3 - Procedure. Competenze Consiglio Superiore Lavori Pubblici
all’art. 216 - Disposizioni transitorie e di coordinamento
allo Split payment
alla Responsabilità dei pubblici funzionari
alla Sicurezza sul lavoro.

In allegato il testo completo delle osservazioni formulate dall’ANCE, trasmesse on line al Ministero delle
Infrastrutture.

                                                                             A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Osservazioni ANCE Codice dei contratti
Dissesto idrogeologico: in Italia oltre 7 milioni di
abitanti a rischio
12/09/2018

In Italia oltre 7 milioni di abitanti vive in zone vulnerabili: più di un milione in zone
a rischio frane elevato/molto elevato e oltre 5,5 milioni in zone comunque a rischio, in più
altre 6 milioni vivono in zone a rischio alluvioni.

Sono questi alcuni dati che emergono dall'edizione 2018 del Rapporto ISPRA "Dissesto
idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio" che fornisce il quadro di
riferimento aggiornato sulla pericolosità per frane e alluvioni sull’intero territorio nazionale
e sugli indicatori di rischio relativi a popolazione, famiglie, edifici, imprese e beni culturali,
sulla base dei dati forniti dalle Autorità di Bacino Distrettuali.

Sono 9 le Regioni con il 100% di Comuni a rischio idrogeologico: Valle D'Aosta, Liguria,
Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Molise, Basilicata e Calabria. A cui bisogna
aggiungere l'Abruzzo, il Lazio, il Piemonte, la Campania, la Sicilia e la Provincia di Trento
con percentuali tra il 90% e il 100%.
Il 91% dei comuni italiani ed oltre 3 milioni di nuclei familiari vivono in territori classificati
ad alta pericolosità. La superficie potenzialmente soggetta a frane supera l’8% del territorio
nazionale (+2,9% rispetto al 2015) e quella potenzialmente alluvionabile nello scenario
medio sfiora i 25.400 km2 (+4%).

Complessivamente 16,6% del territorio nazionale è mappato nelle classi a maggiore
pericolosità per frane e alluvioni (50 mila km2 ). Ancora, quasi il 4 % degli edifici italiani
(oltre 550 mila) si trova in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata e più del 9%
(oltre 1 milione) in zone alluvionabili nello scenario medio.

Mappato anche il patrimonio culturale: i dati dell’ISPRA individuano nelle aree franabili
quasi 38 mila beni, dei quali oltre 11 mila ubicati in zone a pericolosità da frana elevata e
molto elevata, mentre sfiorano i 40 mila i monumenti a rischio inondazione nello scenario a
scarsa probabilità di accadimento o relativo a eventi estremi; di questi più di 31 mila si
trovano in zone potenzialmente allagabili anche nello scenario a media probabilità.

In allegato il rapporto Ispra e tutta la documentazione collegata.

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Rapporto completo
Sintesi Rapporto
Appendice Rapporto
Infografica Rapporto
Popolazione a rischio frana
Popolazione a rischio alluvione
NTC 2018, Scicolone (OICE): 'Incongrua e
limitativa la riserva prevista dalle nuove NTC a
favore dei laboratori di prova'
12/09/2018

Anche l'OICE contro la norma contenuta all'interno delle nuove norme tecniche per le
costruzioni (NTC 2018) di cui al D.M. 17 gennaio 2018 (paragrafo 8.5.3) che limita i
prelievi ai soli laboratori autorizzati dal MIT, tagliando fuori professionisti, studi e società a
cui non è più consentito di effettuare prelievi e indagini sui materiali, i cui risultati
dovevano comunque essere analizzati dai laboratori di prova.

Dopo il ricorso al TAR del Comitato per la Diagnostica e la Sicurezza delle Costruzioni e
dei Beni Culturali (leggi articolo), è arrivata la presa di posizione dell'Associazione delle
società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria.

"Le modifiche introdotte - ha affermato Gabriele Scicolone, Presidente OICE - mettono a
serio rischio la possibilità di svolgere i controlli e le valutazioni di sicurezza sulle
costruzioni esistenti. La norma infatti riserva ai soli laboratori di prova lo svolgimento di
indagini sulle costruzioni esistenti rinunciando alle professionalità che si sono sviluppate
all’interno delle nostre società e degli studi professionali negli ultimi venti anni”.
"Con l’OPCM 2003 e successivamente con le norme tecniche del 2008 (le NTC 2008) - ha
proseguito il Consigliere Giorgio Lupoi - sono stati compiuti i primi passi per la messa in
sicurezza del patrimonio esistente. Per la prima volta in Italia sono state definite le
procedure per la verifica delle costruzioni esistenti, edifici e ponti, che richiedono l’analisi
dello stato dei luoghi, il recupero delle informazioni progettuali e della costruzione, la
verifica delle informazioni disponibili, l’esecuzione di campagne di indagine per la
caratterizzazione dei terreni e dei materiali. Sono tutte attività che l’ingegneria organizzata
ha svolto con professionalità negli ultimi anni contribuendo alla diffusione della cultura
della prevenzione”.

Per Scicolone non sono da poco i problemi che potrebbero derivare, “se si tiene conto che il
solo stock abitativo nazionale è di oltre 12 milioni di edifici, mentre i laboratori certificati
sono oggi circa un centinaio. Se è quindi condivisibile lo spirito di perseguire la qualità,
l’incongrua nuova limitazione all’esecuzione dei prelievi raggiunge il solo risultato di
diminuire la forza lavoro e potrebbe mettere in crisi l’intero processo di valutazione della
sicurezza del patrimonio esistente. E tutto ciò è di particolarmente rilievo come dimostrano
i recenti fatti di cronaca. Ed attenzione, qui non si parla di eseguire le analisi, attività
assolutamente in capo ai laboratori di prova, come sempre è stato, ma di impedire ad
ingegneri di eseguire i “prelievi”, attività tipica del lavoro di professionisti, studi e società
di ingegneria quando svolgono l’attività di Direttori Lavori. Non è chiaro, quindi, quale
obiettivo si sia voluto perseguire con tale modifica”.

Per l'OICE occorre intervenire con “una ipotesi più efficace - conclude Lupoi - che potrebbe
essere quella di richiedere a tutti gli operatori economici che operano nel settore di seguire
procedure e controlli adeguati ad assicurare e garantire il risultato. Procedure e controlli
definiti da organismi di normazione tecnica e certificati da enti terzi”.

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Testo Unico Edilizia: scarica il D.P.R. n. 380/2001
aggiornato ad oggi
12/09/2018

Dalla sua pubblicazione in Gazzetta (Suppl. Ordinario n. 239 alla Gazzetta Ufficiale
20/10/2001, n.245) il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
(Testo A)" ha subito continue modifiche e integrazioni.

Un recente dossier dell'ANCE (leggi articolo) ha evidenziato come solo negli ultimi 8 anni
il DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) sia stato un “bersaglio” da 9 provvedimenti
che, con cadenza quasi annuale, hanno ridisegnato la normativa con più di 70 disposizioni
modificate.

Certi di fare cosa gradita, alleghiamo alla presente il testo del D.P.R. n. 380/2001 aggiornato
e integrato con le ultime modifiche fino al 11/09/2018.

Per scaricare il testo clicca qui

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DPR n. 380/2001

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Speciale Testo Unico Edilizia
Sanzione o demolizione? il Consiglio di Stato si
esprime sulle possibilità del Testo Unico Edilizia
12/09/2018

La possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata
dall'Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed
autonoma rispetto all'ordine di demolizione.

Lo ha chiarito la Sezione Quarta del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5128 del 31 agosto
2018 con la quale ha rigettato un ricorso contro una precedente decisione dei giudici del TAR
in merito al diniego di un'istanza di condono e un'ordinanza di demolizione di un'opera
abusiva.

                Scarica l'ultima versione aggiornata del Testo Unico Edilizia
Come previsto all'art. 34, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) nel
caso di interventi e opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, quando
la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il
dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di
produzione della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso
residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del
territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

I giudici di Palazzo Spada hanno, però, chiarito che la disposizione di legge va interpretata
nel senso che solo dopo l'emissione dell'ordine di demolizione, dunque nella fase esecutiva
del procedimento, il dirigente può valutare l'applicazione della sanzione se la demolizione
non è possibile senza pregiudizio della parte eseguita in conformità.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 5128/2018
Nel caso di specie, il ricorrente ha lamentato che l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 34
citato, avrebbe omesso la doverosa preventiva verifica circa la materiale possibilità di
demolire senza pregiudizio delle parti del fabbricato edificate legittimamente. I giudici del
Consiglio di Stato hanno ricordato che "La possibilità di sostituire la sanzione demolitoria
con quella pecuniaria deve essere valutata dall'Amministrazione competente nella fase
esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione: il
dato testuale della legge è univoco ed insuperabile, in coerenza col principio per il quale,
accertato l'abuso, l'ordine di demolizione va senz'altro emesso".

Inoltre, l’art. 34 invocato dall’appellante disciplina gli interventi alle opere realizzate in
parziale difformità dal permesso di costruire, prevedendo al secondo comma che "quando la
demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il
dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di
produzione". La norma presuppone che vengano in rilievo gli stessi lavori edilizi posti in
essere a seguito del rilascio del titolo e in parziale difformità da esso e non è quindi
applicabile alle opere realizzate senza titolo per ampliare un manufatto preesistente (come
nel caso oggetto del presente giudizio).

Ricordiamo che l'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 definisce gli interventi eseguiti in assenza di
permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali e le fasi sanzionatorie
previste. In particolare:

   •   Nella prima fase (art. 31, comma 2), il dirigente o il responsabile del competente
       ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso di
       costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto a esso, notifica al
       proprietario e al responsabile dell’abuso l’ingiunzione a demolire le opere (o a
       rimuovere gli effetti degli interventi posti in essere senza la realizzazione di
       trasformazioni fisiche), indicando l’area che, in caso di inottemperanza all’ordine,
       sarà acquisita al patrimonio del Comune.
   •   Nella seconda fase (art. 31, commi da 3 a 6), se il responsabile dell’abuso non
       provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla
notificazione dell’ingiunzione a demolire, il bene abusivo e l’area di sedime (nonché
       quella necessaria, secondo le prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere
       analoghe a quelle abusive) sono acquisiti, di diritto e gratuitamente, al patrimonio del
       Comune. In questa fase, l’atto con cui si accerta l’inottemperanza all’ingiunzione a
       demolire entro il termine di 90 giorni costituisce, previa notifica all’interessato, titolo
       per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.
       In questa fase, l'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione
       amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva
       l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in
       caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi
       comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre
       irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento
       sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione
       della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-
       contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

                                                               A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Sentenza Consiglio di Stato

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Speciale Testo Unico Edilizia
Dissesto idrogeologico, assegnati
altri 20 milioni di euro del fondo
progettazione
di Alessandra Marra
Le risorse serviranno ad attivare opere di mitigazione del rischio in Campania, Sicilia,
Lazio e Umbria

12/09/2018 – Riparte il fondo per la progettazione di interventi contro il dissesto
idrogeologico; il Ministero dell’Ambiente, infatti, ha finanziato un nuovo stralcio
del fondo di rotazione, assegnando circa 20 milioni di euro a quattro regioni
italiane, ovvero Campania, Sicilia, Lazio e Umbria.

Le risorse permetteranno alle regioni di portare avanti opere sul territorio per
oltre 660 milioni.

Dissesto idrogeologico: le risorse stanziate nelle 4 regioni
In Campania sono state finanziate 54 progettazioni per oltre 12 milioni
di euro, in grado di attivare opere per circa 365 milioni di euro. Tra gli interventi
finanziati: la progettazione dell’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico
della foce del Volturno e del Litorale Domizio (CE) con 434 mila euro e la
progettazione del risanamento idrogeologico del Comune di Volturara Irpina (AV)
con 256 mila euro.

In Sicilia sono state finanziate le progettazioni di 32 interventi per un
importo di oltre 5 milioni di euro, che attivano opere per 133 milioni di
euro. Tra questi, sono stati destinati 511 mila euro al ripascimento della spiaggia
di Campofelice di Roccella (PA), opera da 45 milioni di euro e la mitigazione del
rischio idrogeologico e di erosione costiera nel Comune di Messina per 365 mila
euro, opera da oltre 8 milioni di euro.

Nel Lazio sono stati finanziati 11 progetti per un totale di 1,92 milioni
di euro, in grado di attivare opere per oltre 85 milioni. Riceve, tra gli altri, il
finanziamento del ministero di oltre 800 mila euro, la progettazione della messa in
sicurezza di alcuni fossi e canali nel Comune di Roma, per un importo delle opere
di oltre 44 milioni di euro. Altri 927 mila euro sono stati destinati al
completamento dello scolmatore di piena del Fiume Liri (FR), opera da oltre 38
milioni di euro.

Infine, all’Umbria vengono assegnati oltre 850 mila euro per due grandi
progetti, del valore complessivo di 83 milioni. Sono, nello specifico, il
completamento della messa in sicurezza dal rischio idraulico lungo l’asta del
Tevere a Città di Castello (PG) ed il risanamento idrogeologico del Fosso Santa
Margherita a Perugia.

Dissesto: il fondo progettazione per la mitigazione del
rischio
Ricordiamo che il Fondo per la progettazione delle opere antidissesto
idrogeologico è stato istituito dal Collegato Ambiente (Legge 221/2015) ed è
dotato di 100 milioni di euro stanziati dal Cipe. Il suo funzionamento è regolato
dal DPCM 14 luglio 2016 che lega i finanziamenti alla tipologia delle opere da
progettare e al loro importo.

A metà novembre del 2017 il Ministero dell’Ambiente ha approvato il
primo stralcio del Fondo progettazione assegnando 5,7 milioni di euro a
cinque regioni italiane (Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Veneto e
Bolzano) per interventi contro il dissesto idrogeologico.

La seconda tranche del Fondo è stata assegnata alla fine di novembre
2017: il Ministero ha assegnato alla Puglia 11,5 milioni di euro per la
progettazione di 61 opere.
© Riproduzione riservata
NTC 2018, Oice: professionisti
esclusi dai controlli su strutture e
materiali
di Paola Mammarella
Presidente Scicolone: ‘incongrua e limitativa la riserva a favore dei laboratori di prova, a
rischio l’intero processo di valutazione di sicurezza del patrimonio esistente’

12/09/2018 - "A rischio le valutazioni di sicurezza sulle costruzioni esistenti".
Questo il commento di Gabriele Scicolone, presidente dell'Oice, l’Associazione
delle società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria, sul tema dei
controlli tecnici sulle strutture esistenti ed in particolare sul tema delle indagini in
situ, disposizione modificata con l’aggiornamento delle norme tecniche delle
costruzioni di marzo (NTC 2018).

Le NTC 2018 non consentono più a professionisti, studi e società di effettuare i
prelievi e le indagini sui materiali. Queste attività vengono riservate ai soli
laboratori certificati.

NTC 2018, Oice: a rischio la sicurezza
Secondo Scicolone non sono da poco i problemi che potrebbero derivare, “se si
tiene conto che il solo stock abitativo nazionale è di oltre 12 milioni di edifici,
mentre i laboratori certificati sono oggi circa un centinaio. Se è quindi
condivisibile lo spirito di perseguire la qualità, l’incongrua nuova limitazione
all’esecuzione dei prelievi raggiunge il solo risultato di diminuire la forza lavoro e
potrebbe mettere in crisi l’intero processo di valutazione della sicurezza del
patrimonio esistente. E tutto ciò è di particolarmente rilievo come dimostrano i
recenti fatti di cronaca. Ed attenzione, qui non si parla di eseguire le analisi,
attività assolutamente in capo ai laboratori di prova, come sempre è stato, ma di
impedire ad ingegneri di eseguire i “prelievi”, attività tipica del lavoro di
professionisti, studi e società di ingegneria quando svolgono l’attività di Direttori
Lavori. Non è chiaro, quindi, quale obiettivo si sia voluto perseguire con tale
modifica.”

Per il Consigliere Giorgio Lupoi, “con l’OPCM 2003 e successivamente con le
norme tecniche del 2008 (le NTC 2008) sono stati compiuti i primi passi per la
messa in sicurezza del patrimonio esistente. Per la prima volta in Italia sono state
definite le procedure per la verifica delle costruzioni esistenti, edifici e ponti, che
richiedono l’analisi dello stato dei luoghi, il recupero delle informazioni
progettuali e della costruzione, la verifica delle informazioni disponibili,
l’esecuzione di campagne di indagine per la caratterizzazione dei terreni e dei
materiali. Sono tutte attività che l’ingegneria organizzata ha svolto con
professionalità negli ultimi anni contribuendo alla diffusione della cultura della
prevenzione.”

A detta di Lupoi, è necessario intervenire con “una ipotesi più efficace che
potrebbe essere quella di richiedere a tutti gli operatori economici che operano nel
settore di seguire procedure e controlli adeguati ad assicurare e garantire il
risultato. Procedure e controlli definiti da organismi di normazione tecnica e
certificati da enti terzi.”

Il ricorso del Comitato diagnostica e sicurezza
Il Comitato per la diagnostica e la sicurezza delle costruzioni e dei beni culturali
(CODIS) condivide le posizioni dell'Oice e nei mesi scorsi ha presentato ricorso
contro le NTC 2018 evidenziando le criticità nell’ambito dei controlli sulle
costruzioni. Secondo il CODIS, “il campionamento dei materiali da costruzione
non è più di competenza dei professionisti, esperti in diagnostica del costruito e
dei beni culturali, incaricati per le analisi di un edificio o di una struttura, ma
diventa un ‘affare’ per sperimentatori di laboratorio che potrebbero non avere
(perché non richiesto) un titolo professionale (ingegnere, architetto o geometra)”.

Anche secondo il CODIS, infine, 100 laboratori sono troppo pochi per effettuare i
controlli su tutto il territorio nazionale e si rischierebbe un blocco.
© Riproduzione riservata

Norme correlate
Decreto Ministeriale 17/01/2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» (NTC 2018)
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