Consiglio Nazionale dei Geologi

Pagina creata da Federico Serafini
 
CONTINUA A LEGGERE
Consiglio Nazionale dei Geologi
Consiglio Nazionale dei Geologi

          30 aprile 2019
Consiglio Nazionale dei Geologi
30/04/2019
Consiglio Nazionale dei Geologi
Rassegna del: 30/04/19
MATTINO NAPOLI    Edizione del:30/04/19
Consiglio Nazionale dei Geologi
Rassegna del: 30/04/19
MATTINO NAPOLI     Edizione del:30/04/19
Consiglio Nazionale dei Geologi
Rassegna del: 30/04/19
GIORNALE DI SICILIA CATANIA     Edizione del:30/04/19
Consiglio Nazionale dei Geologi
Data       30-04-2019
                                                                                                           Pagina     9
                                                                                                           Foglio     1 /2

Clima e geologia modificati
dai microbi «vulcanici»
Lo studio arriva su Nature
I risultati di un gruppo di ricerca cui fa parte la Federico II
Tali microorganismi rimuovono fino del 94% il flusso di C02
                                     biologiche e le biotecnologie        no, scivolando una sotto l'al­       importanti conseguenze per
 di Romualdo Gianoli
                                     marine di Ancona (Cnr-Ir­            tra, mettendo così in comuni­        la stabilità climatica. La ricer­
                                     bim). Protagonisti di questa         cazione superficie terrestre e       ca, che ha coinvolto discipli­
 NAPOLI Un gruppo di ricerca
                                     storia sono i microbi estre­         mantello. Durante questo             ne diverse come la geologia,
 internazionale di cui fa parte      mofili (cioè microorganismi                                               la vulcanologia, la geochimi­
 la Federico II, ha svelato il                                            processo la crosta oceanica e i
                                     capaci di sopravvivere in con­       sedimenti che la ricoprono           ca e la microbiologia, in defi­
 meccanismo con cui certi mi­                                                                                  nitiva ha profonde implica­
 crobi presenti nelle zone vul­      dizioni ambientali estreme           sprofondano, fondendo e ri­
                                     come accade, appunto, in             lasciando C02 e altri compo­         zioni per la comprensione del
 caniche, possono influenzare                                                                                  clima terrestre nel passato (e
 processi geologici su grande        prossimità dei vulcani) e            sti volatili che, in parte, risal­
                                     l'anidride carbonica, uno dei        gono in superficie e formano         quindi in futuro) e dei mecca­
 scala, con importanti e inatte­                                                                               nismi di cattura della C02. In
 se conseguenze su clima e ge­       principali gas-serra respon­         ad esempio i gas delle catene
                                     sabili dell'aumento di tempe­        vulcaniche. Conoscere le             definitiva mostra come i mi­
 ologia.                                                                                                       crobi presenti nel sottosuolo
    Napoli, da buona città vul­      ratura del pianeta e dei cam­        quantità rilasciate in superfi­
                                     biamenti climatici.                  cie e quelle sequestrate nel         possano influenzare processi
 canica, ha dato e continua a           Lo studio, al quale hanno                                              geologici enormi, in misura
 dare un notevole contributo         partecipato 27 istituzioni di 6      mantello è fondamentale per
 alla comprensione d_ei feno­                                             capire il ciclo del carbonio         ben superiore a quanto im­
 meni del sottosuolo. E di que­      Paesi, mostra che i microor­         globale e la sua influenza sul       maginato finora ma, soprat­
 sti giorni la notizia di un im­     ganismi presenti nel sotto­          clima nel lungo periodo».            tutto, suggerisce che la biolo­
 portante risultato raggiunto        suolo sono direttamente o in­           I risultati hanno mostrato        gia ha un ruolo nell'evoluzio­
 grazie a uno studio, da poco        direttamente responsabili            che i microorganismi estre­          ne geologica del nostro pia­
 pubblicato sulla rivista Natu­      della cattura di grandi quanti­      mofili che vivono nel sotto­         neta ancora tutto da studiare
 re, tra i cui responsabili c'è il   tà di C02 proveniente dal rici­      suolo contribuiscono a ri­           che, se svelato, potrà cambia­
 microbiologo Donato Gio­            clo della crosta terrestre in zo­    muovere fino al 94% del flus­        re significativamente la no­
 vannelli, ricercatore all'Uni­      ne di subduzione. Spiega Gio­        so di C02 nelle zone intorno         stra comprensione delle inte­
 versità Federico II e associato     vannelli: «Le zone di subdu­         agli archi vulcanici (le cosid­      razioni tra il sistema Terra e la
 presso l'Istituto per le risorse    zione si formano quando due          dette zone di "avanarco"), con       vita.
                                     placche tettoniche si scontra-                                                                 © RIPRODUZIONE RISERVATA

                                                                                                                    Tm:rc.i \nnwuiala, �,alcrfronl cporlo:sic'ominda
                                                                                                                           ,                      1

                      Ritaglio       stampa   ad   uso esclusivo         del   destinatario,     non    riproducibile.
Consiglio Nazionale dei Geologi
Consiglio Nazionale dei Geologi
Data      30-04-2019
                                                                       Pagina    13
                                                                       Foglio    1

                           FEDERICO Il
                          Microbi influenzano
                          le quantità
                          di anidride carbonica
                         NAPOLI. Possono i microbi
                         presenti in ambiente
                         influenzare processi
                         geologici su grande scala?
                         Apparentemente sì. Un
                         nuovo studio, pubblicato su
                         Nature, mostra che i
                         microorganismi presenti nel
                         sottosuolo sono direttamente
                         o indirettamente
                         responsabili del sequestro di
                         grandi quantità di CO2
                         proveniente dal riciclo della
                         crosta terrestre in zone di
                         subduzione. Lo studio ha
                         visto impegnate 27
                         istituzioni di sei paesi: tra i
                         coautori e responsabili
                         scientifici del progetto
                         Donato Giovannelli,
                         ricercatore presso
                         l'Università degli Studi
                         di Napoli Federico II ed
                         associato presso l'Istituto
                         per le risorse biologiche e le
                         biotecnologie marine di
                         Ancona (Cnr-Irbim); nel
                         team anche Elena Manini e
                         Francesco Smedile del Cnr­
                         Irbim di Ancona e Messina.
                         Il progetto è finanziato dal
                         consorzio internazionale
                         Deep Carbon Observatory,
                         primo autore Peter Barry
                         del Wood Hole
                         Oceanographic Institution
                         (Usa), tra gli altri autori
                         Maarten de Moor
                         dell'Osservatorio
                         Vulcanologico della Costa
                         Rica (Ovsicori), Karen
                         Lloyd dell'Università del
                         Tennessee a Knoxville e                                Cadono calcinacci da un palazzo storico
                         Francesco Regoli
                         dell'Università Politecnica
                         delle Marche.

Ritaglio   stampa   ad   uso esclusivo   del   destinatario,   non   riproducibile.
Consiglio Nazionale dei Geologi
30 Apr 2019

Speciale Sblocca-cantieri, al via l'iter al
Senato: lunedì 6 le audizioni, decreto in Aula
il 17 maggio
Mauro Salerno

È iniziato ieri l'esame nelle commissioni Lavori Pubblici e Ambiente del Senato del decreto
Sblocca-cantieri (qui il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale). Il decreto sarà esaminato
congiuntamente dalle due commissioni che hanno deciso anche di dare il via a un nuovo ciclo di
audizioni fissato per lunedì 6 maggio.
«Abbiamo deciso insieme a tutti i gruppi di ascoltare di nuovo una quindicina circa di soggetti»,
spiega Antonella Raggi (Lega) relatrice del provvedimento insieme a Fabio Santillo (M5S) . Sarà
un ciclo rapido che si aggiunge al lungo elenco di audizioni (oltre 60) già tenute dalla
commissione sul tema della riforma degli appalti nel corso delle ultime settimane.
Dopo le audizioni si passerà agli emendamenti, con la scadenza fissata alle 18 di martedì 7
maggio. Poi cominceranno le votazioni, con l'obiettivo di arrivare in Aula il 17 maggio, «in modo
da lasciare poi anche alla Camera un tempo congruo per l'esame del provvedimento», continua
Faggi. Il decreto, ricordiamo, deve essere convertito in legge entro il 17 giugno.

                   P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
Consiglio Nazionale dei Geologi
30 Apr 2019

Speciale Sblocca-cantieri/2. Analisi. Rischio
impatto al ralenti: commissari solo dopo il sì
finale al decreto
Giorgio Santilli

Sono passati quasi 70 giorni (si veda Il Sole 24 Ore del 23 febbraio) dalle prime anticipazioni che
attribuivano al governo e all’«imminente» decreto sbloccacantieri la volontà di accelerare grandi
e piccole opere italiane mediante la nomina di commissari straordinari dotati di poteri
eccezionali, in deroga alle farraginose procedure ordinarie. E dei commissari non si vede
neanche l’ombra.
Ieri si è svolta la prima seduta dedicata al decreto legge al Senato, dopo una gestazione molto
complicata e poco efficiente, con addirittura due approvazioni in Consiglio dei ministri e tante
liti in mezzo fra Lega e Cinquestelle. Alla fine, i poteri eccezionali sono stati partoriti come
modello astratto di intervento, ma tutta la scommessa ora è nel mantenere quel carattere
potente di straordinarietà e di rapidità che consenta di vincere una battaglia che hanno perso
tutti i governi - anche più coesi e più coerenti di questo - negli ultimi quindici anni.
La novità di queste ore non lascia presagire una evoluzione di questo tenore. Passeranno infatti
altri 50 o 60 giorni (per un totale che a quel punto supererà i quattro mesi) per vedere la nomina
del primo commissario straordinario. Per vederlo all’opera, di questo passo, bisognerà
certamente attendere la seconda metà dell’anno. Non è ancora una certezza ma un
orientamento: il governo ritiene infatti necessario attendere la conversione del decreto in legge
per passare alla fase operativa.
Intendiamoci: questa è la regola ordinaria ed è una buona regola, rispettosa di una buona prassi
costituzionale. Prima di emanare atti giuridicamente rilevanti, che per altro hanno pesanti
impatti su amministratori pubblici, imprese e cittadini, per giunta con poteri derogatori rispetto
alle norme ordinarie, si attende che la fonte primaria, quindi il decreto legge, sia stabilizzato. In
aggiunta qui c’è anche la riforma delicatissima del codice degli appalti: una pentola che, una
volta scoperchiata, rischia di non chiudersi più.
Proprio qui, però, è il punto. In condizioni ordinarie accade questo ed è giusto che sia così. La
normativa sbloccacantieri è stata però annunciata - giustamente - come una specie di
legislazione di guerra, la guerra dei cantieri, appunto. Veniva dopo la melina sulla Tav e voleva
essere un segnale di riscatto. Veniva dopo i dati sul Pil del quarto trimestre 2018 e sulla
«recessione tecnica» che ne scaturiva e voleva essere un segnale a tutto il mondo (a partire da
Bruxelles) della volontà di riscatto. Il rilancio degli investimenti pubblici in Italia, la spesa di 150
miliardi stanziati e bloccati, il bisogno di tornare a fare crescita a tutti i costi erano diventati, in
effetti, le priorità di questo governo e del Paese intero. Lo erano. E lo sono ancora. Ed è una
priorità, bisogna dirlo senza false meline, che va affrontata con gli strumenti di una guerra
perché con i mezzi annunci, le misure all’acqua di rose, le liti infinite sulle competenze delle
centrali di progettazione, i dispetti su “pochi commissari, tanti commissari” o sulla lista delle
opere da sbloccare non si andrà da nessuna parte.
Stamattina il dato del Pil dell’Istat ci ricorderà ancora una volta a che punto siamo. Magari
usciremo dalla recessione tecnica, con un +0,1%, o forse invece ci resteremo ancora con crescita
piatta. Ma nella sostanza nulla cambia e gli allarmi di 70 giorni fa sono gli stessi di oggi. Con la
differenza che ormai un semestre se ne è quasi andato e di crescita indotta dalla politica
economica del governo non si è visto ancora nulla. Chi si occupa di statistiche dell’economia
reale e ancora più di conti pubblici sa bene che un semestre butatto via sul Pil vuol dire un anno
buttato via. Non abbiamo settimane o mesi per invertire la rotta. Forse, giorni.
Senza infrangere delicati equilibri istituzionali dovrebbe essere la politica a fare la sua parte.
Non la politica che da settimane dà uno spettacolo degradante di interessi di parte e meramente
elettorali, ma la politica che si assume la responsabilità di decidere. Di decidere che il decreto
legge sbloccacantieri si può convertire in due settimane e che nel frattempo il governo (e le forze
politiche che ne fanno parte) può scegliere le trenta opere su cui mettere alla prova la sua
capacità di fare. Diverse liste circolano già, un lavoro preliminare è stato fatto soprattutto da chi
lavora sul campo, come Fs o Anas. Serve decidere. Se prima dell’estate non avremo segnali
chiari, con i commissari all’oppera per fare il possibile su un primo elenco di lavori, un altro
anno sarà perso. E dopo tante battaglie perse, alla fine si perde anche la guerra.

                   P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
30 Apr 2019

Speciale Sblocca-cantieri/3. Offerta più
vantaggiosa, al prezzo mai più del 50% dei
punti
Jacopo Recla e Elisa Carloni

Il Decreto-Legge Sblocca-cantieri interviene sul testo dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 rubricato
«criteri di aggiudicazione dell'appalto», ed in particolare sulla previsione di cui al comma 10-bis.
Tale comma prevedeva che «La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva
individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta
e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici» e
precisava che «a tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio
economico entro il limite del 30 per cento».
Ebbene, il decreto ha abrogato l'ultimo periodo della norma, vale a dire la definizione del «tetto
massimo per il punteggio economico». Di conseguenza, a fronte di tale eliminazione, nelle
procedure i cui bandi, avvisi o inviti verranno rispettivamente pubblicati o inviati dopo la data di
entrata in vigore del Dl (art. 1, comma 3 del D.L. 32/2019), le stazioni appaltanti non dovranno
obbligatoriamente rispettare il limite massimo predeterminato dal legislatore.
Tuttavia, come detto, il Dl ha abrogato solo l'ultima parte del comma 10-bis, mentre rimane in
vigore la prima parte ove viene affermato che le stazioni appaltanti devono necessariamente
valorizzare la componente qualitativa dell'offerta nelle gare aggiudicate secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da cui può essere desunto che il peso della
componente qualitativa debba comunque prevalere rispetto a quella economica.
L'applicazione controversa della previgente normativa
Si tratta, come è noto, di un "ritorno al passato" in quanto il comma 10-bis non era presente
nella versione originaria del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), ma è stato introdotto
dal cd. Decreto Correttivo (D.Lgs. 56/2017).
La modifica a suo tempo introdotta derivava dalla necessità per il legislatore di arginare la prassi
in uso di talune stazioni appaltanti, che limitavano fortemente il peso della componente tecnica
a vantaggio di quella economica. La finalità era dunque quella di evitare che l'obbligo di
utilizzare il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo potesse essere eluso stabilendo il peso
delle due componenti in modo tale da rendere gli elementi qualitativi sostanzialmente
irrilevanti ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto.
La norma era stata subito oggetto di critica dall'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, la quale aveva fatto rilevare che essa «limita eccessivamente la facoltà della stazione
appaltante di tenere adeguatamente conto delle offerte economiche», e in particolare che
«l'introduzione di una soglia rigida e bassa non appare appropriata per quella tipologia di
appalti caratterizzati da prodotti o servizi considerati sostanzialmente analoghi» (Atto di
Segnalazione n. 1422 del 18 agosto 2017).
E malgrado il dato letterale - piuttosto chiaro e inequivoco - anche le posizioni di
giurisprudenza e Anac erano state oscillanti. Sussistevano infatti sia tesi aderenti al testo della
norma, per cui il superamento del tetto del 30% comporta automaticamente l'illegittimità della
lex specialis (Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 29 gennaio 2018, n. 227 e Parere di Precontenzioso
Anac n. 7 del 9 gennaio 2019), sia tesi intermedie secondo cui anche in caso di superamento
spetterebbe al ricorrente dimostrare che «una differente modalità di valutazione dell'offerta
tecnica e dell'offerta economica avrebbe comportato il suo collocamento nella prima posizione
in graduatoria» (Tar Lazio, Roma, II quater, n. 5554/2018; cfr. anche Tar Toscana, 8 marzo 2018,
n. 351), sia infine tesi come quella sostenuta da Consiglio di Stato, Sez. V, 18 giugno 2018, n. 3733
secondo cui «il comma 10-bis dell'art. 95 cit. fornisce solamente un'indicazione di massima».
La nuova norma impone comunque di valorizzare gli elementi qualitativi
La modifica introdotta dal Decreto Sblocca-cantieri consentirà ora alle stazioni appaltanti di
recuperare margini di discrezionalità nell'individuare il punteggio più opportuno da attribuire
alle offerte economiche in relazione allo specifico appalto oggetto di affidamento.
E tale facoltà sarà certamente utile per gli appalti da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ove la componente tecnica è di difficile individuazione. In tali
casi, infatti, l'abrogazione del tetto massimo consentirà di non dover assegnare i 70 punti sulla
base di criteri di valutazione che spesso finivano per essere di difficile enucleazione da parte
delle stazioni appaltanti.
Tuttavia, è importante rilevare che la modifica legislativa non coinvolge l'intero comma, ma
lascia invariata la previsione di cui al primo periodo del comma 10-bis.
Ciò che viene eliminato è quindi la "presunzione" legislativa secondo cui solo prevedendo un
tetto massimo di 30 punti alle offerte economiche, le stazioni appaltanti sarebbero in grado di
valorizzare le offerte tecniche.
Rimane invece in vigore la disposizione che impone comunque un obbligo stringente per le
stazioni appaltanti di valorizzare la componente qualitativa dell'offerta, stabilendo che è
necessario «assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo», che
devono essere «valorizzati gli elementi qualitativi delle offerte» e che è indispensabile infine
«garantire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici».
Si tratta, come è noto, di disposizioni che cristallizzano un principio fondamentale connesso al
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tanto che la giurisprudenza lo aveva
affermato anche prima dell'inserimento del comma 10-bis ad opera del cd. Decreto Correttivo
(D.Lgs. 56/2017), rilevando che anche in assenza di prescrizioni vincolanti dei criteri ponderali
per la valutazione dell'offerta, sono preclusi «irragionevoli e non giustificati sacrifici e
sottovalutazioni del profilo tecnico-qualitativo dell'offerta economicamente più vantaggiosa»
(Cons. Stato, sez. V, 16 agosto 2018, n. 4945/2018; analogamente Cons. Stato, sez. III, n,
2892/2018 secondo cui «è nella logica che nelle gare da affidare con il sistema economicamente
più vantaggioso il peso attribuito all'elemento economico non possa finire per neutralizzare
quello assegnato all'offerta tecnica»).
Sia pure in assenza di un'espressa previsione legislativa - e tenendo conto delle critiche relative
alla "rigidità" del precedente criterio meramente matematico - dal tenore letterale della
previsione rimasta in vigore del comma 10-bis si può ritenere che la natura stessa del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa imponga che il peso della componente economica
non può superare il peso degli elementi qualitativi della stessa offerta e dunque non può essere
superiore al 50% del punteggio complessivo da assegnare.
L'onere di motivare l'eventuale peso rilevante della componente economica
Ai sensi della prima parte della norma, tuttora vigente, resta dunque stringente per le stazioni
appaltanti l'obbligo di evitare che i profili tecnici delle offerte siano resi del tutto irrilevanti ai
fini dell'aggiudicazione dell'appalto.
E se la precedente formulazione consentiva di ritenere ex lege garantito il rispetto della
previsione legislativa di cui all'art. 95, comma 10-bis laddove non veniva superato il tetto
massimo, in assenza ora di una specifica indicazione legislativa si ritiene che le stazioni
appaltanti dovranno adeguatamente motivare l'eventuale attribuzione di un peso rilevante al
fattore economico.
E tale onere motivazionale è finalizzato appunto a poter controllare che l'obbligo di utilizzare il
criterio del miglior rapporto qualità/prezzo non venga eluso operando sulla suddivisione dei
punteggi a svantaggio della valorizzazione dei profili tecnici delle offerte.

                   P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
30 Apr 2019

Speciale Sblocca-cantieri/4. Più dubbi che
certezze sui consorzi stabili
Alessio Cicchinelli (*)

Nell'età della centralizzazione della domanda pubblica di acquisti e della qualificazione delle
stazioni appaltanti, i consorzi stabili rappresentano una forma aggregativa di partecipazione
tramite cui il singolo operatore economico può aumentare la propria capacità competitiva nel
mercato delle gare pubbliche. Nel dettare la disciplina normativa sul regime di dimostrazione
dei requisiti di partecipazione alle gare da parte dei consorzi stabili, l'intento del Legislatore è
sempre stato quello di individuare un punto di equilibrio tra l'interesse a tutelare la portata pro-
concorrenziale di questa forma aggregativa d'imprese e quello volto ad evitare che i consorzi si
trasformino in meri moltiplicatori di requisiti cartolari, senza alcuna garanzia, in capo alla
stazione appaltante, in merito alla loro concreta capacità di portare a compimento le prestazioni
oggetto di appalto.
Sintomo della difficoltà ad individuare tale punto di equilibrio è rappresentato dalle molteplici
modifiche legislative che hanno interessato la disciplina dei consorzi stabili, nel corso della
stagione riformatrice avviata nel 2016.
In particolare, la versione originaria dell'art. 47, D.Lgs. n. 50/16, prescriveva un regime di
qualificazione apparentemente comune a lavori, servizi e forniture, limitando il meccanismo del
cumulo dei requisiti di qualificazione delle consorziate solo per i primi cinque anni di
costituzione del consorzio e solo per i requisiti posseduti dalle consorziate esecutrici.
Con il cd. decreto correttivo e sempre attraverso una disciplina apparentemente unitaria per
lavori, servizi e forniture, veniva eliminato il limite temporale del quinquennio e veniva
confermato che il cumulo dei requisiti ai fini della qualificazione poteva essere sfruttato solo
attraverso i requisiti posseduti dalle consorziate designate, mentre l'eventuale possibilità di
utilizzare anche i requisiti posseduti dalle altre consorziate veniva subordinata alla stipulazione
di un apposito contratto di avvalimento.
In tal senso, il limite imposto all'osmosi dei requisiti di qualificazione tra il consorzio e le
consorziate - o la loro necessaria esteriorizzazione tramite un contratto di avvalimento - a detta
della più attenta dottrina e giurisprudenza, sembrava aver assestato un duro colpo alla teoria
organica del consorzio, quale operatore economico che si basa sulla causa mutualistica e
realizza una particolare forma di avvalimento che poggia direttamente sul patto consortile e
sulla causa mutualistica.
Con l'art. 1, co. 1, lett. h), D.L. cd. "sblocca cantieri" viene modificato ulteriormente l'art. 47,
D.Lgs. n. 50/16, attraverso l'introduzione di una disciplina che, nonostante il dichiarato e
lodevole intento di "chiarire la disciplina dei consorzi stabili onde consentire l'operatività e
sopravvivenza di tale strumento pro-concorrenziale" (cfr. la relazione di accompagnamento al
decreto), non è esente da criticità, sia nel settore dei lavori che in quello dei servizi e delle
forniture.
La nuova disposizione, infatti, riproponendo quella distinzione tra regime di qualificazione dei
consorzi stabili nei lavori rispetto a quello nei servizi e nelle forniture già presente nel D.Lgs. n.
163/06 e che sembrava superata dalla disciplina unitaria contenuta nel D.Lgs. n. 50/16, sconta,
per entrambi i regimi di qualificazione, incisive omissioni.
Per quanto riguarda il settore dei lavori, la norma introdotta dal D.L. cd. "sblocca cantieri" si
distingue più per quello che non dice; oltre a riproporre in sede legislativa la disciplina
contenuta nell'art. 94, co. 1, d.P.R. n. 207/10 sulla non configurabilità del subappalto nel caso di
esecuzione dei lavori da parte delle consorziate indicate in sede di gara, infatti, viene omesso
ogni riferimento al regime di dimostrazione dei requisiti di qualificazione nelle gare dei lavori,
rinviando al successivo atto attuativo (il regolamento di cui all'articolo 216, co. 27-octies, D.Lgs.
n. 50/16) ogni più approfondita indicazione.
Tale omissione appare ancor più significativa, in quanto, nelle more dell'approvazione di tale
atto attuativo, continuano ad applicarsi le norme regolamentari contenute nella parte II, titolo
III del d.P.R. n. 207/10, con particolare riferimento all'art. 81, d.P.R. n. 207/10 secondo il quale «I
requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili sono quelli previsti dall'articolo 36, comma 7,
del codice». Pertanto, prima dell'adozione del regolamento unico previsto dall'art. 216, co. 27-
octies, D.Lgs. n. 50/16 ed attraverso una costruzione giuridica non priva di debolezze, sembra
uscire rafforzata la tesi di una sorta di ultra-vigenza dell'art. 36, co. 7, D.Lgs. n. 163/06, quale
norma di riferimento per l'operatività della cd. regola del cumulo dei requisiti di qualificazione
nei lavori, secondo cui il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute
dalle singole imprese consorziate, senza alcuna distinzione tra consorziate designate per
l'esecuzione e non designate.
Il regime di qualificazione dei consorzi stabili nei lavori pubblici, dunque, troverebbe la sua
disciplina non attraverso un'espressa fonte di rango primario, ma mediante un sistema di rinvii
e rimandi il cui punto di arrivo, almeno sino all'adozione dell'atto attuativo, si collocherebbe in
una norma del D.Lgs. n. 163/06 ormai abrogata, con buona pace di quelle esigenze di maggior
chiarezza e coerenza del quadro normativo menzionate nello stesso D.L. cd. "sblocca cantieri".
Tali esigenze di chiarezza del quadro normativo, inoltre, sembrano non essere state avvertite
neanche nell'ambito della disciplina inerente la partecipazione dei consorzi stabili alle gare di
servizi e forniture, per le quali il D.L. cd. "sblocca cantieri" ha solo parzialmente colmato un
vuoto normativo per tali settori.
In particolare, il comma 2-bis dell'art. 47, D.Lgs. n. 50/16 ripropone la disciplina prima
contenuta nell'art. 277, co. 2, d.P.R. n. 207/10, secondo cui la sussistenza in capo ai consorzi
stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata
in capo ai singoli consorziati, ma non il successivo comma 3 dell'art. 277 citato, ai sensi del quale
era possibile per i consorzi stabili di servizi e forniture cumulare con riferimento alle
consorziate esecutrici i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi diversi dalla
disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera.
Dalle considerazioni sin qui espresse, dunque, emerge un quadro normativo che, per quanto
attiene alla disciplina dei consorzi stabili, pare ancora frastagliato o comunque non certo
ispirato a quelle logiche di certezza del diritto e maggior coerenza e semplificazione che
dovrebbero ispirare questa ulteriore stagione di riforme nella contrattualistica pubblica.
L'auspicio, dunque, è che in sede di conversione al D.L. cd. "sblocca cantieri" venga posto
rimedio alle omissioni ancora presenti nel testo dell'art. 47, co. 2, D.Lgs. n. 50/16 sul regime di
qualificazione dei consorzi stabili, quali strumenti fondamentali per accrescere le chances
competitive dei singoli operatori economici e per agevolare effettivamente la partecipazione alle
gare delle piccole e medie imprese.
Tale auspicio appare ancor più importante sol che si pensi alla circostanza per cui l'art. 48, co.
14, D.Lgs. n. 50/16 estende, ai fini della qualificazione Soa, la disciplina dettata per i consorzi
stabili anche alle reti d'impresa che ne condividano i medesimi requisiti; in questo modo, il
regime di qualificazione dei consorzi stabili di lavori è ancor più strategico per quelle imprese
che vogliono aumentare la loro capacità competitiva, perché da esso discende anche
l'opportunità per esse di usufruire di una diversa forma aggregativa, quale quella della rete
d'impresa.
(*) Studio Legale Associato Piselli & Partners

                    P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
30 Apr 2019

Speciale Sblocca-cantieri/5. L'addio al «rito
superaccelerato» riduce gli obblighi di
pubblicità per la Pa
Laura Savelli

Addio, per i contratti pubblici, anche al rito super accelerato. Il decreto Sblocca-cantieri porta
anche al definitivo superamento delle regole processuali che erano state introdotte dal primo
decreto correttivo del Codice (d.lgs. n. 56/2017), e che non avevano di certo semplificato, alle Pa
e alle imprese, la gestione delle procedure di affidamento e del relativo contenzioso.
Il rito super-accelerato e gli obblighi di comunicazione
Si ritorna dunque al passato, innanzi tutto, mediante l'eliminazione di tutti i riferimenti a tale
rito all'interno dell'articolo 120 del Codice del processo amministrativo: ragion per cui, non sarà
più obbligatorio, per i concorrenti, contestare immediatamente la propria esclusione, oppure
l'ammissione di altre imprese, pena l'impossibilità di impugnare i successivi atti della procedura
di gara, e quindi anche l'aggiudicazione finale.
Queste nuove regole scatteranno naturalmente - stando all'articolo 1, comma 5, del decreto-
legge n. 32/2019 - per tutti i processi iniziati dopo la data della sua entrata in vigore, e quindi dal
19 aprile scorso, sul presupposto che l'espressione «processi iniziati» dovrebbe intendersi come
riferita alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado effettuata a partire da tale
data.
Ad ogni modo, tali modifiche comportano anche - in termini di impatto sulla procedura di gara -
che non dovranno più essere pubblicati dalle stazioni appaltanti, sul profilo di committente, i
provvedimenti di esclusione dei concorrenti dalla gara, oltre a quelli di ammissione, adottati a
seguito della valutazione dei loro requisiti generali e speciali: un adempimento, che - ai sensi
dell'oramai abrogato secondo periodo dell'articolo 29, comma 1, del Codice - doveva essere
effettuato entro due giorni dalla data di adozione dei provvedimenti stessi, proprio per
consentire alle imprese interessate la loro impugnazione entro il termine di trenta giorni da tale
pubblicazione.
Ad ogni modo, ciò non toglie che, dell'esito delle operazioni di verifica dei requisiti a seguito
dell'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, le amministrazioni
dovranno comunque continuare a dare evidenza, secondo quanto dispone il nuovo comma 2-bis
dell'articolo 76 del Codice.
Con tale previsione, è stato infatti stabilito che, nei termini di cui al comma 5 dell'articolo 75, e
cioè entro un tempo non superiore a cinque giorni, le P.a. dovranno comunicare d'ufficio, ai
candidati e ai concorrenti, sia i provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di
affidamento, sia quelli che comportano l'ammissione, sempre a seguito della verifica della
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.
La verifica dei requisiti e la pubblicità dei bandi di gara
Per le procedure bandite dal 19 aprile scorso, sono previste poi ulteriori novità sotto il profilo
degli obblighi pubblicitari legati alle verifiche dei requisiti, che riguardano il settore degli
affidamenti sotto-soglia.
Con riferimento a questi casi, il comma 5 dell'articolo 36 del Codice - a seguito della riforma da
parte del decreto Sblocca-cantieri - ha introdotto la possibilità, per le stazioni appaltanti, di
invertire le fasi di gara, nel senso cioè di procedere prima con l'esame delle offerte e, poi, con la
verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti generali e speciali.
Ma, l'esercizio di tale facoltà dovrà essere evidenziato nel bando di gara o nell'avviso con cui si
indice la procedura, insieme con le modalità di svolgimento dei controlli a campione, che le P.a.
dovranno in ogni caso effettuare sui soggetti diversi dall'affidatario (e ciò, vale anche nei settori
speciali, a prescindere dalla soglia Ue, come specificato dall'articolo 133, comma 8, del Codice).

                   P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
30 Apr 2019

Speciale Sblocca-cantieri/6. Gare «libere»
per i piccoli comuni
Paola Conio

Tra le modifiche più discusse del decreto Sblocca-cantieri vi è quella dell'art. 37 c. 4 del Codice
Contratti, relativo ai Comuni non capoluogo di provincia. Si tratta solo di pochissime parole:
dove la norma originale recitava «procede» oggi si legge «può procedere direttamente e
autonomamente oppure». Pochissime parole, nelle quali però è racchiuso un profondo
cambiamento, si potrebbe dire "di rotta" rispetto al percorso tracciato – ancorché ad oggi
rimasto sostanzialmente inattuato – dalla riforma del 2016.
Qualificazione delle stazioni appaltanti e aggregazione/centralizzazione delle committenze
L'art. 37 del Codice contratti pubblici si inserisce nell'ambito del Titolo II, dedicato alla
qualificazione delle stazioni appaltanti.
La riforma del 2016, sulla scorta dei principi della Legge Delega (L. n. 11/2016) aveva previsto
l'introduzione di un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti che, partendo dall'analisi
di parametri obiettivi, ne misurasse l'effettiva capacità tecnica e organizzativa, con il fine di
riorganizzarle e ridurne sensibilmente il numero, a vantaggio di una più elevata competenza e
professionalizzazione.
Come noto, il sistema è rimasto di fatto sulla carta e, a tre anni di distanza dalla riforma, lo
schema di Dpcm non ha ancora ricevuto l'approvazione della Conferenza Unificata Stato-
Regioni, trattandosi come è facile immaginare di un tema assai delicato, visto che l'entrata in
vigore del sistema – almeno stando alle previsioni dell'Anac – avrebbe determinato una
riduzione del numero delle stazioni appaltanti attuali di circa il 75-80%.
Un tassello a parte, nell'ambito di questo processo, era rappresentato dalla disciplina relativa ai
Comuni non capoluogo di Provincia, che in sostanza non avrebbero più potuto procedere in
autonomia.
I Comuni non capoluogo di provincia
La legge delega del 2016, alla lettera dd) dell'art. 1, dava al legislatore delegato l'indicazione di
procedere all'introduzione di adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di
riduzione del numero delle stazioni appaltanti, effettuate sulla base del sistema di qualificazione
di cui si è detto al precedente paragrafo, con la possibilità di gestire contratti di diversa
complessità a seconda del grado di qualificazione conseguito.
La medesima lettera dd) della citata legge delega prevedeva espressamente, tuttavia, che il
nuovo codice contratti avrebbe dovuto perseguire gli obiettivi predetti «fatto salvo l'obbligo, per
i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione
delle committenze, a livello di unione dei comuni, ove esistenti, o ricorrendo ad altro soggetto
aggregatore secondo la normativa vigente».
Tale obbligo, in effetti, era già stato previsto da precedenti disposizioni normative, con un
termine di applicazione piena dapprima fissato al 31 marzo 2012 e poi successivamente
prorogato.
L'art. 37 comma 4, del Codice contratti del 2016, in attuazione del principio di delega, prevedeva
che – fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 1 e al primo periodo del comma 2, i
comuni non capoluogo di provincia dovessero procedere necessariamente per i propri
affidamenti:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane
ovvero gli enti di area vasta.
Il primo comma dell'art. 37 – richiamato come si è visto dal comma 4 – dopo aver fatto salvi gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, di cui alle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, prevede che le stazioni appaltanti,
per l'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo
inferiore a 150.000 euro, possano procedere direttamente e, in alternativa, possano operare
attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per gestire, invece, procedure di importo
superiore alle soglie appena indicate è necessario il conseguimento della qualificazione.
Il primo periodo del comma 2 – anch'esso espressamente richiamato dal comma 4 - sempre
facendo salvi i medesimi obblighi di acquisto aggregato di cui al comma 1, stabilisce che per gli
acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia europea,
nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro
e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti qualificate possano procedere mediante
utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali
di committenza qualificate secondo la normativa vigente.
L'art. 37 comma 4 non richiama, invece, il secondo periodo del comma 2, che dà la possibilità
alle stazioni appaltanti, in caso di indisponibilità degli strumenti telematici di negoziazione
messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate, anche in relazione alle singole
categorie merceologiche, di poter autonomamente utilizzare le procedure di cui al presente
codice.
Alla luce di queste disposizioni, l'Anac aveva chiarito nelle proprie «Faq» che avrebbe
provveduto a rilasciare il CIG ai Comuni non capoluogo di Provincia soltanto per:
• gli acquisti effettuati mediante il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa;
• l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
• l'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo
inferiore a 150.000 euro;
• all'acquisto di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia
europea, nonché all'acquisto di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000
e inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di
negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate.
Al di fuori di queste ipotesi, il Comune non capoluogo di provincia non poteva procedere.
La modifica dello sblocca-cantieri
Come anticipato, la modifica dello sblocca-cantieri consiste nel trasformare l'obbligo sancito dal
comma 4 dell'art. 37 in una mera facoltà.
Le tre modalità di acquisto aggregato descritte dalla norma e richiamate al paragrafo precedente
non vengono eliminate, ma divengono semplici alternative rispetto alla possibilità, comunque
riconosciuta ai comuni non capoluogo di provincia, di procedere «direttamente e
autonomamente» ai propri affidamenti.
Il comma 4 continua, comunque, a fare riferimento all'applicazione del comma primo del
medesimo art. 37 nonché al primo periodo del comma secondo. Pertanto, nel momento in cui
sarà operativo il sistema di qualificazione di cui all'art. 38 anche i comuni non capoluogo
dovranno necessariamente qualificarsi per poter procedere agli affidamenti di importo
superiore a 40.000 euro per le forniture e i servizi e a 150.000 euro per i lavori. Si rammenta
che, nel periodo transitorio, la qualificazione viene provvisoriamente fatta coincidere con
l'iscrizione all'Ausa (ovvero all'Anagrafe Unica delle Stazione Appaltanti).
Restano, altresì, invariati gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
quindi in sostanza gli obblighi di acquisto aggregato previsti dalle varie leggi finanziarie per
determinate tipologie di affidamenti, come ad esempio gli acquisti informatici.
La sentenza TAR Brescia n. 266/2019
La modifica apportata dallo sblocca cantieri, peraltro fortemente voluta dall'Anci, è certamente
sostanziale, in quanto consente ai Comuni non capoluogo di cimentarsi in via diretta e
autonoma anche nelle procedure di gara per gli acquisti di maggior rilievo, sottraendosi
all'obbligo di aggregazione.
È interessante comunque notare come una recente sentenza del Tar Brescia (sent. n. 266 del
2019) abbia affermato – con riferimento ad una procedura per l'affidamento in concessione
trentennale di una farmacia comunale bandita da un Comune non capoluogo di provincia – che
la violazione del principio di aggregazione e centralizzazione delle committenze, anche nei casi
previsti dall'art. 37 comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 – ovviamente nella formulazione
precedente allo sblocca-cantieri – non sarebbe stata comunque sanzionabile con l'annullamento
dell'intera procedura di gara in mancanza di parametri precostituiti che consentissero di
misurare la sproporzione tra la complessità della procedura e le competenze tecniche della
stazione appaltante. Questi parametri, ad avviso del TAR Brescia, avrebbero potuto essere forniti
solo dal Dpcm deputato ad individuare i requisiti tecnico-organizzativi per la qualificazione
delle stazioni appaltanti, come detto non ancora emanato. Prima di quel momento, dunque,
secondo l'interpretazione contenuta nella sentenza richiamata, a prescindere dallo sblocca
cantieri, la violazione dell'obbligo di procedere con l'acquisto aggregato e centralizzato non
avrebbe avuto conseguenze sulla legittimità della procedura.

                   P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
30 Apr 2019

Sblocca-cantieri/7. Sui rifiuti del cratere
post- sisma niente deroga sull'amianto
Massimo Frontera

Tra le misure che riguardano la ricostruzione post terremoto del Centro Italia, nello sblocca-
cantieri trova spazio anche una norma che riguarda la gestione delle macerie degli edifici
danneggiati o crollati, per le quali il decreto terremoto n.189/2016 aveva previsto un apposito
regime semplificato in deroga al codice ambiente. L'articolo 24 del decreto sblocca-cantieri
precisa che l'applicazione del regime semplificato può applicarsi ai materiali contenenti
amianto, ma solo per quantità inferiori ai limiti indicati nel codice ambiente (al punto 3.4
dell'allegato D alla parte IV del Dlgs n.15/2006). La novità riguarda le attività di rimozione e
scavo dei detriti descritti nel comma 11 dell'articolo 28 del Dl terremoto e si applica in particolare
ai «materiali nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto».

Lo stesso articolo 24 dello sblocca-cantieri proroga inoltre al 31 dicembre 2019 il termine per il
deposito e/o il trasporto dei materiali da scavo prodotti dalle attività per realizzare opere
(incluse abitazioni) nell'ambito dell'attività di emergenza post-sisma.

                    P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
Codice dei contratti e sblocca cantieri: le fasi del
progetto di fattibilità tecnica ed economica
30/04/2019

Con l’articolo 1, comma 1, lettera a.3) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 è
stato integralmente riscritto il comma 5 dell’articolo 23 del Codice dei contratti
pubblici che disciplina le fasi di elaborazione del progetto di fattibilità tecnica
ed economica.

Anche il nuovo testo, rilevabile nella colonna di destra del “Testo a fronte
Codice dei contrattI/#sbloccacantieri”, mantiene, nella sostanza, due diverse
fasi di elaborazione, così come il testo previgente con la differenza che la prima
fase, così come previsto dal testo previgente, è solo eventuale e consiste nella
redazione di un documento di fattibilità delle alternative progettuali.

La vera differenza sostanziale rispetto al testo previgente sta, quindi, nel fatto
che l’espletamento della prima fase non è più condizionato dal contesto (la
norma previgente prevede che la prima fase sia obbligatoria ai soli fini delle
attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento
delle procedure di dibattito pubblico o dei concorsi di progettazione e di idee)
bensì dall’importo del contratto.

La nuova disciplina dettata dalla disposizione in esame prevede, infatti, che il
progetto di fattibilità tecnica ed economica è obbligatoriamente preceduto dal
documento di fattibilità delle alternative progettuali solo per i lavori pubblici
“sopra soglia” (cioè di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea
fissata dall'art. 35 del Codice).

Per i lavori “sottosoglia”, invece, l’elaborazione del documento di fattibilità delle
alternative progettuali sarà effettuata solo, eventualmente, su richiesta della
stazione appaltante.

                                                       A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati
Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
Tabella modifiche al Codice
Decreto Legislativo 18 aprile 2019, n. 50 aggiornato al 18 aprile 2019
Testo a fronte Codice dei contrattI/#sbloccacantieri
Sblocca Cantieri e Codice dei contratti:
attestazione SOA a 15 anni
30/04/2019

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del Decreto Legge n.
32/2019 (c.d.Decreto Sblocca Cantieri) è "quasi" terminata la prima fase delle
due previste per la riforma del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti).
Lo Sblocca Cantieri è stato, infatti, assegnato in sede referente all'esame delle
Commissioni riunite Lavori pubblici e Ambiente, per la sua conversione in legge
con la quale si delineeranno più chiaramente le intenzioni del Governo e la
direzione che si vuole intraprendere per risolvere le problematiche rilevate in
questi primi 3 anni di applicazione del Codice dei contratti.
Tra le diverse disposizioni previste dallo Sblocca Cantieri, segnaliamo le
modifiche introdotte all’articolo 84, comma 4, lettera b) del Codice dei contratti
che riguarda l'attestazione del possesso dei requisiti di capacità economica e
finanziaria e tecniche e professionali. In particolare, la disposizione prevede
l'estensione del periodo di attività documentabile ai quindici anni (e non più 10)
antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il
conseguimento della qualificazione.
Con l'art. 1, comma 1, lett. p), n. 3 del Decreto Sblocca Cantieri viene, infatti,
ampliato l’arco temporale di riferimento per la comprova dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, funzionali al
conseguimento dell’attestazione SOA. Si passa dall’attuale decennio, ai quindici
anni antecedenti il contratto con la SOA.
La relazione illustrativa del D.L. n. 32/20149 ha motivato questa modifica
indicando la necessità di tenere conto della crisi economica e la conseguente
impossibilità per alcune imprese di attestare lavori negli ultimi dieci anni per gli
importi previsti a legislazione vigente.
Sull'argomento molto critico era stato il Presidente dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) Raffaele Cantone che in una nostra recente
intervista aveva affermato "Credo che l’estensione ai 15 anni sia una delle
norme meno condivisibili (e azzarderei nel dire, peggiori) del decreto; rischia di
abbassare il livello reale di qualificazione delle imprese e di sminuire la
valutazione delle SOA; già prima del codice del 2016 era previsto il termine di 5
anni per la valutazione dei requisiti, che poi era stata alzato a 10 su richiesta del
mondo imprenditoriale, soprattutto in relazione alla situazione di crisi del
settore dei lavori pubblici; il codice del 2016 aveva confermato il quinquennio
che poi era stato portato di nuovo a 10 anni per le stesse ragioni. Quindici anni
è un termine che, dal punto di vista imprenditoriale, è assolutamente enorme;
valutare requisiti di un tempo precedente così lungo significa davvero non dare
peso alcuno all’attività reale e non “premiare” quelle entità che operano
davvero".
Molto critico anche l'ing. Raffaele Zurlo, Amministratore di parte italiana di BBT
SE - Galleria di Base del Brennero, che sull'estensione a 15 anni aveva
affermato "Sono contrario: l’attestazione SOA non può essere concessa alla
“carriera”, men che meno “alla memoria”. Trovo che addirittura 10 anni siano
troppi. Ai fini dell’accertamento delle capacità di un’impresa che si candida a
rifornire lo Stato, ciò che realmente fa testo è lo stato attuale dell’impresa, le
sue attuali capacità, non quelle correlate ad un passato che, seppur glorioso, è
ormai irripetibile".
                                              A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati
Decreto Sblocca Cantieri
Codice dei contratti e sblocca cantieri: Prima
riunione delle commissioni riunite 8a e 13a del
Senato
30/04/2019

E’ iniziato ieri presso le Commissioni 8a e 13a riunite l’iter della conversione in
legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. Dopo che Il senatore Agostino
Santillo, relatore per l'8a Commissione, ha illustrato gli articoli da 1 a 4 del
provvedimento, il Presidente Vilma Moronese della 13a Commissione ha
comunicato che, nella riunione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni
riunite svoltasi prima dell'inizio della seduta, si è convenuto di svolgere nella
giornata di lunedì 6 maggio le audizionirelative al provvedimento, restando
inteso che ciascun Gruppo, in linea di massima, si limiterà ad indicare non più
di due soggetti da audire e di fissare il termine per la presentazione degli
emendamenti a martedì 7 maggio, alle ore 18.

Successivamente inizieranno le votazioni sui vari emendamenti, con l'obiettivo,
sembrerebbe, di arrivare in Aula prima delle elezioni europee.

Questa insolita accelerazione si scontra, però, con l’importanza del
provvedimento che ha necessità di ampie riflessioni per evitare di aggiungere
altri errori a quelli già esistenti nel provvedimento stesso. Il decreto,
ricordiamo, deve essere convertito in legge entro il 17 giugno 2019, circa 3
settimane dopo le elesioni europee del 26 maggio.

Speriamo bene!

                                                       A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati
Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
Tabella modifiche al Codice
Decreto Legislativo 18 aprile 2019, n. 50 aggiornato al 18 aprile 2019
Testo a fronte Codice dei contrattI/#sbloccacantieri
Dispositivi per il controllo da
remoto, ecco i requisiti per accedere
all’ecobonus
di Alessandra Marra
La detrazione del 65% si applica agli apparecchi collegati ad impianti di riscaldamento,
di climatizzazione e per la produzione di acqua calda

Foto: scyther5 123RF.com
30/04/2019 – Quali requisiti devono soddisfare i dispositivi multimediali per il
controllo da remoto per accedere all’ecobonus?

Le caratteristiche di tali dispositivi sono state elencate dall’Agenzia delle Entrate
nella Guida all’ecobonus e dall’Enea nei Vademecum.

Dispositivi per il controllo da remoto: ecco quando accedono
all’ecobonus
Per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019, è prevista una
detrazione per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi
multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento,
produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative. L’obiettivo è
aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a
garantire un funzionamento più efficiente degli impianti.

La detrazione spetta nella misura del 65% dell’intero importo speso, senza un
limite massimo di detrazione.

Sono agevolabili, oltre alla fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature
(elettriche, elettroniche e meccaniche), le opere elettriche e murarie necessarie
per l’installazione e la messa in funzione, all’interno degli edifici, di sistemi di
“building automation” degli impianti termici degli edifici.

La detrazione spetta anche se l’acquisto, l’installazione e la messa in opera dei
dispositivi multimediali sono effettuati successivamente a un intervento di
riqualificazione energetica, o anche in assenza di un intervento.

Ecobonus per il controllo da remoto: i requisiti dei dispositivi
Questi dispositivi multimediali devono essere dotati di specifiche caratteristiche,
cioè:
- consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli
impianti da remoto;
- indicare, attraverso canali multimediali, i consumi energetici, mediante la
fornitura periodica dei dati;
- mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di
regolazione degli impianti.

Non sono ammissibili le spese per l’acquisto di dispositivi che permettono di
interagire a distanza con le predette apparecchiature (telefoni cellulari, tablet,
personal computer e dispositivi simili).

Infine, tali dispositivi devono essere a servizio di edifici accatastati, residenziali
e dotati di impianto termico.

© Riproduzione riservata
Sblocca Cantieri, Commercialisti: la
norma sulle cause di esclusione è
illegittima
di Paola Mammarella

Presidente Associazione italiana Dottori commercialisti: ‘contrari ad uno Stato di polizia
tributaria’

Foto: van Kruk©123RF.com

30/04/2019 – No ad uno Stato di polizia tributaria. Ad affermarlo è l’Associazione
italiana Dottori commercialisti, che ha messo sotto accusa il Decreto Sblocca
Cantieri (DL 32/2019).

A finire sotto esame è una norma dello Sblocca Cantieri che modifica l’articolo 80
del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) sulle cause di esclusione dalle gare.
Sblocca Cantieri e esclusione dalle gare
In base al Decreto Sblocca cantieri, “un operatore può essere escluso dalla
partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e
può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non
definitivamente accertati”.

Possono invece essere ammessi gli operatori che abbiano ottemperato ai loro
obblighi “pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero
quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto,
purchè l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande”.

Commercialisti: illegittima la norma dello Sblocca Cantieri
Secondo Andrea Ferrari, presidente dell’Associazione Italiana Dottori
Commercialisti (AIDC), “l’attuale legislatore sta calpestando sempre più lo
Statuto dei Diritti del Contribuente”.

Lo Sblocca Cantieri, scrive in una nota, “rappresenta l’ulteriore avanzata di
un regime di polizia tributaria, del tutto estraneo al dettato costituzionale. La
norma che introduce una causa di esclusione dagli appalti pubblici per le imprese
non in regola con gli obblighi di pagamento di imposte e contributi, anche non
definitivamente accertati, è semplicemente illegittima”.

“Il sistema tributario e legale – continua la nota - prevede la distinzione tra pretese
definitive e pretese in via di definizione. È del tutto evidente che non può essere
considerato debitore un soggetto per il quale una data pretesa impositiva non sia
stata ancora definitivamente accertata. Le stesse direttive europee nn. 23 e
24/2014, pur dettando specifiche regole a tutela della trasparenza negli affidamenti
e della libera concorrenza, prevedono la possibilità di escludere gli operatori
economici dagli appalti solo quando vi sia intervenuta una decisione giudiziaria
ed amministrativa definitiva e vincolante ed a condizione che l’inadempimento
sia di rilevante entità”.
Puoi anche leggere