Consiglio Nazionale dei Geologi - Consiglio Nazionale dei ...
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Data 21-06-2019 IL �MATTINO Pagina Foglio 28 1/2 L'inquinamento Il Golfo intrappolato da buste e bottiglie è record di plastica ► 3,56 grammi per metro cubo ►L'Sos: nonostante la campagne il più alto indice mai registrato la situazione non è migliorata ne Fondalicampania. Se il mare più presto. A��i3:mo trovato so è una «plastica blu». lo la parte v1s1b1le del proble ma: plastica grossolana, packa Gennaro Di Biase I DOSSIER ge, bottiglie, flaconi. Se quest� La vetta della classifica del vede l'occhio, immagino cosa c1 Il mare intrappolato nelle botti dossier di Greenpeace, se la si sia nell'acqua». «La situazione glie, nei tappi, nei copertoni e legge in senso virtuoso, spetta a sembra peggiorata - dice Fran nelle buste. Il record di micro Capo Rizzuto con 0.06 micro cesca Zazzera di Greenpeace plastiche presenti nelle acque plastiche al metro cubo. Bari e Napoli -Ad aumentare i proble del Paese, cioè 3,56 per ogni me Messina (0.2 e 0.12) non sono mi nel Golfo ci si mettono an tro cubo, è stato riscontrato sul messe affatto male. Lo scudetto che gli incendi sul Vesuvio e gli dell'inquinamento, invece, è di scarichi». la finestra del Golfo di Napoli, gran lunga quello di Portici: precisamente a Portici, durante 3,56 microplastiche al metro I FONDALI una rilevazione effettuata nel cubo, distribuite in 43% di polie Stando solo ai problemi visi 2017. Il dossier di Greenpeace, tilene, 6% di polipropilene, 8% bili, nelle acque campane c'è di pubblicato nel 2018, parla chia di polistirene, 29% di viscosa e tutto, un packaging assortitissi ro: non solo nelle acque a ridos 6% di etilene vinil acetato. In ar mo confermato dagli ambienta so di Napoli ci sono più micro rivo c'è un altro dossier, e non ci listi: sacchi e sacchetti di im plastiche che in qualsiasi altro si aspettano di certo rose e fiori: mondizia, giocattoli, imballag specchio d'acqua italiano cam «Durante il Mayday Sos Plasti gi di polistirolo, tessuti, mate pionato, ma il secondo posto ca - continua Ungherese - cioè riali elastici, cd con tanto di cu delle Isole Termiti, con la con il tour di Greenpeace che, assie stodia. L'appello all'azione arri centrazione di 2.2 plastiche al me a i ricercatori del Cnr-Ias e va anche da Fondalicampania, metro cubo, è stato quasi dop dell'Università Politecnica delle che annuncia una proposta di piato. E non è tutto, perché «da Marche, per tre settimane ha at censimento degli scarichi abusi allora la situazione non è certo traversato il Tirreno Centrale vi presenti nel Golfo di Napoli migliorata - spiega Giuseppe per monitorare il liv�llo di i� in occasione dell'imminente Ta Ungherese, responsabile di quinamento da plastica, la si volo Blu promosso dal Comune Campagna Inquinamento tuazione di gran lunga più pre (il cui bando è partito nei giorni Greenpeace Italia - Anzi. Nel occupante riguarda la Campa scorsi): «Il Golfo di Napoli è ric Sarno poche settimane fa abbia nia e il Sarno: lì abbiamo trova co di storia e biodiversità - pro mo trovato di tutto, peggio che to una mole da capogiro di ma segue De Stefano - ma ha biso in qualsiasi altro posto del Tir teriali sversati. E dal Sarno, ov gno di essere preservato. Il ma reno Centrale. E dal Sarno le mi viamente, le microplastiche si re è la principale risorsa del ter croplastiche si spostano nel spostano nel Golfo di Napoli. ritorio, e negli ultimi anni diver Golfo di Napoli. A ridosso del Dalla rilevazione di Portici a og si comuni del Golfo hanno spo prossimo inverno avremo i ri gi non si è fatto nulla per depu sato la causa ambientalista, tut sultati delle campionature». In rare le acque, e certamente la si tavia siamo appena all'inizio di arrivo un altro dossier, quindi, tuazione da allora non è miglio questo percorso c'è ancora mol sulle acque di Partenope e din rata, anzi. I risultati dei campio to da lavorare. Bisogna tuttavia torni, e il documento fornirà an ni prelevati a inizio giugno arri ammettere che la sinergia ope che dati e analisi sui pesci del veranno in inverno, ma non ci rativa fra le varie forze del terri Golfo, perchè «le microplasti sono elementi per ritenere che torio, comuni, cittadini, associa che finiscono nei piatti a tavo le acque di Napoli siano uscite zioni e organi competenti, è la», commenta Davide De Stefa dalla lista dei mari più inquina uno strumento essenziale per no, presidente dell'associazio- ti del Paese. Qualcosa va fatto al contrastare il degrado». © RIPRODUZIONE RISERVATA Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
21/06/2019 Il Sole 24 Ore Dossier
21/06/2019 Il Sole 24 Ore Dossier
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21/06/2019
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21/06/2019
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21 Giu 2019 Sblocca-cantieri, il dossier sul decreto convertito in legge: analisi, testi, commenti a cura di Mauro Salerno Dopo una gestazione di mesi e una doppia approvazione in Consiglio dei ministri il decreto Sblocca-cantieri è finalmente entrato in vigore lo scorso 18 giugno. Dal giorno dopo, cioè dal 19 giugno, tutti i bandi di gara per gli appalti pubblici devono essere adeguati alle novità introdotte dal decreto, che ha imposto una profonda riscrittura del codice degli appalti. Sono 53 le correzioni esplicite al Dlgs 50/2016 incluse le norme che sospendono alcune disposizioni del codice o introducono deroghe ad altre misure (vedi subappalto) con carattere sperimentale. Per comodità di documentazione abbiamo raccolto in questo fascicolo i focus non solo giornalistici dedicati al decreto (n.32/2019), ormai convertito in legge (n.55/2019). Oltre agli articoli di approfondimento con esempi e casi concreti, illustrati dai nostri esperti, anche i testi aggiornati di tutte le norme attualmente in vigore. Il fascicolo on line è riservato agli abbonati. Per leggere, scaricare e stampare articoli e documenti è sufficiente un clic sui titoli riportati in basso. I DOCUMENTI SBLOCCA-CANTIERI, IL TESTO DEL DL 32/2019 CONVERTITO IN LEGGE (N.55/2019) LA MAXI-TABELLA CON LE 53 MODIFICHE AL CODICE ARTICOLO PER ARTICOLO DECRETO VS CODICE APPALTI: IL TESTO A FRONTE (a cura di Laura Savelli) GLI APPROFONDIMENTI DEGLI ESPERTI PIU' SPAZIO ALL' AFFIDAMENTO DIRETTO, TORNA LA PROCEDURA NEGOZIATA COSI' CAMBIANO GLI APPALTI SOTTOSOGLIA(di Roberto Mangani) PER LE STAZIONI APPALTANTI UNA DOPPIA STRADA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO (Al. Ba.) FINO A FINE 2020 APPALTI SENZA CENTRALE ANCHE PER I PICCOLI COMUNI (di Paola Conio) I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: OK AL PREZZO PIU' BASSO FINO A 5,5 MILIONI(di Roberto Mangani) REQUISITI, TUTTE LE NOVITA' SULLE CAUSE DI ESCLUSIONE(di Laura Savelli) ADDIO TERNA E SUBAPPALTO AL 40% FINO A FINE 2020 (di Roberto Mangani)
REGOLAMENTO UNICO, APPALTO INTEGRATO, SUBAFFIDAMENTI: TUTTE LE INCERTEZZE DEL DECRETO(di Alessandro Zuccaro) DALL'ESERCIZIO PROVVISORIO AI CONCORDATI: TUTTE LE NOVITA' SULLE CRISI DI IMPRESA (di Luca Leone e Paola Conio) IMPRESE, PASSA DA 10 A 15 ANNI IL PERIODO DI RIFERIMENTO PER LA QUALIFICAZIONE (di Gianluca Podda) IL PASSAGGIO IN PARLAMENTO NON FUGA I DUBBI SUI CONSORZI STABILI(di Alessio Cicchinelli, studio Piselli & Partners) RIVIVE SOLO PER DUE MESI IL BONUS2% PER I PROGETTISTI DELLA PA(di Silvia Lanzaro) LINEE GUIDA E DECRETI ATTUATIVI IN VITA ANCHE CON IL REGOLAMENTO UNICO (di Laura Savelli) EDILIZIA PRIVATA, EDIFICI PIU' VICINI: CADE IL TABU' DEI 10 METRI(di Guglielmo Saporito) EDILIZIA PRIVATA, VIA LIBERA ALLE RDEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI FEDELI(di Fabrizio Luches) FOCUS SULLE SEMPLIFICAZIONI PER I PROGETTI IN ZONA SISMICA(di Donato Palombella) GLI ARTICOLI GIORNALISTICI RIVOLUZIONE SBLOCCA-CANTIERI: LE NOVITA' IN SINTESI(di Mauro Salerno) IL DECRETO SBLOCCA-CANTIERI E' LEGGE, MA SERVONO 27 DECRETI PER RENDERLO OPERATIVO(di Mauro Salerno) INCIAMPO SULL'APPALTO INTEGRATO: SOSPENSIONE SENZA EFFETTO(di Mauro Salerno) GIALLO RISERVE, PER ERRORE SONO POSSIBILI SULL'ARECHEOLOGIA INVECE CHE SULLA VALIDAZIONE(di Mauro Salerno) PER FAR PARTIRE I COMMISSARI SERVONO 18 DECRETI(di Mauro Salerno) LINEE GUIDA, CORRUZIONE, QUALIFICAZIONE: I DUBBI DI CANTONE(di Mauro Salerno) ANAC: IN SOFFITTA ANCHE LE LE LINEE GUIDA SUL BIM (di Mauro Salerno) BOCCIATE LE NORME SULLA RIGENERAZIONE URBANA: OCCASIONE PERSA(di Massimo Frontera e Mauro Salerno) UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO: MANCA UNA STRATEGIA CHIARA (di Mauro Salerno) DISTANZE MINIME, OK ALLE DEROGHE PER LE AREE DI TRASFORMAZIONE (di Massimo Frontera) PIU' TEMPO AI COMUNI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE E STRADE(di Mauro Salerno) INVESTIMENTI, RISCHIO IMPATTO AL RALENTI (di Giorgio Santilli) «COMMISSARI MAI SULLE GARE, UTILI SULLE AUTORIZZAZIONI» (di Giorgio Santilli) P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
21 Giu 2019 Sblocca-cantieri/2. A Vobarno uno dei primi bandi con le nuove regole: massimo ribasso ok per soli 3mila euro Alessandro Lerbini Uno dei primi bandi pubblicati con le nuove regole dello Sblocca cantieri arriva da Vobarno (Brescia), dove la Centrale unica di committenza della Comunità Montana di Valle Sabbia appalta i lavori di efficientamento energetico, adeguamento sismico dell'edificio sede dell'istituto comprensivo con accorpamento della scuola primaria con la scuola secondaria di primo grado. La gara, spedita il 17 giugno e pubblicata il 20 giugno sulla Gazzetta europea, ha un importo di 5.545.000 euro, appena 3mila euro in meno della soglia comunitaria. Questo valore ha permesso alla stazione appaltante di scegliere il prezzo più basso come criterio di aggiudicazione invece dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Caso controverso invece per il subappalto. Nel bando pubblicato i requisiti relativi alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria (Os8 in classifica II e Os18-A in classifica I) non posseduti dall'offerente non possono eccedere complessivamente la percentuale di subappalto del 50% dell'importo dei lavori. Questa quota, nella versione del decreto in vigore fino al 18 giugno era conforme, ma nel testo entrato in vigore il giorno dopo la quota massima scende al 40%. Si tratta di un caso limite di interpretazione a cavallo della data spartiacque tra vecchie e nuove regole anche se la stazione appaltante ha pubblicato sul proprio sito il bando nella giornata del 17 giugno. Nella categoria scorporabile Og11 in classifica III bis il subappalto potrà essere al massimo al 30%, mentre la categoria prevalente è la OG1 classe IV, per 1.622.831 euro. Complessivamente il subappalto raggiunge in questa gara la quota dell'80%. L'avviso scade il 23 luglio. Il cantiere avrà una durata di 730 giorni. Vai ai documenti di gara P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
21 Giu 2019 Dissesto idrogeologico, Costa spiana la strada ai super-commissari Massimo Frontera Pronta la nuova architettura normativa, predisposta dal ministero dell'Ambiente, Sergio Costa, per gestire gli interventi di contrasto al rischio di dissesto idrogeologico. Il cuore della proposta normativa - che nei prossimi giorni sarà trasmessa in Parlamento - sta nei poteri derogatori concessi ai commissari. Ruolo che sarà affidato ai presidenti delle regioni e delle provincie autonome e che si estende a tutte le attività connesse agli interventi, con l'unica esclusione della programmazione (che resta in capo al ministero dell'Ambiente). I poteri dei commissari In materia di appalti, i commissari potranno operare richiamandosi direttamente alle direttive Ue, bypassando il codice dei contratti. «Il commissario - si legge nel Ddl (articolo 3) - provvede in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, nel rispetto comunque della normativa dell'Unione, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme poste a tutela del patrimonio culturale e del paesaggio». Il commissario può individuare liberamente il soggetto attuatore dell'intervento, anche nell'ambito dell'amministrazione regionale (in caso di attuatore pubblico viene concesso anche l'incentivo del 2% per i servizi tecnici). Inoltre il commissario può rilasciare autorizzazioni che sostituiscono tutti i visti, pareri, autorizzazioni e nulla osta «e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento». Le autorizzazioni del commissario comportano dichiarazione di pubblica utilità e costituiscono, se serve, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale», rispettando però i limiti del codice Ambiente. In tema di occupazioni d'urgenza ed espropri, il commissario provvede alla redazione dello stato della consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche alla sola presenza di due rappresentanti delle regioni o degli enti locali interessati «prescindendo da ogni altro adempimento». Gli interventi: dall'abbattimento di edifici abusivi al ripascimento delle spiagge Il raggio d'azione del commissario è molto ampio. La platea degli interventi complessivamente inclusi nella mitigazione del rischio idrogeologico e nella salvaguardia del territorio si compone di sette tipologie di opere che vanno dalla difesa idraulica (sia per la sistemazione dei corsi d'acqua, sia per la prevenzione di piene e allagamenti) all'intervento sui territori montani, dalla protezione delle coste (sia nei confronti delle aree abitate, sia per contrastare l'erosione) alla demolizione di opere abusive «in alveo» (anche in danno). Tra le altre cose, il commissario può disporre interventi per il rifacimento degli arenili, «anche mediante la ricostruzione dei cordoni dunali». Fondo progettazione con 105 milioni di euro
Il Ddl non stanzia risorse aggiuntive rispetto all'attuale stanziamento destinato a interventi per la salvaguardia del territorio - complessivamente 1,45 miliardi circa nel quinquennio 2019-2023 da quattro fonti normative - ma ritaglia però una nuova dotazione da destinare alla progettazione. Più precisamente, viene istituito presso il ministero dell'Ambiente un Fondo per la progettazione con una dotazione complessiva di 105 milioni nel periodo 2019-2021, con 35 milioni per ciascuna annualità, più eventuali altre risorse residue stanziate dalla legge di bilancio 2016 (articolo 55 legge 221/2015). Arriva il «green manager» Il ddl prevede la figura del «green manager», preposto al monitoraggio del programma, limitatamente agli interventi regionali. Il manager "verde" predispone anche un relazione trimestrale sullo stato di attuazione in coordinamento con i Nos, i nuclei operativi di supporto. Il green manager assorbe anche le funzioni dell'attuale figura del «mobility manager» in materia di mobilità sostenibile ed efficientamento energetico e idrico. Assistenza tecnica, porte aperte all'in house Il commissario potrà ricorrere a una ampia gamma di soluzioni, tutte interne alla Pa, per svolgere le «attività propedeutiche» all'elaborazione del programma degli interventi da realizzare, nonché per le attività di progettazione, affidamento lavori, direzione lavori, collaudo e «ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture». Si va dalle strutture regionali (oltre che comunali e provinciali) ai provveditorati, dall'Anas a Rfi, dai consorzi di bonifica a «tutti i soggetti pubblici, ivi comprese le società in house delle amministrazioni centrali dello stato e delle regioni, e delle società a totale capitale pubblico, dotati di specifica competenza». P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
21 Giu 2019 Abusi, la richiesta di sanatoria ferma la demolizione? Le posizioni (divergenti) di Tar e Consiglio di Stato Paolo Bertacco e Federico Finazzi (*) Il dibattito giurisprudenziale sulla perdurante efficacia dell'ordinanza di demolizione in seguito alla presentazione dell'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del Dpr n. 380 del 2001 (Testo Unico dell'Edilizia – Tue) risulta ad oggi tutt'altro che sopito. Il punto di partenza delle differenti letture offerte dal giudice amministrativo risulta essere la mancanza di una disposizione espressa nel Tue che chiarisca se la presentazione della domanda di sanatoria produca la sospensione degli effetti della precedente ordinanza di demolizione ovvero, al contrario, la sua caducazione (con conseguente necessità per l'Amministrazione di adottare un nuovo ordine demolitorio a seguito del rigetto della domanda di sanatoria). Il Legislatore non sembra infatti aver richiamato nel Dpr n. 380 del 2001 la disposizione contenuta nell'art. 44 della L. n. 47 del 1985 (a cui fa rinvio anche la L. n. 724 del 1994) con cui veniva, viceversa, chiarito che, in pendenza di domande di condono edilizio, i procedimenti amministrativi e giurisdizionali pendenti erano da intendersi sospesi ex lege sino alla decisione del sindaco in merito all'istanza presentata. Pertanto, cercando di ovviare a tale vuoto normativo, la giurisprudenza ha provato a ricostruire la normativa in questione e il corretto procedimento che le amministrazioni comunali dovrebbero seguire, specificando altresì quali siano gli effetti ingenerati dalla presentazione dell'istanza di sanatoria rispetto ai giudizi pendenti avverso l'ingiunzione di demolizione emessa in origine. Tuttavia, ancora oggi, la giurisprudenza non si è assestata su una posizione condivisa, ma vede la presenza di due orientamenti (quasi) costantemente ribaditi da una parte, dai Tribunali Amministrativi Regionali, e dall'altra, dal Consiglio di Stato. Inoltre, alcune recenti pronunce si sono inserite nel solco tracciato dall'uno o dall'altro filone giurisprudenziale, ponendo particolare attenzione sulla questione dell'interruzione – a seguito della presentazione dell'istanza di sanatoria – del termine di novanta giorni previsto dall'art. 31, comma 3 del Tue, per ottemperare all'ordine di demolizione. Su questo punto, sembrerebbe che la giurisprudenza garantisca la tutela del privato, affermando ripetutamente che il suddetto termine debba decorrere da capo sia nel caso in cui l'amministrazione adotti una nuova ordinanza di demolizione a seguito del rigetto dell'istanza ex art. 36 del Tue, sia nelle ipotesi di reviviscenza dell'ingiunzione originaria. L'orientamento maggioritario dei giudici di primo grado Presso i giudici amministrativi di primo grado si registrano numerose pronunce con cui viene sostenuto che la proposizione di un'istanza di accertamento di conformità successivamente
all'emissione di un'ingiunzione di demolizione delle opere abusive renda definitivamente inefficace il provvedimento sanzionatorio emesso. Infatti, secondo tale orientamento – ribadito di recente dalla sentenza del Tar Lombardia – Milano, Sez. II, n. 1279 del 4 giugno 2019 – l'ordine di demolizione precedentemente notificato al privato sarebbe da ritenersi caducato sia in caso di accoglimento dell'istanza di sanatoria (come ovvio), che in caso di rigetto da parte dell'amministrazione. Pertanto, in tale ultima ipotesi, l'amministrazione sarebbe tenuta ad adottare «un'ulteriore misura sanzionatoria, con l'assegnazione di un nuovo termine per adempiere» (negli stessi termini anche il TarLombardia – Brescia, sentenza n. 904 del 10 luglio 2017). Anche il TarToscana, Sez. III, con le sentenze n. 749 e n. 751 del 21 maggio 2019 e il TarPuglia – Lecce, Sez. III, con la sentenza n. 447 del 18 marzo 2019 aderiscono al riportato orientamento, specificando inoltre che l'inefficacia dell'ordinanza deriverebbe dal necessario riesame dell'abusività (o meno) dell'opera, compiuto a seguito della presentazione dell'istanza di accertamento di conformità. Tale istanza, obbligherebbe infatti l'amministrazione ad effettuare una nuova valutazione della situazione di abusività, andando così ad impattare sulla precedente ordinanza di demolizione (emanata, appunto, sul presupposto dell'illegittimità dell'opera), rendendola così inefficace. Secondo tale ricostruzione, il nuovo esame effettuato dall'amministrazione sull'istanza del privato, comportando l'emissione di un ulteriore provvedimento di accoglimento o di rigetto, andrebbe – in ogni caso – a superare il provvedimento sanzionatorio emesso in origine. Diretta conseguenza di un ragionamento così impostato, risulterebbe poi essere la privazione dell'interesse alla decisione del ricorso promosso avverso l'ordinanza di demolizione adottata ab origine, dato che il ricorrente non riceverebbe alcuna utilità concreta ed attuale da una pronuncia giurisdizionale su un provvedimento già privo di effetti. L'interesse al ricorso subirebbe quindi una traslazione rispetto sugli eventuali provvedimenti di diniego della sanatoria e – infine – sulla nuova ordinanza di demolizione adottata dall'Amministrazione. L'interpretazione del Consiglio di Stato e la posizione mediana di alcuni Tar La giurisprudenza del Consiglio di Stato, confermata anche di recente dalla sentenza della Sezione Seconda n. 3954 del 13 giugno 2019, risulta ormai essersi assestata su una ricostruzione di segno opposto rispetto a quella dei giudici di prime cure. Secondo la lettura del giudice di appello, la proposizione di un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del Tue provocherebbe l'effetto di sospendere – soltanto temporaneamente – gli effetti della precedente ingiunzione di demolizione delle opere per le quali si è presentata l'istanza di sanatoria. Infatti, una volta decorso il tempo legalmente stabilito per la definizione della pratica di sanatoria da parte dell'amministrazione, nel caso di adozione di un espresso provvedimento di rigetto della richiesta (ovvero della formazione di un rigetto tacito, ai sensi dell'art. 36, comma 3 del Tue), l'ordinanza di demolizione emessa in principio riacquisterebbe pienamente la sua efficacia. Nell'opposto caso di accoglimento dell'istanza del privato, invece, l'ingiunzione a demolire resterebbe definitivamente priva di effetti, rendendo quindi improcedibile – solamente in tale ipotesi – il ricorso precedentemente proposto avverso il provvedimento repressivo dell'abuso. La conseguenza processuale della sopravvenuta carenza di interesse non potrebbe quindi essere connessa alla mera proposizione dell'istanza di accertamento di conformità, poiché sussisterebbe la possibilità per l'ordinanza di demolizione di riacquistare pienamente efficacia in caso di rigetto della domanda di sanatoria. Le ragioni di tale ricostruzione sono chiaramente esplicitate in alcuni precedenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato (in particolare in due sentenze della Sesta Sezione, pronunciate in data 4 dicembre 2017, n. 5653, e in data 4 aprile 2017, n. 1565). In particolare, attraverso le citate pronunce, il giudice di secondo grado ha avuto modo di
chiarire come non vi sia traccia di alcuna norma di legge che preveda in generale l'irrilevanza dei precedenti provvedimenti repressivi dell'abuso a seguito della presentazione di una domanda di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 Tue. Inoltre, il vuoto normativo esistente non può ritenersi colmato nemmeno dalle disposizioni in materia di condono edilizio, che risultano insuscettibili di applicazione analogica, avendo natura eccezionale. Pertanto, come affermato dal Consiglio di Stato, il faro che deve illuminare il giudice dovrebbe essere in via prioritaria il principio di legalità, in questo caso applicato agli effetti degli atti. Non essendovi alcuna norma che preveda la caducazione dell'ordine di demolizione, non risulta quindi possibile onerare l'amministrazione dell'adozione di una nuova ordinanza di demolizione nei casi di rigetto (sia espresso che tacito) dell'istanza di accertamento di conformità. Infatti, una simile ricostruzione porterebbe il giudice a sconfinare al di fuori del giudizio sull'esercizio del potere da parte dell'Amministrazione, invadendo le competenze proprie del Legislatore. Peraltro, gravare le amministrazioni di un tale onere, significherebbe, da un'altra prospettiva, «riconoscere in capo a un soggetto privato, destinatario di un provvedimento sanzionatorio, il potere di paralizzare, attraverso un sostanziale annullamento, quel medesimo provvedimento» (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 1565/2017, cit.). Tale assunto dimostra come il giudice di secondo grado, oltre a fornire una ricostruzione coerente con il principio di legalità, tenga in considerazione anche ulteriori principi tipici dell'azione amministrativa, quali i principi di efficacia e di economicità, che potrebbero risultare violati se l'Amministrazione si adeguasse all'interpretazione fornita dai giudici di primo grado. Per completezza di questa ricostruzione occorre, infine, dare conto di una terza e mediana posizione di alcuni Tar (in particolare, Tar Calabria – Reggio Calabria, sentenza n. 303 del 3 maggio 2019e TarSicilia – Catania, sentenza n. 145 del 31 gennaio 2019), che cercano di conciliare i due opposti orientamenti giurisprudenziali, ponendo l'accento sulle garanzie in favore del privato. In particolare, secondo tali pronunce, l'unico onere in capo all'amministrazione sarebbe quello di assegnare al privato, anche agli effetti del comma 4 bis dell'art. 31 dell'art. 31 Tue, un nuovo termine di novanta giorni per eseguire l'ordine di demolizione. E ciò indipendentemente dall'adozione di una nuova ingiunzione ovvero dal riacquisto dell'efficacia di quella emessa in principio. L'Amministrazione sarebbe quindi libera di scegliere in quale modo comportarsi. Tuttavia, anche tale ultima interpretazione, per quanto persegua l'obiettivo di garantire al privato il rinnovo dei termini a seguito del rigetto dell'istanza di sanatoria, non si concilia con il dettato normativo, che – come ampiamente visto – non prevede in alcun caso la caducazione dell'ordinanza a seguito della mera presentazione dell'istanza di accertamento di conformità. Sebbene il dibattito sia ancora aperto e non sembri vicina una sua composizione deve purtuttavia segnalarsi che l'orientamento del Consiglio di Stato sembrerebbe aver iniziato a fare breccia nell'orientamento maggioritario sposato dai giudici di primo grado, come dimostrano due recenti pronunce del TarCampania, che accolgono in tutto le argomentazioni del giudice di appello (Sezione Sesta, sentenza n. 3122 del 7 giugno 2019 e Sezione Seconda, sentenza n. 3183 del 12 giugno 2019). (*) Studio Legale Bertacco Recla P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
21 Giu 2019 Appalti, il ricorso non blocca l'esclusione dell'impresa inaffidabile Francesco Machina Grifeo Nell'ambito di una gara pubblica per l'affidamento di un servizio (refezione scolastica nel comune di Napoli) l'amministrazione può sempre escludere l'impresa ritenuta inaffidabile per aver compiuto gravi illeciti (presenza di ‘esterichia coli' nella carne), anche se questi sono oggetto di una causa giudiziale pendente. Lo ha stabilito la Corte Ue, con lasentenza nella Causa C-41/18, affermando che la direttiva europea sugli appalti pubblici (2014/24/Ue) «osta a una normativa nazionale in forza della quale la contestazione in giudizio della decisione di risolvere un contratto di appalto pubblico, assunta da un'amministrazione aggiudicatrice per via di significative carenze verificatesi nella sua esecuzione, impedisce all'amministrazione aggiudicatrice che indice una nuova gara d'appalto di effettuare una qualsiasi valutazione, nella fase della selezione degli offerenti, sull'affidabilità dell'operatore cui la suddetta risoluzione si riferisce». Il ricorso La società Meca, partecipante alla gara indetta dal Comune di Napoli per la refezione scolastica dell'anno 2017/2018, aveva chiesto al Tar Campania di annullare la decisione con cui il municipio aveva ammesso la società Sirio, dal momento che l'anno precedente, la medesima società si era aggiudicata l'appalto, ma aveva poi costretto il Comune di Napoli a risolvere il contratto a causa della presenza di un batterio nocivo negli alimenti. Per la ricorrente, intatti, un simile evento consentirebbe all'amministrazione aggiudicatrice di escludere dalla gara la società proprio a causa dell'illecito commesso nell'esecuzione del precedente contratto di appalto. Al contrario, sia il Comune di Napoli che la società hanno affermato che tale esclusione non possa avvenire poiché la risoluzione è oggetto di un contenzioso giudiziale ancora pendente e, pertanto, non sono state ancora accertate né la gravità dell'inadempimento né l'inaffidabilità della Sirio. A questo punto, il Tar si è rivolto alla Corte di giustizia per chiedere se l'automatica non applicazione di tale causa di esclusione dalla gara sia compatibile con i principii del diritto dell'Unione del legittimo affidamento, della certezza del diritto, di non discriminazione, di proporzionalità nonché con la direttiva sugli appalti pubblici. La decisione della Corte La risposta dei giudici di Lussemburgo è stata negativa. «È evidente – si legge nella sentenza - che una disposizione nazionale quale l'articolo 80, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti pubblici non è idonea a preservare l'effetto utile del motivo facoltativo di esclusione previsto dall'articolo 57, paragrafo 4, lettera c) o g), della direttiva 2014/24». Il potere discrezionale che la direttiva conferisce all'amministrazione aggiudicatrice è infatti «paralizzato dalla semplice proposizione da parte di un candidato o di un offerente di un ricorso diretto contro la risoluzione di un precedente contratto di appalto pubblico di cui era firmatario, quand'anche il suo comportamento sia risultato tanto carente da giustificare tale risoluzione». Inoltre, una norma come quella prevista dal Codice dei contratti «non incoraggia manifestamente un
aggiudicatario nei cui confronti è stata emanata una decisione di risoluzione di un precedente contratto di appalto pubblico ad adottare misure riparatorie». Mentre, la direttiva sul punto ha carattere particolarmente «innovativo» nella misura in cui istituisce il meccanismo delle condotte riparatorie (self-cleaning). «Tale meccanismo, che si applica agli operatori economici non esclusi da una sentenza definitiva - prosegue la decisione -, tende a incoraggiare l'operatore economico a fornire prove del fatto che le misure da esso adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo facoltativo di esclusione». Se tali prove sono ritenute sufficientai, l'operatore «non deve essere escluso dalla procedura d'appalto». A tal fine, però, «deve dimostrare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le utorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti». P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
21 Giu 2019 Ance Sicilia: sconto del 40% per la cattedrale di Palermo, l'emendamento anti-ribassi vada alla Consulta Al. Le. L'Ance Sicilia alza la voce nei confronti dei maxiribassi e di Danilo Toninelli. L'occasione è stata quella dell'avvio delle opere di ristrutturazione della cattedrale di Palermo. «Il ministro delle Infrastrutture Toninelli - rendono noto i costruttori siciliani - ha presentato in pompa magna l'appalto per il restauro della Cattedrale dall'importo dei lavori di 2 milioni di euro. Ma ha omesso di dire che è stato aggiudicato con oltre il 40% di ribasso. Non basta che crollino ponti e viadotti: evidentemente la politica ha bisogno che anche un monumento noto in tutto il mondo e che ha resistito quasi mille anni vada incontro a tale rischio, per capire che il fenomeno dei ribassi eccessivi va a scapito della qualità e della sicurezza e, quindi, è causa di crolli, incompiute e decessi nei cantieri». «Da anni paghiamo la scelta del governo Renzi - continua l'Ance Sicilia - di scrivere il Codice degli appalti piegandosi a quel diktat dell'Europa che favorisce i ribassi eccessivi, nonchè di impugnare la norma varata dall'Ars che andava in senso contrario. Nonostante i continui solleciti da parte dell'Ance Sicilia, finora nessuna forza politica ha avuto la capacità non solo di esprimere proposte alternative o di resistere al potere delle lobby che riesce a condizionare le scelte del legislatore, ma persino di dire da che parte sta. Adesso che c'è un emendamento al Collegato alla Finanziaria all'esame dell'Ars, che fornisce l'occasione per affrontare la questione in ottica di trasparenza e di anti-turbativa, dopo uno stringato dibattito di dieci minuti il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, lo ha accantonato. Perché? Questa non è una norma che modifica il Codice degli appalti, rientra nelle competenze statutarie della Regione, è sotto soglia comunitaria, agisce in chiave anti-turbativa e trasparenza e tutela le piccole e medie imprese sane. Ma se si avesse il dubbio residuo che la proposta possa essere incostituzionale, bene: la si approvi subito e, qualora anche il governo giallo-verde dovesse impugnarla, la Regione sollevi conflitto avanti alla Corte costituzionale. Almeno saranno i giudici della Consulta a dare indicazioni al legislatore su come sanare una volta per tutte questo bubbone che ammorba ogni gara d'appalto e nega ai cittadini il diritto di fruire di infrastrutture e servizi fondamentali, mentre speculatori, lobby e comitati d'affari si arricchiscono». P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
Lo sblocca Cantieri è legge detto Stato: L’esame ed il commento dell’ANCE 21/06/2019 Dopo la conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 con la legge 14 giugno 2019, n. 55 l’Ance ha pubblicato un interessante esame e commento delle novità di maggiore rilievo per il settore dei lavori pubblici. Nella sintesi predisposta dall’ANCE è precisato che: la legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U.R.I, ossia, a decorrere dal 18 giugno 2019; le disposizioni nella essa contenute trovano, quindi, applicazione con riferimento alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente a tale data, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non siano ancora stati trasmessi gli inviti a presentare offerta (art.1, comma 21); nel caso in cui le disposizioni introdotte con il decreto legge abbiano trovato conferma nella legge di conversione, le stesse si applicano senza soluzione di continuità, a decorrere dal 19 aprile 2019, data di entrata in vigore del citato decreto; viceversa, per quanto riguarda le previsioni modificate o abrogate dalla legge di conversione, esse potranno trovare applicazione unicamente nei confronti dei contratti derivanti da bandi o inviti adottati antecedentemente all’entrata in vigore della legge, e quindi dal 19 aprile 2019 e fino al 17 giugno 2019.
Per quanto riguarda la legge di conversione, l’ANCE evidenzia che la stessa, oltre a confermare alcune importanti previsioni introdotte con il Decreto-legge n. 32/2019, ha introdotto significative novità tra le quali particolarmente significativa è la sospensione “transitoria”, fino al 31 dicembre 2020, nelle more della riforma complessiva del settore, di alcune disposizioni del Codice dei Contratti pubblici, al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e favorire l’apertura dei cantieri. Per l’ANCE è, senz’altro positiva, la conferma della volontà legislativa di superare il sistema della cd. “soft law”, attraverso il ritorno ad un regolamento generale, con il quale restituire certezza alla disciplina attuativa del Codice. Opportuna è, poi, l’introduzione, in fase di conversione, della possibilità per il MIT e l’ANAC di intervenire, in attesa dell’adozione del regolamento, sui provvedimenti già adottati nelle materie che saranno oggetto di disciplina regolamentare, sebbene sarebbe stato auspicabile non limitare l’esercizio del potere di modifica alla sola finalità dell’archiviazione delle procedure d’infrazione UE. Così operando, infatti, appare precluso apportare aggiornamenti alla luce delle novità introdotte dallo stesso provvedimento in commento. Si pensi, ad esempio, alle linee guida n. 4/2016 - recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” - non più attuali rispetto all’art. 36 del Codice, come modificato dalla legge in commento, ma transitoriamente in vigore ai sensi dell’art. 216, comma 27- octies. A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata Documenti Allegati Esame e commento ANCE
Cause da esclusione e Principio di rotazione negli appalti: nuova sentenza del Consiglio di Stato 21/06/2019 Non necessita specifica motivazione l'esclusione dell’affidatario uscente dal novero degli operatori invitati ad una procedura negoziata, non trattandosi di una scelta di carattere sanzionatorio ma un'esigenza che nasce dall'applicazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) al fine di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente. Lo ha chiarito la Sezione Sesta del Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 3755 del 4 giugno 2019, ha ribaltato una decisione del giudice di primo grado che aveva accolto il ricorso presentato da un'impresa per l'annullamento di una procedura di esclusione da una gara per precedenti gravi inadempienze che determinarono la risoluzione del contratto pubblico di servizio. I giudici di primo grado avevano accolto il ricorso sotto l’unico ed assorbente profilo della violazione dell’art. 80 comma 5 lett. c), Codice dei contratti, per illegittimità della clausola escludente con cui si invitano a presentare offerta soltanto “ gli esecutori, in virtù di una convenzione non precedentemente risolta, di uno o più lotti oggetto della sopra menzionata procedura di gara ‘per l’affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della pubblica amministrazione – ID 1201’” e non anche gli operatori economici che abbiano contestato in giudizio l’atto di risoluzione adottato a loro carico, nel caso in cui le carenze loro addebitate non siano state oggetto di alcuna conferma in sede giurisdizionale, neppure di primo grado. La sentenza del Consiglio di Stato I giudici di Palazzo Spada, in tema di principio di rotazione negli appalti, hanno ricordato che non necessita specifica motivazione l'esclusione dell’affidatario uscente dal novero degli operatori invitati
ad una procedura negoziata, non trattandosi di una scelta di carattere sanzionatorio, quanto piuttosto dell’esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento) e dell’applicazione del principio di concorrenza e massima partecipazione che, nella fattispecie, si esplica consentendo ad operatori, diversi da quelli fino a quel momento coinvolti, di accedere ad appalti di durata necessariamente limitata per il verificarsi di situazioni non prevedibili. Il Consiglio di Stato ha confermato che è lecito avviare una procedura negoziata in coerenza con il principio di rotazione che governa l'aggiudicazione degli appalti nell'ipotesi del ricorso alla procedura negoziata, così evitando la cristallizzazione di relazioni esclusive tra la stazione appaltante ed il precedente gestore ed ampliando le possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti. Corollario del principio di rotazione è il carattere eccezionale dell'invito all'affidatario uscente. Altro argomento trattato dai giudici di secondo grado riguarda l’applicazione della norma in tema di esclusione per gravi illeciti professionali. L’indicazione delle specifiche fattispecie contenute all’art. 80, comma 5, lett. c) cit., anche nel testo previgente (applicabile ratione temporis) è stata ritenuta di carattere esemplificativo nei riguardi della stazione appaltante, nel senso che, pur agevolandone gli obblighi dimostrativi, qualora ritenga di addivenire all’esclusione dell’operatore economico colpevole dei gravi illeciti professionali ivi tipizzati, non ne limita tuttavia la discrezionalità nella valutazione di altre situazioni, ritenute tali da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità del concorrente, salvo, in tal caso, un onere della prova più rigoroso a carico della stazione appaltante. È stato, quindi, attribuito alla stazione appaltante un potere discrezionale di valutare “ i gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”, in quanto rimette alla stazione appaltante il potere di apprezzamento delle condotte dell’operatore economico che possono integrare un grave illecito professionale, tale da metterne in dubbio la sua integrità o affidabilità anche oltre le ipotesi elencate nel medesimo articolo, le quali, dunque, hanno carattere esemplificativo. Nel caso di specie la gravità del contenzioso in atto e delle contestazioni mosse all’impresa appaiono adeguatamente dare conto dell’esercizio della valutazione discrezionale rimessa alla stazione appaltante. A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata Documenti Allegati Sentenza
Fondi di edilizia sociale: ecco la ripartizione dei 250 milioni alle Regioni 21/06/2019 Raggiunta l'intesa in Conferenza Unificata sul Programma integrato di edilizia residenziale sociale e sulla relativa ripartizione di 250 milioni di euro tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Grazie al Programma elaborato dalla Direzione generale competente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si possono ora attivare interventi di rigenerazione e riorganizzazione urbana al fine di migliorare e ampliare l’offerta di housing sociale, prevedendo anche la messa in sicurezza degli edifici esistenti mediante interventi di adeguamento o miglioramento sismico ed efficientamento impiantistico. Il carattere sperimentale del Programma è qualificato dal perseguimento di un “consumo di suolo zero”: l’obiettivo è cioè quello di innescare processi rigenerativi, che prevedano soltanto residualmente nuove costruzioni, orientati ad una alta sostenibilità edilizia, con un efficientamento energetico da perseguire secondo i requisiti per “edifici a energia quasi zero”, così come previsto dalla normativa europea. Ora ciascuna Regione, sulla base di indicatori coerenti con la programmazione regionale dell’edilizia residenziale sociale e rappresentativi del disagio abitativo, sociale ed economico individuerà i comuni che possono presentare le proposte di intervento. Con successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sarà approvato l’elenco dei Comuni segnalati dalle Regioni per l’ammissione al finanziamento. Con lo stesso decreto verranno definite le procedure, la tempistica e le modalità di monitoraggio del programma. Di seguito il prospetto con la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Regioni e Province autonome Importo (euro) Piemonte 20.994.873,25 Valle D’Aosta 450.439,50 Lombardia 47.744.728,75 Provincia autonoma di Trento 2.504.925,75 Provincia autonoma di Bolzano 3.117.061,75 Veneto 16.078.941,50 Friuli Venezia Giulia 5.842.361,50 Liguria 7.586.622,50 Emilia Romagna 20.885.350,50 Toscana 17.064.040,25 Umbria 3.200.379,50 Marche 4.880.853,00 Lazio 21.840.504,75 Abruzzo 3.262.568,75 Molise 617.135,50 Campania 21.461.156,25 Puglia 14.123.530,25 Basilicata 2.431.034,25
Calabria 7.430.891,50 Sicilia 22.646.446,75 Sardegna 5.836.154,25 TOTALE 250.000.000,00 © Riproduzione riservata Documenti Allegati Schema decreto MIT
Indici sintetici di affidabilità fiscale: nella guida dell'Agenzia delle Entrate i vantaggi per imprese e professionisti 21/06/2019 Cosa sono e come si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale? Che differenza c’è tra gli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia? In quali casi non si applicano gli Isa? E soprattutto: quali sono i vantaggi per le imprese e i professionisti affidabili? A queste e ad altre domande è possibile trovare una risposta nella guida "Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale: i vantaggi per imprese e professionisti"messa a punto dall’Agenzia delle Entrate. I nuovi Isa con parole semplici - Nella pubblicazione vengono illustrati, con un linguaggio comprensibile anche ai non addetti ai lavori, i nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) che, a partire dalla dichiarazione Redditi 2019, sostituiscono gli studi di settore e i parametri. Introdotti con il Dl n. 50/2017, gli Isa sono in sintesi degli indicatori costruiti con una metodologia statistico-economica basata su dati e informazioni contabili e strutturali relativi a più periodi d’imposta. Essi consentono agli operatori economici di valutare autonomamente la propria posizione e di verificare il grado di affidabilità su una scala di valori che va da 1 a 10. Per i lavoratori autonomi e le imprese che risultano “affidabili” sono previsti alcuni benefici premiali. I vantaggi per le imprese e i professionisti affidabili - Un intero capitolo della guida è dedicato ai benefici per i contribuenti affidabili. A seconda del valore raggiunto, infatti, possono per esempio essere esclusi da alcuni tipi di controlli o beneficiare della riduzione dei termini per gli accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate o essere esonerati dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta. La guida illustra anche le regole generali di compilazione del modello per la comunicazione dei dati - che costituisce parte integrante di Redditi e deve essere presentato da imprese e professionisti che applicano gli Isa - e le modalità per acquisire i dati “precalcolati”, cioè gli ulteriori dati che l’Agenzia delle Entrate rende disponibili, come quelli relativi alle dichiarazioni degli anni precedenti a quello di applicazione degli Isa. Alla fine, la pubblicazione riporta anche un caso concreto di applicazione dei nuovi indici e tutti i riferimenti normativi e di prassi utili per approfondire l’argomento. © Riproduzione riservata Documenti Allegati Guida
Equo compenso, dal M5S un ddl per tutelare i professionisti che lavorano con i privati di Rossella Calabrese In arrivo l’obbligo per i committenti di dimostrare di aver pagato il professionista, pena il mancato rilascio del titolo richiesto youtube.com/watch?v=KxokEaBO1RE 21/06/2019 - “Quante volte i tecnici hanno completato la propria opera ma non sono stati pagati? Col disegno di legge a mia prima firma, si vuole tutelare la professione tecnica nelle attività con la committenza privata, allargando il perimetro di applicazione dell’equo compenso, e contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale”. Così il senatore del Movimento 5 Stelle, Agostino Santillo, sui social network. “In particolare - spiega - , l’intervento normativo è preordinato a garantire ai liberi professionisti di incassare il compenso pattuito per le prestazioni professionali rese alla committenza privata, pena il mancato rilascio del titolo richiesto dal committente privato!”. Il disegno di legge - prosegue Santillo - prescriverà che ogni istanza presentata alla pubblica amministrazione nell’ambito dello svolgimento di prestazioni professionali rese alla committenza privata nei settori nei quali le norme e i regolamenti statali, regionali e provinciali prevedono l’intervento del professionista, deve essere corredata da una copia della lettera di affidamento
dell’incarico sottoscritta dal professionista incaricato e dal committente, in riferimento anche alle possibili fasi procedurali propedeutiche al rilascio degli atti a cui sono preordinate le istanze di cui al presente articolo. Per il contrasto all’evasione fiscale, poi, si stabilisce che il committente, per ogni prestazione eseguita da professionista incaricato, trasmette all’ente pubblico preposto un’autodichiarazione attestante il pagamento da parte del committente dei compensi relativi alla prestazione resa, riportando gli estremi del bonifico bancario o, in mancanza dell’avvenuto integrale pagamento, attestante l’avvenuta corresponsione al professionista dell’anticipo del compenso pattuito, in misura non inferiore al 30%, nonché il relativo piano dei pagamenti. Il disegno di legge, non ancora presentato in Senato, è pubblicato nella sezioneLex Parlamento della Piattaforma Rousseau per essere sottoposto a proposte di modifiche e integrazioni da parte degli iscritti, entro il 18 agosto 2019. © Riproduzione riservata
Fondo progettazione per gli enti locali, dal 1° luglio le domande di Rossella Calabrese Le amministrazioni dovranno presentare le istanze per i progetti di messa in sicurezza degli edifici pubblici Foto tratta da: www.mit.gov.it 21/06/2019 - Le 14 città metropolitane italiane, le 86 province e i comuni avranno tempo dal 1° luglio al 30 agosto 2019 per presentare le domande di cofinanziamento statale per la redazione di progetti per la messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche di esclusiva proprietà dell’ente e con destinazione d’uso pubblico, con priorità agli edifici e alle strutture scolastiche. Fondo progettazione, domande dal 1° luglio al 30 agosto 2019 Le domande - spiega in una nota il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) - potranno essere presentate tramite una piattaforma predisposta da Cassa Depositi e Prestiti, con cui il Ministero ha sottoscritto mercoledì scorso apposita convenzione, a cui si accederà attraverso il sito del MIT. Gli enti locali potranno presentare le domande di ammissione a cofinanziamento, attraverso la piattaforma, a partire da lunedì 1° luglio 2019 e fino alle ore 13.59 del 30 agosto 2019. Le Province e le Città metropolitane possono presentare domanda di ammissione a cofinanziamento di uno o più progetti fino a concorrenza delle risorse assegnate per ogni anno ad ogni Ente. I Comuni che vogliono
accedere al Fondo possono invece presentare domanda di cofinanziamento per un numero massimo di tre progetti e per un importo massimo del cofinanziamento per ciascun progetto di 60.000 euro. Fondo progettazione, la ripartizione delle risorse Le risorse sono così ripartite: 4.975.000 euro alle città metropolitane; 12.437.500 euro alle province; 12.437.500 euro ai comuni. In particolare, il decreto di riparto del Fondo prevede che siano destinati annualmente ad ogni Provincia una quota fissa di 70mila euro e di 100mila euro per le Città metropolitane, a cui si aggiunge una quota variabile in misura proporzionale alla popolazione. Per quanto riguarda i Comuni, la ripartizione delle risorse avverrà sulla base di una graduatoria triennale 2018/2020. Il cofinanziamento statale, al massimo dell’80% per ogni progetto, è “a valere sul Fondo apposito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una dotazione di 90 milioni di euro in tre anni”. Benchè il comunicato non lo specifichi, dovrebbe trattarsi del ‘Fondo progettazione per gli enti locali’. Fondo progettazione per gli enti locali Il Fondo, ricordiamo, è stato istituito dalla Legge di Bilancio 2018 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una dotazione di 30 milioni di euro all’anno dal 2018 al 2030. Per la fase di prima applicazione sono stati resi disponibili i primi 90 milioni di euro, che copriranno la progettazione degli interventi dal 2018 al 2020. Nel dicembre 2018 è stato firmato dal Ministro Toninelli e approvato dalla Conferenza delle Regioni il decreto di riparto del Fondo. © Riproduzione riservata Norme correlate Bozza non ancora in vigore 12/12/2018 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ripartizione del Fondo per la progettazione da 90 milioni di euro per gli anni 2018 - 2020
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