Consiglio Nazionale dei Geologi - 16 aprile 2020 - Consiglio Nazionale dei ...
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28 Giovedì 16 Aprile 2020 Il Sole 24 Ore Norme Bonus casa Sopravvenienza attiva tassata &Tributi nell’esercizio di acquisto webinar informazione Una risposta a interpello delle Entrate scioglie uno dei eventi principali dubbi sulle cessioni amministrazione del credito d’imposta per e gestione ristrutturazioni. del personale Luca De Stefani —a pag. 30 shritalia.com Contro la crisi d’impresa STEFANO MARRA Piani di ristrutturazione improponibili Luciano Panzani, fino a poche set- timane fa presidente della Corte liquidità con vincolo d’appello di Roma e tra i magistrati più esperti di disciplina della crisi d’impresa, mette l’accento innan- zitutto sulla necessità di misure protettive dell’impresa dalle azioni di destinazione esecutive che i creditori potrebbero promuovere e dalle istanze di falli- mento. «Su quest’ultimo punto – avverte Panzani – è intervenuto il decreto liquidità; manca però an- Le esecuzioni. Da cora una misura sulla sospensione valutare anche delle esecuzioni. Tanto più oppor- escluso anche l’ipotesi della dichia- opportuno un presidio penale a l’opportunità di tuna se si tiene conto del fatto che, EMERGENZA COVID-19 razione presentata dallo stesso im- corroborare la regolarità delle di- misure che nella situazione di assoluta incer- prenditore. chiarazioni. prevedano un tezza attuale, formulare qualsiasi DIRITTO DELL’ECONOMIA blocco delle piano di ristrutturazione è opera- Accesso al credito Codice della crisi, azioni esecutive zione altamente improbabile. Non con autodichiarazione ok al rinvio in maniera tale da ci sono le indispensabili condizioni Su quello che servirebbe ha le idee Per Riccardo Ranalli, dottore com- potere di visibilità del mercato». chiare Roberto Fontana, pm del mercialista, componente della task permettere alle Panzani, che ricorda come secon- dipartimento Crisi d’impresa della force governativa guidata da Vitto- aziende di do alcune prime stime la platea di Procura di Milano. «Bisogna inna- rio Colao, uno dei temi ineludibili è ripartire oppure di imprese interessate dalla crisi po- zitutto evitare che i finanziamenti quello dell’equity, della finanza di fare ricorso, al trebbe essere di circa 160mila, delle pubblici vadano a imprese decotte emergenza e dei controlli sul vincolo termine della quali 10mila potrebbero accedere a Operatori a confronto o comunque non meritevoli senza di destinazione, «anche perché sia- moratoria, alle procedure concorsuali, mette in evi- sulle nuove misure per questo rallentare i tempi di ac- mo di fronte in alcuni settori, basti procedure denza poi il tema della limitazione cesso. Si potrebbe allora pensare pensare al turismo e allo spettacolo, concorsuali della responsabilità degli ammini- per affrontare l’emergenza un’autodichiarazione da parte alla necessità di un cambio di para- stratori per le scelte di gestione, già dell’imprenditore su un duplice digma nel rapporto tra impresa e affrontato, per esempio, sia nel Re- In discussione vie più snelle versante, quello di solidità finan- consumatore/cliente». I PUNTI IN DISCUSSIONE gno Unito sia in Germania nelle pri- per favorire l’accesso ziaria, autocertificando di non Bene peraltro, condivide Ranalli me misure emergenziali. avere, al 31 dicembre scorso, debiti «avere pensato a una disattivazio- ai finanziamenti pubblici Giovanni Negri scaduti da oltre 90 giorni in una percentuale da definire per esem- pio sul fatturato, e quello di rego- ne dell’articolo 2447 del Codice ci- vile sulla riduzione del capitale al di sotto del valore legale. Ma certo 1 ACCESSO AL CREDITO In discussione misure per rendere più rapido l’accesso al credito da parte delle imprese, cercando di evitare però che Da privilegiare il flusso di cassa Sull’opportunità di misure straordi- larità dei versamenti contributivi, in prospettiva si porrà un problema finanziamenti pubblici finiscano nelle mani della criminalità o narie a tutela del management con- Accesso alla liquidità, sospensione anche in questo caso con autocer- di impairment test per verificare di imprese insolventi. Possibile un meccanismo di viene Andrea Foschi, consigliere na- delle procedure esecutive, rimodu- tificazione». l’effettivo valore delle attività autodichiarazione con controlli da effettuare zionale dei dottori commercialisti lazione dell’allerta, interventi su bi- Naturalmente, la doppia autodi- iscritte a bilancio». successivamente che più di altri ha seguito la fase di lanci e responsabilità degli ammini- chiarazione dovrebbe poi essere ac- Ranalli considera poi «assoluta- attuazione del Codice della crisi sul stratori. Anche la Fase 2 della disci- compagnata, sottolinea Roberto mente opportuno» lo slittamento di versante delle misure di allerta e della plina della crisi d’impresa si muove Fontana, da modifiche alla normati- un anno del Codice della crisi d’im- redazione degli indici in particolare. allo scoperto, senza punti fermi. Dal 1° luglio, una volta scaduta la mora- toria sui fallimenti, ci sarà bisogno di va penale per evitare abusi, ma, a quel punto il credito potrebbe afflui- re in pochi giorni. Lasciando tempo presa, anche se poi serviranno rego- le di sistema con cui gli imprenditori potranno confrontarsi una volta ar- 2 LO STOP ALLE ESECUZIONI Tema chiave quello delle azioni esecutive, per ora trascurato dal pacchetto delle misure d’urgenza. Per molti «Bisogna partire dalla consape- volezza che c’è tutto un tessuto d’imprese che va salvato – sottoli- regole meno condizionate dal- poi a controlli da parte di soggetti ginata l’emergenza: «Le misure di operatori servirebbe un blocco delle esecuzioni per alcuni nea Foschi –. Vanno trovate misu- l’emergenza, Da pochi giorni, perla- come Guardia di Finanza, Sace, Uif. allerta in questo contesto sarebbero mesi in maniera tale da permettere alle aziende di re per consentire alle aziende di tro, sono in vigore le norme del de- state del tutto improponibili». rimettersi in piedi oppure di accedere alle ordinarie reggere nell’immediato sul piano creto liquidità che si sono mosse su Stop di sei mesi procedure concorsuali finanziario. Faccio solo l’esempio un doppio binario, quello della Leg- alle procedure esecutive Sull’allerta di un’impresa che seguo: da condi- ge fallimentare (rinvio del Codice Come pure, per Fontana, si dovrebbe proroga al 2022 zioni di solidità, ha visto ora ridot- della crisi, improcedibilità delle basare su un’autocertificazione an- E sulle misure di allerta previste to del 96% il suo fatturato perché istanze di fallimento e di insolvenza, misure su concordati e accordi di ri- strutturazione) e quello del Codice che l’accesso a una moratoria di 4-6 mesi delle procedure esecutive di cui dovrebbe beneficiare l’imprenditore dal Codice della crisi arriva una sollecitazione anche da Confindu- stria che mette l’accento sull’op- 3 ALLERTA DA RINVIARE Sulle misure di allerta arrivano sollecitazioni per uno slittamento più ampio di quello, al 1° settembre 2021, lavora nell’alimentare, ma quasi esclusivamente con ristoranti. È a queste aziende che va data una civile (sterilizzazione dell’effetto perdite sui conti, presunzione di continuità aziendale, agevolazioni 160 MILA che attesta di non avere una signifi- cativa esposizione debitoria antece- dente all’emergenza sanitaria e, nel- portunità di un rinvio al 2022 della loro entrata in vigore. In caso contrario, infatti, il rischio del Codice della crisi. Il rischio è quello del proliferare di segnalazioni fondate su dati di bilancio fortemente compromessi per effetto dell’emergenza sanitaria prospettiva». Più nel dettaglio, Fo- schi ricorda due misure in discus- sione nel dibattito attuale. La pri- per gli apporti di finanza dei soci). Secondo alcune lo stesso tempo, di essere in (mo- molto concreto sarebbe quello di ma, in materia di principi contabi- Già però si riflette, tra gli opera- prime stime le mentanea) difficoltà. Alla fine del un’esplosione delle segnalazioni moti- li, ma a giudizio di Foschi meno tori, sulle misure che ancora man- imprese periodo di automatic stay, tocche- vate da bilanci devastati da mesi di praticabile, fa leva sulla sospen- 4 interessate dalla ONLINE cano nell’immediato e su quelle che rebbe sempre all’imprenditore di- emergenza sanitaria. Di sicuro però c’è LA RESPONSABILITÀ DEI MANAGER sione dei costi da Covid; mentre la crisi potrebbero Tutti gli servirebbero in prospettiva. Tenen- chiarare di essere uscito dalle diffi- un forte apprezzamento per il rinvio del Valutazioni da fare anche in ordine a forme di limitazione aggiornamenti seconda, di matrice più anglosas- essere circa do però conto che siamo nel corso di 160mila di cui coltà, tornando in qualche modo alla Codice della crisi d’impresa e per le mi- della responsabiità degli amministratori per le scelte di sull’attualità sone, fa prevalere un flusso di cas- un bimestre (abbondante) bianco, 10mila potrebbero normalità, oppure di essere tuttora sure su concordati preventivi e accordi gestione, nella consapevolezza della difficoltà di mettere in normativa legata sa positivo o comunque nei limiti visto che sino al 1° luglio è in vigore accedere a in crisi, aprendo allora la strada alle di ristrutturazione, per favorirne la ri- campo ragionevoli piani di ristrutturazione in un mercato all’emergenza della sostenibilità, sulla negatività una moratoria completa sui falli- procedure ordinarie procedure concorsuali. determinazione tenendo conto dell’im- senza più alcuna certezza Covid-19 del patrimonio netto. menti, avendo il decreto liquidità concorsuali Anche in questo caso, sarebbe patto della crisi provocata da Covid-19. ilsole24ore.com © RIPRODUZIONE RISERVATA In un momento WEBINAR: dalle 15:00 alle 16:00 di grande emergenza per il lavoro, Tutto quello che c’è da sapere su SHR ITALIA E’ IN DIRETTA CIGO, FIS, FSBA, CIGD Webinar, Informazione, Eventi e tutte le altre misure per il LAVORO. Amministrazione e Gestione del Personale Notizie, approfondimenti, informazioni utili. IN PROGRAMMA: Mercoledì 16 aprile ore 15.00 RIENTRO A LAVORO: tutte le regole da rispettare. TUTTI I GIORNI Martedì 21 aprile ore 15.00 YOUTUBE MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE: la tutela dei crediti dalle 12:00 alle 12:30 e le problematiche dei contratti. Gianluca Spolverato www.youtube.com/SHRItalia.com www.shritalia.com
Il Sole 24 Ore Giovedì 16 Aprile 2020 29 Norme & Tributi Un’autocertificazione rafforzata GLI EFFETTI INDESIDERATI Debito eccessivo, opportuna per accelerare il credito terapia cercasi cordi di ristrutturazione dei debiti. ordinamento. parte dell’autorità giudiziaria. l’attività d’impresa è stata interrot- Questi finanziamenti garantiti EMERGENZA COVID-19 Nella stessa ottica si è ritenuto indi- Il tema per la fase 2 dell’emer- Il massiccio intervento dello Sta- ta dall’emergenza epidemiologica), Il rischio di una eccessiva dallo Stato condizioneranno pe- spensabile, per un periodo di tempo genza economica, da affrontare già to sotto forma di garante dei prestiti che si sono richiesti e/o ottenuti i esposizione santemente la situazione debitoria IMPRESE limitato, sottrarre le imprese ai pro- in fase di conversione del Dl, è quel- erogati alle imprese, a quelle stesse nuovi finanziamenti di cui al Dl delle aziende in caso di concorso, cedimenti finalizzati all’apertura lo dell’eventuale introduzione (per imprese che in parte chiederanno di 23/20, che nei confronti del legale delle banche è reale sottraendo risorse ai fornitori e del fallimento. Moratoria che ha lo lo stesso lasso di tempo, e quindi usufruire della moratoria, rende rappresentante o titolare dell'im- agli altri soggetti con minore gra- scopo di ibernare la situazione in sino al 31 dicembre 2020), di una evidente l’interesse pubblico a presa non sussistono le cause di di- Paolo Rinaldi do di privilegio, con possibili squi- questa fase in cui l’emergenza sani- moratoria più ampia per le imprese un’applicazione selettiva della pro- vieto, di decadenza o di sospensio- libri irreparabili nella soluzione taria ha determinato il blocco di che si trovino in stato di crisi e/o di tezione. Selezione che dovrebbe ri- ne di cui all’articolo 67 del Dlgs Gli interventi di sostegno econo- delle future crisi di impresa. Una gran parte delle attività produttive insolvenza per effetto della diffu- guardare due profili: 159/2011, e da idonea documenta- mico da parte del Governo sono soluzione potrebbe essere l’obbli- del paese, che non appare però suf- sione del virus e dei provvedimenti 1) che non si tratti di un'impresa zione (bilanci degli ultimi tre anni prevalentemente rappresentati go di contestuale rinuncia della ficiente, in chiave prospettica, a far di contenimento dello stesso. Mo- “criminale”; regolarmente depositati, situazio- da un lato da ingenti garanzie sta- banca garantita al diritto di surro- Ipotesi di moratoria più fronte alla gravissima crisi econo- ratoria che potrebbe riguardare: 2) che non si tratti di un'impresa già ne patrimoniale aggiornata). tali a soggetti a partecipazione ga e al regresso, ai fini dell’effica- ampia in sede di conversione mica determinata dal Covid-19. 1) la sospensione delle scadenze insolvente alla data del 23 febbraio A garanzia della veridicità del- pubblica, a propria volta chiamati cia della garanzia pubblica, sebbe- Il legislatore, con il Dl 23, ha già contrattuali relative ai pagamenti, 2020. l’attestazione potrebbe ipotizzarsi – con forti automatismi – a garan- ne con importanti problemi tecnici del decreto legge 23/20 in parte fornito una prima efficace senza subire il pregiudizio di riso- È di tutta evidenza che l’esigenza l’introduzione di una specifica fat- tire le banche per erogazioni di e di “moral hazard”. Il problema si risposta a tali esigenze con la steri- luzioni o modifiche contrattuali; di controllo deve trovare un giusto tispecie penale in considerazione nuovi finanziamenti alle imprese, creerà anche per le imprese che L’esigenza di un serio lizzazione delle norme in materia 2) il blocco delle azioni esecutive dei equilibrio con quella di celerità del- della particolare gravità della con- dall’altro da temporanee sospen- non andranno in default: quelle ad controllo deve abbinarsi di riduzione del capitale per perdi- creditori insoddisfatti. la decisione, di talché potrebbe ipo- dotta. Il che consentirebbe ai tribu- sioni di adempimenti civilistici e oggi sane, con un rapporto di leva te e riduzione del capitale sociale In questo caso varie sono le op- tizzarsi che ai fini dell’accoglimento nali un controllo documentale rapi- concorsuali che tendono a dare (debito/Ebitda) ancora sostenibi- alla celerità della decisione al di sotto del limite legale, la neu- zioni possibili: dell’istanza sia sufficiente che la do e uniforme. Al termine della mo- fiato agli operatori. Si tratta sen- le, e che in seguito a Covid-19 si tralizzazione degli effetti devianti 1) essa potrebbe operare automati- stessa sia accompagnata dall’auto- ratoria un professionista dovrebbe z’altro di interventi fondamentali, troveranno con un incremento del Giovanni B. Nardecchia dell’attuale crisi economica sui bi- camente per effetto, ad esempio, di dichiarazione che attesti che lo sta- attestare la soluzione della crisi e/o ma che in parte produrranno ef- numeratore, a causa dei nuovi fi- lanci, la disattivazione dei mecca- una dichiarazione iscritta nel regi- to di crisi e/o insolvenza è diretta dell’insolvenza, o, in caso contrario, fetti collaterali indesiderati. La nanziamenti bancari, e un decre- Nel Dl 23/20 il legislatore è interve- nismi di postergazione dei finan- stro delle imprese; conseguenza del Covid-19 (specifi- il debitore potrebbe accedere a una perdita dei mezzi propri, ad mento del denominatore, dovuto nuto sulla disciplina vigente del ziamenti effettuati dai soci o da chi 2) oppure la moratoria potrebbe cando se vi è continuità aziendale delle procedure concorsuali. esempio, in base all’articolo 6 del alla riduzione della redditività. concordato preventivo e degli ac- esercita attività di direzione e co- essere sottoposta a un vaglio da ovvero la data a partire dalla quale © RIPRODUZIONE RISERVATA Dl 23/2020, fino al 31 dicembre È un problema ineludibile: i non richiederà interventi di rico- debiti di oggi non saranno facil- stituzione del capitale sociale né mente rimborsabili. La soluzione costituirà causa di liquidazione. non sta solo negli interventi a ti- FINANZIAMENTI La norma, anche se inoffensiva tolo di capitale degli investitori per gli organi sociali, costituirà un istituzionali, se le imprese non Gli obblighi antiriciclaggio non sono depotenziati enorme problema per le banche. Non sono intervenute modifi- che alla normativa di vigilanza sul- l’erogazione creditizia, e dunque sono “investment grade”. Biso- gnerà ricorrere a soluzioni inno- vative, come la conversione di questi finanziamenti in eccesso in conti dedicati su cui far transitare i chiamati gli intermediari dovrà es- giurare il rischio che i finanziamenti verifica, fornisce dati falsi o infor- potrebbe profilarsi una responsa- strumenti finanziari partecipativi Gli istituti di credito finanziamenti e la richiesta di auto- sere quindi orientata alla verifica che statali vengano destinati a fini diver- mazioni non veritiere. Quello che si bilità per la banca nel concedere o (Sfp). Essi dovranno essere smal- sono tenuti all’adeguata certificazioni. Ciò agevolerebbe i i finanziamenti statali siano effetti- si da quelli per i quali sono concessi. richiederà ai soggetti obbligati è un rinnovare affidamenti a società titi dal sistema bancario senza controlli ex post sul rispetto dell’ob- vamente utilizzati per fornire alle I controlli terranno conto di tutte le nuovo e diverso approccio al rispetto prive dei mezzi propri. Al momen- oneri, estendendo la garanzia an- verifica della clientela bligo di destinazione dei flussi fi- imprese la liquidità necessaria per informazioni necessarie e aggiorna- della normativa antiriciclaggio, più to si chiede alle banche di supplire che agli interessi, ovvero tramite nanziari e permetterebbe azioni di far fronte ai costi di funzionamento te che il cliente, sotto la propria re- veloce nella concessione del prestito al ruolo dello Stato: erogare rapi- Gacs(Fondo di Garanzia sulla car- Valerio Vallefuoco rivalsa nei casi di false dichiarazioni. o a realizzare verificabili piani di ri- sponsabilità, sarà chiamato a fornire ma più accurato nel suo monitorag- damente, in abbondanza, e a una tolarizzazione delle sofferenze), Bankitalia nella comunicazione strutturazione industriale e produt- per consentire ai soggetti obbligati gio. I controlli sulle operazioni di fi- platea più ampia possibile di sog- così da riallineare il fair value Ieri nel corso dell’audizione in Par- del 10 aprile aveva già evidenziato tiva. Tale verifica, secondo Banca di adempiere agli obblighi di ade- nanziamento garantite dallo Stato getti in difficoltà a causa di Covid- (giusto valore) del credito con il lamento sulle iniziative della task agli operatori che avrebbero dovuto d’Italia deve essere svolta in sede di guata verifica. Quella del cliente è non dovranno più in questa delicata 19. Se da un lato questi interventi valore nominale. Gli Sfp potranno force per la liquidità del sistema continuare a sottoporre la clientela concessione del finanziamento e una responsabilità penale posto che fase di crisi essere incentrati sull’ori- certamente impediranno l’imme- successivamente essere ceduti a bancario (si veda a pagina 3), Banca a tutti gli obblighi antiriciclaggio nella fase di monitoraggio. è punito con la reclusione da ei mesi gine dei fondi, ma sul controllo del- diata cessazione dell’attività di Spv (società veicolo) specializza- d’Italia ha richiamato la necessità proprio in considerazione delle op- La raccomandazione rimanda al a tre anni e con la multa da 10mila a l’utilizzo e sulla loro destinazione molte imprese, dall’altro una per- te, partecipate dallo Stato, che de- del rispetto della normativa antirici- portunità che l’attuale crisi rischiava puntuale assolvimento degli obbli- 30mila euro chiunque, essendo ob- nonché sull’identificazione e sul centuale maggiore del normale di stinino ad investitori professio- claggio. Due le proposte avanzate di offrire alla criminalità economica. ghi di adeguata verifica della cliente- bligato a fornire i dati e le informa- mutamento del titolare effettivo. questi soggetti entrerà in default, nali le notes corrispondenti. per agevolare i controlli: l’utilizzo di La posizione di garanzia cui sono la che dovranno ora mirare a scon- zioni necessarie ai fini dell’adeguata © RIPRODUZIONE RISERVATA in tempi non lontanissimi da oggi. © RIPRODUZIONE RISERVATA
30 Giovedì 16 Aprile 2020 Il Sole 24 Ore Norme & Tributi Sopravvenienza attiva tassata FORUM DE L’ESPERTO RISPONDE SUL CORONAVIRUS Prestiti, in campo nell’esercizio di acquisto del credito più garanzie EMERGENZA COVID-19 in F24, deve tassare la sopravve- nienza attiva, pari alla differenza tra il valore nominale e il costo di ti i casi possibili di cessioni dei cre- diti fiscali edilizi a imprese (sia da parte di incapienti o meno, sia per NT+F IS CO e fino al giorno stesso dell’invio alle Entrate del modello Ccire per i lavo- ri su singole unità immobiliari, Pubblichiamo alcune delle risposte ai quesiti dei lettori arrivati al nuovo forum 2 LIVELLI OCCUPAZIONALI BONUS EDILIZI acquisto, «nell’esercizio in cui il interventi su parti comuni o meno). mentre deve avvenire entro l’anno del Sole 24 Ore sull’emergenza Nell’articolo 1, comma l, del Dl credito è acquisito». A chiarirlo è Non è estendibile, invece, ai trasfe- di sostenimento della spesa per i la- coronavirus. È possibile 23/2020 si legge che l’impresa l'agenzia delle Entrate con la rispo- rimenti dei crediti tramite il cosid- vori su parti comuni. inviare i quesiti all’indirizzo che beneficia della garanzia sta del 15 aprile 2020, n. 105. detto «sconto in fattura», in quanto Per individuare un unico mo- www.ilsole24ore.com\forumc assume l’impegno a gestire i Si ipotizzi il caso di una cessione quest’ultimo avviene alla pari. mento in cui considerare la cessio- oronavirus fino al 24 aprile. livelli occupazionali attraverso di un credito d’imposta, ad esem- La tassazione della sopravve- ne come avvenuta, resta da sceglie- Le risposte sono consultabili accordi sindacali. Si tratta di un pio, del 65% del costo dell'opera (65 nienza attiva deve avvenire «nel- re tra l’invio della comunicazione allo stesso indirizzo. obbligo? E riguarda solo le euro su 100 euro di spesa), generato l’esercizio in cui il credito è acquisi- alle Entrate e l’accettazione del cre- imprese che attivano la garanzia Interpello su un intervento da un intervento sul risparmio energetico «qualificato» su singole unità immobiliari. Se il cessionario to», ma le Entrate non hanno defi- nito con precisione questo momen- to. Considerando che il mancato CONTENZIOSO dito da parte del cessionario nel proprio cassetto fiscale (da effet- tuarsi dopo che lo stesso sia visibile, 1 COMPATIBILITÀ TRA PRESTITI Sace o anche le imprese che attivano le garanzie del Fondo centrale di garanzia? di risparmio energetico è un’impresa e l’acquisto del credito invio alle Entrate della comunica- di solito dopo il 20 marzo dell’anno Poiché il Dl 23/2020 prevede Quello a cui si riferisce il lettore è un su singole unità immobiliari non avviene alla pari, ma a un costo zione della cessione, da parte del Firma disconosciuta, successivo a quello di sostenimento varie tipologie di prestito, in obbligo che riguarda solo le imprese inferiore rispetto alla detrazione fi- cedente o dell’amministratore di il giudice deve verificare della spesa). Tra questi due eventi, relazione a diversi parametri interessate dalla garanzia Sace, a Le Entrate non hanno scale corrispondente (ad esempio, condominio (a regime, entro il 28 si ritiene preferibile il secondo e si aziendali, con garanzia del Fondo norma dell’articolo 1 del Dl 23/2020. definito con precisione al 40% della spesa dell’intervento, febbraio dell’anno successivo a Se la sottoscrizione di una scrittura auspica una conferma da parte delle centrale di garanzia, avere fatto —Alessandro Germani cioè a 40 euro), la differenza tra il quello di sostenimento della spesa), privata viene disconosciuta, il Entrate, le quali dovrebbe anche richiesta di un prestito con il momento dell’acquisizione © RIPRODUZIONE RISERVATA bonus fiscale compensabile in F24 «rende inefficace la cessione del giudice tributario di merito non confermare la deduzione (totale o procedura semplificata fino a (codice tributo 6890) e questo costo credito», si ritiene che la compra- può astenersi dalla verifica, pena in base alle regole degli interessi 25mila euro impedirebbe una Luca De Stefani di acquisto è una sopravvenienza vendita non si possa considerare ef- l’inutilizzabilità del documento. Lo passivi dell’articolo 96 del Tuir, ai successiva richiesta per la I WEBINAR DEL SOLE attiva (nell’esempio, pari a 25 euro), fettuata al momento della sola sot- ha stabilito la Cassazione, con sensi della risoluzione 117/14) della tipologia di prestito prevista con L’impresa in contabilità ordinaria che deve concorrere alla formazio- ne del reddito imponibile, ai sensi toscrizione dell’eventuale accordo di cessione tra le parti, la quale può l’ordinanza 7689/2020. sopravvenienza passiva, in capo al cedente, generata da queste cessio- fatturato fino a 3,2 milioni di euro Versamenti che acquista un credito d’imposta, — Roberto Bianchi (prestito non superiore al minore pagandolo meno rispetto al suo va- dell’articolo 88 del Tuir. Il chiarimento è estendibile a tut- avvenire anche l’anno successivo rispetto al sostenimento della spesa Il testo integrale dell’articolo su: ni, non alla pari, di crediti fiscali. importo tra il 25% del fatturato e fiscali e bilanci, lore utilizzabile in compensazione ntplusfisco.ilsole24ore.com 800mila euro)? oggi gli esperti © RIPRODUZIONE RISERVATA Le due fattispecie citate dal lettore appaiono differenti quanto al regime della garanzia. Il primo caso è previsto dall’articolo 13, comma in diretta RISPOSTA A INTERPELLO 1, lettera m, del Dl 23/2020 e Niente forfettario per i residenti in Paesi extra Ue implica una garanzia pari al 100 per cento. Per il secondo caso bisogna fare riferimento alla lettera n, che prevede una garanzia al 90%, Nuovo appuntamento del Sole 24 Ore con i video degli esperti sull’emergenza Coronavirus. Oggi, giovedì, dalle 12.00 alle come dipendente, presso una struttu- lettera b) dispone che non possono parere, infatti, la ratio della norma è delle Entrate la quale, nella risposta, eventualmente estendibile al 13.30, all’interno della rubrica Il Ammesso per i residenti Ue ra ospedaliera estera svolgendo l’atti- avvalersi del regime forfetario i sog- volta a contrastare abusi di utilizzo precisa che un soggetto non residente 100% con intervento di un confidi o Sole Risponde, sul sito o dello See e con prevalenza vità di medico chirurgo specializzato. getti non residenti, ad eccezione di del regime agevolato nell’ipotesi di può essere considerato nella medesi- di altri soggetti abilitati al rilascio di ilsole24ore.com, saranno A decorrere dal 2019, a seguito di coloro che risiedono in uno degli redditi tassati in via concorrente sia ma situazione di un soggetto residen- garanzie. Anche se, alla luce dei Pierpaolo Ceroli e Agnese dei redditi prodotti in Italia una modifica contrattuale, all’istante Stati membri dell’Unione europea o nello Stato di residenza che nello Sta- te, con conseguente parità di tratta- due finanziamenti richiesti, si Menghi a soffermarsi su temi veniva rilasciata l’autorizzazione al- in uno Stato aderente all’Accordo to di produzione ma che, tale rischio, mento fiscale, solo se risultano verifi- dovesse rispettare quali proroghe e sospensioni in Alessandra Caputo l’esercizio di un’attività di lavoro au- sullo Spazio economico europeo nel caso descritto non sussisteva in cate le condizioni previste dalla nor- complessivamente la misura del materia di versamenti fiscali e tonomo anche in Italia. (See) che assicuri un adeguato scam- quanto la Convenzione contro le ma, vale a dire residenza in Paese Ue 25%, resterebbe il “nodo” della differimento dell’approvazione I soggetti residenti in Paesi extra Ue Chiedeva, pertanto, chiarimenti bio di informazioni e che producono doppie imposizioni stipulata tra o dello See e prevalenza dei redditi garanzia differente. Sarebbe dei bilanci. non possono applicare il regime for- circa la possibilità di applicare, con ri- in Italia almeno il 75% del reddito l’Italia e il suo Paese di residenza pre- prodotti in Italia. Non trovandosi nel- opportuno consultare le istruzioni Per i quesiti scrivere a fettario. Lo chiarisce la risposta 106 ferimento all’attività di lavoro auto- complessivamente prodotto. vedeva l’imponibilità dei redditi de- le predetta condizioni, all’istante ve- che verranno fornite da parte del ilsolerisponde@ilsole24ore.com dell’agenzia delle Entrate. nomo esercitata, il regime forfettario Sebbene l’istante non fosse resi- rivanti dall’esercizio di lavoro auto- niva negata l’applicazione del regime gestore del fondo di garanzia, per Il quesito potrà essere Il caso analizzato riguardava un di cui alla legge 190/14. dente né in Ue né in un Paese dello nomo, in via esclusiva, nello Stato di forfetario a nulla rilevando le altre verificare se la pratica risulta selezionato e ottenere risposta contribuente residente in un Paese Il dubbio nasceva dal fatto che il See, riteneva comunque di potersi residenza del percettore. considerazioni. ammissibile. durante la diretta. extra Ue, iscritto all’Aire che lavorava comma 57 della legge 190/214, alla avvalere del regime forfettario. A suo Di altro avviso, invece, l’agenzia © RIPRODUZIONE RISERVATA —Alessandro Germani © RIPRODUZIONE RISERVATA
Il Sole 24 Ore Giovedì 16 Aprile 2020 31 Norme & Tributi I congedi di 15 giorni per i figli Le situazioni in cui si sommano gi istituti Situazioni di incompatibilità con il congedo Covid-19 NT+FI SCO compatibili con la Cassa ISTITUTO Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting COMPATIBILE No fruizione del congedo Covid 19. rativa e che la stessa potrebbe essere la fruizione contemporanea (tra i due EMERGENZA COVID-19 Il documento dell’Istituto si incen- resa difficile dalla contemporanea genitori) di più istituti. L’Inps precisa Congedo parentale* No tra, in particolare, sulla compatibilità necessità di gestire i figli, la scelta che si può fruire del congedo Covid AIUTI ALLE FAMIGLIE del congedo con altri istituti (si veda operata è condivisibile. Un diverso ra- 19 nelle stesse giornate in cui l’altro STOP AI VERSAMENTI Riposi giornalieri della madre o del la tabella pubblicata a fianco). L’Inps gionamento può essere sviluppato in genitore sta fruendo dei tre giorni di No ricorda, tra l’altro, che la sua fruizione merito alle altre cause di assenza: le permesso, del prolungamento del padre* Irrilevanti le fatture è subordinata alla condizione che nel ferie e l’aspettativa. congedo parentale e del congedo della «stabile» nucleo familiare non vi sia altro geni- Appare evidente che la ratio della straordinario, anche se fruiti per lo Strumenti a sostegno del reddito: tore beneficiario di strumenti di so- disposizione sia quella di offrire un stesso figlio. I 12 giorni concessi in Cigo, Cigs, Cig in deroga, assegno No*** Per il raffronto dei fatturati ai stegno al reddito in caso di sospensio- aiuto per accudire i figli che non più nei mesi di marzo e aprile, si leg- ordinario, Cisoa, Naspi e Dis-Coll** fini della sospensione dei ne o cessazione dell’attività lavorativa possono andare a scuola di quei ge- ge nel messaggio, soggiacciono alle versamenti in scadenza oggi ovvero disoccupato o non lavoratore. nitori lavoratori privi della possibi- stesse, collaudate regole stabilite per Malattia dell’altro genitore Sì (16 aprile) e a maggio, non si Incompatibilità Relativamente allo status di di- lità di fare affidamento su altre per- i tre giorni di permesso. Ne deriva tiene conto delle fatture solo se l’altro genitore soccupato, l’Istituto ricorda che è de- sone. In tal senso sembrerebbe pos- che nel caso di intervento di integra- emesse dalle stabili finito tale colui che ha reso la Did (di- sibile che un genitore in aspettativa zione salariale a zero ore, le stesse Congedo di maternità/paternità No organizzazioni all’estero di è a zero ore chiarazione di disponibilità) e che o in ferie possa, comunque, assolve- non sono riconosciute. Al contrario, dell’altro genitore (per lo stesso figlio) imprese nazionali. Non si non svolge nessuna attività ovvero, re a tale compito. nell’ipotesi in cui i lavoratori lavori- contano neppure le fatture Non è ostativa pur svolgendola, ricava un reddito di Il messaggio fornisce anche delle no a orario ridotto con intervento Lavoro agile Sì relative a operazioni riferibili l’indennità di 600 euro lavoro dipendente e assimilato non precisazioni in merito all’estensione parziale della Cig o dei fondi, le 12 alla casa madre italiana e superiore a 8.145 euro annui (4.800 dei permessi previsti dalla legge giornate aggiuntive vanno ripropor- “veicolate” dalla stabile agli autonomi euro se autonomo). Tra le situazioni 104/1992 (le 12 giornate che si som- zionate in base alla ridotta prestazio- Ferie** Sì organizzazione estera. Il dichiarate compatibili dall’Inps, fi- mano ai consueti tre giorni). Il genito- ne lavorativa richiesta, secondo le re- discorso cambia, invece, per le Antonino Cannioto gurano anche lo smart working, le re lavoratore può cumulare, nell’arco gole del part-time verticale. Aspettativa non retribuita** Sì cessioni di beni dalla casa Giuseppe Maccarone ferie e l’aspettativa non retribuita. dello stesso mese, tali permessi con il In chiusura una puntualizzazione madre alla stabile Vale a dire che se uno dei genitori si congedo Covid 19 fruito per lo stesso che riguarda il lavoro autonomo. La organizzazioni, per i Entrano nel vivo della loro pratica astiene dal lavoro per le cause sopra figlio. La cumulabilità è estesa anche sospensione obbligatoria delle atti- Sì trasferimenti “a sé stessi” e per applicazione molte delle novità richiamate, l’altro può, comunque, al prolungamento del congedo pa- vità commerciali, non si configura Part-time e lavoro intermittente** (anche nei giorni di pausa le prestazioni di servizi. introdotte dal decreto “cura Ita- accedere al congedo. rentale (articolo 33, Dlgs 151/2001) e come una cessazione dell’attività dell’altro genitore) — Matteo Balzanelli lia”. Ieri l’Inps ha diffuso il mes- Riguardo al lavoro agile, visto che al congedo straordinario (articolo 42, quindi, il congedo Covid 19 è compa- — Massimo Sirri (*) dell'altro genitore per stessi giorni e stesso figlio; (**) dell'altro genitore per stessi giorni ; saggio 1621/2020 con cui ha illu- lo stesso altro non è che un diverso comma 5, Dlgs n. 151/01). tibile e fruibile. (***) in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l'incompatibilità Il testo integrale dell’articolo su: strato alcuni aspetti connessi alla modo di rendere la prestazione lavo- Gli stessi criteri sono previsti per © RIPRODUZIONE RISERVATA opera solo nei giorni di sospensione dell'attività lavorativa per l'intera giornata ntplusfisco.ilsole24ore.com VA LORE 0,448171 RIVALUTATO IL TFR DI MARZO di Nevio Bianchi e Pierpaolo Perrone A marzo il coefficiente per La differenza in percentuale ri- essere trasferito al Fondo di tesore- rivalutare le quote di spetto a dicembre 2018, su cui si ria presso l’Inps. Tuttavia, anche se trattamento di fine rap- calcola il 75%, è 0,097561. Pertanto il datore di lavoro non ha più la di- porto (Tfr) accantonate il 75% è 0,073171. A marzo il tasso sponibilità finanziaria delle som- al 31 dicembre 2019 è 0,448171. fisso è 0,375. Sommando quindi il me maturate dal lavoratore, dovrà L’articolo 2120 del Codice civile 75% (0,073171) più il tasso fisso ugualmente gestirle dal punto di stabilisce che, alla fine di ogni an- (0,375), si ottiene il coefficiente di vista contabile, compresa la rivalu- no, la quota di Tfr accantonata rivalutazione, ovvero 0,448171. tazione delle quote. deve essere rivalutata. In caso di corresponsione di una Dal 1° gennaio 2016 la rivaluta- Per determinare il coefficiente anticipazione del Tfr, il tasso di ri- zione del Tfr è soggetta a una im- di rivalutazione del Tfr, o delle an- valutazione si applica sull’intero posta sostitutiva del 17 per cento. ticipazioni, si parte dall’indice dei importo accantonato fino al perio- Normalmente l’imposta sostituti- prezzi al consumo per le famiglie di do di paga in cui l’erogazione viene va si calcola e si detrae dal Tfr al operai e impiegati diffuso ogni me- effettuata. Per il resto dell’anno termine del periodo di imposta. Il se dall’Istat, nel nostro caso quello l’aumento si applica, invece, solo versamento deve essere effettuato “senza tabacchi lavorati”. sulla quota al netto dell’anticipa- a titolo di acconto (calcolandolo in In particolare, si calcola la diffe- zione, quella che rimane a disposi- misura pari al 90% della rivaluta- renza in percentuale tra il mese di zione del datore di lavoro. zione maturata nell’anno prece- dicembre dell’anno precedente e il Non è soggetta a rivalutazione la dente) entro il 16 dicembre del- mese in cui si effettua la rivaluta- quota di trattamento di fine rap- l’anno di riferimento, tramite mo- zione. Poi si calcola il 75% della dif- porto versata dai lavoratori ai fondi dello F24, con il codice tributo ferenza a cui si aggiunge, mensil- di previdenza complementare. De- 1712, e a titolo di saldo entro il 16 mente, un tasso fisso di 0,125 (che ve invece essere rivalutata a cura febbraio, sempre con modello su base annua è di 1,500). La som- del datore di lavoro la quota di Tfr F24, con il codice tributo 1713, del- ma tra il 75% e il tasso fisso è il coef- maturata dal dipendente di una l’anno successivo. Si versa entro la ficiente di rivalutazione. azienda con almeno 50 dipendenti stessa data del 16 febbraio anche L’indice Istat per marzo è pari a che non ha aderito alla previdenza l’imposta sostitutiva trattenuta 102,6. A partire dai dati di gennaio complementare. precedentemente, in occasione 2016 la base di riferimento dell’in- Come stabilito dall’articolo 1, della cessazione del rapporto di dice nazionale dei prezzi al consu- comma 755, della legge finanziaria lavoro durante l’anno. mo per le famiglie di operai e im- 2007, il trattamento di fine rappor- © RIPRODUZIONE RISERVATA piegati è il 2015 (la base precedente to maturato da questi lavoratori a quotidianolavoroilsole24ore.com era 2010 = 100). decorrere dal 1° gennaio 2007 deve La versione integrale della tabella I coefficienti annuali e mensili MESI TFR MATURATO AUMENTO PREZZI AL CONSUMO TASSO TOTALE F + G COEFFICIENTE MONTANTE FINO AL PERIODO OPERAI E IMPIEGATI FISSO COEFF. DI DI RIVALUTAZ. PROGRESSIVO COMPRESO TRA 1,5% RIVALUTAZ. PROGRESSIVO INDICE DIFF. INCIDENZA % 75% DI E ISTAT Dic. 2011 15.12- 14.1.12 104 4,4 3,173410 2,380058 1,500 3,880058 287,335609 3,87335609 Dic. 2012 15.12-14.1.13 106,5 2,5 2,403846 1,802885 1,500 3,302885 300,128857 4,00128857 Dic. 2013 15.12-14.1.14 107,1 0,6 0,56338 0,422535 1,500 1,922535 307,8215 4,078215 Dic. 2014 15.12-14.1.15 107,0 0,0 0,000000 0,000000 1,500 1,500000 313,938797 4,13938797 Dic. 2015 15.12-14.1.16 107,0 0,0 0,000000 0,000000 1,500 1,500000 320,147879 4,20147879 Dic. 2016 15.12-14.1.17 100,32 0,4 0,393738 0,295304 1,500 1,795304 327,690810 4,27690810 Dic. 2017 15.12-14.1.18 101,1 0,8 0,797607 0,598205 1,500 2,098205 336,664642 4,36664642 Dic. 2018 15.12-14.01 102,1 1,0 0,989120 0,741840 1,500 2,241840 346,453964 4,46453964 2019 - DA COMPUTARE SU QUANTO RISULTAVA ACCANTONATO AL 31 DICEMBRE 2018 A TITOLO DI TFR Gennaio 15.01-14.02 102,2 0,1 0,097943 0,073457 0,125 0,198457 347,339985 4,47339985 Febbraio 15.02-14.03 102,3 0,2 0,195886 0,146915 0,250 0,396915 348,226006 4,48226006 Marzo 15.03-14.04 102,5 0,4 0,391773 0,293830 0,375 0,668830 349,439980 4,49439980 Aprile 15.04-14.05 102,6 0,5 0,489716 0,367287 0,500 0,867287 350,326001 4,50326001 Maggio 15.05-14.06 102,7 0,6 0,587659 0,440744 0,625 1,065744 351,212022 4,51212022 Giugno 15.06-14.07 102,7 0,6 0,587659 0,440744 0,750 1,190744 351,770089 4,51770089 Luglio 15.07-14.08 102,7 0,6 0,587659 0,440744 0,875 1,315744 352,328157 4,52328157 Agosto 15.08-14.09 103,2 1,1 1,077375 0,808031 1,000 1,808031 354,525992 4,54525992 Settembre 15.09-14.10 102,5 0,4 0,391773 0,293830 1,125 1,418830 352,788385 4,52788385 Ottobre 15.10-14.11 102,4 0,3 0,293830 0,220372 1,250 1,470372 353,018499 4,53018499 Novembre 15.11-14.12 102,3 0,2 0,195886 0,146915 1,375 1,521915 353,248613 4,53248613 Dicembre 15.12-14.01 102,5 0,4 0,391773 0,29383 1,500 1,793830 354,462587 4,54462587 2020 - DA COMPUTARE SU QUANTO RISULTAVA ACCANTONATO AL 31 DICEMBRE 2019 A TITOLO DI TFR Gennaio 15.01-14.02 102,7 0,2 0,195122 0,146341 0,125 0,271341 355,695732 4,55695732 Febbraio 15.02-14.03 102,5 0,0 0,000000 0,000000 0,250 0,250000 355,598743 4,55598743 Marzo 15.03-14.04 102,6 0,1 0,097561 0,073171 0,375 0,448171 356,499355 4,56499355 Nota: (1) Nuova serie 2010=100. (2) Nuova serie 2015=100
Emergenza COVID-19: l’ANAC invia un atto di segnalazione a Governo e Parlamento 16/04/2020 Grande preoccupazione dell’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) che con la delibera n. 312 del 9 aprile 2020 ha dato alcune indicazioni per lo svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione per garantire comportamenti omogenei ed uniformi al tempo del Coronavirus (leggi articolo). Atto di segnalazione Contestualmente alla delibera n. 312 l’ANAC ha, anche, inviato al Governo ed al Parlamento l’Atto di segnalazione n. 4 del 9 aprile 2020 avente ad oggetto “l’applicazione dell’articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 così come modificato dal decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020 nel settore dei contratti pubblici” con cui viene segnalato che è necessario prevedere misure specifiche per lo svolgimento delle procedure di gara, l’affidamento di appalti pubblici e la loro esecuzione in vista della ripresa delle attività produttive (la cosiddetta “fase 2”). Richiesta di norma specifica La richiesta di una norma specifica è dovuta al rischio che l’applicazione delle disposizioni adottate in via generale per i procedimenti amministrativi possa comportare rilevanti problemi applicativi al settore degli appalti pubblici, in considerazione delle sue specificità. La recente proroga del periodo di sospensione dei termini dal 15 aprile al 15 maggio ad avviso dell’Autorità dell’Anac potrebbe comportare infatti una sospensione generalizzata delle procedure di gara, comprese quelle d’urgenza indette dagli enti del Sistema sanitario nazionale. Decreto-legge 17/03/2020, n. 18 Tutto nasce a causa dell’articolo 103, comma 1 del decreto-legge 17/03/2020, n. 18 in cui è previsto che «Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento». Con la precisazione che il termine del 15 aprile 2020 è stato prorogato al 15 maggio 2020 dall’articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Peculiarità delle procedure di gara ed Economia del Paese Con la segnalazione, l’ANAC, in pratica, richiama l’attenzione sulle peculiarità delle procedure di gara e sulla loro rilevanza per l’economia del Paese, suggerendo la previsione di specifiche misure volte a contemperare le contrapposte esigenze di agevolare l’adempimento delle attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, in vigenza delle misure restrittive anticontagio, e favorire la celere ripresa delle attività economiche, scongiurando la paralisi generalizzata delle attività produttive. Tale esigenza si manifesta in maniera ancora più pregnante se si considera la recente proroga del periodo di sospensione dei termini inizialmente previsto nel decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 e la possibilità che il ritorno alla normalità sia operato per fasi temporali differenziate. Rischio di una sospensione generalizzata
Vi è, quindi, il rischio che una sospensione generalizzata delle procedure di gara - comprese le procedure negoziate in via d’urgenza, di cui all’art. 63, comma 2, lett. c) del Codice, e quelle (anche diverse dalle procedure negoziate) indette dagli enti del SSN a fronte di un maggiore fabbisogno – comporti un vero e proprio blocco dell’attività amministrativa, a danno degli utenti. A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata Tag: LAVORI PUBBLICI ANAC Coronavirus Documenti Allegati Atto di segnalazione 9/3/2020, n. 4 Link Correlati Speciale Coronavirus COVID-19
Conto Termico, il GSE aggiorna il contatore all'1 aprile 2020 16/04/2020 Il GSE ha aggiornato il Contatore del Conto Termico (D.M. 28/12/12 e D.M. 16/02/2016) che consente di monitorare l'andamento degli incentivi impegnati attraverso questo meccanismo che supporta la realizzazione di interventi di efficienza energetica e impianti termici alimentati a fonti rinnovabili presso privati e pubbliche amministrazioni. L'impegno di spesa per il 2020 ammonta complessivamente a 215 milioni, con un incremento di 28 milioni rispetto al mese precedente per effetto delle nuove richieste ammesse agli incentivi per le quali è previsto il pagamento dei corrispettivi nell'anno in corso. L'impegno di spesa per il 2020 è rivolto per 137 milioni ad interventi realizzati da privati e 78 milioni ad interventi realizzati dalla PA di cui 57 mediante prenotazione. I tre importi di incentivi impegnati sono compatibili con i limiti di spesa annui previsti per privati, PA e prenotazioni nel meccanismo pari rispettivamente a 700, 200 e 100 mln. Gli incentivi erogati nel 2019 tramite Conto Termico ammontano complessivamente a 264 milioni, di cui 211 milioni ad interventi realizzati da privati e 53 milioni ad interventi realizzati dalla PA. Dall'avvio del meccanismo ad oggi sono pervenute circa 318 mila richieste di incentivi, alle quali corrisponde un ammontare di incentivi impegnati di 893 milioni, di cui 233 milioni per interventi realizzati dalla pubblica amministrazione e 660 milioni per interventi realizzati da privati. © Riproduzione riservata 1/1
Ultime notizie Coronavirus: dall'ANAC indicazioni alle stazioni appaltanti per lo svolgimento delle procedure di gara 15/04/2020 L'art. 103 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. #CuraItalia, ha disposto la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza. L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al fine di rispondere alle numerose richieste di chiarimento, ha emanato la delibera n. 312/2020 recante "Prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni" con la quale si prova a garantire, durante l’emergenza sanitaria, l’adozione di comportamenti omogenei ed uniformi da parte delle stazioni appaltanti nello svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione. In particolare, vengono fornite indicazioni: per le procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, dell’avviso o dell’invito a presentare offerte; per le procedure di selezione in corso di svolgimento e per la fase di esecuzione dei contratti. Nel dettaglio, la nuova delibera dell'Anticorruzione entra nel dettaglio: della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici: 1. Procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, dell’avviso o dell’invito a presentare offerte. 2. Procedure di selezione in corso di svolgimento. della fase di esecuzione del contratto: I. Partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici. I. Partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici Le stazioni appaltanti adottano idonee misure volte a garantire la massima partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici in vigenza della situazione di emergenza sanitaria. A tal fine, è suggerita l’adozione dei comportamenti di seguito indicati. 1. Procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, dell’avviso o dell’invito a presentare offerte. Le stazioni appaltanti valutano la necessità o l’opportunità di differire l’avvio delle procedure di gara già programmate tenendo conto dell’urgenza di approvvigionamento, della necessità di prevedere il sopralluogo o la consultazione sul posto di atti o documenti, della complessità delle operazioni richieste per la preparazione delle offerte, dell’esigenza di garantire, in ogni caso, la massima partecipazione alla procedura e di favorire l’agevole adempimento degli oneri di partecipazione, delle difficoltà organizzative interne connesse alla situazione di emergenza. In linea generale, le amministrazioni dovrebbero avviare soltanto le procedure di gara ritenute urgenti e indifferibili, adottando tutte le cautele volte a favorire la massima partecipazione e garantire la par condicio tra i concorrenti. Nel caso in cui si determinino per l’avvio delle procedure durante il periodo di sospensione, le stazioni appaltanti, nei documenti di gara, forniscono le informazioni riportate nei successivi punti da 2.1 a 2.4.
2. Procedure di selezione in corso di svolgimento Le stazioni appaltanti assicurano la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate in conseguenza dell’emergenza sanitaria. A tal fine, le stesse danno atto con avviso pubblico riferito a tutte le gare: 2.1 della sospensione dei termini disposta dall’articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, così come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020, chiarendo che detta sospensione si applica a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis e, in particolare sia a quelli “iniziali” relativi alla presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte, nonché a quelli previsti per l’effettuazione di sopralluoghi, sia a quelli “endoprocedimentali” tra i quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi al procedimento di soccorso istruttorio e al sub-procedimento di verifica dell’anomalia e/o congruità dell’offerta; 2.2 della nuova scadenza dei termini già assegnati così come ricalcolata con applicazione della sospensione di cui al citato decreto-legge, specificando che alla conclusione del periodo di sospensione (cioè dal 16 maggio 2020) i termini suindicati riprenderanno a decorrere per il periodo residuo; 2.3 che la stazione appaltante adotterà ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione della procedura, compatibilmente con la situazione di emergenza in atto. A tal fine, valuterà l’opportunità di rispettare, anche in pendenza della disposta sospensione e limitatamente alle attività di esclusiva pertinenza della stessa, i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, nei limiti in cui ciò sia compatibile con le misure di contenimento della diffusione del Covid-19; 2.4 della possibilità per la stazione appaltante, laddove il tipo di procedura e la fase della stessa lo consentano, di determinarsi per la disapplicazione della sospensione di alcuni termini di gara previsti a favore dei concorrenti, precisando per quali termini conseguenti resta ferma l’applicazione dell’articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, così come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020. Tale possibilità è consentita, nelle procedure ristrette o negoziate, in cui sono noti i partecipanti, già a partire dal termine per la presentazione delle offerte e, per tutte le procedure, con riferimento ai termini relativi alle fasi successive di gara. Nel caso in cui le amministrazioni intendano avvalersi di tale previsione possono acquisire preventivamente la dichiarazione dei concorrenti in merito alla volontà di avvalersi o meno della sospensione dei termini disposta dal decreto-legge n. 18/2020, così come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020. Inoltre, le stazioni appaltanti: 2.5 concedono proroghe e/o differimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal decreto-legge in esame, anche su richiesta degli operatori economici, laddove l’impossibilità di rispettare i termini sia dovuta all’emergenza sanitaria; 2.6 valutano la possibilità di svolgere le procedure di gara con modalità telematiche anche nel caso in cui tale previsione non fosse contenuta nel bando di gara, previa adeguata comunicazione ai concorrenti mediante avviso pubblico e fatta salva l’esigenza di garantire, in ogni caso, la pubblicità e la trasparenza delle operazioni di gara; 2.7 per le procedure di gara svolte con modalità non telematiche, valutano la possibilità di svolgere le sedute pubbliche a distanza, ad esempio, in video- conferenza, concedendo ai concorrenti un congruo termine per le conseguenti attività organizzative e prevedendo adeguate forme di pubblicità della decisione; 2.8 valutano la possibilità di rinunciare al sopralluogo obbligatorio previsto dalla lex specialis di gara nei casi in cui lo stesso non sia strettamente necessario per la formulazione dell’offerta, prevedendo adeguate forme di pubblicità della decisione. Nel caso in cui tale adempimento sia considerato essenziale ai fini della consapevole formulazione di un’offerta, considerando che allo stato si tratta di un adempimento inesigibile dagli operatori, le stazioni appaltanti valutano, caso per caso, una proroga dei termini di presentazione delle offerte al fine di consentire l’effettuazione del sopralluogo in data successiva al 15 maggio 2020. 2.9 valutano la possibilità di prevedere lo svolgimento delle sedute riservate della commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 in streaming o con collegamenti da remoto, anche laddove tale modalità non sia prevista nel bando di gara, assicurando comunque la verbalizzazione delle operazioni svolte. In tali casi adottano tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle comunicazioni e la trasparenza delle operazioni; 2.10 valutano la possibilità di adottare modalità di adempimento degli obblighi connessi alla partecipazione alle procedure di affidamento compatibili con le misure restrittive in atto, ad esempio, consentendo il pagamento dell’imposta di bollo con modalità telematiche. II. Fase di esecuzione del contratto Ai sensi dell’articolo 3 comma 6-bis del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, introdotto dall’articolo 91 del decreto-legge 17/3/2020, n. 18, il rispetto delle misure di contenimento del contagio previste nel decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha adottato il Protocollo condiviso con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL recante la «regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid -19 nei cantieri edili». Il documento offre una tipizzazione dei possibili casi concreti di esclusione della responsabilità per il caso dei contratti di lavori. Il succitato articolo 6-bis si applica anche ai contratti aventi ad oggetto servizi e forniture. Anche in questi casi, quindi, l’emergenza sanitaria in atto è valutata quale causa di forza maggiore che giustifica il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, escludendo l’applicazione delle penali di cui all’articolo 113-bis, comma 2, del codice dei contratti pubblici. Le presenti indicazioni sono valide fino alla permanenza delle restrizioni e degli obblighi disposti a livello nazionale e regionale con finalità di contenimento e gestione dell’epidemia. A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata Tag: LAVORI PUBBLICI ANAC Coronavirus #CuraItalia Documenti Allegati Delibera ANAC Decreto Legge n. 18/2020
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