Consiglio Nazionale dei Geologi - 16 marzo 2018

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Consiglio Nazionale dei Geologi - 16 marzo 2018
Consiglio Nazionale dei Geologi

           16 marzo 2018
Consiglio Nazionale dei Geologi - 16 marzo 2018
Quotidiano   Data     16-03-2018
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16/3/2018                                  Cresme: «Possibile dimezzare i costi energetici delle scuole più vecchie, risparmi per 18o milioni»

            16 Mar 2018

            Cresme: «Possibile dimezzare i costi
            energetici delle scuole più vecchie, risparmi
            per 18o milioni»
            A.A.

            Con interventi sistematici di riqualificazione energetica sul 20% di edifici scolastici "più
            energivori" (sostanzialmente coincidenti con il 20% più "anziano"), per un investimento
            stimabile in 3,6 miliardi di euro, sarebbe possibile dimezzare la "bolletta energetica" di questi
            edifici, da 351 a 171 milioni di euro (un risparmio di 180 milioni).
            I calcoli e la stima sono del Cresme, all'interno del Rapporto congiunturale e previsionale
            sull'impiantistica negli edifici, presentato a Expoconfort, Milano.

            Già oggi, sempre secondo il Cresme, sono in corso grazie al rilancio dell'edilizia scolastica degli
            ultimi anni, interventi sull'11,7% del patrimonio edilizio scolastico (ma è al momento impossibile
            calcolarne l'impatto energetico).

            «Le strutture scolastiche - ha dichiarato Lorenzo Bellicini, direttore Cresme - rappresentano una
            importante occasione di fornire un contributo alla qualità della vita e al risparmio sulla bolletta
            energetica Italia. I 52.000 edifici scolastici hanno una bolletta energetica di ca 1,3 miliardi di
            euro all'anno; oggi l'11,7% delle scuole vive interventi di trasformazione. Un progetto sistematico
            di riqualificazione energetica potrebbe far risparmiare il 30% dell'attuale bolletta energetica,
            quasi 400 milioni di euro all'anno».

            Quantità e distribuzione territoriale
            Sul territorio nazionale sono presenti 51.904 edifici ad esclusivo o prevalente uso scolastico di
            cui, come si osserva nei focus, 48.275 sono di proprietà riconducibile al settore pubblico. Il 30%
            di tali edifici è concentrato nelle prime 10 province (le prime tre sono Roma, Milano e Napoli).
            Oltre la metà (51%) si distribuisce nelle prime 24 province. Circa il 29% si trova in comuni di
            piccola dimensione demografica (fino a 5 mila abitanti), e altrettanti nei comuni di dimensione
            medio-piccola.

            Età degli edifici
            Il 41% degli edifici scolastici italiani è stato costruito prima del 1961, il 63% prima del 1971, l'83%
            prima del 1980. Solo il 4% degli edifici sono "nuovi", costruiti cioè dopo il 2001.

            Aspetti strutturali
            La superficie coperta dagli edifici scolastici è pari a 73,2 milioni di mq pari ad una volumetria di
            256,4 milioni di mc. La quota maggiore di edifici (39%) ha dimensione compresa tra 1.000 e
            3.000 mq, con una superficie media di 1.819 mq. Il 43% circa degli edifici si divide tra 3 classi di
            superfici: il 16% ha una superificie compresa tra 751 a 1.000 mq (media 899 mq), il 14% tra 501 e

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16/3/2018                                  Cresme: «Possibile dimezzare i costi energetici delle scuole più vecchie, risparmi per 18o milioni»

            750 mq (media 631 mq) e il 13% tra 351 e 500 mq (media 435 mq).
            Oltre il 50% della volumetria (circa 130 milioni di mc) appartiene agli edifici di dimensioni
            medio-grandi (tra 1.000 e 3.000 mq), mentre il 27% (69,5 milioni di mc) riguarda gli edifici di
            grandi dimensioni (superiore a 3.000 mq).

            Gli impianti
            Il 97% degli edifici scolastici ha un impianto di riscaldamento di tipo tradizionale. Il
            combustibile maggiormente impiegato è il gas (73%) seguito dal gasolio e olio combustibile
            (24%). I tubi del circuito di distribuzione sono prevalentemente in traccia (87%).
            Il sistema di emissione dell'aria è costituito essenzialmente da radiatori (93%) con una minima
            percentuale di fan-coil (4,4%) e di pannelli radianti (3,2%). Il 61% degli edifici possiede un unico
            sistema di regolazione della temperatura per l'intero edificio e soltanto il 12% ne ha uno in ogni
            stanza, mentre l'8% ne possiede uno in ogni piano.
            Nel 79% degli edifici non è presente l'impianto di condizionamento, nel 19% deglie edifici è
            presente ma separato dal generatore principale e nel 2% è integrato nel generatore principale.
            Gran parte degli impianti di condizionamento sono fissi – split - (85%) e soltanto il 2% sono
            mobili, l'11% degli edifici utilizza pompe di calore.

            Secondo quanto si osserva nell'Anagrafe Edilizia Scolastica del MIUR, ben il 58% degli edifici
            presentano accorgimenti per il contenimento dei consumi energetici.
            E' importante rilevare - sostiene il Cresme - che la più ampia quota di accorgimenti presenti
            negli edifici è relativa agli impianti (termico 64%; produzione energia 46%) e alla coibentazione
            delle superfici trasparenti (doppi vetri 62%). Appare limitato, invece, il ricorso alla coibentazione
            delle superfici opache (coperture 38% e pareti 19%).

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16/3/2018                                                         Dirigenti Pa, stop dell’Anac agli stipendi online

            16 Mar 2018

            Dirigenti Pa, stop dell’Anac agli stipendi
            online
            Gianni Trovati

            Bandiera bianca, e parola alla Corte costituzionale. La battaglia ingaggiata dai 156mila dirigenti
            pubblici italiani contro la pubblicazione online dei loro compensi ha espugnato l’ultimo fortino:
            quello dell’Anac, che ieri ha sospeso gli obblighi di trasparenza anche per aiutare le
            amministrazioni ormai intrappolate nel più classico degli intrecci burocratici all’italiana. All’atto
            pratico, l’ostacolo finale è caduto: e i dirigenti possono chiedere agli uffici di rimuovere dai siti
            dell’«amministrazione trasparente» i dati sui compensi.
            Quella decisa ieri dall’Anac è l’ultima (per ora) mossa di un’altalena che appassiona da anni gli
            uffici pubblici. Tutto nasce dai decreti che nel 2013 hanno attuato la «legge Severino» sulla lotta
            alla corruzione, e hanno previsto lo stesso trattamento per politici e dirigenti: in nome della
            trasparenza, ministri, sindaci, assessori e vertici amministrativi avrebbero dovuto pubblicare su
            Internet patrimoni, redditi, rimborsi per viaggi e missioni e tutti gli altri compensi a carico della
            Pa.
            Le decisioni del Tar
            Il dibattito fra sostenitori della «trasparenza» e detrattori del «gossip retributivo» si è
            infiammato subito, e ha complicato la vita alla trafila burocratica. La legge Severino è stata
            attuata da due decreti, e i decreti sono stati applicati con le istruzioni del Garante della Privacy. I
            dirigenti, esperti conoscitori del meccanismo, sono partiti dal fondo, e hanno chiesto al Tar
            Lazio di occuparsi degli atti del Garante. Conl’ordinanza 1030 del 2017i giudici amministrativi
            hanno tirato la prima bordata, e hanno sospeso le istruzioni che spiegavano come pubblicare i
            dati su stipendi, patrimoni e rimborsi spese. Ma il colpo non è stato definitivo, perché la
            burocrazia è una scienza esatta. La decisione del Tar ha interessato il comma 1, lettere c) e f), e il
            comma 1-bis dell’articolo 14 del decreto legislativo 33 del 2013, che regolano la pubblicazione
            distinta di patrimoni, stipendi e così via. Lo stesso articolo 14 ha però anche un comma 1-ter, che
            riguarda la diffusione online degli «emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza
            pubblica» da ogni dirigente.
            Parola alla Consulta
            La distinzione è importante per i politici, ma nel caso dei dirigenti gli «emolumenti complessivi
            a carico della finanza pubblica» finiscono nei fatti a corrispondere con lo stipendio, nelle sue
            varie componenti. Il dubbio è venuto allo stesso Garante della Privacy, che è tornato a bussare al
            Tar per capire se la bocciatura dei primi due commi (1 e 1-bis) si estendesse di fatto anche al
            terzo (1-ter). La risposta, affermativa, è arrivata a gennaio conla sentenza 84/2018. A quel punto
            le amministrazioni si sono trovate strette fra i «no» del Tar e i «sì» dell’Anac, che ha continuato
            a evitare la sospensione con due comunicati di maggio e novembre 2017. Ora le indicazioni
            cambiano, anche per fermare la battaglia fra chi brandisce le sentenze amministrative Tar e chi
            risponde con le istruzioni dell’Authority.

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            Ma l’ultima parola tocca alla Consulta a cui, sempre su richiesta del Tar Lazio (ordinanza
            9828/2017) tocca chiarire se il solito comma 1-ter va d’accordo con la Costituzione.

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16/3/2018                                Anas, sul megalotto Ionica (1,3 miliardi) lavori al via entro l'anno. Dopo il Cipe gare per 680 milioni

            16 Mar 2018

            Anas, sul megalotto Ionica (1,3 miliardi)
            lavori al via entro l'anno. Dopo il Cipe gare
            per 680 milioni
            Alessandro Arona

            L'avvio dei lavori per il 3° megalotto della Ionica, 1,335 miliardi di euro (di cui 960 milioni la
            parte in appalto), dovrebbero partire entro la fine dell'anno, forse già a ottobre-novembre.
            Dopo l'approvazione da parte del Cipe del progetto definitivo del 2° stralcio (28 febbraio) la
            previsione sui cantieri è della stessa Anas, che ipotizza entro la metà dell'anno la pubblicazione
            della delibera Cipe in Gazzetta e poi calcola i tempi della progettazione esecutiva, a cura del
            general contractor Sjrio S.c.p.a. (Astaldi 60% e Salini Impregilo 40%). La stessa Astaldi ha
            spiegato che «l'approvazione da parte vdel Cipe pone le condizioni per lo sviluppo della
            progettazione esecutiva dell'intero 3° Megalotto (1° e 2° stralcio funzionale) e l'avvio delle attività
            propedeutiche alla realizzazione delle opere».
            Sempre puntando su un realistico giugno-luglio per la pubblicazione delle delibere, l'Anas
            calcola che possano essere pubblicati per fine anno/inizio del 2019 i bandi di gara per gli altri
            tre progetti approvati dal Cipe, per i quali l'Anas dovrà affidare con gara le progettazioni
            esecutive prima della messa sul mercato dei lavori: 1) il Nodo ferro-stradale di Casalecchio di
            Reno (155,6 milioni di euro), il progetto per l'Accessibilità a Malpensa aeroporto (220 mln); 3)
            l'adeguamento a 4 corsie della Ss 372 Telesina (Benevento), 460 milioni.

            IONICA
            Il Megalotto 3 prevede il potenziamento a superstrada (due corsie per senso di marcia più
            spartitraffico) della 106 Ionica per 38 km tra Roseto Capo Spulico (dove finisce il tratto già
            ammodernato, da Taranto) fino a Sibari, dove comincia la bretella Firmo-Sibari (connessione
            con l'autostrada Salerno-Reggio "Del Mediterraneo"), bretella che dovrebbe essere pronta
            nell'aprile prossimo.
            La storia di quest'opera, come abbiamo raccontato più volte, è ormai ultradecennale. Il bando a
            general contractor, su progetto preliminare (come usava a quell'epoca), è del
            dicembre 2008 (base d'asta 961,9 milioni, importo complessivo massimo da delibera Cipe 1.234
            milioni), con aggiundicazione provvisoria ad Astaldi-Impregilo per 791 milioni (importo
            complessivo scende a 1.063 milioni) nel dicembre 2010, ma contratto firmato solo nel marzo
            2012 per intoppi nel finanziamento statale.
            Il 14 giugno 2013 il contraente generale ha consegnato il progetto definitivo, con costo dell'opera
            salito (anche per le prescrizioni) da 791 a 818 milioni nel valore dell'appalto alle imprese, e da
            1.063 a 1.165 milioni nel costo complessivo.
            Poi è partito il lungo tira e molla tra soggetti statali sulle prescrizioni tecniche (Consiglio
            superiore Lavori pubblici), paesaggistiche (Mibact) e Ambientali (Commissione Via, Ministero
            Ambiente) al progetto definitivo.
            Le richieste dei tre enti erano spesso confliggenti: l'Ambiente chiedeva più gallerie per ridurre

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16/3/2018                                Anas, sul megalotto Ionica (1,3 miliardi) lavori al via entro l'anno. Dopo il Cipe gare per 680 milioni

            l'impatto ambientale, e stessa cosa il Mibact per motivi paesistici. Al contrario il Consiglio
            superiore chiedeva meno gallerie per ridurre il rischio frana e il rischio grisù, un gas
            infiammabile di cui i terreni interessari sono ricchi. Il nodo, dal punto di vista tecnico, era anche
            evitare l'alternarsi troppo frequente di luce-buio per motivi di sicurezza.
            Il progetto definitivo del 1° stralcio del Megalotto 3, da 276 milioni, era stato approvato dal Cipe
            il 10 agosto 2016, con delibera registrata solo un anno dopo, il 10 luglio 2017, ma con la precisa
            condizione che i lavori potevano cominciare solo dopo l'approvazione del 2° stralcio da 958
            milioni, progetto quest'ultimo bocciato dal parere negativo del Consiglio superiore dei lavori
            pubblici.
            Sotto la regia del Ministero delle Infrastrutture si è riusciti a trovare un compromesso e
            modificare così il progetto definitivo, arrivando a 10,4 km in galleria naturali o artificiali su 18
            km, con costi aumentati da 276 a 286 milioni per il 1° stralcio e da 958 a 1.049 milioni per il
            secondo, con costi complessivi così saliti da 1.234 a 1.335 milioni di euro (di cui da 818 a 960
            milioni la parte in appalto alle imprese).
            I lavori, dunque, se tutto andrà bene con la registrazione della delibera, dovrebbero partire
            entro la fine dell'anno.

            ASSE CIVITAVECCHIA-ORTE, COMPLETAMENTO
            Approvato dal Cipe anche il progetto preliminare della tratta Statale Aurelia - Monte Romano
            Est della Statale 675 "Umbro-laziale" , 235 milioni di euro. L'Anas spiega chje «è stato approvato
            il progetto di fattibilità tecnico economico (l'ex preliminare). Al momento è previsto che si debba
            dare avvio alle attività propedeutiche allo sviluppo del progetto definitivo (Valutazione di
            Incidenza Ambientale – che prevede attività di osservazione sul territorio che durano un anno –
            e scavi archeologici ). Premesso ciò non è plausibile prevedere una data di avvio dei cantieri».
            Sullo sfondo c'è anche la vicenda giudiziaria, il ricorso degli ambientalisti contro il parere Via
            scavalcato dal Consiglio dei ministri (si veda il servizio).

            NODO FERRO-STRADALE DI CASALECCHIO DI RENO (BO)
            Lavoro da 155 milioni, bando previsto dall'Anas per fine 2018/inizio del 2019.
            Il Cipe ha approvato il progetto definitivo dell'intervento "Nodo ferro-stradale di Casalecchio di
            Reno (BO) - progetto stradale - stralcio nord", di 2,1 km, che include una galleria di 1,2 km e un
            ponte, con costo e finanziamento di circa di 155,6 milioni di euro a carico del concessionario
            Società Autostrade per l'Italia (ASPI).
            L'intervento complessivo "Nodo ferro stradale di Casalecchio di Reno" (Stralcio nord e sud), è
            considerato parte delle opere necessarie per la risoluzione del nodo di Bologna. Presenta uno
            sviluppo del tracciato di circa 4 chilometri ed è finalizzato a collegare il raccordo autostradale di
            Casalecchio, a nord dell'abitato, configurandosi come completamento del progetto della
            Variante alla SS64 "Porrettana" nell'ambito dei lavori di ampliamento alla terza corsia
            dell'autostrada A1 nella tratta Firenze-Bologna.

            ACCESSIBILITà MALPENSA
            Si tratta di opera da 220 milioni, bando di gara previsto dall'Anas tra fine anno e l'inizio del
            2019.
            Il progetto definitivo approvato dal Cipe riguarda il collegamento tra la S.S. 11 "Padana
            Superiore" a Magenta e la Tangenziale ovest di Milano, con Variante di Abbiategrasso e
            adeguamento in sede fino al nuovo Ponte sul Fiume Ticino di Vigevano. L'opera, di 17,6
            chilometri, è inquadrata nel complesso di interventi di adeguamento e potenziamento della
            viabilità di connessione all'Aeroporto di Malpensa, volti a migliorare l'accessibilità veloce
            all'aerostazione dal bacino sud-ovest milanese e prevista da diversi strumenti, tra i quali il Piano

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16/3/2018                                Anas, sul megalotto Ionica (1,3 miliardi) lavori al via entro l'anno. Dopo il Cipe gare per 680 milioni

            Territoriale d'Area Malpensa.
            Il progetto definitivo del 1° stralcio da Magenta a Vigevano è suddiviso in due tratte funzionali.
            La Tratta A è compresa tra la S.S. 11, in Comune di Magenta e l'interconnessione verso
            Abbiategrasso, in Comune di Albairate, per una lunghezza complessiva di circa 8,052 km,
            comprensiva della variante di Pontenuovo di Magenta. I comuni territorialmente interessati
            sono: Boffalora Sopra Ticino, Magenta, Robecco sul Naviglio, Cassinetta di Lugagnano e
            Albairate. La Tratta C è compresa tra l'interconnessione di Albairate ed il termine del tratto di
            adeguamento in sede in Comune di Abbiategrasso, per una lunghezza complessiva di circa 9,550
            km. I comuni territorialmente interessati sono: Albairate, Abbiategrasso e Ozzero.
            Il progetto definitivo approvato dal Cipe del 1° stralcio, così riconfigurato, prevede una spesa
            complessiva pari a 220 milioni di euro, la cui copertura finanziaria è stata assicurata attraverso
            il Mutuo Malpensa per 100 milioni, per 120 milioni di euro dai Contratti di programma Anas
            2014 e 2015.

            CAIANELLO (A1)–BENEVENTO, TELESINA
            Adeguamento a 4 corsie della S.S. 372 "Telesina", progetto definitivo, primo lotto, 460 milioni di
            euro. Bando di gara previsto dall'Anas per l'inizio del 2019.
            È stato approvato dall'Anas il primo lotto del progetto definitivo di costruzione dell'itinerario
            Caianello (A1)-Benevento, adeguamento a 4 corsie della SS 372 "Telesina". Si tratta di circa 23,9
            km dal costo di 460 milioni di euro. Il progetto definitivo si sviluppa da San Salvatore Telesino a
            Benevento per circa 25,1 km con una sezione stradale di categoria B e attraversa i territori dei
            Comuni di San Salvatore Telesino, Castelvenere, Telese Terme, Paupisi, Solopaca, Vitulano,
            Ponte, Torrecuso, Benevento. Con tale adeguamento viene potenziato il collegamento della
            direttrice Lazio – Campania - Puglia lungo l'itinerario A1 (Roma - Caianello) - SS 372 (Caianello -
            Benevento) - Raccordo Autostradale (BN/A16) - A16 (Castel del Lago-Bari), fornendo una valida
            alternativa al percorso autostradale attuale a servizio di un'area particolarmente interessata da
            intenso traffico pesante. E' stato dato mandato ad Anas di redigere il progetto esecutivo
            dell'opera, recependo le prescrizioni e le raccomandazioni di carattere paesaggistico e
            ambientale, dettate nel corso della conferenza di servizi.

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16/3/2018                                  Dieci diversi sconti (cumulabili) per assumere giovani, ultracinquantenni, donne e cassaintegrati

            16 Mar 2018

            Dieci diversi sconti (cumulabili) per
            assumere giovani, ultracinquantenni, donne
            e cassaintegrati
            Massimo Frontera

            Incentivi strutturali all'occupazione, sgravi contributivi per l'occupazione nel Mezzogiorno,
            incentivi specifici per l'assunzione di donne, giovani, apprendisti, ultracinquantenni, lavoratori
            in cassa integrazione, lavoratori con disabilità. La mappa degli sconti per le nuove assunzioni è
            varia e articolata. Per orientare le imprese - in particolare quelle che operano nell'edilizia -
            l'Ance ha messo a punto un vademecum con le informazioni essenziali per individuare
            l'opportunità più adatta e conveniente.

            Lo strumento operativo dell'Ance (a cura di Valeria Andretta) passa in rassegna i dieci seguenti
            "canali" che attualmente sono a disposizione del datore di lavoro per l'assunzione agevolata di
            nuovi addetti. Per ciascuna opportunità sono indicate le figure specifiche oggetto
            dell'assunzione agevolata, la consistenza e la durata dell'agevolazione e, infine, la possibilità o
            meno di cumulare lo sgravio con quello di altre misure analoghe.

            L'assunzione di giovani fino a 30 anni (oppure 35 anni limitatamente al 2018)
            L'occupazione giovanile stabile è incoraggiata con un incentivo strutturale che l'ultima legge di
            bilancio ha modellato a partire dalla formula iniziale varata nel 2015. Dopo che la circolare Inps
            n.40 del 2 marzo scorsoha fornito le indicazioni attuative, la misura è pienamente operativa.
            L'incentivo spetta per le assunzioni (a tutele crescenti) di persone fino a 30 anni (fino a 35 anni
            per le assunzioni formalizzate entro il 31 dicembre di quest'anno) alla prima occupazione a
            tempo indeterminato (anche parziale) . L'impresa beneficia dell'esonero dal versamento del 50%
            di contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi Inail), per un periodo massimo
            di 36 mesi e nel limite massimo di esonero pari a 3.000 euro (fino a 250 euro al mese). L'esonero
            si applica anche nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato - che consente
            al datore di lavoro il rimborso della contribuzione aggiuntiva dell'1,4% - e per un periodo di 12
            mesi, anche nei casi di prosecuzione, successiva all'entrata in vigore della legge, di un contratto
            di apprendistato. Il beneficio è anche "portabile", nel caso in cui il lavoratore lasci l'impresa e sia
            nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro prima del termine dei 36
            mesi.
            Questo incentivo, segnala l'Ance, è anche cumulabile con altre quattro misure per favorire
            l'occupazione: l'incentivo assunzione disabili, l'incentivo all'assunzione beneficiari di Naspi, l'
            incentivo "Occupazione Mezzogiorno" e l'incentivo "Occupazione Neet".

            Le precisazioni dell'Inps: niente incentivo per i contratti di apprendistato
            Nella citata circolare del 2 marzo scorso, l'Inps ha perimetrato l'ambito del beneficio
            specificando, tra le altre cose, alcuni casi in cui l'incentivo non può essere concesso. Per

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16/3/2018                                  Dieci diversi sconti (cumulabili) per assumere giovani, ultracinquantenni, donne e cassaintegrati

            esempio, l'esonero non si applica ai contratti di apprendistato, né ai contratti di lavoro cosiddetti
            intermittenti o a chiamata, anche se stipulato a tempo indeterminato (ma si applica però al
            lavoro "somministrato", con beneficio a vantaggio dell'utilizzatore). Non si ha diritto all'esonero
            contributivo nel caso di mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del
            lavoratore durante precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Niente agevolazione
            neanche se il lavoratore ha avuto un precedente rapporto a tempo indeterminato all'estero.
            Niente sgravio, infine, neanche nel caso in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di
            lavoro autonomo, con o senza partita Iva, o i parasubordinati, siano riqualificati come rapporti
            di lavoro subordinati a tempo indeterminato.

            SCARICA IL TESTO - LA CIRCOLARE DELL'INPS

            Le altre agevolazioni
            Un'altra forma di agevolazione per l'assunzione di giovani è la cosiddetta occupazione Neet:
            "Not in Education, Employment or Training", cioè persone non impegnate nello studio, né nel
            lavoro né nella formazione. L'opportunità scade alla fine di quest'anno. È rivolta a giovani tra i
            16 e i 29 anni aderenti al programma "Garanzia Giovani" e dà diritto a un contributo per 12 mesi
            fino 8.060 euro per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato (anche part-
            time) e a scopo di somministrazione o con contratto di apprendistato professionalizzante. Nelle
            regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e
            Sardegna) è previsto un apposito sgravio per le aziende che assumono giovani fino 35 anni
            (oppure disoccupati di almeno 35 anni) che, combinato con l'incentivo strutturale già citato (vedi
            sopra) consente di elevare fino al 100% l'esonero contributivo, fino al limite massimo di 8.060
            euro.
            Per l'assunzione di donne di qualsiasi età disoccupate è previsto un incentivo ad hoc che
            consiste in uno sconto del 50% di contributi obbligatori Inps per 12 mesi (in caso di assunzione a
            tempo determinato e in somministrazione) o per 18 mesi (per i contratti a tempo indeterminato
            e in caso di trasformazione di un contratto a termine).
            Per l'assunzione di persone di oltre 50 anni disoccupate da più di un anno è possibile beneficiare
            di una riduzione del 50% dei contributi Inps e premi Inail a carico del datore di lavoro.
            Per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria è disponibile lo sconto del 50%
            sui contributi previdenziali fino a 4.030 euro su base annua per 18 mesi (in caso di assunzione
            con contratto a tempo indeterminato) o 12 mesi (in caso di assunzione con contratto a tempo
            determinato). Altre possibilità sono previste l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di
            lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi.
            Per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori "Naspi" (Nuova Assicurazione
            Sociale per l'impiego) viene concesso «per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al
            lavoratore, un contributo mensile pari al 20% dell'indennità mensile che sarebbe stata
            corrisposta al lavoratore per il periodo residuo di spettanza dell'indennità».
            Per l'assunzione di lavoratori con disabilità sono previsti contributi per la durata di 36 mesi
            variabili tra il 35% e il 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
            C'è, infine, un apposito "bonus genitori", pari a 5mila euro per i datori di lavoro che assumono a
            tempo indeterminato (anche part time) giovani genitori disoccupati fino a 35 anni.

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Codice dei contratti: Direzione ed Esecuzione dei
lavori in ordine sparso
16/03/2018

Dalla data di entrata in vigore del Nuovo Codice dei contratti e, quindi, dal 19 aprile
2016 (sono passati quasi due anni!!) non ci sono più regole sull’esecuzione dei lavori perché
l’apposita Commissione (cosiddetta “Commissione Manzione”) del DAGL (Dipartimento
affari giuridici e legislativi) della Presidenza del Consiglio dei Ministri o volutamente o per
una svista abrogò, dimenticandosi di inserire un periodo transitorio, l’intero Titolo
VIII della Parte II del Regolamento n. 207/2010 che conteneva gli articoli dal 147 al
177 riguardanti, tra l’altro, le norme relative all’esecuzione dei lavori ed in particolare
quelle relative alla consegna dei lavori ed all’esecuzione in senso stretto.
Siamo stati i primi a segnalare il problema (leggi articolo) che si sarebbe potuto risolvere se
il Ministero con uno dei più classici decreti ministeriali avesse potuto ripristinare anche
opportunamente modificate le norme che erano state inopinatamente abrogate ma l’articolo
111, comma 1 del Codice dei contratti prevedeva che “Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente codice, su proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza
Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti,
attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l’attività di cui all’articolo 101, comma 3, in
maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con
particolare riferimento al-le metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli
di contabilità”.
Orbene, a distanza di un tempo che rispetto ai 3 mesi previsti supererà i 24 mesi, ad oggi
possiamo andare in ordine sparso nella scelta:

   •   del giorno e del termine per la consegna dei lavori;
   •   del tipo di verbale di consegna da adottare;
   •   di cosa fare nel caso in cui vengano riscontrate differenze all’atto della consegna;
   •   di eventuali consegne di materiali da un esecutore ad un altro;
   •   di eventuali riconoscimenti a favore dell’esecutore in caso di ritardata consegna;
   •   di cosa fare in caso di sospensioni e riprese dei lavori;
   •   di eventuali richieste di proroghe per l’ultimazione dei lavori;
   •   di eventuali sospensioni illegittime da parte degli esecutori;
   •   di possibili variazioni ed addizioni al progetto approvato:
   •   di eventuali diminuzioni dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte
       dall’esecutore;
   •   di come comportarci per approvare eventuali e possibili nuovi prezzi non contenuti
       nel contratto;
   •   di cosa fare nel caso di contestazioni tra la stazione appaltante e l’esecutore;
   •   di come comportarci nel caso di sinistri alle persone e di danni;
   •   di cosa fare nel caso di danni cagionati da forza maggiore;
   •   dei criteri da utilizzare per l’accettazione, qualità ed impiego dei materiali;
   •   di cosa fare nel caso di lavori in economia.

Si tratta di argomenti che erano presenti non soltanto nel previgente Regolamento n.
207/2010 ma anche, in parte, nei più antichi regolamenti n. 554/1999 e n. 350/1895.
Oggi a distanza di quasi 2 anni non è entrato in vigore il decreto di cui all’articolo 111,
comma 1 del Codice dopo che:

   1. nel mese di maggio 2016 l’ANAC pose i consultazione le linee guida “Il Direttore
      dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico,
      contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto (leggi articolo)”;
   2. nella seduta del 21 giugno 2016 l’ANAC approvò la proposta di Linee guida
      attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni relativa al “Direttore
      dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo
      tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto” ma il Consiglio
      dell’Autorità in considerazione della rilevanza generale della determinazione assunta,
      deliberò di acquisire, prima dell’approvazione del documento definitivo, i pareri del
      Consiglio di Stato e delle competenti commissioni legislative di Camera e
      Senato (leggi articolo);
   3. il Consiglio di Stato si esprime con parere n. 2282 del 3 novembre 2016 ma si tratta
      di un parere favorevole con condizioni ed osservazioni di entità tale che inficiano
      l’impostazione stessa del decreto. E’ una delle più dure prese di posizione del
Consiglio di Stato sui tanti pareri espressi sul nuovo Codice dei Contratti e sui
        suoi provvedimenti attuativi (leggi articolo);
   4.   l’ANAC il 15 dicembre 2016, a seguito delle indicazioni espresse da Consiglio di
        Stato nel parere n. 2282 del 3/11/2016 reso sullo schema di DM di approvazione
        delle linee guida previste dall’art. 111 del codice ha riformulato la proposta di linee
        guida al fine di integrare le osservazioni espresse nel citato parere n. 2282/2016;
   5.   successivamente alla pubblicazione del cosiddetto “decreto correttivo” l’ANAC il
        15/09/2017 predispone un ulteriore testo per il quale sono necessari nuovamente i
        pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e delle competenti
        commissioni parlamentari;
   6.   prima del necessario parere del Consiglio di Stato il nuovo decreto viene sottoposto
        al parere della Conferenza unificata che il 6 dicembre 2017 si esprime
        favorevolmente con alcune osservazioni;
   7.   su tale ulteriore testo il Consiglio di Stato si è espresso con il parere n. 360 del 12
        febbraio 2018. Si tratta di un parere favorevole con osservazioni che presuppongono
        alcune modifiche, in certi casi anche strutturali. (leggi articolo);
   8.   l’VIII Commissione della Camera dei Deputati, nella seduta del 20 febbraio 2018
        si esprime favorevolmente con alcune osservazioni mentre l’8aCommissione del
        Senato non si è, a tutt’oggi, espressa.

Ovviamente, la parola fine non è stata ancora scritta e non sappiamo quando sarà scritta
con il risultato che, a distanza di 2 anni dall’entrata in vigore del codice, mancano le
norme di riferimento relative all’esecuzione dei lavori ed in particolare quelle relative alla
consegna dei lavori ed all’esecuzione in senso stretto.
Con buona pace di tutti coloro che hanno spinto per la soluzione della cancellazione di
un unico Regolamento a favore dell’adozione di una miriade di provvedimenti e senza
alcun intervento di una cabina di regia che, prevista dall’articolo 212 del Codice, avrebbe
dovuto avere il ruolo di indirizzo e di coordinamento e che, invece, si è dimostrata latitate.
                                                                  A cura di arch. Paolo Oreto
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati
Schema decreto direzione lavori
Parere Conferenza unificata
Parere Consiglio di stato n. 360
Parere VIII Commissione

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cambia per gli edifici esistenti?
16/03/2018

Come previsto dal decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio
2018 (Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2018, n. 42 - S.O. n. 8) il 22 marzo 2018 entreranno in
vigore le nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018) con differenti periodi
transitori per le opere private e per le opere pubbliche (leggi news).
Tra le modifiche più significative delle nuove norme tecniche, vi è senz'altro il tema degli
interventi sulle strutture esistenti, regolamentato al capitolo 8, ed in particolare la parte
relativa alla Classificazione degli interventi (paragrafo 8.4).
Sull'argomento edifici esistenti abbiamo organizzato uno streaming i cui contenuti sono
interamente visibili di seguito. Buona visione.

                                                      A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Recupero Periferie: in Toscana 207 interventi per
quasi 390 milioni
16/03/2018

Dei 500 milioni stanziati per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, sono
quasi 390 i milioni di euro utilizzati dei territori toscani generati da 120 progetti e 207
interventi.

Lo ha messo in luce il rapporto pubblicato da ANCE Toscana dal titolo "Recupero delle
periferie in Toscana - Quadro riepilogativo degli interventi dei Comuni e della Città
metropolitana" che fa il punto sul programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie promosso dalla legge di Stabilità
2016 e attivato dal D.P.C.M. 25 maggio 2016 che ha definito le modalità e la procedura di
presentazione dei progetti, destinando in partenza 500 milioni di euro, a cui si sono aggiunti
798 milioni di euro dal CIPE e altri 800 milioni dalla legge di Bilancio.

Il risultato è stato che sono stati approvati tutte e 120 le domande presentate con una
graduatoria che ha visto al primo posto la Città metropolitana di Bari con 95 punti ed
all’ultimo, il centoventesimo, Urbino con 25 punti, in tutto per € 2.061 milioni di contributi
che attivano 3,8 miliardi di spesa.
Ricordiamo che gli interventi, che dovevano escludere ulteriore consumo di suolo e
dovevano essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti, potevano essere destinati a:

   •   progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano;
   •   progetti di manutenzione, riuso e ri-funzionalizzazione di aree pubbliche e di
       strutture edilizie esistenti, per finalità di interesse pubblico;
   •   progetti rivolti all’accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di
       resilienza urbana;
   •   progetti per il potenziamento delle prestazioni e dei servizi di scala urbana, tra i quali
       lo sviluppo di pratiche del terzo settore e del servizio civile, per l’inclusione sociale e
       la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano e urbano;
   •   progetti per la mobilità sostenibile e l’adeguamento delle infrastrutture destinate ai
       servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed
       educative promosse da soggetti pubblici e privati.

Gli interventi potevano essere stati approvati come progetti definitivi, esecutivi o, possibilità
aperta successivamente, preliminari, accompagnati dall’impegno ad approvare, entro 60
giorni dalla sottoscrizione della convenzione o accordo di programma, il relativo progetto
definitivo o esecutivo.

La situazione in Toscana
Nella Regione Toscana sono stati presentati e approvati 12 progetti per 207 interventi che
hanno generato un totale di 386 milioni di euro di investimenti – dal massimo di 61,7
milioni del Comune di Firenze al minimo di poco al di sotto di 15 milioni di euro di Siena e
Grosseto – con richieste di finanziamento sul bando di 207,6 milioni di euro e quasi 180
milioni di euro di cofinanziamento tra comune ed altri soggetti pubblici e privati.

A questo punto, dopo l'ottenimento dei finanziamenti il Rapporto di ANCE Toscana pone la
domanda "Riusciranno i nostri eroi a rispettare i tempi ed a passare alla concreta
realizzazione degli interventi?". Perché, naturalmente, tra l'ottenimento di un finanziamento
e il suo effettivo utilizzo c'è un mondo che naviga a vista tra norme poco chiare e burocrazia
asfissiante. Altra questione interessante è se esistano piani di gestione affidabili che
potranno evitare il fenomeno di immobili recuperati e successivamente sottoutilizzati per
carenza di risorse per il funzionamento.

In allegato il Rapporto di ANCE Toscana con tutto il dettaglio per Comune.

                                                       A cura di Redazione LavoriPubblici.it
No al condono se non si paga la
multa in tempo
di Paola Mammarella
Consiglio di Stato: scatta la demolizione se dopo la domanda di sanatoria non vengono
versati gli oneri nei termini previsti

16/03/2018 – La domanda di condono non può essere accettata se non si pagano in
tempo le rate dell’oblazione e degli oneri concessori. I termini sono previsti dalla
legge e sono tassativi, quindi se non vengono rispettati scatta la demolizione.

Si è espresso in questi termini il Consiglio di Stato con la sentenza 1514/2018.

Condono, i termini di pagamento sono tassativi
I giudici hanno spiegato che la Legge 326/2003 (secondo condono edilizio) ha
previsto dei termini per il pagamento di oblazione e oneri concessori: 10 dicembre
2004 per la prima rata, 31 maggio 2005 per la seconda e 30 settembre 2005 per la
terza.
Si tratta, scrive il Consiglio di Stato, di termini tassativi previsti dalla legge. La
legge sul condono ha infatti introdotto una deroga alle norme che disciplinano
l'assetto del territorio, motivata dalla necessità di reperire risorse finanziarie
attraverso le oblazioni richieste per concedere la sanatoria.

Questo ha significato solo se, entro un periodo di tempo ben definito, si realizzano
tutte le condizioni disposte dalla legge. Nella sentenza si legge che “consentire in
via interpretativa una dilazione al pagamento delle oblazioni stesse
comporterebbe, viceversa, una lesione duplice, perché i valori sottesi alla
programmazione del territorio sarebbero violati ugualmente, senza al contempo
ottenere i ricavi finanziari auspicati.

Condono edilizio, il caso
Nel caso preso in esame dai giudici, il proprietario di un immobile aveva effettuato
un intervento di sopraelevazione con creazione di due unità immobiliari. Aveva
chiesto la sanatoria ai sensi della Legge 326/2003, ma il Comune aveva respinto
l’istanza perché non aveva pagato né la cifra esatta relativa alla prima rata
dell’oblazione e degli oneri concessori, né la seconda e la terza rata.

Il proprietario sosteneva che il Comune avrebbe dovuto invitarlo a regolarizzare la
domanda di sanatoria invece che emettere subito il provvedimento di diniego e
l’ordine di demolizione.

Sia il Tar sia il CdS hanno invece confermato l’ordine di demolizione dell’abuso.

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Norme correlate
Sentenza 09/03/2018 n.1514
Consiglio di Stato - Termini per il pagamento di oblazioni e oneri concessori

Legge dello Stato 24/11/2003 n.326
Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici (art.32 - condono edilizio)
Decreto FER, in arrivo incentivi per
il fotovoltaico
di Paola Mammarella
Saranno ridimensionati rispetto al passato. Ma per il via libera serve l’ok del Ministero
dell’Ambiente

16/03/2018 – In arrivo nuovi incentivi per il fotovoltaico. Lo prevede la bozza di
decreto sulle FER elettriche, firmata dal Ministero dello Sviluppo Economico,
che definisce le agevolazioni alle energie rinnovabili nel periodo 2018 - 2020 e ora
attende il via libera del Ministero dell’Ambiente.

Decreto FER, le rinnovabili incentivate
Saranno incentivate le rinnovabili elettriche più vicine alla competitività: eolico
onshore, solare fotovoltaico, idroelettrico, geotermia tradizionale, gas di discarica
e di depurazione.
L’obiettivo dichiarato dal Mise è massimizzare la quantità di energia rinnovabile
prodotta, facendo leva proprio sulla maggiore competitività delle FER. La
potenza messa a disposizione sarebbe di oltre 6.000 MW, che potrebbe garantire
una produzione aggiuntiva di quasi 11 TWh di energia verde.

Decreto FER e funzionamento degli incentivi
L’accesso agli incentivi, spiega il Mise, dovrebbe avvenire prevalentemente
tramite procedure competitive basate su criteri economici, in modo da stimolare la
riduzione degli oneri sulla bolletta e l’efficienza nella filiera di
approvvigionamento dei componenti. Si tratta di registri per gli impianti di
potenza fino a 1 MW e di aste al ribasso per quelli di potenza superiore a 1 MW.

Le aste saranno suddivise per gruppi di tecnologie, in base alla capacità di ridurre i
costi. Eolico onshore e fotovoltaico da una parte, idroelettrico, geotermoelettrico e
gas di discaricae depurazione dall’altra.

La cessione di energia fotovoltaica verrebbe remunerata da GSE con una tariffa di
110 € /MWh per impianti da 20 a 100 kW e di 90 € /MWh per impianti da 100 kW
a 1 MW.

Saranno valorizzati anche criteri di selezione ispirati alla qualità dei progetti e alla
tutela ambientale e territoriale.

Decreto FER, ad alcuni operatori non piace
Gli operatori del settore hanno sottolineato che nell’attuale formulazione il decreto
non si applica a biomasse, biogas, eolico off-shore, geotermia innovativa, solare
termodinamico.

Evidenziata anche la mancanza di possibilità di accesso diretto agli incentivi per i
piccoli impianti e l’assenza di incentivi per gli impianti fotovoltaici di potenza
inferiore a 20 kW e per quelli in regime di scambio sul posto.

Il Coordinamento FREE chiede che siano effettuate aste separate per eolico e
fotovoltaico per consentire una programmazione degli investimenti in grado di
consentire una ulteriore riduzione dei costi. Chiesto anche il divieto di
insediamenti in contrasto con le esigenze della produzione agricola, ma non
l’esclusione a priori delle aree agricole dall’accesso agli incentivi. Il
Coordinamento ha inoltre chiesto che le tariffe a base d’asta per l’eolico
consentano la realizzazione dei contingenti indicati, utilizzando aerogeneratori di
ultima generazione, e che le misure per i rifacimenti totali o parziali si applichino
anche agli impianti che non hanno aderito allo spalma-incentivi.

Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, considera preoccupante che il
decreto FER preveda incentivi per il fotovoltaico anche in siti contaminati,
discariche e cave esaurite senza che vi sia alcun obbligo di bonifica o di recupero
delle aree.

L’approvazione definitiva potrebbe richiedere un tempo indefinito perché si
accavallerebbe con la formazione del nuovo Governo.

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Norme correlate
Bozza non ancora in vigore 15/03/2018
Ministero dello Sviluppo Economico - Bozza di decreto interministeriale sugli incentivi alle rinnovabili nel periodo
2018 - 2020 (FER elettriche)
Irpef, i lavoratori autonomi in media
pagano più dei dipendenti
L’analisi della Cgia Mestre e un appello al nuovo Esecutivo per alleggerire la pressione
fiscale sulle piccole e micro imprese

16/03/2018 - L’Irpef è la principale imposta pagata dai contribuenti italiani allo
Stato italiano. A versarla sono solo le persone fisiche (lavoratori dipendenti,
pensionati e lavoratori autonomi) e come risulta dalle dichiarazioni dei redditi del
2016 questi soggetti danno all’erario oltre 155 miliardi all’anno; l’incidenza di
questo gettito sul totale delle entrate tributarie è pari al 33 per cento. E sebbene le
partite Iva costituiscono solo l’11,4 per cento del totale delle persone fisiche
presenti in Italia (pari a poco più di 4.660.000 unità), ciascuno di essi (artigiani,
commercianti, piccoli imprenditori, liberi professionisti, etc.), versa mediamente
poco più di 4.700 euro di Irpef all’anno, rispetto ai 4.000 euro che mediamente
vengono prelevati dalla busta paga di un lavoratore dipendente e a poco più di
2.900 euro che, invece, il fisco incassa da ogni pensionato.

L’elaborazione è stata effettuata dall’Ufficio studi della CGIA sulla base dei dati
emersi dalle dichiarazioni dei redditi del 2016 (ultimi disponibili). “Abbiamo
ritenuto necessario puntualizzare questa questione – dichiara il coordinatore
dell’Ufficio studi della CGIA Paolo Zabeo - per sconfessare una tesi sempre più
diffusa secondo la quale le tasse in questo Paese vengono pagate principalmente
da coloro che subiscono il prelievo alla fonte. Per carità, nessuno disconosce che
tra il lavoro autonomo ci siano delle sacche di evasione o di sotto-dichiarazione
che vanno assolutamente contrastate, ci mancherebbe. Questi dati, tuttavia,
dimostrano inconfutabilmente che il popolo delle partite Iva dà un contributo
significativo alle casse dell’erario ed è mediamente più tartassato degli altri
contribuenti”. Ritornando ai numeri, in Italia i lavoratori dipendenti e i pensionati
ammontano ad oltre 35.650.000: questi ultimi costituiscono l’87,5 per cento del
totale dei contribuenti Irpef e subiscono un prelievo complessivo di 127 miliardi di
euro all’anno (pari all’81,9 per cento del gettito totale Irpef). Gli autonomi, invece,
sono poco più di 4.660.000 lavoratori, pari all’11,4 per cento del totale dei
contribuenti Irpef. Al fisco versano quasi 22,5 miliardi di euro (pari al 14,5 per
cento del totale).

“Speriamo che il prossimo Esecutivo intervenga da subito con misure puntuali che
vadano ad alleggerire il carico fiscale sulle piccole e micro imprese – dichiara il
Segretario della CGIA Renato Mason - Questo avvantaggerebbe anche i lavoratori
dipendenti, visto che anche in questi ultimi anni di difficoltà economica la
stragrande maggioranza dei nuovi posti di lavoro è stata creata dalle attività di
piccola dimensione”. A livello territoriale la regione che presenta il più alto
numero di lavoratori attivi è la Lombardia (oltre 3.785.000 dipendenti e poco più
di 839.000 partite Iva) che, ricordiamo, ha quasi 10 milioni di abitanti. Subito
sotto troviamo il Lazio, per quanto concerne il numero di lavoratori dipendenti
(poco più di 2 milioni) e il Veneto, per quanto riguarda i lavoratori autonomi
(attorno a 463.300). Il Veneto è al terzo posto a livello nazionale anche per il
numero di lavoratori dipendenti (1.892.768), mentre l’Emilia Romagna si
posiziona sull’ultimo gradino del podio per via della presenza di lavoratori
autonomi (425.790). Anche il maggior numero di pensionati si concentra in
Lombardia (2.520.858). Al secondo posto scorgiamo invece il Lazio (1.297.744) e
al terzo il Piemonte (1.256.035).

“Con un fisco così eccessivo – conclude Mason – serve un’alleanza tra autonomi e
lavoratori dipendenti. Questa situazione penalizza entrambi e di conseguenza
l’economia del paese. Con meno tasse, infatti, potenzialmente le famiglie dei
lavoratori dipendenti potrebbero avere più risorse per far decollare definitivamente
i consumi interni e conseguentemente anche il fatturato di artigiani e piccoli
commercianti che vivono quasi esclusivamente di domanda interna”. Sul fronte
del gettito Irpef per regioni, infine, il territorio che ne versa di più è la Lombardia.
In termini assoluti con 35,1 miliardi di euro (pari ad una Irpef media di 6.085
euro). Seguono il Lazio con 17,7 miliardi (Irpef media di 6.058 euro) e l’Emilia
Romagna con 14,1 miliardi (Irpef media di 5.245 euro).

Fonte: Cgia Mestre

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NTC 2018: i primi chiarimenti del CNI
Matteo Peppucci - INGENIO 16/03/2018

Norme tecniche per le Costruzioni: il CNI fornisce le prime delucidazioni e considerazioni su ambito di
applicazione, fase transitoria ed entrata in vigore dell'aggiornamento delle NTC 2018

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha pubblicato una circolare, la n.1884 del 14 marzo 2018,
contenente alcune importanti delucidazioni sulle nuove NTC 2018: in particolare si forniscono alcuni
primi chiarimenti circa l'entrata in vigore e la fase transitoria delle Norme tecniche per la
costruzioni, pubblicate sul S.O. alla G.U., s. g., 20 febbraio 2018 n.42, anche per cercare di venire
incontro ai vari quesiti provenienti dagli Ordini provinciali ed alle sollecitazioni indirizzate in queste
settimane al CNI stesso.

La definitiva approvazione e pubblicazione del decreto del MIT 17 gennaio 2018, intitolato
"Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni" ha infatti dato il via ad una serie di
dubbi ed interrogativi riguardanti l'applicazione delle nuove NTC e persino a delle richieste di
"proroga dell'entrata in vigore delle NTC 2018".

Ambito di applicazione e disposizioni transitorie

L'art.2 del decreto di approvazione delle Norme tecniche contiene indicazioni circa l'applicazione
delle regole tecniche nella fase transitoria, a seconda dello stato di avanzamento del progetto. La
disposizione citata opera una summa divisio tra opere pubbliche e opere private, dedicando alle
prime il primo comma e riservando alle seconde il secondo comma.

La finalità della previsione è, con tutta evidenza, quella di delimitare l’ambito di applicazione delle
norme tecniche, individuando i limiti temporali ed i segmenti di attività che permettono di continuare
ad utilizzare la disciplina previgente da quelli che, al contrario, impongono di applicare le norme
tecniche aggiornate.

Le vecchie regole tecniche del 2008 resteranno valide ed utilizzabili soltanto per le opere
PUBBLICHE o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati,
nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle nuove
regole, ovvero il 22 marzo 2018. Nel caso dei contratti pubblici di lavori già affidati e per i progetti
definitivi o esecutivi già affidati secondo le NTC 2008, però, la possibilità di continuare ad applicare le
regole tecniche previgenti è condizionata alla consegna dei lavori entro 5 anni dalla data di entrata in
vigore delle nuove NTC 2018 (primo comma dell’art.2 del decreto).

Per le opere PRIVATE, è invece possibile continuare ad utilizzare le norme tecniche previgenti,
"fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi", nel caso di opere strutturali in
corso di esecuzione o per le quali sia stato già depositato il progetto esecutivo presso i
competenti Uffici, prima della data di entrata in vigore delle NTC 2018 (come detto, il 22 marzo 2018)
(secondo comma dell'art.2 del decreto).
Ricapitolando, in base all'art.2 del decreto ministeriale 17 gennaio 2018, è possibile continuare ad
applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni nei seguenti casi specifici:

    •   a. nel settore dei contratti pubblici, "nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 18
        aprile 2016 n.50", soltanto per le opere pubbliche che si concludono con la consegna dei
        lavori entro 5 anni dalla data di entrata in vigore delle NTC 2018, ovvero entro il 22 marzo
        2023 e, per quanto riguarda il caso dei progetti già affidati, questo vale solamente nell'ipotesi
        che i progetti siano stati redatti secondo le regole tecniche di cui alle NTC 2008 (DM 14
        gennaio 2008) e non delle norme in vigore prima di queste;
    •   b. nelle opere private, fino al termine dei lavori e al relativo collaudo statico, qualora le
        opere strutturali siano in corso di esecuzione ovvero siano provviste dell’attestazione di
        deposito del progetto esecutivo delle strutture, secondo le disposizioni vigenti.

Il commento del CNI

Secondo il CNI, bisogna quindi considerare e valutare separatamente le tematiche relative alla fase
transitoria, dalla questione riguardante la usuale circolare ministeriale, di commento e chiarimento
delle norme tecniche approvate.

Nel definire un doppio regime transitorio, per opere pubbliche e per opere private, il Legislatore ha
inteso tenere conto, da un lato, della natura onerosa dei contratti pubblici, per lavori e servizi, e
dei potenziali contenziosi che l'obbligo di adozione delle nuove regole tecniche avrebbe potuto
causare; dall'altro, per le opere private, dell'esigenza di mantenere la possibilità di utilizzare la
norma previgente solo per quelle opere, progettate secondo le NTC 2008, con progetti
strutturali già depositati presso i competenti Uffici e non anche, come pure avvenuto in alcune
Regioni d'Italia, per le opere per le quali fosse già stato richiesto un titolo abilitativo generico (SCIA,
DIA, permesso di costruire, ecc.).

Si evidenzia inoltre che la discriminante tra vecchio e nuovo regime, per i lavori privati, è stata dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) individuata nell'avere avviato il procedimento
amministrativo specifico previsto dal DPR 380/2001 per le opere strutturali, tenendo conto del fatto
che nessuna fattispecie edilizia (ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione, nuova
costruzione), risulta di fatto penalizzata dal nuovo testo.

Per le opere pubbliche, invece, tutti i progetti preliminari, pur se già approvati sotto le previgenti
NTC, dovranno essere riesaminati e rifatti da capo, utilizzando le nuove regole tecniche.

Entrata in vigore

Riguardo la correlazione tra il termine di entrata in vigore delle nuove norme (30 giorni dalla data di
pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale) e nuova circolare ministeriale, fermo restando quanto
si dirà più avanti, il CNI evidenzia in primo luogo che:

    •   le NTC 2018 sono applicabili e utilizzabili anche senza circolare esplicativa;
    •   nel caso delle NTC 2008, la circolare esplicativa fu pubblicata oltre 12 mesi dopo
        l'entrata in vigore delle norme tecniche.

Ad avviso del Consiglio Nazionale, inoltre, l'entrata in vigore di una normativa tanto attesa, -
contenente una semplificazione delle regole sulla messa in sicurezza degli edifici esistenti, auspicata
da tempo dagli operatori del settore - non può dipendere ed essere correlata ai tempi di
aggiornamento dei codici di calcolo (quali?); codici di calcolo che, del resto, almeno per quelli
più diffusi ed affidabili (es. gli Eurocodici), risultano certamente pronti, stante anche le modeste
modifiche introdotte per quelle specificità.
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