COMUNE DI NUS - CAPITOLATO D'ONERI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PISTE DI FONDO DI SAINT-BARTHELEMY - STAGIONE 2021/2022
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COMUNE DI NUS – CAPITOLATO D’ONERI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PISTE DI FONDO DI SAINT-BARTHELEMY – STAGIONE 2021/2022 CAPITOLATO D’ONERI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PISTE DI FONDO DI SAINT-BARTHELEMY NEL COMUNE DI NUS. PERIODO 01/12/2021-30/04/2022. CIG ZAA32CA785. ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO Il contratto ha per oggetto la gestione delle piste di sci di fondo site nel comprensorio di Saint-Barthélemy, classificate ai sensi della legge regionale 17 marzo 1992 n. 9 (“Norme in materia di esercizio pubblico di piste di sci”) nel Comune di Nus alle condizioni indicate nel relativo capitolato d’oneri. All’affidatario verranno altresì dati in gestione i locali dell’immobile denominato “Foyer de fond”, ad eccezione del piano sottotetto, del piano terra e di tutta l’area esterna pertinenziale di quest’ultimo, che comprende la zona soprastante i garages e l’area terrazzata antistante il locale adibito ad attività di somministrazione di alimenti e bevande. I locali oggetto di concessione sono meglio evidenziati nelle planimetrie allegate agli atti di gara. All’affidatario verranno inoltre dati in gestione gli impianti e le attrezzature relative all’area ludico-ricreativa invernale denominata “Parco giochi Saint- Barthélemy”, classificata ai sensi della legge regionale 17 marzo 1992 n. 9 (“Norme in materia di esercizio pubblico di piste di sci”), nel Comune di Nus, alle condizioni indicate nel relativo capitolato d’oneri. Lotto unico: non sono ammesse varianti; non è ammesso il subappalto se non espressamente autorizzato. ART. 2 VALORE ECONOMICO E DURATA DEL CONTRATTO L’importo complessivo presunto ammonta ad Euro 26.500,00 (ventiseimilacinquecento/00) IVA esclusa per la stagione 2021/2022, di
COMUNE DI NUS – CAPITOLATO D’ONERI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PISTE DI FONDO DI SAINT-BARTHELEMY – STAGIONE 2021/2022 cui complessivi Euro 1.325,00 (milletrecentoventicinque/00) IVA esclusa, pari al 5%, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo posto a base d’asta ammonta pertanto ad Euro 25.175,00 (venticinquemilacentosettantacinque/00). La durata del contratto è di una stagione invernale, decorrente presumibilmente dal 01/12/2021, fino al 30 aprile 2022. Alla scadenza del termine il gestore dovrà restituire al Comune gli impianti, le strutture e tutti i beni oggetto del capitolato nello stato in cui si trovavano all’atto della consegna, salvo il normale deterioramento d’uso. L’importo contrattuale annuo verrà versato all’aggiudicatario su presentazione di fattura in due rate così suddivise: 50 % entro il 15 febbraio 2022; 50 % entro il 31 maggio 2022. Il pagamento è effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato dell’aggiudicatario ai sensi dall’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010, previa indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto predetto. L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della medesima legge. Sull’importo netto progressivo di quanto viene liquidato è operata una trattenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica da parte della stazione appaltante dell’esatta esecuzione del contratto, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. ART. 3 GESTIONE PISTE DI FONDO La gestione delle piste di fondo nel comprensorio di Saint-Barthélemy denominate Gran Tor, con partenza ed arrivo dalla località Praz de l’Arp, comprende le seguenti principali prestazioni: Battitura degli anelli di fondo classificati al catasto regionale delle piste di sci; Preparazione delle piste di fondo in occasione di competizioni; Assunzione di ruolo di direzione delle piste il cui incarico potrà essere affidato a terzi in possesso dei requisiti previsti per legge; Controllo delle piste e soccorso; Manutenzioni del tracciato e installazione della segnaletica; Sistemazione delle piste e pulizia delle aree da qualsiasi rifiuto al
COMUNE DI NUS – CAPITOLATO D’ONERI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PISTE DI FONDO DI SAINT-BARTHELEMY – STAGIONE 2021/2022 termine della stagione invernale; Manutenzione ordinaria dei mezzi battipista di proprietà comunale; Allestimento e gestione del Parco giochi invernale su terreni la cui disponibilità dovrà essere acquisita dal gestore; Gestione e manutenzione del tapis roulant a servizio del Parco giochi invernale; Gestione e manutenzione dei beni di cui ai punti precedenti e di quelli elencati nell’allegato “B – Elenco attrezzature” Ogni altro onere e prestazione necessari per garantire una corretta gestione della pista e dei servizi alla stessa correlati, compresa l’iscrizione in qualità di Socio presso l’AVEF (Associazione Valdostana Enti Gestori Piste Sci di Fondo) e il pagamento della relativa quota associativa, nonché il rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. ART. 4 OPERAZIONI IN CASO DI COMPETIZIONI Oltre alla normale preparazione delle piste, dovuta in quanto gestore delle stesse, l’aggiudicatario, in occasione di competizioni di fondo e biathlon, anche organizzate in accordo o con il patrocinio del Comune, dovrà, se richiesto e senza variazioni del corrispettivo dell’appalto, effettuare le operazioni di: Posa delle recinzioni e delle protezioni ai bordi delle piste; Posa della segnaletica lungo le piste; Posa di eventuali striscioni e segnali indicatori di arrivo e di partenza; Posa di bandierine per la segnalazione del tracciato; Allestimento della zona di partenza e di arrivo, compresi l’impianto di cronometraggio e l’impianto voce, se necessari; Eventuale reperibilità di almeno un dipendente per coadiuvare gli organizzatori e il servizio di soccorso sulle piste. ART. 5 OPERAZIONI DI SOCCORSO E CONTROLLO SULLE PISTE L’aggiudicatario si farà carico del servizio di soccorso, di controllo e direzione, mediante la nomina del Direttore delle piste e di almeno un “Pisteur secouriste”, in base a quanto prescritto dalle leggi regionali vigenti in materia. Il soccorso e il controllo dovranno essere effettuati lungo tutto il tracciato, con le modalità e durante l’orario di apertura delle
COMUNE DI NUS – CAPITOLATO D’ONERI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PISTE DI FONDO DI SAINT-BARTHELEMY – STAGIONE 2021/2022 piste e solo tramite personale autorizzato, con l’ausilio dei mezzi di proprietà del comune. In nessun caso detti mezzi potranno essere usati per altri scopi dall’aggiudicatario e dagli addetti al soccorso, se non per interventi sulle piste e in altri casi ritenuti utili dai responsabili. ART. 6 DIRETTORE DELLE PISTE Il Direttore delle piste, il cui incarico potrà essere affidato a terzi in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 5 della legge regionale 17 marzo 1992 n. 9. Sono demandati al Direttore delle piste i compiti di cui all’art. 9 della legge regionale 17 marzo 1992 n. 9 e più precisamente: Coordinare le operazioni di battitura e preparazione delle piste di sci di fondo e del parco giochi invernale; Coordinare il servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo e nel parco giochi invernale; Segnalare tempestivamente al gestore delle piste l’esistenza di potenziale pericolosità della pista; Dare informazioni circa il buon funzionamento del servizio di battitura all’Aggiudicatario e accertarne l’effettivo regolare servizio; Coordinare la propria attività con la commissione locale valanghe istituita con legge regionale 4 agosto 2010 n. 29; Sono altresì demandati al direttore delle piste i compiti di cui al comma 3, dell’art. 6, del regolamento regionale 22/04/1996, n. 2 “Regolamento di esecuzione della legge regionale 17 marzo 1992 n. 2” e più precisamente: Chiudere tutti gli accessi alle piste nelle quali, a causa delle condizioni ambientali e climatologiche, vengano a determinarsi temporanee condizioni di inagibilità o di pericolo valanghe, provvedendo altresì a segnalare la chiusura con pannelli di indicazione collocati lungo il tracciato; Chiudere le piste di sci di fondo e il parco giochi invernale durante le operazioni di battitura con mezzi e limitare il transito dei mezzi battipista e motoslitte ai soli motivi di soccorso e servizio; Eliminare dalle piste eventuali ostacoli che possano creare un pericolo all’utenza; Proteggere gli ostacoli che, temporaneamente, non possono essere rimossi e provvedere, se necessario alla loro segnalazione; Proteggere con barriere anti caduta i bordi delle piste in adiacenza
COMUNE DI NUS – CAPITOLATO D’ONERI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PISTE DI FONDO DI SAINT-BARTHELEMY – STAGIONE 2021/2022 di dirupi e terreni scoscesi. ART. 7 PISTEUR SECOURISTE L’attività di addetto al servizio di soccorso (pisteur-sécuriste) è disciplinata dalla legge regionale 15 gennaio 1997 n. 2: In particolare, il Pisteur secouriste dovrà svolgere i seguenti compiti: Assicurare il servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo e nel parco giochi invernale, in accordo con il direttore delle stesse, provvedendo al primo intervento di soccorso, al recupero ed al trasporto degli infortunati. Tali mansioni devono essere esplicate da personale addestrato in materia di primo soccorso e dotato di attrezzature idonee ed equipaggiamenti necessari, così come previsto dalla legge regionale 17 marzo 1992 n. 9 e dal regolamento regionale 22 aprile 1996 n. 2; Provvedere alla tempestiva chiusura delle piste di sci di fondo e del parco giochi invernale, su segnalazione del direttore delle piste o anche d’iniziativa propria in caso di necessità ed urgenza, ogniqualvolta fattori di rischio possano rappresentare pericolo per l’incolumità degli sciatori; Collaborare strettamente con il direttore delle piste per quanto concerne il controllo reti e cartellonistica e quant’altro ritenuto necessario per assicurare un’adeguata sicurezza delle piste di sci di fondo e del parco giochi invernale; Predisporre adeguati controlli sugli utenti che usufruiscono delle piste di sci di fondo e del parco giochi invernale al fine di verificare il possesso del relativo biglietto. Il Pisteur secouriste, il cui incarico potrà essere affidato a terzi in possesso dei requisiti previsti per legge, dovrà essere dotato del materiale necessario all’attività di soccorso. ART. 8 UTILIZZO MEZZI BATTIPISTA E APPARATI RADIO I mezzi battipista sono forniti dalla stazione appaltante. La stazione appaltante concede in comodato d’uso gratuito i seguenti mezzi: N. 1 battipista Mod. PRINOTH HUSKY 2800; N. 1 battipista Mod. PRINOTH HUSKY stage V; N. 1 motoslitta Mod. ARTIC BEARCAT 550.
COMUNE DI NUS – CAPITOLATO D’ONERI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PISTE DI FONDO DI SAINT-BARTHELEMY – STAGIONE 2021/2022 Sono inoltre dati in comodato d’uso all’aggiudicatario i seguenti apparati radio di proprietà comunale (elenco indicativo): N. 4 radio Motorola mod. Visar matr. 720TAY0378, 720AVN4809, 720AVN4815, 720TAY0386; N. 2 caricabatterie doppi; N. 2 radio veicolari Motorola mod. GM 360 matr. 103TLC6148, 103TLC6139 complete di cavi alimentazione, microfoni e staffe di fissaggio; N. 1 antenna Kathrein K 552627 completa di cavo intestato; N. 1 antenna veicolare Mob 63-300 MHZ completa di cavo intestato. La spesa per l’assicurazione dei mezzi sarà a carico del gestore. La Stazione Appaltante si riserva di verificare, in qualsiasi momento, la buona condizione e manutenzione degli automezzi e degli apparati radio dati in comodato. Se, nel corso dei suddetti controlli, venissero rilevati danni consistenti ai mezzi battipista e agli apparati radio dovuti ad incuria e/o imperizia, questi saranno totalmente a carico dell’aggiudicatario. La manutenzione ordinaria dei mezzi battipista e degli apparati radio è a carico dell’aggiudicatario e non può essere oggetto di eventuali oneri aggiuntivi a carico della stazione appaltante. Sono altresì a carico dell’aggiudicatario che non può chiedere alcun rimborso le spese per l’acquisto del carburante, degli oli lubrificanti, la sostituzione dei filtri e di tutto ciò che occorre per il regolare funzionamento dei beni concessi in comodato. In nessun caso i beni oggetto del comodato d’uso, potranno essere usati per altri scopi dai dipendenti dell’aggiudicatario e dagli addetti al soccorso, se non per interventi sulle piste e in altri casi ritenuti utili dai responsabili. ART. 9 SEGNALETICA E PROTEZIONI PISTE L’aggiudicatario dovrà rimuovere al termine della stagione invernale la segnaletica e le protezioni presenti sulle piste di sci di fondo e nel parco giochi invernale oltre a tutto il materiale utilizzato. Dovrà, inoltre, pulire tutti i tracciati delle piste, con l’asportazione dei rifiuti eventualmente presenti sul suolo. Prima dell’inizio della stagione dovrà riposizionare la segnaletica e le protezioni e dovrà egualmente effettuare un controllo sui tracciati provvedendo a rimuovere materiali ed ostacoli presenti su di essi mettendo in sicurezza le strutture presenti.
COMUNE DI NUS – CAPITOLATO D’ONERI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PISTE DI FONDO DI SAINT-BARTHELEMY – STAGIONE 2021/2022 Le contestazioni da parte di terzi per eventuali danni saranno a carico dell’aggiudicatario. ART. 10 ALTRI ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di manutenzione ordinaria delle strutture, compresa la fornitura di energia elettrica, il servizio idrico, i rifiuti e le necessarie polizze assicurative. A titolo esemplificativo possono essere considerati interventi di manutenzione ordinaria i controlli periodici di tutte le strutture e dei mezzi, i rifornimenti di combustile per il riscaldamento delle strutture e la manutenzione ordinaria delle piste di fondo e del parco giochi invernale. Allo scopo di assicurare la continuità del funzionamento del servizio oggetto del contratto è prevista la possibilità per l’affidatario di eseguire anche opere di manutenzione straordinaria che si rendessero necessarie, indifferibili ed urgenti. Prima di effettuare l’intervento, l’affidatario ha l’obbligo di avvisare preventivamente per iscritto l’Amministrazione, allegando un preventivo di spesa e una relazione tecnica attestante la necessità dell’intervento immediato. L’Amministrazione comunale dovrà pronunciarsi entro cinque giorni riguardo alla richiesta. Qualora la procedura non venisse rispettata, tutte le spese di manutenzione straordinaria comunque effettuate rimarranno a totale ed esclusivo carico dell’affidatario o di chi le avrà disposte. ART. 11 RICAVI GESTIONE PISTE DI FONDO L’aggiudicatario deve svolgere altresì i seguenti compiti: Provvedere alla vendita dei biglietti e degli stagionali per l’utilizzo delle piste di fondo e del parco giochi invernale nel locale a ciò destinato situato presso il Foyer de fond; Predisporre obbligatoriamente adeguati controlli sugli utenti che usufruiscono delle piste di fondo e del parco giochi invernale al fine di verificare il possesso del relativo biglietto. Il ricavato della vendita dei biglietti di ingresso alle piste di fondo e al parco giochi invernale saranno di esclusiva competenza del gestore, come l’eventuale introito derivante dal contributo regionale per la sicurezza sulle piste ai sensi delle leggi reg.li n. 9/2005 e n. 32/2001.
COMUNE DI NUS – CAPITOLATO D’ONERI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PISTE DI FONDO DI SAINT-BARTHELEMY – STAGIONE 2021/2022 ART. 12 CAUZIONE DEFINITIVA L’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) resa ai sensi dell’art. 103 de Dlgs 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2 del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria di cui sopra verrà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per entità anzidetti, è automatico. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico segnala in sede di offerta il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. ART. 13 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE Il servizio di cui trattasi sarà affidato sotto riserva di legge mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016. La valutazione relativa all’eventuale affidamento del servizio sarà effettuata in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016. ART. 14 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Requisiti di ordine generale: sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento dei servizi di cui trattasi, non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti, i soggetti che versano in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali per la tipologia di attività prevista o similari. Capacità economica e finanziaria: fatturato minimo annuo registrato durante l’ultimo anno, compreso un fatturato minimo nel settore di attività
COMUNE DI NUS – CAPITOLATO D’ONERI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PISTE DI FONDO DI SAINT-BARTHELEMY – STAGIONE 2021/2022 oggetto dell'appalto, corrispondente al valore annuo dell’importo a base di gara ovvero Euro 25.175,00 IVA esclusa; Capacità tecniche e professionali: la realizzazione di almeno un servizio di gestione delle piste di fondo di durata come minimo di una stagione invernale a favore di Enti pubblici, senza la risoluzione anticipata per inadempimento contrattuale, con l’indicazione dell’oggetto del contratto, dell’importo, delle date e del destinatario. ART. 15 RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE Con la stipula del presente contratto il gestore solleva l’amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale, derivante dall’esecuzione della presente. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell’aggiudicatario, il quale ne è il solo responsabile. L’aggiudicatario all’atto di stipulazione del contratto deve presentare idonea polizza assicurativa, stipulata a norma di legge, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone nel corso dell’esecuzione del contratto, con un massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro. ART. 16 CONTROVERSIE Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine alla formazione, interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà competente il foro di Aosta. ART. 17 SPESE Tutte le spese necessarie per la stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. Allegati: A. Planimetrie del locale seminterrato del Foyer de fond; B. Elenco indicativo delle attrezzature.
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