Partenariato Pubblico Privato: il punto di vista della Pubblica Amministrazione - Libera Università di Bolzano - Cipe
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
UnitàUnità Tecnica Finanza di Progetto Tecnica Finanza di Progetto Partenariato Pubblico Privato: il punto di vista della Pubblica Amministrazione Libera Università di Bolzano Bolzano, 25 novembre 2014
Agenda L’Unità Tecnica Finanza di Progetto Note introduttive Perché il PPP e il Project Finance La classificazione delle opere Le forme di contribuzione pubblica La fase di programmazione della Pubblica Amministrazione Il Project Risk Management (PRM) Il PRM e la Decisione Eurostat 11.02.2004 L’Analisi di Fattibilità Finanziaria (AFF) Valutazione di Congruità del Contributo (Vcc) PRM concessione o appalto di servizi Le fonti normative e regolamentari Gli indirizzi comunitari vigenti Tratti distintivi
L’Unità Tecnica Finanza di Progetto L’Unità Tecnica Finanza di Progetto (UTFP) è un organismo tecnico istituito dall'art. 7 della legge 144/1999 presso il CIPE. Ai sensi dell’art. 7 e delle successive norme che ne hanno ampliato l’ambito di competenza, le attività svolte dall’UTFP includono: l’assistenza tecnica, legale e finanziaria gratuita alle Pubbliche Amministrazioni, in tutte le fasi dei procedimenti attraverso cui si realizzano progetti in Partenariato Pubblico Privato, in particolare: nella fase di programmazione dell’iniziativa, per l’individuazione delle necessità (opere pubbliche, opere di pubblica utilità e/o servizi) suscettibili di finanziamento con capitale privato e per l’individuazione delle procedure più idonee; nella fase di valutazione delle proposte presentate dai promotori; nelle fasi di gara, per la predisposizione dei relativi bandi e della documentazione necessaria al confronto concorrenziale, nonché per la valutazione delle offerte ricevute a seguito della gara; nella fase di esecuzione del contratto per l’analisi delle eventuali problematiche insorte. 1
L’Unità Tecnica Finanza di Progetto il supporto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed alle decisioni del CIPE nei procedimenti istruttori relativi alla implementazione, attraverso schemi di PPP, di infrastrutture strategiche di cui alla l. n. 443/2001 (c.d. Legge Obiettivo); la promozione e la diffusione, all'interno della Pubblica Amministrazione, di modelli di Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione e gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità, utilizzando tecniche di finanziamento con ricorso a capitali privati; la raccolta dei dati e il monitoraggio ai fini della stima dell’impatto sul bilancio pubblico delle operazioni in PPP specificate nella decisione EUROSTAT dell’11 febbraio 2004, in funzione della loro contabilizzazione on – off balance; l’attivazione di rapporti di collaborazione con istituzioni, enti ed associazioni operanti nei settori di interesse per l'azione dell'UTFP, anche attraverso la presenza istituzionale in contesti internazionali sui temi del PPP e la partecipazioni a gruppi di lavoro inter- istituzionali. 2
Note introduttive
Note introduttive Perché il PPP e il Project Finance Alcune ragioni: il superamento del gap infrastrutturale e lo sviluppo delle infrastrutture a livello nazionale e locale; necessità di rispettare i vincoli di bilancio legati al Patto di Stabilità Europeo e al Patto di Stabilità Interno; contenimento della spesa per investimento e ottimizzazione dei costi operativi; coinvolgimento di risorse e competenze private in tutte le fasi della gestione dell’opera e dell’erogazione dei servizi; l’opportunità di perseguire una più elevata qualità della progettazione e una maggiore efficienza gestionale; trasferimento ottimale dei rischi al settore privato. 3
Note introduttive La classificazione delle opere Opere Calde Iniziative in cui i ricavi consentono al privato un integrale Progetti dotati di una recupero dei costi di investimento nell’arco della vita della intrinseca capacità di concessione. Coinvolgimento del settore pubblico limitato ad generare reddito attraverso identificare le condizioni necessarie per consentire la ricavi da utenza. realizzazione del progetto. Opere tiepide Iniziative i cui ricavi da utenza sono di per se stessi insufficienti a Progetti che richiedono una generare adeguati ritorni economici, ma la cui realizzazione componente di genera rilevanti esternalità positive in termini di benefici sociali contribuzione pubblica. indotti dalla infrastruttura. Tali esternalità giustificano l’erogazione di una componente di contribuzione pubblica. Opere fredde Progetti in cui il Iniziative - carceri, ospedali, scuole - per le quali il soggetto concessionario privato privato che le realizza e gestisce trae la propria remunerazione fornisce direttamente servizi esclusivamente (o principalmente) da pagamenti effettuati dalla alla Pubblica pubblica amministrazione. Amministrazione. 4
Note introduttive Le forme di contribuzione pubblica Tradizionalmente il contributo pubblico è assegnato sotto forma di contribuzione in denaro al concessionario. Esso può essere erogato a seconda dei casi in fase di costruzione, oppure in fase di gestione dell’opera. Principali forme di contribuzione pubblica Contributo Integrazione di Immobili Canoni finanziario ricavi Contributo in Trasferimento Canone di Integrazione conto proprietà disponibilità tariffaria investimenti immobiliari Cessione aree Canone di servizi pubbliche Fase di Fase di costruzione gestione 5
La fase di programmazione della Pubblica Amministrazione
La fase di programmazione della Pubblica Amministrazione Il percorso decisionale Quadro conoscitivo generale Analisi domanda e offerta Analisi contesto socio Mantenimento Status NO Definizione degli obiettivi economico Quo Individuazione delle alternative SI Realizzazione dell’intervento Aspetti preliminari Valutazione fattibilità economico sociale NO SdF dell’intervento SI Realizzazione dell’intervento PPP PPP Test PPP decision test SI NO Aspetti economico finanziari Partenariato Procurement AFF Vcc PRM Pubblico tradizionale Privato 6
La fase di programmazione della Pubblica Amministrazione Alcune definizioni Lo Studio di Fattibilità (SdF) di un progetto di investimento ha come obiettivo quello di trasformare un'idea progettuale in concrete proposte di investimento SdF basate sulla valutazione degli strumenti, delle tecniche e delle risorse necessarie a realizzare uno specifico progetto. Il PPP test si può definire come l’insieme di una serie di analisi volte ad PPP individuare la possibilità e il vantaggio per la PA di realizzare un’infrastruttura test pubblica con schemi di Partenariato Pubblico Privato. L’Analisi di Fattibilità Finanziaria (AFF) di una infrastruttura utilizza le metodologie dell’analisi finanziaria per esprimere un giudizio sull’equilibrio AFF economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione di un progetto infrastrutturale tenendo in considerazione le sue diverse modalità di finanziamento. 7
La fase di programmazione della Pubblica Amministrazione Alcune definizioni Si può definire Valutazione di Congruità del Contributo (Vcc) pubblico il processo valutativo mediante il quale si determina la quantità di contribuzione pubblica da Vcc garantire in un progetto al fine di far raggiungere l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione in un’operazione di Partenariato Pubblico Privato. Il Project Risk Management (PRM) consiste in una metodologia in grado di PRM identificare, valutare, gestire e monitorare i rischi del progetto. 8
Il Project Risk Management (PRM) I rischi possono essere associati alle diverse fasi del ciclo di vita del progetto: rischi progettuali connessi al periodo di realizzazione del progetto; rischi generali di progetto legati a fattori che permangono in tutte le fasi (rischio finanziario, rischio normativo, ecc.); rischi connessi alla gestione economica dell’opera (es. rischi di disponibilità e di domanda). Una corretta operazione di PPP deve mirare ad una allocazione ottimale dei rischi. In tale ottica l’Amministrazione dovrebbe trasferire al privato i rischi che quest’ultimo, per competenze tecniche specialistiche o per conoscenze ed esperienze precedenti, è in grado di minimizzare. Il PRM si articola in 4 fasi sequenziali: identificazione, valutazione, gestione, monitoraggio. L’allocazione dei rischi di progetto è una delle fasi del processo di gestione del rischio. In particolare, si allocano le diverse responsabilità tra i soggetti che partecipano al progetto. 9
Il PRM e la Decisione Eurostat 11.02.2004 La Decisione Eurostat “Treatment of public-private partnerships” Riguarda il trattamento contabile dei contratti sottoscritti dalla PA con imprese private e specifica l’impatto di tali PPP sul rispetto dei vincoli al Patto di Stabilità Europeo e sui conti delle Amministrazioni Pubbliche con riferimento al Patto di Stabilità Interno. La decisione si applica solo nei casi in cui lo Stato sia il principale acquirente dei beni e servizi forniti dall’infrastruttura (cd. PPP "Freddo"). Ad esempio nel caso di servizi pubblici, come la sanità o l’istruzione, nei quali, per un meccanismo di sostituzione, le prestazioni erogate ai cittadini sono pagate dalla Pubblica Amministrazione. Sanità Esempi Istruzione Uffici pubblici L’applicabilità della Decisione Eurostat è da verificare per il singolo caso. Essa propone comunque una trattazione dei rischi di validità generale. 10
Il PRM e la Decisione Eurostat 11.02.2004 La classificazione on/off balance di un asset oggetto di un contratto di PPP Gli assets sono registrati off balance La PA è il principale fuori bilancio delle NO Il PPP è un investimento acquirente? amministrazioni del partner privato pubbliche. SI SI Il partner privato Il partner privato sostiene il rischio di SI sostiene il rischio di SI costruzione? disponibilità? NO NO Il contributo della PA in conto capitale per la realizzazione dell’asset On balance Il partner privato sarà registrato come Il PPP è un investimento NO sostiene il rischio di formazione di capitale, dell’Amministrazione domanda? con impatto negativo su bilancio e debito. 11
L’analisi di Fattibilità Finanziaria (AFF) Studio di fattibilità CE Dati e ipotesi di input Elaborati di output Ipotesi tecnico operative Piano Conto economico Economico SP Ipotesi fiscali Stato Patrimoniale Ipotesi finanziarie Finanziario Flussi di cassa Ipotesi macroeconomiche Prospetto fonti-impieghi FC Moduli di calcolo Valutazione Analisi investimenti Redditività Eq. Eco-Fin Ricavi/Costi operativi Bancabilità Tassazione Congruità contributo pubblico Debito VCC 12
L’analisi di Fattibilità Finanziaria (AFF) Redditività - Convenienza economica Capacità del Progetto di creare valore e generare un livello di redditività per il capitale investito adeguato rispetto alle aspettative dell’investitore privato. La redditività viene valutata sia per il Progetto sia per gli Azionisti attraverso l’analisi dei seguenti indicatori: Tasso Interno di Rendimento (TIR); Valore Attuale netto (VAN). Eq. Eco-Fin Bancabilità - Sostenibilità Finanziaria Capacità del Progetto di generare flussi monetari sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti attivati, compatibilmente con una adeguata remunerazione degli investitori privati coinvolti nella realizzazione e nella gestione dell’iniziativa. La Bancabilità viene misurata attraverso l’utilizzo dei seguenti indicatori: Debt Service Cover Ratio; Loan Life Cover Ratio. 13
Valutazione di Congruità del Contributo (Vcc) Congruità del contributo pubblico E’ quel processo valutativo mediante il quale si determina la quantità ottimale di contribuzione pubblica in un progetto pubblico, al fine di garantire l’equilibrio economico finanziario dell’investimento e della connessa gestione in un’operazione di PPP. Contributo pubblico Art. 143 comma 4 Codice degli appalti Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo *…+ qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione. Equilibrio Economico Finanziario Convenzienza Sostenibilità economica finanziaria Redditività Bancabilità TIR VAN DSCR LLCR 14
Valutazione di Congruità del Contributo (Vcc) La valutazione di Conguità del contributo pubblico: in fase di programmazione Gestione corrente Gestione investimenti Flussi di cassa netti Gestione finanziamenti Gestione azionisti Project Cash Flow Calcolo del PCF, CFD, Cash Flow per il Debito SCF Shareolder Cash Flow Calcolo dell’equilibrio L’equilibrio ECO – FIN è Il contributo pubblico non SI ECO - FIN stato raggiunto viene previsto NO L’equilibrio ECO – FIN non è stato raggiunto Si prevede un VCC contributo pubblico Verifica dell’equilibrio ECO - FIN 15
Valutazione di Congruità del Contributo (Vcc) La valutazione di Conguità del contributo pubblico: in fase di programmazione Contributo pubblico Equilibrio Economico TIR Az. >= Ke TIR Pr. >= WACC E’ quello ottimale per raggiungere Equilibrio finanziario l’equilibrio economico finanziario degli Ottimalità Cover ratio min e medio investimenti? >= valore prefissato Rispetto della struttura finanziaria D/E ottimale Aumentare il E’ troppo basso? contributo SI NO Vcc Eq. ECO-FIN Diminuire il E’ troppo alto? contributo OK 16
PRM concessione o appalto di servizi
PRM: concessione o appalto di servizi Le fonti normative e regolamentari Articolo 3 del Codice Appalti: comma 12: definisce la concessione di servizi come "quel contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all’art. 30”; comma 15-ter: "i contratti di partenariato pubblico privato sono contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un’opera pubblica, oppure la fornitura di un servizio […] con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti”. Articolo 30, comma 2 del Codice Appalti: Il concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo in favore del concessionario, allorché "sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico- finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare”. 17
PRM: concessione o appalto di servizi Gli indirizzi comunitari vigenti La Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 relativa alle aggiudicazioni delle concessioni il concessionario deve essere contrattualmente esposto al rischio di “non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per la realizzazione dei lavori o la fornitura dei servizi, anche se una parte del rischio resta a carico dell’amministrazione aggiudicatrice"; non può configurarsi come concessione il contratto nel quale siano presenti clausole che abbiano l’effetto di eliminare il rischio operativo a carico del concessionario, ad esempio attraverso tariffe regolamentate o garanzie che permettano a quest’ultimo di recuperare la totalità degli investimenti e dei costi sostenuti a fronte dell’esecuzione del contratto; il rischio operativo deve essere inteso come rischio di esposizione reale alle fluttuazione del mercato, “comprendente un rischio sul lato della domanda o sul lato dell’offerta, o entrambi”, tale per cui “ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente trascurabile”; 18
PRM: concessione o appalto di servizi Tratti distintivi L’appalto di servizi ha ad oggetto lo svolgimento di un servizio in favore della Pubblica Amministrazione o, più raramente, in favore dell’utenza che direttamente se ne avvale, fermo restando che il corrispettivo è dovuto dalla Pubblica Amministrazione e l’affidatario non assume il rischio di gestione. Il tratto distintivo della concessione di servizi è rappresentato dal fatto che la controprestazione in favore del concessionario consiste nel diritto di gestire e di sfruttare economicamente il servizio, dovendo l’operatore assumerne il rischio di gestione e rivalersi necessariamente (almeno per una quota preponderante) nei confronti dell’utenza. In altre parole: Nell’appalto di servizi l’appaltatore ha una ragionevole certezza di incassare dall’Amministrazione il corrispettivo del servizio previsto dal contratto. Nella concessione di servizi, il concessionario dovrebbe basare le sue stime sull’analisi della domanda e dei ricavi attesi dal mercato a fronte dello svolgimento del servizio, così come tradotte nel piano economico finanziario e pertanto assumere il rischio. 19
Conclusioni Il Partenariato Pubblico Privato è un operazione strutturata e complessa. L’utilizzo delle forme di PPP da parte della Pubblica Amministrazione non deve essere legato “esclusivamente” alla possibilità di limitare l’utilizzo di risorse finanziarie proprie, ma anche per migliorare la qualità dei servizi diretti alla collettività. Il contributo pubblico ha un ruolo fondamentale nel raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario di un progetto e può essere sfruttato per favorire meccanismi concorrenziali tra i partecipanti in fase di gara. La strutturazione di un’operazione di PPP presuppone processi di negoziazione volti all’allocazione ottimale dei rischi per una efficiente realizzazione del progetto. L’allocazione dei rischi assume un ruolo rilevante in quanto può rappresentare un elemento per determinare se l’affidamento di un servizio pubblico rientra nella fattispecie di un appalto di servizi (procurement tradizionale), ovvero se lo stesso rientra nella fattispecie della concessione di servizi (e quindi di una operazione in PPP). L’allocazione dei rischi rappresenta una operazione necessaria al fine di stabilire se un asset oggetto di un contratto di PPP è da considerarsi on/off balance. 20
Contatti UnitàUnità Tecnica Finanza di Progetto Tecnica Finanza di Progetto Partenariato Pubblico Privato: il punto di vista della Pubblica Amministrazione A cura di Francesco Ricciardi Componente dell’Unità tecnica Finanza di Progetto Tel. +39 06 67796517 Email: f.ricciardi@governo.it www.utfp.it Le opinioni contenute nel presente scritto sono espresse a titolo personale e non impegnano l’Ente di appartenenza.
Puoi anche leggere