CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA - Brescia 19 ottobre 2016 Dott.ssa Emiliana Maria Dal Bon
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D.lgs. 148/2015 - Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro delega e principi di cui all’art. 1, co 1 e 2, L. 183/2014 Con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro: i. impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa; ii. necessità di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilità di riduzione dell'orario di lavoro; iii. revisione dei limiti di durata; iv. riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi; v. revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà; vi. revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà.
Il decreto 148 è dedicato in toto agli ammortizzatori sociali e si occupa: al TITOLO I dei trattamenti di integrazione salariale, suddividendo la trattazione in 3 parti: • una dedicata alle disposizioni generali, che si applicano sia alla CIGO che alla CIGS (CAPO I); • una dedicata esclusivamente alla CIGO (CAPO II); • e l’ultima dedicata alla disciplina della CIGS (CAPO III). Al TITOLO II si occupa dei fondi di solidarietà. Al TITOLO III dei contratti di solidarietà espansivi. Al TITOLO IV sono previste le disposizioni transitorie e finali.
Art. 1: LAVORATORI CHE POSSONO BENEFICIARE DEI TRATTAMENTI DI CIGO E CIGS Art. 2: APPRENDISTI lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti in apprendistato professionalizzante. gli apprendisti, che sono alle dipendenze di imprese per le quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale (art. 21, co. 1, lett. b) nei casi in cui l'impresa rientri nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie, gli apprendisti sono destinatari esclusivamente dei trattamenti ordinari di integrazione salariale alla ripresa dell'attività lavorativa, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite restano esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio.
REQUISITO FONDAMENTALE per poter beneficiare del trattamento necessario avere UN’ANZIANITÀ DI EFFETTIVO LAVORO DI ALMENO 90 GIORNI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento. La Circ. Min. Lav. n. 24/2015 ha precisato che per giornate di effettivo lavoro si intendono le GIORNATE DI EFFETTIVA PRESENZA AL LAVORO, a prescindere dalla loro durata oraria, IVI COMPRESI I PERIODI DI SOSPENSIONE DEL LAVORO DERIVANTI DA FERIE, FESTIVITÀ, E INFORTUNI. Sono computati ANCHE I PERIODI DI ASTENSIONE PER MATERNITÀ OBBLIGATORIA (Corte cost. 423/1995) La Circ. INPS 139/2016 ha chiarito che: • vanno computati come giorni di effettivo lavoro il SABATO (in caso di articolazione dell’orario di lavoro su 5 gg a sett) E IL RIPOSO SETTIMANALE (domenica o altro giorno infrasettimanaleI; • in caso di cambio di qualifica del lavoratore, si considera anche il periodo anteriore la variazione, indipendentemente dalla qualifica precedentemente posseduta dal lavoratore Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale.
Art. 3: MISURA DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le 0 ore e il limite dell'orario contrattuale. MASSIMALI 2016, per massimo di 12 mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive: circ. INPS • € 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, n. 48/2016 comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a € 2.102,24; • € 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a € 2.102,24. NOVITA’: il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista.
Art. 4: DURATA MASSIMA COMPLESSIVA del TRATTAMENTO ORDINARIO E DI QUELLO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE per ciascuna unità produttiva la somma dei due trattamenti non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile Prima della riforma: durata massima di CIGO + CIGS = 36 mesi in quinquennio fisso. Quinquennio mobile: deve essere calcolato a ritroso partendo dal giorno in cui si vuole presentare domanda. Nel caso di CIGS per causale di contratto di solidarietà la durata dei trattamenti viene computata la metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.
Art. 5 - CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE PER LE IMPRESE CHE PRESENTANO DOMANDA DI INTEGRAZIONE SALARIALE • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, per i periodi di cassa concessi sino a 52 settimane (complessive) in un quinquennio mobile; • 12% oltre il limite di cui sopra e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; • 15% oltre il limite precedente, in un quinquennio mobile. Ante riforma il contributo era calcolato sulle somme erogate a titolo di integrazione salariale, ora sulla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore: adesso, quindi, sarà calcolato su una somma più alta. Ante riforma il contributo era del 4% per le aziende fino a 50 dipendenti e dell’8% per le aziende oltre i 50 dipendenti.
CIRCOLARE INPS N. 139/2016 – precisazioni su «evento oggettivamente non evitabile» non è dovuto il contributo addizionale quando le integrazioni salariali ordinarie sono autorizzate per eventi oggettivamente non evitabili fattispecie che integrano causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore: - eventi meteo - Incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica – impraticabilità dei locali – sospensione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’azienda e/o ai lavoratori
Art. 6 - CONTRIBUZIONE FIGURATIVA • periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia – contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione globale cui è riferita l'integrazione salariale • somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della gestione o fondo di competenza, al fondo pensionistico di appartenenza del lavoratore beneficiario
Art. 7 - MODALITÀ DI EROGAZIONE E TERMINE PER IL RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI A. PAGAMENTO EFFETTUATO DA IMPRESA a dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga • INPS rimborsa importo/impresa lo conguaglia secondo le norme per conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte – trattamenti richiesti dal 24/09/2015 (data di entrata in vigore del presente decreto) o non ancora conclusi entro tale data → conguaglio/richiesta di rimborso di integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi da fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo – trattamenti conclusi prima del 24/09/2015 → i 6 mesi decorrono da tale data B. PAGAMENTO DIRETTO: integrazioni salariali ordinarie → sede INPS territorialmente competente può autorizzare il Pagamento diretto, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, su espressa richiesta di questa; – integrazioni salariali straordinarie → Ministero del lavoro può autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione salariale, il pagamento diretto da parte dell'INPS, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, fatta salva successiva revoca se il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario
CIGO Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria
Art. 10 - CAMPO DI APPLICAZIONE CIGO unica novità → imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica Art. 11 - CAUSALI (nessuna novità) a. situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti b. situazioni temporanee di mercato NOTA BENE: in tema di causali è intervenuto il Ministero del Lavoro con le precisazioni contenute nel DECRETO MINISTERIALE N. 95442/2016
DECRETO MINISTERIALE N. 95442/2016 – precisazioni su causali art. 1 – concessione dell’integrazione salariale ordinaria dal 1° gennaio 2016 la CIGO è concessa dalla sede dell’INPS territorialmente competente per le seguenti causali: a) situazioni aziendali dovute a EVENTI TRANSITORI e NON IMPUTABILI all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali b) SITUAZIONI TEMPORANEE di mercato transitorietà della situazione aziendale e temporaneità della situazione di mercato sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa non imputabilità all’impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti
DECRETO MINISTERIALE N. 95442/2016 Artt. da 3 a 9: fattispecie che INTEGRANO le causali: art. 3: mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato art. 4: fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva a progetto art. 5: mancanza di materie prime o componenti necessari alla produzione art. 6: eventi meteo art. 7: sciopero di un reparto o di altra impresa art. 8: incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica – impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità – sospensione/riduzione attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori art. 9: guasti ai macchinari – manutenzione straordinaria
CIRCOLARE INPS N. 139/2016 non rientrano nelle causali data la loro riconducibilità al datore di lavoro o al committente: a) mancanza di fondi b) chiusura per ferie c) preparazione campionario d) infortunio o morte del titolare e) sosta stagionale, inventario f) mancanza di fondi impresa committente
CIRCOLARE INPS N. 139/2016 – precisazioni sui requisiti ed erogazione della prestazione requisiti generali: transitorietà dell’evento → temporaneità e previsione fondata di ripresa dell’attività durata temporale ed eventuale ciclica riproposizione ripresa dell’attività lavorativa → necessaria la valutazione della ripresa dell’attività lavorativa non imputabilità della causale → involontarietà (mancanza di imperizia e negligenza delle parti) e non riferibilità all’organizzazione o programmazione aziendale erogazione della prestazione: normalità dei casi → azienda autorizzata pone a conguaglio gli importi precedentemente anticipati ai lavoratori pagamento diretto → ammesso solamente se sono provate difficoltà finanziarie dell’impresa tramite la presentazione obbligatoria della documentazione alla competente sede INPS
Art. 12 - DURATA massima della CIGO • 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un max 52 settimane • esaurite le prime 52 settimane attendere min 52 settimane di normale attività lavorativa NO per eventi e poi è possibile nuova domanda per max altre 52 sett oggettivamente non evitabili • in ogni caso max 52 settimane complessive in un biennio mobile NEW! Non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale. obiettivo: DISINCENTIVARE LE RICHIESTE DI CASSA INTEGRAZIONE A 0 ORE
ESEMPIO: se nel semestre precedente l’utilizzo della CIGO la media dei lavoratori occupati è di 1 unità le ore lavorabili nel biennio mobile saranno: 1x40 x (365,25/7) = 2.087x2 = 4.174 in questo caso il limite di 1/3 è di 1.391 ore
CIRCOLARE INPS N. 139/2016 – precisazioni sulla durata art. 12, co. 4, d. lgs. 148/15 → ai fini della durata complessiva delle 52 sett nel biennio mobile non vengono presi in considerazione i periodi di CIGO richiesti per eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione delle ipotesi in cui tali trattamenti sono stati richiesti da imprese, industriali ed artigiane dell’edilizia ed affini, imprese industriali ed artigiane esercenti l’attività di escavazione e/o di lavorazione di materiale lapideo tale esclusione ha effetto soltanto ai fini del computo delle 52 sett nel biennio mobile autocertificazioni rese dalle aziende sono valide ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili → autocertificazione devono avere ad oggetto le ore di integrazione salariale effettivamente fruite
CONTRIBUTO ORDINARIO PER TUTTE LE IMPRESE CUI SI APPLICA LA CIGO (art. 13) – piccole variazioni: • 1,70% (prima 1,90%) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per imprese industriali fino a 50 dipendenti; • 2,00% (prima 2,20%) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per imprese industriali oltre 50 dipendenti; • 4,70% (prima 5,20%) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile.
PROCEDURA SINDACALE, art. 14, il decreto non introduce grandi novità. 1. Comunicazione preventiva alle RSA o alla RSU, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 2. Su richiesta di una delle parti, ESAME CONGIUNTO. L'intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla comunicazione, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti. ATTENZIONE!: In caso di EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI per cui non è possibile per questioni di tempo esperire la procedura sindacale, la sospensione dell’attività può iniziare contestualmente alla comunicazione ai sindacati. Se la sospensione è superiore alle 16 ore settimanali, entro 3 giorni dalla comunicazione ai sindacati, si può avanzare richiesta di esame congiunto, da concludersi comunque entro 5 giorni.
CIGO INDUSTRIA E ARTIGIANATO EDILE E LAPIDEI Art. 14, c. 6 D.lgs. 148/2015: La procedura sindacale si applica limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa OLTRE LE 13 SETTIMANE CONTINUATIVE
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, ART. 15 inviata in via telematica all'INPS contenuto: • la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro • la presumibile durata • i nominativi dei lavoratori interessati • le ore richieste NOVITÀ: la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa - prima della riforma, invece, entro il 25 del mese successivo. Domanda presentata dopo il termine: l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. NEW D.lgs. n. 185/2016 → alle domande per eventi oggettivamente non evitabili si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento
Una importante precisazione….. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all’integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi UNA SOMMA DI IMPORTO EQUIVALENTE ALL’INTEGRAIZONE SALARIALE NON PERCEPITA.
CIRCOLARE INPS N. 139/2016 – modalità di presentazione della domanda processo amministrativo sarà gestito esclusivamente con il sistema del Ticket e prevede: invio della domanda di prestazione e del flusso Uniemens da parte dell’azienda con associazione del ticket in caso di evento di CIG concessione della prestazione da parte delle Sedi territoriali INPS abbinamento della stessa con i flussi informativi inviati controllo dei dati sulle sospensioni inviati tramite Uniemens, il calcolo della prestazione autorizzabile e il pagamento della stessa, distinto tra diretto e anticipato dall’azienda (conguaglio) nuova disciplina (D.M. 95442/2016) decorrerà dalle domande presentate dal 29 giugno 2016 caratteri principali della riforma del procedimento di concessione: competenza esclusiva delle sedi INPS → soppressione Commissioni provinciali CIGO individuazione di criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande obbligo a carico delle aziende richiedenti di una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione facoltà in capo all’INPS di un supplemento istruttorio con richiesta di integrazione della documentazione ai fini procedimentali
DECRETO MINISTERIALE N. 95442/2016 – esame e istruttoria della domanda art. 2 – esame delle domande RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA contenente le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e dimostra, sulla base di elementi oggettivi, che l’impresa continua ad operare sul mercato elementi oggettivi possono essere supportati da documentazione sulla solidità finanziaria dell’impresa o da documentazione tecnica concernente la situazione temporanea di crisi del settore, le nuove acquisizioni di ordini o la partecipazione qualificata a gare di appalto, l’analisi delle ciclicità delle crisi e la CIGO già concessa nell’esame delle domande di CIGO sono valutati: la particolare congiuntura negativa riguardante la singola impresa eventualmente il contesto economico-produttivo in cui l’impresa opera, con riferimento all’epoca in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e senza tenere conto delle circostanze sopravvenute durante il periodo per il quale è stata chiesta la CIGO
CIRCOLARE INPS N. 139/2016 – esame della domanda ai fini dell’istruttoria della domanda di CIGO → indicatori delle caratteristiche che unità produttiva deve possedere e che devono essere oggetto di autocertificazione: autonomia organizzativa → unità produttiva è lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale, intendendosi con tali accezioni il plesso organizzativo che presenta una fisionomia distinta, ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dell’unità idoneità a realizzare intero ciclo produttivo/fase completa di esso → plesso organizzativo esplica, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali sia rispetto ai generali fini dell’impresa sia rispetto ad una fase completa dell’attività produttiva della stessa unità produttiva deve avere maestranze adibite in via continuativa
DECRETO MINISTERIALE N. 95442/2016 art. 11 – motivazione del provvedimento e supplemento di istruttoria provvedimento di concessione della CIGO o di rigetto, totale o parziale, della domanda deve contenere una MOTIVAZIONE ADEGUATA che dia conto degli elementi documentali e di fatto presi in considerazione, anche con riferimento alla prevedibilità della ripresa della normale attività lavorativa in caso di SUPPLEMENTO DI ISTRUTTORIA, l’INPS può richiedere all’impresa di fornire, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi necessari al completamento dell’istruttoria e può sentire le organizzazioni sindacali (art. 14 d. lgs. n. 148/2015) che hanno partecipato alla consultazione sindacale
ESEMPIO RICORSO CIGO: confronto tra riduzione contribuzione ordinaria ed aumento contribuzione aggiuntiva AZIENDA INDUSTRIALE 50 DIP. • STIPENDIO MEDIO LORDO MESE € 2.000 • MENSILITA' 13 • RICORSO A ZERO ORE CIGO PER 35 SETTIMANE (8 MESI) PER 30 DIPE NEL BIENNIO MOBILE RISPARMIO ANNUO CONTRIBUZIONE ORDINARIA: (2.000 x 13 x 50) x 0,2% = 1.300.000 x 0,2% = €2.600 AUMENTO CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA: precedente normativa (1.099,70 x 30 x 8) x 4% = €10.557,12 NUOVA NORMATIVA (2.000 x 30 x 8) x 9% = €43.200,00
INCIDENZA CONTRIBUTO ADDIZIONALE • Divisore mensile H 173, mensilità 13, azienda sino a 50 dipendenti, H lavorabili nel mese di riferimento 168 • CIGO mese utilizzata H 100 • Retribuzione lorda mensile € 1.500,00 - Retribuzione Lorda oraria € 8.67 • Valore mese CIGO € 971.71 – Valore orario CIGO netto ( 5,84%) € 5.45 • Valore CIGO = € 5.45* 100 H 545,00 € • Imponibile contributo ordinario € 8.67*100= € 867*9%= € 78.03 • Precedente normativa € 545*4% = € 21.80 DIFFERENZA SU BASE MENSILE € 56.23 pari al 372.93% in +!!!!
ATTIVITÀ LAVORATIVA DURANTE L’INTEGRAZIONE SALARIALE: co. 2, art. 8, D.Lgs 148/2015 – Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate; co. 3, art. 8, D.Lgs 148/2015 – Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’INPS dello svolgimento dell’attività lavorativa; • Nb: le comunicazioni obbligatorie effettuate dai DL e dalle APL sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione => vale solo per il caso di lav. autonomo.
D. LGS. N. 150/2015 Art. 22 – RAFFORZAMENTO DEI MECCANISMI DI CONDIZIONALITÀ E LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AI BENEFICIARI DI STRUMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO comma 1 lavoratori dipendenti → riduzione di orario > al 50% orario di lavoro (in periodo di 12 mesi) devono essere convocati in orario compatibile con la prestazione lavorativa dal CPI, per stipulare il patto di servizio personalizzato (art. 20: no elementi ex co. 2 lett. c) ed e)) comma 2 per mantenere o sviluppare le competenze patto di servizio personalizzato può essere stipulato sentito datore di lavoro e con eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua lavoratore può essere avviato alle attività ex art. 20 co. 3 lett. a) e b) o alle attività socialmente utili (art. 26, co. 1)
comma 3 SANZIONI: a) in caso di mancata presentazione alle convocazioni/appuntamenti (art. 22 co. 1) e mancata partecipazione alle iniziative di orientamento (art. 20, co. 3 lett. a), senza giustificato motivo: 1) decurtazione di 1/4 di 1 mensilità per I mancata presentazione; 2) decurtazione di 1 mensilità, per II mancata presentazione; 3) decadenza dalla prestazione per ulteriore mancata presentazione; b) in caso di mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo/riqualificazione (art. 20, co. 3 lett. b), ovvero alle attività socialmente utili (art. 26): 1) decurtazione di 1 mensilità per I mancata partecipazione; 2) decadenza dalla prestazione per ulteriore mancata presentazione.
comma 4 violazione degli obblighi di cui al comma 3 → trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 21, commi da 10 a 13 comma 5 INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di sospensione o decadenza: 50% al Fondo per le politiche attive (art. 1, comma 215, legge n. 147 del 2013) 50% alle regioni e province autonome cui fanno capo i CPI che hanno adottato i relativi provvedimenti per essere impiegate in strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di particolari obiettivi 37
CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ ESPANSIVA
CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ ESPANSIVA, art. 41 contratti collettivi aziendali stipulati al fine di incrementare gli organici, prevedono una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale. Agevolazioni: • per ogni lavoratore assunto e per ogni mensilità, un contributo pari, per i primi 12 mesi, al 15% della retribuzione lorda. Per ciascuno dei 2 anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5%. • Oppure - per gli assunti tra i 15 e i 29, per i primi 3 anni e comunque non oltre il compimento del 29esimo anno, quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura uguale a quella prevista per gli apprendisti.
Incentivo al pensionamento Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati i contratti di solidarietà espansiva che abbiano una età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di 24 mesi e abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta, a domanda e con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione, il suddetto trattamento di pensione nel caso in cui essi abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo. Il trattamento spetta a condizione che la trasformazione del rapporto avvenga entro 1 anno dalla data di stipulazione del predetto contratto collettivo e in forza di clausole che prevedano, in corrispondenza alla maggiore riduzione di orario, un ulteriore incremento dell'occupazione. I contratti collettivi che prevedono una solidarietà espansiva devono essere depositati presso la DTL.
NEW D.lgs. n. 185/2016 → inserito comma 3bis contratti di solidarietà ex art. 21 co. 5 (causali CIGS), in corso da almeno 12 mesi e quelli stipulati prima del 1/01/2016 possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% della misura dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione originaria integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali, e vige la contribuzione figurativa (art. 6) trova applicazione l'art. 21, co. 5, ultimo periodo e la contribuzione addizionale di cui all'art. 5 è ridotta in misura pari al 50% il contributo (art. 41 co. 1) o l'agevolazione contributiva (art. 41 co. 2) si applicano per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e il suo termine di scadenza e tale periodo si computa ai fini degli articoli 4 e 22, comma 5 per i lavoratori di cui al presente comma non trova applicazione la disposizione di cui al co. 5
DECRETO MINISTERIALE N. 95442/2016 art. 10 – cumulo tra CIGO e contratto di solidarietà CIGO può essere concessa nelle unità produttive in cui è in corso una riduzione dell’orario di lavoro a seguito di stipula di contratto di solidarietà, purché si riferisca a lavoratori distinti e non abbia una durata > a 3 mesi, fatta salva l’ipotesi di eventi oggettivamente non evitabili nell’unità produttiva interessata da trattamenti di CIGO e di integrazione salariale straordinaria, ai fini del computo della durata massima complessiva (art. 4, co. 1, d. lgs. n. 148/2015) le giornate in cui vi è coesistenza tra CIGO e integrazione salariale straordinaria per contratto di solidarietà sono computate per intero e come giornate di CIGO
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