MUTUO COSTANTE FOGLIO INFORMATIVO
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FOGLIO INFORMATIVO MUTUO COSTANTE La Guida pratica al mutuo, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali della banca e sul sito della banca. Portabilità del mutuo. Nel caso in cui il cliente , per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca, non dovrà sostenere alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto di finanziamento mantiene tutti i diritti e le garanzie del vecchio. INFORMAZIONI SULLA BANCA/INTERMEDIARIO Denominazione e forma giuridica: Banca di Bologna Credito Cooperativo Società Cooperativa Sede legale e amministrativa: Piazza Galvani, 4 40124 Bologna Indirizzo telematico: www.bancadibologna.it e-mail: info@bancadibologna.it Telefono: 051/6571111 Fax: 051/6571100 Codice ABI: 08883.1 Numero di iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia: 08883.1 Gruppo bancario di appartenenza: Capogruppo del Gruppo Bancario Banca di Bologna Numero di iscrizione all'albo delle società cooperative: A117115 Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00415760370 Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo di garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Offerta Fuori Sede – Soggetto Collocatore Banca di Bologna – Nome e Cognome …………………………………………………… Cod. Dipendente ………….. Promotore con mandato – Nome e Cognome ……………………………………………… Nr. Iscrizione Albo ………….. CHE COS'È IL MUTUO Struttura e funzione economica Il mutuo è un finanziamento a medio-lungo termine. In genere la sua durata va da un minimo di 5 a un massimo di 30 anni. Di solito viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o rifinanziare mutui già ottenuti per le stesse finalità. Il mutuo può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama “ipotecario”. L’immobile è vincolato a favore della banca tramite ipoteca, a garanzia del rimborso del finanziamento stesso. Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali. Il mutuatario debitore si impegna a mantenere presso la banca un conto corrente per l’addebito delle rate, sino alla totale estinzione del mutuo. In caso di estinzione anticipata o di rimborso parziale del finanziamento può essere richiesto – se previsto in contratto – un compenso onnicomprensivo, fatto salvo – se ed in quanto applicabile - quanto disposto dagli artt. 7, 8, 8-bis e 13, commi 8 sexies e seguenti, del D.L. 31 gennaio 2007 n.7, convertito nella Legge n. 40 del 2 aprile 2007, anche in deroga ad eventuali clausole contrattuali difformi. Nell'ipotesi di cliente consumatore che stipuli un mutuo garantito da ipoteca avente durata sino a cinque anni, troverà applicazione la normativa di cui al titolo VI capo II del Testo Unico Bancario (Credito ai consumatori) che prevede, dopo una fase di informativa precontrattuale, alcune previsioni specifiche, ad esempio il diritto di ripensamento di cui all'art 125 ter del Testo Unico Bancario: per ogni ulteriore informazione circa diritti ed obblighi bisogna fare riferimento al modulo informativo denominato " Informazioni europee di base sul credito ai consumatori " disponibile in Filiale Portabilità del mutuo; surrogazione (Art.8 legge 40/2007) Possibilità per il debitore di trasferire il proprio finanziamento, per qualsiasi finalità sia acceso presso una nuova banca che, concedendo un finanziamento nella forma di un mutuo, subentra a quella originaria (viene surrogata) nelle garanzie che assistevano il finanziamento iniziale, ivi compresa l’ipoteca. L’istituto di surrogazione può essere in “entrata” e in “uscita”: entrambe le tipologie di operazioni non prevedono l’applicazione di qualsiasi onere a carico del cliente. Le concessioni di mutui in ottemperanza alla “portabilità in entrata” sono comunque soggette, da parte della Banca, alla valutazione del merito creditizio del Cliente. Il Cliente può collegare al contratto di Mutuo Ipotecario, su base volontaria, una polizza assicurativa a copertura degli infortuni professionali ed extraprofessionali con le seguenti caratteristiche: FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 02/01/2015 (ZF/000002632) Pagina 1 di 8
FOGLIO INFORMATIVO MUTUO COSTANTE Caso morte: il saldo di chiusura – creditore e/o debitore – (capitale ed interessi) del conto risultante delle evidenze contabili del Contraente alle ore 00.00 del giorno in cui si è verificato l’infortunio con il limite di € 130.000; Caso Invalidità permanente pari o superiore al 65%: al doppio del saldo - creditore e/o debitore – (capitale ed interessi) risultante della evidenze contabili del Contraente alle ore 00.00 del giorno in cui si è verificato l’infortunio, con il limite massimo di € 200.000. I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI Mutuo a tasso fisso Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato. Mutuo a tasso variabile Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto. Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate. I mutui a tasso variabile possono essere indicizzati al tasso Euribor o al tasso BCE. - Tasso Euribor ( Europe Interbank Offered rate): è il tasso a breve termine (di regola 1 settimana – 12 mesi) del mercato interbancario, diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea. I mutui a tasso variabile di Banca di Bologna indicizzati all’Euribor prendono come riferimento il tasso Euribor a 3 mesi media mese precedente; - Tasso BCE: tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea. Mutuo costante E’ un tipo di mutuo variabile, caratterizzato dal fatto che le rate, ad importo costante salvo l’ultima a conguaglio, sono comprensive della quota di capitale e di interesse concordato tra la Banca creditrice e la parte debitrice. In caso di variazioni del tasso indicato, l’importo della rata resterà comunque costante ed i conseguenti maggiori o minori oneri economici per il mutuatario si ripercuoteranno unicamente sulla durata del mutuo con le seguenti modalità: - in ipotesi di aumento del tasso, il mutuo prevede un periodo di allungamento massimo di 5 anni per poter consentire l’estinzione del debito mediante il pagamento di rate costanti; qualora alla scadenza così prorogata residuasse un ulteriore importo a debito, lo stesso verrà imputato alla rata finale a conguaglio, che sarà conseguentemente superiore all’importo costante sopra indicato; - in ipotesi di diminuzione del tasso, il mutuo prevede un periodo di riduzione massimo di 5 anni. Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente del tasso di interesse di riferimento, a cui segue un allungamento della durata del mutuo e quindi un aumento del numero di rate da pagare, che resteranno sempre costanti fino alla estinzione del debito salvo l'ultima rata finale relativa al saldo del debito ed a conguaglio degli interessi, che sarà conseguentemente superiore all’importo costante sopra indicato. Mutuo a tasso misto E’ un tipo di mutuo caratterizzato dal fatto che il tasso di interesse può passare da variabile a fisso ( o viceversa) alle scadenze, per i periodi e/o alle condizioni stabilite nel contratto. Il passaggio da tasso variabile a fisso (o viceversa) dipende dalla scelta del cliente di avvalersi o meno di una opzione prevista nel contratto. Altri rischi legati al contratto di mutuo - variabilità del tasso di cambio, qualora il mutuo sia espresso in valuta estera (ad esempio, dollari USA); - impegno irrevocabile del mutuatario ad accendere e mantenere in essere il conto corrente fino all’estinzione totale del mutuo (conto corrente collegato per addebito rate); - il cliente che non paga il mutuo regolarmente sarà tenuto a rimborsare alla Banca tutto quanto dalla stessa speso a qualsiasi titolo a tutela del proprio credito, anche stragiudiziale, e per il recupero dello stesso unitamente agli interessi al tasso convenuto dal giorno dell’esborso, con diritto di recupero anche sul primo versamento che venisse eseguito. Per saperne di più: La Guida pratica al mutuo, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it e presso tutte le filiali della banca. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO IPOTECARIO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Capitale: € 100.000,00 Durata del finanziamento (anni): 10 T.A.E.G.: 3,59% Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l’iscrizione dell’ipoteca, nonché le spese di assicurazione dell’immobile ipotecato. Importo massimo finanziabile non superiore al 80% del valore dell’immobile accertato dal FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 02/01/2015 (ZF/000002632) Pagina 2 di 8
FOGLIO INFORMATIVO MUTUO COSTANTE perito Durata 25 anni massimo TASSI EURIBOR A 3 MESI (360) (Attualmente pari a: 0,081%) + 3,2 punti perc. Tasso di interesse, parametro di indicizzazione e spread Minimo: 3,2% Arrotondato per eccesso a 0,05 Valore effettivo attualmente pari a: 3,3% EURIBOR A 3 MESI (360) (Attualmente pari a: 0,081%) + 3,2 punti perc. Tasso di interesse di preammortamento Minimo: 3,2% Arrotondato per eccesso a 0,05 Valore effettivo attualmente pari a: 3,3% Tasso di mora 3 punti percentuali SPESE Spese per la stipula del contratto Spese stipula su piazza € 350,00 Spese di istruttoria 0,3% Minimo: € 400,00 € 100,00 SPESE RINNOVO IPOTECA Durata maggiore di anni:: 20 DIRITTI D'URGENZA € 200,00 Accollo mutuo 0,3% Minimo: € 400,00 Maggiorazione spese stipula fuori sede € 400,00 Recupero spese erogazione € 0,00 Altre spese iniziali EVENTUALE COMPENSO A CARICO DEL CLIENTE PER Costo sostenuto dal Cliente in base agli accordi con il MEDIATORI mediatore EVENTUALE COMPENSO A CARICO DELLA BANCA PER € 0,00 MEDIATORI COMMISSIONI PER CONSEGNA COPIA DEL CONTRATTO - schema di contratto privo delle condizioni economiche Gratuito - preventivo contenente le condizioni economiche basateGratuito sulle informazioni fornite dal cliente - copia del contratto idonea per la stipula* - € 150,00 - Gratuita a partire dal momento in cui viene **per i contratti di cui al D.Lgs. 141/2010 la copia del contratto idonea per la concordata la data di stipula stipula è sempre gratuita DIRITTI DI ISTRUTTORIA OPERAZIONI NON 3,00 % PERFEZIONATE - Minimo 400 € SPESE RINNOVO IPOTECA Spese notarili a carico Cliente VARIAZIONE/RESTRIZIONE/IPOTECA € 300,00 CANCELLAZIONE DI IPOTECA (ipotesi diverse da quelle previste dalla L. 40/2007 come recepita dal D.Lgs. 385/93 in € 300,00 forza del D.Lgs 141/2010) Spese per la gestione del rapporto Gestione pratica Cassa / SEMESTRALE: € 37,20 Incasso rata TRIMESTRALE: € 18,60 MENSILE: € 6,20 FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 02/01/2015 (ZF/000002632) Pagina 3 di 8
FOGLIO INFORMATIVO MUTUO COSTANTE Presenza rapporto / SEMESTRALE: € 9,00 TRIMESTRALE: € 4,50 MENSILE: € 1,55 RID/SDD / SEMESTRALE: € 31,00 TRIMESTRALE: € 15,50 MENSILE: € 5,20 POSTA: € 1,00 CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 1,00 Trasparenza documentazione periodica NON INVIATA: € 1,00 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00 SPESE PER PRODUZIONE ALTRA DOCUMENTAZIONE € 5,00 ALLA CLIENTELA (IPOTESI DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DALLA NORMATIVA PSD) SPESE PER INVIO ALTRA DOCUMENTAZIONE ALLA Secondo tariffa postale in vigore CLIENTELA - CANALE ON-LINE € 0,00 Sospensione pagamento rate € 36,00 ALIQUOTA D.P.R. 601 0,25% SPESE INVIO COMUNICAZIONI € 1,00 RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO € 32,00 SPESE DECURTAZIONE € 0,00 SPESE EST. ANT. MUTUO € 0,00 PENALE RATA NON PAGATA € 36,00 SPESE PER INVIO SOLLECITO € 36,00 SPESE PER SECONDO SOLLECITO € 72,00 SPESE ISTRUTTORIA ASS. INCEND. € 30,00 POLIZZA DI ASSICURAZIONE SCOPPIO E INCENDIO IMMOBILE (OBBLIGATORIA) La Polizza di assicurazione scoppio e incendio immobile copre i rischi connessi alla vita di un fabbricato, ed è obbligatoria sia in caso di mutuo ex-novo che in caso di surroga. La polizza stipulata con la Banca assicura: - l’immobile oggetto del mutuo - gli impianti fissi al suo servizio ( idrico, igienico - sanitario, elettrico, di riscaldamento, ascensori, ecc.) - le sue pertinenze (box, garage, centrale termica) mentre sono escluse: - e aree adiacenti al fabbricato ( alberi, piante, giochi presenti in parchi e giardini) - a pavimentazione del cortile. La polizza può essere stipulata con la Banca oppure con altro intermediario scelto dal Cliente. In caso sia acquistata attraverso la Banca e sia erogata da un soggetto terzo, si veda anche la sezione “ALTRE SPESE DA SOSTENERE”. € 18,00 Durata minore di anni: 5 PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNI Importo annuale addebitato in una unica soluzione all'erogazione € 18,00 PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNI Durata maggiore di anni:: 5 Importo annuale addebitato in via anticipata POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DEGLI INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRAPROFESSIONALI (FACOLTATIVA) Il Cliente può collegare al contratto di Mutuo Ipotecario, su base volontaria, una polizza assicurativa a copertura degli infortuni professionali ed extraprofessionali con le seguenti caratteristiche: - Caso morte: il saldo di chiusura – creditore e/o debitore – (capitale ed interessi) del conto risultante delle evidenze contabili del Contraente alle ore 00.00 del giorno in cui si è verificato l’infortunio con il limite di € 130.000; - Caso Invalidità permanente pari o superiore al 65%: al doppio del saldo - creditore e/o debitore – (capitale ed interessi) risultante della evidenze contabili del Contraente alle ore 00.00 del giorno in cui si è verificato l’infortunio, con il limite massimo di € 200.000 RICERCHE D’ARCHIVIO (PER OGNI DOCUMENTO) € 51,70 SPESE PER FOTOCOPIE DI DOCUMENTI FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 02/01/2015 (ZF/000002632) Pagina 4 di 8
FOGLIO INFORMATIVO MUTUO COSTANTE - PER OGNI SINGOLO DOCUMENTO € 20,70 RECUPERO SPESE TELEFONICHE € 50,00 SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICHE DI SUCCESSIONE 0,75% - MINIMO € 150,00 + RECUPERO SPESE VIVE - MASSIMO € 500,00 Base di calcolo: La percentuale è calcolata sulla sommatoria non algebrica dei debiti e sui crediti dovuti o vantati dal “de cuius” nei confronti della Banca compresi i titoli in deposito, con l’esclusione delle quote e dei finanziamenti sociali, risultanti dal saldo contabile dei rapporti intrattenuti dal defunto alle ore 00:00 del giorno del decesso. PIANO DI AMMORTAMENTO Tipo di ammortamento RATA CONCORDATA Tipologia di rata Periodicità delle rate MENSILE MODO PAGAMENTO INTERESSI INTERESSI POSTICIPATI MODO CALCOLO INTERESSI MATEMATICA TIPO CALENDARIO GIORNI COMMERCIALI / 360 PERIODICITA PREAMMORTAMENTO MENSILE BASE CALCOLO INTERESSI MORA Importo rata ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO Data Valore 01.12.2014 0,081% 01.11.2014 0,082% 01.10.2014 0,105% Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi. CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA Tasso di interesse Durata del Importo della rata Se il tasso di Se il tasso di applicato finanziamento (anni) mensile per un interesse aumenta del interesse diminuisce capitale di: 2% dopo 2 anni del 2% dopo 2 anni €100.000,00 3,3% 10 € 979,52 € 440,08 € 266,67 3,3% 15 € 705,10 € 440,08 € 266,67 3,3% 20 € 569,74 € 440,08 € 266,67 3,3% 25 € 489,96 € 440,08 € 266,67 Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bancadibologna.it). SERVIZI ACCESSORI POLIZZA DI ASSICURAZIONE Al contratto di Mutuo Ipotecario è collegata una assicurazione collettiva a premio COLLETTIVA TEMPORANEA unico. CASO MORTE A PREMIO UNICO La polizza garantisce la liquidazione del capitale per l’estinzione del debito residuo ED A CAPITALE DECRESCENTE (rispetto al capitale assicurato) associato ad un mutuo ipotecario in caso di morte (FACOLTATIVA) per qualunque causa del soggetto assicurato. Esempio di calcolo per cliente di anni 36 con mutuo di 155.000 Euro con durata 20 anni: Euro 3.842,45 FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 02/01/2015 (ZF/000002632) Pagina 5 di 8
FOGLIO INFORMATIVO MUTUO COSTANTE ALTRE SPESE DA SOSTENERE PERIZIA TECNICA Secondo il tariffario perito esterno ASSICURAZIONE IMMOBILI E' richiesta la sottoscrizione di una polizza assicurativa obbligatoria contro i rischi di incendio, scoppio, fulmine, etc. La Banca propone al Cliente la polizza descritta alla voce “SPESE ISTRUTTORIA ASS.INCED.” Resta salva la facoltà del Cliente di sottoscrivere una polizza presso altra Primaria Compagnia di Assicurazioni. TEMPI DI EROGAZIONE Il tempo massimo che intercorre tra la presentazione della Durata dell'istruttoria documentazione e la stipula del contratto è quantificabile in 90 giorni. Il tempo massimo che intercorre tra la stipula del contratto Disponibilità dell'importo e l’effettiva messa a disposizione delle somme è quantificabile in 30 giorni Altro ALTRO ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI Estinzione anticipata da parte del cliente/Chiusura del rapporto Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo in coincidenza con una delle scadenze prestabilite per le singole rate, versando alla banca il capitale e gli interessi, anche di mora, maturati dalla data dell’ultima rata corrisposta ma senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo. Recesso/Risoluzione del contratto da parte della Banca Nei casi di mancato pagamento delle rate di cui all’art. 40 del D.L.G.S. 385/93 (PER FONDIARIO) ovvero di una delle rate di ammortamento (PER NON FONDIARIO) e di inadempimento per parte dei debitori anche di una sola delle obbligazioni da essi assunte con il contratto di mutuo, la Banca avrà diritto di esigere il suo residuo credito in capitali, frutti ed accessori, compresi gli interessi di mora. Il contratto sarà inoltre risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del c.c. nelle ipotesi di seguito indicate da configurarsi come inadempimenti e quindi qualora la parte mutuataria e/o datrice di ipoteca: - subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali; - compia qualsiasi atto che diminuisca la sua consistenza patrimoniale od economica; - abbia prodotto documentazione o abbia fatto comunicazioni alla Banca non veritiere; - abbia cambiato la condizione giuridica degli immobili, costituito servitù passive, abbia alienato o locato gli stessi senza la preventiva autorizzazione scritta della Banca. Per i contratti di mutuo ipotecario stipulati per finalità diverse dall’acquisto o dalla ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività economica o professionale, il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando unicamente un compenso onnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore alle condizioni economiche dei singoli contratti. Nell'ipotesi di cliente consumatore che stipuli un mutuo garantito da ipoteca avente durata sino a cinque anni, troverà applicazione la normativa di cui al titolo VI capo II del Testo Unico Bancario (Credito ai consumatori) : per ogni ulteriore informazione circa diritti di ripensamento e recesso bisogna fare riferimento al modulo informativo denominato " Informazioni europee di base sul credito ai consumatori " disponibile in Filiale Portabilità del mutuo Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. Reclami 1.In caso di controversia tra il cliente e la banca in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente contratto, il cliente, prima di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, ha la possibilità di utilizzare i seguenti strumenti di risoluzione alternativa delle controversie: FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 02/01/2015 (ZF/000002632) Pagina 6 di 8
FOGLIO INFORMATIVO MUTUO COSTANTE (i) il cliente può inviare un reclamo scritto all’Ufficio Reclami della Banca, Piazza Galvani n. 4 Bologna, (fax 051 6571100) e-mail (info@bancadibologna.it); l’Ufficio Reclami della banca riscontrerà la contestazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo; (ii) se il cliente non è soddisfatto del riscontro della banca (ovvero nel caso di mancato riscontro entro il termine di cui sopra), prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it ovvero chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla propria filiale della banca; resta comunque ferma la possibilità per il cliente e per la banca di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, previo esperimento del procedimento di mediazione previsto dal D. Lgs. 28 del 4.3.2010 con le modalità ed i termini di cui alla L. 98/2013 che ha convertito con modifiche il D.L. 69/2013, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria. 2. Il tentativo di mediazione sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 40, comma 6, del D. Lgs. 5/2003 come modificato dal D. Lgs. 28/2010 e salvo diverso accordo tra le parti, dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR iscritto al n. 3 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia in quanto Organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie - che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito (www.conciliatorebancario.it). 3. Resta ferma, nei casi e limiti previsti dalle rispettive normative, la possibilità di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) gestito dalla Banca d'Italia (nel caso di operazioni e servizi bancari e finanziari) oppure alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato istituita presso la Consob (nel caso di servizi di investimento). LEGENDA Accollo Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all’intermediario, cioè “si accolla”, il debito residuo. Imposta sostitutiva Imposta pari allo 0,25% (prima casa) o al 2% (seconda casa) della somma erogata in caso di acquisto, costruzione, ristrutturazione dell’immobile. Ipoteca Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo vendere. Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo Parametro di indicizzazione (per i mutui a tassoParametro di mercato o di politica monetaria preso a variabile)/ parametro di riferimento (per i mutui a tassoriferimento per determinare il tasso di interesse. fisso) Perizia Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare. Piano di ammortamento Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. Piano di ammortamento “francese” Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. Quota capitale Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito. Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati. Preammortamento Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi Rata costante La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. Rata crescente La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate Rata decrescente La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate. Rimborso in un’unica soluzione L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 02/01/2015 (ZF/000002632) Pagina 7 di 8
FOGLIO INFORMATIVO MUTUO COSTANTE Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. Tasso di interesse di preammortamento Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata. Tasso di interesse nominale annuo Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Tasso di mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore Tasso minimo applicabile Il tasso minimo, rilevante per i soli mutui a tasso variabile, è il saggio di interesso al di sotto del quale il tasso del mutuo non potrà scendere. Questo tasso è predeterminato al momento della sottoscrizione nel contratto Spese assicurazione infortunio annuali Spese di assicurazione imposte dalla Banca intese ad assicurare il rimborsototale o parziale del credito in seguito ad infortunio parziale o totale del contraente o del legale rappresentante dello stesso Oneri di registrazione Recupero spese di bollatura e registrazione contratti presso Ufficio del Registro Spese per comunicazione relativa alla trasparenzaSpese per invio periodico di documenti di sintesi o di bancaria comunicazioni per variazione o modifiche condizioni economiche/contrattuali FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 02/01/2015 (ZF/000002632) Pagina 8 di 8
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