Novità fiscali 2009 Legge Finanziaria e misure

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Novità fiscali 2009 Legge Finanziaria e misure
Novità fiscali 2009
       Legge Finanziaria e misure
                anticrisi
Fiscale:                 Valerio Bencini
Lavoro:                  Cristina Brichieri Colombi
Sicurezza:               Alessio Gabbrielli
Legale:                  Alessandro Ciceri
                         Massimiliano Pinzauti
                         Massimiliano Ierardi

Omnia Consulting s.r.l. – www.omniaconsulting.it – info@omniaconsulting.it
Novità fiscali 2009 Legge Finanziaria e misure
Legge Finanziaria e misure
anticrisi

Legale:     Massimiliano Pinzauti

  – Il recupero dei crediti
  – Le perdite su crediti
Novità fiscali 2009 Legge Finanziaria e misure
RECUPERO CREDITI E DEDUCIBILITA'
     FISCALE DEGLI EVENTUALI CREDITI INESIGIBILI

     PROCEDURA PER IL RECUPERO DI UN CREDITO

1) RACCOMANDATA DI COSTITUZIONE IN MORA
2) DECRETO INGIUNTIVO
3) ESECUZIONE FORZATA
4) CREDITO INESIGIBILE
5) EFFETTI FISCALI DEL CREDITO PORTATO A PERDITA
Novità fiscali 2009 Legge Finanziaria e misure
1) RACCOMANDATA DI COSTITUZIONE IN MORA

Il sollecito di pagamento è comunque opportuno. Diventa necessario allorchè nel
 tempo si sono tollerati abituali ritardi o non è stabilito che il pagamento deve essere
 fatto presso il creditore

effetti: a) l'inadempimento diviene giuridicamente rilevante; b) sono dovuti gli interessi
moratori

tra imprese e o professionisti valgono gli interessi moratori del d.Lgs. 231/202
dal giorno della scadenza del termine pattuito; se non pattuito 30 giorni dalla data
fattura o consegna della merce.
( 7% + tasso Bce - periodo 01-01-09 al 30-06-09 = 9,50%) negli altri casi tasso legale
3%
2) Decreto ingiuntivo

                          2.1 immediatamente esecutivo se
                                      credito è fondato su:

1) cambiale
2) assegno bancario o circolare
3) certificati di borsa
4) atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale
5) documentazione sottoscritta dal debitore comprovante diritto
Esempi:
a) preventivi accettati da clienti;
b) commissioni e/o contratti sottoscritte dal cliente
c) fatture accompagnatorie e/o bolle di consegna sottoscritti dal cliente
d) riconoscimenti del debito e richieste di dilazioni provenenti dal debitore
e) riconoscimenti da parte del debitore di aver ricevuto la merce fornita o d'aver avuto la posa in
     opera
f) certificazioni stato d'avanzamento lavori da parte del direttore lavori per le imprese appaltatrici
2.2 Pattuizione decadenza da beneficio del termine;

Se si concedano dilazioni di pagamento     pattuire espressamente   decadenza dal beneficio del termine

Dove:
nel contratto di fornitura;
in calce alla commissione o alla copia d'ordine;
sulla fattura e/o bolla accompagnatoria;
Cosa scrivere:
il mancato pagamento anche di una sola rata (o Ri.Ba., titolo di credito, etc.) comporterà la
decadenza dal beneficio del termine concesso e l'esecuzione immediata su tutto il credito residuo.
Come:
questo patto deve essere firmato dal legale rappresentante del debitore
Effetti:
azione immediata per il credito residuo senza attendere decorso di ogni singola scadenza.

si rende opportuno l'inserimento della detta clausola poiché la sentenza
Cassazione – Sezioni unite civili – sentenza 23 ottobre – 15 novembre 2007, n. 23726
ha considerato illegittimo agire con più azioni legali limitate a parti dell'intero credito
3. ESECUZIONE FORZATA

   ALL'ESITO DELLA NOTIFICA DEL DECRETO INGIUNTIVO E DELL'ATTO
   DI PRECETTO DI PROCEDE ALL'ESECUZIONE FORZATA

sui beni mobili

sui crediti che a sua volta può avere il debitore ( occorre conoscere colui che
    deve al nostro debitore)

sui beni immobili
4. CREDITI INESIGIBILI
art. 101 T.U.I.R. 5° comma: le perdite sui crediti sono deducibili quando risultino da elementi certi e
     precisi oppure quando il debitore sia sottoposto a procedura concorsuale

4.1.elementi certi e precisi: prove documentali del credito che attestino la certezza e la precisione dello
    stesso

decreto ingiuntivo emesso
azione forzata di recupero senza alcun esito ( es. verbale di pignoramento negativo per insussistenza di
    beni o per irreperibilità del debitore)
relazione del legale sull'attività svolta per il recupero del credito che abbia dato esito negativo

4.2 debitore assoggettato a procedure concorsuali
                                                                                                            4.02

fallimento
liquidazione coatta amministrativa
concordato preventivo

4.3 in caso di contestazione da parte del Fisco, la prova concernente gli elementi certi e precisi del credito
    e la sua inesigibilità spetta a colui che vuole portare a perdita il credito ( cass. 14/10/2005 n. 19918)
    pertanto è opportuno munirsi degli elementi sopra elencati
5. Effetti della deducibilità dei crediti inesigibili

il credito considerato inesigibile costituisce una perdita d'impresa e quindi va ad
abbattare gli utili soggetti a tassazione
ciò si traduce nel risparmio che si ha tra la tassazione al lordo e quella al netto
della perdita del credito, oltre spese legali per il recupero

Esempio puramente indicativo: utile sociale di € 100.000,00; tassazione circa 30 %
su 100.000,00 = imposta da pagare per società 30.000,00
utile sociale di € 100.000,00; credito inesigibile di € 10.000,00 + 1.300,00 spese
legali; utile al netto della perdita 88.700,00=imposta da pagare per società
26,610,00
risparmio fiscale €. 3.390,00
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Fiscale:       Valerio Bencini

   –   Modifiche all’ IRAP
   –   IVA per cassa
   –   Detrazioni e crediti d’imposta
   –   Ravvedimento operoso
   –   Accertamento
   –   Spese rappresentanza e detraibilità IVA vitto e alloggio
Fiscale: IRAP
  – Dichiarazione regionale: la dichiarazione IRAP
  non deve essere più presentata in forma unificata
  – Riduzione dell’aliquota: dal 4,25% al 3,9%
  – Detraibilità del 10%: è deducibile dall’IRES o dall’IRE
  Esempio: Euro 1000 di Irap deduco 100 dall’IRES
  risparmio fiscale 27,5 Euro ogni 1000 pagati
Fiscale: IVA per cassa
   – assolvimento dell’IVA rimandato all’effettivo incasso
     (annotazione sulla fattura)
   – Detrazione dell’IVA per il cessionario rimandata al
     pagamento
   – Esclusione delle operazioni con privati
   – Limite massimo un anno
   – Autorizzazione comunitaria
   – Aspetti critici: vuoto normativo 2009, pagamenti frazionati,
     verifiche incasso/pagamento, complicazione amministrativa
Fiscale: Detrazioni e crediti d’imposta
    – Proroga del 36% ed IVA 10% su ristrutturazioni al 2011 (max
      48.000 per unità e per intervento, esposizione manodopera)
    – Arredamento, elettrodomestici, computers nelle
      ristrutturazioni: importo massimo 10.000 bonus IRES 20%
    – Asili nido messa a regime importo max 632,00 x figlio x
      19%= 120,08
    – Trasporto pubblico prorogato per il 2009 abbonamenti
      nominativi importo max 250,00 x 19%= 48,00
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  Ravvedimento operoso
  – Ravvedimento breve
  – Ravvedimento lungo
  – Avviso bonario
  – Ruolo esattoriale
Ravvedimento operoso
– Ravvedimento breve: entro 30 giorni dalla scadenza
– Ravvedimento lungo: entro il termine di presentazione
  della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui è stata
  commessa la violazione
– Riduzione delle sanzioni:
                    Breve da 3,75 al 2,5%
                    Lungo da 6% a 3%
– Avviso bonario: sanzione ridotta (1/3 o 2/3) rateizzabile
Ravvedimento operoso: regolarizzazione
 pagamento di 1.000,00 Euro scadente
 16/02/2009
– Ravvedimento breve: entro il 16.3.2009
Sanzione 25,00 interessi 2,5 =       1.027,5
– Ravvedimento lungo: entro il 31.07.2010
Sanzione 30,00 interessi 42,5=       1.072,5
(interessi al tasso legale del 3%)
Avviso Bonario: pagamento nei 30 giorni
Sopratassa 10% o 20%

Interessi 3%
Rateizzabile da:
Controllo automatico unico 2007 anno 2006
Controllo formale      unico 2006 anno 2005
Avviso Bonario

–   RATEAZIONE degli AVVISI BONARI
–   La Finanziaria 2008 ha introdotto la possibilità della rateazione anche per gli avvisi bonari
–   Le modalità per usufruire della dilazione variano a seconda degli importi da rateizzare:
  Somme fino a 2.000 euro
–   Qualora le somme dovute a seguito di controlli automatizzati o di controlli formali, siano inferiori a 2.000 euro,
    il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali (diciotto mesi) di pari importo è concesso
    dall'ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. La
    richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
 Somme oltre 2.000 euro
–   Qualora le somme dovute a seguito di controlli automatizzati o di controlli formali siano superiori a 2.000 euro
    la dilazione non deve essere richiesta all'Ufficio, ma il contribuente può scegliere di versare il dovuto in un'unica
    soluzione o in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo. La prima rata deve essere pagata entro 30 giorni dal
    ricevimento della comunicazione
 Somme oltre 5.000 euro
–   Qualora le somme dovute a seguito di controlli automatizzati o di controlli formali siano superiori a 5.000 euro
    la dilazione non deve essere richiesta all'Ufficio, ma il contribuente può scegliere di versare il dovuto in un'unica
    soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (modifica introdotta dall'articolo 36, comma 3, del Dl
    248/2007). La prima rata deve essere pagata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Somme oltre 50.000 euro: fideiussione bancaria
Iscrizioni a ruolo:
– Aggi esattoriali al 9% (4,5 se pagate nei 60
  giorni)
– Interessi moratori 8,40%
– Misure cautelari
– Rateizzazioni
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  Accertamento
  – Accessi, ispezioni, verifiche
  – Revisione degli studi di settore
  – Campagna redditometro 2009
  – Conservazione dei documenti
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Accertamento

Accessi, ispezioni, verifiche
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Accertamento

  – Revisione degli studi di settore
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Accertamento: Campagna redditometro 2009
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Accertamento: Campagna redditometro 2009

            • Esempio di calcolo
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Accertamento

Conservazione dei documenti
  – termine Codice Civile:      10 anni
  – termine accertamento fiscale: 5 anni
Legge Finanziaria e misure
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Accertamento: conservazione dei documenti
Spese di rappresentanza
definizione:

– le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano svolte significative
   attività promozionali dei beni prodotti o commercializzati dall’impresa;
– le spese per feste, ricevimenti, eventi organizzati in occasione di ricorrenze
aziendali o festività nazionali o religiose;
– le spese per feste, ricevimenti, eventi organizzati in occasione di inaugurazioni
   di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa;
– le spese per feste, ricevimenti, eventi organizzati in occasione di mostre, fiere
eventi in cui sono esposti i beni o servizi prodotti dall’impresa;
- ogni altra spesa per beni o servizi erogati gratuitamente inclusi i contributi
   erogati per l’organizzazione di convegni, seminari, manifestazioni e simili nel
   rispetto del principio di inerenza in funzione all’obbiettivo di generare, anche
   potenzialmente, benefici economici per l’impresa.

– Le spese di rappresentanza di cui sopra non possono beneficiare della
  detraibilità IVA.

             SONO DETRAIBILI NEL LIMITE DEL 1,3% DEI RICAVI
Spese di rappresentanza
  SPESE DI RAPPRESENTANZA PARTICOLARI:
   Nonostante ne abbiano le caratteristiche la Legge prevede
  espressamente che non sono considerate spese di
  rappresentanza ai fini dei limiti di detraibilità di cui sopra le
  seguenti tipologie di spese:
– le spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute per ospitare clienti,
  anche potenziali,in occasione di mostre, fiere, esposizioni in cui
  sono esposti i beni o servizi dell’impresa;
– le spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute per ospitare
  clienti, anche potenziali, in occasione di visite a sedi stabilimenti
  o unità produttive dell’impresa;
– le spese di viaggio vitto e alloggio sostenute dall’imprenditore
  individuale sostenute in occasione di trasferte per partecipare a
  mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i prodotti della
  sua impresa o attinenti all’attività caratteristica della stessa.
Per le spese di cui sopra è consentita la detraibilità dell’IVA.
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          Riepilogo detraibilità imprese:
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        Riepilogo detraibilità professionisti
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Lavoro:    Cristina Brichieri Colombi

- libro unico del lavoro
- strumenti a sostegno del reddito
- detassazione
- bonus straordinario famiglie
LIBRO UNICO DEL LAVORO
                          (L.U.L.)
    D.L 112/2008 convertito in Legge n ° 133/2008

Abrogazione del libro matricola dal 18/08/2008

Abrogazione vidimazione libro presenze
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA ISTITUZIONE DEL
                L.U.L.

       Tutti i datori di lavoro privati
        (eccetto i datori di lavoro domestico)
SOGGETTI DA ISCRIVERE SUL L.U.L.

Lavoratori subordinati

Collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto

Associati in partecipazione con apporto di lavoro

Lavoratori interinali e/o distaccati
SOGGETTI DA NON ISCRIVERE SUL L.U.L.

Collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari

Coadiuvanti delle imprese commerciali

Soci lavoratori di attività commerciali e di imprese in
forma societaria
MODALITA’ DI TENUTA DEL L.U.L.

Elaborazione e stampa meccanografica

Stampa laser

Su supporti magnetici
TEMPI DI REGISTRAZIONE E
         CONSERVAZIONE DEL L.U.L.

Entro il 16 del mese successivo

Per 5 anni
REGISTRAZIONI OBBLIGATORIE

                       Per la sezione retributiva:
Dati anagrafici e
contrattuali
                    Elementi retributivi (ordinari e
                    straordinari)

                    Le somme corrisposte a titolo di
                    rimborso spese

                    Le prestazioni a carico degli enti
                    previdenziali
PER LA SEZIONE PRESENZE

Ogni variazione inerente il calendario di lavoro:

•numero di ore lavorate
•ore di straordinario
•eventuali assenze anche non retribuite
•le ferie e le festività e riposi
OBBLIGO DI ESIBIZIONE

IN PRESENZA DI SEDE STABILE:

 Deve essere esibito tempestivamente agli organi di vigilanza nel
                 luogo in cui si esegue il lavoro

IN PRESENZA DI ATTIVITA’ MOBILI O ITINERANTI
(cantieristica e impiantistica)

   Gli organi di vigilanza devono formulare espressa richiesta di
 esibizione del libro unico al datore di lavoro con apposito verbale.
STRUMENTI DI SOSTEGNO AL
              REDDITO
            D.L.185/2008 conv. Legge 2/2009 art. 19

INDENNITA’ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE

                          lavoratori sospesi per crisi
                          aziendali o occupazionali in
  DESTINATARI               settori che non hanno i
                           requisiti per accedere alla
                            CIG ordinaria o speciale
REQUISITI
•52 settimane contributive nel biennio precedente
•intervento integrativo almeno del 20% a carico degli enti bilaterali

                    SOGGETTI ESCLUSI
•lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di Cig
•rapporti con previsione di sospensione lavorative programmate
•contratti a tempo parziale verticale

                             DURATA
•Massimo novanta giornate di indennità nell’anno solare
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE
     CON REQUISITI RIDOTTI

                DESTINATARI

Dipendenti da imprese sospesi per crisi aziendali
REQUISITI
•almeno 78 giornate di lavoro nell’anno precedente, assicurati da almeno due
anni e con almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la
domanda
•intervento integrativo almeno del 20% a carico degli enti bilaterali

                       SOGGETTI ESCLUSI
•lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di Cig
•rapporti con previsione di sospensione lavorative programmate
•contratti a tempo parziale verticale

                                 DURATA
•Massimo novanta giornate di indennità nell’anno solare
INDENNITA’ ORDINARIA DI
   DISOCCUPAZIONE
    SPERIMENTALE

      2009 - 2011
DESTINATARI
•Lavoratori con qualifica di apprendista

                        REQUISITI
•almeno tre mesi di servizio presso l’azienda interessata
•intervento integrativo enti bilaterali (almeno 20%)

                          DURATA
•Novanta giornate nell’intero periodo di vigenza del
  contratto di apprendistato
ADEMPIMENTI DATORE DI LAVORO

 COMUNICAZIONE AL CENTRO PER L’IMPIEGO E
                ALL’INPS
ADEMPIMENTI LAVORATORI

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITA’
     AL LAVORO O AD UN PERCORSO DI
            RIQUALIFICAZIONE
COLLABORATORI A PROGETTO
                SOSTEGNO AL REDDITO

                   BENEFICIARI

•ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
•MONOCOMMITTENTI
•REDDITO ANNO PRECEDENTE SUPERIORE A 5000,00 E
INFERIORE A 13.819,00
•ACCREDITO DI ALMENTO TRE MENSILITA’ CONTRIBUTIVE

•SVOLGERE ATTIVITA’ IN ZONE O SETTORI DICHIARATI IN CRISI
ESCLUSI

•COLORO CHE SONO ISCRITTI AD ALTRE
GESTIONI
•GLI AUTONOMI SENZA CASSA
MISURA INTERVENTO

 •10% REDDITO PERCEPITO ANNO
PRECEDENTE IN UNICA SOLUZIONE
Incrementi di
                             produttività

                           Innovazione ed
 DETASSAZIONE
                              efficienza
     art. 5                 organizzativa
delle somme erogate a
  livello aziendale in
      relazione a:           Elementi di
                         competitività legati
                           all’andamento
                             economico
                            dell’impresa
AMBITO DI APPLICAZIONE

       DATORI DI LAVORO PRIVATI

   Periodo agevolato: 01/01/2009 - 31/12/2009
in misura del 10% imposta sostitutiva di Irpef/add.
                 Reg./add. Com.
LIMITE MASSIMO DETASSABILE

•€ 6.000,00 al lordo del 10% e al netto delle trattenute
previdenziali
•valgono come tetto per ogni lavoratore (anche in
presenza di più rapporti di lavoro)
•la parte eccedente i 6.000 è soggetta a tassazione
ordinaria
•sono esclusi dalla detassazione i compensi in natura
(anche se erogati per incrementi di produttività)
REDDITO MASSIMO DEL LAVORATORE

•€ 35.000 riferito al 2008
•sono esclusi i redditi soggetti a tassazione separata
(TFR)
•beneficiano anche i lavoratori che non hanno
prodotto reddito nel 2008
•rilevano anche i redditi prodotti all’estero
APPLICAZIONE DETASSAZIONE

•Il sostituto d’imposta (datore di lavoro)
applica la detassazione (salvo diversa
indicazione del lavoratore)
•Il lavoratore può modificare la tassazione
applicata in sede di dichiarazione dei redditi.
VOCI ESCLUSE

•Superminimi individuali
•Somme corrisposte in misura fissa
•Incentivi all’esodo
•Straordinario forfetizzato non incentivante
CARATTERISTICHE DELLE SOMME
           DETASSABILI

•Devono comportare un incremento di produttività del
lavoro o dell’efficienza organizzativa
•Devono risultare legate alla competitività
•Possono essere stabilite in modo unilaterale dal
datore di lavoro
•Devono essere documentabili

•Le somme possono non essere previste dai Ccnl
EROGAZIONE

•Rileva esclusivamente il criterio di cassa
•L’imposta sostitutiva del 10% può essere
compensata su F24
BONUS STRAORDINARIO PER LE
FAMIGLIE
                  VALIDO SOLO PER IL 2009

            SONO ESCLUSI I TITOLARI DI PARTITA IVA

  PER I QUALI NEL 2008 SIANO              IL NUCLEO FAMILIARE E’
 PRESENTI REDDITI DI LAVORO             COSTITUITO DAI CONIUGI E
DIPENDENTE, LAVORO AUTONOMO              DAGLI ALTRI FAMILIARI A
    OCCASIONALE E REDDITI                  CARICO (art. 12 TUIR)
           FONDIARI

I REDDITI FONDIARI SOLO SE < €         IL BONUS SPETTA IN FORZA
 2.500 ED IN COACERVO CON GLI          DEL REDDITO COMPLESSIVO
         ALTRI REDDITI                           2007
BONUS STRAORDINARIO PER LE
FAMIGLIE
      TABELLA BONUS STRAORDINARIO 2009

      PENSIONATI SOLI CON REDDITO COMPLESSIVO 2007
BONUS STRAORDINARIO PER LE
 FAMIGLIE
IL BONUS E’ CUMULABILE CON LA SOCIAL CARD E NON
              COSTITUISCE REDDITO

     L’IMPORTO E’ LIQUIDATO DAL SOSTITUTO
   D’IMPOSTA SU RICHIESTA DEL CONTRIBUENTE

 LA RICHIESTA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO IL
        28.02.2009 SU APPOSITO MODELLO

  LA RICHIESTA PUO’ ESSERE PRESENTATA ANCHE
  TRAMITE I CAF O GLI INTERMEDIARI ABILITATI
BONUS STRAORDINARIO PER LE
FAMIGLIE

         IL BONUS E’ LIQUIDATO ENTRO

          •31.03.2009 AI DIPENDENTI
          •31.04.2009 AI PENSIONATI

 I SOSTITUTI D’IMPOSTA EROGANO IL BONUS NEI
 LIMITI DI CAPIENZA DI RITENUTE E CONTRIBUTI

 L’EROGAZIONE SARA’ CRONOLOGICA IN BASE ALLA
      DATA DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
BONUS STRAORDINARIO PER LE
FAMIGLIE

               RECUPERA IL BONUS EROGATO IN
IL SOSTITUTO   COMPENSAZION CON IL MOD. F24
 D’IMPOSTA

IL SOSTITUTO   DEVE INDICARE IL BONUS EROGATO
 D’IMPOSTA            NEL MOD. 770/2009

               DEVE INVIARE ALL’AGENZIA DELLE
IL SOSTITUTO
                ENTRATE ENTRO IL 30/04/2009
 D’IMPOSTA        L’ELENCO DEI BENEFICIARI
BONUS STRAORDINARIO PER LE
 FAMIGLIE

IN MANCANZA DEL       IL CONTRIBUENTE RICHIEDE
   SOSTITUTO      TELEMATICAMENTE IL BONUS ENTRO IL
   D’IMPOSTA                 31/03/2009

IN MANCANZA DEL
                  IL CONTRIBUENTE DEVE INDICARE LE
   SOSTITUTO
                   MODALITA’ DI INCASSO DEL BONUS
   D’IMPOSTA

IN MANCANZA DEL    L’INVIO TELEMATICO PUO’ ESSERE
   SOSTITUTO       FATTO ANCHE TRAMITE I CAF E GLI
   D’IMPOSTA           INTERMEDIARI ABILITATI
BONUS STRAORDINARIO PER LE
FAMIGLIE
 SE PIU’ CONVENIENTE PER IL CONTRIBUENTE

    LA RICHIESTA PUO’ ESSERE FATTA
         ENTRO IL 31/03/2009

  SULLA BASE DEL       IN TAL CASO IL BONUS
NUCLEO FAMILIARE E    VERRA’ EROGATO ENTRO
   DEL REDDITO         APRILE/MAGGIO 2009
 COMPLESSIVO 2008
BONUS STRAORDINARIO PER LE
FAMIGLIE

SE LA RICHIESTA SI BASA SUI DATI REDDITUALI
              E FAMILIARI 2008

    IL CONTRIBUENTE CHE NON HA UN
         SOSTITUTO D’IMPOSTA

 PUO’ RICHIEDERE IL        OVVERO PUO’
BONUS ENTRO LA DATA         CHIEDERLO
  DEL 30/06/2009
                          TRAMITE IL MOD.
                            UNICO 2009
Legge Finanziaria e misure
anticrisi
Sicurezza: Alessio Gabbrielli

  – Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro
D.LGS. 81/2008

TESTO UNICO in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Abrogazione del D. Lgs. 626/1994

• Entrata in vigore: Aprile 2008
• Proroghe e/o attesa di Decreti Attuativi per l’entrata in vigore di
alcuni articoli o commi
DATORE DI LAVORO

                              Delega di funzioni (Art. 16)

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente
   esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla
   specifica natura delle funzioni delegate;
c) (…)
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle
   funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. (…)
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in
   ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
Obblighi del datore di lavoro non delegabili (Art. 17)

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del
   documento previsto dall'articolo 28; → 16 MAGGIO 2009 !!!! SOLO
   AGGIORNAMENTO

•   CONTENUTI
•   AUTOCERTIFICAZIONE

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
   (RSPP) dai rischi.

•   SVOLGIMENTO DIRETTO (CORSO 16-48 ORE)
•   RSPP INTERNO
•   RSPP ESTERNO
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (Art. 18)

1.     Il datore di lavoro, che esercita le attivita' di cui all'articolo 3, e i dirigenti,
       che organizzano e dirigono le stesse attivita' secondo le attribuzioni e
       competenze ad essi conferite, devono:

a)     nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei
       casi previsti dal presente decreto legislativo.

•      QUANDO SI FA LA SORVEGLIANZA SANITARIA?

b)     designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
       prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso
       di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di
       gestione dell'emergenza; → ADDETTO/I ANTINCENDIO + ADDETTO/I
       PRIMO SOCCORSO

•      CORSI DI FORMAZIONE
d)   fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito
     il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente,
     ove presente;

l)   adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli
     articoli 36 e 37;

n)   consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la
     sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

•    RLS e RLST

p)   elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e
     per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai
     rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; → DUVRI

•    CONTRATTI DI APPALTO (ART. 26): Autocertificazione imprese, Certificato Iscrizione
     CCIAA, DUVRI
r)    comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini
      statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino
      un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini
      assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino
      un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; → 16 MAGGIO 2009

u)    nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto,
      munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,
      contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

v)    nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di
      cui all'articolo 35;

aa)   comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori
      per la sicurezza;
Sorveglianza sanitaria (Art. 41)

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

•   a) in fase preassuntiva; → 16 MAGGIO 2009

•   b) per accertare stati di gravidanza;
•   c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente

                 Volete sapere qualche sanzione?
OMNIACONSULTING ORGANIZZA:

CORSI DI FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO E
LAVORATORI
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