CAMERA DEI DEPUTATI - Agricoltura Contadina
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Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1825 — PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DELLE DEPUTATE CUNIAL, BENEDETTI, GIANNONE, VIZZINI Disposizioni in materia di agricoltura contadina Presentata il 6 maggio 2019 ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente persone che lavorano in ambito rurale adot- proposta di legge, nata grazie alla « Cam- tata dall’Assemblea Generale dell’ONU il pagna popolare per l’agricoltura conta- 17 dicembre 2018. dina » promossa nel 2009 in forma di pe- In uno studio del settembre 2013 della tizione con l’intento di ottenere il ricono- United Nations Conference on Trade and scimento istituzionale delle agricolture con- Development (UNCTAD) sul cambiamento tadine familiari, si punta a inserire il climatico e l’agricoltura sostenibile, si af- fenomeno diffuso dell’agricoltura conta- ferma esplicitamente la necessità di una dina in una precisa cornice normativa, ri- trasformazione dell’agricoltura, « consi- conoscendo quali suoi elementi principali stente in un mosaico di pratiche produttive la custodia della terra quale bene comune agroecologiche, che deve divenire il nuovo dell’umanità, il presidio della biodiversità paradigma », a cui viene riconosciuta la dell’ambiente e delle risorse primarie da fondamentale funzione delle agricolture so- esso derivanti, nonché il contrasto dello stenibili. Le medesime sollecitazioni sono spopolamento delle aree interne, montane, emerse dalla conferenza dell’aprile 2012 marginali e rurali del Paese. della Commissione europea, « Local agri- Tale riconoscimento trova il suo fonda- culture and short food supply chains », sul- mento nella dichiarazione, da parte del- l’agricoltura locale e sulle filiere corte, che l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), ne ha messo in luce il ruolo fondamentale dell’Anno internazionale dell’agricoltura fa- anche nell’Europa odierna. miliare nel 2014 ed è coerente con la Di- Tali analisi possono essere incrociate chiarazione sui diritti dei contadini e delle con i dati nazionali del 6° censimento ge-
Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 1825 nerale dell’agricoltura (2012), nonché con il causa l’accelerazione dei processi di percorso del Ministero dello sviluppo eco- esodo rurale, a causa delle trasformazioni nomico sull’utilizzo efficace dei fondi strut- che comporta in termini di concentrazione turali 2014-2020 attraverso la predisposi- delle risorse, proletarizzazione e mortalità zione della « Strategia nazionale per le aree aziendale; interne ». In essa si afferma che « (...) da queste aree provengono beni necessari a privilegia la « ricerca agronomica de- tutti noi: acqua, cibo, paesaggi, cultura (...). terminista » o la tecno-scienza orientate da Una strategia che richiede una grande at- princìpi produttivistici, come nel caso della tenzione alle comunità di produttori agri- promozione delle varietà ad alta resa, le coli » e che propone « un approccio credi- High Yielding Varietis (HYV). bile e condiviso che sappia dare concre- tezza a queste finalità ». A tale quadro, il movimento internazio- nale « La Via Campesina » contrappone fin Modelli di produzione agricola sostenibili e dagli anni novanta la difesa dell’agricoltura insostenibili. contadina, un modello di agricoltura alter- nativo basato sui princìpi della sovranità Le organizzazioni che danno vita al mo- alimentare (Corrado 2010), cioè del diritto vimento contadino internazionale « La Via non solo all’accesso al cibo (cui si riferisce Campesina » argomentano ormai da de- il concetto più ufficiale della sicurezza ali- cenni la loro avversione verso l’agricoltura mentare), ma anche ai mezzi per produrlo mineraria, meglio conosciuta come agricol- (terra, acqua, sementi, eccetera) in sistemi tura industriale. Vale la pena far partire agroalimentari decentralizzati e, dunque, una riflessione proprio dalle principali cri- culturalmente ed ecologicamente adattati tiche mosse da questi attori sociali al mo- alle specificità dei singoli territori. Ciò, dello di agricoltura industriale per com- chiaramente, implica la centralità dei con- prendere la definizione di « agricoltura mi- tadini che producono e di chi consuma nei neraria ». L’agricoltura industriale: territori e non delle corporation agro- alimentari, mentre scommette sull’autode- comporta un’intensività crescente di terminazione delle politiche agrarie e ali- capitali, input produttivi ed energia fossile; mentari da parte dei popoli e degli Stati. produce un forte processo di indebi- tamento delle aziende contadine; Dati e condizioni storiche e ambientali. si fonda sulla sostituzione dell’energia solare con l’energia fossile. Gli aumenti Il panorama agricolo italiano è stato delle rese, seppur vistosi, restano comun- storicamente caratterizzato da una plura- que inferiori agli aumenti del consumo lità di sistemi agrari: al nord si distinguono energetico necessario alla produzione. È le piccole aziende dirette coltivatrici delle emblematico, ad esempio, quanto avvenuto aree montane e altocollinari e le imprese negli Stati Uniti d’America: tra il 1945 e il medio-grandi e grandi dell’area padana; al 1970 la produzione di mais registrò un centro le strutture sono state per secoli aumento del 238 per cento, tuttavia l’au- strutturate sulla mezzadria e solo in se- mento del consumo energetico fu pari al guito alla riforma agraria del 1952 sono 313 per cento. La resa energetica del mais, nate numerose aziende dirette coltivatrici; nello stesso periodo, diminuì del 24 per al sud il panorama si presenta con un cento; d’altronde quella degli allevamenti grande numero di piccole e micro aziende da carne intensivi fu dieci volte più bassa di inframmezzate da altre di grandi ed estese quella degli allevamenti da carne al pa- dimensioni; quello che accomuna le tre scolo; macroaree è la presenza, in particolar modo risponde a un modello che produce nei territori considerati marginali e mon- dipendenza dal mercato e subordinazione tani, delle miriadi di micro realtà anche di alla ratio del sistema economico capitalista; sola autosussistenza.
Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 1825 La grande diversità italiana degli agro- salvaguardia dei territori montani e colli- ecosistemi e delle condizioni socio-econo- nari al cui interno si svolgono processi e miche ha prodotto nel tempo una pluralità funzioni agro-sociali che risultano essere di forme economiche, strutture produttive insostituibili per l’ambiente e la società. e mercati agricoli. Oggi, la pluralità delle realtà agricole è Nell’ambito di questa pluralità si pos- seriamente messa in crisi da quelle politi- sono individuare differenti orientamenti che agricole produttivistiche che cercano di quali: le imprese totalmente inserite nel sussumere e forzare i differenti tipi di mercato agroindustriale (alta intensità di organizzazione aziendale, alterando la fi- capitali e tecnologia, filiera commerciale, sionomia variegata del panorama agricolo aree a forte reddito); le aziende di ridotta italiano. dimensione economica e fisica che produ- La superficie totale dell’Italia è di poco cono con alta intensità di lavoro e bassa più di 300.000 chilometri quadrati, con capitalizzazione, per mercati di prossimità solo il 22 per cento di pianura, il resto sono ma, talvolta, anche nazionali ed esteri; le montagne (35 per cento) e zone collinari piccole aziende di autoconsumo e con li- (42 per cento). Nel 1961, la superficie agri- mitata vendita diretta (bassa intensità tec- cola totale era l’88 per cento della super- nologica e scarsi o assenti capitali, territori ficie totale, nel 1982 era scesa al 75 per considerati marginali). cento, nel 2010 si era ridotta al 56 per Dall’ultimo censimento delle aziende agri- cento. Le terre per l’agricoltura spariscono cole in Italia in base alla dimensione eco- e non torneranno più. Il risultato dello nomica (2010), è emerso che le aziende non « sprawl urbano » è un processo di disper- imprese (reddito lordo inferiore a 10.000 sione urbana o la collocazione sparsa di euro) erano 1.086.000, pari al 67 per cento, caseggiati, strade e centri commerciali in le aziende intermedie (reddito lordo tra continuità con le città che li hanno generati 10.000 e 20.000 euro) erano 225.000, pari erodendo le terre agricole. Le agricolture al 14 per cento, e le imprese (reddito lordo contadine, in virtù del loro radicamento oltre 20.000 euro) erano 310.000, pari al 19 con il territorio, sono in grado, se valoriz- per cento (di cui il 70 per cento con reddito zate e riconosciute, di praticare un altro lordo inferiore a 100.000 euro e il 30 per sistema di produzione agroalimentare più cento con reddito lordo superiore a 100.000 sostenibile ed etico, ma soprattutto sono euro). ancora un argine alla ricostituzione dei Alle realtà censite andrebbero aggiunte latifondi e alla conseguente speculazione le autoproduzioni delle innumerevoli pra- edilizia e al consumo di suolo agricolo tiche di « agricoltura informale », che for- fertile. niscono prodotti alimentari per l’autocon- Elementi di prova del funzionamento sumo e lo scambio non monetario a tut- economicamente, oltre che socialmente ed t’oggi non stimati. ecologicamente, insostenibile dell’agricol- Le caratteristiche indicate rappresen- tura industriale ce li offrono i dati pubbli- tano una specificità italiana, che fotografa cati nel 2017 da EUROSTAT. Più le aziende l’esistenza di un considerevole numero di agricole sono industrializzate, con forte ca- aziende agricole ancora presenti, seppure pitalizzazione, e più dipendono dalle for- in diminuzione, e diffuse in ogni angolo del niture degli input industriali, i cosiddetti nostro territorio, non riscontrabili in altri « consumi intermedi ». Questi, per l’Unione Paesi europei e che, secondo i dati dell’I- europea, pesano per il 60,2 per cento del STAT, danno lavoro a oltre 3,5 milioni di valore totale della produzione agricola, per persone. la Francia il 63,6 per cento, per la Germa- L’« agricoltura informale » rappresenta nia il 73,5 per cento, per l’Italia il 43,2 per un importantissimo patrimonio di grande cento, per la Spagna il 45,5 per cento, per ricchezza e biodiversità delle produzioni il Regno Unito il 65,2 per cento e per i Paesi agricole. Questa presenza capillare è, an- Bassi il 61,8 per cento. Ciò significa che per cora oggi, il presidio più sicuro per la 100 euro di grano prodotto in Germania,
Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 1825 75 euro servono per pagare le industrie che pati », è facile constatare come l’alimenta- hanno fornito gli input produttivi. Confron- zione stia assumendo sempre più alcune tiamo questi dati con il valore dell’aiuto caratteristiche di un « bene di lusso ». Nella pubblico fornito alle aziende agricole. I realtà quello che sta succedendo è che, in contributi alla produzione del settore agri- mancanza di una ripresa effettiva dell’eco- colo, che a livello europeo nel 2016 am- nomia e quindi della capacità di spesa della montavano a 52 miliardi di euro in totale, parte della popolazione che più soffre del- provenivano sia dalle amministrazioni pub- l’impatto della crisi prolungata, c’è un con- bliche nazionali che dall’Unione europea. tinuo spostamento nel mercato dell’alimen- Considerando gli importi assoluti, la Fran- tazione verso una concorrenza basata sulla cia è al primo posto con 8,3 miliardi di riduzione dei prezzi (« offerte d’acquisto euro, seguita dalla Germania con 6,7 e tutte basate su forti sconti ») e quindi sulla dalla Spagna con 5,8; segue l’Italia con 4,8. riduzione della qualità degli alimenti. Il Tali contributi rappresentano quasi il 50 cibo di qualità resta appannaggio quasi per cento del valore aggiunto del settore in esclusivo delle classi alte della società, men- Germania, il 40,4 per cento nel Regno tre il mercato degli alimenti riceve continue Unito, il 32,4 per cento in Francia e solo il spinte verso una sua sempre più ampia 16 per cento in Italia. Cioè, per un’azienda segmentazione basata, appunto, sull’imma- agricola tedesca, la metà del compenso per ginario, in particolar modo sostituendo le i fattori produttivi, cioè il reddito dell’agri- qualità intrinseche di materie prime ali- coltore, è pagato da fondi pubblici. Se mentari prodotte in modo agroecologico venisse meno questo fondamentale apporto con qualità dichiarate « salutistiche » o di denaro pubblico questo modello di « senza qualcosa » o « del contadino ». Un aziende crollerebbe. immaginario interamente dominato dal po- Malgrado il dato oggettivo riportato, svi- tere di mercato. luppo agricolo e crescita economica ven- gono ancora intesi in termini incompatibili Le agricolture contadine familiari con il mantenimento dell’agricoltura con- tadina la cui sparizione viene considerata La definizione di agricoltura contadina ineluttabile, come un parametro del pro- si fonda sulle radici storiche della figura di gresso e della modernità. Tali concezioni contadino. trovano la loro ragione in una visione del In prima approssimazione si indivi- contadino non come soggetto economico duano alcuni caratteri fondanti: diversifi- ma come un residuo votato al manteni- cazioni colturali, tecniche agronomiche con- mento di se stesso, una decorazione del servative e di basso o nessun impatto am- paesaggio o del folklore. bientale, recupero e riproduzione delle se- L’agricoltura che va in una direzione menti e delle razze autoctone, controllo dei diversa da quella industriale non viene in- saperi, radicamento locale e mercati di tercettata dalla comunicazione e tanto- prossimità, dimensioni limitate e contesti meno dalle leggi vigenti ed emerge solo familiari o di comunità. Il tutto è coerente come caso individuale di riuscita di giovani con gli obiettivi di gestione autonoma delle neo-rurali che provengono da altri sistemi risorse alimentari di ogni territorio e che sociali. Viene così cancellato il valore della oggi è definito come il diritto alla sovranità storia corale, dell’azione e della condizione alimentare di ogni popolo. Le agricolture collettiva. contadine familiari rivestono il ruolo di vera e propria colonna portante delle co- munità locali e territoriali. Accesso al cibo di qualità per tutta la po- Queste pratiche e percorsi si riscon- polazione. trano oggi in una moltitudine di aziende agricole sia di tradizione familiare sia di A seguito della lunga crisi economica nuovi insediamenti rurali. che colpisce il nostro Paese in modo più Le agricolture contadine sono indivi- grave che altri Paesi cosiddetti « svilup- duate come modello agricolo e a esse sono
Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 1825 associati sinonimi che ne comprendono sin- l’ambito della competitività del mercato goli aspetti ma che, se utilizzati isolata- globale. mente, ne limitano la comprensione: Questa impostazione porta a intervenire in termini di comparti produttivi con un agricoltura di piccola scala, si fonda corpus normativo elaborato a questi fini, sulla dimensione aziendale e acquista si- orientando in modo sostanzialmente uni- gnificato variabile secondo i contesti pro- direzionale la distribuzione delle risorse duttivi, non definisce gli aspetti qualitativi dell’Unione europea. delle produzioni (gestione, lavoro, capitali, Questo processo ha introdotto il mo- intensità, tecnologia, sostenibilità), non com- dello unico della competitività commer- prende le attività extragricole e non inter- ciale e della logica del profitto nella vita preta adeguatamente le realtà aziendali in delle aziende agricole, spingendo a una cui tutto o parte delle attività e delle risorse forte selezione forzosa all’interno del mondo sono di proprietà collettiva; agricolo basata sui criteri economicisti della agricoltura locale, agricoltura cosid- disponibilità di capitali. detta « a km 0 », si limita a indicare un Le stesse caratteristiche di pluriattività, riferimento territoriale, spesso non preci- produzioni di qualità e filiera corta, che da sato, di produzione o commercializzazione, sempre sono state le comuni caratteristiche senza individuarne gli aspetti qualitativi e positive del buon contadino, oggi vengono le strutture produttive; riprese in chiave aziendalista come diver- sificazione dell’impresa sul mercato e, agricoltura familiare, comprende in quindi, necessariamente, dipendente dalla modo più articolato diversi aspetti connessi logica dei bilanci aziendali e del profitto. con le agricolture contadine. Occorre oggi riconoscere anche l’esi- stenza della figura contadina contempora- Le agricolture contadine sono storica- nea, la cui finalità quotidiana è di vivere mente strettamente legate alle forme di nel suo luogo, di coltivare e allevare per la conduzione familiare e, ancora oggi, questo propria famiglia o comunità e di vendere in rapporto è prevalente ma non esclusivo ed modo equo i propri prodotti. è proprio a partire da queste considera- zioni che si rende necessaria una legge che ne definisca i contorni e le specificità. L’azione legislativa dell’Unione europea in È evidente l’esistenza storica in Italia di favore dell’agricoltura industriale ha schiac- differenti forme di agricolture, diverse per ciato le aziende contadine familiari territori, strutture sociali ed economie. Esistendo una pluralità di modelli agri- La modernizzazione agricola della Po- coli sono necessarie misure adeguate e di- litica agricola comune (PAC), fin dalla sua versificate che sappiamo prendere in con- origine, si è fondata sulla competitività, siderazione le diverse realtà produttive agri- sulla crescita e sulla produttività. Negli cole dandone una definizione legislativa anni, le politiche europee non hanno ri- che ristabilisca princìpi di equità sociale e solto il conflitto che hanno sviluppato; tut- garantisca una migliore gestione del terri- tavia hanno previsto nuove pratiche distor- torio e il mantenimento della biodiversità sive, che hanno affiancato le tutele dell’am- agraria e spontanea. biente e della salute alla corsa alla produt- In tale analisi diventano primari la de- tività e alla competitività proprie della finizione e il riconoscimento delle agricol- modernizzazione agricola. Tali passaggi ture contadine come modello socio-econo- erano divenuti necessari dinanzi al conso- mico, attraverso provvedimenti specifici e lidarsi di una generalizzata sensibilità so- un adeguamento delle norme vigenti. ciale intorno alle questioni alimentari e La politica agricola italiana attuale è della qualità della vita e dell’alimentazione, strutturata per sostenere unicamente un accompagnata da una sempre più capillare modello agroindustriale di agricoltura spe- diffusione di pratiche sociali innovatrici cializzata e sempre più capitalizzata nel- ispirate a tali princìpi nei diversi territori
Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 1825 europei. D’altronde, la PAC ha dovuto te- Propongono un modello sostenibile per la nere conto della mancata uniformazione gestione delle risorse limitando le esterna- delle agricolture europee, dove perman- lità, integrando una organizzazione degli gono ed emergono modelli agricoli che non spazi rurali socialmente densa e dinamica, aderiscono a quello industriale e impren- capace di garantire una produzione ade- ditoriale promosso con i processi di mo- guata in quantità e qualità. È in questo dernizzazione. settore e non in quello agroindustriale che In questo quadro, con la riforma della si creano posti di lavoro dignitosi. L’agri- PAC per il periodo 2021-2027 (comunica- coltura familiare intesa come agricoltura zione COM(2017)713, « Il futuro dell’ali- contadina è un modello per il futuro ». mentazione e dell’agricoltura » della Com- Dunque, richiamando le potenzialità del missione, del 1° giugno 2017) sono state modello contadino e di come esso possa previste alcune misure minime, mirate al rappresentare una soluzione ai problemi sostegno delle agricolture familiari e di sociali e ambientali che attraversano il con- quelle giovanili, nonché alcune semplifica- tinente, il Coordinamento europeo dello zioni burocratiche che facilitano una di- stesso movimento internazionale ha solle- stribuzione più equa degli aiuti europei, citato l’Unione europea affinché le politi- per contrastare l’esclusione delle piccole che agricole sostengano le agricolture fa- unità produttive. Le agricolture familiari, miliari contadine, promuovendo l’accesso dunque, vengono rese visibili come parte di alla terra, all’acqua e alle sementi, oltre che un’Europa rurale immaginata ecologica- al credito, sostenendo l’avvio di nuove unità mente ed economicamente competitiva. A produttive e legando gli aiuti diretti alla esse è riconosciuto un ruolo, sia dal punto produzione, poiché « dobbiamo rivolgerci di vista ecologico, sia nella garanzia della ai problemi attuali, che sono di ordine sicurezza alimentare, dato che rappresen- sociale e ambientale, e che il modello del- l’agricoltura familiare contadina è in grado tano il modello di agricoltura più diffuso e di risolvere ». quindi di fondamentale importanza nell’U- nione. Alle agricolture familiari si richiede, però, un allineamento ai più generali obiet- Le aree normative nazionali e le integrazioni tivi delle politiche europee per l’agricoltura da prevedere. e per lo sviluppo rurale, compresa la scom- messa della maggiore affermazione dell’U- Ci si può chiedere se le politiche pub- nione europea nei mercati globali. bliche nazionali in qualche modo abbiano Di fronte al classico approccio della favorito la capacità di resistenza delle pic- modernizzazione agricola seguito dall’U- cole aziende contadine. Al contrario, sem- nione europea (basato su ricette quali cre- bra difficile per ciascuno immaginare quanto scita, competitività, produttività e supera- degrado abbia prodotto sia la mancanza di mento della condizione contadina) il mo- una strategia di politica agraria nazionale vimento internazionale « La Via Campe- che una pervicace volontà di improvvisare, sina » ha in diverse occasioni sostenuto che di volta in volta, iniziative per rispondere a l’agricoltura contadina è « il modello del emergenze, vere o false, animate da inte- futuro », grazie alla sua capacità di pro- ressi di piccoli gruppi di aziende agricole e durre cibo di qualità, nel rispetto degli industriali. equilibri ecologici e generando lavoro di- L’agricoltura contadina, in quanto feno- gnitoso: « La modernità agricola è nelle meno che, evolvendosi costantemente, ha mani delle contadine e dei contadini del accompagnato l’esistenza umana fin da epo- mondo. Sono loro che in realtà alimentano che antichissime, non può essere conside- il pianeta offrendo un modello più solido e rata solo come una mera attività econo- sostenibile di agricoltura. Sono quelli che mica, ma è una vera e propria dimensione offrono i prodotti di qualità con il più alto di vita complessa e integrata, di interazione valore aggiunto, promuovendo la ricolloca- con gli ecosistemi, di gestione dei territori zione delle coltivazioni e dell’allevamento. e di espressione di realtà socio-culturali, le
Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 1825 cui valenze e ricadute sono economica- Una legge sulle agricolture contadine ha mente, socialmente e culturalmente rile- quindi come obiettivo quello di: ricono- vanti rispetto al suo aspetto strettamente scere la ricchezza della diversità delle agri- produttivo. Tra queste, nel contesto attuale colture come fondamento di politiche agri- si evidenziano: cole differenziate, attraverso un’analisi delle a) il suo essere una risorsa importante, realtà territoriali, considerandone i contri- sia quando prevalente che quando integra- buti economici, sociali e ambientali e l’im- tiva, in termini di auto occupazione e di patto sui territori; riconoscere i caratteri autosostentamento al reddito, che in que- dei modelli contadini in precedenza indi- st’epoca di crisi economica e occupazionale cati; riconoscere la molteplicità di funzioni consente di sostenere il bilancio delle fa- svolte dalle agricolture contadine attra- miglie sia in termini non monetari, con la verso l’integrazione organica di misure am- produzione diretta di beni utili, che in bientali, sociali e produttive premianti que- termini monetari con la vendita diretta dei sta molteplicità; valorizzare il legame tra prodotti; famiglia, economia e territorio; riformare il b) il suo essere, grazie a una presenza governo del sistema fondiario nazionale e attiva e diffusa, un elemento decisivo di favorire l’accesso alla terra al fine di faci- presidio e di salvaguardia dei territori, con litare la trasmissione intergenerazionale, effetti virtuosi e in alcuni casi insostituibili nonché limitare la concentrazione fondia- sulla tutela del paesaggio, generando un ria anche sostenendo l’allargamento della turismo agreste che guarda alla qualità dei maglia poderale delle aziende dirette col- luoghi e dei beni primari, alla manuten- tivatrici di piccola dimensione; assicurare il zione degli equilibri idrogeologici, alla bio- diritto di accesso alla terra ai fini dell’in- diversità agraria e alimentare e al mante- sediamento di nuovi coltivatori diretti; man- nimento dello strato fertile del suolo, con- tenere la proprietà pubblica dei terreni trastando il dilavamento e l’erosione. Si demaniali destinandoli a progetti agricoli evidenziano, inoltre, il recupero, la preser- contadini; sostenere le azioni collettive (co- vazione ed evoluzione delle tipicità alimen- operative e associative) per lo sviluppo e la tari e gastronomiche italiane, quale ele- nascita di esperienze, in particolare negli mento culturale e didattico utile nei per- ambiti dell’economia sociale e solidale; fa- corsi sull’educazione alimentare dei gio- vorire le modalità di accesso e di controllo vani, in un contesto socio-culturale dove si del mercato locale, regionale e, dove pos- sviluppano e progrediscono le forme mul- sibile, nazionale da parte delle aziende tifunzionali dell’agricoltura sociale. contadine attraverso misure specifiche ed Il carattere sfaccettato, molteplice, mul- esclusive che regolino l’immissione in com- tifunzionale e complesso dell’agricoltura mercio dei prodotti dell’azienda contadina. contadina non è adeguatamente ricono- La necessità di diversificare il mercato sciuto dalla normativa di settore vigente e, nello stesso tempo, di creare condizioni che ne coglie, nei casi più fortunati, solo favorevoli alla riconversione produttiva e alcuni aspetti parziali isolandoli dalla ric- sociale di aziende oggi in crisi nel mercato chezza e dalla complessità che caratterizza convenzionale, ci impone di favorire nuovi questa agricoltura. insediamenti, in particolare di giovani, ric- Il riconoscimento dell’esistenza sul ter- chi di progettualità ma spesso poveri di ritorio italiano di una pluralità di modelli capitali, e di sostenere, in modo organico, agricoli richiede di ridefinire un progetto pratiche agroambientali già diffuse e nuovi complessivo, integrando il quadro istituzio- processi di differenziazione produttiva. nale, nel quale le agricolture contadine Gli interventi nella presente proposta di siano pensate e sostenute come progetto legge sono rivolti al riconoscimento, alla politico, sociale ed economico complessivo tutela e alla valorizzazione dell’agricoltura e nell’insieme delle sue pratiche con inter- contadina attraverso l’individuazione di de- venti congiunti e coordinati di politiche terminati requisiti e la conseguente iscri- pubbliche in suo favore. zione a un albo comunale specifico.
Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 1825 Inoltre sono introdotte misure atte a Le grandi aziende agricole occupano più incentivare e a supportare la presenza e la di dieci unità di lavoro annue (ULA), oc- pratica delle agricolture contadine con: cupano solo il 2,7 per cento degli addetti e producono il 5,4 per cento della produ- norme di indirizzo per la produzione zione, mentre le aziende fino a dieci ULA e per la fissazione dei requisiti urbanistici, producono il restante 94,6 per cento, di cui edilizi e igienici dei locali, che recepiscano il 25,5 per cento è rappresentato dalle la vigente flessibilità normativa europea, aziende con meno di una ULA, cioè le finalizzate anche all’adozione, da parte de- cosiddette « aziende di sussistenza », che gli enti regionali, di normative più specifi- evidentemente non sono solo di sussistenza che tese alla semplificazione in merito alla e di autoconsumo, ma lavorano essenzial- lavorazione, alla trasformazione e alla ven- mente per il mercato locale e producono dita di limitati quantitativi di prodotti agri- un quarto del valore dell’intera produzione coli nell’ambito della filiera corta e della agricola nazionale, cioè non meno di 12,5 produzione locale, i cui destinatari sono le miliardi di euro all’anno (dati dell’ISTAT). aziende che praticano esclusivamente pro- È possibile affermare, quindi, che oltre duzioni contadine (sia imprese individuali 800.000 aziende agricole italiane hanno un che società e cooperative, che trasformano carattere « contadino ». per la vendita esclusivamente i propri pro- La presente proposta di legge prevede dotti); forme di defiscalizzazione con l’innalza- norme per il riconoscimento dell’im- mento della fascia in regime di esonero piego gratuito in attività agricole stagionali dall’IVA a 15.000 euro per le aziende agri- di soggetti a titolo amicale; cole contadine. Sarebbero tuttavia auspicabili anche una l’agevolazione e la semplificazione del- ridefinizione delle fasce di contribuzione l’accesso alla terra, facendo delle zone ru- dell’INPS prevedendo riduzioni, in partico- rali, in particolare nelle aree interne e in lare, nelle zone montane e svantaggiate, e quelle considerate marginali, territori di la definizione di misure per defiscalizzare sperimentazione volti a favorire il ripopo- l’accesso all’energia (per esempio i carbu- lamento umano residente e lavorativo, at- ranti) e per agevolare l’accesso, da parte dei traverso le banche regionali della terra e le contadini, a servizi quali uffici comunali, associazioni fondiarie; scuole, ospedali, eccetera, in caso di as- senza o di carenza di mezzi di trasporto la possibilità di attivare un presidio pubblico; prevedendo un’apposita coper- agricolo di prossimità nei locali dell’a- tura finanziaria, si potrebbe inoltre pro- zienda agricola contadina per l’erogazione porre che l’iscrizione alla camera di com- di servizi di varia natura, al fine di rispon- mercio, industria, artigianato e agricoltura dere alle necessità quotidiane delle per- sia facoltativa per le piccole aziende che sone, aumentare il presidio antropico dello praticano l’agricoltura contadina, non ren- spazio rurale e contrastare lo spopola- dendola quindi vincolante per l’accesso ai mento delle aree rurali. finanziamenti e ai sostegni pubblici. Inoltre, in collaborazione con le regioni Ulteriori forme di agevolazione fiscale. e con le province autonome, si prevedono misure di sostegno nell’ambito della PAC e Le piccole aziende agricole – cioè quelle dei Programmi di sviluppo rurale, raffor- che definiamo aziende contadine – sono zando e rendendo organiche le nuove mi- quelle che fatturano meno di 15.000 euro sure previste in favore delle piccole aziende all’anno, occupano un terzo degli addetti e e delle aree svantaggiate, introducendo pa- realizzano il 10 per cento della produzione, rametri basati sul progetto agricolo nel suo ma pagano il 23 per cento dei contributi insieme e non in termini di comparti pro- sociali a carico di conduttore e familiari. duttivi.
Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 1825 PROPOSTA DI LEGGE __ Art. 1. (Oggetto e finalità) 1. La presente legge reca norme per il riconoscimento e la valorizzazione dell’a- gricoltore contadino, definito dall’articolo 2. 2. La presente legge, in coerenza con la Dichiarazione sui diritti dei contadini e delle persone che lavorano in ambito ru- rale, adottata dall’Assemblea generale del- l’Organizzazione delle Nazioni Unite il 17 dicembre 2018, e in conformità a quanto disposto dall’articolo 44 della Costituzione, dalla Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, adottato a Roma il 3 novem- bre 2001 e reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, e dalle Linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste approvate dal Comitato sulla sicurezza ali- mentare mondiale delle Nazioni Unite l’11 maggio 2012, persegue le seguenti finalità: a) promuovere e salvaguardare la terra quale fonte primaria di cibo, preservando i valori e i sistemi della tradizione agricola locale e il modello agroecologico come fon- damento della produzione e della trasfor- mazione dei beni primari; b) contrastare e prevenire lo spopola- mento delle aree rurali, in particolare di quelle interne e montane, anche mediante l’individuazione, il recupero e l’utilizza- zione dei terreni agricoli abbandonati, ga- rantendo la sostenibilità degli insediamenti e delle attività umane; c) valorizzare il legame tra comunità locale, economia e territorio anche soste- nendo l’uso collettivo delle terre finalizzato alla difesa del suolo, alla tutela della bio-
Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 1825 diversità e alla manutenzione idrogeolo- gica. Art. 2. (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge è definito agricoltore contadino colui che, in forma singola o in associazione con altri agricol- tori contadini, esercita, su un fondo di sua proprietà, su un fondo affittato o concesso in comodato d’uso, ovvero su un fondo oggetto di una convenzione ai sensi dell’ar- ticolo 8, comma 3, attività agricola su pic- cola scala. 2. Ai fini di cui al comma 1, è agricol- tore contadino colui che, in forma singola o associata con altri agricoltori contadini: a) conduce direttamente il fondo me- diante un apporto di lavoro maggioritario rispetto ad altre eventuali forme di impiego o di collaborazione e si avvale prioritaria- mente dell’opera dei suoi familiari. È am- messo l’apporto di lavoratori stagionali e di dipendenti nel limite delle tabelle regionali delle unità lavoro uomo relative alle di- verse produzioni; b) tutela e promuove la biodiversità attraverso l’utilizzo di pratiche agronomi- che conservative e sostenibili in grado di minimizzare l’alterazione della composi- zione, della struttura e della naturale di- versità biologica del suolo, salvaguardan- dolo dall’erosione e dalla degradazione, at- traverso la conservazione e il rispetto di tradizioni agricole locali e lo sviluppo delle produzioni con metodo biologico, biodina- mico o agroecologico; c) pratica la vendita diretta dei pro- dotti primari e trasformati direttamente, anche nei locali dell’abitazione familiare, presso mercati contadini, circuiti di filiera corta, dettaglianti locali e gruppi di acqui- sto solidale ovvero tramite piattaforme te- lematiche. In caso di vendita di prodotti trasformati, questi sono ottenuti con ma- terie prime provenienti dal fondo ad ecce- zione dei prodotti tradizionalmente usati a fini conservativi, quali sale, pepe, zucchero
Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 1825 e spezie, ovvero di altri conservanti tipici delle tradizioni locali; d) se pratica allevamento, questo è da intendersi di animali allevati all’aperto ov- vero condotti al pascolo nei mesi in cui esso è accessibile, con esclusione dei metodi di allevamento al chiuso e con forme intensive di stabulazione fissa. 3. L’agricoltore contadino non può con- cedere ad altri, a qualsiasi titolo, l’uso dei terreni da esso coltivati. Art. 3. (Albo degli agricoltori contadini) 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro no- vanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire l’albo degli agricoltori contadini, di seguito denomi- nato « albo », operanti nei rispettivi terri- tori nonché a stabilire le modalità di regi- strazione e di eventuale aggiornamento del- l’albo medesimo. 2. L’iscrizione all’albo è gratuita e av- viene a seguito di autocertificazione da parte dell’interessato del possesso dei re- quisiti di cui all’articolo 2. L’iscrizione è condizione indispensabile per la fruizione, da parte degli agricoltori contadini, delle agevolazioni previste dalla presente legge. 3. Nel caso in cui, a seguito di controlli ispettivi, risulti l’insussistenza ovvero la ces- sazione dei requisiti di cui all’articolo 2, l’iscrizione all’albo è revocata d’ufficio e può essere nuovamente chiesta dall’interes- sato per una sola volta. Art. 4. (Norme di produzione e requisiti urbanistici, edilizi e igienici dei locali) 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre- sente legge, disciplinano la trasformazione
Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 1825 dei prodotti da parte dell’agricoltore con- tadino nel rispetto dei seguenti criteri: a) individuazione dei limiti qualitativi e quantitativi di produzione entro i quali considerare applicabili le deroghe consen- tite dai regolamenti (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004; b) individuazione delle materie prime di esclusiva produzione propria oggetto di trasformazione; c) individuazione dei requisiti igienici minimi dei locali, compresi quelli facenti parte dell’abitazione dell’agricoltore conta- dino, e delle attrezzature adibiti alla tra- sformazione, alla lavorazione, alla sommi- nistrazione e alla degustazione dei pro- dotti; d) definizione di procedure semplifi- cate per la realizzazione di strutture rimo- vibili, senza cambio di destinazione d’uso, di ricoveri per animali, di fienili, di serre e di eventuali altri annessi destinati all’atti- vità agricola; e) definizione di procedure semplifi- cate per lo svolgimento, anche in economia diretta, di lavori di manutenzione ordina- ria e straordinaria di edifici rurali, sia per uso abitativo proprio sia come annessi agri- coli. Art. 5. (Disposizioni transitorie in materia di requi- siti generali applicabili ai locali destinati alle attività e alle attrezzature di trasforma- zione, all’etichettatura, alla vendita diretta e alla formazione in materia di igiene alimen- tare) 1. Nel caso in cui una regione o una provincia autonoma non adempia a quanto previsto dall’articolo 4 nel termine ivi sta- bilito, in via transitoria e fino a quando non ottemperi si applicano le seguenti di- sposizioni: a) al fine di garantire la sicurezza del prodotto finito, l’agricoltore contadino è
Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 1825 tenuto al rispetto della normativa generale vigente in materia di igiene degli alimenti e delle disposizioni della presente legge; b) gli agricoltori contadini, che inten- dono produrre e commercializzare i pro- dotti agroalimentari, devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e, in partico- lare, per la produzione primaria, i requisiti generali di igiene stabiliti dall’allegato I e, per le fasi successive, i requisiti generali di igiene stabiliti dall’allegato II del medesimo regolamento; c) i locali già in possesso dell’autoriz- zazione sanitaria rilasciata ai sensi della legislazione vigente o registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parla- mento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sono considerati conformi anche ai requisiti igienici previsti dalla presente legge; d) fermo restando il rispetto dei re- quisiti generali di cui all’articolo 4, per le attività di lavorazione, di produzione e di vendita dei prodotti possono essere utiliz- zati i locali situati nell’abitazione, compresi i vani accessori e l’impiego della cucina domestica per le lavorazioni di prodotto, e i locali situati nelle pertinenze dell’abita- zione e nelle strutture agricole produttive dell’agricoltore contadino, senza obbligo di cambio di destinazione d’uso, aerati natu- ralmente e adeguatamente illuminati; e) nel caso di locali interrati o semin- terrati, l’accesso ad essi deve essere possi- bile dall’esterno, anche attraverso altri lo- cali; f) i locali adibiti alla lavorazione dei prodotti alimentari devono possedere i re- quisiti minimi e le attrezzature idonee di cui all’articolo 4. Lo stesso locale può es- sere adibito alla lavorazione di più prodotti purché le lavorazioni di prodotti diversi avvengano in tempi diversi e a seguito di adeguata pulizia e disinfezione delle strut- ture e delle attrezzature; g) i locali adibiti alla maturazione, alla stagionatura e all’essiccazione devono essere idonei allo scopo e tenuti in buono
Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 1825 stato di pulizia e di manutenzione. Tali locali possono essere anche ricavati in ca- vità geologiche naturali o avere pavimenti o pareti di roccia naturale. In tali locali è vietato l’immagazzinamento promiscuo con prodotti non alimentari; h) i locali adibiti al deposito devono essere idonei allo scopo e tenuti in buono stato di pulizia e di manutenzione. Tali locali possono essere anche accessori all’a- bitazione, purché non direttamente comu- nicanti con l’allevamento; i) i locali adibiti alla vendita diretta devono avere dimensioni e attrezzature ade- guate alla tipologia dei prodotti oggetto della vendita. Tali locali possono essere anche accessori all’abitazione, con esclu- sione dei locali completamente interrati, e devono essere aerati naturalmente e ade- guatamente illuminati; l) la vendita può avvenire anche nei locali di lavorazione, purché esercitata in tempi diversi o in uno spazio appropriato, adeguatamente separato dalla zona di la- vorazione; m) i prodotti agroalimentari devono essere venduti assicurando il rispetto delle disposizioni concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari stabilite dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231. Tali prodotti devono inoltre indicare nell’eti- chetta in maniera chiara e leggibile, affin- ché sia comprensibile al consumatore, la dicitura « prodotto da agricoltura conta- dina » seguita dal nome del comune o della provincia di produzione e dal numero di registrazione dell’attività; n) gli operatori, al fine di garantire il rispetto dei requisiti relativi alla rintrac- ciabilità delle produzioni stabiliti dal rego- lamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provvedono alla conservazione dei documenti commerciali e di qualsiasi altra documentazione prevista dalla normativa vigente, dalla fase di produzione fino alla fase di commercializzazione;
Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 1825 o) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasfor- mazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti dell’agricoltura contadina. Il personale addetto frequenta i corsi che si svolgono nella regione o nella provincia autonoma nel cui territorio è esercitata l’attività dell’azienda agricola con- tadina; p) i corsi di formazione devono essere frequentati entro quindici mesi dalla regi- strazione dell’attività e in ogni caso prima dell’avvio delle lavorazioni, a meno che l’operatore interessato o il personale che lo coadiuva abbia ricevuto un addestramento o una formazione in materia di igiene ali- mentare giudicati adeguati dall’autorità com- petente rispetto alla tipologia dei prodotti dell’agricoltura contadina interessati; q) i corsi di formazione hanno lo scopo di far acquisire nozioni sulle buone prassi di igiene nella lavorazione, nella trasformazione e nella vendita, sull’appli- cazione delle corrette prassi operative re- lative alla rintracciabilità, all’etichettatura e alla vendita nonché su elementi di mi- crobiologia, di tecnologia alimentare, di va- lutazione del rischio e del sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici (HACCP); r) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel- l’ambito delle rispettive competenze, per il tramite dei servizi veterinari e dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle aziende sanitarie locali competenti per ter- ritorio, esercitano i controlli per l’accerta- mento delle violazioni delle disposizioni della presente legge. A tale scopo le ammi- nistrazioni competenti possono avvalersi degli organi di polizia amministrativa lo- cale, anche attraverso l’istituzione di appo- siti gruppi di intervento nell’ambito degli stessi organi.
Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 1825 Art. 6. (Impiego gratuito nelle attività agricole sta- gionali di soggetti a titolo amicale e gratuito) 1. In parziale deroga a quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, gli agri- coltori contadini, che nello svolgimento del- l’attività agricola stagionale si avvalgono della collaborazione resa a titolo amicale e gratuito da soggetti non rientranti nelle fattispecie di cui all’articolo 230-bis del codice civile, sono tenuti alla sola comuni- cazione agli organi preposti dei nomi di tali soggetti entro la data di inizio dell’attività. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono definiti le modalità e i contenuti della comunicazione di cui al primo periodo. 2. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano le sanzioni previste dalla norma- tiva vigente per le violazioni della disciplina in materia di contribuzione previdenziale nel settore agricolo. Art. 7. (Banche regionali della terra) 1. Al fine di agevolare la ricognizione e il recupero dei terreni abbandonati, di pro- muovere l’insediamento di nuove attività agricole, di valorizzare il patrimonio agro- silvo-pastorale, di limitare il consumo di suolo e di contrastare lo spopolamento delle aree rurali, le regioni possono istituire banche regionali della terra. 2. La banca regionale della terra è un sistema informativo liberamente consulta- bile nel sito internet istituzionale della re- gione, contenente l’elenco dei terreni in- colti o abbandonati, definiti dall’articolo 2 della legge 4 agosto 1978, n. 440. 3. Ai fini di cui al comma 2, le regioni provvedono con cadenza triennale al cen- simento dei terreni incolti o abbandonati anche avvalendosi del supporto delle unioni di comuni, se esistenti. La struttura regio- nale competente in materia fitosanitaria
Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 1825 segnala ai comuni, ovvero alle unioni di comuni, se esistenti, i terreni incolti o ab- bandonati oggetto di fitopatie e di infesta- zioni parassitarie, per i quali non siano state adottate le misure di lotta obbligato- ria previste dalla legislazione vigente, al fine del loro inserimento nella banca re- gionale della terra. 4. Le regioni definiscono le modalità di richiesta, da parte degli agricoltori conta- dini, dell’assegnazione e dell’utilizzo dei terreni incolti o abbandonati, nonché di revoca da tale beneficio in base ai seguenti criteri: a) il richiedente deve presentare un progetto attinente a un’attività agricola pro- duttiva di durata non inferiore a cinque anni decorrenti dal giorno di assegnazione del terreno; b) in presenza di più richieste di uti- lizzazione per il medesimo terreno, sono preferite quelle presentate da iscritti al- l’albo; c) nel caso di terreni privati: 1) il canone di affitto è stabilito tenendo conto del beneficio che deriva dallo svolgimento delle attività previste dal pro- getto alla comunità locale e comunque non può superare i due terzi del canone medio praticato in loco per terreni aventi le me- desime caratteristiche. I proventi del ca- none di affitto sono tenuti dal comune a disposizione dei proprietari del terreno as- segnato per tre anni decorrenti dal primo pagamento e, decorso tale termine, essi sono acquisiti dal comune e destinati alla concessione di un indennizzo per l’assegna- tario che abbia apportato al terreno mi- gliorie di natura durevole; 2) alla scadenza dei nove anni dal- l’immissione dei terzi nel possesso del ter- reno, il proprietario, con un preavviso di almeno dodici mesi, può chiedere la ricon- segna dello stesso; in mancanza di richiesta del proprietario, il periodo di utilizzo è rinnovato per ulteriori nove anni anche per le ulteriori scadenze novennali. L’assegna- zione del terreno viene meno nel caso in cui il proprietario e l’assegnatario stipulino un contratto di affitto della durata di al-
Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 1825 meno nove anni rinnovabile e con un ca- none non superiore a quello previsto dal- l’assegnazione originaria. 2. Il possesso continuato del terreno incolto o abbandonato non assegnato non costituisce presupposto ai fini dell’usuca- pione. Art. 8. (Associazioni di promozione sociale) 1. Al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, di recuperare e di utilizzare i terreni incolti o abbandonati, i comuni e le loro unioni possono incentivare la costi- tuzione, tra i proprietari di tali terreni, di associazioni di promozione sociale, indivi- duate ai sensi del capo II del titolo V del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che preve- dono l’accorpamento dei terreni con carat- teristiche omogenee e il loro utilizzo da parte di uno o più agricoltori contadini. 2. Le associazioni di cui al comma 1 perseguono le seguenti finalità: a) il rilancio o la conservazione del potenziale produttivo agricolo, con parti- colare riguardo all’agricoltura contadina, all’allevamento allo stato brado e alla pa- storizia; b) la conservazione della biodiversità; c) la tutela e la conservazione del territorio nei suoi aspetti ambientali e pa- esaggistici fondamentali; d) la sicurezza delle persone, con par- ticolare riguardo alla prevenzione degli in- cendi boschivi e del dissesto idrogeologico. 3. Le associazioni di cui al comma 1 operano sulla base di una convenzione sti- pulata con il comune. I proprietari che non aderiscono alle associazioni sono comun- que obbligati a gestire il terreno di loro proprietà, in modo autonomo, secondo le regole stabilite nella convenzione di cui al periodo precedente. Nel caso di terreni incolti o abbandonati, il comune può dele- gare le associazioni alla loro gestione ga-
Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 1825 rantendo che nessuno possa usucapirne la proprietà. 4. Le associazioni di cui al comma 1: a) sono patrocinate da uno più enti locali; b) sono costituite dai proprietari di un determinato terreno e aperte a tutti i cit- tadini che ne condividono gli obiettivi sta- tutari; c) garantiscono una rappresentanza paritaria dei due sessi negli organi statutari e si dotano di regolamenti interni; d) stipulano contratti di affitto o di comodato d’uso gratuito con agricoltori con- tadini interessati a utilizzare i terreni del- l’associazione. 5. Le cariche sociali delle associazioni di cui al comma 1 non possono essere oggetto di retribuzione; i soci hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute per lo svol- gimento delle attività dell’associazione. Art. 9. (Presidio agricolo di prossimità) 1. Gli agricoltori contadini, nell’ambito degli immobili e delle proprietà di cui hanno disponibilità in forza di un titolo legittimo, possono riservare appositi spazi per lo svol- gimento di attività, compresa l’erogazione di servizi di varia natura, al fine di rispon- dere alle necessità quotidiane delle per- sone, di aumentare il presidio antropico dello spazio rurale e di contrastare lo spo- polamento delle aree rurali. 2. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono le modalità di attuazione del comma 1. Art. 10. (Esonero dall’IVA) 1. Dopo il comma 6 dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: « 6-bis. Gli agricoltori contadini, definiti ai sensi della legislazione vigente, che nel-
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