BONUS MOBILI 2016 Vademecum operativo - H2O Bathroom

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BONUS MOBILI 2016 Vademecum operativo - H2O Bathroom
BONUS MOBILI
   2016
 Vademecum operativo
La presente guida è stata realizzata a cura di FederlegnoArredo, Federmobili Confcom-
mercio Imprese per l’Italia, ANGAISA, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil a fini informativi e
divulgativi e non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori
o inesattezze. Quanto riportato nel documento è pertanto da intendersi a uso puramente
informativo. La guida viene redatta sulla base delle attuali conoscenze e alla luce dei più
recenti provvedimenti legislativi.

                                                                  Aggiornato a febbraio 2016
PREMESSA
•   La legge di stabilità 2015 ha prorogato fino al 31 dicembre 2016
    l’agevolazione fiscale prevista per l’acquisto di arredi, materassi e
    apparecchi di illuminazione, il c.d. “Bonus Mobili”, con le medesime
    modalità in vigore per l’anno 2015.

•   È confermato anche per il 2016 il vincolo della “Riqualificazione del
    patrimonio immobiliare” (il c.d “Bonus Ristrutturazioni”, a sua volta
    agevolato dall’incentivo fiscale del 50%) come condizione indispensabile
    per ottenere il Bonus Mobili.

•   La legge di stabilità ha ribadito che non vi è relazione tra l’importo portato
    in detrazione per i lavori di recupero del patrimonio edilizio e l’importo
    portato in detrazione con il Bonus Mobili (fatto salvo il massimale di
    10.000 euro già previsto)

    Pertanto, l’importo portato in detrazione per l’acquisto di arredi,
    materassi, apparecchi di illuminazione, può essere anche superiore
    all’importo portato in detrazione per le spese di recupero del patrimonio
    edilizio.

    NOVITA’ – BONUS GIOVANI COPPIE
    Per il 2016 è stata introdotta un’importante novità, grazie all’azione di
    lobby di FederlegnoArredo, delle Associazioni e dei Sindacati della filiera.

    Le giovani coppie, costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o
    da conviventi more uxorio, possono beneficiare di una detrazione Irpef
    pari al 50% delle spese, per l’acquisto di mobili e arredo sostenute dal 1
    gennaio 2016 al 31 gennaio 2016.

    Per accedere a tale agevolazione, il nucleo familiare deve soddisfare tutti
    i seguenti requisiti:

•   Essere costituito come nucleo da almeno tre anni

•   Avere acquistato una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale

•   Almeno uno dei due componenti non deve aver superato i 35 anni di età

    La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a
    16.000 euro e non è cumulabile con l’ordinario bonus arredi (vedi comma
    75, articolo della legge 208/2015).

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1) CHE COSA E’ IL BONUS MOBILI
    •   La Legge di Stabilità 2015, ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 la
        detrazione IRPEF nella misura straordinaria del 50% (in luogo di quella
        ordinaria del 36%) per le spese relative agli interventi di recupero del
        patrimonio edilizio fino ad un ammontare non superiore a 96.000 euro
        per unità immobiliare (in luogo di quello ordinario di 48.000 euro).

    •   La detrazione del 50% è ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

    •   Alla detrazione fiscale del 50% per interventi di recupero del patrimonio
        edilizio è stato affiancato un ulteriore incentivo per l’acquisto di mobili/
        arredi e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché
        A per i forni, fino a un massimo di spesa di 10.000 euro, IVA compresa,
        con una detrazione del 50% anche in questo caso da ripartire in 10 rate
        annuali (il bonus di 10.000 euro per gli arredi è ulteriore rispetto al tetto
        dei 96.000 euro previsto per le spese di recupero del patrimonio edilizio).

    •   In relazione al limite massimo di spesa di 10.000 euro, a titolo
        esemplificativo: per una spesa di 8.000 euro si possono detrarre 4.000
        euro; per una spesa di 14.000 euro si possono detrarre 5.000 euro.
    •   Il “bonus mobili” è associato solamente alla detrazione fiscale del 50%
        prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e non alla
        detrazione del 65% prevista per il risparmio energetico (anch’essa
        prorogata sino al 31.12.2016).
    •   Alle cessioni di arredi non viene applicata nessuna ulteriore agevolazione
        fiscale (l’aliquota IVA da applicare è quella ordinaria, passata al 22% a
        partire dal 1 ottobre 2013).

        2) CHI SONO I BENEFICIARI
    •   Il “bonus mobili” spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione
        fiscale 50%, per aver sostenuto spese riguardanti il recupero del
        patrimonio edilizio e che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle
        persone fisiche.

    •   In particolare hanno diritto alla detrazione: il proprietario o il nudo
        proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso,
        abitazione o superficie); chi occupa l’immobile a titolo di locazione
        o comodato; i soci di cooperative divise e indivise; i soci delle società
        semplici; gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che
        non rientrano fra quelli strumentali o merce.

    •   Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore
        o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le

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spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. Sono definiti familiari, ai
    sensi dell’art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i
    parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

    3) ARCO TEMPORALE DELL’AGEVOLAZIONE
•   Il bonus è destinato ai soli acquisti effettuati a partire dal 6 giugno 2013
    e non oltre il 31 dicembre 2016 (fa fede la data dell’effettivo pagamento
    secondo il criterio di cassa). Le spese per gli interventi edilizi che
    consentono l’accesso al Bonus Mobili devono essere sostenute nel periodo
    che intercorre dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore dell’art. 11 del
    “Decreto Legge 83/2012 sulle Detrazioni per interventi di ristrutturazione
    e di risparmio energetico”) e il 31 dicembre 2016 .

•   La data di inizio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio deve essere
    necessariamente antecedente a quella relativa all’acquisto degli arredi.
    I pagamenti dei lavori di recupero del patrimonio edilizio possono invece
    anche essere concomitanti o successivi alla data di acquisto degli arredi.

•   I lavori di recupero del patrimonio edilizio devono essere in corso di
    esecuzione o comunque terminati da un lasso di tempo sufficientemente
    contenuto, tale da presumere che l’acquisto degli arredi sia diretto al
    completamento dell’immobile su cui i lavori sono stati effettuati.

•   La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 21 maggio 2014 specifica
    che l’ammontare complessivo di 10.000 euro deve essere calcolato
    considerando le spese sostenute nel corso dell’intero arco temporale che
    va dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, anche nel caso di successivi
    e distinti interventi edilizi che abbiano interessato la medesima unità
    immobiliare. Si deduce pertanto, che il Bonus Mobili non è reiterabile,
    per la medesima unità immobiliare, in annualità diverse.

    4) IL BONUS MOBILI È COLLEGATO AGLI INTERVENTI
    DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
    Come sopra evidenziato, beneficiari del provvedimento sono tutti i soggetti
    IRPEF che hanno avviato, a partire dal 26 giugno 2012, lavori di recupero
    del patrimonio edilizio agevolabili.

    In particolare, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare
    n. 29/E del 18.09.2013, il bonus è collegato agli interventi:

     - di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edifici
     residenziali. Tale intervento dà diritto all’agevolazione per l’acquisto di
     arredi destinati esclusivamente alle parti comuni dell’edificio, quali – a

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mero titolo di esempio – alloggio del portiere, illuminazione aree comuni,
         lavanderie, sale condominiali, etc;

         - di manutenzione straordinaria, effettuati sulle parti comuni di edifici
         residenziali e su singole unità immobiliari residenziali (ad esempio
         ristrutturazione del bagno, sostituzione di infissi esterni e serramenti o
         persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso,
         realizzazione di recinzioni);

         - di restauro e di risanamento conservativo, effettuati sulle parti comuni
         di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali (ad
         esempio l’adeguamento delle altezze del solaio);

        - di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edifici
        residenziali e su singole unità immobiliari residenziali (ad esempio
        apertura di nuove porte o finestre oppure la realizzazione di una mansarda
        o di un balcone oppure la trasformazione della soffitta in mansarda o del
        balcone in veranda);

        - necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a
        seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie elencati
        nei punti precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

        - di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione
        edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione
        o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano
        entro diciotto mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o
        assegnazione dell’immobile. Il termine - in precedenza di sei mesi - è stato
        ampliato dalla legge di stabilità per il 2015. Ne consegue che l’acquirente
        di un appartamento ristrutturato da una cooperativa può usufruire del
        “bonus mobili” per l’arredamento del medesimo.

    •   In base alle indicazioni restrittive contenute nella Circolare dell’Agenzia
        delle Entrate n. 29/E del 18.09.2013 non sono agevolabili i cosiddetti
        “mini-lavori”, come quelli finalizzati ad evitare infortuni domestici (es.
        il montaggio di vetri anti-infortunio o l’installazione del corrimano) e gli
        interventi relativi all’adozione di misure volte alla prevenzione di atti illeciti
        da parte di terzi (allarmi, porte blindate, grate alle finestre, spioncini alla
        porta di ingresso, sensori di movimento etc...).

    •   L’acquisto di arredi ed elettrodomestici deve essere finalizzato
        all’arredamento dell’immobile oggetto degli interventi edilizi
        precedentemente elencati; la detrazione trova applicazione anche quando
        tali beni siano destinati all’arredo di un ambiente diverso da quello
        interessato dai lavori edilizi (es. sarà possibile fruire dell’agevolazione per
        l’acquisto di mobili da cucina anche se si sta ristrutturando il bagno e non

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la cucina; ciò che conta è che l’immobile sia oggetto di uno degli interventi
    edilizi sopra indicati).

•   La Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 21 maggio 2014 considera
    assimilabili ad interventi di manutenzione straordinaria anche gli interventi
    di carattere innovativo “di natura edilizia od impiantistica finalizzati a
    mantenere in efficienza ed adeguare all’uso corrente l’edificio e le singole
    unità immobiliari”. Resta in ogni caso inteso che gli interventi finalizzati
    al risparmio energetico, che beneficiano della maggiore detrazione del
    65%, non possono costituire presupposto per fruire della detrazione per
    l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

•   La medesima circolare chiarisce che la costruzione di box pertinenziali
    NON COSTITUISCE intervento di riqualificazione del patrimonio edilizio e
    pertanto non consente l’accesso al Bonus Mobili.

    5) QUALI SONO I BENI AGEVOLABILI

•   L’agevolazione fiscale compete per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al
    31 dicembre 2016 per l’acquisto di mobili/arredi, materassi, apparecchi
    di illuminazione e grandi elettrodomestici.

    A) Mobili/Arredi.
    Rientrano tra gli “arredi” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti,
    armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani,
    poltrone, credenze, cucine, mobili per il bagno, arredi per esterno,
    nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione (lampade da tavolo
    e da terra, lampadari, appliques etc) che costituiscono un necessario
    completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

    Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di
    tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

    Sono inclusi nell’agevolazione i mobili nuovi realizzati su misura, mentre
    restano esclusi dal bonus i mobili usati acquistati da venditori privati,
    antiquari e rigattieri.

    B) Grandi Elettrodomestici. Rientrano nei grandi elettrodomestici, di classe
    energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature
    per le quali sia prevista l’etichetta energetica, a titolo esemplificativo:
    frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di
    cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde,
    apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori
    elettrici, apparecchi per il condizionamento. Possono essere agevolate

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solo le spese sostenute per gli acquisti di grandi elettrodomestici nuovi.

        È possibile portare in detrazione anche arredi ed elettrodomestici
        acquistati all’estero, purchè pagati tramite bonifico bancario cosiddetto
        “parlante”, oppure mediante carta di credito o bancomat.

        Le spese sostenute dovranno essere documentate attraverso opportuna
        documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici,
        ricevute di avvenuta transazione, di pagamento tramite carta di credito
        o bancomat, documentazione di addebito su conto corrente), così come
        le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura,
        qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

        Se il destinatario del bonifico è un soggetto non residente e non dispone di
        un conto corrente italiano, il pagamento dovrà essere eseguito attraverso
        un ordinario bonifico internazionale (bancario o postale) e dovrà riportare il
        codice fiscale del beneficiario del Bonus Mobili, la causale del versamento
        e il codice identificativo del fornitore, eventualmente attribuito dal paese
        estero.

        La ricevuta del bonifico dovrà essere conservata unitamente agli altri
        documenti richiesti, per essere esibita in sede di controllo.

        LE MODALITA’ DI PAGAMENTO
    •   I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico “parlante” dal
        beneficiario della detrazione, oppure tramite carta di credito o di debito
        (bancomat). Non sono agevolabili i beni pagati in contanti oppure con
        assegno. E’ opportuno ricordarsi di comunicare alla propria banca
        l’intenzione di pagare con un bonifico parlante per poter accedere alle
        detrazioni fiscali previste per il recupero del patrimonio edilizio (per tali
        pagamenti è previsto un modello apposito). Il bonifico è detto “parlante”
        quando evidenzia la normativa di riferimento quale causale del
        versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice
        fiscale o il numero di partita iva del fornitore.

    • In caso di pagamento con carta di credito o bancomat, occorre farsi
        rilasciare scontrino fiscale riportante l’indicazione della natura,
        qualità e quantità del bene acquistato e, preferibilmente, il codice
        fiscale dell’acquirente. Saranno comunque considerati validi ai fini
        dell’ottenimento del Bonus Mobili anche gli scontrini fiscali senza il
        codice fiscale dell’acquirente, purchè riportanti i dati dell’esercente
        e natura qualità e quantità dei beni acquistati.

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• Il soggetto pagante deve essere lo stesso al quale è intestata la
  fattura o ricevuta comprovante le spese per la ristrutturazione e
  la spesa di acquisto dei mobili (in caso di più persone che vogliono
  beneficiare della detrazione, ad esempio coniugi, la fattura dovrà
  riportare i codici fiscali di chi intende beneficiarne e il bonifico
  dovrà essere eseguito dagli stessi soggetti).

• Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e
  grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le
  spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati; ciò che conta
  è che anche tali spese siano sostenute con le stesse modalità di
  pagamento previste per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

• Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità
  immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L’importo massimo
  di 10.000 euro va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto
  dell’intervento di recupero edilizio.
  È possibile usufruire del bonus mobili anche pagando tramite
  finanziamento, come il credito al consumo erogato da società
  finanziarie, che hanno adeguato sistemi e procedure per rendere
  possibile accedere a questa modalità. In questo caso è necessario
  segnalare al rivenditore l’intenzione di usufruire del Bonus nel
  momento in cui viene fatta la richiesta di finanziamento, così da
  permettergli di attivare il corretto iter procedurale, che consentirà
  al contribuente di ottenere tutta la documentazione necessaria
  per la detrazione.

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Nota bene:
     • Ricordiamo che, in ogni caso, il venditore non potrà essere
       ritenuto in alcun modo responsabile qualora il cliente non
       potesse avere accesso ai benefici fiscali della detrazione 50%
       e del “bonus mobili” ovvero dovesse successivamente essere
       sanzionato dal Fisco per eventuali errori od omissioni, a lui
       direttamente o indirettamente imputabili.

     • Le spese sostenute devono essere “documentate”, quindi
       sarà necessario conservare la documentazione attestante
       l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta
       transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di
       debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le
       fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della
       natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.

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Per un’assistenza fiscale di qualità
FederlegnoArredo promuove l’utilizzo da parte dei consumatori del Bonus Mobili congiuntamente
ai Sindacati di categoria Filca Cisl, Fillea Cgil, Feneal Uil (Protocollo d’intesa del 30/01/14).
Per beneficiare della detrazione fiscale per l’arredamento, che si ottiene indicando le spese
sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 e Modello Unico Persone Fisiche),
i consumatori potranno ricevere un servizio di assistenza fiscale di qualità dai CAF CISL,
CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL e CAF UIL con cui FederlegnoArredo ha stipulato una
convenzione in data 30/01/14.

 www.cafcisl.it       www.cafcgil.it           www.cafuil.it                 www.50epiu.it/fisco
FLA

www.federlegnoarredo.it

www.bonusmobili.it

bonusmobili@federlegnoarredo.it
CIRCOLARE N. 7 /E

Direzione Centrale Normativa
 ______________________________________________________________________

                                                                                    Roma, 31 marzo 2016

OGGETTO:                               Interventi di ristrutturazione edilizia – Bonus mobili per giovani
                                       coppie

    Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - Ufficio Redditi Fondiari e di Lavoro
                          Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma
Tel. 06.5054.3502 - Fax 06.5076.9805 - e-mail: dc.norm.redditifondiariedilavoro@agenziaentrate.it
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                                               INDICE
1 PROROGA DELLE DETRAZIONI SPETTANTI PER INTERVENTI DI
  RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E DEL CD. “BONUS MOBILI E
  GRANDI ELETTRODOMESTICI”                                 4
2 “BONUS “MOBILI PER GIOVANI COPPIE”                       5
  2.1   Soggetti che possono beneficiare della detrazione ............................... 6
  2.2   Beni agevolabili ....................................................................................... 8
  2.3   Ammontare della spesa detraibile ......................................................... 9
  2.4   Adempimenti ......................................................................................... 10
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                                     PREMESSA
La legge 28 dicembre 2015 n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”,
intervenendo sulle agevolazioni previste ai fine IRFEF per il settore edilizio, tra
l’altro, proroga per l’anno 2016 le misure agevolative dirette a favorire il
recupero del patrimonio edilizio nonché quelle previste per l’acquisto di mobili
per il relativo arredo; introduce, inoltre, una nuova agevolazione per l’acquisto di
mobili da parte di giovani coppie.
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti sulla applicazione delle
predette agevolazioni.
Nel seguito, per TUIR si intende il Testo Unico delle Imposte sui Redditi,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
Le circolari e le risoluzioni citate in questo documento sono consultabili nella
banca     dati     Documentazione        Tributaria     accessibile     dal     sito
www.agenziaentrate.gov.it o dal sito www.finanze.gov.it.
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1   PROROGA DELLE DETRAZIONI SPETTANTI PER INTERVENTI
    DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E DEL CD. “BONUS
    MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI”

L’articolo 1, comma 74, della legge di stabilità 2016, proroga al 31 dicembre
2016 l’innalzamento della percentuale di detrazione, dal 36 per cento al 50 per
cento, spettante ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR per le spese sostenute per
interventi di recupero del patrimonio edilizio, nonché l’incremento delle spese
ammissibili da euro 48.000 a euro 96.000.
Si tratta di una mera proroga, operata sostituendo, nell’art. 16, comma 1, del
decreto legge n. 63 del 2013, il termine 31 dicembre 2015 con 31 dicembre 2016.
Restano, pertanto, applicabili le disposizioni recate dal regolamento adottato con
decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministro dei Lavori
pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, compreso l’obbligo del pagamento mediante
l’apposito bonifico bancario o postale, nonché dal provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011.
Inoltre, per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e
all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici, di cui al
comma 1, lett. i), del medesimo art. 16-bis del TUIR, è confermata la maggiore
aliquota di detrazione del 65 per cento se le spese sono sostenute per edifici
ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, sulla base di
procedure autorizzatorie attivate dal 6 giugno 2013.
Infine, il citato comma 74 della legge di stabilità proroga per il 2016 la
detrazione del 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di
grandi elettrodomestici - di classe non inferiore ad A+, nonché di classe A per i
forni e le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica -
finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, introdotta dal
citato articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. “bonus mobili e
grandi elettrodomestici”). Possono avvalersi dell’agevolazione sia i contribuenti
che sostengono spese per interventi di ristrutturazione dell’immobile nel 2016 sia
5

i contribuenti che hanno sostenuto tali spese in anni precedenti, a decorrere dal
2012.
Come chiarito nell’incontro Telefisco del 28 gennaio 2016, infatti, il comma 2
dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013 non individua espressamente la data
a decorrere dalla quale devono essere iniziati gli interventi edilizi, né quella a
decorrere dalla quale devono essere sostenute le relative spese. Nella circolare n.
29/E del 2013, è stato chiarito che, per l’individuazione degli interventi edilizi
cui sono collegati gli acquisti dell’arredo agevolabili, il legislatore ha fatto
implicito riferimento alle spese sostenute dal 26 giugno 2012, per le quali la
detrazione spetta con la maggiore aliquota del 50 per cento e con il maggior
limite di 96.000 euro di spese ammissibili. Tali spese, dunque, costituiscono il
presupposto dell’ulteriore detrazione in esame in quanto sono riconducibili a
lavori in corso di esecuzione o comunque terminati da un lasso di tempo tale da
presumere che l’acquisto dei mobili anche successivo sia diretto al
completamento dell’arredo dell’immobile su cui i lavori sono stati effettuati. Si
ricorda che, come chiarito nella circolare n. 11/E del 2014, par. 5.7, in base al
tenore letterale della norma, l’ammontare complessivo della spesa per i mobili
ammessa alla detrazione, pari a 10.000 euro, deve essere calcolato considerando
le spese    sostenute   nel corso     dell’intero   arco   temporale   di vigenza
dell’agevolazione, anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che
abbiano interessato l’unità immobiliare.

2   “BONUS “MOBILI PER GIOVANI COPPIE”

Il comma 75 dell’art. 1 della legge di stabilità del 2016 amplia le ipotesi in cui è
possibile fruire del “bonus mobili”, individuando specifici requisiti soggettivi in
presenza dei quali è anche elevato da 10.000 a 16.000 euro il limite massimo di
spesa detraibile.
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Il citato comma 75 stabilisce che “Le giovani coppie costituenti un nucleo
familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano
costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non
abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad
abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a
concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per
l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa.”
La detrazione “da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari
importo,(…) è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000
euro.”.
L’agevolazione, che spetta per le spese sostenute nell’anno 2016, pur
presentando sostanziali analogie con il c.d. “bonus mobili” collegato a lavori di
ristrutturazione edilizia, si differenzia da quest’ultimo per il contesto normativo
di riferimento. Si forniscono, pertanto, i seguenti specifici chiarimenti.

2.1 Soggetti che possono beneficiare della detrazione

La detrazione è riservata ai soggetti che possiedono i requisiti di seguito elencati,
i quali si considerano soddisfatti se sono presenti nell’anno di vigenza
dell’agevolazione, indipendentemente dal giorno o dal mese di realizzazione. La
sussistenza di tali requisiti può essere quindi anteriore o successiva alla data di
acquisto dei mobili.
In particolare è necessario:
   a) essere una coppia coniugata o una coppia convivente more uxorio da
       almeno tre anni.
       Per le coppie coniugate, non rilevando il requisito di durata del vincolo
       matrimoniale, è sufficiente che i soggetti risultino coniugati nell’anno
       2016.
       Per le coppie conviventi more uxorio, la convivenza deve durare da
       almeno tre anni. Tale condizione deve risultare soddisfatta nell’anno 2016
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   ed essere attestata o dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato
   di famiglia o mediante un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28
   dicembre 2000, n. 445;
b) non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti la giovane
   coppia, i 35 anni di età.
   Per non creare disparità di trattamento in base alla data di compleanno, il
   requisito anagrafico deve intendersi rispettato dai soggetti che compiono il
   35° anno d’età nell’anno 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui
   ciò accade;
c) essere acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione
   principale della giovane coppia.
   In assenza di diversa prescrizione normativa si deve ritenere che l’unità
   immobiliare possa essere acquistata, a titolo oneroso o gratuito e che
   l’acquisto possa essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi more
   uxorio o da uno solo di essi. In quest’ultimo caso, nel rispetto della ratio
   della norma, l’acquisto deve essere effettuato dal componente che
   caratterizza anagraficamente la giovane coppia e quindi dal componente
   che non abbia superato il 35° anno d’età nel 2016. A sostegno di questa
   interpretazione si evidenzia che la relazione tecnica alla norma in esame, è
   stata effettuata utilizzando le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche
   presentate da contribuenti under 35 che non hanno dichiarato immobili nel
   quadro RB e i dati dell’imposta di registro relativi alle compravendite di
   abitazioni principali effettuate dai medesimi soggetti nello stesso anno.
   L’acquisto dell’unità immobiliare si ritiene che possa essere effettuato
   nell’anno 2016 o che possa essere stato effettuato nell’anno 2015. La
   fruizione dell’agevolazione anche per gli acquisti effettuati nel 2015 si
   deve ritenere consentita in base a considerazioni di ordine sistematico che
   tengono conto del fatto che, nell’ambito del TUIR, previsioni agevolative,
   quali quelle in materia di detrazione degli interessi di mutuo, consentono
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       che intercorra un arco di tempo di dodici mesi tra l’acquisto dell’immobile
       e la sua destinazione ad abitazione principale.
       Per quanto concerne i termini entro i quali l’immobile deve essere
       destinato ad abitazione principale di entrambi i componenti la giovane
       coppia si ritiene che tale destinazione debba sussistere in linea di principio
       nell’anno 2016. Tuttavia, tenuto conto che, come detto, può intercorrere
       un arco di tempo fra l’acquisto dell’immobile e la sua destinazione ad
       abitazione principale della giovane coppia, gli immobili acquistati nel
       2016 possono, ai fini dell’agevolazione in esame, essere destinati ad
       abitazione principale entro i termini di presentazione della dichiarazione
       dei redditi per tale periodo d’imposta (termine di presentazione del
       modello UNICO PF 2017). Ciò in quanto tale destinazione deve sussistere
       al momento di presentazione della dichiarazione per consentire la
       fruizione della detrazione stessa.

2.2 Beni agevolabili

La detrazione compete per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016
per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’abitazione principale della
giovane coppia ma non anche per le spese per l’acquisto di grandi
elettrodomestici. L’acquisto, come detto in premessa, può essere effettuato anche
prima che si verifichino i requisiti indicati al paragrafo 2.1.
Ad esempio, se una coppia coniugata acquista i mobili a marzo 2016 e stipula il
rogito di acquisto dell’unità immobiliare ad ottobre 2016, nel rispetto del
requisito anagrafico, avrà diritto alla detrazione sempreché l’unità immobiliare
sia destinata ad abitazione principale di entrambi, entro il termine per la
presentazione dei redditi relativa all’anno 2016.
Considerata l’analogia con il “bonus mobili e grandi elettrodomestici”, di cui al
citato art. 16, comma 2, del decreto legge n. 63 del 2013, per l’individuazione dei
mobili agevolabili si rinvia alla circolare n. 29/E del 2013 nella quale è stato
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chiarito che i mobili devono essere nuovi e che rientrano nell’agevolazione, a
titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie,
comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di
illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo
dell’immobile.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad
esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

2.3 Ammontare della spesa detraibile

Il comma 75 della legge di stabilità 2016 precisa che “La detrazione (..), da
ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella
misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre
2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.”
Per fruire della detrazione non rileva quale dei componenti il nucleo familiare
acquisti   i   mobili,   le   cui   spese   possono,   pertanto,   essere    sostenute
indifferentemente:
    da parte di entrambi i componenti la giovane coppia;
    da uno solo dei componenti la giovane coppia, anche se diverso dal
       proprietario dell’immobile e anche se ha superato i 35 anni d’età.
L’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione deve essere
comunque riferito alla coppia; pertanto, se le spese sostenute superano l’importo
di euro 16.000 la detrazione deve essere calcolata su tale ammontare massimo e
ripartita fra i componenti della coppia, in base all’effettivo sostenimento della
spesa da parte di ciascuno.
Per espressa previsione normativa, la detrazione in esame non è cumulabile con il
“bonus mobili e grandi elettrodomestici” di cui al citato art. 16, comma 2, del
decreto legge n. 63 del 2013, prorogato dal comma 74, lettera c), della legge di
stabilità 2016.
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Tale incompatibilità deve essere intesa nel senso che non è consentito fruire di
entrambe le agevolazioni per l’arredo della medesima unità abitativa.
Ciò implica che la coppia o uno solo dei componenti se beneficia, anche
parzialmente, del bonus mobili e grandi elettrodomestici - per acquisti effettuati
dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 –non potrà altresì beneficiare del bonus
mobili giovani coppie per l’arredo del medesimo immobile. Di contro, è possibile
beneficiare di entrambe le agevolazioni, nel rispetto delle relative prescrizioni, se
i mobili acquistati sono destinati all’arredo di unità abitative diverse. Tale criterio
risulta coerente con il fatto che il bonus mobili e grandi elettrodomestici può
essere fruito nell’importo massimo di spesa ammessa alla detrazione per ciascuna
unità abitativa oggetto di ristrutturazione.

2.4 Adempimenti

Per la fruizione della detrazione è necessario che il pagamento sia effettuato
mediante bonifico o carta di debito o credito.
In particolare, se il pagamento è disposto mediante bonifico bancario o postale
non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e
Poste s.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta).
Si ritiene, peraltro, per motivi di semplificazione, che tale modalità di pagamento
possa essere utilizza anche per le spese che danno diritto al c.d. “bonus mobili e
grandi elettrodomestici”. Sono, quindi, superate le precedenti indicazioni fornite
con la Circolare n. 29/E del 2013, par. 3.6, con riferimento all’utilizzo del citato
bonifico soggetto a ritenuta.
Se il pagamento dei mobili è effettuato mediante carte di credito o carte di debito,
la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di
debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta
transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.
Non è consentito effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o
altri mezzi di pagamento.
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Le spese sostenute devono essere “documentate” conservando la documentazione
attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta
transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito,
documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni
con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi
acquisiti o gli scontrini parlanti (Cfr. circolari n. 29/E del 2013 e 11/E del 2014).
                                        ***
        Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i
principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

                                      IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
                                                   Rossella Orlandi
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