GUIDA ALLE DETRAZIONI FISCALI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - edilportale.com

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GUIDA ALLE DETRAZIONI FISCALI PER

LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

DEGLI EDIFICI

    Elaborazione a cura dalla redazione di Edilportale.

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SOMMARIO

1. LA DETRAZIONE FISCALE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

DEGLI IMMOBILI

2. SOGGETTI BENEFICIARI

2.1. Chi può richiedere la detrazione fiscale

2.2. Cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale

2.3 Sconto immediato alternativo alla detrazione fiscale

3. INTERVENTI AGEVOLATI

3.1. Interventi sulle singole unità immobiliari

3.2. Interventi nei condomìni

3.3. Le tipologie di intervento che danno diritto alle detrazioni fiscali

3.4 Tetti massimi delle detrazioni

4. ADEMPIMENTI

4.1 Documenti da acquisire

4.2 Documenti da conservare

5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Aggiornamento gennaio 2021

                                                                            2
1. LA DETRAZIONE FISCALE PER LA RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DEGLI IMMOBILI

            Le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli immobili sono state
            introdotte dalla Finanziaria 2007 col duplice obiettivo di migliorare le prestazioni
            energetiche del patrimonio edilizio esistente e contribuire al rilancio del settore
            edile.

            Gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari possono
            usufruire di una detrazione dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o
            dall’Imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 65% delle spese sostenute fino al
            31 dicembre 2021.

            Gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici
            condominiali possono usufruire di una detrazione dall’Imposta sul reddito delle
            persone fisiche (IRPEF) o dall’Imposta sul reddito delle società (IRES) che può
            arrivare al 75% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. Le percentuali di
            incentivo sono commisurate all’entità dei lavori e agli obiettivi di efficientamento
            raggiunti.

            Gli interventi realizzati fino al 31 dicembre 2021 sulle parti comuni degli edifici
            condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati non solo alla riduzione
            del rischio sismico, ma anche alla riqualificazione energetica, hanno diritto ad una
            detrazione che può arrivare fino all’85%.

            La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno
            in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

            Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei
            limiti dell’Irpef o dell’Ires dovuta per l’anno in questione. L’importo eventualmente
            eccedente non può essere rimborsato né conteggiato in diminuzione dell’imposta
            dovuta per l’anno successivo.

            La detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni previste per gli stessi
            interventi (come, ad esempio, la detrazione del 50% per il recupero del patrimonio
            edilizio). Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per il
            risparmio energetico sia in quelle per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà
            scegliere solo uno dei due benefici fiscali. Il beneficio fiscale è tuttavia compatibile
            con altre agevolazioni non fiscali (contributi e finanziamenti) per il risparmio
            energetico.

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2. SOGGETTI BENEFICIARI

2.1. Chi può         Possono usufruire del bonus per la riqualificazione energetica tutti i contribuenti che
                     sostengono, fino al 31 dicembre 2021 spese per gli interventi su edifici esistenti, su
richiedere la
                     loro parti o su unità immobiliari esistenti posseduti o detenuti.
detrazione fiscale
                     In particolare, sono ammessi all’agevolazione: le persone fisiche, compresi gli
                     esercenti arti e professioni; i contribuenti che conseguono reddito d’impresa
                     (persone fisiche, società di persone, società di capitali); le associazioni tra
                     professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

                     I Comuni, non essendo soggetti passivi di Ires, non possono usufruire della detrazione
                     (Risoluzione 33/E del 5/02/2008 dell’Agenzia delle Entrate).

                     Tra le persone fisiche, possono fruire dell’agevolazione anche: i titolari di un diritto
                     reale sull’immobile; i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; gli
                     inquilini; chi detiene l’immobile in comodato. Sono ammessi a fruire della detrazione
                     anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado),
                     conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, che
                     sostengono le spese per la realizzazione dei lavori eseguiti sugli immobili nei quali
                     può esplicarsi la convivenza.

                     Usufruiscono delle agevolazioni anche gli Istituti autonomi per le case popolari e
                     gli enti aventi le stesse finalità sociali, che rispondono ai requisiti della legislazione
                     europea in materia di in house providing e che risultano costituiti ed operanti al 31
                     dicembre 2013, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per
                     conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Le detrazioni possono
                     essere richieste anche dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli
                     interventi realizzati su immobili posseduti dalle stesse cooperative o assegnati in
                     godimento ai propri soci.

                     Cambio del possessore dell’immobile
                     In caso di vendita o di trasferimento di diritti reali relativi all’immobile su cui sono
                     stati effettuati gli interventi agevolati, le quote di detrazione residue possono essere
                     fruite dal nuovo proprietario o titolare dei diritti reali, salvo diverso accordo delle
                     parti da indicare nell’atto di trasferimento.

                     Se gli interventi di riqualificazione sono stati eseguiti dagli inquilini o dai
                     comodatari, questi continuano ad usufruire della detrazione anche al termine del
                     contratto di affitto o comodato.

                     In caso di decesso, le quote residue della detrazione sono trasferite agli eredi che
                     conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

                     Tutti i soggetti che sostengono le spese per la riqualificazione energetica degli
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2. SOGGETTI BENEFICIARI

2.2. Cessione             edifici possono optare per la cessione del credito di imposta corrispondente alla
                          spettante quota di detrazione. La cessione è consentita anche a coloro che non
del credito
                          potrebbero fruire della corrispondente detrazione, in quanto l’imposta lorda è
corrispondente alla       assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, ai soggetti IRES e ai cessionari del
detrazione fiscale        credito che possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto.

                          L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 11/E/2018 ha spiegato che il credito può
                          essere ceduto a soggetti privati collegati al rapporto che ha dato origine alla
                          detrazione, cioè:
                          - fornitori che hanno effettuato l’intervento;
                          - organismi associativi;
                          - consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari (i soggetti
                          finanziari non devono detenere il controllo dei consorzi o delle società, né una quota
                          maggioritaria);
                          - Energy Service Companies (ESCO);
                          - Società di Servizi Energetici (Sse).

                          La cessione del credito d’imposta deve essere limitata a un solo passaggio
                          successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto.

                          Con la Circolare 17/E/2018 l’Agenzia delle Entrate ha aggiunto che il collegamento
                          con il rapporto da cui deriva il diritto alla detrazione deve essere valutato con
                          riferimento sia alla cessione originaria sia a quella successiva.

                          In presenza di un Consorzio o di una Rete di imprese la detrazione può essere
                          trasferita direttamente al Consorzio o alla Rete oppure ad altri consorziati o retisti,
                          anche se non hanno effettuato i lavori.

                          Il credito di imposta può essere ceduto al subappaltatore, di cui si è servito il
                          fornitore di servizi per realizzare l’intervento, e al fornitore o subappaltatore e
                          subfornitore che non ha eseguito i lavori per i quali è consentito il trasferimento del
                          credito, a condizione che si tratti di interventi rientranti nello stesso contratto di
                          appalto o fornitura.

                          I condòmini incapienti possono cedere il credito anche alle banche, a tutte le
                          società classificabili, ai fini dei conti nazionali, nel settore delle società finanziarie, a
                          Confidi con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro, società fiduciarie,
                          servicer delle operazioni di cartolarizzazione, società di cartolarizzazione.

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2. SOGGETTI BENEFICIARI

2.3. Sconto               I soggetti che effettuano interventi di ristrutturazione di primo livello, di importo
                          superiore a 200.000 euro, sulle parti comuni degli edifici condominiali possono
immediato
                          ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto
alternativo alla          forma di sconto sul corrispettivo spettante. Le ristrutturazioni di primo livello sono,
detrazione fiscale        come indicato dal DM 26 giugno 2015 sul calcolo delle prestazioni energetiche e
                          i requisiti minimi degli edifici, interventi che, oltre a interessare l’involucro edilizio
                          con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva
                          dell’edificio, comprendono la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di
                          climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.

                          L’opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell’anno
                          successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. La
                          comunicazione può essere effettuata attraverso l’area riservata del sito o agli uffici
                          dell’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello allegato al provvedimento 31 luglio
                          2019.

                          Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di
                          credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello
                          F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata
                          la comunicazione dell’opzione per lo sconto, in cinque quote annuali di pari importo.

                          Il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte
                          del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto
                          attraverso l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Dopo la conferma,
                          il fornitore può presentare il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia
                          delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. La quota di credito non
                          utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere
                          richiesta a rimborso.

                          In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può anche cedere il credito
                          d’imposta ai propri fornitori, anche indiretti, di beni e servizi, con esclusione della
                          possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. È vietata la cessione agli
                          istituti di credito, agli intermediari finanziari e alle amministrazioni pubbliche. Il
                          fornitore deve comunicare la cessione attraverso l’area riservata del sito dell’Agenzia
                          delle Entrate. Il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite
                          modello F24, alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione
                          della cessione.

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2. SOGGETTI BENEFICIARI

2.4 Sconto in             Per effetto del Decreto Rilancio, in alternativa alla detrazione fiscale, i contribuenti
                          che sostengono le spese per gli interventi di efficientamento energetico possono
fattura e cessione
                          temporaneamente optare:
del credito               - per un contributo, sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto,
                          anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore
                          recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari
                          alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri
                          soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
                          - per la cessione del credito ai fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione
                          dell’intervento, ad altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro
                          autonomo o d’impresa, società ed enti), ad istituti di credito e intermediari finanziari.

                          L’opzione può essere esercitata al termine dei lavori o in relazione a ciascuno stato di
                          avanzamento dei lavori.

                          I crediti d’imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in
                          compensazione attraverso il modello F24. Il credito d’imposta è fruito con la stessa
                          ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La
                          quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni
                          successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

                          Non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta
                          e contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il 2020), né il
                          limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU
                          della dichiarazione dei redditi. Non si applica il divieto di utilizzo dei crediti in
                          compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500
                          euro.

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3. INTERVENTI AGEVOLATI

3.1. Interventi       L’agevolazione per la riqualificazione energetica interessa i fabbricati esistenti di
                      tutte le categorie catastali (anche rurali) compresi quelli strumentali. Le percentuali
sulle singole unità   di detrazione dipendono dagli interventi effettuati. Sono esclusi alle agevolazioni gli
immobiliari           interventi realizzati durante la costruzione dell’immobile.

                      Per tutti gli interventi agevolabili, esclusa l’installazione dei pannelli solari, l’edificio
                      deve essere già dotato di impianto di riscaldamento, anche negli ambienti interessati
                      dall’intervento.

                      In caso di demolizione e ricostruzione, si può usufruire della detrazione solo nel
                      caso di fedele ricostruzione. In presenza di interventi di ampliamento, la detrazione
                      è riconosciuta solo sulla volumetria originaria perché l’ampliamento è considerato
                      come una nuova costruzione.

                      Per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici
3.2. Interventi nei
                      condominiali che interessino almeno il 25% dell’involucro, è prevista una
condomìni             detrazione del 70%. Se con l’intervento di miglioramento della prestazione
                      energetica invernale ed estiva si consegue almeno la qualità media di cui al DM 26
                      giugno 2015, la detrazione sale al 75%.

                      I risultati raggiunti in termini di efficientamento energetico devono essere certificati
                      da tecnici abilitati attraverso la redazione di un Attestato di Prestazione Energetica
                      (APE). Sono previsti controlli a campione dell’Enea che, in caso di dichiarazioni
                      mendaci, revoca gli incentivi concessi.

                      Le detrazioni sono calcolate su un ammontare delle spese fino a 40mila euro
                      moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Il
                      rimborso avviene in dieci rate annuali di pari importo.

                      Gli interventi realizzati fino al 31 dicembre 2021 sulle parti comuni degli edifici
                      condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati non solo alla riduzione
                      del rischio sismico, ma anche alla riqualificazione energetica, hanno diritto ad una
                      detrazione dell’80% se determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore,
                      e dell’85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori. La detrazione è
                      ripartita in dieci quote annuali di pari importo e calcolata su una spesa massima di
                      136mila euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono
                      l’edificio.

3.3. Le tipologie     Di seguito l’elenco degli interventi che accedono alla detrazione. Per tutte le
                      tipologie di intervento che danno diritto alle agevolazioni, sono detraibili sia i costi
di intervento che
                      per la realizzazione delle opere edili connesse agli interventi, sia i costi per le
danno diritto alle    prestazioni professionali necessarie alla progettazione dei lavori e all’acquisizione
detrazioni fiscali    della certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio.

                                                                                                                >>
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3. INTERVENTI AGEVOLATI

                          Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti (comma 344)
                          Sono detraibili le spese sostenute per gli interventi che consentano di conseguire un
                          fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale non superiore ai valori
                          riportati nelle tabelle di cui all’Allegato A del DM 11 marzo 2008 (come modificato
                          dal DM 26 gennaio 2010). La detrazione spettante per i lavori di riqualificazione
                          globale non può cumularsi con quella relativa ai singoli interventi. Solo in caso di
                          interventi per la climatizzazione invernale e contestuale installazione di pannelli
                          solari, quest’ultima detrazione può aggiungersi a quella per la riqualificazione
                          globale.

                          Casi particolari
                          La detrazione si applica alla sostituzione dei portoni di ingresso, a condizione che
                          sia certificato che il portone da sostituire presenta le caratteristiche proprie di una
                          finestra o di una porta-finestra e consenta il conseguimento degli indici di risparmio
                          energetico richiesti per le strutture opache (Risoluzione 475/E/2008 Agenzia delle
                          Entrate).

                          Non è agevolabile invece la sostituzione della porta del box auto adiacente
                          all’abitazione; condizione indispensabile per accedere al bonus è che il locale sia
                          riscaldato (Faq 33 Enea).

                          I lavori di ampliamento, demolizione e ricostruzione previsti dal Piano Casa e
                          rientranti nella disciplina delle ristrutturazioni possono usufruire della detrazione
                          sulla volumetria originaria, ma non sulla parte ampliata (Risoluzione 4/E/2011
                          Agenzia delle Entrate).

                          Interventi sugli involucri degli edifici (strutture opache e infissi) -
                          (comma 345)
                          Sono detraibili le spese sostenute per interventi sull’involucro dell’edificio,
                          riguardanti le strutture opache verticali, le strutture opache orizzontali (coperture
                          e pavimenti) e le finestre, comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato,
                          verso l’esterno e verso vani non riscaldati, che consentano di ottenere una riduzione
                          della trasmittanza termica U, in base ai valori indicati nella tabella di cui all’Allegato
                          B del DM 11 marzo 2008 (come modificata dal DM 26 gennaio 2010).

                          Le spese detraibili sono quelle per: fornitura e posa in opera di materiale coibente
                          sulle pareti esterne e di materiali per migliorare le caratteristiche termiche delle
                          strutture esistenti; fornitura e posa in opera di nuove finestre comprensive di
                          infissi; integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati esistenti e di componenti
                          accessorie (scuri e persiane); demolizione e ricostruzione degli elementi costruttivi.

                          Per gli edifici siti nelle zone climatiche C, D, E e F, i valori della trasmittanza U
                          delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non
                          apribili, comprensive di infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le

                                                                                                                       9
3. INTERVENTI AGEVOLATI

                          compongono, che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati,
                          devono rispettare i limiti massimi riportati nella tabella 4.a, di cui all’art. 4, comma
                          4, lett c), del DPR 2 aprile 2009, n. 59. Per il calcolo dell’indice di prestazione
                          energetica dell’edificio per la climatizzazione invernale e delle trasmittanze degli
                          elementi costituenti l’involucro edilizio, le metodologie di calcolo da utilizzare sono
                          quelle indicate all’art. 3 del DPR 2 aprile 2009, n. 59.

                          Ai medesimi fini, l’utilizzo dello schema di procedura semplificata per la
                          determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale
                          dell’edificio di cui all’allegato G al DM 7 aprile 2008 è equivalente all’analogo
                          schema di procedura semplificata riportato nel DM 26 giugno 2015.

                          Sono inoltre ammesse alla detrazione le spese per l’acquisto e la posa in opera
                          delle schermature solari che rispettano i requisiti dell’Allegato M al Dlgs 311/2006.
                          Le spese detraibili sono quelle per fornitura e posa in opera di schermi o tende
                          in protezione di una superficie vetrata, che siano dinamici o/e movibili e in grado
                          di regolare i flussi luminosi e termici. Non sono detraibili quelle schermature
                          aggettanti quando poste con orientamento Nord e le soluzioni fisse o semi-fisse che
                          non garantirebbero la modulazione variabile dei raggi solari a seconda delle diverse
                          stagioni dell’anno.

                          Casi particolari
                          Nel caso di una sostituzione di infissi presso un’abitazione data in locazione, la
                          detrazione fiscale spetta sia al proprietario che all’inquilino, in proporzione alla
                          spesa sostenuta per l’intervento (Circolare 38/E/2010 Agenzia delle Entrate).

                          Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
                          (comma 346)
                          Sono detraibili le spese sostenute per l’installazione di pannelli solari per la
                          produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del
                          fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura,
                          istituti scolastici e università.

                          Le spese detraibili sono quelle per: fornitura e posa in opera di tutte le
                          apparecchiature e delle opere idrauliche e murarie per la realizzazione di
                          impianti solari termici collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di
                          riscaldamento. Ai fini dell’asseverazione dell’intervento è necessario che i pannelli
                          siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo
                          di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera. Devono inoltre avere un termine
                          minimo di garanzia (5 anni per pannelli e i bollitori e in 2 anni per accessori e i
                          componenti tecnici).

                          Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 347)
                          Sono detraibili le spese sostenute per la sostituzione integrale o parziale di
                                                                                                                 >>
                                                                                                                 10
3. INTERVENTI AGEVOLATI

                          impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a
                          condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, per la
                          sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e
                          impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di
                          distribuzione, per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa
                          di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

                          È agevolabile anche la trasformazione degli impianti di climatizzazione invernale
                          autonomi in impianti centralizzati, con contabilizzazione del calore, e l’applicazione
                          della contabilizzazione del calore agli impianti centralizzati; è esclusa la
                          trasformazione dell’impianto da centralizzato ad autonomo.

                          Le spese detraibili sono quelle per: smontaggio e dismissione, anche solo parziale,
                          dell’impianto di climatizzazione invernale esistente; fornitura e posa in opera di tutte
                          le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere
                          idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di
                          climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, nonché
                          con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a
                          bassa entalpia; eventuali interventi sulla rete di distribuzione; sistemi di trattamento
                          dell’acqua; dispositivi di controllo e regolazione; sistemi di emissione.

                          I sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di energia
                          termica, convertibile anche in energia elettrica, usufruiscono della detrazione,
                          perché assimilabili ai pannelli solari. Le modalità con cui calcolare la detrazione
                          variano però in base alle caratteristiche degli impianti (Risoluzione 12/E/2011
                          dell’Agenzia delle Entrate).

                          Sono ammesse alla detrazione le spese per l’acquisto e la posa in opera di impianti
                          di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili. Le spese detraibili
                          sono quelle per interventi di sostituzione totale o parziale del vecchio generatore
                          termico o nuova installazione, sugli edifici esistenti; smontaggio e dismissione
                          dell’impianto di climatizzazione invernale esistente; fornitura e posa in opera di tutte
                          le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e
                          murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto termico esistente con un
                          generatore di calore a biomassa.

                          Per accedere alla detrazione è indispensabile che l’edificio sia già dotato di impianto di
                          riscaldamento (Risoluzione 36/E/2007 dell’Agenzia delle Entrate).

                          La detrazione è prevista anche se la pompa di calore ad alta efficienza non sostituisce ma
                          integra il vecchio impianto di climatizzazione invernale. L’intervento deve però comportare
                          riduzioni dei consumi conformi al DM 11 marzo 2008 e il risparmio energetico deve riferirsi
                          all’edificio nel suo complesso e non alle singole unità immobiliari (Risoluzione 458/E/2008
                          dell’Agenzia delle Entrate).
                                                                                                                        >>
                                                                                                                         11
3. INTERVENTI AGEVOLATI

                          Sono ammessi alla detrazione gli interventi su un immobile inagibile dopo un terremoto e
                          dotato di camini e/o stufe, a condizione che gli apparecchi siano fissi e che la somma delle
                          potenze nominali del focolare sia maggiore o uguale a 15 KW. (Risoluzione 215/E/2009
                          dell’Agenzia delle Entrate).

                          Installazione di sistemi domotici
                          Sono agevolabili le spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di
                          sistemi domotici, cioè dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di
                          riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione nelle unità abitative.

                          I dispositivi devono: mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la
                          fornitura periodica dei dati; mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura
                          di regolazione degli impianti; consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione
                          settimanale degli impianti da remoto.

3.4 Tetti massimi         Il limite massimo e la percentuale della detrazione variano a seconda della tipologia
                          dell’intervento e dell’immobile beneficiario.
delle detrazioni
                          Per le singole unità immobiliari, i limiti massimi della detrazione per le diverse categorie di
                          intervento (100.000, 60.000 e 30.000 euro) rappresentano il tetto massimo di risparmio
                          ottenibile mediante la detrazione. Il limite massimo della detrazione è riferito all’unità
                          immobiliare oggetto dell’intervento e, quindi, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o
                          possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’onere effettivamente
                          sostenuto da ciascuno.

                          Per le parti comuni degli edifici condominiali, i limiti massimi delle detrazioni vanno calcolati
                          su un ammontare delle spese fino a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità
                          immobiliari che compongono l’edificio.

                          Prendendo come esempio un condominio di sei appartamenti, il tetto di spesa per gli interventi
                          sulle parti comuni ammonta a 240.000 euro (40.000 x 6). Su questo ammontare viene poi
                          calcolata la detrazione del 70% (168.000 euro) se l’intervento riguarda almeno il 25% della
                          superficie dell’involucro o del 75% (180.000 euro) se con l’intervento si consegue almeno la
                          qualità media di cui al DM 26 giugno 2015.

                          Per gli interventi di riqualificazione energetica abbinati alla riduzione del rischio sismico, i limiti
                          massimi delle detrazioni vanno calcolati su un ammontare delle spese fino a 136.000 euro
                          moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.

                          Prendendo come esempio un condominio di sei appartamenti, su un tetto di spesa di 816.000
                          euro (136.000 x 6) va calcolata la detrazione dell’80% (652.800 euro) se con l’intervento
                          l’edificio passa ad una classe di rischio sismico inferiore o dell’85% (693.600 euro) se si passa a
                          due classi di rischio sismico inferiori.
                                                                                                                               >>
                                                                                                                                    12
3. INTERVENTI AGEVOLATI

Singole unità             Tipologia di intervento                               Tetti massimi e percentuali della
immobiliari                                                                     detrazione
                          Riqualificazione energetica globale (comma 344)       100.000 euro (65% di 153.846,15 euro)

                          Interventi sull’involucro di edifici esistenti,       60.000 euro (65% di 92.307,69 euro)
                          riguardanti strutture opache orizzontali, verticali
                          (comma 345)

                          Acquisto e posa in opera di finestre comprensive      60.000 euro (50% di 120.000 euro)
                          di infissi

                          Installazione di pannelli solari per la produzione    60.000 euro (65% di 92.307,69 euro)
                          di acqua calda (comma 346)

                          Acquisto e posa in opera di schermature solari        60.000 euro (50% di 120.000 euro)

                          Sostituzione di impianti di climatizzazione inver-    30.000 euro (50% di 60.000 euro)
                          nale, integrale o parziale, con impianti dotati di
                          caldaie a condensazione con efficienza almeno
                          pari alla classe A di prodotto prevista dal regola-
                          mento delegato (UE) n. 811/2013 del 18 febbraio
                          2013
                          Sostituzione di impianti di climatizzazione inver-    30.000 euro (65% di 46.153,84 euro)
                          nale, integrale o parziale, con impianti dotati di
                          caldaie a condensazione con efficienza almeno
                          pari alla classe A di prodotto prevista dal regola-
                          mento delegato (UE) n. 811/2013 del 18 febbraio
                          2013 e contestuale installazione di sistemi di
                          termoregolazione evoluti
                          Sostituzione di impianti di climatizzazione in-       30.000 euro (65% di 46.153,84 euro)
                          vernale, integrale o parziale, con impianti dotati
                          di caldaie a condensazione, con impianti con
                          pompe di calore ad alta efficienza o con impianti
                          geotermici a bassa entalpia (comma 347)
                          Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scal-     30.000 euro (65% di 46.153,84 euro)
                          dacqua a pompa di calore dedicati alla produzio-
                          ne di acqua calda sanitaria
                          Sostituzione degli impianti di climatizzazione        30.000 euro (65% di 46.153,84 euro)
                          invernale con impianti dotati di apparecchi
                          ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con
                          caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica
                          ed espressamente concepiti dal fabbricante per
                          funzionare in abbinamento tra loro
                          Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori        100.000 (65% di 153.846,15 euro)
                          in sostituzione di impianti esistenti (a condizione
                          che producano un risparmio di energia primaria
                          come definito dal DM 4 agosto 2011 pari almeno
                          al 20%)
                          Acquisto e posa in opera di impianti dotati di        30.000 euro (50% di 60.000 euro)
                          generatori di calore alimentati da biomasse
                          combustibili per la sostituzione di impianti di
                          climatizzazione invernale

                                                                                                                        >>
                                                                                                                        13
3. INTERVENTI AGEVOLATI

                          >>
                          14
3. INTERVENTI AGEVOLATI

                          >>
                          15
4. ADEMPIMENTI

                   I contribuenti persone fisiche, non titolari di reddito d’impresa (persone fisiche,
                   enti non commerciali, esercenti arti e professioni) devono pagare le spese mediante
                   bonifico bancario o postale. Nel bonifico vanno indicati: la causale del versamento;
                   il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva o il codice
                   fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (professionista o
                   impresa che ha effettuato i lavori).

                   Con la Risoluzione 9/E/2017 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono validi, ai
                   fini della detrazione, anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli “istituti
                   di pagamento”, cioè imprese diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia
                   a prestare servizi di pagamento. Gli istituti di pagamento devono assolvere tutti gli
                   adempimenti riguardanti il versamento della ritenuta d’acconto, la certificazione
                   della stessa (tramite modello CU) e la trasmissione della dichiarazione (modello 770).

                   I contribuenti titolari di reddito di impresa sono esonerati dall’obbligo di pagamento
                   mediante bonifico bancario o postale.

                   Sui bonifici versati alle imprese che hanno realizzato gli interventi viene operata una
                   ritenuta d’acconto dell’8%. La base di calcolo su cui operare la ritenuta è l’importo
                   del bonifico diminuito dell’Iva.

                   Gli oneri di urbanizzazione corrisposti ai Comuni possono essere pagati anche con
                   strumenti diversi dal bonifico. Nel caso in cui si scelga di utilizzare il bonifico, non
                   viene applicata la ritenuta d’acconto (Risoluzione 3/E del 4 gennaio 2011 dell’Agenzia
                   delle Entrate).

4.1 Documenti da   Per fruire dell’agevolazione è necessario acquisire:
acquisire
                   L’asseverazione di un tecnico abilitato
                   Deve attestare la rispondenza dell’intervento ai requisiti tecnici richiesti e può
                   essere compresa in quella di conformità al progetto delle opere realizzate che
                   il direttore dei lavori presenta al Comune ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Dlgs
                   192/2005, e ss.mm.ii.

                   Se sullo stesso edificio vengono eseguiti più interventi, l’asseverazione può avere
                   carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richiesti.

                   Per finestre comprensive di infissi, pannelli solari, caldaie a condensazione di
                   potenza nominale del focolare inferiore a 100 Kw, pompe di calore di potenza
                   elettrica assorbita minore di 100 KW e sistemi di dispositivi multimediali,
                   l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione fornita dal produttore.

                   Dall’11 ottobre 2009, l’asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla
                                                                                                            >>
                                                                                                             16
4. ADEMPIMENTI

                 dichiarazione resa dal direttore dei lavori (D.M. 6 agosto 2009). Inoltre, nelle ipotesi
                 di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l’attestato di partecipazione a un
                 apposito corso di formazione.

                 L’Attestato di Prestazione Energetica (APE)
                 È finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio e deve
                 essere redatto, da un tecnico non coinvolto nei lavori, dopo l’esecuzione degli
                 interventi.

                 L’APE non è richiesto per i seguenti interventi:
                 - sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e
                 installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (per questi interventi
                 non è più richiesto l’allegato E firmato dal tecnico abilitato, ma solo l’allegato F a
                 firma del richiedente);

                 - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
                 condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;

                 - acquisto e posa in opera delle schermature solari;

                 - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
                 generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

                 acquisto e installazione di dispositivi multimediali.

                 La scheda informativa relativa agli interventi realizzati
                 Deve contenere i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, della
                 struttura oggetto dell’intervento, i parametri per l’identificazione della tipologia
                 di intervento eseguito, il risparmio annuo di energia primaria previsto, gli oneri
                 economici sostenuti per l’intervento e per le spese professionali. Deve essere
                 redatta secondo lo schema di cui all’Allegato E del DM 19 febbraio 2007 o - in caso
                 di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di
                 installazione di pannelli solari - all’Allegato F dello stesso DM.

                 Occorre poi trasmettere all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il
                 sito internet www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica:
                 1. le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica attraverso
                 l’allegato A al DM 19 febbraio 2007;
                 2. la scheda informativa attraverso l’allegato E o F al DM 19 febbraio 2007.

                 Solo se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli
                 schemi forniti dall’ENEA, è consentito l’invio tramite raccomandata, con ricevuta
                 semplice, all’indirizzo: “ENEA – Dipartimento ACS, Via Anguillarese, 301 – 00123
                                                                                                             >>
                                                                                                              17
4. ADEMPIMENTI

                   Santa Maria di Galeria (Roma)”, specificando il riferimento “Detrazioni fiscali -
                   Riqualificazione energetica – Anno …”.

                   Il termine per l’invio all’ENEA dei documenti decorre dalla data del “collaudo” dei
                   lavori, a nulla rilevando il momento di effettuazione dei pagamenti (Risoluzione
                   244/E/2007 dell’Agenzia delle Entrate). Nel caso di interventi per i quali non è
                   previsto il collaudo, come la sostituzione di finestre, la data di fine lavori può essere
                   provata con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori o dal tecnico
                   che compila la scheda informativa; non è invece ammessa l’autodichiarazione del
                   contribuente (Circolare 21/E/2010 dell’Agenzia delle Entrate).

                   Oltre i 90 giorni dalla fine dei lavori, eventuali errori commessi nella compilazione
                   della scheda informativa destinata all’ENEA possono essere rettificati. Il
                   contribuente può correggere il contenuto della scheda inviando telematicamente
                   una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca la precedente. La rettifica dovrà
                   comunque essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei
                   redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.

4.1 Documenti da   Tutti i soggetti che intendono avvalersi del beneficio devono conservare la seguente
                   documentazione:
conservare
                   - il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;
                   - l’attestato di prestazione (o qualificazione) energetica (ove richiesto);
                   - la ricevuta di invio tramite internet (o per raccomandata postale) dell’attestato di
                   prestazione (o qualificazione) energetica;
                   - la ricevuta del bonifico bancario o postale (i soggetti non titolari di reddito
                   d’impresa);
                   - le fatture e le ricevute fiscali che comprovano le spese sostenute.

                                                                                                            >>
                                                                                                            18
5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

            L’art. 1, commi 344-349, della Finanziaria 2007 (Legge 296/2006) ha introdotto una detrazione
            d’imposta del 55% delle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2007 per la realizzazione di interventi
            volti al contenimento dei consumi energetici degli edifici esistenti.

            Il DM 19 febbraio 2007 ha dettagliato gli interventi per i quali spetta la detrazione e la procedura per
            richiederla.

            La Circolare 36/E del 31 maggio 2007 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla detrazione:
            beneficiari, edifici interessati, interventi agevolati, adempimenti, spese detraibili, ecc.

            Il DM 26 ottobre 2007 ha ampliato la definizione di tecnico abilitato al rilascio dell’asseverazione,
            dell’attestato di certificazione o qualificazione energetica e della scheda informativa; ha previsto la
            possibilità, in caso di più interventi sullo stesso immobile, di produrre un solo attestato di certificazione
            o qualificazione energetica e una sola scheda informativa relativa ai lavori realizzati; ha chiarito i requisiti
            tecnici che i pannelli solari devono avere per essere ammessi all’agevolazione.

            L’art. 1, commi 20-24, della Finanziaria 2008 (Legge 244/2007) ha prorogato l’agevolazione al 31
            dicembre 2010; ha corretto la tabella delle trasmittanze per le strutture opache orizzontali rendendo
            operativa l’agevolazione anche per coperture e pavimenti; ha eliminato l’obbligo di redigere l’attestato
            di qualificazione (o certificazione) energetica per l’installazione di finestre comprensive di infissi e di
            pannelli solari termici; ha esteso la detrazione alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale
            non a condensazione, e alla sostituzione integrale dell’impianto di climatizzazione invernale con pompe
            di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

            Il DM 11 marzo 2008 ha fissato i nuovi valori limite di fabbisogno energetico e di trasmittanza termica
            da rispettare - dal 1° gennaio 2008 e dal 1° gennaio 2010 - per accedere alla detrazione del 55% per gli
            interventi di “riqualificazione globale” e per quelli relativi alle strutture opache verticali, orizzontali e alle
            finestre.

            Il DM 7 aprile 2008, intervenendo sul precedente DM 19 febbraio 2007, ha aggiornato al 2010 le
            disposizioni, in attuazione della Finanziaria 2008, e ha apportato alcune modifiche ai requisiti da
            rispettare per fruire delle detrazioni. Ha disposto che gli interventi realizzati a partire dal periodo
            d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 devono avere l’indice di prestazione energetica per la
            climatizzazione invernale e la trasmittanza termica non superiori ai valori definiti dal DM 11 marzo
            2008; ha introdotto la scheda informativa per interventi di sostituzione di finestre comprensive di
            infissi in singole unità immobiliari e l’installazione di pannelli solari, e la procedura semplificata per la
            determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’edificio.
            La Legge 2/2009, di conversione del Decreto Anticrisi (DL 185/2008), ha introdotto l’obbligo di inviare
            apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate; per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio
            2009 la detrazione dall’imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.

            Il Provvedimento del 6 maggio 2009 dell’Agenzia delle Entrate ha disciplinato i termini e le modalità
            per l’invio della comunicazione (introdotta dal DL 185/2008) da inviare per lavori che proseguono oltre il
            periodo d’imposta, qualora le spese siano state sostenute a cavallo di più di un periodo d’imposta.

            L’articolo 31, comma 1, della Legge 99/2009, entrata in vigore il 15 agosto 2009, ha eliminato l’obbligo di
            redigere l’attestato di qualificazione energetica per usufruire della detrazione del 55% per la sostituzione
            di impianti termici con caldaie a condensazione, pompe di calore o impianti geotermici, prevista dal
            comma 347 della Finanziaria 2007.

            Il DM 6 agosto 2009, in vigore dall’11 ottobre 2009, ha semplificato le procedure e ridotto gli
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5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

                              adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti. Tra le altre cose, l’asseverazione di un tecnico
                              abilitato può essere esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il
                              contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, prevista dall’art. 28, comma
                              1, della legge 10/1991.

                              Con il provvedimento del 21 dicembre 2009, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche
                              tecniche per la trasmissione della comunicazione telematica relativa ai lavori che proseguono oltre il
                              periodo d’imposta. Il servizio di invio telematico della comunicazione è attivo dal 4 gennaio 2010.

                              Il DM 26 gennaio 2010, aggiornando il DM 11 marzo 2008, ha modificato i limiti di trasmittanza termica
                              dei serramenti necessari, dal 2010, per accedere alle detrazioni fiscali del 55%.

                              Il DL 78/2010 “Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica”, convertito
                              nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, ha introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2010, una ritenuta d’acconto
                              del 10% sui bonifici versati dai clienti che usufruiscono della detrazione alle imprese che hanno realizzato
                              gli interventi.

                              La Legge di Stabilità per il 2011 (Legge 220/2010) ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 la detrazione
                              del 55%, e ha portato da cinque a dieci anni il periodo di detrazione delle spese.

                              Il DL 98/2011 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito nella Legge n. 111 del 15
                              luglio 2011, ha ridotto dal 10% al 4% la ritenuta d’acconto.
                              La Manovra Salva Italia (Legge 214/2011) ha prorogato la detrazione del 55% fino al 31 dicembre 2012
                              alle attuali condizioni e ha aggiunto agli interventi agevolabili la sostituzione di scaldacqua tradizionali
                              con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

                              Il Decreto Sviluppo (DL 83/2012) “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito nella Legge
                              134/2012, ha prorogato la detrazione del 55% fino al 30 giugno 2013.

                              La Legge 90/2013 (di conversione del DL 63/2013 “Disposizioni urgenti per il recepimento della
                              Direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia”), ha innalzato la percentuale di detrazione
                              dal 55% al 65%, ha prorogato l’agevolazione al 31 dicembre 2013 per i privati - e al 30 giugno 2014 per
                              interventi sulle parti comuni dei condomìni o su tutte le unità immobiliari del condominio - e l’ha estesa
                              agli interventi di adeguamento antisismico su prime case ed edifici produttivi situati in zona sismica 1 e 2.

                              La Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013) ha prorogato l’agevolazione al 31 dicembre 2014 (30 giugno
                              2015 per i condomìni).

                              La Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha prorogato l’agevolazione al 31 dicembre 2015.

                              La Legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015) ha prorogato l’agevolazione al 31 dicembre 2016 e ha
                              previsto che i condòmini incapienti possano cedere la loro quota di detrazione alle imprese che
                              realizzano i lavori.

                              Il Provvedimento 43434 del 22 marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate ha disciplinato la cessione del
                              credito dal parte dei condòmini incapienti ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione
                              degli interventi.

                              La Legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016) ha prorogato l’agevolazione al 31 dicembre 2017 per le
                              singole unità immobiliari. Per i condomìni, l’agevolazione è stata prorogata al 31 dicembre 2021, sono
                              stati introdotti bonus rafforzati, fino al 75%, ed è stata riconosciuta a tutti i condòmini, non solo agli
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5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

                              incapienti, , la possibilità di cessione del credito.

                              La Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017) ha prorogato l’agevolazione riconosciuta alle singole unità
                              immobiliari al 31 dicembre 2018, riducendo le detrazioni per finestre, schermature solari e caldaie, ha
                              introdotto bonus rafforzati fino all’85% per i condomìni e ha esteso agli interventi sulle singole unità
                              immobiliari la possibilità di cessione del credito.

                              La Circolare 11/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate ha regolato i meccanismi per la cessione del credito di
                              imposta corrispondente alla detrazione fiscale.

                              La Circolare 17/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate ha aggiunto delle specifiche al meccanismo della
                              cessione del credito.

                              La Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018) ha prorogato l’agevolazione riconosciuta alle singole unità
                              immobiliari al 31 dicembre 2019.

                              La detrazione viene proroga di anno in anno con le leggi di bilancio e resterà in vigore fino al 31
                              dicembre 2021.

                              Consulta lo speciale Ecobonus riqualificazione energetica
                              https://www.edilportale.com/news/ecobonus_riqualificazione_energetica

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La presente Guida è frutto di una elaborazione della normativa
curata dalla redazione di Edilportale.com. Edilportale declina ogni
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