Bonus Casa: Ristrutturazioni e Interventi antisismici - LEGGE DI BILANCIO 2017 - Stefano Setti - Centro Servizi Studio Pennino
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LEGGE DI BILANCIO 2017 Bonus Casa: Ristrutturazioni e Interventi antisismici Stefano Setti
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INTRODUZIONE Con la Legge di Bilancio 2017 sono stati prorogati per tutto il 2017 i consueti “bonus casa” e per meglio dire: • bonus ristrutturazioni • bonus mobili • bonus risparmio energetico. Inoltre, la citata Legge di Bilancio 2017 ha stabilito il potenziamento degli incentivi • per la riqualificazione energetica • e per gli adeguamenti antisismici. Infatti, è stata confermata la detrazione per la ristrutturazione edilizia, acquisto mobili e grandi elettrodomestici ed il risparmio energetico per un altro anno (31 dicembre 2017), con estensione anche alle strutture alberghiere. Non è stata prevista, invece, la proroga del bonus fiscale, introdotto dal 2016, riguardante i giovani under 35 anni, coniugati o conviventi, che acquistano la prima casa. Si ricorda che l’agevolazione, vigente fino al 31 dicembre 2016, consiste nella possibilità di detrarre dall’Irpef nella misura pari al 50% le spese sostenute per l’acquisto dei mobili nuovi e non dei grandi elettrodomestici. Il presente e-book si soffermerà ad analizzare, con taglio operativo, le caratteristiche delle agevolazioni fiscali previste per: • gli interventi di ristrutturazione edile; • interventi antisismici in zone ad alta pericolosità • acquisto mobili e grandi elettrodomestici. © Wolters Kluwer Italia 3
NOTA AUTORE Stefano Setti - Dottore commercialista in Milano, Stefano Setti ha svolto attività di consulenza fiscale in materia di imposte indirette per studi di primaria importanza, sia nazionali che internazionali. Attualmente svolge funzioni di assistenza e rappresentanza in materia tributaria per svariate società, nonché per professionisti che operano nel settore edile. Ha curato, tra l’altro, il volume “Appalti pubblici. Edilizia. Professionisti. Imprese” e le voci relative alla fiscalità nel “Codice Tecnico Edilizia e Urbanistica”, entrambi per Utet Scienze Tecniche, ed è autore, insieme ad Alessandro Tomasi, del volume “Edilizia e immobili”, edito da Ipsoa Indicitalia. Nel 2012, per quest’ultimo editore, ha curato una serie di e-book, tra i quali: “Imu: come calcolare e versare il saldo 2012″, ”Ristrutturazioni, manutenzione e risparmio energetico. Come e quando applicare le nuove agevolazioni”, “Le detrazioni fiscali per la casa 2012” e “Il Regime dei minimi 2012”. Collabora stabilmente con i portali di Wolters Kluwer Italia www.ingegneri.info e www.architetto.info. 4 © Wolters Kluwer Italia
1. Novità ad opera della Legge di Bilancio 2017 in tema di bonus casa 1. Novità ad opera della Legge di Bilancio 2017 in tema di bonus casa La Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 297 del 21 dicembre 2016 – S.O. n. 57) ha previsto, oltre alla proroga dei consueti “bonus casa”, il potenziamento degli incentivi per la ri- qualificazione energetica e per gli adeguamenti antisismici. Nel dettaglio è stata confermata la detrazione per la ristrutturazione edilizia ed il risparmio energeti- co per un altro anno, con estensione anche alle strutture alberghiere. Inoltre, nel caso in cui l’intervento di riqualificazione energetica attenga l’intero involucro dell’edificio l’incentivo può arrivare fino al 75% e lo stesso è prorogato fino al 31 dicembre 2021. Di seguito si riportano, in sintesi, le novità apportate dalla Legge di Bilancio 2017 in tema di “bonus casa”. Attenzione: non è stata prevista la proroga del bonus fiscale, introdotto dal 2016, riguardante i giovani under 35 anni, coniugati o conviventi, che acquista- no la prima casa. Si ricorda che l’agevolazione, vigente fino al 31 dicembre 2016, consiste nella possibilità di detrarre dall’Irpef nella misura pari al 50% le spese sostenute per l’acquisto dei mobili nuovi e non dei grandi elettrodomestici. Proroghe e novità: le cose da ricordare • Prorogata fino al 31 dicembre 2017 l’agevolazione fiscale che con- sente di detrarre dall’imposta lorda il 65% delle spese relative ad in- terventi di riqualificazione energetica degli edifici. • Per gli interventi della medesima natura relativi a parti comuni con- dominiali o che interessano tutte le unità immobiliari del condomi- nio, l’agevolazione vigente (detrazione fiscale al 65% delle relative spese) è invece prorogata per cinque anni, fino al 31 dicembre 2021. Attenzione: con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, riferite a specifici interventi di riqualificazione sem- Interventi di riquali- pre riguardanti parti comuni condominiali, sono state introdotte percen- ficazione energetica tuali di detrazione più elevate: • 70% per gli interventi che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo; • 75% per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale o estiva. • I beneficiari dell’agevolazione fiscale, in luogo della possibilità di fruire della detrazione (70-75%), possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che abbiano effettuato gli inter- venti ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà successiva di ces- sione del credito. Resta esclusa la cessione ad istituti di credito e ad © Wolters Kluwer Italia 5
1. Novità ad opera della Legge di Bilancio 2017 in tema di bonus casa intermediari finanziari, in coerenza con quanto previsto nell’ambito della disciplina della detrazione per interventi antisismici. • Le detrazioni del 70% e 75% sono usufruibili anche dagli IACP, co- munque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica. • Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Interventi di ade- Prorogato fino al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale dovranno guamento antisi- essere definiti misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale fina- smico e messa in si- lizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, curezza degli edifici, l’adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, incremento del ren- nonché per l’incremento del loro rendimento energetico e dell’efficienza dimento energetico idrica. e dell’efficienza idri- ca • Prorogata fino al 31 dicembre 2017, l’agevolazione fiscale che con- sente di detrarre al 50% le spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia. • Con riferimento agli interventi antisismici su edifici (adibiti ad abita- zioni ed attività produttive) ubicati nelle zone 1 e 2 (zone sismiche ad alta pericolosità) per le relative spese, sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021, è riconosciuta una detrazione al 50%, ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno di soste- nimento delle spese e in quelli successivi. Resta fisso l’attuale limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. Nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della Interventi di ristrut- detrazione (96.000 euro), si tiene conto anche delle spese sostenute turazione edilizia e negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione. per l’adozione di • L’agevolazione è estesa, per il medesimo arco temporale, anche per misure antisismiche gli immobili situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi for- ti ma rari terremoti). • Inoltre, nel caso in cui dall’adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta è elevata al 70% della spesa sostenuta. Qualora dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta invece nella misura dell’80%. • Nel caso in cui i predetti interventi di riduzione del rischio sismico siano realizzati su parti comuni condominiali, le detrazione di imposta (70- 80%) sono riconosciute rispettivamente nella misura del 75% e 85%. • Tra le spese detraibili sono ricomprese, a decorrere dal 1° gennaio 2017, anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica si- smica degli immobili. Acquisto di mobili e • Prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2017. La detrazione è con- grandi elettrodome- sentita limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edi- stici lizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2016. 6 © Wolters Kluwer Italia
1. Novità ad opera della Legge di Bilancio 2017 in tema di bonus casa • Per gli interventi effettuati nel 2016 ovvero iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, l’agevolazione è calcolata su un ammon- tare complessivo non superiore a 10.000 euro, al netto delle spese sostenute nell’anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione. 1.1. Interventi di efficienza energetica: parti comuni di edifici condominiali Con riferimento agli interventi di efficienza energetica, nel caso in cui gli stessi siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, la detrazione di impo- sta spettante è stata prorogata, diversamente da quella ordinaria, fino al 31 di- cembre 2021. Attenzione: conseguentemente, continuerà a essere possibile per i contribuenti che effettuano interventi volti al risparmio energetico degli edifici (ovvero sul cappotto esterno, tetto, infissi, pannelli solari) di recuperare il 65% della spesa sostenuta nei successivi 10 anni, mediante una detrazione da utilizzare in dimi- nuzione delle imposte dovute. Tale beneficio aumenterà al 70%, nei casi in cui tali interventi interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza maggiore al 25% della superficie di- sperdente lorda dello stesso. Invece, il bonus sarà pari al 75%, se l’intervento miri a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva. Attenzione: La sussistenza di tali condizioni dovrà essere asseverata da un pro- fessionista abilitato mediante Ape (Attestato di prestazione energetica) da ren- dersi conforme alle disposizioni del Decreto del Ministro dello Sviluppo econo- mico del 26 giugno 2015. In caso di attestazione non veritiera si decadrà dal be- neficio, ferma restando la responsabilità del professionista. Il beneficio fiscale in esame torna applicabile in relazione ad un ammontare complessivo di spesa non superiore ad euro 40.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di cui è composto l’edificio. Da ultimo si fa presente che la detrazione per gli interventi di efficienza energe- tica realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali spetta anche nell’ipotesi di interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residen- ziale pubblica. 1.2. Bonus sisma Si fa presente che il bonus per gli interventi di efficienza energetica vale anche con riferimento a quello di adeguamento sismico. In tal caso l’agevolazione po- trà essere richiesta fino al 31 dicembre 2021. Attenzione: saranno detraibili al 50% gli interventi realizzati non solo nelle zone di rischio ad alta pericolosità presenti in Italia (zone 1 e 2) ma anche in quelle a © Wolters Kluwer Italia 7
1. Novità ad opera della Legge di Bilancio 2017 in tema di bonus casa rischio moderato (zona 3). L’agevolazione in esame potrà riguardare anche le seconde case e le attività produttive. In base alla classificazione di rischio sismi- co approntata dal Ministero delle Infrastrutture, in preparazione, se l’edificio mi- gliora in seguito all’intervento di una classe di rischio, l’agevolazione sale al 70%. Se migliora di due classi di rischio, all’80%. Qualora i lavori interessino le parti comuni di edifici residenziali si dovrà aggiungere un ulteriore 5%, arrivando in tal modo ad un risparmio di imposta potenziale dell’85%. L’agevolazione, con tetto di spesa fissato ad euro 96.000 l’anno, vale sia per i condomini che per le abitazioni singole e si potrà detrarre in 5 anni anziché in 10. In caso di incapienza, il bonus potrà essere ceduto a imprese o altri soggetti diversi da banche e intermediari finanziari. 8 © Wolters Kluwer Italia
2. Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio 2. Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio Come scritto in precedenza tale detrazione, a seguito della Legge di Bilancio 2017, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017. • Detrazione del 36% su un limite massimo di spesa pari ad Spese sostenute fino al 25 euro 48.000 giugno 2012 • Detrazione massima pari ad euro 17.280 • Detrazione del 50% su un limite massimo di spesa pari ad Spese sostenute dal 26 euro 96.000 al netto delle spese già sostenute alla data del giugno 2012 al 31 dicem- 26 giugno 2012, comunque nei limiti di euro 48.000, per le bre 2012 quali resta ferma la detrazione del 36% • Detrazione del 50% su un limite massimo di spesa pari ad Spese sostenute dal 1° euro 96.000 (tenendo conto – in caso di mera prosecuzione gennaio 2013 al 31 dicem- dei lavori – delle spese sostenute negli anni precedenti) bre 2017 • Detrazione massima pari ad euro 48.000 • Detrazione del 36% su un limite massimo di spesa pari ad Spese sostenute dal 1° euro 48.000 gennaio 2018 • Detrazione massima pari ad euro 17.280 DA RICORDARE: la detrazione spettante deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo; il contribuente ha piena facoltà di massimizzare il beneficio fiscale (circ. min. n. 13/E del 9 maggio 2013), scegliendo di detrarre nella misura più conveniente. 2.1. Soggetti che possono beneficiare del bonus fiscale In linea generale beneficiano del bonus fiscale in esame i contribuenti assogget- tati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel ter- ritorio dello Stato. L’agevolazione non spetta unicamente ai proprietari degli immobili, infatti, vi rientrano anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili ogget- to degli interventi e che ne sostengono le relative spese e più nel dettaglio: • il proprietario o il nudo proprietario dell’immobile; • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o su- perficie); • il locatario (vale a dire chi prende in locazione l’immobile); • il comodatario (chi riceve in uso gratuito l’immobile); • i soci di cooperative a proprietà divisa o indivisa; • gli imprenditori individuali, anche in forma di impresa familiare, limitata- mente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o fra i “beni merce”; © Wolters Kluwer Italia 9
2. Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio • i soci di società semplici, di S.n.c. o di S.a.s., purché sussistano le medesi- me condizioni previste per gli imprenditori individuali; • il familiare convivente (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado - art. 5 del TUIR) del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché: le spese siano sostenute dal familiare che chiede la detrazione; le fatture ed i bonifici siano a lui in- testati; la condizione di convivente o comodatario sussista al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori. Tabella 1 – Casi particolari Il familiare il bonus fiscale spetta anche se le abilitazioni comunali sono inte- convivente state al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufrui- (circ. min. n. 20/E del sce della detrazione; 13 maggio 2011) nelle ipotesi in cui la fattura nonché il bonifico delle spese soste- nute siano intestati a un solo comproprietario, ancorché la spesa di ristrutturazione sia sostenuta da entrambi, la detrazione spet- terà anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti docu- menti, sempre che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta; l’annotazione sui documenti della percentuale di spesa sostenuta deve essere effettuata fin dal primo anno di fruizione del benefi- cio e il comportamento dei contribuenti deve essere coerente con detta annotazione; non risulta possibile modificare, nei periodi d’imposta successivi, la ripartizione della spesa sostenuta. Il caso Domanda: È detraibile la spesa di ristrutturazione edilizia soste- nuta anche dal familiare convivente, che non risulti intestatario della fattura e/o dei bonifici? Risposta: Sì, secondo il principio per cui è riconosciuto il beneficio a chi ha effettivamente sostenuto la spesa, è possibile. È però ne- cessario che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa so- stenuta dal familiare convivente non intestatario (circolare n. 20/2011, punto 2.1). Stipulazione contrat- Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita to preliminare di (c.d. compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto al bonus vendita sempre che: sia stato immesso nel possesso dell’immobile; esegua gli interventi a proprio carico; sia stato registrato il compromesso. Lavori fai da te Il bonus può essere richiesto anche dai soggetti che eseguano in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati. Aventi diritto in caso La sentenza di separazione con cui è assegnato ad un coniuge di separazione legale l’immobile intestato all’altro coniuge costituisce, ricorrendone ogni e lavori successivi al- altro presupposto, titolo idoneo per fruire della detrazione (circ. min. la separazione n. 13/E del 9 maggio 2013). 10 © Wolters Kluwer Italia
2. Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio 2.2. Tipologie di interventi agevolabili In linea generale la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali. Attenzione: gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’age- volazione solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali. Più nel dettaglio tra le spese per le quali compete la detrazione rientrano: − interventi di recupero edilizio di cui alle lett. a), b), c), e d) dell’art. 3, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, vale a dire manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edili- zia, realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali di cui all’art. 1117 cod. civ. (vi rientrano in particolare: il suolo su cui sorge l’edificio; le fon- dazioni; i muri maestri; i tetti e i lastrici solari; le scale; i portoni d’ingresso; i vestiboli; gli anditi; i portici; i cortili; e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’utilizzo comune). Tra le spese per le quali compete la detra- zione sono comprese inoltre: • l’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio la realizzazione di un elevatore esterno all’abi- tazione); • la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la ro- botica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104; • l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. − interventi di recupero edilizio di cui alle lett. b), c) e d) dell’art. 3, D.P.R. n. 380/2001, vale a dire manutenzione straordinaria, restauro e ri- sanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, realizzati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurale e sulle loro pertinenze; Tabella 2 – Interventi di recupero edilizio di cui alle lett. b), c) e d) dell’art. 3, D.P.R. n. 380/2001 Manutenzione • sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di fi- ordinaria (tenen- nitura e conservazione; do presente che • riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, im- torna applicabile pianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere); unicamente per • rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei lavori su parti preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori; comuni di edifici) • rifacimento intonaci interni e tinteggiatura; © Wolters Kluwer Italia 11
2. Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio • rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modi- fiche ai materiali; • sostituzione tegole ed altre parti accessorie deteriorate per smalti- mento delle acque e rinnovo delle impermeabilizzazioni; • riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni; • riparazione recinzioni; • sostituzione di elementi di impianti tecnologici; • sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso. Manutenzione • sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con straordinaria modifica di materiale o tipologia di infisso; • realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie; • realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza altera- zione dei volumi e delle superfici; • realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell’edificio; • consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione; • rifacimento vespai e scannafossi; • sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d’imposta; • rifacimento di scale e rampe; • realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate; • sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti; • sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare; • realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali; • interventi finalizzati al risparmio energetico. Restauro e risa- • modifiche tipologiche delle singole unità immobiliari per una più fun- namento conser- zionale distribuzione; vativo • innovazione delle strutture verticali ed orizzontali; • ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un edificio, anche tramite la demolizione di superfetazioni; • adeguamento delle altezze dei solai, con il rispetto delle volumetrie esistenti; • apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali. Ristrutturazione • riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del edilizia loro numero e delle loro dimensioni; • costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti; • mutamento di destinazione d’uso di edifici, secondo quanto discipli- nato dalle leggi regionali e dalla normativa locale; • trasformazione dei locali accessori in locali residenziali; • modifiche agli elementi strutturali, con variazione delle quote d’imposta dei solai; • interventi di ampliamento delle superfici. 12 © Wolters Kluwer Italia
2. Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio − interventi finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche di proprietà comune; − interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori, montacarichi, e alla realizzazione di ogni strumento che, utilizzando la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologicamente avanzato, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per i portatori di handicap in situa- zione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Più nel dettaglio ci si riferisce alla sostituzione di finiture (pavi- menti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), al rifacimento o al- l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, ci- tofoni, impianti di ascensori), agli interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici. E più in ge- nerale, le opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche sono inseribili nella manutenzione straordinaria. La detrazione in esame compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al sempli- ce acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è previ- sta la detrazione Irpef del 19%; − interventi per l’adozione di misure finalizzate a prevedere il rischio di compimento di illeciti da parte di terzi. Vi rientrano a titolo di esempio: rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni mu- rarie degli edifici; apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione; porte blindate o rinforzate; apposizione o sostituzione di serrature, luc- chetti, catenacci, spioncini; installazione di rilevatori di apertura e di effra- zione sui serramenti; apposizione di saracinesche; tapparelle metalliche con bloccaggi; vetri antisfondamento; casseforti a muro; fotocamere o ci- neprese collegate con centri di vigilanza privati; apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline; − opere finalizzate alla cablatura di edifici, quali, la realizzazione di an- tenne collettive o reti via cavo per distribuire la ricezione nelle singole unità abitative. Ai fini delle agevolazioni fiscali, la tipologia di intervento ammissibile è limitata al caso di lavori, in edifici esistenti, che interconnet- tano tutte le unità immobiliari residenziali. Inoltre, possono essere oggetto di agevolazione fiscale gli interventi di cablatura degli edifici per l’accesso a servizi telematici e di trasmissione dati, informativi e di assistenza, quali, ad esempio, la contabilizzazione dell’energia da centrali di teleriscaldamento o di cogenerazione, la teleassistenza sanitaria e di emergenza; © Wolters Kluwer Italia 13
2. Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio − opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico che possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propria- mente dette (ad es. sostituzione di vetri degli infissi). In tal caso, oc- corre acquisire idonea documentazione (ad es. scheda tecnica del produt- tore) che attesti l’abbattimento delle fonti sonore interne o esterne all’abitazione nei limiti fissati dalla predetta normativa; − opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici: in merito all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia si fa presente che tali opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea docu- mentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in appli- cazione della normativa vigente in materia. In tal caso risulta necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell’abitazione; Tabella 3 – Opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici Opere finalizza- Vi rientrano: te al consegui- • opere di coibentazione dell’involucro edilizio che consentano un con- mento di ri- tenimento del fabbisogno energetico necessario per la climatizzazione sparmi energe- di almeno il 10%; tici • opere di coibentazione di reti di distribuzione di fluidi termovettori; • impianti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria utilizzanti pannelli solari piani; • impianti che utilizzano pompe di calore per climatizzazione ambiente e/o produzione di acqua calda sanitaria; • impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; • generatori di calore che, in condizione di regime, presentino un ren- dimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%; • generatori di calore che utilizzino come fonte energetica prodotti di trasformazione di rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali a condizione che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70%; • apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore a condizione che il fattore di utilizzo globale del combustibile non sia inferiore al 70%; • apparecchiature di regolazione automatica della temperatura dell’aria all’interno delle singole unità immobiliari o dei singoli ambienti, pur- ché, in quest’ultimo caso, applicati almeno al 70% degli ambienti co- stituenti l’unità immobiliare; • apparecchiature di contabilizzazione individuale dell’energia termica fornita alle singole unità immobiliari; • trasformazione, legittimamente deliberata, di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria, purché da detta trasformazione derivi un risparmio di energia non inferiore al 20% e purché gli im- pianti unifamiliari siano dotati di un sistema automatico di regolazio- 14 © Wolters Kluwer Italia
2. Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio ne della temperatura e di un generatore di calore con rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%; • sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua alimentati a com- bustibile; • sorgenti luminose aventi un’efficienza maggiore o uguale a 50 Lu- men/Watt, nel limite massimo annuo di una sorgente luminosa per vano dell’unità immobiliare. CASO Domanda: Abito in un condominio e ho la necessità di sostituire i ter- moconvettori del mio appartamento con termosifoni nuovi. Vorrei sa- pere se può essere applicata l’IVA del 10% e se l’importo globale può essere detratto fiscalmente nella misura del 50%. Risposta: La detrazione del 50% (art. 16-bis del TUIR, e art. 1, comma 139, Legge n. 147/2013), si rende applicabile anche per tutti gli interven- ti idonei a conseguire risparmio energetico eseguiti su edifici residenziali e relative pertinenze. La sostituzione dei termosifoni sicuramente rien- tra tra tali interventi in quanto sarà facile certificare (basta la scheda di produzione) le caratteristiche tecniche dei termosifoni che migliorano le prestazioni termiche dell’abitazione rispetto ai vecchi elementi di riscal- damento. L’acquisto dei beni finiti (ad esempio termosifoni, sanitari), ef- fettuato direttamente dal committente o dall’impresa appaltatrice, con contestuale fornitura di manodopera, è soggetto all’IVA con l’aliquota del 10% (art. 2, comma 11, Legge n. 191/2009). Viceversa, l’acquisto di- retto da parte del committente dei termosifoni, senza contestuale forni- tura di manodopera, è soggetto all’aliquota IVA del 22%. − gli interventi per l’adozione di misure antisismiche e per l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sul- le parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati struttu- ralmente e comprendere interi edifici. Nei casi in cui riguardino i centri storici, tali interventi devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Sono agevolate, inoltre, le spese ne- cessarie per la redazione della documentazione obbligatoria atta a com- provare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizza- zione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione; − gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza; − interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici: rientrano in tali interventi anche la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (ad esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una pre- sa malfunzionante). Tra le opere agevolabili rientrano anche: l’installa- zione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti; il montaggio di vetri anti-infortunio e l’installazione del corrimano. © Wolters Kluwer Italia 15
2. Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio Tabella 4 – Altre spese incluse ed escluse dall’agevolazione Altre spese incluse nell’agevolazione Le spese escluse dall’agevolazione Ai fini della detrazione in esame risulta pos- Non rientrano tra le spese che danno diritto sibile considerare anche: alla detrazione: le spese per la progettazione e le altre • gli interessi passivi pagati per mutui, an- prestazioni professionali connesse; ticipazioni o scoperti di c/c, stipulati per le spese per prestazioni professionali co- sostenere le spese di recupero edilizio; munque richieste dal tipo di intervento; • i costi di trasloco o di custodia in magaz- le spese per la messa in regola degli edifi- zino dei mobili per il periodo di esecuzio- ci ai sensi del D.M. n. 37/2008 - ex Legge ne dei lavori concernenti gli interventi di n. 46/1990 (impianti elettrici) e delle recupero edilizio. norme Unicig per gli impianti a metano (Legge n. 1083/1971); le spese per l’acquisto dei materiali; il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi; l’imposta sul valore aggiunto (IVA), l’im- posta di bollo e i diritti pagati per le con- cessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori; gli oneri di urbanizzazione; gli altri eventuali costi strettamente col- legati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal re- golamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998). Tabella 5 – Casi particolari Fabbricato rurale Nel caso in cui i lavori di ristrutturazione interessino un fabbricato strumentale (ris. min. rurale strumentale che, a seguito della realizzazione dell’intervento n. 14/E dell’8 feb- edilizio, acquisisce la destinazione d’uso abitativo, è possibile fruire braio 2005) del diritto alla detrazione in esame, a condizione che, nel provvedi- mento amministrativo che autorizza i lavori, risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato, già strumentale, in abitativo. Bed & Breakfast (ris. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati (usufruendo in min. n. 18/E del 24 parte di un finanziamento pubblico) su un’unità immobiliare resi- gennaio 2008) denziale adibita promiscuamente anche all’esercizio dell’attività di bed & breakfast, è possibile usufruire del diritto alla detrazione d’imposta ridotta al 50%, per le spese rimaste a carico del contri- buente. Installazione di ad- Risulta possibile usufruire della detrazione (e dell’aliquota IVA age- dolcitori domestici volata del 10%) in caso di installazione di addolcitori domestici ma (circ. min. n. 20/E del solo nel caso in cui tale installazione comporti modificazioni struttu- 13 maggio 2011) rali integranti opere di manutenzione straordinaria dell’abitazione e/o degli impianti relativi. 16 © Wolters Kluwer Italia
2. Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio 2.3. Gli adempimenti del contribuente Comunicazione pre- Si deve procedere, preventivamente all’inizio dei lavori, ad inviare ventiva all’ASL una comunicazione (con raccomandata A/R o altre modalità stabilite dalla Regione) all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio. Tale comunicazione deve contenere le seguenti informazioni: • generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi; • natura dell’intervento da realizzare; • dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione; • data di inizio dell’intervento di recupero. Attenzione: non vi è l’obbligo di presentazione di tale comunicazio- ne nei casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurez- za nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare all’ASL. Dichiarazione sosti- Il contribuente deve ottenere dall’impresa esecutrice dei lavori una tutiva di atto notorio dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa il rispetto di tutti gli dall’impresa esecu- obblighi in materia di sicurezza del lavoro ed in materia contributiva trice dei lavori (a pena di decadenza dalle agevolazioni). Non è più necessaria La dichiarazione di un professionista abilitato, relativa all’esecuzione la dichiarazione ese- dei lavori di ristrutturazione edilizia di ammontare complessivo su- cuzione dei lavori periore ad euro 51.645,69, non è più “necessaria al fine dei control- li”, neanche per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicem- bre 2015, il cui importo massimo è stato elevato da 48.000 euro a 96.000 euro (circ. min. n. 13/E del 9 maggio 2013). Attenzione: Al fine di beneficiare del bonus fiscale risulta necessario che i pa- gamenti vengano effettuati mediante bonifico bancario ovvero postale da cui ri- sultino le seguenti informazioni: • causale del versamento (come ad es. “detrazione Irpef del 50% ai sensi dell’art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986”); • codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione; • codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento. L’art. 25 del D.L. n. 78/2010 ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2010, le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a operare una ritenuta d’acconto del 10% sulle somme accreditate con bonifico alle imprese che hanno eseguito la- vori di ristrutturazione edilizia o risparmio energetico. La Manovra correttiva 2011 (art. 23 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111) ha stabili- to, con decorrenza 6 luglio 2011, la riduzione della ritenuta d’acconto dal 10% al 4%, tale ritenuta con effetto dal 1° gennaio 2015 è aumentata all’8%. © Wolters Kluwer Italia 17
2. Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio Tabella 6 – Casi particolari Causale errata Nel caso in cui l’indicazione, nella causale del bonifico, dei riferimenti all’interno del bo- normativi della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici nifico in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sia dovuta a un mero errore materiale e non abbia pregiudicato l’applicazione della ritenuta d’acconto dell’8% (dal 1° gennaio 2015), la detrazione può comunque essere riconosciuta, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa. Bonifici incompleti Eventuali bonifici incompleti, non danno diritto alla detrazione e la sola soluzione, operativa, è quella di dover farsi ridare i soldi dalle imprese per poi riversarli con un bonifico completo (ris. min. n. 55/E del 7 giu- gno 2012). Minimi e ritenuta I contribuenti che rientrano nel regime dei c.d. minimi e che risultano d’acconto essere destinatari delle somme trasferite mediante i bonifici in argo- mento, provvisti delle specifiche causali, non devono essere assogget- tati alla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25 del DL n. 78/2010, lad- dove abbiano rilasciato la prevista dichiarazione alla banca o all’ufficio postale presso il quale risultano correntisti (ris. min. n. 47/E del 5 luglio 2013). Spese sostenute Nel caso in cui il pagamento delle spese per gli interventi di recupero mediante finan- del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici sia ziamento materialmente effettuato dalla società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest’ultimo può fruire della detrazione per gli interventi, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferimento (cau- sale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevola- tiva, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il paga- mento, numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato), in modo da consentire di operare la ritenuta dell’8% (dal 1° gennaio 2015) e il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifi- co (Nota Direzione regionale del Piemonte, 17 aprile 2009, prot. n. 2009/24882). Immobile del co- Il contribuente, coniuge convivente del proprietario dell’immobile, niuge incapiente può portare in detrazione della propria dichiarazione dei redditi le spese sostenute relative ai lavori condominiali pagate con assegno bancario, tratto sul conto corrente cointestato ai due coniugi; sul documento rilasciato dall’amministratore, comprovante il pa- gamento della quota millesimale relativa alle spese, in questione, il coniuge convivente dovrà indicare i propri estremi anagrafici e l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese. Bonifico online Risulta possibile utilizzare anche un bonifico online purché il contri- buente fornisca alla banca i dati necessari che non è possibile indicare per mancanza di spazio a disposizione, quindi: la partita IVA del sogget- to a favore del quale il bonifico è stato effettuato e il codice fiscale del beneficiario della detrazione. Sulla base di tali informazioni, la banca può adempiere all’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, i dati identificativi del mittente e dei beneficiari della de- trazione e dei destinatari dei pagamenti (ris. min. n. 353/E del 7 agosto 2008). 18 © Wolters Kluwer Italia
2. Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio Condomini senza I condomini che, non avendone l’obbligo, non hanno nominato un amministratore amministratore, per beneficiare della detrazione per i lavori di ri- strutturazione delle parti comuni dovranno obbligatoriamente ri- chiedere il codice fiscale ed eseguire tutti gli adempimenti previsti a nome del condominio stesso (circ. min. n. 11/E del 21 maggio 2014); anche i documenti giustificativi delle spese relative alle parti comu- ni dovranno essere intestati al condominio; per quanto attiene ai pagamenti, è necessario effettuare i bonifici indicando, oltre al codice fiscale del condominio, anche quello del condomino che effettua il pagamento. Il soggetto che vuole fruire del bonus fiscale deve indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui si sono effettuati i lavori, le seguenti informazioni (a pena di decadenza dal beneficio): • dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi; • estremi di registrazione dell’atto (comodato in forma scritta o contratto di locazione), nel caso in cui i lavori siano eseguiti non dal possessore dell’immobile ma dal detentore (comodatario ovvero locatario); • gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Inoltre, devono essere conservati ed esibiti, a richiesta degli Uffici, i documenti che sono stati indicati all’interno del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011. Più precisamente il contribuente dovrà essere in possesso: • delle abilitazioni amministrative, se necessarie, per l’esecuzione delle ope- re; ovvero di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella qua- le è indicata la data di inizio delle opere, la tipologia esatta e che gli stessi non necessitano di alcun titolo autorizzativo; • per gli immobili non ancora censiti, la domanda di accatastamento; • la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, se le opere sono riferite a parti condominiali e relativa tabella di riparto mille- simale; • il consenso del proprietario dell’immobile, quando le opere sono eseguite dal detentore (inquilino, comodatario, ecc.); • solo se sussiste l’obbligo in relazione alle norme in materia di sicurezza dei cantieri, la comunicazione preventiva all’ASL; • fatture/ricevute comprovanti le spese sostenute; • copia dei bonifici di pagamento; • le ricevute di pagamento ICI/IMU, se dovute. © Wolters Kluwer Italia 19
2. Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio Aspetti da ricordare Interventi di recupero Si tenga ben presente che la detrazione prevista per gli interventi di edilizio e risparmio recupero edilizio non è cumulabile con quella prevista, per i medesi- energetico – Non cu- mi interventi, dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico. mulabilità Va da sé che in tali ipotesi il contribuente dovrà decidere dove impu- tare la spesa agevolabile, quindi, tra gli interventi di recupero edilizio ovvero tra le spese agevolate per il risparmio energetico. Casi in cui si perde la La detrazione in esame è disconosciuta con conseguente recupero detrazione dell’importo eventualmente fruito da parte dell’Agenzia delle Entra- te, nei casi in cui: • non sia stata effettuata la comunicazione preventiva all’ASL com- petente, sempre che la stessa risulti obbligatoria; • il pagamento non sia stato eseguito tramite bonifico bancario o postale o sia stato effettuato un bonifico che non riporti le indi- cazioni richieste (causale del versamento, codice fiscale del bene- ficiario della detrazione, numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato); • non vengano esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate; • non venga esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione; • le opere edilizie eseguite non rispettino le norme urbanistiche ed edilizie comunali; • siano state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente non decade dal diritto all’agevolazione se è in pos- sesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizio- ni resa dalla ditta esecutrice dei lavori (ai sensi del D.P.R. 28 di- cembre 2000, n. 445). 2.4. Cambio di possesso In caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di recupero edilizio, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. Nei casi in cui nell’atto di compravendita nulla venga specificato al riguardo il beneficio fiscale sarà automaticamente trasferito all’acquirente per- sona fisica dell’immobile. Attenzione: le disposizioni di cui sopra tornano applicabili anche in caso di permuta (considerata l’indubbia assimilazione di questa alla compravendita) e di donazione. 20 © Wolters Kluwer Italia
2. Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio Tabella 7 – Casi particolari Donazione e succes- Il termine “vendita” non deve essere utilizzato in via restrittiva, sione quindi, la scelta può avvenire “... in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell’immobile, anche nelle cessioni a titolo gratuito ...”. (circ. min. n. 19 del 1° giugno 2012). Infatti, l’Agenzia delle Entrate permette il mantenimento in capo al donante del bonus anche in caso di donazione (inter vivos) dell’unità abitativa mentre, nell’ipotesi di successione (mortis causa), si deve tenere conto che “... resta invariato per gli eredi il diritto a godere delle quote residue della detrazione, purché conservino la detenzio- ne materiale e diretta dell’immobile ...” (art. 2, comma 5, Legge n. 289/2002). Attenzione: dal 2012 (così come previsto dal D.L. n. 201/2011), in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la de- tenzione materiale e diretta del bene. Quota detraibile In merito alla quota detraibile nell’anno del trasferimento nell’anno di trasferi- dell’immobile, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito (circ. min. n. 19 del mento dell’immobile 1° giugno 2012) che la stessa spetta per intero al contribuente titola- re del diritto a fruire della detrazione residua sulla base delle indica- zioni più sopra riportate. Trasferimento della Solo l’erede del conduttore che subentra nella titolarità del contrat- detrazione in caso di to di locazione e che conserva la detenzione materiale e diretta del decesso del condut- bene può portare in detrazione le rate residue (circ. min. n. 13/E del tore 9 maggio 2013). Trasferimento La cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire me- dell’inquilino ovvero no il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario che comodatario hanno eseguito gli interventi oggetto della detrazione. Conseguen- temente tali soggetti continueranno a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento. 2.5. Detrazione per le spese sulle parti comuni del condominio Interventi agevolati La detrazione in esame torna applicabile per le spese sostenute ed ef- fettivamente rimaste a carico per la realizzazione di lavori di manu- tenzione straordinaria nonché ordinaria, sulle parti comuni di edifici residenziali nonché per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinari, di restauro e di risanamento conservativo e di ristruttu- razione edilizia sulle singole unità immobiliari. La detrazione spettan- te deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Attenzione: sono agevolabili anche le spese di manutenzione della casa del portiere, la nuova costruzione e rifacimento della fognatura (ris. min. n. 7/E del 12 febbraio 2010). Casi particolari Il soggetto che a sue spese installa in un condominio, per suo esclusivo utilizzo, un montascale per accedere al piano garage, non deve dividere con gli altri condòmini la detrazione fiscale in © Wolters Kluwer Italia 21
2. Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio esame; anche se l’intervento di ristrutturazione è avvenuto sulle parti comuni l’agevolazione non va calcolata in base alla quota mil- lesimale (ris. min. n. 336/E del 1° agosto 2008). Nel caso in cui l’istallazione di un ascensore nel cavedio condomi- niale non sia stata approvata dall’assemblea condominiale ma ab- bia ricevuto preventiva autorizzazione da parte del Comune, il condomino - unico finanziatore dell’intervento (riconducibile alla categoria della manutenzione straordinaria e finalizzato all’elimi- nazione di barriere architettoniche) - può usufruire della detrazio- ne in esame delle spese, limitatamente però alla parte di spesa ri- feribile alla quota a lui imputabile sulla base della tabella condo- miniale di ripartizione millesimale (ris. min. n. 264/E del 25 giugno 2008, n. 264/E). In merito alla possibilità, per un consorzio, quale soggetto appal- tante dei lavori, di essere assimilato al condominio ai fini della spettanza della detrazione si fa presente quanto segue. I consorzi tra proprietari di immobili, come quello oggetto di risoluzione, co- stituiscono figure atipiche nell’ordinamento giuridico che secondo la giurisprudenza presentano i caratteri delle associazioni non ri- conosciute (Cass. n. 4125/2003). Detti soggetti sono pertanto di- sciplinati dagli accordi degli associati (atto costitutivo e statuto) nonché, in mancanza di specifiche diverse pattuizioni contrattuali, dalle disposizioni che regolano le associazioni non riconosciute. La possibilità che siano assimilati ai condomini dipende pertanto dalla disciplina contrattuale ed in particolare da quella contenuta nell’atto costitutivo e nello statuto. Se dallo statuto e dall’atto co- stitutivo sembra prevalere la funzione dinamica dell’ente e la sua organizzazione piuttosto che l’istituzione su base reale, come av- viene nei condomini, si ritiene che non si configurino i presupposti previsti dalla normativa agevolativa (al riguardo si veda ris. min. n. 84/E del 7 maggio 2007). Profili IVA Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota IVA agevolata del 10%. Limiti di spesa Il limite massimo è di euro 96.000. Tale limite, su cui operare la detra- zione è riferito ad ogni singola abitazione, tenendo comunque pre- sente che il limite massimo è riferito per ogni appartamento (ris. min. n. 19/E del 25 gennaio 2008). Inoltre, il beneficio deve essere suddivi- so con gli altri soggetti, eventualmente, contitolari di ogni unità im- mobiliare. Bonifici e dichiarati- 1. Per beneficiare della detrazione in esame risulta necessario effet- vi tuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico ban- cario o postale soggetto a ritenuta dell’8% (dal 1° gennaio 2015). Il pagamento dei lavori potrà avvenire da un conto corrente con- dominiale o in alternativa dal conto corrente di uno dei condòmi- ni a cui sarà affidato ufficialmente l’incarico del pagamento. Nei bonifici devono essere indicati: • la causale del versamento; • il codice fiscale del condominio ed anche il codice fiscale dell’amministratore o del condomino che effettua il pagamento; 22 © Wolters Kluwer Italia
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