BITCOIN & CRIPTOVALUTE - Una sintesi giuridica e fiscale Pordenone, 25 settembre 2017 - Unindustria Pordenone

Pagina creata da Stefano Vitiello
 
CONTINUA A LEGGERE
BITCOIN & CRIPTOVALUTE - Una sintesi giuridica e fiscale Pordenone, 25 settembre 2017 - Unindustria Pordenone
BITCOIN &
  CRIPTOVALUTE
                     Una sintesi giuridica e fiscale

                            Pordenone, 25 settembre 2017
Studio Franchi
Dott.ssa Federica Franchi
Commercialista in Trieste
BITCOIN & CRIPTOVALUTE - Una sintesi giuridica e fiscale Pordenone, 25 settembre 2017 - Unindustria Pordenone
Aspetti introduttivi

• E’ una TECNOLOGIA DIROMPENTE che può
  avere molteplici applicazioni (commerciale,
  finanziario, giuridico, politico)

• E’ un NUOVO PARADIGMA, cambio di
  mentalità

                                        Federica Franchi
25/09/2017                                                 2
BITCOIN & CRIPTOVALUTE - Una sintesi giuridica e fiscale Pordenone, 25 settembre 2017 - Unindustria Pordenone
Aspetti introduttivi

• COMPLESSITA’

• DECENTRALIZZAZIONE

                                    Federica Franchi
25/09/2017                                             3
BITCOIN & CRIPTOVALUTE - Una sintesi giuridica e fiscale Pordenone, 25 settembre 2017 - Unindustria Pordenone
Il BITCOIN è un concetto
                 positivo o negativo?

               La tecnologia è NEUTRA
             Dipende dall’USO che ne facciamo

                                            Federica Franchi
25/09/2017                                                     4
BITCOIN & CRIPTOVALUTE - Una sintesi giuridica e fiscale Pordenone, 25 settembre 2017 - Unindustria Pordenone
Cosa sono le VALUTE VIRTUALI?
«Sono RAPPRESENTAZIONI DIGITALI DI VALORE
NON EMESSE DALLA BANCA CENTRALE o da una
autorità pubblica.

Non sono necessariamente collegate ad una valuta
avente corso legale, ma sono utilizzate
- COME MEZZO DI SCAMBIO o
- DETENUTE A SCOPO DI INVESTIMENTO e
- POSSONO ESSERE TRASFERITE, ARCHIVIATE e
  NEGOZIATE ELETTRONICAMENTE»

                                        Federica Franchi
25/09/2017                                                 5
BITCOIN & CRIPTOVALUTE - Una sintesi giuridica e fiscale Pordenone, 25 settembre 2017 - Unindustria Pordenone
Che cosa è la BLOCKCHAIN?
«E’ un LIBRO GIORNALE A BLOCCHI legati con
un sistema concatenato indissolubile, che è
liberamente accessibile e basato sul consenso
che è decentrato (peer-to-peer)»

- NON E’ CANCELLABILE O MODIFICABILE
- Tutto è contemporaneamente presente e
  pubblico
- Rappresentazione   1:1   dell’economia
  BITCOIN
                                     Federica Franchi
25/09/2017                                              6
BITCOIN & CRIPTOVALUTE - Una sintesi giuridica e fiscale Pordenone, 25 settembre 2017 - Unindustria Pordenone
Cosa è la BLOCKCHAIN?
La Blockchain pone in essere un nuovo
paradigma perché consente di fondere
assieme lo scambio (sistema di
pagamento) e la cosa scambiata
(moneta)

                                     Federica Franchi
25/09/2017                                              7
BITCOIN & CRIPTOVALUTE - Una sintesi giuridica e fiscale Pordenone, 25 settembre 2017 - Unindustria Pordenone
Sistema di pagamento attuale

                                 Federica Franchi
25/09/2017                                          8
BITCOIN & CRIPTOVALUTE - Una sintesi giuridica e fiscale Pordenone, 25 settembre 2017 - Unindustria Pordenone
Sistema di pagamento attuale
CARTA DI CREDITO:            CONTANTE:
- Pagamenti a distanza       - Accessibile a tutti (non
- Pagamenti ricorrenti         occorre avere un conto
- Dimensioni contenute         corrente)
                             - Pagamenti anonimi
                               (identità delle parti e
VANTAGGI:                      causale)
- Tracciabilità (strumento
di controllo)
                             VANTAGGI:
                             -Privacy
                                               Federica Franchi
25/09/2017                                                        9
BITCOIN & CRIPTOVALUTE - Una sintesi giuridica e fiscale Pordenone, 25 settembre 2017 - Unindustria Pordenone
Sistema di pagamento evoluto
      «contante digitale»
             CARATTERISTICHE:
             - Unisce i vantaggi della moneta
             elettronica con quella del contante
             - Pagamenti a distanza; ma come
             pagamento in contanti (istantaneo)

             VANTAGGI:
             Privacy + Tracciabilità

                                        Federica Franchi
25/09/2017                                                 10
«Asset» Digitale
    Il bitcoin è un attivo senza
    essere il passivo di un altro
    soggetto (non ha il
    carattere di un credito).

    E’ un numero registrato su
    un libro mastro ma non è il
    diritto ad ottenere una
    somma di denaro
                                    Federica Franchi
25/09/2017                                             11
IL BITCOIN E’ ANONIMO?
                   E’ pseudoanonimo
             Tutte le transazioni sono perfettamente
               tracciabili. Non si arriva facilmente
                  all’identità dei singoli soggetti.

                                               Federica Franchi
25/09/2017                                                        12
Facciamo un confronto

                              CONTANTE
BITCOIN

                SOGGETTI                  SOGGETTI
              PSEUDOANONIMI                IGNOTI

               TRANSAZIONE               TRANSAZIONE
                 PUBBLICA                   IGNOTA

                                              Federica Franchi
 25/09/2017                                                      13
IL BITCOIN E’ UNO SCHEMA PONZI?
                       NO
Le caratteristiche tipiche dello schema Ponzi sono:
• investimento legato ad un solo promotore o
  azienda
• promessa di alti guadagni a breve termine;
• ottenimento dei guadagni da escamotage
  finanziari o da investimenti di "alta finanza"
  documentati in modo poco chiaro;
• offerta rivolta ad un pubblico non competente in
  materia finanziaria;
                                           Federica Franchi
25/09/2017                                                    14
IL BITCOIN E’ LEGALE?

             Sì. Lo dice la BANCA D’ITALIA.
             (documento del 30/01/2015)

«In     ITALIA,  l’acquisto, l’utilizzo e
l’accettazione in pagamento delle valute
virtuali debbono allo stato ritenersi
ATTIVITA’ LECITE»
                                              Federica Franchi
25/09/2017                                                       15
IL BITCOIN E’ LEGALE?
Nello stesso documento viene anche
specificato che:

«le valute virtuali POSSONO ESSERE
UTILIZZATE PER ACQUISTARE BENI O
SERVIZI SOLO SE IL VENDITORE E’
DISPONIBILE AD ACCETTARLE»
25/09/2017                           Federica Franchi   16
Che cos’è il BITCOIN?

                                     Federica Franchi

25/09/2017                                              17
IL BITCOIN E’ MONETA?

Caratteristiche:

-   MEZZO DI SCAMBIO
-   RISERVA DI VALORE
-   UNITA’ DI CONTO
-   STRUMENTO DI PAGAMENTO

                                     Federica Franchi
25/09/2017                                              18
IL BITCOIN E’ MONETA?
Però…

La MONETA è in senso tecnico un insieme
di banconote e monete cartacee che viene
emesso dalle banche centrali e
pertanto ha VALORE LEGALE.

In tutti gli ordinamenti statali , ci sono
norme che stabiliscono che il denaro con
cui si pagano i debiti (senza il rifiuto del
creditore) ed anche le tasse, è quello
indicato dalle autorità monetarie.

                                               Federica Franchi
25/09/2017                                                        19
IL BITCOIN E’ UN PRODOTTO
                    FINANZIARIO?
Caratteristiche dei PRODOTTI FINANZIARI:
- ACQUISTATI CON FINALITA’ DI INVESTIMENTO
- PER GUADAGNARE DELL’AUMENTO DI VALORE

                                     Federica Franchi
25/09/2017                                              20
IL BITCOIN E’ UN PRODOTTO
                    FINANZIARIO?
C’è un LIMITE anche in questa definizione.

Nel TESTO UNICO della FINANZA gli strumenti
finanziari sono specificati in un elenco ed:
- ESISTE UN ORGANO DI CONTROLLO (es.
   Consob, SEC)
- STRUMENTO FINANZIARIO                 MEZZO DI
   PAGAMENTO
                                       Federica Franchi

25/09/2017                                                21
IL BITCOIN E’ UN BENE-MERCE?
In origine il DENARO era considerato una MERCE
(con le caratteristiche di mezzo di scambio,
riserva di valore, unità di conto e strumento di
pagamento). Poi nel tempo vi è stata una
evoluzione, perché vi è l’autorità monetaria che
detta le regole delle monete statali a corso
forzoso.

                                       Federica Franchi

25/09/2017                                                22
IL BITCOIN E’ UN BENE-MERCE?
 Art.810 del Codice Civile: «Sono beni le cose che
 possono fare oggetto di diritti»

 - un BENE MOBILE ed

 - IMMATERIALE
 (anche se il c.c. fa riferimento ad un bene materiale)

                                                 Federica Franchi

25/09/2017                                                          23
BITCOIN
               MONETA               STRUMENTO                BENE
             - Riserva di valore    FINANZIARIO           - Le cose che
                 - Mezzo di           - Finalità di        fanno oggetti di
                    scambio            investimento         diritti (art. 810
              - Unità di conto      - Per guadagnare               c.c.)
               - Strumento di         nell’aumento di
                  pagamento                 valore

                VALUTA ESTERA                      SISTEMA DI
               - Non ha corso legale nello        PAGAMENTO
                         stato
                                               - Funzione di pagamento su
                                                     base volontaria

                                                                        Federica Franchi

25/09/2017                                                                                 24
IL BITCOIN RIASSUMENDO…

 Il BITCOIN è peculiare e non definibile da una
 unica categoria a livello giuridico.
 E’ un concetto «liquido» e multiforme.
 BENE carente della materialità
 Si basa su un sistema a BASE VOLONTARIA

                                          Federica Franchi

25/09/2017                                                   25
BITCOIN E FISCO Internazionale
  Qualche esempio di come viene trattato fiscalmente il
                       BITCOIN:
• U.S.A. - (I.R.S. - Internal Revenue Service) – NOTICE 2014-21 - «The
  notice provides that virtual currency is treated as property for U.S.
  federal tax purposes. General tax principles that apply to property
  transactions apply to transactions using virtual currency”- AI FINI
  FISCALI COME PROPRIETA’

• CANADA – (Canada Revenue Agency) - Gli scambi bitcoin contro
  merci o servizi sono considerati baratto (barter), quindi si dichiara il
  valore del bene scambiato. Acquisti/vendite ai fini speculativi di
  bitcoin sono considerati investimenti speculativi finanziari (reddito
  da capitale).

                                                              Federica Franchi
25/09/2017                                                                       26
BITCOIN E FISCO Europeo
 Inquadramento fiscale del BITCOIN in Europa, qualche
                      esempio:
• OLANDA - Risoluzione fisco del 10/4/2013 – applicabilità IVA
• FINLANDIA - Risoluzione fisco del 28/8/2013 e Ruling 34/2014 –
esenzione IVA
• NORVEGIA - Risoluzione fisco nov. 2013 e gen. 2017 – prima
imponibile IVA poi esenzione IVA
• GRAN BRETAGNA - Revenue and Customs Brief 9/2014 HMRC –
esenzione IVA
• Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 22 ottobre 2015,
causa C-264/14 (relativo ad un «exchanger» svedese) – esenzione IVA

                                                         Federica Franchi
25/09/2017                                                                  27
BITCOIN E FISCO in Italia
Imposte indirette         Imposte dirette
- IVA                     • IRPEF
                          • IRES

                          Soggetti
                          - PERSONE FISICHE
                          - TITOLARI DI REDDITI DI
                            IMPRESA
                                           Federica Franchi

25/09/2017                                                    28
BITCOIN ed IVA
  Ai fini IVA il BITCOIN è inteso come un servizio,
                     ma è esente?
                       Sì,
  Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione
 europea, del 22 ottobre 2015, causa C-264/14 -
                    Hedqvist
                che rimanda alla
      Direttiva 112/2006/CE - Art. 135.1
                                           Federica Franchi
25/09/2017                                                    29
BITCOIN ed IVA
Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 22
ottobre 2015, causa C-264/14
 «prestazioni di servizi, come quelle oggetto del procedimento
principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro
unità della valuta virtuale «bitcoin» , costituiscono OPERAZIONI
ESENTI dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi di tale disposizione.»

                                                           Federica Franchi
25/09/2017                                                                    30
BITCOIN ed IVA
    Risoluzione Agenzia Entrate 72/E del 2/9/2016

 Fattispecie:
 cambiavalute
 bitcoin /monete fiat;

 Riferimento principale: Corte di Giustizia dell’Unione europea,
 sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14

 Le operazioni di acquisto e vendita con margine sono prestazioni di
 servizi a titolo oneroso
                                                             Federica Franchi

25/09/2017                                                                      31
BITCOIN ed IVA
 Risoluzione Agenzia Entrate 72/E del 2/9/2016
 Le prestazioni sono esenti IVA ai sensi dell’articolo 10,
 primo comma, n. 3), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

 «Nel procedimento principale, è pacifico che la valuta
 virtuale «bitcoin» non abbia altre finalità oltre a quella di
 un mezzo di pagamento e che essa sia accettata a tal fine
 da alcuni operatori» (riprendendo quanto affermato dalla
 Corte di Giustizia EU)

                                                   Federica Franchi
25/09/2017                                                            32
BITCOIN ed Imposte Dirette
                   PRESUPPOSTI

        TUIR – TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI
                REDDITI (D.P.R. 917/1986)

Art. 1 – « Presupposto dell’imposta sul reddito
  delle persone fisiche è il possesso di redditi in
  denaro o in natura rientranti nelle categorie
  indicate nell’art. 6»
                                          Federica Franchi

25/09/2017                                                   33
BITCOIN ed Imposte Dirette
             CLASSIFICAZIONE DEI REDDITI
Art. 6 – «I singoli redditi sono classificati nelle seguenti
  categorie:
                                  FONDIARI

                                 DI CAPITALE

                                  DI LAVORO
                                 DIPENDENTE
               REDDITI
                                  DI LAVORO
                                 AUTONOMO

                                 DI IMPRESA

                                   DIVERSI

                                                   Federica Franchi
25/09/2017                                                            34
BITCOIN ED IRPEF
 La persona fisica che detiene, utilizza o cede
   criptovalute può generare dei redditi.

 Sono redditi di capitale o redditi diversi?

 Il reddito da capitale deriva da eventi «certi» -
     Art.44 Redditi di capitale:
 «h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per
    oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui
    possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in
    dipendenza di un evento incerto.»

                                                                Federica Franchi

25/09/2017                                                                         35
BITCOIN ED IRPEF
 L’attività di generazione di criptovalute - cd. «Mining»
  Art.67 – Redditi Diversi

 i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate
 abitualmente;

 l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate
 abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o
 permettere;

 NON ABITUALITA’?

                                                                 Federica Franchi

25/09/2017                                                                          36
BITCOIN ED IRPEF
 L’attività di generazione di criptovalute - cd. «Mining»

   Art.67 – Redditi Diversi

 d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei
 giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i
 premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché
 quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti
 artistici, scientifici o sociali;
                                               Federica Franchi

25/09/2017                                                        37
BITCOIN ED IRPEF
 La persona fisica che cede un bene od effettua un
   servizio ed in cambio accetta bitcoin.

 Se la persona fisica cede un bene, es. attrezzatura sportiva
   usata, non è necessario fare nulla (valore è il valore
   normale del bene)

 Se la persona fisica effettua un lavoro autonomo
   occasionale, es. consulenza occasionale, vi è rilevanza
   tributaria (dichiarazione prende come riferimento il
   valore normale ex. Art. 9 del TUIR)
                                                   Federica Franchi

25/09/2017                                                            38
BITCOIN ED IRPEF
 La persona fisica che utilizza bitcoin e da ciò si generano differenziali positivi
    tra l’acquisto e la vendita delle stesse
 Art. 67 – Redditi diversi
 c-ter) le plusvalenze (…) realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non
      rappresentativi di merci (….) di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti
      correnti(…). Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche
      il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;
 c-quater) i redditi (…) comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od
      acquistare a termine strumenti finanziari, valute, (…)di ricevere o effettuare a termine uno o più
      pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di
      metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della
      presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
 c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante
      cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione
      a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati
      mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza
      di un evento incerto
 Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal
      deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dal contribuente
      superi euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui (art. 67, comma 1, lett. c-ter) e comma
      1-ter);

                                                                                                 Federica Franchi

25/09/2017                                                                                                          39
BITCOIN ED IRPEF
 La persona fisica che utilizza bitcoin e da ciò si generano
   differenziali positivi tra l’acquisto e la vendita delle stesse

               DIPENDE DALL’INTERPRETAZIONE

                                       CRIPTOVALUTE NON
           TITOLI NON                 SONO INQUADRABILI IN
        RAPPRESENTATIVI DI               NESSUNA DELLE
              MERCI                       IPOTESI VISTE
                                            NELL’ART. 67

                                                     Federica Franchi

25/09/2017                                                              40
BITCOIN ED IRPEF
 Risoluzione Agenzia Entrate 72/E del 2/9/2016

      “… per le persone fisiche che detengono i
      bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, si
      ricorda che le operazioni pronti (acquisti e
      vendite) di valuta NON generano redditi
      imponibili mancando la finalità speculativa”

                                              Federica Franchi

25/09/2017                                                       41
BITCOIN e monitoraggio fiscale
                     QUADRO RW

                                        Federica Franchi

25/09/2017                                                 42
BITCOIN e monitoraggio fiscale
                     QUADRO RW
   Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del
   monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in
   Italia che detengono investimenti all'estero e attività
   estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di
   altro diritto reale indipendentemente dalle modalità
   della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini
   dell'Imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE) e
   dell'Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti
   correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero
   (IVAFE)
                                                   Federica Franchi

25/09/2017                                                            43
BITCOIN e Risoluzione Ministeriale
          n. 72/E del 02/09/2016
                      Exchanger chiede di sapere:
 A) il corretto trattamento delle operazioni di acquisto e cessione
 di moneta virtuale ai fini IVA e delle imposte dirette (IRES ed
 IRAP);
 B) se l’Exchanger è considerato sostituto di imposta
 RISPOSTA:
 - Esenzione IVA
 - L’Exchanger NON E’ considerato SOSTITUTO DI IMPOSTA
 - Assimilazione a VALUTE ESTERE ai fini delle imposte dirette
 - Antiriciclaggio (cambiavalute)

                                                       Federica Franchi

25/09/2017                                                                44
BITCOIN e Risoluzione Ministeriale
           n. 72/E del 02/09/2016
                      Alcune criticità

  - Equiparazione del BITCOIN a VALUTE ESTERE

  - Non vi è un CAMBIO UFFICIALE

  - Principi contabili non prevedono il BITCOIN come VALUTA

                                                   Federica Franchi

25/09/2017                                                            45
BITCOIN ED IMPRESE
 Se una impresa cede beni o servizi e in cambio riceve bitcoin,
 come deve comportarsi?

 - Emissione dello scontrino fiscale come di norma; se viene
   emessa una fattura, con indicazione in EURO dell’IVA;
 - Normale applicazione delle norme ai fini della determinazione
   delle imposte sui redditi

 Se una impresa cede bitcoin ?

 - Emissione di una fattura esente ai sensi dell’art. 10 DPR
 633/1972
                                                      Federica Franchi

25/09/2017                                                               46
BITCOIN ED IRES
 - Principio di costi, ricavi e rimanenze (es.
 exchanger) assoggettare ad imposizione i componenti di reddito
 derivanti dalla attività di intermediazione nell’acquisto e vendita di
 bitcoin, al netto dei relativi costi inerenti a detta attività.

 -Se si utilizzano bitcoin per l’acquisto o vendita di
 beni o servizi (es. commercianti, liberi
 professionisti) – (art. 9 valore normale)

 - Valorizzazionea fine esercizio – informativa in
 Nota Integrativa
                                                          Federica Franchi

25/09/2017                                                                   47
BITCOIN e
    NUOVA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
  Il decreto legislativo del 25 maggio 2017 numero 90, in attuazione
  della direttiva Ue 2015/849 che ha modificato le precedenti (2005/60 e
  2006/70) ha riscritto completamente la normativa antiriciclaggio, novellando
  il D. lgs 231/2007 .

  Tra i SOGGETTI OBBLIGATI PREVISTI DALLA NORMATIVA figurano
  tra gli altri:
  - OPERATORI NON FINANZIARI (comma 5 dell’art.3)
  Vi rientrano i PRESTATORI DI SERVIZI RELATIVI ALL’UTILIZZO DI VALUTA
  VIRTUALE, limitatamente all’attività di CONVERSIONE DI VALUTE VIRTUALI
  IN VALUTE DI CORSO FORZOSO (CAMBIA VALUTE VIRTUALE)

                                                                Federica Franchi

25/09/2017                                                                         48
CONCLUSIONI FINALI

 E’ un sistema decentralizzato – vive di regole proprie

 Non facilmente classificabile

 Utilizzare le norme che già abbiamo per applicarle alle
 fattispecie.

 La parte fiscale può essere molto più complessa di quanto
 esposto finora perché le casistiche sono le più disparate ed è
 necessario effettuare una analisi approfondita caso per caso.

                                                          Federica Franchi

25/09/2017                                                                   49
GRAZIE
                  PER
             L’ATTENZIONE!

                  Dott.ssa Federica Franchi
                  Commercialista, Revisore Legale
                  Consulente d’Impresa
                  Contatti:
                  franchi.studio@gmail.com
                  Tel. 040/371140

25/09/2017                                          50
Puoi anche leggere