REGOLAMENTO COMUNALE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - Allegato alla Deliberazione Consiliare .., n.

Pagina creata da Melissa Cosentino
 
CONTINUA A LEGGERE
REGOLAMENTO COMUNALE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - Allegato alla Deliberazione Consiliare .., n.
REGOLAMENTO COMUNALE

           DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE

Allegato alla Deliberazione Consiliare ………….., n.
TITOLO I

                               Art. 1
     Oggetto del Regolamento – Finalità ed Ambito di applicazione

      Il   presente     regolamento,    adottato  nell’ambito   della  potestà
regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,
disciplina l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di
Cittadella, istituita dall’art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27 dicembre
2013, n. 147.

                                     Art. 2
                                 Soggetto attivo

      Relativamente alla componente patrimoniale del tributo, il Comune di
Cittadella è soggetto attivo per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul
suo territorio.
      Relativamente alla tariffa corrispettiva sui rifiuti il soggetto attivo
unitamente al Comune è il Gestore ETRA S.p.A. partecipata dal Comune.

                                   Art. 3
                            Componenti del Tributo

       Il tributo si articola in due componenti:
 la componente patrimoniale costituita dall’imposta municipale propria (IMU)
   di cui all’art. 13 del D.L. 8 dicembre 2011, n. 201, convertito con
   modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
 la componente servizi, articolata a sua volta:
   a) nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-
   679, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e all’art. 1 del D.L. 7 marzo 2014, n.
   16.
   b) nella tariffa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-668, della Legge
   27 dicembre 2013, n. 147, e art. 2 del D.L. 7 marzo 2014, n. 16, destinata
   a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
       Il presente Regolamento, disciplina l’Imposta Unica Comunale (IUC)
limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI)
di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed
integrazioni.
       L’Imposta Comunale Propria (IMU) è disciplinata dal relativo
Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 21 giugno
2012, n. 18.
       La Tariffa sui Rifiuti (TARI) è disciplinata dal relativo Regolamento
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 29 novembre 2013, n. 47.
       Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le
disposizioni normative e i regolamenti vigenti.
TITOLO II
  DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI
                           (TASI)

                                   Art. 4
                      Presupposto impositivo e finalità

       Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a
qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini
dell’imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
       E’ assoggettata ad imposizione anche l’abitazione principale così come
definita ai fini dell’IMU.

                                  Art. 5
                     Individuazione Servizi Indivisibili

       L’art. 1, comma 682, L. 147/2013, dispone che con il regolamento da
adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il Comune individua i servizi
indivisibili al cui finanziamento il gettito TASI è diretto.
       A tal fine nel bilancio di previsione anno 2014 sono individuati i seguenti
servizi indivisibili:
- Polizia Locale
- Istruzione pubblica Scuola Materna
- Istruzione pubblica Scuola Elementare
- Istruzione pubblica Scuola Media
- Istruzione pubblica assistenza scolastica
- Biblioteca e servizi culturali
- Viabilità e servizi connessi
- Illuminazione pubblica
- Verde pubblico e altri servizi al territorio e ambiente
- Servizi per l’infanzia, minori, anziani, assistenza e beneficenza pubblica e
servizi diversi alla persona
- Servizio necroscopico
       La Deliberazione Consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni
TASI, da assumere annualmente contestualmente all’approvazione del Bilancio
di Previsione, darà atto dei costi per i servizi di cui sopra.

                                   Art. 6
                               Soggetti passivi

       Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree
edificabili di cui all’art. 4.
       Nel caso in cui l’oggetto imponibile sia occupato da un soggetto diverso
dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di
un’autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l’occupante non faccia
parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
       L’occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 ed il 30 per
cento del tributo complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per
la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall’occupante è
fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote.
La restante parte è dovuta dal possessore.
       In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel
corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta interamente soltanto dal
possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso,
abitazione e superficie.
       In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli
adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore
effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di
possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione per la propria
quota, del fabbricato o dell’area edificabile, conteggiando per intero il mese nel
quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
       Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il
soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della
TASI dovuta per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli
possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri
obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali in uso
esclusivo.
       Per le parti comuni di condominio individuate dall’art. 1117 c.c. e
occupate e condotte in via esclusiva da singoli condomini, gli stessi devono
considerarsi direttamente obbligati al pagamento della tariffa.
       Nel caso in cui l’immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione
finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della
stipulazione e per tutta la durata del contratto.

                                      Art. 7
                                 Base imponibile

      La base imponibile è la stessa prevista per l’applicazione dell’Imposta
municipale propria (IMU) di cui all’art. 13, D.L. 201/2011.
      La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno
durante il quale sussistono tali condizioni.
      Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10, D.Lgs. n.
42/2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al
presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma precedente. In
caso di ristrutturazione di un immobile storico, viene considerato come base
imponibile il valore dell’area fabbricabile dalla data di inizio dei lavori di
demolizione fino alla data di fine lavori o fino all’attribuzione di una nuova
rendita se antecedente alla data di fine lavori.
Art. 8
                                     Aliquote

      Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato dalle
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima
delibera può essere deliberato l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a
determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia di
destinazione degli immobili
      Ai fini dell’applicazione delle aliquote sono equiparate alle abitazioni
principali le seguenti fattispecie:
 la casa coniugale che, a seguito di provvedimento di separazione legale,
   annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
   viene assegnata al coniuge non proprietario;
 l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o
   disabili nella quale dimoravano ed avevano la residenza prima
   dell’acquisizione della residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
   ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 l'unità immobiliare a fini residenziali posseduta a titolo di proprietà o di
   usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a
   condizione che la stessa non risulti locata;
 le unità immobiliari degli ATER/IACP regolarmente assegnate e delle
   cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci.

                                    Art. 9
                     Periodi di applicazione del Tributo

      L’imposta è dovuta per anni solari e proporzionalmente alla quota di
possesso.
      Ogni possessore o detentore effettua il versamento dell’imposta
conteggiando per intero il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è
protratta per almeno 15 giorni.

                                     Art. 10
                                  Dichiarazione

       Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni
concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima
applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai
fini dell’IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per
l’applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che
hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, la cui
dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo e
tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel
termine del 30 giugno dell’anno successivo.
       Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato la dichiarazione può
essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
       La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune,
ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino
modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del
tributo. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la
numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione
delle    unità   immobiliari    a    destinazione   ordinaria   devono   essere
obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione
dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente.

                                   Art. 11
                                 VERSAMENTI

      I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il
modello F24.
      Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il
Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del
contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in
caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque
tenuto a versare l’imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla
dichiarazione nei termini di cui al successivo paragrafo.
      Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente
dovuto per l’anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno,
pari all’importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote
e delle detrazioni dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata
entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l’intero anno, con
eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà
del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente
dovuto in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
      Per l’anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote
e detrazioni deliberate per l’anno.
      Il tributo non è versato qualora lo stesso sia inferiore ad € 5,00, come
normato dal Regolamento generale delle entrate tributarie in vigore nel
Comune di Cittadella. Tale importo s’intende riferito al tributo
complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e di
saldo.

                                  Art. 12
                         Rimborsi e compensazioni

       Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate
e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da
quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
       Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data
di presentazione dell’istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è
corrisposto l’interesse pari al tasso legale.
       Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata
nell’istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal
contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è
subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
       Non si procede al rimborso di somme fino ad € 10,00.
Art. 13
                        Attività di controllo e sanzioni

       L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella L.
n. 147/2013 e L. n. 296/2006.
       Il funzionario responsabile è il Dirigente dei Servizi Economico –
Finanziari del Comune di Cittadella a cui sono attribuiti tutti i poteri per
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di
sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza
in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
       Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il
funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati
e notizie a uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in
esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili
a tributo mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di
almeno setti giorni.
       In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento
alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a
presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile.
       In caso di tardivo, omesso o insufficiente versamento della TASI
risultante dalla dichiarazione, si applica l’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997,
n. 471.
       In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la
sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di €
50,00.
       In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 al 100 per
cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
       In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui
al comma 3, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la
sanzione da € 100,00 a € 500,00.
       Le sanzioni per omessa, infedele dichiarazione e omessa, incompleta,
infedele risposta al questionario sono ridotte ad un terzo se, entro il termine di
proposizione del ricorso, interviene l’acquiescenza del contribuente, con
pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
       Non si procede all’emissione dell’atto di accertamento qualora
l’ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia
superiore all’importo di € 10,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta,
salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del
tributo.
       Gli accertamenti divenuti definitivi, purché non impugnati nei termini o a
seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per
le annualità successive all’intervenuta definitività.
Art. 14
          Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

      Il Comune, su istanza del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di
temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del
pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un
massimo di 24 rate mensili, ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi
fino a sei mesi, e successivamente la ripartizione del pagamento fino ad un
massimo di 18 rate mensili. Se l’importo complessivamente dovuto dal
contribuente è superiore ad € 5.000,00, il riconoscimento di tali benefici è
subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria
o fidejussione bancaria.
      La polizza fidejussoria deve essere accettata dal Comune.
      La sospensione e la rateizzazione comportano l’applicazione di interessi al
tasso legale vigente alla data di presentazione dell’istanza.
      La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di
decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.
      In caso di mancato pagamento di una rata, il debitore decade
automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l’importo ancora dovuto è
immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un’unica soluzione.
L’importo non può più essere rateizzato e le sanzioni sono applicate per intero.

                                  Art. 15
                            Riscossione coattiva

     La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al
D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
     Non     si  procede     a   riscossione   coattiva    quando    la somma
complessivamente dovuta dal debitore sia inferiore al compenso che il Comune
deve pagare per la loro riscossione.

                                    Art. 16
                               Entrata in vigore

     Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°
gennaio 2014.
Puoi anche leggere