COMUNE di MALBORGHETTO-VALBRUNA

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COMUNE di MALBORGHETTO-VALBRUNA
                                                Provincia di Udine
                              Piazza Palazzo Veneziano, n. 1 – 33010 Malborghetto-Valbruna
                                           UFFICIO TRIBUTI/ASSISTENZA
Cod. Fisc. 84004050302                                                                       Tel. 0428/60023-60044 int. 5
Part. I.V.A. 01064000308                                                                             Fax 0428/60318
e-mail: tributi@com-malborghetto-valbruna.regione.fvg.it

                    IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ANNO 2014

Che cos’ è l’I.M.U.?
L’I.M.U. ha sostituito l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I) ed è l’imposta municipale propria.

Chi paga?
Devono pagare l’imposta:
• i proprietari degli immobili (case, negozi, capannoni industriali, aree fabbricabili ecc.);
• i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, enfiteusi, superficie, abitazione ( si ricorda che ha diritto di
abitazione sull’intera unità immobiliare il coniuge superstite che utilizza l’abitazione di famiglia);
• i locatari di immobili concessi in locazione finanziaria (c.d. leasing);
• concessionari di aree demaniali.

Non devono pagare l’I.M.U. gli inquilini.

Sono esenti dall’imposta, ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

 a) le abitazioni principali (ovvero l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto fabbricati come unica unità
immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) ad eccezione degli
immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze, classificate nelle
categorie catastali C2 (magazzini, locali di deposito, cantine e simili), C6 (stalle, scuderie, rimesse,
autorimesse) e C7 (tettoie chiuse e/o aperte e simili), nella misura massima di un’unità per ciascuna delle
categoria catastali suddette anche se iscritte in catasto unitamente al fabbricato abitativo.
b) le unità immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008.
d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze di
polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile,
nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28,
comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
f) i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati.
g) i fabbricati rurali ad uso strumentali di cui all’art. 13, comma 8 del D.L. 201/1011 convertito in Legge
22/12/2011 n. 214.
h) i terreni agricoli.

Le aliquote I.M.U. per l’anno 2014, fissate con delibera del Consiglio Comunale sono:

     ALIQUOTE:

      aliquota di base : 0,7 % (zerovirgolasettepercento);
 aliquota abitazione principale solo per le categorie catastali A1, A8 e A9: 0,4%
   (zerovirgolaquattropercento)

    aliquota fabbricati adibiti a uso civile abitazione e relative pertinenze concessi in uso gratuito ai
   parenti in linea retta e collaterale di secondo grado, anagraficamente residenti negli stessi: 0,5%
   (zerovirgolacinquepercento).
   L’assimilazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore
   di euro 500,00; nel caso in cui la rendita dell’abitazione e delle relative pertinenze (una sola per
   ciascuna categoria C2, C6 e C7) superi i 500 euro complessivi l’abitazione e le pertinenze stesse
   hanno diritto all’assimilazione per la parte di rendita sino a 500 euro, la parte eccedente è soggetta
   all’imposta con aliquota di base.
   Per usufruire della predetta agevolazione è necessario che:
   a) il comodatario abbia la residenza e la dimora abituale nell’immobile;
   b) il contratto di comodato sia debitamente registrato;
   c) l’immobile concesso in comodato abbia una rendita non superiore ad € 500,00; la parte eccedente
        è soggetta all’imposta con aliquota fissata dal Comune per gli immobili tenuti a disposizione.
   L’agevolazione si estende anche alle eventuali pertinenze, pur nella misura massima di un’unità
   pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, a condizione che la rendita
   complessiva di pertinenze ed abitazione principale non sia superiore ad € 500,00;
   L’agevolazione decorre dalla data in cui ricorrono contemporaneamente tutti i requisiti, ovvero della
   stipula e data della residenza e dimora abituale del comodatario; per i periodi inferiori all’anno
   l’agevolazione è calcolata in dodicesimi con riferimento alle modalità di calcolo dell’imposta definite
   per legge. Per il solo anno 2014, qualora il contratto di comodato sia stato registrato in corso d’anno,
   l’agevolazione decorrere da gennaio se a tale data il comodatario risulta residente e stabilmente
   dimorante nell’immobile (circostanza da attestare con dichiarazione sostitutiva ai sensi 445/2000).

    aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui
   al D.P.R. n. 917 del 1986: 0,5% (zerovirgolacinquepercento)

    immobili categoria D: aliquota 0,76% (zerovirgolasettantasepercento)

    DETRAZIONI:
    Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del
suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Le pertinenze ammesse a godere dei benefici previsti per l’abitazione principale devono avere le seguenti
categorie catastali:
    - C/2 Magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte disgiunte dall’abitazione principale e con
        rendita autonoma;
    - C/6 Box o posti auto pertinenziali;
    - C/7 Tettoie chiuse o aperte
    La legge stabilisce che si possano considerare pertinenziali tali unità nel numero massimo di UNA per
    ciascuna tipologia.

Sono equiparate all’abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto
da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero
permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
Sono altresì equiparati all’abitazione principale gli immobili ad uso civile abitazione concessi un uso
gratuito ai parenti in linea retta di primo grado (padre-figlio). In caso di più unità immobiliari, la predetta
agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
Per usufruire della predetta agevolazione è necessario che:
    d) il comodatario abbia la residenza e la dimora abituale nell’immobile;
    e) il contratto di comodato sia debitamente registrato;
    f) l’immobile concesso in comodato abbia una rendita non superiore ad € 500,00; la parte eccedente
è soggetta all’imposta con aliquota fissata dal Comune per gli immobili tenuti a disposizione.
L’agevolazione si estende anche alle eventuali pertinenze, pur nella misura massima di un’unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, a condizione che la rendita
complessiva di pertinenze ed abitazione principale non sia superiore ad € 500,00;
L’agevolazione decorre dalla data in cui ricorrono contemporaneamente tutti i requisiti, ovvero della
stipula e data della residenza e dimora abituale del comodatario; per i periodi inferiori all’anno
l’agevolazione è calcolata in dodicesimi con riferimento alle modalità di calcolo dell’imposta definite per
legge. Per il solo anno 2014, qualora il contratto di comodato sia stato registrato in corso d’anno,
l’agevolazione decorrere da gennaio se a tale data il comodatario risulta residente e stabilmente dimorante
nell’immobile (circostanza da attestare con dichiarazione sostitutiva ai sensi 445/2000).

Quando si paga?
L’I.M.U. complessivamente dovuta per tutti gli immobili posseduti nel Comune di Malborghetto-
Valbruna si paga in due rate:

• la prima entro il 16 giugno 2014 in acconto - pari al 50% dell’imposta dovuta applicando le aliquote
fissate dal Comune;
• la seconda entro il 16 dicembre 2014 a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno
con conguaglio sulla prima rata applicando le aliquote definitive.

Il contribuente può optare per versare tutta l’imposta dovuta entro la scadenza prevista per la rata in
acconto.

Come si calcola l’importo?
Per calcolare la base imponibile dell’I.M.U. si procede come di seguito riportato:

• per i fabbricati iscritti in Catasto, si moltiplica la rendita risultante agli atti al 1° gennaio dell’anno in
corso (aumentata del 5% a seguito della rivalutazione applicata nel 1997) per i seguenti coefficienti:

             Categorie             Coefficienti                        Esempi
Gruppo Catastale A (con esclusione              Fabbricato A/3, rendita € 550,00,
dell’A/10)                            160       valore imponibile = (550,00+5%) x 160 =
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7              € 92.400,00
Gruppo catastale B                    140       Fabbricato C/3, rendita € 600,00,
Categorie Catastali C/3, C/4 e C/5              valore imponibile =(600,00 +5%) x140 =
                                                € 88.200,00
Categoria catastale A/10 e D/5         80       Fabbricato A/10, rendita € 1.500,00,
                                                valore imponibile = (1.500,00 +5%) x 80=
                                                € 126.000,00
Gruppo catastale D (con esclusione     65       Fabbricato D/2, rendita 10.000,00,
della D/5)                                      valore imponibile =(10.000,00 +5%) x 65 =
                                                € 682.500,00
Categoria catastale C/1                55       Fabbricato C/1, rendita 1.300,00,
                                                valore imponibile = (1.300,00 +5%) x 55 =
                                                € 75.075,00

Per i fabbricati con rendite presunte il valore è determinato applicando all’ammontare della rendita
proposta ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 (procedura DOCFA)
rivalutata del 5%, il corrispondente moltiplicatore.
il valore ottenuto dalla moltiplicazione della rendita rivalutata del 5% x il moltiplicatore è il valore
imponibile dei fabbricati.

• per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio
dell’anno di imposizione. In questo caso, per calcolare il valore dell’area sarà necessario moltiplicare il
valore al metro quadro stabilito per la zona nella quale è ubicata l’area come da tabella sottostante per la
superficie dell’area stessa. Al valore dovrà poi essere applicata l’aliquota ordinaria prevista dal Comune
(7 per mille).
Come per il fabbricati, l’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed al periodo dell’anno nel quale
si è avuto il possesso dell’area.

TABELLA VALORI AREE FABBRICABILI

Località                      ZONA B                    ZONA C                   ZONA D
                           (completamento)            (espansione)             (Industriale,
                                                                               Artigianale)
Bagni di Lusnizza             € 31,00/mq.              € 17,00/mq.             € 15,00/mq.
Santa Caterina                € 23,00/mq.                   -                        -
Cucco                         € 27,00/mq.              € 20,00/mq.                   -
Malborghetto                  € 29,00/mq.              € 17,00/mq.                   -
Ugovizza                      € 20,00/mq.                   -                  € 14,00/mq.
Valbruna                      € 41,00/mq.              € 30,00/mq.             € 20,00/mq.

In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a
norma della legislazione vigente, la base imponibile è data dal valore venale dell’area ad inizio lavoro
senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero,
se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le seguenti fattispecie:

per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22/01/2004 n.
42 (per IMU, diversamente dall’ICI, si parte dalla rendita catastale effettivamente attributi all’immobile);

per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. Ai fini dell’applicazione della riduzione,
l’inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante,
fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, così come definiti
dalla normativa regionale di riferimento, nonché dalle disposizioni regolamentari comunali. Si intendono,
comunque inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte
caratteristiche:
     a) strutture orizzontali , solai e tetto di copertura, con gravi lesioni che possano costituire pericolo a
        cose o persone, con rischi di crollo;
     b) strutture verticali, muri perimetrali o di confine, con gravi lesioni che possano costituire pericolo
         e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
     c) edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell’Amministrazione Comunale o di altre
         amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone, ove
         espressamente indicata l’inagibilità o inabitabilità;
Non si considerano inagibili o inabitabili ai fini della riduzione di cui al comma precedente i fabbricati di
cui all’art. 13 bis del Regolamento Comunale IMU. Inoltre, non costituisce motivo di
inagibilità/inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua,
fognature).
L’inagibilità o inabitabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva,
redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, corredata da idonea
documentazione (perizie tecniche , provvedimenti amministrativi ecc.) attestante i requisiti di inagibilità o
inabitabilità nonché la data dalla quale sussiste tale condizione.
Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente
mediante il proprio Ufficio Tecnico, ovvero mediante i tecnici liberi professionisti all’uopo incaricati.
In mancanza della dichiarazione sostitutiva, la condizione di inagibilità o inabitabilità è accertata
dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizie a carico del proprietario.
Determinata la base imponibile l’imposta si calcola applicando alla stessa l’aliquota prevista per il tipo di
immobile.
L’imposta complessiva va quindi frazionata proporzionalmente alla quota ed ai mesi di effettivo possesso
nell’anno (si considera intero il possesso per almeno 15 giorni).

L’IMU si calcola come segue:

IMPOSTA =         BASE       x MESI       DI x PERCENTUALE x ALIQUOTA/100
DOVUTA            IMPONIBILE   POSSESSO/12     DI
                                               POSSESSO/100

ESEMPIO DI CALCOLO DELL’IMPOSTA UTILIZZANDO L’ALIQUOTA BASE:

Unico proprietario di abitazione a disposizione ( seconda casa)

Rendita Catastale dell’alloggio: € 450,00
Base Imponibile : (450,00 +5%) x 160 = 75.600,00
Mesi di possesso 12/12 (anno intero)
Percentuale di possesso: 100/100 (100%)
Aliquota base: 0,7%

Totale imposta : € 529,20

ACCONTO DA VERSARE ENTRO IL 16 GIUGNO: € 265,00 (codice tributo 3918)

Come pagare
L’acconto del 2014 si può più versare o con bollettino postale o con modello F24 recandosi presso una
banca o presso qualsiasi ufficio postale.

L’imposta va versata per intero al Comune fatta eccezione per gli immobili di categoria D che deve
essere versata interamente allo Stato.

Il versamento dell’imposta con il modello F24 non prevede l’applicazione di commissioni.

Non si fa luogo ad alcun versamento se l’imposto complessivamente dovuto da un singolo soggetto
passivo per l’anno di riferimento è uguale o inferiore a € 12,00.

I codici tributo per il versamento dell’IMU sono:

CODICE            DESCRIZIONE
TRIBUTO
    3918          IMU –imposta municipale propria ALTRI FABBRICATI (codice Comune)
    3916          IMU- imposta municipale propria AREE FABBRICABILI (codice Comune)
    3925          IMU – imposta municipale propria FABBRICATI CATEGORIA D (codice Stato)

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “SEZIONE
IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”

In particolare in ogni riga devono essere indicati i seguenti dati:

• nello spazio “codice ente/codice comune” , il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati
gli immobili, costituito da quattro caratteri. (si raccomanda di porre particolare attenzione
nell’iscrizione del codice del Comune in quanto una sua errata indicazione comporta l’accredito
dell’imposta ad un altro Comune diverso con la conseguenza per il contribuente di risultare
inadempiente);

Il codice catastale del Comune di Malborghetto-Valbruna è: E847

• nello spazio “Acc.” barrare se il pagamento si riferisce all’acconto;
• nello spazio “Saldo” barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica
soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
• nello spazio “Numero immobili” indicare il numero degli immobili;
• nello spazio “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno 2014;
• nello spazio “Ravv” barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento; In tal caso nello
spazio “anno di riferimento” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata;

La dichiarazione
I contribuenti devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno 2014 per le variazioni avvenute
nell’anno 2013, utilizzando il modello approvato con decreto ministeriale.
Lo stesso decreto individua i casi in cui vi è l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU.

Come fare se.......
avete acquistato o venduto l’immobile ne corso del 2014:
bisogna pagare la quota relativa ai mesi per i quali si è stati proprietari. In caso di acquisto e vendita nello
stesso anno (ad esempio venduta una casa e comprata un’altra) , bisogna pagare l’IMU sia per la vecchia
casa (per i mesi di possesso) che per la nuova casa (per i mesi di possesso).

il proprietario è deceduto;
per il periodo precedente alla data del decesso, il pagamento effettuato con mod. F24 va intestato al
deceduto; per il periodo successivo alla data del decesso, il pagamento va intestato all’usufruttuario
oppure a tutti gli eredi, ciascuno per la propria quota di possesso.

Informazioni IMU presso.....

Ufficio Tributi tel. 0428/60023 int. 5
posta elettronica all’indirizzo : tributi@com-malborghetto-valbruna.regione.fvg.it
Consulta il regolamento IMU sul sito www.comune.malborghetto-valbruna.ud.it
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