Autorità Idrica Toscana - Regolamento per la disciplina del Telelavoro e Lavoro agile per il personale dipendente/dirigente dell'Autorità Idrica ...

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                          Regolamento
per la disciplina del Telelavoro e Lavoro agile per il personale
      dipendente/dirigente dell’Autorità Idrica Toscana

    Approvato con decreto del Direttore Generale n. 74 del 10 ottobre 2017

                        In vigore dal 13 ottobre 2017
Autorità Idrica Toscana
                                       INDICE

Art. 1 –Ambito di applicazione……………………………………………………………………………………………....…..3
                                                                                          2
Art. 2 - Finalità………………………………………………………………………………………………………………….………..3

Art. 3 - Realizzazione del Telelavoro/Lavoro agile……………………………………………………….…………..….3

Art. 4 - Modalità di attuazione del Telelavoro/Lavoro agile…………………………………….…………………..4

Art. 5 - Gruppo tecnico di supporto……………………………………………………………………….………………..……4

Art. 6 - Progetto specifico di Telelavoro/Lavoro agile………………………………………………………….……….4

Art. 7 - Individuazione del personale e criteri di priorità……………………………………………………..………5

Art.8 - Rapporto e Orario di lavoro……………………………………………………………………………………………….6

Art.9 - Assenze……………………………………………………………………………………………………………….………………7

Art. 10 - Trattamento economico e giuridico………………………………………………………………………………...7

Art.11 - Postazioni e strumentazione di telelavoro………………………..…………………………………….………7

Art.12 - Misure di prevenzione e protezione e sicurezza sul lavoro………………………………………….…….8

Art.13 - Potere di controllo e disciplinare……………………………………………………………………………………….8

Art. 14 - Telelavoro/Lavoro agile e performance……………………………………………………………………………8

Art. 15 - Disposizioni finali………………………………………………………………………………………………..…………….9

Art. 16 - Entrata in vigore………………………………………..……………………………………………………..…………….9
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                                            Art. 1
                                    Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione del Telelavoro e del Lavoro
   agile all’interno dell’Autorità Idrica Toscana secondo le disposizioni dettate dall’art. 14
   della Legge n.124/2015, dalla Legge n. 81/2017 (Capo II) e dalla Direttiva della Presidenza
   del Consiglio dei Ministri n. 3 del 1° giugno 2017.
2. La sperimentazione del Telelavoro e Lavoro agile è finalizzata a consentire, entro tre anni,
                                                                                                        3
   ad almeno il 10% del personale non dirigenziale e ad almeno il 10% del personale
   dirigenziale dell’Autorità Idrica Toscana di avvalersi delle nuove modalità spazio/temporali
   di svolgimento della prestazione lavorativa.

                                             Art.2
                                            Finalità

1. L’introduzione dell’istituto del Telelavoro e del Lavoro agile è proposto allo scopo di
   razionalizzare l’organizzazione del lavoro, basato sull’utilizzo della flessibilità lavorativa,
   sulla valutazione per obiettivi e la rilevazione dei bisogni del personale dipendente, anche
   alla luce delle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. L’istituto del
   Telelavoro/Lavoro agile risponde alle seguenti finalità generali:
    diffusione, da parte dell’Amministrazione, di una cultura positiva basata principalmente
       su un rapporto di collaborazione, autonomia e flessibilità;
    maggiore flessibilità nell’organizzazione del lavoro, legata al raggiungimento di risultati
       per obiettivi ben definiti;
    diversa organizzazione del lavoro in grado di agevolare una riduzione del tempo
       dedicato agli spostamenti, al miglioramento del rapporto tra territorio-ambiente-
       inquinamento-mobilità-trasporti;
    possibilità di organizzare con maggiore autonomia il proprio lavoro, incrementando la
       responsabilità personale, con conseguenti riflessi positivi sulla qualità della vita.

                                            Art.3
                          Realizzazione del Telelavoro/Lavoro agile

1. Il dipendente può eseguire la prestazione in modalità di Telelavoro o Lavoro Agile quando
   sussistono i seguenti requisiti:
           a) è possibile delocalizzare almeno in parte le attività allo stesso assegnate, senza
              che sia necessaria la costante presenza fisica nella sede di lavoro;
           b) è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della
              prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
           c) gode di autonomia operativa ed ha la possibilità di organizzare l’esecuzione
              della prestazione lavorativa nel rispetto degli obiettivi fissati;
           d) è possibile monitorare e valutare i risultati delle attività assegnate rispetto agli
              obiettivi programmati.
2. Contestualmente all’avvio della sperimentazione, l’Amministrazione individuerà le attività
   per le quali non è possibile il ricorso al Telelavoro e al Lavoro agile in relazione alla natura e
   alle modalità di svolgimento delle relative prestazioni.
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                                          Art. 4
                    Modalità di attuazione del Telelavoro/Lavoro agile

1. Caratteristica comune del telelavoro e del lavoro agile è la modalità di esecuzione della
   prestazione lavorativa, in parte all’interno degli uffici dell’Amministrazione e in parte
   all’esterno, entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero.
2. Il telelavoro richiede che l’attività sia svolta presso l’abitazione del dipendente o altro
   luogo fisso stabilmente individuato. Il lavoro agile, invece, non prevede necessariamente
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   una postazione fissa durante l’attività svolta all’esterno. L’Amministrazione, d’intesa con il
   lavoratore, può provvedere all’individuazione dei locali esterni dove avrà luogo
   l’esecuzione della prestazione lavorativa.
3. L’Amministrazione, in entrambi i casi, si occupa della fornitura e della manutenzione degli
   strumenti informatici e telematici e dei software e accessori necessari utilizzati dai
   dipendenti in telelavoro/lavoro agile. Le attrezzature informatiche vengono concesse in
   comodato gratuito al lavoratore per tutta la durata del progetto. Il lavoratore può utilizzare
   strumenti tecnologici propri la cui configurazione deve essere effettuata con il supporto
   dell’Amministrazione. Tale possibilità è comunque subordinata alla verifica della fattibilità
   tecnica, valutata dall’amministrazione.

                                          Art.5
                                Gruppo tecnico di supporto

1. Al fine di supportare l’Amministrazione nell’attuazione della sperimentazione del
   Telelavoro/Lavoro agile è costituito, senza oneri aggiuntivi, un gruppo di lavoro, nominato
   dal Dirigente dell’Area Amministrazione e Risorse Umane. Il gruppo di lavoro è composto,
   di norma, dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane, dal Responsabile dei
   Servizi Informativi, dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), dal
   Dirigente dell’Area Amministrazione e Risorse Umane.

                                           Art.6
                      Progetto specifico di Telelavoro e Lavoro agile

1. Il ricorso al Telelavoro e Lavoro agile avviene su richiesta del dipendente sulla base di un
   progetto individuale specifico, elaborato d’intesa con il Dirigente di Area e/o Responsabile
   diretto, che dovrà indicare:
   a) gli obiettivi e i risultati attesi;
   b) le attività interessate;
   c) le tecnologie utilizzate ed i sistemi di supporto;
   d) i tempi e le modalità di realizzazione, nonché i benefici diretti e indiretti che si prevede
   di realizzare con l’attuazione del progetto;
   e) la durata del progetto;
   f) le fasce di reperibilità;
   g) le procedure di monitoraggio, verifica e valutazione dell’attività svolta.
2. Il Progetto diventerà operativo con la stipula di un Accordo tra le parti (art. 19 L. 81/2017).
3. L’assegnazione del progetto è revocabile:
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        su richiesta scritta e motivata del dipendente con un preavviso pari ad almeno 10 giorni
         lavorativi;
      d’ufficio dal dirigente, con comunicazione motivata al dipendente e preavviso di
         almeno 30 giorni.
4.    Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell’art. 1 L. n. 68 del 12 marzo 1999, il termine di
     preavviso del recesso da parte del lavoratore non può essere inferiore a 90 giorni.
5.   L’Amministrazione, con cadenza periodica, acquisisce ed esamina le richieste avanzate,
     elaborando una graduatoria annuale del personale ammesso e curandone la pubblicazione.              5
6.   Il Progetto specifico sarà definito entro 30 giorni dal ricevimento della domanda del
     dipendente. Il Gruppo tecnico di supporto esaminerà il Progetto al fine di verificarne la
     coerenza con la normativa e le indicazioni fornite dal presente Regolamento.
7.   Prima dell’inizio del progetto individuale, l’Amministrazione si impegna a fornire al
     lavoratore una formazione di base sul Telelavoro/Lavoro agile e sulle modalità operative
     anche con riferimento ai profili di salute e sicurezza sul lavoro.

                                            Art.7
                       Individuazione del personale e criteri di priorità

1. La prestazione lavorativa nelle modalità di Telelavoro o Lavoro agile può essere resa da
    tutti i dipendenti compresi i Dirigenti.
2. Nella fase di avvio della sperimentazione, i Dirigenti di Area, in maniera congiunta e
    assistiti dal Gruppo tecnico di supporto, definiscono, all’interno di un Avviso, le attività per
    le quali non è possibile il ricorso al Telelavoro e lavoro agile, in relazione alla natura ed alle
    modalità di svolgimento delle relative prestazioni.
3. L’assegnazione del progetto di Lavoro agile o Telelavoro è effettuata sulla base delle
    richieste individuali dei lavoratori.
4. La domanda deve essere effettuata entro il termine indicato dall’Amministrazione e
    pubblicato nell’Avviso.
5. In caso di richieste superiori ai limiti annuali fissati dall’Amministrazione, si utilizzano
    criteri di scelta che tengano conto delle seguenti priorità:
   a) disabilità psichica e/o fisica certificata dalla struttura pubblica competente, tale da
        rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro;
   b) non godimento effettivo nel periodo di svolgimento del Lavoro agile di altri istituti di
        flessibilità dell’orario (es. part-time);
   c) esigenze di assistenza e cura ai figli minori di 12 anni;
   d) esigenze di cura nei confronti di familiari o conviventi debitamente certificate;
   e) maggiore tempo di percorrenza dall’abitazione del dipendente alla sede di lavoro
        assegnata;
   f) prestazioni di attività di volontariato.
6. I requisiti di priorità devono essere posseduti al momento della presentazione della
    domanda.
7. Nell’avviso si precisano i punteggi relativi da assegnare alle situazioni rappresentate dal
    dipendente nella domanda di cui al precedente comma 5.
8. Se debitamente documentate, in presenza di particolari condizioni di salute, di esigenze di
    cura/assistenza di figli minori di 12 anni o di altri familiari o conviventi, la domanda può
    essere accolta in via d’urgenza e la decorrenza stabilita in accordo con il Dirigente di Area
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    e il Responsabile diretto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l’ammissione,
    in qualunque momento, di ulteriori richieste debitamente documentate.

                                           Art.8
                                 Rapporto e Orario di lavoro

1. L’assegnazione a progetti di telelavoro/Lavoro agile non muta la natura giuridica del
   rapporto di lavoro subordinato, regolato dal datore di lavoro , sulla base dei poteri ad esso
                                                                                                        6
   riconosciuti dalle legge, dai regolamenti interni dell’ente e dai contratti collettivi, nazionali
   ed integrativi.
2. L’attività di telelavoro/Lavoro agile avrà la durata prevista dal normale orario giornaliero (a
   tempo pieno o part time), definito dalla normativa vigente e prevista per il personale che
   presta la sua attività nella sede. La quantità oraria giornaliera, pur restando invariata, può
   essere distribuita in maniera flessibile rispetto all’attività lavorativa svolta presso la sede di
   assegnazione, considerate le esigenze dell’Area / Servizio / Ufficio di appartenenza e del
   dipendente.
3. Nella elaborazione del progetto specifico ed all’atto della stipulazione dell’Accordo, è
   definito il periodo di tempo in cui il lavoratore deve garantire le fasce di contattabilità per
   almeno 3 ore , anche non continuative, durante le quali è a disposizione per comunicazioni
   di servizio da parte della struttura di appartenenza, ecc. Possono essere concordate
   d’intesa tra il lavoratore e il dirigente ulteriori fasce orarie di disponibilità telefonica o
   telematica.
4. Il dipendente che per giustificati e documentati motivi deve allontanarsi nella fascia oraria
   di contattabilità, deve darne comunicazione preventiva al proprio Responsabile diretto.
5. Il dipendente è tenuto, sotto la sua responsabilità, a dichiarare l’orario giornaliero
   effettivamente svolto, con particolare riguardo all’ora di inizio e di cessazione del lavoro,
   compilando un apposito modulo predisposto dall’Ente che dovrà pervenire in via
   telematica al Dirigente di Area e Responsabile diretto ed al Servizio Gestione risorse umane
   entro la giornata lavorativa immediatamente successiva. Il Servizio provvederà ad inserire
   l’orario dichiarato nella procedura di gestione presenze, con un codice espressamente
   dedicato.
6. Il dipendente garantisce il rientro nella sede di servizio o nelle altre sedi territoriali, per
   almeno tre giorni alla settimana, da definire nel progetto specifico e nell’Accordo di
   Telelavoro o Lavoro agile. I rientri concordati possono variare nella distribuzione
   settimanale ma non nel numero minimo. Nei giorni di rientro sono rispettate le norme
   definite dal Regolamento per la disciplina dell’orario di lavoro, assenze e permessi, per i
   lavoratori che prestano attività nella sede di servizio.
7. Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, nelle giornate lavorative in
   modalità di Telelavoro/Lavoro agile non sono configurabili prestazioni aggiuntive,
   straordinarie notturne o festive, né permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni
   di orario.
8. Nel caso in cui il giorno di Telelavoro/Lavoro agile previsto ricada in un giorno festivo,
   questo non può essere variato.
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                                           Art.9
                                          Assenze

1. Per la fruizione di ferie, festività, permessi, aspettative, ecc., si applica la disciplina
   contrattuale prevista per la generalità dei dipendenti del Comparto.
2. Per l’assenza dovuta a malattia si applicano le disposizioni contenute nel vigente
   Regolamento per la disciplina dell’orario di lavoro, assenze e permessi in uso presso l’Ente.
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                                         Art.10
                            Trattamento economico e giuridico

1. L’Amministrazione assicura che i dipendenti che si avvalgono delle modalità di
   Telelavoro/Lavoro agile non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento della
   progressione di carriera e della erogazione del salario accessorio.
2. L’assegnazione del dipendente al progetto di Telelavoro/Lavoro agile non incide sulla
   natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto ed il trattamento retributivo
   tabellare e accessorio, è quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale
   integrativa e decentrata che si applica ai lavoratori del Comparto.
3. La prestazione lavorativa in Telelavoro o Lavoro agile viene eseguita entro i limiti di durata
   massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla
   contrattazione collettiva.
4. La modalità lavorativa in Telelavoro/Lavoro agile comporta unicamente una diversa ed
   eccezionale modalità di organizzazione di tutta o parte l’attività lavorativa, per la quale
   non vi sono mutamenti di mansione.
5. Nelle giornate di attività svolta in Telelavoro/Lavoro agile non si ha diritto all’erogazione
   del buono pasto.

                                               Art.11
                             Postazioni e strumentazione di telelavoro

1. Nella sede individuata per lo svolgimento del Telelavoro ed eventualmente per il Lavoro
   agile il dipendente è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni previste dall’Amministrazione
   per la prestazione lavorativa in sede, ad eccezione di quelle relative alla distribuzione
   dell’orario di lavoro.
2. La normativa in materia di trasferte non si applica agli spostamenti tra la sede di lavoro di
   appartenenza e la postazione di telelavoro o altro luogo fisso, ma solo in caso di trasferte
   preventivamente autorizzate, al pari degli altri dipendenti.
3. Il lavoratore può utilizzare strumenti tecnologici propri la cui configurazione deve essere
   effettuata con il supporto dell’Amministrazione che ne verificherà la fattibilità tecnica,
   anche con riferimento ai profili di sicurezza informatica. Nel caso in cui gli strumenti siano
   assegnati in uso dall’Amministrazione, questa ne garantisce la sicurezza ed il buon
   funzionamento.
4. Nel caso del Telelavoro il dipendente deve consentire l’accesso alla postazione di lavoro ed
   alle attrezzature da parte del Responsabile Servizi Informativi nonché del Responsabile
   della Sicurezza, Prevenzione e Protezione (RSPP).
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5. Le attrezzature informatiche, strumentali e di telefonia necessarie per lo svolgimento
   dell’attività lavorativa, vengono concesse al dipendente in comodato d’uso per la durata
   del progetto.
6. Al pari del personale che presta la propria attività in sede, il dipendente è responsabile
   dell’utilizzo delle dotazione informatiche e telefoniche ricevute in assegnazione. La
   postazione di lavoro sarà utilizzata esclusivamente per l’attività di telelavoro. Non può
   essere consentito ad altri l’utilizzo della postazione. Il lavoratore è tenuto a rispettare le
   norme di sicurezza e a non manomettere o sostituire le attrezzature ed i dispositivi in
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   dotazione.

                                           Art.12
                  Misure di prevenzione e protezione e sicurezza sul lavoro

1. L’Ente deve garantire che la prestazione di telelavoro/lavoro agile si svolga in conformità
   con le normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori. A tal fine,
   consegna al lavoratore ed al Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza
   (RLS)un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici
   connessi alla particolare prestazione lavorativa fornendo indicazioni utili affinché il
   dipendente possa operare una scelta consapevole del luogo in cui espletare l’attività
   lavorativa.
2. Il dipendente in telelavoro deve consentire all’Ente l’accesso al proprio domicilio o altro
   luogo fisso individuato nel Progetto, per le verifiche della conformità dell’ ambiente di
   lavoro, con obbligo di congruo preavviso da parte dell’ente.
3. L’Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa della mancata diligenza
   del lavoratore nella scelta di un luogo non compatibile con quanto indicato nell’informativa.
4. In merito all’assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali si rimanda
   a quanto previsto dall’art. 23 della Legge 81/2017. L’Amministrazione comunica all’INAIL i
   nominativi dei lavoratori che si avvalgono delle modalità di Telelavoro/ Lavoro agile.

                                            Art.13
                               Potere di controllo e disciplinare

1. Il potere di controllo sulla presenza in servizio è regolato nell’ambito dell’Accordo
   individuale attraverso le fasce di contattabilità ed esercitato con riguardo al risultato della
   prestazione in termini sia qualitativi che quantitativi in relazione alle priorità definite dal
   Dirigente che potranno avere programmazione settimanale.
2. Rimangono valide anche per i lavoratori agili le disposizioni in materia di responsabilità,
   infrazioni e sanzioni contenute nel Codice di comportamento dell’Amministrazione, dal
   presente Regolamento nonché dalla normativa vigente.

                                          Art. 14
                           Telelavoro/Lavoro agile e performance

1. In attuazione dell’art. 14 della Legge n. 124/2015, l’adozione di modalità di
   Telelavoro/Lavoro agile è oggetto di valutazione nell’ambito dei percorsi di misurazione
   della performance organizzativa e individuale.
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2. L’Amministrazione adegua progressivamente i sistemi di monitoraggio e controllo interno
   individuando idonei indicatori al fine di valutare efficienza, efficacia ed economicità delle
   attività svolte in Telelavoro/Lavoro agile.

                                          Art.15
                                     Disposizioni finali
                                                                                                    9
1. Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono le disposizioni
   previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva e decentrata in vigore, applicabili
   ai dipendenti del Comparto Regioni e Autonomie Locali.

                                          Art.16
                                     Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all’Albo
   Pretorio on line dell’Autorità Idrica Toscana.
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