Attività Produttive Alberghi e altre attività ricettive Attività turistica alberghiera

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Attività Produttive
         Alberghi e altre attività ricettive › Attività turistica alberghiera

                                            Descrizione

 Gli “alberghi” sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono
alloggio in unità abitative arredate, ed eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in almeno
sette camere.

In relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, possono distinguersi in:

Motel
albergo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggio, per tanti posti macchina o
imbarcazione, secondo quante sono le camere o suites degli ospiti, maggiorate del 10%,
nonché fornisce i servizi di ristorante o tavola calda o fredda e di bar. Inoltre, deve fornire i
servizi di primo intervento di assistenza ai turisti motorizzati e di rifornimento carburante anche
mediante apposite convenzioni con operatori situati nelle vicinanze dell'esercizio stesso. Tali
strutture sono composte da non meno di sette camere con un minimo di dodici posti letto, con
servizio di prioima colazione, servizio bar ed eventuali atri servizi accessori.

Albergo - dimora storica
albergo la cui attività si svolge in immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e
servizi minimi della classe tre stelle;

Albergo - centro benessere
albergo dotato di impianti e attrezzature adeguati per fornire agli ospiti servizi specializzati per il
relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle;

Albergo diffuso
albergo caratterizzato dalla centralizzazione, in un unico stabile, dell’ufficio ricevimento ed
accoglienza, ed eventualmente delle sale di uso comune, ristorante e spazio vendita per i
prodotti tipici locali, e dalla dislocazione delle camere o alloggi in uno o più edifici separati,
anche con destinazione residenziale, purchè situati nel medesimo comune o in quelli limitrofi a
una distanza non superiore a metri 400 dal corpo centrale, purchè sia garantito il rispetto dei
requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento
dell’attività alberghiera; lo stabile centrale e gli edifici adibiti a camere o alloggi possono essere
di proprietà di soggetti distinti a condizione che venga garantita la gestione unitaria
dell’albergo.

Residenze turistico - alberghiere
sono strutture a gestione unitaria che forniscono, per un soggiorno di minimo tre giorni, alloggio
e servizi accessori in unità abitativa, costituite da uno o più locali e dotati di servizio autonomo
di cucina. Tali strutture sono composte da non minimo di sette appartamenti o mini
appartamenti con un minimo di quindici posti letto.

Codice Ateco 2007:
55.10.00 Alberghi

                                             Requisiti

 Per svolgere l’attività sopra descritta occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti morali:

        assenza di cause ostative elencate nell’art. 71 del D.LGS. 59/2010;
        assenza cause ostative elencate nell’art. 67 del D.LGS. 159/2011;
        possesso dei requisiti morali previsti dal R.D. n.773/1931 (T.U.L.P.S.);
        assenza di condanne ai sensi dellaLegge 20 Febbraio 1958 n.75 (Legge Merlin).

Requisiti professionali:
L’attività alberghiera, che comprende la somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a
possesso requisiti professionali previsti dall’articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010.

Altri requisiti:

        destinazione urbanistica;
        requisiti tecnici;
        requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia;

Devono, inoltre, rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione incendi ed essere in
possesso del certificato prevenzione incendi, quando necessario.
È necessario corredare la SCIA di tutte le dichiarazioni e asseverazioni richieste dalla
modulistica relativa.

                                          Adempimenti

 Per l' avvio, o la modifica dell'attività è necessario presentare:
SCIA UNICA - SCIA per l'avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria la quale verrà
        trasmessa alla ASL di competenza a cura del SUAP. In caso di strutture ricettive con
        più di 25 posti letto, deve essere presentata anche la SCIA per la prevenzione
        incendi la quale deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA
        UNICA che verrà trasmesso ai VV.F. a cura del SUAP. In caso di ulteriori attività si
        applicano i relativi regimi amministrativi;
        Planimetria dei locali in scala 1:100 con chiara divisione degli spazi;
        L’autorizzazione in deroga rilasciata da ASL (in presenza di locali sotterranei o
        semisotterranei ad uso lavorativo);
        Accettazione rappresentanza;
        Autocertificazione requisiti morali;
        Nomina delegato alla somministrazione di alimenti e bevande (se necessario);
        Procura speciale per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della
        pratica, nel caso questa non venga trasmessa al SUAP dal legale rappresentante
        dell'impresa;
        Asseverazioni inerenti il possesso dei requisiti urbanistico-edilizi, igienico sanitari, di
        sicurezza, prevenzione incendi, impatto acustico, autorizzazione allo scarico;
        Dichiarazione di smaltimento fumi;
        Copia della polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni
        agli ospiti;
        Autocertificazione classificazione albergo;
        Autocertificazione classificazione - Dipendenza di Albergo-hotel;
        Autocertificazione classificazione - Residenza turistico alberghiera - residence;
        Tutta la documentazione richiesta nella modulistica SCIA.

Per subentrare nell’attività a seguito di trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa, è
necessario presentare:

        SCIA UNICA - SCIA per l'avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria la quale verrà
        trasmessa alla ASL di competenza a cura del SUAP;
        Accettazione rappresentanza (se necessario);
        Autocertificazione requisiti morali (se necessario);
        Nomina delegato alla somministrazione di alimenti e bevande (se necessario);
        Procura speciale per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della
        pratica, nel caso questa non venga trasmessa al SUAP dal legale rappresentante
        dell'impresa;
        Tutta la documentazione richiesta nella modulistica SCIA.

Si rimanda al menu generale delle attività per la sezione dedicata all'attività esercitata nel
settore alimentare (notifica sanitaria - modulistica ASL ROMA 6) e non alimentare per
l'idoneità igienico-sanitaria della struttura.
Si rende inoltre disponibile (in questa sezione) la modulistica necessaria ai fini della nomina del
preposto in possesso dei requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande.

Relativamente alla dichiarazione dell'attività in deroga per le emissioni scarsamente rilevanti di
fumi in atmosfera, secondo quanto specificato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale
(vedere sezione dedicata tornando al menu delle attività di questo portale), le attività ricettive di
per sé, quali alberghi, bed &breakfast, case di riposo e per ferie, non necessitano di
dichiarazione, mentre sono da dichiarare le CUCINE delle attività ricettive/alberghiere.
Dichiarazione di Attività in Deroga per l'emissione dei fumi in atmosfera, da presentare direttamente alla Città Metropolitana di Roma Capitale almeno 10 giorni prima dell'avvio dell'attività. La dichiarazione dovrà pervenire al SUAP, congiuntamente alla SCIA UNICA, completa del numero di pratica assegnato dalla Città Metropolitana di Roma e del relativo protocollo di accettazione e dovrà essere redatta secondo le direttive imposte dalla vigente normativa in materia, nonchè da circolari/direttive della Città Metropolitana stessa.

Si rimanda al menu generale delle attività di questo portale, in particolare alla sezione appositamente dedicata alla Città Metropolitana di Roma Capitale, per il (disponibile in versione pdf editabile) per l'emissione di fumi in atmosfera e per le relative modalità di
presentazione.
Si ricorda infatti che, affinché la comunicazione sia VALIDA a tutti gli effetti, occorre che la dichiarazione sia presentata:
- con una marca da bollo per atti amministrativi (€ 16,00);
- con una copia di un documento di identità valido del dichiarante;
- nei tempi previsti dalla norma regionale (DGR 264 del 1/06/2012), e cioè:
                        * almeno 10 giorni prima dell’avvio di una nuova attività o di un nuovo impianto;
                        * almeno 10 giorni prima del trasferimento o modifica di attività o impianto esistente;

                                            * dai 15 ed entro 30 giorni dalla voltura/cambio titolarità di attività o impianto esistente.

PAGAMENTO DIRITTI, IMPOSTE E ONERI:

- La SCIA è esente da bollo;

- E' necessario provvedere al pagamento dei Diritti di Istruttoria S.U.A.P. in occasione della presentazione della S.C.I.A. che, per questa titologia di attività corrisponde a €. 200,00.

Per la cessazione dell'attività l'importo dei diritti è pari ad €. 20,00.

Si specificano i riferimenti utili per il pagamento, da effettuarsi nelle seguenti modalità:

1) A mezzo di Bonifico Bancario:

(IBAN :    IT14N0569639130000015000X07 FINO AL 31/12/2018)
DAL 01/01/2019    IBAN : IT59 Y089 5139 1300 0000 0357 890
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COLLI ALBANI
CAUSALE : 'DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA PER PRATICHE S.U.A.P.'

2) Presso lo Sportello di Tesoreria Comunale c/o le sedi della Banca di Credito Cooperativo
dei Colli Albani

CAUSALE : 'DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA PER PRATICHE S.U.A.P.'

3) A mezzo di Bollettino Postale sul c/c postale n. 51078004 intestato al Comune di Genzano
di Roma - Servizio di Tesoreria

RISORSA : 30509400382

CAUSALE : 'DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA PER PRATICHE S.U.A.P.'

SANZIONI
L’amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di
                                   sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione (trenta in caso di scia edilizia), adotta
                                   motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali
                                   effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla
                                   normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in
                                   ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione
                                   competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e
                                   21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o
                                   mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di
                                   quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
                                   dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti in autotutela.

                                   Prima della presentazione della SCIA al SUAP del comune di residenza, il richiedente deve inoltrare all’AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO apposito modulo, scaricabile dal relativo sito (regione lazio – argomenti – turismo –
                                   agenzia regionale del turismo) e disponibile anche su questo, per la richiesta di catalogazione della struttura alberghiera, allegando la documentazione di pertinenza.

                                   Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’Agenzia Regionale del Turismo sita in Roma, Via Parigi n. 11 – mail pec: agenziaturismo@regione.lazio.legalmail.it.

                                   Trascorsi trenta giorni dalla protocollazione della suddetta richiesta, può presentare la SCIA al SUAP compilando l’apposita modulistica e producendo la documentazione inerente e vidimare, presso la suddetta Agenzia, la tabella

                                   annuale dei prezzi di cui una copia vidimata va prodotta anche all’Ufficio SUAP.

                                   Si fa presente che la SCIA è immediatamente eseguibile.

                                   Si ricorda che le dichiarazioni rese e le certificazioni/asseverazioni prodotte devono essere in
                                   possesso del richiedente al momento della presentazione della SCIA.

                                                                                                                                                                 Normativa

                                   - LEGGE 241/1990 - Nuovenorme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
                                   ai documenti amministrativi;

                                   - L.R. LAZIO 13/2007 - Organizzazione   del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6
                                   agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la
                                   realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche;
                                   - R.R. LAZIO 17/2008 - Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere
                                   - R.D. 773/31 - Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza;
                                                                                                                                                                                                   ;

                                   - Conferenza Unificata - Accordo del 17/04/2019 - con la quale è stata approvata la modulistica unificata e standardizzata.

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