Interventi E-commerce: prospettiva economica, diritto antitrust e sviluppi normativi a livello europeo 18/2018 - Assonime

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Interventi E-commerce: prospettiva economica, diritto antitrust e sviluppi normativi a livello europeo 18/2018 - Assonime
18/2018

                                                                                                Interventi

                                    E-commerce: prospettiva economica, diritto antitrust e sviluppi normativi
                                                              a livello europeo
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Sviluppo dell’e-commerce in Italia

                                     nel 2017 il valore degli acquisti online da parte dei consumatori italiani ha
                                      superato i 23 mld di euro, con un incremento del 17% rispetto al 2016. L’acquisto
                                      online di prodotti (oltre 12 mld di euro) ha superato quello di servizi
                                     il peso dell’e-commerce sul totale degli acquisti retail sale al 5,7% rispetto al 4%
                                      del 2016. Per informatica ed elettronica di consumo la quota sul totale degli
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                                      acquisti è del 20%, per il turismo del 30%
                                     tra i beni maggiormente interessati: informatica ed elettronica di consumo (4 mld;
                                      +28%); abbigliamento (2,5 mld; +28%); food &grocery (900 mln; +43%);
                                      arredamento e home living (900 mln; +31%); editoria (840 mln; + 22%). Tra gli
                                      altri, pezzi di ricambio e pneumatici; beauty; giocattoli. L’acquisto genera 150
                                      milioni di transazioni all’anno; scontrino medio 85 euro
                                     tra i servizi, soprattutto turismo, trasporti, assicurazioni. 50 mln di transazioni,
                                      scontrino medio 235 euro

                                                                                                                  1
I protagonisti

                                     nel 2017 i consumatori che hanno effettuato almeno un acquisto online nell’anno
                                      sono 22 mln e crescono del 10% rispetto al 2016. 16,2 mln sono acquirenti
                                      abituali (almeno un acquisto al mese)
                                     il 12,5% delle imprese con almeno 10 addetti ha venduto online i propri prodotti
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                                      (11% nel 2016); per le imprese con almeno 250 addetti la quota sale al 34,6%
                                     le imprese che hanno venduto beni e servizi via web l’hanno fatto nell’81,2% dei
                                      casi tramite propri siti web o proprie app e nel 53,8% dei casi attraverso siti di e-
                                      commerce o app utilizzati da molteplici imprese
                                     il valore delle vendite da siti italiani a consumatori stranieri è pari a 3,5 mld di
                                      euro e rappresenta il 16% delle vendite e-commerce totali

                                                                                                                   2
L’impatto economico

                                    Cfr. Indagine conoscitiva della Commissione europea (maggio 2017):
                                     l’e-commerce offre una formidabile opportunità di espansione delle vendite
                                     la maggiore trasparenza dei prezzi online porta a un aumento della concorrenza di
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                                      prezzo, sia online che nei punti vendita tradizionali
                                     il free-riding nei punti vendita fisici era un problema meno grave: con internet,
                                      l’arbitraggio tra acquisti online e offline è più facile e più frequente, con reale
                                      rischio di spiazzamento dei canali tradizionali; nel lungo periodo, può essere
                                      negativo sia per i produttori che per i consumatori
                                     occorre una strategia coerente per il posizionamento del proprio brand nel nuovo
                                      contesto: può richiedere nuovi criteri qualitativi nella distribuzione selettiva (per
                                      la presentazione dei prodotti sul sito, l’affidabilità nell’esecuzione degli ordini) e
                                      iniziative per prevenire la commercializzazione online di prodotti contraffatti

                                                                                                                     3
Le reazioni delle imprese

                                     tendenze all’integrazione verticale
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                                     adozione da parte dei fornitori di strategie multicanale per affrontare le sfide
                                      derivanti dal nuovo contesto (es. free riding, posizionamento del brand e coerente
                                      politica di prezzo ecc)
                                     ricorso proattivo ad accordi di distribuzione selettiva; in generale intenso utilizzo
                                      di restrizioni verticali nei rapporti con i distributori (incluse raccomandazioni sui
                                      prezzi di rivendita). Gli strumenti da utilizzare e le strategie sono
                                      progressivamente messi a punto, con una rapida innovazione dei modelli di
                                      business

                                                                                                                   4
Quadro normativo europeo

                                    Favorire lo sviluppo del commercio elettronico e in particolare migliorare l’accesso
                                    dei consumatori a beni e servizi online in tutta l’UE, rimuovendo gli ostacoli alle
                                    attività online transfrontaliere, è un obiettivo strategico delle istituzioni europee. Tra
                                    le linee di azione:
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                                     tutela dei consumatori rispetto alle vendite online (direttiva sui diritti dei
                                      consumatori 2011/83; direttiva sulla pratiche commerciali scorrette 2005/29)
                                     tutela dei dati personali (regolamento generale privacy 2016/679 + revisione della
                                      direttiva e-privacy)
                                     tutela della concorrenza (applicazione degli artt. 101 e 102 del Trattato)
                                     con la Digital Single Market Strategy avviata nel 2015 nuove regole su
                                      geoblocking, servizi di consegna pacchi e proposte sulle garanzie nei beni di
                                      consumo e sui rapporti tra piattaforme e imprese

                                                                                                                        5
Vendite online e diritto antitrust
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Il quadro europeo per la valutazione antitrust degli accordi di
                                                                    distribuzione

                                      Gli accordi tra fornitore e distributori relativi alla commercializzazione dei
                                      prodotti devono rispettare l’articolo 101 del Trattato sul funzionamento
                                      dell’UE: alcune restrizioni sono incompatibili con il diritto europeo
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                                     Art. 101.1: divieto delle intese che possono pregiudicare il commercio tra Stati
                                      membri e hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la
                                      concorrenza nel mercato comune
                                     Art. 101.3: il divieto non si applica alle intese che soddisfano quattro requisiti
                                      (migliorano produzione o distribuzione o progresso tecnico o economico;
                                      riservano congrua parte dell’utile agli utilizzatori; impongono solo le
                                      restrizioni strettamente necessarie; non eliminano la concorrenza per una parte
                                      sostanziale dei prodotti interessati)

                                                                                                                   7
Quali sono gli effetti anticoncorrenziali
                                                          che la disciplina vuole prevenire

                                    Possibili effetti negativi sul mercato delle intese verticali:
                                     preclusione anticoncorrenziale del mercato (ostacolare l’accesso al mercato di
                                       fornitori o distributori con impatto negativo per i consumatori)
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                                     riduzione della concorrenza interbrand
                                     riduzione della concorrenza intrabrand (rilevante se scarsa concorrenza
                                       interbrand)
                                     agevolazione della collusione tra fornitori o distributori
                                     ostacoli all’integrazione del mercato interno

                                                                                                                8
Il regolamento sulle intese verticali n. 330/2010 come safe harbour

                                     il regolamento 330/2010 è obbligatorio e direttamente applicabile negli Stati
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                                      membri (art. 288 TFUE), quindi crea un vero safe harbour, assicura
                                      applicazione uniforme da parte di autorità e giudici (salva la possibilità di
                                      togliere il beneficio ex nunc)
                                     presunzione che se l’accordo non contiene certe restrizioni hardcore e le quote
                                      di mercato delle parti non superano il 30% (quota del fornitore nel mercato in
                                      cui vende e quota dell’acquirente nel mercato in cui acquista) l’accordo
                                      soddisfi le condizioni dell’art. 101.3
                                     se almeno una quota supera le soglie, si applica l’art. 101 secondo i criteri
                                      generali, che sono sintetizzati nelle linee guida sulle restrizioni verticali

                                                                                                                 9
Quote di mercato

                                    Occorre definire il mercato rilevante merceologico e geografico (comunicazione
                                      del 1997)
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                                     caso del portafoglio di prodotti: va valutato se considerare il mercato per la
                                      gamma o per i singoli prodotti
                                     mercato degli approvvigionamenti
                                     dimensioni geografiche dei mercati all’ingrosso e al dettaglio

                                                                                                                  10
Restrizioni hardcore

                                    Sono elencate nell’art. 4 del reg. 330/2010. La block exemption non si applica
                                    agli accordi verticali che “direttamente o indirettamente, isolatamente o in
                                    congiunzione con altri fattori sotto il controllo delle parti, hanno per oggetto”
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                                    determinate restrizioni, relative alla determinazione da parte dell’acquirente
                                    del prezzo di vendita, al territorio o ai clienti a cui l’acquirente può vendere,
                                    alle vendite da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva e alle
                                    vendite da parte dei fornitori di componenti incorporati dall’acquirente nel
                                    proprio prodotto.

                                                                                                                11
Restrizioni hardcore

                                      Se incluse, fanno perdere il beneficio della block exemption all’intero accordo
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                                      In genere considerate restrizioni per oggetto, vietate dall’art. 101 par.1.
                                      Possono essere oggetto di valutazione individuale ex art. 101(3) ma è una
                                      strada in salita
                                     Meglio evitare accordi che, direttamente o indirettamente, isolatamente o in
                                      congiunzione con altri fattori sotto il controllo delle parti hanno per oggetto
                                      restrizioni hardcore

                                                                                                                12
5 tipi di restrizioni hardcore

                                    a. Fissazione verticale dei prezzi (prezzi fissi o minimi)
                                    b. Limitazioni territoriali o della clientela salvo:
                                     Restrizioni alle vendite attive in territorio (a gruppo di clienti) assegnato in
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                                        esclusiva
                                     Restrizioni vendite al dettaglio dei grossisti
                                     Restrizioni alle vendite a distributori non autorizzati in territorio dove sistema
                                        di distribuzione selettiva
                                    c. Restrizioni alle vendite attive e passive negli accordi di distribuzione selettiva;
                                    restrizioni alle vendite ai rivenditori autorizzati nella distribuzione selettiva
                                    d. Restrizioni alle vendite da parte dei fornitori di componenti incorporati
                                    dall’acquirente nel proprio prodotto a utilizzatori finali, riparatori e fornitori
                                    indipendenti di servizi

                                                                                                                     13
Vendite passive e attive nel contesto online

                                    La Commissione assimila le vendite tramite sito internet alle vendite passive
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                                    (non sollecitate): le restrizioni sono hardcore
                                    In alcuni casi le vendite via internet possono essere considerate vendite attive.
                                    Es: inviare mail a consumatori localizzati in territorio assegnato in esclusiva ad
                                    altro distributore; pubblicità mirata ad esempio con banner basati sul territorio
                                    in siti di terzi

                                                                                                                 14
Limitare la possibilità dei distributori di vendere online

                                     Il fornitore può condizionare le vendite online all’esistenza di un punto vendita
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                                      fisico (se giustificato): no e-tailers puri
                                     Può richiedere requisiti qualitativi equivalenti anche se non identici a quelli
                                      che impone nei punti di vendita fisici
                                     Nel 2011 in Pierre Fabre (C- 439/09) la Corte sancisce che il divieto assoluto
                                      per i rivenditori di un sistema di distribuzione selettiva di vendere online è
                                      restrittivo per oggetto

                                                                                                                 15
Gli accordi di distribuzione selettiva (1)

                                     L’Indagine conoscitiva sull’e-commerce evidenzia che il ricorso alla
                                      distribuzione selettiva è aumentato sia per numero che per varietà di prodotti.
                                      Sono stati introdotti internet addenda nei contratti esistenti, per indicare specifici
                                      criteri per le vendite online
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                                     Vi è un’ampia differenziazione nell’utilizzo della distribuzione selettiva tra Stati
                                      membri (figura B.29, D, F, UK, Italia)
                                     Le giustificazioni tipiche sono la tutela dell’immagine del marchio, della qualità
                                      dei servizi pre e post vendita, della shopping experience, contrastare free riding e
                                      contraffazione. Spesso la distribuzione selettiva è applicata solo alle linee
                                      premium
                                     Il rapporto riporta alcuni esempi di criteri qualitativi utilizzati, sia per l’offline
                                      che per l’online (§216). Il rapporto evidenzia che sulla base di questi criteri,
                                      alcuni dettaglianti sono esclusi o non vengono ammessi; spesso vengono esclusi
                                      i rivenditori online puri (§220-222)
                                                                                                                     16
Gli accordi di distribuzione selettiva (2)

                                     Se i requisiti qualitativi sono giustificati, non discriminatori e proporzionati non
                                      c’è violazione dell’art. 101(1) (Metro). In Coty Germany la Corte di giustizia
                                      chiarisce che l’obiettivo di preservare l’aura di lusso associata a un prodotto
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                                      costituisce un obiettivo legittimo della distribuzione selettiva (tutela della qualità)
                                     l’esenzione del reg. 330/2010 si applica, al di sotto delle quote soglia,
                                      indipendentemente dalla natura del prodotto e dai criteri di selezione purché non
                                      vi siano restrizioni hardcore ex art. 4
                                     nell’Indagine conoscitiva la Commissione chiede che i criteri di selezione siano
                                      necessari e proporzionati e prospetta che, su questa base, possa essere revocato in
                                      singoli casi il beneficio dell’esenzione per categoria se vi sono significative
                                      restrizioni della concorrenza intrabrand (v. par. 176 delle LG). Si riserva di
                                      vagliare proporzionatezza delle clausole che escludono e-tailers e discount
                                      retailers e chiede maggiore trasparenza dei criteri di selezione utilizzati

                                                                                                                      17
Vendite offline e online
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                                     La maggioranza dei dettaglianti non applica prezzi differenziati e non ha diversi
                                      margini di profitto tra canale offline e online. Laddove praticano prezzi
                                      differenziati, giustificano in termini di costi o di diverse condizioni di
                                      concorrenza. Perlopiù non vi sono diversi prezzi all’ingrosso in relazione al
                                      canale di rivendita. L’assortimento perlopiù è analogo

                                                                                                                 18
Gli accordi di distribuzione esclusiva

                                     Le esclusive territoriali sono utilizzate da molti fornitori, ma per un sottoinsieme
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                                      delle relazioni contrattuali. Spesso riguardano i distributori all’ingrosso che sono
                                      incaricati della gestione di un sistema di distribuzione selettiva. La Commissione
                                      evidenzia che a volte l’esclusiva non è accompagnata dalla protezione dalle
                                      vendite attive (§189).
                                     Le giustificazioni delle esclusive sono quelle tipiche (assicurare gli incentivi dei
                                      distributori, evitare il free-riding). I criteri di valutazione restano quelli classici

                                                                                                                       19
Motivazioni delle restrizioni
                                                           alle vendite e alla pubblicità online

                                     Il Rapporto raccoglie informazioni sulle principali giustificazioni delle
                                      restrizioni contrattuali secondo gli operatori.
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                                     I produttori fanno riferimento in particolare alla tutela dell’immagine del
                                      marchio e della reputazione di qualità, all’esigenza di assicurare adeguati
                                      servizi ai clienti e di risolvere problemi di hold-up nel caso in cui ai rivenditori
                                      siano richiesti investimenti specifici
                                     Un’altra ragione è la prevenzione del free riding tra offline e online, in entrambe
                                      le direzioni (anche se i costi dell’offline in genere sono maggiori)
                                     Per la pubblicità, le strategie di produttori e rivenditori differiscono, può esserci
                                      interesse a incentivare i distributori a promuovere i prodotti del brand

                                                                                                                    20
La diffusione dei vari tipi di restrizione
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                                                                                 21
Restrizioni alle vendite online tramite marketplaces

                                     Il 18% dei rivenditori indica la presenza nei contratti di clausole che limitano la
                                      possibilità di vendite online attraverso i marketplace, con requisiti qualitativi o
                                      anche in assoluto
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                                     Il rilievo dei marketplace come canale per le vendite online varia
                                      significativamente a seconda delle dimensioni delle imprese e dei mercati
                                      geografici e del prodotto interessati
                                     La Corte di giustizia in Coty Germany (C-230/16) non equipara in un sistema di
                                      distribuzione selettiva il divieto per i rivenditori al dettaglio di ricorrere in modo
                                      riconoscibile a piattaforme terze al divieto di vendere online: nel caso di specie,
                                      non si rinveniva una restrizione della clientela né una limitazione delle vendite
                                      passive: non esisteva una categoria distinta di clienti delle piattaforme terze e per
                                      i consumatori era possible individuare i siti online dei distributori attraverso i
                                      motori di ricerca

                                                                                                                      22
Restrizioni alle vendite online tramite marketplaces

                                     L’articolo 101(1) va interpretato nel senso che un sistema di distribuzione
                                      selettiva di prodotti di lusso finalizzato, in via principale, a preservare l’immagine
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                                      di lusso di tali prodotti non rientra nell’ambito di applicazione del divieto di
                                      intese a condizione che siano rispettati gli altri criteri Metro, ossia la scelta dei
                                      rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi di natura qualitativa, stabiliti in
                                      maniera uniforme per tutti i potenziali rivenditori e applicati in modo non
                                      discriminatorio e i criteri definiti non vadano oltre il limite del necessario (§ 36)
                                     Il divieto è ritenuto giustificato e proporzionato per tutelare l’immagine del
                                      prodotto; rileva l’assenza di rapporto contrattuale diretto del fornitore con la
                                      piattaforma terza e il fatto che questa venda prodotti eterogenei

                                                                                                                     23
Restrizioni alle vendite online tramite marketplaces

                                     In linea di principio, il ragionamento della Corte è applicabile anche per beni non
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                                      di lusso per i quali conti l’immagine. La proporzionalità va valutata caso per caso
                                     Rischio di diversi orientamenti nazionali (NL v. Germ)

                                                                                                                   24
Restrizioni all’uso dei price comparison tools

                                     Il 36% dei rivenditori si avvale di price comparison tools per promuovere la
                                      propria attività. L’utilizzo varia nei diversi Stati (67% in Francia, 26% in Italia).
                                      Il 9% dei rivenditori indica la presenza di limitazioni all’utilizzo di questi
                                      strumenti derivanti da accordi con i fornitori. A volte si tratta di divieti assoluti,
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                                      altre volte di requisiti qualitativi.
                                     Per i produttori la principale preoccupazione è l’enfasi posta sulla dimensione
                                      prezzo rispetto alle altre dimensioni
                                     La Commissione non considera le restrizioni all’uso dei price comparison tools
                                      equiparabili a restrizioni delle vendite online (non si tratta di canali di vendita).
                                      Non sono restrizioni hardcore, si applica il BER. Al tempo stesso la
                                      Commissione riconosce che questi strumenti possono svolgere un ruolo positivo
                                      per la concorrenza. Applicherà quindi l’art. 101 caso per caso, valutando
                                      l’impatto sul mercato e se le restrizioni siano giustificate

                                                                                                                      25
Restrizioni relative ai prezzi di rivendita

                                     Il 38% dei rivenditori intervistati riceve dai fornitori raccomandazione relative ai
                                      prezzi di rivendita. Circa il 30% dei fornitori monitora sistematicamente i prezzi
                                      di rivendita. E’ ricordato che mentre la fissazione dei prezzi di rivendita e i
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                                      prezzi minimi sono hardcore, i prezzi raccomandati e l’indicazione di prezzi
                                      massimi sono coperti dal BER. Anche un prezzo raccomandato può però
                                      divenire hardcore se, in ragione di pressioni o incentivi, si traduce di fatto in un
                                      prezzo minimo o fisso
                                     La peculiarità dell’e-commerce è che la maggiore trasparenza dei prezzi facilita
                                      il monitoraggio delle deviazioni dai prezzi raccomandati e/o eventuali forme di
                                      collusione tra i rivenditori. In tale contesto la Commissione si riserva di valutare
                                      interventi in applicazione dell’art. 101 caso per caso

                                                                                                                    26
Parity clauses tra distributori
                                                         e market places/price comparison tools

                                     L’indagine conoscitiva considera anche gli accordi tra distributori e piattaforme
                                      che prevedono clausole di parità (most favoured nation clauses) per cui il
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                                      rivenditore si impegna a offrire il prodotto sulla piattaforma interessata alle
                                      migliori condizioni (di prezzo, non di prezzo) offerte sul proprio sito, su altre
                                      piattaforme o più in generale su tutti i canali di vendita
                                     Rispetto a queste clausole, vi sono approcci diversi da parte delle autorità dei
                                      diversi Stati membri (v. i casi delle prenotazioni alberghiere). Più la portata è
                                      estesa a tutti i canali di vendita più sono a rischio
                                     Il rapporto riconosce che vi sono possibili giustificazioni per le parity clauses
                                      (mantenere la fiducia del consumatori, compensare gli investimenti, evitare il
                                      free riding), anche se osserva che ne possono derivare restrizioni della
                                      concorrenza intrabrand. La Commissione indica quindi l’opportunità di una
                                      valutazione caso per caso
                                                                                                                  27
Restrizioni all’utilizzo dei marchi a fini pubblicitari

                                     Il rapporto si sofferma anche sulle ipotesi in cui i fornitori limitano la possibilità
                                      dei rivenditori di utilizzare i marchi dei fornitori per ottenere una posizione
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                                      preminente sui motori di ricerca
                                     La Commissione vede queste prassi come volte a limitare la capacità dei
                                      rivenditori di attirare clienti online verso i propri siti e ipotizza la possibilità di
                                      interventi ex art. 101

                                                                                                                         28
La casistica

                                       Molti casi di RPM, soprattutto a livello nazionale
                                       Restrizioni territoriali (es. ostacoli alle importazioni parallele)
                                       Ostacoli alla commercializzazione on-line
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                                       Alcuni casi relativi a parity clauses

                                        29
Sviluppi normativi europei
                                    che incidono sulle vendite online
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Regolamento 302/2018 sul geoblocking

                                    •   Mira a contribuire al funzionamento del Mercato interno evitando le
                                        discriminazioni fondate direttamente o indirettamente su nazionalità, luogo di
                                        residenza o di stabilimento dei clienti
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                                    •   Si applica a tutti gli operatori che vendono beni o prestano servizi a clienti
                                        europei (consumatori o imprese) utilizzatori finali
                                    •   Non richiede di dimostrare l’esistenza di un accordo o di una posizione
                                        dominante, diversamente dall’antitrust. Diversamente dalla direttiva servizi
                                        2006/123, si applica anche a prestatori stabiliti in paesi terzi
                                    •   Tre disposizioni principali:
                                    •   Art. 3 accesso alle interfacce online
                                    •   Art. 4 accesso a beni o servizi
                                    •   Art. 5 non discriminazione per motivi legati al pagamento
                                                                                                                         31
Accesso alle interfacce online (art. 3)

                                    •   Divieto di bloccare o limitare l’accesso alle interfacce online (siti internet,
                                        applicazioni) nonché di reindirizzare automaticamente il cliente a una diversa
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                                        versione dell’interfaccia online (salvo che abbia dato consenso esplicito al
                                        reindirizzamento) per motivi legati a nazionalità, luogo di residenza o luogo di
                                        stabilimento. In caso di consenso al reindirizzamento la versione originale
                                        dell’interfaccia deve restare facilmente accessibile per il cliente
                                    •   Eccezione: necessità di garantire il rispetto di requisiti previsti dalla normativa
                                        europea o nazionale (es. divieto di visualizzare certi contenuti in alcuni Stati
                                        membri)
                                    •   Viene precisato che il divieto di discriminazione in relazione all’accesso alle
                                        interfacce online non va interpretato come obbligo per l’operatore di effettuare
                                        transazioni con i clienti (sarebbe sproporzionato) (considerando 18)
                                                                                                                      32
Accesso a beni o servizi (art. 4)

                                    •    Divieto di geodiscriminazione: gli operatori non devono applicare diverse
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                                         condizioni generali di accesso a beni o servizi per motivi legati alla nazionalità,
                                         al luogo di residenza o di stabilimento del cliente in tre specifiche situazioni in
                                         cui la geodiscriminazione appare ingiustificata:
                                    a.    Per beni fisici se il cliente provvede al trasporto transfrontaliero. La consegna
                                          transfrontaliera non viene effettuata dall’operatore o per suo conto. Non occorre
                                          pertanto effettuare l’iscrizione al registro IVA dello Stato membro del cliente
                                    b.    Per servizi prestati al cliente nei locali dell’operatore o dove questi esercita la
                                          sua attività
                                    c.    Per i servizi offerti con mezzi elettronici es. cloud computing, esclusi servizi
                                          che offrono principalmente accesso a opere protette dal diritto d’autore

                                                                                                                        33
Alcune osservazioni sull’art. 4
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                                    •   Per condizioni generali di accesso si intendono tutti i termini, le condizioni e le
                                        altre informazioni, compresi i prezzi di vendita, stabiliti e applicati al pubblico in
                                        generale dall’operatore e non negoziati individualmente con il cliente. Incluso
                                        semplice rifiuto di vendere i beni e prestare i servizi
                                    •   Gli operatori restano liberi di dirigere le proprie attività verso territori e gruppi di
                                        clienti con offerte mirate e condizioni differenziate, su base non discriminatoria,
                                        anche attraverso la creazione di interfacce online specificamente dedicate a una
                                        determinata area geografica (country specific)

                                                                                                                         34
Non discriminazione per motivi legati al pagamento

                                    •   Divieto di applicare condizioni diverse di pagamento per la vendita di beni o la
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                                        prestazione di servizi per ragioni legate a nazionalità, luogo di residenza o di
                                        stabilimento del prestatore di servizi di pagamento o al luogo di emissione dello
                                        strumento di pagamento all’interno dell’UE se:
                                    - pagamenti online con bonifico, addebito diretto o strumento di pagamento basato
                                    su carta all’interno di uno stesso payment brand
                                    - soddisfatti requisiti di autenticazione della PSD2
                                    - pagamenti effettuati in valuta accettata dal beneficiario

                                                                                                                   35
Implicazioni
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                                    •   Il Regolamento sul geoblocking si applica dal 3 dicembre 2018
                                    •   Occorre rivedere le condizioni di accesso ai siti, alle app ecc.
                                    •   Il divieto di geodiscriminazione amplia la possibilità per i clienti di acquistare a
                                        condizioni uniformi all’interno dell’UE: sia gli operatori online che quelli offline
                                        saranno esposti a una concorrenza più forte da parte delle vendite online

                                                                                                                     36
Altre iniziative europee della DSM
                                                                con impatto sull’e-commerce

                                     Proposta di direttiva su alcuni aspetti dei contratti per la vendita a distanza di
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                                      beni ai consumatori: prevede un regime più rigoroso per le garanzie e
                                      l’inversione dell’oneRegolamento 2018/644 sui servizi di consegna
                                      transfrontaliera di pacchi: introduce in particolare obblighi armonizzati di
                                      trasparenza delle tariffe per i principali servizi di consegna transfrontaliera
                                      (aumentando l’efficienza, amplia i confine dei mercati rilevanti)
                                     Proposta di direttiva su alcuni aspetti dei contratti per la vendita a distanza di
                                      beni ai consumatori (condizioni per dimostrare la non conformità del prodotto)
                                     Proposta di direttiva per la trasparenza e la correttezza delle condotte delle
                                      piattaforme nei rapporti con le imprese (P2B)
                                     New Deal for Consumers: due proposte di direttiva
                                                                                                                       37
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