Convenzione tra il Comune di Fornovo di Taro e la Scuola per l'Infanzia paritaria "Don Tarasconi" - Comune di Fornovo ...

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Convenzione tra il Comune di Fornovo di Taro e
                      la Scuola per l’Infanzia paritaria “Don Tarasconi”

L'anno DUAEMILADICIANNOVE (2019) addì _________ (___) del mese di ____________ in Fornovo di
Taro, presso la residenza municipale
                                                       Fra
il Comune di Fornovo di Taro - P.Iva/C.f. 00322400342 - rappresentato dal Responsabile di Settore Affari
Generali, Servizi Educativi e Tempo Libero, Dott.ssa Anna Maria Zazzera, nata a New York (Stati Uniti) il
19/10/1973, domiciliata per la sua carica in P.zza Libertà n. 11, 43045 Fornovo di Taro, giusta deliberazione
del Consiglio Comunale n. __ del _____________, di seguito “Ente Locale”
                                                        E
la Scuola dell'Infanzia paritaria DON TARASCONI rappresentata dal Reverendo DON MARIO MAZZA,
nato a Neviano degli Arduini (PR) il 23/09/1946, in qualità di Legale Rappresentante della Scuola stessa,
di seguito “Scuola” o “Ente gestore”;

PREMESSO
- che a legge 10 marzo 2000, n 62 e la Circolare MIUR 18 marzo 2003 n. 31 recano disposizioni ed
indicazioni in materia di parità scolastica ai fini della promozione e qualificazione del sistema nazionale
di istruzione;
- che la medesima legge 62/2000 (art. 1, comma 3) garantisce "piena libertà per quanto concerne
l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della
scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie,
svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque accettando il progetto educativo, richieda di
iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti disabili. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di
carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extracurriculari
che presuppongono o esigono l’adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa";
- che la L.R. 8 agosto 2001, n.26 “ Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita “al fine di
rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo
promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale e a sostenere
la qualificazione del sistema scolastico e formativo, anche a beneficio dei frequentanti le scuole
dell’infanzia del sistema nazionale d’istruzione;
- che la medesima legge regionale 26/2001 all'art. 2, comma 1, lett. a) e c) afferma che le azioni oggetto
della legge favoriscono "la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo studio in favore
degli alunni delle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione, come definito dalla legge n.
62/2000…, il raccordo delle istituzioni e dei servizi educativi, scolastici, formativi, socio-sanitari, culturali,
ricreativi e sportivi…nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogiche, didattiche e culturali,
della libertà di insegnamento e della libertà di scelta educativa delle famiglie"; che all'art.3, comma 4
lett. c) definisce i progetti per i quali gli enti locali assicurano il proprio sostegno alle scuole dell'infanzia
del sistema nazionale di istruzione, individuandoli negli interventi volti ad accrescere la qualità
dell'offerta educativa, i progetti di qualificazione e aggiornamento del personale e di raccordo con le
altre istituzioni (nidi di infanzia, scuole dell'infanzia, scuola dell'obbligo e servizi integrativi); che ai sensi
dell’art. 7.4 gli Enti locali attuano le azioni necessarie per assicurare il monitoraggio ed il controllo sulla
finalizzazione delle risorse destinate ai sopradetti interventi;
- che la legge 28 marzo 2003, n. 53 “ Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale”, all’art. 2, comma 1, lettera d) ed e) inserisce la scuola dell’infanzia, di durata triennale,
nell’articolazione del sistema di istruzione con finalità educative e di sviluppo affettivo, cognitivo e

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sociale dei bambini e delle bambine, e assicura l’uguaglianza di opportunità ed il rispetto
dell’orientamento educativo dei genitori;
- la stessa legge assicura la generalizzazione dell’offerta formativa per i bambini e le bambine in età e
prevede la realizzazione di collegamenti con gli altri servizi e con la scuola di base;
- che la Legge Regionale 30 giugno 2003 n. 12 sostiene progetti di continuità educativa orizzontale tra le
scuole dell’infanzia e verticale con i servizi educativi per la prima infanzia e con il primo ciclo
d’istruzione, volta a garantire il diritto dei bambini a percorsi che rispettino le fasi del loro sviluppo
- che la legge regionale 25 Novembre 2016, n. 19” norme in materia di servizi educativi per la prima
infanzia” prevede l’istituzione di sezioni di nido anche con possibilità di aggregazione alle scuole
dell’infanzia;
- che la Delibera della Giunta regionale n. 1567 del 16 ottobre 2017 “Direttiva in materia di requisiti
strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali.
Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della 19/2016” fissa i criteri
per l’Autorizzazione al Funzionamento per i servizi gestiti da soggetti privati;
- che la Legge 107 del 13 Luglio 2015 “Riforma del sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” denominata della Buona Scuola;
- che il successivo Dlgs 65 del 13 aprile 2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13
luglio 2015, n. 107 disciplina l’adozione di un Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del
sistema integrato di educazione ed istruzione ed istituisce il Fondo Nazionale per il sistema integrato di
educazione ed istruzione;

VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto il 8 giugno 2016 tra Regione, Anci-Emilia-Romagna, Upi-Emilia-
Romagna, Legautonomie-Emilia-Romagna con la Federazione Italiana Scuole materne dell’Emilia
Romagna (FISM) ai sensi dell’art. 7, comma 3, della Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 26, con il quale le
parti si impegnano a perseguire il miglioramento della proposta educativa delle scuole materne paritarie
private e del relativo contesto;

ATTESO che la condizione primaria per attivare la convenzione tra le Amministrazioni locali e le scuole
dell’infanzia gestite da enti privati, istituzioni di natura pubblica e privata, associazioni, fondazioni,
cooperative, senza fini di lucro è che tali scuole e le relative sezioni siano autorizzate al funzionamento
dall’autorità scolastica competente;

DATO ATTO che la Scuola Materna “Don L. Tarasconi” di Fornovo di Taro è stata dichiarata paritaria ai
sensi della Legge 10 marzo 2000 n. 62 con decreto ministeriale n. 488/793 del 28/02/2001 e che con
autorizzazione n.____ del __/__/2016 il Comune di Fornovo di Taro ha rilasciato l’autorizzazione al
funzionamento della sezione “primavera” dedicata alla fascia 24/36 mesi;

RICORDATO che i requisiti per il riconoscimento della parità scolastica sono:
   Progettazione educativa in armonia con i princìpi della Costituzione
   Piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti
   Attestazione della titolarità della gestione e pubblicità dei bilanci
   Disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme
   vigenti
   Istituzione e funzionamento degli organi collegiali
   Iscrizione alla scuola per tutti gli studenti, purché in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione
   alla classe e con età non inferiore a quella prevista dagli ordinamenti scolastici
   Applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità o in condizioni di
   svantaggio
   Organica costituzione di corsi completi, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia: non può essere
   riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad
   iniziare dalla prima classe
   Personale docente fornito del titolo di abilitazione
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Contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi
    nazionali di settore

si conviene e si stipula quanto segue:

                                                    Art. 1
                                          Accoglienza dei bambini
L'Ente gestore della scuola si impegna ad accogliere i bambini senza discriminazione di sesso, etnia,
cultura, religione nel rispetto di ogni cultura nonchè residenza favorendo, in particolare, l'inserimento di
bambini in condizioni di svantaggio culturale o disabili, nel quadro delle intese ed impegni congiunti sul
piano progettuale e finanziario tra la scuola, il comune e l'Azienda Unità sanitaria locale, e in
ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate".

                                                    Art.2
         Vigilanza igienico-sanitaria, integrazione dei bambini disabili e educazione alla salute
La vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture sarà assicurata dai competenti Servizi dell'Azienda Unità
sanitaria locale.
Tali Servizi e l'Ente gestore individueranno forme specifiche di collaborazione, al fine di garantire la
piena integrazione dei bambini disabili e/o con disagio socio-culturale e realizzare interventi di
educazione alla salute, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 08/08/2001 n. 26.

                                                    Art.3
                                       Partecipazione delle famiglie
L'Ente gestore si impegna a favorire la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola, sia a
livello organizzativo che educativo, attraverso la costituzione e la regolare attività di organi collegiali, in
cui siano rappresentate le famiglie e le componenti scolastiche, analogamente a quanto previsto e
realizzato nelle scuole statali e comunali.

                                                    Art.4
                                         Contribuzione degli utenti
L'Ente gestore si impegna, nel rispetto del principio di equità di trattamento, ad individuare e applicare
quote differenziate di contribuzione degli utenti alle spese di gestione del servizio sulla base delle
condizioni socio-economiche delle famiglie. Le quote così definite non saranno comunque inferiori alla
quota minima applicata nelle scuole dell'infanzia statali e comunali.

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Art. 5
                Orientamenti educativi, programmazione e organizzazione del servizio
L'Ente gestore concorre e partecipa all’integrazione del proprio servizio infanzia con il sistema locale
delle scuole dell’infanzia e, a tal fine, si impegna a:
- adottare le indicazioni nazionali per le attività educative e didattiche nella scuola dell’infanzia,
mantenendo la propria autonomia pedagogico-didattica, conformemente a quanto stabilito dalla legge
62/2000;
- elaborare un Progetto Educativo (PE) che, come previsto dalla legge 62/2000, in linea con i principi
della Costituzione, contribuisca a presentare l’autonomia e la specificità educativa della scuola, per un
rapporto chiaro e responsabile con le famiglie;
- progettare il Piano dell’Offerta formativa (POF), tenendo conto delle specifiche esigenze educative dei
bambini e delle loro famiglie, con particolare attenzione alle condizioni di fragilità socio-culturale e alle
situazioni di disabilità;
- perseguire il miglioramento della proposta educativa attraverso l'adozione delle azioni di cui all'intesa
26 ottobre 2011 tra la Regione Emilia-Romagna, l'ANCI, l'UPI, la Legautonomie e la FISM dell'Emilia-
Romagna, adottata ai sensi dell'art.7, comma 3, della legge regionale 26/2001 (flessibilità oraria,
diffusione della compresenza del personale per migliorare la qualità dell’intervento educativo,
qualificazione degli spazi di vita dei bambini e, in particolare, di quelli disabili, raccordo con i nidi
d’infanzia, la scuola dell'obbligo e i servizi integrativi del territorio, valorizzazione del coinvolgimento
dei genitori nel progetto educativo, predisposizione della documentazione dell'attività svolta sia per
consentire i confronti tra le esperienze che come garanzia di trasparenza dell'attività stessa);
- garantire la libertà di insegnamento, tenuto conto del Progetto Educativo della scuola;
- definire e rendere noto agli utenti e al Comune il calendario annuale e l'orario di funzionamento delle
scuole;
- uniformarsi alla normativa statale vigente per quanto riguarda il rapporto insegnanti/numero sezioni/n.
bambini, comunque nel rispetto di quanto previsto dalle circolari applicative della legge 62/2000.

                                                   Art.6
                                         Adeguatezza strutturale
L'Ente gestore garantisce locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell'attività didattica nel
rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, l'accessibilità dei locali e le condizioni
igienico-sanitarie, da verificarsi dall'Azienda Unità sanitaria locale competente.
In caso di costruzione di nuovi edifici e di ristrutturazione di edifici preesistenti l'Ente gestore dovrà
attenersi ai requisiti minimi spaziali richiesti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

                                                   Art. 7
                                  Qualifica e trattamento del personale
Il personale insegnante e addetto ai servizi generali, operanti nella scuola materna convenzionata, dovrà
essere in possesso del titolo di studio corrispondente all'incarico ricoperto, come richiesto dalla
normativa vigente. Il personale volontario dovrà comunque essere provvisto del titolo di studio
corrispondente alla funzione svolta (o del diploma di scuola media superiore, nel caso integri e non
sostituisca il personale docente dipendente).
Al personale assunto e dipendente (direttivo, docente e non docente) saranno applicati i contratti
collettivi nazionali di categoria.

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Art. 8
                                                 Assicurazione
E' fatto obbligo all'Ente gestore di provvedere all'assicurazione del personale dipendente, dei volontari
e dei bambini, ed al rispetto della normativa in materia di assistenza e previdenza sociale.

                                                     Art. 9
                           Formazione permanente e qualificazione del servizio

L'Ente gestore assicura nell'ambito dell'orario di lavoro del personale docente un monte ore annuale per
la programmazione educativo-didattica la gestione collegiale della scuola e l'aggiornamento
professionale. A quest'ultimo deve essere destinato almeno il 50% del tetto massimo delle ore previste
dal contratto non a rapporto con i bambini. L'Ente gestore si impegna inoltre a promuovere la
qualificazione e la continuità verticale e orizzontale con altri servizi (in particolare con i nidi d'infanzia, la
scuola elementare, altre scuole dell'infanzia) sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a
progetti di aggiornamento e di qualificazione , promossi e gestiti in collaborazione con altri enti (distretti
scolastici, direzioni didattiche, coordinamenti pedagogici comunali), anche ai fini di una piena
integrazione nel contesto scolastico e formativo in cui opera.
L'Ente gestore si impegna ad utilizzare una quota di contributi comunali pari almeno al 5% per
l'attuazione di iniziative di miglioramento del servizio in termini di arricchimento e qualificazione
dell’attività educativa e didattica (miglioramento del rapporto numerico insegnanti/bambini, progetti
educativi mirati, ricerche, laboratori, interventi di coinvolgimento e supporto alle famiglie, progetti per
l’integrazione dei bambini in condizioni di svantaggio socio-culturale e delle loro famiglie) attraverso
l’utilizzo di personale dipendente o incaricato.

                                                     Art. 10
                                          Coordinatore pedagogico
Per realizzare il coordinamento tra i servizi educativi convenzionati e l'integrazione con enti e agenzie
educative del territorio, l'ente gestore si avvale di figure professionali dotate di laurea specifica ad
indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico, con funzioni di coordinamento pedagogico a cui verrà
garantita una formazione permanente al fine di potenziare le loro capacità progettuali e l'adeguamento
delle risposte alle nuove esigenze degli utenti

                                                     Art. 11
                                             Servizi per l'accesso
L'Ente gestore assicura un idoneo servizio di mensa, la piena osservanza delle norme igienico-sanitarie
previste nella legislazione vigente, nonchè l'adozione delle tabelle dietetiche approvate dall'Azienda
Unità sanitaria locale.
L'Ente gestore si impegna a garantire, qualora si effettui un autonomo servizio di trasporto, il rispetto
della legislazione vigente nonchè la vigilanza dei bambini sullo scuolabus con il ricorso ad idoneo
personale.

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Art. 12
                                      Informazione e documentazione
L'Ente gestore assicura la pubblicità dei bilanci e si impegna a presentare all'Ente locale un rendiconto
sulla utilizzazione dei contributi di cui all’art.14, riferito agli anni del periodo di durata della convenzione.

                                                    Art. 13
                                           Impegni dell'Ente locale
a) Finanziamenti diretti
L'Ente locale si impegna a sostenere finanziariamente l'Ente gestore nell'erogazione e nella
qualificazione dei servizi, attraverso un contributo omnicomprensivo di € 75.000,00 da prevedersi nel
proprio bilancio per l'intera durata della convenzione, articolati in stanziamenti annuali così come
indicati di seguito e a valere per tutte le sezioni:

Anno 2019       € 25.000,00
Anno 2020       € 25.000,00
Anno 2021       € 25.000,00
Il contributo per le spese di qualificazione del funzionamento è destinato alla copertura dei costi
sostenuti per le seguenti attività:
a) arricchimento e qualificazione dell’attività educativa e didattica (miglioramento del rapporto
numerico insegnanti/bambini, progetti educativi mirati, ricerche, laboratori, interventi di coinvolgimento
e supporto alle famiglie, progetti per l’integrazione dei bambini in condizioni di svantaggio socio-
culturale e delle loro famiglie) attraverso l’utilizzo di personale dipendente o incaricato, nella misura
minima del 5% di cui all’art.9 ;
b) qualificazione degli interventi educativi rivolti all’integrazione dei bambini in situazione di disabilità;
c) ampliamento degli orari e del periodo di funzionamento dei servizi (eccedenti gli orari e il periodo di
funzionamento minimo standard delle scuole dell’infanzia statali);
d) miglioramento degli standards minimi della qualità igienico-sanitaria (attrezzature e tecnologia);
e) qualificazione dell'arredo dedicato ai bambini;
f) arricchimento della dotazione del materiale ludico-didattico;
g) miglioramento degli standards minimi di qualità e sicurezza degli spazi dedicati ai bambini.

b) Collaborazione
L'Ente locale si impegna inoltre a:
     - assicurare il servizio di manutenzione del verde del giardino (taglio erba e piccole potature);
     - promuovere, in sinergia con gli altri enti/istituzioni , progetti di qualificazione, di continuità e
    raccordo interistituzionale e favorisce la partecipazione congiunta di scuole pubbliche e private alla
    loro realizzazione e sostiene i progetti di qualificazione presentati autonomamente dalla scuola.
     - facilitare l'accesso degli utenti delle scuola convenzionate a tutti i servizi di qualificazione
    educativa, culturale e formativa e a tutte le opportunità informative e formative organizzate per gli
    utenti delle altre scuole.

c) Servizio mensa. Contributi agli utenti
L'Ente locale si impegna a rimborsare, qualora non vi fossero posti a disposizione nella scuola pubblica,
il 50% del costo del pasto di uno dei due figli ai genitori residenti nel comune di Fornovo con due figli
frequentanti la scuola materna sia pubblica che privata. Se uno dei due figli frequenta l’asilo nido, si
applicherà una riduzione monetaria alla retta del nido, pari al 50% del costo dei pasti consumati alla
scuola materna. Nel caso che un bambino frequenti la scuola pubblica e uno la scuola privata, la
riduzione verrà applicata alla retta dell’utente della scuola pubblica.

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d) Trasporto scolastico
Gli alunni della Scuola convenzionata, in assenza di autonomo servizio di trasporto, hanno accesso al
servizio ordinario del trasporto scolastico in vigore per gli utenti delle scuole comunali e statali in base ai
tragitti stabiliti annualmente secondo le esigenze e gli orari nelle scuole dell’obbligo.

                                                    Art. 14
                                   Modalità di erogazione del contributo
L'importo stanziato in bilancio ai sensi del precedente articolo viene comunicato formalmente alla
scuola materna entro i 30 giorni successivi all'approvazione del bilancio preventivo.
Entro il mese di aprile viene erogato un acconto pari al 80 % dell'importo del contributo, mentre il
restante 20% viene erogato ad avvenuta presentazione del rendiconto dell'attività svolta nell'anno per il
quale il contributo è stato concesso. A tal fine e ai fini della puntuale applicazione della convenzione
l’Ente Gestore è tenuto, sotto la propria responsabilità a presentare all’Amministrazione Comunale una
dichiarazione attestante:
    a) il calendario e l’orario di funzionamento della scuola
    b) il numero e l’elenco completo di dati anagrafici dei bambini iscritti, frequentanti e in lista
       d’attesa
    c) il numero delle sezioni funzionanti
    d) il rispetto di norme vigenti in materia di personale
    e) l’adozione di tutti i provvedimenti obbligatori per il rispetto della normativa vigente in materia di
       edilizia scolastica, di sicurezza, di accessibilità ai locali, di condizioni igienico-sanitarie
    f) la costituzione degli organi collegiali con elenco dei relativi componenti
    g) l’importo della quota di compartecipazione mensile dovuta dalle famiglie, distinguendo
       eventuali quote facoltative per servizi accessori
    h) descrizione degli adempienti di cui all’art.5 e 9 della presente Convenzione
    i)   descrizione della modalità di utilizzo dei contributi secondo quanto previsto all’art.13 lett.a)
E’ facoltà dell’Ente di gestione corredare la documentazione con il bilancio preventivo di gestione per
l’anno di riferimento.
In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente accordo, vengono informati la
Commissione paritetica, la Giunta Comunale e i rappresentanti degli organi collegiali della scuola. Dopo
approfondita valutazione e sentito il parere dei soggetti informati, si procederà all’avvio del
procedimento per la sospensione o revoca anche in forma parziale del contributo erogato, tenuto conto
della necessità di tutelare i diritti dei bambini frequentanti e del personale in servizio.

                                                    Art. 15
                                  Istituzione della Commissione paritetica
L'Ente locale istituisce, in accordo con l'Ente gestore, una Commissione paritetica per verificare
l'applicazione della convenzione stessa e garantire uno scambio di valutazioni, pareri e informazioni
sulla realtà della scuola, anche al fine di assicurare una più efficace programmazione delle risorse e degli
interventi.

La Commissione e' composta da:

                                                       7
-   il coordinatore pedagogico dell’Ente di Gestione (o suo delegato)
    -   un funzionario del Servizio Pubblica Istruzione del Comune (o suo delegato).
    -   l’Assessore con delega alle Scuole del Comune (o suo delegato)

La Commissione ha i seguenti compiti:
    - garantire uno scambio reciproco di informazioni, pareri, valutazioni sulla realtà e sulla vita delle
    scuole dell'infanzia del territorio comunale, favorendo e sollecitando forme di collaborazione tra le
    diverse istituzioni pubbliche e private, per una più completa funzione delle opportunità offerte dal
    territorio;
    - seguire e verificare l'applicazione della presente convenzione, sottoponendo all’inizio dell’anno
    scolastico una relazione sullo stato di applicazione della stessa alla Giunta comunale e agli organi
    collegiali di cui all'art. 3;
    - studiare e attuare modalità di informazione nei riguardi delle famiglie sui contenuti della
    convenzione;
    - proporre iniziative di qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia;
    - avanzare proposte sulle modalità di rinnovo della convenzione.

La Commissione potrà avvalersi di professionalità specifica (pedagogisti, insegnanti, operatori, esperti
nel settore amministrativo) per l'esame di particolari problemi.

La Commissione determina le modalità del proprio funzionamento con apposito atto, da inviare all'Ente
Locale e all’Ente gestore.

                                                 Art. 16
                                       Validità della convenzione
La convenzione ha validità triennale (2019/2021). Eventuali modifiche alla convenzione nel corso del
triennio o un’eventuale proroga saranno sottoposti all’approvazione del Consiglio Comunale

per la Scuola d’Infanzia "Don Tarasconi"                         per il Comune di Fornovo di Taro
          Il Presidente                                              Il Responsabile di Settore

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