VADEMECUM Liberi Professionisti Naturopatia & Discipline Olistiche Bio naturali - a cura degli Uffici Legali & Fiscali SINAPE

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VADEMECUM Liberi Professionisti Naturopatia & Discipline Olistiche Bio naturali - a cura degli Uffici Legali & Fiscali SINAPE
VADEMECUM

            Liberi Professionisti
Naturopatia & Discipline Olistiche Bio naturali

     Legislazione Corrente & Regimi Fiscali

 a cura degli Uffici Legali & Fiscali SINAPE

                www.sinape-cisl.it
VADEMECUM Liberi Professionisti Naturopatia & Discipline Olistiche Bio naturali - a cura degli Uffici Legali & Fiscali SINAPE
PREMESSA

Il SINAPE, Associazione Sindacale di categoria, opera sul territorio Nazionale
   ed Europeo in collaborazione con le istituzioni pubbliche e private, per
   approfondire l’ambito di azione della Naturopatia e Discipline Olistiche Bio
   Naturali, alla luce dell’attuale contesto Socio – Educativo - Culturale,
   Normativo ed Istituzionale
   Il SINAPE considera la Naturopatia e le Discipline Olistiche Bio Naturali un
   valore essenziale della vita sociale ed intende difendere tale valore superando
   tutte le barriere di ordine politico e sociale,
   Il SINAPE tutela e rappresenta i Lavoratori e Liberi professionisti Aderenti
   per tutto quanto possa attenere gli interessi di natura economia, giuridica e
   morale nei confronti dei Pubblici Poteri e dei terzi di qualsiasi genere.

Il SINAPE FeLSA CISL, un’organizzazione che si basa sull’apporto volontario
   e convinto degli Iscritti, che insieme costituiscono una grande forza di
   rappresentanza, che condivide politiche e pratiche professionali, ma
   soprattutto valori di riferimento che guidano azioni strategiche per essere
   sempre più incisivi verso le attuali e future Norme e Leggi che regolano la
   Naturopatia e Discipline Olistiche Bio Naturali.

Il SINAPE auspica e lavora affinché l’Area di competenza del Naturopata e
   dell’Operatore     D.B.N.    sia   quella   del   “BENESSERE        OLISTICO
   NATURALE”.

Per il SINAPE, parlare di Area Pseudo-Sanitaria o Socio-Sanitaria non ha senso,
poiché ci potrebbe avvicinare all’area sanitaria, ma ci allontanerebbe dal
pensiero olistico e dalle radici culturali di un benessere naturale.

Parlare di Medicina Integrata non ha senso, poiché il termine Medicina
appartiene ad una categoria ben precisa che non è la nostra.

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Parlare di Area Socio-Educativa e Culturale intesa non solo come
enunciazioni teoriche ma, anche di Consulenze, Trattamenti e
Tecniche di valenza pratica.

Considerato che:

SALUTE (definizione OMS del 1948)
Stato di completo Benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza
dello stato di malattia o di infermità. La salute è una risorsa per la vita
quotidiana e il risultato dell’affermazione delle risorse e capacità personali;
è uno stato dinamico e funzionale basato sulla capacità di mantenere, ripristinare
e adattare la propria integrità, il proprio equilibrio e senso di benessere.
L’equilibrio fisico, mentale e sociale della persona permette di riconoscere
e realizzare le proprie attitudini, di soddisfare i propri bisogni e di interagire
adeguatamente con l’ambiente circostante.

Naturopatia & Discipline Olistiche Bio naturali
Si occupano del trattamento e della promozione dello stato di salute attraverso
l’uso di metodi e modalità che favoriscono il processo di auto-guarigione,
il trattamento naturale di tutta la persona, la promozione della personale
responsabilità per la propria salute, l’istruzione per promuovere la salute
attraverso un adeguato stile di vita.

La naturopatia miscela la millenaria conoscenza dei trattamenti naturali
con le attuali   conoscenze    nell’ambito   salutistico   e prende   fondamento
dai paradigmi del pensiero dell’antropologia fisica e culturale in prima istanza
e di conseguenza dalla cultura delle scienze dell’uomo. Pertanto, la Naturopatia
& Discipline Olistiche Bio naturali possono essere nel complesso identificate
come pratiche della ricerca del Benessere attraverso metodiche naturali non
invasive, tramite l’individuazione e valutazione delle cause del disagio, la
personalizzazione del trattamento, l’insegnamento di principi per un sano stile
di vita e di prevenzione primaria.

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Naturopata ed Operatore del benessere naturale
Professionisti che operano nei campi della salute per il ripristino della spontanea
capacità di autoregolazione della persona, per l’educazione alla salute e per
la riscoperta e la valorizzazione delle risorse vitali proprie di ogni individuo
in ambito sociale e ambientale.

Compiti del Naturopata ed Operatore del Benessere Naturale è contribuire
al miglioramento della qualità della vita delle persone, operando al fine
di mantenere e/o ristabilire il loro stato di salute inteso nella sua globalità
e considerando l’individuo come entità indivisibile sul piano fisico, energetico,
psicoemotivo e spirituale.

Essi si avvalgono di tecniche specifiche per coadiuvare i processi fisiologici
naturali,    stimolare   la forza   vitale,   assecondare   la spontanea   capacità
dell’organismo di autoregolarsi per raggiungere l’omeostasi. Considerati
gli aspetti costituzionali e familiari dell’individuo, le influenze ambientali
e sociali, il Naturopata ed Operatore del Benessere Naturale si adoperano,
inoltre, per favorire le capacità della persona di ripristinare il suo equilibrio
sistemico.

Per svolgere i propri compiti il Naturopata ed Operatore del Benessere
Naturale operano in autonomia e indipendenza professionale e possono
collaborare in modo sinergico con le figure sanitarie e gli operatori della salute,
fornendo consulenze al cliente ed assumendo un ruolo di primaria importanza
nell’integrazione con eventuali altri approcci.

Il Naturopata ed Operatore del Benessere Naturale utilizzano tecniche
e discipline naturali ed energetiche, consigliano rimedi salutistici, propongono
cambiamenti favorevoli dello stile di vita, dell’alimentazione e delle relazioni
con l’ambiente circostante, praticano trattamenti manuali e/o con supporti
bioelettronici e specifici, che stimolano le capacità reattive della persona.

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Quindi il SINAPE rappresenta una terza Area (oltre a quella sanitaria ed
    estetica) che è quella del “Benessere Olistico” che afferma l’autonomia ed
    unicità operativa, dei liberi Professionisti della Naturopatia e Benessere
    Naturale.

    Per il presente lavoro, che potrà essere utile sia al neofita che
    al Libero Professionista affermato, si ringraziano, per il loro
    contributo di Professionalità, Competenze e Passione:

      Ambrosi Fabio                  Naturopata Certificato
      Audasso Sergio                 Ricercatore Quantistico
      Buoninconti Gerarda Naturopata, Ricercatrice D.B.N.
      Carozza Sergio                 Avvocato Giuslavorista
      Cattarulla Stefano             Avvocato Civilista, Penalista
      Di Felice Mario                Posturologo, Farmacologo
      De Palma Nicola                Dott. Commercialista
      Ieroschi Antonio               Presidente CONFASCESA
      Teza Lisetta                   Naturopata Certificata

                                            La Segreteria Generale
Roma, Marzo 2022

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INDICE
Aspetti Giuridici Legali
     1.1    Definizioni
     1.2    Ambito di liceità
     1.3    Autorizzazioni
     1.4    Iscrizioni in albi e associazioni di categoria
     1.5    Previdenza
     1.61 Privacy
     1.7    Contratto con il cliente
     1.8    Certificazione delle competenze
     1.9    Comunicazione all’esterno
     1.10 Responsabilità civile
     1.11 Assicurazione sulla responsabilità civile

Aspetti Normativi Fiscali
     2.1    Definizioni
     2.2    Normativa Vigente
     2.3    Posizione Fiscale e Giuridica del Naturopata e Operatore
            D.B.N.
     2.4    Il Codice Attività
     2.5    L’apertura della Partita I.V.A. e Regimi Fiscali
     2. 6   Esercizio contemporaneo di Lavoro Dipendente ed
            Attività di Lavoro Autonomo
     2.7    La Fatturazione del Naturopata ed Operatore Discipline
            Bio Naturali
     2.8    La Gestione Separata dell’I.N.P.S.
     2.9    Il Naturopata ed Operatore D. B. N. e la Privacy

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Aspetti Giuridici Legali
   1.1 Definizioni
L’operatore del benessere naturale è un professionista che opera secondo i
principi dell’olismo, intervenendo come facilitatore della salute e dell’equilibrio
psicofisico attraverso tecniche naturali, massaggi, esercizi di movimento
corporeo, stimolazione energetica, pratiche meditative, di counseling e altro
ancora.

L’approccio olistico adottato considera la totalità degli aspetti di un individuo,
non a caso il termine deriva dal greco "hòlos" (ὅλος), che significa l’intero, il
tutto. L'approccio olistico, dunque, prende in considerazione mente e corpo, ma
anche l'ambiente, le relazioni e il contesto sociale in cui vive, i quali devono
essere in uno stato di equilibrio armonico affinché sia garantito il benessere della
persona. L’operatore olistico non utilizza gli strumenti della medicina, ma agisce
con trattamenti manuali, tecniche energetiche e rimedi naturali che stimolano le
capacità reattive e vitali della persona, considerata come entità globale.

L’azione dell’operatore del benessere naturale parte dall’indagine dei problemi
di salute e dei malesseri del cliente, i motivi di stress e tensione, di
insoddisfazione personale e in generale gli elementi che creano disfunzioni
dell'organismo e uno stato di squilibrio psico-fisico. In base a questa analisi
l'operatore è in grado di individuare pratiche o trattamenti per aiutare la persona
a ripristinare l'equilibrio di corpo, mente e spirito e raggiungere uno stato di
benessere globale e armonia, adattando ogni intervento al caso specifico.

Tra le discipline del benessere naturale (indicative e non esaustive) rientrano, ad
esempio, massaggi olistici, riflessologia, shiatsu, aromaterapia, pranoterapia,
reiki, rimedi naturali basati su oli essenziali, infusi a base di erbe, alimentazione
naturale, esercizi di respirazione, visualizzazione e rilassamento e percorsi di
meditazione. Si tratta quindi di un ampio ventaglio di pratiche, che spesso
affondano le proprie radici in antiche tradizioni.

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Il trattamento di norma prevede più sedute, per accompagnare il cliente in un
percorso di crescita personale e scoperta del sé. Si potrebbe quindi descrivere il
ruolo dell'operatore olistico come quello di un consulente. L'Operatore delle
Discipline Olistiche Bio Naturali svolge inoltre un'importante funzione
educativa e di promozione della salute in senso olistico.

Non esiste una specifica definizione legale per l’attività dell’operatore olistico,
ma dall’ordinamento giuridico è possibile trarre alcune indicazioni. In primo
luogo, è da sottolineare che l’Unione Europea, con la Direttiva n. 2002/0061
del 7 marzo 2002, relativa al riconoscimento reciproco delle qualifiche
professionali tra i Paesi membri, ha stabilito il generale principio per cui chi è
qualificato ad esercitare una professione nel Paese di provenienza può esercitarla
in qualsiasi altro paese dell’Unione.

In Italia non esiste una Legge nazionale che normi il fenomeno delle Discipline
Olistiche Bio Naturali. Tali attività rientrano, tuttavia, a pieno titolo nell’ambito
di applicazione della Legge n. 4/2013 in materia di professioni non organizzate
in ordini o collegi.

Per regolare il fenomeno Discipline Olistiche Bio Naturali, alcune Regioni
hanno approvato specifici provvedimenti. Si segnalano:

•   La Legge Regionale n. 2/2005 della Ragione Lombardia, che ha definito le
prestazioni degli operatori in discipline bionaturali come l’insieme di attività e
pratiche finalizzate al mantenimento del recupero dello stato di benessere della
persona. La stessa Legge Regionale, inoltre, ha istituito il registro degli operatori
del settore al quale possono (senza alcun obbligo per l’esercizio dell’attività sul
territorio regionale) iscriversi coloro che abbiano seguito percorsi formativi
riconosciuti dalla Regione in base a criteri definiti da un apposito comitato
tecnico scientifico. Inoltre, la Legge Regionale ha anche istituito il registro
regionale degli enti di formazione in discipline bionaturali, ponendo l’iscrizione
in tale registro come condizione per l’accreditamento degli enti di formazione.

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La Legge Regionale n. 2/2005 ha poi previsto anche per gli operatori del
benessere naturale, nel Quadro Regionale degli Standard Professionali
(Q.R.S.P.), i percorsi formativi minimi per essere riconosciuti quali Operatori di
qualità.

•   La Legge Regionale n. 16/2018 della Regione Veneto, che regola le
prestazioni degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali, intese come
pratiche finalizzate al mantenimento ed al recupero dello stato di benessere
globale della persona senza carattere di prestazione sanitaria. La Legge
Regionale attribuisce alla Giunta regionale il potere di riconoscere i corsi di
formazione professionale gestiti da organismi di formazione accreditati e
istituisce il Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali, con
funzione consultiva e di monitoraggio in materia, nominato dal Presidente della
Regione e composto dai dirigenti responsabili delle strutture regionali
interessate, da due rappresentanti delle associazioni dei consumatori, da due
rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro,
da tre esperti nelle discipline del benessere e bio-naturali e da tre rappresentanti
delle associazioni operanti nel settore. Infine, la Legge Regionale istituisce
l’elenco delle discipline del benessere e bio-naturali al quale possono iscriversi
coloro i quali abbiano seguito i percorsi formativi riconosciuti dalla Regione ed
acquisito il relativo attestato di frequenza. L’iscrizione nell’elenco non
costituisce comunque condizione necessaria per l’esercizio dell’attività sul
territorio regionale da parte degli operatori.

•    La Legge Regionale n. 2/2005 della Regione Toscana, che ha definito
discipline del benessere e bio-naturali le pratiche e le tecniche naturali,
energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il
raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della
persona e operatore in discipline del benessere e bio-naturali la figura che, in
possesso di adeguata formazione, opera per favorire la piena e consapevole

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assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di
vita, e per stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale e
indivisibile. La Legge Regionale ha precisato che per l’esercizio delle discipline
del benessere e bio-naturali è necessario un percorso di formazione di durata
almeno triennale. La Legge Regionale ha istituito il Comitato regionale per le
discipline del benessere e bio-naturali e l’elenco regionale delle discipline del
benessere e bio-naturali, nel quale sono iscritti, in separate sezioni, gli enti di
formazione maggiormente rappresentativi a livello nazionale e regionale e gli
operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali.

•   La Legge Regionale n. 11/2005 della Regione Emilia Romagna, che ha
definito come naturopatia l’insieme di metodi naturali per garantire e migliorare
la qualità della vita e come naturopata l’operatore non sanitario del benessere
che realizza pratiche che stimolano le risorse naturali dell’individuo e sono
mirate al benessere, alla difesa ed al ripristino delle migliori condizioni della
persona, alla rimozione degli stati di disagio psicofisico e, quindi, volte a
generare una migliore qualità della vita. La Legge Regionale ha stabilito che il
diploma da naturopata debba essere rilasciato da enti di formazione pubblici,
regionali, privati accreditati, od in associazione fra loro, al termine di un iter
formativo, di almeno 1200 ore di cui circa 200 ore di pratica in strutture che
operino nell'ambito della medicina convenzionale e non, della durata di tre anni.
La Legge Regionale ha istituito il Comitato regionale per la naturopatia con
finalità di consulenza per la Giunta regionale.

•   La Legge Provinciale n. 7/2013 della Provincia autonoma di Trento che ha
inteso valorizzare le discipline bionaturali, definite come le attività e le pratiche
che hanno come finalità il mantenimento o il recupero dello stato di benessere
della persona per il miglioramento della sua qualità della vita. La stessa Legge
Provinciale ha istituito presso la Provincia l’elenco provinciale dei soggetti che
offrono formazione nelle discipline bionaturali. Nell’elenco sono iscritti i

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soggetti in possesso degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi
individuati dalla Giunta provinciale su proposta di un tavolo provinciale delle
discipline bionaturali, nominato dalla Giunta provinciale e composto
dall'assessore provinciale competente in materia, dai rappresentanti delle reti del
benessere (formate da professionisti del settore), dal dirigente della struttura
provinciale competente in materia di welfare e sanità, dal dirigente della
struttura provinciale competente in materia di formazione professionale e da un
rappresentante delle associazioni dei consumatori.

Anche alcune risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico hanno
affermato che le attività dell’operatore del benessere naturale sono finalizzate al
generico mantenimento di una naturale condizione di “benessere” e che, in
assenza di specifiche disposizioni legislative, non devono essere sottoposte a
restrizioni (cfr. Risoluzioni nn. 85939/2015 e 80994/2016).

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1.2 Ambito di liceità.
Nell’ordinamento italiano vige la libertà di iniziativa economica privata ai sensi
dell’art. 41 della Costituzione. Inoltre, l’art. 35 della Costituzione tutela il lavoro
in ogni sua forma, anche professionale.

L’ordinamento, però, prevede limiti in cui attività ed iniziativa dei privati
possono muoversi. Per chiarire l’ambito applicativo nel quale gli operatori del
benessere naturale possono legittimamente realizzare i loro compiti, quindi, è
necessario verificare gli spazi necessariamente riservati dall’ordinamento a
figure professionali che hanno aspetti connessi e collimanti.

Una prima figura professionale da analizzare è quella del medico, a cui la
giurisprudenza, in assenza di una definizione legislativa, ha riservato tutti quegli
atti finalizzati alla diagnosi di malattie e alla prescrizione dei rimedi per curarle,
poiché la professione medica si estrinseca nell’individuare e diagnosticare le
malattie, nel prescriverne la cura, nel somministrare i rimedi.
Una seconda attività per cui è prevista una specifica abilitazione è quella
dell’estetista, comprendente, ai sensi della Legge n. 1/1990, tutte le prestazioni
ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o
prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e
proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o
l’attenuazione degli inestetismi presenti.

Una terza figura professionale da distinguere dall’operatore del benessere
naturale è quella del fisioterapista, ossia, ai sensi del Decreto del Ministero della
Sanità n. 741/1994, l’operatore sanitario che svolge gli interventi di
prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni
corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia
eziologia, congenita od acquisita.

A presidio delle attività riservate a specifiche categorie professionali è posto
l’art. 348 c.p., secondo cui chiunque abusivamente esercita una professione per

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la quale è richiesta una speciale abilitazione è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

Nell’interpretare la norma la giurisprudenza ha contenuto l’esercizio di attività
riservate a specifiche categorie professionali in precisi ambiti, consentendo,
quindi, di riscontrare una effettiva indipendenza di iniziativa degli operatori del
benessere naturale senza che sconfini nell’ambito riservato ad un’altra
professione.

 L’operatore del benessere naturale, pertanto, non potrà eseguire una terapia, ma
mirerà unicamente al complessivo benessere fisico, mentale ed emotivo.

L’attività dell’operatore del benessere naturale, infatti, attiene al miglioramento
personale, senza sovrapporsi alle attività proprie del medico e del fiosioterapista,
caratterizzate dallo scopo sanitario, o dell’estetista.

Si segnalano i seguenti provvedimenti amministrativi e giudiziari:
•   Nota n. 68457 del 14-5-2015 del Ministero dello Sviluppo Economico: in
mancanza di specifiche disposizioni legislative, le attività di massaggi non
riconducibili alle tipologie di massaggi aventi finalità di carattere terapeutico o
di miglioramento e protezione dell’aspetto estetico, ma riguardanti il più
generico mantenimento di una naturale condizione di benessere, non dovessero
essere sottoposte a specifiche restrizioni all’esercizio, quali ad esempio il titolo
abilitante alla professione di estetista;

•   Nota n. 36979 del 7-8-201 del Ministero della Saluti: l’attività del massaggio
thailandese non è annoverabile tra le prestazioni sanitarie, poiché non ha finalità
terapeutica, né tanto meno finalità estetica;

•   Nota n. 117339 del 14-7-2015 del Ministero dello Sviluppo Econonico:
l’attività di operatore di massaggi Tuina dovesse essere inserita nell’ambito più

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ampio della categoria delle c.d. “Discipline Bio-Naturali”, non regolamentate a
livello nazionale.

•   Risoluzione n. 138831 del 18 maggio 2016 del Ministero dello Sviluppo
Economico: l’attività di massaggiatore, quando non rientra in quanto previsto
dalla legge n. 1 del 1990 (dunque non è di tipo estetico) e quando non può essere
considerata alla stregua di una attività sanitaria (pertanto priva di carattere
terapeutico-riabilitativo), è da considerarsi libera e suscettibile di ricadere
nell’ambito della legge n. 4 del 2013;

•   Sentenza n. 770/2011 del Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana che afferma che la Legge Regionale n. 2/2005 assegna alla professione
di operatore del benessere naturale un ambito diverso da quello che la Legge n.
1/1990 assegna alla professione di estetista.

•   Sentenza n. 98/2013 della Corte Costituzionale che esplicita la distinzione e
la non sussumibilità tra l’attività di estetista e di operatore shiatsu.
•   Sentenza n. 226/2013 del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
che rileva una diversità di approccio tra la professione di estetista e di operatore
del benessere.

•   Sentenza n. 2904/2014 del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
che ha affermato la non sovrapponibilità delle attività di estetista con quelle
implicanti l'esercizio di discipline bio-naturali, in quanto caratterizzate da una
diversità di approccio e di finalità, essendo le seconde volte a favorire il
miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona, a
prescindere dal perseguimento di benefici di tipo estetico.

• Sentenza del Consiglio di Stato n. 3378/2016, con cui il massimo giudice
amministrativo ha stabilito che l’attività olistica diretta al mantenimento del
benessere della persona è libera e diversa dall’attività di estetista, regolata dalla
Legge n. 1/1990.

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1.3 Autorizzazioni.
Un aspetto nodale per intraprendere la professione di Naturopata e/o Operatore
delle Discipline Olistiche Bio Natural è quello delle autorizzazioni da ottenere
prima di iniziare l’attività. Il punto è particolarmente rilevante per gli operatori
che optano di lavorare aprendo uno studio privato. In questi casi, infatti, è
necessario in primo luogo che il locale scelto per ospitare lo studio sia
classificato nella categoria catastale A10 (uffici e studi privati), secondo quanto
previsto dal D.P.R. n. 1142/1949.

L’inizio delle attività dello studio, inoltre, se concepito come centro aperto al
pubblico, richiede che il professionista presenti al Comune di competenza la
Segnalazione Certificata di Inizio Attività ex art. 19 Legge n. 241/1990 e si
iscriva alla Camera di Commercio, secondo quanto previsto dalla Legge n.
580/1993 e successive modificazioni.
Un discorso diverso è da fare per lo studio non aperto al pubblico. In questo caso
non è necessaria l’iscrizione alla Camera di Commercio poiché lo studio è solo il
luogo dove il libero professionista lavora su appuntamento e, dunque,
occorrerebbe unicamente dimostrare l’agibilità dei locali.

Allo stesso modo per lo studio non aperto al pubblico risulta facoltativa la SCIA,
che occorre solo per le attività che necessitano di iscrizione alla Camera di
Commercio o che richiedono interventi strutturali sui locali.

I professionisti che, invece, decidono di svolgere la propria attività presso un
immobile ad uso abitativo devono richiedere il cambio di destinazione d’uso per
destinare l’immobile a uso studio professionale secondo quanto previsto dal
D.P.R. n. 380/2001 (T.U. sull’edilizia). In primo luogo, se si vuole effettuare un
cambio di destinazione d’uso parziale, cioè destinare solo parte del proprio
immobile ad uso ufficio, deve essere effettuato un frazionamento.

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Per ottenere il cambio di destinazione d’uso senza l’effettuazione di opere o
lavori è necessario verificare che il piano regolatore comunale lo consenta. Nel
caso in cui sia consentito, deve essere presentata la SCIA al Comune in cui
l’immobile è ubicato. Se, invece, devono essere effettuate delle modifiche
strutturali è indispensabile richiedere il permesso di costruire.

Inoltre, è necessario presentare una dichiarazione di variazione d’uso catastale
all’Agenzia delle Entrate competente e occorre richiedere il certificato di
agibilità al Comune in cui si trova l’immobile. Nei casi in cui il professionista
decida di lavorare come prestatore di lavoro autonomo presso altre strutture non
occorrono particolari autorizzazioni. Il parere del Ministero dello Sviluppo
Economico n. 39544/2013, infatti, ha rilevato la possibilità, ma non l’obbligo, di
iscrizione alla Camera di Commercio per questa tipologia di attività.

Secondo il parere del Ministero, quindi, esiste la possibilità per un operatore del
benessere di iscriversi alla Camera di Commercio, alla sezione artigiani o
commercianti, con il conseguente obbligo di denuncia all’INAIL e di iscrizione
alla cassa previdenziale INPS artigiani o commercianti invece che nella gestione
separata.

Per il professionista che presta la sua attività a domicilio si pongono ulteriori
problemi. Solitamente, a meno che non ci siano precise ordinanze di divieto in
Comuni o Regioni, un operatore che vuole svolgere attività di trattamenti olistici
su cliente vestito può sempre lavorare a domicilio come libero professionista
senza alcun obbligo particolare. Deve sempre, tuttavia, aversi cura al rispetto
delle generali norme igienico-sanitarie applicabili, nonché ogni eventuale
profilo demandato alle disposizioni regionali o comunali, concernenti, ad
esempio, l’idoneità dei locali (cfr. Ministero dello Sviluppo Economico,
Risoluzione n. 138831 del 18 maggio 2016).

                                                                            15
1.4 Iscrizioni in albi e associazioni di categoria
In assenza di una disciplina legislativa nazionale che regolamenti i requisiti per
l’accesso e l’esercizio di pratiche bio-naturali, deve ritenersi che l’attività di
Naturopata ed Operatore delle Discipline Olistiche Bio Naturali sia un’attività
non regolamentata e, come tale, ai sensi della Legge n. 4/2013, sia liberamente
esercitabile.

La Legge n. 4/2013 disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi
ed in particolare prevede che “per «professione non organizzata in ordini o
collegi» (...) si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla
prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e
prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di
questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o
elenchi, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge
e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio
disciplinati da specifiche normative”.

La Legge n. 4/2013, dunque, favorisce l’organizzazione, la riconoscibilità e la
promozione delle attività professionali anche in assenza di ordini o collegi.

In proposito è da sottolineare come la Risoluzione n. 85939/2015 adottata dal
Ministero dello Sviluppo Economico abbia precisato che le attività afferenti al
campo delle discipline bio-naturali non aventi finalità terapeutiche, in assenza di
specifiche disposizioni legislative, non devono essere sottoposte a restrizioni.

Ai sensi della Legge n. 4/2013 coloro che svolgono professioni non organizzate
possono anche organizzare associazioni professionali con il fine di valorizzare le
competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche,
agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla
concorrenza.

                                                                                16
Le associazioni professionali, inoltre, possono promuovere la formazione
permanente dei propri iscritti e adottare un codice di condotta ai sensi dell'art.
27-bis del Codice del consumo, di cui al Decreto legislativo n. 206/2005 e
vigilare sulla condotta professionale degli associati.

Gli operatori del benessere naturale possono, dunque, esercitare la professione
senza impedimenti e legittimamente, con i soli limiti e divieti posti
dall’ordinamento.

                                                                           17
1.5 Previdenza.
Un aspetto fondamentale di ogni attività lavorativa è l’obbligo del versamento
dei contributi previdenziali, necessari non solo alla pensione, ma, a seconda
della gestione previdenziale, utili anche per altre prestazioni, come assegni
familiari, indennità di disoccupazione, indennità di maternità.

Il professionista che sceglie di aprire uno studio aperto al pubblico ha l’onere
dell’iscrizione alla Camera di Commercio. In questo caso, dunque, sarà possibile
l’iscrizione del professionista alla Gestione Commercianti dell’INPS, prevista
dalla Legge n. 662/1996 e rivolta agli imprenditori commerciali che operino nel
settore del commercio, terziario e turismo e che, a prescindere dal numero dei
dipendenti, organizzino la loro impresa utilizzando prevalentemente il lavoro
proprio ed eventualmente dei componenti la famiglia.

Il professionista del benessere naturale che sceglie di aprire uno studio aperto al
pubblico dovrà, ai sensi del Decreto Legge n. 7/2007, utilizzare il canale
telematico ComUnica (comunicazione unica per la nascita d’impresa) della
Camera di commercio, attraverso cui sarà possibile richiedere l’iscrizione al
Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, che, come stabilito dall’art. 9 del citato Decreto Legge, ha effetto
anche ai fini previdenziali: dall’iscrizione al Registro delle imprese, quindi,
discende automaticamente anche l’iscrizione all’INPS e dunque l’obbligo di
versare i contributi.

In tutti gli altri casi (professionista che opera in uno studio non aperto al
pubblico, come lavoratore autonomo presso strutture altrui o a domicilio),
invece, sarà appropriata l’iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS, istituita
dall’art. 2 della Legge n. 335/1995 e rivolto ai lavoratori atipici, ai lavoratori
parasubordinati, ai liberi professionisti non obbligati all’iscrizione presso una
cassa di categoria e ai lavoratori autonomi occasionali. L’iscrizione presso la

                                                                            18
gestione separata offre diverse tutele, tra queste si ricordano indennità di
disoccupazione, di maternità e di malattia ed erogazione degli assegni al nucleo
familiare.

I contributi dovuti alla gestione separata si calcolano applicando al reddito
imponibile previdenziale una specifica aliquota che varia a seconda della
categoria a cui appartiene l’iscritto.

L’iscrizione alla Gestione Separata avviene a cura del lavoratore interessato
mediante compilazione di un’apposita domanda e, di norma, deve essere
richiesta entro un mese dall'inizio dell'attività. Per quanto attiene al pagamento
dei contributi bisogna distinguere tra il professionista autonomo, che deve
provvedere autonomamente al versamento della totalità dei contributi, ed il
lavoratore parasubordinato (ad esempio il professionista che presta la propria
opera presso una struttura altrui con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa), che ha l’onere del versamento dei contributi nella misura di ⅓,
mentre i restanti ⅔ sono in capo al committente.

Un aspetto da sottolineare è che l’art. 1, comma 208, Legge n. 662/1996 dispone
che coloro che esercitano contemporaneamente varie attività autonome
assoggettabili a forme diverse di assicurazione previdenziale obbligatoria, sono
iscritti in quella alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera in
misura prevalente. In proposito l’art. 12, comma 11, Decreto Legge n. 78/2010
dispone che l’art. 1, comma 208, Legge n. 662/1996 si interpreta nel senso che le
attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento
all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in
forma di impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali
vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS.

                                                                              19
Restano pertanto esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, Legge n.
662/1996 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione
alla Gestione Separata.

La circolare INPS n. 78/2013 precisa che la regola per cui ci si deve iscrivere
presso l’unica gestione ove si svolge l’attività prevalente è rimasta in vigore, ma
riguarda solo gli iscritti alla gestione INPS dei lavoratori autonomi, ossia
artigiani, commercianti e coltivatori diretti. Pertanto, l’operatore del benessere
che esercita contemporaneamente attività commerciale e attività professionale
deve necessariamente essere iscritto sia alla Gestione Separata sia alla Gestione
Commercianti.

Anche la giurisprudenza ha ribadito che l’esercizio di attività di lavoro
autonomo, soggetto a contribuzione alla Gestione separata, che si accompagni
all’esercizio di un’attività d’impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale
di per sé comporti obbligo di iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso
l’INPS, non fa scattare il criterio dell’attività prevalente (Cass. SS.UU. nn.
17076/2011 e 17074/2011).

Assegno unico universale
A partire dal 1° gennaio 2022 il D. Lgs. n. 230/2021 ha introdotto l’assegno
unico universale per ogni figlio a carico.

Tale prestazione è un sostegno economico erogato alle famiglie e attribuito per
ogni figlio a carico al ricorrere di determinate condizioni.

L’importo varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla
base dell’ISEE valido al momento della domanda, che può essere presentata da
uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Al compimento della
maggiore età, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella
eventualmente già presentata dai genitori e chiedere la corresponsione familiari

                                                                            20
per ogni figlio minorenne a carico, per i nuovi nati con decorrenza dal settimo
mese di gravidanza, per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età e
per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che si
trovi in una delle seguenti condizioni:

1. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di
laurea; 2. Svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito
complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3. Sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi
pubblici per l’impiego;
4. svolga il servizio civile universale.

L’assegno unico universale può essere corrisposto sia ai lavoratori autonomi che
ai lavoratori dipendenti, a condizione che al momento della presentazione della
domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia cittadino italiano o
di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno
Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso
unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo
superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca
autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi; sia
soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; sia residente e
domiciliato in Italia; sia, o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche
non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

L’assegno unico universale non concorre alla formazione del reddito
complessivo ai fini IRPEF.

                                                                              21
Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa
(ISCRO)

La Legge n. 178/2020 ha previsto l’istituzione, per il triennio 2021-2023,
dell’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO). Tale
indennità è riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata che
esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.

L’indennità ISCRO può essere richiesta una sola volta nel triennio 2021-2023 ed
è erogata, per sei mensilità, a decorrere dal primo giorno successivo alla data di
presentazione della domanda.

All’istante spetta il 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro
autonomo certificato dall'Agenzia delle Entrate. L’indennità non può essere di
importo mensile inferiore a 250 euro e non può superare l’importo mensile di
800 euro.

Qualora la misura della prestazione risulti di importo inferiore a 250 euro o
superiore a 800 euro, l’indennità è erogata in misura pari rispettivamente a 250
euro mensili e a 800 euro mensili.

L’indennità    è   riconosciuta   ai   lavoratori   autonomi       che   presentino
congiuntamente i seguenti requisiti, descritti in dettaglio nella circolare INPS n.
94/2021:

● non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati
presso altre forme previdenziali obbligatorie alla data di presentazione della
domanda;

● non essere beneficiari di Reddito di Cittadinanza;

                                                                             22
● avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla
presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro
autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all'anno precedente alla presentazione
della domanda;

● aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un
reddito non superiore a 8.145 euro non prendendo in considerazione altre
tipologie di reddito quale il reddito da lavoro dipendente o parasubordinato o di
partecipazione a impresa;

● essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

● essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di
presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all'iscrizione alla
gestione previdenziale in corso.

È possibile che il professionista beneficiario della prestazione decada dal diritto
nel caso in cui cessi la partita IVA nel corso dell'erogazione dell’indennità
oppure diventi titolare di trattamento pensionistico diretto o di Reddito di
Cittadinanza oppure ancora si iscriva ad altre forme previdenziali obbligatorie.

                                                                            23
1.6 Privacy.
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati in sigla RGPD, ufficialmente
Regolamento n. 679/2016, è un regolamento dell'Unione Europea in materia di
trattamento dei dati personali e di privacy.

Tale provvedimento coinvolge senza dubbio gli operatori delle discipline
bionaturali, che si trovano quotidianamente a raccogliere e trattare dati personali
per finalità connesse al servizio richiesto dai clienti.

Ogni professionista è tenuto a raccogliere esclusivamente dati necessari,
pertinenti e adeguati alle finalità del servizio e a conservarli solo per il tempo
necessario. Il professionista, inoltre, per assicurare la trasparenza e correttezza
del servizio, è chiamato a fornire ai propri clienti un’informativa tramite cui
comunica ai clienti le finalità e modalità del trattamento dei dati.

 L’informativa ha anche lo scopo di permettere al cliente di rendere un valido
consenso al trattamento dei dati, per questo è importante che l’informativa sia
fornita in forma scritta e che sia chiara e di facile comprensione per l’interessato.

L’informativa deve specificare necessariamente: le categorie di dati trattati e le
finalità del trattamento; la base giuridica del trattamento; se il titolare ha
intenzione di utilizzare i dati per una finalità diversa da quella per la quale sono
stati raccolti; i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di
diffusione dei dati medesimi; il periodo di conservazione dei dati oppure
l'indicazione dei criteri per determinarlo; i diritti dell’interessato (diritto di
accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano, di opporsi al trattamento, di
revocare il consenso, diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo); i dati
identificativi (nome, denominazione o ragione sociale, domicilio o sede) del
titolare del trattamento.

                                                                                 24
In linea generale, il professionista rivestirà il ruolo di titolare del trattamento,
ovvero quel soggetto che determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati
personali.

Sussiste, pertanto, l’onere di adottare le misure tecniche ed organizzative
adeguate per garantire un livello di sicurezza corrispondente al rischio,
assicurare la disponibilità, l’integrità e la riservatezza dei dati e prevenire gli
accessi abusivi, la divulgazione non autorizzata, la dispersione e l’alterazione
dei dati.

Osservare le prescrizioni in materia di privacy è indispensabile poiché una
violazione può avere come conseguenza l’indagine da parte dell’autorità di
controllo, che può imporre gravi sanzioni.

Inoltre, in caso di trasgressioni, è possibile anche che i clienti agiscano per il
risarcimento del danno contro il titolare del trattamento.

                                                                             25
1.7 Contratto con il cliente.
Nel caso in cui il l’operatore svolga la propria professione in maniera autonoma
presso un proprio studio o a domicilio presso l’abitazione del cliente, si realizza
un contratto d’opera mediante il quale si obbliga a compiere la prestazione con
lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti
del committente (art. 2222 c.c.).

Il contratto in questione, dunque, è un contratto a prestazioni corrispettive in cui
il lavoro del professionista viene scambiato a fronte del compenso da parte del
beneficiario delle sue attività.

Il Codice civile definisce il contratto come l'accordo di due o più parti per
costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art.
1321 c.c.). Elementi essenziali di ogni contratto sono previsti dall’art. 1325 c.c.
ed in particolare sono l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto, la forma.

Per forma del contratto, infine, si intende il modo in cui viene manifestata la
volontà delle parti.

Nell’ordinamento giuridico italiano esiste un principio di “libertà di forma”,
quindi non c’è un obbligo di utilizzare una particolare forma. In ogni caso, per
facilitare la prova dell’esistenza del contratto, è sempre consigliato utilizzare la
forma scritta, predisponendo un contratto che contenga i seguenti elementi:
identificazione delle parti; oggetto del contratto; prezzo e modalità di
pagamento; consenso al trattamento dei dati personali; data e firme.

Infine, è possibile anche inserire particolari clausole che tutelino ulteriormente il
professionista in caso di credito insoluto o che limitino la possibilità di recesso
entro un certo termine.

                                                                               26
Un particolare aspetto da tenere in considerazione al momento della stipula del
contratto è che sia prestato da parte del cliente il consenso informato.

Con il termine “consenso” s’intende la volontà della persona di autorizzare
liberamente ed intenzionalmente l’operatore del benessere naturale ad eseguire il
trattamento o ad eseguire le pratiche previste.

Con il termine “informato” s’intende sottolineare l’aspetto irrinunciabile che il
soggetto riceva informazioni adeguate ed esaurienti. Il Consenso Informato si
basa sulla norma etica fondamentale del rispetto della persona e sui principi di
autonomia, nel senso che la persona deve essere libera di scegliere quello che
ritiene meglio per sé stessa.

A tal fine è dunque necessario          che       l’informazione    attuata        dal
professionista     sia     correttamente      ricevuta, comprensibile e riferita
specificamente al trattamento eseguito.

In caso di violazione del dovere contrattuale di informare correttamente il cliente
all’operatore può essere richiesto il risarcimento anche a prescindere dalla
presenza di un errore nell’esecuzione tecnica del trattamento.

                                                                              27
1.8 Certificazione delle competenze.
Certificare le proprie competenze facilita la promozione della propria attività e
rende più chiari i rapporti con l’utenza. La certificazione consente di rendere
intellegibili e verificabili le proprie pratiche, aumenta la professionalità e
consente un riconoscimento ufficiale.

La qualificazione della prestazione professionale può basarsi, all’esito del
processo di conformità, su di una normativa tecnica UNI, di cui alla direttiva
europea n. 34/1998 del Parlamento europeo e del Consiglio, e sulle linee guida
CEN 14/2010.

Si segnalano al momento l’adozione delle seguenti norme tecniche di interesse:
● la Norma numero: UNI 11491:2013: Figura professionale del naturopata -
Requisiti di conoscenza, abilità e competenza;
● la Norma numero: UNI 11713:2018: Professionisti del benessere
psicofisico tramite il massaggio bionaturale - Requisiti di conoscenza, abilità e
competenza.

È possibile, dunque, adottare ed osservare norme volontarie per la certificazione
delle persone. L’iter di certificazione si sviluppa in tre principali fasi: domanda
di certificazione e controllo dei prerequisiti di esperienza professionale e
formazione formale, non-formale e specifica; esame di certificazione, condotto
da esaminatori qualificati e delibera tecnica, condotta da esperti della materia
indipendenti e non coinvolti nelle attività d’esame, ed emissione dei certificati.

Le associazioni professionali possono anche rilasciare ai propri iscritti
un’attestazione relativa alla regolare iscrizione ed ai requisiti per partecipare
all’associazione stessa; agli standard qualitativi e di qualificazione professionale
che gli iscritti sono tenuti a rispettare; alle garanzie fornite dall'associazione
all’utente; all’eventuale possesso dell’iscritto di una certificazione.

                                                                             28
Le medesime associazioni possono esse stesse promuovere la costituzione di
organismi di certificazione di competenze, istituiti nel rispetto della normativa
ISO17024:2012, che detta le regole fondamentali che tale deve rispettare.

In assenza del dettato UNI è anche possibile, dunque, che un Organismo di
Certificazione emetta una norma proprietaria per definire i prerequisiti e i
requisiti che caratterizzano la figura professionale da certificare, oltre a definire
gli aspetti fondamentali della certificazione. Per redigere la norma proprietaria la
struttura deputata si basa sulla conoscenza della figura professionale e delle sue
peculiari caratteristiche, sull’esperienza personale e professionale degli esperti
estensori dello schema, sulla letteratura presente sull’argomento specifico,
sull’eventuale normativa nazionale o internazionale di riferimento per la figura
oggetto dello stesso schema. Nei casi in cui sia individuata una norma
proprietaria, questa deve essere quanto più possibile oggettiva, condivisa e
condivisibile. A tal fine, un Organismo di Certificazione accreditato può istituire
una norma proprietaria.

La legge promuove, inoltre, l’autoregolamentazione volontaria e la
qualificazione dell’attività dei soggetti che esercitano le professioni. Le abilità e
le azioni degli operatori delle discipline bionaturali possono beneficiare delle
norme di cui al Decreto Legislativo n. 13/2013 inerente agli apprendimenti non
formali e informali.

Questo testo ha inteso inserire una visione unitaria e concreta del sapere e del
saper fare, riconoscendo, pari dignità a tutte le forme di apprendimento a
prescindere dai contesti di acquisizione, ponendo al centro la persona e il suo
bagaglio culturale e professionale acquisito nelle sue vicende di lavoro, di studio
e di vita. Gli operatori, pertanto, possono di individuare, validare e certificare
le competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in
ordini o collegi.

                                                                              29
1.9 Comunicazione all’esterno.
La comunicazione deve essere improntata ai principi di correttezza e chiarezza.

È necessario trasmettere informazioni corrette nei confronti sia del cliente sia
della generalità del pubblico, precisando sempre le finalità del trattamento svolto
dall’operatore e sottolineando l'estraneità dell'operato ad ogni forma di ars
medica/sanitaria, nonché l'estraneità a qualsivoglia forma di trattamento
terapeutico o riservato a specifiche figure professionali.

Pur essendo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività professionale
libera, le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono
essere equivoche, ingannevoli, denigratorie, comparative e suggestive.

In particolare, la pratica commerciale è da considerarsi scorretta quando è in
contrasto con il principio della diligenza professionale, falsa o idonea a falsare in
misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che
raggiunge o al quale è diretta.

Il Codice del Consumo ha classificato come ingannevoli le pratiche idonee a
indurre il consumatore medio in errore, tramite la comunicazione di false
informazioni riguardanti il prezzo, la disponibilità sul mercato del servizio, le
sue caratteristiche o i rischi connessi, falsandone il processo decisionale.

Sono pratiche da considerare di per sé ingannevoli come, ad esempio, i
comportamenti del professionista che promette di offrire un servizio a un certo
prezzo e poi si rifiuta di accettare ordini per un certo periodo di tempo; afferma,
contrariamente al vero, di avere ottenuto tutte le autorizzazioni. È considerata
ingannevole anche la pubblicità che omette di informare il consumatore circa i
rischi connessi ad un determinato trattamento.

                                                                               30
1.10 Responsabilità civile.
La responsabilità civile può essere di natura contrattuale ed extracontrattuale.
Incorre nella ipotesi della responsabilità contrattuale colui che, essendone
obbligato, non esegue esattamente la prestazione dovuta (art. 1218 c.c.).

Si può trattare, in sintesi, di inadempimento totale, adempimento inesatto o
ritardo nell’adempimento.

Vi è responsabilità civile in tutti i casi in cui la prestazione non correttamente
adempiuta debba essere eseguita in forza di un’obbligazione preesistente, quale
che ne sia la fonte, che può essere un contratto propriamente inteso, la legge o un
atto unilaterale.

Incorre, invece, nella ipotesi della responsabilità extracontrattuale chiunque
violi il precetto generale del non arrecare danno a nessuno. Qualunque fatto
doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha
commesso il fatto a risarcire il danno (art. 2043 c.c.).

La struttura dell’illecito civile comprende, quindi:
● un fatto commesso con dolo o colpa,
● un danno ingiusto,
● il nesso di causalità tra fatto e danno.

La distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sta
essenzialmente nel fatto che quest'ultima consegue dalla violazione di un dovere
primario di non ledere ingiustamente la sfera di interessi altrui, onde essa nasce
con la stessa obbligazione risarcitoria, laddove quella contrattuale presuppone
l'inadempimento di uno specifico obbligo giuridico già preesistente e
volontariamente assunto nei confronti di un determinato soggetto.

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Su queste basi, dovrebbe essere riconosciuta di natura contrattuale l’eventuale
responsabilità dell’operatore per presunti danni lamentati dal cliente.

Si sarebbe al cospetto della responsabilità professionale di chi esercita un'attività
per i danni derivati al cliente da errori, omissioni o in violazione degli obblighi
inerenti all'attività stessa.

La responsabilità civile sussisterebbe, in ogni caso, in presenza di un nesso
causale tra la lesione patrimoniale o non patrimoniale lamentata dall’assistito e
la condotta dell'operatore.

In ogni caso, chi agisce per ottenere il risarcimento di un danno subito, deve
fornire la relativa prova.

Non potrà esservi responsabilità civile in assenza di un danno effettivamente
sussistente.

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1.11 Assicurazione sulla responsabilità civile.
L’operatore può adottare un’accortezza per le eventuali azioni di responsabilità
civile mediante un contratto di assicurazione.

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un
premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti pattuiti, del danno ad esso
prodotto da un sinistro (art. 1882 c.c.). La polizza di assicurazione della
responsabilità civile permette di tutelarsi dai danni causati a terzi nell'esercizio
della propria attività lavorativa. La polizza di assicurazione della responsabilità
civile autorizza il risarcimento dei danni causati dalla reale responsabilità.

La polizza può proteggere il patrimonio dell’operatore dai rischi professionali
connessi al normale svolgimento della propria attività. La compagnia
assicurativa garantisce il professionista dalle richieste di risarcimento presentate
da terze parti danneggiate dall’operato dell’assicurato per errori, negligenze od
omissioni durante l’esercizio della professione.

Possono essere sottoscritte polizze assicurative anche per la tutela dell’operatore
per diversi altri casi, tra i quali, a titolo esemplificativo, si citano danni causati a
terzi da collaboratori e danni causati per infortuni avvenuti nei locali nella
propria disponibilità ove si svolge l’attività.

La polizza di assicurazione della responsabilità civile deve essere sottoscritta
con un'impresa autorizzata (Decreto Legislativo n. 209/2005). La polizza di
assicurazione della responsabilità civile prevede dei massimali di copertura della
polizza di importo variabile. La franchigia, invece, è quella parte di risarcimento
di un danno che rimane a carico dell'assicurato.

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