Elusione del patto di stabilità interno e responsabilità per danno erariale degli amministratori degli enti locali
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Elusione del patto di stabilità interno e responsabilità per danno erariale degli amministratori degli enti locali* di Paola Maria Zerman- Avvocato dello Stato La gravità della situazione economica e la scarsezza delle risorse pubbliche a cui non di rado si contrappone la mala gestio delle stesse, impone criteri rigorosi nel valutare le responsabilità degli amministratori degli enti pubblici e dei tecnici di cui gli stessi si avvalgono. A ciò si aggiunge la rilevanza sempre maggiore assunta dalla salvaguardia degli equilibri di bilancio nell’ambito del processo di integrazione europea, così che il rispetto delle regole sull’indebitamento si pone come uno dei cardini del sistema della finanza pubblica, attorno ai quali fa perno l’osservanza del patto di stabilità interno, in vista del conseguimento degli obiettivi posti dal patto europeo di stabilità e crescita. In questo contesto si inserisce la sentenza con cui la Corte dei conti (Sez. giurisdizionale per la Regione Piemonte, sent. 6/2013, Pres. Sfrecola – Est. Valero) ha condannato gli amministratori del Comune di Alessandria per avere artificiosamente conseguito il rispetto del patto di stabilità interno, attraverso una non corretta imputazione delle entrate e delle spese. Nessuna scusante, ma anzi la responsabilità a titolo di dolo sia per i vertici politici che per i tecnici compiacenti. Il rispetto del patto di stabilità interno all’esame della giurisprudenza. Le responsabilità ravvisate dalla Corte sono conseguenti alla violazione del patto di stabilità interno. Esso, come è noto, costituisce diretta promanazione del Patto di stabilità e di crescita, stipulato dagli Stati membri dell’Unione europea per il controllo delle rispettive politiche di bilancio, al fine di mantenere fermi i requisiti di adesione all’Unione economica e monetaria europea. Il Patto di stabilità e crescita trova, in particolare, il suo fondamento normativo nell’art. 121 del trattato sul funzionamento dell’UE in materia di politica economica coordinata tra gli stati membri, nonché nell’art. 126 (art. 104 prima del Trattato di Lisbona) che pone vincoli stringenti in relazione al disavanzo pubblico dei singoli Stati, vincoli la cui cogenza è assicurata (sin dal protocollo CE n. 20 sui “disavanzi eccessivi” del 1992) dalla previsione di una particolare procedura di infrazione per “deficit eccessivo”. 1
Il Patto di stabilità interno nasce dunque dall’esigenza di assicurare la convergenza delle economie degli Stati membri dell’Unione europea verso specifici parametri, comuni a tutti e condivisi a livello europeo nell’ambito del Patto di stabilità e crescita. Uno degli obiettivi primari delle regole che costituiscono il Patto di stabilità interno è il controllo dell’indebitamento degli enti territoriali (Regioni ed enti locali). La definizione di tali regole avviene nell’ambito della predisposizione e dell’approvazione della manovra annuale di finanza pubblica (v. per l’anno 2013 l’art. 31 della l. 12.11.2011, n. 183, legge di stabilità 2012 ) Al fine di raggiungere gli obiettivi del Patto di stabilità interno, lo Stato fissa i principi fondamentali, nell’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» (art. 117, terzo comma, Cost.). La Corte costituzionale, in più occasioni (v. da ultimo Corte cost. 8 del 2013 e 212/2012), ha posto in rilievo, in primo luogo, che l’obiettivo del contenimento della spesa pubblica corrente rientra nella finalità generale del coordinamento finanziario, con la conseguenza che «il legislatore statale può legittimamente imporre alle Regioni vincoli alle politiche di bilancio - anche se questi ultimi, indirettamente, vengono ad incidere sull’autonomia regionale di spesa - per ragioni di coordinamento finanziario volte a salvaguardare, proprio attraverso il contenimento della spesa corrente, l’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenza n. 237 del 2009). Tra tali obblighi v’è quello di rispettare il Patto di stabilità e di crescita. I vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno si applicano in modo uniforme a tutti gli enti territoriali di una certa dimensione, trattandosi di “una misura in qualche modo di emergenza, che tende a realizzare, nell’ambito della manovra finanziaria annuale disposta con legge, un obiettivo di carattere nazionale» (sentenza n. 36 del 2004). La giurisprudenza amministrativa, dal canto suo, ha fatto muro sia contro l’impugnazione del budget sanitario previsto in attuazione delle norme sul patto di stabilità interno (v. Cons. Giust. Amm. Sic., sent. 291 del 2012), che confermando le delibere regionali di annullamento in autotutela di atti di pagamento in violazione del piano di stabilità interno, adottati dalla giunta precedente (Cons. Stato, sent. n. 3361 del 2012). Il versante relativo al riconoscimento della responsabilità per danno erariale degli amministratori che abbiano dolosamente o colpevolmente violato i limiti imposti dal rispetto del piano di stabilità interno è stato più volte all’attenzione della Corte dei conti (v. da ultimo: in materia di illegittima 2
stabilizzazione del personale precario C. conti, Sez. giur. Calabria, sent. 22.10.2012, n. 293; Sez. giur. Umbria, sent. 16.12.2011, n. 184). Del tutto inedito è il caso preso in esame dalla sentenza della Sezione piemontese della Corte, relativo alla simulazione di rispetto del patto di stabilità attraverso artifici contabili diretti a “far quadrare i conti” ed evitare così le sanzioni che si sarebbero abbattute sull’ente nel successivo esercizio finanziario. La violazione del patto di stabilità interno. Il legislatore prevede pesanti ripercussioni sul bilancio dell’anno successivo a carico dell’ente locale inadempiente. Quest’ultimo, infatti si vedrà ridurre il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo nella misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obbiettivo programmatico predeterminato. L’Ente locale, oltre a non poter impegnare spese correnti al di sopra di quelle medie degli ultimi tre anni, non potrà ricorrere all’indebitamento per investimenti, né ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; dovrà infine ridurre le indennità di funzione e i gettoni di presenza (art. 31, c. 26, l. n. 183 del 2011). Ma il legislatore ha previsto anche l’ipotesi, come nel caso di specie, in cui il rispetto del patto di stabilità sia stato solo fittizio, perché “artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive” (art. 31, comma 31, l. 183). L’accertamento di tale illecita condotta è attribuito alla Corte dei conti, la quale può irrogare agli amministratori una sanzione fino ad un massimo di dieci volte l’indennità di carica percepita e al responsabile del servizio economico-finanziario una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo. Il cumulo della sanzione pecuniaria con il risarcimento per il danno erariale La condotta artificiosamente elusiva del patto di stabilità è foriera per chi la pone in essere (amministratori e tecnici) di ben più ampie responsabilità rispetto alle sanzioni sopra descritte. Con la pronuncia in esame, infatti, la Corte ha chiarito che l’applicabilità delle sanzioni di cui al comma 31 non esclude la configurabilità di una concorrente responsabilità amministrativo- contabile, secondo le regole comuni dell’art. 52, r.d. 1214/34. Infatti, il fittizio conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità previsto come illecito amministrativo secondo lo schema sanzionatorio, è una condotta che può essere produttiva di un danno erariale. E così suon di condanne milionarie si sono abbattute sul capo del sindaco, della giunta e dei 3
consiglieri del Comune di Alessandria per avere artefatto il bilancio consuntivo nell’intento di “simulare il rispetto del patto di stabilità”. Tale danno, chiarisce la sentenza, è riconducibile alla maggior spesa rispetto a quella che l’Ente locale avrebbe legittimamente potuto sostenere in base alle limitazioni previste dalla normativa se fosse stata esposta in modo veritiero la situazione finanziaria dell’Ente per l’anno 2010 ed avessero attestato la inosservanza dei vincoli di finanza previsti per quello stesso esercizio. In altre parole, il danno risarcibile è rapportabile ai maggiori costi che sono stati sostenuti nel corso del 2011, in violazione dei divieti, che non si sarebbero legittimamente potuti affrontare se fosse stata correttamente certificata l’inosservanza del Patto sulla base dei reali risultati dell’esercizio finanziario precedente (2010). Il danno provocato al Comune con l’approvazione di un rendiconto inveritiero incide direttamente sull’interesse, collettivo e di rilevanza costituzionale, della salvaguardia della finanza pubblica “allargata” che, nella valutazione comparativa degli interessi richiesta per l’individuazione di possibili vantaggi ai sensi dell’art. 1, co. 1 bis, L. 20/94, prevale rispetto all’effettuazione di spese - seppure per servizi resi ai cittadini - vietate dalla legge. Il comportamento illecito Il comportamento illecito è dunque stato ravvisato dalla Corte nella sistematica alterazione delle risultanze del rendiconto, attuata su precisa direttiva impartita dal Sindaco e dall’Assessore alle Finanze, i quali, consapevoli del fatto che i risultati negativi della gestione 2010 avevano comportato lo sforamento del patto di stabilità per quell’anno, in spregio alla normativa vigente avevano dettato la linea illecita da seguire al fine di far comparire una diversa realtà contabile e di poter disporre delle risorse per l’anno successivo in violazione del divieto sussistente per gli enti inadempienti alla normativa sul patto. L’autonomia del giudizio contabile dal giudizio penale. La Corte, dopo aver preliminarmente riconosciuto l’esistenza della propria giurisdizione nei confronti dei responsabili, essendo gli stessi titolari di un rapporto di servizio nei confronti della Pubblica amministrazione, supera poi agevolmente l’esistenza di un processo penale non ancora concluso a carico dei medesimi. Abolita, nel codice di procedura penale del 1988 la pregiudiziale penale, le valutazioni del Giudice contabile, avendo per oggetto la tutela della finanza e dei patrimoni pubblici, non sono necessariamente dipendenti dalla qualificazione che dei medesimi fatti possa aver operato il Giudice penale, (es. esistenza di una truffa o altri reati). 4
Il giudice contabile, che non è vincolato al procedimento di formazione della prova proprio del processo penale, può dunque liberamente valutare gli elementi acquisiti in tale sede per porli alla base del proprio convincimento, annettendo ad essi autonomo rilievo probatorio. Le singole responsabilità Il grado di responsabilità da porre a carico dei convenuti a vario titolo (Sindaco, assessori, consiglieri comunali e dirigente tecnico) è graduato dalla Corte in base all’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave (presupposto per l’azione di responsabilità) in capo agli stessi. Il Sindaco e assessore alle Finanze La piena responsabilità a titolo di dolo è riconosciuta dalla Corte a carico del Sindaco e all’Assessore alle Finanze. Gli stessi, infatti, volutamente avevano fatto comparire una diversa realtà contabile al fine di poter disporre delle risorse per l’anno successivo in violazione del divieto sussistente per gli enti inadempienti alla normativa sul Patto. Il Ragioniere capo. Nessuno sconto anche per il tecnico compiacente, assunto ad hoc dal Sindaco con il fine di far quadrare i conti. Lo stesso ha dato corso alle direttive del vertice politico in modo accondiscendente ed acritico, ben consapevole delle conseguenze dannose di tale operato e quindi pienamente responsabile, a titolo di dolo, dell’operazione illecita che, su input politico, ha contribuito a portare a termine. Il dirigente, infatti, per conseguire il risultato richiesto dagli Organi politici, aveva posto in essere una serie di attività di propria competenza, con violazione di elementari regole di contabilità pubblica. Infatti, oltre ad impartire agli uffici le disposizioni idonee a raggiungere il fine illecito della rendicontazione inveritiera dell’esercizio 2010 sottoscriveva i documenti ufficiali in conseguenza formati: i pareri di regolarità tecnica ex art. 49 T.U.E.L. sulla proposta di consuntivo (deliberazione di Giunta comunale) e sul consuntivo (deliberazione di Consiglio comunale) per il 2010, nonché la certificazione del rispetto del Patto di Stabilità per lo stesso esercizio. Gli assessori. Colpa grave viene riconosciuta dalla Corte in capo agli altri Assessori. Infatti, la proposta di rendiconto presentava una serie di gravi anomalie che avrebbero dovuto insospettire un amministratore comunale mediamente attento e avveduto, in particolare gli Assessori che dovevano avere ben presente la situazione economico-finanziaria del Comune, in virtù delle competenze attribuite alla Giunta dall’art. 48 TUEL, delle deleghe ricevute e delle conseguenti risorse loro assegnate. Collaborando con il Sindaco nel 5
governo del Comune, su ciascun Assessore incombe- a parere del Giudice contabile- un dovere “particolarmente pregnante e puntuale di diligenza” nell’adempimento di tali obblighi, specie per i connessi rilevanti riflessi sulle finanze del Comune che derivano dall’approvazione di un atto fondamentale quale il rendiconto dell’esercizio finanziario precedente. È un elementare dovere di ciascun componente della Giunta comunale prendere visione piena e consapevole dell’oggetto delle deliberazioni portate all’approvazione di tale Organo. Tale dovere assume particolare rilevanza, in occasione dell’approvazione del consuntivo della gestione dell’ente locale. La insussistenza della c.d. “esimente politica” Prima di giungere ad un giudizio di condanna la Corte si interroga sulla sussistenza della c.d. esimente politica prevista dall’art. 1, comma ter, della l. n. 20 del 1994, in base alla quale “Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione”. Ma a giudizio della Corte non ne sussistono gli estremi. La c.d. “esimente politica” - prevista per gli amministratori politico/elettivi i quali si limitino ad “approvare” “atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi” - vale nei limiti in cui l’organo politico abbia approvato tali atti “in buona fede” ovvero senza alcun sospetto di irregolarità di essi, come quella propria di un soggetto chiamato a esercitare un incarico pubblico di particolare rilevanza, in forza di un rapporto di servizio onorario con l’ente territoriale. Il livello dell’impegno esigibile deve essere parametrato all’importanza dell’atto da compiersi: il grado di diligenza da osservarsi da parte degli assessori, in occasione dell’approvazione della proposta al Consiglio del rendiconto – atto fondamentale nella gestione finanziaria dell’ente locale - deve essere proporzionale alla rilevanza dell’interesse alla correttezza dell’atto da parte del Comune o della comunità amministrata, come beneficiaria ultima dell’attività dell’Ente. La condotta degli assessori che deliberarono il progetto di rendiconto 2010 la relazione di accompagnamento è, pertanto, caratterizzata da colpa grave. I consiglieri comunali La condotta dei consiglieri convenuti – ad eccezione di quelli che espressamente si erano dissociati- che avevano approvato la deliberazione del Consiglio sul rendiconto 2010 è caratterizzata da colpa grave. Emergeva chiaramente dalle conclusioni della relazione del Collegio dei revisori dei conti l’illegittimità, dal punto di vista contabile, di una serie di operazioni sul fronte della spesa e dell’entrata, che avrebbero poi 6
condizionato i risultati di gestione e, in ultima analisi, i parametri di osservanza del Patto. Ugualmente critica era stata la relazione del Presidente della Commissione bilancio del consiglio comunale. Semmai non vi fosse stata piena consapevolezza, da parte di consiglieri convenuti, delle criticità espresse dall’Organo di revisione nella propria relazione in occasione dell’esposizione della relazione avanti il Consiglio da parte dei Revisori i consiglieri avrebbero dovuto fugare ogni dubbio in merito all’illegittimità della proposta deliberativa, eventualmente richiedendo ulteriori chiarimenti. * pubblicato su “Diritto e pratica amministrativa” ed. il sole 24 ore marzo 2013 7
Sezione giurisdizionale Piemonte, Sent. n. 6 del 16/01/2013 Sent. n. 6/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL PIEMONTE Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte composta dai seguenti magistrati: - dott. Salvatore SFRECOLA Presidente - dott. Massimo VALERO Giudice – relatore - dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 19027 del Registro di Segreteria, promosso con citazione depositata in data 17 maggio 2012 a firma del Vice Procuratore Generale dott. Corrado Croci contro Piercarlo FABBIO (c.f. FBBPCR55D27A182E), n. ad Alessandria il 27.04.1955, ivi residente in via Luigi Canina n. 4, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudio Simonelli (c.f. SMNCLD35E31A182M) e Roberto Cavallone (c.f. CVLRRT58E11B885Q), entrambi con Studio in Alessandria, Avv. Giuseppe Greppi (c.f. GRPGPP55E05G471R), con Studio in Casale Monferrato ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del Prof. Avv. Stefano Ambrosini (c.f. pag. 1 di 74
MBRSFN69E02L219R), in Torino, via Cernaia n. 15; Luciano VANDONE (c.f. VNDLCN37S08A182N), n. ad Alessandria l’8.11.1937, ivi residente in via Tripoli n. 9, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Paneri (c.f. PNRMRC83D29A182H), Marco Conti (c.f. CNTMCN77E15A182S) e Giuseppe Cormaio (c.f. CRMGPP68L16A182Q) del Foro di Alessandria ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del prof. Avv. Stefano Ambrosini, in Torino, via Cernaia n. 15; Carlo Alberto RAVAZZANO (c.f. RVZCLL55C11L304Q), n. a Tortona l’11.03.1955, residente in Alessandria, via Faà di Bruno n. 56, rappresentato e difeso dall’Avv. Luca Gastini (c.f. GSTLCU63C28A182K), del Foro di Alessandria e con Studio ivi in Piazzetta Santa Lucia n.1 ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’Avv. Maria Ribaldone (c.f. RBLMLN63P52D332N) in Torino, Corso Re Umberto I n.6; Paolo BONADEO, (c.f. BNDPLA71H05L304K), nato a Tortona (AL) il 05.06.1971, residente in Castellazzo Bormida (AL), via Bainsizza n. 15, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Ivan Bullo (c.f. BLLNRV71L29F205V), del Foro di Milano, dall’Avv. Virginio Azzalini (c.f. ZZLVGN55T03I917F) e dall’Avv. Elivia Robera (c.f. LBRLVE63E60L219G), del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in Torino, via Barbaroux, n. 25; Serafino Vanni LAI, (c.f. LAISFN39A07A663Z), nato a Bari Sardo (OG) il 07.01.1939, residente in Solero (AL), via Ghisiglieri n. 18, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Paneri e Marco Conti del Foro di Alessandria ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del prof. Avv. Stefano Ambrosini, in Torino, via Cernaia n. 15; Gian Paolo OLIVIERI, (c.f. LVRGPL41T26A182D), nato a Alessandria il 26.12.1941, ivi residente in via Achille Sclavo n. 35, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Ivan pag. 2 di 74
Bullo, del Foro di Milano e dall’Avv. Elivia Robera, del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in Torino, via Barbaroux, n. 25; Ugo ROBUTTI, (c.f. RBTGUO50B06A182W), nato a Alessandria il 06.02.1950, ivi residente in Spinetta Marengo via Bottazzi n. 1, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano, dall’Avv. Virginio Azzalini e dall’Avv. Elivia Robera, del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in Torino, via Barbaroux, n. 25; Gabrio SECCO, (c.f. SCCGBR43R25E445D), nato a Lanzo Torinese (TO) il 25.10.1943, residente in Alessandria, corso Roma n. 10, rappresentato e difeso dall’Avv. Luca Gastini, del Foro di Alessandria e con Studio ivi in Piazzetta Santa Lucia n.1, e dall’Avv. Patrizia Polliotto (c.f. PLLPRZ62C61G674B), del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in Torino, via Roma, n. 366; Franco TRUSSI, (c.f. TRSFNC51A08A182N), nato a Alessandria il 08.01.1951, ivi residente in fraz. San Michele via Balostra n. 4, rappresentato e difeso dall’Avv. Luca Gastini, del Foro di Alessandria e con Studio ivi in Piazzetta Santa Lucia n.1, e dall’Avv. Patrizia Polliotto, del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in Torino, via Roma, n. 366; Mario BOCCHIO, (c.f. BCCMRA68T02A124C), nato a Alba (CN) il 02.12.1968, ivi residente in via Rossini n. 13, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano e dall’Avv. Elivia Robera, del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in Torino, via Barbaroux, n. 25; Davide BUZZI LANGHI, (c.f. BZZDVD74E16A182T), nato a Alessandria il 16.05.1974, ivi residente in corso Cavallotti n. 35, rappresentato e difeso dall’Avv. pag. 3 di 74
Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano, dall’Avv. Virginio Azzalini e dall’Avv. Elivia Robera, del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in Torino, via Barbaroux, n. 25; Mauro CAPPELLETTI, (c.f. CPPMRA51R28Z614G), nato in Venezuela (EE) il 28.10.1951, residente in Alessandria, via Cavour n. 47, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano, dall’Avv. Virginio Azzalini e dall’Avv. Elivia Robera, del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in Torino, via Barbaroux, n. 25; Giuseppe CARIDI, (c.f. CRDGPP57A28L063Q), nato a Taurianova (RC) il 28.01.1957, residente in Alessandria, via Filippona n. 41 fraz. Lobbi, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano e dall’Avv. Elivia Robera, del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in Torino, via Barbaroux, n. 25; Gianfranco CUTTICA DI REVIGLIASCO, (c.f. CTTGFR57H30L219X), nato a Torino il 30.06.1957, residente in Cassine (AL), via Municipio n. 14, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano e dall’Avv. Elivia Robera, del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in Torino, via Barbaroux, n. 25; Stefano Luigi Maria FOGLINO, (c.f. FGLSFN61L26A182N), nato a Alessandria il 26.07.1961, residente in Castelletto Monferrato (AL), via Giacomo Matteotti n. 15, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano, dall’Avv. Virginio Azzalini e dall’Avv. Elivia Robera, del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in Torino, via Barbaroux, n. 25; Maurizio GRASSANO, (c.f. GRSMRZ62D22A182D), nato a Alessandria il 22.04.1962, ivi residente in via Galileo Galilei n. 12, rappresentato e difeso dall’Avv. pag. 4 di 74
Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano e dall’Avv. Elivia Robera, del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in Torino, via Barbaroux, n. 25; Walter GRASSI, (c.f. GRSWTR45T31L219K), nato a Torino il 31.12.1945, residente in Alessandria, Spalto Gamondio n. 16, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano, dall’Avv. Virginio Azzalini e dall’Avv. Elivia Robera, del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in Torino, via Barbaroux, n. 25; Gloria Teresa GRILLO, (c.f. GRLGRT49D50A182J), nata a Alessandria il 10.04.1949, ivi residente in via Isonzo n. 22, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano, dall’Avv. Virginio Azzalini e dall’Avv. Elivia Robera, del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in Torino, via Barbaroux, n. 25; Cristian LA GRECA, (c.f. LGRCST76S04A182E), nato a Alessandria il 04.11.1976, ivi residente in corso Acqui n. 49, rappresentato e difeso dall’Avv. Silvio Bolloli ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, in Alessandria, corso Lamarmora, n. 21, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano e dall’Avv. Elivia Robera, del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in Torino, via Barbaroux, n. 25; Emanuele LOCCI, (c.f. LCCMNL80H23A182I), nato a Alessandria il 23.06.1980, ivi residente in corso IV Novembre n. 9, rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Paneri ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, in Alessandria, via Verdi, n. 40, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano, dall’Avv. Virginio Azzalini e dall’Avv. Elivia Robera, del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in Torino, via Barbaroux, n. 25; pag. 5 di 74
Antonio Giovanni MACONI, (c.f. MCNNNG63T21G388X), nato a Pavia il 21.12.1963, residente in Alessandria, fraz. Valle S. Bartolomeo – via Alessandria n. 47, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano, dall’Avv. Virginio Azzalini e dall’Avv. Elivia Robera, del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in Torino, via Barbaroux, n. 25; Fedele MICO’, (c.f. MCIFDL33A03B617K), nato a Canolo (RC) il 03.01.1933, residente in Alessandria, corso Virginia Marini n. 23, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano e dall’Avv. Elivia Robera, del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in Torino, via Barbaroux, n. 25; Carmine Antonio PASSALACQUA, (c.f. PSSCMN68M05A182D), nato a Alessandria il 05.08.1968, ivi residente in via R. Wagner n. 18, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano e dall’Avv. Elivia Robera, del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in Torino, via Barbaroux, n. 25; Massimo PICCOLO, (c.f. PCCMSM64P30L304V), nato a Tortona (AL) il 30.09.1964, residente in Alessandria, S. Giuliano Nuovo via Ca da Po n. 17, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano e dall’Avv. Elivia Robera, del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in Torino, via Barbaroux, n. 25; Vittoria POGGIO, (c.f. PGGVTR52T61A182U), nata a Alessandria il 21.12.1952, ivi residente in corso Teresio Borsalino n. 44, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano, dall’Avv. Virginio Azzalini e dall’Avv. Elivia Robera, del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in Torino, via Barbaroux, n. 25; pag. 6 di 74
Fabrizio PRIANO, (c.f. PRNFRZ63E16A182E), nato a Alessandria il 16.05.1963, ivi residente in via Emilio Faà di Bruno n. 33, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano, dall’Avv. Virginio Azzalini e dall’Avv. Elivia Robera, del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in Torino, via Barbaroux, n. 25; Claudio PRIGIONE, (c.f. PRGCLD50L08F205Z), nato a Milano il 08.07.1950, residente in Alessandria, fraz. Litta Parodi via Vecchia Alessandria n. 1, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano e dall’Avv. Elivia Robera, del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in Torino, via Barbaroux, n. 25; Oreste ROSSI, (c.f. RSSRST64C24A182E), nato a Alessandria il 24.03.1964, ivi residente in Spinetta Marengo via Levata n. 49B, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano e dall’Avv. Elivia Robera, del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in Torino, via Barbaroux, n. 25; Aldo ROVITO, (c.f. RVTLDA41B10Z315P), nato in Etiopia (EE) il 10.02.1941, residente in Alessandria, corso Cento Cannoni n. 12, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano, dall’Avv. Virginio Azzalini e dall’Avv. Elivia Robera, del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in Torino, via Barbaroux, n. 25; Roberto SARTI, (c.f. SRTRRT54S24L570D), nato a Valenza (AL) il 24.11.1954, residente in Alessandria, via Michele Bonelli n. 7, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano, dall’Avv. Virginio Azzalini e dall’Avv. Elivia Robera, del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in Torino, via Barbaroux, n. 25; pag. 7 di 74
Maurizio SCIAUDONE, (c.f. SCDMRZ59R29B354L), nato a Cagliari il 29.10.1959, residente in Alessandria, via Giacomo Brodolini n. 52, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano, dall’Avv. Virginio Azzalini e dall’Avv. Elivia Robera, del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in Torino, via Barbaroux, n. 25; Pietro TASCHERI, (c.f. TSCPTR55D06A182G), nato a Alessandria il 06.04.1955, residente in Pietra Marazzi (AL), Strada Bricchi n. 3, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano, dall’Avv. Virginio Azzalini e dall’Avv. Elivia Robera, del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in Torino, via Barbaroux, n. 25. Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa; Ritenuto in FATTO Con l’atto introduttivo del presente giudizio parte pubblica chiede la condanna nei confronti degli odierni convenuti, a diverso titolo e in differente misura, per l’asserito danno erariale subito dal Comune di Alessandria in conseguenza dei fatti appresso decritti. L’atto di citazione riferisce che con esposto-denuncia, pervenuto in data 15 giugno 2011, i consiglieri di minoranza del Comune di Alessandria segnalavano una serie di gravi irregolarità amministrativo-contabili contenute nel Rendiconto dell’ente per l’esercizio 2010. A seguito di tale denuncia, la Procura contabile – così come la Procura della Repubblica di Alessandria, che nel frattempo aveva avviato un analogo procedimento penale – apriva un’istruttoria e conferiva ad un esperto contabile un incarico di consulenza tecnica. Gli elementi acquisiti all’esito delle indagini svolte dal Requirente pag. 8 di 74
contabile e dagli Inquirenti penali, riportati in citazione, evidenziavano quanto segue. All’incirca a metà dell’anno 2010 e nel novembre dello stesso anno, l’Assessore al Bilancio VANDONE veniva informato dall’ex Ragioniere Capo del Comune di Alessandria, dr. Zaccone, in merito ad alcune criticità relative al rispetto del patto di stabilità 2010 da parte dell’Ente. A inizio del gennaio 2011 avevano inizio le operazioni di rettifica dell’esercizio finanziario 2010, che avrebbero impegnato l’ufficio di ragioneria per tutto il mese; effettuato il monitoraggio semestrale del patto di stabilità 2010, l’Assessore VANDONE veniva informato che l’obiettivo programmatico 2010 del patto non era rispettato per un importo di oltre 20 milioni di euro, cifra all’incirca pari all’introito complessivo delle operazioni straordinarie previste per il riequilibrio finanziario. Dagli atti dell’indagine penale emerge che, dapprima, nonostante le evidenti criticità del bilancio, l’Assessore VANDONE confermava al dr. Zaccone la volontà del Sindaco e della Giunta di rispettare il patto di stabilità; poi, il dr. Zaccone riproduceva in una nota informativa datata 03.01.2011 la situazione (natura ed importi) degli interessi passivi dell’ente, nota che l’Assessore VANDONE non aveva ritenuto opportuno presentare in Giunta. Le rilevanti criticità nella gestione del bilancio 2010 erano state più volte riferite dagli uffici all’Assessore VANDONE e al Dirigente dr. Zaccone. Successivamente – sostituito il dr. Zaccone nella carica di Dirigente del Servizio – i funzionari dell’ufficio redigevano un documento che rappresentava la situazione esistente e lo consegnavano all’Assessore VANDONE e all’Arch. Pelizzone, incaricato di reggere l’interim; quest’ultimo rifiutava di leggerlo. La Procura espone ancora che con deliberazione della Giunta Comunale di Alessandria del 19.01.2011 veniva autorizzata l’assunzione di un Dirigente ai sensi dell’art. 110, pag. 9 di 74
co. 1, T.U.E.L., e con Decreto dell’allora Sindaco di Alessandria, Piercarlo FABBIO, era revocato, a decorrere dal 20.01.2011, l’incarico di Direttore della Direzione Staff Economico Finanziaria al Dirigente dott. Zaccone; inoltre, era conferito l’incarico di Direttore ad interim della Direzione Staff Economico Finanziaria all’Arch. Enrico Pelizzone. Infine, veniva dato mandato al Direttore della Direzione Staff Risorse Umane e Organizzazione per l’avvio della procedura finalizzata al conferimento di un incarico di dirigente a tempo determinato ex art. 110 T.U.E.L. quale Direttore della Direzione Staff Economico Finanziaria, lasciato vacante dal dr. Zaccone e coperto, solo interinalmente, dall’arch. Pelizzone. In data 25.01.2011, a seguito di procedura di selezione, con decreto sindacale veniva conferito l’incarico di Direttore della Direzione Staff Economico Finanziaria al convenuto RAVAZZANO, assunto ai sensi dell’art. 110, co. 1, T.U.E.L., a decorrere dal 26.01.2011 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco FABBIO. L’articolo 11 del contratto stipulato con il Dott. Carlo Alberto Ravazzano, rubricato “clausola risolutiva espressa”, prevedeva la risoluzione di diritto in caso di attestazione di mancato rispetto del patto di stabilità interno 2010 o in caso di superamento dei parametri limitativi delle assunzioni riferentesi alle “Spese di personale” per l’anno 2010 altrimenti vincolanti per l’Ente. La Procura desume da tali circostanze che la suddetta assunzione, ad hoc, di un dirigente a termine, fosse preordinata a coprire una redazione inveritiera del bilancio già decisa dai vertici politici del Comune di Alessandria. In data 29.01.2011 veniva convocata una “riunione informale” di Giunta per discutere un documento, predisposto dalla Direzione Economico Finanziaria ed illustrato dall’Assessore VANDONE, avente ad oggetto “Informativa – Aggiornamento sul pag. 10 di 74
rispetto del Patto di Stabilità 2010”. Al termine della riunione, le proposte contenute nel citato documento, illustrate dall’Assessore VANDONE e dal Sindaco, ottenevano l’approvazione dagli Assessori presenti (Serafino LAI, Giampaolo OLIVIERI e Ugo ROBUTTI) e dal Sindaco FABBIO, il quale sottoscriveva il documento, pur disconoscendo successivamente la nota in calce allo stesso “29.01.2011 – la Giunta, visto, autorizza”. Il documento in questione dà atto in premessa che “da una prima elaborazione di monitoraggio del Patto di Stabilità, secondo i dati contabili risultanti al 20.01.2011 sull’esercizio 2010, si evidenzia un saldo negativo superiore all’obiettivo programmato” e che “si sono fortemente innalzate le sanzioni a carico degli enti locali che non dichiarano di aver rispettato il patto di stabilità, introducendo pesanti condizionamenti all’attività amministrativa dell’esercizio finanziario successivo”; quindi, propone alla Giunta di “autorizzare gli uffici competenti ad effettuare le imputazioni contabili necessarie al raggiungimento dell’obiettivo prefissato”, secondo un prospetto allegato. Tale allegato, che dalle testimonianze assunte nel procedimento penale risulta redatto sulla base di un prospetto consegnato all’ufficio di ragioneria del comune dal RAVAZZANO, proponeva, in palese violazione delle norme e dei principi di contabilità degli Enti Locali: - di ridurre, per gli importi non ancora pagati, una serie di spese impegnate nel 2010 in relazione ad obbligazioni giuridicamente perfezionatesi nel corso di quell’esercizio, correggendo le determinazioni d’impegno e liquidazione di spesa col riportarle all’esercizio 2011 per un importo corrispondente (o per un importo minore rispetto a quello originariamente impegnato), e conseguentemente trasferendo allo stesso esercizio 2011 la spesa e il suo pagamento, anziché inserire la parte non pagata in pag. 11 di 74
conto residui passivi a consuntivo 2010; - di variare in aumento una serie di entrate già accertate nel 2010, o di inserirle a Rendiconto come residui attivi, pur in assenza di un valido atto di accertamento, oppure di mantenerle a Rendiconto, pur trattandosi di crediti assolutamente incerti e di dubbia esigibilità. In seguito, la Giunta, in regolare composizione e con la presenza del Segretario comunale, approvava in data 9.04.2011 la proposta di Rendiconto consuntivo e di relazione di accompagnamento, redatti sulla base delle direttive generali impartite a conclusione della predetta “riunione informale” del 29.01.2011. Gli uffici finanziari del Comune procedevano, quindi, a redigere un Rendiconto 2010 del tutto inveritiero e non conforme alle norme e ai principi contabili, al fine di rappresentare fittiziamente il rispetto del Patto di Stabilità Interno. Secondo quanto emerge dalla consulenza tecnica disposta dalla Procura contabile, le operazioni autorizzate nella “riunione informale” dalla Giunta del 29.01.2011 relative al Rendiconto 2010 e volte a fare apparentemente conseguire il rispetto del Patto di Stabilità Interno sono state, in sintesi, le seguenti: 1) sul versante Entrata, sono state contabilizzate in modo non corretto alcune entrate già accertate nel 2010, così da pervenire a una variazione in aumento dell’entrata effettiva; ovvero sono state inserite a Rendiconto, come residui attivi, delle somme in assenza di un valido atto di accertamento ex art. 179, co. 2, T.U.E.L., o sono state mantenute, come residui attivi, all’atto del loro riaccertamento ex art. 228, co. 3, T.U.E.L. in funzione del loro corretto inserimento nel conto del bilancio, delle somme evidentemente sovrastimate, in violazione del principio di prudenza. L’effetto è stato, anche in questo secondo caso, un incremento fittizio delle entrate, ai fini del conteggio del risultato di esercizio; pag. 12 di 74
2) sul versante Spesa sono state stralciate dal Rendiconto 2010 una serie d’impegni di spesa regolarmente assunti in relazione ad obbligazioni giuridicamente perfezionatesi nel corso di quell’esercizio per un totale di € 11.453.524,17 e per i quali non si era proceduto nell’esercizio 2010 al relativo pagamento, in tutto o in parte, trasferendoli sull’esercizio successivo. In particolare, gli impegni di spesa già assunti nel 2010 in relazione ad obbligazioni perfezionatesi in corso di esercizio, e per i quali non era ancora stato emesso alcun atto di liquidazione, o per cui era stato emesso l’atto di liquidazione per l’intero importo, che tuttavia non era stato, in tutto o in parte, pagato nel corso del medesimo esercizio, erano stralciati e corretti con un nuovo impegno e un nuovo atto di liquidazione, per l’importo non ancora pagato o per un importo minore rispetto a quello originariamente impegnato. L’operazione contabile era compiuta direttamente dalle impiegate del Servizio Bilancio, senza alcun provvedimento o richiesta del Dirigente responsabile del Servizio che aveva a suo tempo impegnato la spesa, come imposto, invece, dagli artt. 183 e 184 T.U.E.L. Con nota datata 29.03.2011 veniva trasmesso al Ministero dell’Economia e Finanze il prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l’anno 2010 a firma del Sindaco FABBIO e del Responsabile del Servizio Finanziario RAVAZZANO, in cui era attestato il rispetto dello stesso. Con delibera del 9.04.2011 la Giunta comunale (oltre al Sindaco FABBIO e all’Assessore VANDONE, gli Assessori: Paolo BONADEO, vice Sindaco, Serafino LAI, Giampaolo OLIVIERI, Ugo ROBUTTI, Gabrio SECCO e Franco TRUSSI), su proposta e su relazione dell’Assessore alle Finanze VANDONE e con il parere favorevole ex art. 49 T.U.E.L. del RAVAZZANO, adottava la proposta di Rendiconto pag. 13 di 74
consuntivo (redatta secondo gli indirizzi espressi nella decisione presa nella “riunione informale” del 29.01.2011) e di relazione illustrativa ex art. 151, co. 6, T.U.E.L., da sottoporre all’approvazione del Consiglio. Il suddetto progetto di Rendiconto consuntivo 2010 indicava un risultato di amministrazione positivo pari ad € 3.871.775,49. Dopo la sua approvazione da parte della Giunta, la proposta di consuntivo 2010, prima di essere portata in Consiglio comunale, era sottoposta a esame dal Collegio dei Revisori dei conti: due dei componenti esprimevano parere favorevole condizionato all’acquisizione dagli Uffici comunali di tutta la documentazione attestante le variazioni apportate e nell’intesa che per le riserve espresse si fosse provveduto entro il termine di legge a rettificare il Rendiconto 2010, mentre il terzo componente esprimeva parere negativo, invitando l’organo consiliare ad adottare i provvedimenti conseguenti. Successivamente, suddetta proposta di Rendiconto 2010, corredata della relazione di accompagnamento e della relazione dei Revisori dei conti, veniva portata all’esame della competente Commissione Bilancio del Consiglio Comunale di Alessandria. Nella conseguente relazione del Presidente della Commissione Bilancio, messa a disposizione del Consiglio comunale riunitosi il 4 e 5 maggio 2011 per l’approvazione del rendiconto in discorso, erano evidenziate gravi irregolarità del documento contabile e, tra l’altro, la sussistenza di: · irregolarità nell’annullamento di impegni di spesa regolarmente assunti, che risultano annullati o cancellati e non registrati tra le insussistenze nell’elenco dei residui passivi, allegato al rendiconto, per complessivi € 8.512.949,49; · una grave anomalia relativa all’imputazione delle spese derivanti dal contratto di servizio con AMAG s.p.a. in materia di “gestione di impianti di climatizzazione e pag. 14 di 74
distribuzione gas negli edifici comunali”, con probabile necessità di provvedere al pagamento in misura superiore rispetto a quanto rendicontato nei residui passivi e conseguente creazione di debiti fuori bilancio ed ulteriore modifica in negativo sia del risultato di amministrazione che del Saldo finanziario programmatico del Patto di Stabilità 2010; · anomalie nella fase di accertamento di maggiori entrate, per € 2.727.276, rispetto a quanto previsto sia nella fase di riequilibrio che in quella di assestamento del bilancio 2010. La discussione in Consiglio nelle predette sedute terminava con l’approvazione della proposta di Rendiconto 2010 della Giunta comunale, con parere favorevole del RAVAZZANO e con voto favorevole del Sindaco e dei Consiglieri odierni convenuti. Il Consulente Tecnico del Pubblico Ministero ha concluso che, eliminando le gravi irregolarità contabili riscontrate e rettificando, di conseguenza, il Rendiconto consuntivo 2010, approvato dal Consiglio Comunale di Alessandria il 5.05.2011, si desume che: a) nella redazione del Rendiconto dell’anno 2010 del Comune di Alessandria non sono state rispettate le norme ed i principi in materia di finanza pubblica in quanto sono state inserite maggiori Entrate e minori Spese che hanno portato l’avanzo di amministrazione di € 3.871.775,49 ad un disavanzo di amministrazione di € 16.235.103,84 e l’avanzo della gestione di competenza di € 10.584.228,77 ad un disavanzo della gestione di competenza di € 9.522.650,56. Le maggiori Entrate e le minori Spese non sono giustificate da provvedimenti formali dei Dirigenti comunali e il Bilancio non risulta, quindi, veritiero; b) nel Rendiconto 2010 sono state inserite Entrate maggiori in contrasto con le norme e i principi in materia di finanza pubblica per € 6.533.420,07; pag. 15 di 74
c) nel Rendiconto 2010 sono state fatte riduzioni e cancellazioni di Spese correnti in contrasto con le norme e i principi in materia di finanza pubblica per € 13.573.459,26; d) rettificando le maggiori Entrate e inserendo le minori Spese, il Rendiconto dell’anno 2010 non rispetta l’obiettivo di saldo del Patto di Stabilità Interno per € 23.567.206,44: l’obiettivo programmatico annuale del saldo finanziario è pari a - € 377.000,00, mentre il saldo finanziario del Rendiconto è pari a - € 23.944.206,44. Parimenti, la Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, con deliberazione n. 115 del 29.09.2011, riscontrava una serie di criticità in grado di inficiare la veridicità dei bilanci 2009 e 2010. Successivamente, con deliberazione n. 279/2011 del 28.11.2011 la medesima Sezione riscontrava una serie di gravi irregolarità nella gestione finanziaria del Comune di Alessandria, censurando, tra l’altro, in termini sostanzialmente analoghi ai rilievi mossi dal consulente designato dal P.M., dall’organo di revisione e dal Presidente della Commissione consiliare Bilancio, il mancato riporto nel Rendiconto di esercizio, tra i residui passivi, di numerosi impegni di spesa assunti nel 2010, con conseguente alterazione dei risultati di amministrazione dichiarati nel medesimo documento contabile. La Sezione di Controllo attivava, per l’effetto, le procedure previste dall’art. 6, co. 2, del D.Lgs. 6.09.2011, n. 149, concedendo al Comune di Alessandria termine di trenta giorni per l’adozione delle misure correttive. A seguito della citata delibera n. 279/2011 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, il Consiglio Comunale di Alessandria, con le deliberazioni nn. 147 e 148, entrambe adottate nella seduta del 30.12.2011, riapprovava il rendiconto consuntivo per gli esercizi 2009 e 2010, e con la deliberazione n. 149, assunta anch’essa nella stessa seduta, riapprovava, di conseguenza, il bilancio di previsione 2011. pag. 16 di 74
E’ stato, per l’effetto, rideterminato il risultato di amministrazione, che si presenta negativo per l’importo di - € 10.095.361,71, a fronte dell'avanzo originariamente accertato che era risultato positivo per l'importo di € 3.871.775,49. A seguito della rettifica così operata dei risultati di amministrazione, il Comune di Alessandria, corrispondendo con la Sezione Regionale di Controllo, riconosceva che contrariamente a quanto dichiarato con la nota datata 29.03.2011, prot. 19279/2011, inviata al Ministero dell’Economia e Finanze, a firma del Sindaco FABBIO e del Responsabile del Servizio Finanziario RAVAZZANO, gli obiettivi del Patto di Stabilità Interno non risultavano raggiunti nel 2010. All’esito della procedura di cui all’art. 6, co. 2, del D.Lgs. n.149/2011, accertato il perdurante inadempimento del Comune nell’adozione di misure correttive idonee a effettivamente risanare la propria situazione finanziaria gravemente deficitaria, in tal modo invertire la tendenza al suo progressivo deterioramento, e ricorrendo le condizioni previste dall’art. 244 del TUEL, veniva infine dichiarato lo stato di dissesto del Comune di Alessandria. Terminata l’istruttoria, l’Ufficio requirente ha emesso nei confronti dei convenuti in epigrafe l’invito a dedurre, ipotizzando il dolo per il Sindaco FABBIO, l’Assessore alle Finanze VANDONE e il Dirigente del Settore Staff Economico Finanziario RAVAZZANO e la colpa grave per gli altri amministratori locali in epigrafe, in relazione al danno erariale causato al Comune di Alessandria ed individuato nel maggior esborso sostenuto dall’ente locale nel corso del 2011 rispetto a quanto la normativa in allora vigente avrebbe permesso e quantificato, ratione temporis, con riferimento ai divieti previsti dalle norme vigenti per gli esercizi finanziari 2010 (quando è stato violato il Patto) e 2011 (quando sono state sostenute le maggiori spese altrimenti precluse dalla legge), e dunque del D.L. 112/2008 e del D.L. 78/2010. Tutti gli invitati a dedurre hanno fatto pervenire alla Procura nei termini le loro pag. 17 di 74
deduzioni difensive, senza richiesta di audizione personale. La Procura regionale citava, infine, gli odierni convenuti a comparire innanzi a questa Sezione, confermando i motivi di addebito formulati a carico degli indagati nell’invito a dedurre loro notificato, con alcune rettifiche e precisazioni in punto alla quantificazione del danno, e con la richiesta di condanna al risarcimento in favore del Comune di Alessandria in relazione alle seguenti voci: - esubero spese correnti: € 9.993.823,68 (nell’atto di citazione la Procura ha fatto riserva di integrare in aumento, nel prosieguo del giudizio, il quantum di detta voce di danno in relazione ad alcuni debiti fuori bilancio di parte corrente, per i quali la Giunta ha proposto al Consiglio di adottare apposito provvedimento di riconoscimento ai sensi dell’art. 194 T.U.E.L., relativamente ai quali non è possibile risalire alle annualità in cui sono stati assunti e, quindi, se ricadano nel divieto derivante dalla violazione del Patto 2010); - spese per il personale e per incarichi di collaborazione: € 621.208,64; - mancata riduzione del 30% sulle indennità di funzione ed i gettoni di presenza: € 276.654,84; e così per un totale di € 10.891.729,16, ripartiti come di seguito: a) i Sigg.ri Piercarlo FABBIO, Luciano VANDONE e Carlo Alberto RAVAZZANO, a titolo di dolo, in solido tra loro, della somma di € 6.535.037,49; b) i Sigg.ri Serafino LAI, Giampaolo OLIVIERI, Ugo ROBUTTI, Paolo BONADEO, Gabrio SECCO e Franco TRUSSI, a titolo di colpa grave, della somma complessiva di € 3.267.518,74, così suddivise: - per quote individuali del 20 % sul totale, pari ad € 653.503,74 ciascuno, per i Sigg. ri Serafino LAI, Giampaolo OLIVIERI, Ugo ROBUTTI; - e per quote individuali del 13,33 % sul totale, pari ad € 435.560,24 ciascuno, per i pag. 18 di 74
Sigg.ri Paolo BONADEO, Gabrio SECCO e Franco TRUSSI; c) i Sigg.ri BOCCHIO Mario, BUZZI LANGHI Davide, CAPPELLETTI Mauro, CARIDI Giuseppe, CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco, FOGLINO Stefano Luigi Maria, GRASSANO Maurizio, GRASSI Walter, GRILLO Gloria Teresa, LA GRECA Cristian, LOCCI Emanuele, MACONI Antonio Giovanni Antonio, MICO’ Fedele, PASSALACQUA Carmine Antonio, PICCOLO Massimo, POGGIO Vittoria, PRIANO Fabrizio, PRIGIONE Claudio, ROSSI Oreste, ROVITO Aldo, SARTI Roberto, SCIAUDONE Maurizio e TASCHERI Pietro, a titolo di colpa grave, della somma complessiva di € 1.089.172,91, per quote individuali paritetiche sul totale, pari ad € 47.355,34 ciascuno; o di altre somme ulteriori da accertare in corso di causa o secondo una diversa ripartizione delle responsabilità, con interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata, decorrenti dal pagamento di ciascuna spesa avvenuta in violazione del divieto derivante dalla inosservanza del Patto di Stabilità Interno, fino al saldo effettivo. Con condanna, altresì, alle spese di giudizio. In data 20 novembre 2012 i difensori dei convenuti, ad eccezione di Mauro CAPPELLETTI, poi costituitosi con avvocato all’udienza pubblica, depositavano le comparse di costituzione e risposta nel presente giudizio. Le contestazioni delle difese si appuntano, innanzitutto, sul criterio di valutazione degli elementi d’accusa tratti dal coevo procedimento penale, sotto il profilo della loro efficacia probatoria nell’attuale processo per responsabilità amministrativa. Nel merito, è contestata l’esistenza di un danno erariale, in forza di quanto disposto dall’art. 31, comma 28, della L. 12-11-2011 n. 183, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012”: “Agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a pag. 19 di 74
quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 26. La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è applicata ai soggetti di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità interno”. Secondo le difese, il danno come configurato dalla Procura contabile non sussisterebbe poiché nel 2011 non si doveva attuare, così come non si è attuato, alcun divieto di spesa e, al più il dubbio resterebbe sull’applicabilità delle “sanzioni” al Comune di Alessandria nel 2012 piuttosto che nel 2013. In particolare, a supporto di tale interpretazione la difesa del VANDONE richiama quanto affermato nel parere della Sezione regionale di controllo per il Molise n. 115/2012: “In effetti, da quanto il Comune richiedente ha esposto nella richiesta di parere, risulta che nel corso dell’esercizio 2011 l’Amministrazione abbia certificato il rispetto del patto 2010 e che solo successivamente, nel 2012, per effetto della deliberazione di questa Sezione n. 66/2012, abbia accertato il mancato rispetto del Patto relativo al medesimo esercizio finanziario 2010 con conseguente obbligo di provvedere ex art. 31 comma 29 della L.n.183/2011, nel termine di 30 giorni, alla trasmissione della nuova certificazione al Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. La fattispecie di conseguenza, si attaglia pedissequamente al disposto del citato comma 28 in quanto la violazione del patto di stabilità interno - certificata solo nel 2012 - risulta essere stata accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce. In questi casi, prosegue la norma in commento, le sanzioni si applicano nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del Patto e quindi a far data dall’esercizio pag. 20 di 74
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