VADEMECUM DI FISCALITA IMMOBILIARE FRANCESE PER GLI ITALIANI - (RESIDENTI FISCALMENTE IN ITALIA) - Mauro MICHELINI

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VADEMECUM DI
FISCALITA IMMOBILIARE
   FRANCESE PER GLI
       ITALIANI
   (RESIDENTI FISCALMENTE IN ITALIA)

            Mauro MICHELINI

                                         5a Edizione
                                       Febbraio 2019

                                                pag. 1
PREFAZIONE

Il presente lavoro, chiuso il 15 febbraio 2019, è stato pensato, elaborato e scritto per un pubblico di
investitori italiani; si presenta cosi come un vademecum pratico che raccoglie i casi più frequenti
che deve affrontare l’investitore italiano.

L’investitore italiano è normalmente novizio nella materia; a mano a mano che procede nei suoi
investimenti in Francia, egli scopre anche i benefici e i malefici delle SCI.

Questa opera è il frutto di parecchi anni di lavoro effettuati sul terreno e costituisce la sintesi dei
precedenti lavori sui fondamenti di fiscalità immobiliare francese per gli italiani e del vademecum
per gli italiani…e non solo sulle SCI.
Buona lettura

                                                                                                    pag. 2
SOMMARIO

1.   LE PERSONE FISICHE

     1.1. IMPOSTA SUL REDDITO

     1.1.A. Diverse modalità d’uso degli immobili
           1.1.A.1. Non locato. A disposizione del proprietario
           1.1.A.2. Locato non ammobiliato
           1.1.A.3. Locato ammobiliato, Bed & Breakfast e «Tables d’hôtes»
           1.1.A.4. «Hôtellerie»

     1.1.B. Diverse categorie di reddito
           1.1.B.1. Non locato. A disposizione del proprietario
           1.1.B.2. Locato non ammobiliato
                1.1.B.2.a - Regime «Foncier»
                1.1.B.2.b - Regime «Micro-foncier»
           1.1.B.3. Locato ammobiliato, Bed & Breakfast e «Tables d’hôtes»
                1.1.B.3.a- Regime «BIC»
                1.1.B.3.b- Regime «Micro-BIC»
           1.1.B.4. «Hôtellerie»
     1.1.C. Ciò che bisogna dichiarare
     1.1.C.1. Gli incassi
                 1.1.C.1.a - Redditi di locazione
                 1.1.C.1.b - Spese rimborsate dall’inquilino
     1.1.C.2. Le spese
           1.1.C.2.a - Spese condominiali, Interessi del mutuo, Onorari e Spese
           notarili, Onorari del commercialista (Expert-comptable)
           1.1.C.2.b. – Spese di manutenzione

                                                                                  pag. 3
1.1.C.2.c. - Spese di riparazione
      1.1.C.2.d. - Spese di miglioria
      1.1.C.2.e. - Esempio di spese di costruzione, di ricostruzione e di
      ampliamento
      1.1.C.2.f. - Spese dissociabili e indissociabili
           1.1.C.2.g – Ammortamenti

1.1.D. Come dichiarare
      1.1.D.1. La dichiarazione 2042 - 2044
      1.1.D.2. La dichiarazione 2042 – 2042C
      1.1.D.3. La dichiarazione 2042C - 2031

1.1.E. Dove dichiarare
      1.1.E.1. Al «Service des Impôts des Particuliers Non-Résidents» (SIP
      NR)

1.1.F. Cosa pagare

1.1.G. Come pagare l’imposta
      1.1.G.1. La cartella esattoriale («Avis d’impôt»)
      1.1.G.2. Lo spazio personale
      1.1.G.3. Le modalità di pagamento

1.2. LE ALTRE IMPOSTE
      1.2.A. La C.F.E.
      1.2.B. La tassa fondiaria e la tassa per la raccolta dei rifiuti («la taxe
      foncière et la taxe sur les ordures ménagères»)
      1.2.C.      La tassa d’abitazione («la taxe d’habitation»)

                                                                                   pag. 4
1.2.D.        Il canone televisivo («la redevance audiovisuelle»)
           1.2.E.        La tassa sugli alloggi sfitti («la Taxe sur les logements
     vacants»)
           1.2.F. L’IFI (Imposta patrimoniale sugli immobili)
           1.2.G Prelievi sociali («CSG/CRDS»)
                    1.2.G.1 Prelievi sociali ante 31/12/2014
                    1.2.G.2 Prelievi sociali dal 01/01/2015 al 31/12/2017
                    1.2.G.3 Prelievi sociali a partire dal 01/01/2018

     1.3. LA PLUSVALENZA («LA PLUS-VALUE DES PARTICULIERS»)
           1.3.A. Come si calcola
           1.3.B. Il tasso d’imposizione
          1.3.C. Come deve essere pagata
          1.3.D. Il Mandatario

     1.4. I RIFLESSI SUL MODELLO UNICO E SUL MODELLO 730
           1.4.1. «Foncier» e «Micro Foncier» –RL12
           1.4.2. «Bic» e «Micro Bic»
           1.4.3. Quadro CR
           1.4.4. Esempio quadro RW

     1.5. LE SUCCESSIONI E LE DONAZIONI
           1.5.1. In Francia
           1.5.2. In Italia

2.   LE SOCIETA (FRANCESI)

                                                                                     pag. 5
2.1. LE SCI

     2.1.1. Il profilo ideale dell’investitore:

         2.1.1.1. Plusvalenza

         2.1.1.2. Reddito

         2.1.1.3. Crescita patrimoniale

         2.1.1.4. Donazioni e successioni.

      2.1.2. Qual è la differenza tra investire a proprio nome o attraverso
      una SCI:

         2.1.2.1. Dal punto di vista giuridico

         2.1.2.2. Dal punto di vista contabile

         2.1.2.3 Dal punto di vista fiscale.

     2.1.3. Perché costituire allora una SCI:

              2.1.3.1 Chi la può costituire

              2.1.3.2 In piena proprietà o in nuda proprietà e usufrutto

              2.1.3.3 L’importanza dello statuto

              2.1.3.4 Le spese di costituzione

              2.1.3.5 La fiscalità degli apporti

              2.1.3.6 Quali sono le sue caratteristiche

              2.1.3.7 Quali sono i criteri di scelta alla base della sua costituzione

              2.1.3.8 Quali attività si possono gestire.

     2.1.4. Il bilancio e la sua approvazione (dieci buone ragioni per farlo e
     approvarlo):

              2.1.4.1 Perché lo prevede lo statuto

              2.1.4.2 Per non far venir meno l’intuitu personae e ricadere
              nell’indivisione
                                                                                pag. 6
2.1.4.3 Per poter praticare gli ammortamenti

          2.1.4.4 Perché nel caso di passaggio dall’IR all’IS bisogna
          ricostituire una situazione patrimoniale certa

          2.1.4.5 Per avere i dati essenziali per la compilazione del quadro
          RW, quali il capitale sociale e i finanziamenti soci

          2.1.4.6 Perché attraverso il capitale sociale e i finanziamenti soci è
          possibile determinare, in caso di litigio tra i soci, i rispettivi
          apporti fatti alla SCI

          2.1.4.7 Perché in caso di recesso di un socio con attribuzione di
          beni immobili al socio, il notaio chiede una situazione
          patrimoniale aggiornata

          2.1.4.8 Perché in caso di scioglimento, liquidazione e ripartizione
          di una SCI con attribuzione di beni immobili ai soci, il notaio
          chiede una situazione patrimoniale aggiornata

          2.1.4.9 Perché in caso di radiazione dalla Camera di Commercio
          (“RCS”) è necessario produrre il bilancio finale di liquidazione

          2.1.4.10 Perché in caso di trasferimento della sede legale di una
          SCI all’estero, bisogna avere una situazione patrimoniale
          aggiornata.

    2.1.5. Le SCI sono all’IR, per i loro beni immobili locati non arredati:

          2.1.5.1 Reddito: “régime foncier” dichiarazione 2072 (S
          semplificata, C completa), per la SCI e dichiarazione 2042/2044
          per i soci persone fisiche e dichiarazione 2065 per i soci persone
          giuridiche

          2.1.5.2 Reddito: “régime micro-foncier” (dichiarazione 2072 per la
          SCI e dichiarazione 2042/2044 per i soci persone fisiche)

    2.1.6. Le SCI sono all’IS, per i loro beni immobili locati arredati
    (“meublés”)
           2.1.6.1 Reddito: regime “BIC –réel normal” o “réel simplifié”
           (dichiarazione 2065 per la SCI, senza 2042 per i soci persone
           fisiche)

2.2. LA PLUSVALENZA (« LA PLUS-VALUE DES PARTICULIERS »)
                                                                           pag. 7
2.2.A. La plusvalenza per le società all’IR (2072)
                 2.2.A.1. Come si calcola
                 2.2.A.2. Il tasso d’imposizione
                 2.2.A.3. Come deve essere pagata

          2.2.B. La plusvalenza per le società all’IS (2065)
                2.2.B.1 Come si calcola
                2.2.B.2. Il tasso d’imposizione
2.3 I RIFLESSI DELLE PLUSVALENZE IN ITALIA, NELL’AMBITO DELLA
CESSIONE DI QUOTA DI UNA SCI

                A. Quando le quote detenute sono inferiori al 25%
                B. Quando le quote detenute sono uguali o superiori al 25%

     2.4. LE ALTRE IMPOSTE

     2.5. LE SUCCESSIONI E LE DONAZIONI

3.   LE SOCIETA (ITALIANE)

     3.1. Immobile inserito nell’attivo dello stato patrimoniale di una società
     italiana, locato o messo a disposizione dei soci, assoggettata all’IRES. (SPA,
     SRL) (articolo 209 CGI)
     3.2. Immobile inserito nell’attivo dello stato patrimoniale di una società
     italiana, messo a disposizione dei soci, assoggettata all’IRPEF dei soci, (SNC,
     SAS, SS).
     3.3. Controllo di una SCI Francese da parte di una società italiana

                                                                                 pag. 8
3.4. Calcolo delle plusvalenze
        3.5. La tassa del 3% - Dichiarazione n°2746

VADEMECUM DI FISCALITA IMMOBILIARIA FRANCESE PER
                  GLI ITALIANI

1.         LE PERSONE FISICHE

        1.1.   IMPOSTA SUL REDDITO

     1.1.A. Diverse modalità d’uso degli immobili

        1.1.A.1. Non locato. A disposizione del proprietario
           Bene tenuto a disposizione dal proprietario.
           La taxe foncière e la taxe d’habitation sono a carico del proprietario (con riferimento alla
           situazione al 1° gennaio dell'anno d’imposta).

        1.1.A.2. Locato non ammobiliato
            Bene locato non ammobiliato (può essere presente la cucina ed alcuni elementi di arredo
            non essenziali).
            La taxe foncière è a carico del proprietario e la taxe d’habitation è a carico
           dell’inquilino (con riferimento alla situazione al 1° gennaio dell'anno d’imposta).

        1.1.A.3. Locato ammobiliato, Bed & Breakfast e «Tables d’hôtes»
           Bene locato, ammobiliato dal proprietario.
           La taxe foncière è a carico del proprietario e la taxe d’habitation è a carico dell’inquilino
           per l'immobile locato ammobiliato non stagionale (normalmente per una locazione di tre
           anni o di più corta durata, per esempio di un anno rinnovabile).
           Per il Bed & Breakfast (chambre d'hôtes), cioè quando il proprietario dell'immobile
           gestisce direttamente una parte della propria residenza principale, la taxe foncière e la
           taxe d'habitation sono a carico del proprietario.
           Le Tables d'hôtes sono una prestazione accessoria delle chambres d'hôtes.

           Per la domanda d'autorizzazione temporanea preliminare alla messa in locazione di
           un'abitazione ammobiliata di tipo turistico ("meublé touristique") che costituisce quindi
           un cambiamento della destinazione d'uso dell'immobile vedi: www.mauromichelini.it --
           > Biblioteca --> Gestione del patrimonio --> 1.1.1 Bic e Micro-Bic --> Demande
           d'autorisation temporaire préalable à la mise en location d'une habitation en meublé
           touristique (constitue un changement d'usage). 25/01/2019

        1.1.A.4. «Hôtellerie»
                                                                                                  pag. 9
Trattasi di locazione di appartamenti ad uso di residence alberghiero (esempio: “Pierre et
      Vacances”), che offre almeno 3 su 4 dei seguenti servizi:
      - servizio di pulizia della/e camera/e;
      - colazione;
      - fornitura di biancheria;
      - portineria.

     La taxe foncière è a carico del proprietario (con riferimento alla situazione al 1° gennaio
     dell'anno d’imposta).

1.1.B. Diverse categorie di reddito

  1.1.B.1. Non locato. A disposizione del proprietario
      Nessun reddito (da locazione) da dichiarare nella dichiarazione dei redditi da presentare
      in Italia (articolo 70 c.2 T.U.I.R.) (nessuna dichiarazione dei redditi da produrre in
      Francia).

  1.1.B.2. Locato non ammobiliato
      Soggetto a dichiarazione dei redditi in Francia e in Italia (con il meccanismo del recupero
      del credito d’imposta, vedi paragrafo 1.4.3).

      1.1.B.2.a - Regime «Foncier»
            Regime in contabilità semplificata: il reddito imponibile è dato dalla differenza tra
            i ricavi e i costi deducibili fiscalmente.

      1.1.B.2.b - Regime «Micro-foncier»
            Regime a forfait: per locazioni annue non superiori a 15.000€.

  1.1.B.3. Locato ammobiliato, Bed & Breakfast e «Tables d’hôtes»
      Reddito soggetto a dichiarazione dei redditi sia in Francia che in Italia (con il
      meccanismo del recupero del credito d’imposta, vedi paragrafo 1.4.3).

      1.1.B.3.a - Regime «BIC»
            Regime in contabilità ordinaria o semplificata: il reddito imponibile è dato dalla
            differenza tra i ricavi e i costi deducibili fiscalmente.

      1.1.B.3.b - Regime «Micro-BIC»
            Regime a forfait: per locazioni annue non superiori a 70.000 €.

  1.1.B.4. «Hôtellerie»
      Regime in contabilità ordinaria o semplificata: reddito soggetto a dichiarazione dei redditi
      sia in Francia che in Italia (con il meccanismo del recupero del credito d’imposta, vedi
      paragrafo 1.4.3).
      Gli affitti sono assoggettati ad IVA.
      Una dichiarazione IVA annuale (CA12) deve essere depositata presso l’Ufficio Imposte
      competente (*), unitamente all’eventuale pagamento dell’IVA.

                                                                                           pag. 10
(*) In caso di pluralità d’immobili, l’ufficio competente è quello dell'immobile che produce il maggior
       reddito.

       Per il cambiamento di regime fiscale, per i non residenti fiscalmente in Francia, in
       materia di TVA da imponibile a non imponibile si veda www.michelinimauro.it →
       Biblioteca → Gestione del patrimonio --> 1.10 TVA → Demande d'avis facture des
       loyers résidence de tourisme, documento del 07/05/13.

1.1.C. Ciò che bisogna dichiarare

1.1.C.1. Gli incassi
       1.1.C.1.a - Redditi di locazione
       - Regime Foncier: locazioni lorde incassate (comprese le provisions) nel periodo
       d’imposta.
       - Regime Micro-foncier: locazioni nette incassate (escluse le provisions) nel periodo
       d’imposta; abbattimento del 30% applicato direttamente dall’Ufficio Imposte francese
       (SIP NR).
       - Regime BIC: locazioni lorde (comprese le provisions) di competenza del periodo
       d’imposta.
       - Regime Micro-BIC: locazioni nette incassate (escluse le provisions) nel periodo
       d’imposta; abbattimento del 50% applicato direttamente dall’Ufficio Imposte francese
       (SIP NR), (abbattimento del 71% per il "meublé de tourisme").

       1.1.C.1.b - Spese rimborsate dall'inquilino
       Trattasi di spese anticipate dall’inquilino (provisions), previste dal contratto di locazione.
       Devono essere dichiarate insieme alle locazioni nei casi di cui al punto 1.a, in quanto
       dedotte nella dichiarazione dei redditi francese.

1.1.C.2. Le spese
       1.1.C.2.a - Spese condominiali, Interessi del mutuo, Onorari e Spese notarili,
       Onorari del commercialista (Expert-comptable)

       Vengono portate in deduzione nella dichiarazione dei redditi francese solo per il regime
       Foncier e BIC.

       1.1.C.2.b - Spese di manutenzione

        Per spese di manutenzione s'intendono quelle che corrispondono a dei lavori aventi
        per oggetto di mantenere in buono stato e di permettere un uso normale, conforme
        alla sua destinazione, senza modificare la consistenza, la disposizione o la struttura
        iniziale dell'immobile.
        Queste spese si apparentano generalmente alle spese di mantenimento nello stato
        dell'immobile.
                                                                                                      pag. 11
Esempi di spese di manutenzione:
 Trattamento del legno contro gli insetti quali le termiti o i capricorni
 Spese di ricerca e di analisi della nocività dell’amianto
 Altre spese di ricerca e di analisi relative al rischio di esposizione al piombo o
 all’informazione degli acquirenti e locatari sui rischi naturali e tecnologici più
 importanti
 Parte della spesa pagata a titolo di un contratto di manutenzione di un ascensore che
 resta a carico del proprietario.

1.1.C.2.c - Spese di riparazione

 Per spese di riparazione si intendono quelle che corrispondono a dei lavori aventi per
 oggetto di rimettere un immobile in buono stato e di permetterne un uso normale,
 conforme alla sua destinazione, senza modificarne la consistenza, la disposizione o la
 struttura iniziale.
 Le spese di riparazione si apparentano a quelle che superano le operazioni correnti di
 manutenzione e che consistono nella rimessa allo stato, il rifacimento o la sostituzione
 di strutture essenziali per mantenere l'immobile in condizione di essere utilizzato
 conformemente alla sua destinazione.

 Esempi di spese di riparazione:
 Rimessa nello stato delle grosse opere (tetto, facciate), delle canalizzazioni o
 dell’installazione elettrica
 Rimessa nello stato dell’installazione del riscaldamento centralizzato (sostituzione
 delle canalizzazioni e di elementi di radiatori)
 Rimessa nello stato del muro di una proprietà, delle recinzioni
 Lavori di riparazione dei soffitti, dei pavimenti e delle scale e lavori di rifacimento
 degli intonaci esterni
 Lavori di rimessa nello stato del tetto del bene immobile, restauro e intonacatura dei
 muri e rifacimento delle tinteggiature esterne
 Rimessa nello stato di una parte della costruzione in seguito a dei deterioramenti
 dovuti a dei difetti constatati nella costruzione
 Sostituzione della caldaia del riscaldamento centralizzato
 Spese effettuate per rendere l’installazione dell’ascensore conforme alle norme
 regolamentari di sicurezza o per sostituire un ascensore vetusto
 Lavori effettuati in locali a uso industriale e essendo consistiti, senza apportare delle
 modifiche alle grosse opere né un accrescimento del volume di questi locali, nella
 rimessa nello stato della climatizzazione, di una scala, dell’impermeabilizzazione di
 una terrazza, delle discese dell’acqua piovana, dell’impianto idraulico, delle
 tinteggiature, dei rivestimenti di suoli, dei sanitari, della sostituzione di un
 montacarichi, dei controsoffitti e dei tubi fluorescenti, la messa in conformità di un
 ascensore e dell’elettricità
 Rimessa nello stato della loggia della portineria
 Spese per la rimessa nello stato di una cucina equipaggiata esistente (escluso spese di
 sostituzione degli elettrodomestici)
 Rafforzamento della pavimentazione della cantina
 Nuova ripartizione dei locali dopo la creazione di una terza camera in una superficie
 già esistente

                                                                                     pag. 12
1.1.C.2.d - Spese di miglioria
Le spese di miglioria sono quelle che hanno per oggetto di apportare a un bene immobile,
un’attrezzatura o un elemento di confort nuovo o meglio adatto alle condizioni moderne
di vita, senza modificare la struttura di questo bene immobile.

 Esempi di spese di miglioria:
 Installazione di una porta automatica d’ascensore nel quadro di spese dovute per la
 messa in conformità alle norme regolamentari di sicurezza
 Spese di smaltimento, di fissazione e di messa in isolamento dei materiali contenenti
 dell’amianto
 Allargamento delle finestre e posa di persiane
 Ripresa delle fondazioni del bene immobile
 Asfaltatura del vialetto interno alla proprietà
 Rifacimento dell’installazione elettrica e messa in opera di nuove istallazioni sanitarie
 senza aumento del volume e della superficie abitabile
 Posa di porte sul pianerottolo e equipaggiamento di cucine e di confort in seguito alla
 trasformazione di un bene immobile ammobiliato in appartamenti senza toccare le
 grosse opere, aumentare la superficie abitabile o modificare la destinazione dei locali
 Riparazione del tetto di un immobile, con sostituzione di una parte della struttura, il
 rifacimento della sua facciata, il rifacimento della struttura dei caminetti,
 l’inserimento di balconi in ferro battuto, la posa di pavimentazioni e la consolidazione
 o il cambiamento di tramezzi interni di modo da adattare degli appartamenti nel
 rispetto dei volumi esistenti; (questi lavori non hanno portato delle modifiche
 importanti alle grosse opere e non hanno aumentato la superficie dei luoghi già
 consacrati all’abitazione nel tempo in cui il bene immobile era gestito come un hotel
 ammobiliato)
 Lavori di allargamento di una scala per renderla conforme alle norme di sicurezza
 Lavori di messa nello stato della meccanica dell’ascensore, la messa a norma e la
 messa in opera di un programma informatico di gestione di un parcheggio (“digicode”
 installazioni elettriche, ecc.)
 Rifacimento totale dell’elettricità dei sanitari e messa in opera di un soffitto
 antincendio
 Posa di sanitari, installazione di bagni con doccia, rifacimento della tinteggiatura e
 dell’impianto idraulico, in maniera da adattare degli appartamenti nel rispetto dei
 volumi esistenti. Questi lavori che non hanno riguardato le grosse opere, né
 comportato l’aumento della superficie abitabile, hanno avuto per effetto di rimettere
 nello stato iniziale una parte del bene immobile e di assicurarne una migliore
 utilizzazione, senza modificarne l’uso a titolo di abitazione, al quale i locali erano
 anzitempo destinati.

1.1.C.2.e - Esempio di spese di costruzione, di ricostruzione e di
ampliamento
Le spese di costruzione, di ricostruzione o di ampliamento si intendono in particolare
quelle che hanno per effetto di apportare una modifica importante alle grosse opere di
                                                                                    pag. 13
locali esistenti, di lavori di sistemazione interna che per la loro importanza equivalgono
a una ricostruzione, o ancora quelli che hanno per effetto di accrescere il volume o la
superficie abitabile di locali esistenti.

 Esempi di spese di costruzione, di ricostruzione e di ampliamento:
 Trasformazione di un piano di un bene immobile vetusto, che ha necessitato la
 demolizione e la ricostruzione di due muri portanti, di due piani e dei solai, i muri
 divisori di case confinanti e il piano rialzato recentemente risistemato avendo potuto,
 soli, essere conservati
 Demolizione e rifacimento totale dei tetti, dei pavimenti, dei soffitti, di modifiche
 sostanziali di aperture esistenti così come la sistemazione di locali comportanti uno
 spostamento dell’insieme delle strutture che determinano la creazione di stanze di
 abitazione
 Lavori effettuati in una casa di abitazione che sono consistiti in un rifacimento
 completo dei suoli, dei pavimenti e dei soffitti, nella ricostruzione interna
 dell’abitazione, con l’aumento da 4 a 6 del numero delle stanze, avendo comportato il
 rimaneggiamento delle strutture interne e la perforazione di un certo numero di opere
 esterne
 Lavori che hanno per oggetto di trasformare due immobili confinanti in un solo
 immobile collettivo e che riguardano le grosse opere e la superficie abitabile
 Lavori di rifacimento totale della struttura, di tutte le finestre, della riapertura di una
 vetrata, della creazione di nuove strutture, di una coibentazione sotto il tetto e contro i
 muri, di una fossa settica, di una cappa, di una pavimentazione, ecc.
 Rinnovamento di solai non destinati precedentemente ad un uso di abitazione,
 perforazione di un muro portante, costruzione di una scala a chiocciola, distruzione di
 tre altre scale, etc.
 Riabilitazione totale di un immobile con demolizione di muri, innalzamento,
 perforazione e modificazioni nei muri portanti, le aperture, la struttura, il tetto.

1.1.C.2.f - Spese dissociabili e indissociabili
Nel quadro di un operazione comportante la realizzazione simultanea di lavori di natura
differente, ma dissociabili, il carattere deducibile delle spese impegnate si apprezza
categoria per categoria.
Quando su un immobile sono intrapresi dei lavori che gli uni hanno un carattere di
costruzione o di ampliamento, gli altri hanno per oggetto di mantenere, riparare o
migliorare il resto dell’immobile, solo le spese afferenti a questi ultimi lavori sono
fiscalmente deducibili nell'esercizio di competenza, a condizione che possano essere
giustificate e distinte da quelle connesse ai locali creati ex novo in sede di costruzione o
di ampliamento. Ad ogni buon conto le spese di attrezzatura, di riparazione e di
manutenzione non possono essere ammesse in deduzione fiscalmente nell'esercizio di
competenza quando è evidente che queste spese fanno in realtà parte del costo di
realizzazione del nuovo immobile in seguito alla sua ricostruzione.
Il miglior modo di procedere, è di separare in fattura le spese di manutenzione, di
riparazione e di miglioria, che concernono dei lavori deducibili fiscalmente l'anno della
loro realizzazione, dalle spese di costruzione, ricostruzione e d'ampliamento, che
concernono dei lavori non deducibili fiscalmente l'anno della loro realizzazione, ma

                                                                                       pag. 14
ripartiti sulla durata di vita dell'immobile (sono in conseguenza dedotti attraverso gli
ammortamenti praticati).

                         Tabella di sintesi: deducibilità fiscale *

                                                 "Foncier"                     "BIC"
 1.1.C..b. Spese di manutenzione                    Si                           Si

 1.1.C.c. Spese di riparazione                      Si                            Si
 1.1.C.d. Spese di miglioria                No**, salvo per gli          Iscritte all'attivo e
                                             immobili ad uso            dedotte sotto forma
                                                abitativo                 d'ammortamento

 1.1.C.e Spese di costruzione, di                  No**
 ricostruzione e di ampliamento                                          Iscritte all'attivo e
                                                                        dedotte sotto forma
                                                                          d'ammortamento

* Questa tabella non concerne il regime del "Micro-Foncier" e del "Micro-BIC" perché
sono dei regimi a forfait.
** Possono essere tuttavia dedotte in sede di vendita dell'immobile nel calcolo della
plusvalenza (dichiarazione 2048-IMM-SD) a condizione di avere tenuto le fatture
originali con indicazione della TVA francese esposta in fattura.

1.1.C.2.g - Ammortamenti

               Sono deducibili solo nel regime BIC

Conto 211. Terreni *:

2111. Terreni nudi.

2112. Terreni urbanizzati (PCG, art. 942-21)

2113. Sottosuolo e soprassuolo

Questo conto è utilizzato quando l'impresa non è proprietaria dei tre elementi connessi ad
una stessa parcella del terreno: suolo, sottosuolo, soprassuolo. Così il conto soprassuolo
registra il valore del diritto di costruzione o di utilizzazione dello spazio situato al di sopra
di un suolo di cui l'impresa non è proprietaria (PCG, art. 942-21); è, per esempio, il caso

                                                                                          pag. 15
dei diritti di costruzione di una passerella tra due magazzini (imprese con commerci
multipli).

2115. Aree fabbricate.

In caso di difficoltà di classificazione dei terreni secondo la loro destinazione esatta
(esempio industriali, commerciali, amministrativi, a uso professionale o no) in ragione di
un uso diversificato, l'impresa tiene conto della destinazione principale del terreno
(imprese con commerci multipli).

Da sottolineare la ventilazione del costo tra terreno e costruzione: questa ventilazione,
anche se si avvera difficile, in particolare nel caso della comproprietà, è utile per il fatto
che il terreno non è ammortizzabile, contrariamente alla costruzione (in particolare, CE
18 janvier 1989, n°56752, BOI-BIC-AMT-10-20 n°230).

Secondo il bollettino CNCC (n°140, décembre 2005, p.542 s. "Modalités d'application de
la norme IAS 16 et du Règl. CRC n° 2002-10"), la ripartizione deve essere determinata
in funzione degli importi citati nell'atto notarile.
Tuttavia, quando l'atto di acquisto non indica che un prezzo globale per il terreno e la
costruzione, esso deve essere oggetto di una ventilazione tra queste due rubriche, in
funzione di elementi probanti quali i valori proposti dall'esperto. In quest'ultimo caso,
l'approccio per determinare la parte del fondiario nel prezzo di acquisizione di un insieme
immobiliare è differente secondo la localizzazione e la domanda:
- nelle zone in cui il fondiario è raro e la domanda è forte: il prezzo del fondiario può
essere stimato per differenza tra il prezzo di mercato dell'insieme immobiliare (secondo
un valore di perizia per esempio) e il costo della costruzione (ivi compreso le spese
connesse, vedi n°1415-2);
- nelle altre zone: il costo del terreno è generalmente conosciuto (vedi n°1415-1) e il
prezzo dell'insieme immobiliare è fissato addizionando questo costo a quello della
costruzione (vedi n°1415-2).

Fiscalmente - Il prezzo del fondiario di un insieme immobiliare può essere valutato per
comparazione con la ventilazione effettuata tra il terreno e la costruzione al momento
dell'acquisto di altri insiemi immobiliari comparabili (CAA Paris 1er mars 2013,
n°10PA04571).

2116. Conto d'ordine sulle immobilizzazioni (art. 6 du décret 78-737 du 11 juillet 1978):
si tratta del conto d'ordine relativo alle immobilizzazioni non ammortizzabili rivalutate
legalmente nel 1976.

Conto 213. Costruzioni.
Esse comprendono essenzialmente gli edifici, le istallazioni, strutture e le opere
d’infrastruttura (PCG, art.942-21). Secondo il principio generale dell'approccio per
componenti, le costruzioni devono fare l'oggetto di una decomposizione se certi elementi
hanno delle utilizzazioni differenti o procurano dei vantaggi economici secondo un ritmo
differente (vedi n°1370 s.).

I componenti e la struttura devono essere contabilizzati nei seguenti sotto conti
raccomandati, secondo la definizione che gli è propria:
                                                                                       pag. 16
Sulla ventilazione del costo tra terreno e costruzione, vedi n°1351.

2131. Edifici
A nostro avviso, si tratta della struttura della costruzione, cioè (Bull. CNCC n°140,
dicembre 2005, p.542 s. "Modalités d'application de la norme IAS 16 et du Règl. CRC
n°202-10"):
- degli elementi della sua stabilità, quali le fondazioni e i loro appoggi, i muri, i pavimenti,
i tetti, cosi come le sistemazioni che non corrispondono alla definizione di un componente
(nel caso contrario, essi sono contabilizzati nel 2135, vedi dopo).
Questi elementi possono essere oggetto di una decomposizione, dal momento che
comportano degli elementi che hanno delle utilizzazioni differenti o che procurano dei
vantaggi economici secondo un ritmo differente.

2135. Istallazioni generali, strutture, sistemazioni delle costruzioni.
A nostro avviso, si tratta delle sistemazioni che hanno delle utilizzazione differenti o
procurano dei vantaggi economici secondo un ritmo differente dell'edificio. In queste
condizioni:
a. le istallazioni generali, come lo precisava il PCG 82 (p.I.34), sono degli insiemi di
elementi il cui legame organico è la condizione necessaria della loro utilizzazione e che
sono distinti dalle unità tecniche annesse a delle istallazioni di gestione o di trasporto per
canalizzazioni; per esempio, se esse rispondono alla definizione di un componente della
costruzione principale:
- delle istallazioni telefoniche la cui messa in opera incombe all'impresa,
- delle istallazioni di riscaldamento della sede degli uffici amministrativi,
- delle istallazioni di docce per il personale, ecc.

Fiscalmente, è la stessa cosa: istallazioni telefoniche (CE 31 mars 1971, n°73813),
istallazioni di riscaldamento (CE 10 mars 1965, n°62426).

Rientrano in questa categoria, a nostro avviso, i gruppi elettrogeni.

b. Le strutture e sistemazioni di costruzioni sono i lavori destinati a mettere gli edifici in
condizioni di poter essere utilizzati.

Fiscalmente, quando dei lavori intaccano sostanzialmente le opere portanti, essi
costituiscono, non delle semplici sistemazione delle strutture interne, ma dei lavori
assimilabili a una costruzione (CE 1er juillet 1987, n°52982).

Quando l'impresa non è proprietaria delle immobilizzazione nelle quali esse sono
incorporate, vedi n°1357.

Vedere per una differente decomposizione di un valore del bene sulla base del valore
venale del solo terreno e il valore venale della sola costruzione: www.michelinimauro.it
--> Biblioteca --> Gestione del patrimonio --> 1.1. Redditi da locazione immobiliare in
Francia --> "Quelle valeur du terrain retenir en compta?" - 05/12/2018.

* 1351 et 1353 Ed. Francis Lefebvre

In pratica tuttavia, l'amministrazione fiscale:
                                                                                         pag. 17
a. al fine di limitare i litigi e le contestazioni:
- propone, a titolo indicativo, una lista dei tassi correnti ammessi (vedi in particolare BOI-
BIC-AMT-10-40-30 n°1 et 10):

 Edifici commerciali                                                          2 à5%
 Edifici industriali (non compreso il valore del suolo)                            5%
 Case d'abitazione ordinarie (1)                                                1à2%
 Immobili a uso d'ufficio                                                          4%
 Materiale                                                                   10 à 15 %
 Attrezzatura                                                                10 à 20 %
 Piccolo materiale e attrezzatura di modesto valore                            Charges
 Automobili e materiale circolante                                           20 à 25 %
 Mobilio                                                                          10 %
 Materiale d'ufficio                                                         10 à 20 %
 Piccolo materiale d'ufficio                                                   Charges
 Attrezzature e istallazioni                                                  5 à 10 %
 Micro-computer (2)                                                            33,33 %
 Autorizzazioni di messa sul mercato                                              10 %
 Brevetti, certificati d'idoneità vegetale                                        20 %
 (1) La giurisprudenza ha accettato un tasso del 2,5% per gli immobili di abitazione di
 buona categoria (CE 31 luglio 1992 n°42280) e del 2,8% per gli hôtels (CE 5 maggio
 2008, n°290382; nello specifico il tasso minimo ammesso è anche del 3,5% tenuto
 conto delle particolarità dell''hôtel).
 (2) Qualunque durata inferiore a 3 anni è considerata come contraria agli usi
 professionali (Rép. Hamel, 20 agosto 1998, n°6769, non ripresa nel Bofip).

* Ed. Francis Lefebvre

Il patrimonio della società per il suo valore il giorno dell'apporto, è ventilato tra le
differenti poste:

- struttura portante 40% del valore
- facciata 4%
- IGT 16%
- Altre strutture 20%
- terreno 20%

Il prezzo di acquisizione ritenuto per il calcolo dell'imposta afferente alla plusvalenza è il
valore dopo l'ammortamento per ogni posta.
L'ammortamento è applicato:
- alla struttura portante per il 2%
- alla facciata per il 5%
- agli IGT per il 6,6677%
- alle altre strutture per il 20 %
Per il terreno nessun ammortamento è praticato.

                                                                                       pag. 18
Questa ventilazione tra le diverse componenti dell'immobile è suggerita dalla lettera
      notarile che potrete trovare in: www.michelinimauro.fr -- Biblioteca --> Gestione del
      patrimonio --> 1.20 Tassazione del reddito immobiliare --> "Lettre Notaire" 28/01/2019

      Ovviamente, nell'ambito di questa ventilazione, l'importo del terreno, non essendo
      ammortizzabile, assume un ruolo rilevante. E' evidente che il valore di un terreno a Parigi,
      nel sud-est della Francia o nelle principali città spesso supera di gran lunga il valore della
      costruzione.

      Per una diversa opinione in materia, vedasi: www.michelinimauro.it -- Biblioteca -->
      Gestione del patrimonio --> 1.20 Tassazione del reddito immobiliare -->
      "Amortissements"-Extrait Formation Olifan - janvier 2018. 25/01/2019

      Norme applicabili in materia di ammortamenti: www.michelinimauro.fr -- Biblioteca -->
      Gestione del patrimonio --> 1.20 Tassazione del reddito immobiliare --> BOI-BIC-AMT-
      10-20-20140312 BIC Amortissements - Règles de déduction - Eléments amortissables.
      28/01/2019

      Norme applicabili in materia di ammortamenti: www.michelinimauro.fr -- Biblioteca -->
      Gestione del patrimonio --> 1.20 Tassazione del reddito immobiliare --> BOI-BIC-AMT-
      20-10-20120912 BIC Amortissements - Régime de l'amortissement linéaire. 28/01/2019

1.1.D. Come dichiarare
   1.1.D.1. La dichiarazione 2042 - 2044
      - Regime Foncier: le locazioni e le spese di cui al punto 1.1.C.1 e 1.1.C.2, si dichiarano
      nella dichiarazione 2044. Il reddito imponibile viene poi riportato sulla dichiarazione
      2042 (rigo 4BA in caso di utile; 4BB in caso di perdita).
      - Regime Micro-foncier: le locazioni di cui al punto 1.1.C.1.a vengono dichiarate
      direttamente sulla dichiarazione 2042 (rigo 4BE).

   1.1.D.2. La dichiarazione 2042 - 2042C
      - Regime Micro-BIC: le locazioni di cui al punto 1.1.C.1.a vengono dichiarate
      direttamente sulla dichiarazione 2042 (rigo 5ND).

      Voi dovete preliminarmente domandare la vostra iscrizione al Repertorio Sirene
      dell'INSEE. Questa formalità è gratuita. Per fare questo occorre presentare il formulario
      P0i (cerfa n°11921*04) direttamente al "Greffe" del Tribunale di Commercio competente
      in funzione del luogo dell'immobile. Une numero Siret vi sarà attribuito e dovrà essere
      riportato poi annualmente sulla vostra dichiarazione complementare dei redditi.
      Qualora gli immobili fossero più di uno occorrerà presentare tanti P2 quanti sono gli
      immobili. Stesso discorso vale per gli immobili in comproprietà. Per ogni
      comproprietario dichiarante sarà necessario presentare tanti P0i e tanti P2 quanti sono gli
      immobili oltre il primo.
      www.michelinimauro.it --> Biblioteca --> Gestione del patrimonio --> 1.1.1 BIC e
      MICRO-BIC --> P0i - Déclaration de début d'activité. 14/02/2019

                                                                                             pag. 19
www.michelinimauro.it --> Biblioteca --> Gestione del patrimonio --> 1.1.1 BIC e
   MICRO-BIC --> P2-P4 i - Déclaration de modification ou de radiation. 14/02/2019

   Per coloro che effettuassero delle locazioni di breve periodo, tipo Air BnB, sarà anche
   necessario chiedere in comune il cambio di destinazione d'uso dell'immobile.
   www.michelinimauro.it --> Biblioteca --> Gestione del patrimonio --> 1.1.1. BIC e
   MICRO-BIC --> Demande d'autorisation temporaire préalable à la mise en location d'une
   habitation en meublé touristique (constitue un changement d'usage). 25/01/2019

   Attenzione perché le regole per le locazioni di breve periodo variano di città in città.

   Per una veduta delle difficoltà intercorse durante l'anno 2018: www.michelinimauro.it --
   > Biblioteca --> Gestione del patrimonio --> 1.1.1 BIC e MICRO-BIC --> Lettera aperta
   ai clienti. 06/12/2018

   Per una veduta delle difficoltà intercorse durante l'anno 2018: www.michelinimauro.fr -
   -> Biblioteca --> Gestione del patrimonio --> 1.1.1 BIC e MICRO-BIC --> Lettera aperta
   al SIP NR di Noisy-le-Grand Cedex. 12/12/2018

1.1.D.3. La dichiarazione 2042C - 2031

    NOTA BENE: tutti coloro che non aderiscono ad un CGA ("Centre de Gestion Agréé")
    che è una sorta di CAF, subiscono una maggiorazione della base imponibile del 25%.

   - Regime BIC: i ricavi e i costi si dichiarano nella dichiarazione 2031 ed il reddito
   imponibile viene riportato sulla dichiarazione 2042-C (rigo 5NK se utile; rigo 5NZ se
   perdita).

   Voi dovete preliminarmente domandare la vostra iscrizione al Repertorio Sirene
   dell'INSEE. Questa formalità è gratuita. Per fare questo occorre presentare il formulario
   P0i (cerfa n°11921*04) direttamente al "Greffe" del Tribunale di Commercio competente
   in funzione del luogo dell'immobile. Une numero Siret vi sarà attribuito e dovrà essere
   riportato poi annualmente sulla vostra dichiarazione complementare dei redditi.
   Qualora gli immobili fossero più di uno occorrerà presentare tanti P2 quanti sono gli
   immobili. Stesso discorso vale per gli immobili in comproprietà. Per ogni
   comproprietario dichiarante sarà necessario presentare tanti P0i e tanti P2 quanti sono gli
   immobili oltre il primo.
   Per coloro che effettuassero delle locazioni di breve periodo, tipo Air BnB, sarà anche
   necessario chiedere in comune il cambio di destinazione d'uso dell'immobile.
   www.michelinimauro.it --> Biblioteca --> Gestione del patrimonio --> 1.1.1. BIC e
   MICRO-BIC --> Demande d'autorisation temporaire préalable à la mise en location d'une
   habitation en meublé touristique (constitue un changement d'usage). 25/01/2019

   Attenzione perché le regole per le locazioni di breve periodo variano di città in città.
                                                                                        pag. 20
Per una veduta delle difficoltà intercorse durante l'anno 2018: www.michelinimauro.it --
      > Biblioteca --> Gestione del patrimonio --> 1.1.1 BIC e MICRO-BIC --> Lettera aperta
      ai clienti. 06/12/2018

      Per una veduta delle difficoltà intercorse durante l'anno 2018: www.michelinimauro.fr -
      -> Biblioteca --> Gestione del patrimonio --> 1.1.1 BIC e MICRO-BIC --> Lettera aperta
      al SIP NR di Noisy-le-Grand Cedex. 12/12/2018

1.1.E. Dove dichiarare
  1.1.E.1. Al «Service des Impôts des Particuliers Non-Résidents» (SIP NR)
      La dichiarazione 2042, unitamente agli allegati (dichiarazione 2044 e/o 2042C), va
      presentata normalmente entro il 18 maggio. Tale data può subire annualmente degli
      spostamenti(*).
      La dichiarazione 2031, per gli immobili di cui al paragrafo 1.1.A punto 3 e 4, va presentata
      presso l'Ufficio Imposte, localmente competente per territorio, dove è situato l’immobile
      (**) normalmente entro il 18 maggio. Tale data può subire annualmente degli
      spostamenti.

      (*) Per un'ampia veduta sulla nozione di residenza fiscale e di iscrizione all'AIRE si può fare riferimento
      agli articoli pubblicati sul sito: www.michelinimauro.it --> Biblioteca --> Le convenzioni contro le doppie
      imposizioni --> 2.Art.4 La residenza fiscale / 2.1 La residenza fiscale e l'AIRE / 2.2 Il regime degli
      "impatriati" / Neo Residenti, imposta sostitutiva sui redditi esteri.
      (**) In caso di pluralità d’immobili, l’Ufficio Imposte, localmente competente per territorio, è quello
      dell'immobile che produce il maggior reddito.

1.1.F. Cosa pagare

     Regole in vigore a contare dall’imposizione dei redditi del 2018

     Rialzo del tasso d’imposizione minimo
     1.26 A partire dall’imposizione dei redditi del 2018, per i non residenti, il tasso minimo
     d’imposizione dei redditi di fonte francese è portato dal 20% al 30% per la frazione di
     reddito netto imponibile in Francia superiore al limite superiore della seconda tranche
     dello scaglione dell’imposta sui reddito, cioè 27.519 € nel 2018.

                     TASSO MINIMO D’IMPOSIZIONE DEI NON RESIDENTI NEL 2018

                                         Frazione di reddito netto
                                         imponibile  a 27.519                            30%
                                         €

     Il contribuente conserva la facoltà di domandare l’applicazione, ai suoi redditi di fonte
     francese, del tasso medio dell’imposta risultante dall’applicazione degli scaglioni
                                                                                                         pag. 21
progressivi all’insieme dei suoi redditi di fonte francese e estera, se è inferiore al tasso
      minimo.

      * Traduzione non integrale del testo
      La Revue Fiduciaire – FH 3772 – 4 gennaio 2019

      Dal 2019 quindi le imposte sui redditi per i non residenti fiscalmente in Francia non
      saranno più calcolate con un tasso fisso del 20% ma con degli scaglioni che vanno dal
      20% al 30%. Rimane sempre ferma la possibilità di poter dimostrare e richiedere
      l'applicazione di un tasso inferiore al 20% se il reddito mondiale permette l'applicazione
      di un tasso francese inferiore a detto minimo (20%): www.michelinimauro.fr -->
      Biblioteca --> Gestione del patrimonio --> 1.9.3. IR- A partire dal 01/01/2019

  Nuovo prelievo unico di solidarietà al tasso del 7,5%
  Fusione di certi prelievi sociali addizionali
  5.1 Tenuto conto delle condizioni specifiche di entrata in vigore (vedi più oltre), un prelievo
         unico di solidarietà del 7,5% si applica ai redditi del patrimonio, a partire
         dall’imposizione dei redditi del 2018… Questo prelievo di solidarietà, sostituisce:
  -      Il prelievo sociale del 4,5%
  -      Il contributo addizionale del 0,3%
  -      Il prelievo di solidarietà del 2%
  -      La CSG, per 0.7%

   Per un commento sul nuovo prelievo unico di solidarietà al tasso del 7,5% in vigore dal
   01/01/2018: www.michelinimauro.it --> Biblioteca --> Gestione del patrimonio --> 1.9.2.
   CSG/CRDS - A partire dal 01/01/2018

   Per un'istanza di interpello ormai datata, in merito al riporto del reddito immobiliare di
   fonte estera nel rigo RL12: www.michelinimauro.it --> Biblioteca --> Gestione del
   patrimonio --> 1.1.1. BIC e MICRO-BIC --> Interpello all'Agenzia delle Entrate relativo al
   quadro RL per gli immobili all'estero. 22/05/2018

1.1.G. Come pagare l’imposta

  1.1.G.1. La cartella esattoriale («Avis d’impôt»)
      Il SIP NR per i non residenti calcola l'imposta da pagare sul reddito netto imponibile
      dichiarato, attraverso l'invio di un "Avis d'Impôt" (una sorta di cartella esattoriale).
      Presumibilmente, dato che siamo di fronte al primo anno di applicazione, sullo stesso
      "Avis d'Impôt" sarà inserito il nuovo prelievo unico di solidarietà, che sostituisce i
      precedenti prelievi sociali.

      La prima dichiarazione dei redditi, è inviata in formato cartaceo, per permettere
      l'acquisizione dei dati da parte del sistema informatico del SIP NR; in seguito voi
      riceverete l'"Avis d'Impôt", tramite la posta, normalmente nel mese di settembre o più
      tardi secondo la data di acquisizione della dichiarazione.

                                                                                              pag. 22
Per le dichiarazioni dei redditi seguenti, voi riceverete l'"Avis d'Impôt" direttamente nel
   vostro spazio personale; voi sarete allora avertiti tramite una mail del momento della
   messa in linea del vostro "Avis d'Impôt". Nel caso in cui voi non disponiate di internet,
   o non vogliate prendere il rischio di dimenticare di consultare il vostro spazio personale,
   voi potete comunque domandare che il vostro "Avis d'Impôt", vi sia indirizzato in
   formato cartaceo.
   La data limite di pagamento dell'"Avis d'Impôt" è fissata per il 15 settembre, salvo per
   la prima dichiarazione dei redditi, che può essere modulata in funzione della data di
   emissione dell'"Avis d'Impôt".

1.1.G.2. Lo spazio personale
    Dopo l'invio della prima dichiarazione dei redditi, in formato cartaceo, negli anni
    successivi voi riceverete la dichiarazione dei redditi precompilata. Questa dichiarazione
    riporta il numero fiscale che vi è stato attribuito, così come un numero di tele
    dichiarante, indispensabile per l'apertura del vostro spazio personale sul sito
    www.impots.gouv.fr.

    Lo spazio personale vi permette, tra gli altri, di:
    - compilare, inviare ed eventualmente correggere la vostra dichiarazione dei redditi;
    - consultare la vostra dichiarazione dei redditi ed il vostro "Avis d'impôt”;
    - consultare i vostri pagamenti e mettere in opera e/o modificare le vostre modalità di
      pagamento (prelievo alla scadenza o mensualizzato, ripartito su dieci mesi);
    - comunicare con l'amministrazione fiscale attraverso la vostra messaggeria protetta.

1.1.G.3. Le modalità di pagamento
   Il pagamento dell'importo riportato nell'"Avis d'Impôt" può essere effettuato:

   - Per quelli che hanno aderito allo spazio personale, entrando nel vostro spazio personale
   (www.impots.gouv.fr -- "Votre espace particulier" --> "Payer").

   - Per quelli che non hanno aderito allo spazio personale:

   - in linea, mediante le referenze riportate sull'"Avis d'Impôt"; è possibile pagare
   direttamente sul sito: www.impots.gouv.fr, riportando le coordinate di un conto bancario
   della zona SEPA. Voi potete ugualmente scegliere il prelievo alla scadenza o mensile
   (ripartito su 10 mesi).
   www.impots.gouv.fr -- "Votre espace particulier" --> "Payer en ligne"

   - TIP SEPA (per coloro che hanno un conto bancario in Francia o a Monaco): tagliando
     precompilato, che si trova in calce alla prima pagina dell’"Avis d'impôt", da firmare e
     da inviare in originale alla tesoreria ivi indicata, unitamente al RIB (il RIB può essere
     staccato direttamente dal blocchetto degli assegni o stampato in copia via Internet, per
     coloro che hanno l'accesso diretto con la propria banca) (trattasi in sostanza
     dell'equivalente delle coordinate bancarie).
                                                                                        pag. 23
- assegno: nel limite di 300,00 € (a partire dal 2019) deve essere intestato all'ordine del
     "Trésor Public" e inviato alla tesoreria accompagnato dal TIP SEPA senza che
     quest'ultimo sia né firmato, né incollato, né pinzato all'assegno.

   - bonifico: nel limite di 300,00 € (a partire dal 2019), da eseguirsi, indicando la causale
     di pagamento e il numero fiscale di riferimento, almeno 10 giorni prima della
     scadenza, per non incorrere nella penalità (10%) per ritardato pagamento, in quanto
     l’Ufficio delle Imposte prende in considerazione la data di arrivo del bonifico e non
     quella di partenza, come avviene in Italia.

       Voi dovete contattare il vostro servizio di gestione, citato nel vostro "Avis d'Impôt",
       al fine di ottenere le sue referenze bancarie.

        La modalità di pagamento più pratica e certamente la più gradita da parte
       dell'amministrazione fiscale francese, è quella del pagamento attraverso lo spazio
       personale, aderendo anche alla mensualizzazione (ripartita su 10 mesi).

1.2.   LE ALTRE IMPOSTE

       1.2.A. La C.F.E.

       La CFE è basata unicamente sui beni assoggettati alla "Taxe Foncière". Questa tassa
       è dovuta in ogni comune in cui l'impresa dispone di locali e di terreni.
       Le attività di locazione e di sub-locazione d'immobili (salvo quelle concernenti degli
       immobili vuoti a uso d'abitazione) sono assoggettati alla CFE.
       Il tasso della CFE è determinato con delibera del comune sul territorio nel quale il
       contribuente dispone del bene imponibile.
       Quando il valore locativo è molto basso, una quota forfetaria minima è stabilita a
       partire da una base il cui importo è fissato con delibera comunale.
       La CFE si applica tanto per i "BIC" che per i "Micro-BIC".

       Un questionario e il modulo N°1447-C-SD, due link con il sito:
       www.michelinimauro.it --> Biblioteca --> Gestione del patrimonio -- > 1.7.
       CFE/Taxe professionnelle --> Questionnaire relatif à l'activité professionnelle.
       14/02/2019
       www.michelinimauro.it --> Biblioteca --> Gestione del patrimonio -- > 1.7.
       CFE/Taxe professionnelle --> Déclaration initiale pour la cotisation foncière des
       entreprises (CFE) N°1447-C-SD. 14/02/2019

                                                                                       pag. 24
1.2.B. La tassa fondiaria e la tassa per la raccolta dei rifiuti («la taxe
foncière e la taxe sur les ordures ménagères»)
La tassa fondiaria viene calcolata dall'Ufficio Imposte sulla base di valori catastali che
variano da comune a comune e di anno in anno. Ė dovuta dal proprietario
dell'immobile e pagata anch’essa tramite un "Avis d’impôt". Nell’"Avis d’impôt" è
inclusa anche la tassa per la raccolta dei rifiuti; quest’ultima può essere recuperata
sull’inquilino nel caso di immobile locato.

1.2.C. La tassa d’abitazione («la taxe d’habitation»)
Ė dovuta da chi utilizza l'immobile (proprietario o inquilino) e pagata anch’essa
tramite un "Avis d’impôt".
Ė calcolata dall’Ufficio Imposte sullo stesso principio della tassa fondiaria.

1.2.D. Il canone televisivo («la redevance audiovisuelle»)
Ė dovuta da chi è assoggettato alla tassa d’abitazione e pagata anch’essa tramite un
"Avis d’impôt".
Normalmente è inserita nello stesso "Avis d’impôt" che riguarda la tassa di abitazione.

1.2.E. La tassa sugli alloggi sfitti («la Taxe sur les logements vacants»)
Ė dovuta per gli immobili non occupati per più di 2 anni consecutivi e che si trovano
nei comuni ad alta densità abitativa (normalmente con più di 200.000 abitanti).
Non sono soggette alla tassa le residenze secondarie, purché arredate.

1.2.F. L'IFI (Imposta patrimoniale sugli immobili)

A partire dal 1° gennaio 2018, è stata creata una imposta patrimoniale sugli immobili
(IFI) per le persone che detengono un patrimonio immobiliare netto superiore a 1,3
milioni di euro.

Questo patrimonio immobiliare è preso in conto sulla base del valore venale dei beni
immobili, valutati al 1° gennaio 2018 (e successivamente al 1° gennaio di ogni
anno).

Si tratta del prezzo al quale essi avrebbero potuto essere normalmente negoziati a
questa data.

L'IFI deve essere dichiarata allo stesso tempo che i redditi; ogni coppia fa una sola
dichiarazione per l'insieme dei beni e dei diritti immobiliari appartenenti ai suoi
membri.
I non residenti sono imponibili solamente per i beni immobili situati in Francia.

Scaglioni dell’IFI:
 Tra 0 e 800.000 €: 0 %;
 Tra 800.000 € e 1 300 000 €: 2,5 %;
                                                                                   pag. 25
   Tra 1 300 000 € e 2 570 000 €: 0,7 %;
   Tra 2 570 000 € e 5 000 000 €: 1 %;
   Tra 5 000 000 € e 10 000 000 €: 1,25 %;
   Al di là di 10 000 000 €: 1,5 %.

1.2.G. Prelievi sociali («CSG/CRDS»)
Per un’ampia veduta dei prelievi sociali applicati ai non residenti fiscalmente in
Francia: www.michelinimauro.it --> Biblioteca --> Gestione del patrimonio -->
1.9.CSG/CRDS pour les revenus fonciers et de location meublée

       1.2.G.1 Prelievi sociali ante 31/12/2014

       Per un’ampia veduta dei prelievi sociali applicati ai non residenti fiscalmente
       in Francia:
       www.michelinimauro.it --> Biblioteca --> Gestione del patrimonio -->
       1.9.CSG/CRDS pour les revenus fonciers et de location meublée

       1.2.G.2 Prelievi sociali dal 01/01/2015 al 31/12/2017

       Per i prelievi sociali applicati ai non residenti fiscalmente in Francia per il
       periodo (2015) 2016 e 2017: www.michelinimauro.it --> Biblioteca -->
       Gestione del patrimonio --> 1.9.1. CSG/CRDS - A partire dal 01/01/2016

       Per i prelievi sociali applicati ai non residenti fiscalmente in Francia per il
       periodo (2015) 2016 e 2017 la Commissione Europea, nel mese di giugno
       2018, ha nuovamente aperto una procedura di infrazione nei confronti della
       Francia. Qualora, come nel 2015, tale procedura di infrazione si risolvesse in
       una condanna dello stato francese, si aprirebbe la strada per il rimborso totale
       o parziale dei prelievi sociali. Attenzione perché l'eventuale rimborso sarà
       concesso solo a coloro che avranno fatto apposita istanza, nei limiti della
       prescrizione che è di due anni e seguendo l'iter del diritto interno francese
       così come ricordato dalla Commissione Europea nella lettera che apre la
       procedura di infrazione. Vedi: www.michelinimauro.it --> Biblioteca -->
       Gestione del patrimonio --> 1.9.1 CSG/CRDS - A partire dal 01/01/2016 -->
       Risposta della Commissione Europea in merito al prelievo di contributi
       previdenziali in Francia sul reddito da beni immobili. 03/07/2018

       1.2.G.3 Prelievi sociali a partire dal 01/01/2018

       CSG, CRDS e altri prelievi sociali *
       La legge di finanziamento della sicurezza sociale per il 2019 opera un
       rifacimento, a tasso costante, dei prelievi sociali sui redditi del patrimonio e
       d’investimento, e tira la conseguenze della giurisprudenza detta “De Ruyter”.
                                                                                    pag. 26
Essa instaura d’altronde un meccanismo di correzione dell’effetto di soglia
        per il passaggio della CSG a tasso pieno su certi redditi di sostituzione, e
        l’applicazione della contribuzione addizionale di solidarietà.
        Legge 2018-1203 del 22 dicembre 2018, Giornale Ufficiale del 23, testo 3;
        Corte Costituzionale, decisione 2018-776 DC del 21 dicembre 2018, Giornale
        Ufficiale del 23, testo 6.

   L’essenziale

   Il tasso della CSG sui redditi del patrimonio e di investimento è ricondotto dal
   9,9% al 9,2%, ma il tasso globale dei prelievi sociali non è modificato.

   Un nuovo prelievo fiscale del 7,5%, detto di solidarietà, sostituisce i prelievi
   sociali addizionali sui redditi del patrimonio e di investimento.

   A contare dall’imposizione dei redditi 2018, le persone rilevanti, a titolo
   obbligatorio, della legislazione di un altro Stato dell’UE, dello Spazio
   Economico Europeo o della Svizzera in materia di assicurazione malattia sono
   esonerate della CSG e della CRDS sui loro redditi di patrimonio. Esse sono
   ugualmente esonerate a titolo dei loro redditi di investimento il cui fatto
   generatore interviene a contare dal 1° gennaio 2019.

   L’esonerazione della CSG-CRDS non si applica al prelievo di solidarietà.

Nuovo prelievo di solidarietà al tasso del 7,5%
Fusione di certi prelievi sociali addizionali.
5.1 Tenuto conto delle condizioni specifiche di entrata in vigore (vedi più oltre), un
prelievo unico di solidarietà del 7,5% si applica ai redditi del patrimonio, a partire
dall’imposizione dei redditi del 2018… Questo prelievo di solidarietà, sostituisce:
     Il prelievo sociale del 4,5%
     Il contributo addizionale del 0,3%
     Il prelievo di solidarietà del 2%
     La CSG, per 0.7%

Nuovo esonero della CSG-CRDS sui redditi del patrimonio e i prodotti di
investimento
Contesto
5.4 Nell’affare “De Ruyter”, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea e il Consiglio
di Stato hanno rimesso in causa la legalità dei prelievi sociali (CSG-CRDS) sui
redditi del patrimonio anteriori al 2016 per le persone affiliate ad un regime di
sicurezza sociale nell’Unione Europea, lo Spazio Economico Europeo o in Svizzera,
in applicazione del divieto comunitario di cumulo della legislazione in materia di
sicurezza sociale. Ma, dal 1° gennaio 2016 il prodotto di queste contribuzioni è
destinato a delle spese di solidarietà che non rilevano del principio di unicità della
legislazione sociale Europea e Svizzera. Tuttavia, questa nuova destinazione non ha
messo fine ai contenziosi nella materia.
Al fine di mettere un termine al rischio di bilancio legato ai contenziosi, il legislatore
ha previsto una esonerazione della CSG sui redditi del patrimonio e i redditi di

                                                                                      pag. 27
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