UFO UNCONVENTIONAL FINANCIAL OVERVIEW - NUMEROZERO LUGLIO 2017 - DLA Piper
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
IN QUESTO NUMERO: Editoriale3 Fondi alternativi di credito: direct lending fund 4 di Riccardo Pagotto e Flavia Pertica, DLA Piper 4 Pagamenti istantanei in tutta Europa: l’ambizioso progetto dell’EPC diventa realtà (o quasi) 7 di Alessandro Ferrari e Costanza Pollini, DLA Piper 7 Discorrendo di FinTech e di trasformazione digitale… 10 Intervista a Paolo Sironi, “thought leader” del settore FinTech presso IBM Watson Financial Services e autore del bestseller “FinTech Innovation”. Di Giulio Coraggio, DLA Piper 10 Carried interest: disciplina regolamentare e tassazione agevolata 12 di Carlotta Benigni ed Eusapia Simone, DLA Piper 12 NPL: Qualcosa è cambiato? Il mondo dei crediti deteriorati visto dalla prospettiva di un Advisor Industriale e Finanziario 14 di Marco Brugola – associate partner, Restructuring – KPMG Advisory 14 Il concetto di “finanziamento” ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al dPR 601/1973 16 di Angelo Busani, notaio in Milano 16 IV Direttiva Antiriciclaggio: il recepimento in Italia 18 di Danilo Quattrocchi e Licia Mongiello, DLA Piper 18 A colloquio con un “cross border lawyer” 21 Intervista ad Antonio Toma, avvocato, Deputy Head del team legale “cross-border” presso Credit Suisse a Zurigo dal 2014. 21 La Redazione 24 02 | UFO Unconventional Financial Overview
EDITORIALE UFO – Unconventional Financial Overview è uno che si fonderanno con analisi di nuove normative, strumento nuovo di comunicazione, aperto e rielaborazioni di tematiche di carattere tecnico multidisciplinare, creato dal team del sector Banks & finanziario e valutazioni giuridiche specialistiche. Financial Services di DLA Piper Italia e interamente Ciò con l’obiettivo di mettere a disposizione dedicato agli operatori dell’industria bancaria e dei un luogo di incontro “non convenzionale”, una servizi finanziari. piazza virtuale in cui professionisti con esperienze Nell’attuale contesto di mercato, UFO si pone e sensibilità eterogenee possano incontrarsi e al centro di un dibattito culturale che vede nella dialogare su temi di attualità normativa e operativa, professionalità obiettiva e trasparente il proprio ponendo a confronto approcci e sensibilità diverse sentiero di stile, attraverso analisi, opinioni e in relazione alle quali la redazione ha un ruolo di indipendenti e spunti di riflessione offerti da chi mero facilitatore. opera quotidianamente nel contesto di riferimento, Il nostro ringraziamento va pertanto a coloro proponendo approfondimenti negli ambiti più che hanno contribuito alla realizzazione di disparati: dalla finanza strutturata al restructuring; questo “numero zero” e a quanti vorranno dai servizi di pagamento all’antiriciclaggio; dal fintech in futuro collaborare, con propri contributi e all’healthcare; dal real estate all’intellectual property; suggerimenti, allo sviluppo di un magazine che dal societario al fiscale; dal life sciences all’energy e intende caratterizzarsi come un cantiere in continua così via. evoluzione. Nelle pagine di UFO trovano spazio contributi di alto Buona lettura. profilo proposti da primari esperti di settore, tra cui avvocati, docenti universitari, manager, notai e tanti La Redazione altri esperti in specifiche aree di specializzazione, www.dlapiper.com | 03
FONDI ALTERNATIVI DI CREDITO: I DIRECT LENDING FUND di Riccardo Pagotto e Flavia Pertica, DLA Piper In linea con gli obiettivi da tempo perseguiti a livello comunitario, nel corso degli ultimi anni il legislatore italiano ha promosso diversi interventi normativi volti a favorire lo sviluppo di canali di finanziamento alternativi rispetto a quello bancario, anche alla luce delle politiche di stretta creditizia che il ceto bancario italiano ha teso ad assumere a partire dalla crisi finanziaria mondiale avviatasi alla fine del 2008. In tale contesto, un canale di finanza innovativa di particolare interesse è rappresentato dall’attività di finanziamento diretto da parte di fondi alternativi di investimento (c.d. fondi di credito diretto), italiani o europei, che alla luce di una recente riforma legislativa, sono adesso legittimati all’esercizio dell’attività di erogazione diretta del credito in Italia, tradizionalmente riservata alla banche ad agli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB. L’ambiziosa idea del legislatore italiano degli ultimi anni è quella di superare la tradizionale egemonia del credito bancario come fonte di finanziamento delle imprese, concedendo alle stesse nuove opportunità di accesso al credito mediante l’ampliamento della platea dei soggetti che, pur non qualificabili come intermediari in senso stretto, possono contribuire al sistema produttivo italiano mediante offerta di capitale. 04 | UFO Unconventional Financial Overview
L’introduzione dei fondi di credito diretto è un ottimo Con specifico riferimento ai FIA UE, diversamente da esempio di come l’Italia stia investendo nell’evoluzione quanto previsto per i FIA Italiani, l’art. 46-ter del TUF di forme di finanza non bancaria anche al fine di stabilisce che l’erogazione di credito diretto in Italia è aumentare la competitività delle nostre imprese sul consentita esclusivamente nel rispetto delle seguenti mercato internazionale. condizioni: Addentrandoci nel quadro normativo, l’art. 17 del a) il FIA UE deve essere autorizzato dall’autorità d.l. n. 18 del 14 febbraio 2016 ha modificato il Testo competente dello stato membro d’origine ad Unico della Finanza, introducendo un nuovo “Capo investire in crediti, inclusi quelli erogati a valere sul II-quinquies”, composto dagli artt. da 46-bis a 46-quater proprio patrimonio, nel paese di origine; ai sensi dei quali, da un lato, i fondi di investimento b) il FIA UE deve avere forma chiusa e, in particolare, alternativi italiani (in breve, i “FIA Italiani”) sono stati lo schema di funzionamento dello stesso, soprattutto espressamente autorizzati ad erogare credito diretto per quanto riguarda le modalità di partecipazione, in Italia, seppur a soggetti diversi dai consumatori, deve essere analogo a quello dei FIA italiani che risolvendo in tal modo le incertezze interpretative ed investono in crediti; e applicative sorte dalla previgente disciplina in materia e, dall’altro, tale autorizzazione è stata estesa anche ai fondi c) le norme del paese d’origine del FIA UE in materia di investimento alternativi dell’Unione Europea (in breve, di contenimento e di frazionamento del rischio, i “FIA UE”). inclusi i limiti di leva finanziaria, devono essere equivalenti alle norme stabilite per i FIA italiani che In altri termini, la novella legislativa, uniformandosi a investono in crediti. L’equivalenza rispetto alle norme quanto già previsto in altri ordinamenti ed allineandosi italiane può essere verificata con riferimento anche alla disciplina comunitaria, ha sancito la possibilità alle sole disposizioni statutarie o regolamentari del per i FIA Italiani ed i FIA UE di impiegare il proprio FIA UE, a condizione che l’autorità competente dello patrimonio erogando credito diretto e non solo stato membro di origine ne assicuri l’osservanza. rilevando crediti preesistenti ovvero subentrando in un rapporto giuridico precostituito tra terzi, come stabilito Inoltre il FIA UE è tenuto ad inviare alla Banca d’Italia dalla previgente normativa italiana. una comunicazione che, oltre a contenere le principali informazioni relative al FIA UE ed al suo gestore, dovrà essere accompagnata da documentazione idonea a provare la sussistenza dei sopra elencati requisiti e ad illustrare lo schema di funzionamento del FIA www.dlapiper.com | 05
UE. Verificata la completezza della documentazione, Quanto alla categoria di investitori cui il FIA si rivolge, la Banca d’Italia, invia al richiedente una “comunicazione la normativa non prevede limitazioni specifiche. di ricezione” ed entro i 60 giorni successivi la stessa Pertanto, i sottoscrittori potranno indifferentemente può vietare al FIA UE di svolgere attività di direct lending rivestire la qualità di investitori professionali (i.e. FIA in Italia. riservati) ovvero retail (i.e. FIA non riservati). Fermi restando i limiti in termini di durata dei finanziamenti È inoltre interessante evidenziare come, ai sensi dell’art. erogati (i.e. non superiore alla durata del FIA) e di 46-quater del TUF i FIA di credito, sia italiani che UE, concentrazione nei confronti del singolo prenditore siano soggetti pressoché integralmente alle norme imposti dalla regolamentazione di settore sia per i FIA del Titolo VI del TUB in materia di trasparenza delle riservati che per i FIA non riservati, i primi godono, condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti. tuttavia, di un regime meno restrittivo che prevede la La regolamentazione attuativa in materia è contenuta nel possibilità (i) di innalzare il limite della leva finanziaria provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 fino alla misura dell’1,5 del valore netto del patrimonio (Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio), come del fondo e (ii) di utilizzare strumenti derivanti anche per di volta in volta modificato ed integrato, il quale, inter finalità diverse da quelle di copertura. alia, disciplina i criteri generali cui devono uniformarsi Ciò detto, in attesa di verificare gli effetti concreti i FIA Italiani ed FIA UE che intendono svolgere attività della riforma sull’economia italiana, è importante di direct lending. sottolineare come, al fine di valutare la convenienza ed Tale regolamentazione attuativa prevede in primo luogo il potenziale impatto positivo di tale nuovo strumento che l’attività di erogazione di credito diretto possa di finanziamento nel nostro Paese, non si possa essere svolta sia da FIA cc.dd. puri, ossia che investono prescindere dal considerare le peculiarità dell’attuale in crediti unicamente attraverso l’erogazione diretta contesto economico-finanziario italiano. di finanziamenti, che da FIA cc.dd. misti, che operano È ben noto come la stragrande maggioranza delle anche sul mercato secondario del credito, investendo in imprese italiane, sebbene spesso impegnate in produzioni crediti già esistenti ed erogati da terzi. di eccellenza, sia in gran parte caratterizzata da Viene inoltre stabilito che il FIA debba rivestire la forma dimensioni medio – piccole, e da un’evidente propensione chiusa. Ciò deriva dalla volontà del legislatore di evitare alla copertura del fabbisogno finanziario aziendale che lo strumento del finanziamento diretto alle imprese attraverso il ricorso, in misura preponderante, al capitale sia condizionato dall’eventuale mutamento nella fiducia di debito. dei sottoscrittori dei FIA, che potrà essere maggiore In tale contesto il direct lending da parte di FIA Italiani o minore a seconda che ci si trovi in una fase espansiva ed UE potrebbe risultare un positivo strumento ovvero negativa del ciclo economico. In ogni caso di finanza innovativa in grado di affiancare la tradizionale occorre sottolineare come la rigidità della forma chiusa intermediazione bancaria nella promozione di progetti potrebbe comunque essere mitigata dalla circostanza che di investimento e sviluppo, contribuendo pertanto alla il regolamento o lo statuto del FIA chiuso preveda che crescita dell’economia del nostro Paese. le quote o le azioni vengano rimborsate, su iniziativa del gestore, a tutti i sottoscrittori anticipatamente rispetto alla scadenza naturale del FIA. Tale ultimo aspetto risulta senz’altro essere un elemento che potrebbe suscitare grande interesse per i potenziali investitori. 06 | UFO Unconventional Financial Overview
PAGAMENTI ISTANTANEI IN TUTTA EUROPA: L’AMBIZIOSO PROGETTO DELL’EPC DIVENTA REALTÀ (O QUASI) di Alessandro Ferrari e Costanza Pollini, DLA Piper Il Consiglio Europeo per i Pagamenti (EPC) ha da poco pubblicato uno schema per effettuare pagamenti istantanei tra i paesi europei che aderiscono a SEPA. Velocità, bacino di diffusione e disponibilità 24/7/365 sono i punti di innovazione principali di tale schema, chiamato SEPA Instant Credit Transfer (SCTinst). Secondo la definizione offerta dall’ERPB (Euro Retail Payments Board), con Instant Payments si intendono quelle soluzioni di pagamento elettronico al dettaglio disponibili 24/7/365 che consentono un’immediata – o pressoché immediata – compensazione interbancaria delle transazioni e conseguente accredito sul conto del beneficiario (entro pochi secondi dall’avvio del pagamento), indipendentemente dalla tipologia di strumento di pagamento sottostante e sistemi di compensazione e regolamento impiegati (i cc.dd. Clearing and Settlement Mechanisms o CSM). www.dlapiper.com | 07
Tali pagamenti istantanei si compongono di diversi strati: La necessità di mitigazione del rischio nasce dall’obbligo uno strato “schema” (i.e. una serie di regole e standard assunto dal PSP dell’ordinante (ad esempio la sua banca) tecnici condivisi per l’esecuzione delle transazioni) in relazione al trasferimento del credito a favore del e i sottostanti strati di clearing (la trasmissione e il beneficiario. Il PSP di quest’ultimo, infatti, al ricevimento raccordo dell’ordine di trasferimento) e settlement del messaggio di bonifico istantaneo proveniente dalla (il completamento, provvisorio o definitivo, della banca del debitore, mette a disposizione del beneficiario transazione). l’ammontare richiesto senza attendere di ricevere tali fondi dall’ordinante. Per mitigare il rischio che ne deriva, In base ad un accordo con l’ERPB, l’EPC ha pubblicato l’EPC ritiene opportuno che i PSP prevedano delle nel novembre 2016 una versione del SCTinst Scheme misure appropriate, come ad esempio l’accantonamento Rulebook, un documento che definisce le regole tecniche di fondi garantiti. e procedurali che gli intermediari di pagamento (PSP) che volessero aderire al nuovo schema dovranno attuare. Il diritto di accesso, d’altra parte, è presupposto dal fatto che un PSP che aderisce al sistema SCTinst deve essere I punti cardine dello schema, ad adesione facoltativa da in grado di raggiungere (ed essere raggiunto da) qualsiasi parte dei PSP interessati, sono tre: altro partecipante allo schema. Se, come è probabile e ■■ la disponibilità del servizio 24/7/365; possibile, SCTinst verrà attuato con riferimento a diverse ■■ l’istantaneità (o quasi) del trasferimento, con effettiva strutture di clearing, il PSP dovrebbe poter partecipare disponibilità dell’importo sull’account del beneficiario ad una sola di queste essendo comunque raggiungibile da entro 10 secondi; e chiunque in Europa. Ciò richiede che vengano adottate policy di accesso comuni tra PSP che consentano tale ■■ l’ampiezza del bacino di diffusione del servizio: si compatibilità, senza imporre ulteriori partecipazioni o applica alle transazioni in euro, in tutti i 34 paesi che registrazioni agli utenti di infrastrutture diverse. aderiscono a SEPA, per importi fino a 15.000 euro. Entrambe le aspettative sopra proposte si coniugano I vantaggi del servizio SCTinst sono molteplici, e toccano con la terza ed ultima, e forse la più importante: tutti i soggetti coinvolti. l’interoperabilità, necessaria affinché un PSP che opera I consumatori potranno effettuare pagamenti in all’interno di un preciso sistema con un determinato emergenza, tramite l’immediato trasferimento di fondi CSM possa raggiungere utenti al di fuori del sistema anche attraverso dispositivi smart, senza necessità stesso. L’”expectation” dell’ EPC è che venga assicurata di attendere il canonico giorno/giorno e mezzo; imprese nell’ambito dello schema SCTinst una completa e organismi pubblici potranno ottimizzare la gestione interoperabilità delle infrastrutture sia a livello tecnico del capitale circolante e aumentare l’efficienza della (Technical interoperability) che commerciale (Business fatturazione elettronica e del pagamento di tasse, interoperability) entro novembre 2017, tramite l’utilizzo previdenza sociale o altri pagamenti governativi; di standard europei o internazionali, l’adozione di infine, la fornitura di tale servizio permetterà ai PSP procedure comuni per la trasmissione e la conclusione di rinsaldare il rapporto con i consumatori, acquisendone (clearing e settlement) delle transazioni e la stipula e fidelizzandone di nuovi, e al contempo ottenere un di accordi bilaterali tra infrastrutture che coprano vantaggio concorrenziale sul mercato. gli obblighi reciproci nei processi di transazione per conto dei loro partecipanti. Per soddisfare quest’ultima L’EPC ha inoltre, insieme con l’emanazione del progetto, aspettativa a dicembre 2016 l’EACHA (European delineato tre principali aspettative in capo all’industria Automated Claring House Association) ha pubblicato di clearing, senza la cui realizzazione lo schema non l’EIPIF (EACHA Instant Payments Interoperability potrebbe dirsi effettivo: mitigazione del rischio, policy Framework), un documento allineato completamente con di accesso, ed interoperabilità. il RuleBook emanato dall’ EPC, al fine di fornire un set di standard per il lancio di servizi di pagamento istantanei interoperabili. 08 | UFO Unconventional Financial Overview
Tale attenzione dedicata all’interoperabilità si pone a 4, infatti, il regolamento definisce l’obbligo per il conferma del favorevole approccio che già da tempo gestore del sistema di pagamento al dettaglio all’interno l’Unione Europea ha assunto nei confronti di tale dell’Unione, di garantire l’interoperabilità tecnica con requisito. La Direttiva relativa alla tutela giuridica dei altri sistemi di pagamento al dettaglio europei mediante programmi per elaboratore (91/250/EEC), per esempio, l’uso di standard sviluppati da organismi internazionali consente un’eccezione alla tutela del diritto d’autore o europei, imponendo inoltre il divieto di adozione tramite la decompilazione di un software (ovvero il di regole commerciali che ne limitino la portata. processo che consente di risalire dal codice oggetto al I primi step operativi per l’attuazione dello schema codice sorgente) al fine di conseguire l’interoperabilità SCTinst sono già in atto. Ad esempio, a gennaio, l’EBA con un prodotto software diverso. Allo stesso modo, ha dato avvio alla fase di test per la sua piattaforma la normativa antitrust impedisce ad una o più società di pagamenti istantanei, in previsione della deadline di negare l’interoperabilità dei propri sistemi con altri, di attuazione stabilita dall’EPC a novembre di quest’anno. nel momento in cui tale rifiuto produrrebbe un abuso di posizione dominante (collettiva o meno) sul mercato. Non ci resta che attendere i prossimi passi. L’obbligo di interoperabilità poi trova un preciso fondamento giuridico in relazione ai bonifici e addebiti diretti nel Regolamento Europeo 260/2012. All’articolo www.dlapiper.com | 09
DISCORRENDO DI FINTECH E DI TRASFORMAZIONE DIGITALE… Intervista a Paolo Sironi, “thought leader” del settore FinTech presso IBM Watson Financial Services e autore del bestseller “FinTech Innovation”. Di Giulio Coraggio, DLA Piper COME DESCRIVERESTI L’equazione dovrebbe essere semplice COME DESCRIVERESTI IL L’ATTUALE in un mondo digitale: FINTECH? TRASFORMAZIONE ■ un pagamento in meno equivale ad Fintech è un fenomeno globale, DIGITALE? un risparmio nato dall’intersezione tra le società Viviamo in un’epoca digitale che finanziarie ed i fornitori di tecnologie, ■ risparmi intelligenti equivalgono sta rivoluzionando le nostre vite che cerca di fare leva sulla tecnologia ad investimenti, prestiti ed sempre più velocemente. Stiamo digitale e sull’analisi avanzata al fine assicurazioni trasparenti progressivamente dedicando più di rivoluzionare i servizi finanziari e tempo allo stare connessi, dal Nonostante ciò, il rapporto bancario sfruttare le economie di scala mirando momento che siamo esposti ad una è stato dominato per decenni da ai consumatori long-tail ed alle imprese inondazione globale di complesse un’asimmetria informativa che ha inefficienti che offrono servizi più informazioni economiche e finanziarie; permesso ad operatori professionali economici. siamo chiamati ad interpretare tali di seppellire i nostri bisogni personali Le stesse hanno tipicamente come informazioni e ad assumere chiare sotto uno strato di complessità, caratteristica un alto livello di ed astute decisioni finanziarie. Allo commissioni e conflitti di interessi. specializzazione, da cui derivano stesso tempo, la volatilità regna Al giorno d’oggi, all’indomani della proposte di affari molto ristrette e ed i mercati azionari alternano crisi finanziaria globale, la reputazione semplici, per trarre profitto da un continuamente momenti di espansione del settore si è in gran parte persa tentativo concertato di frazionare e di contrazione. Non vi è dubbio che e, mentre i regolatori cercano servizi finanziari in offerte digitali più molti di noi abbiano bisogno di una di riparare il sistema, le società semplici. La platea nel campo FinTech migliore consulenza finanziaria. finanziarie vengono colpite da una cambia molto velocemente e viene tempesta perfetta fatta da un misto popolata da nuove società e nuove di innovazione finanziaria tecnologica. 010| |UFO 10 Pillole Unconventional di finanza Financial Overview
idee quasi ogni trimestre. Complessivamente, essi possono che usano strumenti digitali per attrarre soldi privati dalla essere classificati in prestiti digitali, pagamenti digitali, analisi clientela, promuovendo basse commissioni e strategie di tax di grandi dati, soluzioni blockchain, Robo-Advisors e modelli harvesting, tipicamente costruite su investimenti passivi residuali. I social media e la tecnologia digitale stanno o algoritmi che competono con i gestori dei patrimoni. offrendo l’opportunità di sfruttare i collegamenti virtuali tra Di conseguenza, ciò ha costretto gli operatori a lanciare gli individui, senza il bisogno degli intermediari tradizionali. soluzioni Robo-Advisors e a prendere parte al nuovo gioco digitale di investimenti in sistemi di automazione. I Robo- I potenziali creditori possono raggiungere “quasi Advisors sono i veri elementi rivoluzionari della finanza direttamente” i potenziali debitori, trasferendo investimenti personale. frazionati ad enti di credito specializzati in prestiti personali ed in favore di piccole imprese. PUOI PARLARCI DEL TUO ULTIMO Dispositivi mobili e indossabili stanno dando alle aziende BESTSELLER “FINTECH INNOVATION”? di IT un potere senza precedenti di disintermediare la secolare centralità delle banche nei servizi di deposito Il focus principale di “FinTech Innovation: from Robo-Advisors e pagamento e di aiutare la promozione dell’inclusione to Goal Based Investing and Gamification” è la trasformazione finanziaria nei paesi più poveri. Dal momento che le digitale del mercato del risparmio e degli investimenti telecomunicazioni e il web sono diventati piuttosto personali mediante l’analisi quantitativa personalizzata, la universali, possiamo al giorno d’oggi visitare città e pagare tecnologia cognitiva e modelli di business conformi . Il libro l’accesso alla metropolitana usando uno smartphone mostra una concezione del futuro della finanza personale al posto di titoli di viaggio materiali, carte di credito o in cui i bisogni dei clienti assumono un ruolo centrale, la contanti. In questo campo, la tecnologia blockchain ha il gamification li aiuta ad imparare ad effettuare migliori scelte potenziale per essere realmente rivoluzionaria. Internet di investimento e l’industria prospera in un panorama più ha favorito l’accettazione globale dei social media e ha simmetrico, trasparente e dal rischio controllato. garantito agli innovatori un terreno fertile per sviluppare analisi avanzate che identificano, analizzano e classificano le LA TECNOLOGIA PUÒ RENDERE LA preferenze degli investitori e tracciano le loro interazioni NOSTRA VITA PIÙ SEMPLICE E IL PROCESSO digitali e le relazioni peer-to-peer. L’analisi dei dati, le analisi DECISIONALE PIÙ INTUITIVO? LA comportamentali ed il cognitive computing operano in questo TECNOLOGIA AIUTEREBBE LA CONSULENZA spazio. Le società di FinTech hanno l’opportunità o di DA PARTE DI PERSONE FISICHE O DE- adottare queste tecniche nel contesto delle loro operazioni UMANIZZEREBBE IL NOSTRO ESSERE o di creare nuovi modelli di business che forniscano servizi SOCIALE E PROFESSIONALE? ABBIAMO PIENA guidati dai sistemi di analisi, come la valutazione digitale del FIDUCIA NEI NOSTRI CONSULENTI? COME rischio di credito personale. FUNZIONA UN ROBO-ADVISOR? L’innovazione FinTech risponde a questi e più quesiti. Quello LA REGOLAMENTAZIONE È UNA MINACCIA O che gli investitori vogliono è l’accesso a servizi con un UN’OPPORTUNITÀ PER L’INNOVAZIONE? valore aggiunto in termini efficacia dei costi: più semplici, La regolamentazione è di fatto un costo ma è il vero motore più personalizzati e al 100% affidabili. Quello che le banche dell’innovazione, almeno nella gestione patrimoniale, perché vogliono è riguadagnare la fiducia dei clienti, compemsare obbliga le società finanziarie a cambiare i loro modelli la perdita di entrate se non aumentarle, ridurre i costi di business e quindi a investire nella nuova tecnologia. e adeguarsi alla regolamentazione. Ciò che i regolatori Una delle principali conseguenze del GFC è consistita richiedono è trasparenza ed equità. Ciò che le società in una stretta alla regolamentazione internazionale al FinTech cercano è la crescita sfruttando la tecnologia fine di aumentare il costo del capitale e promuovere la e le esperienze degli utenti per chiudere il divario tra i protezione degli investitori (MiFiD2), che ha impatto sul bisogni degli investitori ed i servizi tradizionali. In sintesi, rapporto economico tra le industrie di produzione (gestori la tecnologia aiuta l’uomo a scegliere meglio o a consigliare del patrimonio) ed i consulenti finali (banche private ed al meglio, ma non lo sostituisce nel prendere decisioni rilevanti dettaglio). Ciò ha portato alla crescita dei Robo-Advisors, per la propria vita. www.dlapiper.com| |011 www.dlapiper.com 11
CARRIED INTEREST: DISCIPLINA REGOLAMENTARE E TASSAZIONE AGEVOLATA di Carlotta Benigni ed Eusapia Simone, DLA Piper La disciplina dei carried interest è stata oggetto di recenti prefissato, tipicamente nell’ordine dell’8% (c.d. “hurdle interventi normativi e regolamentari sia da parte di Banca rate”), e consente l’attribuzione dell’utile residuo più che d’Italia e Consob – con l’atto di modifica del Regolamento proporzionalmente rispetto alla quota di partecipazione in materia di organizzazione e procedure degli intermediari detenuta. che prestano servizi di investimento o di gestione A tal riguardo, con l’atto di modifica del 27 aprile u.s., Banca collettiva del risparmio (“Regolamento Congiunto”) – d’Italia e Consob hanno precisato che, l’identificazione per quanto attiene le disposizioni in materia di politiche del carried interest ai sensi del Regolamento Congiunto è e prassi di remunerazione e incentivazione, che da parte funzionale alla sola applicazione delle regole prudenziali in del Legislatore nazionale – con la Manovra Correttiva materia di remunerazioni. (D.L. 24 aprile 2017, n. 50) – per gli aspetti fiscali. Anche al fine di comprendere la portata della richiamata Come noto, secondo la prassi ampiamente diffusa nel precisazione, occorre innanzitutto segnalare che, secondo settore del private equity, i gestori sono soliti riconoscere al le disposizioni del Regolamento Congiunto, il carried proprio personale più rilevante quote con diritti patrimoniali interest – vale a dire la parte di utile di un OICR percepita rafforzati a fini, da un lato, di incentivazione ad una dal personale per la gestione dell’OICR stesso – rientra migliore performance del fondo, allineando gli interessi dei nella nozione di remunerazione variabile ed è, in quanto manager a quelli degli investitori, e, dall’altro, di attrazione tale, assoggettato alle regole sui compensi previste dalle e mantenimento delle persone chiave all’interno della Autorità per la sana ed efficace gestione dei rischi dei struttura (solitamente infatti la remunerazione viene gestori di OICVM e di FIA. Diversamente, non rientra nella riconosciuta solo dopo un certo numero di anni nozione di carried interest “la quota di utile attribuita pro rata di permanenza nel soggetto gestore). ai membri del personale in ragione di eventuali investimenti In particolare, i gestori attribuiscono al proprio personale effettuati nell’OICVM o nel FIA purché proporzionale all’effettiva quote “speciali” che, a fronte dei medesimi diritti percentuale di partecipazione dell’OICVM o FIA e non superiore amministrativi, beneficiano di diritti patrimoniali rafforzati. al ritorno riconosciuto agli altri investitori”. La remunerazione di tali quote (c.d. carried interest) viene riconosciuta solamente dopo che agli altri investitori sia stato restituito il capitale investito e un rendimento minimo 012 12 | |UFO Pillole Unconventional di finanza Financial Overview
Di conseguenza, per una corretta applicazione della c) le quote o azioni privilegiate sono detenute per un disciplina regolamentare, il gestore deve distinguere l’utile periodo non inferiore a 5 anni o comunque fino alla percepito dal proprio personale per l’attività di gestione del data di cambio di controllo o di sostituzione del fondo, dall’utile percepito in ragione dell’investimento da soggetto incaricato della gestione, se tale evento questi effettuato nelle quote di un OICR. La proporzionalità interviene prima della fine dei 5 anni. dell’utile rispetto all’investimento effettuato e l’effettiva Prima della novità introdotta dalla Manovra Correttiva, corrispondenza alle performance registrate dagli altri il carried interest poteva essere tassato come reddito investitori nel medesimo OICVM/FIA consentono finanziario solo quando la percezione del carried interest non di escludere detti pagamenti dall’ambito di applicazione era subordinata all’esistenza del rapporto di lavoro (come della disciplina sulla remunerazione variabile e, quindi, ad ad esempio nel caso in cui i proventi venissero comunque esempio dall’assoggettamento a meccanismi di differimento riconosciuti anche nel caso di uscita dalla SGR). Negli e di correzione ex post (malus e claw back). altri casi, la stretta correlazione con il rapporto di lavoro Dal punto di vista fiscale, il Legislatore nazionale è dipendente o assimilato, comportava l’inquadramento fiscale intervenuto con la Manovra Correttiva (D.L. 24 aprile dei carried interest come redditi di lavoro dipendente o 2017, n. 50) pubblicata lo scorso aprile e ancora in assimilato, e dunque da tassare con aliquota marginale (fino fase di conversione (con la presentazione di numerosi al 43%) del dipendente. Tale qualificazione come reddito di emendamenti, che però sembrerebbero non riguardare lavoro dipendente, assimilato o autonomo torna applicabile, l’art. 60 oggetto della presente analisi), chiarendo il come chiarito dalla Relazione Tecnica, in assenza dei trattamento fiscale dei proventi percepiti da dipendenti suddetti requisiti. e amministratori di società o organismi di investimento Interessante notare che la norma, pur nata evidentemente collettivo del risparmio (OICR), o di soggetti ad essi per disciplinare le remunerazioni derivanti da quote legati da un rapporto (diretto o indiretto) di controllo o di fondi di investimento, è stata estesa anche a quote o di gestione, derivanti dall’investimento in quote o azioni azioni societarie, con la conseguenza che la tassazione (o altri strumenti finanziari) aventi diritti patrimoniali agevolata è sempre applicabile, anche in caso di dipendenti rafforzati (c.d carried interest). o amministratori di società diverse dagli OICR. Tali La disciplina introdotta con l’art. 60 del D.L. 50/2017 meccanismi di incentivazione infatti vengono sempre più prevede che, al verificarsi delle seguenti condizioni, il carried usati anche in ambiti diversi rispetto al private equity, come interest percepito da una persona fisica residente in Italia sia ad esempio nelle start up. soggetto a ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 26%: L’art. 60 stabilisce, inoltre, che la tassazione come redditi a) le quote privilegiate sottoscritte da tutti i dipendenti e finanziari viene applicata anche ai proventi derivanti dalla gli amministratori (o anche i consulenti) rappresentano partecipazione a OICR o società residenti o istituiti in Stati una partecipazione nel fondo almeno pari all’1% esteri white list, che garantiscono un adeguato scambio dell’investimento complessivo effettuato dall’OICR o, di informazioni con l’Italia. nel caso di società o enti, del patrimonio netto. Ai fini Come evidenziato anche nella Relazione Tecnica alla del computo dell’1% possono essere considerate anche Manovra, i nuovi criteri previsti allineano la disciplina le quote o azioni “ordinarie” sottoscritte dai medesimi italiana in materia a quella già in essere nei principali Paesi soggetti. Inoltre, viene considerato anche l’ammontare europei come Francia e Germania, rendendo quindi l’Italia già soggetto a tassazione come reddito di lavoro più competitiva attraverso la definizione di un quadro autonomo in sede di attribuzione di quote o azioni (si normativo più chiaro e favorevole. L’intento del legislatore pensi ad esempio ai meccanismi di stock option o work è evidente: attrarre nuovi investimenti, potenzialmente for equity tipici nelle start up); generatori di ulteriore gettito, magari beneficiando anche b) il meccanismo di remunerazione prevede che le quote dell’effetto Brexit. o azioni con diritti patrimoniali rafforzati maturino La tassazione agevolata dei carried interest infatti non è proventi solo dopo che tutti i soci o partecipanti isolata, ma si inserisce all’interno del pacchetto di novità già abbiano ricevuto il rimborso del capitale investito e introdotte nei mesi scorsi che hanno il medesimo obiettivo, un rendimento minimo previsto nello statuto o nel come ad esempio la norma sui “nuovi residenti” tassati con regolamento. Specifiche condizioni sono previste nel una flat tax sui redditi prodotti all’estero. caso di cambio di controllo; www.dlapiper.com| |013 www.dlapiper.com 13
NPLS – QUALCOSA È CAMBIATO? IL MONDO DEI CREDITI DETERIORATI VISTO DALLA PROSPETTIVA DI UN ADVISOR INDUSTRIALE E FINANZIARIO di Marco Brugola – associate partner, Restructuring – KPMG Advisory Il settore dei crediti bancari deteriorati in Italia sta evolvendo verso una struttura più matura? Le cessioni di single names, micro portafogli e grandi portafogli di crediti non performing aumenteranno? Quale è l’approccio migliore per l’acquisizione di numerosi crediti insistenti su un singolo target? Quali sono gli istituti di credito più attivi nella cessione? Sono solo alcune delle numerose e svariate domande che un operatore come KPMG, con una divisione specializzata nel settore della ristrutturazione delle aziende in crisi, si sente formulare spesso da interlocutori, per lo più internazionali, che si affacciano sul mercato italiano degli NPLs. 14 | UFO Unconventional Financial Overview
Al seguito delle nuove regole introdotte nel 2013 dalla BCE, strutturale (cambio proprietà e management della della transizione all’IFRS 9 e della maggiore propensione società, investimento di nuova finanza per lo sviluppo e di alcuni istituti bancari italiani (i principali attori del l’ottimizzazione dell’assetto industriale). Gli advisors iniziano mercato) ad alleggerire i propri bilanci, l’attenzione prestata a rivestire un ruolo di collettori tra il sistema bancario, gli ai crediti deteriorati è sicuramente molto incrementata investitori alternativi e le società in crisi. La nuova normativa negli ultimi anni, anche con il coinvolgimento degli organi europea e la transizione agli IFRS 9 (che prevedono, a titolo di comando apicali degli stessi istituti di credito, ormai di esempio, una analisi prospettica del valore del credito) direttamente coinvolti nella gestione del “problema”, dopo continuano a incrementare la dimensione di analisi da parte decenni di direzione molto orientata alla proposizione delle istituzioni finanziarie riguardo alla qualità e al valore commerciale del proprio portafoglio crediti. I primi messaggi positivi cominciano ad emergere riguardo alla dimensione degli Cerchiamo di analizzare con un occhio critico, dal punto di NPLs, il valore rimane stabile o in leggera diminuzione vista di un operatore come KPMG, presente sul mercato rispetto al 2014 sui circa €300mld. Restructring sin dalla sua nascita, la storia degli ultimi 10 anni (a partire dall’introduzione del novellato articolo 67 L.F.con la Di seguito, a titolo di esempio, la descrizione di riforma della Legge Fallimentare del 2005/2006): un’operazione, conclusa nei primi mesi del 2017, che ha attraversato almeno 2 delle tre ondate di ristrutturazioni 2007 – 2010: I primi anni di crisi; la situazione di mercato che hanno caratterizzato il mercato italiano negli ultimi anni. è molto incerta, sono introdotte le prime riforme volte a rendere più dinamico e più efficiente il mercato degli Una società nel settore alberghiero, immobiliare e NPLs e la ristrutturazione delle aziende in crisi. Tuttavia, infrastrutturale entra in una situazione di tensione gli istituti di credito, principali e perduranti attori del finanziaria nel corso del 2012 a causa della difficile situazione mercato del credito italiano, tardano ad attrezzarsi con del mercato. Nel 2013 apre un tavolo negoziale con il ceto strutture dedicate e gestiscono i processi di risanamento in bancario proponendo un riscadenziamento dei debiti medio modo, a volte, superficiale e senza i dovuti approfondimenti. tempore; dopo una negoziazione durata circa 18 mesi, alla Gli advisor e le società in generale propongono piani fine del 2014, si arriva ad un accordo, il quale viene, tuttavia, industriali in sostanziale continuità che puntano tutto su una immediatamente messo in discussione in quanto si profila ripresa negli anni 2010/2011… Ripresa che, con il senno di l’opportunità di un’operazione di cessione straordinaria e poi, era ancora lungi da essere intravedibile. La dimensione risolutiva. Nel corso del 2016 viene negoziata la cessione degli NPLs italiani in termini di valore quasi raddoppia, da di uno dei beni della società e, nel contempo, viene circa €130 mld a circa €240 mld. proposta agli istituti di credito un’uscita dal gruppo a saldo e stralcio (anche per tramite della cessione dei crediti 2011 – 2014: la seconda ondata di ristrutturazioni ad una controparte finanziaria). Nei primi mesi del 2017 e l’introduzione del concordato con riserva; la crisi l’operazione si chiude, con soddisfazione di tutti gli attori, macroeconomica perdura e le aziende italiane che avevano con la cessione dei crediti da parte di 8 banche sulle affrontato una prima ristrutturazione nel 2008 – 2009, 9 coinvolte, la firma di un accordo ex art. 67 L.F. e il ritorno puntando su una ripresa del mercato nel 2011, o le aziende immediato in bonis della società. che hanno retto la crisi in autonomia, iniziano a faticare ed a non essere più in grado di affrontare i pagamenti previsti. Qualche considerazione, alla luce anche di quanto sopra Nel frattempo, gli istituti di credito si sono attrezzati per rappresentato in termini di periodi storici: nel 2013/2014 il affrontare in modo professionale ed efficiente i processi mercato italiano non sarebbe stato pronto per concludere di ristrutturazione, mentre le società e gli advisors un’operazione come quella portata a termine nel 2017 ed propongono soluzioni più drastiche di risoluzione della crisi avrebbe probabilmente optato per un riscadenziamento aziendale (con i primi processi di conversione del credito o (probabilmente non risolutivo) del debito esistente. Mentre, le cessioni di quote di partecipazione dell’azienda da parte nel 2017, la soluzione di ristrutturazione implementata degli imprenditori). Il livello degli NPLs aumenta ancora da ha consentito alla società di tornare in una situazione circa €240 mld a €340 mld. di equilibrio economico finanziario senza dover attendere e dover fronteggiare ulteriori e possibili imprevisti futuri che 2015-oggi: la terza ondata di ristrutturazioni e la nascita ne avrebbero potuto minare il preventivato riequilibrio. del mercato degli NPLs; La situazione macroeconomica sembra in ripresa o, per lo meno, stabilizzatasi. Gli istituti Quindi sì; qualcosa è cambiato, ma la maturità del di credito hanno ormai maturato conoscenze approfondite mercato degli NPLs e, soprattutto, l’efficienza e la rapidità riguardo al mercato delle ristrutturazioni e diventano parte di esecuzione degli attori coinvolti, in particolare nel mondo attiva nel mercato della cessione del credito problematico. dei single names e dei micro portafogli, sono ancora un Nascono le prime iniziative con investitori alternativi e progetto tutto da scrivere e poi implementare. sono portate a termine le prime operazioni di turnaround www.dlapiper.com| |015 www.dlapiper.com 15
IL CONCETTO DI “FINANZIAMENTO” AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA DI CUI AL DPR 601/1973 di Angelo Busani, notaio in Milano L’applicazione dell’imposta sostitutiva (articoli 15 e successivi ai prelievi: in tal senso la Risoluzione n. 260292 seguenti dPR 601/1973) alle operazioni di finanziamento del 16 luglio 1990) e l’operazione di sconto di effetti (in presuppone la definizione del concetto di finanziamento. tal senso la Risoluzione n. 251267 del 1° dicembre 1977). L’opinione dominante interpreta tale concetto con Quanto al cosiddetto “credito di firma” (vale a dire il estrema larghezza, e cioè non limitandolo alla sola forma contratto in base al quale la banca mette la propria firma del contratto di mutuo (vale a dire il contratto reale che a disposizione del cliente, e cioè si impegna a garantire – si forma con l’espressione del consenso dei contraenti mediante fideiussione o accettazione di cambiali tratte – e con l’erogazione di una somma di denaro) ma le obbligazioni che il cliente assumerà verso terzi), esso, estendendolo a ogni “provvista di disponibilità finanziarie, nella giurisprudenza di legittimità, viene inteso non cioè possibilità di attingere danaro, in qualunque rientrare nel concetto di “finanziamento”, in quanto “non momento ciò sia necessario, in base ad un impegno in importa trasferimento di danaro, nemmeno nella forma tali sensi assunto dall’istituto di credito, con obbligo di della messa a disposizione dello stesso; non costituisce restituzione entro il termine (medio o lungo) previsto operazione strumentale alla (concessione o alle vicende contrattualmente, e ciò a prescindere dalla forma successive della) operazione di finanziamento, poichè contrattuale adottata” (Cass., 29 marzo 2002, n. 4611). questo si è definitivamente realizzato, con l’apertura di credito; non costituisce una forma, diversa dal conto Nella nozione di “finanziamento” rientrano pertanto corrente, di utilizzazione del finanziamento, perchè non anche l’apertura di credito in conto corrente (essendo importa utilizzazione del denaro” (Cass., 17 aprile 1993, irrilevante che il soggetto finanziato possa attingere dal n. 4552). conto corrente e ripristinarne la capienza con versamenti 16 | UFO Unconventional Financial Overview
A parte che, evidentemente, le banche finanziano le leasing è da intravedere nell’utilizzo del bene oggetto del imprese (sia pur indirettamente) anche rilasciando contratto piuttosto che nella messa a disposizione di un garanzie a loro favore (se ne veda un esempio finanziamento. “regolamentare” nell’articolo 1, comma 2, d.lgs. 1° Nemmeno rientrano nel concetto di “finanziamento” le settembre 1993, n. 385, nonché nel Titolo I, articolo cosiddette operazioni “di ristrutturazione” del debito 1, n. 39), del Provvedimento della Banca d’Italia dell’8 o “di consolidamento” del debito, vale a dire quelle maggio 2012), non sarebbe di certo un’abnormità che consistono (senza erogazione di nuova finanza) ritenere quindi anche la concessione di crediti di firma nella mera definizione di un “piano di rientro” da assoggettabile al regime dell’imposta sostitutiva di cui un’esposizione debitoria: si pensi a un finanziamento all’articolo 17, comma 1, d.P.R. 601/1973, laddove il chirografario a breve termine di cui venga pattuita la credito di firma si configuri come una delle possibili modifica mediante il suo riscadenziamento (in tal senso modalità di utilizzo delle linee di credito previste nel Circolare n. 240/E/T del 22 dicembre 1999 e Risoluzione contratto di finanziamento (in tal senso CONSIGLIO n. 121/E del 13 dicembre 2011), con contestuale presa NAZIONALE DEL NOTARIATO, Studio n. 172-2006/T di garanzie a cautela del regolare adempimento del del 7 settembre 2007) (e cioè quando le linee di credito nuovo piano di ammortamento in tale sede definito concesse possano essere liberamente utilizzate sia “per (mancando l’erogazione di nuova finanza non è dunque cassa” che “per firma”, considerato anche il fatto che il ipotizzabile il ricorso al regime dell’imposta sostitutiva: debitore potrebbe, in ogni caso, ottenere l’erogazione in tal senso Circolare n. 240/E/T del 22 dicembre 1999; “per cassa” salvo poi depositare la somma a garanzia e Circolare n. 12/T del 27 dicembre 2002); è invece del debito, ottenendo il medesimo effetto del credito ovviamente esente da imposizione la presa di garanzie – di firma). o di ulteriori garanzie – che sia effettuata in relazione a Nel concetto di “operazione di finanziamento” non una operazione di finanziamento a medio-lungo termine dovrebbero invece rientrare le operazioni di locazione già stipulata in precedenza, e perciò già assoggettata a finanziaria (in tal senso il Parere ABI n. 521 del 14 imposta sostitutiva). dicembre 1999), in quanto lo causa del contratto di Se, invece, l’operazione a breve termine andata in default sia estinta (e novata) mediante la contestuale stipula di una nuova operazione di finanziamento a medio- lungo termine, per quest’ultima (specialmente dopo le modifiche del testo dell’articolo 15, comma 1, d.P.R. 601/1973, quali apportate dall’articolo 22, comma 2, lett. a), d.l. 24 giugno 2014, n. 91) l’applicazione dell’imposta sostitutiva si rende oggi perfettamente plausibile, a prescindere dal fatto che la nuova finanza sia di importo identico o superiore a quello dell’operazione estinta (in tal senso la Risoluzione n. 121/E del 13 dicembre 2011, secondo cui l’imposta sostitutiva è applicabile al finanziamento stipulato “al fine di estinguere precedenti esposizioni debitorie”). www.dlapiper.com| |017 www.dlapiper.com 17
IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO: IL RECEPIMENTO IN ITALIA di Danilo Quattrocchi e Licia Mongiello, DLA Piper Nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2017, n. 140 (S.O. n. di servizi, nonché dei consulenti finanziari e delle società 28) è stato pubblicato il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli modifica i D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 (“Decreto articoli 18-bis e ter del Testo Unico della Finanza. 231”) e 22 giugno 2007, n. 109 allo scopo di recepire Il Decreto 231 conferma l’applicabilità delle disposizioni la Direttiva (UE) 2015/849 (“IV Direttiva AML”) in antiriciclaggio ai prestatori di servizi di gioco, alla materia di «prevenzione dell’uso del sistema finanziario a cui operatività è dedicato il nuovo Titolo IV, con la fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo» e dare precisazione che gli obblighi di adeguata verifica cui attuazione del Regolamento (UE) 2015/847, concernente tali soggetti sono tenuti sono legati all’ «apertura o «i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi». modifica del conto di gioco». Sono stati, invece, espunti dal Il recepimento della IV Direttiva AML ha comportato perimetro applicativo della normativa in parola i sistemi l’introduzione di rilevanti modifiche all’impianto di gioco numerico a quota fissa e a totalizzatore, nonché normativo del Decreto 231, che imporranno ai relativi le lotterie a estrazione istantanea e differita e i concorsi destinatari l’avvio di un articolato assessment dei propri pronostici su base sportiva ed ippica. assetti organizzativi e procedurali, onde verificarne In proposito, si segnala che i concessionari dovranno per tempo la perdurante adeguatezza alla luce delle adottare, entro il 4 luglio 2018, gli adeguamenti novità introdotte dal Decreto e della propria concreta tecnologici e di processo necessari a mitigare e gestire i operatività. rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo – ivi Tra le novità di maggior rilievo, degna di nota appare inclusi quelli relativi ai clienti, ai paesi o aree geografiche anzitutto l’inclusione, tra i destinatari degli obblighi e alle operazioni e tipologie di gioco – cui sono esposti i antiriciclaggio, degli intermediari bancari e finanziari distributori ed esercenti di cui i medesimi concessionari europei operanti in Italia in regime di libera prestazione si avvalgono a qualunque titolo per l’offerta di servizi di gioco. 18 | UFO Unconventional Financial Overview
Specifici obblighi di identificazione e verifica dell’identità base di informazioni «acquisite o possedute in ragione sono inoltre previsti in capo a distributori ed esercenti, dell’esercizio dell’attività», riducendo conseguentemente per le operazioni di gioco di importo superiore a 2.000 il campo di ricerca. euro, e comunque, in caso di sospetto di riciclaggio o Quanto alle misure semplificate di adeguata verifica, il finanziamento del terrorismo. Decreto 231 non indica i soggetti cui è possibile applicare Ulteriore importante novità è rappresentata la c.d. simplified due diligence, rimettendo l’applicazione dall’estensione dell’ambito di applicazione della normativa di verifiche semplificate al prudente apprezzamento ai “prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale”, dei destinatari, in ragione del profilo di rischio del definiti quali «persone fisiche o giuridiche che forniscono cliente. A tal riguardo, il Decreto detta taluni criteri a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all’utilizzo, e fattori (relativi alla tipologia di clientela, ai prodotti, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro servizi, operazioni o canali di distribuzione o geografici) conversione da ovvero in valute aventi corso legale». Detti meramente esemplificativi, che i destinatari dovranno soggetti, limitatamente allo svolgimento dell’attività di tenere in considerazione nella verifica del profilo di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi rischio del cliente. corso legale, sono oggi inclusi nella categoria degli “altri Con riferimento allo svolgimento dell’adeguata verifica operatori non finanziari”, destinatari di specifici obblighi tramite terzi, il Decreto stabilisce che, su richiesta del antiriciclaggio. soggetto obbligato che si è avvalso dell’adeguata verifica Rilevante la circostanza che, modificando il D.Lgs. 13 svolta da una “terza parte”, quest’ultima sarà tenuta agosto 2010, n. 141, il Decreto impone ai prestatori di a fornire senza ritardo copia della documentazione servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale di iscriversi raccolta in fase di identificazione del cliente. Inoltre, in una sezione speciale del registro tenuto dall’OAM viene specificato che il terzo deve provvedere alla (l’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti CDD “direttamente”. Resta peraltro fermo il divieto in attività finanziaria e dei mediatori creditizi), ai sensi di ricorrere a terzi aventi sede in stati classificati come dell’articolo 128‐undecies TUB. paesi ad alto rischio. In merito alla customer due diligence (CDD) si evidenzia Una delle innovazioni più significative del Decreto che: consiste nell’introduzione del c.d. registro dei titolari effettivi di imprese e trust: in particolare, una sezione ■■ sono stati diversamente declinati gli obblighi di speciale del Registro delle imprese è individuata quale adeguata verifica nella prestazione di servizi di strumento atto a raccogliere e custodire le informazioni pagamento e nell’emissione e distribuzione di moneta relative ai beneficial owner delle imprese dotate di elettronica effettuate tramite (i) agenti in attività personalità giuridica e delle persone giuridiche private finanziaria iscritti nell’elenco previsto dall’articolo diverse dalle imprese. 128-quater, commi 2 e 6 del TUB e (ii) altri soggetti convenzionati e agenti (diversi dagli agenti in attività Il registro in parola sarà alimentato dalle stesse imprese finanziaria, di cui i PSP e gli IMEL anche comunitari e analoghi obblighi di trasmissione sono posti in capo ai si avvalgono per l’esercizio della propria attività sul beneficiari dei trust. territorio della Repubblica italiana). In tali ipotesi, L’attuazione di detta previsione è demandata alla infatti, gli obblighi di adeguata verifica della clientela disciplina di dettaglio che sarà emanata dal Ministero trovano applicazione anche a operazioni occasionali di dell’Economia e delle Finanze avuto specifico riguardo importo inferiore a 15.000 euro; alla tipologia di dati e informazioni da comunicare, ■■ è stata inserita la possibilità di considerare assolto alle modalità di accesso e consultazione del registro l’obbligo di identificazione del cliente non presente e ai termini e condizioni cui tale accesso è soggetto fisicamente ove questo risulti in possesso di un’identità su richiesta di soggetti privati portatori di un valido digitale o di una firma digitale; interesse. ■■ è stato precisato che l’obbligo di acquisire ulteriori Un’ulteriore novità concerne l’Archivio Unico informazioni relative, inter alia, alla situazione Informatico. Ai sensi del Decreto l’obbligo di istituire economico-patrimoniale del cliente nonché alla detto registro e di alimentarlo con le informazioni provenienza dei fondi e delle risorse va assolto sulla relative alla clientela è stato sostituito da un più generico «obbligo di conservazione». Sul punto occorrerà tuttavia www.dlapiper.com| |019 www.dlapiper.com 19
Puoi anche leggere