UFO UNCONVENTIONAL FINANCIAL OVERVIEW - NUMEROZERO LUGLIO 2017 - DLA Piper
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IN QUESTO NUMERO: Editoriale3 Fondi alternativi di credito: direct lending fund 4 di Riccardo Pagotto e Flavia Pertica, DLA Piper 4 Pagamenti istantanei in tutta Europa: l’ambizioso progetto dell’EPC diventa realtà (o quasi) 7 di Alessandro Ferrari e Costanza Pollini, DLA Piper 7 Discorrendo di FinTech e di trasformazione digitale… 10 Intervista a Paolo Sironi, “thought leader” del settore FinTech presso IBM Watson Financial Services e autore del bestseller “FinTech Innovation”. Di Giulio Coraggio, DLA Piper 10 Carried interest: disciplina regolamentare e tassazione agevolata 12 di Carlotta Benigni ed Eusapia Simone, DLA Piper 12 NPL: Qualcosa è cambiato? Il mondo dei crediti deteriorati visto dalla prospettiva di un Advisor Industriale e Finanziario 14 di Marco Brugola – associate partner, Restructuring – KPMG Advisory 14 Il concetto di “finanziamento” ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al dPR 601/1973 16 di Angelo Busani, notaio in Milano 16 IV Direttiva Antiriciclaggio: il recepimento in Italia 18 di Danilo Quattrocchi e Licia Mongiello, DLA Piper 18 A colloquio con un “cross border lawyer” 21 Intervista ad Antonio Toma, avvocato, Deputy Head del team legale “cross-border” presso Credit Suisse a Zurigo dal 2014. 21 La Redazione 24 02 | UFO Unconventional Financial Overview
EDITORIALE
UFO – Unconventional Financial Overview è uno che si fonderanno con analisi di nuove normative,
strumento nuovo di comunicazione, aperto e rielaborazioni di tematiche di carattere tecnico
multidisciplinare, creato dal team del sector Banks & finanziario e valutazioni giuridiche specialistiche.
Financial Services di DLA Piper Italia e interamente
Ciò con l’obiettivo di mettere a disposizione
dedicato agli operatori dell’industria bancaria e dei
un luogo di incontro “non convenzionale”, una
servizi finanziari.
piazza virtuale in cui professionisti con esperienze
Nell’attuale contesto di mercato, UFO si pone e sensibilità eterogenee possano incontrarsi e
al centro di un dibattito culturale che vede nella dialogare su temi di attualità normativa e operativa,
professionalità obiettiva e trasparente il proprio ponendo a confronto approcci e sensibilità diverse
sentiero di stile, attraverso analisi, opinioni e in relazione alle quali la redazione ha un ruolo di
indipendenti e spunti di riflessione offerti da chi mero facilitatore.
opera quotidianamente nel contesto di riferimento,
Il nostro ringraziamento va pertanto a coloro
proponendo approfondimenti negli ambiti più
che hanno contribuito alla realizzazione di
disparati: dalla finanza strutturata al restructuring;
questo “numero zero” e a quanti vorranno
dai servizi di pagamento all’antiriciclaggio; dal fintech
in futuro collaborare, con propri contributi e
all’healthcare; dal real estate all’intellectual property;
suggerimenti, allo sviluppo di un magazine che
dal societario al fiscale; dal life sciences all’energy e
intende caratterizzarsi come un cantiere in continua
così via.
evoluzione.
Nelle pagine di UFO trovano spazio contributi di alto
Buona lettura.
profilo proposti da primari esperti di settore, tra cui
avvocati, docenti universitari, manager, notai e tanti La Redazione
altri esperti in specifiche aree di specializzazione,
www.dlapiper.com | 03FONDI ALTERNATIVI DI CREDITO: I DIRECT LENDING FUND di Riccardo Pagotto e Flavia Pertica, DLA Piper In linea con gli obiettivi da tempo perseguiti a livello comunitario, nel corso degli ultimi anni il legislatore italiano ha promosso diversi interventi normativi volti a favorire lo sviluppo di canali di finanziamento alternativi rispetto a quello bancario, anche alla luce delle politiche di stretta creditizia che il ceto bancario italiano ha teso ad assumere a partire dalla crisi finanziaria mondiale avviatasi alla fine del 2008. In tale contesto, un canale di finanza innovativa di particolare interesse è rappresentato dall’attività di finanziamento diretto da parte di fondi alternativi di investimento (c.d. fondi di credito diretto), italiani o europei, che alla luce di una recente riforma legislativa, sono adesso legittimati all’esercizio dell’attività di erogazione diretta del credito in Italia, tradizionalmente riservata alla banche ad agli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB. L’ambiziosa idea del legislatore italiano degli ultimi anni è quella di superare la tradizionale egemonia del credito bancario come fonte di finanziamento delle imprese, concedendo alle stesse nuove opportunità di accesso al credito mediante l’ampliamento della platea dei soggetti che, pur non qualificabili come intermediari in senso stretto, possono contribuire al sistema produttivo italiano mediante offerta di capitale. 04 | UFO Unconventional Financial Overview
L’introduzione dei fondi di credito diretto è un ottimo Con specifico riferimento ai FIA UE, diversamente da
esempio di come l’Italia stia investendo nell’evoluzione quanto previsto per i FIA Italiani, l’art. 46-ter del TUF
di forme di finanza non bancaria anche al fine di stabilisce che l’erogazione di credito diretto in Italia è
aumentare la competitività delle nostre imprese sul consentita esclusivamente nel rispetto delle seguenti
mercato internazionale. condizioni:
Addentrandoci nel quadro normativo, l’art. 17 del a) il FIA UE deve essere autorizzato dall’autorità
d.l. n. 18 del 14 febbraio 2016 ha modificato il Testo competente dello stato membro d’origine ad
Unico della Finanza, introducendo un nuovo “Capo investire in crediti, inclusi quelli erogati a valere sul
II-quinquies”, composto dagli artt. da 46-bis a 46-quater proprio patrimonio, nel paese di origine;
ai sensi dei quali, da un lato, i fondi di investimento
b) il FIA UE deve avere forma chiusa e, in particolare,
alternativi italiani (in breve, i “FIA Italiani”) sono stati
lo schema di funzionamento dello stesso, soprattutto
espressamente autorizzati ad erogare credito diretto
per quanto riguarda le modalità di partecipazione,
in Italia, seppur a soggetti diversi dai consumatori,
deve essere analogo a quello dei FIA italiani che
risolvendo in tal modo le incertezze interpretative ed
investono in crediti; e
applicative sorte dalla previgente disciplina in materia e,
dall’altro, tale autorizzazione è stata estesa anche ai fondi c) le norme del paese d’origine del FIA UE in materia
di investimento alternativi dell’Unione Europea (in breve, di contenimento e di frazionamento del rischio,
i “FIA UE”). inclusi i limiti di leva finanziaria, devono essere
equivalenti alle norme stabilite per i FIA italiani che
In altri termini, la novella legislativa, uniformandosi a
investono in crediti. L’equivalenza rispetto alle norme
quanto già previsto in altri ordinamenti ed allineandosi
italiane può essere verificata con riferimento anche
alla disciplina comunitaria, ha sancito la possibilità
alle sole disposizioni statutarie o regolamentari del
per i FIA Italiani ed i FIA UE di impiegare il proprio
FIA UE, a condizione che l’autorità competente dello
patrimonio erogando credito diretto e non solo
stato membro di origine ne assicuri l’osservanza.
rilevando crediti preesistenti ovvero subentrando in un
rapporto giuridico precostituito tra terzi, come stabilito Inoltre il FIA UE è tenuto ad inviare alla Banca d’Italia
dalla previgente normativa italiana. una comunicazione che, oltre a contenere le principali
informazioni relative al FIA UE ed al suo gestore,
dovrà essere accompagnata da documentazione idonea
a provare la sussistenza dei sopra elencati requisiti
e ad illustrare lo schema di funzionamento del FIA
www.dlapiper.com | 05UE. Verificata la completezza della documentazione, Quanto alla categoria di investitori cui il FIA si rivolge,
la Banca d’Italia, invia al richiedente una “comunicazione la normativa non prevede limitazioni specifiche.
di ricezione” ed entro i 60 giorni successivi la stessa Pertanto, i sottoscrittori potranno indifferentemente
può vietare al FIA UE di svolgere attività di direct lending rivestire la qualità di investitori professionali (i.e. FIA
in Italia. riservati) ovvero retail (i.e. FIA non riservati). Fermi
restando i limiti in termini di durata dei finanziamenti
È inoltre interessante evidenziare come, ai sensi dell’art.
erogati (i.e. non superiore alla durata del FIA) e di
46-quater del TUF i FIA di credito, sia italiani che UE,
concentrazione nei confronti del singolo prenditore
siano soggetti pressoché integralmente alle norme
imposti dalla regolamentazione di settore sia per i FIA
del Titolo VI del TUB in materia di trasparenza delle
riservati che per i FIA non riservati, i primi godono,
condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti.
tuttavia, di un regime meno restrittivo che prevede la
La regolamentazione attuativa in materia è contenuta nel possibilità (i) di innalzare il limite della leva finanziaria
provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 fino alla misura dell’1,5 del valore netto del patrimonio
(Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio), come del fondo e (ii) di utilizzare strumenti derivanti anche per
di volta in volta modificato ed integrato, il quale, inter finalità diverse da quelle di copertura.
alia, disciplina i criteri generali cui devono uniformarsi
Ciò detto, in attesa di verificare gli effetti concreti
i FIA Italiani ed FIA UE che intendono svolgere attività
della riforma sull’economia italiana, è importante
di direct lending.
sottolineare come, al fine di valutare la convenienza ed
Tale regolamentazione attuativa prevede in primo luogo il potenziale impatto positivo di tale nuovo strumento
che l’attività di erogazione di credito diretto possa di finanziamento nel nostro Paese, non si possa
essere svolta sia da FIA cc.dd. puri, ossia che investono prescindere dal considerare le peculiarità dell’attuale
in crediti unicamente attraverso l’erogazione diretta contesto economico-finanziario italiano.
di finanziamenti, che da FIA cc.dd. misti, che operano
È ben noto come la stragrande maggioranza delle
anche sul mercato secondario del credito, investendo in
imprese italiane, sebbene spesso impegnate in produzioni
crediti già esistenti ed erogati da terzi.
di eccellenza, sia in gran parte caratterizzata da
Viene inoltre stabilito che il FIA debba rivestire la forma dimensioni medio – piccole, e da un’evidente propensione
chiusa. Ciò deriva dalla volontà del legislatore di evitare alla copertura del fabbisogno finanziario aziendale
che lo strumento del finanziamento diretto alle imprese attraverso il ricorso, in misura preponderante, al capitale
sia condizionato dall’eventuale mutamento nella fiducia di debito.
dei sottoscrittori dei FIA, che potrà essere maggiore
In tale contesto il direct lending da parte di FIA Italiani
o minore a seconda che ci si trovi in una fase espansiva
ed UE potrebbe risultare un positivo strumento
ovvero negativa del ciclo economico. In ogni caso
di finanza innovativa in grado di affiancare la tradizionale
occorre sottolineare come la rigidità della forma chiusa
intermediazione bancaria nella promozione di progetti
potrebbe comunque essere mitigata dalla circostanza che
di investimento e sviluppo, contribuendo pertanto alla
il regolamento o lo statuto del FIA chiuso preveda che
crescita dell’economia del nostro Paese.
le quote o le azioni vengano rimborsate, su iniziativa del
gestore, a tutti i sottoscrittori anticipatamente rispetto
alla scadenza naturale del FIA. Tale ultimo aspetto risulta
senz’altro essere un elemento che potrebbe suscitare
grande interesse per i potenziali investitori.
06 | UFO Unconventional Financial OverviewPAGAMENTI ISTANTANEI
IN TUTTA EUROPA:
L’AMBIZIOSO PROGETTO DELL’EPC
DIVENTA REALTÀ (O QUASI)
di Alessandro Ferrari e Costanza Pollini, DLA Piper
Il Consiglio Europeo per i Pagamenti (EPC) ha da poco pubblicato uno schema
per effettuare pagamenti istantanei tra i paesi europei che aderiscono a SEPA.
Velocità, bacino di diffusione e disponibilità 24/7/365 sono i punti di innovazione
principali di tale schema, chiamato SEPA Instant Credit Transfer (SCTinst). Secondo
la definizione offerta dall’ERPB (Euro Retail Payments Board), con Instant Payments
si intendono quelle soluzioni di pagamento elettronico al dettaglio disponibili
24/7/365 che consentono un’immediata – o pressoché immediata – compensazione
interbancaria delle transazioni e conseguente accredito sul conto del beneficiario
(entro pochi secondi dall’avvio del pagamento), indipendentemente dalla tipologia
di strumento di pagamento sottostante e sistemi di compensazione e regolamento
impiegati (i cc.dd. Clearing and Settlement Mechanisms o CSM).
www.dlapiper.com | 07Tali pagamenti istantanei si compongono di diversi strati: La necessità di mitigazione del rischio nasce dall’obbligo
uno strato “schema” (i.e. una serie di regole e standard assunto dal PSP dell’ordinante (ad esempio la sua banca)
tecnici condivisi per l’esecuzione delle transazioni) in relazione al trasferimento del credito a favore del
e i sottostanti strati di clearing (la trasmissione e il beneficiario. Il PSP di quest’ultimo, infatti, al ricevimento
raccordo dell’ordine di trasferimento) e settlement del messaggio di bonifico istantaneo proveniente dalla
(il completamento, provvisorio o definitivo, della banca del debitore, mette a disposizione del beneficiario
transazione). l’ammontare richiesto senza attendere di ricevere tali
fondi dall’ordinante. Per mitigare il rischio che ne deriva,
In base ad un accordo con l’ERPB, l’EPC ha pubblicato
l’EPC ritiene opportuno che i PSP prevedano delle
nel novembre 2016 una versione del SCTinst Scheme
misure appropriate, come ad esempio l’accantonamento
Rulebook, un documento che definisce le regole tecniche
di fondi garantiti.
e procedurali che gli intermediari di pagamento (PSP) che
volessero aderire al nuovo schema dovranno attuare. Il diritto di accesso, d’altra parte, è presupposto dal fatto
che un PSP che aderisce al sistema SCTinst deve essere
I punti cardine dello schema, ad adesione facoltativa da
in grado di raggiungere (ed essere raggiunto da) qualsiasi
parte dei PSP interessati, sono tre:
altro partecipante allo schema. Se, come è probabile e
■■ la disponibilità del servizio 24/7/365; possibile, SCTinst verrà attuato con riferimento a diverse
■■ l’istantaneità (o quasi) del trasferimento, con effettiva strutture di clearing, il PSP dovrebbe poter partecipare
disponibilità dell’importo sull’account del beneficiario ad una sola di queste essendo comunque raggiungibile da
entro 10 secondi; e chiunque in Europa. Ciò richiede che vengano adottate
policy di accesso comuni tra PSP che consentano tale
■■ l’ampiezza del bacino di diffusione del servizio: si compatibilità, senza imporre ulteriori partecipazioni o
applica alle transazioni in euro, in tutti i 34 paesi che registrazioni agli utenti di infrastrutture diverse.
aderiscono a SEPA, per importi fino a 15.000 euro.
Entrambe le aspettative sopra proposte si coniugano
I vantaggi del servizio SCTinst sono molteplici, e toccano con la terza ed ultima, e forse la più importante:
tutti i soggetti coinvolti. l’interoperabilità, necessaria affinché un PSP che opera
I consumatori potranno effettuare pagamenti in all’interno di un preciso sistema con un determinato
emergenza, tramite l’immediato trasferimento di fondi CSM possa raggiungere utenti al di fuori del sistema
anche attraverso dispositivi smart, senza necessità stesso. L’”expectation” dell’ EPC è che venga assicurata
di attendere il canonico giorno/giorno e mezzo; imprese nell’ambito dello schema SCTinst una completa
e organismi pubblici potranno ottimizzare la gestione interoperabilità delle infrastrutture sia a livello tecnico
del capitale circolante e aumentare l’efficienza della (Technical interoperability) che commerciale (Business
fatturazione elettronica e del pagamento di tasse, interoperability) entro novembre 2017, tramite l’utilizzo
previdenza sociale o altri pagamenti governativi; di standard europei o internazionali, l’adozione di
infine, la fornitura di tale servizio permetterà ai PSP procedure comuni per la trasmissione e la conclusione
di rinsaldare il rapporto con i consumatori, acquisendone (clearing e settlement) delle transazioni e la stipula
e fidelizzandone di nuovi, e al contempo ottenere un di accordi bilaterali tra infrastrutture che coprano
vantaggio concorrenziale sul mercato. gli obblighi reciproci nei processi di transazione per
conto dei loro partecipanti. Per soddisfare quest’ultima
L’EPC ha inoltre, insieme con l’emanazione del progetto, aspettativa a dicembre 2016 l’EACHA (European
delineato tre principali aspettative in capo all’industria Automated Claring House Association) ha pubblicato
di clearing, senza la cui realizzazione lo schema non l’EIPIF (EACHA Instant Payments Interoperability
potrebbe dirsi effettivo: mitigazione del rischio, policy Framework), un documento allineato completamente con
di accesso, ed interoperabilità. il RuleBook emanato dall’ EPC, al fine di fornire un set
di standard per il lancio di servizi di pagamento istantanei
interoperabili.
08 | UFO Unconventional Financial OverviewTale attenzione dedicata all’interoperabilità si pone a 4, infatti, il regolamento definisce l’obbligo per il
conferma del favorevole approccio che già da tempo gestore del sistema di pagamento al dettaglio all’interno
l’Unione Europea ha assunto nei confronti di tale dell’Unione, di garantire l’interoperabilità tecnica con
requisito. La Direttiva relativa alla tutela giuridica dei altri sistemi di pagamento al dettaglio europei mediante
programmi per elaboratore (91/250/EEC), per esempio, l’uso di standard sviluppati da organismi internazionali
consente un’eccezione alla tutela del diritto d’autore o europei, imponendo inoltre il divieto di adozione
tramite la decompilazione di un software (ovvero il di regole commerciali che ne limitino la portata.
processo che consente di risalire dal codice oggetto al
I primi step operativi per l’attuazione dello schema
codice sorgente) al fine di conseguire l’interoperabilità
SCTinst sono già in atto. Ad esempio, a gennaio, l’EBA
con un prodotto software diverso. Allo stesso modo,
ha dato avvio alla fase di test per la sua piattaforma
la normativa antitrust impedisce ad una o più società
di pagamenti istantanei, in previsione della deadline
di negare l’interoperabilità dei propri sistemi con altri,
di attuazione stabilita dall’EPC a novembre di quest’anno.
nel momento in cui tale rifiuto produrrebbe un abuso
di posizione dominante (collettiva o meno) sul mercato. Non ci resta che attendere i prossimi passi.
L’obbligo di interoperabilità poi trova un preciso
fondamento giuridico in relazione ai bonifici e addebiti
diretti nel Regolamento Europeo 260/2012. All’articolo
www.dlapiper.com | 09DISCORRENDO DI FINTECH
E DI TRASFORMAZIONE
DIGITALE…
Intervista a Paolo Sironi, “thought leader” del settore FinTech presso IBM
Watson Financial Services e autore del bestseller “FinTech Innovation”.
Di Giulio Coraggio, DLA Piper
COME DESCRIVERESTI L’equazione dovrebbe essere semplice COME DESCRIVERESTI IL
L’ATTUALE in un mondo digitale: FINTECH?
TRASFORMAZIONE ■ un pagamento in meno equivale ad Fintech è un fenomeno globale,
DIGITALE?
un risparmio nato dall’intersezione tra le società
Viviamo in un’epoca digitale che finanziarie ed i fornitori di tecnologie,
■ risparmi intelligenti equivalgono
sta rivoluzionando le nostre vite che cerca di fare leva sulla tecnologia
ad investimenti, prestiti ed
sempre più velocemente. Stiamo digitale e sull’analisi avanzata al fine
assicurazioni trasparenti
progressivamente dedicando più di rivoluzionare i servizi finanziari e
tempo allo stare connessi, dal Nonostante ciò, il rapporto bancario sfruttare le economie di scala mirando
momento che siamo esposti ad una è stato dominato per decenni da ai consumatori long-tail ed alle imprese
inondazione globale di complesse un’asimmetria informativa che ha inefficienti che offrono servizi più
informazioni economiche e finanziarie; permesso ad operatori professionali economici.
siamo chiamati ad interpretare tali di seppellire i nostri bisogni personali
Le stesse hanno tipicamente come
informazioni e ad assumere chiare sotto uno strato di complessità,
caratteristica un alto livello di
ed astute decisioni finanziarie. Allo commissioni e conflitti di interessi.
specializzazione, da cui derivano
stesso tempo, la volatilità regna Al giorno d’oggi, all’indomani della
proposte di affari molto ristrette e
ed i mercati azionari alternano crisi finanziaria globale, la reputazione
semplici, per trarre profitto da un
continuamente momenti di espansione del settore si è in gran parte persa
tentativo concertato di frazionare
e di contrazione. Non vi è dubbio che e, mentre i regolatori cercano
servizi finanziari in offerte digitali più
molti di noi abbiano bisogno di una di riparare il sistema, le società
semplici. La platea nel campo FinTech
migliore consulenza finanziaria. finanziarie vengono colpite da una
cambia molto velocemente e viene
tempesta perfetta fatta da un misto
popolata da nuove società e nuove
di innovazione finanziaria tecnologica.
010| |UFO
10 Pillole
Unconventional
di finanza Financial Overviewidee quasi ogni trimestre. Complessivamente, essi possono che usano strumenti digitali per attrarre soldi privati dalla
essere classificati in prestiti digitali, pagamenti digitali, analisi clientela, promuovendo basse commissioni e strategie di tax
di grandi dati, soluzioni blockchain, Robo-Advisors e modelli harvesting, tipicamente costruite su investimenti passivi
residuali. I social media e la tecnologia digitale stanno o algoritmi che competono con i gestori dei patrimoni.
offrendo l’opportunità di sfruttare i collegamenti virtuali tra Di conseguenza, ciò ha costretto gli operatori a lanciare
gli individui, senza il bisogno degli intermediari tradizionali. soluzioni Robo-Advisors e a prendere parte al nuovo gioco
digitale di investimenti in sistemi di automazione. I Robo-
I potenziali creditori possono raggiungere “quasi
Advisors sono i veri elementi rivoluzionari della finanza
direttamente” i potenziali debitori, trasferendo investimenti
personale.
frazionati ad enti di credito specializzati in prestiti personali
ed in favore di piccole imprese.
PUOI PARLARCI DEL TUO ULTIMO
Dispositivi mobili e indossabili stanno dando alle aziende
BESTSELLER “FINTECH INNOVATION”?
di IT un potere senza precedenti di disintermediare la
secolare centralità delle banche nei servizi di deposito Il focus principale di “FinTech Innovation: from Robo-Advisors
e pagamento e di aiutare la promozione dell’inclusione to Goal Based Investing and Gamification” è la trasformazione
finanziaria nei paesi più poveri. Dal momento che le digitale del mercato del risparmio e degli investimenti
telecomunicazioni e il web sono diventati piuttosto personali mediante l’analisi quantitativa personalizzata, la
universali, possiamo al giorno d’oggi visitare città e pagare tecnologia cognitiva e modelli di business conformi . Il libro
l’accesso alla metropolitana usando uno smartphone mostra una concezione del futuro della finanza personale
al posto di titoli di viaggio materiali, carte di credito o in cui i bisogni dei clienti assumono un ruolo centrale, la
contanti. In questo campo, la tecnologia blockchain ha il gamification li aiuta ad imparare ad effettuare migliori scelte
potenziale per essere realmente rivoluzionaria. Internet di investimento e l’industria prospera in un panorama più
ha favorito l’accettazione globale dei social media e ha simmetrico, trasparente e dal rischio controllato.
garantito agli innovatori un terreno fertile per sviluppare
analisi avanzate che identificano, analizzano e classificano le LA TECNOLOGIA PUÒ RENDERE LA
preferenze degli investitori e tracciano le loro interazioni NOSTRA VITA PIÙ SEMPLICE E IL PROCESSO
digitali e le relazioni peer-to-peer. L’analisi dei dati, le analisi DECISIONALE PIÙ INTUITIVO? LA
comportamentali ed il cognitive computing operano in questo TECNOLOGIA AIUTEREBBE LA CONSULENZA
spazio. Le società di FinTech hanno l’opportunità o di DA PARTE DI PERSONE FISICHE O DE-
adottare queste tecniche nel contesto delle loro operazioni UMANIZZEREBBE IL NOSTRO ESSERE
o di creare nuovi modelli di business che forniscano servizi SOCIALE E PROFESSIONALE? ABBIAMO PIENA
guidati dai sistemi di analisi, come la valutazione digitale del FIDUCIA NEI NOSTRI CONSULENTI? COME
rischio di credito personale. FUNZIONA UN ROBO-ADVISOR?
L’innovazione FinTech risponde a questi e più quesiti. Quello
LA REGOLAMENTAZIONE È UNA MINACCIA O che gli investitori vogliono è l’accesso a servizi con un
UN’OPPORTUNITÀ PER L’INNOVAZIONE? valore aggiunto in termini efficacia dei costi: più semplici,
La regolamentazione è di fatto un costo ma è il vero motore più personalizzati e al 100% affidabili. Quello che le banche
dell’innovazione, almeno nella gestione patrimoniale, perché vogliono è riguadagnare la fiducia dei clienti, compemsare
obbliga le società finanziarie a cambiare i loro modelli la perdita di entrate se non aumentarle, ridurre i costi
di business e quindi a investire nella nuova tecnologia. e adeguarsi alla regolamentazione. Ciò che i regolatori
Una delle principali conseguenze del GFC è consistita richiedono è trasparenza ed equità. Ciò che le società
in una stretta alla regolamentazione internazionale al FinTech cercano è la crescita sfruttando la tecnologia
fine di aumentare il costo del capitale e promuovere la e le esperienze degli utenti per chiudere il divario tra i
protezione degli investitori (MiFiD2), che ha impatto sul bisogni degli investitori ed i servizi tradizionali. In sintesi,
rapporto economico tra le industrie di produzione (gestori la tecnologia aiuta l’uomo a scegliere meglio o a consigliare
del patrimonio) ed i consulenti finali (banche private ed al meglio, ma non lo sostituisce nel prendere decisioni rilevanti
dettaglio). Ciò ha portato alla crescita dei Robo-Advisors, per la propria vita.
www.dlapiper.com| |011
www.dlapiper.com 11CARRIED INTEREST:
DISCIPLINA REGOLAMENTARE
E TASSAZIONE AGEVOLATA
di Carlotta Benigni ed Eusapia Simone, DLA Piper
La disciplina dei carried interest è stata oggetto di recenti prefissato, tipicamente nell’ordine dell’8% (c.d. “hurdle
interventi normativi e regolamentari sia da parte di Banca rate”), e consente l’attribuzione dell’utile residuo più che
d’Italia e Consob – con l’atto di modifica del Regolamento proporzionalmente rispetto alla quota di partecipazione
in materia di organizzazione e procedure degli intermediari detenuta.
che prestano servizi di investimento o di gestione
A tal riguardo, con l’atto di modifica del 27 aprile u.s., Banca
collettiva del risparmio (“Regolamento Congiunto”) –
d’Italia e Consob hanno precisato che, l’identificazione
per quanto attiene le disposizioni in materia di politiche
del carried interest ai sensi del Regolamento Congiunto è
e prassi di remunerazione e incentivazione, che da parte
funzionale alla sola applicazione delle regole prudenziali in
del Legislatore nazionale – con la Manovra Correttiva
materia di remunerazioni.
(D.L. 24 aprile 2017, n. 50) – per gli aspetti fiscali.
Anche al fine di comprendere la portata della richiamata
Come noto, secondo la prassi ampiamente diffusa nel
precisazione, occorre innanzitutto segnalare che, secondo
settore del private equity, i gestori sono soliti riconoscere al
le disposizioni del Regolamento Congiunto, il carried
proprio personale più rilevante quote con diritti patrimoniali
interest – vale a dire la parte di utile di un OICR percepita
rafforzati a fini, da un lato, di incentivazione ad una
dal personale per la gestione dell’OICR stesso – rientra
migliore performance del fondo, allineando gli interessi dei
nella nozione di remunerazione variabile ed è, in quanto
manager a quelli degli investitori, e, dall’altro, di attrazione
tale, assoggettato alle regole sui compensi previste dalle
e mantenimento delle persone chiave all’interno della
Autorità per la sana ed efficace gestione dei rischi dei
struttura (solitamente infatti la remunerazione viene
gestori di OICVM e di FIA. Diversamente, non rientra nella
riconosciuta solo dopo un certo numero di anni
nozione di carried interest “la quota di utile attribuita pro rata
di permanenza nel soggetto gestore).
ai membri del personale in ragione di eventuali investimenti
In particolare, i gestori attribuiscono al proprio personale effettuati nell’OICVM o nel FIA purché proporzionale all’effettiva
quote “speciali” che, a fronte dei medesimi diritti percentuale di partecipazione dell’OICVM o FIA e non superiore
amministrativi, beneficiano di diritti patrimoniali rafforzati. al ritorno riconosciuto agli altri investitori”.
La remunerazione di tali quote (c.d. carried interest) viene
riconosciuta solamente dopo che agli altri investitori sia
stato restituito il capitale investito e un rendimento minimo
012
12 | |UFO
Pillole
Unconventional
di finanza Financial OverviewDi conseguenza, per una corretta applicazione della c) le quote o azioni privilegiate sono detenute per un
disciplina regolamentare, il gestore deve distinguere l’utile periodo non inferiore a 5 anni o comunque fino alla
percepito dal proprio personale per l’attività di gestione del data di cambio di controllo o di sostituzione del
fondo, dall’utile percepito in ragione dell’investimento da soggetto incaricato della gestione, se tale evento
questi effettuato nelle quote di un OICR. La proporzionalità interviene prima della fine dei 5 anni.
dell’utile rispetto all’investimento effettuato e l’effettiva
Prima della novità introdotta dalla Manovra Correttiva,
corrispondenza alle performance registrate dagli altri
il carried interest poteva essere tassato come reddito
investitori nel medesimo OICVM/FIA consentono
finanziario solo quando la percezione del carried interest non
di escludere detti pagamenti dall’ambito di applicazione
era subordinata all’esistenza del rapporto di lavoro (come
della disciplina sulla remunerazione variabile e, quindi, ad
ad esempio nel caso in cui i proventi venissero comunque
esempio dall’assoggettamento a meccanismi di differimento
riconosciuti anche nel caso di uscita dalla SGR). Negli
e di correzione ex post (malus e claw back).
altri casi, la stretta correlazione con il rapporto di lavoro
Dal punto di vista fiscale, il Legislatore nazionale è dipendente o assimilato, comportava l’inquadramento fiscale
intervenuto con la Manovra Correttiva (D.L. 24 aprile dei carried interest come redditi di lavoro dipendente o
2017, n. 50) pubblicata lo scorso aprile e ancora in assimilato, e dunque da tassare con aliquota marginale (fino
fase di conversione (con la presentazione di numerosi al 43%) del dipendente. Tale qualificazione come reddito di
emendamenti, che però sembrerebbero non riguardare lavoro dipendente, assimilato o autonomo torna applicabile,
l’art. 60 oggetto della presente analisi), chiarendo il come chiarito dalla Relazione Tecnica, in assenza dei
trattamento fiscale dei proventi percepiti da dipendenti suddetti requisiti.
e amministratori di società o organismi di investimento
Interessante notare che la norma, pur nata evidentemente
collettivo del risparmio (OICR), o di soggetti ad essi
per disciplinare le remunerazioni derivanti da quote
legati da un rapporto (diretto o indiretto) di controllo o
di fondi di investimento, è stata estesa anche a quote o
di gestione, derivanti dall’investimento in quote o azioni
azioni societarie, con la conseguenza che la tassazione
(o altri strumenti finanziari) aventi diritti patrimoniali
agevolata è sempre applicabile, anche in caso di dipendenti
rafforzati (c.d carried interest).
o amministratori di società diverse dagli OICR. Tali
La disciplina introdotta con l’art. 60 del D.L. 50/2017 meccanismi di incentivazione infatti vengono sempre più
prevede che, al verificarsi delle seguenti condizioni, il carried usati anche in ambiti diversi rispetto al private equity, come
interest percepito da una persona fisica residente in Italia sia ad esempio nelle start up.
soggetto a ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 26%:
L’art. 60 stabilisce, inoltre, che la tassazione come redditi
a) le quote privilegiate sottoscritte da tutti i dipendenti e finanziari viene applicata anche ai proventi derivanti dalla
gli amministratori (o anche i consulenti) rappresentano partecipazione a OICR o società residenti o istituiti in Stati
una partecipazione nel fondo almeno pari all’1% esteri white list, che garantiscono un adeguato scambio
dell’investimento complessivo effettuato dall’OICR o, di informazioni con l’Italia.
nel caso di società o enti, del patrimonio netto. Ai fini
Come evidenziato anche nella Relazione Tecnica alla
del computo dell’1% possono essere considerate anche
Manovra, i nuovi criteri previsti allineano la disciplina
le quote o azioni “ordinarie” sottoscritte dai medesimi
italiana in materia a quella già in essere nei principali Paesi
soggetti. Inoltre, viene considerato anche l’ammontare
europei come Francia e Germania, rendendo quindi l’Italia
già soggetto a tassazione come reddito di lavoro
più competitiva attraverso la definizione di un quadro
autonomo in sede di attribuzione di quote o azioni (si
normativo più chiaro e favorevole. L’intento del legislatore
pensi ad esempio ai meccanismi di stock option o work
è evidente: attrarre nuovi investimenti, potenzialmente
for equity tipici nelle start up);
generatori di ulteriore gettito, magari beneficiando anche
b) il meccanismo di remunerazione prevede che le quote dell’effetto Brexit.
o azioni con diritti patrimoniali rafforzati maturino
La tassazione agevolata dei carried interest infatti non è
proventi solo dopo che tutti i soci o partecipanti
isolata, ma si inserisce all’interno del pacchetto di novità già
abbiano ricevuto il rimborso del capitale investito e
introdotte nei mesi scorsi che hanno il medesimo obiettivo,
un rendimento minimo previsto nello statuto o nel
come ad esempio la norma sui “nuovi residenti” tassati con
regolamento. Specifiche condizioni sono previste nel
una flat tax sui redditi prodotti all’estero.
caso di cambio di controllo;
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www.dlapiper.com 13NPLS –
QUALCOSA È
CAMBIATO?
IL MONDO
DEI CREDITI
DETERIORATI
VISTO DALLA
PROSPETTIVA
DI UN ADVISOR
INDUSTRIALE E
FINANZIARIO
di Marco Brugola – associate partner,
Restructuring – KPMG Advisory
Il settore dei crediti bancari deteriorati in Italia
sta evolvendo verso una struttura più matura?
Le cessioni di single names, micro portafogli
e grandi portafogli di crediti non performing
aumenteranno? Quale è l’approccio migliore
per l’acquisizione di numerosi crediti insistenti
su un singolo target? Quali sono gli istituti di
credito più attivi nella cessione? Sono solo
alcune delle numerose e svariate domande che
un operatore come KPMG, con una divisione
specializzata nel settore della ristrutturazione
delle aziende in crisi, si sente formulare spesso
da interlocutori, per lo più internazionali, che si
affacciano sul mercato italiano degli NPLs.
14 | UFO Unconventional Financial OverviewAl seguito delle nuove regole introdotte nel 2013 dalla BCE, strutturale (cambio proprietà e management della
della transizione all’IFRS 9 e della maggiore propensione società, investimento di nuova finanza per lo sviluppo e
di alcuni istituti bancari italiani (i principali attori del l’ottimizzazione dell’assetto industriale). Gli advisors iniziano
mercato) ad alleggerire i propri bilanci, l’attenzione prestata a rivestire un ruolo di collettori tra il sistema bancario, gli
ai crediti deteriorati è sicuramente molto incrementata investitori alternativi e le società in crisi. La nuova normativa
negli ultimi anni, anche con il coinvolgimento degli organi europea e la transizione agli IFRS 9 (che prevedono, a titolo
di comando apicali degli stessi istituti di credito, ormai di esempio, una analisi prospettica del valore del credito)
direttamente coinvolti nella gestione del “problema”, dopo continuano a incrementare la dimensione di analisi da parte
decenni di direzione molto orientata alla proposizione delle istituzioni finanziarie riguardo alla qualità e al valore
commerciale del proprio portafoglio crediti. I primi messaggi positivi
cominciano ad emergere riguardo alla dimensione degli
Cerchiamo di analizzare con un occhio critico, dal punto di
NPLs, il valore rimane stabile o in leggera diminuzione
vista di un operatore come KPMG, presente sul mercato
rispetto al 2014 sui circa €300mld.
Restructring sin dalla sua nascita, la storia degli ultimi 10 anni
(a partire dall’introduzione del novellato articolo 67 L.F.con la Di seguito, a titolo di esempio, la descrizione di
riforma della Legge Fallimentare del 2005/2006): un’operazione, conclusa nei primi mesi del 2017, che ha
attraversato almeno 2 delle tre ondate di ristrutturazioni
2007 – 2010: I primi anni di crisi; la situazione di mercato
che hanno caratterizzato il mercato italiano negli ultimi anni.
è molto incerta, sono introdotte le prime riforme volte
a rendere più dinamico e più efficiente il mercato degli Una società nel settore alberghiero, immobiliare e
NPLs e la ristrutturazione delle aziende in crisi. Tuttavia, infrastrutturale entra in una situazione di tensione
gli istituti di credito, principali e perduranti attori del finanziaria nel corso del 2012 a causa della difficile situazione
mercato del credito italiano, tardano ad attrezzarsi con del mercato. Nel 2013 apre un tavolo negoziale con il ceto
strutture dedicate e gestiscono i processi di risanamento in bancario proponendo un riscadenziamento dei debiti medio
modo, a volte, superficiale e senza i dovuti approfondimenti. tempore; dopo una negoziazione durata circa 18 mesi, alla
Gli advisor e le società in generale propongono piani fine del 2014, si arriva ad un accordo, il quale viene, tuttavia,
industriali in sostanziale continuità che puntano tutto su una immediatamente messo in discussione in quanto si profila
ripresa negli anni 2010/2011… Ripresa che, con il senno di l’opportunità di un’operazione di cessione straordinaria e
poi, era ancora lungi da essere intravedibile. La dimensione risolutiva. Nel corso del 2016 viene negoziata la cessione
degli NPLs italiani in termini di valore quasi raddoppia, da di uno dei beni della società e, nel contempo, viene
circa €130 mld a circa €240 mld. proposta agli istituti di credito un’uscita dal gruppo a saldo
e stralcio (anche per tramite della cessione dei crediti
2011 – 2014: la seconda ondata di ristrutturazioni
ad una controparte finanziaria). Nei primi mesi del 2017
e l’introduzione del concordato con riserva; la crisi
l’operazione si chiude, con soddisfazione di tutti gli attori,
macroeconomica perdura e le aziende italiane che avevano
con la cessione dei crediti da parte di 8 banche sulle
affrontato una prima ristrutturazione nel 2008 – 2009,
9 coinvolte, la firma di un accordo ex art. 67 L.F. e il ritorno
puntando su una ripresa del mercato nel 2011, o le aziende
immediato in bonis della società.
che hanno retto la crisi in autonomia, iniziano a faticare ed
a non essere più in grado di affrontare i pagamenti previsti. Qualche considerazione, alla luce anche di quanto sopra
Nel frattempo, gli istituti di credito si sono attrezzati per rappresentato in termini di periodi storici: nel 2013/2014 il
affrontare in modo professionale ed efficiente i processi mercato italiano non sarebbe stato pronto per concludere
di ristrutturazione, mentre le società e gli advisors un’operazione come quella portata a termine nel 2017 ed
propongono soluzioni più drastiche di risoluzione della crisi avrebbe probabilmente optato per un riscadenziamento
aziendale (con i primi processi di conversione del credito o (probabilmente non risolutivo) del debito esistente. Mentre,
le cessioni di quote di partecipazione dell’azienda da parte nel 2017, la soluzione di ristrutturazione implementata
degli imprenditori). Il livello degli NPLs aumenta ancora da ha consentito alla società di tornare in una situazione
circa €240 mld a €340 mld. di equilibrio economico finanziario senza dover attendere
e dover fronteggiare ulteriori e possibili imprevisti futuri che
2015-oggi: la terza ondata di ristrutturazioni e la nascita
ne avrebbero potuto minare il preventivato riequilibrio.
del mercato degli NPLs; La situazione macroeconomica
sembra in ripresa o, per lo meno, stabilizzatasi. Gli istituti Quindi sì; qualcosa è cambiato, ma la maturità del
di credito hanno ormai maturato conoscenze approfondite mercato degli NPLs e, soprattutto, l’efficienza e la rapidità
riguardo al mercato delle ristrutturazioni e diventano parte di esecuzione degli attori coinvolti, in particolare nel mondo
attiva nel mercato della cessione del credito problematico. dei single names e dei micro portafogli, sono ancora un
Nascono le prime iniziative con investitori alternativi e progetto tutto da scrivere e poi implementare.
sono portate a termine le prime operazioni di turnaround
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www.dlapiper.com 15IL CONCETTO DI
“FINANZIAMENTO”
AI FINI DELL’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA
DI CUI AL DPR 601/1973
di Angelo Busani, notaio in Milano
L’applicazione dell’imposta sostitutiva (articoli 15 e successivi ai prelievi: in tal senso la Risoluzione n. 260292
seguenti dPR 601/1973) alle operazioni di finanziamento del 16 luglio 1990) e l’operazione di sconto di effetti (in
presuppone la definizione del concetto di finanziamento. tal senso la Risoluzione n. 251267 del 1° dicembre 1977).
L’opinione dominante interpreta tale concetto con Quanto al cosiddetto “credito di firma” (vale a dire il
estrema larghezza, e cioè non limitandolo alla sola forma contratto in base al quale la banca mette la propria firma
del contratto di mutuo (vale a dire il contratto reale che a disposizione del cliente, e cioè si impegna a garantire –
si forma con l’espressione del consenso dei contraenti mediante fideiussione o accettazione di cambiali tratte –
e con l’erogazione di una somma di denaro) ma le obbligazioni che il cliente assumerà verso terzi), esso,
estendendolo a ogni “provvista di disponibilità finanziarie, nella giurisprudenza di legittimità, viene inteso non
cioè possibilità di attingere danaro, in qualunque rientrare nel concetto di “finanziamento”, in quanto “non
momento ciò sia necessario, in base ad un impegno in importa trasferimento di danaro, nemmeno nella forma
tali sensi assunto dall’istituto di credito, con obbligo di della messa a disposizione dello stesso; non costituisce
restituzione entro il termine (medio o lungo) previsto operazione strumentale alla (concessione o alle vicende
contrattualmente, e ciò a prescindere dalla forma successive della) operazione di finanziamento, poichè
contrattuale adottata” (Cass., 29 marzo 2002, n. 4611). questo si è definitivamente realizzato, con l’apertura
di credito; non costituisce una forma, diversa dal conto
Nella nozione di “finanziamento” rientrano pertanto
corrente, di utilizzazione del finanziamento, perchè non
anche l’apertura di credito in conto corrente (essendo
importa utilizzazione del denaro” (Cass., 17 aprile 1993,
irrilevante che il soggetto finanziato possa attingere dal
n. 4552).
conto corrente e ripristinarne la capienza con versamenti
16 | UFO Unconventional Financial OverviewA parte che, evidentemente, le banche finanziano le leasing è da intravedere nell’utilizzo del bene oggetto del
imprese (sia pur indirettamente) anche rilasciando contratto piuttosto che nella messa a disposizione di un
garanzie a loro favore (se ne veda un esempio finanziamento.
“regolamentare” nell’articolo 1, comma 2, d.lgs. 1°
Nemmeno rientrano nel concetto di “finanziamento” le
settembre 1993, n. 385, nonché nel Titolo I, articolo
cosiddette operazioni “di ristrutturazione” del debito
1, n. 39), del Provvedimento della Banca d’Italia dell’8
o “di consolidamento” del debito, vale a dire quelle
maggio 2012), non sarebbe di certo un’abnormità
che consistono (senza erogazione di nuova finanza)
ritenere quindi anche la concessione di crediti di firma
nella mera definizione di un “piano di rientro” da
assoggettabile al regime dell’imposta sostitutiva di cui
un’esposizione debitoria: si pensi a un finanziamento
all’articolo 17, comma 1, d.P.R. 601/1973, laddove il
chirografario a breve termine di cui venga pattuita la
credito di firma si configuri come una delle possibili
modifica mediante il suo riscadenziamento (in tal senso
modalità di utilizzo delle linee di credito previste nel
Circolare n. 240/E/T del 22 dicembre 1999 e Risoluzione
contratto di finanziamento (in tal senso CONSIGLIO
n. 121/E del 13 dicembre 2011), con contestuale presa
NAZIONALE DEL NOTARIATO, Studio n. 172-2006/T
di garanzie a cautela del regolare adempimento del
del 7 settembre 2007) (e cioè quando le linee di credito
nuovo piano di ammortamento in tale sede definito
concesse possano essere liberamente utilizzate sia “per
(mancando l’erogazione di nuova finanza non è dunque
cassa” che “per firma”, considerato anche il fatto che il
ipotizzabile il ricorso al regime dell’imposta sostitutiva:
debitore potrebbe, in ogni caso, ottenere l’erogazione
in tal senso Circolare n. 240/E/T del 22 dicembre 1999;
“per cassa” salvo poi depositare la somma a garanzia
e Circolare n. 12/T del 27 dicembre 2002); è invece
del debito, ottenendo il medesimo effetto del credito
ovviamente esente da imposizione la presa di garanzie –
di firma).
o di ulteriori garanzie – che sia effettuata in relazione a
Nel concetto di “operazione di finanziamento” non una operazione di finanziamento a medio-lungo termine
dovrebbero invece rientrare le operazioni di locazione già stipulata in precedenza, e perciò già assoggettata a
finanziaria (in tal senso il Parere ABI n. 521 del 14 imposta sostitutiva).
dicembre 1999), in quanto lo causa del contratto di
Se, invece, l’operazione a breve termine andata in default
sia estinta (e novata) mediante la contestuale stipula
di una nuova operazione di finanziamento a medio-
lungo termine, per quest’ultima (specialmente dopo le
modifiche del testo dell’articolo 15, comma 1, d.P.R.
601/1973, quali apportate dall’articolo 22, comma 2, lett.
a), d.l. 24 giugno 2014, n. 91) l’applicazione dell’imposta
sostitutiva si rende oggi perfettamente plausibile, a
prescindere dal fatto che la nuova finanza sia di importo
identico o superiore a quello dell’operazione estinta
(in tal senso la Risoluzione n. 121/E del 13 dicembre
2011, secondo cui l’imposta sostitutiva è applicabile al
finanziamento stipulato “al fine di estinguere precedenti
esposizioni debitorie”).
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www.dlapiper.com 17IV DIRETTIVA
ANTIRICICLAGGIO:
IL RECEPIMENTO IN ITALIA
di Danilo Quattrocchi e Licia Mongiello, DLA Piper
Nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2017, n. 140 (S.O. n. di servizi, nonché dei consulenti finanziari e delle società
28) è stato pubblicato il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli
modifica i D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 (“Decreto articoli 18-bis e ter del Testo Unico della Finanza.
231”) e 22 giugno 2007, n. 109 allo scopo di recepire
Il Decreto 231 conferma l’applicabilità delle disposizioni
la Direttiva (UE) 2015/849 (“IV Direttiva AML”) in
antiriciclaggio ai prestatori di servizi di gioco, alla
materia di «prevenzione dell’uso del sistema finanziario a
cui operatività è dedicato il nuovo Titolo IV, con la
fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo» e dare
precisazione che gli obblighi di adeguata verifica cui
attuazione del Regolamento (UE) 2015/847, concernente
tali soggetti sono tenuti sono legati all’ «apertura o
«i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi».
modifica del conto di gioco». Sono stati, invece, espunti dal
Il recepimento della IV Direttiva AML ha comportato perimetro applicativo della normativa in parola i sistemi
l’introduzione di rilevanti modifiche all’impianto di gioco numerico a quota fissa e a totalizzatore, nonché
normativo del Decreto 231, che imporranno ai relativi le lotterie a estrazione istantanea e differita e i concorsi
destinatari l’avvio di un articolato assessment dei propri pronostici su base sportiva ed ippica.
assetti organizzativi e procedurali, onde verificarne
In proposito, si segnala che i concessionari dovranno
per tempo la perdurante adeguatezza alla luce delle
adottare, entro il 4 luglio 2018, gli adeguamenti
novità introdotte dal Decreto e della propria concreta
tecnologici e di processo necessari a mitigare e gestire i
operatività.
rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo – ivi
Tra le novità di maggior rilievo, degna di nota appare inclusi quelli relativi ai clienti, ai paesi o aree geografiche
anzitutto l’inclusione, tra i destinatari degli obblighi e alle operazioni e tipologie di gioco – cui sono esposti i
antiriciclaggio, degli intermediari bancari e finanziari distributori ed esercenti di cui i medesimi concessionari
europei operanti in Italia in regime di libera prestazione si avvalgono a qualunque titolo per l’offerta di servizi
di gioco.
18 | UFO Unconventional Financial OverviewSpecifici obblighi di identificazione e verifica dell’identità base di informazioni «acquisite o possedute in ragione
sono inoltre previsti in capo a distributori ed esercenti, dell’esercizio dell’attività», riducendo conseguentemente
per le operazioni di gioco di importo superiore a 2.000 il campo di ricerca.
euro, e comunque, in caso di sospetto di riciclaggio o
Quanto alle misure semplificate di adeguata verifica, il
finanziamento del terrorismo.
Decreto 231 non indica i soggetti cui è possibile applicare
Ulteriore importante novità è rappresentata la c.d. simplified due diligence, rimettendo l’applicazione
dall’estensione dell’ambito di applicazione della normativa di verifiche semplificate al prudente apprezzamento
ai “prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale”, dei destinatari, in ragione del profilo di rischio del
definiti quali «persone fisiche o giuridiche che forniscono cliente. A tal riguardo, il Decreto detta taluni criteri
a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all’utilizzo, e fattori (relativi alla tipologia di clientela, ai prodotti,
allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro servizi, operazioni o canali di distribuzione o geografici)
conversione da ovvero in valute aventi corso legale». Detti meramente esemplificativi, che i destinatari dovranno
soggetti, limitatamente allo svolgimento dell’attività di tenere in considerazione nella verifica del profilo di
conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi rischio del cliente.
corso legale, sono oggi inclusi nella categoria degli “altri
Con riferimento allo svolgimento dell’adeguata verifica
operatori non finanziari”, destinatari di specifici obblighi
tramite terzi, il Decreto stabilisce che, su richiesta del
antiriciclaggio.
soggetto obbligato che si è avvalso dell’adeguata verifica
Rilevante la circostanza che, modificando il D.Lgs. 13 svolta da una “terza parte”, quest’ultima sarà tenuta
agosto 2010, n. 141, il Decreto impone ai prestatori di a fornire senza ritardo copia della documentazione
servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale di iscriversi raccolta in fase di identificazione del cliente. Inoltre,
in una sezione speciale del registro tenuto dall’OAM viene specificato che il terzo deve provvedere alla
(l’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti CDD “direttamente”. Resta peraltro fermo il divieto
in attività finanziaria e dei mediatori creditizi), ai sensi di ricorrere a terzi aventi sede in stati classificati come
dell’articolo 128‐undecies TUB. paesi ad alto rischio.
In merito alla customer due diligence (CDD) si evidenzia Una delle innovazioni più significative del Decreto
che: consiste nell’introduzione del c.d. registro dei titolari
effettivi di imprese e trust: in particolare, una sezione
■■ sono stati diversamente declinati gli obblighi di
speciale del Registro delle imprese è individuata quale
adeguata verifica nella prestazione di servizi di
strumento atto a raccogliere e custodire le informazioni
pagamento e nell’emissione e distribuzione di moneta
relative ai beneficial owner delle imprese dotate di
elettronica effettuate tramite (i) agenti in attività
personalità giuridica e delle persone giuridiche private
finanziaria iscritti nell’elenco previsto dall’articolo
diverse dalle imprese.
128-quater, commi 2 e 6 del TUB e (ii) altri soggetti
convenzionati e agenti (diversi dagli agenti in attività Il registro in parola sarà alimentato dalle stesse imprese
finanziaria, di cui i PSP e gli IMEL anche comunitari e analoghi obblighi di trasmissione sono posti in capo ai
si avvalgono per l’esercizio della propria attività sul beneficiari dei trust.
territorio della Repubblica italiana). In tali ipotesi,
L’attuazione di detta previsione è demandata alla
infatti, gli obblighi di adeguata verifica della clientela
disciplina di dettaglio che sarà emanata dal Ministero
trovano applicazione anche a operazioni occasionali di
dell’Economia e delle Finanze avuto specifico riguardo
importo inferiore a 15.000 euro;
alla tipologia di dati e informazioni da comunicare,
■■ è stata inserita la possibilità di considerare assolto alle modalità di accesso e consultazione del registro
l’obbligo di identificazione del cliente non presente e ai termini e condizioni cui tale accesso è soggetto
fisicamente ove questo risulti in possesso di un’identità su richiesta di soggetti privati portatori di un valido
digitale o di una firma digitale; interesse.
■■ è stato precisato che l’obbligo di acquisire ulteriori Un’ulteriore novità concerne l’Archivio Unico
informazioni relative, inter alia, alla situazione Informatico. Ai sensi del Decreto l’obbligo di istituire
economico-patrimoniale del cliente nonché alla detto registro e di alimentarlo con le informazioni
provenienza dei fondi e delle risorse va assolto sulla relative alla clientela è stato sostituito da un più generico
«obbligo di conservazione». Sul punto occorrerà tuttavia
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www.dlapiper.com 19Puoi anche leggere