UFO UNCONVENTIONAL FINANCIAL OVERVIEW - NUMEROZERO LUGLIO 2017 - DLA Piper

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UFO UNCONVENTIONAL FINANCIAL OVERVIEW - NUMEROZERO LUGLIO 2017 - DLA Piper
UFO
UNCONVENTIONAL
FINANCIAL OVERVIEW
                NUMEROZERO
                LUGLIO 2017
UFO UNCONVENTIONAL FINANCIAL OVERVIEW - NUMEROZERO LUGLIO 2017 - DLA Piper
IN QUESTO NUMERO:
Editoriale3

Fondi alternativi di credito: direct lending fund                              4
   di Riccardo Pagotto e Flavia Pertica, DLA Piper	                             4

Pagamenti istantanei in tutta Europa: l’ambizioso
progetto dell’EPC diventa realtà (o quasi)                                     7
   di Alessandro Ferrari e Costanza Pollini, DLA Piper	                         7

Discorrendo di FinTech e di trasformazione digitale…                           10
   Intervista a Paolo Sironi, “thought leader” del settore FinTech presso IBM
   Watson Financial Services e autore del bestseller “FinTech Innovation”.
   Di Giulio Coraggio, DLA Piper                                               10

Carried interest: disciplina regolamentare e
tassazione agevolata                                                           12
   di Carlotta Benigni ed Eusapia Simone, DLA Piper                            12

NPL: Qualcosa è cambiato? Il mondo dei crediti
deteriorati visto dalla prospettiva di un Advisor
Industriale e Finanziario                                                      14
   di Marco Brugola – associate partner, Restructuring – KPMG Advisory         14

Il concetto di “finanziamento” ai fini dell’applicazione
dell’imposta sostitutiva di cui al dPR 601/1973                                16
   di Angelo Busani, notaio in Milano                                          16

IV Direttiva Antiriciclaggio: il recepimento in Italia                         18
   di Danilo Quattrocchi e Licia Mongiello, DLA Piper                          18

A colloquio con un “cross border lawyer”                                       21
   Intervista ad Antonio Toma, avvocato, Deputy Head del team legale
   “cross-border” presso Credit Suisse a Zurigo dal 2014.                      21

La Redazione                                                                   24

02 | UFO Unconventional Financial Overview
UFO UNCONVENTIONAL FINANCIAL OVERVIEW - NUMEROZERO LUGLIO 2017 - DLA Piper
EDITORIALE
UFO – Unconventional Financial Overview è uno                che si fonderanno con analisi di nuove normative,
strumento nuovo di comunicazione, aperto e                   rielaborazioni di tematiche di carattere tecnico
multidisciplinare, creato dal team del sector Banks &        finanziario e valutazioni giuridiche specialistiche.
Financial Services di DLA Piper Italia e interamente
                                                             Ciò con l’obiettivo di mettere a disposizione
dedicato agli operatori dell’industria bancaria e dei
                                                             un luogo di incontro “non convenzionale”, una
servizi finanziari.
                                                             piazza virtuale in cui professionisti con esperienze
Nell’attuale contesto di mercato, UFO si pone                e sensibilità eterogenee possano incontrarsi e
al centro di un dibattito culturale che vede nella           dialogare su temi di attualità normativa e operativa,
professionalità obiettiva e trasparente il proprio           ponendo a confronto approcci e sensibilità diverse
sentiero di stile, attraverso analisi, opinioni              e in relazione alle quali la redazione ha un ruolo di
indipendenti e spunti di riflessione offerti da chi          mero facilitatore.
opera quotidianamente nel contesto di riferimento,
                                                             Il nostro ringraziamento va pertanto a coloro
proponendo approfondimenti negli ambiti più
                                                             che hanno contribuito alla realizzazione di
disparati: dalla finanza strutturata al restructuring;
                                                             questo “numero zero” e a quanti vorranno
dai servizi di pagamento all’antiriciclaggio; dal fintech
                                                             in futuro collaborare, con propri contributi e
all’healthcare; dal real estate all’intellectual property;
                                                             suggerimenti, allo sviluppo di un magazine che
dal societario al fiscale; dal life sciences all’energy e
                                                             intende caratterizzarsi come un cantiere in continua
così via.
                                                             evoluzione.
Nelle pagine di UFO trovano spazio contributi di alto
                                                             Buona lettura.
profilo proposti da primari esperti di settore, tra cui
avvocati, docenti universitari, manager, notai e tanti       La Redazione
altri esperti in specifiche aree di specializzazione,

                                                                                                 www.dlapiper.com | 03
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FONDI ALTERNATIVI
DI CREDITO:
I DIRECT LENDING FUND
di Riccardo Pagotto e Flavia Pertica, DLA Piper

In linea con gli obiettivi da tempo perseguiti a livello comunitario, nel corso degli ultimi
anni il legislatore italiano ha promosso diversi interventi normativi volti a favorire lo
sviluppo di canali di finanziamento alternativi rispetto a quello bancario, anche alla luce
delle politiche di stretta creditizia che il ceto bancario italiano ha teso ad assumere a
partire dalla crisi finanziaria mondiale avviatasi alla fine del 2008.

In tale contesto, un canale di finanza innovativa di particolare interesse è rappresentato dall’attività di finanziamento
diretto da parte di fondi alternativi di investimento (c.d. fondi di credito diretto), italiani o europei, che alla luce di una
recente riforma legislativa, sono adesso legittimati all’esercizio dell’attività di erogazione diretta del credito in Italia,
tradizionalmente riservata alla banche ad agli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB.
L’ambiziosa idea del legislatore italiano degli ultimi anni è quella di superare la tradizionale egemonia del credito
bancario come fonte di finanziamento delle imprese, concedendo alle stesse nuove opportunità di accesso al credito
mediante l’ampliamento della platea dei soggetti che, pur non qualificabili come intermediari in senso stretto, possono
contribuire al sistema produttivo italiano mediante offerta di capitale.

04 | UFO Unconventional Financial Overview
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L’introduzione dei fondi di credito diretto è un ottimo         Con specifico riferimento ai FIA UE, diversamente da
esempio di come l’Italia stia investendo nell’evoluzione        quanto previsto per i FIA Italiani, l’art. 46-ter del TUF
di forme di finanza non bancaria anche al fine di               stabilisce che l’erogazione di credito diretto in Italia è
aumentare la competitività delle nostre imprese sul             consentita esclusivamente nel rispetto delle seguenti
mercato internazionale.                                         condizioni:
Addentrandoci nel quadro normativo, l’art. 17 del               a) il FIA UE deve essere autorizzato dall’autorità
d.l. n. 18 del 14 febbraio 2016 ha modificato il Testo                competente dello stato membro d’origine ad
Unico della Finanza, introducendo un nuovo “Capo                      investire in crediti, inclusi quelli erogati a valere sul
II-quinquies”, composto dagli artt. da 46-bis a 46-quater             proprio patrimonio, nel paese di origine;
ai sensi dei quali, da un lato, i fondi di investimento
                                                                b) il FIA UE deve avere forma chiusa e, in particolare,
alternativi italiani (in breve, i “FIA Italiani”) sono stati
                                                                     lo schema di funzionamento dello stesso, soprattutto
espressamente autorizzati ad erogare credito diretto
                                                                     per quanto riguarda le modalità di partecipazione,
in Italia, seppur a soggetti diversi dai consumatori,
                                                                     deve essere analogo a quello dei FIA italiani che
risolvendo in tal modo le incertezze interpretative ed
                                                                     investono in crediti; e
applicative sorte dalla previgente disciplina in materia e,
dall’altro, tale autorizzazione è stata estesa anche ai fondi   c) le norme del paese d’origine del FIA UE in materia
di investimento alternativi dell’Unione Europea (in breve,          di contenimento e di frazionamento del rischio,
i “FIA UE”).                                                        inclusi i limiti di leva finanziaria, devono essere
                                                                    equivalenti alle norme stabilite per i FIA italiani che
In altri termini, la novella legislativa, uniformandosi a
                                                                    investono in crediti. L’equivalenza rispetto alle norme
quanto già previsto in altri ordinamenti ed allineandosi
                                                                    italiane può essere verificata con riferimento anche
alla disciplina comunitaria, ha sancito la possibilità
                                                                    alle sole disposizioni statutarie o regolamentari del
per i FIA Italiani ed i FIA UE di impiegare il proprio
                                                                    FIA UE, a condizione che l’autorità competente dello
patrimonio erogando credito diretto e non solo
                                                                    stato membro di origine ne assicuri l’osservanza.
rilevando crediti preesistenti ovvero subentrando in un
rapporto giuridico precostituito tra terzi, come stabilito      Inoltre il FIA UE è tenuto ad inviare alla Banca d’Italia
dalla previgente normativa italiana.                            una comunicazione che, oltre a contenere le principali
                                                                informazioni relative al FIA UE ed al suo gestore,
                                                                dovrà essere accompagnata da documentazione idonea
                                                                a provare la sussistenza dei sopra elencati requisiti
                                                                e ad illustrare lo schema di funzionamento del FIA

                                                                                                           www.dlapiper.com | 05
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UE. Verificata la completezza della documentazione,            Quanto alla categoria di investitori cui il FIA si rivolge,
la Banca d’Italia, invia al richiedente una “comunicazione     la normativa non prevede limitazioni specifiche.
di ricezione” ed entro i 60 giorni successivi la stessa        Pertanto, i sottoscrittori potranno indifferentemente
può vietare al FIA UE di svolgere attività di direct lending   rivestire la qualità di investitori professionali (i.e. FIA
in Italia.                                                     riservati) ovvero retail (i.e. FIA non riservati). Fermi
                                                               restando i limiti in termini di durata dei finanziamenti
È inoltre interessante evidenziare come, ai sensi dell’art.
                                                               erogati (i.e. non superiore alla durata del FIA) e di
46-quater del TUF i FIA di credito, sia italiani che UE,
                                                               concentrazione nei confronti del singolo prenditore
siano soggetti pressoché integralmente alle norme
                                                               imposti dalla regolamentazione di settore sia per i FIA
del Titolo VI del TUB in materia di trasparenza delle
                                                               riservati che per i FIA non riservati, i primi godono,
condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti.
                                                               tuttavia, di un regime meno restrittivo che prevede la
La regolamentazione attuativa in materia è contenuta nel       possibilità (i) di innalzare il limite della leva finanziaria
provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015         fino alla misura dell’1,5 del valore netto del patrimonio
(Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio), come    del fondo e (ii) di utilizzare strumenti derivanti anche per
di volta in volta modificato ed integrato, il quale, inter     finalità diverse da quelle di copertura.
alia, disciplina i criteri generali cui devono uniformarsi
                                                               Ciò detto, in attesa di verificare gli effetti concreti
i FIA Italiani ed FIA UE che intendono svolgere attività
                                                               della riforma sull’economia italiana, è importante
di direct lending.
                                                               sottolineare come, al fine di valutare la convenienza ed
Tale regolamentazione attuativa prevede in primo luogo         il potenziale impatto positivo di tale nuovo strumento
che l’attività di erogazione di credito diretto possa          di finanziamento nel nostro Paese, non si possa
essere svolta sia da FIA cc.dd. puri, ossia che investono      prescindere dal considerare le peculiarità dell’attuale
in crediti unicamente attraverso l’erogazione diretta          contesto economico-finanziario italiano.
di finanziamenti, che da FIA cc.dd. misti, che operano
                                                               È ben noto come la stragrande maggioranza delle
anche sul mercato secondario del credito, investendo in
                                                               imprese italiane, sebbene spesso impegnate in produzioni
crediti già esistenti ed erogati da terzi.
                                                               di eccellenza, sia in gran parte caratterizzata da
Viene inoltre stabilito che il FIA debba rivestire la forma    dimensioni medio – piccole, e da un’evidente propensione
chiusa. Ciò deriva dalla volontà del legislatore di evitare    alla copertura del fabbisogno finanziario aziendale
che lo strumento del finanziamento diretto alle imprese        attraverso il ricorso, in misura preponderante, al capitale
sia condizionato dall’eventuale mutamento nella fiducia        di debito.
dei sottoscrittori dei FIA, che potrà essere maggiore
                                                               In tale contesto il direct lending da parte di FIA Italiani
o minore a seconda che ci si trovi in una fase espansiva
                                                               ed UE potrebbe risultare un positivo strumento
ovvero negativa del ciclo economico. In ogni caso
                                                               di finanza innovativa in grado di affiancare la tradizionale
occorre sottolineare come la rigidità della forma chiusa
                                                               intermediazione bancaria nella promozione di progetti
potrebbe comunque essere mitigata dalla circostanza che
                                                               di investimento e sviluppo, contribuendo pertanto alla
il regolamento o lo statuto del FIA chiuso preveda che
                                                               crescita dell’economia del nostro Paese.
le quote o le azioni vengano rimborsate, su iniziativa del
gestore, a tutti i sottoscrittori anticipatamente rispetto
alla scadenza naturale del FIA. Tale ultimo aspetto risulta
senz’altro essere un elemento che potrebbe suscitare
grande interesse per i potenziali investitori.

06 | UFO Unconventional Financial Overview
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PAGAMENTI ISTANTANEI
IN TUTTA EUROPA:
L’AMBIZIOSO PROGETTO DELL’EPC
DIVENTA REALTÀ (O QUASI)
di Alessandro Ferrari e Costanza Pollini, DLA Piper
Il Consiglio Europeo per i Pagamenti (EPC) ha da poco pubblicato uno schema
per effettuare pagamenti istantanei tra i paesi europei che aderiscono a SEPA.
Velocità, bacino di diffusione e disponibilità 24/7/365 sono i punti di innovazione
principali di tale schema, chiamato SEPA Instant Credit Transfer (SCTinst). Secondo
la definizione offerta dall’ERPB (Euro Retail Payments Board), con Instant Payments
si intendono quelle soluzioni di pagamento elettronico al dettaglio disponibili
24/7/365 che consentono un’immediata – o pressoché immediata – compensazione
interbancaria delle transazioni e conseguente accredito sul conto del beneficiario
(entro pochi secondi dall’avvio del pagamento), indipendentemente dalla tipologia
di strumento di pagamento sottostante e sistemi di compensazione e regolamento
impiegati (i cc.dd. Clearing and Settlement Mechanisms o CSM).

                                                                      www.dlapiper.com | 07
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Tali pagamenti istantanei si compongono di diversi strati:       La necessità di mitigazione del rischio nasce dall’obbligo
uno strato “schema” (i.e. una serie di regole e standard         assunto dal PSP dell’ordinante (ad esempio la sua banca)
tecnici condivisi per l’esecuzione delle transazioni)            in relazione al trasferimento del credito a favore del
e i sottostanti strati di clearing (la trasmissione e il         beneficiario. Il PSP di quest’ultimo, infatti, al ricevimento
raccordo dell’ordine di trasferimento) e settlement              del messaggio di bonifico istantaneo proveniente dalla
(il completamento, provvisorio o definitivo, della               banca del debitore, mette a disposizione del beneficiario
transazione).                                                    l’ammontare richiesto senza attendere di ricevere tali
                                                                 fondi dall’ordinante. Per mitigare il rischio che ne deriva,
In base ad un accordo con l’ERPB, l’EPC ha pubblicato
                                                                 l’EPC ritiene opportuno che i PSP prevedano delle
nel novembre 2016 una versione del SCTinst Scheme
                                                                 misure appropriate, come ad esempio l’accantonamento
Rulebook, un documento che definisce le regole tecniche
                                                                 di fondi garantiti.
e procedurali che gli intermediari di pagamento (PSP) che
volessero aderire al nuovo schema dovranno attuare.              Il diritto di accesso, d’altra parte, è presupposto dal fatto
                                                                 che un PSP che aderisce al sistema SCTinst deve essere
I punti cardine dello schema, ad adesione facoltativa da
                                                                 in grado di raggiungere (ed essere raggiunto da) qualsiasi
parte dei PSP interessati, sono tre:
                                                                 altro partecipante allo schema. Se, come è probabile e
■■   la disponibilità del servizio 24/7/365;                     possibile, SCTinst verrà attuato con riferimento a diverse
■■   l’istantaneità (o quasi) del trasferimento, con effettiva   strutture di clearing, il PSP dovrebbe poter partecipare
     disponibilità dell’importo sull’account del beneficiario    ad una sola di queste essendo comunque raggiungibile da
     entro 10 secondi; e                                         chiunque in Europa. Ciò richiede che vengano adottate
                                                                 policy di accesso comuni tra PSP che consentano tale
■■   l’ampiezza del bacino di diffusione del servizio: si        compatibilità, senza imporre ulteriori partecipazioni o
     applica alle transazioni in euro, in tutti i 34 paesi che   registrazioni agli utenti di infrastrutture diverse.
     aderiscono a SEPA, per importi fino a 15.000 euro.
                                                                 Entrambe le aspettative sopra proposte si coniugano
I vantaggi del servizio SCTinst sono molteplici, e toccano       con la terza ed ultima, e forse la più importante:
tutti i soggetti coinvolti.                                      l’interoperabilità, necessaria affinché un PSP che opera
I consumatori potranno effettuare pagamenti in                   all’interno di un preciso sistema con un determinato
emergenza, tramite l’immediato trasferimento di fondi            CSM possa raggiungere utenti al di fuori del sistema
anche attraverso dispositivi smart, senza necessità              stesso. L’”expectation” dell’ EPC è che venga assicurata
di attendere il canonico giorno/giorno e mezzo; imprese          nell’ambito dello schema SCTinst una completa
e organismi pubblici potranno ottimizzare la gestione            interoperabilità delle infrastrutture sia a livello tecnico
del capitale circolante e aumentare l’efficienza della           (Technical interoperability) che commerciale (Business
fatturazione elettronica e del pagamento di tasse,               interoperability) entro novembre 2017, tramite l’utilizzo
previdenza sociale o altri pagamenti governativi;                di standard europei o internazionali, l’adozione di
infine, la fornitura di tale servizio permetterà ai PSP          procedure comuni per la trasmissione e la conclusione
di rinsaldare il rapporto con i consumatori, acquisendone        (clearing e settlement) delle transazioni e la stipula
e fidelizzandone di nuovi, e al contempo ottenere un             di accordi bilaterali tra infrastrutture che coprano
vantaggio concorrenziale sul mercato.                            gli obblighi reciproci nei processi di transazione per
                                                                 conto dei loro partecipanti. Per soddisfare quest’ultima
L’EPC ha inoltre, insieme con l’emanazione del progetto,         aspettativa a dicembre 2016 l’EACHA (European
delineato tre principali aspettative in capo all’industria       Automated Claring House Association) ha pubblicato
di clearing, senza la cui realizzazione lo schema non            l’EIPIF (EACHA Instant Payments Interoperability
potrebbe dirsi effettivo: mitigazione del rischio, policy        Framework), un documento allineato completamente con
di accesso, ed interoperabilità.                                 il RuleBook emanato dall’ EPC, al fine di fornire un set
                                                                 di standard per il lancio di servizi di pagamento istantanei
                                                                 interoperabili.

08 | UFO Unconventional Financial Overview
UFO UNCONVENTIONAL FINANCIAL OVERVIEW - NUMEROZERO LUGLIO 2017 - DLA Piper
Tale attenzione dedicata all’interoperabilità si pone a      4, infatti, il regolamento definisce l’obbligo per il
conferma del favorevole approccio che già da tempo           gestore del sistema di pagamento al dettaglio all’interno
l’Unione Europea ha assunto nei confronti di tale            dell’Unione, di garantire l’interoperabilità tecnica con
requisito. La Direttiva relativa alla tutela giuridica dei   altri sistemi di pagamento al dettaglio europei mediante
programmi per elaboratore (91/250/EEC), per esempio,         l’uso di standard sviluppati da organismi internazionali
consente un’eccezione alla tutela del diritto d’autore       o europei, imponendo inoltre il divieto di adozione
tramite la decompilazione di un software (ovvero il          di regole commerciali che ne limitino la portata.
processo che consente di risalire dal codice oggetto al
                                                             I primi step operativi per l’attuazione dello schema
codice sorgente) al fine di conseguire l’interoperabilità
                                                             SCTinst sono già in atto. Ad esempio, a gennaio, l’EBA
con un prodotto software diverso. Allo stesso modo,
                                                             ha dato avvio alla fase di test per la sua piattaforma
la normativa antitrust impedisce ad una o più società
                                                             di pagamenti istantanei, in previsione della deadline
di negare l’interoperabilità dei propri sistemi con altri,
                                                             di attuazione stabilita dall’EPC a novembre di quest’anno.
nel momento in cui tale rifiuto produrrebbe un abuso
di posizione dominante (collettiva o meno) sul mercato.      Non ci resta che attendere i prossimi passi.

L’obbligo di interoperabilità poi trova un preciso
fondamento giuridico in relazione ai bonifici e addebiti
diretti nel Regolamento Europeo 260/2012. All’articolo

                                                                                                    www.dlapiper.com | 09
UFO UNCONVENTIONAL FINANCIAL OVERVIEW - NUMEROZERO LUGLIO 2017 - DLA Piper
DISCORRENDO DI FINTECH
E DI TRASFORMAZIONE
DIGITALE…
Intervista a Paolo Sironi, “thought leader” del settore FinTech presso IBM
Watson Financial Services e autore del bestseller “FinTech Innovation”.
Di Giulio Coraggio, DLA Piper
COME DESCRIVERESTI                              L’equazione dovrebbe essere semplice        COME DESCRIVERESTI IL
L’ATTUALE                                       in un mondo digitale:                       FINTECH?
TRASFORMAZIONE                                  ■   un pagamento in meno equivale ad        Fintech è un fenomeno globale,
DIGITALE?
                                                    un risparmio                            nato dall’intersezione tra le società
Viviamo in un’epoca digitale che                                                            finanziarie ed i fornitori di tecnologie,
                                                ■   risparmi intelligenti equivalgono
sta rivoluzionando le nostre vite                                                           che cerca di fare leva sulla tecnologia
                                                    ad investimenti, prestiti ed
sempre più velocemente. Stiamo                                                              digitale e sull’analisi avanzata al fine
                                                    assicurazioni trasparenti
progressivamente dedicando più                                                              di rivoluzionare i servizi finanziari e
tempo allo stare connessi, dal                  Nonostante ciò, il rapporto bancario        sfruttare le economie di scala mirando
momento che siamo esposti ad una                è stato dominato per decenni da             ai consumatori long-tail ed alle imprese
inondazione globale di complesse                un’asimmetria informativa che ha            inefficienti che offrono servizi più
informazioni economiche e finanziarie;          permesso ad operatori professionali         economici.
siamo chiamati ad interpretare tali             di seppellire i nostri bisogni personali
                                                                                            Le stesse hanno tipicamente come
informazioni e ad assumere chiare               sotto uno strato di complessità,
                                                                                            caratteristica un alto livello di
ed astute decisioni finanziarie. Allo           commissioni e conflitti di interessi.
                                                                                            specializzazione, da cui derivano
stesso tempo, la volatilità regna               Al giorno d’oggi, all’indomani della
                                                                                            proposte di affari molto ristrette e
ed i mercati azionari alternano                 crisi finanziaria globale, la reputazione
                                                                                            semplici, per trarre profitto da un
continuamente momenti di espansione             del settore si è in gran parte persa
                                                                                            tentativo concertato di frazionare
e di contrazione. Non vi è dubbio che           e, mentre i regolatori cercano
                                                                                            servizi finanziari in offerte digitali più
molti di noi abbiano bisogno di una             di riparare il sistema, le società
                                                                                            semplici. La platea nel campo FinTech
migliore consulenza finanziaria.                finanziarie vengono colpite da una
                                                                                            cambia molto velocemente e viene
                                                tempesta perfetta fatta da un misto
                                                                                            popolata da nuove società e nuove
                                                di innovazione finanziaria tecnologica.

010| |UFO
10     Pillole
            Unconventional
               di finanza  Financial Overview
idee quasi ogni trimestre. Complessivamente, essi possono               che usano strumenti digitali per attrarre soldi privati dalla
essere classificati in prestiti digitali, pagamenti digitali, analisi   clientela, promuovendo basse commissioni e strategie di tax
di grandi dati, soluzioni blockchain, Robo-Advisors e modelli           harvesting, tipicamente costruite su investimenti passivi
residuali. I social media e la tecnologia digitale stanno               o algoritmi che competono con i gestori dei patrimoni.
offrendo l’opportunità di sfruttare i collegamenti virtuali tra         Di conseguenza, ciò ha costretto gli operatori a lanciare
gli individui, senza il bisogno degli intermediari tradizionali.        soluzioni Robo-Advisors e a prendere parte al nuovo gioco
                                                                        digitale di investimenti in sistemi di automazione. I Robo-
I potenziali creditori possono raggiungere “quasi
                                                                        Advisors sono i veri elementi rivoluzionari della finanza
direttamente” i potenziali debitori, trasferendo investimenti
                                                                        personale.
frazionati ad enti di credito specializzati in prestiti personali
ed in favore di piccole imprese.
                                                                        PUOI PARLARCI DEL TUO ULTIMO
Dispositivi mobili e indossabili stanno dando alle aziende
                                                                        BESTSELLER “FINTECH INNOVATION”?
di IT un potere senza precedenti di disintermediare la
secolare centralità delle banche nei servizi di deposito                Il focus principale di “FinTech Innovation: from Robo-Advisors
e pagamento e di aiutare la promozione dell’inclusione                  to Goal Based Investing and Gamification” è la trasformazione
finanziaria nei paesi più poveri. Dal momento che le                    digitale del mercato del risparmio e degli investimenti
telecomunicazioni e il web sono diventati piuttosto                     personali mediante l’analisi quantitativa personalizzata, la
universali, possiamo al giorno d’oggi visitare città e pagare           tecnologia cognitiva e modelli di business conformi . Il libro
l’accesso alla metropolitana usando uno smartphone                      mostra una concezione del futuro della finanza personale
al posto di titoli di viaggio materiali, carte di credito o             in cui i bisogni dei clienti assumono un ruolo centrale, la
contanti. In questo campo, la tecnologia blockchain ha il               gamification li aiuta ad imparare ad effettuare migliori scelte
potenziale per essere realmente rivoluzionaria. Internet                di investimento e l’industria prospera in un panorama più
ha favorito l’accettazione globale dei social media e ha                simmetrico, trasparente e dal rischio controllato.
garantito agli innovatori un terreno fertile per sviluppare
analisi avanzate che identificano, analizzano e classificano le         LA TECNOLOGIA PUÒ RENDERE LA
preferenze degli investitori e tracciano le loro interazioni            NOSTRA VITA PIÙ SEMPLICE E IL PROCESSO
digitali e le relazioni peer-to-peer. L’analisi dei dati, le analisi    DECISIONALE PIÙ INTUITIVO? LA
comportamentali ed il cognitive computing operano in questo             TECNOLOGIA AIUTEREBBE LA CONSULENZA
spazio. Le società di FinTech hanno l’opportunità o di                  DA PARTE DI PERSONE FISICHE O DE-
adottare queste tecniche nel contesto delle loro operazioni             UMANIZZEREBBE IL NOSTRO ESSERE
o di creare nuovi modelli di business che forniscano servizi            SOCIALE E PROFESSIONALE? ABBIAMO PIENA
guidati dai sistemi di analisi, come la valutazione digitale del        FIDUCIA NEI NOSTRI CONSULENTI? COME
rischio di credito personale.                                           FUNZIONA UN ROBO-ADVISOR?
                                                                        L’innovazione FinTech risponde a questi e più quesiti. Quello
LA REGOLAMENTAZIONE È UNA MINACCIA O                                    che gli investitori vogliono è l’accesso a servizi con un
UN’OPPORTUNITÀ PER L’INNOVAZIONE?                                       valore aggiunto in termini efficacia dei costi: più semplici,
La regolamentazione è di fatto un costo ma è il vero motore             più personalizzati e al 100% affidabili. Quello che le banche
dell’innovazione, almeno nella gestione patrimoniale, perché            vogliono è riguadagnare la fiducia dei clienti, compemsare
obbliga le società finanziarie a cambiare i loro modelli                la perdita di entrate se non aumentarle, ridurre i costi
di business e quindi a investire nella nuova tecnologia.                e adeguarsi alla regolamentazione. Ciò che i regolatori
Una delle principali conseguenze del GFC è consistita                   richiedono è trasparenza ed equità. Ciò che le società
in una stretta alla regolamentazione internazionale al                  FinTech cercano è la crescita sfruttando la tecnologia
fine di aumentare il costo del capitale e promuovere la                 e le esperienze degli utenti per chiudere il divario tra i
protezione degli investitori (MiFiD2), che ha impatto sul               bisogni degli investitori ed i servizi tradizionali. In sintesi,
rapporto economico tra le industrie di produzione (gestori              la tecnologia aiuta l’uomo a scegliere meglio o a consigliare
del patrimonio) ed i consulenti finali (banche private ed al            meglio, ma non lo sostituisce nel prendere decisioni rilevanti
dettaglio). Ciò ha portato alla crescita dei Robo-Advisors,             per la propria vita.

                                                                                                                  www.dlapiper.com| |011
                                                                                                                 www.dlapiper.com     11
CARRIED INTEREST:
DISCIPLINA REGOLAMENTARE
E TASSAZIONE AGEVOLATA
di Carlotta Benigni ed Eusapia Simone, DLA Piper

La disciplina dei carried interest è stata oggetto di recenti      prefissato, tipicamente nell’ordine dell’8% (c.d. “hurdle
interventi normativi e regolamentari sia da parte di Banca         rate”), e consente l’attribuzione dell’utile residuo più che
d’Italia e Consob – con l’atto di modifica del Regolamento         proporzionalmente rispetto alla quota di partecipazione
in materia di organizzazione e procedure degli intermediari        detenuta.
che prestano servizi di investimento o di gestione
                                                                   A tal riguardo, con l’atto di modifica del 27 aprile u.s., Banca
collettiva del risparmio (“Regolamento Congiunto”) –
                                                                   d’Italia e Consob hanno precisato che, l’identificazione
per quanto attiene le disposizioni in materia di politiche
                                                                   del carried interest ai sensi del Regolamento Congiunto è
e prassi di remunerazione e incentivazione, che da parte
                                                                   funzionale alla sola applicazione delle regole prudenziali in
del Legislatore nazionale – con la Manovra Correttiva
                                                                   materia di remunerazioni.
(D.L. 24 aprile 2017, n. 50) – per gli aspetti fiscali.
                                                                   Anche al fine di comprendere la portata della richiamata
Come noto, secondo la prassi ampiamente diffusa nel
                                                                   precisazione, occorre innanzitutto segnalare che, secondo
settore del private equity, i gestori sono soliti riconoscere al
                                                                   le disposizioni del Regolamento Congiunto, il carried
proprio personale più rilevante quote con diritti patrimoniali
                                                                   interest – vale a dire la parte di utile di un OICR percepita
rafforzati a fini, da un lato, di incentivazione ad una
                                                                   dal personale per la gestione dell’OICR stesso – rientra
migliore performance del fondo, allineando gli interessi dei
                                                                   nella nozione di remunerazione variabile ed è, in quanto
manager a quelli degli investitori, e, dall’altro, di attrazione
                                                                   tale, assoggettato alle regole sui compensi previste dalle
e mantenimento delle persone chiave all’interno della
                                                                   Autorità per la sana ed efficace gestione dei rischi dei
struttura (solitamente infatti la remunerazione viene
                                                                   gestori di OICVM e di FIA. Diversamente, non rientra nella
riconosciuta solo dopo un certo numero di anni
                                                                   nozione di carried interest “la quota di utile attribuita pro rata
di permanenza nel soggetto gestore).
                                                                   ai membri del personale in ragione di eventuali investimenti
In particolare, i gestori attribuiscono al proprio personale       effettuati nell’OICVM o nel FIA purché proporzionale all’effettiva
quote “speciali” che, a fronte dei medesimi diritti                percentuale di partecipazione dell’OICVM o FIA e non superiore
amministrativi, beneficiano di diritti patrimoniali rafforzati.    al ritorno riconosciuto agli altri investitori”.
La remunerazione di tali quote (c.d. carried interest) viene
riconosciuta solamente dopo che agli altri investitori sia
stato restituito il capitale investito e un rendimento minimo

012
12 | |UFO
       Pillole
            Unconventional
               di finanza  Financial Overview
Di conseguenza, per una corretta applicazione della                 c)   le quote o azioni privilegiate sono detenute per un
disciplina regolamentare, il gestore deve distinguere l’utile            periodo non inferiore a 5 anni o comunque fino alla
percepito dal proprio personale per l’attività di gestione del           data di cambio di controllo o di sostituzione del
fondo, dall’utile percepito in ragione dell’investimento da              soggetto incaricato della gestione, se tale evento
questi effettuato nelle quote di un OICR. La proporzionalità             interviene prima della fine dei 5 anni.
dell’utile rispetto all’investimento effettuato e l’effettiva
                                                                    Prima della novità introdotta dalla Manovra Correttiva,
corrispondenza alle performance registrate dagli altri
                                                                    il carried interest poteva essere tassato come reddito
investitori nel medesimo OICVM/FIA consentono
                                                                    finanziario solo quando la percezione del carried interest non
di escludere detti pagamenti dall’ambito di applicazione
                                                                    era subordinata all’esistenza del rapporto di lavoro (come
della disciplina sulla remunerazione variabile e, quindi, ad
                                                                    ad esempio nel caso in cui i proventi venissero comunque
esempio dall’assoggettamento a meccanismi di differimento
                                                                    riconosciuti anche nel caso di uscita dalla SGR). Negli
e di correzione ex post (malus e claw back).
                                                                    altri casi, la stretta correlazione con il rapporto di lavoro
Dal punto di vista fiscale, il Legislatore nazionale è              dipendente o assimilato, comportava l’inquadramento fiscale
intervenuto con la Manovra Correttiva (D.L. 24 aprile               dei carried interest come redditi di lavoro dipendente o
2017, n. 50) pubblicata lo scorso aprile e ancora in                assimilato, e dunque da tassare con aliquota marginale (fino
fase di conversione (con la presentazione di numerosi               al 43%) del dipendente. Tale qualificazione come reddito di
emendamenti, che però sembrerebbero non riguardare                  lavoro dipendente, assimilato o autonomo torna applicabile,
l’art. 60 oggetto della presente analisi), chiarendo il             come chiarito dalla Relazione Tecnica, in assenza dei
trattamento fiscale dei proventi percepiti da dipendenti            suddetti requisiti.
e amministratori di società o organismi di investimento
                                                                    Interessante notare che la norma, pur nata evidentemente
collettivo del risparmio (OICR), o di soggetti ad essi
                                                                    per disciplinare le remunerazioni derivanti da quote
legati da un rapporto (diretto o indiretto) di controllo o
                                                                    di fondi di investimento, è stata estesa anche a quote o
di gestione, derivanti dall’investimento in quote o azioni
                                                                    azioni societarie, con la conseguenza che la tassazione
(o altri strumenti finanziari) aventi diritti patrimoniali
                                                                    agevolata è sempre applicabile, anche in caso di dipendenti
rafforzati (c.d carried interest).
                                                                    o amministratori di società diverse dagli OICR. Tali
La disciplina introdotta con l’art. 60 del D.L. 50/2017             meccanismi di incentivazione infatti vengono sempre più
prevede che, al verificarsi delle seguenti condizioni, il carried   usati anche in ambiti diversi rispetto al private equity, come
interest percepito da una persona fisica residente in Italia sia    ad esempio nelle start up.
soggetto a ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 26%:
                                                                    L’art. 60 stabilisce, inoltre, che la tassazione come redditi
a)   le quote privilegiate sottoscritte da tutti i dipendenti e     finanziari viene applicata anche ai proventi derivanti dalla
     gli amministratori (o anche i consulenti) rappresentano        partecipazione a OICR o società residenti o istituiti in Stati
     una partecipazione nel fondo almeno pari all’1%                esteri white list, che garantiscono un adeguato scambio
     dell’investimento complessivo effettuato dall’OICR o,          di informazioni con l’Italia.
     nel caso di società o enti, del patrimonio netto. Ai fini
                                                                    Come evidenziato anche nella Relazione Tecnica alla
     del computo dell’1% possono essere considerate anche
                                                                    Manovra, i nuovi criteri previsti allineano la disciplina
     le quote o azioni “ordinarie” sottoscritte dai medesimi
                                                                    italiana in materia a quella già in essere nei principali Paesi
     soggetti. Inoltre, viene considerato anche l’ammontare
                                                                    europei come Francia e Germania, rendendo quindi l’Italia
     già soggetto a tassazione come reddito di lavoro
                                                                    più competitiva attraverso la definizione di un quadro
     autonomo in sede di attribuzione di quote o azioni (si
                                                                    normativo più chiaro e favorevole. L’intento del legislatore
     pensi ad esempio ai meccanismi di stock option o work
                                                                    è evidente: attrarre nuovi investimenti, potenzialmente
     for equity tipici nelle start up);
                                                                    generatori di ulteriore gettito, magari beneficiando anche
b)   il meccanismo di remunerazione prevede che le quote            dell’effetto Brexit.
     o azioni con diritti patrimoniali rafforzati maturino
                                                                    La tassazione agevolata dei carried interest infatti non è
     proventi solo dopo che tutti i soci o partecipanti
                                                                    isolata, ma si inserisce all’interno del pacchetto di novità già
     abbiano ricevuto il rimborso del capitale investito e
                                                                    introdotte nei mesi scorsi che hanno il medesimo obiettivo,
     un rendimento minimo previsto nello statuto o nel
                                                                    come ad esempio la norma sui “nuovi residenti” tassati con
     regolamento. Specifiche condizioni sono previste nel
                                                                    una flat tax sui redditi prodotti all’estero.
     caso di cambio di controllo;

                                                                                                               www.dlapiper.com| |013
                                                                                                              www.dlapiper.com     13
NPLS –
                                             QUALCOSA È
                                             CAMBIATO?
                                             IL MONDO
                                             DEI CREDITI
                                             DETERIORATI
                                             VISTO DALLA
                                             PROSPETTIVA
                                             DI UN ADVISOR
                                             INDUSTRIALE E
                                             FINANZIARIO

                                             di Marco Brugola – associate partner,
                                             Restructuring – KPMG Advisory
                                             Il settore dei crediti bancari deteriorati in Italia
                                             sta evolvendo verso una struttura più matura?
                                             Le cessioni di single names, micro portafogli
                                             e grandi portafogli di crediti non performing
                                             aumenteranno? Quale è l’approccio migliore
                                             per l’acquisizione di numerosi crediti insistenti
                                             su un singolo target? Quali sono gli istituti di
                                             credito più attivi nella cessione? Sono solo
                                             alcune delle numerose e svariate domande che
                                             un operatore come KPMG, con una divisione
                                             specializzata nel settore della ristrutturazione
                                             delle aziende in crisi, si sente formulare spesso
                                             da interlocutori, per lo più internazionali, che si
                                             affacciano sul mercato italiano degli NPLs.
14 | UFO Unconventional Financial Overview
Al seguito delle nuove regole introdotte nel 2013 dalla BCE,         strutturale (cambio proprietà e management della
della transizione all’IFRS 9 e della maggiore propensione            società, investimento di nuova finanza per lo sviluppo e
di alcuni istituti bancari italiani (i principali attori del         l’ottimizzazione dell’assetto industriale). Gli advisors iniziano
mercato) ad alleggerire i propri bilanci, l’attenzione prestata      a rivestire un ruolo di collettori tra il sistema bancario, gli
ai crediti deteriorati è sicuramente molto incrementata              investitori alternativi e le società in crisi. La nuova normativa
negli ultimi anni, anche con il coinvolgimento degli organi          europea e la transizione agli IFRS 9 (che prevedono, a titolo
di comando apicali degli stessi istituti di credito, ormai           di esempio, una analisi prospettica del valore del credito)
direttamente coinvolti nella gestione del “problema”, dopo           continuano a incrementare la dimensione di analisi da parte
decenni di direzione molto orientata alla proposizione               delle istituzioni finanziarie riguardo alla qualità e al valore
commerciale                                                          del proprio portafoglio crediti. I primi messaggi positivi
                                                                     cominciano ad emergere riguardo alla dimensione degli
Cerchiamo di analizzare con un occhio critico, dal punto di
                                                                     NPLs, il valore rimane stabile o in leggera diminuzione
vista di un operatore come KPMG, presente sul mercato
                                                                     rispetto al 2014 sui circa €300mld.
Restructring sin dalla sua nascita, la storia degli ultimi 10 anni
(a partire dall’introduzione del novellato articolo 67 L.F.con la    Di seguito, a titolo di esempio, la descrizione di
riforma della Legge Fallimentare del 2005/2006):                     un’operazione, conclusa nei primi mesi del 2017, che ha
                                                                     attraversato almeno 2 delle tre ondate di ristrutturazioni
2007 – 2010: I primi anni di crisi; la situazione di mercato
                                                                     che hanno caratterizzato il mercato italiano negli ultimi anni.
è molto incerta, sono introdotte le prime riforme volte
a rendere più dinamico e più efficiente il mercato degli             Una società nel settore alberghiero, immobiliare e
NPLs e la ristrutturazione delle aziende in crisi. Tuttavia,         infrastrutturale entra in una situazione di tensione
gli istituti di credito, principali e perduranti attori del          finanziaria nel corso del 2012 a causa della difficile situazione
mercato del credito italiano, tardano ad attrezzarsi con             del mercato. Nel 2013 apre un tavolo negoziale con il ceto
strutture dedicate e gestiscono i processi di risanamento in         bancario proponendo un riscadenziamento dei debiti medio
modo, a volte, superficiale e senza i dovuti approfondimenti.        tempore; dopo una negoziazione durata circa 18 mesi, alla
Gli advisor e le società in generale propongono piani                fine del 2014, si arriva ad un accordo, il quale viene, tuttavia,
industriali in sostanziale continuità che puntano tutto su una       immediatamente messo in discussione in quanto si profila
ripresa negli anni 2010/2011… Ripresa che, con il senno di           l’opportunità di un’operazione di cessione straordinaria e
poi, era ancora lungi da essere intravedibile. La dimensione         risolutiva. Nel corso del 2016 viene negoziata la cessione
degli NPLs italiani in termini di valore quasi raddoppia, da         di uno dei beni della società e, nel contempo, viene
circa €130 mld a circa €240 mld.                                     proposta agli istituti di credito un’uscita dal gruppo a saldo
                                                                     e stralcio (anche per tramite della cessione dei crediti
2011 – 2014: la seconda ondata di ristrutturazioni
                                                                     ad una controparte finanziaria). Nei primi mesi del 2017
e l’introduzione del concordato con riserva; la crisi
                                                                     l’operazione si chiude, con soddisfazione di tutti gli attori,
macroeconomica perdura e le aziende italiane che avevano
                                                                     con la cessione dei crediti da parte di 8 banche sulle
affrontato una prima ristrutturazione nel 2008 – 2009,
                                                                     9 coinvolte, la firma di un accordo ex art. 67 L.F. e il ritorno
puntando su una ripresa del mercato nel 2011, o le aziende
                                                                     immediato in bonis della società.
che hanno retto la crisi in autonomia, iniziano a faticare ed
a non essere più in grado di affrontare i pagamenti previsti.        Qualche considerazione, alla luce anche di quanto sopra
Nel frattempo, gli istituti di credito si sono attrezzati per        rappresentato in termini di periodi storici: nel 2013/2014 il
affrontare in modo professionale ed efficiente i processi            mercato italiano non sarebbe stato pronto per concludere
di ristrutturazione, mentre le società e gli advisors                un’operazione come quella portata a termine nel 2017 ed
propongono soluzioni più drastiche di risoluzione della crisi        avrebbe probabilmente optato per un riscadenziamento
aziendale (con i primi processi di conversione del credito o         (probabilmente non risolutivo) del debito esistente. Mentre,
le cessioni di quote di partecipazione dell’azienda da parte         nel 2017, la soluzione di ristrutturazione implementata
degli imprenditori). Il livello degli NPLs aumenta ancora da         ha consentito alla società di tornare in una situazione
circa €240 mld a €340 mld.                                           di equilibrio economico finanziario senza dover attendere
                                                                     e dover fronteggiare ulteriori e possibili imprevisti futuri che
2015-oggi: la terza ondata di ristrutturazioni e la nascita
                                                                     ne avrebbero potuto minare il preventivato riequilibrio.
del mercato degli NPLs; La situazione macroeconomica
sembra in ripresa o, per lo meno, stabilizzatasi. Gli istituti       Quindi sì; qualcosa è cambiato, ma la maturità del
di credito hanno ormai maturato conoscenze approfondite              mercato degli NPLs e, soprattutto, l’efficienza e la rapidità
riguardo al mercato delle ristrutturazioni e diventano parte         di esecuzione degli attori coinvolti, in particolare nel mondo
attiva nel mercato della cessione del credito problematico.          dei single names e dei micro portafogli, sono ancora un
Nascono le prime iniziative con investitori alternativi e            progetto tutto da scrivere e poi implementare.
sono portate a termine le prime operazioni di turnaround
                                                                                                                www.dlapiper.com| |015
                                                                                                               www.dlapiper.com     15
IL CONCETTO DI
“FINANZIAMENTO”
AI FINI DELL’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA
DI CUI AL DPR 601/1973
di Angelo Busani, notaio in Milano

L’applicazione dell’imposta sostitutiva (articoli 15 e         successivi ai prelievi: in tal senso la Risoluzione n. 260292
seguenti dPR 601/1973) alle operazioni di finanziamento        del 16 luglio 1990) e l’operazione di sconto di effetti (in
presuppone la definizione del concetto di finanziamento.       tal senso la Risoluzione n. 251267 del 1° dicembre 1977).
L’opinione dominante interpreta tale concetto con              Quanto al cosiddetto “credito di firma” (vale a dire il
estrema larghezza, e cioè non limitandolo alla sola forma      contratto in base al quale la banca mette la propria firma
del contratto di mutuo (vale a dire il contratto reale che     a disposizione del cliente, e cioè si impegna a garantire –
si forma con l’espressione del consenso dei contraenti         mediante fideiussione o accettazione di cambiali tratte –
e con l’erogazione di una somma di denaro) ma                  le obbligazioni che il cliente assumerà verso terzi), esso,
estendendolo a ogni “provvista di disponibilità finanziarie,   nella giurisprudenza di legittimità, viene inteso non
cioè possibilità di attingere danaro, in qualunque             rientrare nel concetto di “finanziamento”, in quanto “non
momento ciò sia necessario, in base ad un impegno in           importa trasferimento di danaro, nemmeno nella forma
tali sensi assunto dall’istituto di credito, con obbligo di    della messa a disposizione dello stesso; non costituisce
restituzione entro il termine (medio o lungo) previsto         operazione strumentale alla (concessione o alle vicende
contrattualmente, e ciò a prescindere dalla forma              successive della) operazione di finanziamento, poichè
contrattuale adottata” (Cass., 29 marzo 2002, n. 4611).        questo si è definitivamente realizzato, con l’apertura
                                                               di credito; non costituisce una forma, diversa dal conto
Nella nozione di “finanziamento” rientrano pertanto
                                                               corrente, di utilizzazione del finanziamento, perchè non
anche l’apertura di credito in conto corrente (essendo
                                                               importa utilizzazione del denaro” (Cass., 17 aprile 1993,
irrilevante che il soggetto finanziato possa attingere dal
                                                               n. 4552).
conto corrente e ripristinarne la capienza con versamenti

16 | UFO Unconventional Financial Overview
A parte che, evidentemente, le banche finanziano le         leasing è da intravedere nell’utilizzo del bene oggetto del
imprese (sia pur indirettamente) anche rilasciando          contratto piuttosto che nella messa a disposizione di un
garanzie a loro favore (se ne veda un esempio               finanziamento.
“regolamentare” nell’articolo 1, comma 2, d.lgs. 1°
                                                            Nemmeno rientrano nel concetto di “finanziamento” le
settembre 1993, n. 385, nonché nel Titolo I, articolo
                                                            cosiddette operazioni “di ristrutturazione” del debito
1, n. 39), del Provvedimento della Banca d’Italia dell’8
                                                            o “di consolidamento” del debito, vale a dire quelle
maggio 2012), non sarebbe di certo un’abnormità
                                                            che consistono (senza erogazione di nuova finanza)
ritenere quindi anche la concessione di crediti di firma
                                                            nella mera definizione di un “piano di rientro” da
assoggettabile al regime dell’imposta sostitutiva di cui
                                                            un’esposizione debitoria: si pensi a un finanziamento
all’articolo 17, comma 1, d.P.R. 601/1973, laddove il
                                                            chirografario a breve termine di cui venga pattuita la
credito di firma si configuri come una delle possibili
                                                            modifica mediante il suo riscadenziamento (in tal senso
modalità di utilizzo delle linee di credito previste nel
                                                            Circolare n. 240/E/T del 22 dicembre 1999 e Risoluzione
contratto di finanziamento (in tal senso CONSIGLIO
                                                            n. 121/E del 13 dicembre 2011), con contestuale presa
NAZIONALE DEL NOTARIATO, Studio n. 172-2006/T
                                                            di garanzie a cautela del regolare adempimento del
del 7 settembre 2007) (e cioè quando le linee di credito
                                                            nuovo piano di ammortamento in tale sede definito
concesse possano essere liberamente utilizzate sia “per
                                                            (mancando l’erogazione di nuova finanza non è dunque
cassa” che “per firma”, considerato anche il fatto che il
                                                            ipotizzabile il ricorso al regime dell’imposta sostitutiva:
debitore potrebbe, in ogni caso, ottenere l’erogazione
                                                            in tal senso Circolare n. 240/E/T del 22 dicembre 1999;
“per cassa” salvo poi depositare la somma a garanzia
                                                            e Circolare n. 12/T del 27 dicembre 2002); è invece
del debito, ottenendo il medesimo effetto del credito
                                                            ovviamente esente da imposizione la presa di garanzie –
di firma).
                                                            o di ulteriori garanzie – che sia effettuata in relazione a
Nel concetto di “operazione di finanziamento” non           una operazione di finanziamento a medio-lungo termine
dovrebbero invece rientrare le operazioni di locazione      già stipulata in precedenza, e perciò già assoggettata a
finanziaria (in tal senso il Parere ABI n. 521 del 14       imposta sostitutiva).
dicembre 1999), in quanto lo causa del contratto di
                                                            Se, invece, l’operazione a breve termine andata in default
                                                            sia estinta (e novata) mediante la contestuale stipula
                                                            di una nuova operazione di finanziamento a medio-
                                                            lungo termine, per quest’ultima (specialmente dopo le
                                                            modifiche del testo dell’articolo 15, comma 1, d.P.R.
                                                            601/1973, quali apportate dall’articolo 22, comma 2, lett.
                                                            a), d.l. 24 giugno 2014, n. 91) l’applicazione dell’imposta
                                                            sostitutiva si rende oggi perfettamente plausibile, a
                                                            prescindere dal fatto che la nuova finanza sia di importo
                                                            identico o superiore a quello dell’operazione estinta
                                                            (in tal senso la Risoluzione n. 121/E del 13 dicembre
                                                            2011, secondo cui l’imposta sostitutiva è applicabile al
                                                            finanziamento stipulato “al fine di estinguere precedenti
                                                            esposizioni debitorie”).

                                                                                                    www.dlapiper.com| |017
                                                                                                   www.dlapiper.com     17
IV DIRETTIVA
ANTIRICICLAGGIO:
IL RECEPIMENTO IN ITALIA
di Danilo Quattrocchi e Licia Mongiello, DLA Piper

Nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2017, n. 140 (S.O. n.          di servizi, nonché dei consulenti finanziari e delle società
28) è stato pubblicato il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che       di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli
modifica i D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 (“Decreto               articoli 18-bis e ter del Testo Unico della Finanza.
231”) e 22 giugno 2007, n. 109 allo scopo di recepire
                                                                  Il Decreto 231 conferma l’applicabilità delle disposizioni
la Direttiva (UE) 2015/849 (“IV Direttiva AML”) in
                                                                  antiriciclaggio ai prestatori di servizi di gioco, alla
materia di «prevenzione dell’uso del sistema finanziario a
                                                                  cui operatività è dedicato il nuovo Titolo IV, con la
fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo» e dare
                                                                  precisazione che gli obblighi di adeguata verifica cui
attuazione del Regolamento (UE) 2015/847, concernente
                                                                  tali soggetti sono tenuti sono legati all’ «apertura o
«i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi».
                                                                  modifica del conto di gioco». Sono stati, invece, espunti dal
Il recepimento della IV Direttiva AML ha comportato               perimetro applicativo della normativa in parola i sistemi
l’introduzione di rilevanti modifiche all’impianto                di gioco numerico a quota fissa e a totalizzatore, nonché
normativo del Decreto 231, che imporranno ai relativi             le lotterie a estrazione istantanea e differita e i concorsi
destinatari l’avvio di un articolato assessment dei propri        pronostici su base sportiva ed ippica.
assetti organizzativi e procedurali, onde verificarne
                                                                  In proposito, si segnala che i concessionari dovranno
per tempo la perdurante adeguatezza alla luce delle
                                                                  adottare, entro il 4 luglio 2018, gli adeguamenti
novità introdotte dal Decreto e della propria concreta
                                                                  tecnologici e di processo necessari a mitigare e gestire i
operatività.
                                                                  rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo – ivi
Tra le novità di maggior rilievo, degna di nota appare            inclusi quelli relativi ai clienti, ai paesi o aree geografiche
anzitutto l’inclusione, tra i destinatari degli obblighi          e alle operazioni e tipologie di gioco – cui sono esposti i
antiriciclaggio, degli intermediari bancari e finanziari          distributori ed esercenti di cui i medesimi concessionari
europei operanti in Italia in regime di libera prestazione        si avvalgono a qualunque titolo per l’offerta di servizi
                                                                  di gioco.

18 | UFO Unconventional Financial Overview
Specifici obblighi di identificazione e verifica dell’identità           base di informazioni «acquisite o possedute in ragione
sono inoltre previsti in capo a distributori ed esercenti,               dell’esercizio dell’attività», riducendo conseguentemente
per le operazioni di gioco di importo superiore a 2.000                  il campo di ricerca.
euro, e comunque, in caso di sospetto di riciclaggio o
                                                                       Quanto alle misure semplificate di adeguata verifica, il
finanziamento del terrorismo.
                                                                       Decreto 231 non indica i soggetti cui è possibile applicare
Ulteriore importante novità è rappresentata                            la c.d. simplified due diligence, rimettendo l’applicazione
dall’estensione dell’ambito di applicazione della normativa            di verifiche semplificate al prudente apprezzamento
ai “prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale”,   dei destinatari, in ragione del profilo di rischio del
definiti quali «persone fisiche o giuridiche che forniscono            cliente. A tal riguardo, il Decreto detta taluni criteri
a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all’utilizzo,      e fattori (relativi alla tipologia di clientela, ai prodotti,
allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro        servizi, operazioni o canali di distribuzione o geografici)
conversione da ovvero in valute aventi corso legale». Detti            meramente esemplificativi, che i destinatari dovranno
soggetti, limitatamente allo svolgimento dell’attività di              tenere in considerazione nella verifica del profilo di
conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi              rischio del cliente.
corso legale, sono oggi inclusi nella categoria degli “altri
                                                                       Con riferimento allo svolgimento dell’adeguata verifica
operatori non finanziari”, destinatari di specifici obblighi
                                                                       tramite terzi, il Decreto stabilisce che, su richiesta del
antiriciclaggio.
                                                                       soggetto obbligato che si è avvalso dell’adeguata verifica
Rilevante la circostanza che, modificando il D.Lgs. 13                 svolta da una “terza parte”, quest’ultima sarà tenuta
agosto 2010, n. 141, il Decreto impone ai prestatori di                a fornire senza ritardo copia della documentazione
servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale di iscriversi         raccolta in fase di identificazione del cliente. Inoltre,
in una sezione speciale del registro tenuto dall’OAM                   viene specificato che il terzo deve provvedere alla
(l’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti                CDD “direttamente”. Resta peraltro fermo il divieto
in attività finanziaria e dei mediatori creditizi), ai sensi           di ricorrere a terzi aventi sede in stati classificati come
dell’articolo 128‐undecies TUB.                                        paesi ad alto rischio.
In merito alla customer due diligence (CDD) si evidenzia               Una delle innovazioni più significative del Decreto
che:                                                                   consiste nell’introduzione del c.d. registro dei titolari
                                                                       effettivi di imprese e trust: in particolare, una sezione
■■   sono stati diversamente declinati gli obblighi di
                                                                       speciale del Registro delle imprese è individuata quale
     adeguata verifica nella prestazione di servizi di
                                                                       strumento atto a raccogliere e custodire le informazioni
     pagamento e nell’emissione e distribuzione di moneta
                                                                       relative ai beneficial owner delle imprese dotate di
     elettronica effettuate tramite (i) agenti in attività
                                                                       personalità giuridica e delle persone giuridiche private
     finanziaria iscritti nell’elenco previsto dall’articolo
                                                                       diverse dalle imprese.
     128-quater, commi 2 e 6 del TUB e (ii) altri soggetti
     convenzionati e agenti (diversi dagli agenti in attività          Il registro in parola sarà alimentato dalle stesse imprese
     finanziaria, di cui i PSP e gli IMEL anche comunitari             e analoghi obblighi di trasmissione sono posti in capo ai
     si avvalgono per l’esercizio della propria attività sul           beneficiari dei trust.
     territorio della Repubblica italiana). In tali ipotesi,
                                                                       L’attuazione di detta previsione è demandata alla
     infatti, gli obblighi di adeguata verifica della clientela
                                                                       disciplina di dettaglio che sarà emanata dal Ministero
     trovano applicazione anche a operazioni occasionali di
                                                                       dell’Economia e delle Finanze avuto specifico riguardo
     importo inferiore a 15.000 euro;
                                                                       alla tipologia di dati e informazioni da comunicare,
■■   è stata inserita la possibilità di considerare assolto            alle modalità di accesso e consultazione del registro
     l’obbligo di identificazione del cliente non presente             e ai termini e condizioni cui tale accesso è soggetto
     fisicamente ove questo risulti in possesso di un’identità         su richiesta di soggetti privati portatori di un valido
     digitale o di una firma digitale;                                 interesse.
■■   è stato precisato che l’obbligo di acquisire ulteriori            Un’ulteriore novità concerne l’Archivio Unico
     informazioni relative, inter alia, alla situazione                Informatico. Ai sensi del Decreto l’obbligo di istituire
     economico-patrimoniale del cliente nonché alla                    detto registro e di alimentarlo con le informazioni
     provenienza dei fondi e delle risorse va assolto sulla            relative alla clientela è stato sostituito da un più generico
                                                                       «obbligo di conservazione». Sul punto occorrerà tuttavia

                                                                                                                www.dlapiper.com| |019
                                                                                                               www.dlapiper.com     19
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