Transfer pricing: necessaria la comparabilita' dei prodotti anche per l'adozione del metodo del TNMM

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                                                 SIMONE FURIAN - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

           Giurisprudenza

                          Transfer pricing:
              necessaria la comparabilità dei prodotti
            anche per l’adozione del metodo del TNMM
           (COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di Milano, Sez. VI - Pres. Ercolani, Est. Correra - Sent. n.
           262 del 17 dicembre 2020, dep. il 21 gennaio 2021) (stralcio)

           Imposte sui redditi - Redditi di impresa - Valutazioni - Transfer pricing - Contestazione nell’ambito
           di un gruppo internazionale - Adozione del metodo del TNMM - Accertamento - Comparabilità delle
           transazioni - Necessità

           Relativamente al transfer pricing, anche nel caso in cui adotti il metodo TNMM - Transactional net margin me-
           thod - per la contestazione dei prezzi di trasferimento nell’ambito di un gruppo multinazionale, l’Agenzia delle
           entrate deve basare l’accertamento su transazioni comparabili (sia per quanto attiene ai prodotti, sia per quanto
           attiene al mercato, sia in termini di fatturato).
           (Oggetto della controversia: avviso di accertamento IRES, anno 2014)

                         Svolgimento del processo -                             Si contesta, poi, la violazione dell’art. 9 e dell’art. 110 del
                           Motivi della decisione                               D.P.R. n. 917 del 1986, nella valutazione della congruità dei
                                                                                prezzi praticati fra controllate e controllante, segnatamente
           - I Motivi del ricorso                                               ai rapporti economici fra la (...) controllante e le due socie-
           1. Con ricorso ritualmente notificato all’Agenzia delle en-          tà controllate (...) e (...) In (...).
           trate, Direzione regionale della Lombardia, la società ricor-       L’Agenzia, infatti, ha praticato il metodo TNMM, pur aven-
           rente ha impugnato l’avviso di accertamento in oggetto in-           do fatto ricorso, per la valutazione degli stessi rapporti in
           dicato, derivato da analogo avviso contestato alla società          diverso periodo d’imposta, al metodo del cost plus.
           (...), nella sua qualità di consolidante della predetta (...)       Inoltre, l’Agenzia non ha prodotto uno studio di compara-
           (consolidata), con il quale si rettificano i prezzi di trasferi-     bilità che abbia approfondito ed analizzato i fattori di com-
           mento relativi a transazioni infragruppo effettuate dalla so-        parabilità per le società individuate come comparabili;
           cietà (...) con soggetti non residenti, svolgendo i seguenti        inoltre nell’avviso di accertamento è riportata l’analisi fun-
           motivi.
                                                                                zionale del gruppo (...) ma non delle singole tested party
           1.1. In via pregiudiziale, si deduce nullità e/o invalidità del-
                                                                                ((...)). L’adozione del metodo del TNMM non può, infatti,
           l’avviso di accertamento laddove lo stesso è stato sottoscrit-
                                                                                prescindere dalla comparabilità dei prodotti e, conseguen-
           to da soggetto diverso dal capo dell’ufficio.
                                                                                temente non è possibile comparare realtà che producono
           (Omissis)
                                                                                beni completamente diversi.
           1.2. Si eccepisce, altresı̀, l’omessa redazione di processo
                                                                                Sul punto, si deduce la differenza tra i prodotti venduti dal-
           verbale di constatazione a conclusione dell’attività di verifi-
           ca, con conseguente violazione del principio del contraddit-         le nove società marocchine, algerine e turche prese a riferi-
           torio preventivo e del diritto alla difesa.                          mento dall’Ufficio rispetto a quelli prodotti dalla società tu-
           (Omissis)                                                            nisina (...) (controllata da (...)): infatti, quest’ultima produce
           1.3. Si eccepisce la nullità, per carenza di motivazione, del-      filtri, mentre le altre nove società producono supporti in
           l’avviso di accertamento, poiché l’Ufficio non avrebbe forni-       acciaio, radiatori, batterie, serbatoi, ecc.
           to adeguata motivazione né in relazione alla scelta del me-         Analoghe differenze sono riscontrate dalla parte per i pro-
           todo adottato - che risulta il metodo TNMM (Transaction              dotti venduti dalle otto società indiane prese a riferimento
           Net Margin Method) -, né in relazione all’individuazione del-       per la consociata indiana (...).
           le società estere da utilizzare come termine di raffronto.          L’analitica consulenza di parte (ing. (...)), poi, ha documen-
           (Omissis)                                                            tato anche la diversità di area geografica delle comparables
           1.4. Nel merito, si premette che l’Ufficio ha contestato i           dell’Agenzia rispetto al mercato nel quale operano le socie-
           prezzi praticati nell’ambito delle transazioni intercorse fra        tà tunisina ((...)) e indiana ((...)) controllate dalla (...):
           la (...) e due società controllate residenti in Tunisia e in In-    (omissis).
           dia: (...),                                                          Si deduce, poi, la significativa differenza che intercorre,
           (Omissis)                                                            sotto il profilo del fatturato, tra controllate tunisina e india-

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                                                                                                              Giurisprudenza

           na della (...) e le società comparables considerate dall’Uffi-     Si tratta dell’applicazione delle disposizioni normative in
           cio, come analiticamente riportato nella perizia di parte.          tema di transfer pricing alla società (...) S.p.A., in qualità di
           Si segnala che le comparables considerate dall’Agenzia delle        società consolidante della (...), avente ad oggetto i rapporti
           entrate presentano elevate oscillazioni dell’NCPM e tratta-         di interscambio commerciale tra la consolidata (...) e le due
           no beni diversi, non essendo garantita l’identità dei beni         controllate - (...) e (...) - e, quindi, a società residenti in Stati
           (nella specie (...) o) dal codice Nace 29.32 (relativo alla fab-    a differente fiscalità ma appartenenti allo stesso gruppo.
           bricazione di parti per (...) o). Il codice Nace 29.32 com-         (Omissis)
           prende varie voci di componentistica per (...) o, che vanno         Rileva la Commissione che l’art. 110, comma 7, del
           dagli airbag, ai cambi, alle marmitte, ai pistoni, alle sospen-     T.U.I.R., è stato modificato dal D.L. n. 50 del 2017 (Omis-
           sioni, per terminare con i parabrezza e i tergicristalli, ma        sis).
           non (...) per auto.                                                 La nuova norma elimina pertanto il riferimento alla deter-
           Inoltre, alcune società dei comparables sono sfornite di siti      minazione dei prezzi di trasferimento sulla base del “valore
           web e una società non è indipendente. Si censura l’operato        normale” (cosı̀ come previsto dall’art. 9 del T.U.I.R.) dei be-
           dell’Ufficio che non ha analizzato quali fossero i mercati di       ni ceduti e dei beni e servizi prestati e ricevuti, sostituendo
           approvvigionamento delle materie prime, quali fossero le            lo stesso con il riferimento al principio di libera concorren-
           politiche di vendita, e quali fossero i mercati di sbocco del-      za in linea con l’art. 9 del Modello di Convenzione OCSE. Il
           le società ritenute comparabili, per capire se effettivamente      riferimento è, quindi, alle condizioni ed ai prezzi che sareb-
           ci fossero degli elementi che potessero giustificare la com-        bero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in con-
           parazione effettuata.                                               dizioni di libera concorrenza ed in circostanze comparabi-
           Si ribadisce, poi, la convenienza economica degli acquisti          li.
           effettuati presso le società tunisina e indiana: (omissis).        Come illustrato nella Relazione tecnica al D.L. n. 50 del
           Si richiamano le conclusioni del CT di parte e si conclude          2017, “la nuova formulazione richiama gli orientamenti in-
           per la esclusione di intenti elusivi nella specie, essendo le       terpretativi già adottati nella prassi amministrativa in sede
           operazioni, invece, finalizzate a consentire la sopravviven-        di introduzione degli oneri documentali in materia di prez-
           za del gruppo, tenuto conto dei costi di produzione italiani        zi di trasferimento e, confermando il richiamo al principio
           non più compatibili con i prezzi imposti dalla clientela. A        di libera concorrenza, cosı̀ come declinato nella sede del-
           tal proposito si fa presente che i filtri in oggetto erano e so-    l’OCSE, attribuisce flessibilità nell’adozione di metodi di
           no destinati al primo impianto presso le più importanti ca-        valutazione che meglio rispondano alle dinamiche negozia-
           se automobilistiche europee e pertanto il loro costo doveva         li del mercato”.
           risultare competitivo con l’offerta di tutti i produttori di fil-   (Omissis)
           tri internazionali.                                                 Anche sulla base di tale nuova formulazione della norma,
           La circostanza, poi, che parte del reddito rimanga in capo          la più recente giurisprudenza ha modificato il precedente
           ai soggetti esteri - segnalata dall’Ufficio a base del presunto     orientamento, che interpretava l’art. 110 co. 7 T.U.I.R. co-
           intento elusivo - è definita dalla parte irrilevante, dato che     me clausola antielusiva volta ad impedire che, attraverso la
           il gruppo (...) è composto da numerose società, che opera-        manipolazione dei prezzi di trasferimento, l’impresa eluda
           no in settori differenti ed esercitano le loro attività anche      la normativa ottenendo un vantaggio fiscale indebito. In tal
           in mercati e continenti diversi (Italia, Europa e resto del         senso si richiedeva all’Amministrazione finanziaria di pro-
           mondo).                                                             vare che le modalità di determinazione dei prezzi di trasfe-
           Si rileva, poi, che l’Ufficio ha fatto un improprio utilizzo        rimento fossero effettuate al fine di ottenere un vantaggio
           dell’indicatore del ROS, neppure richiamato nelle Linee             fiscale complessivo, consistente nell’aver spostato reddito
           guida OCSE.                                                         imponibile in un Paese caratterizzato da una fiscalità van-
           Quanto alla mancanza di contratti, si segnala che la forni-         taggiosa.
           tura di beni avveniva previo invio di semplici ordini d’ac-         Di recente, invece, l’indirizzo della Suprema Corte privile-
           quisto, metodologia di acquisto che l’Agenzia non ha mai            gia il profilo economico della fattispecie, a garanzia della
           contestato.                                                         corretta attuazione del principio di libera concorrenza, con
           1.5. Si eccepisce, infine, la illegittimità delle sanzioni irro-   conseguenze in ordine all’onere della prova: “Secondo l’o-
           gate in quanto sussisterebbero, comunque, condizioni di             rientamento prevalente di questa Corte (Cass. 16/01/2019,
           incertezza collegate all’applicazione della normativa in ma-        n. 898; 25/06/2019, n. 16948), la normativa in esame non
           teria di transfer pricing.                                          integra una disciplina antielusiva in senso proprio, ma è fi-
           Si chiede annullamento dell’atto, in subordine delle sanzio-        nalizzata alla repressione del fenomeno economico del
           ni, con vittoria di spese.                                          ‘transfer pricing’ (spostamento d’imponibile fiscale a seguito
           - Controdeduzioni della parte resistente                            di operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo
           2. L’Agenzia delle entrate, Direzione Regionale Lombardia,          e soggette a normative nazionali differenti) in sé considera-
           costituita in giudizio, ha impugnato e contestato le dedu-          to, sicché la prova gravante sull’Amministrazione finanzia-
           zioni della ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso.           ria riguarda non il concreto vantaggio fiscale conseguito
           (Omissis)                                                           dal contribuente, ma solo l’esistenza di transazioni, tra im-
           Motivi della decisione                                              prese collegate, ad un prezzo apparentemente inferiore a
           3. La Commissione ritiene il ricorso fondato nei termini            quello normale, mentre incombe sul contribuente, giusta le
           che si illustrano di seguito.                                       regole ordinarie di vicinanza della prova ex art. 2697, cod.
           (Omissis)                                                           civ., ed in materia di deduzioni fiscali, l’onere di dimostrare
           Ciò posto, la censura relativa alla correttezza dell’accerta-      che tali transazioni siano intervenute per valori di mercato
           mento di maggior reddito effettuato dall’Ufficio nei con-           da considerarsi normali alla stregua di quanto specifica-
           fronti della ricorrente, sulla base di una rivalutazione dei        mente previsto dall’art. 9, comma 3, T.U.I.R. (Cass. n. 7493
           costi dei beni commercializzati dalla (...) spa per l’anno          del 15/4/2016; n. 13387 del 30/6/2016; Cass. 27018 del
           2014 nelle transazioni con le controllate tunisina e indiana,       15/11/2017; Cass. n. 18392 del 18/9/2015; Cass. n. 9673 del
           considerati al valore di mercato, previa stima condotta con         19/4/2018). (c) questa stessa giurisprudenza di legittimità
           metodo comparativo, è fondata e merita accoglimento.               ha precisato che la ratio della norma sta nel principio di li-

           il fisco 11/2021                                                                                                               1089
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           Giurisprudenza

           bera concorrenza enunciato nell’art. 9 del Modello di Con-            l’operazione non controllata, cosı̀ da eliminare gli effetti di
           venzione OCSE, il quale prevede la possibilità di sottoporre         tali differenze ai fini della comparazione”.
           a tassazione gli utili derivanti da operazioni infragruppo            L’art. 4 del citato decreto elenca, poi, le metodologie di
           che siano state regolate da condizioni diverse da quelle che          transfer pricing ritenute conformi ai principi di libera con-
           sarebbero state convenute fra imprese indipendenti in tran-           correnza: metodo del confronto prezzo (CUP), metodo del
           sazioni comparabili effettuate sul libero mercato; si tratta,         prezzo di rivendita (Resale Price), metodo del costo maggio-
           quindi, di verificare la sostanza economica dell’operazione           rato (CUT), metodo del margine netto della transazione
           intervenuta e di metterla a confronto con analoghe opera-             (TNMM), metodo di ripartizione degli utili (profit split).
           zioni realizzate, in circostanze comparabili, in condizioni           La norma non pone alcuna gerarchia tra gli stessi, ma
           di libero mercato tra soggetti indipendenti e di valutarne la         esprime preferenza - al comma 3 - per i metodi tradizionali
           conformità a queste;”.                                               basati sulla transazione (CUT, Resale Price e CUP).
           Ancora: “In materia di ‘transfer pricing’ l’Amministrazione           Alla luce della previsione normativa, appare del tutto legit-
           finanziaria ha l’onere di provare l’esistenza di transazioni          timo da parte dell’Ufficio il ricorso al metodo TNMM per
           economiche, tra imprese collegate, ad un prezzo apparente-            l’analisi comparativa in oggetto, ma la motivazione posta a
           mente inferiore a quello normale, ma non anche quello di              fondamento della scelta - a parere della Commissione- è si-
           dimostrare la maggiore fiscalità nazionale o il concreto             curamente censurabile.
           vantaggio fiscale conseguito dal contribuente, perché la             Invero, sostiene l’Ufficio che il metodo predetto presenta il
           normativa di riferimento non è una disciplina antielusiva            vantaggio di tollerare le differenze dei prodotti commercia-
           in senso proprio, mentre spetta al contribuente provare che           lizzati, poiché si basa sulla comparabilità delle funzioni
           la transazione è avvenuta in conformità ai valori di merca-         svolte, valorizzando il profilo funzionale e di rischio dei
           to normali”.                                                          soggetti che partecipano alla transazione oggetto di con-
           Fatta questa premessa, appare di conseguenza del tutto                trollo, e non soffre dei limiti dei metodi tradizionali, quali
           marginale l’assunto dell’Ufficio, che muove proprio dalla             l’utilizzo dei listini prezzi e condizioni delle transazioni.
           considerazione di uno spostamento dei redditi realizzato              Ritiene la Commissione che una tale impostazione non è
           dalla (...) S.p.A. - a partire dall’anno 2010 - verso le società     corretta.
           estere del gruppo, per inferire la sussistenza dell’intento           Pur avendo optato per uno dei metodi non tradizionali, che
           elusivo.                                                              valuta le transazioni effettuate da società simili in termini
                                                                                 di prodotti e funzioni svolte, tuttavia l’Ufficio non ha effet-
           In realtà, il fulcro della disciplina del transfer pricing si rav-
                                                                                 tuato alcuno studio di comparabilità per le società che ha
           visa nella finalità di evitare l’indebita ripartizione dell’im-
                                                                                 individuato sia per la controllata tunisina che per quella in-
           ponibile tra società multinazionali associate, con conse-
                                                                                 diana.
           guente violazione del principio di libera concorrenza.
                                                                                 L’Ufficio ritiene sufficiente la comparabilità delle funzioni
           La deduzione dell’Ufficio, pertanto, non assume valenza
                                                                                 tra le varie società individuate, pur senza motivare in ordi-
           probatoria, tanto più che la consulenza di parte ha giustifi-
                                                                                 ne alla diversità dei prodotti.
           cato con ragioni economiche l’importazione dei prodotti
                                                                                 Al contrario, nel processo di selezione andrebbero presi in
           dalla Tunisia e dall’India, sulla base dei minor costi soppor-
                                                                                 considerazione: i rispettivi vantaggi e svantaggi dei metodi
           tati rispetto ad una produzione domestica, stante la mag-
                                                                                 riconosciuti dall’OCSE; la coerenza del metodo considerato
           gior incidenza delle spese per l’energia e la manodopera
                                                                                 con la natura della transazione controllata; la disponibilità
           italiana.
                                                                                 di informazioni affidabili (in particolar modo sugli elemen-
           (Omissis)
                                                                                 ti comparabili indipendenti), necessaria all’applicazione del
           L’assenza della documentazione attestante la politica di              metodo selezionato e/o degli altri metodi; il grado di com-
           transfer pricing seguita dall’impresa, infatti, non esonera           parabilità tra transazioni controllate e transazioni tra im-
           certamente l’Agenzia dal suo onere probatorio, consistente            prese indipendenti, compresa l’affidabilità degli aggiusta-
           nel giustificare le proprie contestazioni a fondamento della          menti di comparabilità che siano necessari per eliminare le
           ripresa reddituale effettuata, dimostrando di aver selezio-           differenze significative tra di loro.
           nato le transazioni comparabili mediante un’accurata ana-             Nella fattispecie in esame, l’Ufficio non ha fornito alcuna
           lisi funzionale e un’attendibile analisi di comparabilità.           dettagliata descrizione delle attività svolte dalle presunte
           A sua volta il contribuente ha svolto, sia pur successiva-            comparables, tale da superare le obiettive emergenze della
           mente alla contestazione, l’onere probatorio a mezzo con-             consulenza di parte, che ha evidenziato diversità strutturali
           sulenza di parte, dimostrativa della congruità dei prezzi ap-        tra le varie società assunte come comparables e le due con-
           plicati nelle transazioni infragruppo e del loro allineamento         trollate in questione.
           ai valori del mercato rilevante nelle aree geografiche di rife-       (Omissis)
           rimento.                                                              Ebbene, l’Ufficio non spiega il motivo per cui non applica i
           Ritiene la Commissione che l’analisi dell’Ufficio, a cui spet-        metodi tradizionali che consentono di confrontare le tran-
           ta l’onere probatorio, è risultata inadeguata a supportare la        sazioni dei beni e, quindi, di valutare la comparabilità ma-
           legittimità della ripresa reddituale effettuata, e non in gra-       teriale; indi ricorre alla comparabilità funzionale pur senza
           do di superare le obiezioni di parte ricorrente sollevate con         aver dato conto degli illustrati criteri di selezione degli ope-
           riferimento alla prova delle dedotte manipolazioni dei prez-          ratori economici funzionalmente comparabili.
           zi di mercato nelle transazioni infragruppo.                          In difetto di riscontri ed analisi oggettivamente valutabili,
           Nella valutazione comparativa in questione devono aversi              la scelta dei comparables si dimostra arbitraria.
           presenti i criteri dettati dal Decreto 14.5.2018, che definisce       Risulta carente, in particolare, l’illustrazione dei criteri di
           due transazioni comparabili quando “non sussistono diffe-             omogeneità delle condizioni di mercato assunte dall’Ufficio
           renze significative nelle relative condizioni, tali da incidere       a base della individuazione dei comparables, attraverso i
           in maniera rilevante sull’indicatore finanziario utilizzabile         quali ha, poi, determinato la rettifica dei prezzi in contesta-
           in applicazione del metodo più appropriato; in presenza              zione.
           delle differenze di cui sopra, sia possibile effettuare in mo-        Al riguardo, pertinenti e fondate sono le doglianze della ri-
           do accurato rettifiche di comparabilità alle condizioni del-         corrente che ha provato, tramite documentazione riferita

           1090                                                                                                            il fisco 11/2021
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                                                  SIMONE FURIAN - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

                                                                                                               Giurisprudenza

           alla costituzione e oggetto sociale delle società scelte per la      cambi per auto ai tubi idraulici e componenti meccanici
           comparazione dall’Ufficio, la effettiva diversità dei prodotti       più disparati). Il codice Nace 29.32 utilizzato dall’Ufficio
           commercializzati da queste società rispetto alla ricorrente,         per la selezione delle società, infatti, non ricomprende spe-
           come pure la diversità di area geografica nella quale opera-         cificamente i (...) Ciò avrebbe dovuto imporre una maggior
           no e i differenti livelli di fatturato nel triennio 2012-2014.        cura e attenzione nella scelta degli operatori e un maggior
           Ebbene, anche se nel metodo TNMM le differenze nelle ca-              rigore nella individuazione del mercato di riferimento.
           ratteristiche dei beni o dei servizi sono meno rilevanti ri-          Le società, poi, risultano distanti centinaia di chilometri
           spetto ai metodi tradizionali, tuttavia le Linee guida OCSE           dalle controllate in questione, sia in India che nella fascia
           - recepite nel citato Decreto 14.5.18 - prescrivono di tenere         di operatività della tunisina (...), in mercati che presentano
           sempre in considerazione la comparabilità delle caratteri-           condizioni e fattori economici diversi tra loro.
           stiche dei beni o dei servizi, dal momento che le differenze          Per alcune di esse, inoltre, non è presente il sito web e per
           di prodotti potrebbero comportare o riflettere differenti             una società (la n. 6 delle comparables con (...)) difetta il re-
           funzioni svolte, beni utilizzati e/o rischi assunti dalla parte       quisito dell’indipendenza, risultando far parte di un gruppo
           testata (tested party).                                               industriale.
           Con riferimento alle condizioni economiche, le Guidelines             Completamente disallineato dal livello di fatturato delle
           OCSE affermano che è necessario procedere ad una verifi-             controllate (...) infine, è risultato il campione di società in-
           ca circa l’omogeneità dei mercati nei quali l’impresa asso-          dividuato dall’Ufficio, che ha presentato variazioni di fattu-
           ciata testata e l’impresa indipendente operano. Ciò al fine          rato di gran lunga differenti sia per la comparazione in fa-
           di appurare se e come le eventuali differenze esistenti non           scia mediterranea che indiana. Ciò ha determinato una
           abbiano effetti rilevanti sul prezzo di libera concorrenza o          conseguente alterazione nel risultato finale della compara-
           possano essere eliminate. Le condizioni economiche, rile-             zione, che ha ritenuto omogenee società che presentavano
           vanti per valutare la comparabilità di mercato, riguardano           oscillazioni di redditività fino al 44,08% (percento) (nel ca-
           l’ubicazione geografica, l’ampiezza, il grado di concorrenza          so della controllata indiana).
           e le relative posizioni dei competitors, la disponibilità e i ri-    A fronte di tali palesi disomogeneità, l’Agenzia delle entrate
           schi per l’utilizzo di beni e servizi succedanei, i livelli di of-    ha applicato - quale fattore correttivo - il criterio della me-
           ferta e di domanda, le regolamentazioni amministrative, i             diana, pur previsto dalle Linee guida OCSE, il quale, tutta-
           costi di trasporto e quelli dei fattori produttivi, la data e la      via, operando come semplice media statistica in un insieme
           durata delle transazioni.                                             di dati, non è in grado di sopperire alla evidente disomoge-
           Con riferimento alle strategie aziendali, le Guidelines OCSE          neità di redditività individuata nella selezione delle compa-
           affermano che è necessario comprendere e tenere in consi-            rables.
           derazione i vari aspetti tipici della vita di un’impresa quali        In conclusione, la carenza dei requisiti e presupposti che
           l’innovazione, lo sviluppo ed il lancio di un nuovo prodotto,         legittimano il ricorso all’applicabilità della disciplina del
           il grado di diversificazione, l’avversione (ovvero la tenden-         tranfer pricing nella rettifica del prezzo delle transazioni,
           za) ad assumere rischi, la valutazione dei cambiamenti po-            rende invalido l’accertamento impugnato, che, per l’effetto,
           litici, l’impatto delle normative sul lavoro ed altri fattori         deve essere annullato.
           che influenzano l’attività dell’impresa.                             (Omissis)
           (Omissis)
           Le società individuate dall’Ufficio, come risulta dall’analiti-                                   P.Q.M.
           ca consulenza di parte, producono beni diversi dai (...)
           commercializzati dalla ricorrente, e spesso assolutamente             La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l’avviso im-
           disomogenei tra loro e di varia tipologia (che vanno dai ri-          pugnato.

                                                                      Commento
                                                   di Fabio Gallio (*) e Pierantonio Longo (**)

           La Commissione tributaria provinciale di Mila-                        entrate, con il quale l’Ufficio ha contestato (1) la
           no si è nuovamente espressa in ordine alla deli-                     presunta violazione della disciplina relativa ai
           cata tematica del transfer pricing. Lo ha fatto                       prezzi di trasferimento.
           con la sentenza n. 262/2021 in commento.                              Nello specifico l’Agenzia delle entrate ha conte-
           La controversia è stata originata dalla notifica                     stato (sia in capo alla consolidante in qualità di
           di un avviso di accertamento dell’Agenzia delle                       coobbligata in solido con la consolidata, sia alla

               (*) Cultore di Diritto tributario presso Università degli Stu-   da parte della Commissione tributaria provinciale di Milano)
           di di Trieste, Avvocato, Dottore commercialista e Revisore lega-      in ragione di quanto stabilito dall’art. 40-bis del D.P.R. n.
           le in Padova.                                                         600/1973. La citata sentenza è stata emessa dalla Commissione
               (**) Dottore commercialista in Padova.                            in esame successivamente alla sentenza n. 3115 del 17 dicem-
               (1) Nel caso di specie l’Ufficio aveva contestato la violazione   bre 2020 della medesima Commissione (relativa alla società
           in capo a una società del gruppo e aveva proceduto con la noti-      consolidata, presunta autrice della ipotizzata violazione; anche
           fica dell’avviso di accertamento anche alla consolidante (per la      tale sentenza ha sancito l’illegittimità della ripresa a tassazione
           quale è stata emessa la sentenza n. 262 del 17 dicembre 2020         avanzata dall’Agenzia delle entrate).

           il fisco 11/2021                                                                                                               1091
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                                                  SIMONE FURIAN - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

           Giurisprudenza

           consolidata in quanto presunta autrice della                           rio fornito ampia dimostrazione in ordine alla
           violazione) il fatto che una società consolidata                      congruità dei prezzi applicati nell’ambito delle
           del gruppo aveva proceduto con l’acquisto di al-                       transazioni infragruppo tra la consolidata e le
           cuni beni dalle proprie controllate tunisina e in-                     controllate indiana e tunisina. Inoltre, il Colle-
           diana e avrebbe dedotto i relativi costi conside-                      gio milanese ha altresı̀ dato particolare rilievo
           rando valori che non sarebbero stati conformi                          al fatto che l’importazione di prodotti dalle sud-
           alla disciplina sui prezzi di trasferimento (i va-                     dette controllate (indiana e tunisina) era giusti-
           lori sarebbero stati, secondo l’Agenzia, ecceden-                      ficata anche sotto il profilo strettamente econo-
           ti il prezzo di libera concorrenza). L’Ufficio,                        mico (la produzione domestica avrebbe com-
           conseguentemente, procedeva con la variazione                          portato in capo alla consolidata il sostenimento
           in aumento di tali costi.                                              di maggiori costi stante in particolare la mag-
           Ai fini della ripresa a tassazione, tra le varie me-                   giore incidenza di spese per l’energia e la mano-
           todologie a disposizione (2), l’ente impositore                        dopera).
           ha optato per l’adozione della metodologia del                         I Primi giudici hanno pertanto rilevato che se è
           TNMM (Transactional net margin method - me-                            pur vero che la metodologia del TNMM tolleri
           todo basato sul margine netto della transazio-                         alcune differenze nelle caratteristiche di beni e
           ne), il quale esamina il margine netto relativo                        dei servizi (rispetto alle metodologie più tradi-
           ad una base adeguata (costi, ricavi, attivi, ecc.)                     zionali), è altrettanto vero che deve essere co-
           che un contribuente realizza da una transazione                        munque garantita la comparabilità dei prodotti
           intercompany.                                                          e dei servizi, anche in ossequio a quanto stabili-
           Malgrado la società consolidata (presunta autri-                      to dall’OCSE nelle proprie Linee guida in mate-
           ce della ipotizzata violazione) non avesse predi-                      ria di prezzi di trasferimento (5). Differenze di
           sposto la documentazione relativa ai prezzi di                         prodotti o di servizi riflettono invero differenti
           trasferimento (3), i Primi giudici milanesi han-                       funzioni svolte, rischi assunti e/o beni utilizzati
           no deciso per l’accoglimento del ricorso presen-                       dalla tested party.
           tato, dichiarando conseguentemente l’illegitti-                        La pronuncia in esame si allinea peraltro ad al-
           mità della ripresa a tassazione avanzata dall’A-                      tre pronunce che hanno confermato come non
           genzia delle entrate (4).                                              possano essere considerati (e vanno pertanto
           Ai fini della propria decisione (ripresa a tassa-                      esclusi dall’analisi dei prezzi di trasferimento)
           zione infondata e illegittima) il Collegio giudi-                      quei soggetti che effettuano transazioni e la cui
           cante ha considerato di fondamentale importan-                         peculiarità della tipologia dei beni o dei servizi
           za il fatto che l’Ufficio, nell’ambito dei propri                      resi renda impossibile (o quantomeno incon-
           “studi di comparabilità”, avesse fatto riferimen-                     gruo) il confronto (6).
           to ad altri soggetti stranieri che non erano affat-                    Ancora per quanto attiene la tematica dei prezzi
           to comparabili, né in termini di mercati di rife-                     di trasferimento, va rammentato che, nell’ordi-
           rimento, né in termini di prodotti realizzati, né                    namento giuridico italiano, la relativa disciplina
           in termini di fatturato, alle società indiana e tu-                   è contenuta all’interno dell’art. 110, settimo
           nisina con le quali la consolidata aveva intratte-                     comma, del T.U.I.R., recentemente oggetto di
           nuto rapporti commerciali nel periodo d’impo-                          modifiche (7) (8), da parte dell’art. 59, primo
           sta oggetto di contestazione.                                          comma, D.L. 24 aprile 2017, n. 50.
           La Commissione ha peraltro rilevato come la                            La finalità della disciplina de qua consiste nella
           consolidata e la consolidante avessero al contra-                      repressione del fenomeno economico del tran-

              (2) CUP (metodo del confronto del prezzo), RPM (metodo              consolidata avverso gli avvisi di accertamento in materia di
           del prezzo di rivendita), cost plus (metodo del costo maggiora-        IRES e IRAP.
           to), PSM (profit split method), TNMM (metodo del margine net-              (5) A mero titolo esemplificativo, la verifica in ordine alla
           to della transazione).                                                 omogeneità dei mercati in cui operano l’impresa associata te-
              (3) Cfr. il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 23         stata e l’impresa indipendente è considerata come essenziale
           novembre 2020, n. 360494, il quale ha dato attuazione alla di-         base di partenza dalle Linee guida OCSE relative ai prezzi di
           sciplina di cui all’art. 1, comma 6, e all’art. 2, comma 4- ter, del   trasferimento.
           D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la documenta-                 (6) Cosı̀ Comm. trib. reg. Lombardia, 11 giugno 2020, n.
           zione idonea a consentire il riscontro della conformità al prin-      977.
           cipio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di tra-          (7) Per un maggiore approfondimento su questo argomento,
           sferimento praticati dalle imprese multinazionali.                     si rinvia alla circolare Assonime n. 17/2017.
              (4) Con separata sentenza (n. 3115 del 17 dicembre 2020,                (8) Anche la circolare della Guardia di Finanza n. 1/2018 si è
           depositata in data 29 dicembre 2020) la Commissione tributa-           occupata delle modifiche normative alla normativa in esame.
           ria provinciale di Milano aveva accolto i ricorsi della società

           1092                                                                                                               il fisco 11/2021
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                                               SIMONE FURIAN - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

                                                                                                          Giurisprudenza

           sfer pricing (spostamento d’imponibile fiscale a                  - termini contrattuali delle operazioni;
           seguito di operazioni tra società appartenenti al                - funzioni svolte da ciascuna delle parti coinvol-
           medesimo gruppo e soggette a normative nazio-                     te nelle operazioni, tenendo conto dei beni stru-
           nali differenti) in sé considerato. Non integra                  mentali utilizzati e dei rischi assunti, inclusi il
           affatto una disciplina antielusiva in senso pro-                  modo in cui queste funzioni si collegano alla
           prio, come peraltro confermato anche a livello                    più ampia generazione del valore all’interno del
           giurisprudenziale. In ragione di ciò l’onere pro-                gruppo multinazionale cui le parti appartengo-
           batorio che grava sull’Amministrazione finan-                     no, le circostanze che caratterizzano l’operazio-
           ziaria concerne l’esistenza di transazioni, tra                   ne e le consuetudini del settore;
           imprese collegate, ad un prezzo apparentemen-                     - caratteristiche dei beni ceduti e dei servizi pre-
           te inferiore a quello normale. Al contrario, spet-                stati;
           ta al contribuente dimostrare che le transazioni                  - circostanze economiche delle parti e le condi-
           oggetto di contestazione da parte dell’Ufficio so-                zioni di mercato in cui esse operano;
           no in realtà avvenute a valori di mercato e con-                 - strategie aziendali perseguite dalle parti.
           seguentemente vanno considerate a valori nor-                     Viene pertanto uniformato il concetto di “prez-
           mali in ragione di quanto previsto in modo spe-                   zo giusto” al principio di libera concorrenza
           cifico dall’art. 9, terzo comma, del T.U.I.R. (9).                consigliato in via primaria dall’OCSE per la de-
           Non sussistono pertanto i presupposti per la ri-                  terminazione della congruità del prezzo di tra-
           presa a tassazione in difetto di prova, a carico                  sferimento. Il prezzo relativo alla transazione
           dell’Ufficio, dello scostamento dal valore nor-                   infragruppo deve coincidere (o essere quanto-
           male (10).                                                        meno similare) al prezzo che sarebbe stato pat-
           L’attuale versione del citato art. 110, settimo                   tuito per transazioni assimilabili da terze im-
           comma, prevede che le maggiori componenti di                      prese indipendenti.
           reddito siano determinate con riferimento alle                    Ciò detto, va rammentato che sono stati elabo-
           condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattui-                rati diversi criteri per la verifica della correttez-
           ti fra soggetti indipendenti operanti in condizio-                za della determinazione dei prezzi di trasferi-
           ni di libera concorrenza, nonché in circostanze                  mento: metodi basati sulla transazione (metodo
           comparabili.                                                      del confronto del prezzo, metodo del costo mag-
           Rispetto alla precedente versione della norma è                  giorato, metodo del prezzo di rivendita), metodi
           stato enfatizzato l’elemento della comparabilità                 basati sugli utili (metodo della ripartizione dei
           quale elemento imprescindibile nell’analisi delle                 profitti globali, metodo della comparazione dei
           transazioni.                                                      profitti, metodo della redditività del capitale in-
           E non va peraltro sottaciuto il fatto che il Mini-                vestito) (11).
           stro dell’Economia e delle Finanze ha fornito le                  Per il metodo del confronto del prezzo il suindi-
           Linee guida per l’applicazione della nuova nor-                   cato decreto del Ministro dell’Economia e delle
           mativa in materia di transfer pricing con il De-                  Finanze esprime una chiara preferenza, eviden-
           creto del 14 maggio 2018, nel quale ha altresı̀                   ziando al contempo che la presenza di elementi
           definito la nozione di comparabilità.                            comparabili rappresenta l’elemento basilare per
           Nello specifico il decreto stabilisce che, tra le                 procedere con l’analisi dei prezzi di trasferimen-
           transazioni prese a riferimento, non ci debbano                   to.
           essere differenze significative, ossia tali da inci-              Il confronto dei prezzi non è possibile in assen-
           dere sui prezzi delle transazioni analizzate o su                 za di elementi comparabili.
           altri indicatori finanziari. Bisognerà procedere                 E ciò è stato confermato anche dall’Agenzia del-
           con le opportune rettifiche nell’ipotesi in cui ve-               le entrate (12), secondo cui l’analisi di compara-
           nissero constatate alcune diversità.                             bilità deve riguardare:
           Ed è necessario far riferimento ai seguenti fat-                 1) le caratteristiche dei beni e dei servizi;
           tori rilevanti, al fine di determinare la compara-                2) le funzioni svolte, i rischi assunti ed i beni
           bilità tra due o più operazioni:                                strumentali utilizzati;

              (9) Cfr. Cass., ord. 18 giugno 2020, n. 11837.                 istruzioni con la circolare n. 1/2018.
              (10) Cfr. Cass., ord. 12 gennaio 2021, n. 230.                     (12) Successivamente sono stati emessi il Provvedimento del
              (11) Il Ministero delle Finanze ha fornito utili indicazioni   Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 settembre 2010, prot.
           sul fenomeno del transfer pricing nelle ormai datate C.M. n.      n. 2010/137654, la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 58/E
           32/9/2267 del 22 settembre 1980 e n. 42/12/1587 del 12 dicem-     del 15 dicembre 2010, e la circolare dell’Agenzia delle dogane
           bre 1981. Anche la Guardia di Finanza ha emesso le proprie        n. 16/D del 6 novembre 2015.

           il fisco 11/2021                                                                                                         1093
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           Giurisprudenza

           3) i termini contrattuali;                                        - all’interno del paragrafo 2.47 si legge: “come
           4) le condizioni economiche ed in particolare i                   nel caso del metodo del prezzo di rivendita (ve-
           lineamenti generali dei mercati di riferimento,                   dasi paragrafo 2.34), quando esistono differenze
           siano essi di approvvigionamento, transito o                      sostanziali che incidono ulteriormente sui cost
           sbocco;                                                           plus mark up ottenuti nel corso delle transazio-
           5) le strategie d’impresa.                                        ni controllate sul libero mercato ... dovrebbero
           Anche secondo l’Agenzia delle entrate, pertanto,                  essere apportate le correzioni per tener conto di
           per giustificare eventuali riprese a tassazione                   tali differenze. La misura e l’affidabilità di dette
           nei confronti dei contribuenti, è necessario che                 correzioni influenzeranno la relativa affidabilità
           l’analisi sia basata su elementi comparabili.                     delle analisi effettuate secondo il metodo del co-
           La scelta del metodo di determinazione del                        sto maggiorato applicato in determinati casi”;
           prezzo maggiormente idoneo alla specifica casi-                   - il paragrafo 2.64 del commentario OCSE affer-
           stica, dei comparables in funzione del mercato e                  ma che “il metodo basato sul margine netto del-
           dei prodotti realizzati (ovvero dei servizi presta-               la transazione opera in maniera simile ai meto-
           ti), è stata confermata anche a livello giurispru-               di del costo maggiorato e del prezzo di rivendi-
           denziale (13).                                                    ta. Tale similarità sta ad indicare che, ai fini di
           Diverse sono le pronunce della giurisprudenza                     un’applicazione affidabile, il metodo basato sul
           che hanno sancito l’infondatezza della pretesa                    margine netto della transazione deve seguire in
           avanzata dall’Agenzia delle entrate in ragione                    maniera conforme i parametri di applicazione
           del fatto che l’analisi sui prezzi di trasferimento               dei metodi del costo maggiorato e del prezzo di
           effettuata dall’ente impositore non era basata su                 rivendita”. Tali criteri, come è stato già esposto,
           elementi comparabili (14). Non va sottaciuto a                    richiedono un’analisi di comparabilità fondata
           tal proposito che la Corte di cassazione ha ac-                   su elementi similari tra le società prese a riferi-
           colto i motivi di ricorso di un contribuente che                  mento, compresa quella basata sulla similarità
           aveva impugnato la sentenza emessa dai giudici                    dei prodotti;
           di secondo grado, in ragione del fatto che note-                  - il paragrafo 2.75 richiede un elevato livello di
           voli erano le differenze in particolare per quan-                 similarità in relazione a numerosi aspetti del-
           to attiene ai prodotti considerati (15).                          l’impresa associata e dell’impresa indipendente
           In caso contrario, vi sarebbe una violazione del-                 coinvolte nelle transazioni, affinché possano
           la normativa contenuta nell’art. 110, settimo                     considerarsi comparabili le transazioni collega-
           comma, del T.U.I.R.                                               te. Gli indicatori di utile netto possono essere
           Anche le Linee guida dell’OCSE (16) conferma-                     influenzati in modo significativo da diverse ti-
           no l’importanza dell’elemento della comparabi-                    pologie di fattori, quali ad esempio i prodotti e
           lità nell’analisi dei prezzi di trasferimento. Nello             le funzioni.
           specifico:                                                        Anche l’OCSE conferma il fatto che le analisi
           - nel paragrafo 2.29 viene affermato: “Sulla base                 sui prezzi di trasferimento non possono essere
           dei principi menzionati al capitolo 1, la transa-                 considerate attendibili nell’ipotesi in cui si ren-
           zione sul libero mercato può essere paragonata                   dano necessari interventi correttivi rilevanti per
           a una transazione controllata (costituisce cioè                  far fronte alle differenze sussistenti fra i beni da
           una transazione comparabile sul libero merca-                     confrontare.
           to) ai fini del metodo del prezzo di rivendita se                 E si tratta di considerazioni valevoli anche nel-
           viene soddisfatta una delle due seguenti condi-                   l’ipotesi in cui le attività esercitate dalle società
           zioni” e cioè non esistono differenze tra le tran-               prese a confronto siano comprese nello stesso
           sazioni comparate o sono possibili correzioni                     codice Ateco (17), nonché nel caso in cui venga-
           ragionevolmente adeguate per eliminare gli ef-                    no utilizzati metodi alternativi rispetto a quelli
           fetti di dette differenze;                                        tradizionali, come quello del TNMM (18).

              (13) Comm. trib. reg. Lombardia 7 giugno 2011, n. 69.             (16) Del mese di luglio 2017.
              (14) Comm. trib. prov. di Milano 18 dicembre 2017, n. 7038,       (17) Comm. trib. reg. Lombardia 9 luglio 2015, n. 3165.
           e Id. 18 aprile 2017, n. 2961.                                       (18) Comm. trib. reg. Lombardia 28 gennaio 2016, n. 539 e
              (15) Con la sentenza 21 luglio 2015, n. 15282.                 Id. 7 luglio 2016, n. 4904.

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