Tassa sui rifiuti Informazioni, scadenze, adempimenti tariffe e agevolazioni - Comune Spilimbergo

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Tassa sui rifiuti Informazioni, scadenze, adempimenti tariffe e agevolazioni - Comune Spilimbergo
Tassa sui rifiuti
                                          Informazioni, scadenze, adempimenti
                                                 tariffe e agevolazioni.

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        Nella seduta del 29 giugno scorso il Consiglio comunale con deliberazione n.34, ha approvato le
modifiche a Regolamento istitutivo della tassa sui rifiuti (TARI), resosi necessario a seguito delle modifiche
introdotte dal D.lgs 116/2020. Con proprio atto n.35 sono state approvate le Tariffe 2021 destinate a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come risultanti dal Piano economico
finanziario 2021 validato dalla competente Autorità regionale (AUSIR), confermando quelle applicate nel 2020.
E’ stato possibile confermare le riduzioni ed agevolazioni applicate nel 2020 alle utenze domestiche e non
domestiche che hanno subito in modo particolare gli effetti delle restrizioni da Covid 19, utilizzando in parte i
trasferimenti erariali ed in parte con fondi del Bilancio comunale. Le agevolazioni pari al 50%, 80% e 100%
della quota variabile tariffaria saranno applicate d’ufficio alle utenze non domestiche in base alla categoria
tariffaria di appartenenza. Alle utenze domestiche la riduzione del 50% della quota variabile TARI andrà a
beneficio dei titolari di carta famiglia regionale in corso di validità nell’anno 2021, sulla base dei dati in
possesso del Servizio sociale comunale.

La TARI è gestita direttamente dal Comune al quale ci si potrà rivolgere per tutte le dichiarazioni e
comunicazioni attinenti a nuove utenze, variazioni, cessazioni.

•       Le principali caratteristiche della TARI.
Presupposto impositivo

Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree
scoperte operative a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani la cui superficie insiste,
interamente o prevalentemente, sul territorio comunale; ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie
dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Base imponibile

Per tutte le unità immobiliari, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali
e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel
catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, l’utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI
decorrerà dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore
dell’Agenzia dell’Entrate.

Il Comune determina, con Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.
446/1997, la disciplina per l'applicazione del tributo con particolare riguardo a:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
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4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva
   della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva
   difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera
   superficie su cui l'attività viene svolta.

I servizi tributari relativi alla tassa rifiuti (TARI) che prevedono il ricevimento del pubblico sono svolti nel
rispetto di quanto previsto dalle linee guida nazionali emanate per far fronte all'emergenza covid19 nei
seguenti modi:

    •   per via telematica, agli indirizzi di posta elettronica, per informazioni ed inoltro delle pratiche TARI
        (dichiarazioni originarie, variazioni, cessazioni, istanze di rimborso, ecc.), utilizzando l’apposita
        modulistica reperibile sul sito e corredata della relativa documentazione;
    •   telefonicamente, per informazioni ed assistenza oppure su appuntamento telefonando ai numeri ai
        numeri 0427 591240 – 0427 591241.

    Invio telematico avviso di pagamento TARI

    Modalità per ricevere l'invito di pagamento 2021 in via telematica: l'invito al pagamento con relativi
    F24 precompilati può essere inviato tramite posta elettronica o PEC comunicando all'ufficio con
    mail (tributi@comune.spilimbergo.pn.it) o con PEC comune.spilimbergo@certgov.fvg.it. il proprio
    indirizzo mail o PEC (modulo per la richiesta)

    •    CHI deve pagare la TARI
La TARI – TASSA sui RIFIUTI - è dovuta da chiunque possegga, occupi o detenga a qualsiasi titolo
locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il tributo da corrispondere è commisurato ad anno solare e computato in base al numero di giorni di
effettiva occupazione dei locali.

Se i locali da tassare sono occupati per meno di sei mesi nel corso dell’anno solare, la TARI è dovuta
dal possessore dei locali (proprietario, usufruttuario, titolare del diritto di uso, abitazione, superficie).

La TARI è dovuta dalle:

•   Utenze Domestiche - locali ad uso abitativo e relative pertinenze (cantina, garage, deposito, ecc.)
•   Utenze Non Domestiche attività produttive, commerciali, di servizi, enti e associazioni.

• Come si calcola la TARI per le Utenze Domestiche
La tariffa da applicare varia in ragione del numero degli occupanti.
La tassa si compone di una parte variabile, determinata dal numero degli occupanti, e di una parte fissa,
ottenuta moltiplicando la tariffa fissa per la superficie tassata.

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Le tariffe TARI per l'anno in corso sono le seguenti:

                              TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE – anno 2021
    COMPOSIZION E              COEFFICIENTE           COEFFICIENTE                TARIFFA                TARIFFA
       NUCLEO                 Quota fissa (Ka)        Quota variabile (Kb)       Quota fissa           Quota variabile
      FAMILIARE                                                                    €/mq                       €

          1                          0,80                      0,80                0,549                   42.50
          2                          0,94                      1,60                0,645                   84.99
          3                          1,05                      2,05                0,721                  108.90
          4                          1,14                      2,60                0,783                  138.11
          5                          1,23                      3,25                0,844                  172.64
        6 o più                      1,30                      3,75                0,892                  199.20

• Come si calcola la TARI per le Utenze non Domestiche
La tariffa da applicare varia in ragione dell’attività svolta, con riferimento al codice ATECO prevalente e la superficie
occupata.
Le tariffe TARI per l'anno in corso sono le seguenti:

                                                                     TARIFFA       TARIFFA QUOTA             TARIFFA
 Cod              DESCRIZIONE CATEGORIA
                                                                   QUOTA FISSA       VARIABILE               TOTALE
 Cat                                                                €/mq                €/mq                  €/mq
   1      Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di                   0,619              0,568                    1,186
          culto, enti pubblici

   2      Cinematografi e teatri                                        0,553              0,504                    1,057
   3      Autorimesse, magazzini senza vendita                          0,714              0,655                    1,368
          diretta
   4      Campeggi,      distributori       carburanti,                 1,132              1,037                    2,169
          impianti sportivi e palestre
   5      Stabilimenti balneary                                         0,823              0,751                    1,574
   6      Esposizioni, autosaloni                                       0,656              0,607                    1,263
   7      Alberghi con ristorante, attività ricettive con               1,883              1.709                    3,611
          ristorazione
   8      Alberghi senza ristorante, bed &                              1.356              1,232                    2,601
          breakfast, affittacamere
   9      Case di cura e riposo, convitti, caserme                      1,576              1,426                    3,017

   10     Ospedali                                                      1,631              1,477                    3,124
   11     Uffici, agenzie.                                              1,955              1.772                    3,746

   12     Banche ed istituti di credito, studi                          0785               0.724                    1.508
          professionali
   13         Negozi di abbigliamento e articoli sportivi,              1,814              1,662                    3,475
              calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e
              altri beni durevoli,

                                                                                                                         3
14      Edicole, farmacie, tabaccai, erboristeria,                  2,315                    2,126                       4,442
           ricevitorie, ottica, e foto, profumerie,
           gioiellerie, ortopedie e sanitarie, plurilicenze

   15      Negozi di antiquariato cappelli, filatelia,                 1,068                    0,980                       2,047
           ombrelli, tappeti, tende e tessuti

   16      Banchi di mercato beni durevoli                             2,112                    1,934                       4,046
   17      Attività artigianali tipo botteghe: barbiere,               1,603                    1,516                       3,118
           estetista, parrucchiere, servizi alla persona

   18      Attività artigianali tipo botteghe: elettricista,           1,190                    1,096                       2,286
           fabbro,     falegname,     idraulico,   fabbro,
           riparazione beni di consumo

   19      Autofficine, carrozzerie, elettrauto,                       1,814                    1,662                       3,475
           Gommisti
   20      Attività industriali con capannoni di                       0,836                    0,767                       1,603
           produzione

   21      Attività artigianali di produzione di beni                  1,055                    0,965                       2,019
           specifici

   22      Ristoranti, osterie, pizzerie, pub, trattorie,              5,737                    5,257                      10,994
           agriturismo

   23      Birrerie, amburgherie, mense, self-service                  4,991                    4,578                       9,569

   24      Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, enoteche                4,039                    3,733                       7,772
   25      Generi alimentari: macellerie, pane e pasta,                3,074                    2,821                       5,895
           salumi e formaggi, supermercati
   26      Plurilicenze alimentari e/o miste                           2,669                    2,446                      5,115
   27      Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza                7,384                    6,763                     14,147
           al taglio
   28      Ipermercati di generi misti                                 2,766                    2,537                      5,303
   29      Banchi di mercato generi alimentari                         6,702                    6,149                     12,850
   30      Discoteche, night club, sale giochi                         2,233                    2,051                      4.284

  Alla tassa così calcolata si applica inoltre il 4% per il tributo regionale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione
                                  ed igiene ambientale previsto dal D. Lgs. 30/12/1992 n. 504.

    • Quando e come si paga la TARI
La TARI dovuta per l’anno 2021 si paga, in due rate con scadenza 30 settembre 2021 e 31 marzo 2022.

E’ possibile eseguire il versamento in unica soluzione, utilizzando entrambi i modelli F24, entro la scadenza
della prima rata (30 settembre 2021)
Per agevolare quanto più possibile il contribuente nella ricezione e gestione del modello per il versamento
della TARI, è possibile sostituire la vecchia modalità di trasmissione tramite posta ordinaria con l’inoltro della
documentazione via mail. A tal fine basta inviare, dall’indirizzo email presso il quale si vuole ricevere la
documentazione, una email a tributi@comune.spilimbergo.pn.it contenente cognome e nome del
contribuente e relativo codice fiscale per le persone fisiche e ditte individuali, denominazione sociale e
codice fiscale per le persone giuridiche.                                                                      4
Il pagamento può essere effettuato presso gli sportelli bancari, postali, edicole convenzionate, tramite home
banking e pago Pa.

 I RESIDENTI ALL’ESTERO possono effettuare i versamenti con bonifico bancario sulla CASSA CENTRALE
 BANCA, credito cooperativo del Nord Est S.P.A - sul seguente conto corrente bancario: BIC –
 CCRTIT2TXXX - IBAN IT 82 D 03599 01800 000000139259 con causale il CODICE FISCALE e la sigla “TARI
 2020”. Copia del pagamento deve essere inoltrata al Comune.

    • Dichiarazioni TARI per le UTENZE DOMESTICHE
Cosa è obbligatorio comunicare agli uffici

Gli utenti devono comunicare in ogni caso all’Ufficio Tributi:
    •   l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
    •   la sussistenza delle condizioni per ottenere esenzioni, agevolazioni o riduzioni: le riduzioni riguardanti i
        componenti temporaneamente domiciliati altrove per un periodo non inferiore ai sei mesi, per:
        svolgimento di servizio di volontariato; attività lavorativa prestata all’estero; attività di studio in altro
        comune; nel caso di degenze o ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri
        socio-educativi, istituti penitenziari. Come comunicarlo: compilare il modulo “Dichiarazione utenze
        domestiche” e allegare documentazione dimostrativa (esempio il contratto d’affitto, certificato di
        ricovero, attestato di frequenza, ecc.).
    •   il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
    •   le variazioni che riguardano occupanti coabitanti che non fanno parte del nucleo familiare (badanti,
        colf, altri). Tutte le variazioni anagrafiche relative al numero dei componenti il nucleo familiare sono
        applicate d’ufficio, senza necessità di comunicazione da parte degli utenti.
    •   le riduzioni riguardanti i componenti temporaneamente domiciliati altrove per un periodo non
        inferiore ai sei mesi, per: svolgimento di servizio di volontariato; attività lavorativa prestata all’estero;
        attività di studio in altro comune; nel caso di degenze o ricoverati presso case di cura o di riposo,
        comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari.
Per effettuare l'iscrizione o una variazione (ad esempio per cambio abitazione) il contribuente può inviare il
modulo via mail (tributi@comune.spilimbergo.pn.it) o pec (comune.sopilimbergo@cert.gov.fvg.it), oppure
all’Ufficio Tributi del Comune.

    • Indicazioni per la presentazione o l’aggiornamento delle
        denunce TARI per le Utenze non domestiche
Il Decreto legge n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici,
di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” (il cosiddetto “Decreto
Sostegni”) del 23 marzo, oltre alle misure di sostegno economico, prevede anche importanti
disposizioni su TARI (tassa sui rifiuti) e Tariffa corrispettiva (la tariffa per la quantità dei rifiuti
conferiti, laddove i Comuni abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale).

L’articolo 30, comma 5 del Decreto, infatti, prevede che in deroga alla normativa vigente, il termine
entro cui i Comuni debbono approvare i provvedimenti connessi al servizio rifiuti slitta al 30 giugno
2021, mentre le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono al di fuori
del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal
soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, deve essere comunicata al Comune,
entro il 31 maggio 2021. Tali utenze in presenza delle condizioni espressamente richieste,
                                                                                                                   5
sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti
conferiti, effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per
un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro
richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della
scadenza quinquennale.

In particolare, si precisa che:
 i locali dove avviene la lavorazione industriale, compresi i magazzini di materie prime, di merci e
   di prodotti finiti, sono esclusi da computo della TARI e della Tariffa corrispettiva, sia in
   riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
 i prelievi continuano ad applicarsi per le superfici produttive di mense, uffici o locali
  funzionalmente connessi alle stesse;
 rimane la quota fissa per le utenze non domestiche che abbiano scelto di conferire i rifiuti urbani
  al di fuori del servizio pubblico.

Considerazioni analoghe si estendono anche alle attività artigianali dove si producono rifiuti speciali
non compresi nell’ All. L-quater -parte IV) del Codice ambientale - nuova classificazione dei “Rifiuti
Urbani”

Il Comune disciplina con proprio Regolamento entro il 30 giugno 2021 le riduzioni della quota
variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra
di aver avviato al riciclo tramite i soggetti autorizzati. L’attestazione rilasciata dal soggetto che
effettua l’attività di avvio a recupero dei rifiuti è pertanto sufficiente ad ottenere la riduzione della
quota variabile della TARI in rapporto alla quantità di detti rifiuti, a prescindere dalla quantità degli
scarti prodotti nel processo di recupero.

Con lo stesso Regolamento, il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non
assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente connessi alle zone produttive
ai quali si estende il divieto di assimilazione.

“Chiariti gli aspetti relativi alla riduzione della quota variabile della TARI per le utenze non
domestiche, proporzionalmente alle quantità dei rifiuti autonomamente avviati a recupero – si legge
nella Circolare – è opportuno rilevare che per le stesse utenze rimane impregiudicato il versamento
della TARI relativa alla parte fissa, calcolato sui servizi forniti indivisibili”.

Consigliamo alle aziende industriali di inviare a questo Ufficio Tributi una denuncia di “Variazione
delle superfici utilizzate ai fini TARI dal 1° gennaio 2021” dove, in relazione alle novità introdotte dal
D. Lgs. 116/2020 e alla Circolare ministeriale del 12.04.2021, si indichino:

Nel caso di permanenza nel servizio pubblico:

a)   le superfici terziarie aziendali tassabili, suddivise in:
       uffici e servizi;
       mense/refettori/locali ristoro;
       eventuali sale campionarie / esposizioni;
       eventuali spacci aziendali;
b)   le superfici interne adibite alle varie fasi produttive (intassabili);
c)   le superfici interne dei magazzini di materie prime, merci e prodotti finiti (intassabili).
                                                                                                        6
Per la maggiore comprensione consigliamo di allegare una planimetria degli edifici aziendali con
l'indicazione delle tre tipologie di funzioni sopra richiamate.

Nel caso di opzione di fuoriuscita dal servizio pubblico Comunale anche per le funzioni terziarie
aziendali, la comunicazione va fatta entro il 31 maggio p.v. richiamando la facoltà prevista dall'
articolo 198, comma 2 bis del D. Lgs. 152/2006, come rinnovato dal D. Lgs. 116/2020.

    • Riduzioni TARI per Utenze Domestiche
1. Le riduzioni competono a richiesta dell’interessato su moduli messi a disposizione dal Comune ed hanno
   effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano prodotte
   contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione, possesso o di variazione, nel cui caso
   hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.
2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in
   sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 20% sulla quota variabile della tariffa del tributo. La
   riduzione è subordinata alla presentazione, di apposita istanza, attestante l’attivazione del compostaggio
   domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento, nelle forme previste dal vigente Regolamento
   comunale.
3. Ai sensi dell’art. 9 bis del Decreto Legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze non
   domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli
   italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di
   usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
4. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti in modo non
   continuativo, ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a 183 giorni è
   prevista l’applicazione della riduzione pari al 20%, sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa.
5. Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora abitale per più di sei mesi l’anno
   all’estero è prevista l’applicazione della riduzione pari al 20% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile
   della tariffa.
Le richieste di cui al comma precedente saranno valide anche per le annualità successive, purché non siano
mutate le condizioni per le quali sono state prodotte. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle
condizioni che danno diritto alla loro applicazione.

    • Altre agevolazioni per Utenze Domestiche
Soggetti per i quali è stato emesso specifico provvedimento di esonero da parte dei Servizi Sociali Comune:
riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile; sarà cura dei Servizi sociali del Comune
comunicare cadenza annuale l’elenco dei soggetti da esentare per l’annualità in corso.

    • Agevolazioni per Utenze Domestiche in vigore per il solo anno 2021
Per le utenze domestiche, la delibera n.35/2020 ha disposto l’applicazione della riduzione della parte
variabile della tariffa del 50%, sulla base dei seguenti criteri e condizioni:
 possesso dei medesimi requisiti previsti per il rilascio del beneficio regionale “Carta famiglia”;
 applicazione d’ufficio della riduzione a conguaglio della tassa dovuta per l’anno 2021, sulla scadenza della
  seconda rata (31.03.2022), ai titolari di Carta famiglia regionale in corso di validità nell’anno 2021;
 inesistenza di morosità per annualitàpregresse.

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•      UTENZE NON DOMESTICHE – definizione dei rifiuti speciali

  Con l’approvazione del D. Lgs. n° 116, è stata sostanzialmente modificata la classificazione dei
  rifiuti, allargando di fatto le tipologie di quelli che rientrano nei cosiddetti “rifiuti urbani”.

                 NUOVA DEFINIZIONE DI RIFIUTI SPECIALI (art.184 c.3 – D.Lgs 152/2016)
    I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli URBANI;
    I rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
     potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue,
     nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie
    I rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-
     ter);
    I veicoli fuori uso.
    Non esistono più i rifiuti assimilati
     - Abrogato il potere comunale di assimilazione
     - Non esistono più limiti quantitativi di rifiuti assimilati
     - La definizione di rifiuti urbani è unica e uguale in tutti i comuni italiani
    - I rifiuti della produzione e delle attività agricole e connesse non sono più urbani
    - Non sono più rifiuti urbani alcuni rifiuti inclusi della deliberazione interministeriale
     27/07/1984 (ad es. gomma e caucciù – polvere, ritagli e manufatti composti prevalentemente
     da tali materiali, come camere d'aria e copertoni, cavi e materiale elettrico in genere);

Dalla definizione di rifiuto urbano sono esclusi (art. 183, c. 1, lettera b-sexies):
    Rifiuti delle utenze non domestiche non aventi la stessa natura e composizione di quelli
       domestici e NON compresi nei codici di cui all’allegato L-quater
    Rifiuti della produzione
    La categoria «attività industriali con capannoni di produzione» NON è inclusa nell’allegato L-
       quinquies.
    Dalla definizione di rifiuto urbano sono esclusi (art. 183, c. 1) Rifiuti dell’agricoltura,
       silvicoltura, pesca e fosse acquatiche e delle attività connesse: attività, esercitate dal
       medesimo imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
       commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti
       prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali attività
       dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o
       risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le
       attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione
       ed ospitalità come definite dalla legge (es. agriturismi)
      Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti
       urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal
       soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini
       del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. (art. 198, c. 2-bis, D.Lgs
       152/2006)
      Le utenze non domestiche ...effettuano la scelta di servizi del gestore del servizio pubblico o
       del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a 5 anni, salva la possibilità per il gestore
       del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del
       servizio anche prima della scadenza quinquennale (art. 195, comma 2, lettera e, D.Lgs
       152/2006 - art. 238, c. 10, D.Lgs 152/2006). In tal caso è dovuta solo la parte fissa della tariffa.
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   Le Utenze non domestica che continuano ad utilizzare il servizio pubblico sono soggette al
       pagamento della Tari/tariffa su tutte le superfici in cui sono prodotti rifiuti urbani, sia per
       quota fissa che per la quota variabile e se avviano al riciclo parte dei rifiuti urbani in forma
       autonoma hanno diritto all’applicazione della riduzione prevista dall’art. 1, comma 649, L.
       147/2013, sulla parte variabile della tariffa, in misura proporzionale alla quantità di rifiuti
       urbani avviati al riciclo.

Appare condivisibile l’interpretazione fornita dal MeF in merito all’uscita dal servizio pubblico da
parte delle utenze non domestiche e se la scelta possa essere effettuata con riferimento a tutte le
frazioni di rifiuto oppure per singole frazioni: “Se un’utenza non domestica intende sottrarsi al
pagamento dell’intera quota variabile, deve avviare al recupero i propri rifiuti urbani per almeno
cinque anni, come stabilito dal comma 10 dell’art. 238 del D.Lgs. 152/2006. Se invece l’utenza non
domestica vuole restare nel solco della previsione dell’art. 1 comma 649 della Legge 147/2013 (che va
attualizzato), tenendo conto di quanto disciplinato dal Regolamento comunale, la stessa può usufruire
di una riduzione della quota variabile del Tributo proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che
dimostrare di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, senza sottostare al
vincolo di 5 anni fissato dal predetto comma 10”.

Ai fini della TARI, le imprese devono comunicare la scelta di conferire al di fuori del servizio pubblico i
propri rifiuti urbani entro il termine del 31 maggio; la scelta avrà effetto a partire dal 1° gennaio
2022. Lo prevede il decreto Sostegni, dopo le modifiche apportate in sede di conversione. A regime,
                                                                                                        9
la scelta deve essere comunicata al Comune - o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa
corrispettiva - entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per
tali utenze non domestiche, la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al
mercato sarà valida per un periodo non inferiore a cinque anni.
Ricordiamo infine che indipendentemente da tutte le indicazioni e le novità riportate, resta
comunque possibile gestire i rifiuti prodotti dalla propria attività, sia urbani che speciali (non
pericolosi), mediante la stipula di una convenzione o contratto di tipo privatistico con l'ente
gestore del servizio pubblico.
    • PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI – DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI – RIDUZIONI ED
      ESCLUSIONI
Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto
di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, (o esclusiva), rifiuti speciali, al cui
smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi
dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Ai sensi dell’art.184 – c.3 del D. Lgs 152/1996, sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell’agricoltura,
della silvicultura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i
rifiuti da costruzione e demolizione.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 183, c.1 – lett. b-ter) e 184, c.3 lett. c) del D. Lgs 152/2006 i rifiuti
delle attività industriali, generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, sono sempre
speciali. Con riferimento alle aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia)
continuano a valere le regole ordinarie in merito alla presunzione di di produzione di rifiuti urbani (art.1, c.641
– Legge n.147/2013).
Ai sensi dell’art. 184, c.3, del D. Lgs 152/2006, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d), e), f), h)
sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani.
Per le utenze non domestiche di seguito indicate, ai sensi dell’art.1, commi 649 e 682 della L.147/2013, in caso
di contestale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare
concretamente la superficie esclusa dal tributo o, comunque, risulti di difficile determinazione per l’uso
promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell’attività esercitata, l’individuazione della
superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie dei locali e/o delle aree
le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:
                                                                                                     RIDUZIONE
                                              ATTIVITA'
                                                                                                     SUPERFICIE %

      Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici,                                35

      laboratori di analisi

      Lavanderie a secco e tintorie non industriali                                                          25

      Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole e gommisti                                     45

      Elettrauto                                                                                             35

      Caseifici e cantine vinicole                                                                           70

      Autocarrozzerie, falegnamerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie,                      45
      ceramiche e smalterie
      Officine di carpenteria metallica                                                                      25

      Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie                                                            25

      Laboratori fotografici ed eliografie                                                                   25
                                                                                                                      10
Allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche vetroresina                         25

      Esercizi commerciali, laboratori artigiani in genere convenzionati con ditte                       45
      specializzate

Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione di cui al comma 1 non rientri tra le attività
ricomprese nell'elenco di cui al comma 2, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella
prevista per l'attività ad essa più similare sotto l’aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di
analoga tipologia di rifiuti speciali.
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via
continuativa e prevalente come specificato al comma 1 (in via esclusiva) rifiuti speciali, a condizione che ne
dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In tal caso, oltre che alle aree di
produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche
ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell’attività svolta dall’utenza.
Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttiva svolta nelle
aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di
materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla tassazione quelli
destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto
nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati (o dallo stesso derivanti) o destinati alla
commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e prevalente (o
esclusiva) rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine
fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione
delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il
contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali
in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite
operatori abilitati.
Nel caso dei magazzini, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed
esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime
e merci utilizzate nel processo produttivo.
Il contribuente è tenuto a presentare, inoltre, la predetta documentazione, entro il termine del 30 giugno di
ciascun anno. Nel caso di accertato conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla
tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria, con applicazione delle sanzioni di
legge.

    • Agevolazioni per mancato conferimento al servizio pubblico
Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa
dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di
recupero dei rifiuti stessi.
Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal
gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti
urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche
superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del
servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il
gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio
anche prima della scadenza quinquennale.
                                                                                                                  11
Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono
avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio
pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC,
utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto a decorrere dal
1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro
il 31 maggio, con effetto a decorrere dal 1°gennaio 2022.
Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, la comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa/attività, deve contenere l’indicazione: dell’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro
superfici tassabili, del tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, dei quantitativi
stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per
codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), della durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si
intende esercitare tale opzione, dell’impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e
containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione
deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante
l’esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti
(impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale
denuncia di variazione ai fini della TARI.
La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del
31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale
scelta dell’utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché
all’Ufficio Ambiente ai fini della cessazione dal servizio pubblico di gestione rifiuti.
Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza
del periodo di esercizio dell’opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al
Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti
a decorrere dall’anno successivo;
L’esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione
annuale, redatta su modello predisposto dal Comune al presente regolamento, da presentare tramite PEC, a
pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 10.
Entro il 30 giugno di ciascun anno l’utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al
di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune
medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell’anno precedente che dovrà
essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell’anno precedente l’uscita e desumibili dal MUD o
dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai
soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell’utenza
cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l’operazione di recupero.
Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle
rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non
corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero
della TARI dovuta e l’applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa
presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente
regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal
servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa
dalla tassazione.

    • Altre agevolazioni per Utenze Non Domestiche
1. Locali e le aree utilizzate: dalle Associazioni di volontariato formalmente in possesso della
                                                                                                                12
qualifica di ONLUS, ai sensi della disciplina normativa nazionale e regionale vigente, aventi
   esclusivamente finalità sociale; riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile. Tale
   riduzione si applica esclusivamente ai locali sede delle associazioni a condizione che: non
   vengano svolte attività di produzione, vendita e deposito beni e merci o somministrazione di
   alimenti e bevande e non abbiano destinazione abitativa. Per ottenere tale agevolazione gli
   interessati devono presentare dichiarazione TARI allegando apposita documentazione
   comprovante il diritto. La dichiarazione andrà presentata entro il 31 dicembre dell’anno di
   riferimento. Tale istanza di riduzione ha effetto anche per gli anni successivi se permangono le
   condizioni.
2. Locali ed aree utilizzate da Associazioni in convenzione con il Comune di Spilimbergo che hanno
   in concessione gratuita edifici comunali per l’esercizio della propria attività: riduzione del 50%
   nella parte fissa e nella parte variabile.

Agevolazioni per Utenze Non Domestiche in vigore solo per l’anno 2021
Le agevolazioni “straordinarie” (in vigore solo per l’anno 2021) sono contenute nella deliberazione consiliare n.35 del
29.06.2021, quali misure di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” . Sono state confermate le percentuali di riduzione

                  UTENZE NON DOMESTICHE AMMESSE AD AGEVOLAZIONE
  CATEGORIA                                  DESCRIZIONE ATTIVITA’                                       % RIDUZIONE
                                                                                                       QUOTA VARIABILE

        1        Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto, Enti pubblici                          100,00
        2        Cinematografi, teatri                                                                     100,00
        3        Autorimesse, magazzini senza vendita diretta                                              100,00
        4        Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi e palestre                           100,00
        5        Stabilimenti balneari                                                                      0,00
        6        Autosaloni, esposizioni                                                                   100,00
        7        Alberghi con ristorante, attività ricettive con ristorazione                              100,00
        8        Alberghi senza ristorante, bed & breakfast, affittacamere                                 100,00
        9        Case di cura e di riposo, convitti, caserme                                                0,00
       10        Ospedali                                                                                   0,00
       11        Agenzie, uffici                                                                            50,00
       12        Banche e istituti di credito, studi professionali                                          50,00
       13        Negozi di abbigliamento e articoli sportivi, calzature, librerie, cartolerie              100,00
                 ferramenta e negozi di beni durevoli
       14        Edicole, farmacie, tabaccai, erboristerie, ricevitorie, ottica e foto, profumerie,         50,00
                 gioiellerie, ortopedie e sanitarie, plurilicenze
       15        Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende etessuti            100,00
       16        Banchi di mercato beni durevoli                                                           100,00
       17        Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, estetista, parrucchiere, servizi alla       100,00
                 persona
       18        Attività artigianali tipo botteghe: elettricista, fabbro, falegname, idraulico,           100,00
                 fabbro,elettricista
                                                                                                                         13
19       Autofficina, carrozzeria, elettrauto, gommista                                        80,00
        20       Attività industriali con capannoni di produzione                                      80,00
        21       Attività artigianali di produzione beni specifici                                     80,00
        22       Ristoranti, osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, agriturismo               100,00
        23       Birrerie, hamburgerie, mense, self-service                                           100,00
        24       Bar, caffè, pasticceria, gelaterie, enoteche                                         100,00
        25       Generi alimentari: macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati          50,00
        26       Plurilicenze alimentari e miste                                                       50,00
        27       Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio                                50,00
        28       Ipermercati di generi misti                                                           0,00
        29       Banchi di mercato generi alimentari                                                   0,00
        30       Discoteche, night club, sale giochi                                                   0,00

    • Ravvedimento operoso (pagamento dopo il termine di scadenza)
L’istituto del Ravvedimento consente al contribuente di sanare spontaneamente, entro precisi termini
temporali, il mancato o parziale pagamento, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni. Non è
possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati
accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza
(questionari o accertamenti già notificati).
Le modalità di applicazione delle sanzioni per i pagamenti tardivi sono le seguenti:

    •    per pagamenti effettuati entro il 14° giorno dopo la scadenza: sanzione dello 0,1% giornaliera
    •    per pagamenti effettuati dal 15°al 30° giorno dopo la scadenza sanzione del 1,50%
    •    per pagamenti effettuati dal 31° al 90° giorno dalla scadenza sanzione del 1,67%
    •    per pagamenti effettuati dal 91° giorno ed entro un anno dalla scadenza sanzione del 3,75%
    •    per pagamenti effettuati oltre un anno ed entro due anni dalla scadenza sanzione del 4,29%
    •    per pagamenti effettuati oltre due anni dalla scadenza sanzione del 5,00%

Andranno aggiunti gli interessi per i giorni di ritardo calcolati al tasso legale. Tali interessi si calcolano sul solo
importo relativo alla differenza d’imposta e, pertanto, senza tener conto della sanzione, con la seguente
formula:
                IMPOSTA NON VERSATA x TASSO DI INTERESSE x GIORNI DI RITARDO / 36.500

    • Ravvedimento su dichiarazione
  Il contribuente che provvede alla presentazione o rettifica della denuncia TARI oltre il termine di
  scadenza previsto, ma entro i termini per il ravvedimento può usufruire del relativo regime di sanzione
  ridotta. A tal fine, il Comune provvede a liquidare il tributo, lasanzione per omessa dichiarazione ridotta
  nonché gli interessi legali maturati, ed il contribuente potrà perfezionare il ravvedimento con il
  pagamento entro il termine stabilito.Trascorso inutilmente tale termine, si determina l’inefficacia della
  regolarizzazione e l’applicabilità della sanzione nell’intera misura.

        tasso di interesse su ravvedimento
  Dal 01.01.2021 il saggio degli interessi legali è fissato allo 0,01%.
  Dal 01.01.2020 al 31.12.2020 il saggio degli interessi legali è fissato allo 0,05%.
  Dal 01.01.2019 al 31.12.2019 il tasso d'interesse legale è stato fissato allo 0,8%. Dal 01.01.2018 al             14
31.12.2018 gli interessi sono calcolati al tasso legale dello 0,3%. Dal 01.01.2017 al 31.12.2017 gli
interessi sono calcolati al tasso legale dello 0,1%. Dal 01.01.2016 al 31.12.2016 gli interessi sono
calcolati al tasso legale dello 0,2%.Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 gli interessi sono calcolati al tasso
legale dello 0,5%. Gli interessi devono essere computati dal giorno in cui il versamento avrebbe
dovuto essere effettuato fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito.

  • Versamento omesso o tardivo Tari
In caso di omesso o insufficiente versamento di una o più rate alle prescritte scadenze, ilComune
provvede a notificare al contribuente un avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento,
che indica le somme, comprensive di interessi e sanzioni, da versare in unica rata entro 60 giorni dalla
ricezione, con addebito delle spese di notifica. La sanzione è pari al 30% dell’importo omesso o
tardivamente versato.
Per i versamenti effettuati entro 90 giorni la sanzione è ridotta al 15%; per i versamenti effettuati con
un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un
quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (art. 13 D.lgs. 471/97).

  • Omessa o infedele Dichiarazione Tari
In caso di omessa presentazione della dichiarazione TARI prevista dalla legge si applica lasanzione dal
100% al 200% del tributo non versato con un minimo di 50,00 euro. In casodi infedele dichiarazione si
applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato con un minimo di 50,00 euro.
Si applicano nella graduazione delle sanzioni le disposizioni previste nel RegolamentoUnico delle
Entrate Tributarie Comunali.

  • Regole generali per la Riscossione coattiva
Ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 a decorrere dal 01° gennaio2020 cambia
l’avviso di accertamento per il recupero evasione derivante da omesso, parziale o tardivo versamento e
da omessa o infedele dichiarazione TARI.
L’avviso di accertamento emesso dal Comune di San Lazzaro di Savena o da eventuali soggetti affidatari
(Municipia S.p.a.) nonché il connesso provvedimento di irrogazione dellesanzioni costituisce titolo
esecutivo ed ha forza precettiva senza la preventiva notifica dellacartella di pagamento e dell’ingiunzione
fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (l’ingiunzione permane per gli atti emessi entro il
31/12/2019).
L’atto contiene:
- l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento
degli importi indicati;
- l’indicazione, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, dell’applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l’esecuzione delle sanzioni.
- l’indicazione che costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
- l’indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento,
procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzioneforzata.
Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione dellesomme
richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta
giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte delsoggetto che ha emesso l’accertamento
esecutivo.
Si applicano le regole del comma 803 dell’articolo 1 della Legge 160/2019, per il recuperodi oneri e
spese a carico del debitore:                                                                                      15
a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme
dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell’atto di cui al
comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al
6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600
euro;
b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli
atti e correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le
spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di
assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto
non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di
spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell’adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla
riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero
delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del
Ministro dell’economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del
30 ottobre 2012.
La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall’applicazione del comma 792
dell’articolo 1 della Legge 160/2019, seguirà le consuete forme dell’ingiunzione di cui al R.D. 639/1910,
seguendo anche le disposizioni contenute nel titoloII del DPR 602/73, in quanto compatibili.
Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di
riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall’esecutività dell’atto ovvero dalla notifica di
ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora

  • Dilazione di pagamento
  La dilazione viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
   a. ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall’entità della somma da versare
       e dalle condizioni economiche del debitore; scadenza di ciascuna rata entro l’ultimo giorno
       del mese;
   b. per importi fino a €uro 100,00 (cento/00) nessuna rateizzazione, ad eccezione dei recuperi di
       crediti di utenti seguiti dai Servizi sociali, per i quali l’importo minimo è di Euro 50,00;
   c. durata del piano rateale non superiore a 24 mesi e per importi superiori ad euro 6.000,01
       (seimila/01) durata massima non inferiore a 36 mesi;
   d. applicazione degli interessi come disciplinati dal presente regolamento;
   e. decadenza automatica del beneficio in caso di mancato pagamento di due rate anche non
      consecutive e riscossione del debito residuo in un’unica soluzione con preclusione di altre
      dilazioni, in caso di avvenuta decadenza.

 Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione sia presentata dopo che l’avviso è diventato esecutivo,
 per la dilazione di pagamento si applicano i criteri e le modalità previsti dall’art. 1, commi da 796
 a 801 della L. 160/2019 s.m.i..

  • Rimborsi e Compensazioni
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto, mediante specifica istanza, entro il
termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla
restituzione.
L'ufficio provvede ad effettuare il rimborso della somma dovuta (comprensiva degli interessi calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno dal momento in cui sono divenuti esigibili) entro 180
giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, avanzata nell’istanza di rimborso, essere
compensate con gli importi dovuti al Comune stesso, a titolo IMU, TASI e TARI. La compensazione è
subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
                                                                                                                 16
•    Riferimenti normativi
          • Deliberazione consiliare n. 34 del 29/06/2021 “Approvazione del nuovo Regolamento per la
            disciplina della Tassa sui rifiuti – TARI.
          • Deliberazione consiliare n. 35 del 29/06/2021 “Approvazione tariffe e agevolazioni TARI – Tassa sui
            rifiuti – anno 2021”.
          • Deliberazione consiliare n. 24 del 30/07/2020 “Approvazione del Regolamento generale delle
             entrate comunali”.
          • L. 160 del 27.12.2019 e provvedimenti normativi da essa richiamati in quanto compatibili o non
             abrogati);
          • L. 27/12/2013 N. 147 e s.m.i.;
          • D.L. 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n.58;
          • D.L. 26 ottobre 2019, n.124 coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019,n. 157;

• Per maggiori informazioni
    Il Servizio Tributi del Comune è comunque a disposizione dei contribuenti che desiderassero ulteriori
    chiarimenti al riguardo, o che volessero analizzare insieme eventuali casi particolari, durante gli orari di
    ricevimento al pubblico oppure negli altri giorni (previo appuntamento da concordare con l’operatore).

•   MODULISTICA
      •   Denuncia TARI (originaria, di variazione, cessazione) per utenze DOMESTICHE
      •   Denuncia TARI (originaria, di variazione, cessazione) per utenze NON DOMESTICHE
      •   Richiesta di rimborso, compensazione, maggior rateazione
      •   Richiesta trasmissione atti per mail
      •   Informativa privacy

                                                                                                             17
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