Tassa sui rifiuti Informazioni, scadenze, adempimenti tariffe e agevolazioni - Comune Spilimbergo
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Tassa sui rifiuti Informazioni, scadenze, adempimenti tariffe e agevolazioni. ------------------------------------------------------------- Nella seduta del 29 giugno scorso il Consiglio comunale con deliberazione n.34, ha approvato le modifiche a Regolamento istitutivo della tassa sui rifiuti (TARI), resosi necessario a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs 116/2020. Con proprio atto n.35 sono state approvate le Tariffe 2021 destinate a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come risultanti dal Piano economico finanziario 2021 validato dalla competente Autorità regionale (AUSIR), confermando quelle applicate nel 2020. E’ stato possibile confermare le riduzioni ed agevolazioni applicate nel 2020 alle utenze domestiche e non domestiche che hanno subito in modo particolare gli effetti delle restrizioni da Covid 19, utilizzando in parte i trasferimenti erariali ed in parte con fondi del Bilancio comunale. Le agevolazioni pari al 50%, 80% e 100% della quota variabile tariffaria saranno applicate d’ufficio alle utenze non domestiche in base alla categoria tariffaria di appartenenza. Alle utenze domestiche la riduzione del 50% della quota variabile TARI andrà a beneficio dei titolari di carta famiglia regionale in corso di validità nell’anno 2021, sulla base dei dati in possesso del Servizio sociale comunale. La TARI è gestita direttamente dal Comune al quale ci si potrà rivolgere per tutte le dichiarazioni e comunicazioni attinenti a nuove utenze, variazioni, cessazioni. • Le principali caratteristiche della TARI. Presupposto impositivo Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale; ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. Base imponibile Per tutte le unità immobiliari, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, l’utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorrerà dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’Entrate. Il Comune determina, con Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione del tributo con particolare riguardo a: 1. i criteri di determinazione delle tariffe; 2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3. la disciplina delle riduzioni tariffarie; 1
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta. I servizi tributari relativi alla tassa rifiuti (TARI) che prevedono il ricevimento del pubblico sono svolti nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida nazionali emanate per far fronte all'emergenza covid19 nei seguenti modi: • per via telematica, agli indirizzi di posta elettronica, per informazioni ed inoltro delle pratiche TARI (dichiarazioni originarie, variazioni, cessazioni, istanze di rimborso, ecc.), utilizzando l’apposita modulistica reperibile sul sito e corredata della relativa documentazione; • telefonicamente, per informazioni ed assistenza oppure su appuntamento telefonando ai numeri ai numeri 0427 591240 – 0427 591241. Invio telematico avviso di pagamento TARI Modalità per ricevere l'invito di pagamento 2021 in via telematica: l'invito al pagamento con relativi F24 precompilati può essere inviato tramite posta elettronica o PEC comunicando all'ufficio con mail (tributi@comune.spilimbergo.pn.it) o con PEC comune.spilimbergo@certgov.fvg.it. il proprio indirizzo mail o PEC (modulo per la richiesta) • CHI deve pagare la TARI La TARI – TASSA sui RIFIUTI - è dovuta da chiunque possegga, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il tributo da corrispondere è commisurato ad anno solare e computato in base al numero di giorni di effettiva occupazione dei locali. Se i locali da tassare sono occupati per meno di sei mesi nel corso dell’anno solare, la TARI è dovuta dal possessore dei locali (proprietario, usufruttuario, titolare del diritto di uso, abitazione, superficie). La TARI è dovuta dalle: • Utenze Domestiche - locali ad uso abitativo e relative pertinenze (cantina, garage, deposito, ecc.) • Utenze Non Domestiche attività produttive, commerciali, di servizi, enti e associazioni. • Come si calcola la TARI per le Utenze Domestiche La tariffa da applicare varia in ragione del numero degli occupanti. La tassa si compone di una parte variabile, determinata dal numero degli occupanti, e di una parte fissa, ottenuta moltiplicando la tariffa fissa per la superficie tassata. 2
Le tariffe TARI per l'anno in corso sono le seguenti: TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE – anno 2021 COMPOSIZION E COEFFICIENTE COEFFICIENTE TARIFFA TARIFFA NUCLEO Quota fissa (Ka) Quota variabile (Kb) Quota fissa Quota variabile FAMILIARE €/mq € 1 0,80 0,80 0,549 42.50 2 0,94 1,60 0,645 84.99 3 1,05 2,05 0,721 108.90 4 1,14 2,60 0,783 138.11 5 1,23 3,25 0,844 172.64 6 o più 1,30 3,75 0,892 199.20 • Come si calcola la TARI per le Utenze non Domestiche La tariffa da applicare varia in ragione dell’attività svolta, con riferimento al codice ATECO prevalente e la superficie occupata. Le tariffe TARI per l'anno in corso sono le seguenti: TARIFFA TARIFFA QUOTA TARIFFA Cod DESCRIZIONE CATEGORIA QUOTA FISSA VARIABILE TOTALE Cat €/mq €/mq €/mq 1 Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di 0,619 0,568 1,186 culto, enti pubblici 2 Cinematografi e teatri 0,553 0,504 1,057 3 Autorimesse, magazzini senza vendita 0,714 0,655 1,368 diretta 4 Campeggi, distributori carburanti, 1,132 1,037 2,169 impianti sportivi e palestre 5 Stabilimenti balneary 0,823 0,751 1,574 6 Esposizioni, autosaloni 0,656 0,607 1,263 7 Alberghi con ristorante, attività ricettive con 1,883 1.709 3,611 ristorazione 8 Alberghi senza ristorante, bed & 1.356 1,232 2,601 breakfast, affittacamere 9 Case di cura e riposo, convitti, caserme 1,576 1,426 3,017 10 Ospedali 1,631 1,477 3,124 11 Uffici, agenzie. 1,955 1.772 3,746 12 Banche ed istituti di credito, studi 0785 0.724 1.508 professionali 13 Negozi di abbigliamento e articoli sportivi, 1,814 1,662 3,475 calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli, 3
14 Edicole, farmacie, tabaccai, erboristeria, 2,315 2,126 4,442 ricevitorie, ottica, e foto, profumerie, gioiellerie, ortopedie e sanitarie, plurilicenze 15 Negozi di antiquariato cappelli, filatelia, 1,068 0,980 2,047 ombrelli, tappeti, tende e tessuti 16 Banchi di mercato beni durevoli 2,112 1,934 4,046 17 Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, 1,603 1,516 3,118 estetista, parrucchiere, servizi alla persona 18 Attività artigianali tipo botteghe: elettricista, 1,190 1,096 2,286 fabbro, falegname, idraulico, fabbro, riparazione beni di consumo 19 Autofficine, carrozzerie, elettrauto, 1,814 1,662 3,475 Gommisti 20 Attività industriali con capannoni di 0,836 0,767 1,603 produzione 21 Attività artigianali di produzione di beni 1,055 0,965 2,019 specifici 22 Ristoranti, osterie, pizzerie, pub, trattorie, 5,737 5,257 10,994 agriturismo 23 Birrerie, amburgherie, mense, self-service 4,991 4,578 9,569 24 Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, enoteche 4,039 3,733 7,772 25 Generi alimentari: macellerie, pane e pasta, 3,074 2,821 5,895 salumi e formaggi, supermercati 26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,669 2,446 5,115 27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza 7,384 6,763 14,147 al taglio 28 Ipermercati di generi misti 2,766 2,537 5,303 29 Banchi di mercato generi alimentari 6,702 6,149 12,850 30 Discoteche, night club, sale giochi 2,233 2,051 4.284 Alla tassa così calcolata si applica inoltre il 4% per il tributo regionale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale previsto dal D. Lgs. 30/12/1992 n. 504. • Quando e come si paga la TARI La TARI dovuta per l’anno 2021 si paga, in due rate con scadenza 30 settembre 2021 e 31 marzo 2022. E’ possibile eseguire il versamento in unica soluzione, utilizzando entrambi i modelli F24, entro la scadenza della prima rata (30 settembre 2021) Per agevolare quanto più possibile il contribuente nella ricezione e gestione del modello per il versamento della TARI, è possibile sostituire la vecchia modalità di trasmissione tramite posta ordinaria con l’inoltro della documentazione via mail. A tal fine basta inviare, dall’indirizzo email presso il quale si vuole ricevere la documentazione, una email a tributi@comune.spilimbergo.pn.it contenente cognome e nome del contribuente e relativo codice fiscale per le persone fisiche e ditte individuali, denominazione sociale e codice fiscale per le persone giuridiche. 4
Il pagamento può essere effettuato presso gli sportelli bancari, postali, edicole convenzionate, tramite home banking e pago Pa. I RESIDENTI ALL’ESTERO possono effettuare i versamenti con bonifico bancario sulla CASSA CENTRALE BANCA, credito cooperativo del Nord Est S.P.A - sul seguente conto corrente bancario: BIC – CCRTIT2TXXX - IBAN IT 82 D 03599 01800 000000139259 con causale il CODICE FISCALE e la sigla “TARI 2020”. Copia del pagamento deve essere inoltrata al Comune. • Dichiarazioni TARI per le UTENZE DOMESTICHE Cosa è obbligatorio comunicare agli uffici Gli utenti devono comunicare in ogni caso all’Ufficio Tributi: • l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza; • la sussistenza delle condizioni per ottenere esenzioni, agevolazioni o riduzioni: le riduzioni riguardanti i componenti temporaneamente domiciliati altrove per un periodo non inferiore ai sei mesi, per: svolgimento di servizio di volontariato; attività lavorativa prestata all’estero; attività di studio in altro comune; nel caso di degenze o ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari. Come comunicarlo: compilare il modulo “Dichiarazione utenze domestiche” e allegare documentazione dimostrativa (esempio il contratto d’affitto, certificato di ricovero, attestato di frequenza, ecc.). • il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni; • le variazioni che riguardano occupanti coabitanti che non fanno parte del nucleo familiare (badanti, colf, altri). Tutte le variazioni anagrafiche relative al numero dei componenti il nucleo familiare sono applicate d’ufficio, senza necessità di comunicazione da parte degli utenti. • le riduzioni riguardanti i componenti temporaneamente domiciliati altrove per un periodo non inferiore ai sei mesi, per: svolgimento di servizio di volontariato; attività lavorativa prestata all’estero; attività di studio in altro comune; nel caso di degenze o ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari. Per effettuare l'iscrizione o una variazione (ad esempio per cambio abitazione) il contribuente può inviare il modulo via mail (tributi@comune.spilimbergo.pn.it) o pec (comune.sopilimbergo@cert.gov.fvg.it), oppure all’Ufficio Tributi del Comune. • Indicazioni per la presentazione o l’aggiornamento delle denunce TARI per le Utenze non domestiche Il Decreto legge n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” (il cosiddetto “Decreto Sostegni”) del 23 marzo, oltre alle misure di sostegno economico, prevede anche importanti disposizioni su TARI (tassa sui rifiuti) e Tariffa corrispettiva (la tariffa per la quantità dei rifiuti conferiti, laddove i Comuni abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale). L’articolo 30, comma 5 del Decreto, infatti, prevede che in deroga alla normativa vigente, il termine entro cui i Comuni debbono approvare i provvedimenti connessi al servizio rifiuti slitta al 30 giugno 2021, mentre le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, deve essere comunicata al Comune, entro il 31 maggio 2021. Tali utenze in presenza delle condizioni espressamente richieste, 5
sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. In particolare, si precisa che: i locali dove avviene la lavorazione industriale, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sono esclusi da computo della TARI e della Tariffa corrispettiva, sia in riferimento alla quota fissa che alla quota variabile; i prelievi continuano ad applicarsi per le superfici produttive di mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse; rimane la quota fissa per le utenze non domestiche che abbiano scelto di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. Considerazioni analoghe si estendono anche alle attività artigianali dove si producono rifiuti speciali non compresi nell’ All. L-quater -parte IV) del Codice ambientale - nuova classificazione dei “Rifiuti Urbani” Il Comune disciplina con proprio Regolamento entro il 30 giugno 2021 le riduzioni della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo tramite i soggetti autorizzati. L’attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di avvio a recupero dei rifiuti è pertanto sufficiente ad ottenere la riduzione della quota variabile della TARI in rapporto alla quantità di detti rifiuti, a prescindere dalla quantità degli scarti prodotti nel processo di recupero. Con lo stesso Regolamento, il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente connessi alle zone produttive ai quali si estende il divieto di assimilazione. “Chiariti gli aspetti relativi alla riduzione della quota variabile della TARI per le utenze non domestiche, proporzionalmente alle quantità dei rifiuti autonomamente avviati a recupero – si legge nella Circolare – è opportuno rilevare che per le stesse utenze rimane impregiudicato il versamento della TARI relativa alla parte fissa, calcolato sui servizi forniti indivisibili”. Consigliamo alle aziende industriali di inviare a questo Ufficio Tributi una denuncia di “Variazione delle superfici utilizzate ai fini TARI dal 1° gennaio 2021” dove, in relazione alle novità introdotte dal D. Lgs. 116/2020 e alla Circolare ministeriale del 12.04.2021, si indichino: Nel caso di permanenza nel servizio pubblico: a) le superfici terziarie aziendali tassabili, suddivise in: uffici e servizi; mense/refettori/locali ristoro; eventuali sale campionarie / esposizioni; eventuali spacci aziendali; b) le superfici interne adibite alle varie fasi produttive (intassabili); c) le superfici interne dei magazzini di materie prime, merci e prodotti finiti (intassabili). 6
Per la maggiore comprensione consigliamo di allegare una planimetria degli edifici aziendali con l'indicazione delle tre tipologie di funzioni sopra richiamate. Nel caso di opzione di fuoriuscita dal servizio pubblico Comunale anche per le funzioni terziarie aziendali, la comunicazione va fatta entro il 31 maggio p.v. richiamando la facoltà prevista dall' articolo 198, comma 2 bis del D. Lgs. 152/2006, come rinnovato dal D. Lgs. 116/2020. • Riduzioni TARI per Utenze Domestiche 1. Le riduzioni competono a richiesta dell’interessato su moduli messi a disposizione dal Comune ed hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano prodotte contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione, possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. 2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 20% sulla quota variabile della tariffa del tributo. La riduzione è subordinata alla presentazione, di apposita istanza, attestante l’attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento, nelle forme previste dal vigente Regolamento comunale. 3. Ai sensi dell’art. 9 bis del Decreto Legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze non domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. 4. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo, ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a 183 giorni è prevista l’applicazione della riduzione pari al 20%, sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa. 5. Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora abitale per più di sei mesi l’anno all’estero è prevista l’applicazione della riduzione pari al 20% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa. Le richieste di cui al comma precedente saranno valide anche per le annualità successive, purché non siano mutate le condizioni per le quali sono state prodotte. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione. • Altre agevolazioni per Utenze Domestiche Soggetti per i quali è stato emesso specifico provvedimento di esonero da parte dei Servizi Sociali Comune: riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile; sarà cura dei Servizi sociali del Comune comunicare cadenza annuale l’elenco dei soggetti da esentare per l’annualità in corso. • Agevolazioni per Utenze Domestiche in vigore per il solo anno 2021 Per le utenze domestiche, la delibera n.35/2020 ha disposto l’applicazione della riduzione della parte variabile della tariffa del 50%, sulla base dei seguenti criteri e condizioni: possesso dei medesimi requisiti previsti per il rilascio del beneficio regionale “Carta famiglia”; applicazione d’ufficio della riduzione a conguaglio della tassa dovuta per l’anno 2021, sulla scadenza della seconda rata (31.03.2022), ai titolari di Carta famiglia regionale in corso di validità nell’anno 2021; inesistenza di morosità per annualitàpregresse. 7
• UTENZE NON DOMESTICHE – definizione dei rifiuti speciali Con l’approvazione del D. Lgs. n° 116, è stata sostanzialmente modificata la classificazione dei rifiuti, allargando di fatto le tipologie di quelli che rientrano nei cosiddetti “rifiuti urbani”. NUOVA DEFINIZIONE DI RIFIUTI SPECIALI (art.184 c.3 – D.Lgs 152/2016) I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli URBANI; I rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie I rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b- ter); I veicoli fuori uso. Non esistono più i rifiuti assimilati - Abrogato il potere comunale di assimilazione - Non esistono più limiti quantitativi di rifiuti assimilati - La definizione di rifiuti urbani è unica e uguale in tutti i comuni italiani - I rifiuti della produzione e delle attività agricole e connesse non sono più urbani - Non sono più rifiuti urbani alcuni rifiuti inclusi della deliberazione interministeriale 27/07/1984 (ad es. gomma e caucciù – polvere, ritagli e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni, cavi e materiale elettrico in genere); Dalla definizione di rifiuto urbano sono esclusi (art. 183, c. 1, lettera b-sexies): Rifiuti delle utenze non domestiche non aventi la stessa natura e composizione di quelli domestici e NON compresi nei codici di cui all’allegato L-quater Rifiuti della produzione La categoria «attività industriali con capannoni di produzione» NON è inclusa nell’allegato L- quinquies. Dalla definizione di rifiuto urbano sono esclusi (art. 183, c. 1) Rifiuti dell’agricoltura, silvicoltura, pesca e fosse acquatiche e delle attività connesse: attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge (es. agriturismi) Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. (art. 198, c. 2-bis, D.Lgs 152/2006) Le utenze non domestiche ...effettuano la scelta di servizi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a 5 anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale (art. 195, comma 2, lettera e, D.Lgs 152/2006 - art. 238, c. 10, D.Lgs 152/2006). In tal caso è dovuta solo la parte fissa della tariffa. 8
Le Utenze non domestica che continuano ad utilizzare il servizio pubblico sono soggette al pagamento della Tari/tariffa su tutte le superfici in cui sono prodotti rifiuti urbani, sia per quota fissa che per la quota variabile e se avviano al riciclo parte dei rifiuti urbani in forma autonoma hanno diritto all’applicazione della riduzione prevista dall’art. 1, comma 649, L. 147/2013, sulla parte variabile della tariffa, in misura proporzionale alla quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo. Appare condivisibile l’interpretazione fornita dal MeF in merito all’uscita dal servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche e se la scelta possa essere effettuata con riferimento a tutte le frazioni di rifiuto oppure per singole frazioni: “Se un’utenza non domestica intende sottrarsi al pagamento dell’intera quota variabile, deve avviare al recupero i propri rifiuti urbani per almeno cinque anni, come stabilito dal comma 10 dell’art. 238 del D.Lgs. 152/2006. Se invece l’utenza non domestica vuole restare nel solco della previsione dell’art. 1 comma 649 della Legge 147/2013 (che va attualizzato), tenendo conto di quanto disciplinato dal Regolamento comunale, la stessa può usufruire di una riduzione della quota variabile del Tributo proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che dimostrare di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, senza sottostare al vincolo di 5 anni fissato dal predetto comma 10”. Ai fini della TARI, le imprese devono comunicare la scelta di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani entro il termine del 31 maggio; la scelta avrà effetto a partire dal 1° gennaio 2022. Lo prevede il decreto Sostegni, dopo le modifiche apportate in sede di conversione. A regime, 9
la scelta deve essere comunicata al Comune - o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva - entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per tali utenze non domestiche, la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato sarà valida per un periodo non inferiore a cinque anni. Ricordiamo infine che indipendentemente da tutte le indicazioni e le novità riportate, resta comunque possibile gestire i rifiuti prodotti dalla propria attività, sia urbani che speciali (non pericolosi), mediante la stipula di una convenzione o contratto di tipo privatistico con l'ente gestore del servizio pubblico. • PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI – DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI – RIDUZIONI ED ESCLUSIONI Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, (o esclusiva), rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Ai sensi dell’art.184 – c.3 del D. Lgs 152/1996, sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicultura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 183, c.1 – lett. b-ter) e 184, c.3 lett. c) del D. Lgs 152/2006 i rifiuti delle attività industriali, generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, sono sempre speciali. Con riferimento alle aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) continuano a valere le regole ordinarie in merito alla presunzione di di produzione di rifiuti urbani (art.1, c.641 – Legge n.147/2013). Ai sensi dell’art. 184, c.3, del D. Lgs 152/2006, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d), e), f), h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. Per le utenze non domestiche di seguito indicate, ai sensi dell’art.1, commi 649 e 682 della L.147/2013, in caso di contestale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo o, comunque, risulti di difficile determinazione per l’uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell’attività esercitata, l’individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie dei locali e/o delle aree le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche: RIDUZIONE ATTIVITA' SUPERFICIE % Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, 35 laboratori di analisi Lavanderie a secco e tintorie non industriali 25 Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole e gommisti 45 Elettrauto 35 Caseifici e cantine vinicole 70 Autocarrozzerie, falegnamerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, 45 ceramiche e smalterie Officine di carpenteria metallica 25 Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie 25 Laboratori fotografici ed eliografie 25 10
Allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche vetroresina 25 Esercizi commerciali, laboratori artigiani in genere convenzionati con ditte 45 specializzate Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione di cui al comma 1 non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco di cui al comma 2, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più similare sotto l’aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e prevalente come specificato al comma 1 (in via esclusiva) rifiuti speciali, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell’attività svolta dall’utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla tassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati (o dallo stesso derivanti) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e prevalente (o esclusiva) rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati. Nel caso dei magazzini, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo. Il contribuente è tenuto a presentare, inoltre, la predetta documentazione, entro il termine del 30 giugno di ciascun anno. Nel caso di accertato conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria, con applicazione delle sanzioni di legge. • Agevolazioni per mancato conferimento al servizio pubblico Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. 11
Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetto a decorrere dal 1°gennaio 2022. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, la comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/attività, deve contenere l’indicazione: dell’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, del tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, dei quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), della durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, dell’impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell’utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all’Ufficio Ambiente ai fini della cessazione dal servizio pubblico di gestione rifiuti. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall’anno successivo; L’esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune al presente regolamento, da presentare tramite PEC, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 10. Entro il 30 giugno di ciascun anno l’utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell’anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell’anno precedente l’uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell’utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l’operazione di recupero. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l’applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione. • Altre agevolazioni per Utenze Non Domestiche 1. Locali e le aree utilizzate: dalle Associazioni di volontariato formalmente in possesso della 12
qualifica di ONLUS, ai sensi della disciplina normativa nazionale e regionale vigente, aventi esclusivamente finalità sociale; riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile. Tale riduzione si applica esclusivamente ai locali sede delle associazioni a condizione che: non vengano svolte attività di produzione, vendita e deposito beni e merci o somministrazione di alimenti e bevande e non abbiano destinazione abitativa. Per ottenere tale agevolazione gli interessati devono presentare dichiarazione TARI allegando apposita documentazione comprovante il diritto. La dichiarazione andrà presentata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Tale istanza di riduzione ha effetto anche per gli anni successivi se permangono le condizioni. 2. Locali ed aree utilizzate da Associazioni in convenzione con il Comune di Spilimbergo che hanno in concessione gratuita edifici comunali per l’esercizio della propria attività: riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile. Agevolazioni per Utenze Non Domestiche in vigore solo per l’anno 2021 Le agevolazioni “straordinarie” (in vigore solo per l’anno 2021) sono contenute nella deliberazione consiliare n.35 del 29.06.2021, quali misure di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” . Sono state confermate le percentuali di riduzione UTENZE NON DOMESTICHE AMMESSE AD AGEVOLAZIONE CATEGORIA DESCRIZIONE ATTIVITA’ % RIDUZIONE QUOTA VARIABILE 1 Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto, Enti pubblici 100,00 2 Cinematografi, teatri 100,00 3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 100,00 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi e palestre 100,00 5 Stabilimenti balneari 0,00 6 Autosaloni, esposizioni 100,00 7 Alberghi con ristorante, attività ricettive con ristorazione 100,00 8 Alberghi senza ristorante, bed & breakfast, affittacamere 100,00 9 Case di cura e di riposo, convitti, caserme 0,00 10 Ospedali 0,00 11 Agenzie, uffici 50,00 12 Banche e istituti di credito, studi professionali 50,00 13 Negozi di abbigliamento e articoli sportivi, calzature, librerie, cartolerie 100,00 ferramenta e negozi di beni durevoli 14 Edicole, farmacie, tabaccai, erboristerie, ricevitorie, ottica e foto, profumerie, 50,00 gioiellerie, ortopedie e sanitarie, plurilicenze 15 Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende etessuti 100,00 16 Banchi di mercato beni durevoli 100,00 17 Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, estetista, parrucchiere, servizi alla 100,00 persona 18 Attività artigianali tipo botteghe: elettricista, fabbro, falegname, idraulico, 100,00 fabbro,elettricista 13
19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto, gommista 80,00 20 Attività industriali con capannoni di produzione 80,00 21 Attività artigianali di produzione beni specifici 80,00 22 Ristoranti, osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, agriturismo 100,00 23 Birrerie, hamburgerie, mense, self-service 100,00 24 Bar, caffè, pasticceria, gelaterie, enoteche 100,00 25 Generi alimentari: macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati 50,00 26 Plurilicenze alimentari e miste 50,00 27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 50,00 28 Ipermercati di generi misti 0,00 29 Banchi di mercato generi alimentari 0,00 30 Discoteche, night club, sale giochi 0,00 • Ravvedimento operoso (pagamento dopo il termine di scadenza) L’istituto del Ravvedimento consente al contribuente di sanare spontaneamente, entro precisi termini temporali, il mancato o parziale pagamento, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni. Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati). Le modalità di applicazione delle sanzioni per i pagamenti tardivi sono le seguenti: • per pagamenti effettuati entro il 14° giorno dopo la scadenza: sanzione dello 0,1% giornaliera • per pagamenti effettuati dal 15°al 30° giorno dopo la scadenza sanzione del 1,50% • per pagamenti effettuati dal 31° al 90° giorno dalla scadenza sanzione del 1,67% • per pagamenti effettuati dal 91° giorno ed entro un anno dalla scadenza sanzione del 3,75% • per pagamenti effettuati oltre un anno ed entro due anni dalla scadenza sanzione del 4,29% • per pagamenti effettuati oltre due anni dalla scadenza sanzione del 5,00% Andranno aggiunti gli interessi per i giorni di ritardo calcolati al tasso legale. Tali interessi si calcolano sul solo importo relativo alla differenza d’imposta e, pertanto, senza tener conto della sanzione, con la seguente formula: IMPOSTA NON VERSATA x TASSO DI INTERESSE x GIORNI DI RITARDO / 36.500 • Ravvedimento su dichiarazione Il contribuente che provvede alla presentazione o rettifica della denuncia TARI oltre il termine di scadenza previsto, ma entro i termini per il ravvedimento può usufruire del relativo regime di sanzione ridotta. A tal fine, il Comune provvede a liquidare il tributo, lasanzione per omessa dichiarazione ridotta nonché gli interessi legali maturati, ed il contribuente potrà perfezionare il ravvedimento con il pagamento entro il termine stabilito.Trascorso inutilmente tale termine, si determina l’inefficacia della regolarizzazione e l’applicabilità della sanzione nell’intera misura. tasso di interesse su ravvedimento Dal 01.01.2021 il saggio degli interessi legali è fissato allo 0,01%. Dal 01.01.2020 al 31.12.2020 il saggio degli interessi legali è fissato allo 0,05%. Dal 01.01.2019 al 31.12.2019 il tasso d'interesse legale è stato fissato allo 0,8%. Dal 01.01.2018 al 14
31.12.2018 gli interessi sono calcolati al tasso legale dello 0,3%. Dal 01.01.2017 al 31.12.2017 gli interessi sono calcolati al tasso legale dello 0,1%. Dal 01.01.2016 al 31.12.2016 gli interessi sono calcolati al tasso legale dello 0,2%.Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 gli interessi sono calcolati al tasso legale dello 0,5%. Gli interessi devono essere computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito. • Versamento omesso o tardivo Tari In caso di omesso o insufficiente versamento di una o più rate alle prescritte scadenze, ilComune provvede a notificare al contribuente un avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento, che indica le somme, comprensive di interessi e sanzioni, da versare in unica rata entro 60 giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica. La sanzione è pari al 30% dell’importo omesso o tardivamente versato. Per i versamenti effettuati entro 90 giorni la sanzione è ridotta al 15%; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (art. 13 D.lgs. 471/97). • Omessa o infedele Dichiarazione Tari In caso di omessa presentazione della dichiarazione TARI prevista dalla legge si applica lasanzione dal 100% al 200% del tributo non versato con un minimo di 50,00 euro. In casodi infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato con un minimo di 50,00 euro. Si applicano nella graduazione delle sanzioni le disposizioni previste nel RegolamentoUnico delle Entrate Tributarie Comunali. • Regole generali per la Riscossione coattiva Ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 a decorrere dal 01° gennaio2020 cambia l’avviso di accertamento per il recupero evasione derivante da omesso, parziale o tardivo versamento e da omessa o infedele dichiarazione TARI. L’avviso di accertamento emesso dal Comune di San Lazzaro di Savena o da eventuali soggetti affidatari (Municipia S.p.a.) nonché il connesso provvedimento di irrogazione dellesanzioni costituisce titolo esecutivo ed ha forza precettiva senza la preventiva notifica dellacartella di pagamento e dell’ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (l’ingiunzione permane per gli atti emessi entro il 31/12/2019). L’atto contiene: - l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi indicati; - l’indicazione, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l’esecuzione delle sanzioni. - l’indicazione che costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; - l’indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzioneforzata. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione dellesomme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte delsoggetto che ha emesso l’accertamento esecutivo. Si applicano le regole del comma 803 dell’articolo 1 della Legge 160/2019, per il recuperodi oneri e spese a carico del debitore: 15
a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell’atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro; b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell’adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell’economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall’applicazione del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019, seguirà le consuete forme dell’ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titoloII del DPR 602/73, in quanto compatibili. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall’esecutività dell’atto ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora • Dilazione di pagamento La dilazione viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità: a. ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall’entità della somma da versare e dalle condizioni economiche del debitore; scadenza di ciascuna rata entro l’ultimo giorno del mese; b. per importi fino a €uro 100,00 (cento/00) nessuna rateizzazione, ad eccezione dei recuperi di crediti di utenti seguiti dai Servizi sociali, per i quali l’importo minimo è di Euro 50,00; c. durata del piano rateale non superiore a 24 mesi e per importi superiori ad euro 6.000,01 (seimila/01) durata massima non inferiore a 36 mesi; d. applicazione degli interessi come disciplinati dal presente regolamento; e. decadenza automatica del beneficio in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive e riscossione del debito residuo in un’unica soluzione con preclusione di altre dilazioni, in caso di avvenuta decadenza. Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione sia presentata dopo che l’avviso è diventato esecutivo, per la dilazione di pagamento si applicano i criteri e le modalità previsti dall’art. 1, commi da 796 a 801 della L. 160/2019 s.m.i.. • Rimborsi e Compensazioni Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto, mediante specifica istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ufficio provvede ad effettuare il rimborso della somma dovuta (comprensiva degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno dal momento in cui sono divenuti esigibili) entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, avanzata nell’istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti al Comune stesso, a titolo IMU, TASI e TARI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso. 16
• Riferimenti normativi • Deliberazione consiliare n. 34 del 29/06/2021 “Approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti – TARI. • Deliberazione consiliare n. 35 del 29/06/2021 “Approvazione tariffe e agevolazioni TARI – Tassa sui rifiuti – anno 2021”. • Deliberazione consiliare n. 24 del 30/07/2020 “Approvazione del Regolamento generale delle entrate comunali”. • L. 160 del 27.12.2019 e provvedimenti normativi da essa richiamati in quanto compatibili o non abrogati); • L. 27/12/2013 N. 147 e s.m.i.; • D.L. 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n.58; • D.L. 26 ottobre 2019, n.124 coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019,n. 157; • Per maggiori informazioni Il Servizio Tributi del Comune è comunque a disposizione dei contribuenti che desiderassero ulteriori chiarimenti al riguardo, o che volessero analizzare insieme eventuali casi particolari, durante gli orari di ricevimento al pubblico oppure negli altri giorni (previo appuntamento da concordare con l’operatore). • MODULISTICA • Denuncia TARI (originaria, di variazione, cessazione) per utenze DOMESTICHE • Denuncia TARI (originaria, di variazione, cessazione) per utenze NON DOMESTICHE • Richiesta di rimborso, compensazione, maggior rateazione • Richiesta trasmissione atti per mail • Informativa privacy 17
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