Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati ...

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Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati ...
Riforma organica della magistratura onoraria e altre
 disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina
 transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio

          (Schema di decreto legislativo n. 415)

                 N. 540 – 8 giugno 2017
Camera dei deputati
                       XVII LEGISLATURA

           Verifica delle quantificazioni

Riforma organica della magistratura onoraria e altre
 disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina
 transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio

          (Schema di decreto legislativo n. 415)

                 N. 540 – 8 giugno 2017
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti
all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di
relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita
cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e
programmazione).
L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli
organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne
ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero
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condizione che sia citata la fonte.
INDICE

PREMESSA ................................................................................................................................................... - 3 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .............................................................................................................. - 4 -

ARTICOLO 1 ......................................................................................................................................................... - 4 -

    MAGISTRATURA ORDINARIA .................................................................................................................................. - 4 -

ARTICOLO 2 ......................................................................................................................................................... - 5 -

    ISTITUZIONE DELL’UFFICIO DEI VICE PROCURATORI ONORARI ......................................................................................... - 5 -

ARTICOLO 3 ......................................................................................................................................................... - 6 -

    DOTAZIONE ORGANICA DEI GIUDICI ONORARI DI PACE E DEI VICE PROCURATORI ONORARI. PIANTA ORGANICA DELL'UFFICIO DEL
    GIUDICE DI PACE .................................................................................................................................................. - 6 -

ARTICOLI 4 E 5 ..................................................................................................................................................... - 8 -

    REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI MAGISTRATO ONORARIO E INCOMPATIBILITÀ ........................................ - 8 -

ARTICOLO 6 ......................................................................................................................................................... - 8 -

    AMMISSIONE AL TIROCINIO ................................................................................................................................... - 8 -

ARTICOLO 7 ......................................................................................................................................................... - 9 -

    TIROCINIO E CONFERIMENTO DELL'INCARICO ............................................................................................................. - 9 -

ARTICOLO 8 ....................................................................................................................................................... - 11 -

    COORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE .................................................................. - 11 -

ARTICOLO 9 ....................................................................................................................................................... - 11 -

    FUNZIONI E COMPITI DEI GIUDICI ONORARI DI PACE .................................................................................................. - 11 -

ARTICOLO 10 ..................................................................................................................................................... - 12 -

    DESTINAZIONE DEI GIUDICI ONORARI DI PACE NELL’UFFICIO PER IL PROCESSO ................................................................. - 12 -

ARTICOLI DA 11 A 14 ......................................................................................................................................... - 12 -

    ASSEGNAZIONE E DESTINAZIONE DI GIUDICI ONORARI DI PACE DEI PROCEDIMENTI CIVILI E PENALI. SUPPLENZE E APPLICAZIONI. - 12 -

ARTICOLI 15 E 17 ............................................................................................................................................... - 14 -

    ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO E FUNZIONI DEI VICEPROCURATORI ONORARI ................................................................ - 14 -

ARTICOLO 18 ..................................................................................................................................................... - 15 -

    DURATA DELL’UFFICIO E CONFERMA ...................................................................................................................... - 15 -

                                                                                    I
ARTICOLO 19 ......................................................................................................................................................- 16 -

    ASTENSIONE E RICUSAZIONE................................................................................................................................. - 16 -

ARTICOLI 20 E 21................................................................................................................................................- 16 -

    DOVERI DEL MAGISTRATO ONORARIO, DECADENZA, DISPENSA E REVOCA. ...................................................................... - 16 -

ARTICOLO 22 ......................................................................................................................................................- 16 -

    FORMAZIONE DEI MAGISTRATI ONORARI................................................................................................................. - 16 -

ARTICOLI DA 23 A 26..........................................................................................................................................- 17 -

    INDENNITÀ, REGIME PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE DEI MAGISTRATI ONORARI ............................................................. - 17 -

ARTICOLI DA 27 A 29..........................................................................................................................................- 24 -

    AMPLIAMENTO DELLA COMPETENZA DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE ....................................................................... - 24 -

ARTICOLI DA 30 A 32..........................................................................................................................................- 28 -

    DISPOSIZIONI RELATIVE AI MAGISTRATI ONORARI IN SERVIZIO ...................................................................................... - 28 -

ARTICOLI 33 E 34................................................................................................................................................- 29 -

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI............................................................................................................. - 29 -

ARTICOLO 35 ......................................................................................................................................................- 30 -

    MONITORAGGIO ............................................................................................................................................... - 30 -

ARTICOLO 36 ......................................................................................................................................................- 31 -

    DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI........................................................................................................................ - 31 -

                                                                                  II
INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Atto n.                                   415
Natura dell’atto:                         Schema di decreto legislativo
Titolo breve:                             Riforma organica della magistratura onoraria e altre
                                          disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina
                                          transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio
Riferimento normativo:                     articolo 3 della legge 28 aprile 2016, n. 57
Relazione tecnica (RT):                    presente
Relatrice    per       la Guerini
Commissione di merito:
Gruppo:                                    PD

Commissione competente:                    II (Giustizia)

                                                 PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame – adottato ai sensi della legge n. 57/2016 che
reca la delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre
disposizioni sui giudici di pace.
  L’articolo 1 della legge n. 57/2016 definisce il contenuto della delega per la riforma della magistratura

  onoraria, da esercitare    con uno o più decreti legislativi in diciassette ambiti di intervento [articolo 1,

  comma 1, lett. da a) a s)]. La normativa delegata è diretta a:

  •     prevedere un’unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario, nonché la figura

  del magistrato requirente onorario, inserito nell’ufficio della procura della Repubblica [articolo 1, comma 1,

  lett. a) e b)];

  •     disciplinare le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina, il tirocinio

  [articolo 1, comma 1, lett. c)], le modalità di impiego [articolo 1, comma 1, lett. e)], il procedimento di

  conferma, la durata massima dell’incarico [articolo 1, comma 1, lett. f)], il procedimento di trasferimento

  ad altro ufficio [articolo 1, comma 1, lett. g)], i doveri d’ufficio [articolo 1, comma 1, lett. h)] e i casi di

  decadenza, revoca e dispensa dal servizio di tali figure [articolo 1, comma 1, lett. i)];

  •     prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari

  [articolo 1, comma 1, lett. m)];

  •     prevedere i criteri di liquidazione dell’indennità [articolo 1, comma 1, lett. n)];

  •     operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale dei

  magistrati onorari [articolo 1, comma 1, lett. o)];

  •     ampliare, nel settore penale e nel settore civile, la competenza dell’ufficio del giudice di pace [articolo

  1, comma 1, lett. p)];

                                                         -3-
•    prevedere una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione di magistrati onorari

  elettivi [articolo 1, comma 1, lett. q)];

  •    disciplinare il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore dei

  decreti legislativi emanati in attuazione della delega [articolo 1, comma 1, lett. r)].

  L’articolo 9, della legge n. 57/2016, reca una clausola di invarianza finanziaria disponendo che dai decreti

  legislativi oggetto di emanazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

  pubblica e che all’attuazione degli stessi si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie

  previste a legislazione vigente (comma 1). Viene, altresì, previsto che in considerazione della complessità

  della materia trattata, che attua il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura

  onoraria e dell’impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, i decreti

  legislativi di attuazione della delega devono essere corredati di relazione tecnica che dia conto della

  neutralità finanziaria ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di

  copertura, nonché, per le norme di carattere previdenziale, delle ulteriori proiezioni finanziarie previste

  dall’articolo 17, comma 7, della legge n. 196/2009. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi

  o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono

  emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che

  stanzino le occorrenti risorse finanziarie
Lo schema di decreto legislativo è corredato di relazione tecnica.
Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni
che presentano profili di carattere finanziario.

                        VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1
Magistratura ordinaria

La norma contiene le definizioni di giudice onorario di pace e di Vice procuratore
onorario. L’incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, viene
svolto compatibilmente con lo svolgimento di attività lavorative o professionali, non
determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego e comporta un impegno non
superiore a due giorni a settimana.

La relazione tecnica nel ribadire il contenuto della norma afferma che ha natura
ordinamentale, non comporta direttamente riflessi finanziari, che verranno puntualmente
analizzati negli articoli successivi.

                                                        -4-
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto del carattere definitorio e

ordinamentale delle disposizioni.

ARTICOLO 2
Istituzione dell’ufficio dei vice procuratori onorari

La norma prevede l’istituzione dell'ufficio dei vice procuratori onorari nelle procure della
Repubblica presso i tribunali ordinari a cui possono essere adibite figure già presenti
nell'ambito dell'ufficio giudiziario.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato potendosi provvedere attraverso l'utilizzo delle risorse e
delle dotazioni strumentali disponibili nonché avvalendosi del personale attualmente in
servizio presso gli attuali uffici di procura e del nuovo personale amministrativo in fase di
reclutamento. Viene sostanzialmente riproposto, per analogia, l'impianto organizzativo
dell'Ufficio del processo istituito presso i tribunali ai sensi del D.L. 69/2013.
In particolare, oltre al personale amministrativo di ruolo già in servizio presso le
cancellerie delle procure, potranno essere assegnati all'istituendo Ufficio i tirocinanti di cui
all’articolo 73 del D.L. 69/2013, che nel corso dell'anno 2016, per un numero
complessivo di soggetti pari a circa 2.900 unità, hanno partecipato agli stages formativi
presso gli uffici giudiziari nazionali, con la corresponsione di una borsa di studio di euro
400 mensili sulla base di una graduatoria predisposta in funzione del reddito ISEE, nel
limite dell'importo complessivo di 8.000.000 di euro a valere sul capitolo 1543 del
Ministero della Giustizia alla U. d V. 1.2 -Azione “Funzionamento Uffici giudiziari”.
Al riguardo, la RT precisa che il diritto alla borsa di studio non è riconosciuto all'intera
platea dei tirocinanti, ma sulla base della graduatoria e comunque nel limite delle risorse
annualmente stanziate con apposito decreto del Ministro della Giustizia, previste a
legislazione vigente, nell'ambito delle disponibilità del Fondo unico giustizia o del Fondo
per l'efficienza della giustizia di cui all'articolo l, comma 96, della legge n. 190/2014. Per
l'anno 2016 è stato possibile erogare un numero di borse di studio pari a circa 1.600. In tal
senso, la RT ritiene presumibile che il contingente di tirocinanti reclutati ai sensi del DL
73/2013 nel corso dell'anno 2016 si mantenga costante nei prossimi anni.
Inoltre, la RT fa presente che sono in corso di svolgimento le procedure concorsuali per
l'assunzione di nuove unità di personale amministrativo giudiziario, per un contingente di
1000 unità ai sensi dell'articolo 1, del D.L. n. 117/2016 e di prossima pubblicazione un
successivo bando di concorso per ulteriori 1.000 unità ai sensi dell'articolo l, comma 372
della legge n. 232/2016.

                                              -5-
La RT segnala infine che, attraverso le procedure di mobilità volontaria e obbligatoria
(articolo l, comma 425 della legge n. 190/2014), sono state inquadrate nei ruoli
dell'amministrazione giudiziaria 1198 unità nel corso del triennio 2015-2017, di cui 601
unità per mobilità obbligatoria e 597 per mobilità volontaria.
Gli oneri stipendiali riferiti al predetto personale, trovano copertura mediante l'utilizzo
delle risorse del turn-over anni 2015/2017, allocate all'U.d.V. 1.2 - Azione "spese di
personale per il programma” che reca stanziamenti di bilancio pari ad euro 1.438.326.042
per l'anno 2017, euro 1.416.001.471 per l'anno 2018 ed euro 1.426.170.872 per l'anno
2019.

Al riguardo, si prende atto di quanto evidenziato dalla RT, secondo la quale all’istituzione

dell’ufficio dei vice procuratori onorari si provvederà con l’utilizzo delle risorse e delle

dotazioni disponibili: il riferimento al limite delle risorse disponibili non si evince peraltro

espressamente dalle disposizioni in esame, pur essendo il provvedimento comunque

corredato di una clausola generale di invarianza.

Tanto premesso, si evidenzia l’opportunità di disporre di elementi di valutazione volti a

confermare l’effettiva possibilità di far fronte all’istituzione presso i tribunali ordinari delle

predette strutture organizzative senza ulteriori oneri e senza pregiudicare lo svolgimento di

altre funzioni istituzionali ovvero determinare aggravi di natura organizzativa, suscettibili di

produrre effetti di carattere finanziario.

ARTICOLO 3
Dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari.
Pianta organica dell'ufficio del giudice di pace

La norma affida la fissazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei
viceprocuratori onorari a un decreto del Ministro della giustizia, mentre un separato
decreto del Ministro della giustizia determina la pianta organica degli uffici del giudice di
pace e degli uffici dei viceprocuratori onorari (commi 1 e 3). In quest’ultimo decreto viene
individuato, per ciascun ufficio del giudice di pace, il numero dei giudici onorari di pace
che esercitano la giurisdizione civile e penale presso il medesimo ufficio, nonché il
numero dei giudici onorari di pace addetti all'ufficio per il processo del tribunale nel cui
circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace (comma 7).
In sede di prima applicazione del presente decreto, la dotazione organica dei giudici
onorari di pace non può, in ogni caso, essere superiore a quella dei magistrati professionali

                                               -6-
che svolgono funzioni giudicanti di merito (comma 2) ed allo stesso modo la dotazione
organica dei vice procuratori onorari non può, in ogni caso, essere superiore a quella dei
magistrati professionali che svolgono funzioni requirenti di merito (comma 4).
In ogni caso la dotazione organica e le piante organiche sono stabilite in modo da
assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 3, sulla natura temporanea
dell’incarico di magistrato onorario (comma 5).
In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 57/2016 1, i criteri
di cui ai commi 2 e 4 per la determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di
pace e dei vice procuratori onorari possono essere adeguati nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 8).

La relazione tecnica, nel ribadire il contenuto della norma, afferma che attualmente la
dotazione organica dei magistrati ordinari giudicanti di merito che non svolgono funzioni
direttive è di circa 6000 unità. Analogamente la dotazione organica dei vice procuratori
onorari non potrà essere superiore al numero dei magistrati professionali che svolgono
funzioni requirenti di merito (con esclusione dei magistrati professionali con funzioni
direttive di merito requirenti). Ad oggi la dotazione organica dei magistrati ordinari
requirenti di merito che non svolgono funzioni direttive è di circa 2000 unità. Per la stima
degli effetti finanziari recati dalla disposizione la RT rimanda alle successive tabelle (cfr.
art. 23).

Al riguardo, si evidenzia che la determinazione della dotazione organica dei giudici onorari

di pace e dei vice procuratori onorari – nonché della pianta organica dei relativi uffici – sono

rimessi a successivi decreti ministeriali.

Dalle tabelle riportate nella parte della RT riferita all’articolo 23 si evince che la dotazione

organica dei giudici onorari raggiungerà, a regime, le 8.000 unità, per una spesa complessiva

di circa 152 milioni. Pertanto, secondo la stessa RT, alla relativa spesa si provvederà

mediante utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (capitolo 1362 del

Ministero della giustizia), senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Si

evidenzia peraltro che la norma in esame non prescrive espressamente limiti di spesa ovvero

limiti numerici per la determinazione delle predette dotazioni organiche. Inoltre il

1 Che prevede, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, la possibilità per il
Governo di emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla legge
n. 57.

                                                           -7-
meccanismo prefigurato, che prevede il rinvio a successivi decreti, non consente una verifica

in sede parlamentare delle spese effettivamente connesse alla determinazione delle predette

dotazioni. In ordine a tali profili appare opportuno acquisire la valutazione del Governo.

ARTICOLI 4 e 5
Requisiti per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario e incompatibilità

Le norme prevedono i requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico di magistrato
onorario, con le esclusioni e i titoli di preferenza (articolo 4), nonché il regime di
incompatibilità (articolo 5).

La relazione tecnica afferma che trattandosi di norme aventi natura ordinamentale non
comportano riflessi finanziari.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare considerata la natura ordinamentale

delle disposizioni.

ARTICOLO 6
Ammissione al tirocinio

La norma prevede che il Consiglio superiore della magistratura individui i posti da
pubblicare per il tirocinio anche sulla base delle vacanze previste nell'anno successivo
nelle piante organiche degli uffici del giudice di pace e dei vice procuratori onorari. Per la
pubblicazione dei posti (anche sul sito internet del Ministero della giustizia) provvede la
sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario (commi 1 e 2).
Successivamente, la sezione autonoma trasmette le domande degli interessati e le proposte
della sezione autonoma per i magistrati onorari al Consiglio superiore della magistratura
che delibera sull’ammissione dei candidati al tirocinio, per un numero di unità pari, ove
possibile, al numero di magistrati onorari cui conferire l'incarico, aumentato della metà
(commi 1 e 7).

La relazione tecnica, nel riportare il contenuto della norma, afferma che tali
adempimenti, di natura amministrativa, potranno essere espletati attraverso l'utilizzo delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

                                              -8-
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare alla luce delle indicazioni fornite dalla

relazione tecnica.

ARTICOLO 7
Tirocinio e conferimento dell'incarico

La norma prevede l’organizzazione dei tirocini da parte del Consiglio superiore della
magistratura e della Scuola superiore della magistratura (commi 1-5).
Il tirocinio per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario, della durata di sei
mesi, oltre all'attività svolta presso gli uffici giudiziari, prevede la frequenza obbligatoria,
con profitto, ai corsi teorico-pratici di durata non inferiore a 30 ore, organizzati dalla
Scuola superiore della magistratura, come già previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c),
del D.lgs. n. 26/2006 2 (comma 6).
I corsi vengono coordinati da magistrati professionali tutori, già designati dalla struttura
per la formazione decentrata presso il distretto di ciascuna Corte di appello e l’attività di
docenza. Al termine dei corsi la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio
giudiziario formula un parere sull'idoneità del magistrato onorario in tirocinio e propone
al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento
dell'incarico (comma 7).
Il Consiglio superiore della magistratura successivamente designa i magistrati onorari
idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio
(comma 8), mentre il Ministro della giustizia conferisce l'incarico con decreto (comma 9).
Infine, la norma precisa che ai magistrati onorari tirocinanti non spetta alcuna indennità
(comma 11), mentre ai magistrati collaboratori e ai magistrati affidatari non spetta alcun
compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa svolta
(comma 12).

La relazione tecnica nel ribadire il contenuto della norma, fa presente sul punto dello
svolgimento dell'attività di docenza, da parte del magistrato professionale, che esso non
comporta la corresponsione di alcuna indennità a carico della Scuola superiore della
magistratura, come stabilito nel proprio regolamento e dal comma 12 della disposizione in
esame. Viceversa, per i professori universitari o i professionisti impegnati nelle attività di
docenza stabilite nel piano formativo dal tirocinio formativo, è prevista la corresponsione
di un compenso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti disponibili a legislazione vigente,
con le modalità stabilite dal Regolamento per la formazione dell'albo dei docenti e

2In cui si prevede come finalità della Scuola superiore della magistratura la formazione iniziale e permanente della
magistratura onoraria.

                                                       -9-
l'individuazione dei collaboratori approvato dalla stessa Scuola in data 26 novembre 2013.
La RT conferma che agli oneri derivanti dall'organizzazione dei tirocini, comprese le indennità
già richiamate per i docenti, non magistrati ordinari, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse
assegnate annualmente alla Scuola, anche mediante la rimodulazione delle attività programmate
annualmente, iscritte ordinariamente nel bilancio del Ministero della giustizia, all'U.d.V. 1.2,
Azione: Trasferimenti in favore della Scuola Superiore della Magistratura. Sul capitolo 1478
"Istituzione e funzionamento della Scuola superiore della magistratura" che reca, a legislazione
vigente, uno stanziamento di euro 10.502.564 per l'anno 2017, di euro 13.123.758 per l'anno
2018 e di euro 13.335.928 per l’anno 2019.
Gli stanziamenti crescenti nel triennio di riferimento consentiranno lo svolgimento delle
necessarie attività formative, della durata di sei mesi, previste per i circa 1.500 tirocinanti
che aspirano al conferimento dell'incarico di magistrato onorario. Per l'assolvimento di tale
tirocinio è prevista anche la frequenza di 30 ore di didattica, organizzata dalla Scuola, di cui
10 ore di e-leamig sul personal computer e 20 ore di aula, con classi medie di 15 tirocinanti
ciascuna. Per le attività di docenza dei giudici onorari, è già previsto a legislazione vigente un
compenso lordo orario pari a circa 60 euro (dati forniti dalla stessa Scuola Superiore della
Magistratura). A soli fini conoscitivi la RT riporta un prospetto degli oneri previsti per gli
adempimenti sopra richiamati per complessivi 292.000 euro.
   In particolare, nel prospetto è indicato il numero complessivo di 1500 tirocinanti con 15 tirocinanti per

   classe per 100 classi e 2 docenti per classe (200 docenti). Le ore previste per ciascun docente sono 20 e le

   ore aula complessive sono 4000. Il compenso orario dei docenti è di 60 euro, con un costo totale dei

   compensi di euro 240.000 ed per 4 giorni di docenza (20 ore per 5 ore al giorno). Il rimborso spese medio

   al 50% dei docenti per 4 giorni non consecutivi è di 130 euro il che porta a un costo totale del rimborso

   spese di trasporto di euro 52.000.

   Pertanto, l’onere totale dei tirocini formativi presso la Scuola superiore della magistratura è di euro

   292.000.
La RT precisa, infine, che ai tirocinanti nonché ai magistrati "tutori" non spetta alcuna
indennità o rimborso delle spese e si evidenzia infine la disponibilità di strutture di
formazione decentrata presso-ciascun distretto di Corte di appello, già operanti e funzionanti.

Al riguardo si prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, secondo la quale la

Scuola superiore della magistratura dispone delle risorse necessarie per l’organizzazione dei

tirocini. Inoltre, secondo la RT, alle attività in questione si potrà far fronte “anche mediante

la rimodulazione delle attività programmate annualmente”. Andrebbe peraltro confermato

che, per effetto di tale rimodulazione, non si determinino occorrenze finanziarie aggiuntive

per lo svolgimento di altre attività istituzionali attribuite alle competenti strutture.

                                                      - 10 -
ARTICOLO 8
Coordinamento ed organizzazione dell’ufficio del giudice di pace

La norma disciplina le attività di coordinamento del presidente del tribunale dell’ufficio
del giudice di pace che ha sede nel circondario, con poteri di distribuzione del lavoro tra i
giudici di pace e di vigilanza sulla loro attività. Si prevede inoltre, il ricorso a procedure
automatiche nei procedimenti in materia di espropriazione mobiliare.

La relazione tecnica, nel descrivere la norma, fa presente che gli adempimenti in essa
previsti, di natura amministrativa, potranno essere espletati attraverso l'utilizzo delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
In particolare, con riferimento alla gestione del registro dei procedimenti di
espropriazione mobiliare, la RT rappresenta che i relativi applicativi informatici sono già
finanziati a legislazione vigente e realizzati dalla Direzione Generale dei sistemi
informativi del Ministero della giustizia, con le risorse iscritte all'U.dV. 1.2 - Azione
·Sviluppo degli strumenti di Innovazione tecnologica in materia informatica e telematica
per l'erogazione dei sevizi della giustizia, capitolo 1501, recante uno stanziamento di euro
50.678.980 per l'anno 2017, 49.932.429 per l'anno 2018 e di euro 47.993.808 per l'anno
2019.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 9
Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace

La norma disciplina le funzioni e i compiti attribuiti alla magistratura onoraria che
esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile
(comma 1).
I giudici onorari di pace nel corso dei primi due anni dal conferimento dell'incarico sono
assegnati all'ufficio per il processo 3, presso il tribunale del circondario nel cui territorio ha
sede l'ufficio del giudice di pace al quale sono addetti, e possono svolgere esclusivamente i
compiti e le attività allo stesso inerenti (commi 2-5).

3 Articolo 16-octies del D.L. n. 179/2012 che ha istituito l’ufficio per il processo come strutture organizzative
denominate finalizzate a garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli
organizzativi per un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

                                                     - 11 -
La relazione tecnica rinvia la stima degli effetti finanziari determinati dalla disciplina
delle indennità alle valutazioni riferite al successivo articolo 23.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in merito alle funzioni previste, mentre,

per quanto attiene alle connesse indennità, si rinvia all’articolo 23.

ARTICOLO 10
Destinazione dei giudici onorari di pace nell’ufficio per il processo

La norma disciplina il procedimento di assegnazione dei giudici onorari di pace all’ufficio
per il processo del tribunale, che si svolge sotto il coordinamento e la direzione del
presidente del tribunale (commi 1-9).
Inoltre, sono descritti i compiti e le funzioni dei giudici onorari all’interno dell’ufficio per
il processo, che agiscono sulla base della delega e del controllo del giudice professionale
(commi 10-15).

La relazione tecnica afferma che le disposizioni contenute nell'articolo, di natura
procedimentale, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, potendosi provvedere, ai relativi adempimenti, anche organizzativi,
nell'ambito delle ordinarie risorse strumentali e finanziarie, all'U.dV. 1.4 Azione
"Magistratura onoraria" sul pertinente capitolo 1362 p.g. 1 dello stato di previsione della
spesa del Ministero della giustizia.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto del carattere

ordinamentale delle disposizioni.

ARTICOLI da 11 a 14
Assegnazione e destinazione di giudici onorari di pace dei procedimenti civili e
penali. Supplenze e applicazioni.

Le norme prevedono l'assegnazione ai giudici onorari di procedimenti civili e penali di
competenza del tribunale al ricorrere di specifiche condizioni e per situazioni eccezionali
o contingenti (articolo 11).
   Tali particolari situazioni si riferiscono ad assenze non temporanee di magistrati che comportino la

   riduzione di oltre il 30 per cento dell'attività dei giudici professionali assegnati al tribunale (lettera a),

   oppure a un numero dei procedimenti civili pendenti per cui si è superato il termine di ragionevole durata

   superiore del 50 per cento rispetto al numero complessivo dei procedimenti pendenti nel tribunale e di

                                                       - 12 -
procedimenti penali per cui è stato superato il termine è superiore di almeno il 40 per cento rispetto al

   numero complessivo dei procedimenti penali (lettera b), così come a un il numero medio dei procedimenti

   civili o penali pendenti per ciascun giudice professionale in servizio presso il tribunale superiore di almeno

   il 70 per cento il numero medio nazionale dei procedimenti pendenti per ciascun giudice professionale di

   tribunale in servizio alla stessa data (lettera c) oppure il numero medio dei procedimenti civili o penali

   sopravvenuti per ciascun giudice professionale in servizio presso il tribunale superiore di almeno il 70 per

   cento il numero medio nazionale dei procedimenti sopravvenuti nello stesso periodo.
Inoltre, si prevede che il numero dei procedimenti civili e penali assegnati a ciascun
giudice onorario di pace non possa essere superiore ad un terzo del numero medio
nazionale, rilevato distintamente per il settore civile e per quello penale, dei procedimenti
pendenti per ciascun giudice professionale del tribunale (articolo 11, comma 5).
L’assegnazione viene effettuata dal presidente del tribunale e può essere mantenuta per un
periodo non superiore a tre anni (articolo 11, comma 7).
All’articolo 12 viene disciplinata la destinazione del giudice onorario di pace a comporre i
collegi civili e penali del tribunale quando sussistono determinate condizioni e con le
modalità previste al precedente articolo 11.
Inoltre, l’articolo 13 prevede la destinazione in supplenza del giudice onorario di pace, nei
casi di assenza o impedimento temporaneo del magistrato professionale, anche
nell'ambito del collegio, al di fuori dei casi previsti all’articolo 11, comma 1.
Infine l’articolo 14 dispone che, nell'ipotesi di vacanza, assenza o impedimento temporaneo di
uno o più giudici onorari di pace, il presidente del tribunale possa destinare in supplenza uno o
più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario, per un periodo non superiore ad un
anno, rinnovabile per un ulteriore anno.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui all’articolo 11, di natura
procedimentale, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, potendosi provvedere, ai relativi adempimenti anche organizzativi,
nell'ambito delle ordinarie risorse strumentali e finanziarle, all'U.d V. 1.4 Azione
"Magistratura onoraria" sul pertinente capitolo 1362 p.g. 1 dello stato di previsione della
spesa del Ministero della giustizia. Per quanto attiene all’articolo 12, la relazione afferma
che le sue disposizioni, di natura procedimentale, non sono suscettibili di determinare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere, ai relativi
adempimenti, anche organizzativi, nell'ambito delle ordinarie risorse strumentali e
finanziarie all'U.d.V. 1.4 Azione "Magistratura onoraria" sul pertinente capitolo 1362 p.g.
1 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
Con riguardo all’articolo 13, la relazione tecnica afferma che le disposizioni in esso
contenute, di natura procedimentale, non sono suscettibili di determinare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere ai relativi

                                                       - 13 -
adempimenti, anche organizzativi, nell'ambito delle ordinarie risorse strumentali e
finanziarie. La RT rappresenta inoltre che non si prevede di corrispondere compensi
aggiuntivi per l'attività di supplenza e di applicazione dei giudici di pace, stante il regime di
onnicomprensività dell'indennità prevista all'articolo 23, comma 11.
Infine, con riguardo all’ articolo 14, di natura procedimentale, secondo la RT le sue
disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, potendosi provvedere ai relativi adempimenti, anche organizzativi,
nell'ambito delle ordinarie risorse strumentali e finanziarie.
La RT segnala, altresì, quanto disposto dal successivo articolo 36, comma 2, che prevede
che al giudice onorario di pace assegnato all'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 10,
ovvero applicato ad altro ufficio del giudice di pace a norma dell'articolo 14, non è dovuta
alcuna indennità di missione o di trasferimento, dovendosi intendere per sede di servizio il
circondario del tribunale. Come per il precedente articolo, la disposizione di cui al comma
11 del successivo articolo 23 esclude che per le supplenze o per le applicazioni dei giudici
di pace possano derivare altre o diverse indennità.

Al riguardo si rinvia a quanto indicato con riferimento all’articolo 23.

ARTICOLI 15 E 17
Organizzazione dell’ufficio e funzioni dei viceprocuratori onorari

Le norme disciplinano il potere del procuratore della Repubblica di coordinamento
dell'ufficio dei vice procuratori onorari e la distribuzione del lavoro, anche mediante
ricorso a procedure automatiche, nonché la vigilanza sulla loro attività (art. 15).
Sono quindi definite le funzioni ed i compiti del vice procuratore onorario che coadiuva il
magistrato professionale, svolgendo le attività a lui delegate secondo quanto previsto
dall'articolo 17. In particolare, nel corso del primo anno dal conferimento dell'incarico i
vice procuratori onorari possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività di ausilio
del magistrato professionale indicate al comma 1, lettera a) (articolo 16).
Sono infine disciplinate le attività delegabili da parte del procuratore della repubblica al
vice procuratore onorario nei procedimenti davanti al giudice di pace e in quelli ove il
tribunale giudica in composizione monocratica, con i relativi aspetti inerenti ai rapporti tra
delegante e delegato (articolo 17).

La relazione tecnica afferma che gli adempimenti descritti dall’articolo 15, di natura
amministrativa, potranno essere espletati attraverso l'utilizzo delle risorse umane,
strumentali e finanziarle disponibili a legislazione vigente sull’U.d.V. 1.2 Giustizia civile e
penale, del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, che

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riporta a legislazione vigente una dotazione finanziaria di 3.861.131.466 euro per l'anno
2017, di 3.860.994.334 per l'anno 2018 e 3.903.723.122 euro per l'anno 2019.
Per quanto attiene all’articolo 16, ai fini della stima dei riflessi finanziari derivanti
dall'applicazione del regime delle indennità, la relazione fa rinvio alle valutazioni riferite al
successivo articolo 23.
Infine, con riguardo all’articolo 17, la relazione evidenzia che le disposizioni, di natura
procedimentale, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, potendosi provvedere, ai relativi adempimenti, nell'ambito delle
ordinarie risorse strumentali e finanziarie assegnate all’U.d.V. 1.4 Azione "Magistratura
onoraria" sul pertinente capitolo 1362 p.g. 1 dello stato di previsione della spesa del
Ministero della giustizia.

Al riguardo, per quanto attiene alla costituzione dell’ufficio dei vice procuratori onorari

mediante utilizzo delle risorse già disponibili, non si formulano osservazioni nel presupposto –

sul quale appare opportuna una conferma – che tali adempimenti non incidano sull’esercizio

delle altre attività istituzionali, finanziate a valere sulle medesime risorse. Per i profili

connessi al regime delle indennità, si rinvia al successivo articolo 23.

ARTICOLO 18
Durata dell’ufficio e conferma

La norma prevede che l’incarico di magistrato onorario abbia una durata di quattro anni e
possa essere confermato alla scadenza, a domanda e per una sola volta, per ulteriori
quattro anni. In ogni caso, l'incarico di magistrato onorario non può essere svolto per più
di otto anni complessivi, anche non consecutivi, cessando al compimento del
sessantacinquesimo anno di età (commi 1-3).
Inoltre, viene disciplinata la procedura di conferma nell'incarico, sulla cui domanda
delibera il Consiglio superiore della magistratura e dispone il Ministro della giustizia
(commi 4-14).

La relazione tecnica afferma che per la stima dei riflessi finanziari determinati dalla
predetta previsione, si fa rinvio alle valutazioni del successivo articolo 23.

Al riguardo, si rinvia a quanto evidenziato con riferimento all’articolo 23.

                                              - 15 -
ARTICOLO 19
Astensione e ricusazione

La norma disciplina i casi di astensione e ricusazione per il giudice onorario e il vice
procuratore onorario nell’ambito dei procedimenti civili e penali.

La relazione tecnica afferma che trattasi di norma avente natura ordinamentale che non
comporta riflessi finanziari.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare data la natura ordinamentale delle

disposizioni.

ARTICOLI 20 E 21
Doveri del magistrato onorario, decadenza, dispensa e revoca.

Le norme descrivono i doveri per i magistrati onorari (articolo 20) e i casi di decadenza,
dispensa e revoca del magistrato onorario (articolo 21).

La relazione tecnica sulle norme inerenti ai doveri afferma che non determina riflessi
finanziari, mentre con riferimento al caso dell’impedimento di durata non superiore a sei
mesi, afferma che l’esecuzione dell'incarico rimane sospesa senza diritto all'indennità
disciplinata dal successivo articolo 23.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 22
Formazione dei magistrati onorari

La norma prevede l’obbligo per i magistrati onorari di partecipare alle riunioni trimestrali
organizzate dagli uffici di appartenenza e di frequentare, con cadenza almeno semestrale, i
corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della magistratura.

La relazione tecnica afferma che alle attività descritte nella norma si potrà provvedere
attraverso l’utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente, sia per la partecipazione
alle riunioni presso gli uffici giudiziari che per la gestione dei corsi di formazione a cura
della Scuola superiore della Magistratura. I predetti corsi di formazione, specificamente
dedicati ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, sono già organizzati dalla

                                              - 16 -
Scuola superiore della magistratura nel quadro delle attività di formazione della
magistratura onoraria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 26/2006.
In vista dell'organizzazione dei corsi formativi la RT fornisce un prospetto indicativo delle
spese da sostenere a cura della Scuola superiore della Magistratura, per l'assolvimento dei
compiti di formazione ivi previsti. Per tale attività si prevede la frequenza, con cadenza
semestrale, di corsi di formazione per un numero di ore pari a 20 (come prevede l'attuale
prassi) di cui 10 ore di e-learning e 10 ore di aula. La RT riporta il prospetto degli oneri
annui stimati per gli adempimenti sopra richiamati per complessivi 145.000 euro,
rappresentando al riguardo che, ai fini della quantificazione dei predetti oneri si è tenuto
conto del turn over fisiologico dei magistrati onorari ai fini formativi.
Il prospetto della RT indica il numero di 1500 magistrati onorari partecipanti ai corsi con
15 magistrati per classe per 100 classi ed un docente per classe (100 docenti). Le ore
previste per ciascun docente sono 10 e le ore aula complessive sono 1000. Il compenso
orario dei docenti è di 60 euro e per 2 giorni di docenza (10 ore per 5 ore al giorno). Il
rimborso spese medio al 50% dei docenti per 2 giorni consecutivi di 250 euro che porta a
un costo totale del rimborso spese di trasporto al 50 % dei docenti di euro 12.500.
Pertanto, sulla base della cadenza semestrale dei corsi prevista dalla norma, l’onere totale
annuale dei corsi formativi è di euro 145.000.
Infine, la RT precisa che non si prevede la corresponsione di trattamenti economici
aggiuntivi ai magistrati onorari, oltre alle indennità previste al successivo articolo 23.

Al riguardo, si rileva che l’articolo disciplina la formazione permanente dei magistrati

onorari, il cui numero, a regime, in base alle indicazioni della RT riferite all’articolo 23,

dovranno raggiungere le 8.000 unità (3.000 circa in più rispetto alle attuali).

La RT indica invece, ai fini della determinazione dell’onere per le attività in esame, un

numero di 1.500 magistrati onorari. In proposito andrebbero acquisiti chiarimenti.

ARTICOLI da 23 a 26
Indennità, regime previdenziale e assistenziale dei magistrati onorari

Le norme stabiliscono che l'indennità spettante ai magistrati onorari si compone di una
parte fissa e di una parte variabile di risultato (articolo 23, comma 1). Ai magistrati onorari
che esercitano funzioni giudiziarie è corrisposta, con cadenza trimestrale, un'indennità
annuale lorda in misura fissa, pari ad 16.140 euro annui, comprensiva degli oneri
previdenziali ed assistenziali (articolo 23, comma 2). Ai giudici onorari di pace inseriti
nell'ufficio per il processo e ai vice procuratori onorari che si limitano a coadiuvare il

                                              - 17 -
magistrato, l'indennità sopra indicata è corrisposta nella misura dell'80 per cento (articolo
23, comma 3). Le indennità sopra indicate non sono tra loro cumulabili e si prevede che
quando il magistrato onorario svolge sia le funzioni giudiziarie che i compiti e le attività di
cui al comma 3, l'indennità fissa sia corrisposta in una delle due misure indicate
considerando le funzioni e le attività svolti in via prevalente (articolo 23, commi 4 e 5).
Si prevede che il presidente del tribunale, con provvedimento da adottare entro il 30
gennaio di ogni anno, assegni ai magistrati onorari gli obiettivi da raggiungere nell’anno
solare (articolo 23, comma 6). Analogamente si prevede che il procuratore della
Repubblica assegni ai vice procuratori onorari gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare
(articolo 23, comma 7).
Ai magistrati onorari può essere, inoltre, riconosciuta una indennità di risultato in misura
non inferiore al quindici per cento e non superiore al trenta per cento dell'indennità fissa
loro spettante. L’indennità è erogata in tutto o in parte in relazione a livello di
conseguimento degli obiettivi assegnati (articolo 23, comma 9).
Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dal presente decreto è dovuta
esclusivamente l'indennità di cui al presente articolo (articolo 23, comma 11).
E’ previsto che i magistrati onorari non prestino attività durante il periodo feriale, salvo
che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio; in tal caso, è riconosciuto il diritto di non
prestare attività nel periodo ordinario per un corrispondente numero di giorni. L'indennità
prevista dall'articolo 23 è corrisposta anche durante il periodo feriale (articolo 24).
La malattia, l'infortunio e la gravidanza dei magistrati onorari non comportano la dispensa
dall’incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, senza diritto all'indennità. Ai fini della
tutela previdenziale e assistenziale, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari
sono iscritti alla gestione separata 4 salvo che i soggetti siano iscritti agli albi forensi
(articolo 25).
Sono, infine, apportate modifiche al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Una prima modifica riguarda
l’articolo 50, che elenca i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: da tale elenco si
elimina il riferimento ai compensi dei giudici di pace. Tali compensi sono invece
ricondotti, come anche i compensi corrisposti ai vice procuratori onorari, a redditi da
lavoro autonomo, elencati al successivo articolo 53, per il loro intero ammontare
percepito nel periodo di imposta (articolo 26).

La relazione tecnica afferma che all’attuazione della presente disposizioni si provvede
mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato nel limite degli stanziamenti iscritti

4   Di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

                                                            - 18 -
all’'U.d V. 1.4 sul pertinente capitolo 1362 p.g. l dello stato di previsione della spesa del
Ministero della giustizia, sul quale gravano ordinariamente tutte le spese connesse al
pagamento delle indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari di
tribunale e al vice procuratori onorari. Il citato capitolo, al netto dell'autorizzazione di
spesa di euro 8.000.000, destinata al finanziamento delle indennità da corrispondere ai
giudici ausiliari (DL 69/2013) reca uno stanziamento di 139.949.725 euro per l'anno 2017,
di 152.449.725 euro per l'anno 2018 e di 152.449.725 euro per l'anno 2019.
Per la quantificazione e la proiezione degli oneri, la relazione rinvia a tabelle allegate alla
relazione tecnica, elaborate sulla base delle seguenti considerazioni:
     • per la determinazione degli oneri fino al 1° semestre 2021, in ragione del regime
        transitorio quadriennale previsto dall'art. 30 del presente provvedimento, per i
        magistrati onorari attualmente in servizio, è stata utilizzata, quale base di calcolo, la
        spesa annua media pro-capite rilevata per il pagamento delle indennità corrisposte
        ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari (si
        veda la tabella 1);
     • con riferimento alle risorse aggiuntive assegnate dalla legge di bilancio 2017 per
        12,5 milioni di euro per l'anno 2017 e per 25 milioni di euro per l'anno 2018, la RT
        fa presente che tali fondi risultano assolutamente necessari, in sede di applicazione
        della nuova disciplina, per garantire l'adeguamento della materia previdenziale per i
        magistrati onorari, scongiurando il rischio della procedura di infrazione nei
        confronti dello Stato italiano, stante la chiusura negativa del caso EU-PILOT
        7779115/EMPL;
     • come già segnalato l’indennità, per la parte fissa, viene stabilita in due importi, uno,
        pari a 16.140 euro, destinata a coloro che svolgeranno funzioni giudiziarie ed una
        pari a 12.911,54, euro, destinata a coloro che saranno assegnati all'ufficio del
        processo o all'istituendo ufficio dei vice procuratori onorari, comunque nei limiti
        delle risorse annualmente disponibili in bilancio sul citato cap. 1362 p.g. l (si veda
        la tabella 2);
     • per il periodo successivo a quello c.d transitorio, riferito al 2° semestre del 2021,
        ai fini della stima degli oneri relativi a coloro i quali verranno confermati
        nell'incarico (nel prospetto ai ipotizza prudenzialmente circa il 90 per cento dei c.d
        "vecchi" per 4.500 unità), non potendosi determinare con esattezza le distribuzioni
        delle indennità tra i presenti, si è utilizzato il parametro dell'indennità media degli
        importi delle indennità fisse e di risultato previste dal provvedimento pari a
        18.883,50 euro annui 5;

5 Indennità massima = 16.1440 + 30 per cento = 20.982. Indennità minima = 12.911,54 + 30 per cento = 16.785.
Indennità media = (29.982 + 16.785) / 2 = 18.883,50.

                                                   - 19 -
•   i risparmi di spesa derivanti dalla modifica del regime delle indennità dei magistrati
    onorari, rilevabili a decorrere dal 2° semestre 2021, contribuiranno a finanziare la
    realizzazione di una "seconda sessione" di immissione di nuovi magistrati onorari
    in tirocinio (si veda la tabella 3);
•   per quanto concerne l’IVA, l’IRAP ed altri contributi, si è tenuto conto,
    prudenzialmente, delle spese complessive registrate a legislazione vigente a valere
    sul capitolo di bilancio 1362, anche con riferimento alle previsioni dell'anno 2021
    ove, presumibilmente, tali spese subiranno una sicura flessione nel secondo
    semestre seppure, allo stato, non quantificabile;
•   nel calcolo degli oneri riferiti alle indennità da corrispondere ai nuovi magistrali
    onorari è stata operata la scelta di indicare la sola componente fissa. Si è comunque
    tenuto conto, in tutti i prospetti, di una quota di risorse da destinare alla
    componente variabile dell'indennità;
•   Dopo il periodo di tirocinio di sei mesi si è valutato d attribuire l'importo iniziale
    dell'indennità (12.911,54 euro lordo Stato) a tutti i nuovi magistrati onorari
    secondo i criteri previsti dalla norma, ovvero almeno per due anni per i giudici
    onorari giudicanti ed almeno per un anno per quelli requirenti;
•   per i magistrati onorari confermati dopo il periodo transitorio, si è prevista
    l'attribuzione dell'indennità per lo svolgimento delle funzioni giudiziarie (€
    16.140,00 lordo Stato) ai soli giudici onorari di pace, stimati in un numero non
    superiore al contingente complessivo degli attuali giudici di pace e GOT;
•   per i giudici onorari requirenti, invece, si è provveduto ad ipotizzare una
    distribuzione al 50% delle unità tra funzioni di assistenza nell'ambito dell'ufficio
    del vice procuratore onorario (indennità pari ad 12.911,54 euro) e funzioni
    giudiziarie (indennità pari a 16.140 euro);
•   infine, come già accennato, in via del tutto prudenziale, è stata accantonata una
    somma annuale, che sarà destinata all'assegnazione dell’indennità di risultato, che
    non potrà essere inferiore al quindici per cento o superiore al trenta per cento
    dell'indennità fissa, da assegnare prudenzialmente alla totalità dei magistrati onorari
    in servizio per il valore massimo.
    Nelle seguenti tabelle sono riassunti i principali dati esposti nella RT, con riguardo
    all’articolo 23.

Tabella 1
Oneri per il pagamento dei magistrati onorari già in servizio (fino al 2021).
Dati:

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