TAR PUGLIA - BARI, MASSIME MAGGIO 2012 Iª SEZIONE
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TAR PUGLIA – BARI, MASSIME MAGGIO 2012 Iª SEZIONE Tar Puglia Bari, Sez. I, 4 maggio 2012, n. 882 – Pres. Allegretta – Est. Picone – C. s.r.l. (avv. Profeta) c. Regione Puglia (avv. Bucci) e Comune di Monopoli (avv. ti Dibello e Nocera). Edilizie – Ristrutturazione Urbanistica – Tipizzazione Urbanistica – Variante – Approvazione - Piano Urbanistico Generale – Valutazione Standards e Esigenze Urbanistiche della Zona. In tema di edilizia ed urbanistica, in caso di ritipizzazione urbanistica di un terreno, l’approvazione della relativa variante deve confluire nel procedimento di formazione del nuovo piano urbanistico generale (P.U.G.), dal momento che l’impianto del nuovo strumento urbanistico, ha lo scopo di apprezzare con maggiore consapevolezza il fabbisogno di standards e, più in generale, la situazione esistente e le prospettive di sviluppo urbanistico della zona; infatti la sede connaturale dell’istruttoria sull’effettivo ed attuale fabbisogno di standards è proprio il complesso procedimento di formazione del nuovo strumento urbanistico generale, che tipicamente consente una compiuta visione d’insieme delle problematiche presenti sul territorio cittadino e dell’eventuale deficit di attrezzature collettive ed urbanizzazioni primarie e secondarie, in una specifica zona. Tar Puglia, Bari, Sez. I. 4 maggio 2012, n. 883 – Pres. Allegretta – Est. Picone – S. s.p.a. (avv. ti G. Mescia e A. Mescia) c. Regione Puglia (avv. Lancieri) Energie – Impianti Eolici - Corte Costituzionale - Dichiarazione d’Illegittimità di una Legge Regionale – Delibera Regionale – Rapporto di Presupposizione – Illegittimità - Annullabilità. In tema di impianti eolici, deve essere annullata una delibera regionale recante la definitiva approvazione del P.R.I.E (piani regolatori degli impianti eolici), in quanto la previsione a livello regionale di tali piani regolatori è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, di conseguenza, stante l’evidente rapporto di presupposizione tra le norme regionali dichiarate incostituzionali e la delibera, quest’ultima viene travolta dalla dichiarazione d’incostituzionalità della normativa regionale posta a suo presupposto, dal momento che la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma ha efficacia erga omnes e retroattiva ed è quindi applicabile non solo al giudizio nel corso del quale è stata sollevata la questione, ma d’ufficio a tutti i giudizi non ancora definiti con sentenza passata in giudicato. 1
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 4 maggio 2012, n. 884- Pres. Allegretta– Est. Picone– R. F. (avv. Coda) c. Regione Puglia (avv. Altamura) Commissario straordinario- Poteri dell'amministrazione- Provvedimento di revoca dell'incarico a commissario: legittimità. E' legittimo il provvedimento con cui l'amministrazione revochi l'incarico a commissario straordinario dell'ente ove si configuri la commistione fra il ruolo di commissario e di consigliere designato da una delle organizzazioni di categoria che concorrono alla formazione dell’organo elettivo . Tar Puglia, Bari, Sez. I, 4 maggio 2012, n. 885- Pres. Allegretta – Est. Picone – I.A. s.r.l.(avv.ti Massa e Cantobelli) c. Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. (avv. Piselli) Tutela davanti al giudice amministrativo: ricorso giudiziale- Questioni pregiudiziali: materia di appalto-Notifica ricorso introduttivo: termini; errore scusabile; rimessione- Inammissibilità del ricorso. In tema di appalti pubblici, l'impugnativa è inammissibile ove il ricorso introduttivo del giudizio venga notificato alla controparte oltre il termine decadenziale di trenta giorni previsto ex art. 120, quinto comma, cod.proc.amm.e non ricorrano i presupposti per riconoscere l'errore scusabile e consentire, quindi, la rimissione in termini. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 4 maggio 2012, n. 897 - Pres. Morea – Est. Adamo – R. C. più altri (avv.ti De Marco, Pappalepore) c. Comune di Bari (avv.ti Lonero Baldassarri, Farnelli). Urbanistica – Convenzioni di lottizzazione – Competenze organi tecnici comunali. Urbanistica – Convenzioni di lottizzazione – Competenza giunta e consiglio comunale. Urbanistica – Convenzioni di lottizzazione – Viabilità di accesso – Valutazione di idoneità – Competenza organi comunali. Risarcimento del danno – Danno da ritardo – Necessità di un quid pluris. In materia urbanistica, l’apparato tecnico comunale è tenuto alla verifica della conformità dell’intervento lottizzatorio alla disciplina attuale del territorio ma non può esprimere alcuna valutazione di merito sull’opportunità o convenienza dell’intervento che si sovrapponga e annulli quella predeterminata dagli atti pianificatori. 2
In materia urbanistica, il compito spettante alla Giunta e al Consiglio comunale è limitato alla mera valutazione della congruità del piano di lottizzazione alle previsioni dello strumento urbanistico primario e, nell’ipotesi di non congruità, alla luce del principio generale di correttezza dell’azione amministrativa, le determinazioni dei suddetti organi comunali dovranno essere puntualmente motivate. Con riferimento ad una convenzione di lottizzazione, la valutazione dell’idoneità della viabilità di accesso all’area di lottizzazione è certamente di pertinenza degli organi comunali ma deve aver luogo esclusivamente nell’ambito della redazione dello strumento pianificatorio generale. Il riconoscimento della responsabilità della P.A. per il tardivo esercizio della funzione amministrativa richiede, oltre alla constatazione della violazione dei termini del procedimento, l’accertamento che l’inosservanza delle cadenze procedimentali sia imputabile univocamente a dolo o colpa dell’amministrazione medesima e che il danno lamentato sia conseguenza diretta ed immediata del ritardo dell’amministrazione. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 11 maggio 2012, n. 928 - Pres. Allegretta – Est. Amovilli – E. s.r.l. (avv.ti Grassi, Sanalitro, Damone) c. Regione Puglia (avv.ti Liberti, Fornelli). Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Contra silentium - Improcedibilità – Carenza di interesse - Provvedimento P.A. sopravvenuto – Domanda incompleta. E’ improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso giurisdizionale “contra silentium” nell’ipotesi in cui la P.A., nel corso del giudizio instaurato, abbia adottato un provvedimento con cui richiede all’interessato di integrare la documentazione incompleta, in quanto tale atto, benché di natura meramente endoprocedimentale, ha comunque interrotto lo stato di inerzia della P.A., la quale, peraltro, ha il diritto di essere posta nella condizione di esaminare compiutamente la domanda. Tar Puglia Bari, Sez. I, 21 maggio 2012, n. 976 – Pres. Allegretta – Est. Amovilli – M. s.r.l. (avv.ti G. Mescia e A. Mescia) c. Provincia di Foggia. Energia - Energia Elettrica da Fonti Rinnovabili – Valutazione d’impatto Ambientale – Rigetto dell’Istanza – Art. 10 bis L. 241 del 1990 – Provvedimento di Diniego – Applicabilità. Nell’ambito del procedimento unico inerente l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, 3
delineato dal D.Lgs. n. 387/2003, la fase autonoma di valutazione negativa della compatibilità ambientale segna il momento conclusivo della relativa procedura, precludendo all’istante l’ottenimento dello specifico titolo abilitativo unico; pertanto, a conclusione dell’istruttoria, va garantito il confronto dialettico in merito agli elementi che inducono l’Amministrazione al rigetto dell’istanza, ancorchè parziale, con conseguente ricorrenza dei presupposti tipici per l’applicazione del c.d. provvedimento di diniego di cui all’art. 10-bis L. 241 del 1990, istituto valevole per tutti i procedimenti ad iniziativa non ufficiosa. Tar Puglia Bari, Sez. I, 21 maggio 2012, n. 977 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile - Z. M. (avv. F. G. Conte) c. Ministero della Difesa (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari). Lavoro alle Dipendenze della Pubblica Amministrazione - Servizio Militare - Ministero della Difesa - Provvedimento di Rafferma - Presupposto - Atti non Definitivi - Decreto di Citazione in Giudizio – Sentenza Penale di Assoluzione – Irrevocabile. È illegittimo il provvedimento con cui l’Amministrazione dispone la revoca della rafferma del militare ed il suo conseguente collocamento in congedo illimitato, che abbia come presupposto un atto avente natura non definitiva quale il decreto penale di citazione in giudizio, ancor più se, in un momento antecedente all’adozione del provvedimento, intervengono il deposito della sentenza penale di assoluzione e l’acquisizione del crisma dell’irrevocabilità della stessa, circostanze che non possono non essere considerate dall’Amministrazione nell’istruttoria procedimentale. Tar Puglia Bari, Sez. I, 21 maggio 2012, n. 978 – Pres. Allegretta – Est. Picone - Fraternità Francescana di Betania (avv.ti A. Loiodice e M. Pinto) c. Comune di Terlizzi (avv. A. Clarizia). Edilizia ed Urbanistica – Piano di Alienazioni Immobiliari – Varianti – Modifica Destinazione Urbanistica – Variazioni Volumetriche Superiori al 10% - Compatibilità agli Strumenti Urbanistici di Livello Superiore – Giunta Regionale – Controllo. In tema di edilizia ed urbanistica, le varianti annesse al piano delle alienazioni immobiliari, laddove comportino modifiche della destinazione urbanistica del terreno posto in vendita o variazioni volumetriche superiori al dieci per cento dei volumi previsti dallo strumento urbanistico vigente, sono sottoposte a controllo di compatibilità rispetto agli atti di pianificazione sovraordinata da parte della Giunta regionale, di conseguenza sussiste l’obbligo di trasmissione della delibera comunale 4
alla Regione, per la verifica, temporalmente ristretta in soli sessanta giorni, della conformità agli strumenti urbanistici di livello superiore. Tar Puglia Bari, Sez. I, 21 maggio 2012, n. 980 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile – A. C. (avv. M. V. Trombetta) c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari). Istruzione Pubblica – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.i.u.r.) – Procedura Concorsuale per Dirigente Scolastico – Requisiti di Ammissibilità - Titoli di Studio – Diploma Isef – Laurea – Equiparazione – Art. 1 L. n. 136 del 2002. Il diploma Isef, conseguito nel 1984 in base al “vecchio ordinamento”, non può essere considerato titolo sufficiente ai fini dell’ammissione alla procedura concorsuale per dirigente scolastico, richiedendo la procedura de qua tra i requisiti di ammissione il possesso di una laurea magistrale o di un titolo equiparato ovvero una laurea conseguita in base al precedente ordinamento; infatti non è possibile sostenere l’equipollenza del diploma Isef a quello di laurea, dal momento che l’art. 1, L. n. 136 del 2002 riconosce per la prima volta ed in maniera esplicita, l’equiparazione del diploma Isef a quello della laurea breve di I livello prevista dal nuovo ordinamento universitario, mentre la situazione antecedente era disciplinata da una norma che nulla affermava sulla presunta equipollenza del diploma Isef al diploma di laurea. Tar Puglia Bari, Sez. I, 21 maggio 2012, n. 981 – Pres. Allegretta – Est. Amovilli – E. s.r.l. (avv. ti S. Grassi, J. Sanalitro e L. V. Damone) c. Regione Puglia (avv.ti M. Liberti e I. Fornelli) Processo Amministrativo – Azione Avverso il Silenzio – Interesse ad Agire – Improcedibilità. Silenzio – Silenzio Inadempimento – Obbligo di Provvedere – Insussistenza - Istanza – Mancanza di Documentazione. In tema di silenzio della Pubblica Amministrazione, posto che il presupposto per l'azione contra silentium di cui all’art. 117 cod. proc. amm. (e ancor prima di cui all’art. 21-bis L. 1034/1971) è da individuarsi nella circostanza che al momento della pronuncia del giudice amministrativo perduri l'inerzia dell'Amministrazione, l'adozione di un qualsiasi provvedimento esplicito, in risposta all'istanza dell'interessato, rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria dell'interesse ad agire, se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso, ovvero improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se il provvedimento interviene 5
nel corso del giudizio instaurato; di conseguenza la richiesta di integrazione documentale effettuata dall’amministrazione, benché atto di natura endoprocedimentale e inidoneo a definire il procedimento avviato, ha comunque il potere d’interrompere il suesposto stato di inerzia. In tema di silenzio, non può invocarsi l’inadempimento dell’obbligo di provvedere qualora l’istanza non sia corredata di tutta la documentazione necessaria, dovendo l’Amministrazione essere posta nella condizione di esaminare compiutamente la domanda, come integrata dall’interessato. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 22 maggio 2012, n. 987- Pres. Allegretta – Est. Cocomile – R.C. s.r.l.- R.s.r.l.(avv. ti A.Mescia e G.Mescia ) c. Regione Puglia (avv.ti Liberti e Gaetano) Ambiente- Valutazione di impatto ambientale- Silenzio assenso: inoperatività- Principi comunitari. Ambiente- Valutazione di impatto ambientale- Giudizio di compatibilità ambientale: discrezionalità della P.A.- Giudice amministrativo: illogicità e travisamento dei presupposti in sede di valutazione di impatto ambientale. In materia di valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e privati non opera il meccanismo del silenzio assenso in quanto, altrimenti, si determinerebbe un contrasto con i principi comunitari, che impongono l’esplicitazione delle ragioni di compatibilità ambientale dell’intervento sulla base di un’analisi sintetico-comparativa ex se incompatibile con il modulo tacito di formazione della volontà amministrativa. Nel giudizio di valutazione di impatto ambientale, specie in sede di verifica preliminare, l’Amministrazione esercita un’amplissima discrezionalità tecnica sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera, censurabile dal giudice amministrativo solo in presenza di macroscopici vizi logici o di travisamento dei presupposti. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 24 maggio 2012, n. 1015- Pres. Allegretta – Est. Cocomile – L. C.- M. V.- M.A.- M. F. (avv.ti De Giosa e De Robertis) c. Comune di Bari (avv.ti Baldi e Lanza) nonché c. Provincia di Bari (avv.ti Minucci e Dipierro) Espropriazione- Dichiarazione di pubblica utilità: termine di efficacia- Decreto di esproprio: illegittimità. In tema di esproprio è illegittimo il decreto adottato dall'Amministrazione dopo la scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità ovvero dopo la scadenza del termine dell’occupazione d’urgenza. 6
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 24 maggio 2012, n. 1016- Pres. Allegretta – Est. Cocomile – D. A. R. P. (avv.Pinto ) c. Università degli Studi di Bari (avv.ti Loizzi e Prudente) Ricostruzione della carriera ex art. 103 d.p.r. 382/1980- Provvedimento della P.A. E' legittimo il provvedimento con cui l'Amministrazione neghi il riconoscimento del periodo di frequenza del corso di dottorato di ricerca ai fini della ricostruzione della carriera ex art. 103 d.p.r. n. 382/1980 (come da ultimo novellato dall’art. 23 legge n. 488/1999) in quanto tale articolo deve essere interpretato in modo tassativo non essendo, quindi,suscettibile di estensione analogica. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 24 maggio 2012, n. 1017- Pres. Allegretta – Est. Cocomile – G.D. s.r.l. (avv.ti Zaccaria e Profeta) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche di Puglia e Basilica (Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari) Appalto- Aggiudicazione- Esclusione dalla gara- Difetto di legittimazione passiva. In tema di appalto, il concorrente che sia stato legittimamente escluso dalla gara non ha interesse e, di conseguenza, non è legittimato a contestare la definitiva aggiudicazione in favore dell'aggiudicatario definitivo. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 24 maggio 2012, n. 1019- Pres. Allegretta – Est. Cocomile – P. s.r.l. (avv.ti E. Sticchi Damiani e A.Sticchi Damiani) c. Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani (avv. Zaccaro) Appalto- Offerte: contenuto- Causa di esclusione dalla gara: difetto di sottoscrizione. In tema di appalto, ai sensi dell'art.46, comma 1 bis dlgs n. 163/2006 il difetto di sottoscrizione è legittima causa di esclusione dalla gara della concorrente, che non abbia sottoscritto la propria offerta inviata per via telematica utilizzando firma elettronica digitale. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 24 maggio 2012, n. 1020- Pres. Allegretta – Est. Cocomile – F. M. s.r.l. (avv. Santiapichi) c. Comune di Foggia (avv.ti Barbato e Dragonetti) Appalto- Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento- Limiti alla 7
partecipazione alla gara- Rispetto della normativa in tema di concorrenza. In tema di appalto,l’Amministrazione può introdurre nella lex specialis previsioni atte a limitare la platea dei concorrenti, onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, specie per ciò che attiene al possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria, tutte le volte in cui tale scelta non sia eccessivamente quanto irragionevolmente limitativa della concorrenza. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 24 maggio 2012, n. 1021 - Pres. Allegretta – Est. Cocomile – D. L. (avv.ti Pappalepore, Derobertis) c. Comune di Noicattaro (avv. Lacoppola). Discrezionalità – Discrezionalità nell’ambito dell’attività di dirigenza degli enti locali – Revoca del Presidente del Consiglio comunale – Insindacabilità in sede giurisdizionale – Obbligo di motivazione. E’ legittimo il provvedimento di revoca del Presidente del Consiglio comunale fondato su un atteggiamento o comportamento incompatibile con il suo ruolo istituzionale super partes, in grado di compromettere il rapporto di fiducia intercorrente con l’Assemblea consiliare e, inoltre, non sono sindacabili in sede giurisdizionale le ragioni della revoca, fermo restando l’obbligo della P.A. di riportarle nel corpo motivazionale del provvedimento stesso. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 29 maggio 2012, n. 1066 – Pres. Allegretta – Est. Picone – C. C. + altri (avv.ti Di Mattia e Nardella) c. Comune di San Marco in Lamis (avv. Stilla). Ai sensi dell’art. 29 della legge n. 1766 del 1927 quando un privato agisce nei confronti di una Pubblica Amministrazione al fine di sentir accertare l’avvenuto acquisto della proprietà di un fondo ed il convenuto eccepisca l’inclusione del bene nel demanio soggetto ad uso civico, la relativa controversia, esigendo la soluzione in via principale e non meramente incidentale della questione della demanialità del bene medesimo, spetta alla cognizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, in quanto attinente all’accertamento della titolarità di diritti reali e delle rispettive posizioni soggettive, rientrando poi la disamina dei fatti e delle prove, anche in ordine alla natura demaniale civica del terreno, nella competenza istituzionale del Commissario Tar Puglia, Bari, Sez. I, 29 maggio 2012, n. 1067 – Pres. Allegretta – Est. Picone – E. P. (Avv. Paccione) c. Comune di Bari (Avv. ti Verna e Lonero Baldassarra). Motivazione del provvedimento – Revoca dell’assessore comunale. 8
Principi dell’azione amministrativa – Principio di semplificazione procedimentale – Revoca dell’assessore comunale – Deroghe alla legge n. 241/1990. Motivazione del provvedimento – Revoca dell’assessore comunale – Soggetto sottoposto a indagini preliminari – Applicabilità delle garanzie del processo penale. Enti pubblici – Status degli amministratori locali – Obbligo di astensione – Limiti. Annullabilità del provvedimento amministrativo – Eccesso di potere – Revoca dell’assessore comunale – Contraddittorietà – Non sussiste. La natura ampiamente discrezionale del provvedimento di revoca dell’incarico di assessore comunale consente di ritenere ammissibile una motivazione basata sulle più ampie valutazioni di opportunità politica ed amministrativa, rimesse in via esclusiva al vertice dell’ente locale, in quanto aventi ad oggetto un incarico fiduciario. La revoca dell’incarico assessorile soggiace alla massima semplificazione procedimentale, per consentire un’immediata soluzione della crisi politica nell’ambito del governo dell’ente territoriale, con conseguente inapplicabilità delle regole partecipative poste dagli artt. 7 e ss. della legge n. 241 del 1990. Nel caso di revoca dell’incarico di un assessore sottoposto a indagini preliminari per fatti connessi all’esercizio delle sue funzioni politiche ed amministrative, restano ben distinti, da un lato, il piano della eventuale rilevanza penale della condotta addebitata al ricorrente, per la quale operano tutte le garanzie proprie del processo penale e, dall’altro, il piano delle conseguenze politiche dell’apertura delle indagini, che sono oggetto di valutazione discrezionale da parte del Sindaco, al quale è rimessa la decisione circa il pregiudizio per l’immagine dell’Amministrazione ed il conseguente venir meno del rapporto fiduciario con l’Assessore. L’obbligo di astensione disciplinato dall’art. 78 del d.lgs. n. 267 del 2000 non opera nel caso in cui l’amministratore comunale, adempiendo al dovere di denuncia dei fatti penalmente rilevanti che incombe su tutti i pubblici ufficiali, abbia segnalato una notizia di reato all’Autorità giudiziaria e poi, nell’esercizio dei propri poteri discrezionali (riconosciuti dalla legislazione sugli enti locali), proprio dalla notizia di reato abbia tratto elementi di fatto che giustificano la rimozione dalla carica di altro amministratore. Non c’è contraddittorietà nel contegno del Sindaco, che ha legittimamente deciso di non revocare l’incarico di un assessore immediatamente dopo la presentazione della denuncia penale nei suoi confronti, ma di provvedere a tale revoca solo quando la 9
notizia dell’apertura del relativo procedimento penale è divenuta di pubblico dominio, potendo esser derivato il danno all’immagine dell’Amministrazione comunale solo dalla diffusione a mezzo stampa della notizia. 10
IIª SEZIONE Tar Puglia, Bari, Sez. II, 2 maggio 2012, n. 872 – Pres. Est. Guadagno – C.C. (Avv. Cassone) c. Politecnico di Bari (Avvocatura Distr.le Stato Di Bari), M.E.C. (avv. Zeni) Accesso – Domanda di accesso: contenuto Accesso – Domanda di accesso: legittimazione attiva – Ratio In materia di accesso agli atti, la domanda di accesso, deve avere un oggetto determinato o almeno determinabile, e non può essere generica; deve riferirsi a specifici documenti senza necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta; deve essere finalizzata alla tutela di uno specifico interesse giuridico di cui il richiedente è portatore; non può essere uno strumento di controllo generalizzato dell’operato della P.A. nei cui confronti l’accesso viene esercitato; non può assumere il carattere di una indagine o un controllo ispettivo, cui sono ordinariamente preposti organi pubblici. Anche se il diritto di accesso è preordinato ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e a favorirne lo svolgimento imparziale, l’accesso è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi direttamente o indirettamente si rivolgono, e a coloro che se ne possano avvalere per la tutela di una posizione soggettiva che, se non deve assumere necessariamente la consistenza di diritto soggettivo o d’interesse legittimo, deve essere giuridicamente tutelata, non potendo identificarsi con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell' attività amministrativa. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 2 maggio 2012, n. 873 – Pres. Guadagno – Est. Pasca – P.F. (Avv. Di Cagno) c. A.M.I.U. spa Trani (Avv. Gagliardi La Gala), M.L., C. S. srl Lavoro alle dipendenze della P.A. – Reclutamento del personale – Procedura selettiva -Illegittimità Lavoro alle dipendenze della P.A. – Reclutamento del personale – Procedura selettiva -Bando di gara – Principio di integrazione legale delle norme del bando – Si applica 11
Gli atti di approvazione della graduatoria finale di una procedura concorsuale finalizzata all’assunzione di personale, a tempo indeterminato, alle dipendenze della P.A., risultano viziati per eccesso di potere, e dunque illegittimi, allorquando la P.A. stessa non faccia corretta applicazione dei criteri selettivi di preferenza previsti dal bando. Nell’ipotesi in cui il bando di gara contenga un espresso richiamo a specifiche norme di legge, si applica il generale principio della integrazione legale delle norme del bando, che rende doverosa un’interpretazione sistematica della normativa di riferimento e delle disposizioni del bando medesimo, idonea a salvaguardare una logica ed equa integrazione delle norme richiamate. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 2 maggio 2012, n. 874 – Pres. Guadagno – Est. Pasca – S.C. (Avv. De Fazio) c. U.T.G. Prefettura di Bari (Avvocatura Distr.le Stato di Bari) Armi e materie esplodenti – In genere – Divieto di detenzione – Illegittimità - Presupposti È illegittimo per violazione di legge, nonché per eccesso di potere, per difetto di istruttoria e per falsa ed erronea presupposizione in fatto, il decreto con cui venga fatto divieto, a colui che legittimamente detenga un’arma, di detenere armi, munizioni e materie esplodenti in genere, nell’ipotesi in cui tale provvedimento sia stato disposto a seguito di fatti del tutto eccezionali, verificatisi indipendentemente dal possesso dell’arma stessa, peraltro, regolarmente detenuta. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 2 maggio 2012, n. 876 – Pres. Guadagno – Est. Pasca – M.T. (Avv.Piancone) c. Comune di Corato (Avv. Ieva), A.M. Sovvenzioni, contributi e sussidi – In genere – Esclusione dalla procedura selettiva – Legittimità – Presupposti Sovvenzioni, contributi e sussidi – In genere – Esclusione dalla procedura selettiva – Illegittimità derivata del provvedimento di esclusione – Non sussiste - Presupposti 12
È legittima l’esclusione da una procedura selettiva per mancata allegazione, alla relativa domanda, della documentazione richiesta a pena di esclusione. Il provvedimento con cui la P.A., a seguito di approfondito esame della pratica e, soprattutto, a seguito dell’espletamento di accurata attività istruttoria, disponga l’esclusione da una procedura selettiva per mancata allegazione della documentazione richiesta a pena di esclusione, non può dirsi viziato per illegittimità derivata nell’ipotesi in cui la P.A. stessa, alla luce di una prima verifica formale, indotta in errore dalle reticenti dichiarazioni previamente rese dallo stesso concorrente, avesse già provveduto a comunicare, a quello, altro provvedimento attestante la regolarità e la completezza della documentazione depositata. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 2 maggio 2012, n. 877 – Pres. Guadagno – Est. Pasca – Comune di Modugno (Avv. Carlucci) c. C.A.S.I. Bari (Avv. Binetti) Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Inammissibilità per omessa notifica al controinteressato. È inammissibile il ricorso che non venga notificato ad almeno uno dei controinteressati, ossia a coloro i quali vantino una posizione soggettiva qualificata di controinteresse, connessa alla conservazione degli effetti del provvedimento che si impugna. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 maggio 2012, n. 930 – Pres. Guadagno – Est. Pasca – L.G.T. srl (Avv. Caputi Jambrenghi) c. Comune di Rodi Garganico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, S.A. di L.G. & C. s.a.s. (avv.ti D’Ambrosio, Dalfino) Demanio e beni pubblici – Concessione di beni – Assenza di procedura comparativa – Legittimità - Presupposti Il provvedimento di rilascio di una concessione demaniale non può dirsi illegittimo per violazione del principio di concorsualità e per assenza di una regolare gara comparativa tra più aspiranti, allorquando lo stesso sia stato disposto in esecuzione delle statuizioni contenute in una decisione del G.A. - al fine di consentire il dovuto 13
ripristino dello status quo ante, in ragione dell’effetto ex tunc proprio della sentenza del Giudice amministrativo - trattandosi, come tale, di atto dovuto. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 maggio 2012, n. 931 – Pres. Guadagno – Est. Pasca – S.I. AC3 di C.R.M. & C. s.n.c. (Avv. Operamolla) c. Comune di Zapponeta (avv. Patano) Esecuzione delle decisione giurisdizionali (ottemperanza) – Commissario ad acta – Competenza. L’ambito dei poteri conferiti al Commissario ad acta investe la totalità delle competenze attribuite in via ordinaria ai diversi organi dell’Amministrazione inadempiente, dovendosi garantire una sostituzione idonea e sufficiente a determinare l’effetto dovuto e la piena attuazione della pretesa. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 maggio 2012, n. 932 – Pres. Guadagno – Est. Pasca – P.M. (Avv.Guelfi) c. Commissione Esami Avvocato c/o C.A. Torino; Commissione Esami Avvocato c/o C.A. Bari, Ministero della Giustizia (Avvocatura Distr.le Stato di Bari) Concorso pubblico - Esame di Stato per l’abilitazione forense – Esclusione – Illegittimità del provvedimento per vizio di motivazione – Non sussiste Discrezionalità – Discrezionalità tecnica nell’ambito di una procedura concorsuale - In particolare: Esame di Stato per l’abilitazione forense - Motivazione del provvedimento discrezionale tecnico – Sindacabilità – Presupposti e limiti È infondato il ricorso con cui si lamenti un presunto vizio di motivazione nel giudizio di non ammissione espresso solo con voto alfanumerico, essendo ormai consolidato l’orientamento della giurisprudenza di secondo grado, relativo alla ritenuta insussistenza dell’obbligo della Commissione di apporre segni grafici e correzioni sugli elaborati volti a consentire una ricostruzione logica dell’iter che ha condotto alla non ammissione, e correlativamente, alla ritenuta idoneità e sufficienza del voto numerico ad esprimere detto giudizio anche con riferimento ai profili motivazionali. Il giudizio di non ammissione, nell’ambito di una procedura concorsuale per titoli ed esami, espresso con voto alfanumerico o in maniera analitica, è espressione di 14
discrezionalità tecnica della P.A., come tale non censurabile in sede di legittimità, salvo che per profili macroscopici. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 maggio 2012, n. 933 – Pres. Guadagno – Est. Pasca – S.M.C. (Avv.ti Piazzolla, Nanula) c. Comune di Margherita di Savoia (Avv. Schittulli) Autotutela – Annullamento d’ufficio – In pendenza del Giudizio - Conseguenze L’annullamento in autotutela di un provvedimento previamente emesso e di quelli ad esso connessi e consequenziali, che siano oggetto di impugnazione dinanzi al G.A., comporta la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso, allorquando l’autoannullamento sia intervenuto in corso di causa e possano dirsi integralmente soddisfatte le pretese del ricorrente per via dell’autonoma revisione operata dalla P.A. stessa. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 maggio 2012, n. 935 – Pres. Guadagno – Est. Pasca – M.V. (Avv. Cataldi) c. Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari (Avv.ti Bello, Delle Donne), F.R. Accesso – Domanda di accesso : contenuto. Accesso – Domanda di accesso – Provvedimento della P.A. in parte favorevole – Mancata impugnazione del provvedimento e reiterazione della medesima istanza di accesso - Silenzio rifiuto della P.A. – Conseguenze. La richiesta di accesso ai documenti deve essere puntualmente motivata e deve presentare nel suo contenuto requisiti di logica connessione e strumentalità rispetto al fine perseguito e alla possibilità di esperimento di azione giurisdizionale a tutela di posizioni soggettive asseritamente lese. Nell’ipotesi in cui la procedura di accesso documentale si sia conclusa con provvedimento espresso della P.A. che abbia soddisfatto solo parzialmente le richieste del privato, e siano inesorabilmente decorsi i termini decadenziali per procedere all’impugnativa dello stesso, le ulteriori istanze di accesso proposte dal ricorrente, aventi medesimo contenuto, e rimaste inevase dalla stessa P.A., non possono essere soddisfatte in sede giurisdizionale per assoluto difetto di interesse in capo al ricorrente, in quanto trattasi di istanze prive di qualsivoglia utilità e di alcun logico 15
collegamento con la concreta possibilità di tutela giurisdizionale, attesa la sopravvenuta inoppugnabilità del provvedimento conclusivo della procedura. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 maggio 2012, n. 936 - Pres. Guadagno – Est. Pasca – M.V. (avv. I.Cataldi) c. Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari (avv. F.P.Bello), C.S. (avv. L.Paccione). Accesso – Domanda di accesso: contenuto. Accesso – Casi di esclusione del diritto di accesso – Inesistenza degli atti. Accesso- Inammissibilità del ricorso – Casi. La richiesta di accesso ai documenti amministrativi deve essere puntualmente motivata e deve presentare nel suo contenuto requisiti di logica connessione e strumentalità rispetto al fine perseguito ed alla possibilità di esperimento di azione giurisdizionale a tutela di posizioni soggettive asseritamente lese. E' evidentemente inammissibile per inesistenza degli atti richiesti, una istanza di accesso volta ad ottenere la copia di provvedimenti di proroga di incarichi qualora sia intervenuta una proroga tacita degli stessi. La pronuncia di inammissibilità del ricorso teso all'annullamento del silenzio-rifiuto formatosi su istanza di accesso a documentazione amministrativa può trovare la sua ragion d'essere sia nell’inesistenza della documentazione richiesta (ragion per cui la stessa istanza di accesso risulta inammissibile) che nella, eventuale, già intervenuta soddisfazione della domanda di accesso. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 maggio 2012, n. 937 - Pres. Guadagno – Est. Zonno – A.C. (avv.ti P. Medina e M.Vitone) c. Comune di Bari (avv. R. Basile), G.B. (avv. G. Corrente). Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Ricorso per motivi aggiunti – Violazione del principio di concentrazione dei motivi di doglianza – Inammissibilità. In virtù del principio di concentrazione dei motivi di doglianza, il ricorrente ha l'onere di formulare ogni contestazione possibile avverso il provvedimento impugnato in un’unica fase della vicenda contenziosa, senza che le successive vicende processuali possano costituire motivo per proporre censure che già potevano essere mosse. Tale principio altro non è che espressione della clausola generale di certezza delle situazioni giuridiche (nel predicato della stabilità degli atti dell’amministrazione), nonché di correttezza e buona fede che deve improntare anche l’esercizio del diritto di 16
agire in giudizio e che preclude che lo stesso sia esercitato in modo tale da aggravare la difesa processuale della parte resistente (o del controinteressato). Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 maggio 2012, n. 938 - Pres. Guadagno – Est. Zonno – M.F. (avv.ti M.Vernola e M. Vernola) c. Azienda Sanitaria Locale Bari (avv. E. Trotta), Regione Puglia (avv. M. Rosato) e Azienda Ospedaliera F. Fallacara – Triggiano. Giurisdizione – Giurisdizione amministrativa – In materia di pubblico impiego – Procedura stabilizzazione personale precario – Sussiste. Lavoro alle dipendenze della P.A. - Accesso - Principio del pubblico concorso - Procedura stabilizzazione personale precario – Eccezione - Giustificazione - Necessità - Interpretazione restrittiva – Sussiste. Lavoro alle dipendenza della P.A. - Procedura stabilizzazione personale precario – Ratio. Lavoro alle dipendenza della P.A. - Accesso - Principio del pubblico concorso - Procedura stabilizzazione personale precario – Eccezione - Personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Esclusione - Interpretazione restrittiva - Sussiste - Costituzionalità – Sussiste. Procedimento amministrativo – Provvedimento definitivo – Annullamento in autotutela – Atti endoprocedimentali – Annullamento implicito. Procedimento amministrativo – Provvedimento definitivo – Annullamento in autotutela - Tutela dell'affidamento – Responsabilità da atto lecito – Azione risarcitoria - Esperibilità. Si ritiene correttamente instaurata dinanzi al G.A. una controversia inerente l'annullamento dell'esito di una procedura selettiva per la stabilizzazione del personale precario - essendosi in presenza di procedura concorsuale; (cfr. TAR Puglia sent. n. 202/2011). La procedura di stabilizzazione del personale precario, prevista dalla legge regionale, integrando un’eccezione al principio del pubblico concorso come esclusivo strumento per l’accesso al pubblico impiego, deve essere oggetto di una interpretazione restrittiva, sia appunto in quanto normativa eccezionale rispetto alla regola, sia al fine di garantirne la compatibilità con il principio di uguaglianza anche sostanziale di cui all’art. 3 della Costituzione. È altrettanto logico ritenere non solo in conformità dei principi generali dell’ordinamento, ma anche per esigenza di coerenza sul piano logico, che detta 17
eccezione debba essere giustificata, incorrendosi altrimenti in una incostituzionalità della normativa di che trattasi. Il concetto di stabilizzazione trova logico ed indefettibile presupposto anzitutto nella esistenza in atto di un rapporto precario da stabilizzare. L’eliminazione del precariato costituisce, in presenza di determinate condizioni (ad es. rapporto precario in atto da un certo periodo di tempo ovvero non obsoleto ovvero relativo a determinate posizioni) preordinate a verificare la coincidenza della detta stabilizzazione con le esigenze organizzative della Pubblica Amministrazione, apprezzabile interesse pubblico idoneo a giustificare l’eccezione alla regola della concorsualità in modo compatibile con i principi costituzionali. In riferimento al contrasto con l’art 97 Cost, l’eccezionalità del ricorso all’istituto della stabilizzazione - quale deroga alla fondamentale regola costituzionale dell’accesso mediante concorso pubblico - perderebbe ogni ragionevolezza in riferimento al principio di buon andamento se ampliata in favore di personale titolare comunque di un rapporto a tempo indeterminato, pur se quiescente, con conseguente incostituzionalità sotto questo profilo, in relazione ai consolidati parametri tracciati dalla Consulta (sent. n. 194/2002, n. 1/1999, n. 333/1993, n. 453/1990 e n. 81/1983). I provvedimenti posti a fondamento della stabilizzazione del personale precario, a seguito dell'annullamento dell'esito della procedura selettiva all'uopo espletata, vanno considerati implicitamente annullati, e cioè eliminati con efficacia retroattiva dal mondo giuridico. Il comportamento dell’Amministrazione che abbia annullato l'esito di una procedura selettiva relativa alla stabilizzazione del personale precario, avendo minato le aspettative del dipendente precario escluso dal processo di stabilizzazione, potrebbe generare responsabilità da atto lecito con obbligo risarcitorio per la P.A., sempre che il danneggiato formuli tempestiva domanda in tal senso e fornisca adeguata prova dei danni subiti. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 maggio 2012, n. 939 - Pres. Guadagno – Est. Zonno – Comune di Rutigliano (avv. E. Martucci) c. Regione Puglia (avv. M. Torrente), P.S. spa. Sovvenzioni, contributi, sussidi – Bandi di gara – Infrastrutture – Realizzazione - Gestione – Sostenibilità finanziaria – Mancata dimostrazione - Provvedimento di esclusione – Legittimità. Sovvenzioni, contributi, sussidi – Bandi di gara – Soggetto beneficiario – Soggetto gestore – Differenza. Sovvenzioni, contributi, sussidi – Bandi di gara – Provvedimento di esclusione – Motivazione – Sufficienza. 18
Sovvenzioni, contributi, sussidi – Bandi di gara – Provvedimento di escluzione – Motivazione – Sufficienza – Ragionevolezza- Differenza. Sovvenzioni, contributi, sussidi – Bandi di gara – Criteri selettivi – Conformità – Assenza – Inammissibilità. Nell'ambito di una selezione pubblica per la concessione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di infrastrutture, è legittimo il provvedimento con cui l'amministrazione procedente esclude l'ente locale candidato al finanziamento, non essendo stata dimostrata la sostenibilità finanziaria della gestione degli interventi proposti. L’obbligo di dimostrare la sostenibilità finanziaria della gestione degli interventi realizzandi deriva dal canone di buona amministrazione perché mira ad assicurare che il finanziamento non sia destinato ad opere che vengano poi mal gestite o addirittura rese non fruibili per la collettività a causa dei deficit gestionali. Nell'ambito di una selezione pubblica è legittimo il provvedimento amministrativo con cui viene escluso dal finanziamento un ente locale candidato, a fronte della presentazione di un progetto che, differenziando il soggetto gestore dal soggetto beneficiario del finanziamento, ponga problemi in ordine alla garanzia della tenuta in esercizio delle opere una volta che queste siano state realizzate. Una eventuale concessione in gestione gratuita delle opere realizzande, inoltre, qualora comporti entrate nette per il gestore, potrebbe porre problemi di distorsioni del principio comunitario della libera concorrenza. Non si può eccepire l'insufficienza motivazionale del provvedimento di esclusione emesso dall'Amministrazione procedente, nell'ambito di una selezione pubblica per la concessione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di infrastrutture, nel caso in cui (nella scheda istruttoria allegata alla graduatoria definitiva) siano state riportate espressamente - seppur sinteticamente - le ragioni e gli elementi posti a fondamento dell'esclusione. Una questione inerente la ragionevolezza motivazionale di un provvedimento amministrativo è differente da una questione riguardante la sufficienza motivazionale dello stesso. Nell'ambito di una selezione pubblica per la concessione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di infrastrutture, gli interventi che non rechino le caratteristiche indicate nell’avviso di selezione non possono che essere considerati inammissibili (o se si preferisce, non finanziabili), cioè esclusi dal finanziamento; se così non fosse si opererebbe una sostanziale abrogazione della disciplina all'uopo prevista, il cui precipitato logico sarebbe la assenza di criteri selettivi delle opere di cui si richiede il finanziamento. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 maggio 2012, n. 940 - Pres. S. Guadagno - Est. D. Zonno - F. S. (avv.ti G. Chiaia Noya e A. Garofalo) c. Regione Puglia (avv.ti L. Girone e A. Loffredo) e Asl Bari 19
Controlli – In materia sanitaria – Di qualità delle prestazioni sanitarie – E sugli accordi contrattuali – Revoca e trasferimento ex artt. 27 e 29, co. 4 bis L. R. Puglia n. 8/2004 – Rapporto di esclusione. Unione Europea – Principio di concorrenza – Interpretazione conforme delle norme nazionali. Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Dell’atto privo di autonoma lesività - Improcedibilità per originario difetto di interesse. Nessuna interferenza è ipotizzabile tra il procedimento di revoca ed il trasferimento definitivo (ipotesi disciplinate, rispettivamente, ex artt. 27 e 29, co. 4 bis L. R. Puglia n. 8/2004): difatti, le predette ipotesi di trasferimento riguardano i casi in cui, a seguito dell’entrata in vigore della normativa regionale richiamata, vi sia la necessità di adeguare i requisiti per l’accreditamento provvisorio - già pienamente posseduti dalla struttura sanitaria - a quelli imposti dalla nuova normativa ovvero di provvedere a forme di manutenzione della struttura per garantire il mantenimento dei requisiti stessi, laddove la revoca intende sanzionare l’assenza originaria o sopravvenuta dei requisiti legislativamente richiesti ai fini dell’accreditamento. Il principio comunitario della libera concorrenza comporta che le norme nazionali non possano essere interpretate in modo tale da determinare ingiustificati vantaggi in capo al soggetto privo dei requisiti legislativamente previsti per l’accesso ad un determinato mercato, consentendogli di abbattere i costi derivanti dal rispetto rigoroso della normativa di settore, quegli stessi costi che, invece, gli altri concorrenti rispettosi del principio di legalità sopportano, con ciò beneficiando di condizioni più favorevoli configuranti un illegittimo privilegio. Va dichiarato improcedibile per originario difetto di interesse il ricorso per motivi aggiunti rivolto contro un atto privo di autonoma lesività che si atteggi come mera presa d’atto, consequenziale rispetto al provvedimento lesivo impugnato con il ricorso principale, il quale ultimo - laddove accolto – comporterebbe la caducazione di ambedue. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 maggio 2012, n. 941 - Pres. Guadagno – Est. Zonno – C.C. (avv. L. Paccione) c. Comune di Bari (avv. M. Lioce). Processo amministrativo – Azione di accertamento – Disapplicazione atti inoppugnati – Inammissibilità. 20
Risarcimento del danno – Risarcimento ai danni della P.A. nell'ambito del rapporto del pubblico impiego – Tardiva immissione in servizio - Diritto all'assunzione ex tunc - Domanda - Prescrizione. Risarcimento del danno – Prova – Necessità. Il concorrente in una procedura concorsuale finalizzata all'assunzione, che in un primo momento sia stato escluso dalla graduatoria definitiva e successivamente, a seguito di ricorso dall'esito favorevole, ve ne abbia fatto ingresso (e sia stato assunto) con effetto ex nunc, qualora intenda rivendicare il diritto all'assunzione con decorrenza ex tunc (cioè dalla data delle prime assunzioni dei vincitori del concorso), dovrà proporre tempestivo gravame avverso le determinazioni di senso contrario assunte dall'amministrazione procedente, pena la inoppugnabilità delle stesse. È da dichiararsi, dunque, inammissibile la domanda (domanda di ricostruzione giuridica della carriera), volta ad ottenere l’accertamento del diritto del ricorrente all’assunzione con decorrenza ex tunc, il cui scrutinio nel merito avrebbe condotto alla (non consentita) disapplicazione di atti amministrativi rimasti inoppugnati. Atteso che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione del diritto risarcitorio decorre solo a far data dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, in ordine alla domanda di risarcimento per danno da tardiva immissione in servizio, il termine prescrizionale non può decorrere fino alla conclusione del giudizio di accertamento del diritto ad essere assunto in epoca pregressa. Non ha diritto al risarcimento del danno il ricorrente che abbia omesso di fornire alcuna allegazione e prova del danno asseritamente subito. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 maggio 2012, n. 943 - Pres. Guadagno – Est. Zonno – P.D.C. S.p.A. (avv. C. Teot) c. Comune di Altamura (avv. E. Bonelli) Risarcimento del danno – In materia edilizia - Danno da silenzio–inadempimento - Mezzi di prova – Necessità. Risarcimento del danno – In materia edilizia- Danno da silenzio-inadempimento - Mezzi di tutela previsti dall'ordinamento – Mancato eperimento – Esclusione ex art.30 c.3 c.p.a. Risarcimento del danno – In materia edilizia- Danno da silenzio-inadempimento - Mezzi di tutela previsti dall'ordinamento – Mancato eperimento - Esclusione ex art.30 c.3 c.p.a.– Principi ex art. 1227 c.2 c.c.- Interpretazione estensiva ed evolutiva. A fronte del mancato rilascio di una concessione edilizia, la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dal soggetto istante, sia che il presunto pregiudizio sia derivato 21
dalla violazione del ragionevole affidamento nel rilascio della concessione sia che abbia avuto origine nel mancato rilascio della stessa, deve essere corredata dalla prova del danno patito (dovendosi puntualmente allegare, e dimostrare, in che misura la variazione della situazione giuridica del ricorrente, causata dall’inerzia dell’ente, abbia condotto ad una diversa consistenza patrimoniale dell’asserito danneggiato, nella forma del decremento patrimoniale ovvero del mancato guadagno). Il codice del processo amministrativo, pur negando la sussistenza di una pregiudizialità di rito, ha mostrato di apprezzare, sul versante sostanziale, la rilevanza eziologica dell’omessa impugnazione (ovvero dell’omessa proposizione del ricorso ex art. 21 bis l. Tar, ora art. 31 c.p.a.) come fatto valutabile al fine di escludere la risarcibilità dei danni che, secondo un giudizio causale di tipo ipotetico, sarebbero stati presumibilmente evitati in caso di tempestiva reazione processuale nei confronti del provvedimento potenzialmente dannoso (ovvero della mancata conclusione del procedimento, causativa di danni)(in tal senso A.P. n. 3/2011). La scelta di non avvalersi dei mezzi di tutela, previsti dall'ordinamento nei confronti del provvedimento potenzialmente dannoso, infatti, interrompe il nesso causale ed impedisce il risarcimento del danno in conseguenza eventualmente patito. Nel caso di mancato rilascio di concessione edilizia, invero,l'esperimento di una azione giudiziale tesa all'accertamento dell’obbligo di provvedere, se si eccettua il profilo del termine decadenziale, non implica costi ed impegno superiori a quelli richiesti per una azione risarcitoria, ed anzi si presenta più semplice e meno aleatoria nella misura in cui richiede il solo riscontro della presenza dell’obbligo di concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso, senza richiedere la dimostrazione degli altri elementi invece necessari a fini risarcitori, quali l’elemento soggettivo, il duplice nesso eziologico nonché l’esistenza e la consistenza del danno risarcibile in base ai parametri di cui agli artt.1223 e seguenti del codice civile. L'art. 30, comma 3, del codice del processo amministrativo dispone, al secondo periodo, che, nel determinare il risarcimento, il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti. Tale regola è ricognitiva di principi già evincibili alla stregua di un’interpretazione - giurisprudenza recente - estensiva ed evolutiva del capoverso dell’articolo 1227 c.c., secondo cui il creditore è gravato non soltanto da un obbligo negativo (astenersi dall'aggravare il danno), ma anche da un obbligo positivo, che consiste nel tenere quelle condotte, anche positive, esigibili, utili e possibili, rivolte a evitare o ridurre il danno. (in tal senso A.P. n. 3/2011). Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 maggio 2012, n. 944 - Pres. Guadagno – Est. Zonno – D.M. (avv. Aprea) c. Regione Puglia (avv. Loffredo) Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In materia di pubblico impiego c.d. privatizzato – Controversie attinenti al periodo lavorativo ante 22
30.6.1998 – Momento della litispendenza – In particolare: nel caso di translatio iudicii - Ammissibilità del ricorso – Condizioni. Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Opposizione a decreto ingiuntivo – Causa scindibile – Opposizione di uno soltanto degli intimati – Effetti. In tema di giudizi relativi a controversie di pubblico impiego attinenti al periodo di lavoro antecedente al 30.6.1998, la data di proposizione del ricorso dinanzi al G.L. vale a segnare la data di esercizio dell’azione anche dinanzi al G.A., al quale la causa sia stata rimessa in ragione della traslatio iudicii; deve in ogni caso, a pena di inammissibilità, essere rispettato il termine decadenziale del 15.9.2000, previsto dalla norma di cui all’art. 69 d.lgs. 165/2001. Nel caso in cui il decreto ingiuntivo si configuri come atto plurimo (cioè incidente su cause scindibili, l’opposizione avverso lo stesso, proposta solo da uno degli intimati, e la conseguente revoca, non può che avere riguardo solo alla posizione del creditore opponente restando impregiudicata la posizione dei restanti intimati. (In termini: Tar Puglia, Bari, sez. II, 16 maggio 2012, nn. 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 954, 955). Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 maggio 2012, n. 957 - Pres. Guadagno – Est. Serlenga – D.L. e T. S.U.R.L. (avv. ti E. Augusto e P. Leogrande) c. Comune di Sammichele di Bari (avv. P. Sicoli) Edilizia ed urbanistica – Distanze minime a protezione del nastro stradale – Computo delle distanze. Processo amministrativo – Istruttoria - Verificazione – In materia di edilizia ed urbanistica - Dimensionamento volumetria edificabile – Natura privata dell' area – Accertamento - Atti di acquisto trascritti – Ricostruzione. Con riferimento al calcolo delle distanze minime da rispettare per la realizzazione di nuove costruzioni, devono essere salvaguardate le prescrizioni inerenti la fascia di rispetto dal ciglio della strada (il distacco a partire dalla sede carrabile, ricoperta dal bitume). All'uopo, è possibile sostenere che l'area sulla quale insiste il canale di scolo delle acque, rispetto alla quale opera una presunzione – salvo prova contraria - di 23
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