TAR PUGLIA - BARI, MASSIME MAGGIO 2012 Iª SEZIONE

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TAR PUGLIA - BARI, MASSIME MAGGIO 2012 Iª SEZIONE
TAR PUGLIA – BARI, MASSIME MAGGIO 2012
                                    Iª SEZIONE
Tar Puglia Bari, Sez. I, 4 maggio 2012, n. 882 – Pres. Allegretta – Est. Picone – C.
s.r.l. (avv. Profeta) c. Regione Puglia (avv. Bucci) e Comune di Monopoli (avv. ti
Dibello e Nocera).

Edilizie – Ristrutturazione Urbanistica – Tipizzazione Urbanistica – Variante –
Approvazione - Piano Urbanistico Generale – Valutazione Standards e Esigenze
Urbanistiche della Zona.

In tema di edilizia ed urbanistica, in caso di ritipizzazione urbanistica di un terreno,
l’approvazione della relativa variante deve confluire nel procedimento di formazione
del nuovo piano urbanistico generale (P.U.G.), dal momento che l’impianto del nuovo
strumento urbanistico, ha lo scopo di apprezzare con maggiore consapevolezza il
fabbisogno di standards e, più in generale, la situazione esistente e le prospettive di
sviluppo urbanistico della zona; infatti la sede connaturale dell’istruttoria
sull’effettivo ed attuale fabbisogno di standards è proprio il complesso procedimento
di formazione del nuovo strumento urbanistico generale, che tipicamente consente una
compiuta visione d’insieme delle problematiche presenti sul territorio cittadino e
dell’eventuale deficit di attrezzature collettive ed urbanizzazioni primarie e
secondarie, in una specifica zona.

Tar Puglia, Bari, Sez. I. 4 maggio 2012, n. 883 – Pres. Allegretta – Est. Picone – S.
s.p.a. (avv. ti G. Mescia e A. Mescia) c. Regione Puglia (avv. Lancieri)

Energie – Impianti Eolici - Corte Costituzionale - Dichiarazione d’Illegittimità di
una Legge Regionale – Delibera Regionale – Rapporto di Presupposizione –
Illegittimità - Annullabilità.

In tema di impianti eolici, deve essere annullata una delibera regionale recante la
definitiva approvazione del P.R.I.E (piani regolatori degli impianti eolici), in quanto
la previsione a livello regionale di tali piani regolatori è stata dichiarata illegittima
dalla Corte costituzionale, di conseguenza, stante l’evidente rapporto di
presupposizione tra le norme regionali dichiarate incostituzionali e la delibera,
quest’ultima viene travolta dalla dichiarazione d’incostituzionalità della normativa
regionale posta a suo presupposto, dal momento che la dichiarazione di illegittimità
costituzionale di una norma ha efficacia erga omnes e retroattiva ed è quindi
applicabile non solo al giudizio nel corso del quale è stata sollevata la questione, ma
d’ufficio a tutti i giudizi non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.

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Tar Puglia, Bari, Sez. I, 4 maggio 2012, n. 884- Pres. Allegretta– Est. Picone– R. F.
(avv. Coda) c. Regione Puglia (avv. Altamura)

Commissario straordinario- Poteri dell'amministrazione- Provvedimento di
revoca dell'incarico a commissario: legittimità.

E' legittimo il provvedimento con cui l'amministrazione revochi l'incarico a
commissario straordinario dell'ente ove si configuri la commistione fra il ruolo di
commissario e di consigliere designato da una delle organizzazioni di categoria che
concorrono alla formazione dell’organo elettivo .

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 4 maggio 2012, n. 885- Pres. Allegretta – Est. Picone – I.A.
s.r.l.(avv.ti Massa e Cantobelli) c. Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. (avv. Piselli)

Tutela davanti al giudice amministrativo: ricorso giudiziale- Questioni
pregiudiziali: materia di appalto-Notifica ricorso introduttivo: termini; errore
scusabile; rimessione- Inammissibilità del ricorso.

In tema di appalti pubblici, l'impugnativa è inammissibile ove il ricorso introduttivo
del giudizio venga notificato alla controparte oltre il termine decadenziale di trenta
giorni previsto ex art. 120, quinto comma, cod.proc.amm.e non ricorrano i presupposti
per riconoscere l'errore scusabile e consentire, quindi, la rimissione in termini.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 4 maggio 2012, n. 897 - Pres. Morea – Est. Adamo – R. C. più
altri (avv.ti De Marco, Pappalepore) c. Comune di Bari (avv.ti Lonero Baldassarri,
Farnelli).

Urbanistica – Convenzioni di lottizzazione – Competenze organi tecnici comunali.

Urbanistica – Convenzioni di lottizzazione – Competenza giunta e consiglio
comunale.

Urbanistica – Convenzioni di lottizzazione – Viabilità di accesso – Valutazione di
idoneità – Competenza organi comunali.

Risarcimento del danno – Danno da ritardo – Necessità di un quid pluris.

In materia urbanistica, l’apparato tecnico comunale è tenuto alla verifica della
conformità dell’intervento lottizzatorio alla disciplina attuale del territorio ma non
può esprimere alcuna valutazione di merito sull’opportunità o convenienza
dell’intervento che si sovrapponga e annulli quella predeterminata dagli atti
pianificatori.

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In materia urbanistica, il compito spettante alla Giunta e al Consiglio comunale è
limitato alla mera valutazione della congruità del piano di lottizzazione alle previsioni
dello strumento urbanistico primario e, nell’ipotesi di non congruità, alla luce del
principio generale di correttezza dell’azione amministrativa, le determinazioni dei
suddetti organi comunali dovranno essere puntualmente motivate.

Con riferimento ad una convenzione di lottizzazione, la valutazione dell’idoneità della
viabilità di accesso all’area di lottizzazione è certamente di pertinenza degli organi
comunali ma deve aver luogo esclusivamente nell’ambito della redazione dello
strumento pianificatorio generale.

Il riconoscimento della responsabilità della P.A. per il tardivo esercizio della funzione
amministrativa richiede, oltre alla constatazione della violazione dei termini del
procedimento, l’accertamento che l’inosservanza delle cadenze procedimentali sia
imputabile univocamente a dolo o colpa dell’amministrazione medesima e che il
danno lamentato sia conseguenza diretta ed immediata del ritardo
dell’amministrazione.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 11 maggio 2012, n. 928 - Pres. Allegretta – Est. Amovilli – E.
s.r.l. (avv.ti Grassi, Sanalitro, Damone) c. Regione Puglia (avv.ti Liberti, Fornelli).

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Contra silentium -
Improcedibilità – Carenza di interesse - Provvedimento P.A. sopravvenuto –
Domanda incompleta.

E’ improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso giurisdizionale
“contra silentium” nell’ipotesi in cui la P.A., nel corso del giudizio instaurato, abbia
adottato un provvedimento con cui richiede all’interessato di integrare la
documentazione incompleta, in quanto tale atto, benché di natura meramente
endoprocedimentale, ha comunque interrotto lo stato di inerzia della P.A., la quale,
peraltro, ha il diritto di essere posta nella condizione di esaminare compiutamente la
domanda.

Tar Puglia Bari, Sez. I, 21 maggio 2012, n. 976 – Pres. Allegretta – Est. Amovilli –
M. s.r.l. (avv.ti G. Mescia e A. Mescia) c. Provincia di Foggia.

Energia - Energia Elettrica da Fonti Rinnovabili – Valutazione d’impatto
Ambientale – Rigetto dell’Istanza – Art. 10 bis L. 241 del 1990 – Provvedimento
di Diniego – Applicabilità.

Nell’ambito del procedimento unico inerente l'autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,

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delineato dal D.Lgs. n. 387/2003, la fase autonoma di valutazione negativa della
compatibilità ambientale segna il momento conclusivo della relativa procedura,
precludendo all’istante l’ottenimento dello specifico titolo abilitativo unico; pertanto,
a conclusione dell’istruttoria, va garantito il confronto dialettico in merito agli
elementi che inducono l’Amministrazione al rigetto dell’istanza, ancorchè parziale,
con conseguente ricorrenza dei presupposti tipici per l’applicazione del c.d.
provvedimento di diniego di cui all’art. 10-bis L. 241 del 1990, istituto valevole per
tutti i procedimenti ad iniziativa non ufficiosa.

Tar Puglia Bari, Sez. I, 21 maggio 2012, n. 977 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile - Z.
M. (avv. F. G. Conte) c. Ministero della Difesa (Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Bari).

Lavoro alle Dipendenze della Pubblica Amministrazione - Servizio Militare -
Ministero della Difesa - Provvedimento di Rafferma - Presupposto - Atti non
Definitivi - Decreto di Citazione in Giudizio – Sentenza Penale di Assoluzione –
Irrevocabile.

È illegittimo il provvedimento con cui l’Amministrazione dispone la revoca della
rafferma del militare ed il suo conseguente collocamento in congedo illimitato, che
abbia come presupposto un atto avente natura non definitiva quale il decreto penale di
citazione in giudizio, ancor più se, in un momento antecedente all’adozione del
provvedimento, intervengono il deposito della sentenza penale di assoluzione e
l’acquisizione del crisma dell’irrevocabilità della stessa, circostanze che non possono
non essere considerate dall’Amministrazione nell’istruttoria procedimentale.

Tar Puglia Bari, Sez. I, 21 maggio 2012, n. 978 – Pres. Allegretta – Est. Picone -
Fraternità Francescana di Betania (avv.ti A. Loiodice e M. Pinto) c. Comune di
Terlizzi (avv. A. Clarizia).

Edilizia ed Urbanistica – Piano di Alienazioni Immobiliari – Varianti – Modifica
Destinazione Urbanistica – Variazioni Volumetriche Superiori al 10% -
Compatibilità agli Strumenti Urbanistici di Livello Superiore – Giunta Regionale
– Controllo.

In tema di edilizia ed urbanistica, le varianti annesse al piano delle alienazioni
immobiliari, laddove comportino modifiche della destinazione urbanistica del terreno
posto in vendita o variazioni volumetriche superiori al dieci per cento dei volumi
previsti dallo strumento urbanistico vigente, sono sottoposte a controllo di
compatibilità rispetto agli atti di pianificazione sovraordinata da parte della Giunta
regionale, di conseguenza sussiste l’obbligo di trasmissione della delibera comunale

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alla Regione, per la verifica, temporalmente ristretta in soli sessanta giorni, della
conformità agli strumenti urbanistici di livello superiore.

Tar Puglia Bari, Sez. I, 21 maggio 2012, n. 980 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile – A.
C. (avv. M. V. Trombetta) c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Bari).

Istruzione Pubblica – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(M.i.u.r.) – Procedura Concorsuale per Dirigente Scolastico – Requisiti di
Ammissibilità - Titoli di Studio – Diploma Isef – Laurea – Equiparazione – Art. 1
L. n. 136 del 2002.

Il diploma Isef, conseguito nel 1984 in base al “vecchio ordinamento”, non può essere
considerato titolo sufficiente ai fini dell’ammissione alla procedura concorsuale per
dirigente scolastico, richiedendo la procedura de qua tra i requisiti di ammissione il
possesso di una laurea magistrale o di un titolo equiparato ovvero una laurea
conseguita in base al precedente ordinamento; infatti non è possibile sostenere
l’equipollenza del diploma Isef a quello di laurea, dal momento che l’art. 1, L. n. 136
del 2002 riconosce per la prima volta ed in maniera esplicita, l’equiparazione del
diploma Isef a quello della laurea breve di I livello prevista dal nuovo ordinamento
universitario, mentre la situazione antecedente era disciplinata da una norma che
nulla affermava sulla presunta equipollenza del diploma Isef al diploma di laurea.

Tar Puglia Bari, Sez. I, 21 maggio 2012, n. 981 – Pres. Allegretta – Est. Amovilli – E.
s.r.l. (avv. ti S. Grassi, J. Sanalitro e L. V. Damone) c. Regione Puglia (avv.ti M.
Liberti e I. Fornelli)

Processo Amministrativo – Azione Avverso il Silenzio – Interesse ad Agire –
Improcedibilità.

Silenzio – Silenzio Inadempimento – Obbligo di Provvedere – Insussistenza -
Istanza – Mancanza di Documentazione.

In tema di silenzio della Pubblica Amministrazione, posto che il presupposto per
l'azione contra silentium di cui all’art. 117 cod. proc. amm. (e ancor prima di cui
all’art. 21-bis L. 1034/1971) è da individuarsi nella circostanza che al momento della
pronuncia del giudice amministrativo perduri l'inerzia dell'Amministrazione,
l'adozione di un qualsiasi provvedimento esplicito, in risposta all'istanza
dell'interessato, rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria dell'interesse
ad agire, se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso, ovvero
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se il provvedimento interviene

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nel corso del giudizio instaurato; di conseguenza la richiesta di integrazione
documentale     effettuata    dall’amministrazione,  benché   atto   di   natura
endoprocedimentale e inidoneo a definire il procedimento avviato, ha comunque il
potere d’interrompere il suesposto stato di inerzia.

In tema di silenzio, non può invocarsi l’inadempimento dell’obbligo di provvedere
qualora l’istanza non sia corredata di tutta la documentazione necessaria, dovendo
l’Amministrazione essere posta nella condizione di esaminare compiutamente la
domanda, come integrata dall’interessato.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 22 maggio 2012, n. 987- Pres. Allegretta – Est. Cocomile –
R.C. s.r.l.- R.s.r.l.(avv. ti A.Mescia e G.Mescia ) c. Regione Puglia (avv.ti Liberti e
Gaetano)

Ambiente- Valutazione di impatto ambientale- Silenzio assenso: inoperatività-
Principi comunitari.

Ambiente- Valutazione di impatto ambientale- Giudizio di compatibilità
ambientale: discrezionalità della P.A.- Giudice amministrativo: illogicità e
travisamento dei presupposti in sede di valutazione di impatto ambientale.

In materia di valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e privati non
opera il meccanismo del silenzio assenso in quanto, altrimenti, si determinerebbe un
contrasto con i principi comunitari, che impongono l’esplicitazione delle ragioni di
compatibilità ambientale dell’intervento sulla base di un’analisi sintetico-comparativa
ex se incompatibile con il modulo tacito di formazione della volontà amministrativa.

Nel giudizio di valutazione di impatto ambientale, specie in sede di verifica
preliminare, l’Amministrazione esercita un’amplissima discrezionalità tecnica sul
piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione
rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera, censurabile dal giudice amministrativo
solo in presenza di macroscopici vizi logici o di travisamento dei presupposti.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 24 maggio 2012, n. 1015- Pres. Allegretta – Est. Cocomile –
L. C.- M. V.- M.A.- M. F. (avv.ti De Giosa e De Robertis) c. Comune di Bari (avv.ti
Baldi e Lanza) nonché c. Provincia di Bari (avv.ti Minucci e Dipierro)

Espropriazione- Dichiarazione di pubblica utilità: termine di efficacia- Decreto di
esproprio: illegittimità.

In tema di esproprio è illegittimo il decreto adottato dall'Amministrazione dopo la
scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità ovvero dopo la
scadenza del termine dell’occupazione d’urgenza.

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Tar Puglia, Bari, Sez. I, 24 maggio 2012, n. 1016- Pres. Allegretta – Est. Cocomile –
D. A. R. P. (avv.Pinto ) c. Università degli Studi di Bari (avv.ti Loizzi e Prudente)

Ricostruzione della carriera ex art. 103 d.p.r. 382/1980- Provvedimento della P.A.

E' legittimo il provvedimento con cui l'Amministrazione neghi il riconoscimento del
periodo di frequenza del corso di dottorato di ricerca ai fini della ricostruzione della
carriera ex art. 103 d.p.r. n. 382/1980 (come da ultimo novellato dall’art. 23 legge n.
488/1999) in quanto tale articolo deve essere interpretato in modo tassativo non
essendo, quindi,suscettibile di estensione analogica.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 24 maggio 2012, n. 1017- Pres. Allegretta – Est. Cocomile –
G.D. s.r.l. (avv.ti Zaccaria e Profeta) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche di Puglia e Basilica (Avvocatura
distrettuale dello Stato di Bari)

Appalto- Aggiudicazione-         Esclusione dalla gara- Difetto di legittimazione
passiva.

In tema di appalto, il concorrente che sia stato legittimamente escluso dalla gara non
ha interesse e, di conseguenza, non è legittimato a contestare la definitiva
aggiudicazione in favore dell'aggiudicatario definitivo.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 24 maggio 2012, n. 1019- Pres. Allegretta – Est. Cocomile – P.
s.r.l. (avv.ti E. Sticchi Damiani e A.Sticchi Damiani) c. Azienda Sanitaria Locale
Barletta Andria Trani (avv. Zaccaro)

Appalto- Offerte: contenuto- Causa di esclusione dalla gara: difetto di
sottoscrizione.

In tema di appalto, ai sensi dell'art.46, comma 1 bis dlgs n. 163/2006 il difetto di
sottoscrizione è legittima causa di esclusione dalla gara della concorrente, che non
abbia sottoscritto la propria offerta inviata per via telematica utilizzando firma
elettronica digitale.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 24 maggio 2012, n. 1020- Pres. Allegretta – Est. Cocomile – F.
M. s.r.l. (avv. Santiapichi) c. Comune di Foggia (avv.ti Barbato e Dragonetti)

Appalto- Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento- Limiti alla

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partecipazione alla gara- Rispetto della normativa in tema di concorrenza.

In tema di appalto,l’Amministrazione può introdurre nella lex specialis previsioni atte
a limitare la platea dei concorrenti, onde consentire la partecipazione alla gara stessa
di soggetti particolarmente qualificati, specie per ciò che attiene al possesso dei
requisiti di capacità tecnica e finanziaria, tutte le volte in cui tale scelta non sia
eccessivamente quanto irragionevolmente limitativa della concorrenza.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 24 maggio 2012, n. 1021 - Pres. Allegretta – Est. Cocomile –
D. L. (avv.ti Pappalepore, Derobertis) c. Comune di Noicattaro (avv. Lacoppola).

Discrezionalità – Discrezionalità nell’ambito dell’attività di dirigenza degli enti
locali – Revoca del Presidente del Consiglio comunale – Insindacabilità in sede
giurisdizionale – Obbligo di motivazione.

E’ legittimo il provvedimento di revoca del Presidente del Consiglio comunale fondato
su un atteggiamento o comportamento incompatibile con il suo ruolo istituzionale
super partes, in grado di compromettere il rapporto di fiducia intercorrente con
l’Assemblea consiliare e, inoltre, non sono sindacabili in sede giurisdizionale le
ragioni della revoca, fermo restando l’obbligo della P.A. di riportarle nel corpo
motivazionale del provvedimento stesso.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 29 maggio 2012, n. 1066 – Pres. Allegretta – Est. Picone – C.
C. + altri (avv.ti Di Mattia e Nardella) c. Comune di San Marco in Lamis (avv. Stilla).

Ai sensi dell’art. 29 della legge n. 1766 del 1927 quando un privato agisce nei
confronti di una Pubblica Amministrazione al fine di sentir accertare l’avvenuto
acquisto della proprietà di un fondo ed il convenuto eccepisca l’inclusione del bene
nel demanio soggetto ad uso civico, la relativa controversia, esigendo la soluzione in
via principale e non meramente incidentale della questione della demanialità del bene
medesimo, spetta alla cognizione del Commissario regionale per la liquidazione degli
usi civici, in quanto attinente all’accertamento della titolarità di diritti reali e delle
rispettive posizioni soggettive, rientrando poi la disamina dei fatti e delle prove, anche
in ordine alla natura demaniale civica del terreno, nella competenza istituzionale del
Commissario

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 29 maggio 2012, n. 1067 – Pres. Allegretta – Est. Picone – E.
P. (Avv. Paccione) c. Comune di Bari (Avv. ti Verna e Lonero Baldassarra).

Motivazione del provvedimento – Revoca dell’assessore comunale.

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Principi dell’azione amministrativa – Principio di semplificazione procedimentale
–
Revoca dell’assessore comunale – Deroghe alla legge n. 241/1990.

Motivazione del provvedimento – Revoca dell’assessore comunale – Soggetto
sottoposto a indagini preliminari – Applicabilità delle garanzie del processo
penale.

Enti pubblici – Status degli amministratori locali – Obbligo di astensione – Limiti.

Annullabilità del provvedimento amministrativo – Eccesso di potere – Revoca
dell’assessore comunale – Contraddittorietà – Non sussiste.

La natura ampiamente discrezionale del provvedimento di revoca dell’incarico di
assessore comunale consente di ritenere ammissibile una motivazione basata sulle più
ampie valutazioni di opportunità politica ed amministrativa, rimesse in via esclusiva
al vertice dell’ente locale, in quanto aventi ad oggetto un incarico fiduciario.

La revoca dell’incarico assessorile soggiace alla massima semplificazione
procedimentale, per consentire un’immediata soluzione della crisi politica nell’ambito
del governo dell’ente territoriale, con conseguente inapplicabilità delle regole
partecipative poste dagli artt. 7 e ss. della legge n. 241 del 1990.

Nel caso di revoca dell’incarico di un assessore sottoposto a indagini preliminari per
fatti connessi all’esercizio delle sue funzioni politiche ed amministrative, restano ben
distinti, da un lato, il piano della eventuale rilevanza penale della condotta addebitata
al ricorrente, per la quale operano tutte le garanzie proprie del processo penale e,
dall’altro, il piano delle conseguenze politiche dell’apertura delle indagini, che sono
oggetto di valutazione discrezionale da parte del Sindaco, al quale è rimessa la
decisione circa il pregiudizio per l’immagine dell’Amministrazione ed il conseguente
venir meno del rapporto fiduciario con l’Assessore.

L’obbligo di astensione disciplinato dall’art. 78 del d.lgs. n. 267 del 2000 non opera
nel caso in cui l’amministratore comunale, adempiendo al dovere di denuncia dei fatti
penalmente rilevanti che incombe su tutti i pubblici ufficiali, abbia segnalato una
notizia di reato all’Autorità giudiziaria e poi, nell’esercizio dei propri poteri
discrezionali (riconosciuti dalla legislazione sugli enti locali), proprio dalla notizia di
reato abbia tratto elementi di fatto che giustificano la rimozione dalla carica di altro
amministratore.

Non c’è contraddittorietà nel contegno del Sindaco, che ha legittimamente deciso di
non revocare l’incarico di un assessore immediatamente dopo la presentazione della
denuncia penale nei suoi confronti, ma di provvedere a tale revoca solo quando la

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notizia dell’apertura del relativo procedimento penale è divenuta di pubblico dominio,
potendo esser derivato il danno all’immagine dell’Amministrazione comunale solo
dalla diffusione a mezzo stampa della notizia.

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IIª SEZIONE

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 2 maggio 2012, n. 872 – Pres. Est. Guadagno – C.C. (Avv.
Cassone) c. Politecnico di Bari (Avvocatura Distr.le Stato Di Bari), M.E.C. (avv. Zeni)

Accesso – Domanda di accesso: contenuto
Accesso – Domanda di accesso: legittimazione attiva – Ratio

In materia di accesso agli atti, la domanda di accesso, deve avere un oggetto
determinato o almeno determinabile, e non può essere generica; deve riferirsi a
specifici documenti senza necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del
soggetto destinatario della richiesta; deve essere finalizzata alla tutela di uno
specifico interesse giuridico di cui il richiedente è portatore; non può essere uno
strumento di controllo generalizzato dell’operato della P.A. nei cui confronti l’accesso
viene esercitato; non può assumere il carattere di una indagine o un controllo
ispettivo, cui sono ordinariamente preposti organi pubblici.
Anche se il diritto di accesso è preordinato ad assicurare la trasparenza dell'attività
amministrativa e a favorirne lo svolgimento imparziale, l’accesso è consentito soltanto
a coloro ai quali gli atti stessi direttamente o indirettamente si rivolgono, e a coloro
che se ne possano avvalere per la tutela di una posizione soggettiva che, se non deve
assumere necessariamente la consistenza di diritto soggettivo o d’interesse legittimo,
deve essere giuridicamente tutelata, non potendo identificarsi con il generico ed
indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell' attività amministrativa.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 2 maggio 2012, n. 873 – Pres. Guadagno – Est. Pasca – P.F.
(Avv. Di Cagno) c. A.M.I.U. spa Trani (Avv. Gagliardi La Gala), M.L., C. S. srl

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Reclutamento del personale – Procedura
selettiva -Illegittimità

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Reclutamento del personale – Procedura
selettiva -Bando di gara – Principio di integrazione legale delle norme del bando –
Si applica

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Gli atti di approvazione della graduatoria finale di una procedura concorsuale
finalizzata all’assunzione di personale, a tempo indeterminato, alle dipendenze della
P.A., risultano viziati per eccesso di potere, e dunque illegittimi, allorquando la P.A.
stessa non faccia corretta applicazione dei criteri selettivi di preferenza previsti dal
bando.
Nell’ipotesi in cui il bando di gara contenga un espresso richiamo a specifiche norme
di legge, si applica il generale principio della integrazione legale delle norme del
bando, che rende doverosa un’interpretazione sistematica della normativa di
riferimento e delle disposizioni del bando medesimo, idonea a salvaguardare una
logica ed equa integrazione delle norme richiamate.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 2 maggio 2012, n. 874 – Pres. Guadagno – Est. Pasca – S.C.
(Avv. De Fazio) c. U.T.G. Prefettura di Bari (Avvocatura Distr.le Stato di Bari)

Armi e materie esplodenti – In genere – Divieto di detenzione – Illegittimità -
Presupposti

È illegittimo per violazione di legge, nonché per eccesso di potere, per difetto di
istruttoria e per falsa ed erronea presupposizione in fatto, il decreto con cui venga
fatto divieto, a colui che legittimamente detenga un’arma, di detenere armi, munizioni
e materie esplodenti in genere, nell’ipotesi in cui tale provvedimento sia stato disposto
a seguito di fatti del tutto eccezionali, verificatisi indipendentemente dal possesso
dell’arma stessa, peraltro, regolarmente detenuta.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 2 maggio 2012, n. 876 – Pres. Guadagno – Est. Pasca – M.T.
(Avv.Piancone) c. Comune di Corato (Avv. Ieva), A.M.

Sovvenzioni, contributi e sussidi – In genere – Esclusione dalla procedura
selettiva – Legittimità – Presupposti

Sovvenzioni, contributi e sussidi – In genere – Esclusione dalla procedura
selettiva – Illegittimità derivata del provvedimento di esclusione – Non sussiste -
Presupposti

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È legittima l’esclusione da una procedura selettiva per mancata allegazione, alla
relativa domanda, della documentazione richiesta a pena di esclusione.
Il provvedimento con cui la P.A., a seguito di approfondito esame della pratica e,
soprattutto, a seguito dell’espletamento di accurata attività istruttoria, disponga
l’esclusione da una procedura selettiva per mancata allegazione della
documentazione richiesta a pena di esclusione, non può dirsi viziato per illegittimità
derivata nell’ipotesi in cui la P.A. stessa, alla luce di una prima verifica formale,
indotta in errore dalle reticenti dichiarazioni previamente rese dallo stesso
concorrente, avesse già provveduto a comunicare, a quello, altro provvedimento
attestante la regolarità e la completezza della documentazione depositata.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 2 maggio 2012, n. 877 – Pres. Guadagno – Est. Pasca –
Comune di Modugno (Avv. Carlucci) c. C.A.S.I. Bari (Avv. Binetti)

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Inammissibilità per omessa
notifica al controinteressato.

È    inammissibile il ricorso che non venga notificato ad almeno uno dei
controinteressati, ossia a coloro i quali vantino una posizione soggettiva qualificata di
controinteresse, connessa alla conservazione degli effetti del provvedimento che si
impugna.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 maggio 2012, n. 930 – Pres. Guadagno – Est. Pasca –
L.G.T. srl (Avv. Caputi Jambrenghi) c. Comune di Rodi Garganico, Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, S.A. di L.G. & C. s.a.s. (avv.ti D’Ambrosio, Dalfino)

Demanio e beni pubblici – Concessione di beni – Assenza di procedura
comparativa – Legittimità - Presupposti

Il provvedimento di rilascio di una concessione demaniale non può dirsi illegittimo
per violazione del principio di concorsualità e per assenza di una regolare gara
comparativa tra più aspiranti, allorquando lo stesso sia stato disposto in esecuzione
delle statuizioni contenute in una decisione del G.A. - al fine di consentire il dovuto

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ripristino dello status quo ante, in ragione dell’effetto ex tunc proprio della sentenza
del Giudice amministrativo - trattandosi, come tale, di atto dovuto.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 maggio 2012, n. 931 – Pres. Guadagno – Est. Pasca – S.I.
AC3 di C.R.M. & C. s.n.c. (Avv. Operamolla) c. Comune di Zapponeta (avv. Patano)

Esecuzione delle decisione giurisdizionali (ottemperanza) – Commissario ad acta
– Competenza.

L’ambito dei poteri conferiti al Commissario ad acta investe la totalità delle
competenze attribuite in via ordinaria ai diversi organi dell’Amministrazione
inadempiente, dovendosi garantire una sostituzione idonea e sufficiente a determinare
l’effetto dovuto e la piena attuazione della pretesa.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 maggio 2012, n. 932 – Pres. Guadagno – Est. Pasca – P.M.
(Avv.Guelfi) c. Commissione Esami Avvocato c/o C.A. Torino; Commissione Esami
Avvocato c/o C.A. Bari, Ministero della Giustizia (Avvocatura Distr.le Stato di Bari)

Concorso pubblico - Esame di Stato per l’abilitazione forense – Esclusione –
Illegittimità del provvedimento per vizio di motivazione – Non sussiste

Discrezionalità – Discrezionalità tecnica nell’ambito di una procedura
concorsuale - In particolare: Esame di Stato per l’abilitazione forense -
Motivazione del provvedimento discrezionale tecnico – Sindacabilità –
Presupposti e limiti

È infondato il ricorso con cui si lamenti un presunto vizio di motivazione nel giudizio
di non ammissione espresso solo con voto alfanumerico, essendo ormai consolidato
l’orientamento della giurisprudenza di secondo grado, relativo alla ritenuta
insussistenza dell’obbligo della Commissione di apporre segni grafici e correzioni
sugli elaborati volti a consentire una ricostruzione logica dell’iter che ha condotto
alla non ammissione, e correlativamente, alla ritenuta idoneità e sufficienza del voto
numerico ad esprimere detto giudizio anche con riferimento ai profili motivazionali.
Il giudizio di non ammissione, nell’ambito di una procedura concorsuale per titoli ed
esami, espresso con voto alfanumerico o in maniera analitica, è espressione di

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discrezionalità tecnica della P.A., come tale non censurabile in sede di legittimità,
salvo che per profili macroscopici.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 maggio 2012, n. 933 – Pres. Guadagno – Est. Pasca –
S.M.C. (Avv.ti Piazzolla, Nanula) c. Comune di Margherita di Savoia (Avv.
Schittulli)

Autotutela – Annullamento d’ufficio – In pendenza del Giudizio - Conseguenze

L’annullamento in autotutela di un provvedimento previamente emesso e di quelli ad
esso connessi e consequenziali, che siano oggetto di impugnazione dinanzi al G.A.,
comporta la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso,
allorquando l’autoannullamento sia intervenuto in corso di causa e possano dirsi
integralmente soddisfatte le pretese del ricorrente per via dell’autonoma revisione
operata dalla P.A. stessa.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 maggio 2012, n. 935 – Pres. Guadagno – Est. Pasca –
M.V. (Avv. Cataldi) c. Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di
Bari (Avv.ti Bello, Delle Donne), F.R.

Accesso – Domanda di accesso : contenuto.

Accesso – Domanda di accesso – Provvedimento della P.A. in parte favorevole –
Mancata impugnazione del provvedimento e reiterazione della medesima istanza
di accesso - Silenzio rifiuto della P.A. – Conseguenze.

La richiesta di accesso ai documenti deve essere puntualmente motivata e deve
presentare nel suo contenuto requisiti di logica connessione e strumentalità rispetto al
fine perseguito e alla possibilità di esperimento di azione giurisdizionale a tutela di
posizioni soggettive asseritamente lese.
Nell’ipotesi in cui la procedura di accesso documentale si sia conclusa con
provvedimento espresso della P.A. che abbia soddisfatto solo parzialmente le richieste
del privato, e siano inesorabilmente decorsi i termini decadenziali per procedere
all’impugnativa dello stesso, le ulteriori istanze di accesso proposte dal ricorrente,
aventi medesimo contenuto, e rimaste inevase dalla stessa P.A., non possono essere
soddisfatte in sede giurisdizionale per assoluto difetto di interesse in capo al
ricorrente, in quanto trattasi di istanze prive di qualsivoglia utilità e di alcun logico

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collegamento con la concreta possibilità di tutela giurisdizionale, attesa la
sopravvenuta inoppugnabilità del provvedimento conclusivo della procedura.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 maggio 2012, n. 936 - Pres. Guadagno – Est. Pasca – M.V.
(avv. I.Cataldi) c. Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari
(avv. F.P.Bello), C.S. (avv. L.Paccione).
Accesso – Domanda di accesso: contenuto.
Accesso – Casi di esclusione del diritto di accesso – Inesistenza degli atti.
Accesso- Inammissibilità del ricorso – Casi.
La richiesta di accesso ai documenti amministrativi deve essere puntualmente
motivata e deve presentare nel suo contenuto requisiti di logica connessione e
strumentalità rispetto al fine perseguito ed alla possibilità di esperimento di azione
giurisdizionale a tutela di posizioni soggettive asseritamente lese.
E' evidentemente inammissibile per inesistenza degli atti richiesti, una istanza di
accesso volta ad ottenere la copia di provvedimenti di proroga di incarichi qualora sia
intervenuta una proroga tacita degli stessi.
La pronuncia di inammissibilità del ricorso teso all'annullamento del silenzio-rifiuto
formatosi su istanza di accesso a documentazione amministrativa può trovare la sua
ragion d'essere sia nell’inesistenza della documentazione richiesta (ragion per cui la
stessa istanza di accesso risulta inammissibile) che nella, eventuale, già intervenuta
soddisfazione della domanda di accesso.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 maggio 2012, n. 937 - Pres. Guadagno – Est. Zonno – A.C.
(avv.ti P. Medina e M.Vitone) c. Comune di Bari (avv. R. Basile), G.B. (avv. G.
Corrente).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Ricorso per motivi aggiunti –
Violazione del principio di concentrazione dei motivi di doglianza –
Inammissibilità.
In virtù del principio di concentrazione dei motivi di doglianza, il ricorrente ha l'onere
di formulare ogni contestazione possibile avverso il provvedimento impugnato in
un’unica fase della vicenda contenziosa, senza che le successive vicende processuali
possano costituire motivo per proporre censure che già potevano essere mosse. Tale
principio altro non è che espressione della clausola generale di certezza delle
situazioni giuridiche (nel predicato della stabilità degli atti dell’amministrazione),
nonché di correttezza e buona fede che deve improntare anche l’esercizio del diritto di

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agire in giudizio e che preclude che lo stesso sia esercitato in modo tale da aggravare
la difesa processuale della parte resistente (o del controinteressato).

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 maggio 2012, n. 938 - Pres. Guadagno – Est. Zonno – M.F.
(avv.ti M.Vernola e M. Vernola) c. Azienda Sanitaria Locale Bari (avv. E. Trotta),
Regione Puglia (avv. M. Rosato) e Azienda Ospedaliera F. Fallacara – Triggiano.

Giurisdizione – Giurisdizione amministrativa – In materia di pubblico impiego –
Procedura stabilizzazione personale precario – Sussiste.

Lavoro alle dipendenze della P.A. - Accesso - Principio del pubblico concorso -
Procedura stabilizzazione personale precario – Eccezione - Giustificazione -
Necessità - Interpretazione restrittiva – Sussiste.

Lavoro alle dipendenza della P.A. - Procedura stabilizzazione personale precario
– Ratio.

Lavoro alle dipendenza della P.A. - Accesso - Principio del pubblico concorso -
Procedura stabilizzazione personale precario – Eccezione - Personale titolare di
rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Esclusione - Interpretazione
restrittiva - Sussiste - Costituzionalità – Sussiste.

Procedimento amministrativo – Provvedimento definitivo – Annullamento in
autotutela – Atti endoprocedimentali – Annullamento implicito.

Procedimento amministrativo – Provvedimento definitivo – Annullamento in
autotutela - Tutela dell'affidamento – Responsabilità da atto lecito – Azione
risarcitoria - Esperibilità.

Si ritiene correttamente instaurata dinanzi al G.A. una controversia inerente
l'annullamento dell'esito di una procedura selettiva per la stabilizzazione del
personale precario - essendosi in presenza di procedura concorsuale; (cfr. TAR Puglia
sent. n. 202/2011).
La procedura di stabilizzazione del personale precario, prevista dalla legge regionale,
integrando un’eccezione al principio del pubblico concorso come esclusivo strumento
per l’accesso al pubblico impiego, deve essere oggetto di una interpretazione
restrittiva, sia appunto in quanto normativa eccezionale rispetto alla regola, sia al fine
di garantirne la compatibilità con il principio di uguaglianza anche sostanziale di cui
all’art. 3 della Costituzione.
È altrettanto logico ritenere non solo in conformità dei principi generali
dell’ordinamento, ma anche per esigenza di coerenza sul piano logico, che detta

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eccezione debba essere giustificata, incorrendosi altrimenti in una incostituzionalità
della normativa di che trattasi.
Il concetto di stabilizzazione trova logico ed indefettibile presupposto anzitutto nella
esistenza in atto di un rapporto precario da stabilizzare. L’eliminazione del precariato
costituisce, in presenza di determinate condizioni (ad es. rapporto precario in atto da
un certo periodo di tempo ovvero non obsoleto ovvero relativo a determinate
posizioni) preordinate a verificare la coincidenza della detta stabilizzazione con le
esigenze organizzative della Pubblica Amministrazione, apprezzabile interesse
pubblico idoneo a giustificare l’eccezione alla regola della concorsualità in modo
compatibile con i principi costituzionali.
In riferimento al contrasto con l’art 97 Cost, l’eccezionalità del ricorso all’istituto
della stabilizzazione - quale deroga alla fondamentale regola costituzionale
dell’accesso mediante concorso pubblico - perderebbe ogni ragionevolezza in
riferimento al principio di buon andamento se ampliata in favore di personale titolare
comunque di un rapporto a tempo indeterminato, pur se quiescente, con conseguente
incostituzionalità sotto questo profilo, in relazione ai consolidati parametri tracciati
dalla Consulta (sent. n. 194/2002, n. 1/1999, n. 333/1993, n. 453/1990 e n. 81/1983).
I provvedimenti posti a fondamento della stabilizzazione del personale precario, a
seguito dell'annullamento dell'esito della procedura selettiva all'uopo espletata, vanno
considerati implicitamente annullati, e cioè eliminati con efficacia retroattiva dal
mondo giuridico.
Il comportamento dell’Amministrazione che abbia annullato l'esito di una procedura
selettiva relativa alla stabilizzazione del personale precario, avendo minato le
aspettative del dipendente precario escluso dal processo di stabilizzazione, potrebbe
generare responsabilità da atto lecito con obbligo risarcitorio per la P.A., sempre che
il danneggiato formuli tempestiva domanda in tal senso e fornisca adeguata prova dei
danni subiti.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 maggio 2012, n. 939 - Pres. Guadagno – Est. Zonno –
Comune di Rutigliano (avv. E. Martucci) c. Regione Puglia (avv. M. Torrente), P.S.
spa.
Sovvenzioni, contributi, sussidi – Bandi di gara – Infrastrutture – Realizzazione -
Gestione – Sostenibilità finanziaria – Mancata dimostrazione - Provvedimento di
esclusione – Legittimità.

Sovvenzioni, contributi, sussidi – Bandi di gara – Soggetto beneficiario – Soggetto
gestore – Differenza.

Sovvenzioni, contributi, sussidi – Bandi di gara – Provvedimento di esclusione –
Motivazione – Sufficienza.

                                          18
Sovvenzioni, contributi, sussidi – Bandi di gara – Provvedimento di escluzione –
Motivazione – Sufficienza – Ragionevolezza- Differenza.

Sovvenzioni, contributi, sussidi – Bandi di gara – Criteri selettivi – Conformità –
Assenza – Inammissibilità.

Nell'ambito di una selezione pubblica per la concessione di finanziamenti finalizzati
alla realizzazione di infrastrutture, è legittimo il provvedimento con cui
l'amministrazione procedente esclude l'ente locale candidato al finanziamento, non
essendo stata dimostrata la sostenibilità finanziaria della gestione degli interventi
proposti.
L’obbligo di dimostrare la sostenibilità finanziaria della gestione degli interventi
realizzandi deriva dal canone di buona amministrazione perché mira ad assicurare
che il finanziamento non sia destinato ad opere che vengano poi mal gestite o
addirittura rese non fruibili per la collettività a causa dei deficit gestionali.
Nell'ambito di una selezione pubblica è legittimo il provvedimento amministrativo con
cui viene escluso dal finanziamento un ente locale candidato, a fronte della
presentazione di un progetto che, differenziando il soggetto gestore dal soggetto
beneficiario del finanziamento, ponga problemi in ordine alla garanzia della tenuta in
esercizio delle opere una volta che queste siano state realizzate. Una eventuale
concessione in gestione gratuita delle opere realizzande, inoltre, qualora comporti
entrate nette per il gestore, potrebbe porre problemi di distorsioni del principio
comunitario della libera concorrenza.
Non si può eccepire l'insufficienza motivazionale del provvedimento di esclusione
emesso dall'Amministrazione procedente, nell'ambito di una selezione pubblica per la
concessione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di infrastrutture, nel caso in
cui (nella scheda istruttoria allegata alla graduatoria definitiva) siano state riportate
espressamente - seppur sinteticamente - le ragioni e gli elementi posti a fondamento
dell'esclusione.
Una questione inerente la ragionevolezza motivazionale di un provvedimento
amministrativo è differente da una questione riguardante la sufficienza motivazionale
dello stesso.
Nell'ambito di una selezione pubblica per la concessione di finanziamenti finalizzati
alla realizzazione di infrastrutture, gli interventi che non rechino le caratteristiche
indicate nell’avviso di selezione non possono che essere considerati inammissibili (o
se si preferisce, non finanziabili), cioè esclusi dal finanziamento; se così non fosse si
opererebbe una sostanziale abrogazione della disciplina all'uopo prevista, il cui
precipitato logico sarebbe la assenza di criteri selettivi delle opere di cui si richiede il
finanziamento.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 maggio 2012, n. 940 - Pres. S. Guadagno - Est. D. Zonno
- F. S. (avv.ti G. Chiaia Noya e A. Garofalo) c. Regione Puglia (avv.ti L. Girone e A.
Loffredo) e Asl Bari

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Controlli – In materia sanitaria – Di qualità delle prestazioni sanitarie – E sugli
accordi contrattuali – Revoca e trasferimento ex artt. 27 e 29, co. 4 bis L. R.
Puglia n. 8/2004 – Rapporto di esclusione.
Unione Europea – Principio di concorrenza – Interpretazione conforme delle
norme nazionali.
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Dell’atto privo di autonoma
lesività - Improcedibilità per originario difetto di interesse.
Nessuna interferenza è ipotizzabile tra il procedimento di revoca ed il trasferimento
definitivo (ipotesi disciplinate, rispettivamente, ex artt. 27 e 29, co. 4 bis L. R. Puglia
n. 8/2004): difatti, le predette ipotesi di trasferimento riguardano i casi in cui, a
seguito dell’entrata in vigore della normativa regionale richiamata, vi sia la necessità
di adeguare i requisiti per l’accreditamento provvisorio - già pienamente posseduti
dalla struttura sanitaria - a quelli imposti dalla nuova normativa ovvero di provvedere
a forme di manutenzione della struttura per garantire il mantenimento dei requisiti
stessi, laddove la revoca intende sanzionare l’assenza originaria o sopravvenuta dei
requisiti legislativamente richiesti ai fini dell’accreditamento.
Il principio comunitario della libera concorrenza comporta che le norme nazionali
non possano essere interpretate in modo tale da determinare ingiustificati vantaggi in
capo al soggetto privo dei requisiti legislativamente previsti per l’accesso ad un
determinato mercato, consentendogli di abbattere i costi derivanti dal rispetto
rigoroso della normativa di settore, quegli stessi costi che, invece, gli altri concorrenti
rispettosi del principio di legalità sopportano, con ciò beneficiando di condizioni più
favorevoli configuranti un illegittimo privilegio.
Va dichiarato improcedibile per originario difetto di interesse il ricorso per motivi
aggiunti rivolto contro un atto privo di autonoma lesività che si atteggi come mera
presa d’atto, consequenziale rispetto al provvedimento lesivo impugnato con il ricorso
principale, il quale ultimo - laddove accolto – comporterebbe la caducazione di
ambedue.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 maggio 2012, n. 941 - Pres. Guadagno – Est. Zonno – C.C.
(avv. L. Paccione) c. Comune di Bari (avv. M. Lioce).
Processo amministrativo – Azione di accertamento – Disapplicazione atti
inoppugnati – Inammissibilità.

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Risarcimento del danno – Risarcimento ai danni della P.A. nell'ambito del
rapporto del pubblico impiego – Tardiva immissione in servizio - Diritto
all'assunzione ex tunc - Domanda - Prescrizione.

Risarcimento del danno – Prova – Necessità.

Il concorrente in una procedura concorsuale finalizzata all'assunzione, che in un
primo momento sia stato escluso dalla graduatoria definitiva e successivamente, a
seguito di ricorso dall'esito favorevole, ve ne abbia fatto ingresso (e sia stato assunto)
con effetto ex nunc, qualora intenda rivendicare il diritto all'assunzione con
decorrenza ex tunc (cioè dalla data delle prime assunzioni dei vincitori del concorso),
dovrà proporre tempestivo gravame avverso le determinazioni di senso contrario
assunte dall'amministrazione procedente, pena la inoppugnabilità delle stesse.
È da dichiararsi, dunque, inammissibile la domanda (domanda di ricostruzione
giuridica della carriera), volta ad ottenere l’accertamento del diritto del ricorrente
all’assunzione con decorrenza ex tunc, il cui scrutinio nel merito avrebbe condotto
alla (non consentita) disapplicazione di atti amministrativi rimasti inoppugnati.
Atteso che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione del diritto risarcitorio decorre
solo a far data dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, in ordine alla
domanda di risarcimento per danno da tardiva immissione in servizio, il termine
prescrizionale non può decorrere fino alla conclusione del giudizio di accertamento
del diritto ad essere assunto in epoca pregressa.
Non ha diritto al risarcimento del danno il ricorrente che abbia omesso di fornire
alcuna allegazione e prova del danno asseritamente subito.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 maggio 2012, n. 943 - Pres. Guadagno – Est. Zonno –
P.D.C. S.p.A. (avv. C. Teot) c. Comune di Altamura (avv. E. Bonelli)
Risarcimento del danno – In materia edilizia - Danno da silenzio–inadempimento
- Mezzi di prova – Necessità.
Risarcimento del danno – In materia edilizia- Danno da silenzio-inadempimento -
Mezzi di tutela previsti dall'ordinamento – Mancato eperimento – Esclusione ex
art.30 c.3 c.p.a.
Risarcimento del danno – In materia edilizia- Danno da silenzio-inadempimento -
Mezzi di tutela previsti dall'ordinamento – Mancato eperimento - Esclusione ex
art.30 c.3 c.p.a.– Principi ex art. 1227 c.2 c.c.- Interpretazione estensiva ed
evolutiva.
A fronte del mancato rilascio di una concessione edilizia, la richiesta di risarcimento
dei danni avanzata dal soggetto istante, sia che il presunto pregiudizio sia derivato

                                           21
dalla violazione del ragionevole affidamento nel rilascio della concessione sia che
abbia avuto origine nel mancato rilascio della stessa, deve essere corredata dalla
prova del danno patito (dovendosi puntualmente allegare, e dimostrare, in che misura
la variazione della situazione giuridica del ricorrente, causata dall’inerzia dell’ente,
abbia condotto ad una diversa consistenza patrimoniale dell’asserito danneggiato,
nella forma del decremento patrimoniale ovvero del mancato guadagno).
Il codice del processo amministrativo, pur negando la sussistenza di una
pregiudizialità di rito, ha mostrato di apprezzare, sul versante sostanziale, la rilevanza
eziologica dell’omessa impugnazione (ovvero dell’omessa proposizione del ricorso ex
art. 21 bis l. Tar, ora art. 31 c.p.a.) come fatto valutabile al fine di escludere la
risarcibilità dei danni che, secondo un giudizio causale di tipo ipotetico, sarebbero
stati presumibilmente evitati in caso di tempestiva reazione processuale nei confronti
del provvedimento potenzialmente dannoso (ovvero della mancata conclusione del
procedimento, causativa di danni)(in tal senso A.P. n. 3/2011). La scelta di non
avvalersi dei mezzi          di tutela, previsti dall'ordinamento nei confronti del
provvedimento potenzialmente dannoso,            infatti, interrompe il nesso causale ed
impedisce il risarcimento del danno in conseguenza eventualmente patito.
Nel caso di mancato rilascio di concessione edilizia, invero,l'esperimento di una
azione giudiziale tesa all'accertamento dell’obbligo di provvedere, se si eccettua il
profilo del termine decadenziale, non implica costi ed impegno superiori a quelli
richiesti per una azione risarcitoria, ed anzi si presenta più semplice e meno aleatoria
nella misura in cui richiede il solo riscontro della presenza dell’obbligo di concludere
il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso, senza richiedere la
dimostrazione degli altri elementi invece necessari a fini risarcitori, quali l’elemento
soggettivo, il duplice nesso eziologico nonché l’esistenza e la consistenza del danno
risarcibile in base ai parametri di cui agli artt.1223 e seguenti del codice civile.
L'art. 30, comma 3, del codice del processo amministrativo dispone, al secondo
periodo, che, nel determinare il risarcimento, il giudice valuta tutte le circostanze di
fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento
dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche
attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti. Tale regola è ricognitiva di
principi già evincibili alla stregua di un’interpretazione - giurisprudenza recente -
estensiva ed evolutiva del capoverso dell’articolo 1227 c.c., secondo cui il creditore è
gravato non soltanto da un obbligo negativo (astenersi dall'aggravare il danno), ma
anche da un obbligo positivo, che consiste nel tenere quelle condotte, anche positive,
esigibili, utili e possibili, rivolte a evitare o ridurre il danno. (in tal senso A.P. n.
3/2011).

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 maggio 2012, n. 944 - Pres. Guadagno – Est. Zonno –
D.M. (avv. Aprea) c. Regione Puglia (avv. Loffredo)
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In materia di pubblico
impiego c.d. privatizzato – Controversie attinenti al periodo lavorativo ante

                                           22
30.6.1998 – Momento della litispendenza – In particolare: nel caso di translatio
iudicii - Ammissibilità del ricorso – Condizioni.
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Opposizione a decreto
ingiuntivo – Causa scindibile – Opposizione di uno soltanto degli intimati –
Effetti.
In tema di giudizi relativi a controversie di pubblico impiego attinenti al periodo di
lavoro antecedente al 30.6.1998, la data di proposizione del ricorso dinanzi al G.L.
vale a segnare la data di esercizio dell’azione anche dinanzi al G.A., al quale la causa
sia stata rimessa in ragione della traslatio iudicii; deve in ogni caso, a pena di
inammissibilità, essere rispettato il termine decadenziale del 15.9.2000, previsto dalla
norma di cui all’art. 69 d.lgs. 165/2001.

Nel caso in cui il decreto ingiuntivo si configuri come atto plurimo (cioè incidente su
cause scindibili, l’opposizione avverso lo stesso, proposta solo da uno degli intimati, e
la conseguente revoca, non può che avere riguardo solo alla posizione del creditore
opponente restando impregiudicata la posizione dei restanti intimati.

(In termini: Tar Puglia, Bari, sez. II, 16 maggio 2012, nn. 945, 946, 947, 948, 949,
950, 951, 952, 954, 955).

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 maggio 2012, n. 957 - Pres. Guadagno – Est. Serlenga –
D.L. e T. S.U.R.L. (avv. ti E. Augusto e P. Leogrande) c. Comune di Sammichele di
Bari (avv. P. Sicoli)

Edilizia ed urbanistica – Distanze minime a protezione del nastro stradale –
Computo delle distanze.

Processo amministrativo – Istruttoria - Verificazione – In materia di edilizia ed
urbanistica - Dimensionamento volumetria edificabile – Natura privata dell' area
– Accertamento - Atti di acquisto trascritti – Ricostruzione.

Con riferimento al calcolo delle distanze minime da rispettare per la realizzazione di
nuove costruzioni, devono essere salvaguardate le prescrizioni inerenti la fascia di
rispetto dal ciglio della strada (il distacco a partire dalla sede carrabile, ricoperta dal
bitume). All'uopo, è possibile sostenere che l'area sulla quale insiste il canale di scolo
delle acque, rispetto alla quale opera una presunzione – salvo prova contraria - di

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