Suicidio assistito: il disegno di legge in Austria - Filodiritto
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Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Suicidio assistito: il disegno di legge in Austria 08 Novembre 2021 Armin Kapeller Abstract Ormai è pacifico, che il diritto all’autonomia personale (“individuelles Selbstbestimmungsrecht”), implica il diritto della persona di rifiutare un trattamento sanitario, anche se a questo rifiuto consegue un esito letale. Il predetto diritto “legittima” pure il suicidio assistito nel senso che compete alla persona di decidere, come e in quale momento, porre fine alla propria vita? A questa domanda ha cercato di dare una risposta il Governo austriaco con un disegno di legge, che si prevede di rapida approvazione parlamentare. L’intervento della Coste costituzionale Con sentenza di data 11.12.2020, la Corte costituzionale austriaca (“Verfassungsgerichtshof – VfGH”) ha dichiarato – con effetto 31.12.2021 – l’incostituzionalità del § 78 StGB, nella parte, in cui punisce l’ aiuto al suicidio (“ihm dazu Hilfe leistet”) e ha condannato il “Bund” alla rifusione delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi 1.809,60 Euro. Ha ritenuto, il “VfGH”, che il disposto di cui sopra, contrasti con il “Recht auf individuelle Selbstbestimmung”, posto che la fattispecie di reato de qua, sanziona, in ogni caso, qualsiasi “Hilfeleistung” (prestazione di aiuto). Infondata è stata invece ritenuta la censura di incostituzionalità del § 78 StGB (CP), nella parte in cui prevede l’induzione al suicidio, mentre è stata dichiarata inammissibile la censura di incostituzionalità del § 77 StGB, che prevede la “Tötung auf Verlangen” (morte su richiesta). Motivazione della sentenza di incostituzionalità La dichiarazione di incostituzionalità, è stata motivata con riferimento al diritto alla vita e alla vita privata, al principio di uguaglianza e al diritto – sancito dalla Costituzione federale – “auf freie Selbstbestimmung”. Quest’ultimo diritto ricomprende, sia il diritto “auf Gestaltung des eigenen Lebens”, che quello “auf ein menschenwürdiges Sterben” (a una morte con dignità); inoltre, il diritto di chi intende suicidarsi, di ricorrere all’aiuto di un terzo, che si dichiara disponibile. Il divieto di cui al § 78, 1^ ipotesi di reato) StGB, costituisce “einen besonders intensiven Eingriff in das Recht des Einzelnen auf freie Selbstbestimmung”. Il legislatore è tenuto a rispettare la decisione, presa in piena libertà (e, quindi, senza pressioni dall’esterno), di porre fine alla propria vita. Mi viene in mente quanto scritto da Marco Aurelio: “Anche quella di morire, è una delle azioni della vita” (I ricordi – Libro VI°) e : “Non adirarti contro gli ottusi, anzi, poi curarti di loro” – Libro VIII°).
Dal punto di vista dei diritti fondamentali della persona, ha osservato la Corte costituzionale, non vi è differenza tra la decisione del paziente – contenuta in una “Patientenverfügung” (DAT) - di rifiutare terapie destinate a prolungare la propria vita e la decisione di una persona, di porre termine alla propria vita “in Ausübung seines Selbstbestimmungsrechtes”. Non vi è differenza tra la libertà di decidere in merito a trattamenti sanitari (sancita dalla Costituzione federale) e il ricorso all’aiuto di un terzo, se – esercitando il diritto “auf Selbstbestimmung” – una persona intende porre fine alla propria vita; il relativo divieto (sanzionato penalmente) di ricorrere a qualsiasi aiuto da parte di un terzo, contrasta con la Costituzione federale. Se, da un lato, al paziente – che ha redatto una “Patientenverfügung” – è riconosciuta una specie di “ Behandlungshoheit” nel senso che devono essere rispettate le disposizioni sanitarie contenute nella predetta “Verfügung”, e, d’altra parte, viene punita ogni modalità di aiuto al suicidio, non si può non riscontrare un’evidente disparità di trattamento. In considerazione del fatto, che al paziente è consentito di decidere, se la sua vita venga salvata oppure “allungata”, ma anche abbreviata a seguito di trattamento medico, non appare giustificato vietare a un terzo, di prestare aiuto a chi, liberamente, ha deciso di porre fine alla propria vita; ciò contrasta con il diritto “auf Selbstbestimmung”. Resta ferma la punibilità dell’induzione (“verleiten”) di altri al suicidio (§ 78, 1^ parte, StGB), in quanto, in tale caso, la volontà del suicidante, non è “unbeeinflusst” (scevra di influenza altrui). Come sopra accennato, l’”abolizione” del divieto di prestare ad altra persona aiuto al suicidio, ha effetto con decorrenza 31.12. 2021. Questo termine è stato fissato dal “VfGH”, per dar modo, al legislatore federale, di disciplinare le modalità concernenti l’”assistierten Suizid”. Accordo in sede governativa su uno “Sterbeverfügungsgesetz” Dopo lunghe trattative tra i partiti, che compongono la compagine governativa, si è addivenuti a un accordo per regolare questa materia, indubbiamente molto “sensibile” e complicata sotto diversi profili. Quali sono i contenuti del futuro “Sterbeverfügungsgesetz” (Legge contenente disposizioni sulla morte)? Prestare ad altra persona aiuto al suicidio, sarà consentito soltanto in favore di persone affette da malattia non guaribile o da patologia tale da “beeinträchtigen (dauerhaft) die Lebensführung”. La “Sterbeverfügung” deve essere firmata personalmente dal paziente e non è ammissibile rappresentanza. II firmatario di questa dichiarazione di volontà, deve essere maggiorenne e pienamente capace (come attestato da due medici). Qualora sussistano dubbi, deve essere sentito anche uno psicologo. La valutazione dell’inguaribilità della malattia, rispettivamente, della “dauerhaften Beeinträchtigung der Lebensführung”, è di competenza medica. Prima che il paziente possa redigere la “Sterbeverfügung”, deve essere informato da due medici (dei quali, uno deve essere specializzato in cure palliative), sulla “portata” dell’atto che il paziente intende compiere. La predetta “Verfügung” può essere redatta, non prima che siano trascorse 12 settimane dalla data dell’avvenuta informazione. Se si tratta di paziente, la cui morte è prevedibile entro breve termine, la “Verfügung” può essere redatta – presso un notaio o presso un “Patientenanwalt” - non prima che siano trascorse due settimane dal colloquio informativo di cui sopra. Il medicinale letale, previa esibizione della “Verfügung”, può essere ritirato in farmacia. Il ritiro può avvenire anche ad opera di altra persona, purchè il nome della stessa sia indicato nella “Verfügung”.
Sarà il ministro della Salute, a determinare il medicinale letale/i medicinali letali, che verrà/verranno assunto/i – personalmente - dal paziente; l’assunzione può avvenire anche a mezzo sonda, azionata però dal paziente. Nessun medico è obbligato a prestare la sua opera in favore di chi intende redigere una “Sterbeverfügung” e neppure durante le fasi preliminari alla stessa. Quando la “Sterbehilfe” continua a essere ancora punibile I farmacisti hanno facoltà, di rifiutare la vendita del farmaco letale, destinato a essere assunto da chi intende porre fine alla propria esistenza terrena. In 4 casi la “Sterbehilfe” rimane punibile (con pena da sei mesi a 5 anni di reclusione): se 1) il paziente è minorenne, 2) la persona, che presta il proprio aiuto, agisce per motivi abietti, 3) il paziente non è affetto da malattia inguaribile o comunque grave, 4) non è avvenuta l’informazione obbligatoria di cui sopra. L’emananda legge prevederà un sensibile aumento dell’accessibilità alle cure palliative e dei mezzi finanziari destinati a tal fine, mezzi, che saranno a carico del “Bund” per un terzo, dei “Länder” per un terzo e dei Comuni per il restante terzo. Mentre la Commissione bioetica si era pronunziata nel senso che l’”assistierte Suizid” sia limitato ai casi di pazienti allo stadio terminale della malattia, la proposta di legge ministeriale attuale, ricomprende pure i casi di malattie gravi, croniche. Possono accedere all’”assistierten Suizid” solo cittadini austriaci o comunque persone aventi residenza effettiva e stabile in Austria. La “Sterbeverfügung” viene registrata su supporto elettronico. È previsto, che lo “Sterbeverfügungsgesetz” entri in vigore coll’1.1.2022, dopo l’approvazione da parte del “Nationalrat” (non a maggioranza qualificata, ma a maggioranza semplice). Da quanto esposto ora, risulta, che continua a essere sanzionata penalmente la cosiddetta aktive Sterbehilfe, mentre non lo sarà più l’”Hilfeleistung zum Selbstmord” (aiuto al suicidio), se saranno rispettati i dettami dell’emananda legge. Già adesso, è lecita la “passive Sterbehilfe” (attuata, per esempio, mediante spegnimento delle apparecchiature che assicurano la ventilazione). Parimenti, non punibile è - già adesso – l’”indirekte Sterbehilfe” (per esempio, se vengono somministrate al paziente medicinali contro dolori, che possono anticipare la morte dello stesso). Alla fine, una brevissima panoramica concernente la disciplina della “Sterbehilfe” in alcuni Stati dell’ UE. Disciplina del suicidio assistito in alcuni Stati dell’UE L’Olanda è stato il primo Stato al mondo a emanare, nel 2001, uno “Sterbehilfegesetz”, che ha reso lecita l ’”aktive Sterbehilfe” per persone affette da malattie gravissime (e malati allo stato terminale). La volontà del paziente deve essere pienamente libera. Anche la legge olandese prevede una previa – ampia - informazione del paziente da parte di un medico. Deve essere sentito pure un secondo medico. In Olanda, giornalmente, sono circa 15 persone, a richiedere l’”aktive Sterbehilfe”. Sovrintende alla “Sterbehilfe” la Commissione regionale di controllo.
Nel 93 % dei casi, è il medico di fiducia ad “accompagnare” il paziente nell’aldilà. Per quanto concerne l’età di questi pazienti, il 35 % di essi è stato di età superiore a 80 anni. Il 92 % soffriva di gravi malattie e il 27 % aveva una prospettiva di sopravvivenza di circa un mese. Le malattie, da cui era affetta la maggior parte dei pazienti, sono stati tumori, seguiti da “Parkinson”. Il Belgio ha seguito l’Olanda nel 2002, consentendo la “Sterbehilfe” mediante emanazione del “loi relative à l’euthanasie”, qualora non vi sia prospettiva alcuna di guarigione e il paziente sia in grado di decidere liberamente la propria sorte. La volontà della propria fine deve essere manifestata più volte . A decorrere dal 2014, è venuta meno l’esclusione dei minorenni dalla “Sterbehilfe”. Il Lussemburgo ha consentito la “Sterbehilfe” a decorrere dal 2009. Il paziente deve essere affetto da una malattia gravissima, inguaribile, diagnosticata da due medici. La volontà del paziente di morire, deve essere esternata per iscritto più volte. Per i minorenni è necessario il consenso dei genitori o comunque del loro legale rappresentante. Quando si tratta di “geschäftsunfähige Patienten”, la volontà di fruire della “Sterbehilfe”, deve risultare da una “Patientenverfügung”. E passiamo alla Svizzera, nella quale “Tötung auf Verlangen” non è lecita; è consentita però la cosiddetta indirekte aktive Sterbehilfe e la “Beihilfe zum Selbstmord” (aiuto al suicidio – detta anche “Suizidhilfe”). Il paziente può procurarsi legalmente un medicinale con effetto mortale e deve assumerlo esso stesso. Nella RFT, l’“aktive Sterbehilfe” costituisce tuttora reato; quella passiva, indiretta e la “Beihilfe zur Selbsttötung”, sono lecite a determinate condizioni. Se le stesse non vengono rispettate, è prevista la sanzione detentiva fino a tre anni. In Spagna, la legge che consente l’“aktive Sterbehilfe” e la “Beihilfe zum Selbstmord”, è stata deliberata dal Parlamento nella prima metà del 2021. La proposta di legge è stata duramente avversata dalla Chiesa cattolica e da un partito conservatore. I costi della “Sterbehilfe” sono a carico dello Stato. La predetta legge prevede tutta una serie di presupposti per l’eutanasia (maggiore età, piena capacità, esistenza di una malattia inguaribile o dolori che non possono essere leniti, manifestazione della volontà del suicidio per due volte nei confronti di un medico, necessità, che la richiesta sia approvata da una commissione regionale, composta da medici e giuristi, nuova manifestazione di volontà da parte del paziente, di porre fine ai propri giorni, nell’imminenza dell’assunzione del medicinale letale). Medici e infermieri hanno facoltà di rifiutarsi, per motivi di coscienza, di “partecipare” al suicidio assistito. La legge è applicabile soltanto in favore di cittadini spagnoli o di persone residenti in Spagna; l’attuazione della stessa si è dimostrata complicata, anche perché, finora, soltanto sei Regioni hanno provveduto a nominare la Commissione regionale di controllo (e di evaluazione). Nel gennaio 2021, anche in Portogallo è stata approvata una legge, che consentirebbe l’“aktive Sterbehilfe”. Tuttavia, l’intervento della Corte costituzionale (che ha chiesto “correzioni” a questa legge), ha impedito, finora, l’attuazione della legge sul suicidio assistito in Lusitania. TAG: Suicidio assistito, Austria, Disegno di legge Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori,
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