Concetto di crowdfunding e sua utilità nella gestione dell'impresa. Il quadro normativo - Dott. Marco Morolli Commissione Diritto dell'impresa ...

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Concetto di crowdfunding e
sua utilità nella gestione dell’impresa.
          Il quadro normativo .

    Dott. Marco Morolli Commissione Diritto dell’impresa
                  Roma 05 Febbraio 2018
CROWDFUNDING                              Finanziamento della folla

è un finanziamento collettivo che consente a chi ha idee o necessità, di
sostenerle raccogliendo i fondi necessari  c.d. Finanza alternativa

                                  DEFINIZIONE

CROWDFUNDING è un particolare tipo di finanziamento collettivo che,
sfruttando le potenzialità di Internet, consente a coloro che hanno delle idee
o delle necessità, ma non i fondi per realizzarle o soddisfarle, di provare ad
accedere a risorse economiche di terzi attraverso specifiche piattaforme
online, andando ad offrire ai propri sostenitori delle ricompense di natura
finanziaria o non finanziaria.

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Quadro normativo di riferimento

- Decreto crescita 2.0 L 17/12/2012 nr 221
- Delibera Consob 18592 del 26 giugno 2013 , Regolamento CONSOB

- Decreto 33 del 24.03.15 Investment Compact

- Delibera Consob 19520 del 24 febbraio 2016, Regolamento CONSOB.

- Delibera Consob 29 novembre 2017 n. 20204 del 5 dicembre 2017 .

- Art 50 quinquies TUF

- Art 100 ter TUF

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Regolamento Consob 2013 Italia primo paese a regolamentare l’EQUITY
CROWDFUNDING e le altre forme?

Esistono   cinque      modelli   standard    di  crowdfunding,    definiti
modelli "classici" :         donation-based crowdfunding, equity-based
crowdfunding,        reward-based        crowdfunding,     royalty-based
crowdfunding e social lending.

- I modelli equity-based, reward-based e social lending sono più conformi
    all'attività aziendale;

- Il donation-based si presta di più alle realtà no-profit.

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DONATION-BASED, ossia un modello tipico di donazione, in cui si devolve
altruisticamente il proprio denaro a sostegno di una causa specifica, non
ricevendo - in cambio - alcuna ricompensa o, al massimo,
ricompense simboliche, spesso intangibili.

Forma originaria di crowdfunding che ha dato il via al fenomeno

Per la disciplina del donation crowdfunding è utile fare riferimento
alla disciplina delle donazioni contenuta all'interno del Codice Civile.
In particolare l’ art. 769 c.c. «la donazione è il contratto col quale, per spirito
di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un
suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione.

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'EQUITY-BASED CROWDFUNDING è un finanziamento da parte di soggetti che
investono denaro nel capitale proprio di una società, acquistando sue azioni o quote.
•   Meccanismo più semplice rispetto ai mercati regolamentati e non .
•   Costi molto più contenuti. I gestori delle piattaforme chiedono una percentuale
    (4-7%) sul capitale raccolto.
•   Il modello equity-based «può fornire credenziali per il prestito bancario e per i
    finanziamenti pubblici», consentendo un primo passo verso l'ottenimento di
    finanziamenti da parte di enti quali società di venture capital e/o business angel.
•   L'equity crowdfunding presenta analogie con l'Offerta Pubblica Iniziale –
    IPO (Initial Public Offering). Nella pratica l'equity crowdfunding si configura
    come un aumento di capitale a pagamento. Potenziale rischio "diluizione", nel
    caso in cui la società in cui si è investito lanci altre campagne di equity
    crowdfunding.
•   Rischio di impresa.

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NUOVI MODELLI DI CROWDFUNDING:
•CIVIC, CORPORATE , DO-IT-YOURSELF , INVOICE TRADING E REAL ESTATE.
•CIVIC CROWDFUNDING si ricorre all'utilizzo del crowdfunding per
il finanziamento di opere e progetti pubblici da parte dei cittadini stessi.
Questo modello potrebbe generare degli interrogativi dal momento che,
solitamente, tali progetti dovrebbero essere finanziati con le tasse, tuttavia
sembrerebbe che dando l'opportunità ai cittadini di scegliere se sostenere
progetti culturali, sociali e/o ambientali di pubblica utilità si riesca ad avere
un maggior coinvolgimento degli stessi.
Il civic crowdfunding, in genere, può essere del tipo donation, reward o do-
it-yourself

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INVOICE TRADING o INVOICE «consiste nella cessione di una fattura
commerciale attraverso un portale Internet che seleziona le opportunità, e
sostituisce il tradizionale 'sconto‘ della fattura attuato dalle banche per
supportare il capitale circolante.
 Gli investitori anticipano l'importo della fattura, al netto della remunerazione
richiesta» Il modello, in Italia, è stato definito nelle sue caratteristiche essenziali
da una ricerca della School of Management del Politecnico di Milano (PoliMi).
L’invoice trading non è un modello di raccolta di capitale online, ma
finanziariamente parlando non risulta molto dissimile . Nella pratica viene ceduta
una fattura commerciale online per smobilizzare capitale circolante .
La remunerazione è data dalla differenza tra il valore di liquidazione della
fattura ed il relativo prezzo di acquisto.
Piattaforme italiane : Cashinvoice , Cashme, Credimi.

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REAL ESTATE CROWDFUNDING è una tipologia di finanziamento collettivo in cui avviene
una raccolta di capitali per investimenti immobiliari.
Si tratta di un modello riconducibile, sulla base dei portali attualmente
operativi,     all'equity   crowdfunding       oppure     al     social    lending.
L'investimento immobiliare avviene sia in modalità equity-based sia attraverso
un normale prestito bancario. Il capitale da finanziare viene suddiviso in due
componenti: equity e debt. L'equity, ossia l'acquisto di titoli di capitale proprio
(azioni), pesa per il 65-70% dell'interno investimento e viene così ripartito: il 25-
30% in capo all'imprenditore e il 40% disponibile per la 'folla' online.
Il restante 30-35% dell'importo da raccogliere viene erogato da una banca (debt)
sotto forma di prestito, il che consente di ridurre il rischio complessivo
dell'operazione.
Piattaforme italiane : House4crowd, Housers, Walliance

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L'Italia per prima,in Europa, ha introdotto una disciplina specifica dell’ Equity
Crowdfunding, normando il sistema che «consente alle imprese di raccogliere capitale
finanziario attraverso Internet, offrendo in cambio quote della proprietà dell'impresa e
quindi la possibilità di compartecipare agli utili e alla creazione di valore nel lungo
termine» .
Il D. L. n. 179 del 18 /10/ 2012 (Decreto Crescita 2.0 ) ha introdotto una normativa
organica ad hoc «in deroga alla disciplina sulle offerte pubbliche di sottoscrizione.
Inizialmente era rivolto solo alle imprese con la qualifica di 'start-up innovative.
Il D. L. n. 3 del 24 /01/ 2015 ha consentito l'accesso al crowdfunding anche alle PMI
innovative, oltre a dare la possibilità anche a organismi di investimento collettivo del
risparmio (OICR) e alle società che investono prevalentemente in start-up/PMI
innovative di collocare online - tramite, appunto, l'equity crowdfunding - i propri capitali.

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La nuova Legge di Bilancio 2017 , all'art. 1, comma 70, ha concesso la quotazione
tramite portali di crowdfunding anche alle PMI, non innovative, ma costituite nella
forma di società per azioni (S.p.A.).
Infine il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 ha, definitivamente, esteso la
possibilità di ricorrere all'equity crowdfunding a tutte le PMI. Tale estensione è
stata introdotta, in particolar modo, dal primo comma dall'art. 57 sull'Attrazione per
gli investimenti del suddetto Decreto.
L'effettiva entrata in vigore del provvedimento è avvenuta a gennaio 2018 con
l'introduzione del nuovo Regolamento Consob sull'equity crowdfunding, approvato
con delibera Consob del 29 novembre 2017 n. 20204 del 5 dicembre 2017.

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Per la disciplina normativa dell'equity crowdfunding nell'ordinamento italiano,
rivestono particolare rilevanza l'art. 50-quinquies e l'art. 100-ter del Testo unico
Delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Testo Unico sulla
Finanza, TUF), oltreché il Regolamento Consob n. 18592 del 2013 (con i suoi
aggiornamenti) ultimo 20204/2017 in vigore dal 03/01/2018 .
Il TUF ed il Regolamento Consob trattano quello che nella sostanza e nell'uso
comune viene definito, come"equity crowdfunding", tuttavia il legislatore
italiano non è andato a definirlo all'interno di alcun provvedimento, limitandosi
unicamente a disciplinarlo.

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ART 50 quinquies TUF
     Gestione di portali per la raccolta di capitali tramite Equity
 Gestore di portali, chi esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la
 raccolta di capitali per le start-up innovative, per le PMI innovative, per le società di capitali
 che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative oltreché tutte le
 PMI - sia a quelle nella forma di Società per Azioni sia a quelle nella forma di Società a
 responsabilità limitata.
• La gestione di portali di equity crowdfunding - sulla base del comma 2 - può essere svolta
   da due tipi di soggetti:
    – Dai Gestori di diritto, banche e imprese di investimento che non hanno bisogno di
       un'autorizzazione particolare, ma vengono iscritti nella sezione speciale del registro
       Consob (dal 2018 anche SGR , SICAV e SICAF);
    – Dai gestori "autorizzati", la cui disciplina si trova prevalentemente all'interno dell'art.
       50-quinquies del TUF e nel Regolamento Consob,(new) che vengono iscritti nella
       sezione ordinaria del registro Consob.

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Gestione di portali per la raccolta di capitali
Ai sensi del terzo comma dell'art. 50-quinquies, l'iscrizione è subordinata al
sussistere delle seguenti condizioni:
     – forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a
        responsabilità limitata o di società cooperativa;
     – sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile
        organizzazione nel territorio della Repubblica;
     – oggetto sociale conforme con quanto previsto dal comma 1;
     – possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che
        svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di
        onorabilità stabiliti dalla Consob;
     – I soggetti iscritti in tale registro non possono però detenere somme di denaro
        o strumenti finanziari di pertinenza di terzi.

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OFFERTE ATTRAVERSO PORTALI PER LA RACCOLTA DI CAPITALI
                         Art 100 terTUF
• Limite soggettivo per le offerte attraverso portali sottoscrizione strumenti
  finanziari emessi da Start-up e PMI innovative ( dal 2018 PMI , Srl e Spa );
• Limite quantitativo 5.000.000 euro;
• Il comma 2-bis ed i seguenti disciplinano il regime alternativo di trasferimento
  delle quote, rispetto «a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma,
  del Codice Civile e dall'articolo 36, per la sottoscrizione, l'acquisto o la
  successiva alienazione di quote del capitale di start-up/PMI innovative a
  responsabilità limitata;
• Incentivo alla formazione di un mercato secondario con la
  dematerializzazione delle quote favorendo il sottoscrittore retail .

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Registro dei portali
  • I gestori di portali di equity crowdfunding sono i soggetti che
    esercitano «professionalmente il servizio di gestione di portali per la
    raccolta di capitali per le start-up innovative, per le PMI innovative
    …….. ETC ,
  • Sezione ordinaria gestori autorizzati Consob
     – Società di capitali.
     – Requisiti di onorabilità per soci ed amministratori .
     – Relazione sull’attività di impresa e sulla struttura.
  • Sezione Speciale
     – Gestori di Diritto ( banche e imprese di investimento che hanno
        comunicato alla Consob la gestione              di portali di equity
        crowdfunding ).
  • Consob effettua la vigilanza sui gestori iscritti.
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Il GESTORE del Portale
        – Chi gestisce il portale deve fornire informazioni obbligatorie ai
          potenziali investitori come le attività svolte dal portale, le misure
          antifrode, i conflitti di interesse.
        – I gestori devono produrre la documentazione –su un apposito
          modello standard previsto dalla Consob – che racchiuda, fra le altre
          cose, il business plan dell'offerente, il curriculum vitae dei
          promotori, i rischi specifici dell'offerta, l'informativa contabile .
        – Le informazioni sull'offerta non sono sottoposte ad approvazione
          da parte della Consob.
        – Per rendere le campagne più accattivanti è consentito ricorrere
          «a strumenti multimediali tramite immagini, video e "pitch«.

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REGOLAMENTO CONSOB NOVITA’ INTRODOTTE DAL 2018
•   L'estensione della possibilità di raccogliere capitali tramite portali autorizzati
    online anche a tutte le tipologie di PMI (S.p.A. ed S.r.l.).
•   La riduzione dal 5% al 3% della quota di capitale che deve essere sottoscritta
    da un investitore istituzionale, limitatamente alle «offerte effettuate da
    piccole e medie imprese in possesso della certificazione del bilancio.
•   L'obbligo per i portali equity-based di aderire ad un «sistema di indennizzo a
    tutela degli investitori [...] o, in alternativa, la stipula di un'assicurazione a
    copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza
    professionale» e «per ciascuna richiesta di indennizzo, una copertura di
    almeno ventimila Euro» e «per l'importo totale delle richieste di indennizzo,
    una copertura di almeno un milione di Euro all'anno per i gestori che
    effettuano direttamente la verifica».

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• L'inclusione fra i 'gestori di diritto' di portali di equity crowdfunding anche
  di numerose tipologie di organismi di gestione collettiva del risparmio, le
  SGR (Società di Gestione del Risparmio), le SICAV (Società di Investimento a
  Capitale Variabile) e le SICAF (Società di Investimento a Capitale Fisso) a
  differenza del passato in cui tale possibilità era limitata unicamente agli
  enti bancari ed alle imprese di investimento;
• La possibilità di auto quotazione di partecipazioni proprie, di soggetti
  controllanti, controllati o sottoposti a comune controllo, a norma della
  direttiva MiFID II, «secondo la quale le imprese di investimento [...] che
  collocano ai clienti strumenti finanziari di propria emissione devono
  prevedere, nelle procedure per la gestione dei conflitti di interesse, anche
  l'ipotesi di astensione dallo svolgimento di tale attività, qualora i conflitti
  stessi non possano essere gestiti in modo da evitare effetti negativi per i
  clienti.

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REGOLAMENTO CONSOB
                                Informazioni sull’investimento.
      Rischio su investimento , rischio di illiquidità a breve dell’investimento ,
      assenza dividendi fino a quando sarà start up, benefici fiscali , diritto di
      recesso.
  •     il rischio di perdita dell'intero capitale investito;
  •     il divieto di distribuzione di utili previsto per le start-up innovative [...];
  •     il trattamento fiscale di tali investimenti (con particolare riguardo alla
        temporaneità dei benefici ed alle ipotesi di decadenza dagli stessi);
  •     per le start-up innovative le deroghe al diritto societario, nonché al
        diritto fallimentare;
  •     per le PMI innovative le deroghe al diritto societario;
  •     il diritto di recesso che il gestore assicura agli investitori diversi dagli
        investitori professionali;

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Informazioni sulle singole offerte
  • le informazioni della singola offerta ed i relativi aggiornamenti forniti
    dall'offerente, anche in caso di significative variazioni intervenute o
    errori materiali rilevati nel corso dell'offerta;
  • descrizione dei rischi specifici dell'offerente e dell'offerta,la descrizione
    del progetto industriale e l'informativa contabile, oltreché la
    descrizione delle clausole predisposte dalle start-up innovative o dalle
    PMI innovative con riferimento alle ipotesi in cui i soci di controllo
    cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta;
  • descrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta, della
    percentuale che essi rappresentano rispetto al capitale sociale
    dell'offerente, dei diritti amministrativi e patrimoniali ad essi connessi
    e delle relative modalità di esercizio;

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- condizioni generali dell'offerta, ivi inclusa l'indicazione dei
            destinatari, di eventuali clausole di efficacia e di revocabilità delle
            adesioni;
        –   informazioni sulla quota eventualmente già sottoscritta da parte
            degli investitori professionali o delle altre categorie di investitori,
            con indicazione della relativa identità di questi ultimi;
        –   informazioni sullo svolgimento da parte dell'offerente di offerte
            aventi il medesimo oggetto su altri portali;
        –   la legge applicabile e il foro competente;
        –   la lingua o le lingue in cui sono comunicate le informazioni relative
            all'offerta;
        –    «le modalità di esercizio del diritto di revoca;

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