STATUTI ASSOCIAZIONE SVIZZERA REGIA E SCENEGGIATURA FILM (ARF/FDS)
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STATUTI ASSOCIAZIONE SVIZZERA REGIA E SCENEGGIATURA FILM (ARF/FDS) I. Nome, Scopi Art. 1 L'Associazione svizzera regia e sceneggiatura film (già Associazione svizzera delle realizzatrici e dei realizzatori di film) è un'associazione ai sensi dell'art. 60 ss. del CC. È stata fondata a Ginevra il 9 ot- tobre 1962. La sede legale dell'Associazione è all'indirizzo della sede centrale. Art. 2 Scopi L'associazione ha per scopo la promozione del cinema svizzero indipendente e della diversità culturale cinematografica svizzera e difendere gli interessi professionali dei suoi membri e di tutti i cineasti svizzeri. Art. 3 Attività L'associazione sostiene e partecipa alle attività di promozione e di sviluppo della creazione cinema- tografica svizzera e del cinema in Svizzera; sensibilizza l'opinione pubblica e la politica sulle sfide del cinema svizzero. suscitare l'interesse del pubblico per il cinema svizzero e i suoi problemi; si adopera per rafforzare la collaborazione e l'aiuto reciproco fra i suoi membri; incoraggia l'accesso alla professione; e rappre- senta e difende gli interessi professionali dei suoi membri. II. Appartenenza Art. 4 Membri ordinari Tutte le persone professionalmente attive, come autrici o autori di opere cinematografiche, registi o sceneggiatori, e che si sforzano di dare alle loro opere un’espressione personale, possono chiedere l'ammissione all'associazione. Almeno uno dei loro film deve essere stato presentato al pubblico. Le richieste di ammissione vanno indirizzate al comitato. Sull'ammissione decide l'AG. I membri dell'associazione che entrano nel "pensionamento cinematografico", cioè che non sono più professionalmente attivi nel campo della sceneggiatura e della regia, possono richiedere l'esenzione dalla quota associativa. Questo estingue anche il loro diritto a certi servizi (accreditamenti del festival e consulenza legale). Se desiderano ricevere ampiamente i servizi, si applica una tariffa ridotta. Tutti i membri hanno il diritto di partecipare alle riunioni del consiglio e all'assemblea generale. Art. 4bis Membri nuove leve Le persone che sono in possesso di un diploma di una scuola cinematografica riconosciuta o che forniscono la prova del fatto che stanno lavorando ad un film di diploma o ad un progetto di master
per una scuola cinematografica riconosciuta. O che, alternativamente, danno prova della proiezione pubblica di un primo proprio film oppure della versione cinematografica di una prima propria sceneg- giatura, possono essere ammesse dal comitato quali cosiddetti membri nuove leve. La qualità di membro nuova leva è limitata a 5 anni a partire dal momento in cui uno dei presupposti citati è soddi- sfatto e limitato a 3 anni da allora in poi. Per diventare un membro a pieno titolo, i requisiti di ammis- sione devono essere soddisfatti e deve essere presentata una domanda di adesione a pieno titolo. I membri nuove leve non hanno diritto di voto e di elezione. Per il resto, i diritti inerenti alla qualità di membro vengono definiti dal comitato. Art. 4ter Esonero dalla quota associativa I membri, i cui genitori sono già affiliati, possono beneficiare – su richiesta e per un anno – dell’eso- nero dal contributo ai sensi degli artt. 4 o 4bis. Se entrambi i genitori sono membri, questa disposi- zione si applica a un solo genitore. Art. 5 Membri onorari Il comitato può proporre persone come membri onorari del ARF/FDS sulla base di servizi speciali all'Associazione o al cinema svizzero. Sulle proposte decide l’assemblea generale. I membri d’onore sono esentati dal pagamento della quota associativa, ricevono tutti i servizi su richiesta e sono am- piamente autorizzati a votare e a ricoprire cariche. Art. 6 Membri sostenitori I membri sostenitori desiderano sostenere idealmente o materialmente l'Associazione senza utiliz- zare i servizi. Sono accettati dall'ufficio su domanda scritta e pagano una quota annuale minima di patrocinio. La qualità sostenitori può essere accordata sia alle persone fisiche che giuridiche. I soste- nitori vengono informati sulle attività dell’associazione e invitati all’assemblea generale ordinaria senza avere il diritto di voto. Art. 6bis Membri associati Le persone giuridiche che esercitano un’attività nel campo della produzione cinematografica pos- sono essere ammesse come membri associati, a condizione che almeno uno dei loro soci sia mem- bro ai sensi degli artt. 4 o 5 (esclusi i membri nuove leve conformemente all’art. 4bis). È il comitato a decidere l’ammissione. I membri associati sono esentati dal pagamento della quota associativa. Ven- gono invitati all’assemblea generale senza diritto di voto. L’affiliazione si estingue al momento in cui nessun socio è più membro ordinario od onorario dell’ARF/FDS. Art. 7 Difesa degli interessi I membri si impegnano a difendere sia gli interessi del cinema svizzero nel suo insieme che gli inte- ressi specifici dell’ARF/FDS e dei suoi membri. Art. 8 Responsabilità Per i debiti sociali garantisce esclusivamente il patrimonio dell'associazione. È esclusa la responsabi- lità personale dei membri. Art. 9 Dimissioni Ogni membro può dare le dimissioni per la fine dell’anno civile con un preavviso di tre mesi. Le dimis- sioni vanno inoltrate in forma scritta e indirizzate al comitato. Art. 10 Espulsione Su richiesta del comitato, l’assemblea generale può espellere un membro dall’associazione. La richie- sta con le motivazioni del comitato deve essere recapitata al membro interessato almeno 1 mese prima dell’assemblea generale. Il comitato può radiare quei membri che non hanno pagato le quote associative per gli ultimi due anni e che non hanno reagito ai richiami loro inviati. Seite 2 von 5
III. Organizzazione Art. 11 Organi Gli organi dell’associazione sono: a) l’assemblea generale b) il comitato c) i revisori d) i gruppi di interesse Art. 12 Assemblea generale ordinaria L’assemblea generale ordinaria dei membri è convocata una volta all’anno, entro sei mesi dalla fine dell’esercizio precedente. La convocazione deve essere inviata ai membri per iscritto almeno 15 giorni prima della data prevista. Art. 13 Assemblea generale straordinaria In caso di necessità, il comitato può convocare una assemblea generale straordinaria. Una tale as- semblea può essere convocata anche su richiesta di un quinto dei membri, o dai revisori dei conti. La convocazione deve avvenire con almeno 7 giorni di anticipo. Art. 14 Decisioni dell’Assemblea generale Quorum: Le decisioni dell’assemblea sono valide qualunque sia il numero dei presenti. Voto: Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti. Fa eccezione la decisione di sciogliere l’associazione. Diritto di voto: Ogni membro dell’associazione dispone di un voto, ad eccezione delle restrizioni di cui agli articoli 4, 4bis e 6. Un membro può rappresentarne al massimo un altro se dispone di una delega scritta. In caso di uguaglianza dei voti, la decisione spetta al presidente. Art. 15 Competenze dell’Assemblea generale Relazioni: L’assemblea generale approva il rapporto di gestione e il consuntivo, e dà scarico agli or- gani competenti. Politica dell’associazione: L'assemblea generale definisce le linee generali della politica dell’associa- zione e prende le decisioni di fondo. Elezioni: L’assemblea generale elegge il comitato, il/la presidente, il/la segretario/segretaria gene- rale, due revisori/e dei conti e i membri delle commissioni permanenti. La durata dei mandati è di un anno, a meno che si tratti di una delega in organi il cui mandato dura più a lungo. La rielezione è pos- sibile senza limiti di durata. Modifica degli statuti: Tutte le proposte di modifica degli statuti devono venir presentate per iscritto entro un termine ragionevole, fissato dal comitato, per poter essere inviate ai membri almeno tre giorni prima dell’assemblea generale. Fissazione delle quote: Su proposta del comitato, l’assemblea generale decide sulla natura e sull’am- montare delle quote associative dei membri ordinari, dei membri nuove leve e dei sostenitori per l’anno successivo. Art. 16 Scioglimento Lo scioglimento dell’associazione può venir deciso solo da una assemblea convocata specialmente a questo scopo. La decisione richiede la maggioranza dei due terzi dei membri presenti. Art. 17 Comitato Il comitato si compone da almeno 7 membri. Essa si costituisce da sola. Il comitato è responsabile della gestione strategica dell'Associazione. Supporta l'ufficio lavorando in dipartimenti tematici su grandi questioni di politica cinematografica o professionale, segue gli eventi e prende iniziative quando necessario. In linea di principio, funziona a titolo onorifico su una base di spesa. I membri del consiglio possono essere ricompensati per i compiti assegnati. L'Associazione è vincolata dalla firma collettiva di due membri del comitato. Seite 3 von 5
Le decisioni del comitato richiedono la presenza di almeno 5 membri. Sono possibili risoluzioni circo- lari. Le risoluzioni circolari richiedono la maggioranza assoluta, vale a dire la maggioranza dell'intero consiglio esecutivo. Il lavoro del comitato è regolato in modo vincolante nelle "Linee guida per il lavoro del comitato". Art. 18 Gruppi d’interesse L’assemblea generale può attribuire lo statuto di «gruppi di interesse ARF/FDS» a gruppi di membri confrontati a situazioni specifiche. Anche persone non membre dell’ARF/FDS possono partecipare al lavoro dei gruppi di interesse. I gruppi di interesse si costituscono autonomamente nell’ambito delle decisioni dell’assemblea generale. Almeno un membro del gruppo d'interesse deve essere rappre- sentato nel comitato dell'ARF/FDS. Hanno il diritto di avanzare delle proposte a tutti gli organi dell’associazione. Devono venir consultati dal comitato sulle questioni che li riguardano particolarmente. I gruppi di interesse si rivolgono all’opi- nione pubblica in loro nome e non a nome dell’associazione. L’ARF sostiene i gruppi di interesse nell’ambito delle proprie possibilità. Il comitato decide sull’ammontare del sostegno finanziario da at- tribuire ai gruppi di interesse. IV. Finanze, Conti e Organi di controllo Art. 19 Entrate L'associazione dispone delle seguenti entrate: a) le tasse sociali dei propri membri b) donazioni, sovvenzioni e legati c) Azioni da diritti di sfruttamento Art. 20 Conti La chiusura dell’esercizio contabile dell’associazione è fissata al 31 dicembre. Con la convocazione all’assemblea generale, i membri ricevono i conti annuali e il bilancio. Ogni membro può consultare la contabilità. Art. 21 Organi di controllo I revisori non possono far parte del comitato. Non devono necessariamente essere membri dell’asso- ciazione. Almeno una volta all’anno, i revisori controllano la contabilità e redigono il rapporto di revi- sione (revisione estesa in conformità con la condizione di sovvenzione). Nel corso dell’assemblea ge- nerale il rapporto dei revisori deve venir letto ai membri. V. Scioglimento Art. 22 Scioglimento In caso di scioglimento, un eventuale saldo attivo verrà versato ad una istituzione che persegue i me- desimi obiettivi dell'associazione. I presenti statuti sono stati adottati nel corso dell'assemblea generale del 9 ottobre 1962 e modificati il 14 marzo 1970 e il 1 giugno 1985. Il nome in tedesco è stato cambiato dall'assemblea generale straordinaria del 24 gen- naio 1998 e completato il 9 giugno 2001. L'8 maggio 2004 sono stati cambiati i nomi in francese e in italiano e l'art. 6bis "Membri associati". Complemento agli art. 2 e art. 3, AG del 7.4.2006 Seite 4 von 5
Complemento all’art. 4, AG del 2.4.2011 Nuovo art. 4bis e complemento dell’art. 15, ultimo paragrafo, AG del 6.4.2013 Nuovo art. 4ter e modifica dell’art. 6bis, AG del 13.05.2017 Adattamento art. 4, 5 e 6, AG del 3.10.2020 Parzialmente rivisto in occasione dell'AG del 29.5.2021 Seite 5 von 5
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