Sistema e procedimento elettorale - Camera.it

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Sistema e procedimento elettorale

25 novembre 2021

    Il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, il D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 è
 stato, da ultimo, modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165 che ha introdotto un sistema elettorale
 di tipo misto, basato sull'attribuzione dei seggi in parte con sistema maggioritario in collegi uninominali e
 in parte in modo proporzionale in collegi plurinominali. Ulteriori modifiche sono state apportate nel corso
 della XVII legislatura dalla legge 27 maggio 2019, n. 51, che – senza incidere direttamente sulla
 configurazione del vigente sistema elettorale, come definito dalla legge n. 165 del 2017 – ha determinato
 il numero di seggi da attribuire nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali sulla base di un rapporto
 frazionario, pari rispettivamente a 3/8 e a 5/8 del totale dei seggi da attribuire nelle circoscrizioni anziché
 su numeri fissi (mantenendo il medesimo rapporto).
    Finalità della legge n. 51 è stata quella di rendere il sistema elettorale direttamente applicabile, anche a
 seguito dell''entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2020 che ha disposto una riduzione del
 numero dei parlamentari, passando da 945 a 600 componenti elettivi della Camera e del Senato.
    Attualmente è in corso presso la I Commissione Affari costituzionali della Camera l'esame di proposte
 di legge che modificano il vigente sistema elettorale della Camera e del Senato (C. 2329 Brescia, C.
 2346 Molinari, C. 2562 Meloni e C. 2589 Sisto).
    La proposta di legge A.C. 2329, adottata come testo base, con alcune modifiche, per il proseguimento
 del'esame il 10 settembre 2020, interviene sul sistema vigente superando la ripartizione del territorio in
 collegi uninominali. Prevede quindi che l'assegnazione dei seggi avvenga con metodo interamente
 proporzionale. E' superata la possibilità per le liste di unirsi in coalizione e sono rimodulate le soglie di
 sbarramento. Per le liste che non raggiungono tali soglie è previsto un "diritto di tribuna". L'Esecutivo è
 delegato ad adottare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per
 la determinazione dei collegi plurinominali, tenuto conto delle modifiche previste dalla proposta di legge.
 Per una analisi del contenuto della proposta di legge si veda il dossier Modifiche al sistema di elezione
 della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (A.C. 2329).
    La proposta di legge A.C.2346 propone di adottare come sistema elettorale quello utilizzato nelle
 elezioni del 1994, 1996 e 2001 (di cui alle leggi n. 276 e 277 del 1993 c.d. legge Mattarella) e tal fine
 procede all'abrogazione delle leggi successivamente approvate al fine di dare luogo alla reviviscenza di
 tale disciplina.
      La proposta di legge A.C. 2562 inserisce nel sistema vigente la previsione di un premio di
 maggioranza da attribuire alla lista o coalizione che ottenga almeno il 40 per cento dei voti e mantiene
 fissa la quota di seggi da assegnare nei collegi uninominali, nel numero di 231 per la Camera e 109 per il
 Senato (con prevalenza della componente maggioritaria nel caso di entrata in vigore della legge
 costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari).
    La proposta di legge A.C. 2589 interviene sulla quota di collegi uninominali in cui è suddiviso il territorio
 e sui criteri relativi all'individuazione e al numero di collegi plurinominali da prevedere;
 mantenendo fissa la quota di seggi da assegnare nei collegi uninominali (nel numero di 231 per la
 Camera e 109 per il Senato) il sistema diviene a prevalenza maggioritaria nel caso di entrata in vigore
 della legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari.
    Per ulteriori approfondimenti si veda anche il dossier Il sistema di elezione del Parlamento nazionale,
 che analizza l'evoluzione normativa dei sistemi elettorali del Parlamento repubblicano, e Il funzionamento
 dei sistemi elettorali in Europa, sull'esperienza di Francia, Germania, Regno Unito e Spagna.
    Qui il link all'infografica sul sistema elettorale vigente.

 Le proposte di legge di modifica del sistema elettorale all'esame della Camera
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Il 14 gennaio 2020 è iniziato presso la I Commissione della Camera l'esame della proposta di legge A.C.
2329 in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel
sistema di elezione della Camera e del Senato. Nel febbraio 2020 e poi tra fine maggio e fine giugno 2020 si
è svolta una intensa attività conoscitiva con l'audizione di esperti (per una sintesi delle audizioni si veda il
dossier del Servizio Studi). Successivamente sono state abbinate le proposte di legge vertenti sulla
medesima materia nel frattempo presentate (A.C. 2346 Molinari, 2562 Meloni, 2598 Sisto). Il 10 settembre
2020, la pdl A.C. 2329 è stato adottata dalla Commissione come testo base per il proseguimento
dell'esame.

  Proposta di legge A.C. 2329 Brescia
   La proposta di legge A.C. 2329 delinea un sistema elettorale interamente proporzionale, superando le
attuali previsioni in base alle quali 3/8 dei seggi da ripartire nel territorio nazionale sono attribuiti con metodo
maggioritario in collegi uninominali. La proposta rimodula inoltre le soglie di sbarramento per partecipare alla
ripartizione proporzionale dei seggi.
   Nella relazione illustrativa si evidenzia che la proposta di legge interviene "al fine di meglio garantire il
pluralismo territoriale e politico della rappresentanza", finalità resa più rilevante anche alla luce
dell'approvazione della legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari.
     Il territorio nazionale – ai fini della elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica –
resta suddiviso in circoscrizioni e collegi plurinominali.
     Come previsto dal vigente sistema elettorale, inoltre, per la Camera la prima ripartizione dei seggi è
effettuata nel collegio unico nazionale (CUN) e successivamente tra le circoscrizioni e quindi nei collegi
plurinominali mentre per il Senato i seggi sono attribuiti direttamente nelle regioni e quindi nei collegi
plurinominali.
   Resta ferma, per la regione Valle d'Aosta, la costituzione, sia alla Camera sia al Senato, in un unico
collegio uninominale il cui il seggio è attribuito con metodo maggioritario; al Senato, per la regione Trentino-
Alto Adige permane la ripartizione nei sei collegi uninominali di cui alla legge n. 422 del 1991.
   Rispetto al sistema vigente inoltre non è prevista la possibilità per le liste di unirsi in coalizione e
cambia quindi, anche alla luce del superamento dei collegi uninominali, la scheda elettorale: in base alla
proposta di legge infatti l'elettore dispone di un voto da esprimere per la lista. La lista di candidati in ogni
collegio non può in ogni caso essere superiore al numero dei seggi assegnati nel collegio plurinominale (fino
a 8) e i candidati sono proclamati eletti in base all'ordine di lista.
   Sono inoltre rimodulate le soglie di accesso alla ripartizione dei seggi: in particolare, è elevata la soglia
a livello nazionale dal 3% al 5% ed è ridotta - dal 20% al 15% - la soglia regionale prevista per l'elezione del
Senato (per le liste che abbiano conseguito tale percentuale di voti in almeno una regione). Alla Camera la
soglia regionale del 15% è calcolata solo per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute,
presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di
attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche.
   È inoltre previsto un ‘diritto di tribuna' per le liste che non raggiungono le soglie di sbarramento ma che
ottengono, alla Camera, almeno tre quozienti in almeno due regioni e, al Senato, almeno un quoziente in
ciascuna circoscrizione regionale: ai fini dei relativi calcoli è utilizzato il metodo del quoziente corretto + 2
(c.d. metodo del quoziente corretto Imperiali), con cui si riduce il numero dei voti necessari per ottenere il
seggio con il quoziente intero.
      Restano infine ferme le vigenti previsioni relative alle modalità di attribuzione dei seggi con metodo
proporzionale, alle proclamazioni e ai subentri in caso di vacanza di seggi.
   Il Governo è delegato ad adottare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto
legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, tenuto conto delle modifiche previste dalla proposta di legge.

  Il 30 settembre 2019 i consigli regionali di Veneto, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna,
Abruzzo, Basilicata e Liguria hanno presentato una richiesta di referendum popolare sull'abolizione del
metodo proporzionale nell'attribuzione dei seggi in collegi plurinominali nel sistema elettorale della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. Con la sentenza n. 10 del 2020 la Corte costituzionale ha
dichiarato inammissibile la richiesta.

  Proposta di legge A.C. 2562 Meloni
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La proposta di legge A.C. 2562 modifica i testi unici per l'elezione della Camera e del Senato al fine di
apportare al sistema vigente, di cui conserva l'impianto fondamentale, due principali modifiche: la previsione
di un premio di maggioranza da attribuire alla lista o coalizione che ottenga almeno il 40 per cento dei
voti e l'aumento della quota di seggi da assegnare nei collegi uninominali. La proposta infatti ripristina
l'esatto numero di collegi uninominali previsti dal D.Lgs. 189 del 2017: 231 alla Camera e 109 al Senato.
   Il combinato disposto delle due previsioni (premio di maggioranza e proporzione aumentata dei collegi
uninominali rispetto ai seggi da attribuire nei collegi plurinominali) dà luogo ad un effetto più marcatamente
maggioritario rispetto al sistema vigente.
   Rimane immutata la disciplina concernente la presentazione delle candidature e delle liste, compresa la
possibilità per le liste di unirsi in coalizione (con la contestuale indicazione del programma elettorale e della
persona indicata come capo della forza politica), nonché le modalità di espressione del voto. Non subiscono
modifche le soglie di sbarramento previste nella normativa vigente e le modalità di attribuzione dei seggi,
salvo le modifiche conseguenti l'attribuzione del premio di maggioranza.
   Come il sistema vigente una parte dei seggi è attribuita in collegi uninominali e una parte in collegi
plurinominali. Poiché il numero dei seggi uninominali rimane immutato, nel caso di approvazione della
riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari, diminuirebbe solo il numero di seggi da
attribuire nei collegi plurinominali, passando da 245 a 160 alla Camera e da 122 a 80 al Senato.
   Per quanto riguarda i collegi plurinominali, inoltre, la proposta ne modifica la composizione, stabilendo il
numero massimo di seggi che è possibile assegnare per la Camera, pari a 4 (nel sistema vigente nei collegi
plurinominali sono eletti da un minimo di 3 ad un massimo di 8 deputati), mentre per il Senato viene stabilito
il numero minimo di seggi da assegnare pari a 4 (nel sistema vigente, nei collegi plurinominali sono eletti da
un minimo di 2 ad un massimo di 8 senatori).
   Per il Senato in ogni caso, considerando che si tengono fermi i collegi uninominali nel numero fisso di 109,
il numero di seggi residuali da attribuire nei collegi plurinominali è molto ridotto rispetto al sistema vigente (in
particolare in nove regioni risulterebbe inferiore a 4).
   Una modifica rilevante è, come detto, l'attribuzione del premio di maggioranza, della consistenza pari al
54 per cento del totale dei seggi (pari a 216 seggi alla Camera e 108 al Senato), alla lista o coalizione di
liste che ottiene almeno il 40 per cento del totale dei voti. La disciplina per l'attribuzione del premio è simile a
quella prevista nel sistema elettorale adottato con la legge 270 del 2005 ed in vigore fino al 2013, distinta
per la Camera e il Senato, con le differenze conseguenti la presenza dei collegi uninominali.
   Per la Camera, si verifica se la lista o coalizione che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia ottenuto
almeno il 40 per cento dei voti validi a livello nazionale e se tale verifica è positiva si verifica se abbia
ottenuto almeno 216 seggi, computando insieme quelli ottenuti nei collegi uninominali e quelli ottenuti a
seguito della ripartizione nazionale. Nel caso in cui la lista o coalizione maggioritaria non abbia raggiunto il
40 per cento dei voti validi e nel caso in cui abbia già ottenuto 216 complessivi, il premio di maggioranza non
viene attribuito e si procede con l'attribuzione dei seggi prima nelle circoscrizioni, quindi nei collegi
plurinominali. Nel caso in cui la lista o coalizione maggioritaria abbia invece raggiunto il 40 per cento dei voti
validi ma non abbia già ottenuto 216 seggi complessivi, si attribuisce alla medesima lista o coalizione il
numero di seggi necessari a raggiungere la suddetta cifra. Dai 160 seggi da attribuire nei collegi
plurinominali si sottrae il numero di seggi della quota proporzionale attribuito alla lista o coalizione
maggioritaria e i restanti sono ripartiti tra le altre liste e coalizioni. Si procede quindi alla ripartizione dei seggi
così attribuiti alle liste ed alle coalizioni nelle circoscrizioni utilizzando il quoziente nazionale di maggioranza
per la lista o coalizione maggioritaria e il quoziente nazionale di minoranza per le altre liste e coalizioni.
Anche per la successiva ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali, la procedura tiene conto
dell'attribuzione o meno del premio di maggioranza.
   Per l'attribuzione del premio di maggioranza al Senato, viene confermato il calcolo nazionale dei voti ai
fini del calcolo delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi e per l'individuazione della lista o coalizione
che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi. A questo si aggiunge il computo dei seggi, uninominali e
proporzionali, ottenuti nelle singole regioni da liste e coalizioni. Si verifica quindi se la lista o coalizione che
ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi a livello
nazionale e se tale verifica è positiva si verifica se abbia ottenuto almeno 108 seggi, computando insieme
quelli ottenuti nei collegi uninominali e quelli ottenuti a seguito della ripartizione proporzionale in ciascuna
regione. Nel caso in cui la lista o coalizione maggioritaria non abbia raggiunto il 40 per cento dei voti validi e
nel caso in cui abbia già ottenuto 108 seggi, il premio di maggioranza non viene attribuito; viene confermata
l'attribuzione proporzionale in ciascuna regione e si procede (nelle regioni in cui è costituito più di un collegio
plurinominale) con la ripartizione dei nei collegi plurinominali.
   Nel caso in cui la lista o coalizione maggioritaria abbia invece raggiunto il 40 per cento dei voti validi ma
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non abbia già ottenuto 108 seggi a livello nazionale, viene attribuito alla medesima lista o coalizione il
numero di seggi necessari a raggiungere la suddetta cifra. Si procede quindi a ripartire il numero
aggiuntivo di seggi attribuito come premio di maggioranza tra le regioni, in proporzione ai voti ottenuti dalla
lista nella regione e con le seguenti limitazioni:
   ─ sono escluse le regioni in cui la lista o coalizione maggioritaria non abbia ottenuto la maggiore cifra
elettorale regionale;
   ─       sono escluse in ogni caso le regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise (oltre ovviamente alla
regione Valle d'Aosta).
La procedura per la ripartizione del premio di maggioranza tra le regioni è basata sul calcolo di un indice dato dal
rapporto tra i voti ottenuti dalla lista o coalizione maggioritaria nella regione e il totale di voti validi nazionali (da cui
sono escluse le regioni di cui sopra). Tale indice (arrotondato alla sesta cifra decimale) è successivamente
moltiplicato per il numero di seggi aggiuntivi da ripartire e, arrotondato all'unità più prossima, corrisponde al numero
di seggi da attribuire nella regione. La procedura prevede quindi la verifica se la somma dei seggi aggiuntivi attribuiti
in ciascuna regione, corrisponda al numero complessivo di seggi del premio di maggioranza e disciplina le eventuali
correzioni nel caso in cui la verifica dia esito negativo.

  Proposta di legge A.C. 2346 Molinari

   La proposta di legge A.C.2346 propone di adottare come sistema elettorale quello utilizzato nelle elezioni
del 1994, 1996 e 2001, il cosiddetto Mattarellum. A tal fine procede all'abrogazione delle leggi
successivamente approvate al fine di dare luogo alla reviviscenza di tale disciplina (recata dalle leggi n.
276 e 277 del 1993).
    Tale sistema configura un sistema elettorale misto, proporzionale e maggioritario, con forte predominanza
della componente maggioritaria. Il 75 per cento dei seggi da assegnare sono infatti direttamente attribuiti in
collegi uninominali al candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Per la Camera i seggi
uninominali da assegnare sono calcolati arrotondando all'intero più prossimo il 75 per cento dei seggi
spettanti ad ogni Circoscrizione. Per il Senato la stessa operazione avviene per ogni regione, con la
differenza che l'operazione di arrotondamento avviene per difetto.
   Nel caso di approvazione della rforma del numero di parlamentari (400 deputati e 200 senatori, dei quali
rispettivamente 8 e 4 eletti nella Circoscrizione estero), risulterebbero eletti con metodo maggioritario 299
deputati e 142 senatori e con metodo proporzionale 93 deputati e 54 senatori.
   La ripartizione del territorio prevede, per la Camera 26 circoscrizioni più la Valle d'Aosta (costituita in un
unico collegio uninominale) e per il Senato il sistema prevede la base regionale.
   Per la Camera la restante quota di seggi non attribuita con sistema maggioritario è ripartita tra le liste a
livello nazionale, previo scorporo parziale dei voti.
   Fra le liste che hanno superato la soglia di sbarramento, la ripartizione proporzionale dei seggi è effettuata
previa detrazione di un parte dei voti risultati necessari per eleggere i candidati nei collegi uninominali
collegati alla lista (c. d. "scorporo parziale"): alle liste collegate a ciascun candidato uninominale eletto in un
collegio uninominale è in particolare sottratta quella parte dei voti che, in ogni collegio, ha consentito al
candidato collegato di vincere, e cioè i voti ottenuti dal candidato giunto al secondo posto, più uno. La legge
stabilisce una soglia minima di scorporo: per ogni candidato eletto in un collegio uninominale collegato ad
una lista non può essere sottratto un numero di voti inferiori al 25% dei voti validi espressi in quel collegio.
Qualora il candidato secondo classificato nel collegio abbia conseguito un risultato inferiore a tale
percentuale, lo "scorporo" sarà pertanto pari al 25% dei voti validi del collegio.
   Per il Senato, il restante 25 per cento dei seggi viene attribuito in ciascuna regione tramite recupero
proporzionale previo scorporo totale dei voti. Ai fini dell'attribuzione dei seggi da assegnare in ragione
proporzionale l'Ufficio elettorale regionale determina in primo luogo la cifra elettorale di ciascun gruppo di
candidati. Tale cifra è data dalla somma dei voti con-seguiti dai candidati presentatisi nei collegi della
regione con il medesimo contrassegno, detratti i voti ottenuti dai candidati già proclamati eletti nei collegi
stessi (scorporo totale).
   Per la Camera, le candidature nei collegi uninominali devono essere collegate a 1 o più liste presentate
nella circoscrizione. È possibile candidarsi in un solo collegio uninominale e nella lista della medesima
circoscrizione. È possibile candidarsi nelle liste di non più di tre circoscrizioni. Si vota con due schede, voto
al candidato nel collegio e voto di lista. In caso di candidati vincenti in più collegi si ricorre a sorteggio
(sentenza Corte Cost.). Per il Senato, non è prevista la possibilità di pluricandidature. La presentazione delle
candidature nei collegi uninominali avviene per gruppi contraddistinti dal medesimo contrassegno nella
regione.
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Si vota con un'unica scheda, il voto espresso per il candidato è valido anche per il gruppo collegato.
 È prevista una soglia di sbarramento al 4 per cento alla Camera (per la sola quota proporzionale),
mentre nessuna soglia (regionale) è prevista al Senato.

   Proposta di legge A.C. 2589 Sisto
   La proposta di legge A.C.. 2589 mantenendo fermo l'impianto generale della disciplina elettorale vigente
introdotta dalla legge n. 165 del 2017, interviene sulla quota di collegi uninominali in cui è suddiviso il
territorio e sui criteri relativi all'individuazione e al numero di collegi plurinominali da prevedere. Quello
proposto pertanto è un sistema misto, maggioritario a turno unico e proporzionale, con prevalenza – a
differenza del sistema vigente - della componente maggioritaria nel caso di entrata in vigore della legge
costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari, in quanto la proposta mantiene "fisso" il numero di
collegi uninominali previsti dalla legge n. 165 del 2017.
   Per la Camera, la proposta di legge prevede di ripristinare la previsione normativa della legge n. 165 del
2017 – successivamente sostituita dalla legge n. 51 del 2019 in un rapporto frazionario - che ripartiva il
territorio in un numero fisso di collegi uninominali pari a 231 (la legge n. 51 ha invece previsto che i collegi
uninominali sono pari a tre ottavi del totale dei seggi da assegnare).
   Analogamente alle previsioni della legge n. 165, del totale dei collegi uninominali, 6 sono previsti per il
Trentino-Alto Adige e 2 per il Molise (indicati nell'allegato 1), mentre il territorio della regione Valle d'Aosta
è costituito in un unico collegio uninominale.
   Per il Senato, la proposta di legge prevede di ripartire il territorio nazionale (ad esclusione delle regioni
Trentino-Alto Adige, Molise e Valle d'Aosta) in 109 collegi uninominali, come stabiliva la legge n. 51.
   I numeri "fissi" previsti dalla proposta di legge sarebbero dunque da applicare anche nel caso di entrata in
vigore della modifica costituzionale che riduce il numero dei parlamentari.
   La proposta di legge non modifica le restanti disposizioni vigenti, che regolano, tra l'altro, l'assegnazione
dei seggi per la quota proporzionale. Pertanto, fatti salvi i seggi riservati alla Circoscrizione estero, in caso di
riduzione del numero di parlamentari alla Camera sarebbero eletti 152 deputati con il sistema proporzionale,
mentre al Senato sarebbero 79 i senatori eletti con tale sistema. Le soglie di sbarramento sono quindi
quelle vigenti (le principali: 3 per cento per liste singole, 10 per cento per le coalizioni). Sono altresì
confermate quindi le disposizioni che prevedono la possibilità per le liste di coalizzarsi, nonchè la possibilità
di pluricandidature (con i limiti previsti dal vigente sistema elettorale).
   La proposta di legge prevede espressamente, per entrambi i rami del Parlamento, il ricorso ai collegi
uninominali vigenti, che pertanto risulterebbero quelli individuati dal decreto legislativo 12 dicembre 2017, n.
189.
   Per quanto concerne i collegi plurinominali per le elezioni della Camera dei deputati, il testo prevede che le
circoscrizioni elettorali che eleggono fino a 8 deputati con metodo proporzionale siano costituite in un unico
collegio plurinominale, mentre le circoscrizioni Lombardia 1, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio 1 e Puglia
sono costituite in 2 collegi plurinominali, individuati mediante l'accorpamento di due collegi plurinominali
vigenti come specificamente previsto nell'allegato 2 al testo.
   Per quanto riguarda i collegi plurinominali per le elezioni del Senato della Repubblica, il testo prevede che
le regioni che eleggono fino a 8 senatori con metodo proporzionale siano costituite in un unico collegio
plurinominale, mentre la regione Lombardia è costituita in 2 collegi plurinominali, individuati mediante
l'accorpamento di, rispettivamente, due e tre collegi plurinominali vigenti, come specificamente previsto
nell'allegato 3 al testo.

  Dossier

 Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
 https://temi.camera.it/dossier/OCD18-13152/modifiche-al-sistema-elezione-della-camera-deputati-e-del-
 senato-della-repubblica-1.html

 Il sistema di elezione del Parlamento nazionale. L'evoluzione normativa e la disciplina vigente
 https://temi.camera.it/dossier/OCD18-13282/il-sistema-elezione-del-parlamento-nazionale-l-evoluzione-
 normativa-e-disciplina-vigente.html

 Il funzionamento dei sistemi elettorali in Europa - L'esperienza di Francia, Regno Unito, Spagna e
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Germania
 https://temi.camera.it/dossier/OCD18-13430/il-funzionamento-sistemi-elettorali-europa-l-esperienza-
 francia-regno-unito-spagna-e-germania.html

 Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Sintesi delle
 audizioni
 https://temi.camera.it/dossier/OCD18-13869/modifiche-al-sistema-elezione-della-camera-deputati-e-del-
 senato-della-repubblica.html

 Legge 51/2019: modifica del criterio di determinazione dei collegi elettorali

   La legge 27 maggio 2019, n. 51 approvata nel corso della XVII legislatura, reca Disposizioni per assicurare
l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari.

   Le modifiche apportate dalla legge n. 51 del 2019, senza incidere direttamente sulla configurazione del
vigente sistema elettorale, come definito dalla legge n. 165 del 2017, hanno determinato il numero di seggi
da attribuire nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali sulla base di un rapporto frazionario, pari
rispettivamente a 3/8 e a 5/8 del totale dei seggi da attribuire nelle circoscrizioni anziché su numeri fissi
(mantenendo il medesimo rapporto). Finalità della legge n. 51 è stata quella di rendere il sistema elettorale
direttamente applicabile anche a seguito dell''entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2020 che ha
disposto una riduzione del numero dei parlamentari, passato da 945 a 600 componenti elettivi (400 deputati
e 200 senatori).
   La legge n. 51 del 2019 ha previsto altresì una delega al Governo per la rideterminazione dei collegi –
uninominali e plurinominali – a seguito della riduzione del numero dei parlamentari, esercitata con il decreto
legislativo n. 177 del 2020. Sono così stati definiti per l'elezione della Camera dei deputati 147 collegi
uninominali e 49 collegi plurinominali (in questi ultimi vengono eletti 245 deputati). Per l'elezione del Senato
della Repubblica sono stati definiti 74 collegi uninominali e 26 collegi plurinominali (in questi ultimi vengono
eletti 122 senatori).
   Si veda, per ulteriori approfondimenti, anche il tema Iniziative di riforma costituzionale.
   Per quanto riguarda l'iter parlamentare del provvedimento, dopo l'approvazione da parte del Senato la I
Commissione Affari costituzionali della Camera ha iniziato l'esame il 27 febbraio 2019 (A.C. 1616). Il 19
marzo 2919 ha deliberato lo svolgimento di una indagine conoscitiva congiuntamente con l'esame della
proposta di legge costituzionale A.C. 1585 (ora legge cost n. 1 del 2020).
   La Commissione ha concluso l'esame del provvedimento, senza apportare alcuna modifica al testo
approvato dal Senato, e, nella seduta del 18 aprile 2019, ha deliberato di conferire al relatore il mandato di
riferire favorevolmente in Assemblea sulla proposta di legge. L'Assemblea della Camera ha definitivamente
approvato il testo nella seduta del 13 maggio 2019.

 Dossier

 Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei
 parlamentari
 https://temi.camera.it/dossier/OCD18-11205/disposizioni-assicurare-l-applicabilita-leggi-elettorali-
 indipendentemente-dal-numero-parlamentari-6.html

 Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei
 parlamentari
 https://temi.camera.it/dossier/OCD18-11711/disposizioni-assicurare-l-applicabilita-leggi-elettorali-
 indipendentemente-dal-numero-parlamentari-4.html

 Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei
 parlamentari
 https://temi.camera.it/dossier/OCD18-12017/disposizioni-assicurare-l-applicabilita-leggi-elettorali-
Sistema e procedimento elettorale - Camera.it
indipendentemente-dal-numero-parlamentari-1.html

 Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei
 parlamentari
 https://temi.camera.it/dossier/OCD18-12446/disposizioni-assicurare-l-applicabilita-leggi-elettorali-
 indipendentemente-dal-numero-parlamentari.html

 La rideterminazione dei collegi elettorali a seguito della riduzione del numero dei
parlamentari

   E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 che ridefinisce il
numero e la dimensione dei collegi uninominali e plurinominali per le elezioni della Camera e del Senato.
   La riforma dei collegi si è resa necessaria con l'entrata in vigore, il 5 novembre 2020, della legge
costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 che ha ridotto il numero dei Parlamentari. A tal fine il Governo ha
presentato alle Camere uno schema di decreto legislativo (atto del Governo n. 225) in attuazione della
delega prevista dalla legge 51 del 2019. Nella stesura definitiva del decreto legislativo il Governo ha recepito
il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

    La legge 27 maggio 2019, n. 51 reca, all'articolo 3, una delega al Governo per la determinazione dei
collegi – uninominali e plurinominali – da esercitare entro 60 giorni qualora, entro 24 mesi dall'entrata in
vigore della legge stessa, intervenga la promulgazione di una legge costituzionale modificativa del numero
dei parlamentari, come è avvenuto con la legge costituzionale 1/2020.
   Tale legge ha modificato le norme per l'elezione della Camera e del Senato al fine di assicurare
l'applicabilità delle stesse, indipendentemente dal numero dei parlamentari.
   Le modifiche non incidono direttamente sulla configurazione del vigente sistema elettorale, come definito
dalla legge n. 165 del 2017, essendo volte a determinare il numero di seggi da attribuire nei collegi
uninominali e nei collegi plurinominali sulla base di un rapporto frazionario, pari a tre ottavi del totale dei
seggi da eleggere nelle circoscrizioni. In tal modo il sistema elettorale può trovare applicazione
indipendentemente dal numero dei parlamentari, senza che siano necessarie modifiche alla normativa
elettorale, a seguito dell'entrata in vigore della riforma costituzionale che riduce il numero di parlamentari.
    Non sono oggetto della delega legislativa le disposizioni riguardanti la circoscrizione Estero a cui sono
assegnati, a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2020, 8 seggi alla Camera e 4
seggi al Senato.
   Non è inoltre oggetto di modifica quanto disposto per la regione Valle d'Aosta, alla quale spetta un solo
seggio in ciascun ramo del Parlamento e le cui modalità di elezione, con metodo maggioritario, sono
disciplinate da specifiche norme

  Il decreto legislativo n. 177 del 2020 è composto da sei articoli e dalle tabelle allegate recanti la
determinazione dei collegi elettorali a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2020
sulla riduzione del numero dei parlamentari.
   In particolare, l'articolo 1 riguarda la determinazione dei collegi per la Camera dei deputati rinviando –
per i collegi uninominali – a quanto previsto dalla Tabella A.1 e – per i collegi plurinominali – dalla Tabella
A.2.
   L'articolo 2 riguarda la determinazione dei collegi per il Senato della Repubblica rinviando – per i collegi
uninominali – a quanto previsto dalla Tabella B.1 e – per i collegi plurinominali – dalla Tabella B.2.

  Le Tabelle recano, per ciascuna circoscrizione elettorale:

    un codice alfanumerico e la denominazione della circoscrizione elettorale;
    la denominazione del collegio;
    la denominazione del comune o dell'area sub-comunale con la maggiore ampiezza demografica inclusi
    nel collegio;
    la denominazione del comune o dell'area sub-comunale inclusi nel collegio.
Link al dossier sul decreto legislativo n,. 177 del 2020 sulla determinazione dei collegi elettorali

  QUI la mappa dei nuovi collegi della Camera, con la funzione di ricerca per comune.
  QUI la mappa dei nuovi collegi del Senato, con la funzione di ricerca per comune.

  Dossier

 Determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del
 Senato della Repubblica - D.Lgs. 177/2020
 https://temi.camera.it/dossier/OCD18-14631/determinazione-collegi-uninominali-e-plurinominali-l-elezione-
 della-camera-deputati-e-del-senato-della-repubblica-d-lgs-177-2020.html

  Modifiche in materia di elettorato per l'elezione del Senato

  E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021, la legge costituzionale 18 ottobre 2021 n.
1, in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica.
  Il provvedimento, che modifica l'art. 58, primo comma, Cost., abbassa il limite di età per eleggere i
senatori da 25 a 18 anni, uniformandolo a quello già previsto per la Camera dei deputati.

La Commissione affari costituzionali della Camera aveva iniziato l'esame in sede referente di alcune pdl
costituzionali di iniziativa parlamentare nella seduta del 14 maggio 2019. Alcune proposte (AC. 1511, AC. 1647 e
AC. 1826) - attraverso la modifica dell'articolo 58, primo comma della Costituzione - intervengono sull' elettorato
attivo del Senato, abbassando il limite di età per eleggere i componenti di tale organo da 25 a 18 anni. Le proposte
di legge costituzionali A.C. 1511 e A.C. 1647 modificano altresì le previsioni sull'elettorato passivo del Senato, di cui
all'articolo 58, secondo comma, della Costituzione riducendo l'età per essere eletti alla carica di senatore da 40 a
25 anni. Con tali modifiche verrebbero uniformati i requisiti di elettorato attivo e passivo per il Senato della
Repubblica a quelli già previsti per la Camera dei deputati. La proposta di legge A.C. 1873 interviene in materia di
elettorato passivo per i due rami del Parlamento, stabilendo che sia esteso a tutti gli elettori di ciascuno di essi, cioè
a tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età per la Camera e a tutti quelli che hanno compiuto venticinque
anni per il Senato.
Nella seduta del 25 giugno la Commissione Affari Costituzionali ha approvato come testo base per il prosieguo
dell'esame il testo unificato formulato dai relatori che interviene solo sul primo comma del'art. 58 Cost. e, quindi,
sull'età per eleggere i componenti del Senato della Repubblica.
Nella seduta del 27 giugno 2019, la Commissione ha deliberato di conferire mandato ai relatori di riferire
favorevolmente all'Assemblea, che ha approvato il provvedimento il 31 luglio 2019 e lo ha trasmesso al Senato.
Con riguardo all'iter svolto al Senato, il 15 gennaio 2020 la Commissione Affari costituzionali del Senato ha concluso
l'esame approvando un emendamento che prevede anche l'abbassamento dell'età minima per poter essere
eleggibile a senatore da 40 a 25 anni. L'emendamento non è stato confermato dall'Assemblea del Senato che il 9
settembre 2020 ha approvato il disegno di legge nel testo licenziato dalla Camera.

  Dossier

 Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica

 https://temi.camera.it/dossier/OCD18-12099/modifica-all-articolo-58-della-costituzione-materia-elettorato-l-
 elezione-del-senato-della-repubblica-4.html

 Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica

 https://temi.camera.it/dossier/OCD18-12504/modifica-all-articolo-58-della-costituzione-materia-elettorato-l-
 elezione-del-senato-della-repubblica-3.html

 Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica

 https://temi.camera.it/dossier/OCD18-14011/modifica-all-articolo-58-della-costituzione-materia-elettorato-l-
 elezione-del-senato-della-repubblica.html

  Il sistema elettorale per le elezioni politiche

I principali elementi che caratterizzano il sistema elettorale sono così individuabili:

    il territorio nazionale è suddiviso, per le elezioni della Camera, in 27 circoscrizioni elettorali (cui si
    aggiunge la Valle d'Aosta) di dimensione regionale o infraregionale, e, per l'elezione del Senato, in 20
    circoscrizioni regionali, corrispondenti alle regioni;
    i 3/8 de seggi, sia alla Camera, sia al Senato, sono assegnati in collegi uninominali, costituiti all'interno
    delle circoscrizioni, con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato; si
    aggiunge la Valle d'Aosta che si articola in un collegio uninominale maggioritario per la Camera e uno
    per il Senato;
    i restanti seggi sono ripartiti con il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei maggiori resti;
    la ripartizione avviene, innanzitutto, per la Camera a livello nazionale: prima tra le liste e le coalizioni di
    liste che hanno superato le soglie di sbarramento, quindi - per ciascuna coalizione - tra le liste sopra
    soglia che ne fanno parte. Stabilito quanti seggi spettano a livello nazionale a coalizioni e liste, si
    procede al riparto proporzionale degli stessi nelle circoscrizioni procedendo - analogamente a quanto
    avviene a livello nazionale - prima al riparto dei seggi tra liste singole e coalizioni, quindi alla ripartizione
    dei seggi spettanti a ciascuna coalizione tra le liste che ne fanno parte. Queste operazioni determinano,
    in ciascuna circoscrizione, i seggi che spettano a ciascuna lista; i seggi sono quindi assegnati nei collegi
    plurinominali, in proporzione ai voti ottenuti dalle liste stesse nei collegi; al Senato la ripartizione è
    effettuata, con analoghe procedure, a livello regionale, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 57 Cost.;
    per le coalizioni è prevista una soglia del 10 per cento dei voti validi su base nazionale, quale requisito
    di accesso alla ripartizione dei seggi; mentre per le liste, sia singole, sia in coalizione, la soglia è del 3
    per cento (previsioni specifiche sono definite per le liste rappresentative di minoranze linguistiche). Solo
    per il Senato sono ammesse alla ripartizione dei seggi anche le liste che hanno raggiunto il 20 per cento
    dei voti in almeno una regione;
    in ciascun collegio plurinominale sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha
    diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione;
l'elettore dispone di un unico voto, valido sia per l'elezione del candidato del collegio uninominale sia per
    la determinazione della cifra elettorale della lista e, quindi, per l'elezione dei candidati per la parte
    proporzionale;
    sono previste disposizioni per favorire il rispetto dell'equilibrio di genere: i candidati nei collegi
    plurinominali devono essere presentati, in ciascuna lista, in ordine alternato per sesso; inoltre, nel
    complesso delle candidature presentate dalle liste e dalle coalizioni di liste nei collegi uninominali e nei
    collegi plurinominali in qualità di capolista, nessuno dei due generi può essere rappresentato, a livello
    nazionale per la Camera e a livello regionale per il Senato, in misura superiore al 60 per cento.

  Una diversa disciplina elettorale è prevista per la rappresentanza dei cittadini italiani residenti
all'estero: sei senatori e dodici deputati eletti con metodo proporzionale in una apposita "circoscrizione
Estero".
  Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero anche i cittadini temporaneamente
all'estero per motivi di studio, lavoro o cure mediche, gli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze
di polizia, impegnati nelle missioni internazionali, come previsto dalla legge 52/2015.
Focus

La legge elettorale n. 165 del 2017)
https://temi.camera.it/leg18/post/pl18_il_nuovo_testo_base_del_21_settembre_2017.html

I collegi elettorali: uninominali e plurinominali
https://temi.camera.it/leg18/post/pl18_i_collegi_elettorali_in_attuazione_della_l__n__165_2017.html

La precedente legge 52/2015 (c.d. Italicum) e le pronunce della Corte costituzionale
https://temi.camera.it/leg18/post/pl18_il_testo_approvato_dal_senato.html

La sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2020 sul referendum elettorale
https://temi.camera.it/leg18/post/la-sentenza-della-corte-costituzionale-n-10-del-2020-sul-referendum-
elettorale.html
Dossier

 La prima applicazione della legge elettorale n. 165/2017 - Dati di sintesi
 https://temi.camera.it/dossier/OCD18-10568/la-prima-applicazione-della-legge-elettorale-n-165-2017-dati-
 sintesi.html

 The electoral system of the national Parliament

  The electoral system of the national Parliament is regulated by the Consolidated Law on the election to the
Chamber of Deputies (Presidential Decree no. 361/1957) and by the Consolidated Law on the election to the
Senate (Legislative Decree no. 533/1993).
  The present Parliament enacted a reform of the system through Law no. 165/2017, introducing a mixed
electoral system that includes both single-member districts - to be allocated by means of a majority system -
and multi-member districts - allocated through a proportional system. The provisions regulating the election
of 12 members of the Chamber of Deputies and 6 Senators in the Overseas Constituency remain
unchanged, according to Law no. 459/2001.
  The main features of the new electoral system are described below.

 The distribution of the national territory

  As regards the Chamber of Deputies, the national territory is divided into 28 constituencies. For some
constituencies, the territory coincides with the entire Region, whereas in other cases the regional territory is
divided into several constituencies (2 in Piedmont, 4 in Lombardy, 2 in Veneto, 2 in Lazio, 2 in Campania, 2
in Sicily).
  Each constituency is divided into single-member districts, and in one or more multi-member districts.
  3/8 of the seats are allocated in single-member districts distributed in each constituency on the basis of
the population. In each district, the candidate obtaining the highest number of votes is elected.
  The allocation of the remaining seats is made through a proportional method: each constituency is divided
into multi-member districts, made up of the territorial aggregation of neighbouring single-member districts,
each one being generally allocated a number of seats ranging between three and eight.
  As regards the Senate, the national territory is divided into 20 constituencies corresponding to the
territory of each Region. Every regional constituency is divided into single-member districts and in one or
more multi-member districts. The national territory is divided into single-member districts equal to 3/8 of
the seats to be allocated.
  Multi-member districts are made up of the territorial aggregation of neighbouring single-member districts,
each one being generally allocated a number of seats ranging between two and eight.
  For the definition of single-member districts – as well as multi-member districts – see Legislative Decree n.
198/2017.

 Submission of electoral rolls

 Every political party or group intending to stand for elections – both at the Chamber of Deputies and at the
Senate – shall submit to the Ministry of the Interior and within the deadlines set:

    One's party symbol and name;
    One's electoral programme, in which the name and surname of the political party leader are stated;
    One's statutes or, failing which, a statement containing the minimum transparency requirements
    provided for by the law.

  The information above shall be published in a special section of the website of the Ministry of the Interior,
called «Elezioni trasparenti» (Transparent Elections).

 Both at the Chamber of Deputies and at the Senate, organised political parties or groups may stand for
elections as a single list or in a coalition. The coalition shall be the same at a national level, and the parties
joining forces in a coalition shall present common candidates in single-member districts, exception made
for the lists representing recognised linguistic minorities, which may present their candidates separately.

  Both at the Chamber of Deputies and at the Senate, in every multi-member district, each roll is made up
of a list of candidates, presented according to a numerical order. The number of candidates in the list shall
not be lower than the half of the seats allocated to the multi-member district, and shall not exceed the
threshold of seats allocated to the multi-member district; in any case, the number of candidates shall neither
be lower than two nor higher than four.
  Each list shall present its candidates in at least two thirds of the multi-member districts of the entire
constituency, under penalty of inadmissibility.

  Multicandidacies and gender representation

  Both at the Chamber of Deputies and at the Senate, each candidate shall not be included in the lists
bearing the same party symbol in more than 5 multi-member districts, under penalty of nullity or invalidity
of the election. Standing as candidate in more than one single-member district shall be considered as null
and void. A candidate in a single-member district may also stand as candidate in multi-member districts,
without prejudice to the threshold of 5.
  A member of the Chamber of Deputies elected in several multi-member districts is declared elected in the
district in which his/her list obtained the lowest percentage of valid votes out of total valid votes in the district.
A member of the Chamber of Deputies elected in a single-member district and in one or more multi-member
districts shall be declared as elected in the single-member district.
  Special provisions apply to ensure gender representation.
  In the first place, under penalty of ineligibility, candidates shall be listed in the rolls of multi-member
districts, for both the Chamber of Deputies and the Senate, according to an alternating gender order.
  At the same time, the provisions for the election to the Chamber of Deputies state that out of the total
number of candidacies submitted by each list or coalition list in single-member districts at a national level,
none of the two genders shall be represented in a percentage exceeding 60 per cent. Furthermore, out of
the total lists in multi-member districts presented by each list at a national level, none of the two genders
shall be represented as leading candidate in a percentage exceeding 60 per cent. The National Central
Office ensures compliance with such provisions.
  As regards the Senate, the same provisions are enforced at a regional level, and the Regional Elections
Office shall ensure compliance with such provisions.

  How to cast votes

   Each voter may cast one vote in a single ballot paper, bearing the name of the candidate in the single-
member district and the electoral symbol of each list; in case of coalition lists, ballot papers shall include the
electoral symbols of such lists, besides the names of the candidates – from two to four – in the multi-member
district. Split voting (voto disgiunto) is not allowed.
   Each vote is cast by marking the rectangle containing the electoral symbol of the list and the name of the
candidate in the multi-member district. The vote is validly cast to the list and to the candidate in the
single-member district. In case the mark is put on the name of the candidate to the single-member district
only, the vote shall however be valid in favour of the list and for the election of the candidate in the single-
member district; in case of several lists within a coalition, the votes will be distributed among the coalition
lists proportionally to the votes obtained by each of them in the single-member district.
   The procedures on how to cast votes are also described in the outer part of the ballot paper.

  Election thresholds and allocation of seats
In single-member districts seats are allocated to the candidate receiving the highest number of votes
validly cast; in case of a tie, the youngest candidate is elected.
   As regards the seats to be allocated to the lists and coalitions of lists in multi-member districts, the
allocation is performed at a national level for the Chamber of Deputies, through a proportional method,
among the coalitions of lists and the lists exceeding the election thresholds.
   The threshold to access the allocation of seats is 3% of the votes validly cast at a national level for single
lists, and 10% of the votes validly cast at a national level for coalitions, provided that at least one of the
lists of the coalition obtained 3% of the votes validly cast at a national level (the threshold for inter-coalition
lists is 3% of the votes validly cast at a national level, also in case the coalition does not reach the 10%
threshold). As far as coalitions are concerned, the votes obtained by the lists not exceeding the threshold of
1% will not be taken into account.

  As regards the Senate, the seats to the lists are allocated at a regional level through the proportional
method.
  The threshold to allocate the seats is set – as it happens with the Chamber of Deputies – at 3% of the
votes validly cast at a national level for individual lists, and 10% for coalitions, provided that at least one of
the lists in the coalition obtains 3% of the votes validly cast nationally or 20% in a Region (the threshold for
inter-coalition lists is in any case 3% of the votes validly cast at a national level or 20% of the valid votes in
at least one Region, even in case the coalition does not reach the threshold of 10%). As far as coalitions are
concerned, the votes obtained by the lists not exceeding the threshold of 1% will not be taken into account.
  The allocation of regional seats to the Senate also involves the lists – either individual or in coalition – that
obtained at least 20% of votes validly cast in at least one Region.

  Special provisions protect the lists representing recognised linguistic minorities standing for elections in a
Special Autonomous Region whose statutes or relevant laws provide for particular protection of such
minorities.
  In the particular case of Valle d'Aosta, where one seat to the Chamber of Deputies and one seat to the
Senate are allocated, special provisions are in force for the election in both chambers of Parliament: a
single-member district is established for the election to the Chamber of Deputies and to the Senate, where
the candidate obtaining – through the majority method – the highest number of votes validly cast is elected.

  Proclamation of candidates elected, vacancy of seats, and transitional and final provisions

  After the proclamation of candidates elected in single-member districts through the majority method, the
number of seats to be allocated to coalitions and lists (either individual or in coalition) is determined. At the
end of such procedures, the candidates are proclaimed elected in each multi-member district, within the
limits of the seats to which each list is entitled, and according to the order presented in the list.
  A description is also provided on the procedures through which candidates are proclaimed elected – both
at the Chamber of Deputies and at the Senate – in case of exhaustion of the list presented in the multi-
member district.
  In case of vacancy of the seats allocated in single-member districts, by-elections shall be held.
  The law also includes some transitional and final provisions on the exemption from the collection of
signatures in the first elections following the date of coming into force of the law; on the time frame set to
apply the option concerning the vote of Italian citizens temporarily living abroad; on the requirements to
stand as candidates in the Overseas Constituency; on the subjects eligible to certify the collection of
signatures for the submission of electoral lists.

  Verifica delle candidature da parte della Commissione antimafia

  Il decreto-legge 77/2021 (Governance del PNRR e semplificazioni) ha introdotto abìnche alcune misure in
materia di procedimento elettorale preparatorio.
  In partiolare, l'art. 38-bis, comma 9, ha previsto che i rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche,
dei movimenti e delle liste civiche possano trasmettere alla Commissione antimafia istituita per la XVIII
legislatura le liste delle candidature "provvisorie" alle elezioni entro 75 giorni dalla convocazione dei
comizi elettorali, per la verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative alla candidatura ai
sensi del Codice di regolamentazione sulla formazione delle liste elettorali del 2014. La trasmissione avviene
previo consenso dell'interessato.
  La disposizione fa riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, alle
elezioni politiche, regionali, comunali e circoscrizionali.
  A tal fine viene integrata la legge 99/2018, istitutiva della Commissione antimafia per la legislatura in corso,
con l'inserimento dei nuovi commi 3-bis e 3-ter all'articolo 1.

Il Codice di autoregolamentazione definito dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e
sulle altre associazioni criminali anche straniere nel 2014 – come modificato ed integrato il 27 marzo 2019 – ha
individuato una serie di fattispecie che trovano applicazione nei confronti dei partiti, formazioni politiche, movimenti e
liste civiche che aderiscono alle previsioni del Codice.
In base al Codice essi si impegnano "a non presentare e nemmeno a sostenere, sia indirettamente sia attraverso il
collegamento ad altre liste, come candidati alle elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali
coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso il
decreto che dispone il giudizio o la citazione diretta a giudizio, ovvero che siano stati condannati con sentenza
anche non definitiva di primo grado; coloro nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di applicazione della
pena su richiesta delle parti, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata ne´ annullata; coloro
che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive o che siano stati condannati con sentenza
anche non definitiva di primo grado per danno erariale per reati commessi nell'esercizio delle funzioni di cui alla
carica elettiva, allorquando le predette condizioni siano relative ai reati ivi previsti, consumati o tentati".

  Alla Commissione Antimafia spetta quindi la verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative alle
candidature in base al Codice di autoregolamentazione nei casi in cui le candidature le siano così trasmesse.
Viene demandata ad un regolamento interno, da adottarsi da parte della medesima Commissione, la
disciplina delle modalità di controllo sulla selezione e sulle candidature che stabilisca in particolare:

    il regime di pubblicità della declaratoria di incompatibilità dei candidati con le disposizioni del codice di
    autoregolamentazione;
    la riservatezza sull'esito del controllo concernente le liste provvisorie di candidati;
    la celerità dei tempi affinché gli esiti dei controlli sulle liste provvisorie di candidati siano comunicati
    secondo modi e tempi tali da garantire ai partiti l'effettiva possibilità di modificare la composizione
    delle liste prima dello scadere dei termini di presentazione a pena di decadenza previsti dalla
    legislazione elettorale.

  La norma richiama al riguardo le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lett. i) della legge n. 99 del 2018 che
attribuisce alla Commissione Antimafia il compito di indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo
alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei
gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, in relazione anche al codice di
autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla Commissione parlamentare di
inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, sia riguardo alle sue
manifestazioni a livello nazionale che, nei diversi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di
carattere politico-mafioso.

  Si prevede inoltre che, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui sopra, la trasmissione delle
candidature (provvisorie) possa essere effettuata entro 10 giorni dalla entrata in vigore delle medesime
disposizioni (ossia dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. La norma appare
volta a consentire l'applicazione della procedura di trasmissione e di esame delle candidature fin dalle
prossime elezioni, fissate per il 3 e 4 ottobre 2021.

  In attuazione di quanto previsto sopra, la Commissione antimafia ha adottato il prescritto regolamento
nella sduta del 5 agosto 2021.

  Disposizioni in materia di procedimento elettorale

 La proposta di legge (A.C. 543-A - A.S. 859) ha un duplice oggetto.
 In primo luogo, essa introduce alcune modifiche del procedimento elettorale nel perseguimento della
maggiore trasparenza nello svolgimento delle operazioni elettorali.
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