ELEZIONI POLITICHE 2013 - GUIDA ALLE
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GUIDA ALLE ELEZIONI POLITICHE 2013 ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA Fonti normative Costituzione della Repubblica italiana D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica Legge 27 dicembre 2001, n. 459 Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. E’ senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni e alle regioni Ai fini dell’elezione della Camera dei deputati, il territorio nazionale è suddiviso in 26 circoscrizioni, oltre alla Valle d’Aosta, che costituisce circoscrizione a sè ed elegge un solo deputato a maggioranza dei voti. Salvo i dodici assegnati alla circoscrizione Estero, il numero dei seggi spettante a ciascuna circoscrizione si ottiene dividendo la popolazione residente secondo i dati dell’ultimo censimento ufficiale per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. Salvo i sei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni, in proporzione alla rispettiva popolazione quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. L’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni e alle singole regioni, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro dell’interno, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. Durata del mandato La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per la durata di cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Elettorato attivo Votano per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica gli elettori che abbiano compiuto, rispettivamente, il diciottesimo e il venticinquesimo anno di età, entro il primo giorno della votazione. Elettorato passivo Possono essere eletti alla carica di deputato e di senatore gli elettori che abbiano compiuto, rispettivamente, il venticinquesimo e il quarantesimo anno di età, entro il primo giorno delle elezioni. Convocazione dei comizi Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri. Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione delle Camere. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione. Deposito dei contrassegni I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare liste di candidati per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica devono depositare presso il Ministero dell’Interno, tra le ore 8 del quarantaquattresimo e le ore 16 del quarantaduesimo giorno antecedente quello della votazione, il contrassegno con cui intendono contraddistinguere le liste stesse ed indicare la propria denominazione. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con altri già depositati o con contrassegni che riproducono simboli, elementi e diciture usati tradizionalmente da altri partiti. E’, inoltre, vietata la presentazione di contrassegni effettuata al solo scopo di precluderne l’uso ad altri e di contrassegni che riproducono immagini o soggetti religiosi. Per i partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo vige l’obbligo di presentare un contrassegno che riproduca tale simbolo. All’atto del deposito del contrassegno i partiti o gruppi politici organizzati possono effettuare una dichiarazione di collegamento in coalizione. Tali dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e hanno effetto per tutte le liste aventi il medesimo contrassegno. Inoltre, tutti i partiti o gruppi politici organizzati che si candidano a governare, contestualmente al deposito del contrassegno, devono depositare il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome del capo della forza politica o, nel caso di partiti o gruppi politici organizzati collegati in coalizione, il capo unico della coalizione. Infine, per i partiti o gruppi politici che intendano partecipare all’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è previsto l’obbligo di designare, all’atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell’interno, rispettivamente, per ogni circoscrizione e per ogni regione, un rappresentante effettivo e uno supplente, incaricati di depositare le liste dei candidati e i relativi documenti. Per l’elezione dell’unico deputato e senatore della Valle d’Aosta, e dei senatori del Trentino-Alto Adige, i contrassegni devono essere depositati, rispettivamente, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta e presso quella della Corte di Appello di Trento, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione. Candidature Alla Camera dei deputati, la presentazione delle liste di candidati deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.
Al Senato della Repubblica, la dichiarazione di presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. Nel collegio uninominale della Valle d’Aosta, sia per l’elezione della Camera quanto per quella del Senato, la dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere sottoscritta da almeno 300 e da non più di 600 elettori del collegio. Nella regione Trentino-Alto Adige, per l’elezione del Senato della Repubblica, la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della regione, mentre la dichiarazione di presentazione della candidatura individuale nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori del collegio. Limitatamente alle ultime elezioni politiche del 2008, l’art. 4 del d.l. 15 febbraio 2008, n. 24, convertito nella legge 27 febbraio 2008, n. 30, ha previsto l’esonero dalle sottoscrizioni per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento con almeno due componenti oppure presenti con due componenti al parlamento europeo, lasciando inalterata la previsione dell’esonero per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio alle ultime elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica. In caso di scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto della metà. La presentazione delle liste dei candidati è effettuata presso le cancellerie delle Corti di Appello o dei Tribunali dalla ore 8 del trentacinquesimo alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione. A pena della nullità dell’elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale al Senato e alla Camera. Orario di votazione Gli elettori possono votare dalle ore 8 alle ore 22 della domenica fissata per l’inizio della votazione e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì successivo. Voto dei cittadini temporaneamente all’estero In occasione delle ultime elezioni politiche del 2008 i cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni internazionali (appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia impegnati in missioni internazionali; dipendenti di Amministrazioni dello Stato all’estero per motivi di servizio; professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati che insegnano presso istituti universitari e di ricerca all’estero) hanno votato per corrispondenza per le circoscrizioni del territorio nazionale. Modalità di voto Sia per l’elezione della Camera dei deputati che per quella del Senato della Repubblica l’elettore esprime il voto tracciando un solo segno (una X o un semplice tratto) sul solo contrassegno della lista prescelta. Non è possibile manifestare “voto di preferenza”; la lista di candidati è, infatti, “bloccata”, cioè i nominativi sono presentati in un ordine prestabilito al momento del deposito della lista stessa. E’ importante sottolineare che, anche nel caso di liste collegate in coalizione, il segno va sempre posto sul solo contrassegno della lista che si vuole votare e non sull’intera coalizione. In Valle d’Aosta (Camera dei deputati) e in Trentino-Alto Adige (Camera dei deputati e Senato della Repubblica), l’elettore esprime il voto tracciando un segno sul contrassegno del candidato prescelto. Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio delle schede hanno inizio alle ore 15 del lunedì della votazione, al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti, con precedenza di quelle relative all’elezione del Senato della Repubblica, e devono svolgersi, senza interruzione ed essere ultimate entro le ore 14 del martedì successivo. Come si elegge la Camera dei deputati I seggi della Camera dei deputati – ad esclusione dei dodici deputati spettanti alla circoscrizione Estero – sono assegnati in ambito nazionale secondo una ripartizione proporzionale tra liste di candidati concorrenti con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. Inoltre, è previsto un eventuale “premio di maggioranza” in favore della coalizione di liste collegate o della lista singola che abbia ottenuto sul piano nazionale il più alto numero di voti. In virtù di un articolato sistema di sbarramenti, sono ammesse al riparto: • le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10% dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata, che abbia ottenuto almeno il 2%, ovvero una lista di minoranze linguistiche riconosciute che abbia conseguito almeno il 20% e che si sia presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tale minoranze linguistiche; • le liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4%; • le liste di minoranze linguistiche con le caratteristiche sopra citate; • le liste che hanno ottenuto il 4% a livello nazionale, ma sono comprese in coalizioni che non hanno conseguito il 10%. I 617 seggi vengono ripartiti tra le coalizioni e le liste singole ammesse al riparto, col metodo proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti; si accerta, quindi, se la coalizione o la lista singola che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi, abbia conseguito almeno 340 seggi. In caso positivo il premio di maggioranza non trova applicazione; in caso negativo, alla coalizione/lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, vengono assegnati 340 seggi; i rimanenti 277 seggi sono distribuiti tra le altre coalizioni/liste secondo il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. I seggi ottenuti sul piano nazionale dalle coalizioni sono ripartiti, sempre con lo stesso sistema proporzionale, tra le liste in esse comprese, ammettendo al riparto, per ogni coalizione, anche la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale tra quelle che non hanno superato, sul piano nazionale, il 2% dei voti validi espressi. Dopo aver determinato, a livello nazionale, i seggi spettanti alle coalizioni/liste ammesse al riparto, si procede a distribuirli proporzionalmente nelle 26 circoscrizioni. Sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista stessa, secondo l’ordine di presentazione. Nella circoscrizione Valle d’Aosta, nell’unico collegio uninominale, il seggio è attribuito a maggioranza di voti. I candidati eletti in più circoscrizioni devono dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati entro otto giorni dalla dell’ultima proclamazione quale circoscrizione scelgono. In mancanza dell’opzione si procede per sorteggio. Nel caso in cui un seggio rimanga vacante, per qualsiasi causa, esso è attribuito al candidato che, nella stessa lista e nella medesima circoscrizione, segue immediatamente l’ultimo degli eletti nell’ordine progressivo di lista. Per la circoscrizione Valle d’Aosta, in caso di vacanza dell’unico seggio attribuito con il sistema maggioritario, si procede invece ad elezioni suppletive. Come si elegge il Senato della Repubblica I seggi del Senato della Repubblica, ad esclusione dei sei senatori eletti nella circoscrizione Estero, sono ripartiti su base regionale tra liste di candidati concorrenti, mediante riparto proporzionale e attribuzione di un eventuale “premio di maggioranza regionale”, in favore della coalizione di liste collegate o della lista singola che abbia ottenuto sul piano regionale il più alto numero di voti. Sono ammesse al riparto:
• le coalizioni di liste che abbiano ottenuto a livello regionale almeno il 20% dei voti validi, purchè al loro interno sia presente almeno una lista collegata che abbia conseguito almeno il 3%; • le singole liste non collegate che abbiano ottenuto a livello regionale almeno l’8% dei voti validi; • le singole liste che hanno ottenuto almeno l’8% sul piano regionale, anche se comprese in coalizioni che non hanno superato il 20%. I seggi spettanti a ciascuna regione vengono ripartiti tra le coalizioni e le singole liste ammesse al riparto con il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti. Qualora, con tale operazione, nessuna coalizione o lista singola abbia ottenuto la quota di maggioranza corrispondente al 55% dei seggi della regione (con arrotondamento all’unità superiore), tale cifra viene automaticamente attribuita alla coalizione o lista singola con il maggior numero di voti regionali. I restanti seggi sono ripartiti tra le altre coalizioni e liste singole, secondo il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. I seggi conquistati dalle coalizioni sono poi suddivisi, sempre con lo stesso sistema proporzionale, tra le liste collegate ammettendo al riparto, per ogni coalizione, le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 3% dei voti validi regionali. Sono proclamati eletti, sino a concorrenza dei seggi assegnati ad ogni lista nella regione, i candidati compresi nella lista stessa, secondo l’ordine di presentazione. Per le regioni Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Molise sono previste discipline differenziate. In particolare in Valle d’Aosta l’unico senatore si elegge, nel collegio uninominale, a maggioranza di voti validi. In Trentino-Alto Adige dei sette senatori spettanti alla regione, sei sono eletti con sistema maggioritario in altrettanti collegi uninominali (tre nella provincia di Trento e tre in quella di Bolzano), mentre un senatore è eletto in ragione proporzionale, utilizzando una procedura particolare basata sullo scorporo dei voti già conteggiati per i candidati eletti nei collegi uninominali. In Molise, l’attribuzione dei due seggi spettanti avviene, come per le altre regioni, mediante riparto proporzionale, col metodo dei quozienti interi e dei più alti resti, ma senza previsione di premio di maggioranza. I candidati eletti in più regioni devono dichiarare alla Presidenza del Senato della Repubblica, entro otto giorni dalla data dell’ultima proclamazione, quale regione scelgono. In mancanza dell’opzione si procede per sorteggio Nel caso in cui un seggio rimanga vacante, per qualsiasi causa, esso è attribuito al candidato che, nella stessa lista e nella medesima regione, segue immediatamente l’ultimo degli eletti nell’ordine progressivo di lista. Quando, per qualsiasi causa, resta vacante il seggio di senatore nel collegio uninominale della Valle d’Aosta o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige si procede, invece, ad elezioni suppletive nel collegio interessato. Circoscrizione Estero - Ripartizioni Nell’ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni, comprendenti gli Stati e i territori afferenti a: a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; b) America meridionale; c) America settentrionale e centrale; d) Africa, Asia, Oceania e Antartide. In ciascuna di tali ripartizioni è eletto un senatore e un deputato, mentre gli altri seggi (due per il Senato e otto per la Camera) sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l’elenco aggiornato redatto dal Ministero dell’interno, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. L’assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione Estero dei seggi spettanti per l’elezione dei dodici deputati e dei sei senatori è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei
comizi. Circoscrizione Estero – Elettorato attivo Votano per l’elezione dei sei senatori e dei dodici deputati da eleggere nella circoscrizione Estero i cittadini italiani residenti all’estero iscritti nelle liste elettorali predisposte sulla base dell’elenco dei cittadini italiani residenti all’estero che il Ministero dell’interno deve realizzare unificando i dati dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE, tenuta dai comuni) e quelli degli schedari consolari. La legge consente tuttavia che gli elettori residenti all’estero possano esercitare, in occasione delle elezioni politiche, l’opzione per il voto in Italia valida limitatamente all’elezione cui si riferisce; in questo caso i cittadini votano nel comune presso il quale sono iscritti come cittadini italiani. L’opzione per il voto in Italia deve essere comunicata per iscritto alla rappresentanza diplomatica o consolare di residenza entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura. In caso di scioglimento anticipato delle Camere, l’elettore può esercitare l’opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo all’indizione delle elezioni. Circoscrizione Estero – Elettorato passivo Possono candidarsi per l’elezione dei senatori e dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero, esclusivamente i cittadini italiani che siano residenti ed elettori in una delle ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione Estero, e che abbiano compiuto, rispettivamente, il quarantesimo e il venticinquesimo anno di età, entro il primo giorno delle elezioni. Circoscrizione Estero – Deposito contrassegni e presentazione delle candidature I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare liste di candidati per l’attribuzione dei seggi nella circoscrizione Estero per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica devono depositare presso il Ministero dell’interno, tra le ore 8 del quarantaquattresimo e le ore 16 del quarantaduesimo giorno antecedente quello della votazione, il contrassegno di lista con cui intendono contraddistinguere le liste dei candidati nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero insieme all’indicazione della propria denominazione. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con altri già depositati o con contrassegni che riproducono simboli, elementi o diciture usati tradizionalmente da altri partiti. E’, inoltre, vietata la presentazione di contrassegni effettuata al solo scopo di precluderne l’uso ad altri e di contrassegni che riproducono immagini o soggetti religiosi. Per i partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo vige l’obbligo di presentare un contrassegno che riproduca tale simbolo. All’atto del deposito del contrassegno i partiti o gruppi politici che intendano partecipare all’elezione dei deputati e senatori della circoscrizione Estero devono designare, per ciascuna ripartizione, un rappresentante effettivo e uno supplente, incaricati di effettuare, presso la Corte d’Appello di Roma, il deposito delle liste dei candidati e dei relativi documenti. Anche nel caso in cui più partiti o gruppi politici presentino una lista di candidati contrassegnata da un unico simbolo composito, tali partiti o gruppi politici devono presentare la designazione per ciascuna ripartizione, di un solo rappresentante effettivo e di uno supplente. Le liste devono essere presentate per ciascuna delle ripartizioni e devono essere sottoscritte da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori residenti nella relativa ripartizione. Limitatamente alle ultime elezioni politiche del 2008, l’art. 4 del d.l. 15 febbraio 2008, n. 24, convertito nella legge 27 febbraio 2008, n. 30, ha previsto l’esonero dalle sottoscrizioni per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento con almeno due componenti oppure presenti con due componenti al Parlamento europeo, lasciando inalterata la previsione dell’esonero per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio alle ultime elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica. In caso di scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto della metà. Le liste dei candidati per la circoscrizione Estero devono essere presentate, per ciascuna ripartizione, presso la cancelleria della Corte d’Appello di Roma negli stessi termini previsti per il
territorio nazionale e cioè, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione. E’ ammessa la presentazione di liste comuni di candidati da parte di più partiti o gruppi politici: in tal caso, le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate. Circoscrizione Estero – Modalità di voto Il voto per i senatori e per i deputati da eleggere nella circoscrizione Estero si esercita per corrispondenza. Non oltre il diciottesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori residenti all’estero, che non abbiano esercitato l’opzione per il voto in Italia, un plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali e la relativa busta ed una busta affrancata recante l’indirizzo dell’ufficio consolare competente. L’elettore vota tracciando un segno con una penna di colore nero o blu, pena l’annullamento della scheda, sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore può, inoltre, esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre. Le buste con le schede votate sono spedite per posta dagli elettori ai Consolati di appartenenza non oltre il 10° giorno precedente la votazione, che provvedono a loro volta a spedirle nel nostro Paese, per via aerea, mediante valigia diplomatica accompagnata. Circoscrizione Estero – Operazioni di scrutinio Le operazioni di scrutinio delle schede votate per corrispondenza dagli elettori italiani residenti all’estero arrivate in Italia e prese in consegna dall’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, sono effettuate da appositi seggi istituiti presso locali nel comune di Castelnuovo di Porto, con inizio alle ore 15 del lunedì della votazione, contestualmente allo scrutinio delle schede votate sul territorio nazionale. Come si eleggono i deputati e i senatori della circoscrizione Estero I seggi della circoscrizione Estero (dodici deputati e sei senatori) sono ripartiti tra liste concorrenti in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista, con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. A tal fine, per ogni ripartizione, dopo aver determinato la cifra elettorale di ciascuna lista, ottenuta sommando i voti di lista validi, si divide la somma dei voti validi ottenuti da tutte le liste presenti nella circoscrizione per il numero dei seggi da assegnare alla ripartizione stessa, ottenendo il quoziente elettorale di ripartizione. Successivamente, si dividono i voti ottenuti da ciascuna lista per il quoziente così determinato e si assegnano alle liste tanti seggi quanti sono i quozienti interi ottenuti; i seggi che eventualmente rimangono da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le suddette divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale. Sono proclamati eletti, per ciascuna lista entro i limiti dei seggi ad essa spettanti, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti, vengono eletti coloro che precedono nell’ordine della lista. Nel caso in cui un seggio rimanga vacante, per qualsiasi causa, esso è attribuito al candidato che, nella stessa lista e ripartizione, segue immediatamente l’ultimo degli eletti nella graduatoria dei voti di preferenza.
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