PROVVEDIMENTO Sistema e procedimento elettorale - Camera

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PROVVEDIMENTO Sistema e procedimento elettorale - Camera
PROVVEDIMENTO Sistema e procedimento elettorale

9 marzo 2020

    La I Commissione Affari costituzionali della Camera ha avviato l'esame di una proposta di legge che
 modifica il sistema elettorale della Camera e del Senato in senso interamente proporzionale. A tal fine
 vengono soppressi i collegi uninominali, previsti dalla legge vigente: tutti i deputati e i senatori
 verrebbero eletti in collegi plurinominali, definiti all'interno delle circoscrizioni elettorali. Inoltre, non è
 prevista la possibilità per le liste di unirsi in coalizione e sono rimodulate le soglie di sbarramento. Per le
 liste che non raggiungono tali soglie è previsto un "diritto di tribuna". L'Esecutivo è delegato ad adottare,
 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la determinazione dei
 collegi plurinominali, tenuto conto delle modifiche previste dalla proposta di legge.
    Per una analisi del contenuto della proposta di legge si veda il dossier Modifiche al sistema di elezione
 della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (A.C. 2329).
    Si veda anche Il sistema di elezione del Parlamento nazionale, che analizza l'evoluzione normativa dei
 sistemi elettorali del Parlamento repubblicano, e Il funzionamento dei sistemi elettorali in Europa,
 sull'esperienza di Francia, Germania, Regno Unito e Spagna.

  La proposta di legge di modifica del sistema elettorale all'esame della Camera

  La proposta di legge A.C. 2329 (on. Brescia) delinea un sistema elettorale interamente proporzionale,
superando le attuali previsioni in base alle quali 3/8 dei seggi da ripartire nel territorio nazionale sono
attribuiti con metodo maggioritario in collegi uninominali. La proposta rimodula inoltre le soglie di
sbarramento per partecipare alla ripartizione proporzionale dei seggi.
  Nella relazione illustrativa si evidenzia che la proposta di legge interviene "al fine di meglio garantire il
pluralismo territoriale e politico della rappresentanza", finalità resa più rilevante anche alla luce
dell'approvazione della legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari.
    Il territorio nazionale – ai fini della elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica –
resta suddiviso in circoscrizioni e collegi plurinominali.
    Come previsto dal vigente sistema elettorale, inoltre, per la Camera la prima ripartizione dei seggi è
effettuata nel collegio unico nazionale (CUN) e successivamente tra le circoscrizioni e quindi nei collegi
plurinominali mentre per il Senato i seggi sono attribuiti direttamente nelle regioni e quindi nei collegi
plurinominali.
  Resta ferma, per la regione Valle d'Aosta, la costituzione, sia alla Camera sia al Senato, in un unico
collegio uninominale il cui il seggio è attribuito con metodo maggioritario; al Senato, per la regione Trentino-
Alto Adige permane la ripartizione nei sei collegi uninominali di cui alla legge n. 422 del 1991.
  Rispetto al sistema vigente inoltre non è prevista la possibilità per le liste di unirsi in coalizione e
cambia quindi, anche alla luce del superamento dei collegi uninominali, la scheda elettorale: in base alla
proposta di legge infatti l'elettore dispone di un voto da esprimere per la lista. La lista di candidati in ogni
collegio non può in ogni caso essere superiore al numero dei seggi assegnati nel collegio plurinominale (fino
a 8) e i candidati sono proclamati eletti in base all'ordine di lista.
  Sono inoltre rimodulate le soglie di accesso alla ripartizione dei seggi: in particolare, è elevata la soglia
a livello nazionale dal 3% al 5% ed è ridotta - dal 20% al 15% - la soglia regionale prevista per l'elezione del
Senato (per le liste che abbiano conseguito tale percentuale di voti in almeno una regione). Alla Camera la
soglia regionale del 15% è calcolata solo per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute,
presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di
attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche.
  È inoltre previsto un ‘diritto di tribuna' per le liste che non raggiungono le soglie di sbarramento ma che
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ottengono, alla Camera, almeno tre quozienti in almeno due regioni e, al Senato, almeno un quoziente in
ciascuna circoscrizione regionale: ai fini dei relativi calcoli è utilizzato il metodo del quoziente corretto + 2
(c.d. metodo del quoziente corretto Imperiali), con cui si riduce il numero dei voti necessari per ottenere il
seggio con il quoziente intero.
    Restano infine ferme le vigenti previsioni relative alle modalità di attribuzione dei seggi con metodo
proporzionale, alle proclamazioni e ai subentri in caso di vacanza di seggi.
  Il Governo è delegato ad adottare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto
legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, tenuto conto delle modifiche previste dalla proposta di legge.

  Il 30 settembre 2019 i consigli regionali di Veneto, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna,
Abruzzo, Basilicata e Liguria hanno presentato una richiesta di referendum popolare sull'abolizione del
metodo proporzionale nell'attribuzione dei seggi in collegi plurinominali nel sistema elettorale della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. Con la sentenza n. 10 del 2020 la Corte costituzionale ha
dichiarato inammissibile la richiesta.

  Dossier

 Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
 https://temi.camera.it/dossier/OCD18-13152/modifiche-al-sistema-elezione-della-camera-deputati-e-del-
 senato-della-repubblica.html

 Il sistema di elezione del Parlamento nazionale. L'evoluzione normativa e la disciplina vigente
 https://temi.camera.it/dossier/OCD18-13282/il-sistema-elezione-del-parlamento-nazionale-l-evoluzione-
 normativa-e-disciplina-vigente-3.html

 Il funzionamento dei sistemi elettorali in Europa - L'esperienza di Francia, Regno Unito, Spagna e
 Germania
 https://temi.camera.it/dossier/OCD18-13430/il-funzionamento-sistemi-elettorali-europa-l-esperienza-
 francia-regno-unito-spagna-e-germania.html

  Legge 51/2019: modifica del criterio di determinazione dei collegi elettorali

   La legge 27 maggio 2019, n. 51 (A.C. 1616) reca Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi
elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari.
   Finalità delle modifiche è quella di sostituire l'attuale impostazione - che affida alla legge la determinazione
del numero (fisso) dei seggi da attribuire nei collegi uninominali - con una determinazione rapportata al
numero di parlamentari. In tal modo il sistema elettorale potrà trovare applicazione indipendentemente dal
numero dei parlamentari in modo che non si rendano necessarie modifiche alla normativa elettorale qualora
il numero dei parlamentari dovesse essere modificato con riforma costituzionale.
    Le modifiche previste non incidono direttamente sulla configurazione del vigente sistema elettorale, come
definito dalla legge n. 165 del 2017, essendo volte a determinare il numero di seggi da attribuire nei collegi
uninominali e nei collegi plurinominali sulla base di un rapporto frazionario, pari a tre ottavi del totale dei
seggi da eleggere nelle circoscrizioni, la cui applicazione restituisce sostanzialmente gli stessi numeri
attualmente fissati.
   Il testo reca altresì una delega al Governo per la determinazione dei collegi – uninominali e plurinominali –
da esercitare entro 60 giorni qualora, entro 24 mesi, intervenga la promulgazione di una legge costituzionale
modificativa del numero dei parlamentari.

   Per quanto riguarda l'iter parlamentare del provvedimento, dopo l'approvazione da parte del Senato la I
Commissione Affari costituzionali della Camera ha iniziato l'esame il 27 febbraio 2019. Il 19 marzo 2919 ha
deliberato lo svolgimento di una indagine conoscitiva in congiunzione con la proposta di legge costituzionale
A.C. 1585, approvata dal Senato, che modifica il numero dei parlamentari determinandolo in 400 deputati e
200 senatori elettivi.
  La Commissione ha concluso l'esame del provvedimento, senza apportare alcuna modifica al testo
approvato dal Senato, e, nella seduta del 18 aprile 2019, ha deliberato di conferire al relatore il mandato di
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riferire favorevolmente in Assemblea sulla proposta di legge. L'Assemblea della Camera ha definitivamente
approvato il testo nella seduta del 13 maggio 2019.

  Si ricorda infine che la proposta di legge costituzionale C. 1585, approvata in prima deliberazione da
entrambi i rami del Parlamento, dispone una riduzione del numero dei parlamentari, passando dagli attuali
945 a 600. Il numero dei deputati passa da 630 a 400, compresi i deputati eletti nella circoscrizione Estero,
che sono ridotti da 12 a 8. Il numero dei senatori elettivi, invece, è ridotto da 315 a 200, compresi i senatori
eletti nella circoscrizione Estero, che passano da 6 a 4. Si veda in proposito il tema Iniziative di riforma
costituzionale.

  Tabella 1 – Applicazione della legge 51 del 2019 (AC 1616) al quadro normativo vigente ed alla modifica
costituzionale in corso di esame (A.C. 1585)
                                                  Camera dei deputati

  Tabella 2 – Applicazione della legge 51 del 2019 (AC 1616) al quadro normativo vigente ed alla modifica
costituzionale in corso di esame (A.C. 1585)
                                                   Senato della Repubblica
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Dossier

 Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei
 parlamentari
 https://temi.camera.it/dossier/OCD18-11205/disposizioni-assicurare-l-applicabilita-leggi-elettorali-
 indipendentemente-dal-numero-parlamentari-6.html

 Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei
 parlamentari
 https://temi.camera.it/dossier/OCD18-11711/disposizioni-assicurare-l-applicabilita-leggi-elettorali-
 indipendentemente-dal-numero-parlamentari-4.html

 Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei
 parlamentari
 https://temi.camera.it/dossier/OCD18-12017/disposizioni-assicurare-l-applicabilita-leggi-elettorali-
 indipendentemente-dal-numero-parlamentari-1.html

 Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei
 parlamentari
 https://temi.camera.it/dossier/OCD18-12446/disposizioni-assicurare-l-applicabilita-leggi-elettorali-
 indipendentemente-dal-numero-parlamentari.html

  Il sistema elettorale per le elezioni politiche

I principali elementi che caratterizzano il sistema elettorale sono così individuabili:

    il territorio nazionale è suddiviso, per le elezioni della Camera, in 27 circoscrizioni elettorali (cui si
    aggiunge la Valle d'Aosta) di dimensione regionale o infraregionale, e, per l'elezione del Senato, in 20
    circoscrizioni regionali, corrispondenti alle regioni;
    i 3/8 de seggi, sia alla Camera, sia al Senato, sono assegnati in collegi uninominali, costituiti all'interno
    delle circoscrizioni, con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato; si
    aggiunge la Valle d'Aosta che si articola in un collegio uninominale maggioritario per la Camera e uno
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per il Senato;
    i restanti seggi sono ripartiti con il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei maggiori resti;
    la ripartizione avviene, innanzitutto, per la Camera a livello nazionale: prima tra le liste e le coalizioni di
    liste che hanno superato le soglie di sbarramento, quindi - per ciascuna coalizione - tra le liste sopra
    soglia che ne fanno parte. Stabilito quanti seggi spettano a livello nazionale a coalizioni e liste, si
    procede al riparto proporzionale degli stessi nelle circoscrizioni procedendo - analogamente a quanto
    avviene a livello nazionale - prima al riparto dei seggi tra liste singole e coalizioni, quindi alla ripartizione
    dei seggi spettanti a ciascuna coalizione tra le liste che ne fanno parte. Queste operazioni determinano,
    in ciascuna circoscrizione, i seggi che spettano a ciascuna lista; i seggi sono quindi assegnati nei collegi
    plurinominali, in proporzione ai voti ottenuti dalle liste stesse nei collegi; al Senato la ripartizione è
    effettuata, con analoghe procedure, a livello regionale, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 57 Cost.;
    per le coalizioni è prevista una soglia del 10 per cento dei voti validi su base nazionale, quale requisito
    di accesso alla ripartizione dei seggi; mentre per le liste, sia singole, sia in coalizione, la soglia è del 3
    per cento (previsioni specifiche sono definite per le liste rappresentative di minoranze linguistiche). Solo
    per il Senato sono ammesse alla ripartizione dei seggi anche le liste che hanno raggiunto il 20 per cento
    dei voti in almeno una regione;
    in ciascun collegio plurinominale sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha
    diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione;
    l'elettore dispone di un unico voto, valido sia per l'elezione del candidato del collegio uninominale sia per
    la determinazione della cifra elettorale della lista e, quindi, per l'elezione dei candidati per la parte
    proporzionale;
    sono previste disposizioni per favorire il rispetto dell'equilibrio di genere: i candidati nei collegi
    plurinominali devono essere presentati, in ciascuna lista, in ordine alternato per sesso; inoltre, nel
    complesso delle candidature presentate dalle liste e dalle coalizioni di liste nei collegi uninominali e nei
    collegi plurinominali in qualità di capolista, nessuno dei due generi può essere rappresentato, a livello
    nazionale per la Camera e a livello regionale per il Senato, in misura superiore al 60 per cento.

  Una diversa disciplina elettorale è prevista per la rappresentanza dei cittadini italiani residenti
all'estero: sei senatori e dodici deputati eletti con metodo proporzionale in una apposita "circoscrizione
Estero".
  Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero anche i cittadini temporaneamente
all'estero per motivi di studio, lavoro o cure mediche, gli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze
di polizia, impegnati nelle missioni internazionali, come previsto dalla legge 52/2015.
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Focus

La legge elettorale vigente (165 del 2017)
https://temi.camera.it/leg18/post/pl18_il_nuovo_testo_base_del_21_settembre_2017.html

I collegi elettorali: uninominali e plurinominali
https://temi.camera.it/leg18/post/pl18_i_collegi_elettorali_in_attuazione_della_l__n__165_2017.html

La precedente legge 52/2015 (c.d. Italicum) e le pronunce della Corte costituzionale
https://temi.camera.it/leg18/post/pl18_il_testo_approvato_dal_senato.html

La sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2020 sul referendum elettorale
https://temi.camera.it/leg18/post/la-sentenza-della-corte-costituzionale-n-10-del-2020-sul-referendum-
elettorale.html

Dossier

La prima applicazione della legge elettorale n. 165/2017 - Dati di sintesi
https://temi.camera.it/dossier/OCD18-10568/la-prima-applicazione-della-legge-elettorale-n-165-2017-dati-
 sintesi.html

  The electoral system of the national Parliament

  The electoral system of the national Parliament is regulated by the Consolidated Law on the election to the
Chamber of Deputies (Presidential Decree no. 361/1957) and by the Consolidated Law on the election to the
Senate (Legislative Decree no. 533/1993).
  The present Parliament enacted a reform of the system through Law no. 165/2017, introducing a mixed
electoral system that includes both single-member districts - to be allocated by means of a majority system -
and multi-member districts - allocated through a proportional system. The provisions regulating the election
of 12 members of the Chamber of Deputies and 6 Senators in the Overseas Constituency remain
unchanged, according to Law no. 459/2001.
  The main features of the new electoral system are described below.

  The distribution of the national territory

  As regards the Chamber of Deputies, the national territory is divided into 28 constituencies. For some
constituencies, the territory coincides with the entire Region, whereas in other cases the regional territory is
divided into several constituencies (2 in Piedmont, 4 in Lombardy, 2 in Veneto, 2 in Lazio, 2 in Campania, 2
in Sicily).
  Each constituency is divided into single-member districts, and in one or more multi-member districts.
  3/8 of the seats are allocated in single-member districts distributed in each constituency on the basis of
the population. In each district, the candidate obtaining the highest number of votes is elected.
  The allocation of the remaining seats is made through a proportional method: each constituency is divided
into multi-member districts, made up of the territorial aggregation of neighbouring single-member districts,
each one being generally allocated a number of seats ranging between three and eight.
  As regards the Senate, the national territory is divided into 20 constituencies corresponding to the
territory of each Region. Every regional constituency is divided into single-member districts and in one or
more multi-member districts. The national territory is divided into single-member districts equal to 3/8 of
the seats to be allocated.
  Multi-member districts are made up of the territorial aggregation of neighbouring single-member districts,
each one being generally allocated a number of seats ranging between two and eight.
  For the definition of single-member districts – as well as multi-member districts – see Legislative Decree n.
198/2017.

  Submission of electoral rolls

 Every political party or group intending to stand for elections – both at the Chamber of Deputies and at the
Senate – shall submit to the Ministry of the Interior and within the deadlines set:

    One's party symbol and name;
    One's electoral programme, in which the name and surname of the political party leader are stated;
    One's statutes or, failing which, a statement containing the minimum transparency requirements
    provided for by the law.

  The information above shall be published in a special section of the website of the Ministry of the Interior,
called «Elezioni trasparenti» (Transparent Elections).

  Both at the Chamber of Deputies and at the Senate, organised political parties or groups may stand for
elections as a single list or in a coalition. The coalition shall be the same at a national level, and the parties
joining forces in a coalition shall present common candidates in single-member districts, exception made
for the lists representing recognised linguistic minorities, which may present their candidates separately.
Both at the Chamber of Deputies and at the Senate, in every multi-member district, each roll is made up
of a list of candidates, presented according to a numerical order. The number of candidates in the list shall
not be lower than the half of the seats allocated to the multi-member district, and shall not exceed the
threshold of seats allocated to the multi-member district; in any case, the number of candidates shall neither
be lower than two nor higher than four.
  Each list shall present its candidates in at least two thirds of the multi-member districts of the entire
constituency, under penalty of inadmissibility.

  Multicandidacies and gender representation

  Both at the Chamber of Deputies and at the Senate, each candidate shall not be included in the lists
bearing the same party symbol in more than 5 multi-member districts, under penalty of nullity or invalidity
of the election. Standing as candidate in more than one single-member district shall be considered as null
and void. A candidate in a single-member district may also stand as candidate in multi-member districts,
without prejudice to the threshold of 5.
  A member of the Chamber of Deputies elected in several multi-member districts is declared elected in the
district in which his/her list obtained the lowest percentage of valid votes out of total valid votes in the district.
A member of the Chamber of Deputies elected in a single-member district and in one or more multi-member
districts shall be declared as elected in the single-member district.
  Special provisions apply to ensure gender representation.
  In the first place, under penalty of ineligibility, candidates shall be listed in the rolls of multi-member
districts, for both the Chamber of Deputies and the Senate, according to an alternating gender order.
  At the same time, the provisions for the election to the Chamber of Deputies state that out of the total
number of candidacies submitted by each list or coalition list in single-member districts at a national level,
none of the two genders shall be represented in a percentage exceeding 60 per cent. Furthermore, out of
the total lists in multi-member districts presented by each list at a national level, none of the two genders
shall be represented as leading candidate in a percentage exceeding 60 per cent. The National Central
Office ensures compliance with such provisions.
  As regards the Senate, the same provisions are enforced at a regional level, and the Regional Elections
Office shall ensure compliance with such provisions.

  How to cast votes

   Each voter may cast one vote in a single ballot paper, bearing the name of the candidate in the single-
member district and the electoral symbol of each list; in case of coalition lists, ballot papers shall include the
electoral symbols of such lists, besides the names of the candidates – from two to four – in the multi-member
district. Split voting (voto disgiunto) is not allowed.
   Each vote is cast by marking the rectangle containing the electoral symbol of the list and the name of the
candidate in the multi-member district. The vote is validly cast to the list and to the candidate in the
single-member district. In case the mark is put on the name of the candidate to the single-member district
only, the vote shall however be valid in favour of the list and for the election of the candidate in the single-
member district; in case of several lists within a coalition, the votes will be distributed among the coalition
lists proportionally to the votes obtained by each of them in the single-member district.
   The procedures on how to cast votes are also described in the outer part of the ballot paper.
Election thresholds and allocation of seats

   In single-member districts seats are allocated to the candidate receiving the highest number of votes
validly cast; in case of a tie, the youngest candidate is elected.
   As regards the seats to be allocated to the lists and coalitions of lists in multi-member districts, the
allocation is performed at a national level for the Chamber of Deputies, through a proportional method,
among the coalitions of lists and the lists exceeding the election thresholds.
   The threshold to access the allocation of seats is 3% of the votes validly cast at a national level for single
lists, and 10% of the votes validly cast at a national level for coalitions, provided that at least one of the
lists of the coalition obtained 3% of the votes validly cast at a national level (the threshold for inter-coalition
lists is 3% of the votes validly cast at a national level, also in case the coalition does not reach the 10%
threshold). As far as coalitions are concerned, the votes obtained by the lists not exceeding the threshold of
1% will not be taken into account.

  As regards the Senate, the seats to the lists are allocated at a regional level through the proportional
method.
  The threshold to allocate the seats is set – as it happens with the Chamber of Deputies – at 3% of the
votes validly cast at a national level for individual lists, and 10% for coalitions, provided that at least one of
the lists in the coalition obtains 3% of the votes validly cast nationally or 20% in a Region (the threshold for
inter-coalition lists is in any case 3% of the votes validly cast at a national level or 20% of the valid votes in
at least one Region, even in case the coalition does not reach the threshold of 10%). As far as coalitions are
concerned, the votes obtained by the lists not exceeding the threshold of 1% will not be taken into account.
  The allocation of regional seats to the Senate also involves the lists – either individual or in coalition – that
obtained at least 20% of votes validly cast in at least one Region.

  Special provisions protect the lists representing recognised linguistic minorities standing for elections in a
Special Autonomous Region whose statutes or relevant laws provide for particular protection of such
minorities.
  In the particular case of Valle d'Aosta, where one seat to the Chamber of Deputies and one seat to the
Senate are allocated, special provisions are in force for the election in both chambers of Parliament: a
single-member district is established for the election to the Chamber of Deputies and to the Senate, where
the candidate obtaining – through the majority method – the highest number of votes validly cast is elected.

  Proclamation of candidates elected, vacancy of seats, and transitional and final provisions

  After the proclamation of candidates elected in single-member districts through the majority method, the
number of seats to be allocated to coalitions and lists (either individual or in coalition) is determined. At the
end of such procedures, the candidates are proclaimed elected in each multi-member district, within the
limits of the seats to which each list is entitled, and according to the order presented in the list.
  A description is also provided on the procedures through which candidates are proclaimed elected – both
at the Chamber of Deputies and at the Senate – in case of exhaustion of the list presented in the multi-
member district.
  In case of vacancy of the seats allocated in single-member districts, by-elections shall be held.
  The law also includes some transitional and final provisions on the exemption from the collection of
signatures in the first elections following the date of coming into force of the law; on the time frame set to
apply the option concerning the vote of Italian citizens temporarily living abroad; on the requirements to
stand as candidates in the Overseas Constituency; on the subjects eligible to certify the collection of
signatures for the submission of electoral lists.

  Disposizioni in materia di procedimento elettorale

 La proposta di legge (A.C. 543-A - A.S. 859) ha un duplice oggetto.
 In primo luogo, essa introduce alcune modifiche del procedimento elettorale nel perseguimento della
maggiore trasparenza nello svolgimento delle operazioni elettorali.
 Tra i principali interventi si segnalano:

    l'introduzione delle urne elettorali semitrasparenti e delle cabine che riparino solo il busto dell'elettore;
    il divieto per il presidente di seggio di ricoprire l'incarico per due volte consecutive nello stesso seggio;
    l'esclusione dalla funzione di componente di seggio dei condannati anche in via non definitiva per gravi
    reati;
    il sorteggio degli scrutatori;
    la riserva della metà dei posti di scrutatori ai disoccupati;
    l'aumento del limite inferiore di elettori per seggio, da 500 a 700;
    il divieto di assunzione di personale da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a
    partecipazione pubblica locale o regionale in prossimità delle elezioni locali o regionali.

  In secondo luogo, viene introdotta la possibilità a coloro che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche si
trovino in un comune di una regione diversa da quella di residenza, di esercitare il diritto di voto - per i
referendum e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo - nel comune in cui si
trovano, ancorché diverso da quello di iscrizione elettorale.

  In materia di procedimento elettorale, si segnala che la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 968) ha
introdotto la possibilità per il Governo di prorogare il termine per le elezioni suppletive nei collegi
uninominali di Camera e Senato, fino ad un massimo di 180 giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla
Giunta delle elezioni, così da permettere l'accorpamento con eventuali altre consultazioni elettorali che si
svolgano, entro tale termine, nel medesimo territorio.

 Dossier

 Disposizioni in materia di procedimento elettorale e di esercizio di voto fuori dal comune di residenza
 https://temi.camera.it/dossier/OCD18-10948/disposizioni-materia-procedimento-elettorale-e-esercizio-voto-
 fuori-dal-comune-residenza.html

 Sperimentazione del voto elettronico

  L'articolo 1, commi 627-628 della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha istituito il Fondo per il voto
elettronico con uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020. Il Fondo è finalizzato all'introduzione in
via sperimentale del voto in via digitale nelle elezioni europee, politiche e per i referendum. La
sperimentazione è riferita al voto degli italiani all'estero e degli elettori temporaneamente fuori dal comune di
residenza per motivi di lavoro, studio o cure mediche.

   La disposizione è dunque volta alla predisposizione e alla sperimentazione di modalità procedurali per
l'effettuazione del voto in via digitale e non necessariamente all'applicazione ad una specifica consultazione
elettorale (le prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo, ad esempio, sono previste nel 2024
mentre lo stanziamento riguarda l'annualità 2020).
   La sperimentazione non riguarda in ogni caso le elezioni regionali e amministrative e gli altri tipi di
referendum diversi da quello abrogativo e da quello costituzionale.

  Ai sensi del comma 628 le modalità attuative di utilizzo del Fondo e della relativa sperimentazione sono
demandate ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il ministro dell'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.
  Il comma chiarisce, inoltre, che la sperimentazione è limitata a modelli che garantiscano il concreto
esercizio del diritto di voto di due specifiche categorie di elettori:

    italiani all'estero;
    elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa
    da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.

  Secondo la normativa generale, per quanto riguarda il voto degli italiani all'estero la legge n. 459/2001
stabilisce che i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE, votano, per corrispondenza, nella
circoscrizione Estero, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della
Costituzione (art. 1).
  Per il voto al Parlamento europeo si applica invece una diversa normativa. Gli elettori italiani che hanno
stabilito la propria residenza in uno degli Stati membri dell'Unione europea diverso dall'Italia, possono
esercitare in loco il diritto di voto, partecipando all'elezione dei candidati al Parlamento europeo presentatisi
nel Paese di residenza. Nel caso in cui non intendano avvalersi di tale facoltà, essi possono votare, nello
Stato in cui risiedono, per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, recandosi presso le
sezioni elettorali italiane appositamente istituite presso le sedi consolari italiane o in altre sedi idonee
(decreto-legge n. 408 del 1994, art. 3, commi 1 e 2).

  La legge n. 52/2015 ha inoltre introdotto la possibilità - per gli elettori che si trovano temporaneamente
all'estero per lavoro, studio o cure mediche - di esercitare il diritto di voto per corrispondenza per la
circoscrizione Estero, previa opzione in tal senso. Possono votare nel Paese estero in cui si trovano
temporaneamente, sempre che il loro soggiorno sia dovuto ai medesimi motivi, anche gli elettori iscritti
all'AIRE, e residenti in un altro Paese estero (legge n. 459/2001, art. 4-bis, introdotto dall'art. 2, comma 37,
della legge n. 52/2015).
  Anche costoro possono votare esclusivamente per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli
articoli 75 e 138 della Costituzione.
    Per quanto riguarda gli elettori ‘fuori sede' nel territorio nazionale, attualmente il voto in comune diverso
da quello di residenza è previsto esclusivamente per alcune particolari categorie di elettori, quali i militari e
gli appartenenti alle forze di Polizia, che votano nel comune dove prestano servizio; i naviganti imbarcati,
che votano nel comune dove si trovano; i degenti, che sono ammessi al voto nel luogo di ricovero (D.P.R. n.
361/1957, artt. 49-51).

  La previsione della possibilità di esercitare il diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza è
oggetto di un a proposta di legge approvata dalla Camera e attualmente all'esame del Senato (A.S. 859, art.
7). Essa prevede, con riferimento ai referendum e alle elezioni europee, l'espressione del voto da parte degli
elettori che, per motivi - lavoro, studio o cure mediche - si trovino in un altro comune, sito in una regione
diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. L'articolo 8 della medesima proposta di
legge dispone, inoltre, in ordine, all'espressione del voto da parte del personale impegnato in operazioni di
soccorso e di sostegno in luoghi colpiti da calamità naturali nonché del personale impiegato presso
piattaforme marine.

   La disciplina normativa vigente consente ai soli elettori temporaneamente all'estero (e ad alcune
specifiche categorie di elettori) l'esercizio del diritto di voto in un luogo diverso da quello di iscrizione nelle
liste elettorali, prevedendone termini e modalità, mentre il comma 628 dispone invece che la
sperimentazione di modelli per l'esercizio del diritto di voto digitale sia riferita anche agli elettori che si
trovino temporaneamente in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali
risultino iscritti.

   Si ricorda, infine, che la legge n. 165 del 2017 ha demandato (articolo 3, comma 7) ad un decreto
ministeriale, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione, in via
sperimentale, della raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle
liste, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata.

  Le elezioni del 4 marzo 2018. Manuale elettorale

  Il 4 marzo 2018 si sono tenute le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. I risultati elettorali sono disponibili sul sito del Ministero dell'interno
  Si è votato con il nuovo sistema elettorale di tipo misto, parte proporzionale e parte maggioritario,
introdotto dalla legge n. 165 del 2017. Il decreto legislativo n. 189 del 2017 ha provveduto a definire i nuovi
collegi elettorali.

  Per i dati di sintesi sulle elezioni del 4 marzo si veda il dossier La prima applicazione della legge elettorale
n. 165/2017 di cui è disponibile anche la versione in inglese.
Gli elementi essenziali del sistema di elezione delle due Camere, la disciplina della campagna elettorale e
dei finanziamenti a partiti e candidati sono illustrati nel Manuale elettorale 2018 a cura della Camera dei
deputati.
Sono disponibili i dossier di documentazione con la descrizione e la cartografia di ciascun collegio:
Piemonte, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia
Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche
Lazio, Abruzzo e Molise, Campania, Puglia, Basilicata
                                        Calabria, Sicilia, Sardegna

Dossier

La prima applicazione della legge elettorale n. 165/2017 - Dati di sintesi
https://temi.camera.it/dossier/OCD18-10568/la-prima-applicazione-della-legge-elettorale-n-165-2017-dati-
sintesi.html

The first enforcement of Electoral Law no. 165/2017 - Summary Data
https://temi.camera.it/dossier/OCD18-11179/the-first-enforcement-of-electoral-law-no-165-2017-summary-
data.html

  Rappresentanza politica e territoriale nella procedura di allocazione dei seggi

   Lo studio L'algoritmo elettorale tra rappresentanza politica e rappresentanza territoriale è stato elaborato
nell'ambito della collaborazione tra il Servizio Studi della Camera dei deputati e il Dipartimento di Scienze
Statistiche dell'Università "La Sapienza" di Roma, avviata nella XVII legislatura su richiesta dell'Ufficio di
Presidenza della I Commissione Affari Costituzionali della Camera, nel corso dell'esame delle proposte di
legge di modifica del sistema elettorale (C. 3-bis e abbinate).
   Il lavoro prende spunto dalla ricerca di una nuova procedura di allocazione proporzionale dei seggi
(algoritmo elettorale) che si pone l'obiettivo di coniugare la corrispondenza proporzionale tra i seggi
assegnati e i voti espressi in ciascuna circoscrizione - la c.d. rappresentanza politica - con il vincolo stabilito
dagli articoli 56 e 57 della Costituzione, della corrispondenza proporzionale dei seggi assegnati e la
popolazione di ciascuna circoscrizione, la c.d. rappresentanza territoriale.
   La questione è all'attenzione del dibattito parlamentare a partire dalla riforma elettorale del 1993; la
procedura stabilita dall'art. 83 del DPR 361/1957 (Testo unico Camera), che definisce l'algoritmo di
ripartizione e assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni, è infatti presente nelle leggi n. 277 del 1993, n. 270
del 2005, n. 52 del 2015 e n. 165 del 2017, come descritto in dettaglio nel volume.
   Nello studio, la nuova procedura di allocazione dei seggi - l'Algoritmo ADELE (Allocazione Dinamica
Elettorale) - è stata applicata alle pregresse tornate elettorali (elezioni politiche del 1992, 2001, 2013 e del
2018 e elezioni europee del 2014).
   I relativi risultati sono posti a confronto, sulla base di specifici indicatori, con quelli ottenuti dal meccanismo
elettorale effettivamente adottato nelle medesime elezioni.
   Sono inoltre descritti - in appendice al volume - i metodi di distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni
previsti dai sistemi elettorali adottati in Italia per la Camera dei deputati a partire dalle prime elezioni politiche
del 1948, per l'elezione dei membri dell'Italia al Parlamento europeo e per l'elezione dei consigli regionali.
Sempre in appendice è presente un focus sugli scostamenti di seggi attribuiti alle circoscrizioni.
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