DARTA LONG TERM CARE - Darta Saving

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DARTA LONG TERM CARE - Darta Saving
DARTA LONG TERM CARE
       Contratto di assicurazione in forma rendita vitalizia pagabile in caso di perdita di
       autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a premio annuo
        costante con prestazione aggiuntiva al verificarsi della non-autosufficienza e
                          componente temporanea in caso di morte
                                 (Codice Prodotto PUL1S01)

    Set informativo composto da: il DIP Vita, il DIP aggiuntivo IBIP, le Condizioni di Assicurazione, comprensive del
    Glossario e il Modulo di proposta.

                                                                                                                        Mod. DARTA PUL1S01 - Ed. 04/2021

                                             DARTA SAVING LIFE ASSURANCE dac
                                               è una società appartenente al
                                                 Gruppo ALLIANZ
Data di redazione: aprile 2021
Assicurazione in caso di perdita di autosufficienza nel compimento
                         degli atti della vita quotidiana
         Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti di
                                       investimento assicurativi
                                               (DIP Vita)

  Impresa: Darta Saving Life Assurance dac                                          Prodotto : Darta Long Term Care
  Data di realizzazione: 08/04/2021                 Il presente DIP Vita è l’ultimo disponibile
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri
documenti.

Che tipo di assicurazione è?
Contratto di assicurazione in forma di rendita vitalizia pagabile in caso di perdita di autosufficienza nel compimento degli atti
della vita quotidiana a premio annuo costante con prestazione aggiuntiva al verificarsi della non-autosufficienza e
componente temporanea in caso di morte.

           Che cosa è assicurato/Quali sono                               Che cosa NON è assicurato?
           le prestazioni?
                                                                     Chi al momento in cui sottoscrive il modulo di proposta
a) Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato                     ha un’età inferiore a 20 anni o superiore a 70.
       In caso di decesso dell’Assicurato viene corrisposto          Non sono assicurabili coloro che risultassero già affetti
       al Beneficiario designato un capitale pari a € 5.000           da invalidità totale e permanente e/o non-
       o € 10.000. L’importo è definito al momento della              autosufficienti o avessero già in corso accertamenti a
       sottoscrizione del modulo di proposta.                         tale scopo al momento dell’ingresso in assicurazione.
                                                                     Chi al momento della conclusione del Contratto non è
b) Prestazione in caso di perdita di autosufficienza
                                                                      residente o domiciliato in Italia.
   dell’Assicurato (Ramo vita)
                                                                     I casi di perdita permanente dell’autosufficienza e di
   Nel caso di perdita permanente di autosufficienza
                                                                      morte derivanti direttamente, indirettamente dalle
   dell’Assicurato nel compimento degli atti
                                                                      casistiche indicate all’articolo 7 delle Condizioni di
   elementari della vita quotidiana il Contratto
                                                                      Assicurazione.
   prevede la corresponsione al Beneficiario designato
   in polizza di:
  - una prestazione in forma di rendita mensile                           Ci sono limiti di copertura?
       vitalizia posticipata finché l’Assicurato è in vita e
       permanga lo stato di non-autosufficienza.                 Carenza
       L’importo della rendita mensile vitalizia,                La garanzia in caso di perdita di autosufficienza prevista dal
       costante per tutta la durata contrattuale, viene          Contratto non opera:
       definito dal Contraente al momento della                   - per i primi 36 mesi dalla data di decorrenza della
       sottoscrizione del modulo di proposta, sempre                 copertura assicurativa nel caso in cui lo stato di non
       espresso in multipli di €250, e può variare da un             autosufficienza sia causato da malattie neurologiche,
       minimo di € 500 ad un massimo di € 2.500.                     nervose o mentali dovute a causa organica.
                                                                  - per i primi 12 mesi dalla data di decorrenza della
   -      una prestazione in forma di capitale. L’importo            copertura assicurativa nel caso in cui lo stato di non-
          del capitale, corrisposto in un’unica soluzione, è         autosufficienza sia causato da altre malattie non
          definito dal Contraente al momento della                   rientranti tra quelle descritte al precedente comma.
          sottoscrizione del modulo di proposta e può            Esclusivamente per la garanzia prevista in caso di decesso,
          variare da un minimo di € 5.000 ad un massimo          qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 5
          di € 15.000. Tale capitale viene erogato               anni dalla conclusione del Contratto e sia dovuto alla
          esclusivamente in occasione del primo                  sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero
          accertamento di stato di non-autosufficienza.          ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato
                                                                 non sarà pagato.

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Dove vale la copertura?
Non ci sono limiti territoriali.

           Che obblighi ho?
     Devi comunicare alla Società ogni variazione in corso di contratto che riguardi le condizioni di salute dell’Assicurato,
      nonché in base all’attività lavorativa svolta e attività sportiva praticata.

  Documentazione che il Contraente o il Beneficiario sono tenuti a presentare in caso di richiesta di liquidazione della
    prestazione
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
      Certificato di morte dell’Assicurato in originale, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile;
      Certificato medico attestante la causa del decesso;
      Atto di notorietà, redatto da un Notaio o presso un Tribunale, dal quale risulti se il Contraente ha lasciato o meno
         testamento, quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire. In particolare è richiesto:
      In caso di esistenza di testamento l’atto di notorietà dovrà riportare gli estremi di pubblicazione, precisando altresì
         che detto testamento è l’ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari e/o legittimi, la
         loro età e capacità giuridica. Dovrà inoltre essere allegata una copia autenticata del testamento;
      In caso di mancanza di testamento deve essere indicato che il Contraente è deceduto senza lasciare testamento
         specificando quali siano gli eredi legittimi e la loro capacità di agire.
      Fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità dei Beneficiari con firma leggibile;
      Qualora i Beneficiari risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata
         contenente l’autorizzazione, in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci, a riscuotere la somma
         dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego
         della somma stessa;
      Modulo di richiesta liquidazione sinistro, indicando le coordinate bancarie (banca, intestatario e relativo codice
         IBAN e codice BIC) sulle quali effettuare il pagamento
      Dichiarazione in cui risulta il grado di parentela o di relazione tra i Beneficiari ai quali la prestazione è destinata e del
         Contraente.
Denuncia e accertamento dello stato di non-autosufficienza
      Modulo di denuncia del verificarsi dello stato di non-autosufficienza, redatta in forma scritta dall’Assicurato o altre
         persone in sua vece;
      Certificato del medico curante o del medico ospedaliero, che espone lo stato di non-autosufficienza dell’Assicurato,
         indicante la data della sua sopravvenienza e che precisa l’origine incidentale o patologica dell’affezione o delle
         affezioni, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato; qualora l’incapacità a
         svolgere gli atti elementari della vita quotidiana sia dovuta a deficit cognitivo, è necessario che lo stato di non-
         autosufficienza sia comprovato da un neurologo e/o gerontologo attraverso test neuropsicologici standard quali il
         Mini Mental State Examination (Folstein M.M.S.E.).
      In caso di difficoltà di accertamento dello stato di non-autosufficienza, la Società potrà richiedere, se ritenuti
         necessari ai fini della valutazione dello stato di non-autosufficienza, ulteriori accertamenti medici e tutta la
         documentazione sanitaria a disposizione dell’Assicurato.
      Ogni anno l’Assicurato dovrà inoltre inviare alla Società un documento che ne attesti l’esistenza in vita.

           Quando e come devo pagare?
-      È previsto un premio annuo di importo costante definito alla sottoscrizione della proposta:
         - vita natural durante e comunque non oltre la denuncia dello stato di non-autosufficienza o la data di decesso
             dell’Assicurato per le prestazioni in caso di perdita di autosufficienza dell’Assicurato;
         - fino al raggiungimento dell’80° anno di età e comunque non oltre la denuncia dello stato di non-autosufficienza o
             la data di decesso dell’Assicurato per la prestazione in caso di decesso dell’Assicurato.
-      Il premio annuo è determinato in base:
         - all’importo della rendita vitalizia mensile prescelto;
         - all’importo del capitale assicurato in caso di non-autosufficienza prescelto;
         - all’importo del capitale assicurato in caso di decesso prescelto;
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-   all’età dell’Assicurato al momento della sottoscrizione, alle sue condizioni di salute, nonché in base all’attività
          lavorativa svolta e attività sportiva praticata.
-     Trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza del Contratto, la Società si riserva la possibilità di modificare le
      condizioni tariffarie in corso di Contratto, qualora variassero le basi tecniche utilizzate per la determinazione
      dei premi.
-     Il premio annuo su sua richiesta può essere suddiviso in rate mensili, trimestrali o semestrali. In tal caso verranno
      applicati i seguenti costi di frazionamento:
                                         Rateazione del premio   Costi di frazionamento
                                                  annuo
                                                 Annuale                      -
                                               Semestrale                  1,50%
                                               Trimestrale                 2,50%
                                                 Mensile                   4,00%
      In caso di frazionamento mensile al momento della sottoscrizione dovranno comunque essere versate le prime tre rate
      mensili di premio.
-     Il premio iniziale e le rate di premio successive, da corrispondere alle scadenze concordate, devono essere pagati
      esclusivamente tramite Mandato per Addebito diretto SEPA - D.D., la cui autorizzazione viene rilasciata al momento
      della sottoscrizione della Proposta.
      Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della rata non
      pagata, determina la sospensione della garanzia assicurativa per un periodo massimo di 12 mesi. Se entro
      tale periodo, non riprendi il pagamento il Contratto si intenderà estinto ed i premi acquisiti dalla Società.
      Qualora siano state versate almeno otto annualità di premio, l’interruzione del pagamento dei premi determina
      comunque il riconoscimento da parte della Società di una prestazione ridotta.

          Quando comincia la copertura e quando finisce?
   Il Contratto è a vita intera ed ha una durata pari all’intervallo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza ed il
    verificarsi di uno dei seguenti eventi: recesso del Contratto o decesso dell’Assicurato.
   Gli effetti del Contratto decorrono dalle ore 24 del giorno in cui la Società incassa il Premio iniziale (data di decorrenza),
    fatti salvi i periodi di carenza contrattualmente previsti.

          Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca
Il Contraente può revocare la Proposta fino alla data di Conclusione del Contratto. Per l’esercizio del diritto di Revoca, il
Contraente deve inviare una lettera raccomandata anticipata via fax alla Società, contenente il proprio nome e
cognome/ragione sociale, il numero della Proposta e le coordinate bancarie a sé intestate (numero di IBAN e codice
BIC/SWIFT) da utilizzarsi ai fini del Rimborso del Premio iniziale eventualmente versato.
Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di revoca la Società è tenuta a rimborsare il premio corrisposto.
Recesso
Il Contraente può, altresì, recedere dal Contratto entro trenta giorni dal momento della sua conclusione, inviando una lettera
raccomandata anticipata via fax alla Società, corredata della documentazione necessaria. Entro 30 giorni dalla data di
ricezione della comunicazione di recesso della comunicazione, la Società provvede a rimborsarti una somma pari al Premio
corrisposto al netto delle spese fisse di emissione.

Nel caso in cui avvenga un’interruzione di pagamento prima che siano state corrisposte otto annualità il Contratto
è risolto ed i premi versati restano acquisiti dalla Società, pertanto il Contraente perde tutto quanto versato fino a
quel momento.

          Sono previsti riscatti o riduzioni? ☑SÌ □ NO
   Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione del Contratto
    Entro il termine di 6 mesi dalla data di scadenza della prima rata di premio non pagata il Contraente può riattivare il
    Contratto semplicemente pagando le rate arretrate aumentate degli interessi legali.
    Entro il termine di 12 mesi dalla data di scadenza della prima rata di premio non pagata è consentita la riattivazione
                                                        Pagina 3 di 4
sempreché:
    -     il Contraente ne faccia espressa richiesta
    -     la Società accetti la richiesta. La Società può infatti subordinare l’accettazione all’esito di nuovi eventuali
    accertamenti sanitari ritenuti necessari ed eventualmente applicare un nuovo periodo di carenza.
    Per le condizioni economiche, si rinvia alla rubrica “Quali costi devo sostenere” contenuta nel DIP aggiuntivo vita.

   Qualora il pagamento del premio venga interrotto dopo che siano state corrisposte almeno otto annualità, la garanzia
    resta in vigore per una prestazione ridotta rispetto a quella precedentemente pattuita.
    L’ammontare ridotto della rendita in caso di perdita di autosufficienza è calcolato in proporzione al 60% della riserva
    matematica accantonata fino a quel momento, utilizzando le basi tecniche in vigore al momento della maturazione del
    diritto alla prestazione ridotta.
    Il valore di riduzione può risultare inferiore ai premi versati.
    Con la stessa proporzione verrà ridotto anche il capitale previsto all’insorgere dello stato di non-autosufficienza.

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Assicurazione in caso di perdita di autosufficienza nel compimento
                       degli atti della vita quotidiana
        Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai
                                 prodotti d’investimento assicurativi
                                        (DIP aggiuntivo Vita)

     Impresa: Darta Saving Life Assurance dac                                            Prodotto : Darta Long Term Care
     Data di realizzazione: 08/04/2021               Il presente DIP aggiuntivo Vita è l’ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel
documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento
assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del
prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.

  Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

L’impresa di assicurazione – denominata nel seguito “Società” – è:
 - Darta Saving Life Assurance dac, appartenente al gruppo assicurativo che fa capo ad Allianz S.p.A.
 - Sede legale: Maple House – Temple Road – Blackrock – Dublin – Ireland
 - Recapito telefonico: +353 1 242 2300
 - Sito Internet: www.darta.ie
 - E-mail: darta.saving@darta.ie
 - La Società è stata autorizzata dalla Central Bank of Ireland (autorità di vigilanza irlandese) all’esercizio delle assicurazioni il
   23 Marzo 2003, è registrata presso il C.R.O. al n° 365015 e opera in Italia in regime di Libera Prestazione dei Servizi
   numero di iscrizione IVASS II.00409.
Il premio può essere investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio 2020 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto della Società, pari a 56 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 5 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 51 milioni di euro.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito
internet della Società www.darta.ie e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 537.280;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 143.858;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 885.032;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 885.032;
e il valore dell’indice di solvibillità (solvency ratio) della Società, pari a 165%.

Al Contratto si applica la legge italiana.

         Che cosa è assicurato/ Quali sono le prestazioni?
a)     Prestazioni in caso di decesso
       In caso di decesso dell’Assicurato viene corrisposto al Beneficiario designato un capitale pari a € 5.000 o € 10.000.
       L’importo è definito al momento della sottoscrizione del modulo di proposta.
       Tale copertura è operante anche durante il periodo di qualificazione e comunque fino al compimento dell’80° anno di
       età da parte dell’Assicurato.
       Si precisa che nel caso in cui sia stata riconosciuta la prestazione in caso di perdita di autosufficienza dell’Assicurato, il
       Contraente è esonerato dal pagamento dei premi residui relativi alla copertura caso morte (garanzia di esonero
       pagamento premi).
       Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga successivamente al verificarsi della condizione di non-autosufficienza
       dell’Assicurato verrà interrotta l’erogazione della prestazione in forma di rendita da parte della Società.

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Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga successivamente all’interruzione del pagamento dei premi, non verrà
   corrisposta alcuna prestazione caso morte.
b) Prestazioni in caso di invalidità: non previste.
c) Prestazioni in casi di malattia grave/perdita di autosufficienza/inabilità di lunga durata
   Il Contratto prevede la corresponsione al Beneficiario di:
  - una prestazione in forma di rendita mensile vitalizia posticipata finché l’Assicurato è in vita e permanga lo stato di
       non-autosufficienza. L’importo della rendita mensile, costante per tutta la durata contrattuale, viene definito dal
       Contraente al momento della sottoscrizione del modulo di proposta, sempre espresso in multipli di €250, e può
       variare da un minimo di € 500 ad un massimo di € 2.500. Il Contraente ha la facoltà in corso di Contratto di
       incrementare una sola volta la rendita mensile vitalizia in multipli di € 100, previa accettazione della Società e
       consegna dell’idonea documentazione sanitaria (in questo caso verrà nuovamente applicato il periodo di
       carenza all’importo di rendita in eccedenza rispetto a quello precedentemente definito) e fermo restando
       l’importo massimo di rendita mensile pari a € 2.500.
  - una prestazione in forma di capitale. L’importo del capitale, corrisposto in un’unica soluzione, è definito dal
       Contraente al momento della sottoscrizione del modulo di proposta e può variare da un minimo di € 5.000 ad un
       massimo di € 15.000. Tale capitale viene erogato esclusivamente in occasione del primo accertamento di stato di
       non-autosufficienza.
       Nel caso in cui l’Assicurato deceda entro i 90 giorni, non saranno erogate dalla Società le suddette
       prestazioni ma la sola prestazione in caso di decesso (descritta qui di seguito), mentre qualora il decesso
       avvenga successivamente ai 90 giorni ma prima che lo stato di non-autosufficienza sia stato accertato, la Società
       erogherà comunque le prestazioni dovute sopra descritte. L’incapacità a compiere gli atti di vita quotidiana deve
       essere permanente; la rivedibilità dello stato di non-autosufficienza è regolata dall’Articolo 9 delle Condizioni di
       Assicurazione.
d) Prestazioni in caso di vita (in forma di capitale e/o in forma di rendita): rendita prevista in caso di stato di non-
   autosufficienza, così come descritto al precedente punto c).
e) Coperture complementari: non previste.

          Che cosa NON è assicurato?
                    L’età dell’Assicurato, al momento in cui sottoscrive il modulo di proposta non può essere inferiore a 20
  Rischi esclusi
                    anni, né superiore a 70 anni. L’età è calcolata considerando il compleanno più vicino al momento della
                    sottoscrizione.
                    Sono ritenute assicurabili le persone fisiche che rispondano ai requisiti definiti tramite il questionario
                    sulla salute dell’Assicurato, da compilare e sottoscrivere preliminarmente alla conclusione del
                    Contratto.
                    Nel caso in cui l’Assicurato risponda affermativamente ad almeno una delle domande del suddetto
                    questionario o abbia un’età superiore ai 65 anni, la copertura assicurativa potrà essere attivata
                    solamente dopo una specifica valutazione da parte della Società, che si riserva la facoltà di richiedere
                    la presentazione del rapporto di visita medica compilato e firmato a cura del medico curante
                    l’Assicurando ed eventuali ulteriori accertamenti medici.
                    Sono esclusi dalla garanzia i casi di perdita permanente dell’autosufficienza e di morte
                    derivanti direttamente, indirettamente dalle casistiche indicate all’articolo 7 delle Condizioni
                    di Assicurazione.

        Ci sono limiti di copertura?
Carenza
La garanzia in caso di perdita di autosufficienza prevista dal Contratto non opera:
    -     per i primi 36 mesi dalla data di decorrenza della copertura assicurativa nel caso in cui lo stato di non
    autosufficienza sia causato da malattie neurologiche, nervose o mentali dovute a causa organica ( a titolo
    esemplificativo e non esaustivo: Morbo di Parkinson, Morbo di Alzheimer);
    -     per i primi 12 mesi dalla data di decorrenza della copertura assicurativa nel caso in cui lo stato di non-
    autosufficienza sia causato da altre malattie non rientrati tra quelle descritte al precedente comma.
    Qualora la non-autosufficienza dell’Assicurato si verifichi entro il periodo di carenza, l’Assicurato non ha diritto
    alle prestazioni previste in caso di perdita di autosufficienza, ma la Società restituisce al Contraente i premi
    pagati al netto dei costi gravanti sugli stessi.
    Esclusivamente per la garanzia prevista in caso di decesso, e in assenza di esami clinici necessari per l’accertamento
    dell’eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 5
                                                        Pagina 2 di 7
anni dalla conclusione del Contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero
    ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.

        Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
                  Denuncia di sinistro:
                  In qualità di avente diritto dovrai inviare una richiesta di liquidazione sinistro, completa di tutta la
                  documentazione necessaria, utilizzando eventualmente ma non necessariamente il modulo dedicato -
                  incluso nella documentazione contrattuale - predisposto dalla Società - ovvero riportando nella richiesta
                  le informazioni contenute in detto modulo, indicando le coordinate bancarie (banca, intestatario e
                  relativo codice IBAN e codice BIC) sulle quali effettuare il pagamento. La richiesta dovrà essere inviata in
                  originale a:
                  Darta Saving Life Assurance dac
                  Maple House, Temple Road
                  Blackrock
                  Dublin, IRELAND
                  Per maggiori dettagli relativi alla documentazione necessaria da allegare alla richiesta puoi consultare
                  l’articolo 24 delle Condizioni di Assicurazione.
                  Prescrizione:
                  Ai sensi dell’art. 2952 codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci
Cosa fare in caso anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
  di evento?      Si richiama l’attenzione del contraente sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle
                  conseguenze in caso di omessa richiesta di liquidazione entro detti termini, anche avuto riguardo a
                  quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive
                  modificazioni e integrazioni (obbligo di devoluzione delle somme prescritte al Fondo per l’indennizzo
                  dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie).
                  Liquidazione della prestazione:
                    -    Al fine dell’erogazione della prestazione per la perdita dell’autosufficienza (rendita e capitale), la
                         Società si impegna ad accertare lo stato di non-autosufficienza dell’Assicurato entro 180 giorni
                         dalla data di ricezione della denuncia.
                         Una volta accertato e riconosciuto il diritto alla prestazione assicurata, e purché sia decorso il
                         periodo di qualificazione pari a 90 giorni, la Società corrisponde la prestazione in forma di
                         capitale e inizia a corrispondere la rendita mensile assicurata. Trascorsi i 180 giorni la Società
                         corrisponderà all’avente diritto gli interessi legali.
                    -    Al fine dell’erogazione della prestazione in caso di decesso, la Società provvede al pagamento
                         della prestazione ai sensi del Contratto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa
                         richiesta, corredata dalla documentazione indicata all’art. 24 delle Condizioni di Assicurazione.
                  Trascorsi i 30 giorni la Società corrisponderà all’avente diritto gli interessi legali .
                  In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società non avrebbe prestato il
                  suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose,
                  la Società stessa:
                   a) ha diritto, quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave (come omettere l’esistenza di una
                         malattia pregressa):
                         - di impugnare il Contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal
 Dichiarazioni                giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
   inesatte o            -    di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro/evento si verifica prima che sia decorso
    reticenti                 il termine sopra indicato;
                         - di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato
                              l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per il versamento annuale.
                   b)      ha diritto, quando il Contraente non ha agito con dolo o colpa grave:
                         - di recedere dal Contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal
                              giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
                         - di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che
                              sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

         Quando e come devo pagare?
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-   Il premio iniziale e le rate di premio successive, da corrispondere alle scadenze concordate, devono
                  essere pagati esclusivamente tramite Mandato per Addebito diretto SEPA - D.D., la cui
                  autorizzazione viene rilasciata al momento della sottoscrizione della Proposta.
                  Il premio annuo include i costi di acquisizione, gestione e incasso e i costi per l’erogazione della
                  rendita ed è comprensivo id imposta.
                  Trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza del Contratto, la Società si riserva la possibilità di
                  modificare le condizioni tariffarie in corso di Contratto, qualora variassero le basi tecniche
                  utilizzate per la determinazione dei premi. Per maggiori informazioni si rinvia all’Art. 3
                  delle Condizioni di Assicurazione.

  Premio      -   Il premio annuo su sua richiesta può essere suddiviso in rate mensili, trimestrali o semestrali. In tal
                  caso verranno applicati i seguenti costi di frazionamento:
                                           Rateazione del premio       Costi di frazionamento
                                                   annuo
                                                  Annuale                         -
                                                Semestrale                     1,50%
                                                Trimestrale                    2,50%
                                                  Mensile                      4,00%
                  In caso di frazionamento mensile al momento della sottoscrizione dovranno comunque essere
                  versate le prime tre rate mensili di premio.
              Revoca
              Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di revoca la Società è tenuta a rimborsare il
              premio corrisposto.
 Rimborso
              Recesso
              Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso della comunicazione, la Società
              provvede a rimborsarti una somma pari al Premio corrisposto al netto delle spese fisse di emissione.
  Sconti      Non sono previsti sconti di premio.

     Quando comincia la copertura e quando finisce?
              Il Contratto è a vita intera ed ha una durata pari all’intervallo di tempo intercorrente tra la data di
  Durata
              decorrenza ed il verificarsi di uno dei seguenti eventi: recesso del Contratto o decesso dell’Assicurato.
              Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla scadenza
              della rata non pagata, determina la sospensione della garanzia assicurativa per un periodo
              massimo di 12 mesi. Se entro tale periodo, alle condizioni previste dal successivo punto, non
Sospensione   riprendi il pagamento il Contratto si intenderà estinto ed i premi acquisiti dalla Società.
              Qualora siano state versate almeno otto annualità di premio, l’interruzione del pagamento dei premi
              determina comunque il riconoscimento da parte della Società di una prestazione ridotta.

     Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
              Puoi revocare la Proposta fino alla data di Conclusione del Contratto. Per l’esercizio del diritto di Revoca,
              devi inviare una lettera raccomandata A.R., anticipata via fax o e-mail (darta.saving@darta.ie)
              a Darta Saving Life Assurance dac, Maple House – Temple Road – Blackrock – Dublin – Ireland,
              contenente il tuo nome e cognome/ragione sociale, il numero della Proposta e le coordinate bancarie a
  Revoca      te intestate (numero di IBAN e codice BIC/SWIFT) da utilizzarsi ai fini del Rimborso del Premio iniziale
              eventualmente versato.
              Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di Revoca, la Società provvede a restituirti il
              Premio eventualmente pagato.
              Puoi recedere dal Contratto entro trenta giorni dal momento della sua conclusione, inviando una
              lettera raccomandata raccomandata A.R., anticipata via fax o email (darta.saving@darta.ie) a
 Recesso      Darta Saving Life Assurance dac, Maple House – Temple Road – Blackrock – Dublin – Ireland,
              corredata della documentazione necessaria (Articolo 24 delle Condizioni di Assicurazione).
              Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società provvede a rimborsarti una somma
              pari al Premio corrisposto al netto delle spese fisse di emissione.
                                                   Pagina 4 di 7
Nel caso in cui avvenga un’interruzione di pagamento prima che siano state corrisposte otto
  Risoluzione           annualità il Contratto è risolto ed i premi versati restano acquisiti dalla Società, pertanto il
                        Contraente perde tutto quanto versato fino a quel momento.

             Sono previsti riscatti o riduzioni? ☑SÌ □ NO
                             Il presente Contratto non prevede alcun valore di riscatto.
                             Qualora il pagamento del premio venga interrotto dopo che siano state corrisposte
                             almeno otto annualità, la garanzia resta in vigore per una prestazione ridotta rispetto a
                             quella precedentemente pattuita.
                             L’ammontare ridotto della rendita in caso di perdita di autosufficienza è calcolato in proporzione
                             al 60% della riserva matematica accantonata fino a quel momento, utilizzando le basi
                             tecniche in vigore al momento della maturazione del diritto alla prestazione ridotta.
     Valori di riscatto e    Con la stessa proporzione verrà ridotto anche il capitale previsto all’insorgere dello
         riduzione           stato di non-autosufficienza.
                             In caso di variazione delle basi tecniche utilizzate (Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione) la
                             prestazione ridotta verrà adeguata in funzione di tale variazione.
                             Nel caso in cui l’interruzione di pagamento avvenga prima che siano state corrisposte otto
                             annualità il Contratto è risolto ed i premi versati restano acquisiti dalla Società, pertanto il
                             Contraente perde tutto quanto versato fino a quel momento.
                             Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga successivamente all’interruzione del
                             pagamento dei premi, non verrà corrisposta alcuna prestazione caso morte.
                             Per ottenere informazioni sui valori di riscatto e riduzione puoi rivolgerti a:
                                    DARTA Saving Life Assurance dac – OPERATIONS DEPARTMENT
                                    Maple House
        Richiesta di
                                    Temple Road,
       informazioni
                                    Blackrock, Co. Dublin, IRELAND
                                    Numero: +353 1 242 2300
                                    fax 00353-1-2422301

            A chi è rivolto questo prodotto ?
Il prodotto è destinato a chi vuole assicurare se stesso o una terza persona, sempre che abbia un’età superiore ai 20 anni ed
inferiore ai 70 al momento della sottoscrizione e non siano già affetti da malattie invalidanti o non siano autosufficienti, che
ricercano una rendita vitalizia pagabile in caso di perdita di autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana,
una prestazione aggiuntiva al verificarsi della non-autosufficienza e una copertura assicurativa temporanea in caso di morte.

            Quali costi devo sostenere?

       Tabella dei costi gravanti sul premio
        Spese fisse di emissione vengono applicate esclusivamente sul premio iniziale e sono pari a 15,00€ da conteggiare in
        aggiunta al premio iniziale.
        Costi di acquisizione, gestione ed incasso
        I costi di acquisizione, gestione ed incasso sono trattenuti dalla Società, che li detrae direttamente dal premio annuo
        corrisposto e sono rappresentati nella tabella sottostante.
                        Premio annuo         Costi di acquisizione, gestione ed incasso
                      Qualsiasi importo      25,00% di ciascun premio annuo al netto degli eventuali costi di frazionamento

        I costi per eventuali accertamenti sanitari, non quantificabili a priori, non gravano sul premio e sono a carico
        dell’Assicurato cui è rimessa la scelta della struttura sanitaria a cui rivolgersi.

       Tabella sui costi per riscatto
        Il Contratto non prevede il riscatto della prestazione assicurata.
       Tabella sui costi per l’erogazione della rendita
        Le spese di erogazione della rendita sono fissate in misura pari al 3,00% del premio e sono ricomprese nel premio
        annuo stesso.
                                                           Pagina 5 di 7
    Costi per l’esercizio delle opzioni
      Il Contratto non prevede opzioni.

      Costi di intermediazione
      70%. La percentuale rappresenta la quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all’intero flusso
      commissionale relativo al prodotto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

                         Eventuali informazioni, richieste di invio di documentazione riguardanti il rapporto contrattuale o la
                         gestione dei sinistri devono essere inoltrate per iscritto a:
                         DARTA Saving Life Assurance dac – OPERATIONS DEPARTMENT
                         Maple House
                         Temple Road,
      All’impresa        Blackrock, Co. Dublin, IRELAND
     assicuratrice       Tel.: 00353-1-2422300
                         fax 00353-1-2422301
                         e-mail: darta.saving@darta.ie
                         Eventuali presentazioni di reclami devono essere inoltrati per iscritto a COMPLIANCE
                         DEPARTMENT che risponde ai medesimi contatti di cui sopra.
                         La Società provvederà a dare riscontro al reclamante entro 45 giorni.

                         In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21
       All’IVASS         - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione
delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

                         Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della
     Mediazione
                         Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)

     Negoziazione
                         Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.
       assistita
                         Resta salva comunque per l’esponente che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità
                         Giudiziaria.

                         Le eventuali controversie di natura medica sul grado di non-autosufficienza o sulla durata dello
                         stato di non-autosufficienza, possono essere demandate, per iscritto, ad un Collegio di tre medici
                         esperti in gerontologia, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo.
                         Il Collegio medico fisserà la propria sede nel Comune, sede di istituto di medicina legale, più
                         vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
    Altri sistemi
                         In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del
   alternativi di
                         Consiglio dell’Ordine dei medici, competente per territorio dove deve riunirsi il Collegio dei medici.
 risoluzione delle
                         Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato,
   controversie
                         contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.
                         Viene fatto salvo il diritto delle parti di adire le vie giudiziali ordinarie.

                         Gestione delle liti transfrontaliere
                          Nel caso di lite transfrontaliera è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al
                            sistema      estero     competente,    individuabile    accedendo      al   sito    Internet
                            http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm e richiedendo l’attivazione
                            della procedura FIN-NET.

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REGIME FISCALE
                      Le informazioni fornite qui di seguito riassumono il regime fiscale proprio del Contratto, ai sensi
                      della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di pubblicazione del presente set
                      informativo, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che
                      potrebbero avere effetti retroattivi. Sono a carico del Contraente le imposte e tasse presenti e future
                      che per legge colpiscano il Contratto, e non è prevista la corresponsione al Contraente di alcuna
                      somma aggiuntiva volta in qualche modo a compensare eventuali riduzioni dei pagamenti relativi
                      al Contratto.

                      Trattamento fiscale dei premi
                      I premi versati per le assicurazioni sulla vita di puro rischio, intendendosi per tali le assicurazioni
                      aventi ad oggetto esclusivo la copertura del rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore
Trattamento fiscale   al 5% e di non-autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, danno diritto
   applicabile al     annualmente ad una detrazione d’ imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura e nei limiti
     contratto        previsti dall’Art. 15 del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) vigente alla data del
                      versamento. Nel plafond di detraibilità previsto dalla normativa fiscale, rientrano anche i premi
                      versati dal Contraente a fronte di altre assicurazioni sulla vita o assicurazioni contro gli infortuni
                      stipulate prima del 1 gennaio 2001. Qualora soltanto una componente del premio pagato per
                      l’assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione spetta
                      esclusivamente con riferimento a tale componente.

                      Trattamento fiscale delle prestazioni
                      Le somme corrisposte in dipendenza dell’assicurazione di rendita collegata a problemi di non-
                      autosufficienza e in caso di decesso dell’Assicurato sono esenti dall’imposta sul reddito delle
                      persone fisiche (IRPEF) (Art. 34 del D.P.R. n. 601/73 e Art. 6, comma 2, del D.P.R. 917/1986).

   INSERIRE I
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI CIASCUN
ANNO L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA
RELATIVA ALL’ANNO SOLARE PRECEDENTE

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE
RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI
DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE
DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET
DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO
DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL
CONTRATTO MEDESIMO.

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DARTA LONG TERM CARE
    Contratto di assicurazione in forma rendita vitalizia pagabile in caso di perdita di
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a premio annuo costante
    con prestazione aggiuntiva al verificarsi della non-autosufficienza e componente
                             temporanea in caso di morte
                              (Codice Prodotto PUL1S01)

    Il presente Set Informativo, che si compone di
    - DIP Vita
    - DIP aggiuntivo Vita
    - Condizione di Assicurazione
    - Glossario
    - Modulo di proposta,
    deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di Assicurazione.

                                            DARTA SAVING LIFE ASSURANCE DAC
                                               è una società appartenente al
                                                Gruppo ALLIANZ
Data di redazione: aprile 2021
DARTA LONG TERM CARE                                                    Condizioni di Assicurazione

                                   Condizioni di Assicurazione
     Contratto di assicurazione in forma rendita vitalizia pagabile in caso di perdita di
     autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a premio annuo
      costante con prestazione aggiuntiva al verificarsi della non-autosufficienza e
                        componente temporanea in caso di morte

Art. 1   –        Oggetto del Contratto
Art. 2   –        Conclusione del Contratto
Art. 3   –        Premi
Art. 4   –        Clausola di ripensamento
Art. 5   –        Riduzione e risoluzione del Contratto
Art. 6   –        Decorrenza degli effetti del Contratto e durata
Art. 7   –        Limitazioni alle prestazioni assicurate
Art. 8   –        Definizione dello stato di non-autosufficienza
Art. 9   –        Rivedibilità dello stato di non-autosufficienza
Art. 10 –         Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
Art. 11 –         Costi
Art. 12 –         Requisiti soggettivi
Art. 13 –         Pagamenti della Società
Art. 14 –         Cessione, pegno e vincolo
Art. 15 –         Beneficiari e cambio contraenza mortis-causa
Art. 16 –         Collegio medico arbitrale
Art. 17 –         Modifiche contrattuali
Art. 18 –         Legge applicabile e foro competente
Art. 19 –         Non pignorabilità e non sequestrabilità
Art. 20 –         Documenti contrattuali
Art. 21 –         Comunicazioni
Art. 22 –         Distributore autorizzato
Art. 23 –         Tasse ed imposte
Art. 24 –         Documenti richiesti dalla Società
Art. 25 –         Conflitto di interessi

Allegato 1: Informativa Privacy

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Art. 1 – Oggetto del Contratto
 1.1. Darta Long Term Care, a fronte del pagamento di un premio annuo da parte del Contraente, prevede le seguenti
      prestazioni assicurative:
    a) Prestazione in caso di perdita di autosufficienza dell’Assicurato
   - Nel caso di perdita permanente di autosufficienza dell’Assicurato nel compimento degli atti elementari della vita
         quotidiana, come descritta al successivo Art. 8, e fermo restando le esclusioni e la carenza di cui all’Art. 7, il
         Contratto prevede la corresponsione al Beneficiario di:
   - una prestazione in forma di rendita mensile vitalizia posticipata finché l’Assicurato è in vita e permanga lo stato di
         non-autosufficienza. L’importo della rendita mensile, costante per tutta la durata contrattuale, viene definito dal
         Contraente al momento della sottoscrizione del modulo di proposta, sempre espresso in multipli di €250, e può
         variare da un minimo di € 500 ad un massimo di € 2.500. Il Contraente ha la facoltà in corso di Contratto di
         incrementare una sola volta la rendita mensile vitalizia in multipli di € 100, previa accettazione della Società e
         consegna dell’idonea documentazione sanitaria (in questo caso verrà nuovamente applicato il periodo
         di carenza all’importo di rendita in eccedenza rispetto a quello precedentemente definito) e fermo restando
         l’importo massimo di rendita mensile pari a € 2.500.
   - una prestazione in forma di capitale. L’importo del capitale, corrisposto in un’unica soluzione, è definito dal
         Contraente al momento della sottoscrizione del modulo di proposta e può variare da un minimo di € 5.000 ad un
         massimo di € 15.000. Tale capitale viene erogato esclusivamente in occasione del primo accertamento di stato
         di non-autosufficienza.
 1.2. La Società si impegna ad accertare lo stato di non-autosufficienza dell’Assicurato entro 180 giorni dalla data di
       ricezione della denuncia di perdita di autosufficienza.
 1.3. Nel caso in cui la Società entro i 180 giorni utili accertasse la mancanza dei requisiti necessari all’erogazione della
       rendita, il Contraente sarà tenuto al pagamento delle rate di premio in arretrato e relative ai premi scaduti
       successivamente alla denuncia.
 1.4. La prestazione di rendita verrà corrisposta, se perdura lo stato di non-autosufficienza, dopo che siano
       trascorsi 90 giorni (periodo di qualificazione) a partire dalla data di denuncia. Qualora gli accertamenti per
       la verifica dello stato di non-autosufficienza necessitino di più di 90 giorni, all’atto di accertamento verranno
       erogate le eventuali rate di rendita arretrate e non erogate.
 1.5. Una volta accertato e riconosciuto lo stato di non-autosufficienza, e il diritto alla prestazione assicurata, e purché
       sia trascorso il periodo di qualificazione, la Società inizia a corrispondere la rendita mensile. Contestualmente al
       primo versamento di rendita, la Società versa anche la prestazione in forma di capitale.
 1.6. La rendita vitalizia non consente valori di riscatto, è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli
       eredi.
 1.7. Nel caso in cui l’Assicurato deceda entro i 90 giorni, non saranno erogate dalla Società le suddette
       prestazioni ma la sola prestazione in caso di decesso (descritta qui di seguito), mentre qualora il decesso
       avvenga successivamente ai 90 giorni ma prima che lo stato di non-autosufficienza sia stato accertato, la Società
       erogherà comunque le prestazioni dovute sopra descritte.
 1.8. L’incapacità a compiere gli atti di vita quotidiana deve essere permanente; la rivedibilità dello stato di non-
       autosufficienza è regolata dall’Art. 9.
 1.9. Il rischio di non-autosufficienza è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e
       senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, fatto salvo quanto previsto all’Art. 7.
 1.10. Durante il periodo di pagamento della rendita, se l’Assicurato esce dallo stato di non-autosufficienza è tenuto a
       darne comunicazione alla Società entro 60 giorni. Inoltre gli eredi dell’Assicurato dovranno informare la Società del
       decesso dell’Assicurato entro i 30 giorni seguenti la data del decesso. Le eventuali rate di rendita pagate dopo il
       decesso dell’Assicurato o dopo l’uscita dallo stato di non-autosufficienza saranno restituite alla Società. Dal
       momento dell’erogazione della rendita, è richiesto con cadenza annuale il certificato di esistenza in vita
       dell’Assicurato. Qualora la Società non sia stata informata per tempo del decesso dell’Assicurato ed abbia quindi
       proceduto all’erogazione della/e rata/e di rendita, la stessa potrà richiedere la restituzione di quanto
       erroneamente corrisposto maggiorato degli interessi legali.
 1.11. Il caso di perdita di autosufficienza durante il periodo di carenza è regolato dal successivo Art. 7.
    b) Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
   - In caso di decesso dell’Assicurato viene corrisposto al Beneficiario designato un capitale pari a € 5.000 o € 10.000.
       L’importo è definito al momento della sottoscrizione del modulo di proposta.
   - Tale copertura è operante anche durante il periodo di qualificazione e comunque fino al compimento dell’80°
       anno di età da parte dell’Assicurato.
   - Si precisa che nel caso in cui sia stata riconosciuta la prestazione in caso di perdita di autosufficienza
       dell’Assicurato, il Contraente è esonerato dal pagamento dei premi residui relativi alla copertura caso morte.

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  -   Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga successivamente al verificarsi della condizione di non-
      autosufficienza dell’Assicurato, verrà interrotta l’erogazione della prestazione in forma di rendita da parte della
      Società.
  -   Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga successivamente all’interruzione del pagamento dei premi, non verrà
      corrisposta alcuna prestazione caso morte.
  -   Per le cause di esclusione, si rinvia al successivo Art.7.

Art. 2 – Conclusione del Contratto
 2.1. Il Contratto può essere sottoscritto mediante la compilazione e sottoscrizione da parte del Contraente del modulo
      di proposta. La Società valuta la proposta di Contratto ricevuta in originale dal Contraente prima di
      accettarne la conclusione.
 2.2. Il Contratto si intende concluso a Dublino (Irlanda) alla data di addebito diretto SEPA del Premio iniziale
      (momento in cui tale somma è addebitata sul c/c indicato nel modulo di proposta). A conferma della
      Conclusione del Contratto, la Società invierà al Contraente la Lettera di Conferma e la Scheda di polizza.
 2.3. La Società dichiara di operare in Italia in regime di Libera prestazione di servizi e pertanto di essere ammessa a
      vendere contratti di assicurazione sulla vita soltanto a potenziali Contraenti che abbiano la propria residenza ovvero
      il loro domicilio abituale in Italia.
 2.4. La sussistenza del requisito della residenza o del domicilio in Italia al momento della conclusione del Contratto è
      elemento essenziale del Contratto, costituendone elemento di validità. Pertanto, qualora il Contraente non
      abbia i suddetti requisiti al momento della conclusione del Contratto, quest’ultimo dovrà considerarsi nullo,
      invalido e privo di efficacia ab initio.
 2.5. Qualora il Contraente fornisca una falsa dichiarazione in merito alla residenza ovvero al domicilio, sarà ritenuto
      responsabile non solo per aver reso una certificazione non veritiera ma anche per gli eventuali danni cagionati alla
      Società con tale condotta (a mero titolo esemplificativo eventuali sanzioni da parte dell’autorità di vigilanza).
 2.6. Nei casi di cui ai precedenti comma 4 e 5, la Società procederà alla eventuale restituzione delle somme
      corrisposte al netto delle spese fisse di emissione, dei costi di acquisizione, gestione ed incasso e dei costi
      di erogazione della rendita.
 2.7. È fatto salvo il diritto della Società di agire per il recupero del maggior danno sofferto.
 2.8. La copertura assicurativa è in ogni caso subordinata alla compilazione del questionario sanitario dedicato. Nel caso
      in cui le dichiarazioni rese con il questionario non permettano l’emissione del Contratto o nel caso in cui
      l’Assicurando abbia un’età superiore ai 65 anni la copertura assicurativa è subordinata alla presentazione del
      rapporto di visita medica compilato e firmato a cura del medico curante dell’Assicurando.
 2.9. Nel caso in cui la Società non accetti la Proposta, provvederà a restituire al Contraente entro trenta giorni dalla data
      di incasso il Premio iniziale eventualmente versato, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario
      indicato nella Proposta.

Art. 3 – Premi
 3.1 A fronte delle garanzie prestate, il Contraente deve corrispondere un premio annuo di importo costante
     determinato alla sottoscrizione della proposta:
     - vita natural durante e comunque non oltre la denuncia dello stato di non-autosufficienza o la data di decesso
          dell’Assicurato per le prestazioni in caso di perdita di autosufficienza dell’Assicurato;
     - fino al raggiungimento dell’80° anno di età e comunque non oltre la denuncia dello stato di non-
          autosufficienza o la data di decesso dell’Assicurato per la prestazione in caso di decesso dell’Assicurato.
 3.2 Il premio annuo è determinato in base:
     - all’ importo della rendita vitalizia mensile prescelto;
     - all’importo del capitale assicurato in caso di non-autosufficienza prescelto;
     - all’importo del capitale assicurato in caso di decesso prescelto;
     - all’età e condizioni di salute dell’Assicurato, nonché in base all’attività lavorativa svolta e attività sportiva
          praticata al momento della sottoscrizione del modulo di proposta.
 3.3 Il premio annuo su richiesta del contraente può essere suddiviso in rate mensili, trimestrali o semestrali. In tal caso
     verranno applicati i costi di frazionamento come descritto al successivo Art. 11 Tabella B.
 3.4 In caso di frazionamento mensile dovranno comunque essere versate al momento della sottoscrizione le prime tre
     rate mensili di premio.
 3.5 Il premio annuo include i costi di acquisizione, gestione e incasso e i costi per l’erogazione della rendita.
 3.6 Nel momento in cui si verifica lo stato di non-autosufficienza e una volta riconosciuto il diritto alla prestazione da
     parte della Società, il pagamento del premio viene sospeso (garanzia di esonero pagamento premi). Il Contraente

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        potrà quindi sospendere il versamento dei premi solo dopo aver ricevuto idonea comunicazione da parte
        della Società, che rimborserà i premi eventualmente già corrisposti ma non dovuti.
 3.7    In caso di mancato accertamento dello stato di non-autosufficienza, sarà consentito al Contraente di proseguire il
        rapporto contrattuale, dietro corresponsione dei premi arretrati.
 3.8    Il pagamento del premio iniziale e delle rate successive può essere effettuato tramite Mandato per Addebito diretto
        SEPA - D.D., la cui autorizzazione viene rilasciata al momento della sottoscrizione della Proposta.
 3.9    Condizioni di rivedibilità del premio
        3.9.1     Trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza del Contratto, la Società riserva la possibilità di modificare in
                  corso di Contratto la base tecnica e demografica utilizzata per il calcolo del premio.
        3.9.2     In tal caso la Società si impegna a comunicare, almeno 90 giorni prima della scadenza della ricorrenza
                  annuale di Contratto, il nuovo premio da pagare per le annualità assicurative successive.
        3.9.3     Il Contraente può comunque richiedere le basi tecniche con le quali è stato calcolato il nuovo premio.
        3.9.4     Il pagamento del nuovo premio implica l’accettazione della modifica contrattuale.
        3.9.5     Il Contraente che non intenda accettare la modifica dovrà informarne la Società, mediante una
                  comunicazione scritta, almeno 45 giorni prima della ricorrenza annuale di polizza. In tal caso, la
                  prestazione assicurata viene ridotta (come descritto al successivo Art. 5), con effetto dalla stessa
                  ricorrenza annuale, di un importo pari alla differenza tra la prestazione precedentemente
                  pattuita e quella assicurabile con il nuovo premio.
 3.10   Mancato pagamento del premio
        3.10.1 Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della rata
                  non pagata, determina la sospensione della garanzia assicurativa per un periodo massimo di 12
                  mesi.
        3.10.2 Se entro tale periodo, alle condizioni previste dal successivo punto, il Contraente non riprende il
                  pagamento il Contratto si intenderà estinto ed i premi acquisiti dalla Società.
        3.10.3 Qualora siano state versate almeno otto annualità, l’interruzione del pagamento dei premi
                  determina comunque il riconoscimento da parte della Società di una prestazione ridotta, come
                  descritto al successivo Art. 5.
 3.11   Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione del Contratto
        3.11.1 Entro il termine di 6 mesi dalla data di scadenza della prima rata di premio non pagata il Contraente può
                  riattivare il Contratto semplicemente pagando le rate arretrate aumentate degli interessi legali.
        3.11.2 Entro il termine di 12 mesi dalla data di scadenza della prima rata di premio non pagata è consentita la
                  riattivazione sempreché:
                  - il Contraente ne faccia espressa richiesta
                  - la Società accetti la richiesta. La Società può infatti subordinare l’accettazione all’esito di nuovi eventuali
                  accertamenti sanitari ritenuti necessari ed eventualmente applicare un nuovo periodo di carenza.
                  Trascorsi i suddetti termini senza che vi sia stata una richiesta di riattivazione del Contratto, o in caso di
                  mancata accettazione da parte della Società, ove prevista, il Contratto si considera risolto ed i premi pagati
                  rimangono acquisiti dalla Società.
           3.11.3 Qualora siano state versate almeno otto annualità, l’interruzione del pagamento dei premi determina
                  comunque il riconoscimento da parte della Società di una prestazione ridotta, come descritto al
                  successivo Art. 5.

Art.4 – Clausola di ripensamento
 4.1. Il Contraente può revocare la Proposta fino alla data di Conclusione del Contratto. Per l’esercizio del diritto di
      Revoca, il Contraente deve inviare una lettera raccomandata anticipata via fax alla Società, contenente il
      proprio nome e cognome/ragione sociale, il numero della Proposta e le coordinate bancarie a sé intestate
      (numero di IBAN e codice BIC/SWIFT) da utilizzarsi ai fini del Rimborso del Premio iniziale eventualmente
      versato.
 4.2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di Revoca, la Società provvede a restituire al Contraente il
      Premio eventualmente pagato.
 4.3. Il Contraente può, altresì, recedere dal Contratto entro trenta giorni dal momento della sua conclusione, inviando
      una lettera raccomandata anticipata via fax alla Società, corredata della documentazione indicata nell’ Art.
      24. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società provvede a rimborsare al Contraente una
      somma pari al Premio da questi corrisposto al netto delle spese fisse di emissione di cui al successivo Art. 11.
 4.4. Indirizzo per l'inoltro delle richieste di revoca/recesso:

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