CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI "BOCCIODROMI COMUNALI" E "MINIGOLF" - siti nel Comune ...

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CAPITOLATO SPECIALE
  PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
       GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
   “BOCCIODROMI COMUNALI” E “MINIGOLF”
siti nel Comune di Salsomaggiore Terme in Parco
                   Mazzini n. 1

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Sommario
  Art. 1 – Oggetto...................................................................................................................................3
  Art. 2 – Finalità e criteri di gestione.....................................................................................................3
  Art. 3 – Durata.....................................................................................................................................4
  Art. 4 – Valore economico della concessione - Canone.......................................................................4
  Art. 5 – Modalità di gestione degli impianti sportivi............................................................................5
  Art. 6 – Obblighi di manutenzione ordinaria........................................................................................8
  Art. 7 – Manutenzione straordinaria..................................................................................................11
  Art. 8 – Somministrazione di alimenti e bevande..............................................................................11
  Art. 9 – Comunicazioni del Concessionario........................................................................................12
  Art. 10 – Controlli da parte di So.g.i.s. srl...........................................................................................12
  Art. 11 – Tariffe..................................................................................................................................13
  Art. 12 – Personale............................................................................................................................13
  Art. 13 – Responsabilità.....................................................................................................................13
  Art. 14 – Subconcessione e cessione del contratto – Attività appaltabili a terzi................................15
  Art. 15 – Spazi pubblicitari.................................................................................................................15
  Art. 16 – Cauzione definitiva..............................................................................................................15
  Art. 17 – Consegna e riconsegna degli impianti sportivi....................................................................16
  Art. 18 – Migliorie ed interventi.........................................................................................................17
  Art. 19 – Risoluzione delle controversie.............................................................................................17
  Art. 20 – Penalità...............................................................................................................................17
  Art. 21 – Risoluzione e recesso..........................................................................................................18
  Art. 22 – Codice etico.........................................................................................................................20
  Art. 23 – Rischi da interferenza..........................................................................................................20
  Art. 24 – Garanzie ed adempimenti in materia antimafia..................................................................21
  Art. 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari...........................................................................................22
  Art. 26 – Riservatezza........................................................................................................................23
  Art. 27 – Trattamento dei dati personali............................................................................................23
  Art. 28 – Spese...................................................................................................................................25
  Art. 29 – Domicilio.............................................................................................................................25
  Art. 30 – Disposizioni finali................................................................................................................25

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Art. 1 – Oggetto
1. La concessione ha per oggetto la gestione e l’uso dell’impianto sportivo “Bocciodromi comunali”, atto
alla pratica di attività sportive e ludiche e siti in Salsomaggiore Terme, Parco Mazzini n. 1, identificati
nella planimetria allegata sub A al presente capitolato, quale parte integrante e sostanziale dello stesso,
in regola con le norme urbanistiche ed edilizie, attualmente costituito dai seguenti complessi sportivi:
- “Bocciodromo dei Pini”, impianto aperto, superficie circa 6.000 mq, costituito da n. 11 (undici) campi da
gioco bocce, locale bar e sede sociale;
- “Bocciodromo coperto”, impianto coperto, superficie circa 1.300 mq, costituito da n. 4 (quattro) campi
da gioco bocce, spogliatoi, ufficio, sala riunioni, magazzino e locale bar.
La gestione e l’uso dell’impianto sportivo “Bocciodromi comunali” verranno concessi al termine della
presente procedura di gara.
La concessione ha per oggetto, altresì, la gestione e l’uso dell’impianto sportivo “Minigolf” atto alla
pratica di attività sportive e ludiche e sito in Salsomaggiore Terme, Parco Mazzini, costituito da n. 18
(diciotto) piste da gioco minigolf, identificato nella planimetria allegata sub A al presente capitolato,
quale parte integrante e sostanziale dello stesso, in regola con le norme urbanistiche ed edilizie.
La gestione e l’uso dell’impianto sportivo “Minigolf” verranno concessi dopo la scadenza del contratto di
gestione attualmente in vigore o in caso di recesso anticipato.
2. Le opere, i locali e gli spazi esistenti presso gli impianti sportivi, come risultanti dalle riproduzioni
fotografiche allegate sub B al presente capitolato, costituiscono parte del patrimonio del Comune di
Salsomaggiore Terme. Alla scadenza della concessione, ovvero alla perdita di efficacia della stessa per
effetto di revoca o risoluzione, i locali e gli spazi rientreranno nella piena disponibilità della Concedente
in condizioni adeguate al loro ordinario utilizzo e funzionamento. A tal fine verrà redatto un verbale di
consegna delle opere, locali e spazi e dello stato di consistenza degli stessi, oltre a idonea
documentazione fotografica.
3. Le opere, i locali e gli spazi esistenti vengono affidati nello stato di fatto in cui si trovano al momento
del sopralluogo obbligatorio presso gli impianti da parte del Concessionario. La sottoscrizione del verbale
di sopralluogo e del presente capitolato da parte del Concessionario stesso vale quale attestazione di
conoscenza dello stato dei luoghi, delle strutture, degli impianti e di tutti i beni costituenti gli impianti
stessi, anche in relazione alla conservazione ed al quadro manutentivo complessivo.
4. L’affidamento non include debiti e crediti relativi alla precedente gestione anche se scadenti
successivamente alla data di stipula del presente contratto e non prevede alcun trasferimento di merce;
inoltre la parte Concessionaria non subentra in alcun rapporto di lavoro, consulenza e/o collaborazione,
poiché non viene trasferito alcun dipendente e/o collaboratore, così come non subentra a So.g.i.s. srl in
alcun contratto di fornitura di merci e/o servizi.

                                    Art. 2 – Finalità e criteri di gestione
1. L'affidamento persegue finalità sportive, turistiche, sociali e di aggregazione, con particolare riguardo
agli abitanti del Comune di Salsomaggiore Terme, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- garanzia dell’uso pubblico degli impianti e del pluralismo, accessibilità a tariffe predeterminate ed in
conformità alle normative relative alle associazioni sportive dilettantistiche ed ai loro tesserati;
- massima fruibilità degli impianti per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, garantita a tutte le
società ed associazioni sportive che praticano le attività inerenti le peculiarità degli impianti (gioco delle
bocce);
- miglioramento e manutenzione degli impianti e delle strutture ivi presenti;
- ottimale funzionalità dell’utilizzo degli impianti;
- buona conservazione e pulizia degli impianti;
- adeguato controllo sull’utenza nell’utilizzo degli impianti.

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La finalità prioritaria è quella della promozione ed agevolazione dell’attività sportiva del gioco delle
bocce, in particolare:
- l’attività praticata da associazioni e società sportive locali;
- l’attività svolta nei confronti dei minori.
2. I criteri di fondo cui si deve ispirare la gestione sono:
- la ricerca della massima qualità nella conduzione degli impianti sportivi e nell’organizzazione delle
attività, a tutela preminente degli utenti;
- il miglioramento dell’erogazione dei servizi sportivi, finalizzato al rilancio del turismo sportivo e ludico;
- garantire l’uso più aperto, completo ed equo degli impianti, coniugando il massimo della funzionalità
con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenti ed alle diverse caratteristiche
delle attività sportive.

                                                 Art. 3 – Durata
1. La concessione dell’impianto sportivo “Bocciodromi Comunali” avrà la durata di anni 3 (tre), con
decorrenza dalla sottoscrizione del contratto e con possibilità di rinnovo per 3 (tre) anni a discrezione
della Concedente.
Nel caso in cui il Concessionario si impegni ad effettuare interventi di riqualificazione/ammodernamento
dell’impianto sportivo “Bocciodromi comunali” di valore superiore ad € 20.000,00 (ventimila), la durata
del contratto potrà essere prorogata a discrezione della Concedente. L’impegno del Concessionario dovrà
essere accompagnato da idonea documentazione tecnica, attestante anche l’entità del progetto di
ristrutturazione, e da documentazione che dimostri la capacità finanziaria del Concessionario. Nel
relativo contratto di concessione deve essere previsto il periodo di tempo entro il quale le opere devono
essere ultimate. Tutte le migliorie apportate all’immobile concesso verranno acquisite alla proprietà del
Comune di Salsomaggiore Terme al momento del collaudo/dichiarazione di conformità, senza il diritto a
rimborsi o indennizzi di sorta.
La concessione dell’impianto sportivo “Minigolf” decorrerà dal giorno successivo alla scadenza
dell’attuale contratto di gestione, prevista per il 27.04.2022, o alla data del recesso anticipato, ed avrà la
stessa scadenza della concessione dell’impianto sportivo “Bocciodromi Comunali”, da intendersi nel
senso che la concessione avrà scadenza lo stesso giorno per tutti gli impianti sportivi.
2. So.g.i.s. srl si riserva la facoltà di effettuare la consegna del servizio sotto riserva di legge; in tal caso la
concessione decorrerà a tutti gli effetti dalla data del verbale di consegna, che sarà tempestivamente
trasmesso al Concessionario a mezzo PEC.
3. La consegna degli impianti sportivi potrà essere effettuata solo ad avvenuto deposito delle garanzie e
di tutti gli altri documenti richiesti.
4. Al termine del contratto, sia esso naturale od anticipato, il Concessionario non avrà diritto, e quindi
non gli verrà riconosciuto, alcun indennizzo a titolo di avviamento commerciale o di buona uscita.

                          Art. 4 – Valore economico della concessione - Canone
1. Il valore economico presunto della concessione è di € 82.000,00/anno (ottantaduemila), per un valore
comprensivo presunto di € 492.000,00 (quattrocentonovantaduemila) per l’intera durata della
concessione, comprensivo dell’eventuale rinnovo. Il valore è stato determinato sulla media dei ricavi e
dei costi del triennio precedente alla pubblicazione della presente procedura di gara. Tale valore è
meramente indicativo e il Concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa, né verso la concedente né
verso il Comune di Salsomaggiore Terme, in caso il reale valore non corrispondesse a quello indicativo.
2. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Concedente un canone annuale di concessione pari
all’importo offerto in sede di gara. La base d’asta, su cui effettuare offerta a rialzo, è di € 0,00 (zero). Il
rialzo minimo è di € 200,00 (duecento).

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Il pagamento del canone dovrà avvenire in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno di
concessione. Il mancato pagamento del canone entro la scadenza costituirà causa di risoluzione del
contratto.
In caso di chiusura degli impianti sportivi dovuta a causa non imputabile al Concessionario, il canone sarà
riparametrato sul periodo di effettiva apertura, secondo il criterio indicato nel seguito.
Tra le cause non imputabili al Concessionario si annoverano, a titolo di esempio e senza pretesa di
esaustività:
-il divieto temporaneo di apertura degli impianti sportivi disposto con provvedimento legislativo o
regolamentare dell’Autorità, di qualunque tipo e natura;
-il divieto temporaneo di praticare attività sportiva disposto con provvedimento legislativo o
regolamentare dell’Autorità, di qualunque tipo e natura.
La riparametrazione del canone avviene sottraendo dall’importo annuo una cifra pari alla frazione di
chiusura rispetto all’intero periodo di riferimento del canone. A titolo di esempio illustrativo, se durante
il primo anno di concessione avvenisse una chiusura per provvedimento dell’Autorità di un mese, ovvero
un dodicesimo del periodo, dall’importo del canone corrispondente sarebbe sottratto un dodicesimo
della cifra.
3. Non sarà corrisposto nessun indennizzo e/o compenso e/o rimborso al Concessionario da parte di
So.g.i.s. srl o del Comune di Salsomaggiore Terme per l’eventuale valore residuo, al termine della
concessione, di:
- interventi di manutenzione straordinaria assunti volontariamente a proprio carico dal Concessionario
ed autorizzati ai sensi dell’art. 7 del presente capitolato;
- interventi di miglioria strutturale autorizzati ai sensi dell’art. 18 del presente capitolato.
Tali interventi, da eseguirsi a carico del Concessionario che ne sosterrà tutti i relativi oneri, rientreranno
di diritto nel patrimonio del Comune di Salsomaggiore Terme al momento del collaudo/dichiarazione di
conformità.
4. Il Concessionario percepirà tutti gli introiti derivanti dalla gestione degli impianti concessi, ivi
comprese le tariffe di cui al successivo articolo 11, i prezzi per i servizi resi all’utenza, gli introiti derivanti
dall’eventuale attività di somministrazione di cui all’articolo 8 e dall’attività di pubblicità di cui all’articolo
15.

                            Art. 5 – Modalità di gestione degli impianti sportivi
1. L’utilizzo degli impianti sportivi si ispira al principio del libero accesso a favore dei cittadini, dei turisti e
alle società ed associazioni sportive che praticano le attività a cui gli impianti sono destinati.
2. L’uso degli impianti per la pratica degli sport consentiti avverrà sulla base del progetto gestionale
presentato in sede di gara, fermo restando il rispetto dei seguenti obblighi:
- garantire l’apertura dell’impianto “Bocciodromo dei Pini” e del “Bocciodromo coperto”
alternativamente per 12 mesi all’anno, indicativamente 6 mesi l’uno e 6 mesi l’altro;
- garantire l’apertura dell’impianto “Minigolf” almeno dal 01 aprile al 30 settembre di ogni anno di
concessione;
- osservare i seguenti orari minimi di apertura degli impianti: dalle ore 07.00 alle ore 23.30 tutti i giorni
della settimana per l’impianto “Bocciodromo dei Pini” e per l’impianto “Bocciodromo coperto”, dalle ore
09.00 alle ore 24.00 tutti i giorni della settimana per l’impianto “Minigolf;
- garantire, durante il periodo di apertura degli impianti, l’accesso al gioco delle bocce/minigolf a cittadini
e turisti e consentire la partecipazione del pubblico per gare, campionati e manifestazioni sportive sia a
livello locale che nazionale;

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- consentire gratuitamente l’uso degli impianti sportivi concessi per manifestazioni ed eventi organizzati
o patrocinati da So.g.i.s. srl e/o dal Comune di Salsomaggiore Terme. Le date degli eventi/manifestazioni
verranno comunicate al Concessionario con congruo anticipo.
3. Il Concessionario è obbligato ad applicare all’utenza le tariffe secondo quanto previsto al successivo
articolo 11.
4. So.g.i.s. srl ed il Concessionario assumono il reciproco impegno di dare tempestiva ed immediata
informazione di ogni e qualsiasi causa che possa comportare la sospensione o l’interruzione delle attività
programmate.
5. Il Concessionario assume l’impegno di assicurare agli utenti delle varie attività sportive la tempestiva
informazione su eventuali sospensioni od interruzioni, segnalando, di volta in volta, la possibilità di
recuperare in ore diverse le attività non svolte o, in caso di impossibilità di recupero, assumendo
l’obbligo di rimborsare l’utenza.
6. Il Concessionario si obbliga:
- a mantenere visibili negli impianti sportivi le planimetrie con la legenda dei vari ambienti e la loro
denominazione e i relativi percorsi, suddivisi tra pubblico e fruitori dei servizi sportivi. Nei cartelli
principali degli impianti dovranno essere riportati i loghi e la denominazione di So.g.i.s. srl e del Comune
di Salsomaggiore Terme, oltre a quelli del Concessionario;
- ad applicare le tariffe previste nel piano tariffario e a renderle visibili al pubblico;
- a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni del
presente capitolato;
- ad assumere a proprio carico la custodia e la sorveglianza degli impianti sportivi nello stato in cui si
trovano all’atto della consegna. La vigilanza deve essere organizzata in modo da garantire una presenza
costante e continua del personale, con funzioni di referente per gli utenti degli impianti, durante l'orario
di apertura degli stessi. Durante gli orari di chiusura degli impianti, il Concessionario si impegna ad
organizzarsi per evitare l’accesso di persone non autorizzate e quindi a manlevare da qualsiasi
responsabilità So.g.i.s. srl e il Comune di Salsomaggiore Terme. Le spese di custodia e vigilanza degli
impianti, anche durante gli orari di chiusura, sono a carico del Concessionario;
- a garantire la fruibilità di tutti gli impianti secondo le richieste pervenute tutto l’anno, nei periodi e orari
indicati al punto 2 del presente articolo, salvi brevi chiusure, di durata comunque non superiore a 60
minuti, per effettuare le manutenzioni o per altre necessità motivate e previa intesa con So.g.i.s. srl e il
Comune di Salsomaggiore Terme;
- a segnalare immediatamente al Responsabile del Procedimento tutte le circostanze e i fatti che, rilevati
nell’espletamento della concessione, possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
- a tenere indenne So.g.i.s. srl e il Comune di Salsomaggiore Terme da qualunque azione che possa
essere intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall’esecuzione
delle attività oggetto della presente concessione;
- ad assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti, opere, locali e spazi
oggetto della presente concessione, garantendone la sicurezza;
- a garantire la presenza di personale formato ai fini del primo soccorso e dell’attività antincendio, ai
sensi del DM 10/03/1998, e a garantire l’immediata allerta dei servizi di pronto intervento ed assistenza
medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e
comportamentale dei frequentatori degli impianti sportivi, evitando attività che possano arrecare
molestia o danno ad essi ed agli utenti;
- a limitare l’accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità ricettiva, ai
sensi delle vigenti norme in merito alla vigilanza igienico-sanitaria, di sicurezza e prevenzione dagli
infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
- ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità
civile;

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- ad assumere la formale qualifica di datore di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 in relazione all’attività
esercitata;
- a dotarsi a proprie spese e senza oneri per So.g.i.s. srl e/o il Comune di Salsomaggiore Terme, di tutte le
attrezzature, sportive e non, necessarie per la gestione degli impianti sportivi e non ivi presenti alla
consegna;
- assumere a proprio carico le spese per le utenze, ed in particolare per il telefono, per l’energia elettrica,
per il riscaldamento, per la fornitura di acqua, compresi i consumi e le quote fisse e, comunque, tutte le
spese per le utenze necessarie per l’esercizio dell’attività. Per attività si intendono ricomprese anche le
utenze derivanti dal mantenimento dei tappeti erbosi, ad esempio l’acqua per l’innaffio. In nessun caso il
Concessionario potrà opporre eccezioni e/o richiedere il pagamento di oneri e/o spese nel caso in cui i
costi dovessero risultare superiori a quanto ipotizzato e/o preventivato;
- ad assumere a proprio carico le spese relative ai costi per il personale in qualsiasi modo utilizzato;
- ad assumere a proprio carico le spese relative ai costi del materiale di consumo necessario per la
conduzione e per l'amministrazione degli impianti;
- ad assumere a proprio carico gli obblighi previsti da tutte le norme, protocolli, linee guida ed altri
provvedimenti emanati dall’autorità legislativa, regolamentare e sanitaria applicabili all’attività
esercitata. In particolare, il Concessionario si assume tutti gli obblighi di vigilanza sul rispetto delle
prescrizioni di sicurezza, distanziamento sociale ed utilizzo dei dispositivi di protezione da parte del
personale e dell’utenza, nonché di controllo e registrazione degli accessi e permanenze negli impianti
sportivi affidati in concessione. Tutte le spese e gli oneri, anche amministrativi, di dotazione tecnica e di
materiale, discendenti dall’osservanza delle suindicate disposizioni, sono a completo ed esclusivo carico
del Concessionario;
- ad assumere a proprio carico i costi relativi all'omologazione, mantenimento e manutenzione delle
zone adibite alla pratica sportiva, secondo le direttive emanate dalle federazioni sportive di riferimento e
le indicazioni previste dal Regolamento di Federazione applicabile o dal Regolamento degli Impianti;
- a garantire adeguato riscaldamento dell’aria e dell’acqua negli spogliatoi, nei servizi igienici e negli spazi
adibiti ad attività sportiva;
- a realizzare campagne promozionali e di sensibilizzazione al fine di promuovere l’allargamento della
base dei praticanti delle attività sportive, anche in forma non organizzata o singola, e a migliorare la
collaborazione e la partecipazione dell’utenza;
- ad intestare e procedere all’allestimento della pratica del certificato di prevenzione incendi a proprio
nome, qualora risultasse dalle valutazioni tecniche, ed a provvedere al rinnovo periodico;
- a mantenere i locali, i servizi, i vetri nonché i mobili e tutto il materiale destinato all'espletamento della
gestione in stato decoroso e di perfetta pulizia, rispettando le norme in materia di igiene;
- a predisporre la presenza, nelle zone ad uso pubblico degli impianti sportivi, di contenitori atti alla
raccolta differenziata dei rifiuti e al conferimento del contenuto negli appositi punti di raccolta;
- a provvedere alla chiusura quotidiana, al termine dell’orario di apertura, dei locali e di tutti gli accessi
presenti negli impianti sportivi per il raggiungimento degli stessi;
- ad acquisire specifica autorizzazione del Comune di Salsomaggiore Terme, previo nulla osta di So.g.i.s.
srl, per effettuare serate di musica dal vivo o, comunque, manifestazioni, spettacoli ed ogni altro genere
di evento, all’interno degli impianti sportivi.
In tali casi saranno a carico del Concessionario le eventuali spese di allestimento e i costi inerenti alla
sicurezza in genere, la vigilanza, la pulizia ed il ripristino degli ambienti interessati, comprese le aree
esterne, anche verdi. Tali attività dovranno avvenire con frequenza adeguata in ordine alle esigenze degli
impianti sportivi, con particolare attenzione all’igiene, alla sanificazione e pulizia dell’area.
Saranno parimenti a carico del Concessionario la redazione di apposita relazione di impatto acustico,
necessaria per la comunicazione di attività rumorosa al Comune di Salsomaggiore Terme, e la relazione
del tecnico che attesta le condizioni di sicurezza.

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Nei casi previsti dalla legge è obbligo del Concessionario richiedere al SUAP la convocazione della
Commissione Comunale di Vigilanza, sostenendo le spese di istruttoria;
- a comunicare al SUAP, qualora di interesse del Concessionario, la richiesta per utilizzare negli impianti
sportivi musica proveniente da impianto stereo con regolazione del volume in modo da non arrecare
disturbo a terzi e di rispettare orari e valori limite di cui ai regolamenti comunali;
- ad osservare sempre l’assoluto divieto di installare giochi elettronici tipo video-poker o simili e/o di
vendere biglietti della lotteria o simili;
- a provvedere all’apertura ed alla chiusura, a proprio esclusivo onere, del cancello di ingresso a servizio
del parco giochi in adiacenza agli impianti sportivi, secondo gli orari stabiliti dal Comune di
Salsomaggiore Terme e che saranno comunicati al Concessionario.
7. Entro il 30 giugno di ogni anno di concessione, il Concessionario deve inviare a So.g.i.s. srl una
relazione illustrativa della gestione avvenuta nell’anno solare precedente e contenente i prospetti
riassuntivi:
- dell’utilizzazione degli impianti da parte degli utenti;
- delle attività o manifestazioni svolte;
- delle manutenzioni o interventi migliorativi effettuati e della compilazione del registro manutenzioni e
dei controlli periodici antincendio, appositamente redatto;
- dei dipendenti, incaricati, volontari, comunque e a qualsiasi titolo impiegati nella gestione;
- del bilancio della gestione, da cui risultino analiticamente gli introiti delle tariffe.
8. Il Concessionario è tenuto ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo
svolgimento della gestione oggetto della concessione, quantunque non espressamente indicate, e,
comunque, ad eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste dal presente capitolato a carico di
So.g.i.s. srl o del Comune di Salsomaggiore Terme, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di
rimborso, ristoro o indennizzo.
9. Il Concessionario prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l’obbligo di
adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e
degli utenti, contenute nei documenti di valutazione dei rischi (DUVRI), redatto ai sensi del D.Lgs. n.
81/2010 e allegato sub C al presente capitolato, del quale, con l’accettazione della presente concessione,
dichiara di conoscere il contenuto.
10. Ai fini dell’applicazione del D.M. 18/03/96, il Concessionario è titolare degli impianti sportivi oggetto
della concessione ed è tenuto a formulare i piani per il mantenimento delle condizioni di sicurezza.
11. Tutte le spese, imposte tasse e contributi relativi alla gestione degli impianti sportivi e decorrenti
dall’inizio della gestione sono a carico del Concessionario, così come tutti i crediti e i debiti per rapporti
sorti nel corso della concessione, sono rispettivamente a vantaggio e carico del Concessionario.
So.g.i.s. srl resterà estranea a tutti i rapporti del Concessionario con i fornitori ed i terzi in genere, poiché
tali rapporti saranno da intendersi di esclusiva competenza del Concessionario.
12. Il Concessionario si impegna a svolgere tutte le attività occorrenti affinché possa essere iniziata
l’attività di gestione degli impianti sportivi e vengano ad esso intestate e volturate le utenze, le
autorizzazioni igienico-sanitarie e quant’altro necessario all’esercizio dell’attività stessa.
13. Il Concessionario si impegna ad ottenere e mantenere per tutta la durata del contratto le necessarie
autorizzazioni, licenze, permessi e quant’altro necessario all’esercizio delle attività, a proprio esclusivo
onere e spesa.

                               Art. 6 – Obblighi di manutenzione ordinaria
1. Il Concessionario si impegna a conservare gli impianti sportivi concessi nelle attuali condizioni ed a
gestirli con ogni cura e diligenza, mantenendoli in buono stato di conservazione ed obbligandosi agli
oneri di manutenzione ordinaria a proprio esclusivo onere e spesa. Il Concessionario deve dare libero

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accesso e prestare assistenza ai tecnici che So.g.i.s. srl o il Comune di Salsomaggiore Terme invieranno
per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare senza indugio gli interventi di
manutenzione ordinaria richiesti.
2. Negli oneri di manutenzione ordinaria, da eseguirsi in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed
intralcio al regolare andamento delle attività sportive, vengono ricompresi a titolo esemplificativo e non
esaustivo:
- pulizia di tutti gli impianti sportivi, dei locali principali ed accessori e di tutti gli spazi di pertinenza
almeno una volta al giorno, al fine di mantenere le necessarie condizioni igienico sanitarie. In caso di
manifestazioni o eventi, dovrà essere eseguita almeno una pulizia prima della manifestazione/evento ed
una al termine dello stesso.
La pulizia dovrà essere effettuata mediante rimozione dei rifiuti e foglie, spazzatura ed accurato lavaggio
e disinfezione con soluzione detergente/disinfettante di tutti i pavimenti, degli spogliatoi, dei servizi
igienici, di tutte le apparecchiature igienico-sanitarie e dei rivestimenti, ivi compresa la pulizia di tutte le
suppellettili, e svuotamento dei cestini portarifiuti con sostituzione dei sacchetti. I servizi igienici si
dovranno trovare, all’apertura quotidiana degli impianti sportivi agli utenti, in perfetto stato
manutentivo, di pulizia e sanificazione. Nei periodi e/o orari di maggiore affluenza di pubblico tali
operazioni dovranno essere ripetute più di una volta al giorno, secondo l’affluenza, al fine di garantire
l’igiene dei locali e spazi;
- pulizia di vetri e serramenti e sanificazione delle maniglie, interruttori e pulsantiere almeno
settimanalmente;
- rimozione e raccolta foglie su tutti gli spazi degli impianti almeno una volta alla settimana durante il
periodo autunno/inverno ed in caso di particolari condizioni meteorologiche (temporali, grandinate,
vento, ecc.);
- pulizia semestrale o, comunque, secondo necessità, dei pozzetti delle acque nere e bianche e delle
griglie di raccolta delle acque piovane, con relativo controllo dell'efficienza dell'impianto fognario e degli
scarichi;
- manutenzione costante ed accurata pulizia del fondo dei campi da bocce secondo le necessità;
- sfalcio regolare (mantenimento del tappeto erboso al di sotto dei 4 cm) di tutte le aree a verde in
concessione, con raccolta e smaltimento dell'erba, irrigazione e regolazione delle piante e delle siepi
(interne ed esterne) di pertinenza, mantenendo in piena efficienza l’impianto di irrigazione;
- manutenzione costante del manto erboso in base alle diverse tipologie dello stesso, prevedendo tutte
le lavorazioni necessarie per il perfetto stato di conservazione. A titolo indicativo e non esaustivo:
innaffiatura, concimazione, areazione, semina del manto erboso, ecc.;
- controllo settimanale delle condizioni di tutti gli arredi ed attrezzature ed esecuzione di piccole
riparazioni al fine di mantenerne le normali condizioni d’uso;
- pulizia, regolazione e manutenzione ordinaria di tutti gli impianti di riscaldamento e produzione
dell'acqua calda, con mantenimento delle relative canne fumarie;
- ritocchi alle tinteggiature interne ed esterne ove deteriorate e/o in punti particolarmente esposti;
- tinteggiatura e/o verniciatura anche parziale (ritocchi) di pareti e/o infissi qualora deterioratisi e
verniciature periodiche secondo necessità dei pali in ferro, recinzioni cancelli e di tutte le opere in ferro;
- revisione trimestrale di tutti gli infissi e i serramenti, interni ed esterni;
- riparazioni, secondo necessità, con eventuali demolizioni e riprese addittivate, degli intonaci e dei
rivestimenti murali, con relativa tinteggiatura;
- riparazione e mantenimento delle stuccature, con eventuali sostituzioni parziali secondo necessità, dei
pavimenti e dei rivestimenti in materiale ceramico deteriorati;
- riparazione, con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti, trattamenti protettivi e verniciature,
degli infissi e dei serramenti, delle opere in ferro ed in legno esistenti, secondo necessità;

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- pulizia e manutenzione di gronde e pluviali secondo necessità ed in base alle condizioni atmosferiche,
onde garantirne il perfetto funzionamento;
- sostituzione dei vetri e degli infissi in caso di rotture;
- riparazione o sostituzione delle apparecchiature manomesse, degli arredi rotti e di infissi lesionati;
- pulitura, controllo e riparazione delle canalizzazioni e dei manufatti di scolo delle acque piovane e delle
condotte fognarie secondo necessità;
- riverniciature, sostituzioni e riparazioni per tutti gli eventuali eventi vandalici e di teppismo, da
effettuarsi entro 5 giorni dal loro verificarsi, compresa l'intera area esterna degli impianti sportivi
concessi in gestione;
- provvedimenti contro gli effetti del gelo sugli impianti sportivi e tecnologici e sulle strutture;
- riparazione di tutti gli impianti tecnologici (a titolo esemplificativo: elettrici, idrici, di riscaldamento,
igienico-sanitari), con rinnovo o sostituzione dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere
necessarie ad integrarli e a mantenerli in efficienza, nel rispetto delle normative vigenti durante il
periodo contrattuale;
- tutte le attività e le operazioni necessarie per il mantenimento degli impianti sportivi nelle normali
condizioni d’uso, nonché tutte le operazioni richieste dai competenti organi territoriali di vigilanza e dalle
federazioni sportive;
- trattamento e controllo degli animali infestanti;
- relativamente agli impianti elettrici:
   - sostituzione di lampade, prese, spine o interruttori deterioratesi;
     - verifica dell'efficienza della messa a terra, dei corpi illuminanti e di segnalazione sia visiva che
acustica;
   - controllo, come da normative vigenti, degli impianti di messa a terra con frequenza biennale, da ente
certificatore, con rilascio di apposito certificato da prodursi alla Concedente;
   - riparazione delle apparecchiature manomesse o lesionate dall'uso;
   - controllo periodico delle linee esterne e dei quadri comando e loro mantenimento a norma di legge;
- relativamente agli impianti igienico-sanitari:
      - controllo e verifica dell'efficienza delle docce, turche, lavandini e rubinetterie, nonché pulizia
periodica delle relative condotte con spurghi e disinfezioni accurate;
   - sostituzione di tutte le rubinetterie e suppellettili deteriorate e/o asportate nel corso della gestione e
mantenimento in perfetto stato delle altre;
   - sostituzione di filtri e guarnizioni delle apparecchiature, soffioni o sifoni nelle docce e delle pilette dei
pavimenti degli spogliatoi;
- relativamente all’impianto antincendio:
   - controllo e verifica periodica di funzionamento;
   - manutenzione ordinaria e sostituzione delle parti deteriorate, danneggiate o scadute di tutti i presidi
antincendio (compreso i corpi illuminanti);
  - ricarica degli estintori;
- relativamente alle aree pertinenziali degli impianti sportivi:
   - pulizia di tutte le aree pavimentate e delle aree a verde con regolari potature delle alberature;
    - sgombero della neve da cortili, vialetti di accesso e dai tetti qualora necessario, al fine di garantire
l’agibilità degli impianti.
3. Resta inteso che il Concessionario è tenuto ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria
finalizzati al mantenimento della struttura ancorché non ricompresi nell’elenco di cui sopra. Sono in capo
al Concessionario anche il disbrigo di pratiche autorizzatorie o tecniche necessarie al corretto
funzionamento degli impianti sportivi in concessione.

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4. Gli impianti sportivi dovranno, al termine della Concessione, essere restituiti alla parte concedente in
buono stato di conservazione e ottimale pulizia, dovendo provvedere il Concessionario alla sostituzione
delle componenti in caso di rotture, fatta salva la normale usura.
5. La parte concedente potrà, durante la durata della concessione, ispezionare o far ispezionare dai suoi
incaricati i locali e le aree concessi, per constatare le modalità d’uso o per la verifica dello stato degli
impianti sportivi. Il Concessionario dovrà prestare ogni assistenza e collaborazione richiesta.
6. Il Concessionario non potrà pretendere alcun indennizzo, al termine del contratto, per migliorie e
incrementi. In ogni caso il Concessionario rinuncia espressamente ad ogni pretesa di indennizzo a titolo
di indennità di avviamento.

                                    Art. 7 – Manutenzione straordinaria
1. Le manutenzioni e le riparazioni straordinarie sono a carico di So.g.i.s. srl e/o del Comune di
Salsomaggiore Terme, secondo accordo scritto tra di essi.
2. Nessun indennizzo in favore del Concessionario può essere previsto, a carico del Comune o di So.g.i.s.
srl, per eventuali riduzioni o interruzioni dell’attività derivanti da programmate manutenzioni
straordinarie o interventi in somma urgenza.
3. In parziale deroga alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, gli oneri relativi
all’esecuzione di riparazioni e/o alla sostituzione di componenti degli impianti sportivi qualificabili quali
manutenzioni straordinarie, di importo pari o inferiore a € 500,00 (Euro cinquecento), sono in ogni caso
a completo carico del Concessionario, che comunque deve darne comunicazione a So.g.i.s. srl. Tali
interventi dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione della Concedente, anche nel caso in
cui si intenda utilizzare materiale di tipo e marca identico a quello installato.
4. Sono altresì a completo carico del Concessionario, indipendentemente dal valore, le riparazioni o
sostituzioni di componenti degli impianti sportivi, qualificabili come manutenzioni straordinarie la cui
necessità derivi dalla mancata effettuazione, da parte del Concessionario, degli interventi di
manutenzione ordinaria posti a suo carico o, comunque, da inadempimenti ad esso imputabili, o per la
riparazione di danneggiamenti causati da terzi, compresi gli atti vandalici.
5. Nel caso di intervento di manutenzione straordinaria a carico di So.g.i.s. srl o del Comune di
Salsomaggiore Terme, il Concessionario può assumersene volontariamente l’esecuzione a proprio onere.
In tale caso, l’esecuzione dell’intervento ad onere del Concessionario è subordinata alla preventiva
approvazione da parte di So.g.i.s. srl, che decide a proprio insindacabile giudizio.
6. Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al Responsabile del Procedimento e al
Servizio Patrimonio dell’Amministrazione Comunale la necessità e/o la volontà di procedere ad interventi
di manutenzione straordinaria.

                             Art. 8 – Somministrazione di alimenti e bevande
1. Nel caso in cui il Concessionario volesse fornire all’utenza un servizio di somministrazione di alimenti e
bevande, dovrà munirsi di tutti i titoli occorrenti sia per l’esercizio e la gestione della relativa attività, sia
per l’eventuale modifica dello stato dei luoghi, assumendo a proprio carico ogni spesa relativa
all’approntamento di detto servizio e alle eventuali modifiche strutturali, previa autorizzazione da parte
di So.g.i.s. srl e del Comune di Salsomaggiore Terme. Resta inteso che l'attività di somministrazione è
attività accessoria agli impianti sportivi e che, pertanto, può essere svolta solo ad impianti sportivi aperti
e accessibili all’utenza e, quindi, deve essere sospesa al massimo 60 (sessanta) minuti dopo la chiusura
degli impianti sportivi all’utenza. Considerato che gli impianti non sono provvisti di licenza per pubblico
spettacolo, eventuali attività di ricreazione nelle ore notturne dovranno essere occasionali e
preventivamente autorizzate dal Servizio Sviluppo Economico del Comune di Salsomaggiore Terme, nel
rispetto delle leggi in materia, e previa verifica dell’agibilità degli spazi e del numero di spettatori.

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2. Al termine della concessione, tutti gli approntamenti e modifiche strutturali eseguite a tal fine dal
Concessionario resteranno di proprietà del Comune di Salsomaggiore Terme, senza che il Concessionario
possa rivendicare compensi o indennizzi di sorta.
3. I proventi derivanti dall’attività di somministrazione di cui al presente articolo saranno introitati dal
Concessionario ed a beneficio esclusivo di quest’ultimo.
4. Il Concessionario, prima dell’inizio dell’attività di somministrazione, dovrà definire e comunicare a
So.g.i.s. srl, all’Ufficio Tributi comunale ed al SUAP l’area destinata al servizio di somministrazione di cibo
e bevande con servizio al tavolo. Detta area potrà essere modificata sempre e solo previo il benestare di
So.g.i.s. srl e la comunicazione all’Ufficio Tributi comunale ed al SUAP. Il mancato rispetto del vincolo
sull’area destinata al servizio di somministrazione sarà oggetto di responsabilità penale e, se reiterato,
potrà portare alla risoluzione del contratto per giusta causa.
5. Il Concessionario è tenuto ad attuare e garantire, congiuntamente all’inizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande presso gli impianti sportivi oggetto del contratto, l’osservanza di
tutte le normative vigenti, tra le quali:
- normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- normativa antincendio, provvedendo a definire il piano di evacuazione e ad apporre idonea
cartellonistica;
- normativa concernente l’igiene dei prodotti alimentari;
- norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relative all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli
infortuni sul lavoro, alle norme previdenziali e assistenziali.
6. I prezzi praticati al pubblico per la vendita di cibi e bevande dovranno essere congrui con quelli
mediamente praticati per gli stessi generi negli esercizi pubblici del Comune di Salsomaggiore Terme.

                               Art. 9 – Comunicazioni del Concessionario
1. Il Concessionario deve indirizzare ogni sua comunicazione al Responsabile del Procedimento. Le
comunicazioni dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo PEC.
2. Il Concessionario è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali indicazioni e istruzioni, che siano di
competenza di So.g.i.s. srl o del Comune di Salsomaggiore Terme, di cui abbia bisogno per l’esecuzione
della gestione.
3. Qualora il Responsabile del Procedimento ritardi la consegna di documenti e/o istruzioni dovute,
malgrado la richiesta del Concessionario sia fatta in tempo utile, e questo ritardo comporti in modo
inevitabile la sospensione dell’attività, il Concessionario non sarà ritenuto responsabile di eventuali
ritardi nell’esecuzione dell’intervento, fatta salva la documentata impossibilità di So.g.i.s. srl o del
Comune di Salsomaggiore Terme di produrre il materiale richiesto.
4. Qualunque evento, che possa avere influenza sull’esecuzione della gestione degli impianti, dovrà
essere segnalato al Responsabile del Procedimento nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre
tre giorni dal suo verificarsi.
5. La segnalazione del Concessionario dovrà contenere una relazione completa dei fatti corredata, ove
necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione.

                                Art. 10 – Controlli da parte di So.g.i.s. srl
1. So.g.i.s. srl, nel corso della concessione, potrà effettuare, tramite propri delegati, audit ed ispezioni
senza obbligo di preavviso.
2. Eventuali irregolarità che venissero riscontrate saranno notificate al Concessionario, a cura del
Responsabile del Procedimento, a mezzo PEC.
3. Il controllo delle attività svolte dal Concessionario sarà effettuato sui risultati che saranno valutati
attraverso il monitoraggio dei seguenti parametri fondamentali:

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- rispetto degli standard di disponibilità, imparzialità, cortesia e impegno degli operatori;
- raggiungimento del target di soddisfazione del cliente interno: giudizio a caldo espresso sul momento e
giudizio a freddo su questionari predisposti da So.g.i.s. srl o dal Comune di Salsomaggiore Terme;
- livello di aderenza alle norme di sicurezza;
- rispetto delle prescrizioni previste dal presente capitolato.

                                               Art. 11 – Tariffe
1. Il Concessionario dovrà provvedere alla riscossione delle tariffe d’utenza degli impianti, mantenendole
entro gli importi massimi proposti nel piano tariffario e autorizzate dal Comune di Salsomaggiore Terme.
2. Il Concessionario introiterà i proventi delle tariffe, tenendone adeguata e separata contabilità in
ottemperanza alle norme fiscali vigenti, da esibire in ogni momento su richiesta, anche informale, degli
incaricati del controllo.
3. L’accertamento della riscossione, da parte del Concessionario, di tariffe maggiori rispetto a quelle
comunicate a So.g.i.s. srl e autorizzate dall’Amministrazione Comunale, comporterà l’immediata e
automatica risoluzione della concessione, previa semplice comunicazione tramite posta certificata da
parte della Concedente.
4. Le tariffe potranno essere aggiornate annualmente, a partire dal secondo anno di validità della
concessione, su richiesta del Concessionario da presentare a So.g.i.s. srl e al Comune di Salsomaggiore
Terme, che decidono a proprio insindacabile giudizio, entro il 31 ottobre di ogni anno di concessione, con
applicazione delle tariffe dal 01 gennaio dell’anno successivo.

                                             Art. 12 – Personale
1. Il Concessionario è responsabile della custodia e della costante vigilanza degli impianti sportivi durante
l’apertura al pubblico. Al di fuori degli orari di apertura al pubblico, il Concessionario è tenuto ad
organizzarsi secondo le disposizioni di cui all’art. 5.
2. Il personale dipendente, incaricato, socio volontario o, comunque, impiegato nelle attività oggetto del
presente capitolato da parte del Concessionario, deve tenere un comportamento serio e corretto. Il
personale impiegato deve essere fornito di idonei elementi di riconoscimento.
3. Il Concessionario è tenuto, previa richiesta scritta, a consegnare al Responsabile del Procedimento
l’elenco nominativo del personale impiegato; è tenuto, altresì, comunicare tempestivamente per iscritto
le eventuali variazioni.
4. Il Concessionario dovrà, altresì, individuare il direttore tecnico responsabile del servizio, il quale dovrà
garantire la propria reperibilità, anche telefonica, nei confronti di So.g.i.s. srl e del Comune di
Salsomaggiore Terme.
5. Il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori
professionali in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro, ivi compresi i CCNL di
categoria e gli eventuali contratti integrativi in vigore nell’ambito territoriale di riferimento, di
assicurazione sociale e di prevenzione infortuni.
6. Qualora il Concessionario si avvalga di personale volontario, dovrà stipulare apposita polizza
assicurativa a copertura dei soci che prestano attività di volontariato per RCT, infortuni e malattie
derivanti dall’attività espletata.

                                          Art. 13 – Responsabilità
1. Il Concessionario solleva la parte concedente da ogni e qualsiasi responsabilità diretta od indiretta che
possa derivare alle persone, animali o cose, conseguente e/o comunque connessa allo svolgimento
dell’esercizio dell’attività di gestione degli impianti sportivi concessi, all’interno e all’esterno dei locali e
delle aree che ne fanno parte, anche in termini di vigilanza costante.

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Il Concessionario è tenuto alla costante vigilanza degli utenti che accedono agli impianti sportivi durante
gli orari di apertura. In caso di furti o danni agli impianti dovrà provvedere a proprie spese alla loro
riparazione e/o sostituzione.
In particolare, il Concessionario assume ogni più ampia responsabilità civile e penale in caso di sinistro,
sia al personale addetto all’attività sia a terzi, che possa derivare per fatto proprio o di propri dipendenti
o collaboratori, nonché per ogni danno arrecato a beni pubblici e privati, intendendo la stessa parte
concedente escludere ogni propria responsabilità in merito.
2. Il Concessionario ha l’obbligo di stipulare specifiche polizze assicurative aventi validità non inferiore
alla durata del contratto, con le seguenti caratteristiche:
- polizza di responsabilità civile, a copertura dei danni cagionati dal Concessionario a terzi per qualsiasi
fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica e/o giuridica)
che presti la propria opera per conto dello stesso nell’espletamento delle prestazioni oggetto della
concessione. La polizza dovrà prevedere:
   - un massimale unico RCT/RCO non inferiore ad € 3.000.000,00 (tremilioni) per ciascun sinistro e
comunque per persona. La predetta copertura assicurativa dovrà essere estesa anche alle aree verdi ed
esterne;
  - le seguenti estensioni di garanzia:
         - danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che
partecipino all’attività oggetto di concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la
loro responsabilità personale;
     - danni a cose/enti di terzi da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’assicurato o da lui detenute,
con un massimale non inferiore ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila);
     - responsabilità civile da conduzione ed uso di beni non di proprietà;
       - danni a cose di terzi detenute e/o in consegna o custodia all’assicurato a qualsiasi titolo, con un
massimale non inferiore ad € 30.000,00 (trentamila);
     - danni a cose nell’ambito di esecuzione dei lavori;
     - danni a locali, arredi, impianti, attrezzature e strutture in genere assunte in uso da terzi;
     - rischio per l’attività di vigilanza dei locali ed aree a carico del Concessionario;
      - qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta, la
differenza resterà ad intero ed esclusivo carico del Concessionario. Eventuali scoperti o franchigie non
potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico del Comune di Salsomaggiore Terme, di
So.g.i.s. srl e/o del danneggiato;
- polizza a copertura dei danni materiali e diretti per incendio ed eventi complementari (rischio locativo,
atti vandalici, eventi naturali, danni da acqua, fenomeno elettrico, esplosione, furto, ecc.) ivi inclusi i
danni da furto e quelli ad infissi conseguenti al furto tentato o consumato, dei beni mobili strumentali
all’attività di gestione (oggetto del verbale di consegna). La polizza dovrà assicurare le seguenti somme e
partite:
     - copertura del rischio locativo dei fabbricati, compreso il contenuto per un massimale minimo di €
500.000,00 (cinquecentomila);
      - la polizza per il rischio da incendio deve coprire tutto il contenuto dei fabbricati, compresi arredi,
attrezzature, macchinari, impianti, apparati elettrici ed elettronici, nonché il ricorso terzi da incendio, per
un massimale minimo di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila), e le spese di demolizione e
sgombero, per un massimale di € 30.000,00 (trentamila);
      - la polizza per il rischio da furto deve coprire il contenuto, per massimale minimo di € 40.000,00
(quarantamila), ed i guasti cagionati dai ladri, per un massimale non inferiore al 20% (venti percento)
della somma da assicurare.
3. In alternativa alla stipulazione delle polizze di cui al punto precedente, il Concessionario potrà
dimostrare l’esistenza di una polizza o più polizze già attivate, aventi le medesime caratteristiche indicate

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per quella specifica. In tal caso, il Concessionario dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale sia
espressamente previsto che la polizza in questione copre anche i rischi derivanti dalla concessione di cui
al presente capitolato.
4. Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di
legge, dovrà essere consegnata al Responsabile del Procedimento, entro 10 giorni dal ricevimento della
comunicazione d’aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.
Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il
permanere della validità nel corso della durata della concessione.
5. Il Concessionario dovrà dimostrare di aver pagato il premio annuale e dovrà fornire agli uffici
amministrativi di So.g.i.s. srl copia della quietanza di pagamento del premio.
6. Il mancato deposito della quietanza di pagamento del premio, entro 15 giorni lavorativi dalla scadenza
indicata nella polizza, comporta l’immediata sospensione di tutte le attività presso gli impianti, fino al
ripristino delle coperture assicurative previste dal presente articolo e con facoltà della concedente di
risolvere il contratto.

            Art. 14 – Subconcessione e cessione del contratto – Attività appaltabili a terzi
1. Per tutta la durata della Concessione sono vietati al Concessionario la subconcessione e la cessione,
anche parziale, del contratto concluso con So.g.i.s. srl, a pena di nullità.
2. Sono appaltabili a terzi le attività non rientranti nell’oggetto della concessione di gestione degli
impianti sportivi, previa autorizzazione di So.g.i.s. srl. Tra le attività appaltabili a terzi rientrano, a titolo
d’esempio, le attività manutentive, di pulizia, di vigilanza, di somministrazione di alimenti e bevande.

                                         Art. 15 – Spazi pubblicitari
1. All’interno degli impianti oggetto della concessione è consentita l’effettuazione di pubblicità
commerciale, attraverso l’esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari, con osservanza delle
autorizzazioni e procedure richieste dalla legge e dai regolamenti comunali e, comunque, previo
pagamento delle relative imposte.
2. La pubblicità deve essere rispettosa del decoro degli impianti e deve tenere conto della tipologia di
pubblico e di utenza.
3. La dislocazione dei mezzi diffusivi dei messaggi pubblicitari deve essere preventivamente autorizzata
da So.g.i.s. srl, che può concedere o negare l’autorizzazione a proprio insindacabile giudizio.
4. Il Concessionario deve effettuare richiesta scritta con indicazione del numero e tipologia dei mezzi
diffusivi che intende esporre, del periodo di tempo di esposizione e la riproduzione delle immagini e
scritte che compaiono sui mezzi diffusivi.
5. Nel caso So.g.i.s. srl conceda l’autorizzazione, il Concessionario deve attenersi alle disposizioni in essa
contenute e deve provvedere alla collocazione dei mezzi pubblici a proprio onere e spesa.
6. In caso di inadempimento, So.g.i.s. srl ordinerà l’immediata e completa rimozione dei mezzi diffusivi
dislocati in violazione delle disposizioni contenute nell’autorizzazione, ad onere e spesa esclusivi del
Concessionario.
7. I proventi derivanti dalle attività pubblicitarie di cui al presente articolo saranno introitati dal
Concessionario e ad esclusivo beneficio di quest’ultimo.

                                        Art. 16 – Cauzione definitiva
1. Il Concessionario dovrà costituire, nelle forme di legge e prima della sottoscrizione del contratto, una
cauzione definitiva pari a € 50.000,00 (cinquantamila) a garanzia dell'adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto, nessuna esclusa, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La
cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

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