Consiglio Nazionale dei Geologi - 28 febbraio 2018
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Costruzioni, a febbraio cresce la fiducia delle imprese (anche se il futuro resta incerto) 28 febbraio 2018 - M.Fr. PDFIl comunicato dell'Istat L'indice passa da 129,2 di gennaio a 132 di febbraio. Migliorano le attese sull'occupazione ma le prospettive per l'attività restano incerte Piccolo balzo in avanti a febbraio per l'indice che misura la fiducia delle imprese di costruzione. Lo rileva l'Istat spiegando che nel secondo mese dell'anno «l'indice del clima di fiducia delle imprese di costruzione aumenta per il secondo mese consecutivo passando da 129,2 a 132,0: l'indice mantiene un trend positivo collocandosi sul livello dello scorso novembre; tra le componenti dell'indicatore, migliorano decisamente le attese sull'occupazione presso l'azienda il cui saldo torna positivo per la prima volta dal 2007». Invece, «i giudizi sugli ordini e/o piani di costruzione sono in peggioramento per il terzo mese consecutivo segnalando il persistere dell'incertezza nella ripresa della domanda nel settore». «A livello di comparto - aggiunge l'Istat - il clima migliora in tutte e tre le disaggregazioni rilevate: nella costruzione di edifici passa da 120,0 a 120,2, nell'ingegneria civile sale da 111,0 a 114,2 e nei lavori di costruzione specializzati aumenta da 138,5 a 142,4. Guardando alle componenti dei climi di fiducia, si segnala un diffuso miglioramento delle attese sull'occupazione il cui saldo torna positivo per la prima volta dal 2007 nei lavori di costruzione specializzati; invece, i giudizi sugli ordini emergono in miglioramento solo nell'ingegneria civile». © RIPRODUZIONE RISERVATA
Permesso di costruire/1. Falso innocuo se il titolare dichiara un inizio lavori diverso da quello reale 28 febbraio 2018 - Pietro Verna PDFIl testo della sentenza Secondo la Cassazione si tratta di dichiarazione senza alcuna valenza probatoria privilegiata Commette un falso innocuo e non il delitto di falsità ideologica in atto pubblico il titolare del permesso di costruire che comunica una data di inizio lavori diversa da quella effettiva, in quanto tale dichiarazione non è destinata a provare la verità dei fatti in essa attestati. Trattasi, infatti, di dichiarazione senza alcuna valenza probatoria privilegiata ed il cui contenuto può essere oggetto di verifica sulla effettiva situazione di fatto volta a controllare la corrispondenza dei lavori realizzati con quelli autorizzati, nonché il completamento dell' intervento edilizio alla scadenza del termine indicato nel permesso di costruire (Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 15 gennaio 2018, n. 1456). Con l'enunciazione di questo principio di diritto, il Supremo Collegio ha accolto il ricorso proposto contro la pronuncia con la quale la Corte di appello di Firenze aveva condannato per il reato di cui all'articolo 483 del codice penale i titolari di un permesso di costruire (rilasciato il 5 luglio 2011) perché nella comunicazione di inizio lavori avevano segnalato che gli stessi erano iniziati il 22 luglio 2011, mentre l'inizio effettivo era avvenuto il 21 luglio 2011, giorno in cui i tecnici del Comune avevano ispezionato il cantiere. La pronuncia della Cassazione Gli imputati avevano motivato il ricorso sostenendo che la comunicazione in narrativa non era destinata ad essere incorporata in alcun atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale e che, in ogni caso, nel caso di specie si trattava di un falso innocuo, inidoneo ad ingannare la fede pubblica. Tesi che i giudici di Piazza Cavour hanno condiviso alla luce dell' indirizzo giurisprudenziale secondo cui il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico sussiste soltanto nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, collegando in tal modo l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero (Cassazione, Sezioni unite, sentenza 15 dicembre 1999 n. 28). Cosicché il delitto in questione si configura qualora un concorrente a una gara d'appalto dichiari falsamente di possedere i requisiti richiesti (Cassazione, Sezione V, sentenza 18 novembre 2014, n. 47601 ) ovvero nell'ipotesi in cui un privato attesti infedelmente l'avvenuto completamento di un intervento entro i termini utili per il rilascio del titolo edilizio in sanatoria (Cassazione, Sezione, 2 novembre 2012, n. 42524); mentre è escluso nel caso di falsa dichiarazione di ultimazione di lavori, in quanto «dichiarazione non destinata a confluire in un atto pubblico e, quindi, a provare la verità dei fatti in essa attestati» (Cassazione, Sezione V, sentenza 13 febbraio 2006, n. 19361). Di qui il dictum della pronuncia in narrativa, secondo cui le comunicazioni di inizio e fine lavori hanno lo scopo di agevolare l'accertamento dell'avvio e del completamento dell'intervento edilizio nei termini stabiliti dall'articolo 15 del Testo unico dell'edilizia («nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori») e di consentire agli organi deputati al controllo una tempestiva verifica sull'attività posta in essere. Il che implica che tali dichiarazioni «non rappresentano una formalità amministrativa, bensì un adempimento strettamente connesso ai contenuti ed alle finalità del permesso di costruire ed agli obblighi di vigilanza imposti dall'articolo 27 e seguenti del Testo Unico dell'edilizia» ( in senso conforme Cassazione, Sezione III, sentenza 9 aprile 2013, n. 19110). Motivo per il quale la comunicazione non veritiera resa dagli imputati nel caso di specie è un falso innocuo, fermo restando che «l'amministrazione era ben a conoscenza della effettiva data di inizio dei lavori». © RIPRODUZIONE RISERVATA
Permesso di costruire/2. Dal Tar Catanzaro via libera al silenzio assenso 28 febbraio 2018 - Guglielmo Saporito Il tribunale regionale illustra con una sentenza le modalità di formazione del titolo abilitativo tacito Si attua finalmente il silenzio assenso anche per i permessi di costruire. Lo conferma il Tar di Catanzaro nella sentenza n. 491/2018. In questi stessi giorni diventa più agevole l’edilizia libera: è infatti in corso la pubblicazione in Gazzetta ufficiale di un dettagliato elenco di opere che non necessitano di autorizzazione. Per gli interventi di maggior peso, su aree libere o con demolizioni integrali senza piani di dettaglio, il permesso edilizio è però necessario. Di qui l’importanza del permesso, anche se formatosi tramite silenzio. La norma di riferimento è l’articolo 20 del Dpr n. 380/2001: si prevedono, partendo dal deposito della richiesta, 60 giorni per acquisire pareri e valutare la conformità del progetto alla normativa vigente, con proposta di provvedimento o suggerimento di lievi modifiche. Il termine può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Se non sono chiesti documenti integrativi, il provvedimento finale è adottato dal dirigente entro 30 giorni. Il primo ed il secondo termine (60 e 30 giorni) si raddoppiano nei Comuni con più di 100mila abitanti o per progetti particolarmente complessi. Di conseguenza, una volta decorso inutilmente il termine per la definizione del procedimento di rilascio del permesso di costruire, pari a 90 o 180 giorni (ossia 60 giorni per la conclusione dell’istruttoria + 30 per la determinazione finale), si forma il titolo abilitativo tacito. Una volta maturato il silenzio assenso, l’amministrazione non può più impedire l’attività edilizia: qualora emergano circostanze non valutate, il Comune dovrà prima procedere all’annullamento del provvedimento formatosi in modo silenzioso. Ad esempio, se il vicino protesta con il Comune con validi argomenti, il Comune stesso può agire in autotutela, se sussistono motivi di interesse generale (Tar Napoli 2972/2014; Tar Catania 572/2005). Ma, in autotutela, il Comune non può limitarsi a emanare una diffida che sospenda i lavori, bensì deve percorrere in senso inverso tutto il procedimento che ha condotto al rilascio del permesso di costruire. In particolare, seguendo l’articolo 21 nonies della legge 241/1990, entro un termine ragionevole (comunque non superiore a 18 mesi), il permesso di costruire illegittimo può essere annullato se sussistono le ragioni di interesse pubblico, comparando gli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Solo se il permesso di costruire è stato ottenuto sulla base di false rappresentazioni di fatti o di dichiarazioni non vere, il termine per annullare il permesso di costruire si prolunga oltre i 18 mesi. © RIPRODUZIONE RISERVATA
Analisi delle nuove #NTC2018: ecco la registrazione di tutti gli interventi del Convegno di NAPOLI Redazione INGENIO 28/02/2018 Pubblichiamo i video di tutti gli interventi del convegno "LE NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2018: PRINCIPI, NOVITA', APPLICAZIONI" organizzato a Napoli dall'Ordine degli Ingegneri il 19 febbraio 2018 in collaborazione con INGENIO. Il seminario è stato interamente ripreso, e sul canale youtube di Ingenio è possibile vedere le due parti integrali. Per semplificare l'utilizzo dei video riportiamo di seguito anche il minutaggio di inizio di ogni intervento (all'inizio di ogni parte c'è una parte senza contenuti perchè il video è stato registrato in diretta) Analisi delle nuove NTC 2018: la prima parte del Convegno di NAPOLI dal 28'' Prof. Ing. Edoardo Cosenza, Presidente Ordine degli dal Ingegneri della Provincia di Napoli dal 5' 03'' Dott. Ing. Andrea Dari, Direttore Responsabile Ingenio dal 14' 00'' Principi di progettazione e nuove costruzioni in cemento armato Prof. Ing. Edoardo Cosenza, Università degli Studi di Napoli Federico II da 1° 08' 00'' Le nuove costruzioni in acciaio e composte acciaio-calcestruzzo Prof. Ing. Marisa Pecce, Università degli Studi del Sannio 2° 13' 00'' Le azioni ed il rischio sismico delle costruzioni progettate secondo le NTC Prof. Ing. Iunio Iervolino, Università degli Studi di Napoli Federico II Link alla prima parte del Convegno "LE NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2018: PRINCIPI, NOVITA', APPLICAZIONI", organizzato dall’Ordine degli INGEGNERI DI NAPOLI Analisi delle nuove NTC 2018: la seconda parte del Convegno di NAPOLI Ecco la sequenza degli interventi con l'indicazione del Timing di partenza di ogni relazione: dal 5' 20'' Edifici esistenti, principi e metodi di valutazione Prof. Ing. Andrea Prota, Università degli Studi di Napoli Federico II da 1° 01' 00'' Edifici esistenti, danni post sisma e tecniche di intervento con particolare riferimento agli edifici in c.a. Prof. Ing. Marco Di Ludovico, Università degli Studi di Napoli Federico II da 1° 51' 00'' Modellazione, analisi e verifica di costruzioni esistenti in muratura Prof. Ing. Sergio Lagomarsino, Università degli Studi di Genova da 2° 44' 00'' La Geotecnica nelle NTC Prof. Ing. Stefano Aversa, Università degli Studi Parthenope di Napoli Link alla seconda parte del Convegno "LE NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2018: PRINCIPI, NOVITA', APPLICAZIONI", organizzato dall’Ordine degli INGEGNERI DI NAPOLI Per chi non le avesse ancora scaricate in allegato le Norme Tecniche delle Costruzioni in formato PDF Allegato
Dichiarazione fasulla di inizio lavori: è falso innocuo Matteo Peppucci - INGENIO 28/02/2018 Permesso di costruire: per la Cassazione è falso innocuo se il titolare dichiara un inizio lavori diverso da quello reale Il titolare del permesso di costruire che comunica una data di inizio lavori diversa da quella effettiva commette un falso innocuo e non il delitto di falsità ideologica in atto pubblico. L'importante principio è stato emesso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 1456/2018 dello scorso 15 gennaio (disponibile nel file allegato): secondo gli ermellini, tale dichiarazione non è infatti destinata a provare la verità dei fatti in essa attestati, perché si tratta di dichiarazione senza alcuna valenza probatoria privilegiata ed il cui contenuto può essere oggetto di verifica sulla effettiva situazione di fatto volta a controllare la corrispondenza dei lavori realizzati con quelli autorizzati, nonché il completamento dell'intervento edilizio alla scadenza del termine indicato nel permesso di costruire. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso contro la pronuncia con la quale la Corte di appello di Firenze aveva condannato per il reato di cui all'articolo 483 del codice penale i titolari di un permesso di costruire (rilasciato il 5 luglio 2011) perché nella comunicazione di inizio lavori avevano segnalato che gli stessi erano iniziati il 22 luglio 2011, mentre l'inizio effettivo era avvenuto il 21 luglio 2011, giorno in cui i tecnici del comune avevano ispezionato il cantiere. Il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, precisa la Cassazione, sussiste soltanto nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, collegando in tal modo l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero. Due esempi classici di falso ideologico punibile penalmente: la dichiarazione falsa sui requisiti in una gara di appalto, oppure la falsa dichiarazione di avvenuto completamento di un intervento entro i termini utili per il rilascio del titolo edilizio in sanatoria. Niente falso ideologico, nel caso di falsa dichiarazione di ultimazione di lavori, in quanto "dichiarazione non destinata a confluire in un atto pubblico e, quindi, a provare la verità dei fatti in essa attestati". Vale lo stesso per l'inizio lavori: di fatto, le due comunicazioni (inizio e fine lavori) hanno 'solamente' lo scopo di agevolare l'accertamento dell'avvio e del completamento dell'intervento edilizio nei termini stabilitidall'art.15 del dpr 380/2001 e di consentire agli organi deputati al controllo una tempestiva verifica sull'attività posta in essere. Per questo, quindi, tali dichiarazioni "non rappresentano una formalità amministrativa, bensì un adempimento strettamente connesso ai contenuti ed alle finalità del permesso di costruire ed agli obblighi di vigilanza imposti dall'articolo 27 e seguenti del Testo Unico dell'edilizia" e rappresentanto un falso innocuo, considerando che la PA era a conoscenza dell'effettiva data di inizio dei lavori.
Ristrutturazioni edilizie: tutto su permessi e professionisti Matteo Peppucci - INGENIO 28/02/2018 Vademecum sulle pratiche burocratiche e i tecnici a cui rivolgersi per le varie ristrutturazioni e i diversi lavori di manutenzione Ogni intervento edilizio è diverso e richiede pratiche burocratiche e competenze professionali specifiche, non sempre facili da individuare, tanto che a volte a 'sbagliarsi' non sono solo i cittadini, ma anche i professionistici o tecnici direttamente coinvolti nei lavori. Vediamo di fare chiarezza. Lavori di manutenzione e attività di edilizia libera Non è richiesta nessuna tipologia di adempimento, ma basta chiamare l'artigiano specializzato nell'attività specifica. Lo stessp docasi anche per semplici ristrutturazioni, le cosidette attività di edilizia libera(rifacimento dei pavimenti, tinteggiatura, infissi, eliminazione di barriere architettoniche). Nelle AEL rientrano anche le opere necessarie a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, e che vengono rimosse entro 90 giorni. In questo caso, però, è richiesta la CIL, comunicazione di inizio lavori, che va inviata al comune utilizzando un modello semplificato pubblicato. Se i lavori interessano gli impianti di raffrescamento/riscaldamento (es. sostituzione caldaia), serve invece il rilascio di uno specifico libretto da parte del manutentore che effettua i lavori. In caso di modifica di un impianto elettrico, idrico, o del gas, bisogna farsi rilasciare dall'impresa che ha effettuato i lavori una dichiarazione di conformità, entro 30 giorni dalla fine dei lavori. CILA La comunicazione di inizio lavori asseverata serve in caso di interventi di manutenzione straordinaria, determinate tipologie di abbattimento di barriere architettoniche, pertinenze minori. Si tratta di tutti i lavori non di edilizia libera che però non richiedono adempimento più complessi come la SCIA (segnalazione certificata inizio attività) o il permesso di costruire. I professionisti tecnici abilitati: chi sono e a cosa servono In ogni caso, è bene sapere che quando c'è una ristrutturazione, è necessario un tecnico abilitato: ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi e forestali, periti agrari e industriali, geologi. In caso di lavori che comportano modifiche alla rendita catastale (unificazione di due appartamenti, ampliamenti di immobili), bisogna effettuare la relativa comunicazione al Catasto, attraverso un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, perito, dottore agronome e forestale). Se, infine, nella ristrutturazione intervengono diverse imprese, bisogna rivolgersi a un coordinatore per la sicurezza nella progettazione, che rilascerà un piano di sicurezza e coordinamento (PSC), e predisporrà tutta la documentazione utile per la prevenzione dei rischi. APE In caso di vendita o affitto di un immobile, oppure per la fruizione di bonus fiscale, è necessario l'attestato di prestazione energetica APE, che indica i consumi energetici: in questo caso, bisogna rivolgersi a un professionista accreditato per la certificazione energetica (in alcune Regioni ci sono elenchi consultabili). Fine lavori In caso di lavori di edilizia libera non bisogna comunicare nulla, in tutti gli altri casi ci vuole almeno una comunicazione di fine lavori.
Voucher Digitalizzazione, discriminati i liberi professionisti 28/02/2018 "Tutti gli interventi di sostegno alle PMI previsti dai piani operativi PON e POR debbano ritenersi estesi ipso iure anche ai liberi professionisti, stante il chiaro tenore letterale dell’abrogata disposizione e di quella che l’ha sostituita”. Ha chiarirlo è un parere pro veritate del prof. Avv. Nicola Colacino richiesto e ottenuto dal Comitato Unitario Professioni (CUP) e dalla Rete Professioni Tecniche(RPT) dopo che lo scorso 19 gennaio 2018 era stata inviata una nota al Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) che aveva evidenziato la "svista" nel non avere incluso i liberi professionisti nella platea di soggetti per l'accesso al c.d. Voucher per la digitalizzazione (leggi news). Ricordiamo che il voucher per la digitalizzazione è quella misura agevolativa indirizzata alle piccole e medie imprese (PMI) per l'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico (leggi news). Come previsto dal decreto direttoriale 24 ottobre 2017, lo sportello per accedere al contributo si è aperto il 30 gennaio e si è chiuso il 9 febbraio (data poi prorogata al 12 gennaio). Tra i requisiti per accedere all'agevolazione, il decreto direttoriale 24 ottobre 2017 è stato richiesto, tra le altre cose, il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese. Condizione che ha escluso gli studi professionali e i liberi professionisti, nonostante la legge di Stabilità per il 2016 (art. 1, comma 821, legge 18 dicembre 2015, n. 28) abbia equiparato i liberi professionisti alle PMI per accedere ai Piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), rientranti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, il Italia esistono ancora agevolazioni dedicate esclusivamente alle piccole e medie imprese che ghettizzano ancora una volta i liberi professionisti. Da qui la richiesta di CUP e RPT di provvedere affinché venisse sanata l’esclusione dei liberi professionisti. Il 29 gennaio successivo il MISE ha risposto ribadendo l’interpretazione della Direzione generale per l’inapplicabilità dell’equiparazione tra PMI e professionisti per l’accesso alla misura in oggetto. A questo punto CUP e RPT hanno rivalutato attentamente la ricostruzione normativa proposta, facendo predisporre un parere pro veritate dal prof. Avv. Nicola Colacino. Il parere conferma come “(..)sin dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2016, il legislatore italiano ha inteso affermare la piena equiparazione tra PMI e liberi professionisti ai fini dell’accesso ai piani operativi sopra richiamati (POR e PON riconducibili alla programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020 ndr), con ciò innovando rispetto alla disciplina legislativa precedente, (…) e ampliando, per l’effetto, la platea dei destinatari degli interventi promossi sui fondi strutturali comunitari destinati alle PMI”. Il parere afferma, inoltre, che: “La rilevata equiparazione porta, quindi, ad affermare che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 821, della legge n. 208/2015, tutti gli interventi di sostegno alle PMI previsti dai piani operativi PON e POR debbano ritenersi estesi ipso iure anche ai liberi professionisti, stante il chiaro tenore letterale dell’abrogata disposizione e di quella che l’ha sostituita”. Il Parere commissionato da CUP e RPT conferma come l’equiparazione dei liberi professionisti alle PMI non possa essere “interpretata” secondo un non meglio precisato “principio di ragionevolezza” che produce effetti di evidente discriminazione tra le due categorie di soggetti, ponendosi con ciò apertamente in contrasto con la chiara volontà del legislatore nazionale ed europeo. L’interpretazione proposta introduce un elemento di discrezionalità che dovrebbe essere estraneo alla funzione meramente attuativa delle disposizioni di legge istituzionalmente propria di tutte le amministrazioni pubbliche. Senza
contare che allo stato attuale tale interpretazione, discrezionale come tutte le interpretazioni, risulta fortemente lesiva di un diritto normativamente sancito dei liberi professionisti. CUP e RPT, pertanto, confidando nel buon senso e nell’attenzione del Ministro Calenda nei confronti di questi temi, hanno reiterato la richiesta di annullamento in autotutela del Decreto direttoriale 24 ottobre 2017, la modifica dei requisiti di accesso alla misura agevolativa ed in particolare l’esclusione per i liberi professionisti dell’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, nonché la riapertura dei termini di presentazione delle domande, riservandosi ogni ulteriore azione al riguardo. A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata
Ristrutturazioni edilizie in proprio: detraibili solo i materiali utilizzati 28/02/2018 Nel caso di ristrutturazioni edilizie realizzate in proprio, il contribuente può fruire della detrazione Irpef del 50% limitatamente alle spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate rispondendo ad un quesito di un contribuente che chiedeva "Ho intenzione di ristrutturare in proprio la mia abitazione. Ho diritto alla detrazione Irpef per recupero edilizio?". L'Agenzia ha chiarito che la detrazione delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, prevista dall’articolo 16-bis del Tuir e prorogata dalla Legge di Stabilità fino al 31 dicembre 2018, spetta anche a chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati. Ricordiamo che la Legge di Stabilità per il 2018 (legge n. 205/2017) ha prorogato di 12 mesi la detrazione Irpef del 50% “standard” sulle ristrutturazioni edilizie, che altrimenti sarebbe tornata al 36% su una spesa massima di 96mila euro, per i lavori indicati dall’articolo 16-bis del Tuir, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Si tratta di: manutenzione ordinaria (solo su parti comuni condominiali); manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da calamità naturali; realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali; eliminazione delle barriere architettoniche; prevenzione di atti illeciti (es. porte blindate, antifurto, ecc.); cablatura e contenimento dell’inquinamento acustico; risparmio energetico; misure antisismiche; bonifica dell’amianto; prevenzione degli infortuni domestici; acquisto di unità in fabbricati interamente ristrutturati da imprese (la detrazione si calcola sul 25% del prezzo). A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata
CNAPPC e UNI: siglato accordo di collaborazione 28/02/2018 Siglato un importante accordo di collaborazione tra il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e l’Uni, Ente Nazionale Italiano di Unificazione. Con questa firma il Consiglio Nazionale diventa socio sostenitore dell’UNI aprendo di fatto una nuova stagione di collaborazione fattiva e operativa tra i due Enti. Obiettivo di fondo quello di rafforzare la mutua collaborazione finalizzata ad accrescere la cultura normativa degli architetti e migliorare le sinergie utili al raggiungimento dei rispettivi scopi istituzionali, dal momento in cui i professionisti sono equiparati alle PMI, ai fini dell’accesso ai finanziamenti comunitari. La normazione tecnica – viene ricordato - è strumento essenziale allo sviluppo delle attività professionali e la sua conoscenza è altrettanto essenziale per il miglioramento e la crescita competitiva delle micro piccole e medie imprese e dei professionisti. Tra i principali elementi dell’accordo la possibilità per gli architetti italiani di partecipare come esperti con diritto di voto o osservatori a 40 Commissioni e gruppi di lavoro, attraverso la nomina di rappresentanti selezionati nel mondo ordinistico. Ampio spazio, nell’accordo, all’impegno a progettare congiuntamente specifiche attività formative, in particolare proprio sui temi della normazione tecnica a beneficio dell’aggiornamento professionale degli architetti con l’utilizzo delle rispettive competenze e strutture. Previsto anche la predisposizione di un calendario di corsi specificatamente definiti in un programma di annuale da realizzare secondo specifiche intese. Già definiti e presentati anche i contenuti dell’accordo straordinario - che sarà siglato a giorni in virtù del ruolo di socio sostenitore dell’ UNI assunto dal Consiglio Nazionale - che permetterà agli architetti italiani, al costo di 50 euro all’anno, di accedere al portale UNI, di visionare e di utilizzare la formula di scarico di tutti i testi integrali delle norme che vi sono contenute. Con tale adempimento si assolverà il rispetto del principio legale del diritto di autore e sarà pertanto possibile utilizzare e richiamare il riferimento normativo UNI in tutti gli elaborati tecnico progettuali. Con questo accordo il Consiglio Nazionale degli Architetti prosegue il percorso di accompagnamento e di facilitazione del lavoro degli architetti italiani sempre più impegnati in una grande opera di innovazione in vista di una sempre più marcata professionalizzazione. © Riproduzione riservata
Ecobonus, in arrivo i nuovi requisiti tecnici per ottenere la detrazione di Paola Mammarella Attesi per il 2 marzo i massimali di costo, le condizioni da rispettare nei lavori di efficientamento energetico e le procedure per i controlli 28/02/2018 – Dovrebbero essere definiti a breve i nuovi requisiti tecnici e i massimali di costo che gli interventi di efficientamento energetico degli edifici devono rispettare per otte e e l’E o o us. La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto una serie di modifiche alle percentuali di detrazione. Per determinare i requisiti tecnici, i massimali di costo per tipologia di intervento e lo svolgimento dei controlli, ha previsto l’e a azio e di u o o più de eti e t o sessa ta giorni dalla sua entrata in vigore. Le norme attuative dovrebbero quindi vedere la luce entro il 2 marzo 2018. Sulla ase dei dati o te uti ei de eti, l’E ea adegue à il po tale e la odulisti a pe la t as issio e dei dati. Ecobonus, come cambiano le detrazioni Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2018 ha abbassato dal 65% al 50% la detrazione per l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a biomassa e caldaie a condensazione con efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (VE) N. 811/2013. SCARICA LA GUIDA ALL'ECOBONUS DI EDILPORTALE Continuano invece ad usufruire del 65% gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti e gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro. SCARICA L’INFOGRAFICA DI EDILPORTALE CON I PRODOTTI BENEFICIARI DEI BONUS T a gli i te ve ti agevolati al % è stato i t odotto l’a uisto e posa i ope a di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. La nuova norma ha lasciato invariata la detrazione del 65% per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. Non sono cambiate neanche le detrazioni per la riqualificazione energetica globale, per gli interventi sulle strutture opache o izzo tali e ve ti ali dell’i volu o e pe l’i stallazio e di pa elli sola i pe la p oduzio e di a ua alda. Ecobonus, i requisiti introdotti dal 2018 In alcuni casi, la Legge di Bilancio 2018 ha già dettato alcune specifiche tecniche. Pe l’a uisto e posa i ope a dei micro-cogeneratori, ha stabilito ad esempio un valore massimo della detrazione (65%) di 100mila euro e che gli interventi devono condurre a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20% ai sensi del DM 4 agosto 2011. Per quanto riguarda le caldaie a biomassa, la legge prevede un valore massimo della detrazione (50%) di 30mila euro.
I nuovi decreti potrebbero però prevedere ulteriori condizioni. No dov e e o a ia e i e uisiti pe otte e e l’E o o us pe gli i te ve ti he o ha o su ito odifi he o ative. Ecobonus, i requisiti tecnici da definire Resta i ve e da defi i e il fu zio a e to dell’E o o us pe gli i te ve ti ie t a ti elle modifiche normative della Legge di Bilancio 2018, per i quali sono state indicate le nuove percentuali di detrazione, ma non i massimali o ulteriori specifiche. Si t atta dell’a uisto e posa i ope a di fi est e o p e sive di i fissi 0% , dell’a uisto e posa in opera di schermature solari (50%), della sostituzione dei vecchi impianti con nuovi dotati di caldaie a condensazione con efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (VE) N. 811/2013 (50%), della sostituzione dei vecchi impianti con nuovi dotati di caldaie a condensazione con efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (VE) N. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (65%) e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro (65%). La Legge di Bila io p evede he, fi o all’a ivo dei uovi de eti, si appli he a o egole e assi ali attual e te i vigo e, quindi 60mila euro per finestre comprensive di infissi e schermature solari, 30mila euro per le caldaie a condensazione e impianti dotati di apparecchi ibridi. © Riproduzione riservata
Ristrutturazioni in proprio, ok al bonus 50% di Paola Mammarella Il Fisco risponde ai dubbi sulle detrazioni i aso di do azio e dell’i o ile e di lavo i svolti dagli inquilini 28/02/2018 – Lavori di ristrutturazione eseguiti in proprio o su un immobile donato o, ancora, da un inquilino senza il o se so del p op ieta io. Fis o Oggi, ivista dell’Age zia delle Entrate, ha risposto ad una serie di dubbi sollevati dai contribuenti alle prese con i lavori di riqualificazione e recupero degli immobili. Bonus ristrutturazioni e lavori in proprio Chi esegue i lavori di ristrutturazione in proprio ha diritto alla detrazione Irpef del 50% da calcolare sulle spese per l'acquisto dei materiali. SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS RISTRUTTURAZIONI Rispo de do ad u o t i ue te, il Fis o ha spiegato: La det azio e delle spese pe gli i te ve ti di e upe o del pat i o io edilizio, p evista dall’a ti olo 6-bis, Tuir (Dpr 917/1986 , o pete a he a hi esegue i p op io i lavo i sull’i o ile, limitatamente alle spese soste ute pe l’a uisto dei ate iali utilizzati. “i i o da he la legge di ila io 8 ha p o ogato fi o al 31 dicembre 2018 la misura potenziata della detrazione (50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro per unità i o ilia e . Bonus ristrutturazioni e donazione dell’i o ile “e l’i o ile su ui so o eseguiti gli i te ve ti di ist uttu azio e vie e do ato, ad usuf ui e della det azio e sa à il soggetto he ha i evuto l’i o ile i do azio e. Le E t ate ha o spiegato: I p e essa, si i o da he, i aso di ve dita dell’u ità i o ilia e sulla uale so o stati ealizzati gli interventi di recupero edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle pa ti, all’a ui e te pe so a fisi a dell’u ità i o ilia e a ti olo 6-bis, comma 8, Tuir). Tenuto conto della finalità perseguita dalla norma, per evitare che situazioni analoghe abbiano un diverso trattamento fiscale, sebbene il legislatore abbia utilizzato il termine vendita , la disposizio e t ova appli azio e i tutte le ipotesi i ui si ha u a cessione dell’i o ile e, quindi, anche nelle cessioni a titolo gratuito, quale la donazione (circolare n. 57/E/1998, paragrafo 4). SCARICA L’INFOGRAFICA DI EDILPORTALE CON I PRODOTTI BENEFICIARI DEI BONUS Bonus ristrutturazioni, lavori svolti dall’i uili o Se a realizzare gli interventi di ristrutturazio e è l’i uili o, uesti usuf ui à della det azio e a o dizio e he il p op ieta io abbia acconsentito allo svolgimento dei lavori. Il Fis o ha i fatti spiegato: Posso o f ui e della det azio e delle spese pe gli i te ve ti di e upe o edilizio a ticolo 16-bis, Tuir) olo o he possiedo o o dete go o l’i o ile, sul uale so o stati effettuati i lavo i, sulla ase di u titolo ido eo ad esempio, p op ietà, alt o di itto eale, lo azio e, o odato . I aso di lavo i effettuati dal dete to e dell’i mobile (se diverso dai familiari conviventi), e quindi anche dall'inquilino, è necessario avere la dichiarazione di consenso del possessore (cioè del p op ieta io dell'i o ile all’ese uzio e degli i te ve ti . Bonus verde e spese di progettazione I izia i olt e a desta e i te esse il Bo us ve de, i t odotto pe l’a o i o so dalla Legge di Bila io 8. SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS VERDE Le Entrate ha o hia ito he la p ogettazio e ie t a elle agevolazio i. La legge di ila io pe il 8 ha i t odotto u a nuova detrazione Irpef del 36% per le spese sostenute nel 2018 (nel limite massimo di 5mila euro) per gli interventi di siste azio e a ve de di a ee s ope te p ivate di edifi i esiste ti, u ità i o ilia i, pe ti e ze o e i zio i, pe gli i pia ti di irrigazione e per la realizzazione di pozzi e di coperture a verde e di giardini pensili. Tra le spese per cui spetta la detrazione sono comp ese a he uelle di p ogettazio e e a ute zio e o esse all’ese uzio e degli i te ve ti agevolati a ti olo , o i da 12 a 15, Legge 205/2017 . © Riproduzione riservata
Dall’Associazione italiana degli economisti dell’ambiente e delle risorse naturali A che punto è l’economia ecologica e ambientale nel panorama italiano della ricerca L’attuale sistema valutativo e dei finanziamenti mina e non valuta positivamente gli approcci interdisciplinari: deriva un po’ strana nel Paese di Leonardo da Vinci, genio universale [28 febbraio 2018] di Massimiliano Mazzanti Si è tenuta a Torino la sesta conferenza degli Economisti delle risorse naturali e dell’ambiente (IAERE). L’associazione (nella foto un momento della conferenza, ndr) è in continua crescita: le proposte di contributi per la conferenza hanno raggiunto il picco di oltre 150 quest’anno, con un dato finale degli iscritti pari a 140, con una quota importate di giovani ai quali l’associazione si rivolge in modo particolare, dato il ruolo importante ma precario nel sistema universitario, [1] e ricercatori residenti all’estero (più del 20%). È stata anche un’occasione per l’insediamento del nuovo concilio, presieduto dal nuovo presidente per il 2018-19 (Simone Borghesi) e vice presidente (Silvana Dalmazzone). La conferenza si è aperta con la lezione di Maja Schluter, ‘understanding and managing change in a complex and interdependent world’ – ERC researcher dello Stockholm Resilience Centre. La lezione era vocata a presentare un approccio di economia ecologica per un pensiero interdisciplinare, dove siano centrali i social ecological feedback e un management delle risorse ambientali e sociali, reso più efficace ed efficiente dal riconoscimento della ‘diversità’ (Spinozzi e Mazzanti, 2018)[2]. L’evoluzione del capitale sociale, culturale, fisico, ambientale è integrata e comune. Il tema è di grande interesse sia per il lato della gestione delle risorse e relative politiche pubbliche, sia per lo sviluppo scientifico in senso ampio. Il panorama italiano della ricerca, finanziamento e valutazione, vive un momento cruciale, anche in vista delle prossime elezioni. Pur in un contesto in cui la ricerca, pilastro del progresso sociale ed economico, rimane sullo sfondo dei programmi e delle azioni (la R&S totale su Pil è passata dal 2005 al 2016 da 1,05 a 1,29%[3]; la parte di spesa governativa è ferma nel periodo a 0,18%, quella ‘business’ passa da 0.53 a 0,78, quella ‘education’ va da 0,32 a 0,34%), alcune luci appaiono. Tra gli altri, il nuovo programma di finanziamento della ricerca di base (PRIN 2017), tornato dopo 15 anni a livelli di minima decenza (391 Milioni di €, dopo PRIN recenti che ne vedevano stanziati 39) e il discusso ‘Torneo dei Dipartimenti’, che ha premiato 180 dipartimenti eccellenti con stanziamenti medi di 4-6 milioni di euro per il 2018-22. Risorse che andranno a dare leggera linfa al deficitario reclutamento di giovani ricercatori. Speriamo che queste azioni siano strutturali e non come spesso accaduto una tantum, in un Paese che nonostante la vulgata mostra serie eccellenze nella ricerca[4]. Si nota però come il sistema valutativo sia pervaso da una forma mentis volta a cercare una pseudo oggettività di valutazione della ricerca, e che è ora strutturata su un approccio disciplinare che mina e non valuta positivamente la ricerca inter/trans/multi disciplina. Una deriva un po’ strana nel Paese di Leonardo da Vinci. Uno dei punti cardine di questa deriva è il focus, nella valutazione dell’impatto della ricerca eseguita dall’agenzia ANVUR, sull’impatto di un contenitore (la Rivista top della disciplina, es. area economica) e non del prodotto (l’articolo e le sue citazioni di medio-lungo periodo, qualunque sia la rivista di pubblicazione) [5]. Il rischio è molteplice: tarpare le ali alla ricerca ibrida non strettamente disciplinare, veicolare gli sforzi su ricerca incrementale e non di lungo periodo, il contrario di quello a cui vuole mirare una ricerca di economia ecologica e ambientale come scienza sociale di larghe vedute, dialogante, interattiva, costruttrice di ponti. [1] http://www.repubblica.it/scuola/2018/02/16/news/universita_-189000091/ [2] https://www.routledge.com/Cultures-of-Sustainability-and-Wellbeing-Theories-Histories-and-Policies/Spinozzi- Mazzanti/p/book/9781138234543 [3] L’obiettivo dell’agenda di Lisbona è 3%. [4] https://www.roars.it/online/caro-cantone-guarda-che-e-nature-a-smentirti/«Nelle graduatorie della qualità della ricerca gli Stati Uniti sono stati superati dal Regno Unito nel 2006 e dall’Italia nel 2012» (Nature, dicembre 2013) [5] https://www.roars.it/online/i-research-councils-del-regno-unito-rifiutano-luso-dellimpact-factor-delle-riviste-per-la- valutazione/
Consumo di suolo, trasporti e imprese: approvati nuovi interventi urgenti post-terremoto Mercoledi 28 Febbraio 2018, 10:17 Una nuova ordinanza disciplina ulteriori interventi urgenti per favorire la ripresa dopo gli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia: acquisto di immobili ad uso abitativo, realizzazione di strutture abitative di nuova costruzione, nuove misure a favore delle attività agricole e commerciali Il capo del Dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli, ha firmato l'ordinanza che disciplina ulteriori interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. "Al fine di garantire un minor consumo del suolo e la riduzione delle aree da destinare ad insediamenti temporanei - si legge in una nota diramata questa mattina dal Dipartimento della Protezione civile - l'ordinanza consente alla Regione Marche l'acquisto di immobili ad uso abitativo da destinare temporaneamente a soggetti residenti in edifici distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici, situati in zona rossa o classificati di tipo E o F. Per le stesse finalità e per gli stessi soggetti, l'ordinanza autorizza il Comune di Tolentino a realizzare strutture abitative di nuova costruzione, qualora tale soluzione risulti economicamente più vantaggiosa rispetto alla realizzazione di insediamenti temporanei, e ad allestire immobili già esistenti nel territorio comunale. Per favorire la continuità delle attività agricole e zootecniche si autorizzano le Regioni e i Comuni interessati dagli eventi sismici a stipulare contratti di locazione o di comodato di immobili da destinare a questi usi e a procedere agli eventuali necessari adeguamenti funzionali, qualora tali soluzioni risultino economicamente più vantaggiose rispetto all'acquisizione dei moduli. L'ordinanza, inoltre, autorizza il Comune di Camerino a realizzare le opere necessarie a garantire la continuità del trasporto pubblico per le aree in cui sorgono le strutture abitative di emergenza e ad effettuare interventi di regimazione delle acque del bacino del "Fosso Lo Scarico", per ridurre il carico idraulico conseguente alla realizzazione delle SAE". "Infine - conclude la nota -, il Comune di Accumoli è autorizzato a garantire la continuità delle attività economiche e commerciali che forniscono beni e servizi di prima necessità alle aree che ospitano le SAE, anche nel caso in cui le attività preesistenti siano state delocalizzate". red/pc (fonte: DPC)
Abruzzo, ricostruzione post-sisma: il punto della situazione Mercoledi 28 Febbraio 2018, 08:51 Ricostruzione privata, edilizia pubblica, programmazione scolastica, chiese, beni culturali, edifici strategici, sms solidali, Sae: la Regione Abruzzo fa il punto sulla ricostruzione post-terremoto La situazione della ricostruzione post-sisma in Abruzzo è stata riassunta ieri dal Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca, che ha fatto il punto sull'operato dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR): "L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR) dell'Abruzzo, costituitosi con delibera di Giunta Regionale n. 766 del 22/11/2016, è suddiviso in 3 settori principali diretti dall'Ing. Marcello D'Alberto: settore edilizia privata, settore edilizia pubblica, settore amministrativo. L'USR ad oggi conta 23 persone in forza. In relazione alle attività riguardanti il settore della ricostruzione privata, esse sono riassumibili in: 1. Perizie giurate complete delle schede AeDES n. 3563; 2. Perizie asseverate volte alla richiesta di autorizzazione alla progettazione con miglioramento sismico n.82; 3. Domande richiesta di contributo per delocalizzazione attività produttive n. 85; 4. Domande richiesta contributo per edilizia privata residenziale danni gravi n. 22; 5. Domande richiesta contributo per edilizia privata residenziale danni lievi n. 300; 6. Domande richiesta di contributo per edilizia privata attività produttive danni lievi n. 10; 7. Domande richiesta di contributo per edilizia privata attività produttive danni gravi n. 32. Delle 350 pratiche depositate sulla piattaforma MUDE, 145 sono nello stato di istruttoria per una percentuale del 42%. Nel 2017 i decreti di contributo approvati sono stati 16 e in questi primi mesi del 2018 i decreti approvati sono 10. Complessivamente, sono stati rilasciati 26 decreti di concessione contributi per un ammontare di € 1.726.756,00. L'attività dell'Ufficio non si ferma all'edilizia privata, ma conta una task force per l' edilizia pubblica che si è occupata e si occupa della programmazione di interventi su scuole, municipi, chiese, edilizia popolare ed opere demaniali secondo l'art.14 del D.L. 189/2016. L'uscita dell'ordinanza n.33 del 12 luglio 2017 segna l'inizio della programmazione scolastica con 14 interventi per un totale di € 20.370.375,50 di finanziamenti, cui ha fatto seguito la successiva ordinanza in fase di pubblicazione con un ulteriore finanziamento di 8 edifici per l'importo di 29.622.250,50. Nel complesso i finanziamenti per gli edifici scolastici sono di € 49.992.626,00 per un totale di 22 interventi. La programmazione per la ricostruzione di chiese e beni culturali conta 133 interventi finanziati per un totale di € 46.500.000,00. Si è tenuta, nel mese di dicembre, la prima conferenza regionale su 4 chiese rientranti nella prima programmazione sui luoghi di culto e questa settimana si terrà la II conferenza regionale per 2 ulteriori chiese. E' in uscita il primo decreto di contributo per una messa in sicurezza con interventi definitivi. La programmazione delle opere pubbliche strategiche riguarda 49 interventi per l'importo di € 65.998.946,15. Il piano dei dissesti, il quale elenco è stato recentemente approvato, consiste in 39 interventi per un ammontare di € 62.953.206,18. Inoltre, relativamente al piano di intervento sulle opere demaniali sono state finanziati 5 interventi demaniali per un totale di 8.876.255,87. Relativamente al fondo proveniente dagli sms solidali sono stati finanziati interventi per € 3.000.000,00. E' stato approvato il piano interventi dedicato al recupero dell'edilizia residenziale pubblica per un importo totale di 87.111.478,18 per interventi su 84 immobili. In definitiva, la programmazione delle opere pubbliche ad oggi conta il finanziamento di 342 interventi per l'importo totale di € 324.432.512,38.
"Si tratta - afferma Mazzoca - di una intensa attività che ci vede impegnati nella giusta misura in favore delle popolazioni colpite dal sisma, alle quali è stato assicurato il massimo della presenza, vicinanza e sostegno e che si è tradotto come è facile evidenziare dai numeri riportati e dall'attività del COR - come da tabella allegata - in uno sforzo adeguato alle necessità emerse. Tutto ciò è avvenuto in stretta relazione con i sindaci dei Comuni interessati e con le stesse popolazioni. Il tempo che avremo davanti determinerà ancora di più il concretizzarsi di tutta la fase istruttoria che pure era necessaria ed indispensabile, così come prevista dalle ordinanze del Dipartimento nazionale della Protezione Civile. Per tutto questo, oltre a dire grazie e continuare a lavorare in stretta vicinanza con le popolazioni interessate, esprimo anche un sentito ringraziamento ai responsabili e ai collaboratori degli uffici regionali che quotidianamente assolvono ad un impegno al di là della stretta dimensione impiegatizia. red/pc (fonte: regione Abruzzo) ATTIVITÀ EMERGENZA C.O.R. - Dati aggiornati al 27/02/2018:
Riepilogo attività USR ABRUZZO - Dati aggiornati al 27/02/2018:
Riqualificazione sismica: il Parere del Comitato europeo delle regioni Nel documento individuate le azioni necessarie a livello politico europeo per la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ed infrastrutturale Martedì 27 Febbraio 2018 Il Comitato europeo delle regioni, con il Parere 2018/C 054/11 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C/54 del 13 febbraio 2018, ha individuato le azioni necessarie a livello politico europeo per la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ed infrastrutturale. Riportiamo il testo integrale del Parere (CLICCA QUI), di cui è relatore Vito Santarsiero (IT/PSE), membro del Consiglio regionale della Basilicata. RACCOMANDAZIONI POLITICHE IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI 1. osserva che recenti studi sulla pericolosità sismica in ambito europeo (i.e., progetto SHARE finanziato nel 7PQ), pur confermando che i livelli più elevati di pericolosità interessano paesi come Italia, Grecia e Romania, indicano comunque livelli moderati anche per alcune aree di paesi come Francia, Germania, Belgio, Spagna e Portogallo, includendo anche la pericolosità derivante dai maremoti; 2. osserva che nei paesi membri dell'Unione europea (UE) è presente una grande quantità di edifici ed infrastrutture che richiedono consistenti interventi di manutenzione per via delle loro condizioni strutturali, del cambiamento delle condizioni ambientali e delle norme che regolano il settore delle costruzioni; in particolare, per quanto riguarda il patrimonio edilizio, i dati EUROSTAT e del Building Performance Institute Europe (BPIE) rivelano che dei circa 25 miliardi di m2 di superficie utile presenti nei paesi UE-27 (più Svizzera e Norvegia), circa il 40 % è stato realizzato prima del 1960; 3. osserva che alcuni paesi dell'UE, in particolare nell'area del Mediterraneo, sono stati colpiti nel corso della storia recente da eventi sismici devastanti con danni molto elevati sia sul piano sociale che economico; particolarmente grave è il bilancio in Italia dove, nel corso degli ultimi 50 anni, vi sono stati numerosi terremoti che hanno causato complessivamente oltre 5 000 vittime ed un danno economico stimato di circa 150 miliardi di euro; 4.osserva che, dall'analisi degli eventi sismici passati effettuata su scala mondiale, il numero di vittime e la distribuzione del danno sono maggiormente legati alla vulnerabilità delle costruzioni e all'impreparazione delle comunità colpite più che all'intensità degli eventi; 5. sottolinea che, analizzando gli effetti di un sisma sui sistemi locali e sul tessuto abitativo, infrastrutturale, nonché su quello economico e produttivo, si evidenzia un accentuato rallentamento e spesso un vero e proprio blocco dei processi di crescita territoriale; 6. sottolinea che garantire la sicurezza del patrimonio edilizio ed infrastrutturale significa interagire positivamente anche con le politiche regionali e di coesione e con gli obiettivi di crescita urbana e rurale dell'Unione europea; 7. è dell'avviso che una politica europea per la riqualificazione sismica di edifici e di infrastrutture debba essere basata su un approccio di governance multilivello che coordini le competenze pertinenti a livello europeo, nazionale e regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e in analogia con il metodo dell'agenda urbana dell'UE. Ricorda, in questo contesto, che il livello dell'UE ha ampie competenze in materia di fissazione di norme tecniche, mentre il livello nazionale, quello regionale o quello locale, sono competenti in particolare per la legislazione edilizia nonché per la pianificazione urbanistica; 8. rileva che un intervento organico di prevenzione del rischio sismico rappresenti una esigenza primaria per la UE al fine di tutelare la sicurezza dei propri cittadini, salvaguardare il proprio patrimonio storico e culturale, contenere le spese derivanti da danni a persone e cose, preservare le condizioni per lo sviluppo dei territori e degli investimenti per la crescita; 9. sottolinea che soprattutto gli enti locali e regionali hanno la responsabilità politica e istituzionale di proteggere i propri cittadini, sia perché tali enti rappresentano il primo livello di governance per garantire le operazioni di soccorso
e assistenza alla popolazione durante un'emergenza, sia perché svolgono un ruolo importante nella fase di pianificazione dell'emergenza e nello sviluppo di azioni di prevenzione strutturale (interventi) e non strutturale (informazione); 10. sottolinea, altresì, che gli enti locali e regionali, in quanto istituzioni più vicine ai cittadini, possono favorirne una maggiore presa di consapevolezza nei confronti del diritto/dovere della prevenzione dei rischi e del conseguente svilupparsi di comportamenti attivi per la mitigazione. AZIONI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO 11. ritiene che, in considerazione dell'imponente quantità di edifici privati, pubblici e di infrastrutture su cui intervenire, vada definita, sulla base dei criteri uniformi a livello europeo (Eurocodici e altri), una classificazione della vulnerabilità sismica di edifici ed infrastrutture; 12. esorta la Commissione europea a incoraggiare l'avvio di un dialogo con il settore assicurativo a livello paneuropeo, inteso a trovare un incentivo finanziario, sotto forma di riduzione dei premi durante gli interventi di riqualificazione, e reputa utile approfondire la sostenibilità economica ed i potenziali vantaggi attesi da un potenziamento del sistema di coperture assicurative, prevedendo misure di mutualizzazione del rischio; 13. ritiene utile, al fine di favorire lo sviluppo di azioni di mitigazione attraverso una maggiore consapevolezza delle comunità, definire e comunicare con chiarezza sia le conseguenze di possibili eventi sismici che, soprattutto, i vantaggi derivanti dalla realizzazione di interventi di riqualificazione in termini di riduzione dell'impatto sociale (in particolare perdita di vite umane) ed economico; 14. osserva che, non essendo ancora disponibili metodi accurati e risultati trasferibili con chiarezza agli stakeholder non tecnici (amministratori, cittadini, ecc.) sui grandi vantaggi che possono derivare dalla realizzazione di interventi preventivi di riqualificazione, appare importante approfondire questo tema attraverso il finanziamento di specifiche attività di studio; 15. ritiene fondamentale, al fine di ottimizzare e indirizzare correttamente l'impegno tecnico ed economico finalizzato alla riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente, promuovere, come base di partenza per le successive azioni, iniziative pubbliche e private di rilievo, conoscenza e analisi della vulnerabilità delle strutture esistenti, incentivando campagne di raccolta di dati per valutazioni su basi statistiche, definendo linee di priorità e metodologie condivise, di pari passo con le evoluzioni normative di settore, e misure di incentivazione o finanziamento; 16. osserva che esperienze di alcuni Stati membri — come l'Italia — segnalano la scarsa propensione ad investire risorse per interventi nel caso di proprietari anziani o di «seconde case»; di conseguenza appare utile attivare percorsi di sensibilizzazione a tali categorie oltre che forme di incentivo non limitate alle sole «prime case». Riconosce infatti l'esigenza di modulare le azioni finalizzate all'analisi e riqualificazione del patrimonio esistente anche sulla base di studi ed esperienze che inquadrino il singolo edificio all'interno di valutazioni di vulnerabilità di aggregato o di agglomerato urbano, riconoscendo così eventuali criticità potenziali prevalenti sulle effettive condizioni di utilizzo degli immobili; 17. osserva che è già in atto nei paesi europei una ampia opera di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico e privato per garantire l'incremento dell'efficienza energetica, finanziata anche con fondi europei, ma che tali interventi in generale non affrontano il tema della sicurezza strutturale e sismica; 18. sottolinea, al contrario, la necessità che una efficace opera di riqualificazione debba essere attuata attraverso interventi integrati e sostenibili in grado di conseguire, contemporaneamente e nel modo meno invasivo possibile, sia la riduzione della vulnerabilità sismica che l'incremento dell'efficienza energetica; 19. ritiene fondamentale che, a fianco di interventi di prevenzione strutturale, vengano sviluppate azioni di prevenzione «non strutturale» finalizzate, in generale, ad un avanzamento delle conoscenze sul rischio sismico e, in particolare, ad incrementare la consapevolezza e i comportamenti attivi dei cittadini; 20. ritiene che l'opera di prevenzione strutturale, oltre a mitigare il rischio, possa produrre un impatto positivo sull'ambiente, attraverso il prolungamento della vita utile delle costruzioni e la conseguente riduzione degli interventi di demolizione e ricostruzione post-sisma, obiettivo sottolineato anche nel regolamento europeo sui prodotti da costruzione [regolamento (UE) n. 305/2011] che ha introdotto, rispetto alla versione precedente (direttiva 89/106/CEE), un settimo requisito essenziale per le costruzioni denominato «uso sostenibile delle risorse naturali»; 21. riconosce che un programma di riqualificazione sismica, seppur richieda risorse ingenti e sia particolarmente oneroso nelle regioni e negli Stati membri con livelli più elevati e diffusi di rischio sismico, contribuisce ovunque alla occupazione e alla crescita economica con particolare riferimento alla ripresa del mercato delle costruzioni; 22. ritiene importante che gli interventi di riqualificazione sismica siano regolati da un quadro di norme tecniche in ambito europeo e affrontino anche il tema dell'adeguamento sismico delle costruzioni esistenti sulla base di un approccio olistico orientato a garantire sicurezza, robustezza e durabilità; 23. ritiene utile l'avvio di una piattaforma della UE per lo scambio di conoscenze, esperienze e migliori pratiche ai diversi livelli dei paesi della UE. NUOVA POLITICA EUROPEA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO 24. condivide e ribadisce quanto sottolineato nel parere sul quadro di Sendai, ossia che tutti i progetti dell'UE relativi alla costruzione di nuove infrastrutture debbano garantire una adeguata capacità di resistere alle catastrofi, evidenziando, al tempo stesso, che tale obiettivo può determinare costi maggiori; 25. propone che i parametri descrittivi del rischio sismico di un territorio, ed analogamente per i rischi derivanti da altre calamità naturali, valutati secondo criteri opportunamente definiti, possano essere considerati tra quelli di riferimento
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