REGOLAMENTO D'ISTITUTO - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE PONTECORVO

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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
         PONTECORVO

   REGOLAMENTO D’ISTITUTO
1. approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.3 del 09/12/2019;
2. modificato, fino a cessazione delle misure di sicurezza antiCOVID, con delibera n.4 del
   01/10/2020;
3. integrato con :
        il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del
           SARS-CoV-2” approvato con delibera n.2 del 02/09/2020;
        il Piano/Regolamento DDI adottato con delibera n3 del 01/10/2020.

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INDICE

Capo I - PRINCIPI GENERALI ......................................................................................................................................... 3

Capo II - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI .......................................................................................................... 4

Capo III - DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI .............................................................................................................. 10

Capo IV - DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE A.T.A. ........................................................................................... 11

Capo V - DISCIPLINA .................................................................................................................................................... 14

Capo VI - ORGANI COLLEGIALI ……………………………………………………………………………….……21

Capo VII - COMITATI ED ASSEMBLEE ...................................................................................................................... 24

Capo VIII - VIGILANZA ................................................................................................................................................. 26

Capo IX - RAPPORTO DOCENTI – GENITORI ........................................................................................................... 26

Capo X - REGOLAMENTO USCITE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE ........................................ 26

Capo XI - NORME PER L’ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE,
          DEI LABORATORI E PER L’USO DEI SUPPORTI TECNICI ……..……………………………………27

Allegato : REGOLAMENTO recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2,
adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n.2 del 02/09/2020, prot.n.4067………………………………………...35

Allegato : REGOLAMENTO DDI adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n.3 del 01/10/2020….…………….53

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CAPO I
                                          PRINCIPI GENERALI

                                                   Art. 1
                                  (Oggetto e finalità del regolamento)
     1.   Il presente regolamento di istituto, adottato nell’esercizio dell’autonomia scolastica prevista
          dalle vigenti disposizioni di legge, ed emanato ai sensi di quanto previsto dalla Carta dei
          servizi, ha lo scopo di regolamentare lo svolgimento delle attività scolastiche nel rispetto
          delle disposizioni di legge e di regolamento e nel rispetto delle disposizioni ministeriali vi-
          genti in materia.
     2.   Esso recepisce, in particolare, lo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola se-
          condaria”, approvato con il DPR 24 giugno 1998, n. 249 e successiva integrazione del
          D.P.R. 235/07.
     3.   L’emanazione del presente documento è altresì finalizzata allo scopo di regolamentare, nel
          rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l’organizzazione e il funzionamento della scuo-
          la, intesa come comunità complessa, necessariamente da regolamentare, organizzare e fina-
          lizzare, espressione delle dinamiche relazionali interne, della volontà di agire in modo cor-
          rettivo e migliorativo su di esse e della linea educativa e didattica dell’Istituto.
     4.   Il presente Regolamento è modificato, per tutto il periodo di emergenza COVID, con
          l’aggiunta e/o integrazione e/o cassazione di disposizioni, in ossequio alla normativa nazio-
          nale, recepita dalla Scuola con Regolamento COVID, in materia di prevenzione e conteni-
          mento dell’epidemia.

                                                   Art. 2
                                         (La comunità scolastica)
1.   La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle cono-
     scenze/competenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2.   La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori demo-
     cratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari di-
     gnità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizza-
     zione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situa-
     zioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione.
3.   La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte,
     fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente,
     contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla con-
     sapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del senso di responsabilità e di auto-
     nomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati
     all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva.
4.   La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e
     di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, a prescindere dalla lo-
     ro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

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Capo II
                            DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

                                                     Art. 3
                                            (Diritti degli studenti)
1.   Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e va-
     lorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle
     idee. La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali
     degli studenti attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di svi-
     luppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2.   La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello stu-
     dente alla riservatezza.
3.   Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della
     scuola.
4.   Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il dirigente
     scolastico e i docenti, con le modalità previste dal regolamento d’istituto, attivano con gli stu-
     denti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e defini-
     zione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta
     dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e
     tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i
     propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5.   Lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze
     personali, senso di responsabilità, capacità di scelta, tra i diversi indirizzi dell’istituto o tra le
     proposte di formazione presenti sul territorio. Alla fine del percorso formativo, lo studente, an-
     che attraverso esperienze di PCTO (Percorsi Competenze Trasversali Orientamento – ex Alter-
     nanza scuola/lavoro), avrà la possibilità di approcciare problematiche relative all’inserimento
     nel mondo del lavoro; verrà inoltre informato sui percorsi universitari e sulle occasioni di for-
     mazione legate al territorio per poter operare scelte consapevoli
6.   Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola, gli
     studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione median-
     te una consultazione; analogamente, negli stessi casi e con le stesse modalità, possono esserlo i
     loro genitori.
7.   Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di
     scelta tra le attività curricolari integrative ed extracurricolari facoltative offerte dalla scuola.
8.   Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla
     quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla in-
     clusione.
9.   La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a)   un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di
     qualità;
b)   offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente
     assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c)   iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la preven-
     zione e il recupero della dispersione scolastica;
d)   la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche a
     quelli diversamente abili;
e)   la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;
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f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

                                                   Art. 4
                                   (Diritto di riunione e di assemblea)
1.   La scuola garantisce e disciplina l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti,
     a livello di classe e di istituto, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, dalle
     disposizioni ministeriali vigenti in materia e dal presente regolamento. Le assemblee di Istituto
     sono sospese ai fini della prevenzione del rischio COVID.
2.   Le assemblee di classe e di Istituto debbono convocarsi e svolgersi secondo disposizioni di leg-
     ge.
3.   La richiesta di convocazione dell’assemblea d’istituto, corredata di ordine del giorno, deve esse-
     re indirizzata al dirigente scolastico almeno cinque giorni prima del suo svolgimento. La richie-
     sta di convocazione dell’assemblea di classe deve pervenire al docente coordinatore di riferi-
     mento almeno tre giorni prima della sua effettuazione. La scelta del giorno e/o delle ore di effet-
     tuazione delle assemblee deve avvenire in modo da non impegnare sempre gli stessi giorni e le
     stesse discipline di insegnamento.
4.   Durante lo svolgimento delle assemblee d’istituto, i docenti hanno l’obbligo di vigilanza per
     salvaguardare l’incolumità degli alunni. Durante lo svolgimento delle assemblee di classe, i do-
     centi sono tenuti all’obbligo di vigilanza e devono essere pronti ad una eventuale ripresa antici-
     pata dell’attività didattica.
5.   Le assemblee devono svolgersi in maniera ordinata e corretta, nel rispetto delle regole democra-
     tiche e di civile convivenza. In caso di alterazione di questi principi, l’assemblea può essere in-
     terrotta dal dirigente scolastico o da un suo delegato.
6.   Gli alunni membri degli organi collegiali possono muoversi e riunirsi all’interno dell’istituto,
     previa autorizzazione del dirigente scolastico, sulla base di valide ed argomentate ragioni, senza
     arrecare disturbo al regolare svolgimento dell’attività didattica.

                                               Art. 5
                                     (Assemblea dei genitori)
1. Le assemblee dei genitori sono sospese debbono convocarsi e svolgersi secondo le disposizioni
   di legge vigenti in materia, sempre in orario pomeridiano. La richiesta di riunione in assemblea
   deve essere indirizzata al dirigente scolastico almeno cinque giorni prima del suo svolgimento.

                                              Art. 6
                               (Verbalizzazione delle assemblee)
1. Di ogni assemblea deve essere redatto apposito verbale da cui risultino le modalità di svolgi-
   mento dell’assemblea e gli argomenti trattati. Tale verbale va consegnato al dirigente scolastico
   o a un suo delegato o al coordinatore di classe. Per le assemblee degli studenti, questi si adegue-
   ranno alla procedura prevista dal SGQ.

                                                   Art. 7
                                          (Doveri degli studenti)
     1.   Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli
          impegni di studio.
     2.   Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale
          tutto della scuola e dei loro compagni adeguato rispetto, anche formale.
     3.   Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a
          mantenere un comportamento corretto.
     4.   Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal
          Regolamento dell’istituto, dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento
                                                                                                         5
della diffusione del SARS-COV-2 e/o dal dirigente scolastico.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi di-
    dattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della
    scuola e di terzi.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e
    averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
7. Ai fini della prevenzione e del contenimento dell’epidemia da SARS-CoV-2, agli studenti
    che accedano agli edifici della scuola e alle loro pertinenze, e per tutta la durata della loro
    permanenza a scuola, è fatto obbligo altresì, di attenersi alle regole generali del Regolamen-
    to recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2,
    pubblicato sul sito web della scuola.
8. Tutti gli alunni sono tenuti al rispetto puntuale dell’orario di ingresso a scuola e devono rag-
    giungere l’aula al suono della campanella.
9. Nell'attuale situazione di emergenza sanitaria, tenuto conto anche delle problematiche legate
    ai trasporti, l'ingresso è consentito fino alle ore 08.40.
10. In caso di arrivo in anticipo, gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso
    (la prima alle 08.20 o la seconda alle ore 08.25) rispettando scrupolosamente il distanziamen-
    to fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola
    sia negli spazi antistanti.
11. Per ogni sede scolastica, ad ogni classe viene assegnata una specifica area di ingresso che sa-
    rà segnalata con adeguata cartellonistica.
12. Al suono della campana, gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attra-
    verso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispet-
    tando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Gli
    studenti dovranno utilizzare esclusivamente l'ingresso assegnato.
13. Saranno giustificati soltanto i ritardi imputabili a orari inadeguati dei mezzi di trasporto, au-
    torizzati preventivamente per iscritto dal dirigente, o ad altri fatti autorizzati previamente dal-
    lo stesso dirigente; occasionalmente, saranno giustificati eventuali ritardi legati a seri impe-
    dimenti che dovranno essere documentati all’ingresso a scuola dai genitori dell’alunno al do-
    cente collaboratore/fiduciario.
14. Gli studenti in ritardo rispetto alle ore 08.40 entreranno dall'ingresso principale, accompagna-
    ti dai genitori con adeguata giustificazione.
15. Il docente della prima ora di lezione annoterà il ritardo sul registro di classe, fatta eccezione
    per coloro che sono previamente autorizzati per iscritto dal dirigente scolastico; di essi il
    coordinatore stilerà apposito elenco a disposizione di tutti i docenti.
16. Ogni tre ritardi non giustificati si calcolerà forfettariamente 1 ora di assenza.
17. Gli studenti che avranno accumulato più di 10 ritardi non giustificati non parteciperanno a
    visite/viaggi di istruzione.
18. Nel caso di ritardo non giustificato di uno studente maggiorenne, lo stesso potrà non essere
    accolto a scuola.
19. Non è possibile accedere a scuola dopo la prima ora di lezione, tranne casi eccezionali, auto-
    rizzati o giustificati dal dirigente scolastico o dal docente collaboratore/fiduciario. In tali casi,
    gli studenti minorenni dovranno essere accompagnati a scuola dai genitori (nei casi in cui si
    presentino non accompagnati, essi saranno accolti per ragioni di sicurezza ma i genitori sa-
    ranno immediatamente convocati telefonicamente).
20. Le uscite anticipate saranno concesse dal docente collaboratore/fiduciario agli alunni mino-
    renni solo in presenza dei genitori stessi.
21. I genitori degli alunni maggiorenni potranno autorizzare in modo permanente, tramite richie-
    sta scritta al dirigente scolastico, i propri figli a firmare le richieste di uscita anticipata moti-
    vata e a giustificare con adeguata documentazione, di cui al comma 8 del presente articolo,
                                                                                                       6
gli eventuali ritardi.
                                                  Art. 8
                                        (Assenze dalle lezioni)
   1.   Le assenze dalle lezioni devono essere giustificate tramite apposita funzione del
        R.E.l’indomani dal docente della prima ora sull’apposito libretto personale. Gli studenti
        sprovvisti di regolare giustificazione saranno ammessi in classe con riserva, cioè con
        l’obbligo di produrre la giustificazione l’indomani. In caso di mancata giustificazione entro
        due giorni dal rientro, l’assenza sarà considerata ingiustificata.
   2.   Per quanto riguarda le assenze per malattia, ai fini dello scomputo dal monte ore, sarà neces-
        sario produrre apposita richiesta corredata da certificato medico dal quale si evinca il perio-
        do di malattia (assente per malattia dal…al…). La richiesta ed il certificato dovranno essere
        consegnati all’ufficio didattica entro tre giorni dal rientro a scuola; non saranno prese in
        considerazione richieste e certificati presentati oltre tale scadenza.
   3.   La riammissione a scuola degli studenti, dopo assenza scolastica di più di 5 giorni, sarà con-
        sentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico
        di base, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 22 ottobre 2018, n 7 "disposizioni
        per la semplificazione e lo sviluppo regionale" (art. 68) in quanto gli stessi certificati sono
        richiesti da "misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di
        sanità pubblica". Le assenze superiori a 5 giorni, dovute a motivi diversi da malattia, potran-
        no essere preventivamente comunicate dalla famiglia alla scuola che, solo in questo caso,
        non dovrà richiedere il certificato per la riammissione. Nel caso di alunni con infezione ac-
        certata da virus SARS-CoV-2, il SISP attesta l'avvenuta guarigione dopo due test diagnostici
        negativi, dandone comunicazione all'interessato e al Pediatra di libera scelta/Medico di base
        per la certificazione necessaria per il rientro a scuola. L'alunno non potrà essere riammesso a
        scuola se non producendo la suddetta certificazione; pertanto, l'alunno minore che si presen-
        terà a scuola sprovvisto della stessa sarà trattenuto nell'atrio fino a quando il genitore, avvi-
        sato telefonicamente dal collaboratore scolastico all'ingresso, non produrrà tale documenta-
        zione; in caso di studenti maggiorenni sprovvisti, essi non potranno accedere a scuola.
   4.   Si farà inoltre riferimento a Circolare del Ministero Salute n.30847 del 24/09/2020.
   5.   La riammissione a scuola per assenza fino a 5 giorni sarà consentita previa presentazione di
        autocertificazione.
   6.   La firma del padre/madre/tutore dell’alunno deve essere depositata negli uffici di segreteria
        all’inizio dell’anno scolastico ed apposta sui libretti di giustificazione.
   7.   Gli alunni maggiorenni sono legittimati a firmare la propria giustificazione solo su espressa
        delega dei rispettivi genitori, presentata per iscritto agli uffici di segreteria.
   8.   Le assenze ingiustificate, i ritardi e le uscite numerose e/o metodiche costituiscono mancan-
        za disciplinare di cui il consiglio di classe tiene conto ai fini dell'attribuzione del voto di
        comportamento.
   9.    Le assenze collettive degli alunni devono essere segnalate al dirigente; esse rappresentano
        una grave mancanza disciplinare, nonché un elemento di turbativa dell'attività didattica e po-
        tranno essere sanzionate.

                                                Art. 9
                             (Uscita degli studenti dalle rispettive aule)
1. L’uscita degli alunni dalle rispettive aule durante il normale svolgimento delle lezioni deve es-
   sere limitata a casi di reale necessità, secondo disposizioni organizzative impartite dal Dirigente
   al fine di evitare assembramenti e secondo tutte le disposizioni fissate nel Regolamento Covid la
   cui valutazione è affidata alla discrezione del docente che, ai fini della prevenzione e del conte-
   nimento dell’epidemia da SARS-COV-2, ha l’obbligo di compilare il Registro settimanale di
   uscite/rientri giornalieri degli alunni.
                                                                                                       7
2. Non è consentita, tranne i casi rimessi alla ponderata valutazione del docente, l’uscita di più di
      un alunno per volta.
   3. E’ vietata la circolazione immotivata e non autorizzata nei locali dell’istituto. Gli spostamenti di
      classi o di gruppi di alunni all’interno e all’esterno dell’istituto devono effettuarsi in maniera or-
      dinata, sotto la vigilanza del docente responsabile.
   4. L’accesso ai servizi di segreteria è consentito agli alunni nelle ore stabilite, tranne casi che il
      docente ritenga eccezionali è limitato. Gli studenti comunicheranno con gli Uffici tramite mail,
      telefono e, solo se strettamente necessario e previo appuntamento, potranno recarvisi.

                                                    Art. 10
    (Modalità di svolgimento dell’intervallo e comportamento degli studenti nel corso dello stesso)
1. Durante l’intervallo gli studenti devono tenere un comportamento corretto e responsabile, in con-
     formità a quanto previsto dal presente regolamento e, ai fini della prevenzione e del contenimento
     dell’epidemia, dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusio-
     ne del SARS-COV-2. Gli intervalli si svolgeranno all’interno del settore a cui ciascuna classe è
     assegnata. Gli studenti durante gli intervalli restano in aula, indossando la mascherina; è consenti-
     to togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.
2. Durante l’intervallo, gli studenti possono lasciare le proprie aule e recarsi nei bagni o negli appositi
     distributori di bevande/alimenti posti nel piano in cui è allocata la propria aula.
3. Al termine dell’intervallo, gli studenti devono trovarsi nelle rispettive aule pronti per la ripresa delle
     lezioni
4. Nel corso dell’intervallo, il personale ausiliario collabora con i docenti alla vigilanza sugli studenti.

                                                     Art. 11
                                               (Divieto di fumo)
   1.   Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, è fatto divieto agli studenti (oltre
        che a tutto il personale) di fumare negli spazi interni ed esterni di pertinenza dell’istituto.
   2.   Trovano applicazione le disposizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamen-
        to in merito alle sanzioni stabilite per le ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di di-
        vieto di fumo.
   3.   In particolare, i funzionari incaricati vigileranno sull’osservanza del divieto, procederanno alla
        contestazione delle eventuali infrazioni e alla loro verbalizzazione. I medesimi funzionari do-
        vranno ricevere riscontro dell’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa da parte del
        trasgressore e, in caso di mancata regolarizzazione, faranno rapporto all’autorità competente af-
        finché irroghi la sanzione.
   4.   Per gli studenti saranno previste sanzioni disciplinari.

                                                     Art. 12
                                             (Fruibilità degli spazi)
   1.   Gli studenti hanno diritto di fruire di spazi puliti, dignitosi e funzionali.
   2.   Al fine di assicurare questo fondamentale diritto, funzionale al benessere della convivenza sco-
        lastica, gli studenti sono tenuti a non sporcare in alcun modo i locali in cui vivono e lavorano.
   3.   Al termine delle lezioni, avranno cura di rimuovere i rifiuti depositati sotto il proprio banco e di
        depositarli o gettarli negli appositi cestini e/o contenitori per la raccolta differenziata. Le ma-
        scherine chirurgiche dovranno essere smaltite negli appositi contenitori allocati nei corridoi.
   4.   Arredi scolastici e strutture didattiche devono essere rispettati da tutti, perché strumenti fonda-
        mentali di crescita educativa e culturale.
   5.   Gli alunni sono responsabili, durante l’attività didattica e ricreativa, della conservazione e del
        buono stato dei locali scolastici, dei servizi igienici, dei sussidi didattici e delle suppellettili.
   6.   Il comportamento degli alunni nei laboratori dovrà essere sempre improntato alla massima cor-
                                                                                                            8
rettezza ed al massimo senso di responsabilità. Questo innanzitutto per ovvi e preminenti motivi
   di sicurezza e di prevenzione dei rischi e perché la capacità di controllo dei propri gesti e l'abi-
   tudine ad un comportamento riflessivo e prudente, acquisita nel corso dell'apprendimento scola-
   stico, dovranno concorrere alla formazione del bagaglio professionale indispensabile per le futu-
   re esperienze lavorative.
7. I docenti sono chiamati ad esercitare con rigore e particolare concentrazione una assidua sorve-
   glianza durante lo svolgimento delle attività di laboratorio.
8. Coloro che arrecano volontariamente danni sono tenuti a risarcirli, individualmente o colletti-
   vamente, e possono essere destinatari di provvedimenti disciplinari. Qualora i responsabili
   dell'atto non vengano individuati, il danno va risarcito dalla classe o dalle classi interessate.
9. Non è consentito affiggere, nei locali dell’istituto, manifesti pubblicitari senza l’autorizzazione
   del dirigente scolastico. E’ comunque vietata l’affissione di manifesti che non rispondano ad
   esigenze culturali e non concorrano a migliorare il processo formativo degli alunni.

                                                   Art. 13
                                                  (Fotocopie)
1.   Le fotocopie di materiale didattico sono gratuite solo per coloro che hanno versato il contributo
     volontario.
2.   Le fotocopie dovranno comunque essere materialmente eseguite dal collaboratore scolastico in-
     caricato, nel rispetto delle norme vigenti in materia di salvaguardia dei diritti d’autore. I con-
     travventori saranno assoggettati alle sanzioni previste dalla legge e ai provvedimenti disciplina-
     ri.
                                                      Art. 14
                                  (Divieto di utilizzo dei radiotelefoni)
1.   Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e ai sensi delle circolari ministeriali
     vigenti in materia, è fatto divieto agli studenti di fare uso dei telefoni cellulari e di altri strumenti
     di telefonia mobile negli spazi dell’istituto, anche nel corso dell’intervallo.
2.   Gli studenti sono tenuti, all’ingresso in aula e prima dell’inizio delle lezioni, a spegnere e con-
     servare per l’intera durata delle lezioni i propri apparecchi di telefonia mobile.
3.   In caso di mancata osservanza, trovano applicazione le sanzioni previste dal presente regola-
     mento.

                                               Art. 15
 (Divieto di recare con sé a scuola dispositivi o apparecchiature estranee all’attività didattica)
1. E’ fatto divieto agli alunni di recare con sé a scuola dispositivi o apparecchiature estranee
   all’attività didattica, ovvero oggetti di qualunque tipo che possano creare distrazione o disturbo
   della lezione. Tali oggetti verranno sequestrati e restituiti solo al termine delle lezioni. La reci-
   diva comporterà la riconsegna degli oggetti sequestrati ai genitori.

                                                                                                            9
Capo III
                         DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI

                                              Art. 16
                                  (Diritti e doveri dei docenti)
1. I diritti e i doveri dei docenti sono regolati dalle disposizioni di legge e di regolamento vi-
   genti in materia, nonché dalle norme previste dal CCNL di categoria e dai Contratti Integra-
   tivi.
2. In particolare i docenti sono tenuti a:
   a) partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;
   b) prendere parte alle iniziative formative della scuola, deliberate dagli organi competenti;
   c) curare i rapporti con le famiglie;
   d) mantenere il segreto d'ufficio sulle deliberazioni in sede di scrutinio e la riservatezza su
        quanto attiene alla persona degli studenti;
   e) esercitare la vigilanza sugli studenti;
   f) utilizzare al meglio le attrezzature didattiche;
   g) rispettare il proprio orario di lavoro;
   h) svolgere nei tempi stabiliti gli adempimenti di natura didattico-amministrativa di propria
        competenza;
   i) prendere visione delle comunicazioni del dirigente scolastico, controllando quotidiana-
        mente la bacheca elettronica;
   j) rispettare l’orario di accesso agli uffici, ove stabiliti;
   k) recuperare, come previsto dalla normativa, le ore di permesso fruite, sulla base delle di-
        sposizioni del docente collaboratore e/o fiduciario;
   l) rispettare il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari durante l’orario delle lezioni;
   m) attenersi a tutte le regole stabilite dal Regolamento recante misure di prevenzione e
        contenimento della diffusione del SARS-COV-2.
3. I docenti hanno diritto a:
        a) essere rispettati da tutte le componenti scolastiche, in quanto persone e lavoratori in-
             caricati di precisi compiti funzionali;
        b) essere messi nelle condizioni di sviluppare la loro professionalità;
        c) essere inseriti nella comunità attraverso azioni di accoglienza e di informazione sulla
             vita e struttura organizzativo-didattica dell'istituto.

                                                                                                10
Capo IV
                     DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE A.T.A.

                                              Art. 17
                                (Diritti e doveri del personale ATA)
  A. Personale amministrativo
1. Il ruolo del personale amministrativo e la valorizzazione delle rispettive competenze è indi-
   spensabile per l’efficienza ed efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educa-
   tive.
2. Il personale amministrativo non può utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro.
3. Cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di acces-
   so alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.
4. Collabora con i docenti.
5. Cura la qualità del rapporto con il pubblico e con tutto il personale.
6. E’ tenuto al rispetto dell’orario di servizio; della presenza in servizio fa fede la timbratura del
   cartellino elettronico.
7. Prende visione delle comunicazioni del dirigente scolastico, controllando quotidianamente la
   bacheca elettronica

  B. Assistenti Tecnici
  1. Il ruolo del personale tecnico è indispensabile all’azione didattica e la valorizzazione delle
     rispettive competenze è decisiva per l’efficienza ed efficacia del servizio e per il consegui-
     mento delle finalità educative.
  2. Gli assistenti tecnici :
     a) non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro;
     b) collaborano con i docenti nelle attività didattiche;
     c) sono tenuti al rispetto dell’orario di servizio; della presenza in servizio fa fede la timbra-
          tura del cartellino elettronico;
     d) sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nei laboratori e nei settori di
          loro competenza secondo le mansioni proprie del profilo previsto dai vigenti contratti di
          lavoro;
     e) in ogni turno di lavoro devono accertare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza, indivi-
          duali e collettivi e la possibilità di utilizzarli con facilità. Devono inoltre sistemare le
          suppellettili e le attrezzature di laboratorio in modo da prevenire incidenti durante le
          esercitazioni;
     f) devono provvedere alla preparazione delle attrezzature di laboratorio utilizzate per le le-
          zioni e al loro mantenimento in perfetta efficienza ed in ordine;
     g) collaborano al complessivo funzionamento didattico;
     h) sono sempre disponibili con i docenti e con gli alunni;
     i) non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal DSGA o
          dal dirigente scolastico o dai suoi collaboratori;
     j) ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono pronta-
          mente comunicarlo al dirigente scolastico o ai suoi collaboratori o al DSGA;
     k) segnalano sempre, secondo la procedura del SGQ, l’eventuale rottura di suppellettili e
          attrezzature;
     l) al termine dell’orario di lavoro spengono tutte le attrezzature dei laboratori e tolgono la
          tensione elettrica; controllano che siano chiuse tutte le porte dei laboratori;
                                                                                                   11
m) collaborano alla vigilanza all’ingresso e all’uscita degli alunni dai laboratori;
   n) sono tenuti, come previsto dall’orario loro assegnato, all’assistenza alle lezioni nei labo-
      ratori;
   o) vigilano, insieme ai docenti, sulla sicurezza ed incolumità degli alunni durante le eserci-
      tazioni di laboratorio;
   p) non permettono agli alunni di accedere ai laboratori in assenza del docente della classe;
   q) non permettono ad estranei, che non siano espressamente autorizzati dal dirigente scola-
      stico, di accedere ai laboratori;
   r) collaborano con il responsabile dell’Ufficio Tecnico;
   s) prendono visione delle comunicazioni del dirigente scolastico, controllando quotidiana-
      mente la bacheca elettronica.

C. Collaboratori scolastici
1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni del diri-
   gente scolastico o del DSGA, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate;
   della presenza in servizio fa fede la timbratura del cartellino elettronico.
2. In ogni turno di lavoro, i collaboratori scolastici devono accertare l’efficienza dei dispositivi
   di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità.
3. I collaboratori scolastici:
           a) in ogni turno di lavoro, accertano l’efficienza dei dispositivi di sicurezza, indivi-
               duali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità;
           b) indossano il camice per l’intero orario di lavoro;
           c) vigilano all’ingresso e all’uscita degli alunni e negli spostamenti di questi duran-
               te la giornata scolastica;
           d) sono facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza;
           e) collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;
           f) comunicano immediatamente al docente collaboratore/fiduciario l’eventuale as-
               senza del docente dall’aula, per evitare che la classe resti incustodita;
           g) vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante il cam-
               bio dell’ora, nell’intervallo, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per re-
               carsi ai servizi o in altri locali;
           h) possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante
               i viaggi e visite di istruzione;
           i) riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell’intervallo e senza
               seri motivi, sostano nei corridoi;
           j) sorvegliano gli alunni nel caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza o allonta-
               namento momentaneo dell’insegnante;
           k) impediscono, con le buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere
               azioni di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con garbo e
               intelligenza nelle loro classi;
           l) sono sempre disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione
               della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bi-
               sogno;
           m) evitano di parlare ad alta voce;
           n) tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti ed accessibili.
           o) provvedono alla quotidiana pulizia degli spazi di pertinenza, nonché delle sup-
               pellettili delle aule affidate;
           p) non si allontanano dal posto di servizio, tranne che nei casi di necessità;

                                                                                                 12
q) invitano le persone estranee che non siano espressamente autorizzate a non acce-
                  dere a scuola; a tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei
                  genitori, collocati sempre in ore libere dall’insegnamento;
              r) sorvegliano l’uscita dalle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pu-
                  lizie;
              s) ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono
                  prontamente comunicarlo al dirigente scolastico o al DSGA;
              t) segnalano sempre in segreteria l’eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi
                  prima di procedere alla sostituzione;
              u) accolgono il genitore dell’alunno, che vuol richiedere l’autorizzazione all’uscita
                  anticipata. L’autorizzazione all’uscita anticipata è disposta dai docenti collabora-
                  tori/fiduciari; in loro assenza sarà effettuata dal docente della classe. Il docente
                  della classe procederà all’annotazione dell’autorizzazione sul registro di classe
                  dopodiché l’alunno potrà lasciare la scuola.
   4. Al termine del servizio, tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio
      addetti, dovranno controllare quanto segue:
          - che tutte le luci siano spente;
          - che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;
          - che siano chiuse le porte delle aule e tutte le finestre;
          - che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine;
          - che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola;
          - che siano chiuse tutte le porte degli uffici.
      5. E’ fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento
          dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di eso-
          do.
      6. I collaboratori scolastici non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di la-
          voro.
      7. Prendono visione delle comunicazioni del dirigente scolastico, controllando quotidiana-
          mente la bacheca elettronica.

Per lo svolgimento delle mansioni di rispettiva competenza, si rimanda a tutto quanto stabilito nel
Regolamento contenente misure di prevenzione e di contenimento Covid-19.

Il personale ATA dovrà attenersi a tutte le regole stabilite dal Regolamento recante misure di
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2.

                                                                                                     13
Capo V
                                             DISCIPLINA
Il presente regolamento recepisce integralmente quanto stabilito nello “Statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria”, approvato con il DPR 24 giugno 1998, n. 249 e successiva
integrazione del D.P.R. 235/07.
                                                Art. 18
                                         (Finalità educative)
    1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di
        responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
    2. I provvedimenti disciplinari:
        - sono sempre temporanei;
        - tengono conto della situazione temporanea dello studente e del contesto in cui si è veri-
            ficato l’episodio;
        - devono essere ispirati al principio della responsabilizzazione personale e della riparazio-
            ne del danno;
        - vanno comminati dopo aver invitato l’alunno ad esporre le proprie ragio-
            ni/giustificazioni;
        - sono proporzionati all’infrazione disciplinare;
        - hanno sempre una funzione formativa, mai punitiva.

                                                  Art. 19
                                          (Sanzioni disciplinari)
1.   Gli alunni che manchino ai doveri scolastici sono sottoposti alle sanzioni disciplinari di seguito
     individuate.
2.   La responsabilità disciplinare è personale.
3.   Nessuno studente può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato
     ad esporre le proprie ragioni.
4.   Le attività relative alla conversione delle sospensioni in favore della comunità scolastica sono
     individuate secondo i principi fissati dall’art.21.
5.   In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di
     opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
6.   Le sanzioni ed i provvedimenti che comportino l’allontanamento dalla comunità scolastica sono
     sempre adottati a seguito di decisione del consiglio di classe e possono essere disposti solo in
     caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiore ai quindici giorni. Le
     sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano
     l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di
     studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7.   L’immediato allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è disposto dal dirigente
     scolastico in concorso con il docente collaboratore/fiduciario, quando siano stati commesse ipo-
     tesi di reato o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone.
8.   Nei periodi di allontanamento, deve essere mantenuto, tramite il coordinatore del consiglio di
     classe, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare e favorire il rientro
     nella comunità scolastica.
9.   Nel caso in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dal-
     la famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenen-
     za, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.

                                                                                                        14
10. Le infrazioni ai propri doveri sono sanzionate previa verifica della sussistenza di elementi con-
    creti e precisi dai quali si desume che siano state effettivamente commesse da parte dello stu-
    dente incolpato.
11. Per quanto concerne la tipologia delle sanzioni disciplinari, si applicano le previsioni contenute
    nel prospetto che segue, ove sono indicati :
            a. i doveri;
            b. la natura delle mancanze;
            c. le sanzioni previste.

             DOVERI                                       Frequenza regolare e impegno scolastico
            MANCANZE                                                   SANZIONI
    -   Assenze              ingiustificate
        (sono tali anche le assenze non
        giustificate entro due giorni dal
                                                 -   Nota disciplinare sul registro elettronico
        rientro a scuola tramite l’apposito
        libretto)                                -   Dopo la terza nota, sospensione con/senza obbligo di frequenza
                                                     (da 1 a 3 giorni)
    -   Assenze di massa (di classe e/o
        istituto)

    -   Assenze strategiche

                                                 -   Ogni tre ritardi non adeguatamente giustificati viene calcolato 1
                                                     giorno di assenza
         Ritardi
                                                 -   Oltre 10 ritardi non adeguatamente giustificati non si potrà parte-
                                                     cipare a visite/viaggi di istruzione

    -   Non portare il materiale didattico       -   Nota disciplinare sul registro elettronico

    -   Non svolgere i compiti assegnati         -   Dopo la terza nota, sospensione con/senza obbligo di frequenza
                                                     (da 1 a 3 giorni)
    -   Non seguire il lavoro in classe

                                                   Rispetto per il personale scolastico, le persone presenti
               DOVERI
                                              nell’istituto, il contesto, anche all’esterno nelle uscite didattiche
            MANCANZE                                                        SANZIONI
        -   Contraffare firme di giustifi-
            cazione
        -   Assumere atteggiamenti vol-
            gari non consoni alla situa-
            zione ed al contesto scolasti-
            co
        -   Disturbare intenzionalmente          -   Nota disciplinare sul registro elettronico
            lo svolgimento delle lezioni
        -   Attardarsi nei corridoi facen-       -   Dopo la terza nota, sospensione con/senza obbligo di frequenza
            do chiasso                               (da 1 a 5 giorni)
        -   Assumere atteggiamenti di
            prevaricazione verso i com-
            pagni
        -   Mancanza di rispetto verso i
            docenti o altro personale del-
            la scuola
        -   Molestare chicchessia

                                                                                                                  15
-   Nota disciplinare sul registro elettronico sin dal primo evento e
-   Tenere acceso il telefono cellulare            per ogni evento
    durante la lezione
                                               -   Dopo la terza nota, sospensione con/senza obbligo di frequenza
                                                   (da 1 a 5 giorni)

-   Uso del cellulare per catturare
                                               -   Sospensione con/senza obbligo di frequenza (da 1 a 5 giorni)
    immagini e filmati di alunni ed al-
    tro personale della scuola                 -   Sospensione con/senza obbligo di frequenza (fino a 15 giorni) +
                                                   eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente
-   Diffusione immagini e filmati

                                           CASI MENO GRAVI
                                           Sospensione senza obbligo di frequenza (da 5 a 15 giorni)
-   Azioni che violino la dignità ed il
    rispetto della persona umana (vio-     CASI GRAVI
    lenza privata, minacce, percosse,      Sospensione senza obbligo di frequenza maggiore di 15 giorni
    ingiurie, ecc.)
                                           IN CASO DI DENUNCIA PENALE
                                           a) Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni
                                           b) Esclusione dallo scrutinio finale / non ammissione all’esame di stato

                                           Osservanza delle disposizioni organizzative, di igiene e sicurezza
           DOVERI
                                           Non essere di pregiudizio alla propria e all’altrui sicurezza
         MANCANZE                                                     SANZIONI
-   Rientrare in aula in ritardo

-   Girovagare all’interno
    dell’istituto

-   Uscire dagli spazi e dai tempi di
    intervallo consentito; abbandono
    ingiustificato dell’aula o del labo-
    ratorio

Anche in riferimento a COVID                   -   Nota disciplinare sul registro elettronico

                                               -   Nei casi più gravi o in caso di reiterazione, sospensione con/senza
                                                   obbligo di frequenza (da 1 a 5 giorni)
-   Spintonare; lanciare oggetti in au-
                                               -   Nei casi più gravi con messa in pericolo pur potenziale dell’altrui
    la, dalle finestre e negli spazi co-
                                                   incolumità : sospensione con/senza obbligo di frequenza (da 1 a
    muni e qualunque altra azione che
                                                   15 giorni)
    metta a rischio l’incolumità altrui

-   Uscire dal perimetro scolastico
    senza permesso

-   Mancata osservanza delle norme
    organizzative durante lo svolgi-
    mento delle lezioni; durante gli
    spostamenti interni; durante i
    viaggi di istruzione e le visite
    guidate.

                                                                                                                  16
-   Introdurre persone estranee nei
        locali della scuola

                                                 -   Nota disciplinare sul registro elettronico
    -   Violazione intenzionale delle
        norme di sicurezza                       -   Nei casi più gravi o in caso di reiterazione, sospensione con /
                                                     senza obbligo di frequenza (da 1 a 5 giorni)

                                             Osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione e conte-
               DOVERI                                 nimento della diffusione del SARS-COV-2

             MANCANZE                                                       SANZIONI
    -   non indossare la mascherina
        quando prescritto
                                                 -   Nota disciplinare sul registro elettronico
    -   non mantenere il distanziamento
        fisico                                   -   Nei casi più gravi o in caso di reiterazione, sospensione con /
                                                     senza obbligo di frequenza (da 1 a 5 giorni)
    -   allontanamento non autorizzato
        dalla propria aula/settore

                                                 -   Multa + nota disciplinare sul registro elettronico
    -   Violazione divieto di fumo
                                                 -   Alla terza volta, multa + sospensione con / senza obbligo di fre-
                                                     quenza (da 1 a 5 giorni)

INTERRUZIONE DI PUBBLICO SER-
VIZIO:
   -   Rifiuto di seguire le normali atti-       -   Nota disciplinare sul registro elettronico
       vità didattiche / autogestione
                                                 -   Nei casi più gravi o in caso di reiterazione, sospensione con /
    -   Occupazione dei locali della                 senza obbligo di frequenza (da 1 a 5 giorni)
        scuola in orario scolastico
                                                 -   Risarcimento danni
    -   Occupazione dei locali scolastico
        oltre l’orario scolastico

                                             Rispetto degli ambienti all’interno e all’esterno durante le uscite
                                             didattiche
                                             Non arrecare danno al patrimonio scolastico
               DOVERI                        Non arrecare danno alle strutture altrui durante le uscite didat-
                                             tiche
                                             Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, gli strumenti
                                             e i sussidi didattici

             MANCANZE                                                       SANZIONI

                                                                                                                 17
-   Distruggere o rubare oggetti ap-
         partenenti ad altri

     -   Manomissione o furto di strumen-           CASI MENO GRAVI
         ti, suppellettili, arredi, parti fisse e   Sospensione senza obbligo di frequenza (da 5 a 15 giorni)
         mobili delle aule, dei laboratori,         CASI GRAVI
         dei servizi e degli spazi comuni           Sospensione senza obbligo di frequenza maggiore di 15 giorni

     -   Danneggiamento volontario            di    In ogni caso: Risarcimento del danno (a carico del singolo e/o della classe)
         strutture e/o attrezzature

     -   Utilizzare gli strumenti o gli arre-           -   Nota disciplinare sul registro elettronico
         di in maniera impropria e perico-              -   Nei casi più gravi o in caso di reiterazione, sospensione con /
         losa per sé o per gli altri                        senza obbligo di frequenza (da 1 a 5 giorni)

               DOVERI                                 Aver cura dell’ambiente scolastico e mantenerlo accogliente
              MANCANZE                                                       SANZIONI
     -   Imbrattare le aule e gli spazi co-             -   Nota disciplinare sul registro elettronico
         muni con immondizie di varia na-
         tura                                           -   Nei casi più gravi o in caso di reiterazione, sospensione con /
                                                            senza obbligo di frequenza (da 1 a 3 giorni)

     -   Scrivere sui muri, porte, banchi,              -   In ogni caso: Risarcimento del danno (a carico del singolo e/o
         ecc.                                               della classe)

               DOVERI                                  Tenere comportamenti coerenti con le finalità della scuola
              MANCANZE                                                     SANZIONI
     -   Introdurre a scuola (o recare con
         sé durante le uscite didattiche) al-       CASI MENO GRAVI
         colici e/o droghe                          Sospensione senza obbligo di frequenza (da 5 a 15 giorni)

     -   Propaganda e teorizzazione della           CASI GRAVI
                                                    Sospensione senza obbligo di frequenza maggiore di 15 giorni
         discriminazione nei confronti di
         persone (offese alla religione,
         all’ideologia,      alla      razza,
         all’handicap, alla malattia, ecc.)

Le suddette mancanze/sanzioni trovano applicazione, per quanto compatibili, anche nei periodi dei DDI.
La violazione dei doveri di comportamento fissati nel Piano/Regolamento DDI prevede sanzioni che, in base
    ai principi di gradualità e proporzionalità, vanno dalla nota disciplinare alla sospensione.

                                              Art.20
                           (Organi competenti a disporre le sanzioni)
Gli organi competenti a disporre le sanzioni sono:
                   Organo                                       Tipologia sanzioni
Docenti, Dirigente Scolastico                                    Nota disciplinare; sanzioni accessorie
Consiglio di Classe (nella componente allargata)                 Sospensioni con o senza obbligo di frequenza fino a
                                                                 15 giorni; sanzioni sostitutive / accessorie
Consiglio d’Istituto                                             Allontanamento dalla comunità scolastica per oltre
                                                                 quindici giorni; esclusione dagli scrutini finali; non
                                                                 ammissione all’esame di stato.

                                                                                                                           18
Art.21
                        (Sostituzione delle sanzioni e sanzioni accessorie)
Gli organi competenti possono disporre, in sostituzione o in aggiunta alle sanzioni di cui all’art.19,
le sanzioni descritte nel prospetto che segue.
                    Sanzione                           Organi competenti a disporre le sanzioni
Produzione di elaborati che inducano lo studente ad      Docenti, coordinatore di classe, dirigente scolastico,
una riflessione e rielaborazione critica dell’episodio   consiglio di classe
verificatosi
Collaborazione nella predisposizione di materiali        Docenti, coordinatore di classe, dirigente scolastico,
didattici per gli allievi diversamente abili             consiglio di classe
Predisposizione di materiali didattici per gli allievi   Docenti, coordinatore di classe, dirigente scolastico,
                                                         consiglio di classe
Aiuto alla persona diversamente abile nella fruizione Docenti, coordinatore di classe, dirigente scolastico,
degli spazi della scuola                                 consiglio di classe
Attività utili presso Associazioni di Volontariato sul Consiglio di classe
territorio
Riordino della biblioteca e/o altri servizi della scuola Consiglio di classe
Collaborazione nella sistemazione di archivi o altro Consiglio di classe
lavoro utile
Supporto ai collaboratori scolastici della sede          Consiglio di classe

                                                 Art. 22
                                       (Procedimento disciplinare
             per l’applicazione delle sanzioni disciplinari che comportino la sospensione)
1.   Per quanto riguarda le sanzioni disciplinari che comportino la sospensione, lo studente è convo-
     cato insieme al genitore, se minorenne, per il contraddittorio in seno all'organo competente ap-
     positamente convocato. L’organo competente, una volta acquisite le controdeduzioni
     dell’interessato, delibera la sanzione.
2.   Tutte le infrazioni previste sono sanzionabili quando vengono commesse all’interno dell'edificio
     scolastico, nelle aree interne o di pertinenza della scuola, durante tutte le attività curricolari ed
     extracurricolari; sono sanzionabili anche all’esterno della scuola, in tutte le attività didattiche
     programmate e deliberate (uscite didattiche, viaggi, attività varie).
3.   Tutte le sanzioni contribuiscono all’attribuzione del voto di condotta.
4.   I comportamenti perseguibili penalmente saranno segnalati alle autorità competenti attraverso il
     dirigente scolastico o per diretto interessamento dei singoli.
5.   L’utilizzo di dati personali altrui, in qualsiasi forma, da parte degli alunni, in violazione del di-
     ritto alla protezione dei dati personali e al diritto sulla riservatezza, sarà punito sia
     dall’istituzione scolastica sotto forma di sanzione disciplinare che come sanzione amministrati-
     va della cui applicazione è competente il Garante della Privacy.
6.   La scuola, in coordinamento con la famiglia e con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, pro-
     muove un percorso di recupero educativo che miri ove possibile all’inclusione, alla responsabi-
     lizzazione e al reintegro nella comunità scolastica. Per l’allontanamento dalla comunità scolasti-
     ca, con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato, la scuola potrà
     intervenire, con la collaborazione di altri operatori sociali, per attuare un percorso di recupero
     utile ad un responsabile reinserimento dell’allievo nella comunità sociale. Sanzioni disciplinari
     di tali entità possono essere irrogate solo previa verifica della sussistenza di elementi concreti e
     precisi dai quali si possa desumere che l’infrazione, per la gravità disciplinare, sia stata effetti-
     vamente commessa dallo studente incolpato.

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Art. 23
                                     (Organismo di garanzia)
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia inte-
   resse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito orga-
   no di garanzia interno alla scuola.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi
   abbia interesse, anche sui conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'ap-
   plicazione del presente regolamento di disciplina.
3. Contro le decisioni assunte dall’organo di garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo
   avanti al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale. Il reclamo va presentato entro quindici
   giorni dal ricevimento della decisione da impugnare.

                                             Art.24
                   (Composizione e funzionamento dell’organo di garanzia)
 1. L’organo di garanzia è così composto:
                          dirigente scolastico (o suo delegato), che ne è presidente;
                          due rappresentanti dei docenti (uno effettivo e uno supplente);
                          due rappresentanti dei genitori (uno effettivo e uno supplente);
                          due rappresentanti degli studenti (uno effettivo e uno supplente).
 2. Svolgono il ruolo di rappresentanti dei docenti i primi due eletti per la componente docente
     nelle elezioni del consiglio di istituto. Svolgono il ruolo di rappresentanti dei genitori i pri-
     mi due eletti per la componente genitori nelle elezioni del consiglio di istituto. Svolgono il
     ruolo di rappresentanti degli studenti i primi due eletti per la componente studentesca nelle
     elezioni del consiglio di istituto.
4. In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, lo
    stesso è sostituito dal supplente. Se necessario, la sostituzione avviene facendo ricorso anche
    ai non eletti per le rispettive componenti.
5. I componenti che vengano a cessare per qualsiasi causa vengono surrogati dai successivi
    eletti per la componente di appartenenza.
6. L’organo di garanzia dura in carica per un biennio.
7. Ricevuto il ricorso da parte di chi ne abbia interesse, il presidente convoca l’organo di ga-
    ranzia entro tre giorni.
8. Il presidente designa di volta in volta un segretario per la verbalizzazione.
9. Per la validità della seduta dell’organo di garanzia è prevista la metà più uno dei componen-
    ti.
10. Ciascun membro ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è palese. Non è previ-
    sta l’astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità,
    prevale il voto del presidente.
11. L’organo di garanzia valuta il ricorso e si esprime entro dieci giorni dalla presentazione del-
    lo stesso.
12. Le deliberazioni assunte dall’organo di garanzia sono notificate per iscritto ai soggetti inte-
    ressati entro cinque giorni.
13. In presenza di un ricorso e nella pendenza dello stesso, la sanzione comminata si sospende.

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